ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.182.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/375/UE |
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2012/376/UE |
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2012/377/UE |
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2012/378/UE |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/379/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 626/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») («misure antidumping iniziali»). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (3). Nel 2012 il Consiglio ha modificato dette misure con il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 (4) e le ha prorogate per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 (5). |
2. Apertura di un riesame intermedio
(2) |
Una domanda di riesame è stata presentata dai seguenti produttori dell’Unione: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl e Comercial Quimica Sarasa SL («richiedenti»). |
(3) |
La domanda di riesame si limitava alla verifica delle pratiche di dumping relativamente a due produttori esportatori della RPC, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou, e Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai. Nella domanda si sosteneva che il mantenimento delle misure al livello esistente, basato sul livello di dumping determinato in precedenza, sembrava non essere più sufficiente per controbilanciare il dumping, dato che a entrambe le società doveva essere negato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). |
(4) |
Disponendo di elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio e dopo aver sentito il comitato consultivo, il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame intermedio limitato al dumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
3. Inchiesta
3.1. Periodo dell’inchiesta
(5) |
L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
3.2. Parti interessate dalla presente inchiesta
(6) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio i due produttori esportatori del paese interessato e le autorità del paese interessato. |
(7) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
3.3. Risposte al questionario e verifiche
(8) |
La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori citati nella domanda di riesame e ai produttori del paese di riferimento, l’Argentina. |
(9) |
Hanno risposto al questionario i due produttori esportatori della RPC e il produttore del paese di riferimento che ha collaborato. |
(10) |
Per consentire ai due produttori esportatori della RPC di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. Entrambi hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l’inchiesta avesse stabilito che nel loro caso non sussistevano le condizioni per beneficiare del TEM. |
(11) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
|
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(12) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia l’acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della RPC, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 («prodotto in esame»). |
(13) |
Il prodotto in esame è usato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso della produzione nell’Unione, oppure mediante sintesi chimica da composti petrolchimici, come nel caso della produzione nella RPC. Dai sottoprodotti della vinificazione si ottiene solamente l’acido L(+) tartarico. La produzione sintetica consente di fabbricare sia l’acido L(+) tartarico che l’acido DL-tartarico. Entrambi i tipi costituiscono il prodotto in esame e presentano impieghi analoghi. |
2. Prodotto simile
(14) |
Come nella precedente inchiesta, si è ritenuto che l’acido tartarico prodotto nella RPC ed esportato nell’Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (Argentina) e quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e siano destinati agli stessi usi principali. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato
(15) |
Entrambe le società menzionate nella domanda di riesame hanno chiesto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale deve essere determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. |
(16) |
Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, i criteri relativi al TEM:
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(17) |
Entrambi i produttori della RPC hanno presentato domanda di TEM, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sono state esaminate tutte le richieste di TEM presentate e sono state effettuate verifiche in loco presso le sedi di queste società che hanno collaborato. |
(18) |
Il TEM è stato rifiutato a entrambe le società ai sensi del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sulla base di elementi di prova attestanti che il prezzo della materia prima principale, il benzene, era distorto. Dal confronto tra i prezzi sul mercato interno della RPC, utilizzando come fonte i prezzi di acquisto di un produttore che ha collaborato, e i prezzi praticati in altri paesi a economia di mercato è emersa una differenza di prezzo compresa fra il 19 % e il 51 % durante il periodo dell’inchiesta. La RPC impone un dazio del 40 % all’importazione del benzene (anche se, di fatto, tale dazio non era in vigore durante il PIR) e non rimborsa nessuna parte dell’IVA (17 %) imposta all’esportazione. Sono state riscontrate distorsioni anche a livello del prezzo della materia prima intermedia, l’anidride maleica, acquistata dall’altro produttore che ha collaborato, le cui acquisizioni sono state utilizzate come fonte. |
(19) |
Il TEM è stato inoltre negato a una società in base ai criteri 2 e 3, data l’esistenza di elementi di prova attestanti prezzi poco elevati per i diritti di utilizzo dei terreni e una sopravvalutazione delle attività della società come garanzia per un prestito concesso da una banca di proprietà dello Stato. |
(20) |
Dopo la loro comunicazione, entrambe le società hanno contestato le conclusioni della Commissione. Nessuna delle società è stata tuttavia in grado di spiegare il prezzo poco elevato del benzene sul mercato della RPC. La società di cui al considerando 19 ha fornito una serie di documenti per contestare le conclusioni della Commissione in merito ai prezzi dei diritti di utilizzo dei terreni e alla valutazione delle loro attività. Tuttavia, poiché tali documenti erano stati richiesti durante la visita di ispezione e non erano stati forniti, si è deciso che queste informazioni non potevano essere verificate né utilizzate. |
(21) |
Il TEM viene pertanto negato a entrambe le società. |
(22) |
Entrambe le società soddisfano tuttavia i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e possono pertanto beneficiare di un dazio antidumping individuale basato sui loro prezzi all’esportazione. |
2. Paese di riferimento
(23) |
Il valore normale deve essere determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato appropriato («paese di riferimento») oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese di riferimento ad altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. |
(24) |
Come nell’inchiesta iniziale, l’Argentina è stata proposta nell’avviso di apertura come paese di riferimento appropriato ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, una società in India e una società in Australia sono state identificate come possibili produttori alternativi in un paese terzo a economia di mercato. Nessuna delle due società ha tuttavia risposto al questionario che è stato inviato loro. |
(25) |
Un produttore di acido tartarico in Argentina ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. L’inchiesta ha mostrato che in Argentina esiste un mercato competitivo per l’acido tartarico, con due produttori locali in concorrenza e importazioni da paesi terzi. Il volume di produzione in Argentina corrisponde a oltre il 20 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC. |
