ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.196.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 196

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
24 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

8

 

*

Regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'OCSE ( 1 )

12

 

*

Regolamento (UE) n. 675/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate ( 1 )

52

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

57

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

59

 

*

Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

61

 

*

Decisione 2012/422/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che sostiene un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

67

 

*

Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio

74

 

*

Decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 672/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 (2) («regolamento originario») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 62,9 % sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’allegato I di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

1.2.   Domanda

(2)

Il 27 settembre 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l’invitava ad aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, nonché a sottoporre a registrazione le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, dichiarati o meno originari di tale paese.

(3)

La domanda è stata presentata da quattro produttori dell’Unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, vale a dire Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras stikla šķiedra AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(4)

Tale domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell’istituzione delle misure in vigore, è stata operata una modifica significativa nella configurazione degli scambi (esportazioni dalla RPC e dalla Malaysia verso l’Unione) e che non esistevano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti diverse dall’istituzione delle misure in vigore. Questa modifica della configurazione degli scambi sembra dovuta al trasbordo in Malaysia di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC.

(5)

Gli elementi di prova dimostrano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantità che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l’incremento delle importazioni dalla Malaysia avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale.

(6)

Infine, è stato dimostrato che i prezzi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito per il prodotto simile durante l’inchiesta iniziale.

1.3.   Apertura

(7)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 1135/2011 (3) («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3 e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia.

1.4.   Inchiesta

(8)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC e della Malaysia, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e della Malaysia noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 14 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(9)

Si sono manifestati e hanno risposto al questionario tre produttori esportatori della Malaysia e tre importatori indipendenti dell’Unione.

(10)

La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi dei seguenti produttori esportatori che hanno risposto al questionario:

Produttori esportatori della Malaysia:

GFTex Fiberglass Manufacturer Sdn Bhd, Selangor,

Gold Fiberglass Sdn. Bhd, Selangor, e

GRI Fiberglass Industries, Selangor.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Nell’ambito dell’inchiesta sono stati rilevati dati per esaminare, tra l’altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («PR») sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(12)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata valutata l’esistenza di pratiche di elusione; in seguito a tale analisi è stato verificato se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile; e se vi fossero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(13)

Il prodotto in esame è quello definito nell’ambito dell’inchiesta iniziale: tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00.

(14)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito nel considerando precedente, ma spedito dalla Malaysia, dichiarato o meno originario di tale paese.

(15)

Dall’inchiesta è risultato che i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta definiti sopra, esportati dalla RPC nell’Unione e quelli spediti dalla Malaysia nell’Unione, presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi; essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Grado di collaborazione e determinazione dei volumi degli scambi

(16)

Come indicato al considerando 10, hanno risposto al questionario tre produttori esportatori della Malaysia.

(17)

In seguito a ciò la Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi di questi tre produttori esportatori.

(18)

Dai dati COMEXT (4) risulta che nel corso del PR i tre produttori esportatori malesi rappresentavano il 75 % di tutte le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Malaysia verso l’Unione. Il volume complessivo delle esportazioni è stato determinato in base a tali dati.

(19)

Uno dei tre produttori esportatori malesi ha smesso di collaborare al termine del primo giorno della visita di verifica ed è stato pertanto applicato l’articolo 18 del regolamento di base.

(20)

Per le altre due società l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base è altresì risultata giustificata per i motivi indicati nel considerando 34 e nei considerando da 52 a 59.

(21)

I produttori esportatori della RPC non hanno collaborato. Pertanto, le conclusioni relative alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC nell’Unione e alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC verso la Malaysia hanno dovuto in parte essere elaborate in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla RPC verso l’Unione sono stati impiegati i dati Comext. Le statistiche nazionali della RPC e della Malaysia sono state impiegate per determinare le esportazioni totali dalla RPC verso la Malaysia. È stata effettuata anche una verifica incrociata dei dati con i dati dettagliati sulle importazioni e sulle esportazioni forniti dalle autorità doganali malesi.

(22)

Il volume delle importazioni registrate dalle statistiche malesi e della RPC riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia, tenendo presenti i dati Comext e i dati forniti dai tre produttori esportatori della Malaysia, è stato possibile stabilire che una parte rilevante di tale volume delle importazioni riguardava il prodotto in esame. Di conseguenza, si è potuto utilizzare tali dati per stabilire un cambiamento della configurazione degli scambi.

2.4.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(23)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l’Unione sono crollate in seguito all’istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 (5) e delle misure definitive imposte nell’agosto 2011 (a norma del regolamento iniziale).

(24)

Di contro, le esportazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta, dalla Malaysia verso l’Unione sono notevolmente aumentate nel 2011. Secondo i dati Comext, le esportazioni dalla Malaysia verso l’Unione che negli anni precedenti erano scarse, nell’ultimo anno hanno registrato un netto aumento. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche malesi in materia di esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla Malaysia verso l’Unione.

(25)

La tabella 1 indica i quantitativi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta importati dalla RPC e dalla Malaysia nell’Unione tra il 1o gennaio 2008 e il 30 settembre 2011.

Volumi d’importazione in milioni di m2

2008

2009

2010

1.10.2010-30.9.2011

RPC

307,82

294,98

383,76

282,03

Malaysia

0,02

0,04

0,02

76,10

Fonte: statistiche Comext

(26)

Dai dati di cui sopra risulta chiaramente che tra il 2008 e il 2010 il volume delle importazioni dalla Malaysia nell’Unione è stato irrilevante. Tuttavia, nel 2011, in seguito all’istituzione delle misure, le importazioni hanno subito un’impennata, sostituendosi, quanto a volume, alle esportazioni dalla RPC sul mercato dell’Unione. Inoltre, dopo l’istituzione delle misure in vigore, le esportazioni dalla RPC verso l’Unione sono calate notevolmente (26 %).

(27)

Nel corso dello stesso periodo si osserva anche un deciso aumento delle esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia: da un volume relativamente modesto (4,65 milioni di m2 nel 2008) sono infatti aumentate a 32,78 milioni di m2 nel corso del PR. Tale tendenza è confermata anche dalle statistiche malesi in materia di importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia.

Tabella 2

Esportazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC verso la Malaysia dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2011

 

2008

2009

2010

1.10.2010-30.9.2011

Quantità

(in milioni di m2)

4,65

5,78

5,94

32,78

Variazione annua (in %)

 

24 %

2,8 %

452 %

Indice (2008 = 100)

100

124

128

705

Fonte: statistiche della RPC

(28)

Per determinare la tendenza del flusso degli scambi di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC alla Malaysia, sono state prese in considerazione sia le statistiche malesi che quelle della RPC. I dati di queste due fonti sono disponibili solo per un gruppo di prodotti di livello più elevato del prodotto in esame. Tuttavia, alla luce dei dati Comext e dei dati forniti dai tre esportatori malesi che hanno inizialmente collaborato, si è potuto stabilire che una parte rilevante di tale volume di importazioni riguardava il prodotto in esame. Di conseguenza, tali dati hanno potuto essere presi in considerazione.

(29)

Le tabelle 1 e 2 dimostrano chiaramente che al drastico calo delle esportazioni della RPC di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l’Unione è seguito un aumento significativo delle esportazioni della RPC di tali prodotti in Malaysia, seguito a sua volta da un forte aumento delle esportazioni malesi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta verso l’Unione durante il PI. L’inchiesta ha inoltre rivelato che quantitativi supplementari di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC ed esportati in Malaysia al momento dell’importazione erano stati dichiarati erroneamente sotto codici diversi da quelli dell’inchiesta. In base alle dichiarazioni doganali all’importazione, questi quantitativi supplementari sono stati dichiarati ai codici 7019 11 000 e 7019 40 000.

(30)

Le tre società che hanno inizialmente collaborato sono state create tra novembre 2010 e marzo 2011 e hanno iniziato a produrre e a esportare verso l’Unione solo dopo l’istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011. Prima di tale data la Malaysia non produceva ancora tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

2.5.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(31)

Il calo generale delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione e l’aumento in parallelo delle esportazioni dalla Malaysia nell’Unione e delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia, dopo l’istituzione delle misure provvisorie nel febbraio 2011 e delle misure definitive nell’agosto 2011, hanno costituito un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi, da un lato, e l’Unione, dall’altro.

2.6.   Forma di elusione

(32)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Tali pratiche, processi e lavorazioni comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l’assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. Per questa ragione l’esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(33)

Le esportazioni dichiarate di società malesi che hanno inizialmente collaborato, ammontavano a circa il 75 % del totale delle esportazioni della Malaysia verso l’Unione. Le rimanenti esportazioni riguardano i produttori malesi che non hanno collaborato all’inchiesta o le operazioni di trasbordo. Uno degli importatori dell’Unione che ha collaborato si era procurato tessuti in fibra di vetro a maglia aperta da un esportatore malese che non ha collaborato alla presente inchiesta.

(34)

Come indicato in dettaglio nei considerando da 52 a 59, le tre società che hanno inizialmente collaborato sono state informate sul posto che rischiavano di essere assoggettate all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, in quanto è emerso che avevano fornito informazioni fuorvianti. In particolare, è risultato che due produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato non hanno rivelato di essere tra loro collegati. Inoltre, le società hanno falsificato e modificato documenti, quali estratti bancari. È poi dubbia l’autenticità di determinate fatture di acquisto e prove di pagamenti bancari. Due di esse non hanno saputo inoltre dimostrare l’origine delle materie prime utilizzate per la produzione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta destinati all’esportazione nell’Unione. Infine, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità malesi, le merci hanno potuto ottenere un attestato di origine al momento della loro esportazione se le materie prime importate utilizzate nel processo di produzione e i prodotti finiti esportati sono stati classificati sotto codici diversi. Dagli elementi di prova raccolti nel corso delle visite di verifica è emerso che alcuni quantitativi di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC al momento della loro importazione in Malaysia sono stati dichiarati erroneamente sotto codici diversi da quelli dell’inchiesta, mentre al momento della loro esportazione nell’Unione i codici NC risultavano corretti. Ciò spiega i quantitativi supplementari di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esportati dalla Malaysia verso l’Unione, come confermato anche dalle conclusioni relative al cambiamento della configurazione degli scambi di cui al considerando 29.

(35)

È dunque confermata l’esistenza di operazioni di trasbordo in Malaysia di prodotti originari della RPC.

(36)

Dal momento che l’articolo 18 del regolamento di base è stato applicato a tutte e tre le società che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta, non è stato possibile stabilire se esse effettuavano operazioni di assemblaggio.

2.7.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(37)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per le operazioni di trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore su determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possono considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico del prodotto in esame dalla RPC attraverso la Malaysia.

2.8.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(38)

Per verificare se gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC siano stati compromessi da quantità e prezzi dei prodotti importati, sono stati impiegati i dati Comext quali migliori dati disponibili sulle quantità e sui prezzi delle esportazioni effettuate dalle società che non hanno collaborato e dai tre produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato all’inchiesta, ai quali è stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell’Unione nel considerando 74 del regolamento iniziale.

(39)

L’aumento delle importazioni dalla Malaysia nell’Unione da 20 000 m2 nel 2010 a 76 milioni di m2 nel periodo aprile-settembre 2011 è stato ritenuto significativo in termini quantitativi.

(40)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione (corretti per tener conto dei costi successivi all’importazione e degli adeguamenti operati per tener conto delle differenze di qualità nell’inchiesta iniziale) ha evidenziato un notevole fenomeno di «underselling» (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

2.9.   Elementi di prova del dumping

(41)

Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili.

(42)

Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell’ambito dell’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

(43)

I prezzi all’esportazione dalla Malaysia erano fondati sulle informazioni disponibili, ovvero quelle sui prezzi medi all’esportazione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta durante il PR, registrati da Comext. Infatti, vista l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i dati relativi ai tre produttori esportatori che hanno inizialmente collaborato non hanno potuto essere utilizzati per determinare i prezzi all’esportazione.

(44)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze a livello di costi di trasporto, assicurazione, spese accessorie, costi di imballaggio e oneri bancari. Tenuto conto del fatto che l’articolo 18 del regolamento di base è stato applicato a tutti e tre i produttori che hanno inizialmente collaborato, gli adeguamenti hanno dovuto essere definiti sulla base dei migliori dati disponibili. Pertanto, l’adeguamento per tali differenze è stato determinato sulla base di una percentuale calcolata come la differenza tra il valore totale cif e il valore totale franco fabbrica di tutte le vendite realizzate dai tre produttori malesi nel PR.

(45)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(46)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

3.   MISURE

(47)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC è stato eluso tramite operazioni di trasbordo in Malaysia ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(48)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tale paese.

(49)

Data l’assenza di collaborazione alla presente inchiesta, le misure estese dovranno corrispondere a quelle stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 per «tutte le altre società», vale a dire un dazio antidumping definitivo del 62,9 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(50)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese sono applicabili alle importazioni registrate al loro ingresso nell’Unione in virtù del regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti dalla Malaysia.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(51)

Le tre società malesi che hanno collaborato rispondendo al questionario hanno chiesto l’esenzione da eventuali misure estese a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(52)

Come indicato al considerando 19, una delle società ha smesso di collaborare al termine del primo giorno della visita di verifica, ma anche nell’unica giornata di verifica cui ha partecipato ha collaborato in misura inadeguata. In particolare, la società non è stata in grado di fornire la maggior parte dei documenti giustificativi richiesti, quali i registri di produzione e degli stock e le fatture energetiche. D’altro canto, i quantitativi di materie prime giacenti nello stabilimento della società erano insufficienti a giustificare il volume di produzione dichiarato, né erano presenti in magazzino prodotti finiti. Inoltre, il formato delle fatture di acquisto presentate era identico a quello di un blocco di fatture con numeri prestampati rinvenute nei locali della società. Tale analogia ha portato a dubitare dell’autenticità delle fatture di acquisto. Inoltre, è risultato che la società non aveva rivelato di essere collegata con un altro esportatore malese che ha collaborato all’inchiesta. Più precisamente, nei locali della prima società sono stati rinvenuti documenti riguardanti l’altro produttore malese che ha inizialmente collaborato; le due società avevano infatti taciuto di essere tra loro collegate.

