ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.169.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 169

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
29 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2012/344/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

1

 

*

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 566/2012 del Consiglio, del 18 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nella campagna di commercializzazione 2012/2013

41

 

*

Regolamento (UE) n. 570/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) ( 1 )

46

 

*

Regolamento (UE) n. 572/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

50

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 573/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

53

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 574/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

55

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 575/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

57

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 576/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

59

 

 

DECISIONI

 

 

2012/345/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 giugno 2012, relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali della Corte di giustizia

60

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/346/UE

 

 

Decisione n. 1/2012 del comitato speciale UE-Cile per la cooperazione doganale e le norme d’origine, del 27 marzo 2012, relativa all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/1


DECISIONE 2012/344/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica d’Albania che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D’ALBANIA

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. La Repubblica d’Albania può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Repubblica d’Albania.

(3)

Le condizioni per la partecipazione della Repubblica d’Albania alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Repubblica d’Albania di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

(5)

L’accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell’UE di gestione delle crisi e far salvi gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica d’Albania a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare la Repubblica d’Albania a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, e una volta che la Repubblica d’Albania ha deciso di partecipare, la Repubblica d’Albania informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo della Repubblica d’Albania è condotta in consultazione con la Repubblica d’Albania.

3.   L’Unione europea fornisce alla Repubblica d’Albania una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica d’Albania nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione europea comunica per lettera il risultato della valutazione alla Repubblica d’Albania per assicurare la partecipazione della Repubblica d’Albania conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Repubblica d’Albania si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà l’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’UE di gestione di una crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica d’Albania ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica d’Albania è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l’Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica d’Albania.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica d’Albania esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi.

4.   La Repubblica d’Albania è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica d’Albania è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà/da esse gestiti, o per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   La Repubblica d’Albania si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica d’Albania e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

7.   L’Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell’Unione europea formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica d’Albania ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi ed a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Repubblica d’Albania adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi.

2.   Qualora l’UE e la Repubblica d’Albania abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   La Repubblica d’Albania garantisce che il personale da essa distaccato presso un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   La Repubblica d’Albania informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi («capomissione») e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato presso l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica d’Albania. Il personale distaccato presso l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica d’Albania conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all’Unione europea.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5.   Il capomissione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Repubblica d’Albania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica d’Albania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Repubblica d’Albania, se tale Stato contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 8, la Repubblica d’Albania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica d’Albania, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Repubblica d’Albania contribuisce al finanziamento del bilancio dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica d’Albania al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica d’Albania e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica d’Albania che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica d’Albania non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio la Repubblica d’Albania dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica d’Albania fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; oppure

b)

la Repubblica d’Albania ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica d’Albania sul pagamento dei contributi della Repubblica d’Albania al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi

1.   La Repubblica d’Albania garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Repubblica d’Albania conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

3.   La Repubblica d’Albania informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipano all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica d’Albania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione della Repubblica d’Albania, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica d’Albania.

5.   Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica d’Albania per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica d’Albania.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12 del presente accordo, la Repubblica d’Albania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica d’Albania, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   La Repubblica d’Albania contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica d’Albania ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l’RNL della Repubblica d’Albania e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica d’Albania che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se la Repubblica d’Albania fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica d’Albania e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera la Repubblica d’Albania dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica d’Albania fornisce un contributo importante per quanto riguarda mezzi e/o capacità che sono essenziali per tale operazione; oppure

b)

la Repubblica d’Albania ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell’Unione europea.

4.   È concluso un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2008/975/PESC del Consiglio e le competenti autorità amministrative della Repubblica d’Albania. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell’accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra l’AR e le autorità competenti della Repubblica d’Albania.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, addì cinque giugno duemiladodici, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica d’Albania


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.


TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’UE che applicano una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica d’Albania cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica d’Albania per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica d’Albania nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica d’Albania, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica d’Albania nell’utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Repubblica d’Albania:

«Nell’applicare una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi la Repubblica d’Albania cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; oppure

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»


REGOLAMENTI

29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/8


REGOLAMENTO (UE) N. 566/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

La raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (3), avallata nelle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, definisce principi comuni per i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione e stabilisce procedure in base alle quali gli Stati membri si informano a vicenda sulle bozze dei disegni, nonché per l’approvazione di tali disegni.

(2)

Poiché le monete metalliche in euro circolano in tutta l’area dell’euro, le caratteristiche dei disegni delle facce nazionali costituiscono una questione d’interesse comune. Per agevolarne la circolazione e ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno rendere giuridicamente vincolanti le norme definite nella raccomandazione 2009/23/CE relative ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione integrandole nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio (4).

(3)

Le monete metalliche in euro presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati. La faccia comune europea delle monete metalliche in euro reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovrebbero essere ripetute sulla faccia nazionale.

(4)

Per consentire agli utilizzatori interessati d’individuare con facilità lo Stato membro di emissione, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete il nome dello Stato membro di emissione.

(5)

L’incisione sul bordo delle monete metalliche in euro dovrebbe essere considerata parte della faccia nazionale e non dovrebbe pertanto ripetere alcuna indicazione del valore unitario, eccetto per le monete da 2 EUR, e purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

(6)

Ogni Stato membro la cui moneta è l’euro decide i disegni da riprodurre sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro e dovrebbe tener conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l’area dell’euro. Al fine di garantire che le monete metalliche in euro siano immediatamente riconoscibili come monete in euro anche dalla faccia nazionale, il disegno dovrebbe essere completamente circondato dalle dodici stelle della bandiera dell’Unione.

