ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.186.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
14 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

1

 

 

2012/380/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

2

 

 

2012/381/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

3

Accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 635/2012 della Commissione, del 27 giugno 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vadehavsstude (IGP)]

17

 

*

Regolamento (UE) n. 636/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (UE) n. 161/2012 recante misure di emergenza per la protezione degli stock di eglefino nelle acque della Scozia occidentale

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio ( 1 )

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 638/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 639/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2012

27

 

 

DECISIONI

 

 

2012/382/UE

 

*

Decisione EU BAM Rafah/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

30

 

 

2012/383/UE

 

*

Decisione EUPOL COPPS/1/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2012, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

31

 

 

2012/384/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 luglio 2012, recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2012) 4711]

32

 

 

2012/385/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 luglio 2012, recante modifica della decisione 2009/12/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca [notificata con il numero C(2012) 4712]

36

 

 

2012/386/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 3 luglio 2012, che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/12)

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

L’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, firmato a Bruxelles il 29 settembre 2011, è entrato in vigore il 1o giugno 2012, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1 dell’accordo.


14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

(2012/380/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell’Unione, con l’Australia sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

(2)

L’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («accordo») è stato negoziato e tali negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo.

(3)

È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e approvare la dichiarazione allegata all’atto finale dell’accordo.

(4)

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta e il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata dall’accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («accordo») è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (1).

Articolo 2

La dichiarazione allegata all’atto finale dell’accordo è approvata a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.


14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

(2012/381/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell’Unione, con l’Australia sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

(2)

In conformità della decisione 2012/380/UE del Consiglio (1), l’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («accordo») è stato firmato, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno concludere l’accordo.

(4)

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta. È opportuno che l’accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.

(5)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata dall’accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione a norma dell’articolo 29 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI


(1)  Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale dell’Unione europea.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»,

da una parte, e

L’AUSTRALIA,

dall’altra,

in appresso insieme denominate «le parti»,

DESIDEROSE di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato tra l’UE e l’Australia;

RICONOSCENDO che lo scambio di informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale, e che, in tale contesto, l’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) costituisce uno strumento importante;

RICONOSCENDO l’importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

TENENDO PRESENTE l’articolo 6 del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sul diritto alla vita privata;

RICONOSCENDO che nel 2008 l’Australia e l’UE hanno firmato l’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana, applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della firma ma non entrato in vigore;

PRESO ATTO che il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione di tale accordo e che con risoluzione dell’11 novembre 2010 ha accolto la raccomandazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo di negoziare un nuovo accordo;

VISTE le pertinenti disposizioni della legge doganale australiana del 1901 (Australian Customs Act), in particolare la sezione 64AF secondo la quale, se richiesto, tutti gli operatori internazionali di servizi aerei passeggeri che effettuano voli per, da e attraverso l’Australia sono tenuti a trasmettere all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera i dati PNR, nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze del vettore aereo, secondo modalità e forma particolari;

RICONOSCENDO che la legge australiana sull’amministrazione doganale del 1985 (Customs Administration), la legge sulla migrazione del 1958 (Migration Act), la legge sui reati del 1914 (Crimes Act), la legge sulla vita privata del 1988 (Privacy Act), la legge sulla libertà d’informazione del 1982 (Freedom of Information Act), la legge sul revisore generale del 1997 (Auditor-General Act), la legge sul Mediatore del 1976 (Ombudsman Act) e la legge sul servizio pubblico del 1999 (Public Service Act) prevedono la protezione dei dati, i diritti di accesso e ricorso, rettifica e annotazione nonché rimedi e sanzioni in caso di uso improprio dei dati personali;

PRESO ATTO dell’impegno dell’Australia di garantire che l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera tratti i dati PNR esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, nel rigoroso rispetto delle salvaguardie in materia di vita privata e protezione dei dati personali, conformemente al presente accordo;

SOTTOLINEANDO l’importanza che l’Australia scambi dati analitici ottenuti dai dati PNR con le autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea ed Europol o Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra l’Australia e l’Unione europea, o tra una delle due parti e un altro Stato, in materia di trattamento e trasferimento di dati PNR o qualsiasi altro tipo di dati, e preso atto che potrebbero essere valutate la necessità e fattiblità di misure analoghe per i passeggeri marittimi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell’accordo

Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il presente accordo dispone il trasferimento dei dati PNR originari dell’UE all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Il presente accordo fissa le condizioni di trasferimento e uso di tali dati e le loro modalità di protezione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«accordo», il presente accordo e i suoi allegati, e ogni loro eventuale modifica;

b)

«dati personali», tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

c)

«trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati PNR, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o trasferimento, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;

d)

«vettori aerei», vettori aerei che dispongono di sistemi di prenotazione e/o dati PNR trattati nel territorio dell’Unione europea ed effettuano voli passeggeri nell’ambito del trasporto aereo internazionale per, da e attraverso l’Australia;

e)

«sistema di prenotazione», il sistema di prenotazione e di controllo delle partenze di un vettore aereo o altro sistema equivalente con le stesse funzionalità;

f)

«dati del codice di prenotazione» o «dati PNR», le informazioni trattate nell’UE dai vettori aerei relative al viaggio di ciascun passeggero elencate nell’allegato 1, comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate;

g)

«passeggero», qualunque passeggero o membro dell’equipaggio, compreso il capitano;

h)

«dati sensibili», qualunque dato personale che riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, o la salute o l’orientamento sessuale.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   L’Australia assicura che l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera tratti i dati PNR pervenuti ai sensi del presente accordo esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale.