(53)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata informata dell’intenzione della Commissione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le sue osservazioni. La società non ha fornito alcuna osservazione; di conseguenza, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società sono state elaborate in base ai dati disponibili.

(54)

Anche la seconda società ha collaborato in misura inadeguata durante la visita di verifica. Essa ha negato a varie riprese l’accesso a dati essenziali quali il registro di produzione e di contabilità di magazzino. Le scorte di materie prime conservate nello stabilimento della società erano molto inferiori ai livelli di produzione dichiarati e agli stock di prodotti finiti presenti in magazzino. La società non ha inoltre fornito elementi di prova riguardo all’origine delle materie prime utilizzate per la produzione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esportati nell’Unione.

(55)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata informata dell’intenzione della Commissione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale fornire le proprie osservazioni. Nelle sue osservazioni la società ha sostenuto che i tre giorni previsti per la visita di verifica costituivano una durata troppo breve per consentirle di comunicare tutti i dati e di fornire i documenti richiesti dagli ispettori. La società ha altresì ammesso di aver più volte negato agli ispettori l’accesso ai dati e ha inoltre confermato che, nella maggior parte dei casi, i rappresentanti della società durante la visita di verifica dovevano essere espressamente autorizzati dai rispettivi superiori per poter consentire l’accesso ai dati agli ispettori. La società ha inoltre sostenuto che i suoi incaricati non erano addetti al servizio contabile e ha confermato che il personale dirigente non ha collaborato per impegni precedenti.

(56)

Le spiegazioni fornite dalla società confermano la conclusione secondo la quale essa ha ostacolato gravemente lo svolgimento dell’inchiesta. Le date della visita di verifica le erano state comunicate con molto anticipo ed erano state da essa approvate. Sebbene le esportazioni verso l’Unione costituiscano l’attività principale della società, i suoi dirigenti non erano presenti. Durante la visita di verifica i dati e i documenti richiesti sono stati forniti deliberatamente e ingiustificatamente in ritardo e il rifiuto di accesso ai dati ha ulteriormente complicato e ritardato il completamento della verifica entro i termini previsti. Le conclusioni riguardanti questa società sono state pertanto elaborate in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(57)

La terza società non ha collaborato sufficientemente durante la visita di verifica e ha inoltre fornito informazioni fuorvianti. Avrebbe infatti falsificato estratti bancari. Inoltre, non è riuscita a dimostrare l’autenticità delle prove di pagamenti bancari. I suoi documenti contabili non sono stati giudicati attendibili in quanto presentavano numerose gravi incoerenze per quanto riguarda i saldi d’apertura e di chiusura. Le scorte di materie prime erano scarse rispetto ai livelli di produzione dichiarati e agli stock di prodotti finiti presenti in magazzino. La società non ha inoltre fornito elementi di prova riguardo all’origine delle materie prime utilizzate per la produzione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esportati nell’Unione. Inoltre è risultato che la società non aveva comunicato di essere collegata con il primo esportatore malese, come è risultato invece da documenti relativi alla terza società rinvenuti nella sede della prima.

(58)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, la società è stata inoltre informata dell’intenzione della Commissione di non prendere in considerazione le informazioni da essa fornite e le è stato concesso un periodo di tempo entro il quale fornire le proprie osservazioni. Nelle sue osservazioni la società ha sostenuto di essere impreparata a questo tipo di visite di verifica, il che spiegherebbe, a suo avviso, le carenze riscontrate. Ha spiegato, inoltre, la sua reticenza a fornire agli ispettori i documenti richiesti, in particolare gli estratti bancari e le prove di pagamento, in quanto le autorità malesi non erano state informate ufficialmente dell’identità degli ispettori. La società ha però ammesso che il suo personale aveva modificato il contenuto degli estratti bancari, ma che tali modifiche sarebbero state apportate con l’intento di evitare fughe di documenti o atti di sabotaggio e di preservare la riservatezza delle informazioni.

(59)

Le spiegazioni supplementari fornite dalla società non sono state tali da modificare la conclusione secondo la quale essa aveva fornito informazioni fuorvianti nel corso dell’inchiesta. Pertanto, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni riguardanti questa società sono state elaborate in base ai dati disponibili.

(60)

Alla luce delle conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi e sulle pratiche di trasbordo illustrate ai considerando 31 e 35 e tenuto conto della natura delle informazioni fuorvianti illustrate ai considerando da 52 a 59, non è stato possibile concedere le esenzioni richieste da queste tre società a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(61)

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, gli altri produttori malesi che non si sono manifestati nel quadro del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell’approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche a una visita di verifica in loco. La richiesta dovrebbe essere inviata alla Commissione quanto prima e dovrebbe contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

(62)

Se concede un’esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(63)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive.

(64)

Un importatore che ha collaborato ha chiesto se sia possibile prevedere, per gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e per gli importatori che non hanno collaborato, l’applicazione di aliquote del dazio diverse alle loro importazioni registrate di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. La richiesta è stata respinta in quanto il regolamento di base non prevede una base giuridica a supporto di una simile distinzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo, applicabile a «tutte le altre società», istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, a eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, classificati attualmente ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510011 e 7019590011).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, registrati in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1135/2011, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Fax (322) 295 65 05

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1135/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1.

(3)  GU L 292 del 10.11.2011, pag. 4.

(4)  Comext è una banca dati sulle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(5)  GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 673/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012 che attua la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (2), altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Generale di brigata

Sha’afiq Masa

 

Direttore della sezione 215 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Partecipa alla repressione contro i civili.

24.7.2012

2.

Generale di brigata

Burhan Qadour

 

Direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

3.

Generale di brigata

Salah Hamad

 

Vicedirettore della sezione 291 dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

4.

Generale di brigata Muhammad

(o: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)

 

Direttore della sezione 235, detta « Palestina » (Damasco), dei Servizi d'informazione dell’esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

5.

Maggior Generale Riad al-Ahmed

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

6.

Generale di brigata

Abdul Salam Fajr Mahmoud

 

Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

7.

Generale di brigata

Jawdat al-Ahmed

 

Direttore della sezione di Homs dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

8.

Colonnello

Qusay Mihoub

 

Direttore della sezione di Dar'a (inviato da Damasco a Dar'a all'inizio delle manifestazioni in tale città) dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

9.

Colonnello

Suhail Al-Abdullah

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

10.

Generale di brigata

Khudr Khudr

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

11.

Generale di brigata

Ibrahim Ma’ala

 

Direttore della sezione 285 (Damasco) dei Servizi d'informazione generali (ha sostituito il Gen. brig. Hussam Fendi alla fine del 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

12.

Generale di brigata

Firas Al-Hamed

 

Direttore della sezione 318 (Homs) del Servizio informazioni generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

13.

Generale di brigata

Hussam Luqa

 

Direttore della sezione di Homs dall'aprile 2012 (succeduto al Gen. Brig. Nasr al-Ali) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

14.

Generale di brigata

Taha Taha

 

Responsabile del sito della sezione di Latakia della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

15.

Generale di brigata

Nasr al-Ali

 

Responsabile del sito di Dar'a dall'aprile 2012 (ex-Direttore della sezione de Homs) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

16.

Bassel Bilal

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

17.

Ahmad Kafan

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

18.

Bassam al-Misri

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

19.

Ahmed al-Jarroucheh

Data di nascita: 1957

Direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). A questo titolo, è responsabile del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane. Partecipa direttamente alla repressione attuata dalle autorità siriane contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell’opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

20.

Michel Kassouha

(alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Data di nascita: 1o febbraio 1948

Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro gli oppositori in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle relazioni della sezione 273 delle informazioni generali siriane. Dirigente storico, è vicino al direttore delle informazioni generali Ali Mamlouk, uno dei principali dirigenti della sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell'UE dal 9 maggio 2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

21.

Generale Ghassan Jaoudat Ismail

Data di nascita: 1960

Luogo di origine: Derikich, regione di Tartus.

Responsabile della sezione delle missioni del Servizio informazioni dell'aviazione, che gestisce, in cooperazione con la sezione delle operazioni speciali, le truppe scelte del Servizio informazioni dell'aviazione, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail fa parte dei responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

22.

Generale Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Diplomato alla scuola di guerra di Aleppo, Capo della sezione informazioni del Servizio informazioni dell'aviazione (dal 2012), vicino a Daoud Rajah, ministro della difesa siriano. Per le funzioni svolte presso il Servizio informazioni dell'aviazione, Amer al- Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.

24.7.2012

23.

Generale Mohammed Ali Nasr (o: Mohammed Ali Naser)

Data di nascita: 1964 circa

Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente. Ha svolto la parte essenziale della sua carriera nella Guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) delle Informazioni generali, incaricata di lottare contro l’opposizione politica. Quale uno dei suoi principali responsabili, il Generale Mohammed Ali partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori.

24.7.2012

24.

Generale Issam Hallaq

 

Capo di Stato maggiore dell'aviazione dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.

24.7.2012

25.

Ezzedine Ismael

Data di nascita: metà degli anni 1940 (probabilmente 1947).

Luogo di nascita: Bastir. Regione di Jableh.

Generale in pensione e dirigente storico del Servizio informazioni dell'aviazione, di cui ha assunto il comando all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del Presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente siriano, Ezzedine Ismael è implicato nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

26.

Samir Joumaa (alias Abou Sami)

Data di nascita: 1962 circa

Da circa 20 anni è il direttore di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri di sicurezza di Bachar al-Assad (che occupa ufficialmente l'incarico di assistente del vicepresidente Farouk al-Chareh). La sua vicinanza a Bachar al-Asad e Mohammed Nassif Kheir Bek implica Samir Joumaa nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivo

Data di inserimento nell'elenco

1.

Drex Technologies S.A.

Data di costituzione: 4 luglio 2000

Numero di costituzione: 394678

Direttore: Rami Makhlouf

Agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano.

24.7.2012

2.

Cotton Marketing Organisation

Indirizzo: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo

Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmo-aleppo@mail.sy

www.cmo.gov.sy

Impresa statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

 

3.

Syrian Arab Airlines (alias. SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasco Siria

Tel: +963112240774

Società pubblica controllata dal regime. Sostiene finanziariamente il regime

24.7.2012


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/12


REGOLAMENTO (UE) N. 674/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1)

L'Allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 664/2011, dell'11 luglio 2011, relativo alle spedizioni di rifiuti (2) al fine di includere alcune miscele di rifiuti. Pertanto, conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006, la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (3), chiedendo conferma scritta che tali miscele di rifiuti, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati nel paese di destinazione. Per tener conto delle risposte ricevute, occorre modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, figuranti nell'elenco dell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (4).

(2)

La Commissione ha inoltre ricevuto altre informazioni da vari paesi relativamente ad altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 182 del 12.7.2011, pag. 2.

(3)  Decisione C(2001)107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

(4)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

Dopo il paragrafo "Laddove due codici siano separati da un punto e virgola, va inteso che sono contemplati i due codici in questione", sono inseriti i seguenti paragrafi:

"Se per la stessa voce sono indicate le opzioni B e D, oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle locali.

Se per un paese non sono indicati particolari rifiuti o miscele di rifiuti, ciò significa che tale paese non ha inviato una conferma sufficientemente chiara del fatto che tali rifiuti o miscele di rifiuti possono esservi esportati a fini di recupero, né ha fornito indicazioni circa l'eventuale procedura di controllo applicabile. Nel caso descritto si applica, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, la procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento."

2)

La voce seguente, relativa all'Albania, è inserita in ordine alfabetico:

«Albania

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di manganese

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di manganese

B1020 – B2010

 

 

 

 

B2020 – B2030

 

B2020 – B2030

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

cloruri di sodio, calcio e potassio

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio—tantalio e litio—niobio

della voce B2040:

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

carborundum (carburo di silicio)

 

della voce B2040:

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

carborundum (carburo di silicio)

B2060 – B2130

 

 

 

B3010

tutti gli altri rifiuti

B3010

etilene

stirene

polipropilene

 

B3010

etilene

stirene

polipropilene

della voce B3020:

altri, compresi:

1.

cartoni laminati

2.

residui non selezionati

della voce B3020:

i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

della voce B3020:

i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060 – B3065

 

 

 

della voce B3070:

rifiuti di paglia

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

B3080 – B4030

 

 

 

 

GB040 – GC010

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020 – GG030

 

GE020 – GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio»

 

 

 

3)

La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente:

«Andorra

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

4)

La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«Argentina

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 – B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 – B1090

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

B1115 – B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 – B1170

B1180 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200 – B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2110

B2120 – B2130

 

 

 

della voce B3010:

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

B3020

unicamente residui non selezionati

 

 

B3020

tutti tranne residui non selezionati

 

 

 

B3030 – B3120

B3130 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 – GF010

GG030 – GH013

 

 

 

 

 

 

GN010 – GN030

Miscele di rifiuti

 

 

 

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

 

 

 

Miscela di B3040 e B3080

 

 

 

Miscela B1010

 

 

 

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010 perfluoro alcossi alcano

 

 

 

Miscela B3020

unicamente residui non selezionati

 

 

Miscela B3020

tranne residui non selezionati

 

 

 

Miscela B3030

 

 

 

Miscela B3040

 

 

 

Miscela B3050»

5)

La voce seguente, relativa all'Azerbaigian, è inserita in ordine alfabetico:

"Azerbaigian

a

b

c

d

Rifiuti singoli

B3040"

 

 

 

6)

La voce seguente, relativa al Benin, è inserita in ordine alfabetico:

"Benin

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

7)

La voce seguente, relativa al Burkina Faso, è inserita in ordine alfabetico:

"Burkina Faso

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

8)

La voce seguente, relativa al Burundi, è inserita in ordine alfabetico:

"Burundi

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

9)

La voce seguente, relativa a Capo Verde, è inserita in ordine alfabetico:

"Capo Verde

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

10)

La voce seguente, relativa al Ciad, è inserita in ordine alfabetico:

"Ciad

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006"

 

 

11)

La voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

"Cile

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006"

 

 

12)

La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

"Cina

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

metalli preziosi (argento escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di manganese

rottami di indio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

metalli preziosi (unicamente oro e gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di bismuto

rottami di titanio

rottami di zirconio

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, niobio, renio e gallio

B1020 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080 – B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

della voce B1120:

metalli di transizione (tranne quelli contenenti >10%V2O5), esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

lantanidi (metalli delle terre rare)

 

 

della voce B1120:

metalli di transizione (unicamente quelli contenenti >10%V2O5), esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A

B1130 – B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

tranne rifiuti di mica

 

 

B2010

unicamente rifiuti di mica

B2020

 

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (tranne rottami di carburo di tungsteno)

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (unicamente rottami di carburo di tungsteno)

B2040 – B2130

 

 

 

della voce B3010:

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione (tranne resine formofenoliche e poliammidi)

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati (tutti)

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione (unicamente resine formofenoliche e poliammidi)

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

della voce B3030:

i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

selezionati

altri

 

 

della voce B3030:

i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

fibre sintetiche

fibre artificiali

B3035

 

 

 

B3040

tranne gomma non vulcanizzata

 

 

B3040

unicamente gomma non vulcanizzata

 

 

 

B3050

B3060 – B3070

 

 

 

B3080

tranne gomma non vulcanizzata

 

 

B3080

unicamente gomma non vulcanizzata

B3090 – B4030

 

 

 

GB040

tranne scorie di convertitore derivanti dalla fusione di rame contenente > 10 % di rame

 

 

GB040

unicamente scorie di convertitore derivanti dalla fusione di rame contenente > 10 % di rame

 

 

 

GC010

GC020

tranne cascami di fili metallici, rottami di motori elettrici

 

 

GC020

unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori elettrici

 

 

 

GC030

GC050 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

Miscela di B1010 e B1050

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela di B1010 e B1050

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

Miscela di B1010 e B1070

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela di B1010 e B1070

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

Miscela di B3040 e B3080

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela di B3040 e B3080

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

Miscela B1010

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela B1010

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

Miscela B3010: rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela B3010: rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

Miscela B3010: rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010: perfluoro alcossi alcano

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela B3010: perfluoro alcossi alcano

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

 

 

 

Miscela B3020

Miscela B3030

se tra i rifiuti non pericolosi ve ne sono alcuni che non possono essere importati

 

 

Miscela B3030

se tutti i rifiuti non pericolosi possono essere importati

Miscela B3040

 

 

 

 

 

 

Miscela B3050"

13)

La voce seguente, relativa alla Colombia, è inserita in ordine alfabetico:

"Colombia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1020 – B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

B1115 – B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 – B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 – B1250

 

 

 

B2010

tranne rifiuti di mica

B2010

unicamente rifiuti di mica

 

 

B2020 – B2030

 

 

 

B2040

tranne scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

B2040

unicamente scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

B2060 – B3020

 

 

 

B3035 – B3040

 

 

 

della voce B3050:

Rifiuti di legno e sughero non trattati:

rifiuti di sughero: sughero frantumato, granulato o polverizzato

della voce B3050:

Rifiuti di legno e sughero non trattati:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

della voce B3060:

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

fecce di vino

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

della voce B3060:

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

 

 

 

B3065

 

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 – B3100

 

 

B3110 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020 – B4030

 

 

 

GB040 – GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 – GF010

 

 

 

 

GG030 – GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010 – GN030"

14)

La voce seguente, relativa al Congo (Repubblica democratica del Congo), è inserita in ordine alfabetico:

"Congo (Repubblica democratica del Congo)

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

15)

La voce relativa alla Costa Rica è modificata come segue:

"Costa Rica

a

b

c

d

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

16)

La voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

"Croazia

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

17)

La voce seguente, relativa a Curaçao, è inserita in ordine alfabetico:

"Curaçao

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 – B3020

 

 

della voce B3030:

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 – B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 – B4030

 

 

 

GB040 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

18)

La voce relativa all'Egitto è modificata come segue:

"Egitto

a

b

c

d

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

19)

La voce seguente, relativa agli Emirati arabi uniti, è inserita in ordine alfabetico:

"Emirati arabi uniti

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

20)

La voce seguente, relativa all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, è inserita in ordine alfabetico:

"Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

Miscela B3020

 

 

Tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006"

 

 

21)

La voce relativa alle Filippine è sostituita dalla seguente:

"Filippine

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di cobalto

rottami di cromo

 

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

tutti gli altri rottami

B1020 – B1030

 

 

 

 

B1031 – B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100 – B1120

 

 

B1130 – B1140

 

 

 

 

B1150 – B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020 – B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio—tantalio e litio—niobio

della voce B2040:

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

 

B2060 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060—B4030

 

 

 

 

GB040 – GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

Miscela di B1010 e B1050

unicamente se contenenti rottami di cobalto

 

 

Miscela di B1010 e B1050

tranne se contenenti rottami di cobalto

Miscela di B1010 e B1070

unicamente se contenenti rottami di cobalto

 

 

Miscela di B1010 e B1070

tranne se contenenti rottami di cobalto

Miscela di B3040 e B3080

 

 

 

Miscela B1010

unicamente se contenenti rottami di cobalto

 

 

Miscela B1010

tranne se contenenti rottami di cobalto

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

 

 

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano"

 

 

Miscela B3020

 

 

 

Miscela B3030

 

Miscela B3040

 

 

 

 

 

Miscela B3050

 

22)

La voce seguente, relativa al Gabon, è inserita in ordine alfabetico:

"Gabon

a

b

c

d

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

23)

La voce relativa alla Georgia è sostituita dalla seguente:

"Georgia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010 – B1030

B1031 – B1040

 

 

 

 

 

 

B1050 – B1070

B1080 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 – B4030

 

 

 

GB040 – GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013 – GN010

GN020 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

Miscela di B3040 e B3080

 

 

 

 

 

 

Miscela B1010

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

 

 

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano

 

 

 

Miscela B3020

 

 

 

Miscela B3030

Miscela B3040

 

 

 

 

 

 

Miscela B3050"

24)

La voce seguente, relativa al Guatemala, è inserita in ordine alfabetico:

"Guatemala

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento

(CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

25)

La voce relativa alla Guyana è sostituita dalla seguente:

"Guyana

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento

(CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

26)

La voce seguente, relativa all'Honduras, è inserita in ordine alfabetico:

"Honduras

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento

(CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

27)

La voce relativa a Hong Kong (Cina) è sostituita dalla seguente:

"Hong Kong (Cina)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

 

B1010 – B1020

B1030 – B1031

 

 

 

 

 

 

B1040 – B1050

B1060 – B1090

 

 

 

della voce B1100:

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B1115 – B1130

B1140 – B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 – B2060

B2070 – B2080

 

 

 

 

 

 

B2090

B2100 – B2130

 

 

 

 

 

 

B3010—B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040 – B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 – B3090

B3100 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 – GN030

Miscele di rifiuti

Miscela di B1010 e B1070

 

 

 

 

 

 

Tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006"

28)

La voce seguente, relativa al Kazakhstan, è inserita in ordine alfabetico:

"Kazakhstan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 – B1160

 

 

 

B1170 – B1240

 

B1170 – B1240

 

B1250 – B3035

 

 

 

della voce B3040:

rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

 

della voce B3040:

altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

 

B3050

 

 

 

B3060

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi, escluse le fecce di vino

 

B3060

unicamente fecce di vino

 

B3065 – B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013 – GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

 

 

 

Miscela di B3040 e B3080

 

Miscela di B3040 e B3080"

 

Miscela B1010

 

 

 

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

 

 

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano

 

 

 

Miscela B3020

 

 

 

Miscela B3030

 

 

Miscela B3040

 

 

 

 

Miscela B3050

 

 

29)

La voce relativa al Kenya è sostituita dalla seguente:

"Kenya

a

b

c

d

Rifiuti singoli

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

30)

La voce relativa al Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

"Kirghizistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

B1010

unicamente rottami di torio

 

 

B1010

rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile, tranne rottami di torio

 

 

 

B1020

B1030 – B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 – B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

della voce B2030:

fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

 

 

della voce B2030:

rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

B2040 – B2130

 

 

 

della voce B3010:

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

 

 

B3020 – B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

della voce B3050:

rifiuti di sughero: sughero frantumato, granulato o polverizzato

 

 

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

della voce B3060:

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

fecce di vino

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

rifiuti di pesce

gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

della voce B3060:

rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

 

 

 

B3065

B3070 – B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

 

 

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

Miscela di B3040 e B3080

 

 

 

 

 

 

Miscela B1010

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano

 

 

 

 

 

 

Miscela B3020

 

 

 

Miscela B3030

 

 

 

Miscela B3040

 

 

 

Miscela B3050"

31)

La voce seguente, relativa al Kuwait, è inserita in ordine alfabetico:

"Kuwait

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

32)

La voce relativa alla Liberia è sostituita dalla seguente:

"Liberia

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

33)

La voce relativa a Macao (Cina) è sostituita dalla seguente:

"Macao (Cina)

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

34)

La voce seguente, relativa al Madagascar, è inserita in ordine alfabetico:

"Madagascar

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

35)

La voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

"Malaysia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di torio

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

 

B1020 – B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

B1200 – B1210

 

B1220 – B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio—tantalio e litio—niobio

 

 

 

B2060

 

B2070 – B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110 – B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020 – B3030

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

della voce B3050:

rifiuti di sughero: sughero frantumato, granulato o polverizzato

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

della voce B3060

della voce B3060:

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

B3065 – B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

GE020 – GF010

 

GG030 – GH013

 

 

 

 

GN 010 – GN030

 

GN 010 – GN030

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

36)

La voce seguente, relativa a Maurizio (Repubblica di Maurizio), è inserita in ordine alfabetico:

"Maurizio (Repubblica di Maurizio)

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

37)

La voce relativa alla Moldova (Repubblica moldova) è sostituita dalla seguente:

"Moldova (Repubblica moldova)

a

b

c

d

Rifiuti singoli

B1010 – B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 – B3010

 

 

 

della voce B3020:

altri, compresi:

cartoni laminati

residui non selezionati

 

 

della voce B3020:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

B3030 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

Miscela B3020

unicamente se contenenti

cartoni laminati o

residui non selezionati

 

 

Miscela B3020

tranne se contenenti cartoni laminati o residui non selezionati

Tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

38)

La voce seguente, relativa alla Nuova Zelanda, è inserita in ordine alfabetico:

"Nuova Zelanda

a

b

c

d

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

39)

La voce seguente, relativa al Qatar, è inserita in ordine alfabetico:

"Qatar

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

40)

La voce seguente, relativa al Ruanda, è inserita in ordine alfabetico:

"Ruanda

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

41)

La voce seguente, relativa al Senegal, è inserita in ordine alfabetico:

"Senegal

a

b

c

d

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

42)

La voce relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:

"Serbia

a

b

c

d

 

 

 

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

43)

La voce relativa al Taipei cinese è sostituita dalla seguente:

"Taipei cinese

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di molibdeno

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di manganese

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di germanio

della voce B1020:

rottami di cadmio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

rottami di selenio

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di berillio

rottami di tellurio

 

 

 

B1030 – B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

della voce B1100:

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85% Zn)

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

 

B2040

tranne scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2040

unicamente scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

B2060 – B2130

 

 

 

della voce B3010:

poliuretano (non contenente CFC)

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, tranne poliuretano (non contenente CFC)

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030 – B3035

 

 

 

 

 

B3040 – B3050

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090—B3100

 

 

 

 

B3110 – B4030

 

 

GB040 – GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010 – GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020 – GN030

 

 

Miscele di rifiuti

 

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

 

 

 

Miscela di B3040 e B3080

 

 

 

Miscela B1010

 

 

 

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano

 

 

 

 

 

Miscela B3020

 

Miscela B3030

 

 

 

 

 

Miscela B3040

tranne rifiuti di pneumatici o rifiuti di pneumatici trasformati in scaglie superiori a 4 mm di diametro

 

 

 

Miscela B3050"

44)

La voce seguente, relativa al Tagikistan, è inserita in ordine alfabetico:

"Tagikistan

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010 – B1150

 

 

B1160 – B1200

 

 

 

 

B1210 – B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 – B2030

 

 

B2040

unicamente rottami di calcestruzzo

B2040

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060 – B2110

 

 

B2120 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

della voce B3030:

i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

stoppe e cascami di lino

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

della voce B3030:

i seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

fibre sintetiche

fibre artificiali

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

selezionati

altri

 

 

 

B3035 – B3040

 

 

B3050

 

 

 

della voce B3060:

fecce di vino

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

degras: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

della voce B3060:

rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

rifiuti di pesce

gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3120

 

 

 

 

B3130 – B3140

 

 

B4010 – B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 – GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 – GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

 

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

45)

La voce seguente, relativa alla Tanzania, è inserita in ordine alfabetico:

"Tanzania

a

b

c

d

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

46)

La voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

"Thailandia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

 

B1010 – B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 – B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 – B2110

 

 

B2120 – B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

unicamente per rifiuti di pneumatici

 

B3040

tranne rifiuti di pneumatici

 

 

 

B3050 – B3070

 

B3080

unicamente per rifiuti di pneumatici

 

B3080

eccetto rifiuti di pneumatici

 

 

 

B3090 – B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 – B4020

 

 

B4030

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 – GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050 – GF010

 

 

GG030 – GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010 – GN030

Miscele di rifiuti

 

 

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

 

Miscela di B3040 e B3080

unicamente per rifiuti di pneumatici

 

Miscela di B3040 e B3080

eccetto rifiuti di pneumatici

 

 

 

Miscela B1010

 

 

 

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano"

 

 

Miscela B3020

 

 

 

Miscela B3030

 

Miscela B3040

unicamente per rifiuti di pneumatici

 

Miscela B3040

eccetto rifiuti di pneumatici

 

 

 

Miscela B3050

 

47)

La voce relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente:

"Tunisia

a

b

c

d

Rifiuti singoli

 

B1010

 

B1010

B1020 – B1220

 

 

