ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.176.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
6 luglio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 592/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ( 1 )

38

 

*

Regolamento (UE) n. 594/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 )

46

 

*

Regolamento (UE) n. 596/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea ( 1 )

54

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 598/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante centosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

59

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 599/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

62

 

 

DECISIONI

 

 

2012/361/PESC

 

*

Decisione Atalanta/2/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2012, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

64

 

 

2012/362/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 luglio 2012, concernente un contributo finanziario dell'Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api [notificata con il numero C(2012) 4396]

65

 

 

2012/363/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato [notificata con il numero C(2012) 4436]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (UE) N. 592/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2012

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze bifenazato e captano sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, metaldeide, oxadixil e fosmet sono stati fissati i LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'isoprotiolano non sono stati precedentemente fissati LMR in nessun allegato del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bifenazato su ribes (rosso, nero e bianco), lamponi e more, è stata presentata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli attuali LMR.

(3)

Per quanto riguarda il captano, è stata presentata una tale domanda per l'impiego su more, lamponi, mirtilli, ribes (rosso, nero e bianco) e uva spina. Per quanto riguarda il ciprodinil, è stata presentata una domanda per erbe aromatiche, spinaci e bietole da foglia, lattuga, lattughella, crescione, scarola, rucola e foglie e germogli di Brassica spp. Riguardo al fluopicolide, è stata presentata una domanda per ravanelli, cipolle, patate e cavoli rapa. Riguardo all'exitiazox, è stata presentata una domanda per il tè. Riguardo alla metaldeide, è stata presentata una domanda per fragole, patate, cavoli rapa, lattuga e altre insalate, tutto il gruppo di spinaci e simili, tutto il gruppo di erbe e semi di colza. Riguardo al fosmet, è stata presentata una domanda per patate, albicocche, pesche, olive da tavola, olive per la produzione di olio e semi di colza.

(4)

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego dell'isoprotiolano sul riso. L'impiego autorizzato dell'isoprotiolano sul riso in Giappone determina residui che superano il LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005. Per evitare ostacoli commerciali all'importazione di questo prodotto è necessario aumentare il LMR.

(5)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)

La Commissione ha ricevuto dal Belgio informazioni circa residui di oxadixil superiori agli attuali LMR su prezzemolo, sedano e porri. Secondo le autorità belghe, la presenza inaspettata di oxadixil su questi prodotti è dovuta alla permanenza di tale sostanza attiva nel suolo. Il Belgio ha presentato una domanda di modifica dei relativi LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali ed ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(8)

L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'impiego del fluopicolide nelle cipolle, della metaldeide nelle fragole e nei cavoli rapa e del fosmet nelle albicocche, i dati forniti non sono sufficienti per introdurre un nuovo LMR.

(9)

Riguardo all'impiego del bifenazato nei lamponi e nelle more, non è necessaria una modifica dei LMR, perché i LMR fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 395/2005 sono identici a quelli richiesti.

(10)

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni sui dati erano soddisfatte e che le modifiche degli LMR chieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

(11)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori rilevanti nella materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for bifenazate in currants (red, black and white), blackberries and raspberries. EFSA Journal 2012;10(2):2577. [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2577.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452. [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for cyprodinil in various leafy crops. EFSA Journal 2012;10(1):2509. [25 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2509.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2581.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRL for hexythiazox in tea. EFSA Journal 2012;10(1):2514. [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2514.

 

European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the setting of a new MRL for isoprothiolane in rice. EFSA Journal 2012;10(3):2607. [29 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2607.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for metaldehyde in various crops. EFSA Journal 2012;10(1):2515. [33 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2515.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for oxadixyl in parsley, celery and leek. EFSA Journal 2012; 10(2):2565. [27 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2565.

 

European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for phosmet in various crops. EFSA Journal 2012;10(2):2582. [27 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2582.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II le colonne relative al bifenazato e al captano sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Bifenazato

Captano (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0110000

(i)

Agrumi

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

0110030

Limoni (Limone)

 

 

0110040

Limette

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)

 

 

0110990

Altri

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,01  (*1)

 

0120010

Mandorle

 

0,3

0120020

Noci del Brasile

 

0,02  (*1)

0120030

Noci di anacardi

 

0,02  (*1)

0120040

Castagne e marroni

 

0,02  (*1)

0120050

Noci di cocco

 

0,02  (*1)

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

0,02  (*1)

0120070

Noci del Queensland

 

0,02  (*1)

0120080

Noci di pecàn

 

0,02  (*1)

0120090

Pinoli

 

0,02  (*1)

0120100

Pistacchi

 

0,02  (*1)

0120110

Noci comuni

 

0,02  (*1)

0120990

Altri

 

0,02  (*1)

0130000

(iii)

Pomacee

0,01  (*1)

3

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 (*2)

 (*2)

0130050

Nespole del Giappone

 (*2)

 (*2)

0130990

Altro

 

 

0140000

(iv)

Drupacee

0,01  (*1)

 

0140010

Albicocche

 

4

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

5

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

4

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)

 

7

0140990

Altri

 

0,02  (*1)

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

(b)

Fragole

2

3

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

7

 

0153010

More di rovo

 

10

0153020

More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)

 

0,02  (*1)

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

0153990

Altri

 

0,02  (*1)

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri)

0,01  (*1)

15

0154020

Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

0,7

15

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

0,01  (*1)

15

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 (*2)

 (*2)

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

 (*2)

 (*2)

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 (*2)

 (*2)

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 (*2)

 (*2)

0154990

Altri

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0160000

(vi)

Frutta varia

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

0,02  (*1)

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 (*2)

 (*2)

0161060

Cachi

 (*2)

 (*2)

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))

 (*2)

 (*2)

0161990

Altri

 

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,02  (*1)

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)

 

 

0162030

Passiflore

 

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 (*2)

 (*2)

0162050

Cainito

 (*2)

 (*2)

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))

 (*2)

 (*2)

0162990

Altri

 

 

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocadi

 

0,02  (*1)

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)

 

0,02  (*1)

0163030

Manghi

 

2

0163040

Papaie

 

0,02  (*1)

0163050

Melagrane

 

0,02  (*1)

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

 (*2)

 (*2)

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))

 (*2)

 (*2)

0163080

Ananas

 

0,02  (*1)

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 (*2)

 (*2)

0163100

Durian

 (*2)

 (*2)

0163110

Annona (guanabana)

 (*2)

 (*2)

0163990

Altri

 

0,02  (*1)

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

 

0211000

(a)

Patate

 

0,05

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0,02  (*1)

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

0212040

Maranta

 (*2)

 (*2)

0212990

Altri

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

0213010

Bietole rosse

 

0,02  (*1)

0213020

Carote

 

0,1

0213030

Sedani-rapa

 

0,1

0213040

Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

0,02  (*1)

0213050

Topinambur

 

0,02  (*1)

0213060

Pastinaca

 

0,02  (*1)

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

0,02  (*1)

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

0,02  (*1)

0213090

Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))

 

0,02  (*1)

0213100

Rutabaga

 

0,02  (*1)

0213110

Rape

 

0,02  (*1)

0213990

Altri

 

0,02  (*1)

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0220010

Agli

 

 

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

 

 

0220990

Altri

 

 

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))

0,5

2

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

2

0,1

0231030

Melanzane (Pepini)

0,5

0,02  (*1)

0231040

Okra, gombo

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0231990

Altri

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,3

0,02  (*1)

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))

 

 

0232990

Altri

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,01  (*1)

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

0,1

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

0,02  (*1)

0233030

Cocomeri

 

0,02  (*1)

0233990

Altri

 

0,02  (*1)

0234000

(d)

Mais dolce

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0240000

(iv)

Cavoli

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

0242990

Altri

 

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))

 

 

0243020

Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

0243990

Altri

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

0,01  (*1)

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0,02  (*1)

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

0,02  (*1)

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

 

2

0251040

Crescione

 

0,02  (*1)

0251050

Barbarea

 (*2)

 (*2)

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

 

0,02  (*1)

0251070

Senape nera

 (*2)

 (*2)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

 

0,02  (*1)

0251990

Altri

 

0,02  (*1)

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

0,02  (*1)

