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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.168.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2012
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
(2012/341/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011 (3), che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (4). |
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(2) |
Lo stesso regime è stato instaurato tra l’Unione e la Svizzera, per i vettori aerei svizzeri e comunitari, con l’inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica (5). |
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(3) |
Il medesimo regime è stato instaurato anche tra la Svizzera e gli Stati EFTA-SEE, per i vettori aerei svizzeri e EFTA-SEE, con l’inclusione del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella convenzione che istituisce l’Associazione europea di libero scambio (convenzione di Vaduz) (6). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare l’allegato XIII dell’accordo SEE per concedere ai vettori aerei svizzeri il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato membro dell’Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa. |
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(5) |
La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.
(4) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(5) Decisione n. 1/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 7 aprile 2010 (GU L 106 del 28.4.2010, pag. 20).
(6) Decisione del Consiglio EFTA n. 1/2012 del 22 marzo 2012.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE
del
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XIII dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. … del … (1). |
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(2) |
L’allegato XIII dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2011, del 19 luglio 2011 (2), che integra nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (3). |
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(3) |
Le parti contraenti intendono garantire ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione alla Svizzera e viceversa. |
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(4) |
Le parti contraenti intendono inoltre garantire ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei da uno Stato EFTA-SEE alla Svizzera e viceversa. |
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(5) |
A tal fine il Comitato misto SEE deve riconoscere, a condizioni di reciprocità, ai vettori aerei svizzeri il diritto di operare da uno Stato membro dell’Unione a uno Stato EFTA-SEE e viceversa. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 64a [regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è così modificato:
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1) |
l’attuale adattamento b) è rinumerato come adattamento c); |
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2) |
dopo l’adattamento a) è inserito l’adattamento seguente:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera che concede ai vettori aerei EFTA-SEE il diritto di prestare servizi aerei dagli Stati membri dell’Unione europea alla Svizzera e viceversa, da un lato, o dell’accordo tra gli Stati EFTA-SEE e la Svizzera che concede ai vettori aerei comunitari il diritto di prestare servizi aerei dalla Svizzera agli Stati EFTA-SEE e viceversa, dall’altro.
Articolo 3
Il presidente del Comitato misto SEE notifica alla Svizzera l’adozione della presente decisione nonché, se del caso, l’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L …
(2) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 62.
(3) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(*1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
REGOLAMENTI
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 558/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d’acciaio spediti, tra l’altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 13, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping su funi e cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi ed esclusi i cavi e le funi di acciaio inossidabile, con una sezione trasversale massima superiore a 3 mm («alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio» o «prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). Le misure relative a queste importazioni consistono in un’aliquota di dazio applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, pari al 60,4 %. |
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(2) |
Il 12 agosto 2009 e a seguito di una domanda presentata dal comitato di collegamento delle industrie dei trefoli e cavi dell’UE, la Commissione ha avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. L’inchiesta è stata conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (3), con cui il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese (RPC) alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea («misure estese»). Con lo stesso regolamento, le importazioni del prodotto in esame spedite da alcune società coreane specificamente menzionate sono state escluse da dette misure, non essendo stata constatata alcuna elusione da parte di tali società. Inoltre, anche se alcune società coreane interessate erano collegate alle società della RPC soggette alle misure iniziali, non è dimostrato che tale rapporto sia stato instaurato o utilizzato per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC (4). |
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (5) e successivamente a un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha mantenuto dette misure. |
B. APERTURA DI UN RIESAME
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(4) |
Con il regolamento (UE) n. 969/2011 (6), la Commissione ha avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da dette misure a un esportatore coreano, Seil Wire & Cable («richiedente»), ha abrogato il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni. |
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(5) |
Il riesame è stato avviato poiché la Commissione ha ritenuto che esistessero sufficienti elementi di prova del fatto che il richiedente fosse un nuovo produttore esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e potesse soddisfare le condizioni per l’esenzione dall’estensione delle misure, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(6) |
Per determinare la conformità del richiedente ai criteri di esenzione dalle misure estese, secondo quanto indicato nei considerando da 5 a 7 del regolamento (UE) n. 969/2001, è stato quindi effettuato un esame per verificare se:
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(7) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rispetto dei criteri sopramenzionati, effettuando anche una visita di verifica presso la sede del richiedente. |
C. CONCLUSIONI
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(8) |
Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua conformità ai tre criteri di cui al considerando 6. Ha infatti potuto dimostrare: i) di non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009; ii) di non aver eluso le misure applicabili ad alcuni tipi di funi e cavi di origine della RPC; e iii) di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione europea dopo il 30 giugno 2009. Pertanto, occorre concedere un’esenzione alla società in questione. |
D. MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN’ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE
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(9) |
Visti i risultati dell’inchiesta di cui al considerando 8, è opportuno aggiungere la società Seil Wire & Cable all’elenco delle società esentate dal dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 sulle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio originari dalla Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea. Pertanto, Seil Wire & Cable va aggiunta all’elenco delle società menzionate individualmente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. Come disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010, l’applicazione dell’esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, continuerà ad essere applicato il dazio antidumping. |
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(10) |
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, che sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 è sostituita dalla seguente:
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«Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
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Repubblica di Corea |
Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 |
A969 |
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Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan |
A969 |
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CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam |
A 969 |
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Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan |
A969 |
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Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam |
A969 |
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|
DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam |
A969 |
|
|
Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul |
A969 |
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Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan |
A969 |
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Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo |
A994 |
|
|
Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon |
A969 |
|
|
Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan |
A969 |
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Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam |
A969 » |
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 969/2011. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.
(3) GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1.
(4) Cfr. considerando 80 del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010.
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 19 e 24,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore
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(1) |
Il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilenetereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India. Le conclusioni e i risultati definitivi di un riesame accelerato ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base figurano nel regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio (3). In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (4), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (5) a seguito di un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t. |
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(2) |
In seguito al cambiamento della ragione sociale di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd., con l’avviso 2010/C 335/07 (6), la Commissione ha concluso che i risultati conseguiti da tale società in fatto di misure antisovvenzione si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. |
1.2. Misure antidumping in vigore
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(3) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (7) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originario, tra l’altro, dell’India. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8) («regolamento antidumping di base»), è stato quindi avviato un riesame riguardante la South Asian Petrochem Ltd., i cui risultati e conclusioni definitivi figurano nel regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio (9). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 192/2007 (10), un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 in seguito a un’inchiesta di riesame intermedio parziale. Le misure stabilite a livello di eliminazione del pregiudizio consistevano in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio varia da 87,5 a 200,9 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori ammonta a 153,6 EUR/t («attuali misure antidumping»). |
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(4) |
In seguito al cambiamento della ragione sociale di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd., con l’avviso 2010/C 335/06 (11), la Commissione ha concluso che i risultati di tale società in fatto di misure antidumping si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. |
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(5) |
Con decisione 2005/697/CE (12) la Commissione ha accettato l’impegno («impegno») preso dalla South Asian Petrochem Ltd., che fissa un prezzo minimo delle importazioni. In seguito al cambiamento della ragione sociale, con l’avviso 2010/C 335/05 (13) la Commissione ha concluso che l’impegno assunto dalla South Asian Petrochem Ltd. vale per la Dhunseri Petrochem & Tea Limited. |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
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(6) |
Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento di base è stata presentata dalla Dhunseri Petrochem & Tea Limited, un produttore esportatore indiano di PET («richiedente»). La domanda si limitava all’esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti del richiedente; le vendite del richiedente all’Unione rientrano nel campo d’azione dell’impegno. |
