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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.176.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 592/2012 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2012
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, captano, ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, isoprotiolano, metaldeide, oxadixil e fosmet in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze bifenazato e captano sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze ciprodinil, fluopicolide, exitiazox, metaldeide, oxadixil e fosmet sono stati fissati i LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'isoprotiolano non sono stati precedentemente fissati LMR in nessun allegato del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bifenazato su ribes (rosso, nero e bianco), lamponi e more, è stata presentata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli attuali LMR. |
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(3) |
Per quanto riguarda il captano, è stata presentata una tale domanda per l'impiego su more, lamponi, mirtilli, ribes (rosso, nero e bianco) e uva spina. Per quanto riguarda il ciprodinil, è stata presentata una domanda per erbe aromatiche, spinaci e bietole da foglia, lattuga, lattughella, crescione, scarola, rucola e foglie e germogli di Brassica spp. Riguardo al fluopicolide, è stata presentata una domanda per ravanelli, cipolle, patate e cavoli rapa. Riguardo all'exitiazox, è stata presentata una domanda per il tè. Riguardo alla metaldeide, è stata presentata una domanda per fragole, patate, cavoli rapa, lattuga e altre insalate, tutto il gruppo di spinaci e simili, tutto il gruppo di erbe e semi di colza. Riguardo al fosmet, è stata presentata una domanda per patate, albicocche, pesche, olive da tavola, olive per la produzione di olio e semi di colza. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego dell'isoprotiolano sul riso. L'impiego autorizzato dell'isoprotiolano sul riso in Giappone determina residui che superano il LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005. Per evitare ostacoli commerciali all'importazione di questo prodotto è necessario aumentare il LMR. |
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(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(6) |
La Commissione ha ricevuto dal Belgio informazioni circa residui di oxadixil superiori agli attuali LMR su prezzemolo, sedano e porri. Secondo le autorità belghe, la presenza inaspettata di oxadixil su questi prodotti è dovuta alla permanenza di tale sostanza attiva nel suolo. Il Belgio ha presentato una domanda di modifica dei relativi LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(7) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali ed ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
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(8) |
L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'impiego del fluopicolide nelle cipolle, della metaldeide nelle fragole e nei cavoli rapa e del fosmet nelle albicocche, i dati forniti non sono sufficienti per introdurre un nuovo LMR. |
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(9) |
Riguardo all'impiego del bifenazato nei lamponi e nelle more, non è necessaria una modifica dei LMR, perché i LMR fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 395/2005 sono identici a quelli richiesti. |
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(10) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni sui dati erano soddisfatte e che le modifiche degli LMR chieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sulla base di una valutazione dell'esposizione dei consumatori effettuata per 27 gruppi specifici di consumatori europei. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
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(11) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori rilevanti nella materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(12) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:.
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for bifenazate in currants (red, black and white), blackberries and raspberries. EFSA Journal 2012;10(2):2577. [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2577. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452. [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2452. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for cyprodinil in various leafy crops. EFSA Journal 2012;10(1):2509. [25 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2509. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012; 10(2):2581. [39 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2581. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRL for hexythiazox in tea. EFSA Journal 2012;10(1):2514. [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2514. |
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European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the setting of a new MRL for isoprothiolane in rice. EFSA Journal 2012;10(3):2607. [29 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2607. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for metaldehyde in various crops. EFSA Journal 2012;10(1):2515. [33 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2515. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for oxadixyl in parsley, celery and leek. EFSA Journal 2012; 10(2):2565. [27 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2565. |
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European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for phosmet in various crops. EFSA Journal 2012;10(2):2582. [27 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2582. |
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato II le colonne relative al bifenazato e al captano sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
la parte A dell'allegato III è così modificata:
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(*2) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/38 |
REGOLAMENTO (UE) N. 593/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Pur conservando un livello elevato e uniforme di sicurezza nel settore dell’aviazione in Europa, il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2), è stato modificato per far sì che gli aeromobili privati a motore di semplice progettazione, gli aeromobili sportivi nonché prodotti, parti e pertinenze, fossero soggetti a misure proporzionate alla loro progettazione semplice e al tipo di funzionamento. |
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(2) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2042/2003, della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (3), per mantenere la coerenza con le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1702/2003, in particolare per quanto riguarda la nuova definizione di aeromobile ELA1 e la possibilità di accettare l’installazione senza modulo 1 dell’AESA, di talune parti non critiche sotto il profilo della sicurezza. |
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(3) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l’Agenzia») ha redatto un progetto di norme di attuazione e le ha trasmesse alla Commissione sotto forma di parere n. 01/2011 su «ELA Process and Standard changes and repairs», come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.