(7)

Per facilitare il riconoscimento delle monete metalliche destinate alla circolazione e garantire un’adeguata continuità di conio, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di modificare i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali destinate alla circolazione solo una volta ogni quindici anni, salvo che il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Questo non dovrebbe tuttavia pregiudicare le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. Le modifiche al disegno riportato sulla faccia comune europea delle monete metalliche destinate alla circolazione dovrebbero essere decise dal Consiglio e i diritti di voto dovrebbero essere limitati agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(8)

È opportuno consentire ai singoli Stati membri di coniare monete commemorative per celebrare eventi di notevole rilevanza nazionale o europea, mentre le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell’ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche, che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.

(9)

Tenuto conto che le monete metalliche in euro circolano in tutta l’area dell’euro, per impedire l’uso di disegni inappropriati è opportuno che gli Stati membri di emissione si informino mutuamente e informino la Commissione circa le bozze dei disegni della faccia nazionale delle monete in euro in anticipo rispetto alla data di emissione stabilita. La Commissione dovrebbe verificare la conformità dei disegni ai requisiti tecnici del presente regolamento. La presentazione delle bozze dei disegni alla Commissione dovrebbe avvenire con congruo anticipo rispetto alla data di emissione stabilita cosicché gli Stati membri di emissione modifichino il disegno ove necessario.

(10)

Inoltre, sarebbe opportuno stabilire condizioni uniformi per l’approvazione dei disegni delle facce nazionali delle monete metalliche in euro onde evitare la scelta di disegni che potrebbero essere considerati inappropriati in alcuni Stati membri. Considerato che la competenza di una questione così delicata come quella del disegno delle facce nazionali delle monete metalliche in euro spetta agli Stati membri di emissione, sarebbe pertanto opportuno conferire al Consiglio le competenze di esecuzione. Eventuali decisioni di esecuzione prese su tale base dal Consiglio sarebbero strettamente connesse con gli atti adottati dal Consiglio a norma dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato; pertanto, per l’adozione di tali decisioni da parte del Consiglio sarebbe opportuno applicare la sospensione dei diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come stabilito all’articolo 139, paragrafo 4, del trattato. La procedura dovrebbe consentire agli Stati membri di emissione di modificare il disegno a tempo debito qualora richiesto.

(11)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 975/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 975/98

Nel regolamento (CE) n. 975/98 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   “monete metalliche destinate alla circolazione”: monete metalliche in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e le cui specificazioni tecniche sono stabiliti all’articolo 1;

2)   “normali monete metalliche”: monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative;

3)   “monete commemorative”: monete metalliche destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato all’articolo 1 nonies.

Articolo 1 ter

Le monete metalliche destinate alla circolazione presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale dinstintiva.

Articolo 1 quater

1.   Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l’indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all’utilizzo di un alfabeto diverso.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l’indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra “2” o del termine “euro” nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

Articolo 1 quinquies

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

Articolo 1 sexies

1.   Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l’anno di conio che l’indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell’Unione.

2.   Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 1 septies

1.   Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica.

Articolo 1 octies

Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062.

Articolo 1 nonies

1.   Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri.

2.   L’incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche.

3.   Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR.

Articolo 1 decies

1.   Prima dell’approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell’emissione.

2.   La competenza per l’approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7.

Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono sospesi.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l’euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita.

4.   Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l’euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un’obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.

5.   Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.

6.   Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5.

7.   In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull’approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell’intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno.

8.   Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 1 undecies

Gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 1 nonies, paragrafo 2:

a)

non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012;

b)

non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012. Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV


(1)  Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

(4)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 6.


29.6.2012   

IT

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L 169/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (2) [«regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011»], in particolare l’articolo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). A causa del numero elevato di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale»), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 26,3 % e il 36,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio del 30,6 %. Per tutte le altre società cinesi è stata fissata un’aliquota del 69,7 %.

(2)

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato verso l’Unione i prodotti descritti all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010) («periodo dell’inchiesta») (prima condizione),

non è collegato ad alcun esportatore o produttore in Cina assoggettato alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione), e

ha effettivamente esportato verso l’Unione i prodotti in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione (terza condizione),

l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio, pari al 30,6 %, applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(3)

Una società cinese («il richiedente») ha chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società non incluse nel campione che hanno collaborato all’inchiesta iniziale («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(4)

È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011.

(5)

Al richiedente è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare il rispetto delle tre condizioni sopraindicate.

(6)

Le prove fornite dal produttore esportatore cinese sono state considerate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione (pari al 30,6 %) e di conseguenza il suo nome può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011.

(7)

Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(8)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all’occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011:

«Nome

Codice addizionale TARIC

Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd.

B293 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.


29.6.2012   

IT

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L 169/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 568/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 octovicies, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato X ter del medesimo regolamento è tenuto a presentare alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure specifiche per il settore vitivinicolo.