(26) |
Si conclude pertanto, come nella precedente inchiesta, che l’Argentina costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3. Valore normale
(27) |
Il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni trasmesse dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato. Anche se il produttore del paese di riferimento ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno, dato il diverso metodo di produzione di Argentina e RPC, che incide significativamente sui prezzi e sui costi, è stato deciso di costruire il valore normale invece di utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno. Il costo delle materie prime in Argentina è stato sostituito dal prezzo medio di mercato per il benzene e le SGAV in Argentina sono state adeguate per rispecchiare meglio il mercato interno della RPC. |
(28) |
Il valore normale per l’acido L(+) tartarico (fabbricato dal produttore argentino) è stato quindi costruito a partire dal costo di produzione dell’acido L(+) tartarico in Argentina, tenendo conto della differenza nei metodi di produzione tra Argentina e RPC. |
(29) |
Dato che il produttore argentino non fabbricava acido DL tartarico, il valore normale è stato anche costruito utilizzando la differenza di prezzo riscontrata tra i due tipi di prodotto. |
4. Prezzo all’esportazione
(30) |
I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente nell’Unione per entrambi i produttori esportatori della RPC. |
5. Confronto
(31) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze a livello di trasporti, assicurazione e imposte indirette, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
6. Margini di dumping
(32) |
Per entrambe le società la media ponderata del valore normale per ciascun prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione per lo stesso tipo di prodotto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
(33) |
Su tale base, i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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7. Carattere duraturo del mutamento delle circostanze
(34) |
Nella domanda di riesame si sosteneva che i due produttori esportatori della RPC non dovevano più beneficiare del TEM e che tale mutamento di circostanze era di carattere duraturo. Considerati i motivi di rifiuto del TEM, si può ritenere che le conclusioni del presente riesame siano di carattere duraturo. In base agli elementi di prova disponibili, il prezzo del benzene nella RPC era oggetto di distorsioni già prima del PIR e non vi è alcun elemento che dimostri che il governo della RPC abbia posto fine a tali distorsioni o intenda farlo. |
(35) |
Per quanto riguarda i motivi specifici per la società di cui al considerando 19, anche questi sono di carattere duraturo in quanto incidono sui costi e sulle decisioni della società per un periodo di tempo considerevole. Non si tratta di elementi che avrebbero potuto influenzare l’inchiesta iniziale nel cui ambito era stato concesso il TEM a tale società. |
D. MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE
(36) |
Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’attuale riesame antidumping debba modificare il livello delle misure in vigore sulle importazioni di acido tartarico originario della RPC. |
(37) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale presentare osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni. |
(38) |
Una società della RPC ha risposto alla comunicazione contestando ancora una volta le conclusioni che hanno portato a rifiutare il TEM a causa della distorsione del prezzo della materia prima principale. Tale società non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni e le sue argomentazioni sono state pertanto respinte. La società ha inoltre chiesto ulteriori informazioni sugli adeguamenti di cui al considerando 27, ma tale richiesta è stata rifiutata in quanto, per soddisfarla, sarebbe stato necessario divulgare i costi e i metodi di produzione dell’unico produttore in Argentina. |
(39) |
L’industria dell’Unione ha risposto alla comunicazione contestando il ricorso a un valore normale costruito invece che ai prezzi di vendita sul mercato interno del paese di riferimento e contestando altresì gli adeguamenti di cui sopra apportati al valore normale costruito per tener conto delle differenze tra Argentina e RPC a livello di materie prime e processi produttivi. |
(40) |
Il ricorso a un valore normale costruito invece che ai prezzi praticati dall’Argentina non può essere considerato un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Nell’inchiesta iniziale entrambe le società della RPC avevano ottenuto il TEM e il valore normale era stato pertanto ricavato dai prezzi da esse praticati sul mercato interno. In questo caso il TEM è stato negato a entrambe le società e quindi non è più possibile utilizzare lo stesso metodo. |
(41) |
L’industria dell’Unione ha inoltre affermato che la Commissione, per calcolare i margini individuali dei due esportatori interessati dal presente riesame, avrebbe dovuto utilizzare il metodo fissato nell’inchiesta iniziale per il calcolo del dazio residuo per la RPC. Tale argomentazione è stata respinta poiché il dazio residuo è stato calcolato per le società che non avevano collaborato nell’inchiesta iniziale. Tale calcolo non è quindi paragonabile al calcolo di un dazio individuale per un esportatore che ha collaborato e al quale è stato negato il TEM. |
(42) |
Gli adeguamenti di cui sopra apportati al valore normale sono stati necessari per garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione di un acido tartarico di sintesi e un valore normale basato su un processo di produzione naturale. Lo stesso calcolo effettuato utilizzando i prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina, adeguando poi il valore normale e/o il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, non avrebbe garantito un confronto equo. Questi argomenti sono quindi stati respinti. |
E. IMPEGNI
(43) |
Un produttore esportatore della RPC ha proposto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Il prodotto in esame non è adatto a un impegno su prezzi fissi a causa della volatilità del prezzo all’esportazione. Per ovviare a tale problema il produttore esportatore ha proposto una clausola d’indicizzazione, senza però precisare come tale indicizzazione sarebbe stata calcolata. È stata anche proposta un’indicizzazione basata sul prezzo distorto del benzene sul mercato interno della RPC, proposta che non ha potuto essere accettata. |
(44) |
Detto produttore esportatore, inoltre, fabbrica vari tipi di altri prodotti chimici, che può vendere ad acquirenti comuni nell’Unione europea tramite operatori commerciali collegati. Ciò potrebbe comportare un rischio elevato di compensazione incrociata e rendere assai difficile un controllo efficace. |
(45) |
Esistono inoltre vari tipi di prodotto in esame, che non sono facili da distinguere e presentano notevoli differenze di prezzo. I diversi prezzi minimi all’importazione proposti dal produttore esportatore renderebbero quindi il controllo impossibile. Stante quanto precede, si è concluso che le offerte di impegno non possono essere accettate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, è modificata come segue:
«Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou |
13,1 % |
A688 |
Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai |
8,3 % |
A689 |
Tutte le altre società (Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou — codice addizionale TARIC A687). |
34,9 % |
A999» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.