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1. |
All’articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
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2. |
L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
ALLEGATO
1)
L’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:|
a) |
al punto M.A.302, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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b) |
il punto M.A.304 è sostituito dal seguente: «M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, a seconda dei casi, a quanto segue:
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c) |
il punto M.A.502 è modificato come segue:
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d) |
al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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e) |
al punto M.A.614, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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f) |
al punto M.A.710, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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g) |
al punto M.A.802, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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h) |
al punto M.A.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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i) |
alla lettera b (Mansioni) dell’appendice VIII dell’allegato I (parte M), il punto 8 è sostituito dal seguente:
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2)
L’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato:|
a) |
il punto 145.A.42 è così modificato:
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b) |
al punto 145.A.50, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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c) |
al punto 145.A.55, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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d) |
al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/43 |
REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, ha stabilito nuovi tenori massimi per i PCB non diossina-simili applicabili dal 1o gennaio 2012. È opportuno disporre che tali tenori massimi non siano applicabili ai prodotti alimentari legittimamente collocati sul mercato prima di tale data. |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione (4) recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 stabilisce per l'ocratossina A nelle spezie un tenore massimo finale meno elevato, da ottenere mediante l'applicazione di buone pratiche. Per consentire ai paesi produttori di porre in atto misure preventive e per evitare che il commercio subisca perturbazioni inaccettabili, tale regolamento fissa inoltre un tenore massimo più elevato da applicare per un periodo di tempo limitato. Il regolamento dispone inoltre che venga verificata, nelle varie regioni di produzione del mondo, la capacità di rispettare i tenori massimi meno elevati di ocratossina A mediante l'applicazione di buone pratiche. La verifica andava fatta prima che divenisse applicabile il tenore massimo meno elevato di ocratossina A. Malgrado sia stato rilevato un miglioramento significativo nell'applicazione di buone pratiche nelle varie regioni di produzione del mondo il tenore massimo meno elevato non è ancora raggiungibile costantemente nelle specie Capsicum. È pertanto opportuno rimandare l'applicazione del tenore massimo meno elevato per le Capsicum spp. |
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(4) |
Il glutine di frumento è un coprodotto della produzione di amido. È stato dimostrato che, in particolare alla fine della stagione di immagazzinamento, non è più possibile rispettare l'attuale tenore massimo di ocratossina A nel glutine di frumento anche con l'applicazione rigorosa delle buone pratiche relative all'immagazzinamento, probabilmente a causa del cambiamento climatico. È pertanto opportuno sostituire il tenore massimo attuale con un tenore che sia raggiungibile mediante l'applicazione di buone pratiche e garantisca al tempo stesso un livello elevato di protezione della salute umana. |
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(5) |
Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l'ocratossina A nei prodotti alimentari (5) che tiene conto di dati scientifici recenti e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI - tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo. In base alle conclusioni del parere adottato dall'EFSA i cambiamenti prospettati dal presente regolamento per quanto riguarda l'ocratossina A continuano a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. |
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(6) |
Su richiesta della Commissione l'EFSA ha adottato il 18 Marzo 2010 un parere scientifico relativo alla melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (6). I risultati indicano che l'esposizione alla melamina può dare origine alla formazione di cristalli nell'apparato urinario. Tali cristalli causano danno al tubulo prossimale e sono stati osservati negli animali e nei bambini in seguito a incidenti, in alcuni casi letali, in cui mangimi e alimenti per lattanti sono stati adulterati con la melamina. La commissione del Codex alimentarius ha stabilito i livelli massimi di melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (7). Poiché tali livelli massimi sono conformi alle conclusioni del parere dell'EFSA è opportuno che essi siano inclusi nel regolamento (CE) n. 1881/2006 per proteggere la salute pubblica. |
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(7) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 va pertanto modificato di conseguenza. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:
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(1) |
all'articolo 11, il primo comma è così modificato:
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(2) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dalla data di entrata in vigore con l'eccezione delle disposizioni di cui al punto 2.2.11 dell'allegato che si applicano dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) GU L 320 del 3.12.2011, pag. 18.