(2)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2), la prima presentazione dei programmi di sostegno si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

(3)

Al fine di preparare la seconda presentazione dei progetti di programmi di sostegno per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, occorre stabilire il quadro e le prescrizioni specifiche per il nuovo periodo di programmazione. È necessario anche fissare un termine per la seconda presentazione dei progetti di programmi di sostegno.

(4)

Occorre stabilire un termine per gli Stati membri che, a decorrere dal 2014, desiderino trasferire importi della propria dotazione nazionale al regime di pagamento unico di cui all'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

(1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Presentazione dei programmi di sostegno

1.   La prima presentazione del progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 103 duodecies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

Per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma di sostegno entro il 1o marzo 2013. Se le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2014 in poi sono modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguano di conseguenza i programmi di sostegno.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione il progetto di programma di sostegno per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato I.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la tabella finanziaria relativa al progetto di programma di sostegno di cui al primo e al secondo comma utilizzando il modulo figurante nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l'indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.

3.   Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico l'intero importo della propria dotazione nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 2010 e per tutto il periodo indicato al paragrafo 1, primo comma, presentano una volta per tutte entro il 30 giugno 2008 il modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento, compilando adeguatamente la riga corrispondente.

Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico importi della propria dotazione nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 2014 e per tutto il periodo indicato al paragrafo 1, secondo comma, presentano anteriormente al 1o dicembre 2012 il modulo figurante nell'allegato II, compilando adeguatamente la riga corrispondente.

4.   Gli Stati membri che decidono di inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno possono presentare anche informazioni dettagliate a livello regionale, utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

5.   Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data in cui la Commissione riceve il programma di sostegno fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007.";

(2)

gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis e VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

1)   

L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

OCM VINO

Presentazione del programma di sostegno

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

 

 

Stato membro  (1): …

Periodo  (2): …

Data di presentazione:

Numero di revisione:

modifica richiesta dalla Commissione / modifica richiesta dallo Stato membro (3)

A.   Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

a)   Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies (4)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no:

b)   Promozione a norma dell'articolo 103 septdecies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

c)   Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte (5):

Obiettivi quantificati:

d)   Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

e)   Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

f)   Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

g)   Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

h)   Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

Obiettivi quantificati:

i)   Distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell'articolo 103 quatervicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Lunghezza del periodo transitorio (campagne viticole):

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

Obiettivi quantificati:

j)   Distillazione di crisi a norma dell'articolo 103 quinvicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Lunghezza del periodo transitorio (campagne viticole):

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

k)   Uso di mosto di uve concentrato a norma dell'articolo 103 sexvicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Lunghezza del periodo transitorio (campagne viticole):

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

Obiettivi quantificati:

B.   Risultati delle consultazioni tenute

C.   Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi (6)

D.   Scadenzario di attuazione delle misure

E.   Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nell'allegato II (specificare il numero di revisione)

F.   Criteri e indici quantitativi da utilizzare per il controllo e la valutazione

Misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione dei programmi

G.   Designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

 

 

Stato membro  (7): …

Periodo  (8): …

Data di presentazione:

Numero di revisione:

modifica richiesta dalla Commissione / modifica richiesta dallo Stato membro (9)

A.   Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

a)   Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies (10)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no:

b)   Promozione a norma dell'articolo 103 septdecies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

c)   Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

d)   Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

e)   Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

f)   Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

g)   Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte:

Obiettivi quantificati:

Aiuto di Stato:

h)   Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

Obiettivi quantificati:

B.   Risultati delle consultazioni tenute

C.   Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi (11)

D.   Scadenzario di attuazione delle misure

E.   Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nell'allegato II (specificare il numero di revisione)

F.   Criteri e indici quantitativi da utilizzare per il controllo e la valutazione

Misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione dei programmi

G.   Designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma

2)   

L'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

Presentazione della tabella finanziaria dei programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 103 terdecies, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

(in 1000 EUR)

Stato membro (12):

Data di trasmissione, entro e non oltre il 30 giugno 2008:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 –

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 bis

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

3 ter

Programmi in corso

Regolamento (CE) n. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 –

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 –

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 –

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 –

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 –

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

9 –

Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie

Articolo 103 quatervicies

 

 

 

 

 

 

10 –

Distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies, paragrafo 1

 

 

 

 

 

 

11 –

Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento

Articolo 103 sexvicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Per le misure non inserite nel programma nazionale di sostegno indicare «0».

Se pertinente:

10 bis

Aiuto di Stato per la distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies, paragrafo 5

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (13)

(in 1000 EUR)

Stato membro (14):

Data di trasmissione (15):

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 –

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 –

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 –

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 –

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 –

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 –

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 –

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

3)   

L'allegato III è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III

Presentazione facoltativa della tabella finanziaria dei programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 103 terdecies, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 – informazioni dettagliate a livello regionale

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

(in 1000 EUR)

Stato membro (16):

Regione:

Data di trasmissione, entro e non oltre il 30 giugno 2008:

 

Esercizio finanziario

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 -

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 bis -

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

3 ter -

Programmi in corso

Regolamento (CE) n. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie

Articolo 103 quatervicies

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies

 

 

 

 

 

 

11 -

Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento

Articolo 103 sexvicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Per le misure non inserite nel programma nazionale di sostegno indicare "0" nelle caselle degli importi.