 

 

B1230 – B1240

 

B1230 – B1240

B1250 – B2130

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a):

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melamminiche

resine epossidiche

resine alchiliche

poliammidi

i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati:

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a):

etilene

stirene

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10—C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilmetacrilato

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a):

etilene

stirene

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10—C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilmetacrilato

della voce B3020:

rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta:

altri, compresi:

cartoni laminati

residui non selezionati

della voce B3020:

rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta:

i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

della voce B3020:

rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta:

i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

 

B3030

rifiuti tessili, tranne oggetti da rigattiere e stracci

B3030

unicamente indumenti ed altri articoli tessili usurati

B3030

rifiuti tessili, tranne oggetti da rigattiere e stracci

 

B3035 – B3065

 

B3035 – B3065

della voce B3070:

micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

della voce B3070:

rifiuti di capelli umani

rifiuti di paglia

 

B3080

 

B3080

B3090 – B4030

 

 

 

GB040 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

Miscela di B1010 e B1050

 

 

 

Miscela di B1010 e B1070

 

 

 

 

Miscela di B3040 e B3080

 

Miscela di B3040 e B3080

 

Miscela B1010

 

Miscela B1010

Miscela B2010

 

 

 

Miscela B2030

 

 

 

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

 

Miscela B3010

rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

Miscela B3010

rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione

 

 

 

Miscela B3010

perfluoro alcossi alcano

 

 

 

 

Miscela B3020

 

Miscela B3020

 

Miscela B3030

 

Miscela B3030

 

Miscela B3040

 

Miscela B3040

 

Miscela B3050

 

Miscela B3050"

48)

La voce relativa al Vietnam è sostituita dalla seguente:

"Vietnam

a

b

c

d

Rifiuti singoli

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di tantalio

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami di torio

rottami delle terre rare

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di nichel

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

rottami di tungsteno

rottami di molibdeno

rottami di magnesio

rottami di zirconio

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami di cromo

 

della voce B1020:

rottami di berillio

rottami di cadmio

rottami di selenio

rottami di tellurio

 

della voce B1020:

rottami di antimonio

rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

 

B1030 – B1190

 

 

 

 

 

B1200

 

B1210 – B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

B2030

 

 

 

della voce B2040:

rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

zolfo in forma solida

calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

cloruri di sodio, calcio e potassio

carborundum (carburo di silicio)

rottami di calcestruzzo

rottami di vetro contenenti litio—tantalio e litio—niobio

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

 

B2060 – B2130

 

 

 

della voce B3010:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3010:

etilene

stirene

polipropilene

polietilene tereftalato

policarbonati

 

 

 

B3020

 

B3030 – B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

 

 

GC030

 

GC050 – GN030

 

 

 

Miscele di rifiuti

Tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 

49)

La voce seguente, relativa alla Zambia, è inserita in ordine alfabetico:

"Zambia

a

b

c

d

Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Consiglio"

 

 

 


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/52


REGOLAMENTO (UE) N. 675/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

È stata presentata e resa accessibile agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e all’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate.

(5)

Utilizzati sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate, gli additivi alimentari talco (E 553b), cera di carnauba (E 903) e gommalacca (E 904) possono svolgere funzioni decorative conferendo un effetto più o meno brillante. Inoltre la gommalacca (E 904), applicata alla superficie delle uova, può contribuire alla migliore conservazione di tutte le uova sode non sgusciate.

(6)

In ragione della loro insolubilità e dell’elevato peso molecolare, si presume che questi additivi alimentari non migrino nella parte interna commestibile delle uova. L’impiego di tali additivi alimentari non può avere un effetto sulla salute umana in quanto le loro cere restano sul guscio delle uova. È quindi opportuno consentire l’impiego del talco (E 553b) e della cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego della gommalacca (E 904) su tutte le uova sode non sgusciate, colorate e no.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’impiego di talco (E 553b), di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (3), l’allegato II che istituisce l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’impiego di talco (E 553b) e di cera di carnauba (E 903) sulle uova sode non sgusciate colorate e l’impiego di gommalacca (E 904) sulle uova sode non sgusciate prima di tale data, è necessario fissare una data di applicazione anteriore per tali additivi alimentari.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 10.2 «Uova e ovoprodotti trasformati», dopo la voce E 520-523 sono inserite le seguenti voci:

 

«E 553b

Talco

5 400

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

 

E 903

Cera di carnauba

3 600

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate colorate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012

 

E 904

Gommalacca

quantum satis

 

Solo sulla superficie di uova sode non sgusciate

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 13 agosto 2012»


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 676/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

95,4

ZZ

95,4

0805 50 10

AR

76,8

BO

97,8

TR

52,0

UY

101,4

ZA

101,1

ZZ

85,8

0808 10 80

AR

182,4

BR

89,7

CL

107,3

CN

126,4

NZ

134,8

US

160,2

UY

52,1

ZA

108,5

ZZ

120,2

0808 30 90

AR

158,6

CL

150,6

ZA

112,8

ZZ

140,7

0809 10 00

TR

170,8

ZZ

170,8

0809 29 00

TR

359,0

ZZ

359,0

0809 30

TR

174,4

ZZ

174,4

0809 40 05

BA

71,0

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 677/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 655/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 188 del 18.7.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 24 luglio 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

45,28

0,00

1701 12 90 (1)

45,28

1,02

1701 13 10 (1)

45,28

0,00

1701 13 90 (1)

45,28

1,32

1701 14 10 (1)

45,28

0,00

1701 14 90 (1)

45,28

1,32

1701 91 00 (2)

53,44

1,44

1701 99 10 (2)

53,44

0,00

1701 99 90 (2)

53,44

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/59


DECISIONE 2012/420/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

(2)

Al fine di rafforzare ulteriormente l'applicazione delle misure di cui alla decisione 2011/782/PESC, gli Stati membri dovrebbero ispezionare tutte le navi e gli aeromobili diretti in Siria, nei loro porti e aeroporti, e nelle loro acque territoriali, con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale, dello Stato di bandiera, qualora lo Stato membro interessato abbia fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico di tali navi e aeromobili contenga armi o apparecchiature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna e la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati o soggetti ad autorizzazione ai sensi della decisione 2011/782/PESC.

(3)

Inoltre, dovrebbe essere inserita una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione ad un trasferimento di fondi dovuto in relazione alla fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 ter

1.   Se gli Stati membri hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di navi e aeromobili diretti in Siria contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1 o soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 bis, essi ispezionano, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare al diritto del mare e ai pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale e agli accordi in materia di trasporto marittimo, tali navi e aeromobili nei loro porti e aeroporti, nonché nelle loro acque territoriali, conformemente alle decisioni e capacità delle loro autorità competenti e con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale per le acque territoriali, dello Stato di bandiera.

2.   Gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1 o 1 bis.

3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.   Le aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o da esso esportati.»;

2)

all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

«10.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte di un'entità finanziaria elencata nell'allegato I o nell'allegato II, o mediante la stessa, di fondi o risorse congelati, laddove il trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato I o nell'allegato II in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/61


DECISIONE 2012/421/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e le misure elencate nel suo capitolo III, in particolare quelle misure connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC).

(3)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/184/PESC (1) a sostegno della BTWC, nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), che ha cessato di produrre effetti il 26 agosto 2007. Dall’adozione dell’azione comune 2006/184/PESC altri sette Stati hanno aderito alla BTWC.

(4)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato un piano d’azione sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune 2006/184/PESC a sostegno della BTWC (2). Il piano d’azione prevede un uso efficace delle misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM) e del meccanismo d’indagine sul sospetto uso di armi biologiche, posto sotto l’egida del Segretario generale delle Nazioni Unite (ONU).

(5)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/858/PESC (3) a sostegno della BTWC, nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM. Dall’adozione dell’azione comune 2008/858/PESC altri tre Stati hanno aderito alla BTWC e molti altri hanno beneficiato dell’assistenza prestata dagli esperti dell’Unione.

(6)

La sesta conferenza di revisione della BTWC ha deciso di istituire l’Unità di supporto all’attuazione (USA), con un mandato di cinque anni (2007-2011), presso la sede di Ginevra dell’Ufficio dell’ONU per gli affari del disarmo (UNODA) allo scopo di fornire supporto amministrativo per le riunioni convocate dalla sesta conferenza di revisione e sostegno all’attuazione globale e all’universalizzazione della BTWC nonché lo scambio di misure miranti a rafforzare la fiducia.

(7)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (4) relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione della BTWC.

(8)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni il mandato dell’Unità di supporto all’attuazione (2012-2016) e di estenderne i compiti affinché includano l’attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti nonché il sostegno, ove necessario, all’attuazione delle decisioni e raccomandazioni della settima conferenza di revisione ad opera degli Stati parti.

(9)

La Commissione dovrebbe essere incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo finanziario dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione europea sostiene la BTWC con i seguenti obiettivi:

promuovere il carattere universale della BTWC.

sostenere l’attuazione della BTWC, inclusa la presentazione di CBM ad opera degli Stati parti.

sostenere i lavori del programma intersessionale 2012–2015, nell’ottica di rafforzare l’attuazione e l’efficacia della BTWC.

2.   I progetti che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono quelli volti:

a promuovere la consapevolezza in merito all’attuazione della BTWC, intensificando, a livello regionale, il dibattito sui temi intersessionali e la loro applicazione e sostenendo gli attori regionali fondamentali nella definizione delle esigenze e dei requisiti per l’attuazione nazionale,

ad assistere sia gli Stati parti sia gli Stati che non sono parti, affinché gli Stati parti recepiscano nelle rispettive legislazioni e misure amministrative nazionali gli obblighi che loro incombono a livello internazionale e istituiscano rapporti operativi tra tutti i soggetti interessati a livello nazionale. L’assistenza comporta un sostegno agli Stati parti per la definizione di un processo nazionale di CBM e la nomina di punti nazionali di contatto. Per gli Stati che non sono parti, l’assistenza dovrebbe comprendere il sostegno all’adesione o alla ratifica della BTWC,

a sostenere lo sviluppo di vari strumenti e attività necessari all’attuazione che assistano gli Stati parti nell’attuazione nazionale, tra cui la presentazione delle CBM, permettano ai rappresentanti degli Stati parti di impegnarsi attivamente nel processo internazionale della BTWC e sensibilizzino gli Stati parti al sostegno disponibile a livello internazionale.

Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’UNODA. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a EUR 1 700 000.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. L’accordo prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo.

Articolo 4

L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51.

(2)  GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29.

(4)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42.


ALLEGATO

1.   QUADRO GENERALE

Basandosi sulla positiva attuazione dell’azione comune 2008/858/PESC, la presente decisione funge da strumento politico operativo per portare avanti la realizzazione degli obiettivi della decisione 2011/429/PESC e si incentra, in particolare, sugli aspetti sui quali è stato raggiunto un consenso nella settima conferenza di revisione e che sono indicati nel relativo documento finale.

La presente decisione è ispirata ai seguenti principi:

a)

sfruttare al meglio l’esperienza acquisita attraverso l’azione comune 2008/858/PESC;

b)

riflettere sulle esigenze specifiche espresse dagli Stati parti e dagli Stati che non sono parti della BTWC riguardo ad una migliore attuazione e diffusione universale della BTWC;

c)

incoraggiare l’appropriazione locale e regionale dei progetti al fine di assicurarne la sostenibilità a lungo termine e creare un partenariato tra l’Unione e parti terze nel quadro della BTWC;

d)

concentrarsi sulle attività che producono risultati concreti e/o contribuiscono a una tempestiva definizione di un’intesa comune inerente al processo di revisione della BTWC del 2016;

e)

sostenere la presidenza delle riunioni degli Stati parti e utilizzare al meglio il mandato dell’ISU, concordato nella sesta conferenza di revisione e rinnovato ed ampliato nella settima conferenza di revisione.

2.   PROGETTI

2.1.   Progetto 1: Seminari regionali per accrescere la consapevolezza e individuare le esigenze

2.1.1.   Finalità del progetto

Accrescere la consapevolezza tra i funzionari e gli esperti nazionali competenti sui vari aspetti dell’attuazione della BTWC (comprese le CBM), discutere sui temi intersessionali e la loro applicazione in contesti regionali e individuare il personale chiave, le esigenze e i requisiti nazionali e i possibili paesi destinatari di un’assistenza ampliata all’attuazione nazionale (cfr. progetto 2) attraverso l’organizzazione di seminari regionali che si basino sull’esperienza e i contatti derivanti dall’azione comune 2008/858/PESC.

Questo progetto sosterrà l’attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della settima conferenza di revisione riguardante l’articolo IV della BTWC (in particolare i punti 13 e 14 della dichiarazione finale) nonché il programma intersessionale 2012-2015.

2.1.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Più ampia adesione alla BTWC in tutte le regioni geografiche;

b)

Migliore conoscenza della BTWC tra le competenti autorità nazionali e/o rafforzamento della messa in rete a livello subregionale con riferimento alla BTWC al fine di promuovere l’adesione alla stessa e la sua attuazione;

c)

Individuare le esigenze nella prospettiva di migliorare le attività regionali e nazionali volte all’attuazione della BTWC;

d)

Promuovere e sostenere la costituzione di associazioni nazionali e regionali di biosicurezza, e l’appartenenza alle stesse;

e)

Richieste di maggiore assistenza, da realizzare in virtù del progetto 2.

2.1.3.   Descrizione e attuazione del progetto

Si terranno al massimo quattro seminari regionali o subregionali, se del caso in collaborazione con le organizzazioni regionali ed internazionali e in coordinamento con il programma intersessionale 2012-2015 della BTWC.

Sia gli Stati parti che gli Stati che non sono parti della BTWC saranno invitati ai seminari, così come le pertinenti organizzazioni regionali ed internazionali, le associazioni nazionali e regionali per la biosicurezza, gli esperti accademici e le organizzazioni non governative (ONG).

Le regioni o subregioni per i seminari saranno selezionate sulla base di criteri come le precedenti attività nell’ambito delle azioni comuni 2006/184/PESC e 2008/858/PESC e della posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio (1), le altre attività dell’Unione (incluso il progetto dei centri di eccellenza), le attività di altri fornitori di assistenza e la valutazione delle esigenze e degli interessi per rafforzare i processi della BTWC nelle regioni.

I seminari serviranno alla sensibilizzazione e informazione per quanto riguarda il programma di assistenza ampliata e sulle attività di sostegno disponibili.

2.2.   Progetto 2: Programmi di assistenza ampliata all’attuazione nazionale

2.2.1.   Finalità del progetto

Promuovere l’adesione universale alla BTWC e migliorare le capacità nazionali di rispettare gli obblighi nel quadro della BTWC, incluse le presentazioni delle CBM, attraverso misure legislative, amministrative ed esecutive, attività di sensibilizzazione, codici di condotta, norme sulla biosicurezza e la bioprotezione, e la definizione di modalità di coordinamento nazionale tramite programmi di assistenza ampliata.

2.2.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Aumento del numero degli Stati parti della BTWC;

b)

Attuazione volontaria della BTWC da parte degli Stati prima della loro adesione a quest’ultima;

c)

Adozione di misure legislative o amministrative appropriate, incluse disposizioni di diritto penale, che coprano la totalità dei divieti e delle misure di prevenzione previsti dalla BTWC ed elaborati dalla settima conferenza di revisione;

d)

Attuazione e applicazione efficaci per prevenire violazioni della BTWC e imporre sanzioni in caso di inadempienza;

e)

Creazione o rafforzamento dei meccanismi nazionali per la compilazione delle informazioni richieste e la presentazione annuale di CBM al fine di aumentare il numero di Stati parti partecipanti allo scambio di CBM;

f)

Migliore coordinamento e messa in rete tra tutte le parti interessate coinvolte nel processo della BTWC, inclusi le associazioni nazionali e regionali di biosicurezza e il settore privato, al fine di promuovere un’attuazione efficace;

g)

Promozione di programmi di sensibilizzazione, codici di condotta e norme sulla biosicurezza e la bioprotezione.

2.2.3.   Descrizione del progetto

La settima conferenza di revisione ha ribadito che l’attuazione e l’applicazione delle necessarie misure nazionali rafforzerà l’efficacia della BTWC. Tale conferenza ha invitato gli Stati parti ad adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altro tipo atte a rafforzare l’attuazione interna della BTWC e a garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbiologici o altri agenti biologici o delle tossine. Detta conferenza ha sottolineato l’importanza dello scambio di informazioni tra gli Stati parti attraverso le CBM e ha riconosciuto l’esigenza di aumentare il numero di Stati parti che partecipano alle CBM. Detta conferenza ha convenuto sulla necessità di un ulteriore sforzo coordinato degli Stati parti attraverso attività bilaterali, regionali e multilaterali al fine di promuovere l’universalizzazione della BTWC.

Sulla base delle esperienze acquisite tramite l’azione comune 2008/858/PESC saranno forniti programmi di assistenza ampliata all’attuazione nazionale ad un massimo di otto paesi individuati come idonei attraverso i seminari regionali del progetto 1.

Ogni programma avrà una durata approssimativa di 12 mesi, comporterà la partecipazione delle delegazioni dell’UE nei paesi beneficiari e degli uffici regionali per il disarmo delle Nazioni Unite se del caso, e comprenderà:

un seminario nazionale iniziale, per riunire tutte le pertinenti agenzie e i soggetti interessati nazionali, introdurre i vari concetti della BTWC, individuare partner locali motivati e affidabili e condurre una valutazione iniziale delle esigenze e priorità,

lo sviluppo di un piano di assistenza strutturato (piano d’azione), specifico per il paese beneficiario, che comporti visite e/o seminari di vari fornitori di assistenza per la durata del programma, nonché la formazione fornita negli Stati membri dell’UE o altrove,

l’esecuzione del piano di azione, con fornitori come l’Interpol, l’OMS, il VERTIC, gli Stati membri dell’UE, l’ISU della BTWC e le istituzioni accademiche che svolgono le rispettive attività di assistenza (vale a dire l’elaborazione della legislazione, la formazione in materia di biosicurezza e bioprotezione, la preparazione delle CBM, la formazione di polizia, la sensibilizzazione degli scienziati, la pianificazione della risposta alle emergenze, ecc.),

un seminario conclusivo al termine delle attività, in cui saranno tirate le somme, le agenzie informeranno in merito alle loro attività e ai loro progressi e sarà valutata l’esigenza di approfondire o proseguire l’assistenza,

a sostegno dell’universalizzazione della BTWC, programmi di assistenza nazionale ampliata potrebbero, se del caso, essere forniti a Stati che non sono parti, nel qual caso l’adesione alla BTWC sarebbe parte del piano di azione convenuto con il paese destinatario,

a garanzia di un’assistenza efficace e produttiva, sarà organizzato un seminario dell’UE per gli esperti UE che assistono i paesi destinatari nel quadro del progetto 2 con l’obiettivo di discutere le migliori prassi e i preparativi adeguati per le attività di assistenza.

2.3.   Progetto 3: Strumenti e attività necessari all’attuazione

2.3.1.   Finalità del progetto

Fornire vari strumenti ed attività che renderanno possibile e sosterranno l’attuazione nazionale efficace della BTWC, inclusa la presentazione delle CBM.

2.3.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Opuscolo guida all’attuazione a livello nazionale

b)

Opuscolo guida della CBM riveduta

c)

Sistema per la presentazione elettronica delle CBM

d)

Più intensa partecipazione dei paesi in via di sviluppo al programma intersessionale della BTWC

e)

Maggiore capacità del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche.

2.3.3.   Descrizione del progetto

La settima conferenza di revisione ha deciso che il rafforzamento dell’attuazione a livello nazionale sarà un punto permanente all’ordine del giorno durante il programma intersessionale 2012-2015. I temi da trattare includono le misure specifiche per la piena e globale attuazione della BTWC, specialmente gli articoli III e IV, i modi e i mezzi per migliorare l’attuazione a livello nazionale e la condivisione delle migliori prassi e delle esperienze.

La settima conferenza di revisione ha deciso la revisione dei moduli di resoconto per le presentazioni delle CBM. Inoltre è stato deciso che l’ISU in cooperazione con gli Stati parti esaminerà e svilupperà opzioni per la presentazione per via elettronica delle CBM.

La settima conferenza di revisione ha inoltre discusso e deciso misure specifiche per sostenere e aumentare la partecipazione degli Stati parti in via di sviluppo alle riunioni del programma intersessionale.

La settima conferenza di revisione ha riferito al meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche. Sarebbe molto utile promuovere detto meccanismo, anche attraverso corsi di formazione specializzati per esperti.

Sulla base delle esperienze acquisite tramite l’azione comune 2008/858/PESC e quale continuazione delle attività completate e/o avviate, saranno realizzate le azioni seguenti:

a)

preparazione di documentazione completa (opuscolo guida) che fornisca una rassegna degli obblighi degli Stati parti della BTWC e copra le misure nazionali per la piena e globale attuazione della BTWC. L’opuscolo sarà concepito come un insieme di misure di attuazione e fornirà esempi delle migliori prassi, pur riconoscendo le differenze nelle procedure nazionali. Gli esperti degli Stati membri dell’UE, degli Stati parti della BTWC, delle pertinenti organizzazioni internazionali, nonché del settore non governativo interessato dall’attuazione della BTWC saranno consultati nel processo di preparazione. L’opuscolo sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Il coordinamento generale della preparazione dell’opuscolo sarà assicurato dall’UNODA;

b)

revisione e ulteriore sviluppo dell’opuscolo guida della CBM, preparato nel quadro dell’azione comune 2008/858/PESC, conformemente alla decisione adottata dalla settima conferenza di revisione;

c)

sviluppo e manutenzione di uno strumento elettronico per la presentazione, l’elaborazione e la diffusione delle CBM (base elettronica per CBM);

d)

ulteriore sviluppo del sito web dell’ISU e degli strumenti informatici e di comunicazione connessi;

e)

sostegno finanziario per la partecipazione di esperti provenienti da un massimo di dieci paesi in via di sviluppo nel programma intersessionale della BTWC;

f)

organizzazione di un esercizio internazionale sul meccanismo del Segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi biologiche, con il sostegno finanziario per la partecipazione degli esperti.

3.   ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO

L’attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l’obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell’AR e dell’UNODA.

Le richieste di assistenza e cooperazione presentate da Stati parti, che non sono Stati membri dell’UE, in virtù della presente decisione saranno indirizzate all’UNODA. L’UNODA esaminerà e valuterà tali richieste, se del caso, e presenterà raccomandazioni al comitato direttivo. Il comitato direttivo esaminerà le richieste di assistenza nonché i piani di azione e la relativa attuazione. Su proposta dell’AR e tenendo conto dei risultati delle discussioni nel comitato direttivo, l’AR adotterà la decisione finale sui paesi beneficiari in consultazione con i gruppi competenti del Consiglio.

Per assicurare una forte appropriazione e sostenibilità delle attività avviate dall’UE da parte dei paesi beneficiari, si prevede che, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, i beneficiari scelti saranno invitati a elaborare piani d’azione che indichino tra l’altro un calendario per la realizzazione delle attività finanziate (anche attraverso risorse nazionali), l’ambito di applicazione e la durata del progetto, le principali parti interessate. L’UNODA e gli Stati membri dell’UE saranno associati, se del caso, all’elaborazione di tali piani d’azione. I progetti saranno attuati conformemente ai piani d’azione.

4.   RELAZIONI E VALUTAZIONE

L’UNODA presenterà all’AR relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei progetti. In aggiunta saranno presentate relazioni sulle singole attività di assistenza che si svolgono nel quadro dei piani d’azione stabiliti per i paesi beneficiari. Le relazioni saranno trasmesse al competente gruppo del Consiglio per una valutazione dei progressi, una valutazione globale dei progetti e un eventuale follow-up.

Gli Stati parti della BTWC saranno informati, ogni qualvolta possibile, dell’attuazione dei progetti, incluso tramite mezzi elettronici.

5.   PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI DELL’UE

La partecipazione attiva di esperti provenienti dagli Stati membri dell’UE è necessaria per la positiva attuazione della decisione. L’UNODA sarà incoraggiata a ricorrere ai suddetti esperti. Le loro spese di missione in relazione all’attuazione dei progetti saranno coperte dalla presente decisione.

Ci si attende che, in previsione di visite di assistenza (quali assistenza giuridica o assistenza per le CBM), sarà considerata prassi normale una visita di massimo tre esperti per una durata massima di cinque giorni.

6.   DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 24 mesi.

7.   BENEFICIARI

I beneficiari delle attività connesse con l’universalizzazione sono Stati che non sono parti della BTWC (Stati firmatari e Stati non firmatari).

I beneficiari delle attività di attuazione nazionale sono Stati parti e Stati che non sono parti della BTWC, nonché i rappresentanti delle associazioni nazionali e regionali per la biosicurezza, il settore privato, gli ambienti accademici e le ONG.

I beneficiari delle attività connesse alle CBM sono Stati parti della BTWC.

8.   RAPPRESENTANTI DI PARTI TERZE

Per promuovere l’appropriazione e la sostenibilità regionali dei progetti, la partecipazione di esperti esterni all’UE, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, sarà finanziata dalla presente decisione. La partecipazione dell’UNODA ai workshop e alle riunioni della BTWC sarà finanziata. La partecipazione della presidenza delle riunioni degli Stati parti della BTWC può essere finanziata caso per caso.

9.   ENTITÀ INCARICATA DELL’ATTUAZIONE — QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE

Poiché le attività previste dalla presente decisione sono fuori bilancio per l’UNODA, sarà necessario personale supplementare.


(1)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65.


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/67


DECISIONE 2012/422/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

che sostiene un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) del 12 dicembre 2003 e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, quali rendere più efficace il multilateralismo e promuovere un ambiente internazionale e regionale stabile.

(2)

L’Unione ha aderito al sistema del trattato multilaterale, che fornisce la base giuridica e normativa per tutti gli sforzi di non proliferazione. La politica dell’Unione è di perseguire l'attuazione e l'universalizzazione delle norme esistenti in materia di disarmo e di non proliferazione. L'Unione assiste i paesi terzi nell'adempimento dei loro obblighi nel quadro delle convenzioni e dei regimi multilaterali.

(3)

La dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008, che ha istituito l'Unione per il Mediterraneo, ha ribadito l'aspirazione comune ad instaurare la pace nonché la sicurezza regionale come stabilito nella dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, che, tra l'altro, promuove la sicurezza regionale adoperandosi a favore della non proliferazione nucleare, chimica e biologica mediante l'adesione e l'ottemperanza ai regimi di non proliferazione internazionali e regionali e agli accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo, quali il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP), la convenzione sulle armi chimiche, la convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e/o accordi regionali quali le zone senza armi nucleari, compresi i relativi sistemi di controllo, nonché mediante il rispetto in buona fede degli impegni nel quadro delle convenzioni in materia di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione.

(4)

Le parti dell'Unione per il Mediterraneo si adopereranno per la creazione in Medio Oriente di una zona senza ADM - nucleari, chimiche e biologiche - e relativi vettori con possibilità di controllo effettivo su base reciproca. Inoltre, le parti esamineranno iniziative concrete, tra l'altro, per prevenire la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche nonché l'eccessiva accumulazione di armi convenzionali.

(5)

Il 19 e 20 giugno 2008 l'Unione europea ha organizzato a Parigi un seminario sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo, che ha riunito rappresentanti degli Stati della regione e degli Stati membri dell'Unione nonché esponenti del mondo accademico e agenzie di energia nucleare nazionali. I partecipanti hanno incoraggiato l'Unione a promuovere il proseguimento del dibattito in varie sedi e a passare gradualmente a un formato più ufficiale che includesse discussioni tra i funzionari dei governi, fondandosi sul quadro di Barcellona, ma con una dimensione geografica maggiormente inclusiva.

(6)

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha sottolineato l'importanza di un processo che porti all'attuazione piena della risoluzione del 1995 sul Medio Oriente ("risoluzione del 1995"). A tal fine, la conferenza ha approvato alcune iniziative concrete, tra cui la valutazione di tutte le offerte tese a sostenere l'attuazione della risoluzione del 1995, compresa l'offerta dell'Unione di ospitare un seminario che dia seguito a quello organizzato nel giugno del 2008.

(7)

La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha inoltre riconosciuto l'importanza del ruolo svolto dalla società civile nel contribuire all'attuazione della risoluzione del 1995 e ha incoraggiato tutti gli sforzi a tal riguardo.

(8)

Il 6 e 7 luglio 2011 l'Unione ha organizzato a Bruxelles un seminario inteso a promuovere il rafforzamento della fiducia e a sostenere un processo volto alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, al quale hanno partecipato rappresentanti degli Stati della regione, dei tre Stati depositari del TNP, degli Stati membri dell'Unione, di altri Stati interessati, nonché esponenti del mondo accademico e rappresentanti ufficiali delle principali organizzazioni regionali e internazionali. I partecipanti hanno fortemente incoraggiato l'Unione a continuare a facilitare il processo verso la creazione di una zona senza ADM in Medio Oriente, anche attraverso l'avvio di altre iniziative analoghe anteriormente alla conferenza del 2012 che deve essere convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite e dai tre copatrocinatori della risoluzione del 1995.

(9)

Il 14 ottobre 2011 il segretario generale delle Nazioni Unite e i governi della Federazione russa, del Regno Unito e degli Stati Uniti, quali copatrocinatori della risoluzione sul Medio Oriente del 1995 nel quadro del TNP e Stati depositari del trattato, di concerto con gli Stati della regione, hanno nominato il sottosegretario di Stato Jaakko Laajava facilitatore e designato la Finlandia governo ospitante della conferenza del 2012 sulla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente.

(10)

Dal novembre 2011 l'Unione conduce un'intensa consultazione con il facilitatore e i suoi collaboratori al fine di fornire ulteriore sostegno al processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare un seguito al seminario del 2011 inteso a promuovere il rafforzamento della fiducia e a sostenere un processo volto alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, l'Unione sostiene attività finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi:

a)

sostenere il lavoro del facilitatore della conferenza del 2012 sul Medio Oriente sulla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente;

b)

accrescere la visibilità dell'Unione come attore globale e nella regione nel settore della non proliferazione;

c)

incoraggiare il dialogo politico e di sicurezza regionale all'interno delle società civili e dei governi e, più in particolare, tra gli esperti, i funzionari e gli esponenti del mondo accademico;

d)

individuare misure effettive di rafforzamento della fiducia che potrebbero rappresentare passi avanti concreti verso una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

e)

incoraggiare la discussione sull'universalizzazione e sull'attuazione dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti per prevenire la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori;

f)

discutere le questioni relative agli usi pacifici dell'energia nucleare e la cooperazione internazionale e regionale a tale riguardo.

2.   In questo contesto i progetti che devono essere sostenuti dall'Unione contemplano le seguenti attività specifiche:

a)

fornire gli strumenti per l'organizzazione di un evento che dia seguito ai seminari dell'Unione del 2008 e del 2011, da tenersi prima della conferenza del 2012 sotto forma di un seminario informale;

b)

fornire gli strumenti per l'elaborazione di documenti preparatori su temi che saranno trattati nel seminario di follow-up;

c)

fornire gli strumenti per la creazione di una pagina dedicata nel sito web del consorzio di gruppi di riflessione dell'UE per la non proliferazione;

d)

fornire gli strumenti per la partecipazione di esperti non governativi dell'Unione, se necessario e in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), alle pertinenti iniziative ufficiali, non governative e informali, come il quadro di Amman.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al consorzio dell'UE per la non proliferazione, che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con il consorzio dell'UE per la non proliferazione.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 352 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il consorzio dell'UE per la non proliferazione. L'accordo dispone che il consorzio dell'UE per la non proliferazione assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dal consorzio dell'UE per la non proliferazione. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti diciotto mesi dopo la conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l’entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

Progetti a sostegno di un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

1.   OBIETTIVI

Nella dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, l'Unione e i suoi partner mediterranei hanno convenuto di perseguire l'obiettivo di creare in Medio Oriente una zona senza armi di distruzione di massa (ADM) e relativi vettori con possibilità di controllo effettivo. Nel 2008 la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo ha confermato che l'Unione è disposta a esaminare e a elaborare iniziative concrete per preparare adeguatamente il terreno per la piena attuazione della risoluzione sul Medio Oriente del 1995 della conferenza di revisione del TNP ("risoluzione del 1995") e la creazione di tale zona. Tali iniziative concrete sono state dapprima esaminate durante il seminario dell'UE sulla sicurezza in Medio Oriente, la non proliferazione delle ADM e il disarmo, tenutosi nel giugno del 2008 a Parigi, e successivamente identificate in occasione del seminario dell'UE inteso a promuovere il rafforzamento della fiducia e a sostenere un processo volto alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, tenutosi nel luglio 2011 a Bruxelles.

A parere dell'Unione, attraverso iniziative concrete si dovrebbero, tra l'altro, promuovere l'adesione universale e l'ottemperanza a tutti gli accordi e strumenti multilaterali nel settore della non proliferazione, del controllo degli armamenti e del disarmo, quali il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP), la convenzione sulle armi chimiche, la convenzione sull'interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, nonché gli accordi globali dell'AIEA in materia di salvaguardie e il protocollo aggiuntivo. L'avvio dei negoziati relativi a un trattato sulla messa al bando della produzione di materiale fissile costituirebbe un'altra iniziativa cruciale in questo contesto. Tali iniziative potrebbero costituire una misura regionale importante mirante a rafforzare la fiducia in vista della creazione di una zona senza ADM e relativi vettori con possibilità di controllo.

L'Unione desidera continuare e intensificare il dialogo politico e di sicurezza tra i partner interessati dell'Unione per il Mediterraneo e tutti gli altri paesi del Medio Oriente sulle questioni relative alla creazione di una zona senza ADM. L'Unione europea ritiene che l'elaborazione e l'attuazione di concrete misure di rafforzamento della fiducia possano facilitare i progressi verso una zona senza ADM.

Tenuto conto dell'interesse crescente per lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare nella regione, è opportuno altresì compiere sforzi per assicurare che gli usi pacifici siano sviluppati conformemente alle migliori norme in materia di sicurezza, protezione e non proliferazione. L'Unione continua a sostenere le decisioni e la risoluzione sul Medio Oriente adottate in occasione della conferenza di revisione e proroga del TNP del 1995 e i documenti finali delle conferenze di revisione del TNP del 2000 e del 2010. La conferenza di revisione del TNP del 2010 ha approvato varie iniziative pratiche, tra cui la convocazione di una conferenza nel 2012 sulla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, nonché la valutazione di tutte le offerte tese a sostenere l'attuazione della risoluzione del 1995.

Considerato l'esito positivo del suo seminario del luglio 2011, l'Unione è convinta che questi obiettivi possano essere perseguiti organizzando un altro seminario a sostegno della conferenza del 2012.

L'Unione intende appoggiare gli obiettivi summenzionati secondo le modalità seguenti:

organizzando un seminario di follow-up da tenersi prima della conferenza del 2012;

fornendo gli strumenti per l'elaborazione di documenti programmatici preparatori commissionati ad esperti della regione e oltre, a sostegno del seminario di follow-up;

fornendo gli strumenti per la creazione di una pagina dedicata nel sito web del consorzio dell'UE per la non proliferazione (www.non-proliferation.eu);

fornendo gli strumenti per la partecipazione di esperti non governativi dell'Unione, se necessario e in stretto coordinamento con il SEAE, alle pertinenti iniziative ufficiali, non governative e informali, come il quadro di Amman.

2.   DESCRIZIONE DEI PROGETTI

2.1.   Progetto 1: organizzazione di un seminario, prima della conferenza del 2012, a sostegno di un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente

2.1.1.   Obiettivo del progetto

a)

Organizzare, prima della conferenza del 2012, un evento che dia seguito al seminario dell'UE inteso a promuovere un processo volto alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente, tenutosi il 6 e 7 luglio 2011 a Bruxelles, sotto forma di un incontro informale generale;

b)

discutere le questioni concernenti la sicurezza regionale in Medio Oriente, tra cui la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori e le armi convenzionali;

c)

vagliare le possibili misure di rafforzamento della fiducia per facilitare il processo verso la creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente;

d)

discutere le possibilità di universalizzare e di attuare i trattati e gli altri strumenti internazionali sulla non proliferazione e il disarmo;

e)

vagliare le prospettive di cooperazione nucleare pacifica e di attività di assistenza collegate.

2.1.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Assistere il facilitatore della conferenza del 2012 sulla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente in previsione dell'organizzazione di tale evento;

b)

approfondire il dialogo e generare la fiducia all'interno della società civile e dei governi al fine di realizzare ulteriori progressi a sostegno di un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente;

c)

aumentare la comprensione reciproca di questioni che incidono sulla situazione della sicurezza regionale, tra cui la proliferazione delle ADM e relativi vettori e le armi convenzionali;

d)

rafforzare la consapevolezza, la conoscenza e la comprensione delle iniziative concrete necessarie per la creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

e)

contribuire agli sforzi tesi ad universalizzare e attuare i trattati e gli altri strumenti internazionali sulla non proliferazione e il disarmo;

f)

facilitare la cooperazione internazionale e regionale sugli usi pacifici dell'energia nucleare conformemente alle migliori norme in materia di sicurezza, protezione e non proliferazione nucleari.

2.1.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di un seminario di due giorni che si terrà preferibilmente a Bruxelles o nella regione del Medio Oriente. Tra i partecipanti vi saranno rappresentanti delle pertinenti istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, di tutti i paesi del Medio Oriente, degli Stati che possiedono armi nucleari, delle pertinenti organizzazioni internazionali ed esperti del mondo accademico. Si prevede la partecipazione di circa 150 rappresentanti.

Le discussioni saranno condotte da esperti del mondo accademico. Dato il carattere sensibile delle tematiche da trattare, le discussioni si terranno secondo la regola di "Chatham House" in modo da consentire un dibattito più informale ed aperto senza identificare la fonte delle informazioni ricevute in riunione.

Saranno coperte le spese dei partecipanti e degli oratori invitati (esponenti del mondo accademico e funzionari non appartenenti all'Unione) per quanto riguarda viaggio, alloggio e indennità giornaliere. La decisione del Consiglio prevede altresì finanziamenti per coprire tutte le altre spese, comprese quelle concernenti strutture e attrezzature per la conferenza, pranzi, cene, pause caffè. La lingua di lavoro del seminario sarà l'inglese.

Il consorzio dell'UE per la non proliferazione, in stretta consultazione con il rappresentante dell'AR e gli Stati membri, inviterà i partecipanti al seminario e preparerà l'ordine del giorno della conferenza.

Il consorzio dell'UE per la non proliferazione redigerà una relazione delle riunioni e la invierà al rappresentante dell'AR e al facilitatore. Tale relazione potrà essere condivisa con gli organi competenti dell'Unione, con tutti i paesi del Medio Oriente, con altri paesi interessati e le organizzazioni internazionali competenti.

2.2.   Progetto 2: documenti preparatori

2.2.1.   Obiettivo del progetto

a)

Produrre fino a venti documenti preparatori su tematiche trattate nel seminario a sostegno di un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente;

b)

fornire strumenti per comprendere la situazione della sicurezza regionale, anche sotto il profilo delle ADM e dei relativi vettori e delle armi convenzionali;

c)

individuare le possibili misure di rafforzamento della fiducia che potrebbero rappresentare passi avanti concreti verso una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente;

d)

individuare modalità per realizzare ulteriori progressi nell'universalizzazione e nell'attuazione dei trattati e degli altri strumenti internazionali sulla non proliferazione e sul disarmo;

e)

individuare le prospettive di cooperazione nucleare pacifica nel contesto della politica e del fabbisogno energetici dei paesi.

2.2.2.   Risultati attesi del progetto

a)

Alimentare, con idee e proposte, il contenuto del seminario a sostegno di un processo di rafforzamento della fiducia volto alla creazione di una zona senza ADM e relativi vettori in Medio Oriente e contribuire a discussioni mirate e strutturate su tutte le questioni pertinenti;

b)

rafforzare, all'interno delle società civili e dei governi, la consapevolezza, la conoscenza e la comprensione delle questioni concernenti una zona senza ADM e relativi vettori e la sicurezza regionale in Medio Oriente;

c)

prospettare ai governi e alle organizzazioni internazionali opzioni politiche e/o operative per facilitare il processo verso la creazione di una zona senza ADM e relativi vettori e la sicurezza regionale in Medio Oriente.

2.2.3.   Descrizione del progetto

Il progetto mira a elaborare fino a venti documenti preparatori da cinque a dieci pagine ciascuno. I documenti preparatori saranno redatti o commissionati dal consorzio dell'UE per la non proliferazione e non riflettono necessariamente le posizioni delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri. Il consorzio dell'UE per la non proliferazione provvederà a lanciare un invito a presentare documenti per incoraggiare la partecipazione di esperti della regione.

I documenti preparatori verteranno sui temi trattati nel seminario a sostegno di un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente. Ogni documento inquadrerà opzioni politiche e/o operative.

I documenti saranno presentati ai partecipanti del seminario, agli organi pertinenti dell'Unione e agli Stati membri, a tutti i paesi del Medio Oriente e altri paesi interessati e alle organizzazioni internazionali pertinenti. I documenti preparatori potranno essere pubblicati sul sito web del consorzio dell'UE per la non proliferazione.

Dopo il seminario essi potranno essere raccolti in unico volume per la pubblicazione.

2.3.   Progetto 3: creazione di una pagina dedicata nel sito web del consorzio di gruppi di riflessione dell'UE per la non proliferazione

2.3.1.   Obiettivo del progetto

a)

Incoraggiare il dialogo e l'interazione tra i funzionari dei governi e la società civile, le ONG e il mondo accademico;

b)

creare una pagina dedicata che consenta ai gruppi di riflessione sulla non proliferazione di scambiare pareri e analisi indipendenti sulle tematiche trattate nel seminario.

2.3.2.   Risultati attesi del progetto

Facilitare lo scambio di opinioni e accrescere il contributo della società civile, delle ONG e del mondo accademico al processo volto alla creazione di una zona senza ADM in Medio Oriente.

2.3.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede la creazione di una pagina dedicata nel sito web del consorzio dell'UE per la non proliferazione. La pagina dedicata consentirà di scaricare gratuitamente tutti i documenti pertinenti, fra cui i documenti preparati e pubblicati per il seminario e quelli dei gruppi di riflessione indipendenti che desiderano condividere i risultati delle loro ricerche sulle tematiche trattate nel seminario.

2.4.   Progetto 4: partecipazione di esperti non governativi dell'Unione, se necessario e in stretto coordinamento con il SEAE, alle pertinenti iniziative ufficiali, non governative e informali, come il quadro di Amman. Finanziamento delle pertinenti iniziative tematiche ad hoc

2.4.1.   Obiettivo del progetto

Garantire, anche attraverso il finanziamento di iniziative tematiche, l'adeguata partecipazione e la massima rappresentanza degli esperti dell'Unione in occasione delle iniziative ufficiali, non governative e informali, di portata internazionale o regionale, già avviate (quadro di Amman) o da avviare in un prossimo futuro, allo scopo di favorire il processo volto alla creazione di una zona senza ADM in Medio Oriente.

2.4.2.   Risultati attesi del progetto

Raccogliere informazioni e pubblicazioni tematiche, mantenere una rete efficiente e influenzare positivamente il processo complessivo verso la creazione di una zona senza ADM in Medio Oriente.

2.4.3.   Descrizione del progetto

Favorire la partecipazione di esperti non governativi dell'Unione alle pertinenti iniziative ufficiali, non governative e informali, di portata internazionale o regionale, qualora i funzionari dell'Unione non vi partecipino.

3.   DURATA

La durata totale stimata dell'attuazione dei progetti è di diciotto mesi.

4.   BENEFICIARI

I beneficiari del progetto sono:

a)

i paesi del Medio Oriente;

b)

altri paesi interessati;

c)

le pertinenti organizzazioni internazionali;

d)

la società civile.

5.   ASPETTI PROCEDURALI, COORDINAMENTO E COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo sarà composto di rappresentanti dell'AR e di rappresentanti dell'ente incaricato dell'attuazione di ciascun progetto specifico. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della decisione del Consiglio periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche attraverso i mezzi di comunicazione elettronica.

6.   ENTI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE

Il consorzio dell'UE per la non proliferazione sarà incaricato dell'attuazione tecnica della decisione del Consiglio.

Il consorzio dell'UE per la non proliferazione svolgerà le sue funzioni sotto la responsabilità dell'AR. Nello svolgimento delle sue attività coopererà con l'AR, gli Stati membri dell'UE e gli altri Stati partecipanti, nonché con le organizzazioni internazionali, se del caso.


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/74


DECISIONE 2012/423/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ("ADM"), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando tale strategia e ponendo in essere le misure elencate nei capitoli II e III, ad esempio liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a rafforzare un sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici ("codice" o "ICOC") è parte integrante di tale sistema. Esso ha lo scopo di prevenire e contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa e delle tecnologie correlate.

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1) sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori.

Tale posizione comune invita, fra l'altro, a promuovere l'adesione al codice da parte del maggior numero possibile di paesi, soprattutto quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

(4)

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni e un documento intitolato "Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori", che afferma che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune. Alla luce dei progressi compiuti e degli sforzi in corso per l'attuazione delle "nuove linee d'azione", nel dicembre 2010 il Consiglio ha convenuto di prorogare il relativo periodo di attuazione fino alla fine del 2012.

(5)

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/974/PESC (2) a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Tale decisione ha consentito di promuovere con successo l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi. È una priorità dell'Unione proseguire il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione di prosecuzione dovrebbe contribuire a tale processo.

(6)

Al di là dell'ICOC, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia meridionale, compresi l'Iran e la Repubblica popolare democratica di Corea.

(7)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato nella risoluzione 1540 (2004), e ribadito nella risoluzione 1977 (2011), che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha imposto agli Stati, tra l'altro, di astenersi dall'appoggiare in alcun modo soggetti non statali nello sviluppo, acquisizione, fabbricazione, possesso, trasporto, trasferimento o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei relativi vettori. La minaccia rappresentata dalle armi nucleari, chimiche e biologiche e dai relativi vettori per la pace e la sicurezza internazionali è stata ribadita nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1887 (2009) relativa alla non proliferazione nucleare e al disarmo nucleare. Inoltre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso nella risoluzione 1929 (2010), basata tra l'altro sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza precedentemente menzionate, che l'Iran non dovrebbe intraprendere alcuna attività connessa ai missili balistici in grado di trasportare armi nucleari, ivi compresi i lanci che ricorrono alla tecnologia dei missili balistici, e che gli Stati dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire il trasferimento di tecnologia o l'assistenza tecnica all'Iran in relazione a tali attività. Tale decisione dovrebbe servire, più in generale, a sostenere una serie di attività volte a combattere la proliferazione dei missili balistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di assicurare l'attuazione costante e pratica di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione:

a)

sostiene le attività a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici, in particolare allo scopo di:

promuovere l'universalità del codice e, in particolare, l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;

sostenere l'attuazione del codice;

rafforzare la visibilità del codice, in particolare in occasione del decimo anniversario della sua firma;

b)

più in generale, sostiene una serie di attività per combattere la proliferazione dei missili balistici, volte in particolare a sensibilizzare in merito a tale minaccia, ad accelerare gli sforzi per aumentare l'efficacia degli strumenti multilaterali, a creare sostegno a favore delle iniziative dirette ad affrontare tali problematiche specifiche e ad aiutare i paesi interessati a rafforzare a livello nazionale i relativi regimi di controllo delle esportazioni.

2.   In questo contesto, i progetti che devono essere sostenuti dall'Unione contemplano le seguenti attività specifiche:

a)

attività a sostegno del codice:

preparazione e pubblicazione di un "pacchetto di benvenuto" per attività di sensibilizzazione rivolte agli Stati non firmatari, che ricordino anche gli obblighi degli Stati firmatari;

organizzazione di eventi collaterali di sensibilizzazione a Vienna, a margine della riunione annuale dell'ICOC degli Stati firmatari;

organizzazione di eventi collaterali di sensibilizzazione a sostegno dell'ICOC a margine del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU;

organizzazione fino a un massimo di tre seminari regionali di sensibilizzazione basati sulle priorità dell'Unione (eventualmente in Asia, paesi del Golfo e America Latina);

incoraggiamento dei rappresentanti degli Stati firmatari e non firmatari dei paesi in via di sviluppo a partecipare alle riunioni annuali dell'ICOC e ai seminari di sensibilizzazione;

organizzazione di sessioni di sensibilizzazione per gli Stati che hanno aderito all'ICOC recentemente per aiutarli ad adempiere ai propri obblighi, anche a margine della riunione annuale dell'ICOC a Vienna;

sostegno del coordinamento delle attività di promozione dell'ICOC con le attività del comitato ONU 1540, anche finanziando la partecipazione di esperti dell'ICOC alle visite effettuate nei paesi dal comitato 1540;

sostegno del meccanismo sicuro di informazione e comunicazione basato su internet (e-ICC) dell'ICOC, anche attraverso il miglioramento tecnico del sito web;

fornitura di sostegno finanziario alle attività volte a celebrare il decimo anniversario dell'ICOC.

b)

Attività a sostegno della non proliferazione dei missili balistici in generale:

organizzazione fino a un massimo di quattro seminari volti a sensibilizzare sulla proliferazione dei missili balistici a margine dei consessi multilaterali, eventualmente connessi con gli eventi di sensibilizzazione dell'ICOC di cui alla lettera a), come un seminario a margine dell'UNGA, della conferenza sul disarmo o dei comitati preparatori del trattato di non proliferazione;

organizzazione fino a un massimo di tre seminari regionali per sensibilizzare sulla proliferazione dei missili balistici e incoraggiare discussioni sulle prospettive per affrontare meglio la minaccia della proliferazione dei missili balistici a livello regionale, eventualmente in connessione con altre attività di sensibilizzazione dell'Unione sull'ICOC; in associazione con gli Stati interessati, i seminari potrebbero svolgersi in Asia, nella regione del Golfo e in America Latina;

produzione di tre documenti di riflessione su nuove eventuali misure multilaterali per prevenire la minaccia della proliferazione dei missili e promuovere gli sforzi di disarmo nel settore dei missili balistici, con particolare attenzione a eventuali misure volte a rafforzare la fiducia,a eventuali misure giuridicamente vincolanti sui missili balistici terra-terra di corta e media gittata e alla possibilità di adottare in prima istanza un approccio regionale, ad esempio in regioni di particolare interesse per l'Unione e/o in cui si possono prevedere progressi nel futuro prossimo;

al fine di prevenire tempestivamente la tecnologia a duplice uso e il trasferimento di conoscenze, organizzazione fino a un massimo di tre sessioni di sensibilizzazione per gli esperti, in particolare appartenenti alle comunità scientifica e/o spaziale e all'industria;

incoraggiamento dell'accesso ai progetti dei centri di eccellenza dell'Unione europea per gli accademici dei paesi in via di sviluppo attivi nell'ambito della non proliferazione dei missili;

in coordinamento con i centri di eccellenza dell'Unione europea, organizzazione di missioni di esperti mirate in paesi al di fuori dell'Unione per condividere informazioni ed esperienze acquisite in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia missilistica e di beni a duplice uso ed aiutare tali paesi a sviluppare le proprie capacità nazionali;

sostegno della formazione di esperti sulla non proliferazione balistica, mediante la partecipazione a programmi dell'Unione come quello del collegio PESD o a programmi degli Stati membri dell'UE.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS), che esercita tale funzione sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 930 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91.


ALLEGATO

Sostegno dell'UE alla non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio

1.   OBIETTIVI

L'Unione europea è una forte sostenitrice della non proliferazione dei missili (strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 12 dicembre 2003; posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori; "Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori", approvate dal Consiglio l'8 dicembre 2008; sostegno dell'UE alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1540 (2004), ribadito nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1977 (2010)).

L'Unione ha sostenuto fermamente sin dal principio il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici ("codice" o "ICOC") e ha espresso costante preoccupazione per la proliferazione dei missili balistici. L'Unione europea considera il codice un importante strumento multilaterale volto a contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate tramite la trasparenza e misure volte a rafforzare la fiducia. Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno aderito al codice e lo attuano in buona fede.

In passato, l'Unione ha cercato di colmare le restanti lacune riguardo l'attuazione del codice e alla sua universalità organizzando un seminario degli Stati firmatari e non firmatari del codice a margine della riunione annuale del 2007.

Incoraggiata dai risultati del seminario, l'Unione europea ha proseguito questa iniziativa e ha sostenuto i tre seguenti aspetti del codice:

universalità del codice;

attuazione del codice;

rafforzamento e miglioramento del funzionamento del codice.

Tale azione è stata intrapresa a norma della decisione 2008/974/PESC del Consiglio del 18 dicembre 2008, che consentiva di sviluppare diverse iniziative a sostegno dell'ICOC, tra le quali:

lo sviluppo di un apposito sito web sicuro;

l'organizzazione di vari eventi collaterali a Vienna e a New York, diretti a promuovere il codice presso gli Stati non firmatari;

un seminario di sensibilizzazione a Parigi per i paesi dell'Africa e del Medio Oriente;

una visita di osservatori al sito di lancio di SLV nella Guyana francese (Kourou);

l'elaborazione di documenti di riflessione.

Tale decisione ha contribuito a sensibilizzare a favore del codice nonché a promuoverlo presso i paesi terzi. Essa ha sostenuto Costa Rica, Ungheria, Francia e Romania nelle loro attività di presidenza dell'ICOC. Elevando il profilo dell'ICOC, essa ha facilitato l'adesione al codice di nuovi membri.

In vista dei risultati conseguiti e della continua proliferazione di missili balistici in grado di trasportare ADM, che è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia meridionale, compresi l'Iran e la Repubblica popolare democratica di Corea, saranno realizzate le seguenti azioni:

sostegno all'ICOC;

sostegno alla non proliferazione dei missili balistici;

organizzazione di eventi collaterali sull'ICOC e la non proliferazione dei missili balistici.

Andando al di là della semplice promozione dell'adesione al codice, questa decisione consente di approfondire il dibattito internazionale sulla proliferazione dei missili e di coinvolgere nuove aree regionali e nuove comunità.

2.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1.   Progetto 1: Sostegno all'ICOC

2.1.1.   Obiettivo del progetto

Il codice rappresenta uno strumento importante per contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici e delle tecnologie correlate mediante misure di rafforzamento della fiducia e di trasparenza. Tuttavia, occorre fare di più per sostenerlo, in particolare al fine di:

promuovere l'universalità del codice, in particolare l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;

sostenere l'attuazione del codice in tutti i suoi aspetti;

rafforzare la visibilità del codice, in particolare in occasione del decimo anniversario della sua firma.

2.1.2.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede tre tipi di attività:

a)

preparazione e pubblicazione di un "pacchetto di benvenuto", sia sotto forma di opuscolo sia su supporto CD o USB, per attività di sensibilizzazione rivolte agli Stati non firmatari, che ricordino anche gli obblighi degli Stati firmatari. Sarà disponibile anche on-line, fornendo tutte le necessarie informazioni sul codice e sui relativi punti di contatto;

b)

sostegno al meccanismo sicuro di informazione e comunicazione basato su internet ("electronic Immediate Central Contact" - e-ICC) dell'ICOC, anche attraverso un miglioramento tecnico del sito web in stretta cooperazione con il ministero degli Affari esteri austriaco;

c)

organizzazione di un evento per il decimo anniversario dell'ICOC. L'ente incaricato dell'attuazione fornirà sostegno finanziario alle attività celebrative di tale anniversario. Esse si incentreranno essenzialmente sull'organizzazione di una conferenza internazionale durante l'inverno 2012-2013 possibilmente a l'Aia, New York o Vienna (la sede sarà decisa dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) in stretta consultazione con gli Stati membri nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio).