2.   I reati di terrorismo comprendono:

a)

atti di una persona che comportano l’uso della violenza o sono altrimenti pericolosi per la vita umana o costituiscono un rischio di danneggiamento a beni o infrastrutture e che, tenuto conto della loro natura e della situazione, hanno presumibilmente lo scopo di:

i)

intimidire o sopraffare la popolazione;

ii)

intimidire, costringere o forzare i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

iii)

destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale;

b)

assistenza, finanziamento o sostegno finanziario, materiale o tecnologico, ovvero servizi finanziari o di altro tipo per gli atti o il favoreggiamento degli atti di cui alla lettera a);

c)

fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui alle lettere a) o b), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine; oppure

d)

concorso, favoreggiamento o tentativo di compiere gli atti di cui alle lettere a), b) o c).

3.   Per «reati gravi di natura transnazionale» si intendono i reati punibili in Australia con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore nel massimo a quattro anni o con una pena più severa e quali definiti dalla legge australiana, se di natura transnazionale. Un reato è considerato di natura transnazionale in particolare se:

a)

è commesso in più di uno Stato;

b)

è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

c)

è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; oppure

d)

è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

4.   In circostanze eccezionali l’Australia può trattare i dati PNR, se necessario, per salvaguardare l’interesse vitale di una persona, come in caso di rischio di morte, lesione grave o minaccia per la salute.

5.   Inoltre, i dati PNR possono essere trattati caso per caso qualora tale trattamento sia specificamente richiesto dalla legge australiana a fini di supervisione e responsabilità della pubblica amministrazione e per agevolare i ricorsi e le sanzioni in caso di uso improprio dei dati.

Articolo 4

Trasmissione dei dati PNR

1.   I vettori aerei trasmettono all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione. Nessuna disposizione legislativa delle parti osta al rispetto da parte dei vettori aerei delle pertinenti disposizioni di legge australiane che fanno loro obbligo di trasmettere i dati.

2.   L’Australia non richiede ai vettori aerei di trasmettere elementi del PNR che non sono già raccolti o presenti nei loro sistemi di prenotazione.

3.   Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell’allegato 1, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera li cancella.

Articolo 5

Adeguatezza

Il rispetto del presente accordo da parte dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera costituisce, ai sensi della pertinente legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, un adeguato livello di protezione dei dati PNR a quella trasferiti ai fini del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione di polizia e giudiziaria

1.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera provvede affinché, non appena possibile, siano messe a disposizione delle autorità di polizia o giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea interessati o di Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dai dati PNR, nel rispetto degli accordi o intese in materia di contrasto o scambio di informazioni tra l’Australia e qualunque Stato membro dell’Unione europea, Europol o Eurojust, a seconda del caso.

2.   Le autorità di polizia o giudiziarie di uno Stato membro dell’Unione europea, o Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere l’accesso ai dati PNR o alle informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dai dati PNR necessarie in casi specifici per prevenire, accertare, indagare e perseguire nell’Unione europea reati di terrorismo o reati grave di natura transnazionale. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, nel rispetto degli accordi o intese di cui al paragrafo 1, mette a disposizione tali informazioni.

CAPO II

SALVAGUARDIE APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PNR

Articolo 7

Protezione dei dati e non discriminazione

1.   I dati PNR sono soggetti alle disposizioni della la legge australiana sulla vita privata del 1988 (Privacy Act) che disciplina la raccolta, l’uso, la conservazione, la comunicazione, la sicurezza, l’accesso e la modifica delle informazioni personali detenute dalla maggior parte dei dipartimenti e dei servizi del governo australiani.

2.   L’Australia provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR ai sensi del presente accordo e delle pertinenti legislazioni nazionali si applichino indiscriminatamente a tutti i passeggeri, a prescindere in particolare dalla cittadinanza, dal paese di residenza o dalla presenza fisica in Australia.

Articolo 8

Dati sensibili

È fatto divieto all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera di trattare dati PNR sensibili. Qualora nei dati PNR di un passeggero trasferiti all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera siano compresi dati sensibili, l’Agenzia li cancella.

Articolo 9

Sicurezza e integrità dei dati

1.   Al fine di prevenire la distruzione accidentale o illecita dei dati, la loro perdita accidentale, alterazione, comunicazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato, o qualunque forma di trattamento non autorizzato dei medesimi:

a)

le apparecchiature utilizzate per il trattamento dei dati PNR sono conservate in ambiente fisico sicuro e con sistemi di alto livello e funzioni di controllo delle intrusioni;

b)

i dati PNR sono conservati separatamente da qualsiasi altro dato. Al fine di effettuare raffronti, è possibile inserire dati nel sistema PNR ma non è possibile far confluire dati dal sistema PNR in altre banche dati. Il sistema PNR è accessibile solo a un numero ristretto di funzionari dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, autorizzati in modo specifico dal massimo responsabile della gestione (Chief Executive Officer) dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera a trattare i dati PNR ai fini del presente accordo. Tali funzionari utilizzano il sistema PNR in luoghi di lavoro sicuri inaccessibili alle persone non autorizzate;

c)

l’accesso dei funzionari di cui alla lettera b), al sistema PNR è controllato da sistemi di accesso sicuro come procedure di autenticazione separate (login) tramite un nome utente (user ID) e una parola chiave (password);

d)

l’accesso alla rete dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera e ai dati contenuti nel sistema PNR è soggetto a verifica (audit). Il rapporto di verifica (audit record) contiene il nome utente, la postazione di lavoro dell’utente, la data e l’ora dell’operazione, il contenuto dell’interrogazione e il numero di rapporti (record restituiti);

e)

tutti i dati PNR sono trasferiti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera alle altre autorità in modo sicuro;

f)

il sistema PNR assicura l’individuazione e la segnalazione dei guasti;

g)

i dati PNR sono protetti contro qualunque forma di manipolazione, alterazione, aggiunta o corruzione conseguente a disfunzioni del sistema;

h)

non sono effettuate copie della banca dati PNR, eccetto il back-up per il ripristino in caso di problemi.

2.   Qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione non autorizzata o accesso non autorizzato, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, è soggetta a sanzioni efficaci e dissuasive.