Se pertinente:

10 bis -

Aiuto di Stato per la distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies, paragrafo 5

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (17)

(in 1000 EUR)

Stato membro (18):

Regione:

Data di trasmissione, entro e non oltre il 1o marzo 2013:

 

Esercizio finanziario

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

 

 

 

 

 

 

2 -

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 -

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 -

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 -

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 -

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

4)   

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

Modifiche della tabella finanziaria dei programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 103 terdecies, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

(in 1000 EUR)

Stato membro (19):

Data di trasmissione (20):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Motivo: modifica richiesta dalla Commissione / modifica richiesta dallo Stato membro (21)

 

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

2 -

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

3 bis -

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

3 ter -

Programmi in corso

Regolamento (CE) n. 1493/1999

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5 -

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

6 -

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

7 -

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie

Articolo 103 quatervicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

11 -

Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento

Articolo 103 sexvicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

Totale

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

Termine per la trasmissione:

Se pertinente:

10 bis -

Aiuto di Stato per la distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies, paragrafo 5

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

(in 1000 EUR)

Stato membro (22):

Data di trasmissione (23):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Motivo: modifica richiesta dalla Commissione / modifica richiesta dallo Stato membro (24)

 

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -

Regime di pagamento unico

Articolo 103 sexdecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

2 -

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

3 -

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5 -

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

6 -

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

7 -

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

8 -

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

Totale

Importo precedente

 

 

 

 

 

 

Importo modificato

 

 

 

 

 

 

5)   

L'allegato V è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V

Rendicontazione relativa al programma di sostegno

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

 

 

Stato membro  (25): …

Periodo:

Data di presentazione:

Numero di revisione:

A.   Valutazione complessiva

B.   Condizioni e risultati dell'attuazione delle misure proposte (26)

a)   Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies (27)

b)   Promozione a norma dell'articolo 103 septdecies

Condizioni di attuazione:

Risultati (28):

Aiuto di Stato:

c)   Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

d)   Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

e)   Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

f)   Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Aiuto di Stato:

g)   Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Aiuto di Stato:

h)   Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

i)   Distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell'articolo 103 quatervicies

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

j)   Distillazione di crisi a norma dell'articolo 103 quinvicies

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

Aiuto di Stato:

k)   Uso di mosto di uve concentrato a norma dell'articolo 103 sexvicies

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

C.   Conclusioni (e, se necessario, modifiche previste)

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

 

 

Stato membro  (29): …

Periodo:

Data di presentazione:

Numero di revisione:

A.   Valutazione complessiva

B.   Condizioni e risultati dell'attuazione delle misure proposte (30)

a)   Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies (31)

b)   Promozione a norma dell'articolo 103 septdecies

Condizioni di attuazione:

Risultati (32):

Aiuto di Stato:

c)   Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

d)   Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

e)   Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

f)   Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Aiuto di Stato:

g)   Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies

Condizioni di attuazione:

Risultati:

Aiuti di Stato:

h)   Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies

Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

Risultati:

C.   Conclusioni (e, se necessario, modifiche previste)"

6)   

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

Τabella finanziaria dell'esecuzione dei programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 188 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

(in 1000 EUR)

Stato membro (33):

Data di trasmissione (34):

Tabella finanziaria modificata: sì/no (35)

In caso affermativo numero:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

 

 

Stima/ esecuzione (35)

Stima/ esecuzione (35)

Stima/ esecuzione (35)

Stima/ esecuzione (35)

Stima/ esecuzione (35)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Regime di pagamento unico

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 –

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 bis

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

3 ter

Programmi in corso

Regolamento (CE) n. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 –

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 –

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 –

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 –

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 –

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

9 –

Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie

Articolo 103 quatervicies

 

 

 

 

 

 

10 –

Distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies

 

 

 

 

 

 

11 –

Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento

Articolo 103 sexvicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

Se pertinente:

10 bis

Distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies, paragrafo 5

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro (36):

Data di trasmissione (37):

Tabella finanziaria modificata: sì/no (38)

In caso affermativo numero:

 

Esercizio finanziario

 

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

 

 

Stima/ esecuzione (38)

Stima/ esecuzione (38)

Stima/ esecuzione (38)

Stima/ esecuzione (38)

Stima/ esecuzione (38)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 –

Regime di pagamento unico

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 –

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

 

 

 

 

 

 

3 –

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

 

 

 

 

 

 

4 –

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

 

 

 

 

 

 

5 –

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

 

 

 

 

 

 

6 –

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

 

 

 

 

 

 

7 –

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

 

 

 

 

 

 

8 –

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

7)   

L'allegato VII è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VII

Dati tecnici relativi ai programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 103 terdecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

(importo finanziario in 1000 EUR)

Stato membro (39):

Data di trasmissione (40):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

 

 

Esercizio finanziario

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Esecuzione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -

Regime di pagamento unico

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

Numero di progetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

3 bis -

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo medio (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ter -

Programmi in corso

Regolamento (CE) n. 1493/1999

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo modificato (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo medio (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Numero di fondi nuovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Numero di produttori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7 -

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.1 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.2 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.3 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.4 -

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.5 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.6 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.7 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.8 -

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

8 -

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Forcella aiuto massimo (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -

Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie

Articolo 103 quatervicies

Forcella dell'aiuto (EUR/ha) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno medio (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -

Distillazione di crisi

Articolo 103 quinvicies

Forcella dell'aiuto (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo minimo alla produzione (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 -

Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento

Articolo 103 sexvicies

Forcella dell'aiuto (EUR/%vol/hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

(importo finanziario in 1000 EUR)

