ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.178.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 178

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
10 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 610/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 611/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) n. 612/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 613/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Falukorv (STG)]

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 616/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

11

 

 

DECISIONI

 

 

2012/366/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

13

 

 

2012/367/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 19 giugno 2012, che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2012/10)

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo ( GU L 159 del 17.6.2011 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/1


REGOLAMENTO (UE) N. 610/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Tenori massimi sono stati fissati per taluni coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti a seguito del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (2) al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di tutelare la salute pubblica.

(2)

Occorre adeguare in permanenza tali tenori massimi per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle modifiche dei tenori massimi di residui fissati per gli specifici alimenti interessati nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (3) o nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (4).

(3)

Tenori massimi di residui sono stati fissati per il lasalocid sodico in alimenti di origine animale ottenuti da specie bovine nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 a seguito del regolamento di esecuzione (UE) n. 86/2012 della Commissione, del 1o febbraio 2012, che modifica, per quanto attiene alla sostanza Lasalocid, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui in alimenti di origine animale (5). Di conseguenza, occorre modificare le disposizioni per quanto riguarda il lasalocid sodico.

(4)

Sono attualmente disponibili nuove informazioni tecniche, ossia studi specifici sul tasso di trasferimento della maduramicina nella uova di galline da cova a partire dai mangimi per animali. Tali studi dimostrano che gli alimenti per galline da cova che contengono la maduramicina a seguito di una contaminazione incrociata, ma in quantità inferiori al tenore massimo, fanno riscontrare concentrazioni di maduramicina, nelle uova di tali galline, superiori alla concentrazione massima attualmente autorizzata. In base alle conclusioni del parere dell'EFSA sulla contaminazione incrociata degli alimenti per animali non bersaglio da parte della maduramicina (6) e al parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia della maduramicina ammonio per i polli da ingrasso (7), questi livelli più alti non comportano rischi rilevanti per la salute dei consumatori. Di conseguenza è opportuno modificare le disposizioni concernenti la maduramicina.

(5)

Le condizioni di autorizzazione della nicarbazina e del diclazuril quali additivi per l'alimentazione animale sono state rispettivamente modificate dal regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale (8) e dal regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone (9). Tali modifiche richiedono una modifica notevole dei tenori massimi fissati per la nicarbazina e modifiche minori per il diclazuril nell'allegato del regolamento (CE) n. 124/2009. In base alle conclusioni del parere dell'EFSA sulla contaminazione incrociata degli alimenti per animali non bersaglio da parte della nicarbazina (10) e al parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia della nicarbazina per i polli da ingrasso (11), i tenori massimi di nicarbazina proposti per i prodotti alimentari che contengono questa sostanza a seguito di una contaminazione incrociata degli alimenti per animali non bersaglio non comportano rischi rilevanti per la salute dei consumatori. Di conseguenza è opportuno modificare le disposizioni concernenti il diclazuril e la nicarbazina.

(6)

Il regolamento (CE) n. 124/2009 va pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 124/2009 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)   GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 7.

(3)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(4)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(5)   GU L 30 del 2.2.2012, pag. 6.

(6)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare in merito ad una domanda della Commissione europea relativa alla contaminazione incrociata di alimenti per animali non bersaglio da parte della maduramicina autorizzata in qualità di additivo per l'alimentazione animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 594, 1-30. Disponibile on line sul sito: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/594.pdf

(7)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP); "Scientific Opinion on safety and efficacy of Cygro® 10G (maduramicin ammonium α) for chickens for fattening". EFSA Journal 2011; 9(1):1952. [2 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1952. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu.

(8)   GU L 263 del 6.10.2010, pag. 4.

(9)   GU L 49 del 24.2.2001, pag. 6.

(10)  Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare in merito ad una domanda della Commissione europea relativa alla contaminazione incrociata di alimenti per animali non bersaglio da parte della nicarbazina autorizzata in qualità di additivo per l'alimentazione animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), The EFSA Journal (2008) 690, 1-34. Disponibile on line sul sito: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/690.pdf

(11)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP); "Scientific Opinion on the safety and efficacy of Koffogran (nicarbazin) as a feed additive for chickens for fattening". The EFSA Journal 2010; 8(3):1551. [40 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1551. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 124/2009 è così modificato:

(1)

la voce 1 relativa al lasalocid sodico è sostituita dalla voce seguente:

«1.

Lasalocid sodico

Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dal pollame e dai bovini:

 

latte;

1

fegato;

50

reni;

20

altri prodotti alimentari.

5 »

(2)

la voce 6 relativa alla maduramicina è sostituita dalla voce seguente:

«6.

Maduramicina

Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dai polli da ingrasso e dai tacchini:

 

uova;

12

altri prodotti alimentari.