3.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera segnala qualunque violazione della sicurezza dei dati all’ufficio del commissario australiano per l’informazione, e dà notizia della segnalazione alla Commissione europea.

Articolo 10

Supervisione e responsabilità

1.   Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle autorità governative australiane che trattano i dati PNR è soggetto alla supervisione del commissario australiano per l’informazione, che, ai sensi della legge sulla vita privata (Privacy Act), ha poteri effettivi per indagare sul rispetto della stessa da parte delle autorità e per controllare e indagare in quale misura l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ottempera alla richiamata legge.

2.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera dispone modalità ai sensi della legge sulla vita privata (Privacy Act) in base alle quali il commissario australiano per l’informazione effettua periodicamente audit formali su tutti gli aspetti delle politiche e procedure dell’Agenzia riguardanti l’uso e il trattamento dei dati PNR di origine UE e l’accesso a tali dati.

3.   Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza, può presentare al commissario australiano per l’informazione una domanda relativa alla tutela dei propri diritti e libertà con riguardo al trattamento dei dati personali. L’interessato viene informato del seguito dato alla sua domanda. Il commissario australiano per l’informazione assiste gli interessati nell’esercizio dei loro diritti ai sensi del presente accordo, in particolare i diritti di accesso, rettifica e ricorso.

4.   Chiunque può presentare denuncia presso il Mediatore del Commonwealth (Commonwealth Ombudsman) per quanto riguarda il trattamento subito da parte dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera.

Articolo 11

Trasparenza

1.   L’Australia dispone che i vettori aerei forniscano ai passeggeri informazioni chiare e pertinenti circa la raccolta, il trattamento e lo scopo dell’uso dei dati PNR. Di preferenza tali informazioni sono fornite al momento della prenotazione.

2.   L’Australia rende disponibili al pubblico, in particolare sui siti web governativi, le informazioni riguardanti la finalità della raccolta e l’uso del PNR da parte dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, e sulle modalità per richiedere l’accesso e la rettifica e per presentare ricorso.

Articolo 12

Diritto di accesso

1.   Chiunque ha il diritto di accedere ai propri dati PNR, previa richiesta all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Tale accesso è concesso senza costrizioni o senza ritardi indebiti. Tale diritto è conferito dalla legge australiana sulla libertà di informazione del 1982 (Freedom of Information Act) e dalla legge sulla via privata (Privacy Act). Il diritto di accesso ricomprende anche la facoltà di chiedere e ottenere documenti in possesso dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera che indichino se i dati relativi all’interessato sono stati trasferiti o messi a disposizione, e le informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati.

2.   La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 può essere soggetta a ragionevoli limitazioni legali applicabili in forza della normativa australiana al fine di salvaguardare la prevenzione e l’accertamento dei reati, le indagini o l’azione penale e tutelare la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, con la dovuta considerazione per l’interesse legittimo dell’interessato.

3.   Qualsiasi rifiuto o restrizione dell’accesso è comunicato per iscritto all’interessato entro trenta (30) giorni, salvo proroga eventuale dei termini di legge. Contemporaneamente gli sono comunicati i motivi di fatto o di diritto sui quali è basata la decisione. Quest’ultima comunicazione può essere omessa qualora sussista uno dei motivi ai sensi del paragrafo 2. In tutti questi casi l’interessato è informato del fatto che può presentare un reclamo contro la decisione dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Il reclamo è proposto al commissario australiano per l’informazione. L’interessato è inoltre informato dei mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario previsti dalla legislazione australiana.

4.   L’interessato che presenti un reclamo al commissario australiano per l’informazione ai sensi del paragrafo 3 riceve comunicazione formale dell’esito dell’esame del reclamo e quanto meno la conferma che sono stati rispettati i suoi diritti in materia di protezione dei dati in ottemperanza al presente accordo.

5.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera non può rivelare dati PNR al pubblico, fuorché alle persone i cui dati PNR sono stati trattati o ai loro rappresentanti.

Articolo 13

Diritto di rettifica e cancellazione

1.   Chiunque ha diritto di chiedere la rettifica dei propri dati PNR trattati dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera qualora tali dati siano inesatti. La rettifica può comportare cancellazione.

2.   Le richieste di rettifica dei dati PNR conservati dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera possono essere rivolte direttamente all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi della legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act) o della legge sulla vita privata (Privacy Act).

3.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera effettua tutte le verifiche necessarie conformemente alla richiesta e comunica senza indebito ritardo all’interessato se i dati PNR sono stati rettificati o cancellati. La comunicazione è effettuata per iscritto entro trenta (30) giorni, salvo proroga eventuale dei termini di legge, e informa l’interessato della possibilità di presentare un reclamo contro la decisione dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera al commissario australiano per l’informazione e, in alternativa, dei mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario previsti dalla legislazione australiana.

4.   L’interessato che presenti un reclamo al commissario australiano per l’informazione ai sensi del paragrafo 3 riceve comunicazione formale dell’esito dell’esame del reclamo.

Articolo 14

Diritto di ricorso

1.   Chiunque ha il diritto a un ricorso effettivo, in sede amministrativa e giudiziaria, qualora siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi del presente accordo.

2.   Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con i diritti riconosciuti dal presente accordo ha il diritto di chiedere rimedi effettivi, che possono comprendere il risarcimento da parte dell’Australia.

3.   I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi indipendentemente dalla cittadinanza dell’interessato, dal suo paese di origine o di residenza o dalla sua presenza fisica in Australia.

Articolo 15

Trattamento automatizzato dei dati PNR

1.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera o le altre autorità governative elencate nell’allegato 2 non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l’interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR.

2.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera non può procedere al trattamento automatizzato dei dati sulla base di dati sensibili.