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(7) |
Il richiedente ha fornito elementi presuntivi di prova atti a dimostrare che, per neutralizzare le sovvenzioni compensabili, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti in particolare che l’importo della sua sovvenzione è diminuito ben al di sotto dell’aliquota del dazio a esso attualmente applicabile. La riduzione del livello complessivo della sovvenzione sarebbe principalmente dovuta al venir meno del suo status di unità orientata all’esportazione (EOU). Con una proporzione del 13,5 % il regime di EOU costituiva la maggior parte del 13,9 % di sovvenzioni accertato nel corso del riesame accelerato. |
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(8) |
In data 2 aprile 2011, avendo sentito il comitato consultivo e constatato che la domanda conteneva sufficienti elementi presuntivi di prova, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale («presente riesame») a norma dell’articolo 19 del regolamento di base con l’avviso 2011/C 102/08 (14). Il riesame ha riguardato soltanto le sovvenzioni concernenti il richiedente. |
1.4. Parti interessate dall’inchiesta
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(9) |
La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(10) |
Una parte interessata ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione. |
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(11) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato. |
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(12) |
La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del richiedente a Kolkata, in India, e presso la sede del governo indiano a Nuova Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio) e a Kolkata (Dipartimento del Commercio e dell’Industria del governo del Bengala Occidentale). |
1.5. Periodo dell’inchiesta di riesame
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(13) |
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). |
1.6. Inchiesta antidumping parallela
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(14) |
In data 2 aprile 2011, con l’avviso 2011/C 102/09 (15), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale degli attuali dazi antidumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, riesame che riguarda peraltro soltanto il dumping rapportabile al richiedente. |
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(15) |
Nel riesame intermedio parziale delle misure compensative è emerso che le modifiche non sono di natura durevole. L'inchiesta di riesame è stata chiusa di conseguenza senza modifica delle misure in vigore. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(16) |
Il prodotto in esame è PET con un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, originario dell’India («prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20 . |
2.2. Prodotto simile
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(17) |
L’inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame fabbricato in India e venduto all’Unione è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell’impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d’esportazione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. RISULTATI DELL’INCHIESTA
3.1. Sovvenzioni
|
(18) |
Rifacendosi alle informazioni fornite dal governo indiano e dal richiedente e alle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, in base ai quali si presume si concedano sovvenzioni:
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(19) |
I regimi da a) a d) menzionati nel considerando 18 si basano sulla legge relativa al commercio estero Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione, sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy – «FTP»), pubblicate con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e aggiornate regolarmente. In questo caso due documenti FTP sono pertinenti per il PIR: i documenti FTP 04-09 e FTP 09-14. Quest’ultimo è entrato in vigore nell’agosto 2009. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l’FTP 04-09 e l’FTP 09-14, pubblicandole in un manuale di procedure, vol. I (Handbook of Procedures, rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Anche questo manuale di procedure viene aggiornato regolarmente. |
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(20) |
Il regime di cui alla lettera e) si basa sui capitoli 21 e 35 A della legge sul regolamento bancario (Banking Regulation Act) del 1949, che permette alla Banca centrale indiana (RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione. |
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(21) |
Il regime di cui alla lettera f) è basato sulla legge relativa all’imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria. |
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(22) |
Il regime di cui alla lettera g) è amministrato dal governo del Bengala Occidentale e figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell’Industria del governo del Bengala Occidentale n. 580-CI/H del 22 giugno 1999, sostituita dalla notifica n. 134-CI/O/Incentive/17/03/I del 24 marzo 2004. |
3.2. Regime di credito sui dazi d’importazione («DEPBS»)
a) Base giuridica
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(23) |
Il DEPBS è descritto nel dettaglio al paragrafo 4.3 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 nonché al capitolo 4 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(24) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori. |
c) Attuazione pratica del DEPBS
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(25) |
Gli esportatori che ne hanno diritto possono chiedere crediti DEPBS, calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di questo sistema. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui quello in esame. Dette quote vengono stabilite indipendentemente dall’effettivo pagamento o meno dei dazi all’importazione. Il tasso DEPBS per il prodotto in esame durante il PIR dell’inchiesta attuale era dell’8 % del valore fob, soggetto a un massimale di 58 rupie indiane/kg (INR 58/kg). Il vantaggio massimo è quindi di 4,64 rupie/kg. |
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(26) |
Per poter beneficiare di tale sistema una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che l’esportazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate nel corso della procedura di spedizione le autorità doganali indiane rilasciano una bolla di sortita per l’esportazione in cui è indicato tra l’altro l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione. Al momento del rilascio della bolla di sortita per l’esportazione l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il governo indiano non gode di alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il beneficio è quella applicata al momento in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio. |
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(27) |
È stato constatato che secondo le norme di contabilità indiana, una volta assolto l’obbligo di esportazione i crediti DEPBS, in base al principio della contabilità per competenza, possono essere registrati tra le entrate nei conti commerciali. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, a eccezione dei beni strumentali. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio. |
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(28) |
Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una quantità illimitata di operazioni di esportazione; di fatto non esistono scadenze rigorose per la loro presentazione. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione che superano il termine di presentazione indicato al punto 4.47 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14. Inoltre, come stabilisce chiaramente il punto 9.3 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione su versamento di una penale trascurabile (10 % della concessione). |
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(29) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. |
d) Conclusioni sul DEPBS
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(30) |
Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d’importazione riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. |
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(31) |
Il DEPBS è anche condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
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(32) |
Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base come sostenuto dal richiedente. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L’esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non è stato inoltre istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. L’esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano nel mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS. |
e) Revoca del DEPBS
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(33) |
Con l’avviso pubblico n. 54 (RE-2010) /2009-2014 del 17 giugno 2011 il DEPBS ha ricevuto un’ultima proroga di tre mesi fino al 30 settembre 2011. Non essendo stata in seguito pubblicata alcuna proroga ulteriore, il DEPBS è stato revocato a partire dal 30 settembre 2011. Tale sistema non conferirà pertanto al richiedente alcun vantaggio dopo il 30 settembre 2011. Si è quindi proceduto a verificare se a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base occorra prendere misure in rapporto a tale regime. |
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(34) |
A tale riguardo è stato accertato che il richiedente ha ottenuto vantaggi simili a norma del regime analogo di «restituzione dei dazi». Il tasso di restituzione del dazio per il PET era del 5,5 % del valore fob, fino a un importo massimo di 5,50 INR/kg. Dal momento che il regime di restituzione del dazio non è stato usato nel corso del PIR non è tuttavia possibile calcolare un importo delle sovvenzioni per tale regime. |
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(35) |
Il richiedente ha sostenuto che il sistema di restituzione dei dazi è conforme alle «direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo» che figurano all’allegato II del regolamento di base, e in particolare alla sezione I di detto allegato. Analogamente al DEPBS si è comunque stabilito che la determinazione del tasso di restituzione del dazio viene effettuata a prescindere dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati o meno. |
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(36) |
A norma dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario e accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. A questo proposito si è ritenuto che il vantaggio venga ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento l’amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. |
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(37) |
Alla luce di quanto precede si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti ottenuti in base a tutte le operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di questo sistema durante il PIR. |
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(38) |
Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, i diritti versati necessari per ricevere la sovvenzione sono stati detratti dai crediti così calcolati per ottenere l’importo della sovvenzione usato come numeratore, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento di base. |
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(39) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(40) |
Considerato quanto precede, l’aliquota della sovvenzione accertata nel quadro del presente regime per il richiedente durante il PIR è pari al 6,7 %. |
3.3. Unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units — EOU) / Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ) / Zone economiche speciali (Special Economic Zones — SEZ)
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(41) |
Nel corso dell’inchiesta è emerso che il richiedente non ha beneficiato in alcun modo dei sistemi EOU/EPZ/SEZ durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questi sistemi nella presente inchiesta. |
3.4. Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)
a) Base giuridica
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(42) |
Il regime EPCGS è descritto nel dettaglio al capitolo 5 dell’FTP 04-09 e dell’FTP 09-14 nonché al capitolo 5 dell’HOP I 04-09 e dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(43) |
Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, i commercianti esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi. |
c) Applicazione pratica
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(44) |
A condizione che rispetti l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano aventi fino a dieci anni) versando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo l’amministrazione pubblica indiana rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo sistema accorda una riduzione del 5 % dell’aliquota del dazio d’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del sistema. Per soddisfare l’obbligo di esportazione i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all’esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo l’FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all’obbligo di esportazione è più breve. |
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(45) |
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS. |
