ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.205.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
1 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/451/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2012 della Commissione, del 31 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2012 della Commissione, del 31 luglio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2012

14

 

 

DECISIONI

 

 

2012/452/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema NTA 8080 per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2012/308/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all’adesione dell’Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico ( GU L 154 del 15.6.2012 )

19

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 313 del 26.11.2011 )

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

(2012/451/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l’accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato XX dell’accordo SEE.

(3)

L’allegato XX dell’accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente.

(4)

È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (3).

(5)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (4), modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 (5). È inoltre opportuno integrare nell’accordo SEE altri atti della Commissione adottati ai sensi della direttiva 2003/87/CE (6).

(6)

È opportuno apportare alcuni adattamenti in relazione alla direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE, e al regolamento (UE) n. 1031/2010; tali adattamenti sono giustificati dall’estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea agli Stati EFTA SEE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE.

(8)

La posizione dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

(4)   GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

(5)   GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2.

(6)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/345/UE della Commissione, dell’8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2(7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/540/UE della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attività e nuovi gas (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2011/745/UE della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (11).

(12)

La presente decisione del Comitato misto SEE lascia impregiudicata l’autonomia delle Parti contraenti per quanto riguarda i negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, segnatamente nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e di ogni altro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, ad eccezione degli aspetti riguardanti il sistema sistema UE di scambio di quote di emissione (UE ETS) integrati nell’accordo SEE. Gli Stati EFTA, tuttavia, tengono debitamente conto degli obblighi assunti a norma dell’accordo SEE. Ciascuno Stato EFTA é responsabile dell’attuazione di politiche e misure per rispettare i suoi impegni internazionali a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e di ogni altro accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

(13)

La partecipazione degli Stati EFTA all’UE ETS lascia impregiudicata la loro partecipazione a qualsiasi strumento flessibile di riduzione delle emissioni.

(14)

L’estensione dell’EU ETS agli impianti degli Stati EFTA implica un aumento del quantitativo totale di quote nell’ambito dell’UE ETS ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE (12). Gli Stati EFTA indicano nella Parte A dell’Appendice di tale direttiva le cifre pertinenti al fine di consentire alla Commissione di determinare il quantitativo medio annuo totale di quote per l’insieme del SEE.

(15)

La Commissione informa gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione degli accordi con i paesi terzi di cui all’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE e delle possibili conseguenze sull’uso delle riduzioni certificate delle emissioni (CER).

(16)

Quando viene concluso un accordo ai sensi dell’articolo 11 bis o dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati EFTA e i loro operatori non sono discriminati rispetto agli Stati membri dell’UE e ai loro operatori.

(17)

La Commissione informa gli Stati EFTA in merito all’attuazione dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e delle possibili conseguenze sul quantitativo di quote nell’ambito dell’UE ETS.

(18)

Gli Stati EFTA sono pienamente a favore di un aumento del quantitativo di quote messe all’asta nell’ambito dell’UE ETS in modo da arrivare alla soppressione delle assegnazione gratuite nel 2027. Gli Stati EFTA hanno sempre voluto aumentare la percentuale delle quote assegnate a titolo oneroso e ricordano l’adattamento e) di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 (13) che integra la direttiva 2003/87/CE nell’accordo SEE.

(19)

Gli Stati EFTA si serviranno delle piattaforme d’asta comuni designate ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e nomineranno un sorvegliante d’asta, selezionato ai sensi dell’articolo 24 del medesimo regolamento, incaricato di vigilare sulle loro quote messe all’asta. Non partecipando all’azione comune, gli Stati EFTA non avranno compiti specifici nelle procedure di appalto con cui si nominano le piattaforme comuni d’asta e il sorvegliante d’asta. Una volta designati le piattaforme e il sorvegliante d’asta, ciascuno Stato EFTA cercherà di concludere un contratto con loro. Nei limiti del possibile, la Commissione vigilerà affinché le piattaforme d’asta concludano un contratto con gli Stati EFTA, mutatis mutandis, alle stesse condizioni previste, per gli Stati membri UE partecipanti, nei contratti derivanti da procedure di appalto congiunte, purché gli Stati EFTA decidano di raggruppare la vendita all’asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri UE partecipanti. Nei limiti del possibile, la Commissione vigilerà affinché il sorvegliante d’asta concluda un contratto con gli Stati EFTA, mutatis mutandis, alle stesse condizioni previste sia per gli Stati membri UE partecipanti che per quelli non partecipanti, a seconda che gli Stati EFTA decidano di raggruppare o meno la vendita all’asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri dell’UE partecipanti.