(4) GU L 35 del 6.2.2010, pag. 7.
(5) Gruppo di esperti dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Ochratoxin A in Food (Parere scientifico sull'ocratossina A nei prodotti alimentari), The EFSA Journal (2006);365:1-56. Disponibile on line all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/365.pdf
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) e Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (Parere scientifico sulla melamina negli alimenti e nei mangimi). The EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Disponibile on line all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/
(7) Relazione della 33a sessione del programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius, Ginevra, Svizzera, 5-9 luglio 2010 (ALINORM 10/33/REP).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CEE) n. 1881/2006 è così modificato:
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(1) |
La sezione 2.2 ocratossina A è così modificata:
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(2) |
È aggiunta la seguente sezione 7: Melamina e suoi analoghi strutturali: «Sezione 7: Melamina e suoi analoghi strutturali
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(*1) Il tenore massimo non si applica nei prodotti alimentari per i quali può essere dimostrato che il livello di melamina superiore a 2,5 mg/kg è una conseguenza dell'uso autorizzato di ciromazina come insetticida. Il livello di melamina non deve superare il livello di ciromazina.»
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 595/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2 e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di applicazione, la direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio si applica alle sostanze attive con riferimento alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la fenpirazamina le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/150/UE della Commissione (3). |
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(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE il 3 settembre 2009 l’Austria ha ricevuto dalla Sumitomo Chemical Agro Europe SAS una domanda di iscrizione della sostanza attiva fenpirazamina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2010/150/UE è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
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(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 17 gennaio 2011. |
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(4) |
Il progetto di rapporto di valutazione è stato oggetto di un esame inter pares degli Stati membri e dell’Autorità per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). In data 6 dicembre 2011 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sull’esame inter pares di valutazione dei rischi della sostanza attiva fenpirazamina (4). Tale progetto di rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla fenpirazamina. |
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(5) |
Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina siano in generale conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare la fenpirazamina. |
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(6) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le disposizioni riportate qui appresso. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE relativo a ogni prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi. |
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(7) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi cui sottostanno i titolari delle autorizzazioni vigenti in tema di accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
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(8) |
Dando seguito all’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6). |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva fenpirazamina, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenpirazamina come sostanza attiva entro il 30 giugno 2013.
Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4 di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1 ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga fenpirazamina come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 31 dicembre 2012, nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, va riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della colonna sulle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
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a) |
nel caso di un prodotto contenente fenpirazamina come unica sostanza attiva modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; o |
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b) |
nel caso di un prodotto contenente fenpirazamina in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano all’occorrenza l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 oppure, laddove risulti posteriore, entro il termine fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 35.