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(46) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. |
d) Conclusioni sul sistema EPCGS
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(47) |
L’EPCGS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto con tale concessione essa rinuncia a entrate che le sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, poiché i dazi risparmiati all’importazione migliorano la liquidità della società. |
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(48) |
L’EPCGS è inoltre condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base l’EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il richiedente ha sostenuto che le sovvenzioni nel quadro del sistema EPCGS non vanno più considerate condizionate all’andamento delle esportazioni per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali, se l’obbligo di esportazione era già stato adempiuto prima del PIR. Esse non vanno quindi considerate sovvenzioni specifiche e non devono essere oggetto di compensazione. Questa argomentazione va tuttavia respinta. Va evidenziato che la sovvenzione stessa era condizionata all’andamento delle esportazioni, vale a dire che non sarebbe stata concessa in mancanza dell’obbligo di esportazione da parte della società. |
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(49) |
L’EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I beni strumentali non rientrano nell’ambito di questi sistemi consentiti, come stabilito nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, dato che non sono utilizzati per la produzione dei prodotti esportati. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(50) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione, vale a dire 18,93 anni. A detto importo sono stati aggiunti gli interessi in modo tale che esso corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo è stato considerato appropriato il tasso d’interesse commerciale per i prestiti in valuta locale vigente in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. |
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(51) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni. |
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(52) |
L’aliquota della sovvenzione di cui il richiedente ha fruito durante il PIR grazie a questo regime è pari allo 0,6 %. |
3.5. Focus Market Scheme, «FMS»
a) Base giuridica
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(53) |
Il regime è descritto in dettaglio ai paragrafi da 3.9.1 a 3.9.2.2 dell’FTP 04-09 e ai paragrafi da 3.14.1 a 3.14.3 dell’FTP 09-14, nonché ai paragrafi da 3.20 a 3.20.3 dell’HOP I 04-09 e ai paragrafi da 3.8 a 3.8.2 dell’HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(54) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori. |
c) Applicazione pratica
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(55) |
Nell’ambito di questo regime le esportazioni di tutti i prodotti nei paesi notificati a norma dell’appendice 37 C dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 2,5 % del valore fob dei prodotti esportati nell’ambito di tale regime. Sono esclusi dal regime alcuni tipi di attività di esportazione, come l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato dell’esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. Sono esclusi dal regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi, i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi. |
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(56) |
I crediti sul dazio del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali. |
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(57) |
Il certificato di autorizzazione al credito viene emesso dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta che abbiano avuto luogo le esportazioni o la spedizione delle merci. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti d’esportazione (ordine d’esportazione, fatture, bolle di sortita, certificati bancari di realizzazione) l’amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale in merito all’assegnazione dei crediti sul dazio. |
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(58) |
Si è accertato che il richiedente ha beneficiato di questo regime durante il PIR. |
d) Conclusioni sul sistema FMS
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(59) |
L’FMS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio FMS costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti FMS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità. |
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(60) |
Il regime FMS è subordinato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
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(61) |
Questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose norme di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L’esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione a termini dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi i fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che possa essere utilizzato come fattore produttivo hanno pertanto diritto a beneficiare del regime FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni di investimento benché questi ultimi non rientrino nel campo d’applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi di cui all’allegato I, lettera i) del regolamento di base, perché non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(62) |
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario quale rilevato durante il PIR e contabilizzato dal richiedente secondo i principi della contabilità per competenza come entrate al momento dell’operazione di esportazione. A norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato determinato in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(63) |
L’aliquota della sovvenzione accertata durante il PIR nel quadro del presente regime per il richiedente è pari a meno dello 0,1 %. |
3.6. Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS)
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(64) |
Si è stabilito che il richiedente ha beneficiato di tassi di interesse preferenziali per finanziare le proprie esportazioni nel corso del PIR fino al 30 giugno 2011. La base giuridica per questo tasso di interesse preferenziale è stabilita nella circolare Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters DBOD No DIR (Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 della RBI, destinata a tutte le banche commerciali dell’India. |
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(65) |
Il 1o giugno 2011 i termini e le condizioni dell’ECS sono stati rivisti nella circolare Master Circular on Rupee / Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters DBOD No.DIR. (Exp). BC04/04.02.002/2011-12 della RBI. Le condizioni così riformulate non conferiscono alcun vantaggio al richiedente. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, tale sistema non dovrebbe pertanto essere compensato. |
3.7. Regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme, «ITES»)
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(66) |
Nel corso dell’inchiesta si è accertato che il richiedente non ha ottenuto vantaggi dal regime ITES durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta. |
3.8. Sistema d’incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme 1999, «WBIS 1999»)
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(67) |
Lo stato del Bengala Occidentale concede, alle imprese industriali in possesso dei requisiti necessari incentivi sotto forma di una serie di vantaggi, fra i quali il rimborso dell’imposta sulle vendite e dell’imposta centrale sulle vendite dei prodotti finiti, al fine di incoraggiare lo sviluppo industriale di zone economicamente arretrate situate nel proprio territorio. |
a) Base giuridica
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(68) |
La descrizione dettagliata di questo regime quale applicato dal governo del Bengala Occidentale («GOWB») è contenuta nella notifica n. 580-CI/H del 22 giugno 1999 del Dipartimento del Commercio e dell’Industria del GOWB. |
b) Ammissibilità
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(69) |
Possono beneficiare dei vantaggi previsti da questo regime le società che aprono nuovi impianti industriali o espandono in misura significativa impianti industriali esistenti in aree economicamente arretrate. Esiste tuttavia un elenco completo di industrie non ammesse a beneficiare del regime, che impedisce alle società attive in determinati campi di beneficiare degli incentivi. |
c) Applicazione pratica
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(70) |
Per beneficiare di questo regime le società devono investire in zone economicamente arretrate. Queste zone, che rappresentano unità territoriali nel Bengala Occidentale, sono classificate in base allo sviluppo economico in diverse categorie; altre aree sviluppate sono invece escluse dall’applicazione di questi regimi di incentivi. I criteri principali per fissare l’importo degli incentivi sono l’entità degli investimenti e il tipo di zona in cui l’impresa è o sarà ubicata. |
d) Conclusione
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(71) |
Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento di base e rappresenta un contributo finanziario da parte del governo del Bengala Occidentale poiché gli incentivi concessi, nella fattispecie i rimborsi dell’imposta sulle vendite dell’imposta centrale sulle vendite dei prodotti finiti, diminuiscono le entrate che altrimenti gli spetterebbero. Gli incentivi conferiscono inoltre un vantaggio alla società che ne usufruisce in quanto ne migliorano la situazione finanziaria, poiché le imposte dovute non vengono versate. |
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(72) |
Questo regime è inoltre specifico in quanto regionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto di esso beneficiano solo determinate società che hanno investito all’interno di aree geografiche definite, che rientrano nella giurisdizione dello Stato in questione. Le società ubicate all’esterno di tali aree non sono ammesse a beneficiarne, e inoltre il livello del vantaggio varia in funzione della zona. |
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(73) |
Il WBIS 1999 è pertanto compensabile. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(74) |
L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’importo delle imposte sulla vendita e delle imposte centrali sulla vendita di prodotti finiti normalmente dovute nel periodo dell’inchiesta del riesame ma che nel quadro di tale regime non sono state versate. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato diviso per le vendite complessive registrate durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. L’aliquota della sovvenzione così ottenuta ammonta all’1,4 %. |
3.9. Importo delle sovvenzioni compensabili
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(75) |
Per il richiedente l’importo delle sovvenzioni compensabili, stabilito conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari all’8,7 %. L’importo della sovvenzione supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(76) |
I livelli di sovvenzione stabiliti nella procedura attuale per il richiedente sono i seguenti:
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(77) |
Si ritiene pertanto che a norma dell’articolo 19 del regolamento di base la sovvenzione sia continuata durante il PIR. |
3.10. Carattere duraturo dei mutamenti che hanno interessato la sovvenzione
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(78) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base si è inoltre proceduto a verificare se il cambiamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo. |
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(79) |
È risultato che durante il PIR il richiedente ha continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile del governo indiano. Il tasso di sovvenzione calcolato durante il presente riesame è inoltre risultato inferiore a quello emerso dalla precedente inchiesta del riesame. È stato altresì stabilito che i cambiamenti riferiti dal richiedente nel considerando 7 si sono effettivamente verificati. Il richiedente non ha infatti più beneficiato del regime EOU durante il PIR come indicato nel considerando 41. |
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(80) |
Si è tuttavia altresì stabilito che il regime più importante utilizzato dal richiedente durante il PIR (vale adire il DEBPS) è stato interrotto il 30 settembre 2011, e che il richiedente sta attualmente avvalendosi di un altro regime non usato durante il PIR (vale a dire la restituzione del dazio). È perciò evidente che la situazione esistente durante il PIR non è di natura duratura, dal momento che nel frattempo essa ha già subito notevoli cambiamenti. |
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(81) |
Si conclude pertanto che l’inchiesta di riesame intermedio parziale va chiusa senza modificare le misure compensative in vigore. Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni sulla cui base si intendeva proporre la chiusura dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di polietilenetereftalato classificato attualmente al codice NC 3907 60 20 e originario tra l’altro dell’India è chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
(3) GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 1.