Articolo 16

Conservazione dei dati

1.   I dati PNR sono conservati al massimo per cinque anni e mezzo dalla data in cui sono pervenuti all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. Durante tale periodo i dati PNR sono conservati esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, secondo le seguenti modalità:

a)

per i primi tre anni dal ricevimento iniziale, tutti i dati PNR sono accessibili a un numero ristretto di funzionari dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, specificamente autorizzati dal massimo responsabile della gestione dell’Agenzia (Chief Executive Officer) a individuare i passeggeri che potrebbero presentare un interesse;

b)

dopo tre anni dal ricevimento iniziale fino allo scadere del periodo di cinque anni e mezzo, i dati PNR sono conservati nel sistema PNR ma tutti gli elementi d’informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero ristretto di funzionari dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera specificamente autorizzati dal massimo responsabile della gestione dell’Agenzia (Chief Executive Officer) a effettuare analisi connesse ai reati di terrorismo o ai reati gravi di natura transnazionale. L’accesso integrale ai dati PNR è consentito solo a un membro del servizio esecutivo superiore (Senior Executive Service) dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera se necessario ai fini delle indagini per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

2.   Al fine di rendere anonimi i dati, sono mascherati i seguenti elementi del PNR:

a)

il nome o i nomi;

b)

altri nomi figuranti nel PNR, compreso il numero dei viaggiatori ivi inseriti;

c)

tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore);

d)

osservazioni generali, comprese le informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request), nella misura in cui contengono informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica; e

e)

i dati APP (Advance Passenger Processing) o API (Advance Passenger Information) eventualmente raccolti, nella misura in cui contengono informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica.

3.   In deroga al paragrafo 1, i dati PNR richiesti per una specifica indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale o per applicare sanzioni contro tali reati possono essere trattati ai fini dell’indagine, azione penale o applicazione delle sanzioni. I dati PNR possono essere conservati fino a conclusione della pertinente indagine o azione penale o fino all’applicazione della sanzione.

4.   Allo scadere del periodo di conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 3, i dati PNR sono cancellati definitivamente.

Articolo 17

Registrazione e documentazione dei dati PNR

1.   Tutti i trattamenti di dati PNR, compresi l’accesso, la consultazione o il trasferimento, e le richieste di dati PNR delle autorità australiane o di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell’autocontrollo e per garantire l’integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento.

2.   I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono usati esclusivamente a fini di controllo e audit, comprese le indagini nei casi di accesso non autorizzato e la risoluzione di tali casi.

3.   I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono comunicati, su richiesta, al commissario australiano per l’informazione. Questi utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, la loro integrità e sicurezza.

Articolo 18

Scambio dei dati PNR con altre autorità governative australiane

1.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può scambiare i dati PNR unicamente con le autorità governative australiane elencate nell’allegato 2, con riserva delle seguenti salvaguardie:

a)

le autorità governative riceventi riconoscono ai dati PNR le salvaguardie previste dal presente accordo;

b)

i dati sono scambiati esclusivamente ai fini di cui all’articolo 3;

c)

i dati sono scambiati solo caso per caso, salvo se resi anonimi;

d)

prima di procedere allo scambio, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera valuta attentamente la pertinenza dei dati da scambiare. Sono scambiati solo quei particolari elementi del PNR che risultano chiaramente necessari in circostanze specifiche. In ogni caso è scambiato il minor numero di dati possibile;

e)

le autorità governative riceventi assicurano che i dati non siano comunicati ad altri senza l’autorizzazione dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, che sarà concessa dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera per i soli fini di cui all’articolo 3.

2.   L’elenco delle autorità di cui all’allegato 2 può essere modificato mediante scambio di note diplomatiche tra le parti al fine di includere:

a)

dipartimenti e autorità che subentrano a quelli già elencati nell’allegato 2; e

b)

dipartimenti e autorità istituiti dopo l’entrata in vigore del presente accordo, le cui funzioni sono direttamente connesse alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale per reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale; e

c)

dipartimenti e autorità le cui funzioni vengono ad essere direttamente connesse alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale per reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale.

3.   Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

4.   Nessuna disposizione del presente articolo osta alla comunicazione di dati PNR qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 10.

Articolo 19

Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

1.   L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può trasferire dati PNR solo a specifiche autorità governative di paesi terzi, con riserva delle seguenti salvaguardie:

a)

l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ha accertato che l’autorità ricevente del paese terzo si è impegnata a riconoscere ai dati trasferiti le salvaguardie previste dal presente accordo;

b)

può ricevere i dati PNR solo un’autorità di un paese terzo avente funzioni direttamente connesse alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e all’azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale;

c)

i dati sono trasferiti esclusivamente al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale quali definiti all’articolo 3;

d)

i dati sono trasferiti solo caso per caso;

e)

prima di procedere al trasferimento, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera valuta attentamente la pertinenza dei dati da trasferire. Sono trasferiti solo quei particolari elementi del PNR che risultano chiaramente necessari in circostanze specifiche. In ogni caso è trasferito il minor numero di dati possibile;

f)

qualora l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera sia a conoscenza del trasferimento di dati riguardanti un cittadino o un residente di uno Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto prima;

g)

l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ha accertato che l’autorità ricevente del paese terzo si è impegnata a conservare i dati PNR solo fino a conclusione della pertinente indagine o azione penale o fino all’applicazione della sanzione o fino a quando i dati non sono più necessari ai fini di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e in ogni caso non oltre il periodo necessario;

h)

l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ha accertato che l’autorità ricevente del paese terzo si è impegnata a non trasferire ad altri i dati PNR;

i)

l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera provvede, se del caso, affinché il passeggero sia informato del trasferimento dei suoi dati PNR.

2.   Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie applicabili ai dati PNR previste nel presente articolo.

3.   Il presente articolo non osta alla divulgazione di dati PNR qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4.