(20)

Le questioni finanziarie non fanno parte dell’accordo SEE. I contributi finanziari degli Stati EFTA agli Stati membri dell’UE sono negoziati attraverso il meccanismo finanziario del SEE. L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE relative a queste questioni e ai criteri di ripartizione, fra alcuni Stati membri UE, di determinate percentuali del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c) e agli allegati IIa e IIb della direttiva 2003/87/CE non pregiudica pertanto il campo di applicazione dell’accordo SEE.

(21)

L’Autorità di vigilanza EFTA opera in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti gli Stati EFTA per i quali la Commissione è competente per quanto riguarda gli Stati membri UE a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (CE) n. 2216/2004, della decisione 2007/589/CE e della decisione 2006/780/CE. Tra questi compiti figurano, tra l’altro, la valutazione delle misure nazionali di attuazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE e le richieste di inclusione unilaterale di altre attività e gas a norma dell’articolo 24 di tale direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32009 L 0029: Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).";

2)

gli adattamenti del punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono sostituiti da quanto segue:

"Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

Fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che nel presente accordo non sono integrati i seguenti atti comunitari:

i)

decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (14),

ii)

decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (15).

b)

Al momento dell’integrazione della direttiva, nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio.

c)

All’articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.".

d)

All’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.

e)

All’articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all’articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.".

f)

All’articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all’asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, hanno luogo successivamente alla decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.".

g)

All’articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, hanno luogo successivamente alla decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.".

h)

All’articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"L’aumento del quantitativo medio annuo totale delle quote nell’ambito dell’UE ETS derivante dall’estensione del sistema al Liechtenstein e alla Norvegia a norma del paragrafo 1 è conforme alle decisioni dell’Autorità di vigilanza EFTA sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012.

L’aumento del quantitativo medio annuo totale delle quote nell’ambito dell’UE ETS derivante dall’estensione del sistema all’Islanda a norma del paragrafo 1 corrisponde a 23 934 tonnellate di CO2 equivalente.

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per il calcolo del quantitativo di quote da rilasciare per l’insieme del SEE a partire dal 2013 conformemente al presente articolo figurano nella parte A dell’Appendice.".

i)

All’articolo 9 bis, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per la Norvegia, il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per quanto riguarda gli impianti menzionati al presente paragrafo è 878 850.".

j)

All’articolo 9 bis, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli impianti degli Stati EFTA che esercitano le attività di cui all’allegato I, che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, le emissioni medie annue durante il periodo di riferimento per l’adeguamento sono:

Islanda: 1 862 571 tonnellate di CO2 equivalente.

Liechtenstein: 0 tonnellate di CO2 equivalente.

Norvegia: 5 269 254 tonnellate di CO2 equivalente.".

k)

All’articolo 9 bis, dopo il paragrafo 4 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"5.   Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per l’adeguamento del quantitativo di quote per l’insieme del SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente al presente articolo figurano nella parte A dell’Appendice.

6.   La Commissione calcola e adegua il quantitativo annuo di quote per l’insieme del SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente all’articolo 9 e al presente articolo per includere le cifre degli Stati EFTA riportate nella parte A dell’Appendice. La Commissione pubblica i quantitativi di quote adeguati per l’insieme del SEE per il 2013 e oltre.".

l)

All’articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

"Ai fini della lettera a), le quote del Liechtenstein e della Norvegia sono calcolate sulla base delle seguenti emissioni:

Liechtenstein: 20 943 tonnellate di CO2 equivalente.

Norvegia: 18 635 669 tonnellate di CO2 equivalente.