Stato membro (48):

Data di trasmissione (49):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

 

 

Esercizio finanziario

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Misure

Regolamento (CE) n. 1234/2007

 

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Stima

Esecuzione

Esecuzione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -

Regime di pagamento unico

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 103 septdecies

Numero di progetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

3 -

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 103 octodecies

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo medio (EUR/ha) (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -

Vendemmia verde

Articolo 103 novodecies

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo medio (EUR/ha) (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Fondi di mutualizzazione

Articolo 103 vicies

Numero di fondi nuovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -

Assicurazione del raccolto

Articolo 103 unvicies

Numero di produttori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7 -

Investimenti nelle imprese

Articolo 103 duovicies

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.1 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.2 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.3 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.4 -

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.5 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.6 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.7 -

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.8 -

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

8 -

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 103 tervicies

Forcella aiuto massimo (EUR/%vol/hl) (55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)   

Gli allegati VIII, VIII bis e VIII ter sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO VIII

Comunicazione sulle misure di promozione a norma dell'articolo 103 septdecies e 188 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

Stato membro:

Stima/esecuzione  (57):

Data di trasmissione  (58):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari

Misura ammissibile (articolo 103 septdecies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007)

Descrizione (59)

Mercato bersaglio

Periodo

Spesa ammissibile (EUR)

di cui contributo comunitario (EUR)

di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro:

Stima/esecuzione  (60):

Data di trasmissione  (61):

Data della trasmissione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari

Misura ammissibile (articolo 103 septdecies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2009)

Descrizione (62)

Mercato bersaglio

Periodo

Spesa ammissibile (EUR)

di cui contributo comunitario (EUR)

di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

«ALLEGATO VIII bis

Relazione annuale sui controlli in loco eseguiti per la misura relativa alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di cui all'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

Stato membro (63):

Esercizio finanziario:

Data di trasmissione (64):

Regione

Operazioni di ristrutturazione e riconversione approvate in totale

Operazioni di ristrutturazione su superfici precedentemente estirpate (65)

Controllo prima dell'estirpazione (66)

Controllo dopo la ristrutturazione/riconversione

Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo

(ha)

Superficie non ammessa dopo il controllo

(ha)

Premi rifiutati

(EUR)

Sanzioni (66)

amministrativo

in loco

Numero di domande

Superficie

(ha)

Numero

Superficie precedentemente estirpata

(ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata

(ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata

(ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro (67):

Esercizio finanziario:

Data di trasmissione (68):

Regione

Operazioni di ristrutturazione e riconversione approvate in totale

Operazioni di ristrutturazione su superfici precedentemente estirpate (69)

Controllo prima dell'estirpazione (70)

Controllo dopo la ristrutturazione/riconversione

Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo

(ha)

Superficie non ammessa dopo il controllo

(ha)

Premi rifiutati

(EUR)

Sanzioni (70)

amministrativo

in loco

Numero di domande

Superficie

(ha)

Numero

Superficie precedentemente estirpata

(ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata

(ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata

(ha)

Numero di produttori controllati

Superficie controllata

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ALLEGATO VIII ter

Relazione annuale sui controlli in loco eseguiti per la misura relativa alla vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007

A.   ESERCIZI FINANZIARI 2009-2013

Stato membro (71):

Esercizio finanziario:

Data di trasmissione (72):

Regione

Domande approvate dallo Stato membro

Controlli in loco

Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo

(ha)

Superficie non ammessa dopo il controllo

(ha)

Premi rifiutati

(EUR)

Sanzioni (73)

Numero di domande

Superficie

(ha)

Numero di domande

Superficie controllata

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

Stato membro (74):

Esercizio finanziario:

Data di trasmissione (75):

Regione

Domande approvate dallo Stato membro

Controlli in loco

Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo

(ha)

Superficie non ammessa dopo il controllo

(ha)

Premi rifiutati

(EUR)

Sanzioni (76)

Numero di domande

Superficie

(ha)

Numero di domande

Superficie controllata

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato membro

 

 

 

 

 

 

 

 

»

(1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(2)  Campagne viticole.

(3)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(4)  Tutti gli articoli indicati nel presente allegato si riferiscono al regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)  Incluso il risultato delle operazioni in corso in virtù dell'articolo 10 del presente regolamento.

(6)  Gli Stati membri di cui all'articolo 103 sexdecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F.

(7)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(8)  Campagne viticole.

(9)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(10)  Tutti gli articoli indicati nel presente allegato si riferiscono al regolamento (CE) n. 1234/2007.

(11)  Gli Stati membri di cui all'articolo 103 sexdecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F."

(12)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(13)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018)."

(14)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(15)  Termine per la trasmissione: entro il 1o dicembre 2012 per il regime di pagamento unico ed entro e non oltre il 1o marzo 2013 per le altre misure.

(16)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(17)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018)."

(18)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(19)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(20)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

(21)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(22)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(23)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

(24)  Cancellare l'indicazione non pertinente."

(25)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(26)  Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno.

(27)  Tutti gli articoli indicati nel presente allegato si riferiscono al regolamento (CE) n. 1234/2007.

(28)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.

(29)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(30)  Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno.

(31)  Tutti gli articoli indicati nel presente allegato si riferiscono al regolamento (CE) n. 1234/2007.

(32)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.