CAPO III

MODALITÀ DEI TRASFERIMENTI

Articolo 20

Metodo di trasferimento

Ai fini del presente accordo, le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera i dati PNR esclusivamente sulla base del metodo push e in conformità delle seguenti procedure:

a)

i vettori aerei trasferiscono i dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;

b)

i vettori aerei trasferiscono i dati PNR nel formato di messaggistica concordato;

c)

i vettori aerei trasferiscono i dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera.

Articolo 21

Frequenza del trasferimento

1.   Le parti provvedono affinché i vettori aerei trasferiscano all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera tutti i dati PNR dei passeggeri richiesti conformemente all’articolo 20, al massimo in cinque fasi prestabilite per ciascun volo, la prima delle quali si svolga non oltre 72 ore prima della partenza prevista. L’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera comunica ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento.

2.   In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere tempestivamente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può esigere che il vettore aereo fornisca i dati PNR prima del primo trasferimento previsto. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa esclusivamente il metodo push.

3.   In casi specifici, quando vi siano indicazioni per cui è necessario accedere ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera può esigere che il vettore aereo trasferisca i dati PNR tra due trasferimenti o dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 1. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa esclusivamente il metodo push.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 22

Inderogabilità/Relazioni con altri strumenti

1.   Il presente accordo non crea né conferisce diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati. Ciascuna parte garantisce che le disposizioni del presente accordo siano attuate correttamente.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo limita i diritti o le salvaguardie previsti dalla legislazione australiana.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo deroga agli obblighi incombenti ai sensi di accordi bilaterali di assistenza giudiziaria tra l’Australia e gli Stati membri dell’Unione europea di dare assistenza in caso di richiesta volta ad ottenere prove in procedimenti penali per reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie e sospensione dell’accordo

1.   In caso di controversia sull’interpretazione, applicazione o attuazione del presente accordo e per qualunque aspetto connesso, le parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna di conformarsi entro un termine ragionevole.

2.   Qualora le consultazioni non portino alla risoluzione della controversia, ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica, con effetto decorsi 120 giorni dalla data della notifica, salvo altrimenti convenuto.

3.   La sospensione cessa non appena la controversia è risolta in modo soddisfacente per l’Australia e l’UE.

4.   Nonostante la sospensione del presente accordo, tutti i dati ottenuti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla conservazione e cancellazione dei dati.

Articolo 24

Consultazione e verifica

1.   Le parti si notificano reciprocamente, se del caso prima dell’adozione, qualunque modifica legislativa o regolamentare che possa pregiudicare materialmente l’attuazione del presente accordo. I riferimenti alla legislazione australiana contenuti nel presente accordo si intendono comprensivi della legislazione successiva.

2.   Un anno dopo l’entrata in vigore del presente accodo e periodicamente durante la sua vigenza, nonché ad ogni richiesta di parte, le parti procedono a una verifica congiunta dell’attuazione del presente accordo e delle questioni connesse. Le parti convengono che detta verifica verta, in particolare, sul meccanismo di mascheramento dei dati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), sulle eventuali difficoltà connesse all’efficienza operativa o all’efficacia dei costi del meccanismo e sull’esperienza acquisita nell’ambito di meccanismi analoghi in altri sistemi PNR maturi, compreso il sistema dell’UE. Qualora non sia disponibile un meccanismo efficiente sotto il profilo operativo e dei costi, l’accesso ai dati è limitato mediante archiviazione e può avvenire soltanto secondo le modalità previste all’articolo 16 per i dati resi anonimi.

3.   Le parti convengono in anticipo le modalità della verifica congiunta e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della verifica congiunta, l’Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea e l’Australia dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. I gruppi possono comprendere esperti in materia di protezione dei dati e contrasto. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla verifica congiunta devono rispettare la riservatezza delle discussioni ed avere le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini della verifica congiunta, l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera assicura l’accesso alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al personale competente.

4.   Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo le parti procedono a una sua valutazione, concentrandosi in particolare sulla sua efficienza operativa.

5.   In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. L’Australia può formulare osservazioni scritte da allegare alla relazione.

6.   Poiché l’istituzione di un sistema PNR dell’UE potrebbe modificare il contesto del presente accordo, se e quando sarà istituito un tale sistema sarà opportuno che le parti si consultino per stabilire se l’accordo debba essere adeguato di conseguenza.

Articolo 25

Denuncia

1.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della notifica, o come altrimenti convenuto.

2.   Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti i dati ottenuti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla conservazione e cancellazione dei dati.

Articolo 26

Durata

1.   Fatto salvo l’articolo 25, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore.

2.   Allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, e di ogni eventuale rinnovo ai sensi del presente paragrafo, l’accordo si rinnova per un periodo successivo di sette anni salvo che una parte notifichi all’altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di almeno dodici mesi, l’intenzione di non rinnovare l’accordo.

3.   Nonostante la scadenza del presente accordo, tutti i dati ottenuti dall’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati nel rispetto delle salvaguardie disposte dall’accordo stesso, comprese le disposizioni sulla conservazione e cancellazione dei dati.

Articolo 27

Dati PNR pervenuti prima dell’entrata in vigore del presente accordo

L’Australia tratta i dati PNR in possesso dell’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera al momento dell’entrata in vigore del presente accordo in conformità delle disposizioni del medesimo. Tuttavia, non vige l’obbligo di mascherare i dati prima del 1o gennaio 2015.

Articolo 28

Applicazione territoriale

1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al territorio dell’Australia.

2.   Il presente accordo si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto all’Australia che la Danimarca, il Regno Unito o l’Irlanda hanno scelto di vincolarsi al presente accordo.

3.   Se prima dell’entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica all’Australia che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell’Unione europea obbligati dal presente accordo.

4.   Se dopo l’entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica all’Australia che esso si applica alla Danimarca, al Regno Unito o all’Irlanda, il presente accordo si applica ai territori di tali Stati a decorrere dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte dell’Australia.

Articolo 29

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

2.   Il presente accordo sostituisce l’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana, fatto a Bruxelles il 30 giugno 2008, che cessa di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove settembre duemilaundici; in due originali in lingua inglese. Il presente accordo è redatto anche in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.

Per l'Unione europea

Per l'Australia

ALLEGATO 1

Elementi del PNR di cui all’articolo 2, lettera f), che i vettori aerei sono tenuti a trasmettere all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, nella misura in cui già li raccolgono:

1)

codice PNR di identificazione della pratica;

2)

data di prenotazione/emissione del biglietto;

3)

data o date previste di viaggio;

4)

nome o nomi;

5)

informazioni sui viaggiatori abituali «frequent flyer» e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe, ecc);

6)

altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti;

7)

tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse quelle sull’originatore);

8)

tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa);

9)

itinerario per specifico PNR;

10)

agenzia/agente di viaggio;

11)

informazioni sul code share (codici comuni);

12)

informazioni scisse/divise;

13)

status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in);

14)

dati sull’emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di solo andata e dati ATFQ;

15)

tutte le informazioni relative al bagaglio;

16)

informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;

17)

osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR;

18)

informazioni APIS eventualmente assunte;

19)

cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai numeri da 1 a 18.

ALLEGATO 2

Elenco delle altre autorità governative australiane con cui l’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera è autorizzata a scambiare i dati PNR:

1)

Commissione australiana degli affari criminali (Australian Crime Commission);

2)

Polizia federale australiana (Australian Federal Police);

3)

Organizzazione australiana per le informazioni e la sicurezza (Australian Security Intelligence Organisation);

4)

Procuratore Capo del Commonwealth (Commonwealth Director of Public Prosecutions);

5)

Dipartimento Immigrazione e cittadinanza (Department of Immigration and Citizenship);

6)

Ufficio per la sicurezza dei trasporti, Dipartimento Infrastruttura e trasporti (Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport).


ATTO FINALE

I rappresentanti:

DELL’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

DELL’AUSTRALIA,

dall’altra,

riuniti a Bruxelles, il 29 settembre 2011, per la firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera, hanno, al momento di firmare il presente accordo:

adottato la dichiarazione congiunta acclusa al presente atto finale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente atto finale.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per l'Unione europea

Per l'Australia


DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’AUSTRALIA RELATIVA ALL’ACCORDO SUL TRATTAMENTO E SUL TRASFERIMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PASSENGER NAME RECORD — PNR) DA PARTE DEI VETTORI AEREI ALL’AGENZIA AUSTRALIANA DELLE DOGANE E DELLA PROTEZIONE DI FRONTIERA

Nell’attuazione dell’accordo sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera («l’accordo»), l’Unione europea e l’Australia hanno convenuto quanto segue per quanto riguarda i rispettivi obblighi in virtù degli articoli 19 e 24 dell’accordo:

1)

nel quadro del meccanismo di consultazione e di verifica congiunte di cui all’articolo 24 dell’accordo, l’Australia e l’Unione europea procederanno, ove opportuno, ad uno scambio di informazioni in materia di trasferimenti alle autorità di paesi terzi di dati PNR relativi ai cittadini e residenti dell’Unione europea, come indicato nell’articolo 19 dell’accordo;

2)

nel contesto del meccanismo di consultazione e di verifica di cui all’articolo 24 dell’accordo, provvederanno a fornire tutte le dovute informazioni sulle condizioni che disciplinano tali trasferimenti caso per caso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19;

3)

presteranno particolare attenzione affinché siano fornite tutte le garanzie necessarie all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), per assicurarsi che i paesi terzi che ricevono questi dati abbiano acconsentito a conferire ai dati le garanzie giuridiche e materiali previste dall’accordo;

4)

elaboreranno specifici meccanismi di segnalazione tra le autorità degli Stati membri e dell’Australia qualora i dati di un cittadino o di un residente dell’Unione europea siano trasferiti conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettera f).


REGOLAMENTI

14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 635/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vadehavsstude (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Vadehavsstude», presentata dalla Danimarca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 289 dell'1.10.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

DANIMARCA

Vadehavsstude (IGP)


14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/19


REGOLAMENTO (UE) N. 636/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2012

che proroga di sei mesi l'applicazione del regolamento (UE) n. 161/2012 recante misure di emergenza per la protezione degli stock di eglefino nelle acque della Scozia occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indizi relativi alla presenza di gravi minacce per la conservazione di taluni stock di eglefino nelle acque della Scozia occidentale hanno indotto la Commissione ad adottare il regolamento (UE) n. 161/2012, del 23 febbraio 2012, recante misure di emergenza per la protezione degli stock di eglefino nelle acque della Scozia occidentale (2), sulla base delle disposizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce che le misure di emergenza hanno una durata massima di sei mesi e che la Commissione può decidere di prorogarle per un periodo non superiore a sei mesi.

(3)

I motivi all'origine dell'adozione delle misure di emergenza in questione restano validi per tutta la durata delle attività di pesca dell'attuale campagna. In assenza di tali misure, gli effetti positivi da esse sinora prodotti potrebbero essere vanificati. Poiché le attività di pesca interessate sono ancora in corso, il venir meno delle misure di emergenza avrebbe come effetto di reintrodurre i requisiti in materia di composizione delle catture, il che comporterebbe un aumento dei rigetti e, dunque, un aumento considerevole della pressione di pesca su vari stock, fra cui quelli di eglefino, poiché i pescatori cercano di sbarcare legittimamente i propri contingenti.

(4)

Le misure relative alla protezione permanente degli stock di eglefino oggetto del regolamento (UE) n. 161/2012 della Commissione potrebbero non essere in vigore prima della data di scadenza dell'applicazione del regolamento. Fino ad allora sussistono rischi per la conservazione degli stock di eglefino.

(5)

È quindi opportuno prorogare di sei mesi le misure di emergenza di cui al regolamento (UE) n. 161/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (UE) n. 161/2012 è prorogata fino al 25 febbraio 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)   GU L 52 del 24.2.2012, pag. 6.