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 (*2)

 (*2)

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

0252990

Altri

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

 (*2)

 (*2)

0254000

(d)

Crescione acquatico

 

0,02  (*1)

0255000

(e)

Cicoria Witloof

 

0,02  (*1)

0256000

(f)

Erbe fresche

 

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

 (*2)

 (*2)

0256060

Rosmarino

 (*2)

 (*2)

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 (*2)

 (*2)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 (*2)

 (*2)

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 (*2)

 (*2)

0256100

Dragoncello (Issopo)

 (*2)

 (*2)

0256990

Altri (Fiori commestibili)

 

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)

7

2

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

0,4

2

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))

7

0,02  (*1)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

0,4

0,02  (*1)

0260050

Lenticchie

7

0,02  (*1)

0260990

Altri

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01  (*1)

 

0270010

Asparagi

 

0,02  (*1)

0270020

Cardi

 

0,02  (*1)

0270030

Sedani

 

0,02  (*1)

0270040

Finocchi

 

0,02  (*1)

0270050

Carciofi

 

0,02  (*1)

0270060

Porri

 

2

0270070

Rabarbaro

 

0,02  (*1)

0270080

Germogli di bambù

 (*2)

 (*2)

0270090

Cuori di palma

 (*2)

 (*2)

0270990

Altri

 

0,02  (*1)

0280000

(viii)

Funghi

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

0280990

Altri

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

 (*2)

 (*2)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

 

0,02  (*1)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

0,3

 

0300020

Lenticchie

0,01  (*1)

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)

0,01  (*1)

 

0300040

Lupini

0,01  (*1)

 

0300990

Altri

0,01  (*1)

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,02  (*1)

0401000

(i)

Semi oleaginosi

0,02  (*1)

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

0401110

Semi di cartamo

 (*2)

 (*2)

0401120

Semi di borragine

 (*2)

 (*2)

0401130

Semi di camelina

 (*2)

 (*2)

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 (*2)

 (*2)

0401990

Altri

 

 

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

0,01  (*1)

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 (*2)

 (*2)

0402030

Frutti di palma

 (*2)

 (*2)

0402040

Capoc

 (*2)

 (*2)

0402990

Altri

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef)

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

0500990

Altri

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

 

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 (*2)

 (*2)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 (*2)

 (*2)

0631000

(a)

Fiori

 (*2)

 (*2)

0631010

Fiori di camomilla

 (*2)

 (*2)

0631020

Fiori di ibisco

 (*2)

 (*2)

0631030

Petali di rosa

 (*2)

 (*2)

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 (*2)

 (*2)

0631050

Tiglio

 (*2)

 (*2)

0631990

Altri

 (*2)

 (*2)

0632000

(b)

Foglie

 (*2)

 (*2)

0632010

Foglie di fragola

 (*2)

 (*2)

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 (*2)

 (*2)

0632030

Mate

 (*2)

 (*2)

0632990

Altri

 (*2)

 (*2)

0633000

(c)

Radici

 (*2)

 (*2)

0633010

Radici di valeriana

 (*2)

 (*2)

0633020

Radici di ginseng

 (*2)

 (*2)

0633990

Altri

 (*2)

 (*2)

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 (*2)

 (*2)

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 (*2)

 (*2)

0650000

(v)

Carruba

 (*2)

 (*2)

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0800000

8.

SPEZIE

 (*2)

 (*2)

0810000

(i)

Semi

 (*2)

 (*2)

0810010

Anice verde

 (*2)

 (*2)

0810020

Grano nero

 (*2)

 (*2)

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 (*2)

 (*2)

0810040

Semi di coriandolo

 (*2)

 (*2)

0810050

Semi di cumino

 (*2)

 (*2)

0810060

Semi di aneto

 (*2)

 (*2)

0810070

Semi di finocchio

 (*2)

 (*2)

0810080

Semi di fieno greco

 (*2)

 (*2)

0810090

Noci moscate

 (*2)

 (*2)

0810990

Altri

 (*2)

 (*2)

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 (*2)

 (*2)

0820010

Pimenti

 (*2)

 (*2)

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 (*2)

 (*2)

0820030

Carvi

 (*2)

 (*2)

0820040

Cardamomo

 (*2)

 (*2)

0820050

Bacche di ginepro

 (*2)

 (*2)

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 (*2)

 (*2)

0820070

Baccelli di vaniglia

 (*2)

 (*2)

0820080

Tamarindo

 (*2)

 (*2)

0820990

Altri

 (*2)

 (*2)

0830000

(iii)

Corteccia

 (*2)

 (*2)

0830010

Cannella (Cassia)

 (*2)

 (*2)

0830990

Altri

 (*2)

 (*2)

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 (*2)

 (*2)

0840010

Liquirizia

 (*2)

 (*2)

0840020

Zenzero

 (*2)

 (*2)

0840030

Curcuma

 (*2)

 (*2)

0840040

Barbaforte o cren

 (*2)

 (*2)

0840990

Altri

 (*2)

 (*2)

0850000

(v)

Germogli

 (*2)

 (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 (*2)

 (*2)

0850020

Capperi

 (*2)

 (*2)

0850990

Altri

 (*2)

 (*2)

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 (*2)

 (*2)

0860010

Zafferano

 (*2)

 (*2)

0860990

Altri

 (*2)

 (*2)

0870000

(vii)

Arillo

 (*2)

 (*2)

0870010

Macis

 (*2)

 (*2)

0870990

Altri

 (*2)

 (*2)

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 (*2)

 (*2)

0900010

Barbabietola da zucchero

 (*2)

 (*2)

0900020

Canna da zucchero

 (*2)

 (*2)

0900030

Radici di cicoria

 (*2)

 (*2)

0900990

Altri

 (*2)

 (*2)

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

1011000

(a)

Suini

 

 

1011010

Carne

 

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Reni

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

1011990

Altri

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

1012010

Carne

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Reni

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

1012990

Altri

 

 

1013000

(c)

Ovini

 

 

1013010

Carne

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Reni

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

1013990

Altri

 

 

1014000

(d)

Caprini

 

 

1014010

Carne

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Reni

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

1014990

Altri

 

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 (*2)

 (*2)

1015010

Carne

 (*2)

 (*2)

1015020

Grasso

 (*2)

 (*2)

1015030

Fegato

 (*2)

 (*2)

1015040

Reni

 (*2)

 (*2)

1015050

Frattaglie commestibili

 (*2)

 (*2)

1015990

Altri

 (*2)

 (*2)

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

1016010

Carne

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Reni

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

1016990

Altri

 

 

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 (*2)

 (*2)

1017010

Carne

 (*2)

 (*2)

1017020

Grasso

 (*2)

 (*2)

1017030

Fegato

 (*2)

 (*2)

1017040

Reni

 (*2)

 (*2)

1017050

Frattaglie commestibili

 (*2)

 (*2)

1017990

Altri

 (*2)

 (*2)

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

 

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

1030010

Galli e galline

 

 

1030020

Anatre

 (*2)

 (*2)

1030030

Oche

 (*2)

 (*2)

1030040

Quaglie

 (*2)

 (*2)

1030990

Altro

 (*2)

 (*2)

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 (*2)

 (*2)

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 (*2)

 (*2)

1060000

(vi)

Gasteropodi

 (*2)

 (*2)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 (*2)

 (*2)

Captano (R)

Captano:

La definizione applicativa di residuo per i seguenti codici è "somma di captano e folpet": 0130000 ; 0152000 ; 0153010 ; 0153030 ; 0154030 ; 0154040 ; 0231010 ; 0260010 ; 0260020 ;»

2)

la parte A dell'allegato III è così modificata:

a)

le colonne per ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, metaldeide, oxadixil e fosmet sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Ciprodinil (F) (R)

Fluopicolide

Exitiazox

Metaldeide

Oxadixil

Fosmet (fosmet e fosmetozono expresso in fosmet) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0110000

(i)

Agrumi

0,05  (*3)

0,01  (*3)

1

0,05  (*3)

 

0,2

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

0110030

Limoni (Limone)

 

 

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)

 

 

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,5

0,05  (*3)

 

 

0120010

Mandorle

 

 

 

 

 