(33)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(34)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

(35)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(36)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(37)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

(38)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»

(39)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(40)  Termine per la trasmissione: per le stime, la prima volta il 30 giugno 2008 e successivamente ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2010).

(41)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.

(42)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

(43)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

(44)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

(45)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.

(46)  I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

(47)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato.

(48)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(49)  Termine per la trasmissione: per le stime, la prima volta il 1o marzo 2013 e successivamente ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).

(50)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.

(51)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

(52)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

(53)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

(54)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.

(55)  I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

(56)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato."

(57)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(58)  Termine per la trasmissione: per le stime, la prima volta il 30 giugno 2008 e successivamente ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2010).

(59)  Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.

(60)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

(61)  Termine per la trasmissione: per le stime, la prima volta il 1o marzo 2013 e successivamente ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).

(62)  Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.

(63)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(64)  Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2009.

(65)  In parte incluse nelle colonne 2 e 3.

(66)  Se pertinente.

(67)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(68)  Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2014.

(69)  In parte incluse nelle colonne 2 e 3.

(70)  Se pertinente.

(71)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(72)  Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2009.

(73)  Se pertinente.

(74)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(75)  Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2014.

(76)  Se pertinente.


29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 569/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di taluni cereali nella campagna di commercializzazione 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per favorire l’approvvigionamento del mercato unionale in cereali nel corso degli ultimi sei mesi della campagna 2011/2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1350/2011 (2) la Commissione ha sospeso, fino al 30 giugno 2012, i dazi doganali per i contingenti tariffari di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo da foraggio, aperti rispettivamente dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1067/2008 (3) e (CE) n. 2305/2003 (4).

(2)

In base alle comunicazioni trasmesse in conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2305/2003, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 20/2012 (5) la Commissione ha sospeso a partire dal 6 gennaio 2012 (dalle ore 13:00, ora di Bruxelles), per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli di importazione di orzo facente parte del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003.

(3)

Le prospettive di andamento del mercato dei cereali per l’inizio della campagna 2012/2013 lasciano presumere che i prezzi resteranno elevati, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell’ambito del raccolto 2012. Per facilitare il mantenimento dei flussi d’importazione utili all’equilibrio del mercato dell’Unione, è necessario garantire la continuità della politica d’importazione dei cereali mantenendo fino al 31 dicembre 2012 la sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di frumento tenero della campagna 2012/2013 per il contingente tariffario all’importazione aperto del regolamento (CE) n. 1067/2008. Dato che il rilascio di titoli di importazione di orzo è stato sospeso fino al 31 dicembre 2012, la sospensione dei dazi doganali per tale prodotto è senza oggetto.

(4)

Occorre evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell’importazione nell’Unione è in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l’immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell’Unione sia iniziato non oltre il 31 dicembre 2012. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell’Unione e la data in cui è iniziato detto trasporto.

(5)

Per garantire un’efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione a decorrere dal 1o luglio 2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’applicazione dei dazi doganali all’importazione di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (6), è sospesa nella campagna 2012/2013 per tutte le importazioni effettuate nell’ambito del contingente tariffario a dazio ridotto aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008.

2.   Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato al più tardi il 31 dicembre 2012, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 27.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(4)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(5)  GU L 8 del 12.1.2012, pag. 35.

(6)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


29.6.2012   

IT

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L 169/43


REGOLAMENTO (UE) N. 570/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione per l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) come conservanti nelle bevande analcoliche analoghe al vino.

(5)

Tali bevande sono prodotte mediante l’eliminazione dell’alcol dal vino dopo la fermentazione. Al fine di evitare la fermentazione secondaria in bottiglia vengono impiegati acido sorbico e sorbati (E 200-203) ed è necessaria una successiva pastorizzazione. La pastorizzazione tuttavia modifica e degrada gli aromi e il gusto naturale di frutta del prodotto. L’aggiunta di benzoati ha un effetto sinergico con i sorbati, che consente una migliore conservazione e riduce il bisogno di pastorizzare il prodotto.

(6)

Le bevande analcoliche analoghe al vino sono presentate e commercializzate come alternativa al vino per gli adulti che scelgono di non consumare bevande alcoliche. Il consumo di tali bevande non sostituisce il consumo di bevande analcoliche. L’esposizione supplementare all’acido benzoico e ai benzoati (E 210-213) sulla base di tale nuovo impiego sarà pertanto limitata e non porterà al superamento della dose giornaliera ammissibile stabilito dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (3). È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) per la conservazione delle bevande analcoliche analoghe al vino.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) per la conservazione delle bevande analcoliche analoghe al vino costituisce un aggiornamento di tale elenco non suscettibile di avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In forza delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino prima di tale data, è necessario specificare una data di applicazione anteriore per l’impiego di tale additivo.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nella parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inserita la seguente voce nella categoria di alimenti 14.2.2 «Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche» dopo la voce per l’E 200-203:

 

«E 210-213

Acido benzoico — benzoati

200

(1) (2)

Solo prodotti analcolici

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 19 luglio 2012»


29.6.2012   

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L 169/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio in forza della direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4) del Consiglio. Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

A norma dell' articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito "l'Autorità", ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il silicato di alluminio (6), le proteine idrolizzate (7) e l'1,4-diamminobutano (putrescina) (8) il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul silicato di alluminio, le proteine idrolizzate e l'1,4-diamminobutano (putrescina).