14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio sono state inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all' articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4). A partire dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze di cui sopra si considerano approvate ai sensi di tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In data 16 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in prosieguo «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie per il solfato di ferro (6), i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo (7) e i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (8). Le relazioni di riesame provvisorie e i pareri dell'Autorità sono state valutate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per essere infine pubblicate, in data 1 giugno 2012, in forma di relazioni di riesame della Commissione su solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio.

(3)

L'Autorità ha inviato ai notificanti i propri pareri su solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sulle relazioni di riesame.

(4)

Si conferma che le sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio si considerano approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario modificare le condizioni di approvazione per solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio. Riguardo a tali sostanze attive, è soprattutto opportuno disporre di informazioni di verifica aggiuntive.

(6)

L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, eventualmente modificano o ritirano le autorizzazioni vigenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo al fine di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro l'1 maggio 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'1 novembre 2012.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)   GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)   GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance iron sulfate (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva solfato di ferro). EFSA Journal 2012; 10(1):2521. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil crude. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva tallolio grezzo) EFSA Journal 2012; 10(2):2543. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tall oil pitch. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva pece di tallolio) EFSA Journal 2012; 10(2):2544. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

(1)

La riga 235 relativa alla sostanza attiva Solfato di ferro è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

"235

Solfato di ferro

 

Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS 7720-78-7

 

Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS 17375-41-6

 

Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS 7782-63-0

Numero CIPAC 837

Solfato di ferro (II)

oppure

Solfato di ferro(2+)

Solfato di ferro (II) anidro: tenore totale di ferro ≥350 g/kg.

Impurità pertinenti:

 

arsenico, 18 mg/kg

 

cadmio, 1,8 mg/kg

 

cromo, 90 mg/kg

 

piombo, 36 mg/kg

 

mercurio, 1,8 mg/kg

espresse sulla base della variante anidra

1 settembre 2009

31 agosto 2019.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame modificata sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli operatori;

al rischio per i bambini/residenti che giocano sull'erba trattata;

al rischio per le acque di superficie e gli organismi acquatici.

Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi e il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; Il notificante deve comunicare agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, informazioni di verifica riguardo all'equivalenza tra caratteristiche del materiale tecnico prodotto per uso commerciale e caratteristiche del materiale di prova usato nelle prove sulla tossicità.

Gli Stati membri interessati devono sollecitare i notificanti a fornire tali informazioni alla Commissione entro l'1 maggio 2013."

(2)

La riga 250 sulla sostanza attiva Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (*2)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

"250

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo

Numero CAS 8002-26-4

Numero CIPAC 911

Non disponibile

I parametri qualitativi che seguono comprendono le specifiche di repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo:

 

Numero di acidità: min.125 mgKOH/g

 

tenore d'acqua: max. 2%

 

tenore in acidi rosinici: min. 35% (proposto)

 

tenore di ceneri: max. 0,2%

 

pH: appross. min. 5,5

 

insaponificabili max. 12%

 

acidi minerali liberi: max. 0,02%

1 settembre 2009.

31 agosto 2019.

PARTE A

Può essere autorizzato dolo l'uso come repellente se applicato con guanti o pennelli.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sui Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo per usi diversi da quelli come repellente in campo forestale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e far sì che prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite tutte le informazioni necessarie.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

ai rischi per gli organismi non bersaglio.

Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano loro presentate informazioni di verifica riguardanti:

(a)

l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

(b)

Il profilo tossicologico dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo.

Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro l'1 maggio 2013 e quelle di cui al punto b) entro il 31 maggio 2014."

(3)

La riga 251 sulla sostanza attiva Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio è sostituita da quanto segue:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Grado di purezza (*3)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

"251

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

Numero CAS 8016-81-7

Numero CIPAC 912

Non disponibile

Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.

1 settembre 2009.

31 agosto 2019.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sui Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (SANCO/ 2632/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012.

Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio per usi diversi da quelli come repellente in campo forestale applicato con guanti o pennelli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e far sì che prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite tutte le informazioni necessarie.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti;

ai rischi per gli organismi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano loro presentate informazioni di verifica riguardanti:

(a)

l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità;

(b)

Il profilo tossicologico dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio.

Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro l'1 maggio 2013 e quelle di cui al punto b) entro il 31 maggio 2014."


(*1)  Altri dettagli sull'identità e sulle caratteristiche specifiche della sostanza attiva si trovano nella rispettiva relazione di riesame.

(*2)  Altri dettagli sull'identità e sulle caratteristiche specifiche della sostanza attiva si trovano nella rispettiva relazione di riesame.

(*3)  Altri dettagli sull'identità e sulle caratteristiche specifiche della sostanza attiva si trovano nella rispettiva relazione di riesame.


14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 638/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

81,5

BO

90,5

TR

53,0

UY

97,0

ZA

94,4

ZZ

83,3

0808 10 80

AR

138,6

BR

91,2

CL

109,1

CN

125,2

NZ

121,1

US

165,3

ZA

111,8

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

123,2

CL

125,7

NZ

179,1

ZA

117,6

ZZ

136,4

0809 10 00

TR

183,6

ZZ

183,6

0809 29 00

TR

359,6

ZZ

359,6

0809 30

TR

179,1

ZZ

179,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


14.7.2012   

IT

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L 186/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 639/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 luglio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00 , 1001 11 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 luglio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 luglio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 luglio 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

29.6.2012-12.7.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

282,44

220,47

Prezzo fob USA

251,95

241,95

221,95

Premio sul Golfo

30,37

Premio sui Grandi Laghi

35,33

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

17,32  EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

53,49  EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

14.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/30


DECISIONE EU BAM RAFAH/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 luglio 2012

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

(2012/382/UE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (1) (EU BAM Rafah), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2005/889/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EU BAM Rafah, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Davide PALMIGIANI quale capo della missione EU BAM Rafah, ad interim, per il periodo dal 1o luglio 2012 al 31 luglio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Davide PALMIGIANI è nominato capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah), ad interim per il periodo dal 1o luglio 2012 al 31 luglio 2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.