2

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

 

2

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

 

 

 

0,1

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0120090

Pinoli

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

 

2

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

 

2

0120990

Altri

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0130000

(iii)

Pomacee

1

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

 

0,2

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

1

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

1

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0,5

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

0,5

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0,5

 

 

 

0130990

Altro

 

 

0,5

 

 

 

0140000

(iv)

Drupacee

 

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

 

 

0140010

Albicocche

2

 

1

 

 

0,05  (*3)

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

1

 

1

 

 

1

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

2

 

1

 

 

1

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)

2

 

0,5

 

 

0,6

0140990

Altri

0,5

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

5

2

1

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Fragole

5

0,01  (*3)

0,5

0,1

 

0,05  (*3)

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01  (*3)

0,5

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0153010

More di rovo

10

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))

10

 

 

 

 

 

0153990

Altri

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01  (*3)

0,5

0,05  (*3)

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri)

5

 

 

 

 

10

0154020

Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)

2

 

 

 

 

10

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

5

 

 

 

 

2

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

5

 

 

 

 

0,05  (*3)

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

2

 

 

 

 

2

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

2

 

 

 

 

2

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

2

 

 

 

 

2

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

2

 

 

 

 

2

0154990

Altri

2

 

 

 

 

2

0160000

(vi)

Frutta varia

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

 

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

 

 

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

2

 

 

0,05  (*3)

0161020

Fichi

 

 

0,5

 

 

2

0161030

Olive da tavola

 

 

0,5

 

 

10

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,5

 

 

2

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

0,5

 

 

2

0161060

Cachi

 

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

0,5

 

 

2

0161990

Altri

 

 

0,5

 

 

2

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

1

 

 

0,05  (*3)

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)

 

 

0,5

 

 

2

0162030

Passiflore

 

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

 

0,5

 

 

2

0162050

Cainito

 

 

0,5

 

 

2

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))

 

 

0,5

 

 

2

0162990

Altri

 

 

0,5

 

 

2

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0,5

 

 

 

0163010

Avocadi

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163030

Manghi

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163040

Papaie

 

 

 

 

 

2

0163050

Melagrane

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

 

 

 

2

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

2

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163110

Annona (guanabana)

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0163990

Altri

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

0,05  (*3)

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

 

0,05

 

0211000

(a)

Patate

0,05  (*3)

0,03

0,05  (*3)

0,15

 

 

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,5

0,05  (*3)

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

0,5

2

 

 

0213010

Bietole rosse

1

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213020

Carote

2

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213030

Sedani-rapa

0,3

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213040

Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

2

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213050

Topinambur

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213060

Pastinaca

2

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

2

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

0,05  (*3)

0,06

 

 

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))

2

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213100

Rutabaga

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213110

Rape

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0213990

Altri

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

 

0,5

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0220010

Agli

0,3

0,01  (*3)

 

 

 

 

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

0,3

1

 

 

 

 

0220030

Scalogni

0,3

0,01  (*3)

 

 

 

 

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

1

10

 

 

 

 

0220990

Altri

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

 

0,5

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0231000

(a)

Solanacee

 

1

 

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))

1

 

 

 

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

1

 

 

 

 

 

0231030

Melanzane (Pepini)

1

 

 

 

 

 

0231040

Okra, gombo

0,5

 

 

 

 

 

0231990

Altri

0,5

 

 

 

 

 

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,5

0,5

 

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))

 

 

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,05  (*3)

0,5

 

 

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

 

 

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Mais dolce

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

 

 

0240000

(iv)

Cavoli

0,05  (*3)

 

 

 

0,01  (*3)

 

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

2

 

1

 

 

0241010

Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))

 

 

0,5

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

2

 

 

 

0241990

Altri

 

 

1

 

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

 

 

1

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0,2

5

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

0,2

2

 

 

 

0242990

Altri

 

0,01  (*3)

3

 

 

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

 

 

1

 

 

0243010

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))

 

0,1

0,5

 

 

 

0243020

Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

2

0,5

 

 

 

0243990

Altri

 

0,1

1

 

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

0,03

1

0,1

 

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

0,5

 

 

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

15

 

 

2

0,1

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

8

 

 

 

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251040

Crescione

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251050

Barbarea

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251070

Senape nera

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0251990

Altri

 

0,01  (*3)

 

 

 

 

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

15

0,01  (*3)

 

2

0,01  (*3)

 

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

 

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0254000

(d)

Crescione acquatico

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0255000

(e)

Cicoria Witloof

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0256000

(f)

Erbe fresche

15

0,01  (*3)

 

2

 

 

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

0,3

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0256990

Altri (Fiori commestibili)

 

 

 

 

0,01  (*3)

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

0,01  (*3)

0,5

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)

2

 

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

0,5

 

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))

2

 

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

0,1

 

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

0,2

 

 

 

 

 

0260990

Altri

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

 

0,5

1

 

 

0270010

Asparagi

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270020

Cardi

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270030

Sedani

5

0,01  (*3)

 

 

0,1

 

0270040

Finocchi

0,2

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270050

Carciofi

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270060

Porri

0,05  (*3)

1,5

 

 

0,07

 

0270070

Rabarbaro

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270080

Germogli di bambù

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270090

Cuori di palma

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0270990

Altri

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,01  (*3)

 

0280000

(viii)

Funghi

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,5

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

 

 

 

 

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,05  (*3)

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,2

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,05  (*3)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

0,5

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0,2

 

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)

 

 

0,2

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

0,2

 

 

 

0300990

Altri

 

 

0,2

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

 

0,02  (*3)

 

0401000

(i)

Semi oleaginosi

 

 

0,5

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401020

Semi di arachide

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401030

Semi di papavero

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401040

Semi di sesamo

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401050

Semi di girasole

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

 

0,6

 

0,5

0401070

Semi di soia

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401080

Semi di senape

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401090

Semi di cotone

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401110

Semi di cartamo

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401120

Semi di borragine

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401130

Semi di camelina

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401140

Semi di canapa

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401150

Semi di ricino

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0401990

Altri

 

 

 

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

0,05  (*3)

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0,5

 

 

3

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

 

0,05  (*3)

 

 

0,05  (*3)

0402030

Frutti di palma

 

 

0,05  (*3)

 

 

0,05  (*3)

0402040

Capoc

 

 

0,05  (*3)

 

 

0,05  (*3)

0402990

Altri

 

 

0,05  (*3)

 

 

0,05  (*3)

0500000

5.

CEREALI

 

0,01  (*3)

 

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

0500010

Orzo

3

 

0,2

 

 

0,05  (*3)

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0,05  (*3)

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500030

Mais

0,05  (*3)

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500040

Miglio (Panico, tef)

0,05  (*3)

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500050

Avena

2

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500060

Riso

0,05  (*3)

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500070

Segale

0,5

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500080

Sorgo

0,05  (*3)

 

0,5

 

 

0,2

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0,5

 

0,5

 

 

0,05  (*3)

0500990

Altri

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

 

 

0,05  (*3)

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

 

0,02  (*3)

 

 

0,02  (*3)

0,1  (*3)

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0,05  (*3)

 

4

0,1

 

 

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0,05  (*3)

 

 

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

0,05  (*3)

0,05  (*3)

 

 

0631000

(a)

Fiori

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Foglie

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Radici

1

 

 

 

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0,05  (*3)

 

 

0650000

(v)

Carruba

0,05  (*3)

 

0,05  (*3)

0,05  (*3)

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05  (*3)

0,02  (*3)

20

0,05  (*3)

0,02  (*3)

0,1  (*3)

0800000

8.