Per quanto riguarda l’Islanda, la quota di cui alla lettera a) è calcolata sulla base di una cifra di 36 196 tonnellate di CO2 equivalente, maggiorata di 899 645 tonnellate di CO2 equivalente, che rappresentano la quota di emissioni verificate per il 2005 emesse da impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I, che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013. La quota dell’Islanda è così calcolata sulla base di 935 841 tonnellate di CO2 equivalente.".

m)

L’articolo 10, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA.

n)

All’articolo 11 bis, paragrafo 8, dopo il quinto comma è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per il calcolo delle riduzioni per l’insieme del SEE conformemente al quinto comma figurano nella parte B dell’Appendice.".

o)

La seconda frase dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituita dal testo seguente:

"Gli Stati EFTA istituiscono ammende per le emissioni in eccesso equivalenti a quelle applicate negli Stati membri dell’UE.".

p)

Dopo l’articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:

"13.   Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 5, e 10, all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmetterà immediatamente alla Commissione.".

q)

All’articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA dovrebbe avere luogo nel 2011, dopo che l’operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) del presente paragrafo può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l’operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione dell’elenco di operatori SEE di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.".

r)

All’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b) dopo le parole "operatori aerei" sono inserite le parole "per l’intero SEE".

s)

All’articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell’adempimento dei loro obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.".

t)

All’articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4.   Gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo indipendente degli atti di cui al paragrafo 1.

L’amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti.".

u)

All’articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   Le quote di emissioni del sistema comunitario comprendono le quote di emissioni rilasciate o scambiate dagli Stati EFTA o dai loro gestori nell’ambito del sistema comunitario. Quando la Comunità conclude un accordo di cui al presente articolo, non si fanno distinzioni tra le suddette quote di emissioni.

La Commissione informa il prima possibile gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione di accordi o di accordi non vincolanti conformemente al presente articolo.".

v)

Gli Stati EFTA che partecipano al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE forniscono informazioni secondo i requisiti di cui all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma. A questi Stati non si applicano invece gli obblighi di segnalazione di cui al secondo comma.

w)

Dopo l’allegato V è aggiunto quanto segue:

"APPENDICE

PARTE A

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l’adeguamento del quantitativo di quote per l’intero SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

1.   Cifre degli Stati EFTA conformemente all’articolo 9

Per calcolare queste cifre, è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Islanda

Queste cifre si basano sulla media delle emissioni annue verificate dal 2005 al 2010 per attività a cui si applica in linea di principio la direttiva 2003/87/CE durante il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 23 934 quote.

Anno

Quantitativo di quote

2013

22 684

2014

22 268

2015

21 851

2016

21 435

2017

21 018

2018

20 602

2019

20 186

2020

19 769

Liechtenstein

Queste cifre sono basate sul quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dal Liechtenstein per il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 17 943 quote come indicato nel piano nazionale di assegnazione.

Anno

Quantitativo di quote

2013

17 006

2014

16 694

2015

16 382

2016

16 070

2017

15 758

2018

15 445

2019

15 133

2020

14 821

Norvegia

Queste cifre sono basate sul quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dalla Norvegia per il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 14 255 268 quote come indicato nel piano nazionale di assegnazione.

Anno

Quantitativo di quote

2013

13 511 143

2014

13 263 101

2015

13 015 060

2016

12 767 018

2017

12 518 976

2018

12 270 935

2019

12 022 893

2020

11 774 851

2.   Cifre degli Stati EFTA conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 1

Per calcolare queste cifre, è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Norvegia

Anno

Quantitativo di quote

2013

832 974

2014

817 682

2015

802 390

2016

787 098

2017

771 806

2018

756 514

2019

741 222

2020

725 930

3.   Cifre degli Stati EFTA conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 2

Per calcolare queste cifre, è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Islanda

Anno

Quantitativo di quote

2013

1 732 936

2014

1 700 527

2015

1 668 119

2016

1 635 710

2017

1 603 301

2018

1 570 892

2019

1 538 484

2020

1 506 075

Norvegia

Anno

Quantitativo di quote

2013

4 994 199

2014

4 902 514

2015

4 810 829

2016

4 719 144

2017

4 627 459

2018

4 535 774

2019

4 444 089

2020

4 352 404

PARTE B

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo delle riduzioni per l’insieme del SEE conformemente al quinto comma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8

 

Emissioni dei settori esistenti (2005)

(in tonnellate di CO2 equivalente)

Emissioni dei nuovi settori inclusi dal 2013 (2005)

(in tonnellate di CO2 equivalente)

Islanda

36 196

899 645

Liechtenstein

18 121

0

Norvegia

19 730 000

6 140 000 ";

"

3)

dopo il punto 21al (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

"21ala.