2 »

(3)

la voce 10 relativa alla nicarbazina è sostituita dalla voce seguente:

«10.

Nicarbazina

(residuo: 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC))

Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dai polli da ingrasso:

 

uova;

300

latte;

5

fegato;

300

reni;

100

altri prodotti alimentari.

50 »

(4)

la voce 11 relativa al diclazuril è sostituita dalla voce seguente:

«11.

Diclazuril

Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso, dalle faraone, dai conigli da ingrasso e da riproduzione, dai ruminanti e dai suini:

 

uova;

2

fegato e reni;

40

altri prodotti alimentari.

5 »


10.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/4


REGOLAMENTO (UE) N. 611/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009 il colore del modello di licenza comunitaria è definito «Colore blu chiaro Pantone».

(2)

È necessario definire il colore con maggiore precisione per promuovere l’omogeneità e l’uniformità di interpretazione e applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1073/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009, alla quarta riga, la frase «Colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore» è sostituita dalla seguente:

«Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.


10.7.2012   

IT

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L 178/5


REGOLAMENTO (UE) N. 612/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009 il colore del modello di licenza comunitaria è definito «colore blu chiaro Pantone».

(2)

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1072/2009 il colore del modello di attestato del conducente è definito «colore rosa Pantone».

(3)

È necessario definire i colori con maggiore precisione per promuovere l’omogeneità e l’uniformità di interpretazione e applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1072/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:

1)

nell’allegato II, alla quarta riga, la frase «Colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore» è sostituita dalla seguente:

«Colore blu chiaro Pantone 290, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore»;

2)

nell’allegato III, alla quarta riga, la frase «Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore» è sostituita dalla seguente:

«Colore rosa Pantone 182, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.


10.7.2012   

IT

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L 178/6


REGOLAMENTO (UE) N. 613/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009 il colore del modello di attestato di idoneità professionale è definito «Colore beige Pantone».

(2)

È necessario definire il colore con maggiore precisione per promuovere l’omogeneità e l’uniformità di interpretazione e applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1071/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, alla terza riga, la frase «Colore beige Pantone, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore» è sostituita dalla seguente:

«Colore beige Pantone 467, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.


10.7.2012   

IT

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L 178/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 614/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Falukorv (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Svezia relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione «Falukorv», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)   GU L 328 del 13.12.2001, pag. 29.

(3)   GU C 251 del 27.8.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

SVEZIA

Falukorv (STG)


10.7.2012   

IT

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L 178/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

104,1

ZZ

104,1

0709 93 10

TR

113,6

ZZ

113,6

0805 50 10

AR

78,7

TR

53,0

UY

93,8

ZA

91,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AR

203,7

BR

83,5

CA

169,1

CL

110,4

CN

124,4

NZ

130,8

US

150,4

UY

68,3

ZA

115,3

ZZ

128,4

0808 30 90

AR

113,5

CL

108,7

CN

83,4

NZ

179,1

ZA

114,8

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

182,8

ZZ

182,8

0809 29 00

TR

360,3

ZZ

360,3

0809 30

TR

193,3

ZZ

193,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


10.7.2012   

IT

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L 178/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 616/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 175 del 5.7.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 luglio 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10  (1)

41,65

0,00

1701 12 90  (1)

41,65

2,11

1701 13 10  (1)

41,65

0,00

1701 13 90  (1)

41,65

2,41

1701 14 10  (1)

41,65

0,00

1701 14 90  (1)

41,65

2,41

1701 91 00  (2)

51,88

1,91

1701 99 10  (2)

51,88

0,00

1701 99 90  (2)

51,88

0,00

1702 90 95  (3)

0,52

0,21


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

10.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/13


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2012/366/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.

(4)

L’Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione alla catastrofe causata dalle inondazioni in Liguria e in Toscana,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2012, una somma pari a 18 061 682 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 13 giugno 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


10.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/14


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 giugno 2012

che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2012/10)

(2012/367/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1) e, in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Le soglie delle procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state modificate dal regolamento (UE) della Commissione n. 1251/2011, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3).

(2)

La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(3)

La decisione BCE/2007/5 del 3 luglio 2007 recante la disciplina sugli appalti (4) dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

L’articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2007/5 è sostituito dal seguente:

«3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2012.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 giugno 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)   GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)   GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43.

(4)   GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.


Rettifiche

10.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 178/15


Rettifica della decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 159 del 17 giugno 2011 )

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 88

anziché:

«Decisione di esecuzione del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo»

leggi:

«Decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo»

A pagina 92, luogo e data della firma

anziché:

«Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2011.»

leggi:

«Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2011.»