(4) The EFSA Journal (2012); 10(1):2496. Disponibile online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
|
Fenpirazamina N. CAS 473798-59-3 N. CIPAC 832 |
S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato |
≥ 940 g/kg |
1o gennaio 2013 |
31 dicembre 2022 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012. La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce seguente:
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Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (*1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«25 |
Fenpirazamina N. CAS 473798-59-3 N. CIPAC 832 |
S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato |
≥ 940 g/kg |
1o gennaio 2013 |
31 dicembre 2022 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012. La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.» |
(*1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/50 |
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
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(1) |
La Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan. |
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(2) |
La domanda è stata presentata in data 15 maggio 2012 dalla Euroalliages (comitato di coordinamento dell'industria delle ferro-leghe) ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, vale a dire il 100%, della produzione di silicio dell'Unione. |
B. PRODOTTO
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(3) |
Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il silicio metallico originario della RPC, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99,99 % in peso) ("il prodotto in esame"). Secondo l'attuale classificazione nella Nomenclatura combinata, va inteso come "silicio". Il silicio più puro, cioè quello con un contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99 %, utilizzato principalmente dall'industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento. |
|
(4) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ("il prodotto oggetto dell'inchiesta"). |
C. MISURE IN VIGORE
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(5) |
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2). |
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(6) |
Un'inchiesta antielusione relativa ad importazioni di silicio era stata effettuata anche nel 2006-2007, il cui esito era stato il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea (3). |
D. MOTIVAZIONE
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(7) |
La domanda contiene sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso Taiwan. |
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(8) |
Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti. |
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(9) |
In seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificato un cambiamento significativo nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan verso l'Unione, senza che vi sia sufficiente motivazione o giustificazione per tale cambiamento oltre all'istituzione del dazio. |
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(10) |
Questo cambiamento sembra dovuto al trasbordo attraverso Taiwan verso l'Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese. |
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(11) |
Le prove disponibili indicano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi che di prezzi. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre sufficienti elementi di prova da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime. |
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(12) |
La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie da cui risulta che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per il prodotto in esame, adeguato per tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime. |
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(13) |
Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo attraverso Taiwan, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. |
E. PROCEDURA
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(14) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
a) Questionari
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(15) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note di Taiwan, ai produttori/esportatori noti e alle associazioni di produttori/esportatori note della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni di importatori note dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione. |
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(16) |
In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
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(17) |
Le autorità della Repubblica popolare cinese e di Taiwan saranno informate dell'apertura dell'inchiesta. |
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
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(18) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
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(19) |
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione. |
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(20) |
Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori di silicio di Taiwan che dimostrino di non essere collegati (4) ad alcun produttore interessato dalle misure (5) e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
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(21) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite da Taiwan. |
G. TERMINI
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(22) |
Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:
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(23) |
È importante notare che al rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
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(24) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle necessarie informazioni, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
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(25) |
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. |
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(26) |
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato. |
I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
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(27) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(28) |
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6). |
K. CONSIGLIERE-AUDITORE
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(29) |
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. |
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(30) |
La domanda di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni. |
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(31) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta un'inchiesta, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta a stabilire se le importazioni nell'Unione di silicio (contenuto di silicio inferiore al 99,99% in peso) spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00 20), eludano le misure istituite dal regolamento (UE) n. 467/2010.
Articolo 2
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono manifestarsi e contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, perché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.
3. I produttori di Taiwan che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Sempre entro lo stesso termine di 37 giorni, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Limited" (a diffusione limitata) (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura "For inspection by interested parties" (consultabile da tutte le parti interessate).
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 4/92 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 229 52372 |
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E-mail: trade-silicon-circumvention@ec.europa.eu |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1.
(3) GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.
(4) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per "persona" si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(5) Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping originarie), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(7) Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio dalla direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione conformemente alla procedura prevista dall’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5). |
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(2) |
A norma dell’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel prosieguo «l’Autorità», ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il solfato di alluminio e ammonio (6) il 6 dicembre 2011 e per i residui di distillazione dei grassi (7), i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce (8) e urea (9) il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul solfato di alluminio e ammonio, i residui di distillazione dei grassi, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea. |
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(3) |
L’Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni sul solfato di alluminio e ammonio, i residui di distillazione dei grassi, i repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea ai notificanti e la Commissione li ha invitati a presentare osservazioni sui rapporti di riesame. |
|
(4) |
Si conferma che le sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea vanno considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(5) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione di solfato di alluminio e ammonio, residui di distillazione dei grassi, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce e urea. In particolare, è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma relativamente a tali sostanze attive. Occorre inoltre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo la denominazione della sostanza attiva «repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce» con «olio di pesce». Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(6) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.
(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(5) GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium ammonium sulfate (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva solfato di alluminio e ammonio), EFSA Journal 2012;10(3):2491. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva residui di distillazione dei grassi), EFSA Journal 2012;10(2):2519. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(8) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva olio di pesce), EFSA Journal 2012;10(2):2546. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
(9) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance urea (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva urea), EFSA Journal 2012;10(1):2523. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
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1) |
La riga 219 relativa alla sostanza attiva «solfato di alluminio e ammonio» è sostituita dalla seguente:
|
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2) |
La riga 229 relativa alla sostanza attiva «residui di distillazione dei grassi» è sostituita dalla seguente:
|
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3) |
La riga 248 relativa alla sostanza attiva «repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce» è sostituita dalla seguente:
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|
4) |
La riga 257 relativa alla sostanza attiva «urea» è sostituita dalla seguente:
|
(*1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(*2) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(*3) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(*4) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/59 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
recante centosettantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 21 giugno 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato le richieste di cancellazione dall'elenco presentate da queste persone e le relazioni globali del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 27 giugno 2012 il Comitato ha deciso di depennare un'altra persona fisica dall'elenco. Il 10 maggio, il 25 maggio e il 21 giugno 2012 ha inoltre deciso di modificare cinque voci dell'elenco. |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":
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|
(2) |
La voce "Abid Hammadou (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Data di nascita: 12.12.1965. Luogo di nascita: Touggourt, Wilaya (provincia) di Ouargla, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) associato all'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Fatma Hammadou. Nome del padre: Benabes." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Amor Mohamed Ghedeir (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou). Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) di Illizu, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Benarouba Bachira; (b) il nome del padre è Mabrouk. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008." |
|
(3) |
La voce "Mohammad Ilyas Kashmiri (alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titolo: (a) Mufti, (b) Maulana. Indirizzo: villaggio di Thathi, Samahni, distretto di Bhimber, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Data di nascita: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Luogo di nascita: Bhimber, Samahani Valley, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Altre informazioni: comandante di Harakat-ul Jihad Islami. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Mohammad Ilyas Kashmiri (alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titolo: Mufti. Indirizzo: villaggio di Thathi, Samahni, distretto di Bhimber, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Data di nascita: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Luogo di nascita: Bhimber, Samahani Valley, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Altre informazioni: (a) titolo precedente: Maulana. (b) sarebbe deceduto in Pakistan l'11 giugno 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010." |
|
(4) |
La voce "Mati ur-Rehman (alias a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Data di nascita: intorno al 1977. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: Mati ur-Rehman è il comandante operativo in capo di Lashkar i Jhangvi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Mati ur-Rehman Ali Muhammad (alias (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data di nascita: intorno al 1977. Luogo di nascita: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distretto di Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011." |
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(5) |
La voce "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) considerato latitante dalle autorità italiane dal 5 luglio 2008; (b) sarebbe deceduto nel 2000; (c) il nome del padre è Mokhtar; (d) il nome della madre è Abbou Aicha; (e) fratello di Moustafa Abbes. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mokhtar; (b) il nome della madre è Abbou Aicha. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004." |
|
(6) |
La voce "Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Aden, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: (a) numero di identificazione nazionale yemenita 2043, (b) agente di Al-Qaeda nella Penisola arabica e capocellula nella provincia di Shabwa, Yemen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2010." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al- Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Aden, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: sarebbe deceduto il 6 maggio 2012 nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2010." |
|
6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 599/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
TR |
50,2 |
|
ZZ |
50,2 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
103,2 |
|
ZZ |
103,2 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
115,5 |
|
ZZ |
115,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
89,2 |
