ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.203.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
31 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 692/2012 del Consiglio, del 24 luglio 2012, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della manta gigante e determinate possibilità di pesca

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 del Consiglio, del 25 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, concedendo l’esenzione da queste misure a un produttore esportatore malese e ponendo termine alla registrazione delle importazioni di tale produttore esportatore

23

 

*

Regolamento (UE) n. 694/2012 del Consiglio, del 27 luglio 2012, che stabilisce le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012/2013

26

 

*

Regolamento (UE) n. 695/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 696/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 697/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

34

 

*

Regolamento (UE) n. 699/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

37

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 701/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

60

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

64

 

 

DECISIONI

 

 

2012/449/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 luglio 2012, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2012) 5185]  ( 1 )

66

 

 

2012/450/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 luglio 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2012) 5187]  ( 1 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/1


REGOLAMENTO (UE) N. 692/2012 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della manta gigante e determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante i regolamenti (UE) n. 43/2012 (1) e (UE) n. 44/2012 (2) il Consiglio ha stabilito per il 2012 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non UE.

(2)

Alla decima conferenza delle parti (COP10) della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Bergen dal 20 al 25 novembre 2011, la manta gigante (Manta birostris) è stata inserita negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione della manta gigante che vigano per le navi UE che pescano in tutte le acque e per le navi non dell’Unione che pescano nelle acque UE.

(3)

La possibilità di effettuare prove di contingenti di cattura pienamente documentate per vari stock nella zona VII del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) è stata sottoposta al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) al fine di determinare l’impatto dei contingenti di cattura sulla mortalità, sui rigetti e sulle pratiche di pesca selettiva nella pesca multispecifica. Le prove sarebbero effettuate sugli stock di passera di mare, rana pescatrice, lepidorombo e nasello, per i quali sarebbe disponibile un contingente supplementare dell’1 %, e sullo stock di eglefino, per il quale sarebbe disponibile un contingente supplementare del 5 %. Nella sua risposta alla richiesta della Commissione, il CSTEP ha espresso sostegno per tali prove, considerandole una tappa importante nello sviluppo della strategia di gestione dei contingenti di cattura. Il CSTEP rileva inoltre che simili prove comportano un rischio minimo di aumentare la mortalità per pesca globale degli stock. Di conseguenza, è opportuno modificare le voci relative ai TAC corrispondenti in modo da rendere disponibili tali contingenti supplementari agli Stati membri che partecipano alle prove soggette a valutazione.

(4)

Nell’ottava riunione annuale svoltasi dal 26 al 30 marzo a Guam (USA), la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha abrogato, con effetto immediato, le proprie disposizioni relative alle zone vietate alla pesca con reti da circuizione del tonno obeso e del tonno bianco in talune zone d’alto mare. Tali zone vietate alla pesca erano state attuate nel diritto dell’Unione mediante l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 44/2012, che dovrebbe pertanto essere abrogato.

(5)

Il Regno Unito ha trasmesso informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi dedite alla pesca del canestrello praticata con reti a strascico nel Mare d’Irlanda. Sulla scorta di tali informazioni, valutate dal CSTEP, è possibile stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, praticate dalle navi impegnate in tale attività non superano l’1,5 % delle catture totali effettuate da detto gruppo di navi. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dal suddetto gruppo di navi e considerando che l’inclusione di questo gruppo rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere il gruppo di navi dedite alla pesca del canestrello praticata con reti a strascico nel Mare d’Irlanda dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (3).

(6)

Dato che il TAC per il merluzzo bianco nel Kattegat dovrebbe corrispondere al contingente dell’Unione, il quantitativo pertinente iscritto nel regolamento (UE) n. 43/2012 dovrebbe essere rettificato di conseguenza.

(7)

Possibilità di pesca supplementari sono divenute disponibili per l’Unione nel 2012 in seguito a trasferimenti di contingenti tra l’Unione ed altre parti contraenti dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO). Di conseguenza, per l’anno 2012, è opportuno modificare l’allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012 in modo da riflettere tali nuove possibilità di pesca. Tali modifiche riguardano l’anno 2012 e non pregiudicano il principio della stabilità relativa.

(8)

L’allegato IIC del regolamento (UE) n. 43/2012 stabilisce le limitazioni dello sforzo di pesca nell’ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe. Su richiesta del Regno Unito, la Commissione ha consultato il CSTEP per verificare la possibilità di modificare l’allegato IIC in modo da introdurre un periodo di riferimento continuo per l’esonero degli attrezzi fissi di cui al punto 1.2 di detto allegato, piuttosto che l’attuale anno di riferimento fisso. Nella sua risposta, il CSTEP ritiene che un anno più recente o un periodo di riferimento continuo fondato su vari anni recenti sarebbe preferibile e considera trascurabili gli effetti di tale modifica dell’entità dello sforzo esercitato in tale attività di pesca.

(9)

Sommando i contingenti assegnati agli Stati membri nell’ambito del TAC di musdea americana nella zona NAFO 3NO si ottiene un contingente dell’Unione che supera di una tonnellata le possibilità di pesca fissate nel contesto dell’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP). La pertinente ripartizione dei contingenti prevista dal regolamento (UE) n. 44/2012 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10)

Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l’Unione, l’Islanda e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2012. Ne consegue che le possibilità di pesca riservate in attesa dell’esito di tali consultazioni possono ora essere ripartite fra gli Stati membri. Inoltre, le consultazioni fra Stati costieri sulla gestione dello sgombro dell’Atlantico nord-orientale si sono concluse il 17 febbraio 2012 a Reykjavik con un nulla di fatto. Di conseguenza, conformemente agli accordi di pesca bilaterali vigenti tra di esse, l’Unione e la Norvegia hanno convenuto di fissare le rispettive possibilità di pesca dello sgombro per il 2012. L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 44/2012 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire i contingenti non assegnati e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell’Atlantico nord-orientale.

(11)

Secondo il parere del CIEM e del CSTEP, occorre ridurre considerevolmente il TAC di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Sulla scorta di tale parere, nelle consultazioni conclusesi il 9 marzo 2012 l’Unione e la Norvegia hanno convenuto di ridurre le possibilità di pesca del cicerello trasferite alla Norvegia. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 44/2012.

(12)

I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d’altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all’istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell’ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi nel gennaio 2011 e sono state ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità degli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell’Unione fissando un contingente complessivo per l’Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(13)

I regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 si applicano, nel complesso, a decorrere dal 1o gennaio 2012. Occorre pertanto che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. È tuttavia opportuno che gli effetti delle nuove disposizioni sulla manta gigante decorrano dalla data in cui la modifica dei pertinenti allegati della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica entrerà in vigore a norma dell’articolo XI, paragrafo 5, della stessa. Analogamente, l’abrogazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 44/2012 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 marzo 2012, conformemente alla data indicata dalla WCPFC per la sua entrata in vigore. Dato che la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi UE, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.

(14)

Al momento dell’adozione del regolamento (UE) n. 44/2012, il numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) non includeva quindici pescherecci battenti bandiera francese e immatricolati nell’isola di Riunione. È opportuno modificare di conseguenza il TAC dell’Unione in tale allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2012

Il regolamento (UE) n. 43/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«g)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.»;

2)

dopo l’articolo 13 è inserito un nuovo articolo:

«Articolo 13 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è aggiunta la lettera seguente:

“i)

il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, partecipanti ad un’attività di pesca indicata nella domanda del Regno Unito del 16 marzo 2012, dedite alla pesca del canestrello (Aequipecten opercularis) nel Mare d’Irlanda (zona CIEM VIIa) attorno all’Isola di Man, con speciali reti da traino a divergenti con maglia di 80-100 mm configurata per selezionare le catture (lima superiore della rete a 2 piedi di altezza, calamenti corti o inesistenti e bocca della rete di piccole dimensioni).”»;

3)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

Il regolamento (UE) n. 44/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 1, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

2)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.»;

3)

l’articolo 32 è soppresso;

4)

all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

manta gigante (Manta birostris) nelle acque UE.»;

5)

gli allegati I, IA, IB, IC, IJ e VI sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2012.

In deroga al secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, punto 1, l’articolo 2, punti 2 e 4, l’allegato I, punto 1, e l’allegato II, punto 1, si applicano dal 23 febbraio 2012 e l’articolo 2, punto 3, si applica dal 31 marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

(3)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.


ALLEGATO I

PARTE A

L’allegato I del regolamento (UE) n. 43/2012 è modificato come segue.

1.

La parte A è così modificata:

a)

la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce Mallotus villosus:

«Manta birostris

RMB

Manta gigante»;

b)

la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce Limanda (Limanda ferruginea):

«Manta gigante

RMB

Manta birostris».

2.

Nella parte B:

a)

la voce relativa al merluzzo bianco nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

82 (1)

TAC analitico.

Germania

2 (1)

Svezia

49 (1)

Unione

133 (1)

TAC

133 (1)

b)

la voce relativa ai lepidorombi nella zona VII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

470 (2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

5 216 (2)

Francia

6 329 (2)

Irlanda

2 878 (2)

Regno Unito

2 492 (2)

Unione

17 385

TAC

17 385

c)

la voce relativa alla rana pescatrice nella zona VII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona

:

VII

(ANF/07.)

Belgio

2 835 (3)  (4)

TAC analitico

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Germania

316 (3)  (4)

Spagna

1 126 (3)  (4)

Francia

18 191 (3)  (4)

Irlanda

2 325 (3)  (4)

Paesi Bassi

367 (3)  (4)

Regno Unito

5 517 (3)  (4)

Unione

30 677 (3)

TAC

30 677 (3)

d)

la voce relativa all’eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

185 (5)

TAC analitico

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Francia

11 096 (5)

Irlanda

3 699 (5)

Regno Unito

1 665 (5)

Unione

16 645

TAC

16 645

e)

la voce relativa al nasello nelle zone VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zone

:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(HKE/571214)

Belgio

284 (6)  (8)

TAC analitico

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

Spagna

9 109 (8)

Francia

14 067 (6)  (8)

Irlanda

1 704 (8)

Paesi Bassi

183 (6)  (8)

Regno Unito

5 553 (6)  (8)

Unione

30 900

TAC

30 900 (7)

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

37

Spagna

1 469

Francia

1 469

Irlanda

184

Paesi Bassi

18

Regno Unito

827

Unione

4 004»;

f)

la voce relativa alla passera di mare nelle zone VIId e VIIe è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

828 (9)

TAC analitico

Francia

2 761 (9)

Regno Unito

1 473 (9)

Unione

5 062

TAC

5 062

PARTE B

1.

Nell’allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2012, appendice 1, tabella c), la colonna relativa al Regno Unito (UK) è sostituita dalla seguente:

«UK

339 592

1 086 399

0

0

111 693

5 970

158

70 614».

2.

Nell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 43/2012, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2

Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno catture registrate di sogliola in peso vivo inferiori a 300 kg l’anno nei tre anni precedenti, secondo le registrazioni sul giornale di bordo, sono esenti dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2012 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi; nonché

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2012 e il 31 gennaio 2013, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2012.

Se una qualsiasi di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall’applicazione del presente allegato.»


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.»;

(2)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell’1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.»;

(3)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(4)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell’1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.»;

(5)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.»;

(6)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(7)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

(8)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell’1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

37

Spagna

1 469

Francia

1 469

Irlanda

184

Paesi Bassi

18

Regno Unito

827

Unione

4 004»;

(9)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo dell’1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.»


ALLEGATO II

Gli allegati I, IA, IB, IC, IJ e VI del regolamento (UE) n. 44/2012 sono modificati come segue.

1.

L’allegato I è così modificato:

a)

la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce Mallotus villosus:

«Manta birostris

RMB

Manta gigante»;

b)

la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce Limanda (Limanda ferruginea):

«Manta gigante

RMB

Manta birostris».

2.

L’allegato IA è così modificato:

a)

la voce relativa al cicerello e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Cicerello e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danimarca

34 072 (2)

TAC analitico

Regno Unito

745 (2)

Germania

52 (2)

Svezia

1 251 (2)

Unione

36 120

Norvegia

2 300

TAC

38 420

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IIB:

Zona

:

acque UE delle zone di gestione del cicerello ()

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

19 526

4 717

4 717

4 717

0

395

0

Regno Unito

427

103

103

103

0

9

0

Germania

30

7

7

7

0

1

0

Svezia

717

173

173

173

0

15

0

Unione

20 700

5 000

5 000

5 000

0

420

0

Norvegia

2 300

0

0

0

0

0

0

Totale

23 000

5 000

5 000

5 000

0

420

0

()  Può essere rivisto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.»;

b)

la voce relativa all’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (4)

(HER/5B6ANB)

Germania

2 560

TAC analitico

Francia

484

Irlanda

3 459

Paesi Bassi

2 560

Regno Unito

13 837

Unione

22 900

TAC

22 900

c)

la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

:

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)

(WHB/1X14)

Danimarca

10 370 (5)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 7 del presente regolamento.

Germania

4 032 (5)

Spagna

8 791 (5)  (6)

Francia

7 217 (5)

Irlanda

8 030 (5)

Paesi Bassi

12 645 (5)

Portogallo

817 (5)  (6)

Svezia

2 565 (5)

Regno Unito

13 454 (5)

Unione

67 921 (5)

Norvegia

30 000

TAC

391 000

d)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

:

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(BLI/5B67-) (9)

Germania

20

TAC analitico

Si applica l’articolo 12 del presente regolamento.

Estonia

3

Spagna

62

Francia

1 423

Irlanda

5

Lituania

1

Polonia

1

Regno Unito

362

Altri

5 (7)

Unione

1 882

Norvegia

150 (8)

TAC

2 032

e)

la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

30

TAC analitico

Si applica l’articolo 12 del presente regolamento.

Danimarca

5

Germania

109

Spagna

2 211

Francia

2 357

Irlanda

591

Portogallo

5

Regno Unito

2 716

Unione

8 024

Norvegia

6 140 (12)  (13)

TAC

14 164

f)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22–32

(MAC/2A34.)

Belgio

512 (16)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 7 del presente regolamento.

Danimarca

17 580 (16)

Germania

534 (16)

Francia

1 612 (16)

Paesi Bassi

1 623 (16)

Svezia

4 813 (14)  (15)  (16)

Regno Unito

1 503 (16)

Unione

28 177 (14)  (16)

Norvegia

167 197 (17)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

9 482

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

1 829

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0»;

g)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

20 427

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 7 del presente regolamento.

Spagna

22

Estonia

170

Francia

13 619

Irlanda

68 089

Lettonia

126

Lituania

126

Paesi Bassi

29 788

Polonia

1 438

Regno Unito

187 248

Unione

321 053

Norvegia

13 898 (18)  (19)

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

(MAC/*04A-EN)

Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2012

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

8 219

837

Francia

5 479

557

Irlanda

27 396

2 790

Paesi Bassi

11 985

1 220

Regno Unito

75 342

7 672

Unione

128 421

13 076»;

h)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

30 278 (20)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 7 del presente regolamento.

Francia

201 (20)

Portogallo

6 258 (20)

Unione

36 737

TAC

Non pertinente

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 543

Francia

17

Portogallo

526»;

i)

la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4A-N.)

Danimarca

12 608 (21)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 7 del presente regolamento.

Unione

12 608 (21)

TAC

Non pertinente

j)

la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 737 (25)

TAC precauzionale

Danimarca

137 489 (25)

Germania

1 737 (25)

Francia

1 737 (25)

Paesi Bassi

1 737 (25)

Svezia

1 330 (22)  (25)

Regno Unito

5 733 (25)

Unione

151 500

Norvegia

10 000 (23)

TAC

161 500 (24)

k)

la voce relativa a suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)

(JAX/2A-14)

Danimarca

15 702 (26)  (28)

TAC analitico

Germania

12 251 (26)  (27)  (28)

Spagna

16 711 (28)

Francia

6 306 (26)  (27)  (28)

Irlanda

40 803 (26)  (28)

Paesi Bassi

49 156 (26)  (27)  (28)

Portogallo

1 610 (28)

Svezia

675 (26)  (28)

Regno Unito

14 775 (26)  (27)  (28)

Unione

157 989

TAC

157 989

3.

L’allegato IB è così modificato:

a)

la voce relativa al merluzzo bianco e all’eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(C/H/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente»;

b)

la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Francia

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

0 (29)

c)

la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterygia

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(B/L/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente»;

d)

la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

2 550

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

2 550

Unione

8 000 (30)

TAC

Non pertinente

e)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(POK/05B-F.)

Belgio

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Francia

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente»;

f)

la voce relativa agli scorfani nelle acque islandesi della zona Va è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque islandesi della zona Va

(RED/05A-IS)

Belgio

0 (31)  (32)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0 (31)  (32)

Francia

0 (31)  (32)

Regno Unito

0 (31)  (32)

Unione

0 (31)  (32)

TAC

Non pertinente

g)

la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(RED/05B-F.)

Belgio

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

Francia

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente»;

h)

la voce relativa alle altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Altre specie (33)

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(OTH/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente

i)

la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce piatto

Zona

:

Acque delle Isole Færøer della zona Vb

(FLX/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente».

4.

L’allegato IC è così modificato:

a)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

103

 

Germania

432

 

Lettonia

103

 

Lituania

103

 

Polonia

352 (34)

 

Spagna

1 328

 

Francia

185

 

Portogallo

1 821 (35)

 

Regno Unito

865

 

Unione

5 330,5 (36)

 

TAC

9 280

 

b)

la voce relativa alla musdea americana nella zona NAFO 3NO è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona

:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

1 273

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

1 667

Unione

2 940

TAC

5 000»;

c)

la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona

:

NAFO 3L (37)

(PRA/N3L.)

Estonia

134

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

134

Lituania

134

Polonia

134 (38)

Spagna

105,5

Portogallo

28,5 (39)

Unione

670 (40)

TAC

12 000

d)

la voce relativa all’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

328

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

335

Lettonia

46

Lituania

23

Spagna

4 486

Portogallo

1 875 (41)

Unione

7 093 (42)

TAC

12 098

e)

La voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

297

 

Germania

203

 

Lettonia

297

 

Lituania

297

 

Portogallo

0 (43)

 

Unione

1 094 (44)

 

TAC

6 000

 

f)

la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571 (45)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

513 (45)

Spagna

233 (45)

Lettonia

1 571 (45)

Lituania

1 571 (45)

Portogallo

2 354 (45)  (46)

Unione

7 813 (45)  (47)

TAC

6 500 (45)

g)

la voce relativa allo scorfano nella zona NAFO 3O è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfano

Sebastes spp.

Zona

:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

5 229

Polonia

0 (48)

Unione

7 000 (49)

TAC

20 000

5.

L’allegato IJ è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie

:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona

:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

6 790,5

 

Paesi Bassi

7 360,2

 

Lituania

4 725

 

Polonia

8 124,3

 

Unione

27 000».

 

6.

All’allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

22

33 604

Portogallo

5

1 627

Unione

49

96 595

2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC

Stati membri

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41

5 382

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

25 297

3.

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della Convenzione IOTC.

4.

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della Convenzione IOTC.

»

(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IIB:

Zona

:

acque UE delle zone di gestione del cicerello ()

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danimarca

19 526

4 717

4 717

4 717

0

395

0

Regno Unito

427

103

103

103

0

9

0

Germania

30

7

7

7

0

1

0

Svezia

717

173

173

173

0

15

0

Unione

20 700

5 000

5 000

5 000

0

420

0

Norvegia

2 300

0

0

0

0

0

0

Totale

23 000

5 000

5 000

5 000

0

420

0

()  Può essere rivisto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.»;

(3)  Può essere rivisto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.»;

(4)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56o 00′ N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07o 00′ O e a nord di 55o 00′ N, escluso lo stock di Clyde.»;

(5)  Condizioni speciali: di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(6)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»;

(7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell’ambito di questo contingente.

(8)  Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(9)  Si applicano condizioni speciali in conformità dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 () dell’allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ().

(10)  OJ L 347, 24.12.2009, p. 6.

(11)  OJ L 22, 26.1.2009, p. 1.»;

(12)  Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

(13)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono: 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»;

(14)  Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

(15)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco (COD/*2134.), eglefino (HAD/*2134.), merluzzo giallo (POL/*2134.), merlano (WHG/*2134.) e merluzzo carbonaro (POK/*2134.) devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(16)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(17)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 46 685 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa e IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

9 482

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

1 829

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

0»;

(18)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(19)  33 437 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque UE e acque norvegesi della zona IVa

(MAC/*04A-EN)

Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2012

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Germania

8 219

837

Francia

5 479

557

Irlanda

27 396

2 790

Paesi Bassi

11 985

1 220

Regno Unito

75 342

7 672

Unione

128 421

13 076»;

(20)  Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 543

Francia

17

Portogallo

526»;

(21)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.»;

(22)  Compresi i cicerelli.

(23)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/*04-C.).

(24)  Può essere rivisto conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

(25)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC (OTH/*2AC4C).»;

(26)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2012, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

(27)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).

(28)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC (OTH/*2A-14).»;

(29)  TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l’Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l’Islanda.»;

(30)  Di cui 2 900 t assegnate alla Norvegia.»;

(31)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(32)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2012.»;

(33)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»;

(34)  Da questo contingente è dedotto un quantitativo di 133 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca ad un paese terzo.

(35)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 131,5 t in seguito a trasferimenti di possibilità di pesca con paesi terzi.

(36)  Da questo contingente è dedotto un quantitativo di 1,5 t in seguito a trasferimenti di possibilità di pesca con paesi terzi.»;

(37)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(38)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 266 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(39)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 133 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(40)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 399 t in seguito a trasferimenti di possibilità di pesca da paesi terzi.»;

(41)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(42)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 10 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.»;

(43)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 454 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(44)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 454 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.»;

(45)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

(46)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 675 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(47)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 675 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.»;

(48)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 150 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.

(49)  A questo contingente è aggiunto un quantitativo di 150 t in seguito ad un trasferimento di possibilità di pesca da un paese terzo.».


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, concedendo l’esenzione da queste misure a un produttore esportatore malese e ponendo termine alla registrazione delle importazioni di tale produttore esportatore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non facenti parte della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (3), il Consiglio ha esteso tali misure a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia («misure estese»), fatta eccezione per le importazioni di prodotti di società malesi espressamente citate in tale regolamento.

B.   INCHIESTA ATTUALE

1.   Domanda di riesame

(2)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Andfast Malaysia Sdn. Bhd. («Andfast»), un produttore malese.

2.   Apertura di un riesame

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dalla Andfast e li ha ritenuti sufficienti a motivare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere alla Andfast l’esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1164/2011 (4) («regolamento di apertura»), ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 in relazione alla Andfast.

(4)

Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia e fabbricato dalla Andfast. Contemporaneamente a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(5)

Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» con stelo di spessore inferiore o uguale a 6 mm ed esclusi bulloni e viti per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, spediti dalla Malaysia e attualmente classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 e ex 7318 22 00 («prodotto in esame»).

4.   Inchiesta

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente la Andfast e i rappresentanti della Malaysia dell’avvio del riesame. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un’audizione. Non è tuttavia pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

(7)

La Commissione ha inoltre inviato un questionario alla Andfast e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della Andfast.

5.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella struttura degli scambi.

C.   ESITO DELL’INCHIESTA

(9)

L’inchiesta ha confermato che la Andfast non era collegata a nessun esportatore o produttore cinese o malese soggetto alle misure antidumping e non aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2010. Le prime esportazioni da parte della Andfast del prodotto in esame hanno avuto luogo successivamente all’estensione delle misure alla Malaysia.

(10)

Le attività di lavorazione della Andfast possono essere considerate operazioni di completamento e assemblaggio a norma dell’ articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La Andfast importa dalla Repubblica popolare cinese pezzi grezzi che vengono successivamente filettati, placcati e assemblati con dadi e rondelle nel suo stabilimento in Malaysia. Il prodotto finito è poi venduto ed esportato alla sua società collegata nell’Unione.

(11)

Non si ritiene che questo processo comporti elusione poiché è stato dimostrato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese con le operazioni di assemblaggio e completamento è superiore al 25 % dei costi di fabbricazione.

(12)

Non sono emerse prove che indichino che la Andfast abbia acquistato il prodotto finito dalla Repubblica popolare cinese per rivenderlo o trasbordarlo nell’Unione europea.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(13)

Stando alle risultanze di cui sopra, secondo le quali la società Andfast non è coinvolta in pratiche di elusione, è opportuno esentarla dalle misure antidumping in vigore.

(14)

Occorre inoltre porre termine alla registrazione, imposta dal regolamento di apertura, delle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia dalla Andfast. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l’applicazione delle misure alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, e in considerazione dell’esenzione della società dalle misure non vanno riscossi dazi antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia dalla Andfast sottoposte al loro arrivo nell’Unione alla registrazione di cui al regolamento di apertura.

(15)

L’esenzione dalle misure estese concessa per le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti dalla Andfast resta valida, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, a condizione che esistano riscontri effettivi a sua giustificazione e che non si accerti che essa era stata concessa sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalla società in questione. Qualora elementi presuntivi di prova dovessero indicare il contrario o le esportazioni della Andfast nell’Unione europea aumentassero nettamente la Commissione può aprire un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia giustificata.

(16)

L’esenzione dalle misure estese per le importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti dalla Andfast è stata decisa in base alle risultanze del presente riesame. Tale esenzione è applicabile esclusivamente alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti da società non espressamente menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, incluse le persone giuridiche collegate a quelle citate, non beneficiano dell’esenzione e sono soggette all’aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.

(17)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni riportate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

E.   PROCEDIMENTO

(18)

La Commissione ha informato la Andfast e tutte le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali intendeva concedere alla Andfast l’esenzione dalle misure estese. Non ha ricevuto osservazioni in proposito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 è modificato dall’aggiunta della seguente società all’elenco delle società produttrici di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio in Malaysia le cui importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio sono esentate dall’applicazione del dazio antidumping residuo definitivo esteso:

«Andfast Malaysia Sdn. Bhd. (codice addizionale TARIC B265)».

Articolo 2

Si chiede alle autorità doganali di porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1164/2011 della Commissione. Non saranno riscossi dazi antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

(4)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 53.


31.7.2012   

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L 203/26


REGOLAMENTO (UE) N. 694/2012 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2012

che stabilisce le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per tutti gli stock o gruppi di stock, nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1).

(2)

A fini di semplificazione e di un’adeguata gestione dello stock, è opportuno fissare un TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per una campagna di gestione annuale che vada dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente, piuttosto che per un periodo di gestione corrispondente a un anno civile. Per quanto attiene alle condizioni di utilizzo dei contingenti, è opportuno tuttavia che l’attività di pesca di cui trattasi continui a essere disciplinata dalle disposizioni generali del regolamento (UE) n. 43/2012 (2).

(3)

È opportuno che il TAC per l’acciuga del Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012/2013 sia fissato sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca.

(4)

Al fine di istituire un piano pluriennale per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia che copra la campagna di pesca e definisca la norma di cattura da applicarsi ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, il 29 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. Tenuto conto di tale proposta e del fatto che la soggiacente valutazione d’impatto ha rappresentato la più recente valutazione dell’impatto delle decisioni relative alle possibilità di pesca per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia, è opportuno fissare di conseguenza un TAC per tale stock. In base al parere scientifico formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel luglio 2012, la biomassa riproduttiva è stimata in circa 68 180 t. Per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pertanto opportuno fissare un TAC di 20 700 t.

(5)

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario stabilire in quale misura lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sia soggetto alle misure definite in detto regolamento.

(6)

In considerazione della data di inizio della campagna di pesca 2012/2013 e ai fini della dichiarazione annuale delle catture, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi a decorrere dal 1o luglio 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia

1.   Il totale ammissibile di catture (TAC) e la sua ripartizione tra gli Stati membri per la campagna di pesca che va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 per lo stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII, come definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 (4), sono stabiliti come segue (in tonnellate di peso vivo):

Specie

:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona CIEM

:

VIII

(ANE/08.)

Spagna

18 630

TAC analitico.

Francia

2 070

UE

20 700

TAC

20 700

2.   La ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e l’uso delle medesime sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 8, 10 e 13 del regolamento (UE) n. 43/2012.

3.   Lo stock di cui al paragrafo 1 è considerato soggetto a un TAC analitico ai fini del regolamento (CE) n. 847/96. Si applicano l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1).

(3)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).


31.7.2012   

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L 203/28


REGOLAMENTO (UE) N. 695/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2012

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIIIa e VIIIb per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

N.

9/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

SOL/8AB.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

VIIIa e VIIIb

Data

12 giugno 2012


31.7.2012   

IT

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L 203/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 696/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Suole interne costituite da una parte elastica, flessibile e con sezione a due punte in acciaio e un cuscinetto intercambiabile costituito da vari materiali.

Le suole interne sono assemblate in funzione dell’impronta del piede e del peso corporeo dell’utilizzatore.

Le suole interne sono destinate a ridurre la pressione esercitata sul piede e l’insieme del corpo. Il sistema di sostegno a tre punti della suola interna è concepito per sostenere e rafforzare i legamenti, i tendini e i muscoli e muoverli. Consente di assorbire gli urti, distribuire in modo uniforme il peso del corpo su tutta la lunghezza del piede e di compensare gli effetti negativi di un eventuale appiattimento dell’arco plantare. Il cuscinetto effettua un massaggio del piede.

 (1) Cfr. l’illustrazione.

6406 90 50

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6406, 6406 90 e 6406 90 50.

Le suole interne non sono destinate a correggere problemi ortopedici in quanto non sono specificatamente concepite per correggere determinati difetti ma sono destinate ad aumentare il confort del piede e a compensare gli inconvenienti dei problemi esistenti (vedi nota 6 del capitolo 90).

Si esclude pertanto la classificazione alla voce 9021 come oggetti e apparecchi di ortopedia.

Le suole interne devono pertanto essere classificate sotto il codice NC 6406 90 50 come suole interne amovibili.

Image


(1)  L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.


31.7.2012   

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L 203/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 697/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo (cosiddetto «modulo trasformatore con spina RJ 45») composto di spinotti di connessione in un alloggiamento misurante circa 2 × 1,5 × 1,5 cm.

L'articolo comprende una scheda a circuiti stampati con quattro trasformatori, un condensatore e quattro resistenze. Comprende anche due diodi emettitori di luce che non sono collegati agli altri componenti.

L'articolo è specificamente concepito per una rete «Ethernet 10/100 BASE-T» per essere collocato su una scheda a circuiti stampati allo scopo di collegare degli apparecchi all'interno di una rete locale per la trasmissione e la ricezione di segnali.

Consente anche la separazione galvanica e la protezione dei segnali contro le sovratensioni e i rumori di modo comune.

8517 70 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517, 8517 70 e 8517 70 90.

Oltre al connettore, l'articolo contiene numerosi componenti elettrici diversi. Oltre a effettuare il collegamento ai o nei circuiti elettrici svolge varie altre funzioni elettriche, quali la separazione galvanica e la protezione contro le sovratensioni e i rumori di modo comune. Tali componenti sono tutti ugualmente importanti in quanto insieme contribuiscono ai requisiti tecnici necessari a stabilire una connessione su una rete Ethernet.

È pertanto esclusa la classificazione come spina alla voce 8536.

Poiché l'articolo è utilizzato in apparecchi per la comunicazione in una rete filare, deve pertanto essere classificato al codice NC 8517 70 90 come parte di un apparecchio per la comunicazione in una rete con o senza fili.


31.7.2012   

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L 203/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui alle voci 1 e 3 dell’allegato del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale; il comitato del codice doganale non ha espresso il proprio parere sulla voce 2 dell’allegato del presente regolamento entro i termini stabiliti dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta «centralina multimediale per veicoli a motore») del tipo utilizzato nei veicoli a motore, costituito da due componenti principali:

un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, combinato con un lettore CD/DVD;

un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) amovibile a colori del tipo a schermo tattile, con diagonale dello schermo di circa 17,5 cm (7 pollici) e di formato 16:9.

L’apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore.

L’apparecchio è dotato di un telecomando.

Uno schermo supplementare può essere collegato all’apparecchio.

8528 59 40

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 40.

L’apparecchio è costituito da componenti in grado di svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radiodiffusione, visualizzazione video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 40, come altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).

2.

Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta «centralina multimediale per veicoli a motore») del tipo utilizzato nei veicoli a motore, che misura circa 17 × 5 × 16 cm.

Esso combina, nello stesso involucro, un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio, un apparecchio per la riproduzione video e un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a colori con diagonale dello schermo di circa 8 cm (3,5 pollici).

L’apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore.

L’apparecchio può inoltre riprodurre suoni e immagini contenuti in una chiave USB.

L’apparecchio è dotato di un telecomando.

Uno schermo supplementare può essere collegato all’apparecchio.

8528 59 40

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 40.

L’apparecchio è costituito da componenti in grado di svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 40, come altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).

3.

Apparecchio multifunzionale (la cosiddetta «centralina multimediale per veicoli a motore») del tipo utilizzato nei veicoli a motore.

Esso combina, nello stesso involucro, un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio, un apparecchio per la riproduzione video, un apparecchio per la radionavigazione e un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a colori con diagonale dello schermo di circa 18 cm (7 pollici) e un formato di 16:9.

L’apparecchio è munito di connettori che consentono la ricezione di segnali video da fonti esterne come una telecamera posteriore o un sintonizzatore DVB-T.

L’apparecchio può inoltre riprodurre suoni e immagini contenuti in una scheda di memoria.

L’apparecchio è dotato di due telecomandi.

Uno schermo supplementare può essere collegato all’apparecchio.

8528 59 40

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 40.

L’apparecchio è costituito da componenti in grado di svolgere varie funzioni (riproduzione audio-video, radionavigazione, radiodiffusione, visualizzazione di video), nessuna delle quali, date le caratteristiche costruttive e la concezione dell’apparecchio, costituisce la sua caratteristica principale.

In applicazione della regola generale 3, lettera c), l’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 40, come altri monitor a colori con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD).


31.7.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/37


REGOLAMENTO (UE) N. 699/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 1o novembre 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 20 settembre 2011 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso superiore al 40 %, della produzione totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi che permettevano di presumere l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e di un notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate al procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e i rappresentanti dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(5)

Dato il numero presumibilmente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere al campionamento per determinare il pregiudizio, come previsto dall'articolo 17 del regolamento di base.

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Il campione era costituito da tre società, sulle 22 note come produttrici del prodotto simile prima dell'apertura dell'inchiesta.

(7)

Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendite e di produzione per i quali è ragionevole ritenere possibile svolgere un'inchiesta nel tempo a disposizione. I produttori dell'Unione che costituiscono il campione hanno sede in quattro Stati membri e rappresentano il 48 % del totale delle vendite nell'Unione di tutti i produttori dell'Unione e il 64 % dei produttori che si sono manifestati. Nessuna delle parti interessate si è opposta al campione proposto.

b)   Campionamento degli importatori indipendenti

(8)

Dato il numero presumibilmente elevato di importatori indipendenti, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2010 — 30 settembre 2011).

(9)

Dei 38 importatori indipendenti contattati dalla Commissione, solo cinque società hanno risposto entro il termine stabilito. Una società è risultata essere utilizzatrice più che importatrice. Si è pertanto ritenuto che non fosse necessario selezionare un campione e sono stati inviati questionari a tutti e quattro gli importatori che si sono manifestati. Infine, solo due importatori hanno risposto al questionario e hanno collaborato pienamente all'inchiesta.

c)   Campionamento dei produttori esportatori

(10)

Dato il numero presumibilmente elevato di produttori esportatori, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori dell'Unione sono stati invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o ottobre 2010 — 30 settembre 2011). Sono state anche consultate le autorità dei paesi interessati.

(11)

Per quanto riguarda la Russia, nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta. Per quanto riguarda i produttori esportatori turchi, dato che si sono manifestate tre società, la Commissione non ha ritenuto necessario il campionamento. Le tre società turche che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano la maggioranza delle esportazioni turche verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

d)   Risposte al questionario e verifiche

(12)

Per effettuare la propria analisi, la Commissione ha inviato questionari a tutti e tre i produttori esportatori turchi che hanno collaborato, nonché ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori indipendenti che hanno collaborato e agli utilizzatori.

(13)

Hanno risposto al questionario tutti e tre i produttori esportatori turchi che hanno collaborato, tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, due importatori indipendenti dell'Unione e quattro utilizzatori.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori esportatori turchi

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul, Turchia,

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul, Turchia,

UNIFIT Boru Baglanti Elemanlari Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul, Turchia.

 

Produttori dell'Unione

ERNE Fittings, Schlinz, Austria,

Virgilio CENA & Figli S.p.A., Brescia, Italia.

3.   Periodo dell'inchiesta

(15)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o PI). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo considerato»).

4.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

(16)

Sono in vigore misure antidumping per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia, e in seguito a pratiche di elusione anche per alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese e spediti da Indonesia, Sri Lanka, Filippine e Taiwan (con alcune eccezioni) (3). Questi paesi sono designati qui di seguito come «paesi oggetto di misure antidumping».

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto in esame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili nelle voci NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).

(18)

I tubi di acciaio senza saldatura o saldati sono utilizzati per la produzione di gomiti, riduttori e raccordi a T, mentre per la fabbricazione di cappellotti, di norma sono utilizzate come materia prima lamiere d'acciaio. I gomiti e i riduttori sono fabbricati mediante taglio e formatura, curvatura o riduzione. I raccordi a T sono fabbricati utilizzando l'idropressione e i cappellotti mediante formatura di lamiere o lastre. Queste operazioni sono generalmente seguite da smussatura e granigliatura prima dell'imballaggio. In alcuni casi il prodotto è anche sottoposto a galvanizzazione. Tutti i tipi di prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi di base.

(19)

Gli accessori per tubi sono principalmente utilizzati nell'industria petrolchimica, nella costruzione, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Sono utilizzati per raccordare tra loro i tubi in tutte le suddette applicazioni.

2.   Prodotto simile

(20)

Il prodotto in esame e alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio venduti sul mercato interno nei paesi interessati, nonché alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Russia

(21)

Come indicato nel considerando 11, nessun produttore esportatore russo ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, il dumping per la Russia è stato calcolato in base ai dati disponibili, come precisato di seguito.

1.1.   Valore normale

(22)

Dato che nessun produttore esportatore russo ha collaborato all'inchiesta, il valore normale per la Russia è stato calcolato sulla base dei dati disponibili.

(23)

Va ricordato che la denuncia conteneva dati giustificanti una forte presunzione di dumping per le importazioni russe del prodotto in esame. Il calcolo che ha permesso di stabilire questi elementi era basato su un valore normale costruito per la Russia, in mancanza di informazioni più dettagliate. Tuttavia, per stabilire un valore normale più preciso la Commissione ha deciso, in via provvisoria, di costruire il valore normale per la Russia, sulla base delle informazioni ottenute durante l'inchiesta dai produttori esportatori turchi che utilizzano tubi di acciaio senza saldatura russi per la fabbricazione del prodotto in esame. Infatti, il costo delle materie prime costituisce la parte preponderante dei costi complessivi di produzione del prodotto in esame; questo metodo è stato quindi ritenuto il più adatto per stabilire il valore normale per la Russia in base ai dati disponibili.

(24)

Il valore normale per la Russia è stato quindi calcolato determinando il valore normale medio ponderato dei produttori esportatori turchi che hanno collaborato, che acquistano parte delle loro materie prime dalla Russia.

(25)

È importante notare che il valore normale risultante è stato determinato per il tipo di prodotto (gomiti) che rappresenta il volume di importazioni maggiore e non per tutti i tipi del prodotto in esame, per consentire una comparazione rappresentativa con il prezzo all'esportazione (si veda oltre).

1.2.   Prezzo all'esportazione

(26)

In assenza di informazioni più dettagliate sui prezzi, il prezzo all'esportazione per le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat sulle importazioni. Dato che sono dichiarati con certi codici NC prodotti di natura assai diversa, il prezzo all'esportazione è stato determinato limitando l'uso dei dati Eurostat al tipo di prodotto (gomiti) che rappresenta il volume di importazioni maggiore, considerato rappresentativo di tutto il prodotto in esame. Il prezzo d'esportazione è stato quindi basato sul codice NC 7307 93 11.

(27)

I dati Eurostat hanno dovuto essere corretti in considerazione del fatto che alcune operazioni di importazione dalla Russia in Bulgaria, Estonia e Lituania contenevano dichiarazioni errate, probabilmente a causa di errori di classificazione. Tali operazioni sono state individuate utilizzando le statistiche sulle importazioni fornite nella base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e sono state eliminate dal calcolo del prezzo all'esportazione per evitare di utilizzare un prezzo all'esportazione distorto nel calcolo del dumping.

1.3.   Confronto

(28)

Il margine di dumping è stato stabilito confrontando il prezzo all'esportazione franco fabbrica basato sui dati Eurostat con il valore normale per la Russia stabilito come indicato sopra.

(29)

Per stabilire il prezzo d'esportazione franco fabbrica, il prezzo all'esportazione cif basato sui dati Eurostat (e corretto per eliminare le distorsioni come indicato sopra) è stato adeguato per tener conto del costo del trasporto. A questo scopo, è stato utilizzato il costo del trasporto come calcolato nella denuncia, perché è stato ritenuto una stima ragionevole.

1.4.   Margine di dumping

(30)

I margini di dumping per il paese sono stati espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(31)

In base a quanto precede, il margine di dumping provvisorio per il paese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Tutte le società

23,8 %

2.   Turchia

2.1.   Valore normale

(32)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo stabilito, per ciascuno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato, se il totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile fosse rappresentativo, ossia se il volume totale di queste vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame. L'inchiesta ha stabilito che le vendite sul mercato interno del prodotto simile erano rappresentative per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato.

(33)

La Commissione ha poi individuato, in rapporto ai tipi di prodotto che le società vendevano sul mercato interno, realizzando vendite complessive rappresentative, i tipi di prodotto identici o direttamente comparabili a quelli venduti per essere esportati nell'Unione.

(34)

Per ciascun tipo del prodotto in esame venduto dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerato comparabile al tipo di prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, è stato stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, durante il periodo dell'inchiesta, è risultato pari al 5 % circa del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto per l'esportazione nell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che, nel caso di ciascuna delle tre società, per la maggioranza dei tipi di prodotto le vendite sul mercato interno erano rappresentative.

(35)

La Commissione ha in seguito esaminato se si poteva ritenere che le vendite sul mercato interno in quantità rappresentative di ciascun tipo di prodotto in esame potevano essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

(36)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto uguale o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo di vendita medio ponderato era uguale o superiore al costo unitario, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata di tutti i prezzi di vendita sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

(37)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative sul mercato interno del tipo di prodotto in questione.

(38)

L'inchiesta ha stabilito che le vendite remunerative di alcuni tipi di prodotto comparabili rappresentavano oltre l'80 % del totale delle vendite sul mercato interno e di conseguenza tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate nel calcolo del prezzo medio per determinare il valore normale. Per gli altri tipi di prodotto le cui vendite sono state considerate avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali sono state utilizzate soltanto le vendite remunerative.

(39)

Se i tipi di prodotto sono stati venduti in perdita, non sono stati considerati come venduti nell'ambito di normali operazioni commerciali. Per i tipi di prodotti non venduti nell'ambito di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta hanno venduto tali tipi di prodotto per l'esportazione nell'Unione, anche se in quantità limitate.

(40)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, e la media dei loro costi di produzione durante tale periodo. Per i tipi di prodotto venduti in quantità non rappresentative sul mercato interno, per costruire il valore normale sono state utilizzate la media ponderata dei profitti e le spese generali, amministrative e di vendita nel corso di normali operazioni commerciali relative a tali vendite non rappresentative.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(41)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

(42)

Una delle tre società turche che hanno collaborato ha effettuato, durante il periodo dell'inchiesta, vendite all'esportazione verso l'Unione in misura molto limitata. La società in questione ha sostenuto che vorrebbe esportare di più nell'Unione, ma che non era in grado di offrire agli importatori prezzi sufficientemente bassi, e ha chiesto che di questo fatto fosse tenuto conto nell'analisi.

(43)

Tuttavia, il calcolo del dumping per questa società ha dovuto essere basato sulle sue vendite limitate. Infatti, anche se le vendite della società verso l'Unione sono state limitate, non possono essere ignorate e sono l'unica base per il calcolo di un margine di dumping individuale per tale società. In ogni caso, l'incapacità dell'impresa di vendere di più a causa del livello elevato dei suoi prezzi non può essere considerata un fattore che influenza il calcolo del dumping per quanto riguarda tale società.

2.3.   Confronto

(44)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti in tutti i casi in cui si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e giustificati da dati verificati. In particolare, è stato concesso un adeguamento per i costi di trasporto e di assicurazione, compreso il trasporto nel paese esportatore, sconti, commissioni, costi del credito e spese bancarie.

2.4.   Margini di dumping

(45)

I margini di dumping provvisori sono stati espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

a)   Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

(46)

In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per uno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato il margine di dumping individuale è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame, praticati dalla società.

(47)

Tuttavia, per gli altri due produttori turchi che hanno collaborato, il calcolo del dumping nei loro riguardi ha dimostrato che le imprese hanno praticato un dumping mirato in un determinato periodo e nei confronti di determinati clienti e regioni. Infatti, i loro prezzi all'esportazione presentavano differenze significative secondo gli acquirenti, le regioni e i periodi. Inoltre, il calcolo del dumping basato sul confronto tra un valore normale medio ponderato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione non rispecchiava l'entità effettiva del dumping praticato dai due produttori interessati.

(48)

Pertanto, per rispecchiare l'effettiva entità del dumping praticato dalle due società in questione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale stabilito in base alla media ponderata è stato confrontato, nel loro caso, con i prezzi di tutte le singole operazioni di esportazione verso l'Unione.

b)   Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(49)

Per tutti i produttori esportatori turchi che non hanno collaborato è stato stabilito un margine di dumping residuo. Dato che il livello di cooperazione è stato considerato relativamente basso (il volume delle esportazioni delle tre società turche che hanno collaborato all'inchiesta rappresentava meno dell'80 % del totale delle esportazioni turche verso l'Unione durante il PI), il margine di dumping residuo è stato basato su un metodo ragionevole che ha portato a un margine superiore al più alto dei margini individuali delle tre società che hanno collaborato. Questo margine è stato stabilito sulla base delle vendite di tipi di prodotti rappresentativi effettuate dal produttore turco che ha collaborato con il più alto margine di dumping delle tre società che hanno collaborato.

(50)

In base a quanto precede, i margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

RSA

9,6 %

Sardogan

2,9 %

Unifit

12,1 %

Tutte le altre società

16,7 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(51)

Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da 22 produttori. I 22 produttori costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito designati come «industria dell'Unione».

(52)

Come indicato al considerando 7, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentano il 50 % circa del totale delle vendite nell'Unione del prodotto simile.

2.   Consumo dell'Unione

(53)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, determinato secondo le informazioni tratte dalle risposte al questionario delle società costituenti il campione, dalle stime fornite nella denuncia per gli altri produttori dell'Unione e dai dati Eurostat sul volume delle importazioni.

(54)

Il consumo dell'Unione è notevolmente diminuito (del 40 %) tra il 2008 e il PI. È diminuito del 44 % nel 2009, si è mantenuto allo stesso livello nel 2010, per poi aumentare lievemente di 4 punti percentuali nel PI.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate)

98 197

55 172

54 878

58 706

Indice (2008 = 100)

100

56

56

60

3.   Importazioni dai paesi interessati

3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(55)

La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia dovessero essere valutate cumulativamente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(56)

Per entrambi i paesi interessati l'inchiesta ha dimostrato che i margini di dumping erano superiori ai livelli minimi come definiti all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e che il volume delle importazioni in dumping da questi due paesi non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

(57)

Quanto alle condizioni della concorrenza tra le importazioni dalla Russia e dalla Turchia e il prodotto simile, dall'inchiesta è emerso che i produttori di questi paesi si avvalgono degli stessi canali di vendita e vendono a categorie di acquirenti simili. L'inchiesta ha rivelato inoltre che le importazioni da questi due paesi hanno avuto nel periodo considerato un andamento in crescita in termini di quote di mercato.

(58)

I due esportatori turchi che hanno collaborato hanno sostenuto che il cumulo delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia non è appropriato in questo caso, in quanto le importazioni da questi paesi presentano un andamento diverso in termini di volume e di prezzi.

(59)

A questo proposito va rilevato che l'inchiesta ha stabilito che, mentre le importazioni dalla Turchia sono relativamente stabili in termini di volume, le importazioni dalla Russia sono in aumento. Tuttavia, data la contrazione della domanda nel periodo considerato, le quote di mercato delle importazioni da entrambi i paesi sono in aumento. Allo stesso tempo, i loro prezzi non sembrano essere sostanzialmente diversi, almeno nel periodo tra il 2009 e il PI (l'alto prezzo medio delle importazioni russe nel 2008 è probabilmente dovuto a errori nelle dichiarazioni) con i prezzi medi russi leggermente inferiori ma molto vicini ai prezzi medi turchi.

(60)

Stante quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che sono soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e che pertanto le importazioni dalla Russia e dalla Turchia devono essere esaminate cumulativamente.

3.2.   Volume delle importazioni in dumping

(61)

Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame dai paesi interessati nel mercato dell'Unione è aumentato nel periodo considerato del 46 %. Più precisamente, le importazioni sono diminuite del 31 % nel 2009, prima di un forte aumento dell'89 % nel 2010, seguito da un leggero calo di circa 12 punti percentuali nel PI. Il volume delle importazioni in dumping nel PI è stato di 2 935 tonnellate.

Tabella 2

Importazioni in dumping dai paesi interessati

 

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate)

2 009

1 392

3 174

2 935

Indice (2008 = 100)

100

69

158

146

Quota di mercato

2 %

3 %

6 %

5 %

Fonte: Eurostat

3.3.   Quota di mercato delle importazioni in dumping

(62)

La corrispondente quota di mercato delle importazioni in dumping dai paesi interessati è più che raddoppiata durante il periodo considerato, passando dal 2 % al 5 %.

3.4.   Prezzi

a)   Evoluzione dei prezzi

(63)

La tabella che segue riporta il prezzo medio delle importazioni in dumping dai paesi interessati, alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, quale risulta dai dati Eurostat. Durante il periodo considerato il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è rimasto generalmente stabile a 1 961 EUR/tonnellata, con un'eccezione nel 2010, quando sono diminuiti di circa 150 EUR.

Tabella 3

Prezzi medi delle importazioni in dumping

 

2008

2009

2010

PI

Prezzi medi di vendita (EUR/t)

1 961

1 936

1 788

1 961

Indice (2008 = 100)

100

99

91

100

Fonte: Eurostat

b)   Undercutting dei prezzi

(64)

Per ciascun tipo di prodotto sono stati confrontati i prezzi di vendita praticati nell'Unione rispettivamente dai produttori esportatori turchi che hanno collaborato e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Dato che gli esportatori russi non hanno collaborato all'inchiesta, l'undercutting è stato calcolato utilizzando i prezzi medi cif indicati da Eurostat e i prezzi medi di vendita nell'Unione dei produttori dell'Unione. Ove necessario sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda entrambi i paesi interessati per tener conto del livello commerciale e dei costi successivi all'importazione, compreso il dazio doganale nel caso della Russia.

(65)

Dal confronto è emerso che durante il PI il prezzo di vendita nell'Unione del prodotto in esame oggetto di dumping originario dei paesi interessati era fino al 30 % inferiore ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.   Situazione dell'industria dell'Unione

(66)

Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indici economici che possono aver influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.

(67)

Come si è detto, la Commissione ha fatto ricorso al campionamento dei produttori dell'Unione. Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

gli elementi macroeconomici (produzione, capacità, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi ed entità dei margini di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per gli altri produttori dell'Unione, sulla base di una stima fondata sui dati contenuti nella denuncia,

l'analisi degli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) è stata effettuata, per i produttori dell'Unione facenti parte del campione, sulla base delle informazioni da essi fornite.

4.1.   Elementi macroeconomici

a)   Produzione

(68)

Tra il 2008 e il PI la produzione dell'Unione è diminuita del 44 %. Più precisamente, è diminuita del 47 % nel 2009 e di altri due punti percentuali nel 2010, per poi aumentare leggermente di 5 punti percentuali nel PI, quando ha raggiunto 53 653 tonnellate.

Tabella 4

Produzione

 

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate)

95 079

49 917

48 017

53 653

Indice (2008 = 100)

100

53

51

56

Fonte: risposte al questionario e denuncia

b)   Capacità di produzione e utilizzo della capacità

(69)

La capacità produttiva dei produttori dell'Unione si è mantenuta stabile, a 179 912 tonnellate, nel periodo considerato.

Tabella 5

Capacità di produzione e utilizzo della capacità

 

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate)

179 912

179 912

179 912

179 912

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Percentuale di utilizzo

53 %

28 %

27 %

30 %

Indice (2008 = 100)

100

53

51

56

Fonte: risposte al questionario e denuncia

(70)

L'utilizzo della capacità è stata del 53 % nel 2008, è scesa al 28 % nel 2009 e al 27 % nel 2010 ed è leggermente risalita nel corso del PI al 30 %. L'evoluzione del tasso di utilizzo rispecchia chiaramente la tendenza della produzione, in quanto la capacità è rimasta stabile.

c)   Volume delle vendite

(71)

Il volume delle vendite dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito del 38 % nel periodo considerato. Le vendite sono scese del 45 % nel 2009, sono rimaste allo stesso livello nel 2010 e sono leggermente aumentate nel PI di 7 punti percentuali. Durante il PI il volume delle vendite dell'Unione è stato di 42 379 tonnellate.

Tabella 6

Vendite dell'Unione

 

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate)

68 870

37 649

37 890

42 379

Indice (2008 = 100)

100

55

55

62

Fonte: risposte al questionario e denuncia

d)   Quota di mercato

(72)

La quota di mercato dei produttori dell'Unione si è mantenuta relativamente stabile nel periodo considerato ed è anzi salita al 72 % nel PI. L'aumento della quota di mercato è una conseguenza del fatto che il volume delle vendite dei produttori dell'Unione è diminuito leggermente meno del consumo nello stesso periodo.

Tabella 7

Quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2008

2009

2010

PI

Quota di mercato

70 %

68 %

69 %

72 %

Indice (2008 = 100)

100

97

98

103

Fonte: risposte al questionario, denuncia e dati Eurostat

e)   Crescita

(73)

Dato che il consumo è diminuito del 40 % tra il 2008 e il PI, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare di una crescita del mercato.

f)   Occupazione

(74)

Per i produttori dell'Unione il livello dell'occupazione è sceso del 18 % tra il 2008 e il PI. Più in particolare, il numero degli addetti è passato da 982 nel 2008 a 824 nel 2009, con un calo del 16 %, e si è mantenuto all'incirca a questo livello nel 2010 per poi scendere ancora a 801 nel PI.

Tabella 8

Occupazione

 

2008

2009

2010

PI

Unità (persone)

982

824

833

801

Indice (2008 = 100)

100

84

85

82

Fonte: risposte al questionario e denuncia

g)   Produttività

(75)

La produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, è diminuita del 31 % nel periodo considerato. La produzione è infatti diminuita a un tasso superiore a quello del calo dell'occupazione.

Tabella 9

Produttività

 

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate per addetto)

194

121

115

134

Indice (2008 = 100)

100

63

60

69

Fonte: risposte al questionario e denuncia

h)   Prezzi di vendita

(76)

I prezzi medi annui di vendita praticati dai produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo considerato sono diminuiti di oltre il 10 %. Più precisamente, i prezzi medi inizialmente sono aumentati di circa il 12 % nel 2009 per poi scendere nettamente di 23 punti percentuali nel 2010 e mantenersi a questo livello nel PI. Nel PI il prezzo medio dei produttori dell'Unione è stato di 3 096 EUR per tonnellata.

Tabella 10

Prezzi medi dei produttori dell'Unione

 

2008

2009

2010

PI

Unità (EUR/tonnellata)

3 489

3 911

3 116

3 096

Indice (2008 = 100)

100

112

89

89

Fonte: risposte al questionario e denuncia

(77)

Come indicato in precedenza, i prezzi di vendita delle importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

i)   Entità del margine di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping

(78)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e del prezzo delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia, non si può considerare trascurabile l'incidenza dei margini effettivi di dumping sull'industria dell'Unione. È importante ricordare che, come indicato al considerando 16, sono in vigore misure antidumping nei confronti di otto paesi. Dato che, nel periodo considerato dall'inchiesta, l'industria dell'Unione ha visto ridursi le vendite e ha subìto perdite, le conseguenze del precedente dumping non possono considerarsi superate e si può ritenere che la produzione dell'Unione resti vulnerabile all'effetto pregiudizievole delle importazioni in dumping nel mercato dell'Unione.

4.2.   Elementi microeconomici

a)   Scorte

(79)

Il livello delle scorte finali dei produttori costituenti il campione è diminuito del 18 % tra il 2008 e il PI. Più precisamente, le scorte sono lievemente aumentate (2 %) nel 2009, poi sono diminuite del 13 % nel 2010 e di un altro 7 % nel PI. Nel PI le scorte finali dei produttori dell'Unione costituenti il campione sono state di 5 338 tonnellate.

Tabella 11

Scorte finali

Campione

2008

2009

2010

PI

Unità (tonnellate)

6 526

6 661

5 822

5 338

Indice (2008 = 100)

100

102

89

82

Fonte: risposte al questionario

b)   Salari

(80)

Il costo annuo del lavoro è diminuito del 10 % tra il 2008 e il PI. Più precisamente, è diminuito sensibilmente nel 2009 (di quasi il 20 %, calo corrispondente a quello dell'occupazione) e poi è aumentato di 4 punti percentuali nel 2010 e di altri 5 nel PI.

Tabella 12

Costo annuo del lavoro

Campione

2008

2009

2010

PI

Unità (EUR)

26 412 013

21 500 757

22 490 982

23 860 803

Indice (2008 = 100)

100

81

85

90

Fonte: risposte al questionario

c)   Redditività e utile sul capitale investito

(81)

Durante il periodo considerato, la redditività delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti dai produttori costituenti il campione, espressa in percentuale delle vendite nette, è passata da consistenti profitti a perdite significative. Più precisamente, i profitti sono scesi dal 9,6 % nel 2008 a – 1,2 % nel 2009 e si sono deteriorati ulteriormente nel 2010 scendendo a – 7,8 %. La situazione è leggermente migliorata nel PI, quando le perdite sono state del 7,0 %.

Tabella 13

Redditività e utile sul capitale investito

Campione

2008

2009

2010

PI

Redditività delle vendite dell'Unione

9,6 %

–1,2 %

–7,8 %

–7,0 %

Indice (2008 = 100)

100

–12

–81

–73

Utile sul capitale investito

23,9 %

–1,7 %

–9,4 %

–10,6 %

Indice (2008 = 100)

100

–7

–39

–44

Fonte: risposte al questionario

(82)

L'utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività.

d)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(83)

Nel 2008 il flusso di cassa netto delle attività operative è stato positivo (9,3 milioni di EUR). Nel 2009 è leggermente migliorato, passando a 9,8 milioni di EUR, ma nel 2010 è sceso a soli 1,5 milioni di EUR e quindi a – 4,6 milioni di EUR nel PI.

(84)

Non sono emerse indicazioni di difficoltà per l'industria dell'Unione a reperire capitali, principalmente in ragione del fatto che alcuni dei produttori fanno parte di grandi gruppi.

Tabella 14

Flusso di cassa

Campione

2008

2009

2010

PI

Unità (EUR)

9 279 264

9 851 842

1 470 524

–4 662 347

Indice (2008 = 100)

100

106

16

–50

Fonte: risposte al questionario

e)   Investimenti

(85)

Gli investimenti annui delle società costituenti il campione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti costantemente nel corso del periodo considerato. La diminuzione maggiore (32 %) si è avuta nel 2009, nel 2010 il calo è stato di 25 punti percentuali e nel PI di altri 8 punti. Gli investimenti annui complessivi sono scesi da 8,3 milioni di euro nel 2008 a 2,9 milioni di EUR nel PI.

Tabella 15

Investimenti netti

Campione

2008

2009

2010

PI

Unità (EUR)

8 309 731

5 658 145

3 579 323

2 946 383

Indice (2008 = 100)

100

68

43

35

Fonte: risposte al questionario

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(86)

L'analisi dei dati macroeconomici indica che vi è stata una diminuzione della produzione e delle vendite dei produttori dell'Unione nel corso del periodo considerato. Poiché questa diminuzione ha coinciso con il calo della domanda sul mercato dell'Unione, si è registrato un lieve aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione. L'utilizzo della capacità è scesa da un già basso 53 % nel 2008 al 30 % nel PI. Anche l'occupazione è diminuita del 18 %.

(87)

Allo stesso tempo gli indicatori microeconomici evidenziano un netto peggioramento della situazione economica dei produttori dell'Unione costituenti il campione. Gli andamenti dei prezzi, della redditività e dell'utile sul capitale investito delineano un quadro molto negativo, che vede il passaggio da una situazione florida nel 2008 a perdite sostanziali nel PI. Anche il flusso di cassa si è deteriorato in modo significativo.

(88)

Alla luce di quanto precede si conclude in via provvisoria che l'industria dell'Unione ha subìto un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(89)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. Sono stati altresì esaminati i fattori noti diversi dalle importazioni in dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare di attribuire alle importazioni in dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2.   Effetto delle importazioni in dumping

(90)

Tra il 2008 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame è aumentato del 46 % in un mercato che ha subito una contrazione del 40 %, il che ha significato un aumento dal 2 % al 5 % della loro quota di mercato.

(91)

L'aumento delle importazioni in dumping del prodotto in esame dai paesi interessati nel periodo considerato ha coinciso con una tendenza al ribasso di tutti gli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione, a eccezione della quota di mercato. L'industria dell'Unione ha perso il 38 % delle sue vendite nell'Unione e i suoi prezzi di vendita sono scesi dell'11 % a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell'Unione.

(92)

Il prezzo notevolmente più basso di queste importazioni ha impedito all'industria dell'Unione di trasferire l'aumento dei costi di produzione e ciò si è tradotto in livelli di redditività decrescenti e negativi durante il PI.

(93)

Sulla base di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dalla Russia e dalla Turchia causano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(94)

Durante il periodo considerato ci sono state importazioni di volumi significativi da altri paesi terzi, anche da paesi oggetto di misure antidumping. La quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi diversi dalla Russia e dalla Turchia è scesa tra il 2008 e il PI dal 28 % al 23 %.

(95)

La tabella seguente presenta l'andamento del volume delle importazioni, dei prezzi e delle quote di mercato dei paesi oggetto di misure antidumping e di altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat.

Tabella 16

Importazioni da altri paesi

Paese

 

2008

2009

2010

PI

Paesi oggetto di misure anti-dumping

Volume (tonnellate)

20 614

13 286

9 721

9 784

 

Quota di mercato ( %)

21

24

18

17

 

Prezzo medio (EUR)

1 639

1 749

1 468

1 563

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

6 705

2 844

4 093

3 608

 

Quota di mercato ( %)

7

5

7

6

 

Prezzo medio (EUR)

2 279

2 962

2 319

2 925

Totale dei paesi terzi, escluse Russia e Turchia

Volume (tonnellate)

27 319

16 131

13 814

13 392

 

Quota di mercato ( %)

28

29

25

23

 

Prezzo medio (EUR)

1 796

1 963

1 720

1 930

(96)

Come risulta dalla tabella che precede, le importazioni dagli otto paesi oggetto di misure antidumping hanno continuato a penetrare nel mercato dell'Unione anche se la loro quota di mercato è scesa dal 21 % nel 2008 al 17 % nel PI. I prezzi medi di tali importazioni sono generalmente inferiori a quelli delle importazioni in dumping dai paesi interessati. Naturalmente, la tabella basata sui dati Eurostat indica i prezzi medi cif prima dell'applicazione dei dazi. Tuttavia, anche tenendo conto del dazio antidumping i prezzi di tali importazioni restano bassi e comparabili ai prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia, e molto inferiori ai prezzi medi dei produttori dell'Unione.

(97)

Si è però osservato che esistono numerosi tipi diversi del prodotto in esame e che il confronto dei prezzi medi globali potrebbe non essere un indicatore significativo. Allo stesso tempo, si considera che le misure antidumping attualmente in vigore permettono di eliminare l'effetto pregiudizievole di tali importazioni.

(98)

Di conseguenza, e dato che la quota di mercato delle importazioni dai paesi oggetto di misure è in diminuzione, si è concluso in via provvisoria che l'effetto negativo di queste importazioni a basso prezzo non è tale da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(99)

La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita leggermente durante il periodo considerato, passando da 7 % nel 2008 a 6 % nel PI. I prezzi medi di tali importazioni sono generalmente più elevati di quelli delle importazioni in dumping dai paesi interessati, ma leggermente inferiori ai prezzi medi dei produttori dell'Unione.

(100)

Anche se il confronto dei prezzi medi globali può non essere considerato un indicatore significativo data la varietà di tipi di prodotto, tenuto conto della tendenza al calo di tali importazioni si è concluso in via provvisoria che anche l'effetto negativo delle importazioni da altri paesi terzi non è tale da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3.2.   Impatto della contrazione del mercato e della crisi economica

(101)

La crisi finanziaria ed economica del 2008/2009 è con ogni probabilità la causa della diminuzione del consumo di accessori per tubi. Il consumo è sceso di oltre il 40 % tra il 2008 e il 2009 ed è rimasto a questo basso livello per il resto del periodo considerato (anche se ha conosciuto un lieve incremento nel PI). Dato che i costi fissi costituiscono fino al 40 % dei costi di fabbricazione sostenuti dai produttori dell'Unione, il calo della domanda, delle vendite e della produzione si traduce in costi unitari di produzione notevolmente più elevati, e questo ha ovviamente un impatto considerevole sulla redditività dell'industria dell'Unione.

(102)

Anche ammettendo che il calo della produzione abbia potuto avere un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare nel 2009 (quando il calo si è verificato), sarebbe ragionevole supporre che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aumentare i suoi prezzi almeno nel medio-lungo termine e trasferire l'aumento dei costi negli anni successivi. Tuttavia, come risulta evidente dal calo dei prezzi dell'Unione, così non è stato e si può ritenere che questo non è stato possibile a causa dei prezzi notevolmente più bassi delle importazioni in dumping.

(103)

Date queste circostanze, si è concluso in via provvisoria che un effetto negativo della contrazione della domanda non è tale da rompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(104)

In conclusione, le importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia hanno causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(105)

Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. A questo riguardo, si è concluso che le importazioni da altri paesi terzi, compresi i paesi oggetto di misure antidumping, e gli effetti della contrazione della domanda, per quanto possano aver contribuito al pregiudizio, non rompono il nesso di causalità.

(106)

Sulla base dell'analisi che precede, nella quale gli effetti di tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(107)

Come previsto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa al pregiudizio causato dal dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione adottare misure in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(108)

È da prevedere che, se saranno imposte misure, il calo dei prezzi e le perdite si ridurranno e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione cominceranno a risalire, il che porterà a un significativo miglioramento della sua situazione finanziaria.

(109)

Se invece non saranno istituite misure antidumping, è assai probabile che il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione continui. In tale ipotesi l'industria dell'Unione perderebbe quote di mercato, non potendo seguire i prezzi di mercato determinati dalle importazioni in dumping dai paesi interessati. Gli effetti probabili sarebbero tagli dei costi e la chiusura di impianti di produzione nell'Unione, con pesanti perdite di posti di lavoro.

(110)

Tenendo conto dei fattori di cui sopra, si conclude in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2.   Interesse degli importatori indipendenti dell'Unione

(111)

Come indicato sopra, solo due importatori indipendenti hanno collaborato pienamente all'inchiesta rispondendo al questionario. Solo una piccola quota del fatturato di questi due importatori era collegata a rivendite del prodotto in esame. Di conseguenza, è probabile che l'incidenza delle misure sia minima.

3.   Interesse degli utilizzatori

(112)

Quattro utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Nessuno di loro importa il prodotto in questione dai paesi interessati e tutti hanno indicato che l'eventuale incidenza delle misure non sarebbe significativa.

(113)

Dal momento che nessun utilizzatore che importa dai paesi interessati si è manifestato, e in assenza di informazioni che indichino il contrario, si può concludere in via provvisoria che l'incidenza delle misure sulla redditività dell'industria utilizzatrice e sulla situazione economica sarà piuttosto limitata.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(114)

Si può concludere che l'istituzione di misure sulle importazioni in dumping dalla Russia e dalla Turchia del prodotto in esame darebbe all'industria dell'Unione la possibilità di migliorare la sua posizione aumentando il volume delle vendite, i prezzi di vendita e i profitti. Potrebbero aversi alcuni effetti negativi in forma di aumenti dei costi per certi importatori, ma sarebbero comunque effetti di portata limitata.

(115)

Due esportatori turchi che hanno collaborato hanno sostenuto che l'istituzione di misure nei confronti di un piccolo paese esportatore come la Turchia lascerebbe di fatto l'intero mercato dell'Unione nelle mani di pochi produttori con conseguenze negative sulla situazione concorrenziale.

(116)

A questo proposito si osserva che di regola un dazio antidumping non vuole avere un carattere proibitivo né bloccare i flussi commerciali provenienti dai paesi oggetto dell'inchiesta. Lo scopo delle misure è quello di porre in condizioni di eguaglianza i diversi attori del mercato. Si osserva inoltre che sul mercato dell'Unione vi sono più di 20 produttori europei e che le importazioni da altri paesi terzi sono consistenti. Non sembrano quindi giustificate riserve circa il carattere concorrenziale del mercato dell'Unione.

(117)

Stante quanto precede, la conclusione provvisoria è che non vi sono motivi che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Russia e dalla Turchia.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(118)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(119)

Le misure provvisorie sulle importazioni originarie dei paesi interessati devono essere istituite a un livello che consenta di eliminare il dumping, senza eccedere il livello del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni in dumping. Ai fini del calcolo dell'importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si ritiene che le misure debbano consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping.

(120)

Dato che i margini di undercutting stabiliti sono in tutti i casi superiori ai rispettivi margini di dumping e che l'industria dell'Unione ha subito perdite nel PI, il livello di eliminazione del pregiudizio calcolato sarà di per sé sempre superiore. Di conseguenza, non si è considerato necessario un calcolo dettagliato dei livelli di pregiudizio.

2.   Misure provvisorie

(121)

Alla luce di quanto precede e in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore, che è in tutti i casi il margine di dumping.

(122)

Per la Russia, non essendovi stata collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, è stato calcolato un margine di dumping a livello nazionale, come indicato ai considerando da 21 a 31.

(123)

Per la Turchia, dato che il livello di cooperazione è stato considerato relativamente basso, il margine di dumping residuo è stato basato su un metodo ragionevole, che ha portato a un margine superiore al valore più elevato tra i margini individuali delle tre società che hanno collaborato, come indicato al considerando 49.

(124)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio proposte sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Russia

Tutte le società

23,8 %

Turchia

RSA

9,6 %

 

Sardogan

2,9 %

 

Unifit

12,1 %

 

Tutte le altre società

16,7 %

(125)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle singole società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati dell'inchiesta e rispecchiano quindi la situazione delle società in questione accertata durante l'inchiesta. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, ossia dalle specifiche persone giuridiche che sono menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(126)

Le richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (4), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse, ad esempio, al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(127)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per tutte le altre società deve essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(128)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, rientranti nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Russia e della Turchia.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Russia

Tutte le società

23,8 %

Turchia

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6 %

B295

 

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9 %

B296

 

UNIFIT Boru Baglanti Elemanlari Ltd. Sti, Tuzla, Istanbul

12,1 %

B297

 

Tutte le altre società

16,7 %

B999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 320 dell'1.11.2011, pag. 4.

(3)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18, e GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1.

(4)  

Commissione europea

Direzione generale del commercio

Direzione H

Ufficio Nerv 105

B-1049 Bruxelles.


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (2),

regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (3),

regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (4),

regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (5).

(2)

I contingenti di pesca per l’anno 2012 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1225/2010,

regolamento (UE) n. 716/2011 del Consiglio, del 19 luglio 2011, che fissa le possibilità di pesca dell’acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2011/12 (6),

regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (7),

regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (8),

regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (9), e

regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (10).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2011. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2012 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011 della Commissione, del 23 settembre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente (11) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente (12) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2011. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2011 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (13), e

regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (14).

(8)

Se non è possibile applicare le detrazioni poiché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente o dispone di un contingente insufficiente, si applicano le disposizioni dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1225/2010, (UE) n. 716/2011, (UE) n. 1256/2011, (UE) n. 5/2012, (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per il 2012 sono ridotti come indicato in allegato.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (UE) n. 165/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

(5)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(6)  GU L 193 del 23.7.2011, pag. 11.

(7)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.

(8)  GU L 3 del 6.1.2012, pag. 1.

(9)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

(10)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

(11)  GU L 270 del 15.10.2011, pag. 1.

(12)  GU L 270 del 15.10.2011, pag. 16.

(13)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(14)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Sbarchi consentiti 2011

(quantitativo totale modificato in tonnellate) (1)

Totale delle catture 2011

(quantitativo in tonnellate)

Utilizzo del contingente

(%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti

(quantitativo in tonnellate)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3), (4)

Detrazione rimanente dal 2011 (5)

(quantitativo in tonnellate)

Detrazioni 2012 (6)

(quantitativo in tonnellate)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

DK

DGS

03A-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE della zona IIIa

0,00

1,00

1,00

1

 

12

13,00

DK

SAN

*234_6

Cicerello

Acque UE delle zone di gestione del cicerello

420,00

489,60

116,6

69,60

1

 

 

69,60

DE

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0,00

0,70

0,70

1

 

 

0,70

DE

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

21 401,00

21 860,70

102,1

459,70

1

 

 

459,70

DE

PLE

3BCD-C

Passera di mare

Acque UE delle sottodivisioni 22 - 32

425,00

426,40

100,3

1,40

1

 

 

1,40

IE

HER

4AB.

Aringa

Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30’ N

0,00

40,00

40,00

1

 

 

40,00

IE

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

0,00

5,00

5,00

1

 

 

5,00

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

66,00

69,00

104,5

3,00

1

 

 

3,00

ES

ANE

9/3411

Acciuga

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

5 560,00

6 361,90

114,4

801,90

1,2

 

 

962,28

ES

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

1 293,00

1 453,90

112,4

160,90

1,2

 

 

193,08

ES

BLI

67 - (nuovo codice BLI/5B67-)

Molva azzurra

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

0,00

0,00

0,00

 

41

41,00

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

17,00

17,60

103,5

0,60

1

 

 

0,60

ES

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

135,00

216,90

160,7

81,90

1

 

 

81,90

ES

COD

7XAD34

Merluzzo bianco

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

0,00

0,90

0,90

1

 

 

0,90

ES

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

1,00

6,20

620,0

5,20

1

 

 

5,20

ES

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e VIII

2,79

25,90

928,3

23,11

1

 

 

23,11

ES

GFB

89-

Musdee

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX

222,00

250,20

112,7

28,20

1

 

 

28,20

ES

GFB

567-

Musdee

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

608,00

638,50

105,0

30,50

1

 

 

30,50

ES

HAD

5BC6A.

Eglefino

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa

14,00

35,80

255,7

21,80

1

 

 

21,80

ES

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

60,00

65,30

108,8

5,30

1

 

 

5,30

ES

JAX

2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque UE delle zone IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

2 419,00

2 519,90

104,2

100,90

1

 

 

100,90

ES

JAX

09.

Suro/sugarello

IX

7 859,00

8 478,30

107,9

619,30

1,1

 

 

681,23

ES

JAX

08C.

Suro/sugarello

VIIIc

24 129,00

32 431,80

134,4

8 302,80

1,4

 

 

11 623,92

ES

LEZ

8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

917,00

1 005,30

109,6

88,30

1

 

 

88,30

ES

ORY

1CX14

Pesce specchio atlantico

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

0,00

0,60

0,60

1

 

 

0,60

ES

POK

56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

3,00

30,60

1 020,0

27,60

1

 

 

27,60

ES

POL

8ABDE.

Merluzzo giallo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

61,00

65,30

107,0

4,30

1

 

 

4,30

ES

POL

08C.

Merluzzo giallo

VIIIc

208,00

256,00

123,1

48,00

1

 

 

48,00

ES

PRA

N3L.

Gamberello boreale

NAFO 3L

214,00

292,00

136,4

78,00

1

 

 

78,00

ES

RED

N3LN.

Scorfano

NAFO 3LN

0,00

43,50

43,50

1

 

 

43,50

ES

SBR

*678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

49,12

62,30

126,8

13,18

1

 

 

13,18

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

10,00

10,70

107,0

0,70

1

c (7)

 

1,05

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

8,30

50,70

610,8

42,40

1

 

 

42,40

ES

WHB

8C3411

Melù

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

1 987,00

2 258,30

113,7

271,30

1,2

 

 

325,56

FR

DWS

56789-

Squali di acque profonde

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

10,17

26,00

255,7

15,83

1

 

 

15,83

FR

SOL

07E.

Sogliola

VIIe

283,00

290,00

102,5

7,00

1

c (8)

 

10,50

LT

JAX

2A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

356,00

660,40

185,5

304,40

2

 

 

608,80

LT

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

26,00

28,80

110,8

2,80

1

 

 

2,80

NL

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

0,00

0,00

0,00

 

5

5,00

NL

SBR

678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

0,00

0,00

0,00

 

6

6,00

PL

COD

1N2AB

Merluzzo bianco

Acque norvegesi delle zone I e II

0,00

0,00

0,00

 

2

2,00

PL

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0,00

0,00

0,00

 

1

1,00

PL

HAD

2AC4

Eglefino

IV; acque UE della zona IIa

0,00

0,00

0,00

 

16

16,00

PL

HER

03A.

Aringa

IIIa

0,00

38,20

38,20

1

 

 

38,20

PL

LIN

04-C.

Molva

Acque UE della zona IV

0,00

3,00

3,00

1

 

 

3,00

PL

MAC

2A34

Sgombro

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

0,00

0,00

0,00

 

5

5,00

PL

RED

514GRN

Scorfano

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

0,00

0,00

0,00

 

1

1,00

PL

SPR

03A

Spratto

IIIa

0,00

119,60

119,60

1

 

 

119,60

PL

WHB

1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

0,00

0,00

0,00

 

8

8,00

PT

ALF

3X14-

Berici

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

220,10

241,10

109,5

21,00

1

 

 

21,00

PT

ANE

9/3411

Acciuga

IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

2 882,00

2 920,20

101,3

38,20

1

 

 

38,20

PT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1.

260,20

335,30

128,9

75,10

1

a

 

112,65

PT

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

6 879,70

7 022,40

102,1

142,70

1

 

 

142,70

PT

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

3 305,00

3 547,20

107,3

242,20

1,1

 

 

266,42

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

69,00

72,30

104,8

3,30

1

 

 

3,30

PT

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

2 525,70

2 753,80

109,0

228,10

1,1

 

 

250,91

PT

GFB

89-

Musdee

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX

10,00

12,00

120,0

2,00

1

a

 

3,00

PT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0,00

0,00

0,00

 

11

11,00

PT

GHL

N3LMNO.

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

2 413,80

2 508,20

103,9

94,40

1

 

 

94,40

PT

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

78,00

30,00

38,5

–48,00

 

458

410,00

PT

POK

1N2AB

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

80,00

40,90

51,1

–39,10

 

294

254,90

PT

RED

51214D

Scorfano

Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

603,00

719,10

119,3

116,10

1,2

a

 

208,98

PT

RED

N3LN.

Scorfano

NAFO 3LN

932,80

983,50

105,4

50,70

1

 

 

50,70

PT

WHB

8C3411

Melù

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

483,00

711,90

147,4

228,90

1,8

 

 

412,02

PT

WHG

08.

Merlano

VIII

0,00

1,20

1,20

1

 

 

1,20

UK

COD

N01514

Merluzzo bianco

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV

717,00

724,60

101,1

7,60

1

 

 

7,60

UK

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

10,00

0,00

0,0

–10,00

 

10

0,00

UK

BLI

24-

Molva azzurra

Acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone II, IV e V

1,50

1,50

100,0

0,00

 

2

2,00

UK

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

781,00

781,60

100,1

0,60

1

 

 

0,60

UK

HER

4AB.

Aringa

Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30’ N

27 687,00

27 887,40

100,7

200,40

1

 

 

200,40

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

173 520,50

179 960,30

103,7

6 439,80

1

 

 

6 439,80


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)  La lettera “a” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2009, 2010 e 2011. A questo riguardo si vedano i seguenti regolamenti: regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo all’applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell’anno precedente, versione modificata (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31), regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento di questi stock nell’anno precedente e regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011, che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell’anno precedente. La lettera “c” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1016/2011 e (UE) n. 1021/2011 sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca relativi ad alcuni paesi e ad alcune specie per il 2011. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2011 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2012 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(6)  Quantitativi da detrarre dai contingenti modificati per il 2012 o, se del caso, dai contingenti per l’anno o gli anni successivi.

(7)  Quale definito dal regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

(8)  Quale definito dal regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7).


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 103 nonies, 127, lettera c) e 143 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell’articolo 103 quater di detto regolamento, i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli possono comprendere misure di prevenzione e gestione delle crisi dei mercati degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione, nell’allegato XI di detto regolamento sono riportati i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dei prodotti corrispondenti. È opportuno che tali importi siano fissati in modo da evitare che il ritiro dal mercato diventi sistematicamente uno sbocco alternativo all’immissione dei prodotti sul mercato e garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

(3)

Al fine di garantire che i ritiri rimangano uno strumento efficace nella prevenzione e nella gestione delle crisi, è opportuno aumentare i massimali di sostegno per i ritiri dal mercato degli ortofrutticoli i cui livelli di sostegno sono particolarmente bassi rispetto ai prezzi medi al produttore nell’Unione. È questo il caso di pomodori, uva, albicocche, pere, melanzane e meloni. Inoltre, onde evitare di compensare eccessivamente i ritiri dei pomodori a basso prezzo destinati alla trasformazione, è opportuno introdurre un importo differenziato per i pomodori prodotti fra il 1o giugno e il 31 ottobre, ossia il periodo durante il quale è consentito ritirare i pomodori destinati alla trasformazione.

(4)

Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, è opportuno fissare per tale destinazione un massimale di sostegno superiore alle altre, nel caso in cui la differenza fra il prezzo medio al produttore nell’Unione e gli attuali livelli di sostegno massimo lo consenta senza creare uno sbocco alternativo per i prodotti rispetto all’immissione sul mercato. È questo il caso di cavolfiori, pomodori, mele, uva, albicocche, pere, melanzane, meloni, cocomeri, clementine e limoni.

(5)

Al fine di agevolare la distribuzione dei prodotti ritirati da parte di organizzazioni e istituzioni caritative, è opportuno che queste abbiano unicamente l’obbligo di tenere la contabilità finanziaria dell’operazione in questione se hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione dalle autorità competenti dello Stato membro per richiedere un contributo simbolico al destinatario finale. È opportuno estendere la possibilità di chiedere tale contributo anche al caso dei prodotti freschi.

(6)

Al fine di tenere in considerazione le esperienze passate nell’applicazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, è opportuno chiarire le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta nonché le situazioni in cui è possibile applicare le misure relative alla raccolta verde e alla mancata raccolta. Inoltre, al fine di allineare le diverse misure di prevenzione e gestione delle crisi e incrementarne l’efficacia, è opportuno sopprimere l’obbligo specifico di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento do esecuzione (UE) n. 543/2011 al fine di includere un’analisi di mercato obbligatoria nella prima notifica di ciascun’operazione di raccolta verde prevista.

(7)

Al fine di reagire a un’improvvisa situazione di crisi, è necessario che la raccolta verde e la mancata raccolta siano possibili per gli ortofrutticoli aventi un periodo di raccolta più lungo, anche se la raccolta normale è già iniziata o la produzione commerciale è già stata prelevata dalla superficie in questione, subordinatamente alle restrizioni decise dagli Stati membri. In questi casi è necessario compensare solo la produzione raccolta nelle sei settimane seguenti l’operazione. Poiché le piante ortofrutticole aventi un periodo di raccolta più lungo spesso portano contemporaneamente frutti maturi e acerbi, è opportuno applicare una deroga alla norma generale contraria all’applicazione di misure di raccolta verde e di mancata raccolta per lo stesso prodotto e la stessa superficie in un dato anno.

(8)

Al fine di garantire che l’obbligo di dimostrare che ciascun lotto è stato smaltito nel rispetto delle condizioni pertinenti e consentire controlli doganali efficaci basati sull’analisi del rischio, è opportuno fissare norme particolareggiate relative all’obbligo di mettere a disposizione delle autorità doganali taluni documenti necessari ai fini dei controlli da effettuare.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(10)

È opportuno applicare retroattivamente i nuovi massimali di sostegno per i ritiri dal mercato dal 1o luglio 2012 all’inizio della campagna estiva di commercializzazione. Al fine di lasciare agli importatori il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme relative al regime dei prezzi di entrata, è opportuno che dette norme entrino in vigore a decorrere dal 1o settembre 2012.

(11)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

(1)

All’articolo 80, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Su richiesta, gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni e alle istituzioni caritative di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Quando le organizzazioni e le istituzioni caritative in questione hanno ottenuto l’autorizzazione, oltre agli obblighi di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, esse tengono una contabilità per le operazioni di cui trattasi.”

(2)

All’articolo 83, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“(b)

tenere una contabilità di magazzino distinta per le operazioni di cui trattasi;”

(3)

All’articolo 84, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a)

“raccolta verde”, la raccolta completa di prodotti acerbi non commercializzabili eseguita su una data superficie. I prodotti non sono stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo;

b)

“mancata raccolta”, l’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.”

(4)

L’articolo 85 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.   La raccolta verde non si applica agli ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata e la mancata raccolta non si applica nel caso in cui la produzione commerciale sia stata eliminata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale.

Il primo comma non si applica tuttavia nel caso in cui le piante ortofrutticole abbiano un periodo di raccolta superiore a un mese. In questi casi gli importi di cui al paragrafo 4 compensano solo la produzione che sarà raccolta durante le sei settimane successive alle operazioni di raccolta verde e di mancata raccolta. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione dopo l’avvenuta operazione.

Ai fini del secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di vietare l’applicazione delle misure di raccolta verde e di mancata raccolta se, nel caso della raccolta verde, una parte significativa della raccolta normale è stata effettuata e, nel caso della mancata raccolta, una parte significativa della produzione commerciale è già stata prelevata. Lo Stato membro che intenda applicare tale disposizione è tenuto ad indicare nella strategia nazionale qual è la parte che ritiene significativa.

La raccolta verde e la mancata raccolta non sono applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie in un dato anno, tranne ai fini del secondo comma qualora entrambe le operazioni possano essere applicate simultaneamente.”

c)

Al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)

ad un livello tale da coprire non più del 90% del massimale di sostegno per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.”

(5)

All’articolo 109, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)

un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l’articolo 80, paragrafo 2, secondo comma;”

(6)

L’articolo 110 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma:

“Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, ossia che non sia stata effettuata una raccolta parziale.”

c)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis.   Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole alle quali sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione.”

(7)

L’articolo 121 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è soppressa la lettera a);

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Qualora si applichi l’articolo 85, paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.”

(8)

All’articolo 137, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:

“Al fine di dimostrare che il lotto è stato smaltito alle condizioni stabilite al primo comma, l’importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per svolgere tutti i pertinenti controlli doganali relativi alla vendita e allo smaltimento di ciascun prodotto del lotto in questione. Tra questi si annoverano i documenti relativi al trasporto, all’assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto.

Qualora le norme di commercializzazione di cui all’articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull’imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell’ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.”

(9)

L’allegato XI è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 1, punto 8), si applica dal 1o settembre 2012 e l’articolo 1, punto 9), si applica dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

Massimali di sostegno per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 79, paragrafo 1

Prodotto

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Cavolfiori

15,69

10,52

Pomodori (1o giugno – 31 ottobre)

7,25

7,25

Pomodori (1o novembre – 31 maggio)

27,45

18,30

Mele

16,98

13,22

Uva

39,16

26,11

Albicocche

40,58

27,05

Nettarine

26,90

26,90

Pesche

26,90

26,90

Pere

23,85

15,90

Melanzane

22,78

15,19

Meloni

31,37

20,91

Cocomeri

8,85

6,00

Arance

21,00

21,00

Mandarini

19,50

19,50

Clementine

22,16

19,50

Satsuma

19,50

19,50

Limoni

23,99

19,50»


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

94,3

TR

91,0

UY

105,4

ZA

104,9

ZZ

98,9

0806 10 10

EG

216,8

IL

192,5

IN

210,3

MA

250,0

MX

301,8

TR

150,9

ZZ

220,4

0808 10 80

AR

116,7

BR

98,9

CL

107,4

NZ

135,3

US

114,9

ZA

107,6

ZZ

113,5

0808 30 90

AR

159,7

CL

129,6

NZ

175,8

ZA

113,9

ZZ

144,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

165,1

ZZ

144,8

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

167,0

ZZ

167,0

0809 40 05

BA

67,1

ZZ

67,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/66


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2012

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della Lettonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2012) 5185]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/449/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

L’allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2), elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(3)

La Lettonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Lettonia, tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Nell’allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»


31.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/68


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2012) 5187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/450/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alle comunicazioni della Repubblica ceca, della Germania, della Spagna, dell’Italia, del Portogallo e del Regno Unito, occorre modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

In seguito alle ispezioni eseguite con esito soddisfacente dal servizio d’ispezione della Commissione, l’Ufficio alimentare e veterinario, è opportuno aggiungere alle voci relative a tali Stati membri elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE i nuovi posti d’ispezione frontalieri presso il Jade-Weser-Port di Wilhelmshaven in Germania e presso gli aeroporti di Riga in Lettonia e di Edimburgo nel Regno Unito.

(4)

Inoltre, l’Italia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Linate e revocare la sospensione temporanea del posto d’ispezione di Torino-Caselle. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale Stato membro elencate nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Anche la Lettonia ha comunicato che occorre sospendere temporaneamente il posto d’ispezione frontaliero di Patarnieki e quindi è opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale Stato membro nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

1)

nella parte concernente la Repubblica ceca, la voce relativa all’aeroporto di Praha-Ruzyně è sostituita dalla seguente:

«Praha-Ruzyně

CZ PRG 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

2)

la parte concernente la Germania è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Brake è soppressa;

b)

la voce relativa all’aeroporto di Düsseldorf è sostituita dalla seguente:

«Düsseldorf

DE DUS 4

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»

 

c)

tra le voci relative all’aeroporto di Hannover–Langenhagen e all’aeroporto di Colonia (Köln) è inserita la seguente voce relativa a un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il Jade-Weser-Port:

«Jade-Weser-Port Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT»

 

3)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

a)

la voce relativa al porto di Almería è sostituita dalla seguente:

«Almería

ES LEI 1

P

 

HC, NHC

b)

la voce relativa al porto di Villagarcía-Ribeira-Caramiñal è sostituita dalla seguente:

«Villagarcía-Ribeira-Caramiñal

ES RIB 1

P

Villagarcía

HC, NHC

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC»

 

4)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

a)

la voce relativa all’aeroporto di Bergamo è sostituita dalla seguente:

«Bergamo

IT BGO 4

A

 

HC(2), NHC(2)»

 

b)

la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintermar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)»

 

c)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano–Linate (*)

IT LIN 4

A

 

HC(2) (*), NHC-T(2) (*), NHC-NT (*)»

 

d)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Malpensa è sostituita dalla seguente:

«Milano–Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

e)

la voce relativa all’aeroporto di Torino-Caselle è sostituita dalla seguente:

«Torino-Caselle

IT CTI 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2)»

 

5)

la parte concernente la Lettonia è così modificata:

a)

la voce relativa alla strada per Patarnieki è sostituita dalla seguente:

«Patarnieki (*)

LV PAT 3

R

IC 1 (*)

HC(*), NHC-T(CH) (*), NHC-NT (*)

 

IC 2 (*)

 

U (*), E (*), O (*)»

b)

tra la voce relativa alla ferrovia di Rēzekne e quella relativa al porto di Riga (Riga port) è inserita le seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Riga:

«Riga (Airport)

LV RIX 4

A

 

HC-T(FR)(2)»

 

6)

nella parte concernente il Portogallo, la voce relativa al porto di Aveiro è soppressa;

7)

la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

a)

tra la voce relativa al porto di Bristol e quella relativa al porto di Falmouth è inserita le seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Edimburgo (Edinburgh):

«Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

 

b)

la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

«Hull

GB HUL 1

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»