(3) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.
(4) GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1.
(5) GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3.
(6) GU C 223 del 29.7.2011, pag. 16.
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 627/2012 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, istituite con il regolamento (CE) n. 1425/2006
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6, e l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia. |
(2) |
Detto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1356/2007 (3), (CE) n. 249/2008 (4) e (CE) n. 189/2009 (5) e dai regolamenti di esecuzione del Consiglio (UE) n. 474/2011 (6) e (UE) n. 475/2011 (7). |
2. Domande di riesame e apertura della procedura
(3) |
Il 18 maggio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1425/2006 dalla società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica della RPC («il richiedente»). |
(4) |
Successivamente, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di riesame in previsione della scadenza, presentata il 30 giugno 2011. |
(5) |
La domanda è stata presentata da 44 produttori dell’Unione, che rappresentano il 30 % circa della produzione totale stimata dell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica. |
(6) |
La domanda era motivata dal fatto che il venir meno delle misure comporterebbe probabilmente il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, qualora le misure fossero lasciate scadere. |
(7) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura del riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, e di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso pubblicato rispettivamente il 21 settembre 2010 e il 27 settembre 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
3. Inchieste
3.1. Periodi dell’inchiesta
(8) |
L’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulla persistenza o la reiterazione delle pratiche di dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PIR («periodo in esame»). |
(9) |
Il periodo dell’inchiesta per il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda la società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010. |
3.2. Prodotto in esame e prodotto simile
(10) |
Il prodotto in esame in entrambe le inchieste è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90. |
(11) |
Per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto sul mercato dell’Unione, non è stato possibile trarre conclusioni definitive in merito all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa della scarsa collaborazione dell’industria dell’Unione nel quadro del riesame in previsione della scadenza (cfr. parte B). |
(12) |
Per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dal richiedente del riesame intermedio, nonché quello prodotto e venduto in un potenziale paese di riferimento nel quadro del riesame intermedio, va osservato che l’inchiesta non ha raggiunto alcuna conclusione a causa della chiusura delle inchieste in corso e dell’abrogazione delle misure in vigore (cfr. parte B). |
3.3. Parti interessate dall’inchiesta
(13) |
La Commissione ha informato ufficialmente la società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd e i rappresentanti della RPC dell’apertura del riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping. Entrambe le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(14) |
La Commissione ha ufficialmente informato i produttori dell’Unione che hanno presentato la domanda di riesame in previsione della scadenza, gli altri produttori noti dell’Unione e tutte le associazioni note di produttori dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Anche i produttori dei possibili paesi di riferimento, cioè India, Indonesia, Malaysia, Turchia e Stati Uniti, nonché i rappresentanti della RPC e della Thailandia, sono stati informati dell’apertura del riesame in previsione della scadenza. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(15) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
3.4. Campionamento dei produttori dell’Unione
(16) |
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta in previsione della scadenza, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. |
3.4.1.
(17) |
Il settore della produzione di sacchi e sacchetti di plastica nell’Unione è estremamente frammentato, con un gran numero di produttori di dimensioni diverse, compreso un gruppo numeroso di produttori di piccole dimensioni distribuiti su diversi Stati membri. |
(18) |
Le informazioni fornite nella domanda durante la fase di apertura indicavano che le società medio-grandi rappresentano circa il 25 % dei produttori che hanno collaborato e circa il 70 % della produzione dell’Unione che ha collaborato. Di conseguenza, le piccole imprese rappresentano circa il 75 % dei produttori che hanno collaborato e il 30 % circa della loro produzione. |
(19) |
Inoltre, le informazioni hanno mostrato che la produzione dell’Unione è distribuita fra diversi Stati membri, ma fortemente concentrata in Germania, Francia, Spagna e Italia. |
3.4.2.