SPEZIE

 

0,02  (*3)

0,05  (*3)

0,05  (*3)

0,02  (*3)

0,1  (*3)

0810000

(i)

Semi

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

Frutta e bacche

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0820010

Pimenti

 

 

 

 

 

 

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

 

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

Corteccia

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

Radici o rizomi

1

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

 

 

 

 

 

 

0840020

Zenzero

 

 

 

 

 

 

0840030

Curcuma

 

 

 

 

 

 

0840040

Barbaforte o cren

 

 

 

 

 

 

0840990

Altri

 

 

 

 

 

 

0850000

(v)

Germogli

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma del fiore

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

Arillo

0,05  (*3)

 

 

 

 

 

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,05  (*3)

0,05  (*3)

0,01  (*3)

0,05  (*3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,05  (*3)

 

 

0,05  (*3)

0,01  (*3)

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

0,01  (*3)

0,05

 

 

0,1

1011000

(a)

Suini

 

 

 

 

 

 

1011010

Carne

 

 

 

 

 

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

 

 

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1011040

Reni

 

 

 

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1011990

Altri

 

 

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

1012010

Carne

 

 

 

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1012040

Reni

 

 

 

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1012990

Altri

 

 

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

1013010

Carne

 

 

 

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1013040

Reni

 

 

 

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1013990

Altri

 

 

 

 

 

 

1014000

(d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

1014010

Carne

 

 

 

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1014040

Reni

 

 

 

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1014990

Altri

 

 

 

 

 

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

 

 

 

1015010

Carne

 

 

 

 

 

 

1015020

Grasso

 

 

 

 

 

 

1015030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1015040

Reni

 

 

 

 

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1015990

Altri

 

 

 

 

 

 

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

 

 

 

 

1016010

Carne

 

 

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1016040

Reni

 

 

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 

 

 

 

 

 

1017010

Carne

 

 

 

 

 

 

1017020

Grasso

 

 

 

 

 

 

1017030

Fegato

 

 

 

 

 

 

1017040

Reni

 

 

 

 

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

 

 

1017990

Altri

 

 

 

 

 

 

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

0,02

0,05

 

 

0,05  (*3)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

0,01  (*3)

0,02  (*3)

 

 

0,05  (*3)

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

1030990

Altro

 

 

 

 

 

 

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 

0,01  (*3)

0,02  (*3)

 

 

0,05  (*3)

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 

0,01  (*3)

0,02  (*3)

 

 

0,05  (*3)

1060000

(vi)

Gasteropodi

 

0,01  (*3)

0,02  (*3)

 

 

0,05  (*3)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

0,01  (*3)

0,02  (*3)

 

 

0,05  (*3)

(L)= Liposolubile

Ciprodinil (F) (R)

(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ciprodinil - codice 1000000 : somma di ciprodinil e del metabolita CGA 304075

Oxadixil

Oxadixil: I dati di conferma sul metabolismo dei vegetali e sulla degradazione del suolo per tutti gli LMR che superano il limite di determinazione vanno inviati all'Autorità e alla Commissione entro il 31 dicembrere 2014. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

Fosmet (fosmet e fosmetozono expresso in fosmet) (R)

(R)= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fosmet - codice 1000000 :

fosmet»

b)

è aggiunta la colonna seguente per l'isoprotiolano:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Isoprotiolano

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*4)

0110000

(i)

Agrumi

 

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

0110030

Limoni (Limone)

 

0110040

Limette

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)

 

0110990

Altri

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

 

0120010

Mandorle

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

(iii)

Pomacee

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

0130020

Pere (Nashi)

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altro

 

0140000

(iv)

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)

 

0140990

Altri

 

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

(b)

Fragole

 

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro)

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus))

 

0153990

Altri

 

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri)

 

0154020

Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)

 

0154990

Altri

 

0160000

(vi)

Frutta varia

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))

 

0161990

Altri

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)

 

0162030

Passiflore

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

0162050

Cainito

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))

 

0162990

Altri

 

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocadi

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melagrane

 

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 

0163100

Durian

 

0163110

Annona (guanabana)

 

0163990

Altri

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

0,01  (*4)

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

(a)

Patate

 

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Altri

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

0213010

Bietole rosse

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedani-rapa

 

0213040

Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Agli

 

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

 

0220990

Altri

 

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

0231000

(a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

 

0231030

Melanzane (Pepini)

 

0231040

Okra, gombo

 

0231990

Altri

 

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))

 

0232990

Altri

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

0233030

Cocomeri

 

0233990

Altri

 

0234000

(d)

Mais dolce

 

0239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

(iv)

Cavoli

 

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

0242990

Altri

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))

 

0243020

Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

0243990

Altri

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

 

0251040

Crescione

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

 

0251070

Senape nera

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

 

0251990

Altri

 

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

0252990

Altri

 

0253000

(c)

Foglie di vite

 

0254000

(d)

Crescione acquatico

 

0255000

(e)

Cicoria Witloof

 

0256000

(f)

Erbe fresche

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

0256990

Altri (Fiori commestibili)

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

 

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

(viii)

Funghi

 

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

0280990

Altri

 

0290000

(ix)

Alghe marine

 

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*4)

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia)

 

0300040

Lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*4)

0401000

(i)

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

5.

CEREALI

 

0500010

Orzo

0,01  (*4)

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

0,01  (*4)

0500030

Mais

0,01  (*4)

0500040

Miglio (Panico, tef)

0,01  (*4)

0500050

Avena

0,01  (*4)

0500060

Riso

5 (+)

0500070

Segale

0,01  (*4)

0500080

Sorgo

0,01  (*4)

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

0,01  (*4)

0500990

Altri

0,01  (*4)

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,01  (*4)

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

0631000

(a)

Fiori

 

0631010

Fiori di camomilla

 

0631020

Fiori di ibisco

 

0631030

Petali di rosa

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

(b)

Foglie

 

0632010

Foglie di fragola

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

(c)

Radici

 

0633010

Radici di valeriana

 

0633020

Radici di ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 

0650000

(v)

Carruba

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,01  (*4)

0800000

8.

SPEZIE

0,01  (*4)

0810000

(i)

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

0810040

Semi di coriandolo

 

0810050

Semi di cumino

 

0810060

Semi di aneto

 

0810070

Semi di finocchio

 

0810080

Semi di fieno greco

 

0810090

Noci moscate

 

0810990

Altri

 

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 

0820010

Pimenti

 

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

(iii)

Corteccia

 

0830010

Cannella (Cassia)

 

0830990

Altri

 

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte o cren

 

0840990

Altri

 

0850000

(v)

Germogli

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

(vii)

Arillo

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*4)

0900010

Barbabietola da zucchero

 

0900020

Canna da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,01  (*4)

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

1011000

(a)

Suini

 

1011010

Carne

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

1011030

Fegato

 

1011040

Reni

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

1011990

Altri

 

1012000

(b)

Bovini

 

1012010

Carne

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Reni

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

1012990

Altri

 

1013000

(c)

Ovini

 

1013010

Carne

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Reni

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

1013990

Altri

 

1014000

(d)

Caprini

 

1014010

Carne

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Reni

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

1014990

Altri

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

1015010

Carne

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Reni

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

1015990

Altri

 

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

1016010

Carne

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Reni

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

1016990

Altri

 

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 

1017010

Carne

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Reni

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

1017990

Altri

 

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

1030010

Galli e galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altro

 

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 

1060000

(vi)

Gasteropodi

 

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

Isoprotiolano

(+)

Gli studi sulla natura dell'isoprotiolano in condizioni di cottura / bollitura vanno presentati allo Stato membro di valutazione, all'Autorità e alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2013. La nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0500060

Riso»


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*2)  Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*4)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/38


REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Pur conservando un livello elevato e uniforme di sicurezza nel settore dell’aviazione in Europa, il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), è stato modificato per far sì che gli aeromobili privati a motore di semplice progettazione, gli aeromobili sportivi nonché prodotti, parti e pertinenze, fossero soggetti a misure proporzionate alla loro progettazione semplice e al tipo di funzionamento.

(2)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003, della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (3), per mantenere la coerenza con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1702/2003, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di aeromobile ELA1 e la possibilità di accettare l’installazione senza modulo 1 dell’AESA, di talune parti non critiche sotto il profilo della sicurezza.

(3)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l’Agenzia») ha redatto un progetto di norme di attuazione e le ha trasmesse alla Commissione sotto forma di parere n. 01/2011 su «ELA Process and Standard changes and repairs», come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.

1.

All’articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

iii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iv)

un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas.»

2.