32010 R 1031: Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1), modificato da:

32011 R 1210: Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione del 23 novembre 2011 (GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

La prima frase dell’articolo 22, paragrafo 7, è così modificata:

"Gli Stati EFTA comunicano l’identità e l’indirizzo del sorvegliante d’asta all’Autorità di vigilanza EFTA, che trasmetterà le informazioni alla Commissione.".

b)

All’articolo 24, paragrafo 2, sono aggiunte le frasi seguenti:

"Gli Stati EFTA stipulano un contratto con il sorvegliante d’asta nominato a seguito della procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri per vigilare su tutta la procedura d’asta. All’articolo 25, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, i termini "Stato/i membro/i" comprendono anche gli Stati EFTA.".

c)

All’articolo 26, paragrafi 1 e 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati EFTA stipulano un contratto con la piattaforma d’asta nominata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri UE partecipanti per la messa all’asta della loro parte di quote, se essi decidono di raggruppare la vendita all’asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri dell’UE partecipanti all’azione comune.".

d)

All’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Fatte salve le modalità stipulate nei contratti che devono essere conclusi tra gli Stati EFTA e la piattaforma d’asta, la piattaforma d’asta nominata a seguito della procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all’azione comune può prestare i servizi summenzionati anche agli Stati EFTA.".

e)

Gli articoli da 30 a 32 non si applicano agli Stati EFTA, purché questi ultimi abbiano stipulato un contratto con le piattaforme d’asta ai sensi dell’articolo 26, conformemente all’adattamento c).

f)

All’articolo 52, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Le spese per il sorvegliante d’asta relative ad una piattaforma d’asta nominata ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1, o 2, e che abbia concluso un contratto con gli Stati EFTA, sono ripartite tra gli Stati membri che partecipano all’azione comune e gli Stati EFTA conformemente alle loro parti nel volume totale di quote messe all’asta sulla piattaforma in questione, purché gli Stati EFTA raggruppino la vendita all’asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri UE partecipanti all’azione comune.

Le spese per il sorvegliante d’asta relative ad una piattaforma d’asta nominata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1 o 2, e che abbia concluso un contratto con gli Stati EFTA, ivi comprese le spese per le relazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, sono sostenute dallo Stato EFTA in questione così come previsto per gli Stati membri UE che non partecipano all’azione comune.".

21alb.

32010 D 0002: Decisione 2010/2/EU della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10), modificata da:

32011 D 0745: Decisione 2011/745/UE della Commissione, dell’11 novembre 2011 (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9).

21alc.

32011 D 0278: Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1), modificata da:

32011 D 0745: Decisione 2011/745/UE della Commissione, dell’11 novembre 2011 (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9).

21ald.

32010 D 0670: Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

21ale.

32011 R 0550: Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all’uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali (GU L 149 dell’8.6.2011, pag. 1).";

4)

al punto 21am (Decisione 2007/589/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

"—

32010 D 0345: Decisione 2010/345/UE della Commissione dell’8 giugno 2010 (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 34),

32011 D 0540: Decisione 2011/540/UE della Commissione, del 18 agosto 2011 (GU L 244 del 21.9.2011, pag. 1).".

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) nn. 1031/2010, 550/2011 e 1210/2011, della direttiva 2009/29/CE e delle decisioni 2010/2/UE, 2010/345/UE, 2010/670/UE, 2011/278/UE, 2011/540/UE e 2011/745/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, …

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L … del …, pag. …

(2)   GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

(3)   GU L 149 dell’8.6.2011, pag. 1.

(4)   GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2.

(5)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

(6)   GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

(7)   GU L 155 del 22.6.2010, pag. 34.

(8)   GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

(9)   GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

(10)   GU L 244 del 21.9.2011, pag. 1.

(11)   GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9.

(12)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(13)   GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.

