ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.184.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
13 luglio 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

BILANCI

 

 

2012/360/UE, Euratom

 

*

Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 ( GU L 56 del 29.2.2012 )

19

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

Le eventuali entrate previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento finanziario, iscritte ai titoli 5 e 6 dello stato delle entrate, possono dare luogo all’apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee dalle quali proviene la spesa iniziale all’origine delle corrispondenti entrate.

Le cifre di esecuzione si riferiscono a tutti gli stanziamenti autorizzati, compresi gli stanziamenti di bilancio, gli stanziamenti supplementari e le entrate assegnate.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

BILANCI

13.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/1


ADOZIONE DEFINITIVA

del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012

(2012/360/UE, Euratom)

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 314, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, adottato in via definitiva il 1o dicembre 2011 (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2012 elaborato dalla Commissione il 27 gennaio 2012,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2012 adottata dal Consiglio il 26 marzo 2012,

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del regolamento del Parlamento europeo,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento il 20 aprile 2012,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è conclusa e il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2012 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 2012

Il presidente

M. SCHULZ


(1)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   GU L 56 del 29.2.2012.


ADOZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

SOMMARIO

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione

— Spese 6
— Titolo 08: Ricerca 9
— Titolo 10: Ricerca diretta 15

 

SEZIONE III

COMMISSIONE

SPESE

Titolo

Denominazione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

610 876 707

510 674 444

 

 

610 876 707

510 674 444

 

40 01 40

329 267

329 267

 

 

329 267

329 267

 

 

611 205 974

511 003 711

 

 

611 205 974

511 003 711

02

IMPRESE

1 148 387 855

1 078 900 247

 

 

1 148 387 855

1 078 900 247

 

40 01 40

52 383

52 383

 

 

52 383

52 383

 

 

1 148 440 238

1 078 952 630

 

 

1 148 440 238

1 078 952 630

03

CONCORRENZA

91 734 206

91 734 206

 

 

91 734 206

91 734 206

 

40 01 40

14 967

14 967

 

 

14 967

14 967

 

 

91 749 173

91 749 173

 

 

91 749 173

91 749 173

04

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

11 581 076 153

9 074 731 712

 

 

11 581 076 153

9 074 731 712

 

40 01 40

16 966

16 966

 

 

16 966

16 966

 

 

11 581 093 119

9 074 748 678

 

 

11 581 093 119

9 074 748 678

05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

58 586 881 323

55 879 670 842

 

 

58 586 881 323

55 879 670 842

 

40 01 40

498 392

498 392

 

 

498 392

498 392

 

 

58 587 379 715

55 880 169 234

 

 

58 587 379 715

55 880 169 234

06

MOBILITÀ E TRASPORTI

1 664 247 628

1 079 420 609

 

 

1 664 247 628

1 079 420 609

 

40 01 40

59 867

59 867

 

 

59 867

59 867

 

 

1 664 307 495

1 079 480 476

 

 

1 664 307 495

1 079 480 476

07

AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA

488 335 603

388 770 703

 

 

488 335 603

388 770 703

 

40 01 40, 40 02 41

4 273 840

4 273 840

 

 

4 273 840

4 273 840

 

 

492 609 443

393 044 543

 

 

492 609 443

393 044 543

08

RICERCA

5 930 024 910

4 217 590 729

650 000 000

 

6 580 024 910

4 217 590 729

 

40 01 40

4 490

4 490

 

 

4 490

4 490

 

 

5 930 029 400

4 217 595 219

 

 

6 580 029 400

4 217 595 219

09

SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E MEDIA

1 677 451 177

1 356 450 156

 

 

1 677 451 177

1 356 450 156

 

40 01 40, 40 02 41

416 680

416 680

 

 

416 680

416 680

 

 

1 677 867 857

1 356 866 836

 

 

1 677 867 857

1 356 866 836

10

RICERCA DIRETTA

410 893 864

404 081 551

 

 

410 893 864

404 081 551

11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

913 873 159

685 624 620

 

 

913 873 159

685 624 620

 

40 01 40, 40 02 41

119 219 779

120 819 779

 

 

119 219 779

120 819 779

 

 

1 033 092 938

806 444 399

 

 

1 033 092 938

806 444 399

12

MERCATO INTERNO

101 005 521

97 680 011

 

 

101 005 521

97 680 011

 

40 01 40

97 284

97 284

 