L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)   GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(3)   GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1)   

L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

a)

al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Il programma di manutenzione dell’aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

i)

le istruzioni rilasciate dall’autorità competente;

ii)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:

emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del relativo allegato (parte 21); e

incluse nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, se pertinente;

iii)

le istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto di approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302 b).»

b)

il punto M.A.304 è sostituito dal seguente:

«M.A.304   Dati relativi a modifiche e riparazioni

I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:

a.

i dati approvati dall’Agenzia, o

b.

i dati approvati da un’impresa di costruzione autorizzata in base alla parte 21, o

c.

i dati inclusi nelle specifiche di certificazione di cui al punto 21A.90B o 21A.431B dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

c)

il punto M.A.502 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Fatta eccezione per i componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, la manutenzione dei componenti è eseguita da un’impresa approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o all’allegato II (parte 145).»

ii)

è aggiunta la nuova lettera e):

«e)

La manutenzione dei componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è eseguita da un’impresa di categoria A approvata conformemente alla sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o alla parte 145, da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801(b)3, fintantoché detto componente è montato sull’aeromobile o temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è valida ai fini del rilascio di un modulo 1 dell’AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.»

d)

al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modulo 1 dell’AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità ai punti M.A.502(b) e M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603(c)».

e)

al punto M.A.614, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa di manutenzione approvata deve fornire all’esercente dell’aeromobile una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.»

f)

al punto M.A.710, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell’aeromobile, al fine di garantire che:

1.

le ore di volo e i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell’elica siano stati correttamente registrati; e

2.

il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell’aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e

3.

tutti gli interventi di manutenzione previsti per l’aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e

4.

tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e

5.

tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e

6.

tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull’aeromobile siano state registrate e siano conformi all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; e

7.

tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile siano stati correttamente identificati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e

8.

tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all’allegato I (parte M); e

9.

l’attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all’effettiva configurazione dell’aeromobile e sia valida; e

10.

l’aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall’Agenzia; e

11.

se richiesto, l’aeromobile disponga di un certificato acustico corrispondente all’effettiva configurazione dell’aeromobile conformemente al capitolo I dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

g)

al punto M.A.802, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell’AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio dei componenti, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502 b), M.A.502 d) o M.A.502 e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di rimessa in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.»

h)

al punto M.A.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:

1.

il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile o di qualunque componente installato sull’aeromobile non risponde ai requisiti descritti in questa parte, oppure

2.

l’aeromobile non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall’Agenzia; o

3.

l’aeromobile è stato messo in servizio oltrepassando i limiti contenuti nel manuale di volo approvato o nel certificato di aeronavigabilità, senza l’adozione di adeguati provvedimenti; oppure

4.

l’aeromobile è stato coinvolto in un evento fortuito o in un incidente che abbia effetti sull’aeronavigabilità del velivolo, senza l’adozione di appropriate misure conseguenti volte a ristabilirne la navigabilità; o

5.

una modifica o una riparazione non è conforme all’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

i)

alla lettera b (Mansioni) dell’appendice VIII dell’allegato I (parte M), il punto 8 è sostituito dal seguente:

«(8)

figurano nell’elenco dell’appendice VII o è un intervento di manutenzione di componenti conformemente ai punti M.A.502(a),(b),(c) o (d).»

2)   

L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:

a)

il punto 145.A.42 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:

1.

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite Modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità al capitolo Q dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003;

2.

componenti fuori uso che devono essere soggetti a manutenzione conformemente alla presente parte;

3.

componenti inservibili classificati in conformità al punto 145.A.42(d);

4.

pezzi standard utilizzati su aeromobili, motori, eliche od altri componenti, se riportati nel catalogo illustrato della casa produttrice e/o nei dati di manutenzione;

5.

materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l’impresa ritiene che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un’adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e i dati della sede di fabbricazione e del fornitore;

6.

componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.»

ii)

è aggiunta la nuova lettera e):

«(e)

I componenti di cui al punto 21A.307(c) dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 sono installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile per l’installazione sul proprio aeromobile.»

b)

al punto 145.A.50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull’aeromobile. Il certificato identificato come “Modulo 1 dell’AESA” di cui all’appendice II dell’allegato I (parte M) costituisce l’attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici salvo se diversamente indicato ai punti M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un’impresa cura la manutenzione di un componente ad uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all’impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modulo 1 AESA.»

c)

al punto 145.A.55, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa deve fornire all’esercente dell’aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente ad una copia dei dati di riparazione/modifica utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.»

d)

al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa deve definire, di concerto con l’autorità competente, procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l’efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti della presente parte; tali procedure devono includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l’aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.

1.

Le procedure di manutenzione di cui al presente paragrafo sono riferite ai punti da 145.A.25 a 145.A.95.

2.

Le procedure di manutenzione che l’impresa ha stabilito o stabilirà in virtù del presente punto devono contemplare tutti gli aspetti esecutivi dell’attività di manutenzione, ivi inclusi la disposizione e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l’impresa intende operare.

3.

Con riferimento alla manutenzione di base e di linea degli aeromobili, l’impresa deve stilare procedure atte a ridurre al minimo i rischi di errori ripetuti nonché a rilevare gli errori nei sistemi critici, e ad assicurare che non vi siano persone indispensabili all’esecuzione e al controllo relativi ad interventi di manutenzione che comportino lo smontaggio/montaggio di diversi componenti dello stesso tipo installati su più di un sistema del medesimo aeromobile nel corso di una particolare verifica manutentiva. Se, tuttavia, è disponibile solo una persona per l’esecuzione di questi incarichi, la scheda o il foglio di lavoro dell’impresa dovrà prevedere una fase di ulteriore verifica supplementare del lavoro eseguito da detta persona al completamento delle attività ripetitive.

4.

Sono stabilite procedure di manutenzione per assicurare che il danno sia valutato e che le modifiche e le riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati a punto M.A.304.»


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/43


REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, ha stabilito nuovi tenori massimi per i PCB non diossina-simili applicabili dal 1o gennaio 2012. È opportuno disporre che tali tenori massimi non siano applicabili ai prodotti alimentari legittimamente collocati sul mercato prima di tale data.

(3)

Il regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione (4) recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 stabilisce per l'ocratossina A nelle spezie un tenore massimo finale meno elevato, da ottenere mediante l'applicazione di buone pratiche. Per consentire ai paesi produttori di porre in atto misure preventive e per evitare che il commercio subisca perturbazioni inaccettabili, tale regolamento fissa inoltre un tenore massimo più elevato da applicare per un periodo di tempo limitato. Il regolamento dispone inoltre che venga verificata, nelle varie regioni di produzione del mondo, la capacità di rispettare i tenori massimi meno elevati di ocratossina A mediante l'applicazione di buone pratiche. La verifica andava fatta prima che divenisse applicabile il tenore massimo meno elevato di ocratossina A. Malgrado sia stato rilevato un miglioramento significativo nell'applicazione di buone pratiche nelle varie regioni di produzione del mondo il tenore massimo meno elevato non è ancora raggiungibile costantemente nelle specie Capsicum. È pertanto opportuno rimandare l'applicazione del tenore massimo meno elevato per le Capsicum spp.

(4)

Il glutine di frumento è un coprodotto della produzione di amido. È stato dimostrato che, in particolare alla fine della stagione di immagazzinamento, non è più possibile rispettare l'attuale tenore massimo di ocratossina A nel glutine di frumento anche con l'applicazione rigorosa delle buone pratiche relative all'immagazzinamento, probabilmente a causa del cambiamento climatico. È pertanto opportuno sostituire il tenore massimo attuale con un tenore che sia raggiungibile mediante l'applicazione di buone pratiche e garantisca al tempo stesso un livello elevato di protezione della salute umana.