(14)   GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(15)   GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


REGOLAMENTI

1.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 703/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

58,9

TR

50,7

XS

38,5

ZZ

49,4

0707 00 05

MK

53,8

TR

100,7

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

104,6

ZZ

104,6

0805 50 10

AR

85,8

TR

91,0

UY

97,0

ZA

101,8

ZZ

93,9

0806 10 10

EG

229,5

IL

195,4

IN

210,3

MA

266,4

MX

301,8

TR

147,4

ZZ

225,1

0808 10 80

AR

150,4

BR

91,7

CL

109,0

NZ

128,6

US

125,7

ZA

112,3

ZZ

119,6

0808 30 90

AR

200,3

CL

133,2

ZA

113,0

ZZ

148,8

0809 29 00

TR

387,8

ZZ

387,8

0809 30

TR

168,0

ZZ

168,0

0809 40 05

BA

58,6

ZZ

58,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


1.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o agosto 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o agosto 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o agosto 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o agosto 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.7.2012-30.7.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

312,29

258,01

Prezzo fob USA

277,98

267,98

247,98

Premio sul Golfo

23,57

Premio sui Grandi Laghi

21,80

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

17,87  EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

54,32  EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2012

relativa al riconoscimento del sistema «NTA 8080» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/452/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,

sentito il comitato consultivo istituito a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Le disposizioni degli articoli 7 ter, 7 quater nonché dell’allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili alle disposizioni degli articoli 17 e 18 nonché dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(2)

Quando i biocarburanti e i bioliquidi sono presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è necessario che gli Stati membri impongano agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

(3)

Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; i sistemi volontari possono costituire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

(4)

La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati precisi ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.

(5)

La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni.

(6)

Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(7)

Il sistema «NTA 8080» è stato presentato il 15 marzo 2012 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Questo sistema, che consiste nella norma NTA 8080, nella norma 8081 e in documenti di sistema supplementari, è in grado di coprire un'ampia gamma di biocarburanti e bioliquidi diversi. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. È necessario che la Commissione tenga conto delle esigenze di riservatezza commerciale, decidendo di pubblicare soltanto una parte del sistema.

(8)

Dall'esame effettuato del sistema «NTA 8080» è emerso che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a ) e b), e all'articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE, applicando altresì una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(9)

Dalla valutazione del sistema «NTA 8080» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(10)

La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema «NTA 8080». Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «NTA 8080», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 15 marzo 2012, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Tale sistema può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche suscettibili di avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all’adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione dispone della facoltà di abrogare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)   GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.


Rettifiche

1.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/19


Rettifica della decisione 2012/308/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all’adesione dell’Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 154 del 15 giugno 2012 )

A pagina 10, Strumento di adesione dell’Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico

a)

secondo considerando:

anziché:

«CONSIDERANDO che l’articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall’articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l’Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam,»,

leggi:

«CONSIDERANDO che l’articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall’articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che gli Stati fuori del sud-est asiatico e le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, la Repubblica dell’Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam,»;

b)

il terzo considerando è soppresso;

c)

quarto considerando:

anziché:

«CONSIDERANDO che gli Stati del sud-est asiatico hanno acconsentito all’adesione dell’Unione europea al trattato,»,

leggi:

«CONSIDERANDO che tutti gli Stati del sud-est asiatico hanno acconsentito all’adesione dell’Unione europea al trattato,»;

d)

parte operativa:

anziché:

«l’Unione europea aderisce al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico con effetto dalla data di deposito del presente strumento.»,

leggi:

«ORA, pertanto, l’Unione europea, che ha considerato il summenzionato trattato modificato dai protocolli, aderisce allo stesso e s’impegna pienamente a svolgere e eseguire tutte le stipulazioni in esso contenute.»;

e)

formula di firma:

anziché:

«IN FEDE DI CHE il presente strumento di adesione è firmato dal [TITOLO].»,

leggi:

«IN FEDE DI CHE il presente strumento di adesione è firmato dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.»


1.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/20


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 26 novembre 2011 )

Nell'allegato II, a pagina 44, prima della tabella è aggiunto il titolo:

« IMPIEGHI DEI BETA-GLUCANI PURI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ».