ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.200.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 200

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/434/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla conclusione dell’accordoin forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia

1

 

 

2012/435/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 685/2012 della Commissione, del 24 luglio 2012, recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 ( 1 )

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2012

13

 

 

DECISIONI

 

 

2012/436/PESC

 

*

Decisione EUCAP SAHEL Niger/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger)

17

 

 

2012/437/PESC

 

*

Decisione EU BAM Rafah/2/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2012, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ad interim

18

 

 

2012/438/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla nomina di un membro titolare finlandese del Comitato economico e sociale europeo

19

 

 

2012/439/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla nomina di un membro titolare lituano del Comitato economico e sociale europeo

20

 

*

Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani

21

 

 

IV   Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

 

 

2012/441/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

24

Protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

25

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (GU L 199 del 26.7.2012)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa alla conclusione dell’accordoin forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia

(2012/434/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 91, 100, paragrafo 2, e 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2012/107/UE del Consiglio (1), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia («l’accordo») è stato firmato in data 16 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulla salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall’attuale accordo di partenariato e di cooperazione fra l’UE e la Russia è approvato a nome dell’Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 43.

(2)  L’accordo è stato pubblicato nella GU L 57 del 29.2.2012, pag. 44, assieme alla decisione relativa alla firma.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime

(2012/435/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2012/108/UE (1), l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento dei dazi all’esportazione sulle materie prime («l’accordo») è stato firmato in data 16 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione.

(2)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l’introduzione o l’aumento, dei dazi all’esportazione sulle materie prime è approvato a nome dell’Unione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo stesso (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 52.

(2)  L’accordo è stato pubblicato nella GU L 57 del 29.2.2012, pag. 53, assieme alla decisione relativa alla firma.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/3


REGOLAMENTO (UE) N. 685/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2012

recante divieto di pesca della molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


ALLEGATO

N.

8/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

BLI/5B67-

Specie

Molva azzurra (Molva dypterygia)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

Data

12.6.2012


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 686/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2012

che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 è opportuno ripartire la valutazione delle procedure di rinnovo tra gli Stati membri, designando un relatore e un correlatore per ogni sostanza attiva. Tale ripartizione va effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione di ciascuna sostanza attiva di cui alla prima colonna dell’allegato è assegnata a uno Stato membro relatore, indicato nella seconda colonna di tale allegato, e a uno Stato membro correlatore, indicato nella terza colonna di detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

1-metil-ciclopropene

UK

PT

2,4-DB

BE

EL

Acetamiprid

NL

ES

Alfa cipermetrina

BE

EL

Amidosulfuron

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

Ceppo: AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

DE

DK

Beflubutamid

DE

LT

Benalaxil

RO

PT

Benthiavalicarb

PL

FR

Acido benzoico

HU

NL

Beta-ciflutrin

DE

HU

Bifenazato

SE

IT

Bifenox

PL

BE

Bitertanolo

SE

CZ

Boscalid

SK

FR

Bromoxinil

FR

DE

Captano

AT

IT

Carbendazina

DE

SI

Carfentrazone etile

BE

FR

Carvone

NL

SE

Cloridazon

DE

PL

Clorotalonil

NL

BE

Clorotoluron

BG

FR

Clorprofam

NL

ES

Clorpirifos

ES

PL

Clorpirifos metile

ES

PL

Clodinafop

EL

DE

Clofentezina

ES

NL

Clomazone

DK

DE

Clopiralid

FI

PL

Clotianidin

DE

ES

Coniothyrium minitans

Ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

Composti del rame

FR

DE

Ciazofamid

FR

LV

Ciflutrin

DE

HU

Cipermetrina

BE

DE

Ciprodinil

FR

BG

Daminozide

CZ

HU

Deltametrina

UK

AT

Desmedifam

FI

DK

Dicamba

DK

RO

Diclorprop-P

IE

PL

Difenoconazolo

ES

UK

Diflubenzurone

EL

SK

Diflufenican

UK

CZ

Dimetenamid-P

DE

BG

Dimetoato

IT

BG

Dimetomorf

PL

DE

Dimossistrobina

HU

IE

Diuron

DE

DK

Etefon

NL

PL

Etofumesate

AT

DK

Etoprofos

IT

IE

Etossisulfuron

IT

AT

Etoxazolo

EL

UK

Fenamidone

CZ

FR

Fenamifos

EL

CY

Fenoxaprop-P

AT

FI

Fenpropidin

CZ

DE

Fipronil

AT

NL

Flazasulfuron

ES

FR

Fludioxonil

FR

ES

Flufenacet

PL

FR

Fluoxastrobin

UK

CZ

Flurtamone

CZ

IE

Folpet

AT

IT

Foramsulfuron

FI

SK

Forclorfenuron

ES

EL

Formentanato

ES

EL

Fosetil

FR

EE

Fostiazato

DE

EL

Gliocladium catenulatum

Ceppo: J1446

HU

NL

Glufosinato

DE

FR

Imazamox

FR

IT

Imazaquin

BE

IE

Imazosulfuron

SI

FI

Indoxacarb

FR

ES

Iodosulfuron

SE

FI

Iossinilo

FR

AT

Iprodione

FR

BE

Isoxaflutolo

IT

SI

Laminarina

NL

FR

Lenacil

BE

AT

Linuron

IT

DE

Idrazide maleica

DK

BE

Mancozeb

UK

EL

Manebe

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mecoprop

PL

IE

Mecoprop-P

PL

IE

Mepanipirim

BE

EL

Mesosulfuron

FR

PL

Mesotrione

UK

BE

Metconazolo

BE

UK

Metiocarb

UK

DE

Metossifenozide

UK

SK

Metiram

IT

UK

Metrafenone

LV

SK

Metribuzin

EE

DE

Milbemectin

DE

NL

Molinate

EL

PT

Nicosulfuron

LV

NL

Oxadiargil

PL

IT

Ossadiazone

IT

ES

Oxamil

IT

FR

Oxasulfuron

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 ceppo 251 (AGAL: n. 89/030550)

HU

NL

Pendimetalin

NL

ES

Petoxamide

AT

CZ

Femmedifam

FI

DK

Fosmet

ES

EL

Picloram

PL

CZ

Picoxistrobin

CZ

RO

Pirimicarb

UK

SE

Pirimifosmetile

UK

FR

Propamocarb

PT

BE

Propiconazolo

FI

UK

Propineb

IT

RO

Propoxycarbazone

SE

EE

Propizamide

SE

UK

Prosulfocarb

PT

SE

Protioconazolo

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

Ceppo: MA 342

NL

DK

Piraclostrobin

DE

HU

Pirimetanil

CZ

AT

Piriprossifen

NL

ES

Quinoclamine

SE

DE

Chinossifen

UK

AT

Rimsulfuron

SI

FI

Siltiofam

IE

BE

S-metolaclor

DE

FR

Spinosad

NL

FR

Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua

HU

NL

Tepralossidim

ES

PL

Tiacloprid

UK

DE

Tiametoxam

FR

ES

Tiofanato metile

SE

FI

Tiram

FR

BE

Tolclofos-metile

SE

DK

Tribenuron

SE

LV

Triclopir

PL

HU

Triflossistrobina

UK

EL

Trinexapac

LT

LV

Triticonazolo

AT

UK

Tritosulfuron

SI

AT

Warfarin

SE

DE

Ziram

IT

MT

Zoxamide

LV

FR


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 687/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,0

UY

97,3

ZA

101,8

ZZ

91,0

0806 10 10

EG

190,5

IL

121,6

MA

254,1

TR

165,1

ZZ

182,8

0808 10 80

AR

162,2

BR

99,1

CL

103,5

NZ

123,2

US

145,9

UY

52,1

ZA

107,0

ZZ

113,3

0808 30 90

AR

159,7

CL

124,9

NZ

175,8

ZA

95,2

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

170,0

ZZ

147,2

0809 29 00

TR

341,6

ZZ

341,6

0809 30

TR

175,5

ZZ

175,5

0809 40 05

BA

70,8

IL

84,6

ZZ

77,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2012

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il sottoperiodo del mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento di esecuzione.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2012 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre inoltre fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166.

(6)

Ai fini di un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2012, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2012 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

a)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2012 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

12 327 801

Thailandia

09.4128

 (1)

1 716 114

Australia

09.4129

 (1)

811 500

Altre origini

09.4130

 (2)

227

b)

Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2012 (in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

1 634 000

c)

Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

Thailandia

09.4149

 (4)

Australia

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Stati Uniti

09.4153

 (5)

Altre origini

09.4154

1,470237 %

d)

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2012

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2012 (in kg)

Thailandia

09.4112

 (6)

76 317

Stati Uniti

09.4116

 (6)

65 072

India

09.4117

 (6)

7 985

Pakistan

09.4118

 (6)

29 077

Altre origini

09.4119

 (6)

235 183

Tutti i paesi

09.4166

0,835139 %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

(3)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(4)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(5)  Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

(6)  Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.


DECISIONI

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/17


DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 luglio 2012

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger)

(2012/436/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in Niger (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione EUCAP SAHEL Niger, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il Colonnello Francisco ESPINOSA NAVAS capo della missione EUCAP SAHEL Niger,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Colonnello Francisco ESPINOSA NAVAS è nominato capo della missione dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger) per un periodo di 12 mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 187, del 17.7.2012, pag. 48.


27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/18


DECISIONE EU BAM RAFAH/2/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 luglio 2012

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ad interim

(2012/437/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EU BAM Rafah, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 3 luglio 2012, con decisione 2012/382/PESC (2) il CPS, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), ha nominato il sig. Davide PALMIGIANI capo della missione EU BAM Rafah ad interim per il periodo dal 1o luglio 2012 al 31 luglio 2012.

(3)

L'AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Davide PALMIGIANI quale capo della missione EU BAM Rafah ad interim per un ulteriore periodo di due mesi, dal 1o agosto 2012 al 30 settembre 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Davide PALMIGIANI quale capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) ad interim è prorogato fino al 30 settembre 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o agosto 2012.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 186 del 14.7.2012, pag. 30.


27.7.2012   

IT

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L 200/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa alla nomina di un membro titolare finlandese del Comitato economico e sociale europeo

(2012/438/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo finlandese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Reijo PAANANEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Pekka RISTELÄ, consulente per gli affari internazionali della SAK (Organizzazione centrale dei sindacati finlandesi) è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


27.7.2012   

IT

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L 200/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa alla nomina di un membro titolare lituano del Comitato economico e sociale europeo

(2012/439/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo lituano,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Zenonas Rokus RUDZIKAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Vitas MAČIULIS, consulente aziendale presso il Centro lituano di fisica e tecnologia (CPST), membro del consiglio direttivo dell’Associazione lituana per l’energia fotovoltaica e le aziende fotovoltaiche (PTBA), è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


27.7.2012   

IT

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L 200/21


DECISIONE 2012/440/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2012

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per i diritti umani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2011 l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) ha presentato, anche a nome della Commissione, un comunicato congiunto al Parlamento europeo e al Consiglio intitolato «Diritti umani e democrazia al centro dell’azione esterna dell’Unione europea — Verso un approccio più efficace».

(2)

Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia.

(3)

Dovrebbe pertanto essere nominato un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per i diritti umani per rafforzare l’efficacia e la visibilità della politica dell’Unione in materia di diritti umani e contribuire all’attuazione dei suoi obiettivi, a sostegno e senza pregiudizio del ruolo dell’AR, conformemente al trattato, quale rappresentante dell’Unione sulle questioni di politica estera e di sicurezza comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina

Il sig. Stavros LAMBRINIDIS è nominato RSUE per i diritti umani fino al 30 giugno 2014. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’AR.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché nel quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia:

a)

rafforzare l’efficacia, la presenza e la visibilità dell’Unione per la protezione e promozione dei diritti umani, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell’Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;

b)

potenziare il contributo dell’Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;

c)

migliorare la coerenza dell’azione dell’Unione in materia di diritti umani e l’inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell’azione esterna dell’Unione.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell’UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;

b)

contribuire all’attuazione degli orientamenti, strumenti e piani d’azione dell’Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;

c)

rafforzare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l’efficacia e la visibilità della politica dell’Unione in materia di diritti umani;

d)

contribuire ad una maggiore coerenza delle politiche e azioni dell’Unione nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, segnatamente apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell’Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in pieno coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nel campo dei diritti umani.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE fino al 30 giugno 2013 è pari a 712 500 EUR.

2.   L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo del mandato dell’RSUE è deciso dal Consiglio.

3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

4.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1).

Articolo 8

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE.

Articolo 9

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione di sicurezza nel paese interessato, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 10

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se del caso, l’RSUE riferisce anche ai pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell’articolo 36 del trattato, l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.

Articolo 11

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti degli Stati membri e le azioni dell’Unione siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. L’RSUE lavora in maniera coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell’Unione europea. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, i capimissione degli Stati membri, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell’Unione europea, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato.

3.   L’RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L’RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

Articolo 12

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione in questo settore sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione semestrale sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2012/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

visto l’atto d’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall’altro lato.

(2)

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato («l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 (1).

(3)

Il trattato sull’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2007.

(4)

È necessario un protocollo che modifichi l’accordo per tenere conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri.

(5)

Il protocollo è stato negoziato dalle parti il 19 marzo 2007.

(6)

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La firma del protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea («il protocollo»), è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di tale protocollo.

2.   Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo è effettuata dal Consiglio.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 55.


PROTOCOLLO

che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati gli "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata "la Comunità",

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte, e

IL REGNO DEL MAROCCO,

di seguito denominato "il Marocco",

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ("l'accordo").

Articolo 2

1.   All'allegato II dell'accordo (accordi bilaterali tra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea) sono aggiunte le seguenti disposizioni:

a)

dopo il primo trattino:

"—

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Marocco relativo al trasporto aereo, firmato a Rabat il 14 ottobre 1966;";

b)

dopo il sedicesimo trattino:

"—

Accordo tra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno del Marocco relativo ai trasporti aerei civili, firmato a Bucarest il 6 dicembre 1971,

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa fatto a Rabat il 29 febbraio 1996;".

2.   Al paragrafo 1 dell'allegato III dell'accordo (autorizzazioni di esercizio e autorizzazioni tecniche: autorità competenti) sono aggiunte le seguenti disposizioni:

a)

dopo la voce relativa al Belgio:

"Bulgaria:

Direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile

Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni";

b)

dopo la voce relativa alla Repubblica slovacca:

"Romania:

Direzione generale dell'infrastruttura e del trasporto aereo

Ministero dei trasporti e dell'infrastruttura".

Articolo 3

I testi dell'accordo in bulgaro e in rumeno, acclusi al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora il presente protocollo dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo, il giorno in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

2.   Il presente protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 5

Il presente protocollo è fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

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Rettifiche

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/28


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2012 della Commissione, del 25 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 199 del 26 luglio 2012 )

Nel titolo, in copertina e a pagina 4, il numero ufficiale del regolamento:

anziché:

«(UE) n. 648/2012»,

leggi:

«(UE) n. 684/2012».