(20) |
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, stabilisce che l’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, fra l’altro, dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. Qualsiasi accertamento del pregiudizio e informazione raccolta a tale scopo avrebbe pertanto un valore rappresentativo di tutta l’industria dell’Unione. |
(21) |
Ne consegue che l’elevato livello di frammentazione del settore dei sacchi e sacchetti di plastica è stato preso in considerazione per il campionamento. Per poter trarre conclusioni rappresentative dell’intera industria dell’Unione, si è ritenuto necessario garantire che anche la situazione delle piccole imprese fosse adeguatamente rispecchiata. |
(22) |
Di conseguenza, ai fini della selezione di un campione rappresentativo di produttori dell’Unione, i produttori dell’Unione che hanno collaborato sono stati divisi in due segmenti in base al volume della loro produzione annua: da un lato le imprese medio-grandi con una produzione superiore alle 15 000 tonnellate, dall’altro le piccole imprese la cui produzione è inferiore alle 15 000 tonnellate. Si è previsto di selezionare per il campione le società più grandi all’interno di ciascun segmento. |
(23) |
Inoltre, anche la distribuzione geografica dei produttori fra gli Stati membri, descritta al considerando 19, è stata presa in considerazione. |
3.4.3.
(24) |
La procedura per ottenere le informazioni necessarie a selezionare il campione dei produttori dell’Unione è derivata dalle informazioni ottenute nella fase di apertura. Inoltre, il relativo avviso di apertura invitava tutti gli altri produttori a manifestarsi nel caso in cui desiderassero essere inclusi nel campione. Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, nessuna società ha contattato la Commissione chiedendo di essere inserita nel campione. |
(25) |
A seguito dei criteri di cui ai considerando da 20 a 23, cinque produttori dell’Unione operanti in quattro Stati membri sono stati inclusi nel campione. Si trattava dei più grandi produttori in ciascuno dei due segmenti, tenendo conto delle dimensioni e della distribuzione geografica. Tre società incluse nel campione appartengono al segmento delle imprese medio-grandi e due al segmento delle piccole imprese. |
(26) |
Le società selezionate rispecchiavano anche la distribuzione geografica tra gli Stati membri in termini di produzione, con Germania e Francia in rappresentanza delle imprese che operano nel segmento medio-grande, mentre Italia e Spagna rappresentavano il segmento delle piccole imprese. |
(27) |
Il campione così selezionato rappresentava il 22,5 % della produzione totale di sacchi e sacchetti di plastica dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta e il 12,3 % della produzione totale stimata dell’Unione, in base ai dati relativi alla produzione totale dell’Unione indicati nella domanda. |
(28) |
Nella fase di apertura, tutti i produttori dell’Unione noti sono stati informati della composizione del campione provvisorio e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
B. SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
(29) |
Si ricorda che l’accertamento del pregiudizio deve essere basato su una valutazione suffragata da prove dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. |
(30) |
Pertanto la frammentazione dell’industria è stata presa in considerazione nel campione e sono stati inoltre inviati questionari sui dati generali in merito principalmente agli indicatori macroeconomici per Stato membro a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione al fine di ottenere le informazioni necessarie. |
(31) |
In termini del campione di produttori dell’Unione, il livello di rappresentatività è stato seriamente compromesso dal fatto che il principale produttore inserito nel campione operante nel segmento delle imprese medio-grandi e un produttore operante nel segmento delle piccole imprese hanno informato la Commissione che non desideravano rispondere al questionario. Ciò significa che solo tre delle cinque società inserite nel campione hanno continuato a collaborare e che sarebbero state fornite solo informazioni parziali, o nessuna informazione, relative ai segmenti e agli Stati membri produttori individuati. |
(32) |
Sono stati pertanto effettuati numerosi tentativi al fine di selezionare un nuovo campione rappresentativo che rispettasse la metodologia di selezione di cui ai considerando da 17 a 28. |
(33) |
Al riguardo sono stati identificati in totale sei ulteriori produttori dell’Unione, che si sono dichiarati disponibili a essere inseriti nel campione, come possibili sostituti delle due società che avevano interrotto la propria collaborazione nell’ambito del campione. Queste sei ulteriori società sono state contattate e invitate a collaborare completando il questionario per i produttori dell’Unione. |
(34) |
Di questi sei ulteriori produttori dell’Unione contattati, uno solo, che rappresenta il segmento delle imprese medio-grandi, ha alla fine accettato di collaborare. Non è stato trovato alcun sostituto a rappresentanza della produzione in Germania, uno dei maggiori Stati membri per quanto riguarda la produzione di sacchi e sacchetti di plastica. |
(35) |
Non è stato pertanto possibile selezionare un nuovo campione a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché non si è potuta ottenere la rappresentatività richiesta per i segmenti e gli Stati membri produttori identificati. |