(4) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.
(5) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.
(6) GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 7.
(7) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.
(8) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(9) GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 10.
(10) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.
(11) GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 6.
(12) GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 62.
(13) GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 5.
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 560/2012 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2012
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India. È stato successivamente effettuato un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base concernente la South Asian Petrochem Ltd. I risultati e le conclusioni definitive di tale riesame sono riportati nel regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio (3). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 192/2007 (4), un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (5), in seguito a un riesame intermedio parziale («l’ultima inchiesta di riesame»). Le misure consistono in dazi antidumping specifici. L’aliquota del dazio varia da 87,5 EUR/t a 200,9 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 153,6 EUR/t («i dazi in vigore»). |
|
(2) |
A seguito di un cambiamento della ragione sociale della società indiana South Asian Petrochem Ltd, la Commissione ha concluso con l’avviso 2010/C 335/06 (6) che le risultanze in materia di antidumping relative alla South Asian Petrochem Ltd si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. |
|
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (7) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originarie, tra l’altro, dell’India. A seguito di un riesame accelerato a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (8) («il regolamento antisovvenzioni di base»), le misure definitive sono state modificate con il regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio (9). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (10), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 dopo l’ultima inchiesta di riesame. Esse consistono in un dazio specifico. L’aliquota del dazio varia da 0 EUR/t a 106,5 EUR/t per i produttori indiani inseriti nell’elenco, mentre l’aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t («le misure compensative in vigore»). |
|
(4) |
A seguito di un cambiamento della ragione sociale della società indiana South Asian Petrochem Ltd, la Commissione ha concluso con l’avviso 2010/C 335/07 (11) che le risultanze in materia di sovvenzioni relative alla South Asian Petrochem Ltd si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. |
|
(5) |
Con la decisione 2005/697/CE (12), la Commissione ha accettato l’impegno della South Asian Petrochem Ltd di fissare un prezzo minimo di importazione («l’impegno»). A seguito di un cambiamento della ragione sociale, la Commissione ha concluso, con l’avviso 2010/C 335/05 (13) che l’ impegno offerto dalla South Asian Petrochem Ltd si applica alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited. |
1.2. Domanda di riesame
|
(6) |
La società Dhunseri Petrochem & Tea Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore indiano di PET, ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda si limitava all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente. Contemporaneamente, il richiedente ha chiesto anche il riesame delle misure compensative in vigore. Alle importazioni dei prodotti fabbricati dal richiedente si applicano il dazio antidumping e il dazio compensativo e le vendite del richiedente all’Unione sono disciplinate dall’impegno. |
|
(7) |
Il richiedente ha fornito elementi di prova a prima vista sufficienti che non è più necessaria l’applicazione del dazio in vigore al livello attuale per compensare il dumping. In particolare, il richiedente ha sostenuto che successivamente all’istituzione dei dazi in vigore i costi di produzione della società hanno subito cambiamenti significativi, che hanno comportato un sostanziale abbassamento del margine di dumping. Secondo un confronto effettuato dal richiedente tra i suoi prezzi praticati sul mercato interno e i suoi prezzi all’esportazione nell’Unione, il margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello dei dazi in vigore. |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
|
(8) |
Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la domanda conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 2 aprile 2011, con l’avviso 2011/C 102/09 (14), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda il richiedente («l’avviso di apertura»). |
1.4. Riesame intermedio parziale parallelo delle misure compensative
|
(9) |
Il 2 aprile 2011, con l’avviso 2011/C 102/08 (15), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, limitato all’esame delle sovvenzioni per quanto riguarda il richiedente. |
|
(10) |
Nel riesame intermedio parziale delle misure compensative è emerso che le modifiche non sono di natura durevole. L’inchiesta di riesame è stata chiusa di conseguenza senza modifica delle misure in vigore. |
1.5. Parti interessate
|
(11) |
La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
|
(12) |
Tutte le parti interessate sono state informate della possibilità di chiedere un’audizione. Un’audizione è stata richiesta e accordata. |
|
(13) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato. |
|
(14) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. e ha svolto visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Calcutta, India e a Haldia, India. |
2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
|
(15) |
Con lettera alla Commissione datata 18 aprile 2012 il richiedente ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario dell’India. Il ritiro è giustificato principalmente dall’ulteriore espansione della capacità di produzione del richiedente, che dimostra che i cambiamenti in relazione al dumping non sono di natura durevole a causa di un imminente ulteriore diminuzione dei costi di produzione. Il richiedente ha sostenuto che è il processo di cambiamento continuo che mette in discussione la natura durevole dei cambiamenti stabilita durante l’inchiesta. Si è stabilito che, sebbene alcuni dei cambiamenti accertati nel corso dell’inchiesta fossero di natura durevole, l’impresa è effettivamente in un processo di cambiamento continuo. |
|
(16) |
In vista del ritiro, si è valutata l’opportunità di proseguire d’ufficio l’inchiesta di riesame. I servizi della Commissione non hanno trovato motivi validi per ritenere che la chiusura non fosse nell’interesse dell’Unione. In tale contesto, è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame. |
|
(17) |
Le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
|
(18) |
Si è pertanto concluso che il riesame concernente le importazioni di PET originario dell’India debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifiche del dazio antidumping in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.
(3) GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 10.
(4) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.
(5) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.
(6) GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 6.
(7) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.
(8) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(9) GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 1.
(10) GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.
(11) GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 7.
(12) GU L 226 dell’11.10.2005, pag. 62.
(13) GU C 335 dell’11.12.2010, pag. 5.
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 561/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
|
(2) |
Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4). |
|
(3) |
Le autorità giapponesi hanno recentemente segnalato frequenti casi di non conformità nei funghi Shiitake coltivati su tronchetti nella prefettura di Iwate. I livelli della somma di cesio-134 e cesio-137 riscontrati nei funghi Shiitake così coltivati superavano il limite massimo di 100 becquerel/kg vigente in Giappone dal 1o aprile 2012. Anche in un numero significativo di campioni i livelli rilevati erano superiori al limite massimo applicabile anteriormente al 1o aprile 2012 (500 becquerel/kg). Altri casi di mancata conformità hanno riguardato alcuni campioni di felci e pesci originari di Iwate. La prefettura di Iwate non rientra tra le prefetture della zona colpita. In queste ultime è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere la prefettura di Iwate nella zona colpita. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è così modificato:
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(1) |
All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
|
|
(2) |
L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Misure transitorie
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, i prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento possono essere importati nell'Unione se accompagnati da una dichiarazione in base al precedente modello di dichiarazione di cui all’allegato I di tale regolamento qualora:
|
(a) |
abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; oppure |
|
(b) |
la dichiarazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i prodotti abbiano lasciato il Giappone non oltre i 10 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.