2.1.3.   Risultati attesi del progetto

Utilizzo del "pacchetto di benvenuto" da parte della presidenza dell'ICOC, del segretariato austriaco ("Immediate Central Contact" - ICC), dell'Unione e di altri partner, a seconda delle necessità, nelle relative attività di sensibilizzazione.

Ampia distribuzione del "pacchetto di benvenuto" durante i diversi eventi.

Ulteriore sviluppo e aggiornamento del sito web dedicato dell'ICOC.

Miglioramento del profilo internazionale dell'ICOC mediante l'organizzazione di un evento internazionale in occasione del suo decimo anniversario.

2.1.4.   Beneficiari del progetto

I beneficiari del progetto sono sia gli Stati firmatari sia gli Stati non firmatari dell'ICOC.

2.2.   Progetto 2: Sostegno alla non proliferazione dei missili balistici

2.2.1.   Obiettivo del progetto

Al di là dell'ICOC, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia sudorientale, compresi l'Iran e la Repubblica popolare democratica di Corea.

Più in generale, il progetto sosterrà una serie di attività per combattere la proliferazione dei missili balistici, volte in particolare a sensibilizzare in ordine a tale minaccia, ad accelerare gli sforzi per aumentare l'efficacia degli strumenti multilaterali, a creare sostegno a favore delle iniziative dirette ad affrontare tali problematiche specifiche e ad aiutare i paesi interessati a rafforzare a livello nazionale i relativi regimi di controllo delle esportazioni.

2.2.2.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede tre tipi di misure:

a)

pubblicazione di documenti di riflessione. Si annoverano fra i possibili temi:

misure giuridicamente vincolanti sui missili balistici terra-terra di corta e media gittata;

nuove misure multilaterali per prevenire la minaccia della proliferazione dei missili e promuovere le attività di disarmo nel settore dei missili balistici, concentrandosi in particolare su eventuali misure miranti a rafforzare la fiducia;

meccanismi di controllo dell'esportazione e del transito;

b)

organizzazione di tre sessioni di sensibilizzazione su questioni relative alla tecnologia a duplice uso e al trasferimento di conoscenze ai fini della loro prevenzione nel settore dei missili balistici. Le sessioni consentiranno di esaminare sia le tendenze del trasferimento di tecnologia per i missili balistici sia cosa promuovere al fine di prevenirle tempestivamente. A tal fine, l'FRS organizzerà tre seminari per esperti delle comunità scientifica, spaziale e industriale degli Stati firmatari e non firmatari dell'ICOC;

c)

missioni di esperti mirate al di fuori dell'Unione. In coordinamento con i centri di eccellenza dell'Unione europea, due esperti di non proliferazione dei missili balistici condurranno missioni sul campo in paesi bersaglio. Le possibili destinazioni potrebbero comprendere, tra le altre, Malaysia, Emirati arabi uniti, Cina, Algeria, Sudafrica, India, Brasile, Thailandia e Messico. L'elenco definitivo dei paesi sarà stabilito in stretta cooperazione con il SEAE, così come l'opportunità di realizzare iniziative congiunte con le attività di sensibilizzazione del comitato ONU 1540.

2.2.3.   Risultati attesi del progetto

Promozione della non proliferazione dei missili;

promozione di sforzi multilaterali per contrastare la proliferazione dei missili, ivi compreso dell'ICOC;

impulso al dibattito su nuove iniziative volte a contrastare la proliferazione dei missili;

sensibilizzazione su questioni relative alla tecnologia a duplice uso e al trasferimento di conoscenze ai fini della loro prevenzione nel settore dei missili balistici attraverso sessioni di sensibilizzazione.

2.2.4.   Beneficiari del progetto

L'Unione e gli Stati membri beneficeranno dei documenti di riflessione; una diffusione più ampia sarà decisa dall'AR in stretta consultazione con gli Stati membri nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio. La decisione definitiva sarà basata sulle proposte dell'ente incaricato dell'attuazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

Le attività di sensibilizzazione forniranno l'opportunità di coinvolgere la più ampia comunità di esperti di questioni spaziali e missilistiche, organizzando sessioni per i rappresentanti dell'industria, della comunità della ricerca e oltre.

Le missioni di esperti mirate si concentreranno sui principali Stati non firmatari o su attori regionali che rivestono un ruolo importante nei trasferimenti di tecnologia e nelle attività connesse allo spazio.

2.3.   Progetto 3: Organizzazione di eventi collaterali sull'ICOC e sulla non proliferazione dei missili balistici

2.3.1.   Obiettivo del progetto

Questo progetto sensibilizzerà in merito alla non proliferazione dei missili e all'ICOC organizzando diversi eventi diretti a coinvolgere gli Stati non firmatari. A tal fine, saranno organizzati eventi a Vienna, Ginevra e New York al fine di coinvolgere le delegazioni dell'ONU a margine di eventi pertinenti.

2.3.2.   Descrizione del progetto

Il progetto prevedrà due tipi di eventi:

a)

finanziamento di sei eventi di sensibilizzazione a sostegno sia dell'ICOC che della non proliferazione dei missili balistici, che si svolgeranno in tre città:

a New York, a margine del primo comitato dell'Assemblea generale dell'ONU o dei comitati preparatori del trattato di non proliferazione;

a Ginevra, a margine della conferenza sul disarmo;

a Vienna, a margine dell'ICOC, del COPUOS o di altre attività pertinenti dell'ONU in tale città.

Tali eventi potrebbero assumere diverse forme:

seminari con un massimo di 80 partecipanti delle missioni ONU di New York, Ginevra e Vienna attorno a un gruppo selezionato di oratori e funzionari dell'Unione europea;

pranzi o cene privati volti a coinvolgere alti funzionari di paesi selezionati attorno a un rappresentante anziano dell'UE e ad esperti.

A tal fine, per ciascun evento l'ente incaricato dell'attuazione proporrà all'AR un elenco di paesi, alcuni dei quali saranno Stati non firmatari. Ciò consentirà di invitare rappresentanti anziani che si occupano di questioni di non proliferazione.

b)

Finanziamento di tre seminari regionali di sensibilizzazione che potrebbero svolgersi in America Latina (ad esempio, Cile, Messico, Argentina o Brasile), in Medio Oriente (ad esempio, paesi del Golfo, EAU o Giordania) e in Asia (ad esempio, Singapore o Vietnam). La scelta della sede sarà effettuata di concerto con l'AR, in stretta consultazione con i stati membri nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio. Il seminario sarà dedicato alle tendenze della proliferazione dei missili concentrandosi sulle problematiche regionali e tratterà l'ICOC e informazioni pratiche relative alla condizione di Stato firmatario.

2.3.3.   Risultati attesi del progetto

Sensibilizzazione in ordine alle tendenze della proliferazione dei missili e più in particolare in merito al codice di condotta contro la proliferazione dei missili balistici (ICOC) per quanto riguarda gli Stati non firmatari e promozione di discussioni su ulteriori attività volte a promuovere la non proliferazione dei missili;

impulso al dibattito all'interno e all'esterno dell'Unione su iniziative future;

miglioramento del profilo della proliferazione dei missili quale sfida strategica.

2.3.4.   Beneficiari del progetto

L'attenzione di questi eventi sarà concentrata principalmente sugli Stati non firmatari benché ad alcuni eventi possano essere associati, per ragioni strategiche, anche gli Stati firmatari. I partecipanti dovrebbero essere principalmente esperti governativi e alti funzionari.

La scelta definitiva degli Stati beneficiari sarà effettuata in consultazione tra l'ente incaricato dell'attuazione e l'AR, in stretta consultazione con gli Stati membri nel quadro del competente gruppo di lavoro del Consiglio. La decisione definitiva sarà basata sulle proposte dell'ente incaricato dell'attuazione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

3.   DURATA

La durata totale stimata dell'attuazione del progetto sarà di ventiquattro mesi.

4.   ENTE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE

L'FRS sarà incaricata dell'attuazione tecnica dei progetti.

L'ente incaricato dell'attuazione elaborerà:

a)

relazioni trimestrali sull'attuazione dei progetti;

b)

una relazione finale entro un mese dalla fine dell'attuazione dei progetti.

Le relazioni saranno trasmesse all'AR.

L'FRS assicurerà la visibilità del contributo dell'Unione, in misura adeguata alle sue dimensioni.

5.   PARTECIPANTI TERZI

I progetti saranno totalmente finanziati dalla decisione. Gli esperti degli Stati firmatari o non firmatari del codice possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno conformemente alle norme abituali dell'FRS.


24.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/81


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/424/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la decisione 2011/782/PESC (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC.

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Generale di brigata

Sha’afiq Masa

 

Direttore della sezione 215 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Partecipa alla repressione contro i civili.

24.7.2012

2.

Generale di brigata

Burhan Qadour

 

Direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

3.

Generale di brigata

Salah Hamad

 

Vicedirettore della sezione 291 dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

4.

Generale di brigata Muhammad

(o: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)

 

Direttore della sezione 235, detta « Palestina » (Damasco), dei Servizi d'informazione dell’esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell'esercito. Partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

5.

Maggior Generale Riad al-Ahmed

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura e dell'omicidio di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

6.

Generale di brigata

Abdul Salam Fajr Mahmoud

 

Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

7.

Generale di brigata

Jawdat al-Ahmed

 

Direttore della sezione di Homs dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

8.

Colonnello

Qusay Mihoub

 

Direttore della sezione di Dar'a (inviato da Damasco a Dar'a all'inizio delle manifestazioni in tale città) dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

9.

Colonnello

Suhail Al-Abdullah

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

10.

Generale di brigata

Khudr Khudr

 

Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

11.

Generale di brigata

Ibrahim Ma’ala

 

Direttore della sezione 285 (Damasco) dei Servizi d'informazione generali (ha sostituito il Gen. brig. Hussam Fendi alla fine del 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

12.

Generale di brigata

Firas Al-Hamed

 

Direttore della sezione 318 (Homs) del Servizio informazioni generali. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

13.

Generale di brigata

Hussam Luqa

 

Direttore della sezione di Homs dall'aprile 2012 (succeduto al Gen. Brig. Nasr al-Ali) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

14.

Generale di brigata

Taha Taha

 

Responsabile del sito della sezione di Latakia della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

15.

Generale di brigata

Nasr al-Ali

 

Responsabile del sito di Dar'a dall'aprile 2012 (ex-Direttore della sezione de Homs) della Direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.

24.7.2012

16.

Bassel Bilal

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

17.

Ahmad Kafan

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

18.

Bassam al-Misri

 

Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib.

24.7.2012

19.

Ahmed al-Jarroucheh

Data di nascita: 1957

Direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). A questo titolo, è responsabile del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane. Partecipa direttamente alla repressione attuata dalle autorità siriane contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell’opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

20.

Michel Kassouha

(alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Data di nascita: 1o febbraio 1948

Membro dei servizi di sicurezza siriani dall'inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro gli oppositori in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle relazioni della sezione 273 delle informazioni generali siriane. Dirigente storico, è vicino al direttore delle informazioni generali Ali Mamlouk, uno dei principali dirigenti della sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell'UE dal 9 maggio 2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori ed è incaricato in particolare della repressione dell'opposizione siriana all'estero.

24.7.2012

21.

Generale Ghassan Jaoudat Ismail

Data di nascita: 1960

Luogo di origine: Derikich, regione di Tartus.

Responsabile della sezione delle missioni del Servizio informazioni dell'aviazione, che gestisce, in cooperazione con la sezione delle operazioni speciali, le truppe scelte del Servizio informazioni dell'aviazione, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail fa parte dei responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

22.

Generale Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

 

Diplomato alla scuola di guerra di Aleppo, Capo della sezione informazioni del Servizio informazioni dell'aviazione (dal 2012), vicino a Daoud Rajah, ministro della difesa siriano. Per le funzioni svolte presso il Servizio informazioni dell'aviazione, Amer al- Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.

24.7.2012

23.

Generale Mohammed Ali Nasr (o: Mohammed Ali Naser)

Data di nascita: 1964 circa

Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente. Ha svolto la parte essenziale della sua carriera nella Guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) delle Informazioni generali, incaricata di lottare contro l’opposizione politica. Quale uno dei suoi principali responsabili, il Generale Mohammed Ali partecipa direttamente alla repressione contro gli oppositori.

24.7.2012

24.

Generale Issam Hallaq

 

Capo di Stato maggiore dell'aviazione dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori.

24.7.2012

25.

Ezzedine Ismael

Data di nascita: metà degli anni 1940 (probabilmente 1947).

Luogo di nascita: Bastir. Regione di Jableh.

Generale in pensione e dirigente storico del Servizio informazioni dell'aviazione, di cui ha assunto il comando all'inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del Presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente siriano, Ezzedine Ismael è implicato nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012

26.

Samir Joumaa (alias Abou Sami)

Data di nascita: 1962 circa

Da circa 20 anni è il direttore di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri di sicurezza di Bachar al-Assad (che occupa ufficialmente l'incarico di assistente del vicepresidente Farouk al-Chareh). La sua vicinanza a Bachar al-Asad e Mohammed Nassif Kheir Bek implica Samir Joumaa nella politica repressiva condotta dal regime contro gli oppositori.

24.7.2012


Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivo

Data di inserimento nell'elenco

1.

Drex Technologies S.A.

Data di costituzione: 4 luglio 2000

Numero di costituzione: 394678

Direttore: Rami Makhlouf

Agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell'UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell'elenco dell'UE in quanto fornisce anch'essa sostegno finanziario al regime siriano.

24.7.2012

2.

Cotton Marketing Organisation

Indirizzo: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo

Tel.: +96321 2239495/6/7/8

Cmo-aleppo@mail.sy

www.cmo.gov.sy

Impresa statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

 

3.

Syrian Arab Airlines (alias. SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasco Siria

Tel: +963112240774

Società pubblica controllata dal regime. Sostiene finanziariamente il regime

24.7.2012