(3)

L'Autorità ha trasmesso le proprie opinioni sul silicato di alluminio, le proteine idrolizzate e l'1,4-diamminobutano (putrescina) ai notificanti, che sono stati invitati dalla Commissione a presentare osservazioni sui rapporti di riesame.

(4)

Si conferma che le sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) devono considerarsi approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche occorre modificare le condizioni di approvazione delle sostanze silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina). In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma per quanto riguarda il silicato di alluminio e le proteine idrolizzate. Allo stesso tempo occorre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo il nome della sostanza attiva "putrescina (1,4-diamminobutano)" con "1,4-diamminobutano (putrescina)". Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium silicate. The EFSA Journal 2012; 10(1):2517. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hydrolysed proteins. The EFSA Journal 2012; 10(2):2545. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1,4-diaminobutane (putrescine) (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva 1,4-diamminobutano (putrescina)). The EFSA Journal 2012; 10(1):2516. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

(1)

La riga 220 relativa alla sostanza attiva silicato di alluminio è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«220

Silicato di alluminio

Numero CAS 1332-58-7

N. CIPAC 841

Non disponibile

Denominazione chimica: Silicato di alluminio

≥ 999,8 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019.

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria,

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

(a)

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici;

(b)

la pertinenza del materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità, in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1o maggio 2013.»

(2)

La riga 234 relativa alla sostanza attiva proteine idrolizzate è sostituita dalla seguente:

«Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*2)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

234

Proteine idrolizzate

CAS non attribuito

N. CIPAC 901

Non disponibile

Relazione di riesame (SANCO/2615/2008)

1o settembre 2009.

31o agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 (*3) e al regolamento (UE) n. 142/2011 (*4) della Commissione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermative riguardo:

(a)

le specificazioni del materiale tecnico quale fabbricato commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici;

(b)

il rischio per gli organismi acquatici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 1o maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro il 1o novembre 2013.

(3)

La riga 245 relativa alla sostanza attiva 1,4-diamminobutano (putrescina) è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*5)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«245

1,4-diamminobutano (putrescina)

Numero CAS 110-60-1

N. CIPAC 854

Butano-1,4-diammina

≥ 990 g/kg

1o settembre 2009.

31o agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 1,4-diaminobutano (putrescina) (SANCO/2626/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1o giugno 2012.

Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(*2)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.

(*3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(*4)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1

(*5)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


29.6.2012   

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L 169/50


REGOLAMENTO (UE) N. 572/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo, “CGUE”) del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in prosieguo, “il regolamento di base”), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione europea (in prosieguo, “la Commissione”) ha ricevuto una richiesta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

A.   IL PRODOTTO IN ESAME

(1)

Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della Repubblica popolare cinese.

B.   LA SENTENZA DELLA CORTE

(2)

Con sentenza del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) dichiarava invalido il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (2) (in prosieguo “regolamento antidumping definitivo” o “regolamento controverso”).

(3)

La sentenza della CGUE si basava sul fatto che la Commissione non aveva impiegato tutta la diligenza necessaria a determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato, come prescritto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(4)

In seguito a tale sentenza, le importazioni nell’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.), non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 1355/2008.

(5)

In seguito alla sentenza della CGUE, La Commissione ha perciò deciso di riaprire l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, avviata in applicazione del regolamento di base. L’ambito della riapertura si limita all’attuazione della suddetta sentenza della CGUE (3).

C.   LA RICHIESTA

(6)

A seguito della sentenza della CGUE, la Federazione nazionale spagnola delle associazioni di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (“FENAVAL”, in precedenza “FNACV”) (in prosieguo “il richiedente”) ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data di tale registrazione.

D.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(7)

Il richiedente ha sostenuto che la dichiarazione della CGUE, di nullità delle misure antidumping in questione, intervenuta più di un anno e mezzo prima della data prevista della loro scadenza e per motivi diversi dall’assenza di dumping e di un conseguente pregiudizio, ne comprometta fortemente l’efficacia. In proposito, sottolineato in particolare il rischio immediato di un aumento significativo delle importazioni in questione, come già avvenuto in passato, esso chiede perciò la registrazione di tali importazioni.

(8)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.

(9)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti per giustificare la registrazione. Si noti che il prodotto è fungibile e stagionale, normalmente è inscatolato e può essere facilmente stoccato per lunghi periodi e facilmente trasportato. In tal modo è inoltre possibile costituire rapidamente delle scorte.

(10)

Già il regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, che aveva istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in esame, notava come, anche prima dell’istituzione delle misure antidumping provvisorie, le importazioni del prodotto in esame fossero notevolmente aumentate in breve tempo (4). Il timore del richiedente, che si verifichi di nuovo un aumento delle importazioni ora che le misure sono state giudicate invalide, è pertanto ritenuto fondato. Esso è confermato da dati statistici degli Stati membri che già nel marzo 2012 registravano un balzo delle importazioni a un livello doppio rispetto al marzo 2011 e 3, 4 volte più alto di tutti gli altri mesi precedenti nel 2011 e nel 2012.

(11)

La sentenza della CGUE si limita alla determinazione del valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. E non discute la questione se esista un pregiudizio. Nella sua domanda, il richiedente segnalava anche il rischio immediato di un grave pregiudizio per l’industria comunitaria, poiché gli importatori sarebbero ancora in grado di passare da prodotti UE a prodotti cinesi, lasciando l’industria UE con ingenti scorte nei magazzini.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, è probabile che l’effetto correttivo dei dazi antidumping definitivi sia seriamente compromesso, a meno che tali dazi non siano applicati con effetto retroattivo. Di conseguenza, le condizioni della registrazione sono in questo caso soddisfatte.