ALLEGATO
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 562/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 234/2011 relativamente ai dati specifici necessari alla valutazione dei rischi degli enzimi alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), il fascicolo della domanda deve contenere tutti i dati disponibili pertinenti ai fini della valutazione dei rischi. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 234/2011 relativo ai dati specifici richiesti per la valutazione dei rischi degli enzimi alimentari, vanno fornite informazioni sui dati biologici e tossicologici. |
|
(3) |
Alcuni enzimi alimentari attualmente commercializzati nell'Unione sono stati valutati e autorizzati a norma delle disposizioni nazionali in Francia e in Danimarca secondo le linee guida per la presentazione dei dati sugli enzimi alimentari riportate dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana (SCF) nel parere reso in data 11 aprile 1991 (pubblicato nel 1992) (3). Determinati enzimi alimentari (ad esempio la chimosina, l'invertasi e l'ureasi) sono stati valutati anche dall'SCF (4). |
|
(4) |
Per quanto concerne le proprietà tossicologiche dei preparati a base di enzimi le linee guida dell'SCF indicano che gli enzimi alimentari derivati da parti commestibili di piante e animali (non geneticamente modificati) non pongono generalmente problemi per la salute. Secondo tali linee guida non è necessario produrre alcuna particolare documentazione di sicurezza alimentare purché il consumo potenziale in condizioni d'uso normali non comporti per alcuna componente un'assunzione in quantità superiori a quella che ci si attenderebbe dal normale consumo della fonte come tale, e a condizione che possano essere stabilite specifiche chimiche e microbiologiche soddisfacenti. |
|
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha anche indicato nelle sue linee guida concernenti i dati richiesti per la valutazione delle domande di enzimi alimentari (5) che nel giustificare la mancata comunicazione di dati tossicologici per gli enzimi di parti commestibili di piante e animali non geneticamente modificati si può fare riferimento ad una storia documentata della sicurezza della fonte degli enzimi, della composizione e delle proprietà dell'enzima nonché del suo uso in alimenti che dimostri l'assenza di effetti nocivi sulla salute umana qualora consumati in maniera analoga, corredata di ogni studio tossicologico esistente. Non è pertanto prescritto che le domande di valutazione degli enzimi alimentari provenienti da tali fonti commestibili siano corredate di dati tossicologici. |
|
(6) |
Il concetto di «presunzione qualificata di sicurezza» (in appresso «QPS») (6) è stato stabilito dall'Autorità come strumento per la valutazione della sicurezza dei microrganismi introdotti nella catena alimentare per via diretta oppure come fonte di additivi o di enzimi alimentari. Questo concetto implica che, quando un ceppo di microrganismo è assegnato a un gruppo QPS e soddisfa le qualifiche specificate, l’autorità non richiede ulteriori valutazioni della sicurezza del ceppo usato nella produzione. Se quindi il microrganismo usato nella produzione di un enzima alimentare ha uno status di QPS rispondente al più recente elenco di agenti biologici QPS raccomandati adottato dall'Autorità non occorre che la domanda di valutazione dell'enzima contenga dati tossicologici. Qualora però residui, impurità e/o prodotti di degradazione derivanti dal processo complessivo di produzione dell'enzima (produzione, recupero e purificazione) destassero preoccupazione l'Autorità ha, in forza dell' articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, facoltà di chiedere ulteriori informazioni per la valutazione dei rischi, compresi i dati tossicologici. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari (7) un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco dell'Unione soltanto se, in base alle prove scientifiche disponibili, il tipo di impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori. La riduzione della quantità di dati richiesti per la valutazione dei rischi in relazione agli enzimi alimentari ottenuti da parti commestibili di piante e animali non geneticamente modificati e da microrganismi aventi status di QPS non ha ripercussioni negative sulla qualità della valutazione dei rischi basata sull'SCF e sulle linee guida dell’Autorità. |
|
(8) |
Per quanto concerne il raggruppamento in un'unica domanda di determinati enzimi alimentari l’Autorità ha già indicato nelle sue linee guida sui dati richiesti per la valutazione delle domande di autorizzazione degli enzimi alimentari che determinati enzimi con la stessa attività catalitica, prodotti dallo stesso ceppo di microrganismi e mediante un processo produttivo sostanzialmente identico, possono essere raggruppati in un'unica domanda, anche se di norma ogni enzima alimentare va valutato singolarmente. |
|
(9) |
È pertanto appropriato raggruppare in un'unica domanda gli enzimi alimentari ottenuti da parti commestibili di piante o di animali aventi la stessa attività catalitica e tratti dalla stessa fonte (ad esempio a livello di specie) con un processo di produzione sostanzialmente uguale. |
|
(10) |
È altresì appropriato raggruppare in un'unica domanda alle stesse condizioni gli enzimi alimentari ottenuti da microorganismi aventi status di QPS o da microrganismi adoperati per la produzione di enzimi alimentari valutati e approvati dalle autorità competenti in Francia o Danimarca conformemente alle linee guide dell'SCF del 1992. |
|
(11) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, al momento di valutare il rischio l’Autorità può richiedere informazioni supplementari in casi debitamente giustificati. |
|
(12) |
L'istituzione dell'elenco UE degli enzimi alimentari deve svolgersi in modo tale da non turbare il mercato degli enzimi alimentari. La deroga all'obbligo di presentare i dati tossicologici e la possibilità di raggruppare i fascicoli ridurranno gli oneri per i richiedenti, in particolare per le piccole e medie imprese. |
|
(13) |
Ciò non è tuttavia consentito per gli enzimi alimentari derivati da piante o animali geneticamente modificati quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (8) né agli enzimi alimentari prodotti a partire da o con impiego di microrganismi geneticamente modificati quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (9). Si consideri tuttavia che nel caso degli enzimi alimentari ottenuti da microorganismi geneticamente modificati mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato II, parte A, punto 4 della direttiva 2009/41/CE la deroga all'obbligo di presentare i dati tossicologici è applicabile se i ceppi genitori dei microrganismi hanno uno status di QPS (10). |
|
(14) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 234/2011. |
|
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 234/2011 è così modificato:
|
(1) |
È inserito il seguente articolo 1a: «Articolo 1a Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:
(11) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf» " |
|
(2) |
All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6: «3. In deroga al paragrafo 1, lettera l), non occorre che il fascicolo presentato a sostegno di una domanda di valutazione della sicurezza di un enzima alimentare includa necessariamente i dati tossicologici qualora l'enzima in questione sia stato ricavato da:
4. Il paragrafo 3 non si applica qualora le piante o gli animali in questione siano organismi geneticamente modificati secondo la definizione datane all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 oppure se quello interessato è un microrganismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE (12). Il paragrafo 3, lettera b) si applica invece ai microorganismi nel caso che la modificazione genetica sia stata ottenuta con l'impiego delle tecniche o delle metodologie elencate nell'allegato II, parte A, punto 4, della direttiva 2009/41/CE. 5. È consentito raggruppare gli enzimi alimentari in un'unica domanda purché abbiano la stessa attività catalitica, derivino dalla stessa fonte (ad esempio a livello di specie), siano stati sottoposti a processi di produzione sostanzialmente uguali fra loro e siano stati ottenuti da:
6. Il paragrafo 5 non si applica qualora le piante o gli animali in questione siano organismi geneticamente modificati secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 oppure se il microrganismo interessato è geneticamente modificato a termini dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/41/CE. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.
(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf.
(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports_en.html.
(5) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1305.htm.
(6) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/doc/587.pdf.
(7) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.
(8) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(9) GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75.
(10) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/doc/587.pdf. Cfr. pagina 13.