14.7.2012   

IT

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L 186/31


DECISIONE EUPOL COPPS/1/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 luglio 2012

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

(2012/383/UE)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (1) (EUPOL COPPS), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2005/797/PESC, il comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUPOL COPPS, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Kenneth DEANE quale capo della missione EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kenneth DEANE è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.


14.7.2012   

IT

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L 186/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2012) 4711]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2012/384/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/11/CE (2) della Commissione sono stati autorizzati quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(2)

La Spagna ha affermato che, grazie ai nuovi sviluppi tecnologici e allo sviluppo di nuove versioni di due dispositivi autorizzati in Spagna è necessario calibrare tali nuovi dispositivi per ottenere nuove formule per il loro uso in Spagna.

(3)

In un gruppo significativo di macelli in Spagna il numero di macellazioni non supera 500 suini a settimana su una media annuale. È pertanto necessario un metodo di classificazione delle carcasse di suino consono alla loro capacità di macellazione.

(4)

La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di sezionamento e le equazioni applicate per quantificare il tenore di carne magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

(5)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/11/CE.

(7)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), in Spagna è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

a)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato;

b)

l’apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato;

c)

l’apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato;

d)

l’apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato;

e)

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato;

f)

l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato;

g)

il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato.

Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:

a)

in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché

b)

aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l’ora.

(*1)   GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1.» "

2)

L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 6 del 10.1.2009, pag. 79.

(3)   GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.


ALLEGATO

All’allegato della decisione 2009/11/CE sono aggiunte le seguenti parti 5, 6 e 7:

« Parte 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM II).

2.

L’apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meat’er. Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e una scheda di acquisizione e analisi dei dati — computer Carometec Touch Panel i15 (protezione d’ingresso IP69K). I risultati della misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato perpendicolarmente al dorso della carcassa, a 6 cm dalla linea mediana, tra la terzultima e la quartultima costola;

X2

=

spessore in millimetri del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e allo stesso modo di X1.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

Parte 6

AUTOFOM III

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «AutoFOM III».

2.

L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

R2P10, R2P15, R2P16, R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 e R4P10 sono le variabili misurate dall’apparecchio AutoFOM III.

4.

La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Spagna alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (*1).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

Parte 7

METODO MANUALE (ZP)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.

2.

Per l’applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permetta di determinare la classificazione in base ad un’equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo sulla linea mediana della carcassa sezionata.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F

=

Lo spessore minimo di grasso visibile (compresa la cotenna) che copre il M. gluteus medius, misurato in millimetri sulla linea mediana della carcassa sezionata;

M

=

spessore visibile in millimetri del muscolo lombare sulla linea mediana della carcassa sezionata, misurato come distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del M. gluteus medius e il lato superiore (dorsale) della rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).


(*1)   GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.» »


14.7.2012   

IT

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L 186/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

recante modifica della decisione 2009/12/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca

[notificata con il numero C(2012) 4712]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/385/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/12/CE (2) della Commissione sono stati autorizzati sei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca.

(2)

La Danimarca ha dichiarato che lo sviluppo dell’apparecchio automatico, AutoFOM, in una versione chiamata «versione III» rende auspicabile il suo uso e la sua taratura nei macelli danesi. È quindi necessario ottenere la formula per questo nuovo metodo.

(3)

La Danimarca ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di dissezione, indicano i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3).

(4)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/12/CE.

(6)

Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/12/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

l’apparecchio denominato «Automatic ultrasound instrument (AutoFOM III)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato.»

2)

L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 6 del 10.1.2009, pag. 83.

(3)   GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2009/12/CE è aggiunta la seguente parte 7:

« Parte 7

STRUMENTO AUTOMATICO AD ULTRASUONI (AutoFOM III)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell’apparecchio denominato «AutoFOM III».

2.

L’apparecchio è munito di sedici trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 72,05017 – (1,31831 × R2P5) – (0,37231 × R2P10) – (0,36672 × R2P11) + (0,03146 × R3P3) + (0,05058 × R3P5) – (0,02641 × R4P8) – (0,06667 × R4P10) – (0,27698 × R4P11)

dove:

Ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

R2P5, R2P10, R2P11, R3P3, R3P5, R4P8, R4P10 and R4P11 — sono le variabili misurate dall’apparecchio AutoFOM III.

4.

La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Danimarca alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (*1).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.


(*1)   GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.» »


14.7.2012   

IT

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L 186/38


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 luglio 2012

che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2012/12)

(2012/386/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Il Consiglio direttivo della BCE ritiene necessario sottoporre a revisione l’eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2. dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato emesse dalle controparti, e di cui le stesse fanno uso proprio quali garanzie.

(3)

La possibilità per le controparti che partecipano alle operazioni di credito dell’Eurosistema di aumentare il livello di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato per uso proprio dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali.

(4)

Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(5)

Pertanto, la decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2) dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Il seguente articolo 4 ter è inserito nella decisione BCE/2011/25:

«Articolo 4 ter

Accettazione delle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Le controparti che emettono obbligazioni bancarie idonee garantite da un ente del settore pubblico del SEE avente diritto di imposizione fiscale non possono costituire in garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema tali obbligazioni, o obbligazioni simili che siano emesse da enti con cui abbiano stretti legami, per un valore eccedente quello che tali obbligazioni, che siano già costituite in garanzia, hanno il giorno in cui la presente decisione entra in vigore.

2.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere delle deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1. Unitamente alla richiesta di deroga è inviato un piano di finanziamento.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 luglio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 331, del 14.12.2011, pag. 1.

(2)   GU L 341, del 22.12.2011, pag. 65.