(5)

Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l'ocratossina A nei prodotti alimentari (5) che tiene conto di dati scientifici recenti e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI - tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo. In base alle conclusioni del parere adottato dall'EFSA i cambiamenti prospettati dal presente regolamento per quanto riguarda l'ocratossina A continuano a garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(6)

Su richiesta della Commissione l'EFSA ha adottato il 18 Marzo 2010 un parere scientifico relativo alla melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (6). I risultati indicano che l'esposizione alla melamina può dare origine alla formazione di cristalli nell'apparato urinario. Tali cristalli causano danno al tubulo prossimale e sono stati osservati negli animali e nei bambini in seguito a incidenti, in alcuni casi letali, in cui mangimi e alimenti per lattanti sono stati adulterati con la melamina. La commissione del Codex alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (7). Poiché tali livelli massimi sono conformi alle conclusioni del parere dell'EFSA è opportuno che essi siano inclusi nel regolamento (CE) n. 1881/2006 per proteggere la salute pubblica.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 va pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

(1)

all'articolo 11, il primo comma è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a f) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:"

b)

sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

"e)

1o gennaio 2012 per quanto concerne i tenori massimi dei PCB non diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato;

f)

1o gennaio 2015 per quanto concerne i tenori massimi dell'ocratossina A nelle specie di Capsicum di cui al punto 2.2.11 dell'allegato."

(2)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore con l'eccezione delle disposizioni di cui al punto 2.2.11 dell'allegato che si applicano dal 1o luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)   GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18.

(4)   GU L 35 del 6.2.2010, pag. 7.

(5)  Gruppo di esperti dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food (Parere scientifico sull'ocratossina A nei prodotti alimentari), The EFSA Journal (2006);365:1-56. Disponibile on line all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf

(6)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (Parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile on line all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(7)  Relazione della 33a sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (ALINORM 10/33/REP).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1881/2006 è così modificato:

(1)

La sezione 2.2 ocratossina A è così modificata:

a)

il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.2.

Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.9, 2.2.10 e 2.2.13

3,0 »

b)

Il punto 2.2.11 è sostituito dal seguente:

«2.2.11.

Spezie, comprese le spezie essiccate

 

Piper spp (suoi frutti, compreso pepe bianco e nero)

Myristica fragrans (noce moscata)

Zingiber officinale (zenzero)

Curcuma longa (curcuma)

15  μg/kg

Capsicum spp. (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna e paprica)

30 μg/kg until 31.12.2014

15 μg/kg as from 1.1.2015

Miscele di spezie contenenti una delle suddette spezie

15  μg/kg»

c)

il seguente punto 2.2.13 è inserito dopo il punto 2.2.12:

«2.2.13.

Glutine di frumento non venduto direttamente ai consumatori

8,0 »

(2)

È aggiunta la seguente sezione 7: Melamina e suoi analoghi strutturali:

«Sezione 7:   Melamina e suoi analoghi strutturali

Prodotti alimentari

Tenori massimi

mg/kg

7.1.

Melamina

 

7.1.1.

Prodotti alimentari con l'eccezione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (*1)

2,5

7.1.2.

Alimenti in polvere per lattanti e alimenti di proseguimento

1


(*1)  Il tenore massimo non si applica nei prodotti alimentari per i quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell'uso autorizzato di ciromazina come insetticida. Il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.»


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di applicazione, la direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio si applica alle sostanze attive con riferimento alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la fenpirazamina le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/150/UE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE il 3 settembre 2009 l’Austria ha ricevuto dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS una domanda di iscrizione della sostanza attiva fenpirazamina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2010/150/UE è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 17 gennaio 2011.

(4)

Il progetto di rapporto di valutazione è stato oggetto di un esame inter pares degli Stati membri e dell’Autorità per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). In data 6 dicembre 2011 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame inter pares di valutazione dei rischi della sostanza attiva fenpirazamina (4). Tale progetto di rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla fenpirazamina.

(5)

Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina siano in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare la fenpirazamina.

(6)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le disposizioni riportate qui appresso. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE relativo a ogni prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(7)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi cui sottostanno i titolari delle autorizzazioni vigenti in tema di accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(8)

Dando seguito all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fenpirazamina, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina come sostanza attiva entro il 30 giugno 2013.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1 ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga fenpirazamina come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 dicembre 2012, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, va riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fenpirazamina come unica sostanza attiva modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; o

b)

nel caso di un prodotto contenente fenpirazamina in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 oppure, laddove risulti posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 35.

(4)  The EFSA Journal (2012); 10(1):2496. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Fenpirazamina

N. CAS 473798-59-3

N. CIPAC 832

S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato

≥ 940 g/kg

1o gennaio 2013

31 dicembre 2022

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«25

Fenpirazamina

N. CAS 473798-59-3

N. CIPAC 832

S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato

≥ 940 g/kg

1o gennaio 2013

31 dicembre 2022

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/50


REGOLAMENTO (UE) N. 596/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan.

(2)

La domanda è stata presentata in data 15 maggio 2012 dalla Euroalliages (comitato di coordinamento dell'industria delle ferro-leghe) ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, vale a dire il 100%, della produzione di silicio dell'Unione.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il silicio metallico originario della RPC, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99,99 % in peso) ("il prodotto in esame"). Secondo l'attuale classificazione nella Nomenclatura combinata, va inteso come "silicio". Il silicio più puro, cioè quello con un contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99 %, utilizzato principalmente dall'industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento.

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ("il prodotto oggetto dell'inchiesta").

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2).

(6)

Un'inchiesta antielusione relativa ad importazioni di silicio era stata effettuata anche nel 2006-2007, il cui esito era stato il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea (3).

D.   MOTIVAZIONE

(7)

La domanda contiene sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso Taiwan.

(8)

Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti.

(9)

In seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un cambiamento significativo nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan verso l'Unione, senza che vi sia sufficiente motivazione o giustificazione per tale cambiamento oltre all'istituzione del dazio.

(10)

Questo cambiamento sembra dovuto al trasbordo attraverso Taiwan verso l'Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese.

(11)

Le prove disponibili indicano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi che di prezzi. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre sufficienti elementi di prova da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime.

(12)

La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie da cui risulta che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per il prodotto in esame, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime.

(13)

Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo attraverso Taiwan, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note di Taiwan, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(16)

In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(17)

Le autorità della Repubblica popolare cinese e di Taiwan saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(18)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(19)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(20)

Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori di silicio di Taiwan che dimostrino di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure (5) e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(21)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite da Taiwan.

G.   TERMINI

(22)

Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

i produttori di Taiwan possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(23)

È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(24)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(25)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(26)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(27)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(28)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(29)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(30)

La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

(31)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta a stabilire se le importazioni nell'Unione di silicio (contenuto di silicio inferiore al 99,99% in peso) spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00 20), eludano le misure istituite dal regolamento (UE) n. 467/2010.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono manifestarsi e contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, perché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

3.   I produttori di Taiwan che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4.   Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5.   Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" (a diffusione limitata) (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura "For inspection by interested parties" (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 229 52372

E-mail: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1.

(3)   GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.

(4)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per "persona" si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

(6)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione conformemente alla procedura prevista dall’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

A norma dell’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel prosieguo «l’Autorità», ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il solfato di alluminio e ammonio (6) il 6 dicembre 2011 e per i residui di distillazione dei grassi (7), i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce (8) e urea (9) il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul solfato di alluminio e ammonio, i residui di distillazione dei grassi, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea.

(3)

L’Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni sul solfato di alluminio e ammonio, i residui di distillazione dei grassi, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea ai notificanti e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sui rapporti di riesame.

(4)

Si conferma che le sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea vanno considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione di solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea. In particolare, è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma relativamente a tali sostanze attive. Occorre inoltre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo la denominazione della sostanza attiva «repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce» con «olio di pesce». Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)   GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)   GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)   GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio), EFSA Journal 2012;10(3):2491. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva residui di distillazione dei grassi), EFSA Journal 2012;10(2):2519. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva olio di pesce), EFSA Journal 2012;10(2):2546. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(9)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva urea), EFSA Journal 2012;10(1):2523. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

La riga 219 relativa alla sostanza attiva «solfato di alluminio e ammonio» è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«219

Solfato di alluminio e ammonio

N. CAS 7784-26-1 (dodecaidrato), 7784-25-0 (anidro)

N. CIPAC 840

Solfato di alluminio e ammonio

≥ 960 g/kg (espresso come dodecaidrato)

≥ 502 g/kg (anidro)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)

le ripercussioni sull’ambiente dei prodotti di trasformazione/dissociazione del solfato di alluminio e ammonio;

b)

i rischi per gli organismi terrestri non bersaglio esclusi i vertebrati e gli organismi acquatici.

Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o gennaio 2016.»

2)

La riga 229 relativa alla sostanza attiva «residui di distillazione dei grassi» è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*2)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«229

Residui di distillazione dei grassi

N. CAS: non assegnato

N. CIPAC: 915

Non disponibile

≥ 40 % di acidi grassi clivati

Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull’analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o maggio 2013.»

3)

La riga 248 relativa alla sostanza attiva «repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce» è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*3)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«248

Olio di pesce

N. CAS 100085-40-3

N. CIPAC 918

Olio di pesce

≥ 99 %

Impurezze rilevanti:

 

Diossina max. 6 pg/kg per gli alimenti zootecnici

 

Hg max. 0,5 mg/kg per i mangimi derivati dal pesce o da altri prodotti del mare

 

CD max. 2 mg/kg per i mangimi di origine animale ad eccezione dei mangimi per gli animali da compagnia

 

Pb max. 10 mg/kg

 

PCB max. 5 mg/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. L’olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull’analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità entro il 1o maggio 2013.»

4)

La riga 257 relativa alla sostanza attiva «urea» è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*4)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«257

Urea

N. CAS 57-13-6

N. CIPAC 913

Urea

≥ 98 % p/p

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva e fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1o giugno 2012.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)

il metodo di analisi dell’urea e dell’impurezza del biureto;

b)

il rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità rispettivamente entro il 1o maggio 2013 e il 1o gennaio 2016.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(*2)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(*3)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(*4)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

recante centosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 giugno 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato le richieste di cancellazione dall'elenco presentate da queste persone e le relazioni globali del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 27 giugno 2012 il Comitato ha deciso di depennare un'altra persona fisica dall'elenco. Il 10 maggio, il 25 maggio e il 21 giugno 2012 ha inoltre deciso di modificare cinque voci dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":

(a)

"Rachid Fettar (alias (a) Amine del Belgio, (b) Amine di Napoli, (c) Djaffar, (d) Taleb, (e) Abu Chahid). Indirizzo: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algeria. Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Algeria. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003."

(b)

"Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Indirizzo: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Manzal Tmim, Nabul, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O; (b) nel dicembre 2009 risiedeva in Italia; (c) il nome della madre è Um al-Khayr al-Wafi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004."

(c)

"Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Tarek Naser, (d) Hitem, (e) Hasim). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: 26.3.1972. Luogo di nascita: Tunisia. Nazionalità: tunisina. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003."

(2)

La voce "Abid Hammadou (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Data di nascita: 12.12.1965. Luogo di nascita: Touggourt, Wilaya (provincia) di Ouargla, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) associato all'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Fatma Hammadou. Nome del padre: Benabes." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Amor Mohamed Ghedeir (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou). Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) di Illizu, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Benarouba Bachira; (b) il nome del padre è Mabrouk. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008."

(3)

La voce "Mohammad Ilyas Kashmiri (alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titolo: (a) Mufti, (b) Maulana. Indirizzo: villaggio di Thathi, Samahni, distretto di Bhimber, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Data di nascita: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Luogo di nascita: Bhimber, Samahani Valley, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Altre informazioni: comandante di Harakat-ul Jihad Islami. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Mohammad Ilyas Kashmiri (alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titolo: Mufti. Indirizzo: villaggio di Thathi, Samahni, distretto di Bhimber, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Data di nascita: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Luogo di nascita: Bhimber, Samahani Valley, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Altre informazioni: (a) titolo precedente: Maulana. (b) sarebbe deceduto in Pakistan l'11 giugno 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010."

(4)

La voce "Mati ur-Rehman (alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Data di nascita: intorno al 1977. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: Mati ur-Rehman è il comandante operativo in capo di Lashkar i Jhangvi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Mati ur-Rehman Ali Muhammad (alias (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data di nascita: intorno al 1977. Luogo di nascita: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distretto di Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011."

(5)

La voce "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) considerato latitante dalle autorità italiane dal 5 luglio 2008; (b) sarebbe deceduto nel 2000; (c) il nome del padre è Mokhtar; (d) il nome della madre è Abbou Aicha; (e) fratello di Moustafa Abbes. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mokhtar; (b) il nome della madre è Abbou Aicha. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004."

(6)

La voce "Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Aden, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: (a) numero di identificazione nazionale yemenita 2043, (b) agente di Al-Qaeda nella Penisola arabica e capocellula nella provincia di Shabwa, Yemen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2010." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:

"Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al- Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Aden, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: sarebbe deceduto il 6 maggio 2012 nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2010."


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 599/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

103,2

ZZ

103,2

0709 93 10

TR

115,5

ZZ

115,5

0805 50 10

AR

89,2

TR

54,0

UY

85,8

ZA

94,1

ZZ

80,8

0808 10 80

AR

200,7

BR

79,0

CL

111,2

CN

100,6

NZ

133,5

US

144,1

UY

58,9

ZA

107,5

ZZ

116,9

0808 30 90

AR

206,9

CL

113,3

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

127,2

ZZ

147,6

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

327,1

ZZ

327,1

0809 30

TR

207,2

ZZ

207,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/64


DECISIONE ATALANTA/2/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 3 luglio 2012

relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2012/361/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell’UE»).

(2)

Il 25 maggio 2012 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2012 (2) relativa alla nomina dell’ammiraglio di divisione Jean-Baptiste DUPUIS quale comandante della forza dell’UE.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare l’ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO quale nuovo comandante della forza dell’UE.

(4)

Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’esecuzione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2012.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)   GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)   GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 35.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/65


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2012

concernente un contributo finanziario dell'Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api

[notificata con il numero C(2012) 4396]

(I testi in lingua danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, svedese sono i soli facente fede)

(2012/362/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api (2) fornisce una rassegna delle azioni della Commissione, già intraprese o in corso, in merito alla salute delle api nell'UE. L'oggetto principale della comunicazione è l'aumento della mortalità delle api osservato a livello mondiale.

(2)

Nel 2009 il progetto dell'EFSA «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (Mortalità e sorveglianza delle api in Europa) ha concluso che i sistemi di sorveglianza nell'UE sono, in genere, poco efficaci e che i dati a livello di Stati membri e i dati comparabili a livello di UE sono insufficienti.

(3)

Per migliorare la disponibilità dei dati sulla mortalità delle api è opportuno fornire assistenza e sostegno a taluni studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api negli Stati membri.

(4)

La decisione di esecuzione 2011/881/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa all'adozione di una decisione di finanziamento a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api (3) ha fissato un finanziamento pari a 3 750 000 EUR come contributo dell'Unione europea all'attuazione di studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.

(5)

Il laboratorio di riferimento (EURL) dell'UE per la salute delle api ha presentato il documento «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm, che fornisce agli Stati membri orientamenti per elaborare i propri studi di sorveglianza.

(6)

Gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere alla Commissione i rispettivi programmi per gli studi di sorveglianza basati sul documento tecnico dell'EURL. Venti Stati membri hanno inviato proposte per gli studi di sorveglianza. Le proposte in questione sono state sottoposte a valutazione tecnica e finanziaria per accertare la loro conformità al documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses».

(7)

Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno elaborato programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api in linea con il documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» e hanno richiesto il sostegno finanziario dell'UE.

(8)

A decorrere dal 1o aprile 2012 va erogato un contributo finanziario ai programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api attuati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(9)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(10)

Il pagamento del contributo finanziario è subordinato alla condizione che i programmi per gli studi di sorveglianza pianificati siano stati effettivamente realizzati e che le autorità forniscano alla Commissione e al laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api tutte le informazioni necessarie.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.

2.   Il contributo finanziario dell'Unione

a)

è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell'allegato I per il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 al 30 giugno 2013;

b)

non supera i seguenti importi:

1)

62 876 EUR per il Belgio;

2)

192 688 EUR per la Danimarca;

3)

294 230 EUR per la Germania;

4)

66 637 EUR per l'Estonia;

5)

109 931 EUR per la Grecia;

6)

205 050 EUR per la Spagna;

7)

529 615 EUR per la Francia;

8)

521 590 EUR per l'Italia;

9)

147 375 EUR per la Lettonia;

10)

92 123 EUR per la Lituania;

11)

98 893 EUR per l'Ungheria;

12)

254 108 EUR per la Polonia;

13)

28 020 EUR per il Portogallo;

14)

183 337 EUR per la Slovacchia;

15)

213 986 EUR per la Finlandia;

16)

39 862 EUR per la Svezia;

17)

267 482 EUR per il Regno Unito;

c)

non supera l'importo di 595 EUR per visita a un apiario.