|
28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/24 |
REGOLAMENTO (UE) N. 563/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti, per la salute degli animali e per gli animali vivi. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti si trova nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento. |
|
(2) |
La direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2) fissa le misure di controllo per le sostanze e i gruppi di residui elencati nell’allegato I di tale direttiva. |
|
(3) |
A seguito di una riorganizzazione delle attività di laboratorio nei Paesi Bassi, tutte le funzioni, ivi compresi infrastrutture e personale, del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en del Milieu (RIVM), attualmente figurante come laboratorio comunitario di riferimento per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2 (d) e B 3 (d) della direttiva 96/23/CE, sono state trasferite al RIKILT – Institute of Food Safety. I compiti svolti dal RIVM sono stati assegnati al RIKILT nell'ambito di un contratto quadro, che si è concluso il 31 dicembre 2011. |
|
(4) |
Poiché il contratto del RIVM era in corso di conclusione, per sostituirlo è stato lanciato un invito a partecipare alla selezione di un laboratorio di riferimento dell'UE. Il RIKILT – Institute of Food Safety è stato selezionato in quanto soddisfaceva tutti i criteri necessari, e designato come tale. |
|
(5) |
Data l’importanza delle sostanze nella categoria A da (1) a (4) nell’allegato I della direttiva 96/23/CE e il fatto che il RIKILT – Institute of Food Safety è stato selezionato in quanto soddisfaceva tutti i criteri necessari, esso dovrebbe essere designato quale laboratorio di riferimento competente dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale per i residui indicati nell’allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2(d) e B 3(d) della direttiva 96/23/CE a decorrere dal 1o gennaio 2012. Il presente regolamento si applica con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
|
(6) |
L’allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 882/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12, lettera a) è sostituito dal seguente:
|
«(a) |
Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2(d) e 3(d): RIKILT – Institute of Food Safety, parte di Wageningen UR Wageningen Paesi Bassi» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, l’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 123, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 128, paragrafo 2, secondo comma e l’articolo 131, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per gli Stati membri che attuano nel 2012 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 dello stesso regolamento. |
|
(2) |
Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2012 delle opzioni di cui all’articolo 69, paragrafo 1, o all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare per il 2012 i massimali di bilancio per il sostegno specifico di cui al titolo II, capitolo 5, dello stesso regolamento. |
|
(3) |
L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse applicabili a ciascuna misura accoppiata stabilita all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), al 3,5% dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 dello stesso regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione pubblica i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione. |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli importi calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 7, dello stesso regolamento sono stati stabiliti nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno che la Commissione pubblichi gli importi comunicati dagli Stati membri che essi intendono impiegare conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009. |
|
(5) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2012 che si ottengono detraendo dai massimali indicati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli 52, 53, 54 e 68 dello stesso regolamento. L’importo da dedurre dal suindicato allegato VIII per finanziare il sostegno specifico stabilito all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 corrisponde alla differenza fra l’importo totale del sostegno specifico comunicato dagli Stati membri e gli importi comunicati per finanziare il sostegno specifico in conformità dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Qualora uno Stato membro che attua il regime di pagamento unico decida di concedere il sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), l’importo comunicato alla Commissione deve essere incluso nel massimale del regime di pagamento unico, poiché detto sostegno assume la forma di un incremento del valore unitario e/o del numero di diritti al pagamento dell’agricoltore. |
|
(6) |
Per gli Stati membri che applicano nel 2012 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
|
(7) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, a norma dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione. |
|
(8) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione. |
|
(9) |
Occorre fissare per il 2012 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, stabiliti in base alla loro comunicazione. |
|
(10) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicano nel 2012 il regime del pagamento unico per superficie per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi, a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, stabiliti sulla base della loro comunicazione. |
|
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I massimali di bilancio per il 2012, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2012, di cui agli articoli 69, paragrafo 3, e 131, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2012 per il sostegno stabilito all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e) del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato III del presente regolamento.
4. Gli importi che possono essere impiegati dagli Stati membri conformemente all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009 per coprire il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono stabiliti nell’allegato IV del presente regolamento.
5. I massimali di bilancio per il 2012 per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato V del presente regolamento.
6. Le dotazioni finanziarie annue per il 2012, di cui all’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabilite nell’allegato VI del presente regolamento.
7. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VII del presente regolamento.
8. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato VIII del presente regolamento.
9. I massimali di bilancio per il 2012 di cui all’articolo 128, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono stabiliti nell’allegato IX del presente regolamento.
10. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Bulgaria, dell’Ungheria e della Polonia nel 2012, per la concessione del pagamento distinto per i frutti rossi di cui all’articolo 129 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono stabiliti nell’allegato X del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 52, 53 E 54 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
(in migliaia di EUR) |
||||||||||
|
|
BE |
DK |
ES |
FR |
IT |
AT |
PT |
SI |
FI |
SE |
|
Premio per pecora e per capra |
|
|
|
|
|
|
21 892 |
|
600 |
|
|
Premio supplementare per pecora e per capra |
|
|
|
|
|
|
7 184 |
|
200 |
|
|
Premio per vacca nutrice |
77 565 |
|
261 153 |
525 622 |
|
70 578 |
78 695 |
|
|
|
|
Supplemento al premio per vacca nutrice |
19 389 |
|
26 000 |
|
|
99 |
9 462 |
|
|
|
|
Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori, articolo 54, paragrafo 2 |
|
|
|
33 025 |
850 |
|
|
|
|
|
ALLEGATO II
MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Belgio |
8 600 |
|
Bulgaria |
28 500 |
|
Repubblica ceca |
31 826 |
|
Danimarca |
36 325 |
|
Estonia |
1 253 |
|
Irlanda |
25 000 |
|
Grecia |
108 000 |
|
Spagna |
248 065 |
|
Francia |
466 600 |
|
Italia |
321 950 |
|
Lettonia |
5 130 |
|
Lituania |
13 304 |
|
Ungheria |
130 898 |
|
Paesi Bassi |
37 900 |
|
Austria |
13 900 |
|
Polonia |
106 558 |
|
Portogallo |
34 111 |
|
Romania |
37 545 |
|
Slovenia |
13 154 |
|
Slovacchia |
12 000 |
|
Finlandia |
52 483 |
|
Svezia |
3 469 |
|
Regno Unito |
29 800 |
|
Importi comunicati dagli Stati membri per la concessione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), inclusi nei massimali del regime di pagamento unico. Grecia: 30 000 000 EUR Slovenia: 5 400 000 EUR |
|
ALLEGATO III
MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTI i), ii), iii) e iv), E ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, LETTERE b) ED e), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Belgio |
4 461 |
|
Bulgaria |
28 500 |
|
Repubblica ceca |
31 826 |
|
Danimarca |
18 285 |
|
Estonia |
1 253 |
|
Irlanda |
25 000 |
|
Grecia |
78 000 |
|
Spagna |
184 965 |
|
Francia |
297 600 |
|
Italia |
152 950 |
|
Lettonia |
5 130 |
|
Lituania |
13 304 |
|
Ungheria |
46 164 |
|
Paesi Bassi |
30 100 |
|
Austria |
13 900 |
|
Polonia |
106 558 |
|
Portogallo |
21 210 |
|
Romania |
37 545 |
|
Slovenia |
7 754 |
|
Slovacchia |
12 000 |
|
Finlandia |
52 483 |
|
Svezia |
3 469 |
|
Regno Unito |
29 800 |
ALLEGATO IV
IMPORTI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 PER COPRIRE IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Belgio |
8 600 |
|
Danimarca |
23 250 |
|
Irlanda |
23 900 |
|
Grecia |
70 000 |
|
Spagna |
144 400 |
|
Francia |
84 000 |
|
Italia |
144 900 |
|
Paesi Bassi |
31 700 |
|
Austria |
11 900 |
|
Portogallo |
21 700 |
|
Slovenia |
5 400 |
|
Finlandia |
6 190 |
ALLEGATO V
MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Belgio |
517 901 |
|
Danimarca |
1 035 927 |
|
Germania |
5 852 938 |
|
Irlanda |
1 339 769 |
|
Grecia |
2 225 227 |
|
Spagna |
4 913 824 |
|
Francia |
7 586 247 |
|
Italia |
4 202 085 |
|
Lussemburgo |
37 671 |
|
Malta |
5 137 |
|
Paesi Bassi |
891 551 |
|
Austria |
679 111 |
|
Portogallo |
476 907 |
|
Slovenia |
129 221 |
|
Finlandia |
523 455 |
|
Svezia |
767 437 |
|
Regno Unito |
3 958 242 |
ALLEGATO VI
DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Bulgaria |
472 216 |
|
Repubblica ceca |
755 659 |
|
Estonia |
90 789 |
|
Cipro |
45 787 |
|
Lettonia |
125 540 |
|
Lituania |
323 394 |
|
Ungheria |
1 033 364 |
|
Polonia |
2 504 542 |
|
Romania |
1 043 001 |
|
Slovacchia |
328 485 |
ALLEGATO VII
IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL’ARTICOLO 126 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Repubblica ceca |
44 245 |
|
Lettonia |
3 308 |
|
Lituania |
10 260 |
|
Ungheria |
41 010 |
|
Polonia |
159 392 |
|
Romania |
6 062 |
|
Slovacchia |
19 289 |
ALLEGATO VIII
IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER GLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Repubblica ceca |
414 |
|
Ungheria |
4 756 |
|
Polonia |
6 715 |
|
Slovacchia |
690 |
ALLEGATO IX
MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI TRANSITORI DA EROGARE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 128 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
(in migliaia di EUR) |
|
|
Stato membro |
Cipro |
|
Prodotti ortofrutticoli diversi dai pomodori - Articolo 128, paragrafo 2 |
3 359 |
ALLEGATO X
IMPORTO MASSIMO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER I FRUTTI ROSSI DI CUI ALL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009
Anno civile 2012
|
Stato membro |
(in migliaia di EUR) |
|
Bulgaria |
226 |
|
Ungheria |
391 |
|
Polonia |
11 040 |
|
28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
TR |
47,7 |
|
ZZ |
47,7 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
|
ZZ |
95,4 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
103,5 |
|
ZZ |
103,5 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
75,4 |
|
UY |
89,3 |
|
|
ZA |
102,4 |
|
|
ZZ |
89,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
123,6 |
|
BR |
88,1 |
|
|
CL |
108,8 |
|
|
NZ |
134,3 |
|
|
US |
121,2 |
|
|
UY |
57,1 |
|
|
ZA |
107,2 |
|
|
ZZ |
105,8 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
200,9 |
|
ZZ |
200,9 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
379,6 |
|
ZZ |
379,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2012
relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2012/342/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010 - 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Manfred RICHTER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
la sig.ra Barbara HACKENSCHMIDT, Mitglied des Landtags Brandenburg. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2012
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese
(2012/343/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. APERTURA
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(1) |
Il 19 aprile 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»). |
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(2) |
Il procedimento è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 7 marzo 2011 da Solae Europe SA («il denunciante»), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione totale di alcuni concentrati di proteine di soia dell’Unione (3). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento. |
2. PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO
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(3) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori e i rappresentanti della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso di apertura. |
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(4) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
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(5) |
Tutte le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti. |
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(6) |
Dato il numero elevato di produttori esportatori e di importatori indipendenti dell’Unione, nell’avviso di apertura è stato previsto il campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori e gli importatori indipendenti dell’Unione sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo 1o gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 (periodo dell’inchiesta, PI). Anche le autorità della RPC sono state consultate sul campionamento dei produttori esportatori. |
2.1. CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(7) |
Venti produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento e hanno accettato di collaborare entro i termini fissati. I volumi di vendita UE dichiarati da questi (gruppi) di produttori esportatori rappresentavano circa il 90 % delle importazioni interessate durante il periodo dell’inchiesta. Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato. |
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(8) |
Dato il numero elevato di (gruppi di) produttori esportatori che si sono dichiarati disposti a collaborare, si è ritenuto necessario costituire un campione di produttori esportatori. |
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(9) |
La Commissione ha selezionato, come previsto dall’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione così selezionato era inizialmente costituito da due gruppi di società collegate, rappresentanti tra l’altro cinque singoli produttori e il 40-50 % del volume delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Dopo che sono pervenute informazioni indicanti la possibilità che questi due gruppi fossero da considerare come un’entità unica ai fini dell’imposizione di un dazio antidumping (cfr. considerando 41), il campione è stato ampliato inserendo un terzo gruppo di produttori esportatori, il che lo ha portato a rappresentare dal 45 % al 60 % delle importazioni cinesi. Come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate e le autorità cinesi sono state consultate sulla selezione iniziale e sul successivo ampliamento del campione. Due produttori esportatori collegati hanno sollevato obiezioni sull’ampliamento del campione, sostenendo che sarebbe stato meglio, dovendo ampliare il campione, includere loro nel campione come terzo gruppo di produttori esportatori. Va sottolineato che, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il nuovo campione proposto era costituito dai tre gruppi di produttori esportatori UE con il maggior volume di vendite nell’UE del prodotto in esame durante il PI. Inoltre, il volume delle vendite UE del prodotto in esame durante il PI dei due produttori collegati che hanno sostenuto che avrebbero dovuto essere selezionati come terzo gruppo è stato molto modesto, inferiore al 10 % del volume del terzo gruppo selezionato. Pertanto, è stato confermato che la rappresentatività del campione ampliato era meglio assicurata dai tre gruppi proposti. Non sono state sollevate altre obiezioni. |
2.2. CAMPIONAMENTO DEGLI IMPORTATORI
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(10) |
Dopo aver esaminato le informazioni presentate, dato il numero elevato di importatori dichiaratisi disposti a cooperare è stato deciso di procedere a un campionamento per gli importatori indipendenti. |
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(11) |
Sette importatori indipendenti, rappresentanti il 20 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione, hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tre importatori, rappresentanti il 17 % circa del totale delle importazioni dalla RPC e quasi il 90 % delle importazioni degli importatori che hanno collaborato, sono stati selezionati per il campione. Come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non sono state sollevate obiezioni. Uno degli importatori inseriti nel campione ha interrotto la sua collaborazione e non ha risposto al questionario. |
2.3. RISPOSTE AL QUESTIONARIO E VERIFICHE
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(12) |
Per consentire ai gruppi di produttori esportatori della RPC costituenti il campione di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. A questo riguardo, due gruppi di società inclusi nel campione hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, mentre il restante gruppo di società facente parte del campione ha chiesto il TI a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(13) |
I moduli per la richiesta di TEM/TI sono stati inviati anche a (gruppi di) produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno espresso l’intenzione di chiedere un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(14) |
La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori del campione e ai produttori esportatori non inclusi nel campione che avevano espresso l’intenzione di chiedere un esame individuale, al denunciante e agli altri produttori noti dell’Unione, agli importatori inclusi nel campione e a tutti gli utilizzatori noti. |
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(15) |
Dopo aver chiesto informazioni a produttori dei possibili paesi di riferimento Brasile, Israele e Stati Uniti d’America (USA), sono stati inviati questionari anche ai produttori che hanno offerto di collaborare in Brasile e in Israele ai fini della determinazione del valore normale per le società alle quali non è stato possibile concedere il TEM (cfr. i considerando da 60 a 64). |
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(16) |
Hanno risposto a tutte le domande del questionario i tre gruppi di produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, un produttore brasiliano, un produttore israeliano, un produttore dell’Unione (con uno stabilimento in Belgio e uno in Danimarca), due (su tre) importatori inclusi nel campione e quattro utilizzatori dell’UE. Un altro produttore brasiliano ha fornito risposte incomplete. |
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(17) |
Inoltre, sono pervenute domande di esame individuale (EI) ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, da un produttore esportatore non incluso nel campione («richiedente A») e da un gruppo di produttori esportatori collegati non inclusi nel campione (congiuntamente «richiedente B») (4). Dopo aver analizzato le informazioni comunicate dalle parti incluse nel campione e queste richieste, compresi i questionari debitamente compilati, si è ritenuto che il numero di (gruppi di) produttori esportatori da esaminare nel solo campione era così elevato che EI supplementari avrebbero rappresentato un onere eccessivo e impedito la conclusione dell’inchiesta a tempo debito. Ai richiedenti è stato quindi comunicato che la loro richiesta di esame individuale era stata respinta. |
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(18) |
Il richiedente B ha contestato la decisione di non accettare la sua richiesta di EI e ha sostenuto che questo rifiuto sarebbe contrario all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e all’articolo 6.10 dell’accordo antidumping (ADA), come interpretato di recente dall’organo di conciliazione dell’OMC nel caso «elementi di fissaggio» (5). In secondo luogo, tale decisione sarebbe in contrasto con il principio fondamentale della proporzionalità. |
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(19) |