|
TR |
54,0 |
|
|
UY |
85,8 |
|
|
ZA |
94,1 |
|
|
ZZ |
80,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
200,7 |
|
BR |
79,0 |
|
|
CL |
111,2 |
|
|
CN |
100,6 |
|
|
NZ |
133,5 |
|
|
US |
144,1 |
|
|
UY |
58,9 |
|
|
ZA |
107,5 |
|
|
ZZ |
116,9 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
206,9 |
|
CL |
113,3 |
|
|
CN |
83,4 |
|
|
NZ |
207,2 |
|
|
ZA |
127,2 |
|
|
ZZ |
147,6 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
182,6 |
|
ZZ |
182,6 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
327,1 |
|
ZZ |
327,1 |
|
|
0809 30 |
TR |
207,2 |
|
ZZ |
207,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/64 |
DECISIONE ATALANTA/2/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 3 luglio 2012
relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2012/361/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell’UE»). |
|
(2) |
Il 25 maggio 2012 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2012 (2) relativa alla nomina dell’ammiraglio di divisione Jean-Baptiste DUPUIS quale comandante della forza dell’UE. |
|
(3) |
Il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato di nominare l’ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO quale nuovo comandante della forza dell’UE. |
|
(4) |
Il comitato militare dell’UE appoggia tale raccomandazione. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’esecuzione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’ammiraglio di divisione Enrico CREDENDINO è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2012.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2012
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
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6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2012
concernente un contributo finanziario dell'Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api
[notificata con il numero C(2012) 4396]
(I testi in lingua danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, svedese sono i soli facente fede)
(2012/362/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api (2) fornisce una rassegna delle azioni della Commissione, già intraprese o in corso, in merito alla salute delle api nell'UE. L'oggetto principale della comunicazione è l'aumento della mortalità delle api osservato a livello mondiale. |
|
(2) |
Nel 2009 il progetto dell'EFSA «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (Mortalità e sorveglianza delle api in Europa) ha concluso che i sistemi di sorveglianza nell'UE sono, in genere, poco efficaci e che i dati a livello di Stati membri e i dati comparabili a livello di UE sono insufficienti. |
|
(3) |
Per migliorare la disponibilità dei dati sulla mortalità delle api è opportuno fornire assistenza e sostegno a taluni studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api negli Stati membri. |
|
(4) |
La decisione di esecuzione 2011/881/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, relativa all'adozione di una decisione di finanziamento a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api (3) ha fissato un finanziamento pari a 3 750 000 EUR come contributo dell'Unione europea all'attuazione di studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api. |
|
(5) |
Il laboratorio di riferimento (EURL) dell'UE per la salute delle api ha presentato il documento «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm, che fornisce agli Stati membri orientamenti per elaborare i propri studi di sorveglianza. |
|
(6) |
Gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere alla Commissione i rispettivi programmi per gli studi di sorveglianza basati sul documento tecnico dell'EURL. Venti Stati membri hanno inviato proposte per gli studi di sorveglianza. Le proposte in questione sono state sottoposte a valutazione tecnica e finanziaria per accertare la loro conformità al documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses». |
|
(7) |
Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno elaborato programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api in linea con il documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» e hanno richiesto il sostegno finanziario dell'UE. |
|
(8) |
A decorrere dal 1o aprile 2012 va erogato un contributo finanziario ai programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api attuati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. |
|
(9) |
A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento. |
|
(10) |
Il pagamento del contributo finanziario è subordinato alla condizione che i programmi per gli studi di sorveglianza pianificati siano stati effettivamente realizzati e che le autorità forniscano alla Commissione e al laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api tutte le informazioni necessarie. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi programmi relativi a studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.
2. Il contributo finanziario dell'Unione
|
a) |
è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell'allegato I per il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 al 30 giugno 2013; |
|
b) |
non supera i seguenti importi:
|
|
c) |
non supera l'importo di 595 EUR per visita a un apiario. |
Articolo 2
1. Il contributo globale massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese relative ai programmi di cui all'articolo 1 è fissato a 3 307 803 EUR finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Costi relativi alle spese di personale per lo svolgimento di analisi di laboratorio, per campionamento, per controllo e per materiali di consumo e costi indiretti per gli studi di sorveglianza sono ammissibili secondo le modalità di cui all'allegato III.
3. Il contributo finanziario dell'Unione è versato su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi indicati nell'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
Articolo 3
1. I programmi sono eseguiti in conformità del documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm e in conformità dei programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api presentati dagli Stati membri.
2. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:
|
— |
entro il 1o marzo 2013 una relazione tecnica intermedia sulla prima visita prevista dai programmi per gli studi di sorveglianza, e |
|
— |
entro il 31 ottobre 2013 una relazione tecnica finale sulla seconda e sulla terza visita di studio previste dai programmi per gli studi di sorveglianza, |
|
— |
la relazione tecnica deve essere conforme al modello che verrà predisposto dalla Commissione in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api. |
3. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:
|
— |
entro il 31 dicembre 2013 una versione su carta e una versione elettronica della relazione finanziaria, redatta conformemente all'allegato II. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla domanda di rimborso sono trasmessi alla Commissione su richiesta. |
4. I risultati degli studi sono messi a disposizione della Commissione e del laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.
Articolo 4
Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) COM(2010) 714 def.
ALLEGATO I
|
SM |
Numero di apiari |
Numero di visite agli apiari previsto nello studio di sorveglianza |
Costi diretti totali (Test di laboratorio + visite per campionamento e controllo) |
Costi indiretti (7 %) |
Costo totale |
Contributo dell'UE (70 %) |
|
BE |
150 |
3 |
83 946 |
5 876 |
89 822 |
62 876 |
|
DK |
194 |
3 |
257 260 |
18 008 |
275 268 |
192 688 |
|
DE |
220 |
3 |
392 831 |
27 498 |
420 329 |
294 230 |
|
EE |
196 |
3 |
88 968 |
6 228 |
95 196 |
66 637 |
|
EL |
200 |
3 |
146 770 |
10 274 |
157 044 |
109 931 |
|
ES |
200 |
3 |
273 765 |
19 164 |
292 929 |
205 050 |
|
FR |
396 |
3 |
707 096 |
49 497 |
756 593 |
529 615 |
|
IT |
390 |
3 |
696 382 |
48 747 |
745 129 |
521 590 |
|
LV |
193 |
3 |
196 762 |
13 773 |
210 535 |
147 375 |
|
LT |
193 |
3 |
122 994 |
8 610 |
131 604 |
92 123 |
|
HU |
196 |
3 |
132 034 |
9 242 |
141 276 |
98 893 |
|
PL |
190 |
3 |
339 263 |
23 749 |
363 012 |
254 108 |
|
PT |
145 |
3 |
37 410 |
2 619 |
40 029 |
28 020 |
|
SK |
198 |
3 |
244 776 |
17 134 |
261 910 |
183 337 |
|
FI |
160 |
3 |
285 695 |
19 999 |
305 694 |
213 986 |
|
SE |
150 |
3 |
53 220 |
3 725 |
56 945 |
39 862 |
|
UK |
200 |
3 |
357 119 |
24 998 |
382 117 |
267 482 |
|
Totale |
|
|
4 416 293 |
309 141 |
4 725 433 |
3 307 803 |
ALLEGATO II
MODELLO DI RELAZIONE FINANZIARIA PER GLI STUDI DI SORVEGLIANZA SULLA PERDITA DI COLONIE DI API
|
Spese totali del progetto (costi reali, al netto dell'IVA) |
||
|
Stato membro: |
|
Numero di apiari visitati: |
|
Costi di laboratorio |
|||
|
Categoria del personale |
Numero di giorni lavorativi |
Costo giornaliero |
Totale |
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beni di consumo (descrizione) |
Quantità |
Costo unitario |
Totale |
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
Costi di campionamento e di controllo (visite agli apiari) |
|||
|
Categoria del personale |
Numero di giorni lavorativi |
Costo giornaliero |
Totale |
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beni di consumo (descrizione) |
Quantità |
Costo unitario |
Totale |
|
… |
|
|
|
|
… |
|
|
|
Dichiarazione del beneficiario
Si dichiara che:
|
— |
le spese di cui sopra sono state sostenute per l'esecuzione dei compiti descritti nel documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (1) e sono direttamente connesse all'attuazione dei programmi per gli studi di sorveglianza per i quali è stato accordato un contributo in applicazione della decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione, |
|
— |
le spese sono state effettivamente sostenute, contabilizzate con esattezza e sono ammissibili in conformità delle disposizioni della decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione, |
|
— |
tutti i documenti giustificativi concernenti la spesa sono disponibili per le verifiche, |
|
— |
nessun altro contributo dell'Unione è stato richiesto per i progetti elencati nella presente decisione. |
Data:
Nome e firma del responsabile finanziario:
(1) Disponibile all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm
ALLEGATO III
REGOLE DI AMMISSIBILITÀ
1. Costi di laboratorio
|
— |
I costi del personale sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale (stipendi, salari, oneri sociali e contributi pensionistici) incorsi durante l'attuazione dello studio e delle prove di laboratorio. A questo fine devono essere compilate schede orarie mensili. |
|
— |
I costi giornalieri verranno calcolati su 220 giorni lavorativi per anno. |
|
— |
Il rimborso dei beni di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri nello svolgimento delle prove in laboratorio. |
|
— |