(36) |
Data la scarsa collaborazione da parte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, non si è potuto ragionevolmente concludere che i dati forniti dalle società che hanno collaborato rispecchiassero la situazione dell’intera industria dell’Unione e pertanto non è stato possibile valutare adeguatamente se le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, fossero soddisfatte. |
(37) |
A seguito dei tentativi di selezionare un nuovo campione, un gruppo di produttori ha riaffermato il proprio impegno a partecipare attivamente al riesame in previsione della scadenza, ribadendo l’importanza per l’industria dell’Unione di mantenere le misure antidumping in vigore. Questo gruppo di produttori ha deplorato il fatto che solo uno di essi fosse stato invitato dalla Commissione a completare il questionario. In tale contesto, va osservato che la disponibilità di tali imprese a collaborare è stata esaminata in modo approfondito e sono state tutte inserite nel gruppo di società prese in considerazione per la selezione del nuovo campione. Si ricorda, tuttavia, che al fine di garantire la rappresentatività, il metodo di selezione, di cui ai considerando da 17 a 28, andava rispettato anche per il nuovo campione. Poiché soltanto una delle società del gruppo soddisfaceva le condizioni di cui sopra, solo tale società ha potuto essere invitata a far parte del campione. Le dimensioni o gli Stati membri di appartenenza delle restanti società erano già sufficientemente rappresentati nel campione. |
(38) |
Alcune informazioni relative alla produzione a livello nazionale, ai dati delle vendite e ad altri indicatori macroeconomici fondamentali sono pervenute dalle associazioni nazionali di Paesi Bassi, Spagna, Italia e in parte Francia. Tuttavia, l’associazione europea di convertitori di materie plastiche (European Plastics Converters Association, EuPC) non ha fornito le informazioni richieste mediante l’apposito questionario trasmesso e, pertanto, non è stato possibile raccogliere alcun dato conclusivo a livello macroeconomico in tutta l’Unione. |
C. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI
(39) |
Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC e della Thailandia deve essere chiuso. |
(40) |
La scarsa collaborazione dei produttori dell’Unione e l’assenza di un campione rappresentativo hanno impedito alla Commissione di poter valutare se le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base siano soddisfatte. Pertanto non è stato possibile concludere se la scadenza delle misure in vigore comporterebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del pregiudizio ed è opportuno chiudere l’inchiesta su tali basi. |
(41) |
Ne consegue che il riesame intermedio risulta privo di scopo e quindi anch’esso deve essere chiuso. |
(42) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura delle due inchieste. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate. |
(43) |
Una delle parti interessate ha affermato che, dal momento che si è proposto di chiudere il riesame a causa della scarsa collaborazione dei produttori dell’Unione, occorrerebbe abolire le misure antidumping con effetto retroattivo, vale a dire a partire dal 30 settembre 2011, data in cui le misure in vigore sarebbero inizialmente dovute scadere. |
(44) |
In questo contesto si fa presente che la domanda di riesame è stata presentata da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 30 % della produzione totale dell’Unione, a norma del regolamento di base. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, dispone esplicitamente che le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame. Le conclusioni indicate al considerando 40, tuttavia, non hanno avuto alcun impatto sulla legittimità dell’apertura del riesame in sé, ragione per la quale le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo cui le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame, continuano ad applicarsi. Tale argomentazione è stata quindi respinta. |
(45) |
Un certo numero di produttori dell’Unione hanno inoltre risposto alla comunicazione delle conclusioni dichiarando di ritirarsi dai produttori all’origine della denuncia. Tuttavia, tenendo conto del fatto che altri produttori dell’Unione sono rimasti fermi nella propria posizione e considerando che le condizioni di rappresentatività indicate al considerando 5 erano soddisfatte al momento dell’apertura dell’inchiesta, ciò non avrebbe alcun impatto sulla procedura. |
(46) |
Alla luce di quanto precede, nessuna delle osservazioni pervenute ha portato a modificare le conclusioni esposte sopra. Si conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC e della Thailandia deve essere chiuso e le misure devono essere abrogate. Ne consegue che l’attuale riesame intermedio di cui al considerando 3 sarà chiuso contemporaneamente alla chiusura del presente riesame in previsione della scadenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, sono abrogate e il procedimento riguardante tali importazioni è chiuso.
Articolo 2
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90, originari della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(3) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 5.
(4) GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.
(5) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.
(6) GU L 131 del 18.5.2011, pag. 2.
(7) GU L 131 del 18.5.2011, pag. 10.
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 628/2012 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 189 del 29.6.2011, pag. 33.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
GERMANIA
Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (IGP)
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 629/2012 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Nostrano Valtrompia (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Nostrano Valtrompia» (2), presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 304 del 15.10.2011, pag. 15.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3 Formaggi
ITALIA
Nostrano Valtrompia (DOP)
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 630/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l'inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell'omologazione CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), f) e i),
considerando quanto segue:
(1) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico» (2) riconosce l'esistenza di un'ampia gamma di tecnologie (energia elettrica, idrogeno, biogas e biocarburanti liquidi) suscettibili di contribuire in misura significativa al conseguimento degli obiettivi prioritari di Europa 2020 di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione (crescita intelligente) e di promuovere un'economia più efficiente nell'uso delle risorse, più verde e più competitiva (crescita sostenibile). |
(2) |
È probabile che nel breve e medio periodo il motore a combustione interna continui a essere il motore più diffuso sui veicoli stradali; pertanto la transizione dal motore a combustione interna verso altri tipi di motopropulsori basati sull'energia elettrica (batteria elettrica, celle a combustibile) potrebbe essere facilitata attraverso l'adeguamento dei motori a combustione interna a carburanti puliti quali l'idrogeno (H2) o miscele di idrogeno e gas naturale (H2GN). |
(3) |
Data l'incertezza che permane sul futuro della tecnologia dei motopropulsori e la probabilità che nuove tecnologie rappresentino una parte crescente del mercato, è necessario adattare l'attuale legislazione europea in tema di omologazione a tali tecnologie. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3) non include attualmente l'H2 e le miscele H2GN tra i tipi di carburanti considerati. È pertanto opportuno estendere la procedura di omologazione prevista in tale regolamento al fine di includere tali carburanti. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (4) stabilisce requisiti di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a motore la cui propulsione si fondi sull'idrogeno. È necessario anche assicurare la protezione dell'ambiente in quanto le emissioni di ossido di azoto dall'idrogeno utilizzato come carburante nei motori a combustione interna possono avere un impatto sull'ambiente. |
(6) |
Le miscele H2GN rilasciano nell'atmosfera un certo quantitativo di inquinanti, principalmente idrocarburi, monossidi di carbonio, ossidi di azoto e particolato. Tali emissioni rappresentano un problema che deve essere affrontato. |
(7) |
Le differenti formule e i parametri impiegati per determinare i risultati delle prove sulle emissioni devono essere adattati ai casi specifici dell'H2 e delle miscele H2GN utilizzati nei motori a combustione interna, in quanto tali formule e parametri dipendono in forte misura dal tipo e dalle caratteristiche del carburante utilizzato. |
(8) |
I documenti forniti dal costruttore alle autorità di omologazione nazionali devono essere aggiornati al fine di includere le pertinenti informazioni relative all'H2, alle miscele H2GN e ai veicoli elettrici. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 692/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1. |
L'articolo 2 è così modificato:
|
2. |
Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) COM(2010) 186 definitivo.
(3) GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.
(4) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:
1. |
L'allegato I è così modificato:
|
2. |
L'allegato III è così modificato:
|
3. |
Nell'allegato IV, appendice 1, punto 2.2, primo sottoparagrafo, è aggiunto il seguente testo:
in cui A è la quantità di GN/biometano nella miscela H2GN, espressa in % vol.". |
4. |
Nell'allegato IX, parte A, sezione 1, è aggiunto il seguente testo: "Tipo: idrogeno per motori a combustione interna
Tipo: idrogeno per veicoli a pile a combustibile
Tipo: H2GN L'idrogeno e i carburanti GN/biometano che compongono una miscela H2GN devono rispettare separatamente i corrispondenti parametri indicati nel presente allegato.". |
5. |
L'allegato XII è così modificato:
|
(1) Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.
(2) Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per il biodiesel saranno proposti in seguito.
(3) Prova con benzina solo prima delle date indicate nell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2007. Successivamente a tali date, la prova è effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato IX, parte B.
(4) Quando il veicolo funziona a idrogeno sono determinate solo le emissioni di NOx.".
(5) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).
(6) I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, e che dispongono di un serbatoio di benzina di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.";
(7) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).
(8) GU L 72 del 14.3.2008, pag. 113.";
(9) GU L 158 del 19.6.2007, pag. 34.";
(10) Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).
(11) Da non condensare.
(12) Acqua, ossigeno, azoto e argon combinati: 1.900 μmol/mol.
(13) L'idrogeno non deve contenere polveri, sabbia, sporcizia, gomme, oli o altre sostanze in misura tale da danneggiare i dispositivi della stazione di rifornimento del veicolo (motore) alimentato.
(14) L'indice dell'idrogeno combustibile è determinato sottraendo il contenuto totale dei componenti gassosi diversi dall'idrogeno elencati nella tabella (totale dei gas), espressi in % moli, da 100 % moli. È inferiore alla somma dei limiti massimi disponibili di tutti i componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella.
(15) Il valore del "totale gas" è la somma dei valori dei componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella, escluso il particolato.
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 631/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione (2) stabilisce nell’allegato I l’elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti ottenuti dal luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l’equivalenza di tali attestati al certificato di cui all’articolo 117 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(2) |
L’Argentina ha comunicato per la prima volta due servizi competenti autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza. È opportuno pertanto modificare l’elenco che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008. |
(3) |
Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1295/2008. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER
Luppolo in coni, codice NC: ex 1210
Polveri di luppolo, codice NC: ex 1210
Succhi ed estratti di luppolo, codice NC: 1302 13 00
Paese d’origine |
Servizi autorizzati |
Indirizzo |
Codice |
Telefono |
Fax |
E-mail (facoltativa) |
||||
(AR) Argentina |
Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV). Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Centro Regional Patagonia Norte |
|
(54-298) |
44 28 594 44 32 190 |
44 28 594 44 32 190 |
groca@senasa.gov.ar cpaulovich@senasa.gov.ar jesparza@senasa.gov.ar |
||||
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) |
|
(54-11) |
41 21 50 00 |
41 21 50 00 |
webmaster@senasa.gob.ar cdei@senasa.gob.ar |
|||||
(AU) Australia |
Quarantine Tasmania Quarantine Centre |
|
(61-3) |
62 33 33 52 |
62 34 67 85 |
|
||||
(CA) Canada |
Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada |
|
(1-613) |
952 80 00 |
991 56 12 |
|
||||
(CH) Svizzera |
Labor Veritas |
|
(41-44) |
283 29 30 |
201 42 49 |
admin@laborveritas.ch |
||||
(CN) Cina |
Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-22) |
28 13 40 78 |
28 13 40 78 |
ciqtj2002@163.com |
||||
Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-22) |
662 98-343 |
662 98-245 |
zhujw@tjciq.gov.cn |
|||||
Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-471) |
434-1943 |
434-2163 |
zhaoxb@nmciq.gov.cn |
|||||
Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-991) |
464-0057 |
464-0050 |
xjciq_jw@xjciq.gov.cn |
|||||
(NZ) Nuova Zelanda |
Ministry of Agriculture and Forestry |
|
(64-4) |
894-0100 |
894 0720 |
|
||||
(HR) Croazia |
Križevci College of Agriculture |
|
(385-48) |
279 198 |
682 790 |
ssrecec@vguk.hr |
||||
(RS) Serbia |
Institut za ratarstvo i povrtarstvo/ Institute of Field and Vegetable Crops |
|
(381-21) |
780 365 Centralino: 4898 100 |
780 198 |
institut@ifvcns.ns.ac.rs |
||||
(UA) Ucraina |
Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel |
|
(380) |
37 21 11 |
36 73 31 |
|
||||
(US) Stati-Uniti |
Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab |
|
(1-509) |
225 76 26 |
454 76 99 |
|
||||
Idaho Department of Agriculture Division of Plant Industries Hop Inspection Lab |
|
(1-208) |
332 86 20 |
334 22 83 |
|
|||||
Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division |
|
(1-503) |
986 46 20 |
986 47 37 |
|
|||||
California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC) Division of Inspection Services Analytical Chemistry Laboratory |
|
(1-916) |
445 00 29 o 262 14 34 |
262 15 72 |
|
|||||
USDA, GIPSA, FGIS |
|
(1-503) |
326 78 87 |
326 78 96 |
|
|||||
USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory |
|
(1-816) |
891 04 01 |
891 04 78 |
|
|||||
(ZA) Sudafrica |
CSIR Food Science and Technology |
|
(27-12) |
841 31 72 |
841 35 94 |
|
||||
(ZW) Zimbabwe |
Standards Association of Zimbabwe (SAZ) |
|
(263-4) |
88 20 17, 88 20 21, 88 55 11 |
88 20 20 |
info@saz.org.zw saz.org.zw» |
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 632/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
recante centosettantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 2 luglio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare otto persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":
(a) |
"Sobhi Abdel Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, (b) Mohamed Atef, (c) Sheik Taysir Abdullah, (d) Abu Hafs Al Masri, (e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (f) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan nel 2001. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001." |
(b) |
"Nasr Fahmi Nasr Hassannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30.10.1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001." |
(c) |
"Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Data di nascita: 27.2.1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Afghanistan nel maggio 2010. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001." |
(d) |
"Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, (d) Abdel Rahman, (e) Abdul Rahman). Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Dakahliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan nell’aprile 2006. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001." |
(e) |
"Fahid Mohammed Ally Msalaam (alias (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Data di nascita: 9.4.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: keniota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto keniota), (b) A056086 (passaporto keniota), (c) A435712 (passaporto keniota), (d) A324812 (passaporto keniota), (e) 356095 (passaporto keniota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità keniota). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed Ally; il nome della madre è Fauzia Mbarak; (b) confermato suo decesso in Pakistan il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001." |
(f) |
"Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo Sceicco. Data di nascita: 9.4.1960. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: keniota. Passaporto n.: A163012 (passaporto keniota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità keniota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan il 1o.1.2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001." |
(g) |
"Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev (alias (a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович (b) Yuldashev, Takhir). Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Namangan (città), Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) ex leader del Movimento islamico dell’Uzbekistan; (b) confermato suo decesso in Pakistan nell’agosto 2009. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001." |
(h) |
"Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001." |
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 633/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
98,2 |
ZZ |
98,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
88,2 |
BO |
90,5 |
|
TR |
53,0 |
|
UY |
102,3 |
|
ZA |
89,9 |
|
ZZ |
84,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
182,3 |
BR |
97,8 |
|
CA |
169,1 |
|
CL |
117,1 |
|
CN |
125,2 |
|
NZ |
122,9 |
|
US |
165,7 |
|
UY |
68,3 |
|
ZA |
113,2 |
|
ZZ |
129,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
118,6 |
CL |
120,5 |
|
NZ |
179,1 |
|
ZA |
115,5 |
|
ZZ |
133,4 |
|
0809 10 00 |
TR |
184,9 |
ZZ |
184,9 |
|
0809 29 00 |
TR |
357,8 |
ZZ |
357,8 |
|
0809 30 |
TR |
180,5 |
ZZ |
180,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 634/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2012 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.