E.   PROCEDURA

(13)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(14)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a giustificarle. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(15)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione affinché, se dall’inchiesta riaperta risultasse la necessità di riapplicare dazi antidumping, quest’ultimi, soddisfatte le condizioni necessarie, possano essere riscossi a titolo retroattivo, ai sensi delle norme giuridiche in vigore. Eventuali future obbligazioni dipenderanno dai risultati dell’inchiesta antidumping.

G.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(16)

I dati personali raccolti in questa inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono tenute ad adottare opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069), originari della Repubblica popolare cinese. Le importazioni sono soggette a registrazione per 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

(3)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 19.

(4)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 35 (considerando 131).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


29.6.2012   

IT

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L 169/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 573/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

52,3

ZZ

52,3

0707 00 05

TR

103,2

ZZ

103,2

0709 93 10

TR

105,9

ZZ

105,9

0805 50 10

AR

86,8

UY

89,3

ZA

113,3

ZZ

96,5

0808 10 80

AR

111,4

BR

93,3

CL

99,4

NZ

121,0

US

121,2

UY

57,1

ZA

94,7

ZZ

99,7

0809 10 00

TR

188,4

ZZ

188,4

0809 29 00

TR

430,8

ZZ

430,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


29.6.2012   

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L 169/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 574/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 550/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 165 del 26.6.2012, pag. 43.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 29 giugno 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10  (1)

39,85

0,00

1701 12 90  (1)

39,85

2,65

1701 13 10  (1)

39,85

0,00

1701 13 90  (1)

39,85

2,95

1701 14 10  (1)

39,85

0,00

1701 14 90  (1)

39,85

2,95

1701 91 00  (2)

48,85

2,81

1701 99 10  (2)

48,85

0,00

1701 99 90  (2)

48,85

0,00

1702 90 95  (3)

0,49

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


29.6.2012   

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L 169/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 575/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

125,3

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

130,3

0

AR

127,5

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

271,7

9

AR

240,1

18

BR

322,1

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

215,7

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

346,2

0

BR

365,0

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

408,9

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

293,6

0

BR

347,6

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

533,5

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


29.6.2012   

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L 169/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 576/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 30,632325 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012.

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.


DECISIONI

29.6.2012   

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L 169/60


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 20 giugno 2012

relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali della Corte di giustizia

(2012/345/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 253 e l’articolo 255,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2012. Per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018 devono essere nominati quattordici giudici e quattro avvocati generali della Corte di giustizia.

(2)

Il 25 aprile 2012, con decisione 2012/244/UE (1), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato undici giudici e tre avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018.

(3)

Per completare il rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, è opportuno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri procedano alla nomina di altri tre giudici e di un avvocato generale per i posti rimasti vacanti.

(4)

I governi degli Stati membri hanno proposto il rinnovo del mandato del signor Antonio TIZZANO e la nomina del signor Christopher VAJDA quali giudici della Corte di giustizia nonché il rinnovo del mandato del signor Paolo MENGOZZI quale avvocato generale della Corte di giustizia. Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha reso un parere sull’adeguatezza dei quattordici candidati summenzionati all’esercizio delle funzioni di giudice o di avvocato generale della Corte di giustizia.

(5)

È opportuno quindi procedere alla nomina di due giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018. La nomina di un giudice della Corte di giustizia per il posto rimasto vacante interverrà successivamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018:

 

Signor Antonio TIZZANO

 

Signor Christopher VAJDA.

2.   Il signor Paolo MENGOZZI è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012

Il presidente

J. TRANHOLM-MIKKELSEN


(1)  GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 21.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.6.2012   

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L 169/61


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO SPECIALE UE-CILE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE NORME D’ORIGINE

del 27 marzo 2012

relativa all’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2012/346/UE)

IL COMITATO SPECIALE,

visto l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) («accordo di associazione»), firmato il 18 novembre 2002, in particolare i termini «territorio doganale della Comunità» di cui all’articolo 36, paragrafo 2, dell’allegato III, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III dell’accordo di associazione stabilisce le norme d’origine per i prodotti originari dei territori delle parti di tale accordo.

(2)

L’allegato III dell’accordo di associazione fa riferimento al termine «Comunità» nel suo testo.

(3)

Ai fini dell’allegato III dell’accordo di associazione, è opportuno definire in una nota esplicativa all’allegato i termini «Comunità» e «territorio doganale della Comunità», per garantire la corretta applicazione territoriale dell’allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’allegato III dell’accordo di associazione, i termini «territorio doganale della Comunità» fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) quale indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2), fatte salve successive modifiche o l’abrogazione della legislazione esistente.

La presente nota esplicativa all’allegato III lascia impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla di tale allegato.

Articolo 2

Ai fini dell’allegato III dell’accordo di associazione, con il termine «Comunità» si intende il territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore sessanta giorni dalla data in cui l’ultima parte ha notificato l’espletamento dei requisiti interni necessari all’attuazione della presente decisione.

Fatto a Santiago del Cile, il 27 marzo 2012

Per il comitato speciale

La presidente

Paulina NAZAL


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.