Articolo 2

1.   Il contributo globale massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese relative ai programmi di cui all'articolo 1 è fissato a 3 307 803 EUR finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.

2.   Costi relativi alle spese di personale per lo svolgimento di analisi di laboratorio, per campionamento, per controllo e per materiali di consumo e costi indiretti per gli studi di sorveglianza sono ammissibili secondo le modalità di cui all'allegato III.

3.   Il contributo finanziario dell'Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 3

1.   I programmi sono eseguiti in conformità del documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm e in conformità dei programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api presentati dagli Stati membri.

2.   Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:

entro il 1o marzo 2013 una relazione tecnica intermedia sulla prima visita prevista dai programmi per gli studi di sorveglianza, e

entro il 31 ottobre 2013 una relazione tecnica finale sulla seconda e sulla terza visita di studio previste dai programmi per gli studi di sorveglianza,

la relazione tecnica deve essere conforme al modello che verrà predisposto dalla Commissione in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.

3.   Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:

entro il 31 dicembre 2013 una versione su carta e una versione elettronica della relazione finanziaria, redatta conformemente all'allegato II. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla domanda di rimborso sono trasmessi alla Commissione su richiesta.

4.   I risultati degli studi sono messi a disposizione della Commissione e del laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  COM(2010) 714 def.

(3)   GU L 343 del 23.12.2011, pag. 119.

(4)   GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

SM

Numero di apiari

Numero di visite agli apiari previsto nello studio di sorveglianza

Costi diretti totali

(Test di laboratorio + visite per campionamento e controllo)

Costi indiretti

(7 %)

Costo totale

Contributo dell'UE

(70 %)

BE

150

3

83 946

5 876

89 822

62 876

DK

194

3

257 260

18 008

275 268

192 688

DE

220

3

392 831

27 498

420 329

294 230

EE

196

3

88 968

6 228

95 196

66 637

EL

200

3

146 770

10 274

157 044

109 931

ES

200

3

273 765

19 164

292 929

205 050

FR

396

3

707 096

49 497

756 593

529 615

IT

390

3

696 382

48 747

745 129

521 590

LV

193

3

196 762

13 773

210 535

147 375

LT

193

3

122 994

8 610

131 604

92 123

HU

196

3

132 034

9 242

141 276

98 893

PL

190

3

339 263

23 749

363 012

254 108

PT

145

3

37 410

2 619

40 029

28 020

SK

198

3

244 776

17 134

261 910

183 337

FI

160

3

285 695

19 999

305 694

213 986

SE

150

3

53 220

3 725

56 945

39 862

UK

200

3

357 119

24 998

382 117

267 482

Totale

 

 

4 416 293

309 141

4 725 433

3 307 803


ALLEGATO II

MODELLO DI RELAZIONE FINANZIARIA PER GLI STUDI DI SORVEGLIANZA SULLA PERDITA DI COLONIE DI API

Spese totali del progetto (costi reali, al netto dell'IVA)

Stato membro:

 

Numero di apiari visitati:


Costi di laboratorio

Categoria del personale

Numero di giorni lavorativi

Costo giornaliero

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario

Totale

 

 

 

 

 

 


Costi di campionamento e di controllo (visite agli apiari)

Categoria del personale

Numero di giorni lavorativi

Costo giornaliero

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beni di consumo (descrizione)

Quantità

Costo unitario

Totale

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

le spese di cui sopra sono state sostenute per l'esecuzione dei compiti descritti nel documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses»  (1) e sono direttamente connesse all'attuazione dei programmi per gli studi di sorveglianza per i quali è stato accordato un contributo in applicazione della decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione,

le spese sono state effettivamente sostenute, contabilizzate con esattezza e sono ammissibili in conformità delle disposizioni della decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione,

tutti i documenti giustificativi concernenti la spesa sono disponibili per le verifiche,

nessun altro contributo dell'Unione è stato richiesto per i progetti elencati nella presente decisione.

Data:

Nome e firma del responsabile finanziario:


(1)  Disponibile all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm


ALLEGATO III

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ

1.   Costi di laboratorio

I costi del personale sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale (stipendi, salari, oneri sociali e contributi pensionistici) incorsi durante l'attuazione dello studio e delle prove di laboratorio. A questo fine devono essere compilate schede orarie mensili.

I costi giornalieri verranno calcolati su 220 giorni lavorativi per anno.

Il rimborso dei beni di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri nello svolgimento delle prove in laboratorio.

Kit di analisi, reagenti e beni di consumo sono rimborsati solo se utilizzati specificamente per l'esecuzione delle seguenti prove:

conteggio della varroa (lavaggio),

individuazione e caratterizzazione del virus delle ali deformate (DWV), del virus della paralisi acuta delle api (ABPV), del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps,

osservazioni cliniche (compresa l'osservazione dei sintomi della peste, del nosema, dei virus); conteggio delle spore del microsporidio Nosema (Nosema spp.); colture, esame microscopico ed esami biochimici per l'individuazione dell'agente responsabile della peste europea (Melissococcus plutonius) e della peste americana (Paenibacillus larvae),

peste americana — conferma dell'identità dell'agente responsabile della peste americana e della peste europea mediante reazione a catena della polimerasi (PCR).

2.   Costi di campionamento e di controllo

I costi di campionamento e di controllo possono essere rimborsati solo se direttamente collegati alle visite agli apiari.

I costi del personale sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale (stipendi, salari, oneri sociali e contributi pensionistici) incorsi durante l'attuazione dello studio. A questo fine devono essere compilate schede orarie mensili.

I costi giornalieri verranno calcolati su 220 giorni lavorativi per anno.

Il rimborso dei beni di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri e possono essere rimborsati se impiegati nello specifico nel corso delle visite agli apiari.

3.   Costi indiretti

Può essere richiesto un contributo forfettario del 7 %, calcolato sulla base di tutti i costi ammissibili diretti.

4.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini del contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.


6.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/70


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2012

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato

[notificata con il numero C(2012) 4436]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/363/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nell’ottobre 2008 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Bayer CropScience AG relativa all’iscrizione della sostanza attiva bixafen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/700/CE (3) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nel luglio 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla BIONEXT sprl la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/380/CE (4) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel giugno 2008 la Germania ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l’iscrizione della sostanza attiva fluopyram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/464/CE (5) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l’iscrizione della sostanza attiva halosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE (6) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ioduro di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE (7) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(7)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva tiocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(8)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nell’ottobre 2006 l’Austria ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spirotetrammato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE (8) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(9)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni pertinenti alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(10)

Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i rispettivi progetti di relazione di valutazione alla Commissione il 16 dicembre 2009 (bixafen), il 5 febbraio 2008 (Candida oleophila di ceppo O), il 30 agosto 2011 (fluopyram), il 30 marzo 2008 (halosulfuron), il 27 luglio 2007 (ioduro di potassio e tiocianato di potassio) e il 29 aprile 2008 (spirotetrammato).

(11)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2010/457/UE (9) (Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e tiocianato di potassio) e 2010/671/UE (10) (spirotetrammato).

(12)

Dato che da tale valutazione non sono finora emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che possa proseguire l’esame dei fascicoli. Si prevede che il processo di valutazione e decisione concernente una decisione su una eventuale approvazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1107/2009 per le sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato si concluderà entro 24 mesi.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato fino al 31 luglio 2014.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 luglio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)   GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 32.

(4)   GU L 141 del 2.6.2007, pag. 78.

(5)   GU L 151 del 16.6.2009, pag. 37.

(6)   GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

(7)   GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.

(8)   GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.

(9)   GU L 218 del 19.8.2010, pag. 24.

(10)   GU L 290 del 6.11.2010, pag. 49.