 

97 284

97 284

 

 

101 102 805

97 777 295

 

 

101 102 805

97 777 295

13

POLITICA REGIONALE

42 045 447 275

35 538 190 839

 

 

42 045 447 275

35 538 190 839

 

40 01 40

16 463

16 463

 

 

16 463

16 463

 

 

42 045 463 738

35 538 207 302

 

 

42 045 463 738

35 538 207 302

14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

142 810 235

110 215 126

 

 

142 810 235

110 215 126

 

40 01 40

151 912

151 912

 

 

151 912

151 912

 

 

142 962 147

110 367 038

 

 

142 962 147

110 367 038

15

ISTRUZIONE E CULTURA

2 696 893 431

2 112 018 336

 

 

2 696 893 431

2 112 018 336

 

40 01 40

29 933

29 933

 

 

29 933

29 933

 

 

2 696 923 364

2 112 048 269

 

 

2 696 923 364

2 112 048 269

16

COMUNICAZIONE

254 388 869

245 003 869

 

 

254 388 869

245 003 869

 

40 01 40, 40 02 41

7 805 987

7 905 987

 

 

7 805 987

7 905 987

 

 

262 194 856

252 909 856

 

 

262 194 856

252 909 856

17

SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

686 380 880

591 324 297

 

 

686 380 880

591 324 297

 

40 01 40

280 045

280 045

 

 

280 045

280 045

 

 

686 660 925

591 604 342

 

 

686 660 925

591 604 342

18

AFFARI INTERNI

1 249 268 924

740 261 722

 

 

1 249 268 924

740 261 722

 

40 01 40, 40 02 41

14 779 662

15 699 634

 

 

14 779 662

15 699 634

 

 

1 264 048 586

755 961 356

 

 

1 264 048 586

755 961 356

19

RELAZIONI ESTERNE

4 817 156 439

3 276 409 777

 

 

4 817 156 439

3 276 409 777

 

40 01 40

16 345

16 345

 

 

16 345

16 345

 

 

4 817 172 784

3 276 426 122

 

 

4 817 172 784

3 276 426 122

20

COMMERCIO

104 305 507

101 676 083

 

 

104 305 507

101 676 083

 

40 01 40

37 417

37 417

 

 

37 417

37 417

 

 

104 342 924

101 713 500

 

 

104 342 924

101 713 500

21

SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI DELL’AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

1 497 912 576

1 309 859 220

 

 

1 497 912 576

1 309 859 220

 

40 01 40, 40 02 41

29 933

29 933

 

 

29 933

29 933

 

 

1 497 942 509

1 309 889 153

 

 

1 497 942 509

1 309 889 153

22

ALLARGAMENTO

1 087 530 479

921 317 913

 

 

1 087 530 479

921 317 913

 

40 01 40

8 082

8 082

 

 

8 082

8 082

 

 

1 087 538 561

921 325 995

 

 

1 087 538 561

921 325 995

23

AIUTI UMANITARI

899 720 579

842 147 753

 

 

899 720 579

842 147 753

 

40 01 40

13 470

13 470

 

 

13 470

13 470

 

 

899 734 049

842 161 223

 

 

899 734 049

842 161 223

24

LOTTA CONTRO LA FRODE

78 842 000

74 068 792

 

 

78 842 000

74 068 792

25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

194 061 667

193 061 667

 

 

194 061 667

193 061 667

26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

1 015 969 713

999 321 141

 

 

1 015 969 713

999 321 141

 

40 01 40

1 502 275

1 502 275

 

 

1 502 275

1 502 275

 

 

1 017 471 988

1 000 823 416

 

 

1 017 471 988

1 000 823 416

27

BILANCIO

68 585 186

68 585 186

 

 

68 585 186

68 585 186

 

40 01 40

100 293

100 293

 

 

100 293

100 293

 

 

68 685 479

68 685 479

 

 

68 685 479

68 685 479

28

AUDIT

11 809 925

11 809 925

 

 

11 809 925

11 809 925

29

STATISTICHE

134 296 280

121 927 987

 

 

134 296 280

121 927 987

 

40 01 40

29 933

29 933

 

 

29 933

29 933

 

 

134 326 213

121 957 920

 

 

134 326 213

121 957 920

30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

1 334 531 857

1 334 531 857

 

 

1 334 531 857

1 334 531 857

31

SERVIZI LINGUISTICI

399 036 112

399 036 112

 

 

399 036 112

399 036 112

32

ENERGIA

718 266 162

1 338 527 629

 

 

718 266 162

1 338 527 629

 

40 01 40

23 947

23 947

 

 

23 947

23 947

 

 

718 290 109

1 338 551 576

 

 

718 290 109

1 338 551 576

33

GIUSTIZIA

217 680 614

187 145 069

 

 

217 680 614

187 145 069

 

40 01 40

6 413

6 413

 

 

6 413

6 413

 

 

217 687 027

187 151 482

 

 

217 687 027

187 151 482

40

RISERVE

908 753 025

242 435 997

 

 

908 753 025

242 435 997

 

Totale

143 618 619 816

125 471 770 130

650 000 000

 

144 268 619 816

125 471 770 130

 

40 01 40, 40 02 41

149 816 025

152 435 997

 

 

149 816 025

152 435 997

 

Totale + riserva

143 768 435 841

125 624 206 127

 

 

144 418 435 841

125 624 206 127

TITOLO 08

RICERCA

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA»

 

341 258 900

341 258 900

 

 

341 258 900

341 258 900

 

40 01 40

 

4 490

4 490

 

 

4 490

4 490

 

 

 

341 263 390

341 263 390

 

 

341 263 390

341 263 390

08 02

COOPERAZIONE — SANITÀ

1

939 533 855

493 934 702

 

 

939 533 855

493 934 702

08 03

COOPERAZIONE — PRODOTTI ALIMENTARI, AGRICOLTURA E PESCA, E BIOTECNOLOGIE

1

312 784 295

181 450 215

 

 

312 784 295

181 450 215

08 04

COOPERAZIONE — NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

1

510 906 344

368 666 918

 

 

510 906 344

368 666 918

08 05

COOPERAZIONE — ENERGIA

1

189 932 521

144 811 788

 

 

189 932 521

144 811 788

08 06

COOPERAZIONE — AMBIENTE (COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1

285 273 359

214 026 879

 

 

285 273 359

214 026 879

08 07

COOPERAZIONE — TRASPORTI (COMPRESA L’AERONAUTICA)

1

483 484 270

430 934 281

 

 

483 484 270

430 934 281

08 08

COOPERAZIONE — SCIENZE SOCIO — ECONOMICHE E SCIENZE UMANE

1

92 395 240

54 274 481

 

 

92 395 240

54 274 481

08 09

COOPERAZIONE — MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEI RISCHI

1

198 004 478

181 450 215

 

 

198 004 478

181 450 215

08 10

Idee

1

1 564 948 330

818 082 810

 

 

1 564 948 330

818 082 810

08 12

CAPACITÀ — INFRASTRUTTURE DI RICERCA

1

50 228 387

126 769 285

 

 

50 228 387

126 769 285

08 13

CAPACITÀ — RICERCA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

1

251 176 486

182 498 997

 

 

251 176 486

182 498 997

08 14

CAPACITÀ — REGIONI DELLA CONOSCENZA

1

20 078 078

18 299 254

 

 

20 078 078

18 299 254

08 15

CAPACITÀ — POTENZIALE DI RICERCA

1

66 609 035

56 521 742

 

 

66 609 035

56 521 742

08 16

CAPACITÀ — SCIENZA NELLA SOCIETÀ

1

44 828 259

27 650 291

 

 

44 828 259

27 650 291

08 17

CAPACITÀ — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1

32 102 471

31 917 093

 

 

32 102 471

31 917 093

08 18

CAPACITÀ — MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEI RISCHI

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 19

CAPACITÀ — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE DI RICERCA

1

13 101 602

9 434 504

 

 

13 101 602

9 434 504

08 20

EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

1

479 274 000

371 849 555

650 000 000

 

1 129 274 000

371 849 555

08 21

EURATOM — FISSIONE NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE

1

54 105 000

49 898 809

 

 

54 105 000

49 898 809

08 22

COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI QUADRO PRECEDENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ

1

p.m.

113 860 010

 

 

p.m.

113 860 010

08 23

PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolo 08 — Totale

 

5 930 024 910

4 217 590 729

650 000 000

 

6 580 024 910

4 217 590 729

 

40 01 40

 

4 490

4 490

 

 

4 490

4 490

 

Totale + riserva

 

5 930 029 400

4 217 595 219

 

 

6 580 029 400

4 217 595 219

Commento

Il presente commento si applica a tutte le linee del presente titolo (ad eccezione del capitolo 08 22).

Questi stanziamenti verranno utilizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1) e del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Per tutti gli stanziamenti che rientrano nel presente titolo si applica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) utilizzata per i programmi orizzontali specifici per le PMI nell'ambito dello stesso programma quadro. Tale definizione recita: «Una PMI ammissibile è un soggetto giuridico conforme alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e non è un centro di ricerca, un istituto di ricerca, un'organizzazione di ricerca su contratto o una società di consulenza». Tutte le attività di ricerca svolte a titolo del Settimo programma quadro saranno realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1)], comprese le esigenze in materia di benessere degli animali. Si tratta in particolare dei principi enunciati nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere il posto e il ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Questi stanziamenti coprono anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statutario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera e dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario.

Per alcuni di questi progetti è prevista la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell’articolo 18 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dai potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento finanziario.

L'apertura di stanziamenti supplementari sarà imputata all'articolo 08 22 04.

Per conseguire l'obiettivo del 15 % per la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati da questo stanziamento, come è previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE, sono necessarie misure più specifiche. I progetti ammissibili nell'ambito delle azioni destinate alle PMI devono poter beneficiare di finanziamenti a titolo del programma tematico, a condizione che soddisfino i requisiti (tematici) previsti.

CAPITOLO 08 20 — EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 20

EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

08 20 01

Euratom — Energia di fusione

1.1

61 374 000

59 610 025

 

 

61 374 000

59 610 025

08 20 02

Euratom — Impresa comune ITER — Fusione per l’energia (F4E)

1.1

417 900 000

312 239 530

650 000 000

 

1 067 900 000

312 239 530

 

Capitolo 08 20 — Totale

 

479 274 000

371 849 555

650 000 000

 

1 129 274 000

371 849 555

08 20 01
Euratom — Energia di fusione

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

61 374 000

59 610 025

 

 

61 374 000

59 610 025

Commento

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER è pertanto al cuore dell'attuale strategia dell'Unione. Deve essere accompagnata da un programma europeo di ricerca e sviluppo forte e mirato per preparare lo sfruttamento di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante il funzionamento di ITER e in seguito.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 33).

08 20 02
Euratom — Impresa comune ITER — Fusione per l’energia (F4E)

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

417 900 000

312 239 530

650 000 000

 

1 067 900 000

312 239 530

Commento

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. A tale scopo, è stata istituita l'organizzazione europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, sotto forma di un'impresa comune. Tale impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) ha i seguenti compiti:

a)

apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione;

b)

apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi;

c)

attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 33).

CAPITOLO 08 21 — EURATOM — FISSIONE NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

54 105 000

49 898 809

 

 

54 105 000

49 898 809

Commento

L'obiettivo di questa azione è stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, in modo da promuovere un utilizzo più sicuro, più efficace in termini di risorse e più competitivo dell'energia nucleare e da garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.02.2012, pag. 33).

TITOLO 10

RICERCA DIRETTA

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

10 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

1

340 064 100

340 064 100

 

 

340 064 100

340 064 100

10 02

STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2013) — UE

1

31 531 064

29 032 034

 

 

31 531 064

29 032 034

10 03

STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011) E (2012-2013) EURATOM

1

9 894 900

9 072 511

 

 

9 894 900

9 072 511

10 04

COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI QUADRO PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ

1

p.m.

56 250

 

 

p.m.

56 250

10 05

PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL’AMBITO DEL TRATTATO EURATOM

1

29 403 800

25 856 656

 

 

29 403 800

25 856 656

 

Titolo 10 — Totale

 

410 893 864

404 081 551

 

 

410 893 864

404 081 551

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del settore «Ricerca diretta» (ad eccezione del capitolo 10 05).

Gli stanziamenti iscritti nel presente titolo coprono non solo le spese d'intervento e di personale statutario, ma anche le altre spese di personale, le spese relative ai contratti d'impresa, le spese d'infrastruttura, le spese relative all'informazione e alle pubblicazioni e le altre spese di funzionamento che derivano dalle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico, compresa la ricerca esplorativa.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Entrate varie possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, su uno dei capitoli 10 02, 10 03 o 10 04 e sull'articolo 10 01 05.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Questo eventuale contributo finanziario sarà iscritto alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti agli articoli 10 02 02 e 10 03 02.

Gli stanziamenti del presente titolo coprono il finanziamento del personale in servizio nelle unità incaricate della gestione finanziaria e amministrativa del Centro comune di ricerca e il relativo fabbisogno di stanziamenti d'appoggio (circa il 15 % del costo).

CAPITOLO 10 03 — STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011) E (2012-2013) EURATOM

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

10 03

STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011) E (2012-2013) EURATOM

10 03 01

Attività nucleare del Centro comune di ricerca (CCR)

1.1

9 894 900

9 072 511

 

 

9 894 900

9 072 511

10 03 02

Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Capitolo 10 03 — Totale

 

9 894 900

9 072 511

 

 

9 894 900

9 072 511

10 03 01
Attività nucleare del Centro comune di ricerca (CCR)

Bilancio 2012

Bilancio rettificativo n. 1/2012

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

9 894 900

9 072 511

 

 

9 894 900

9 072 511

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di supporto scientifico e tecnico e quelle di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca, conformemente a quanto stabilito dal programma nucleare specifico pertinente, nei seguenti ambiti:

gestione dei rifiuti nucleari, impatto sull'ambiente e conoscenze di base,

sicurezza nucleare (nuclear safety),

sistemi di protezione nucleare (nuclear security).

Esso è destinato a finanziare le attività necessarie a soddisfare gli obblighi relativi al controllo di sicurezza nucleare, di cui al capo 7 del titolo II del trattato Euratom, quelli derivanti dal trattato di non proliferazione e quelli derivanti dal programma di sostegno da parte della Commissione all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

Esso copre le spese specifiche di ricerca e quelle relative alle attività di supporto interessate (acquisti di ogni genere e contratti). Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alle attività di ricerca collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al Centro comune di ricerca nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 e dell'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).


Rettifiche

13.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 184/19


Rettifica dell'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 29 Febbraio 2012 )

A pagina I/475, la tabella «Sezione VIII — Mediatore europeo» è sostituita dalla seguente tabella:

«Gruppi di mansioni e gradi

2012

2011

Impieghi permanenti

Impieghi temporanei

Impieghi permanenti

Impieghi temporanei

AD 16

1

 

 

1

AD 15

1

 

1

 

AD 14

2

 

2

 

AD 13

1

2

1

2

AD 12

 

2

 

2

AD 11

 

2

1

1

AD 10

 

4

1

2

AD 9

 

3

2

2

AD 8

2

 

2

 

AD 7

 

3

 

1

AD 6

2

6

2

7

AD 5

3

2

2

3

Totale AD

12

24

14

21

AST 11

 

 

 

 

AST 10

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

 

AST 8

 

1

 

1

AST 7

 

1

 

1

AST 6

1

3

1

3

AST 5

5

2

2

2

AST 4

2

3

5

2

AST 3

1

4

1

5

AST 2

 

5

 

2

AST 1

1

1

 

4

Totale AST

10

20

9

20

Totale generale

22

44

23

41»

A pagina I/548, voce 3 0 0 1, dopo il «Commento», prima delle «Basi giuridiche», vengono inserite le seguenti «Condizioni per sbloccare la riserva»:

« Condizioni per sbloccare la riserva

La riserva sarà sbloccata se il tasso di cambio mensile EUR/USD dell'InforEuro scenderà al di sotto degli 1,3 USD per euro.»

A pagina II/81, voce XX 01 01 01, settimo paragrafo:

«Per una descrizione generale delle retribuzioni e indennità dei funzionari, si consulti la pagina “Lavorare alla Commissione” sul sito web della direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione.»

A pagina II/108, voce 01 03 01 02, primo paragrafo:

«L'attuale base di capitale della BERS ammonta a 20 000 000 000 EUR e il capitale sottoscritto dall'Unione a complessivi 900 440 000 EUR (3 %), mentre le quote liberate del capitale ammontano a 187 810 000 EUR, lasciando una quota richiamabile del capitale sottoscritto pari a 712 630 000 EUR.»

A pagina II/384, voce 07 03 60 01, ultimo paragrafo:

«L’Agenzia è tenuta a informare l’autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.»

A pagina II/511, voce 11 01 04 07, la tabella «Cifre (Stanziamenti non dissociati)» è sostituita dalla seguente tabella:

«Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

100 000 »

 

 

A pagina II/537, voce 11 08 05 01, il terzo paragrafo è stato soppresso.

A pagina II/538, voce 11 08 05 02, il terzo paragrafo è stato soppresso, quinto paragrafo:

«La partecipazione dell’Unione europea per il 2012 è pari a un importo complessivo di 9 216 900 EUR. All’importo di 9 030 900 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 186 000 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.»

A pagina II/642, voce 15 02 27 01, «Commento», secondo paragrafo, la seconda frase è stata soppressa.

A pagina II/643, voce 15 02 27 02, «Commento», secondo paragrafo, la seconda frase è stata soppressa, terzo paragrafo:

«La partecipazione dell’Unione europea per il 2012 è pari a un importo complessivo di 20 145 530 EUR. All’importo di 20 044 530 EUR iscritto a bilancio è aggiunto un importo di 101 000 EUR provenienti dal recupero delle eccedenze.»

A pagina II/725, voce 17 03 10 02, terzo paragrafo:

«Il contributo dell'Unione per il 2012 ammonta a 32 841 107 EUR, compreso il contributo speciale di 6 000 000 EUR per i medicinali orfani. Un importo di 9 875 107 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 22 966 000 EUR iscritto nel bilancio.»

A pagina II/777, voce 18 05 11 02:

«Il contributo dell'Unione per il 2012 ammonta a un totale di 15 550 920 EUR. Un importo di 986 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 14 564 920 EUR iscritto nel bilancio.»

Da pagina II/1136 a pagina II/1139, il Titolo 40 «Riserve» è sostituito da:

« TITOLO 40

RISERVE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2012 e 2011) e dell'esecuzione (2010)

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

40 01

RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

3 500 000

3 500 000

1 834 000

1 834 000

 

 

40 02

RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

905 253 025

238 935 997

881 845 000

217 427 543

0,—

0,—

40 03

RISERVA NEGATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

Titolo 40 — Totale

908 753 025

242 435 997

883 679 000

219 261 543

0,—

0,—

CAPITOLO 40 01 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

40 01

RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

40 01 40

Riserva per spese amministrative

 

3 500 000

1 834 000

 

40 01 42

Riserva per imprevisti

5

p.m.

p.m.

 

 

Capitolo 40 01 — Totale

 

3 500 000

1 834 000

 

40 01 40
Riserva per spese amministrative

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

3 500 000

1 834 000

 

Commento

Gli stanziamenti di questo articolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

1.

Voce

01 01 02 11

Altre spese di gestione

329 267

2.

Voce

02 01 02 11

Altre spese di gestione

52 383

3.

Voce

03 01 02 11

Altre spese di gestione

14 967

4.

Voce

04 01 02 11

Altre spese di gestione

16 966

5.

Voce

05 01 02 11

Altre spese di gestione

498 392

6.

Voce

06 01 02 11

Altre spese di gestione

59 867

7.

Voce

07 01 02 11

Altre spese di gestione

89 800

8.

Voce

08 01 02 11

Altre spese di gestione

4 490

9.

Voce

09 01 02 11

Altre spese di gestione

24 695

10.

Voce

11 01 02 11

Altre spese di gestione

19 779

11.

Voce

12 01 02 11

Altre spese di gestione

97 284

12.

Voce

13 01 02 11

Altre spese di gestione

16 463

13.

Voce

14 01 02 11

Altre spese di gestione

151 912

14.

Voce

15 01 02 11

Altre spese di gestione

29 933

15.

Voce

16 01 02 11

Altre spese di gestione della direzione generale della Comunicazione: sedi

5 987

16.

Voce

17 01 02 11

Altre spese di gestione

280 045

17.

Voce

18 01 02 11

Altre spese di gestione

39 662

18.

Voce

19 01 02 11

Altre spese di gestione del Servizio degli strumenti di politica estera

16 345

19.

Voce

20 01 02 11

Altre spese di gestione della Direzione generale per il commercio

37 417

20.

Voce

21 01 02 11

Altre spese di gestione della direzione generale Sviluppo e cooperazione — EuropeAid

29 933

21.

Voce

22 01 02 11

Altre spese di gestione della direzione generale per l’Allargamento

8 082

22.

Voce

23 01 02 11

Altre spese di gestione

13 470

23.

Voce

26 01 02 11

Altre spese di gestione

2 275

24.

Articolo

26 01 20

Ufficio europeo di selezione del personale

1 500 000

25.

Voce

27 01 02 11

Altre spese di gestione della Direzione generale del bilancio

10 028

26.

Voce

27 01 02 19

Altre spese di gestione — Gestione non decentrata

90 265

27.

Voce

29 01 02 11

Altre spese di gestione

29 933

28.

Voce

32 01 02 11

Altre spese di gestione

23 947

29.

Voce

33 01 02 11

Altre spese di gestione

6 413

 

 

 

Totale

3 500 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

40 01 42
Riserva per imprevisti

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

p.m.

p.m.

 

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

40 02

RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

40 02 40

Stanziamenti non dissociati

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

40 02 41

Stanziamenti dissociati

 

146 316 025

148 935 997

127 985 000

117 427 543

 

 

40 02 42

Riserva per aiuti d'urgenza

4

258 937 000

90 000 000

253 860 000

100 000 000

0,—

0,—

40 02 43

Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.1

500 000 000

p.m.

500 000 000

p.m.

0,—

0,—

 

Capitolo 40 02 — Totale

 

905 253 025

238 935 997

881 845 000

217 427 543

0,—

0,—

40 02 40
Stanziamenti non dissociati

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

p.m.

p.m.

 

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo “Riserve” riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

40 02 41
Stanziamenti dissociati

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

146 316 025

148 935 997

127 985 000

117 427 543

 

 

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo “Riserve” riguardano unicamente due situazioni:a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.

Voce

07 03 60 01

Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 ai titoli 1 e 2

1 491 930

1 491 930

2.

Voce

07 03 60 02

Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 al titolo 3

1 236 510

1 236 510

3.

Voce

07 03 70 01

Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull’importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose — Contributo ai titoli 1 e 2

345 214

345 214

4.

Voce

07 03 70 02

Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell’ambito della legislazione sull’importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose — Contributo al titolo 3

1 110 386

1 110 386

5.

Voce

09 02 03 01

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione — Contributo ai titoli 1 e 2

391 985

391 985

6.

Articolo

11 03 01

Accordi internazionali in materia di pesca

119 200 000

120 800 000

7.

Articolo

16 02 02

Azioni multimedia

4 500 000

4 500 000

8.

Voce

16 03 02 01

Comunicazione delle rappresentanze della Commissione

1 000 000

1 000 000

9.

Articolo

16 03 04

Insieme per comunicare l’Europa

2 300 000

2 400 000

10.

Voce

18 02 03 02

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne — Contributo al titolo 3

9 000 000

9 000 000

11.

Articolo

18 02 04

Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

5 180 000

6 131 702

12.

Articolo

18 02 07

Valutazione di Schengen

560 000

528 270

 

 

 

Totale

146 316 025

148 935 997

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

40 02 42
Riserva per aiuti d'urgenza

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

258 937 000

90 000 000

253 860 000

100 000 000

0,—

0,—

Commento

In conformità delle disposizioni del punto 25 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, l'obiettivo di questa riserva è consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo di questa riserva è fissato a 221 000 000 EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.

Questa riserva è iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso a questa riserva, presenta ai due rami dell’autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a questa riserva e sull'importo necessario.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

40 02 43
Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

500 000 000

p.m.

500 000 000

p.m.

0,—

0,—

Commento

Scopo della riserva, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, del 17 maggio 2006, è fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il metodo per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il Fondo è stabilito nel punto 28 dell'accordo interistituzionale summenzionato e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

CAPITOLO 40 03 — RISERVA NEGATIVA

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

40 03

RISERVA NEGATIVA

40 03 01

Riserva negativa (Rubrica 3b — Cittadinanza)

3.2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

40 03 02

Riserva negativa (Rubrica 4 — L'Unione europea come attore globale)

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

 

Capitolo 40 03 — Totale

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

40 03 01
Riserva negativa (Rubrica 3b — Cittadinanza)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 44 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 23 e 24 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

40 03 02
Riserva negativa (Rubrica 4 — L'Unione europea come attore globale)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2012

Stanziamenti 2011

Esecuzione 2010

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

 

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 44 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 23 e 24 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).»

A pagina II/1144, nell'allegato «Spazio economico europeo», terzo paragrafo, l'importo dell «EUR 312 060 230» è sostituito con «EUR 311 990 000».