Kit di analisi, reagenti e beni di consumo sono rimborsati solo se utilizzati specificamente per l'esecuzione delle seguenti prove:
|
2. Costi di campionamento e di controllo
|
— |
I costi di campionamento e di controllo possono essere rimborsati solo se direttamente collegati alle visite agli apiari. |
|
— |
I costi del personale sono limitati ai costi effettivi attribuibili al personale (stipendi, salari, oneri sociali e contributi pensionistici) incorsi durante l'attuazione dello studio. A questo fine devono essere compilate schede orarie mensili. |
|
— |
I costi giornalieri verranno calcolati su 220 giorni lavorativi per anno. |
|
— |
Il rimborso dei beni di consumo è basato sui costi effettivi sostenuti dagli Stati membri e possono essere rimborsati se impiegati nello specifico nel corso delle visite agli apiari. |
3. Costi indiretti
Può essere richiesto un contributo forfettario del 7 %, calcolato sulla base di tutti i costi ammissibili diretti.
4. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini del contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.
|
6.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/70 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2012
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato
[notificata con il numero C(2012) 4436]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/363/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
In applicazione dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/2009 la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3 di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nell’ottobre 2008 il Regno Unito ha ricevuto una domanda dalla Bayer CropScience AG relativa all’iscrizione della sostanza attiva bixafen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/700/CE (3) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nel luglio 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla BIONEXT sprl la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/380/CE (4) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel giugno 2008 la Germania ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l’iscrizione della sostanza attiva fluopyram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2009/464/CE (5) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l’iscrizione della sostanza attiva halosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE (6) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(6) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ioduro di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE (7) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(7) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nel settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer BV la richiesta di iscrizione della sostanza attiva tiocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE nell’ottobre 2006 l’Austria ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spirotetrammato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE (8) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
|
(9) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni pertinenti alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva. |
|
(10) |
Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i rispettivi progetti di relazione di valutazione alla Commissione il 16 dicembre 2009 (bixafen), il 5 febbraio 2008 (Candida oleophila di ceppo O), il 30 agosto 2011 (fluopyram), il 30 marzo 2008 (halosulfuron), il 27 luglio 2007 (ioduro di potassio e tiocianato di potassio) e il 29 aprile 2008 (spirotetrammato). |
|
(11) |
In seguito alla presentazione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2010/457/UE (9) (Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e tiocianato di potassio) e 2010/671/UE (10) (spirotetrammato). |
|
(12) |
Dato che da tale valutazione non sono finora emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che possa proseguire l’esame dei fascicoli. Si prevede che il processo di valutazione e decisione concernente una decisione su una eventuale approvazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1107/2009 per le sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato si concluderà entro 24 mesi. |
|
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato fino al 31 luglio 2014.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 luglio 2014.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 32.
(4) GU L 141 del 2.6.2007, pag. 78.
(5) GU L 151 del 16.6.2009, pag. 37.
(6) GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.
(7) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18.
(8) GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.