(4) GU L 178 del 10.7.2012, pag. 11.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 13 luglio 2012
(in EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 12 10 (1) |
43,18 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
43,18 |
1,65 |
1701 13 10 (1) |
43,18 |
0,00 |
1701 13 90 (1) |
43,18 |
1,95 |
1701 14 10 (1) |
43,18 |
0,00 |
1701 14 90 (1) |
43,18 |
1,95 |
1701 91 00 (2) |
53,89 |
1,30 |
1701 99 10 (2) |
53,89 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
53,89 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,54 |
0,20 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2012
che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione
(2012/375/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio ha concesso, attraverso la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio (2), un’assistenza finanziaria all’Irlanda, su sua stessa richiesta, a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie («il programma») volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione. |
(2) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione ha portato a termine, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), il sesto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette misure. |
(3) |
Nel settembre 2011 le autorità irlandesi hanno presentato al Parlamento misure legislative volte a rafforzare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto nell’ambito del programma. Alcuni elementi della riforma proposta non sono stati adottati dal Parlamento entro il termine previsto per il sesto riesame trimestrale sopra menzionato, in particolare, per quanto riguarda i diritti a pensione dei neoassunti nel pubblico impiego, ivi compresa una revisione del prepensionamento per alcune categorie di dipendenti pubblici e l’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo, e il collegamento tra il trattamento pensionistico e la retribuzione media percepita nel corso della vita lavorativa e tra l’età pensionabile e l’età pensionabile per l’accesso alla pensione statale. Le autorità si sono impegnate a garantire l’approvazione delle suddette disposizioni entro la fine del 2012. |
(4) |
Tenuto conto del rinvio al 2013 delle prove di stress a livello di UE promosse dall’Autorità bancaria europea, si ritiene opportuno rinviare al 2013 anche le prossime prove di stress sulle banche irlandesi di proprietà nazionale. Le autorità hanno nel frattempo identificato gli assi principali dei lavori preparatori, che saranno completati nel 2012. |
(5) |
Le autorità irlandesi hanno definito le misure supplementari da adottare nel 2012 per ridurre la disoccupazione e favorire il conseguimento degli obiettivi del programma. In particolare, esse prenderanno provvedimenti volti ad accrescere l’efficacia delle politiche in materia di attivazione del mercato del lavoro e di formazione, nonché a ridurre gli effetti potenzialmente dissuasivi delle prestazioni sociali sulla partecipazione al mercato del lavoro da parte dei soggetti abili, proteggendo nel contempo i soggetti più vulnerabili. |
(6) |
Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:
1) |
al paragrafo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:
|
3) |
è aggiunto il seguente paragrafo: «10. Nel 2013 e in linea con le precisazioni del memorandum d’intesa, l’Irlanda porta a termine prove di stress delle banche incluse nel PCAR 2011. Le prove di stress saranno allineate all’esercizio dell’Autorità bancaria europea (ABE) e basate su risultati del PCAR 2011 e del programma di misure finanziarie 2012. Le prove di stress saranno rigorose e continueranno a essere fondate su previsioni robuste relative alle perdite sui prestiti nonché su un elevato livello di trasparenza. La pubblicazione dei risultati coinciderà con il prossimo esercizio dell’ABE.» |
Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
(2) GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
relativa alla nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni
(2012/376/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra María Isabel NIETO FERNÁNDEZ, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
il sig. Enrique BARRASA SÁNCHEZ, Director General de Inversiones y Acción Exterior Junta de Extremadura. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/40 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
relativa alla nomina di un membro tedesco del Comitato delle regioni
(2012/377/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Nicola BEER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
la dott.ssa Zsuzsa BREIER, Staatssekretärin für Europaangelegenheiten. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
13.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/41 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2012
relativa alla nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni
(2012/378/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
(2) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Francisco DE LA TORRE PRADO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
— |
Fernando MARTÍNEZ MAILLO, Presidente de la Diputación de Zamora. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
V. SHIARLY
(1) GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.
(2) GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
13.7.2012 |
IT |
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L 182/42 |
DECISIONE N. 3/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del 26 giugno 2012
che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito
(2012/379/UE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La Croazia intende aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione. |
(2) |
È opportuno pertanto inserire nella convenzione, nell’ordine opportuno, la traduzione in lingua croata dei riferimenti linguistici ivi riportati. |
(3) |
La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia alla convenzione. |
(4) |
Per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice III della convenzione relativa a un regime comune di transito è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia aderisce alla convenzione.
2. I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare a essere utilizzati con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2012
Per il Comitato congiunto
Il presidente
Mirosław ZIELIŃSKI
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
ALLEGATO
1. |
Nella casella 51 dell’allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra il Regno Unito e l’Islanda:
|
«— | Croazia HR»
2. |
Nell’allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
|
3. |
L’allegato C1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C1 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA ISOLATA I. Impegno del garante
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il … n. … (7) … [Timbro e firma] |
4. |
L’allegato C2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C2 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI I. Impegno del garante
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … … [Timbro e firma] |
5. |
L’allegato C4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C 4 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA GLOBALE I. Impegno del garante
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … … [Timbro e firma] |
6. |
Nella casella 7 dell’allegato C5, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda». |
7. |
Nella casella 6 dell’allegato C6, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda». |
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(4) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.
(5) ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.
(7) Da completare a cura dell’ufficio di partenza.»
(8) Cognome e nome o ragione sociale.
(9) Indirizzo completo.
(10) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
(11) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia
(12) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”.»
(13) Cognome e nome o ragione sociale.
(14) Indirizzo completo.
(15) Cancellare la dicitura inutile.
(16) Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.
(17) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.
(18) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.
(19) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.»