Per quanto riguarda il primo argomento, l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e l’articolo 6.10 dell’ADA autorizzano esplicitamente l’autorità inquirente a non accettare le richieste di EI se il numero di esportatori e/o produttori è così elevato da rendere inattuabile una decisione in tal senso. La relazione dell’organo di appello dell’OMC nel caso «elementi di fissaggio» ha chiarito che le richieste di EI devono «di norma» essere accettate a meno che ciò comporti un «onere indebito» (6). In questo caso, la verifica delle risposte al questionario e delle risposte ai moduli di richiesta di TEM dei richiedenti l’EI comporterebbe indagini in loco presso una società (richiedente A), e altre due società (quelle che fanno parte del richiedente B). Nel corso di tali inchieste in loco dovrebbero essere verificati il rispetto delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), e i dati comunicati da queste entità relativi a struttura, costi (compresi i costi di produzione e gli acquisti), vendite e redditività. In considerazione del numero elevato di soggetti già esaminati nel campione, l’aggiunta di un altro richiedente avrebbe comportato un onere indebito e avrebbe seriamente pregiudicato la possibilità di completare l’inchiesta nei tempi previsti. Pertanto, la decisione di non accettare le richieste di esame individuale è giustificata dalle norme in vigore e non viola il principio di proporzionalità. |
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(20) |
Dopo essere stato informato che un EI sarebbe troppo oneroso, il richiedente B ha proposto di ritirare la propria richiesta di TEM se fosse stato deciso di esaminare la sua richiesta di TI. Facendo presente di aver effettuato solo una piccola operazione di esportazione durante il PI e che non avrebbe più chiesto il TEM, il richiedente B ha sostenuto che la Commissione non avrebbe bisogno di effettuare una verifica in loco nella RPC per determinare il dumping e che sarebbe sufficiente verificare quell’unica operazione di esportazione e la risposta al questionario del denunciante nell’UE. Su tale base, l’esportatore ha sostenuto che la concessione di un esame individuale non sarebbe gravosa. |
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(21) |
Tuttavia, se fosse concesso l’EI, una verifica in loco del richiedente B sarebbe necessaria, dal momento che senza una verifica in loco nella RPC dei due produttori del gruppo non potrebbe essere esclusa l’esistenza di altre vendite all’UE durante il PI. Tale verifica sarebbe indebitamente gravosa data la dimensione del campione, composto da tre grandi gruppi di società. La richiesta è stata pertanto respinta. |
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(22) |
La decisione di non accettare le richieste di trattamento individuale è stata mantenuta. In considerazione dei motivi di cui sopra, si è definitivamente deciso di non accogliere le richieste di esame individuale, in quanto questo renderebbe l’inchiesta indebitamente gravosa e impedirebbe il completamento dell’inchiesta nei tempi previsti. |
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(23) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione in via provvisoria del dumping, del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio da esso derivante e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
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3. PERIODO DELL’INCHIESTA
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(24) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta» o PI). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»). |
4. CONCLUSIONI NELLA FASE INTERMEDIA
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(25) |
Nella fase intermedia si è ritenuto che l’istituzione di misure provvisorie non sarebbe appropriata, tenuto conto in particolare della necessità di analizzare ulteriormente il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di taluni concentrati di proteine di soia dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5. FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA
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(26) |
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. |
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(27) |
La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. Oltre alle verifiche indicate nel considerando 23, un’ulteriore verifica è stata effettuata presso la sede di Kerry a Bristol, Regno Unito, uno degli importatori e utilizzatori di proteine di soia che hanno collaborato all’inchiesta. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. PRODOTTO IN ESAME
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(28) |
Il prodotto in esame è stato definito nell’avviso di apertura come concentrati di proteine di soia, contenenti in peso almeno il 65 % di proteine (N × 6,25), calcolato su sostanza secca escludendo le vitamine, i minerali, gli aminoacidi e gli additivi alimentari aggiunti, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») e attualmente classificati sotto i codici NC ex 2106 10 20 , ex 2106 90 92 , ex 2309 90 10 , ex 2309 90 99 (ex 2309 90 96 dal 1o gennaio 2012) ed ex 3504 00 90 . |
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(29) |
La definizione citata comprende due principali gruppi di prodotti: i) i concentrati di proteine di soia («CPS» o «concentrati», comprendenti concentrati semplici/di base e concentrati ulteriormente trasformati), con tenore proteico superiore al 65 % ma inferiore al 90 %; ii) le proteine di soia isolate («PSI» o «isolati»), con tenore proteico pari o superiore al 90 %. |
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(30) |
È stato anche accertato che, mentre il semplice concentrato è un prodotto di base a scarso valore aggiunto, gli isolati e i concentrati trasformati richiedono una trasformazione più sostanziale e sono di conseguenza prodotti a più elevato valore aggiunto. |
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(31) |
La definizione del prodotto di cui sopra comprende anche i concentrati semplici (non trasformati) per mangimi, prodotti nell’UE nel periodo considerato da uno stabilimento del denunciante situato in Francia e da un’altra società, ADM, con sede nei Paesi Bassi. |
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(32) |
In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha chiesto che fosse modificata la definizione del prodotto eliminando i concentrati destinati all’alimentazione animale. Il denunciante si è opposto all’approccio proposto nel documento intermedio e ha sostenuto che l’esclusione dei dati dell’impianto francese chiuso nel 2009 (ossia a metà del periodo considerato) ha portato a un’incoerenza nei dati restanti (che comprendono ancora i dati ADM). Di conseguenza, le vendite e la quota di mercato dei produttori UE del prodotto oggetto dell’inchiesta sono state artificialmente gonfiate. |
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(33) |
Il denunciante ha sostenuto che, data la domanda relativamente stabile, parte della produzione dello stabilimento francese di Solae è stata ripresa, dopo la chiusura nel 2009, dal suo concorrente nell’UE, ADM. Di conseguenza, l’aver ignorato i dati dello stabilimento francese ha portato a un confronto fuorviante dei dati del 2008, quando ADM deteneva soltanto una piccola quota del mercato dei concentrati per l’alimentazione animale, con i dati del PI, quando la quota di mercato di AMD era molto maggiore. |
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(34) |
In particolare, il denunciante ha trasmesso informazioni sulle differenze tecniche e chimiche tra i concentrati per l’alimentazione animale da una parte e gli altri concentrati e isolati dall’altra. Inoltre, per questi sottogruppi sono utilizzati canali di distribuzione diversi e i concentrati per l’alimentazione animale rientrano in un codice NC diverso da quello degli altri concentrati (destinati all’alimentazione umana) e isolati. |
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(35) |
Dopo la presentazione della denuncia, un esportatore ha contestato la richiesta di limitare la definizione del prodotto. Questo esportatore aveva però frainteso la richiesta e ritenuto che dovessero essere esclusi tutti i concentrati di proteine di soia, mentre in realtà la richiesta si riferiva ai soli CPS per l’alimentazione animale. Inoltre, l’esportatore non ha dato spiegazioni fattuali del perché la richiesta sarebbe infondata. |
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(36) |
Si osserva anche che, sulla base delle informazioni raccolte durante l’inchiesta, le importazioni di concentrati di proteine di soia per l’alimentazione animale rappresentano meno dell’1 % del totale delle importazioni cinesi nell’Unione del prodotto in esame (come inizialmente definito). |
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(37) |
Tenuto conto di quanto sopra, e in particolare delle chiare differenze tecniche, chimiche e di mercato, si ritiene opportuno limitare il campo del prodotto escludendo i concentrati di proteine di soia semplici dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali. Pertanto, il prodotto in esame è costituito dai concentrati di proteine di soia, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, contenenti in peso almeno il 65 % di proteine (N × 6,25), calcolato su sostanza secca escludendo le vitamine, i minerali, gli aminoacidi e gli additivi alimentari aggiunti, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») e attualmente classificati sotto i codici NC ex 2106 10 20 , ex 2106 90 92 ed ex 3504 00 90 . |
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(38) |
Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell’industria alimentare in prodotti a base di carne e sostitutivi della carne. Altri usi alimentari riguardano le salse per insalata, le minestre, i preparati in polvere per bevande, le barrette energetiche, i succedanei del latte, i dolci surgelati, le guarnizioni di panna montata, le formule per lattanti, il pane, i cereali per la prima colazione, le paste alimentari ecc. Date le sue funzionalità, il prodotto in esame ha anche alcune applicazioni specifiche (adesivi, asfalti, resine, prodotti per la pulizia, cosmetici, inchiostri, cuoio, vernici, rivestimenti di carta, pesticidi e fungicidi, materie plastiche, poliesteri e fibre tessili). |
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(39) |
Nonostante alcune differenze nelle possibili applicazioni finali, i diversi tipi del prodotto in esame, concentrati e isolati, condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono quindi considerati come un prodotto unico. |
2. PRODOTTO SIMILE
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(40) |
Il prodotto in esame e certi concentrati di proteine di soia prodotti e venduti sul mercato interno della RPC e sul mercato interno del Brasile, utilizzato come paese di riferimento, e certi concentrati di proteine di soia prodotti e venduti nell’Unione dall’industria dell’Unione sono risultati avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. RELAZIONE TRA IL GRUPPO SINOGLORY E IL GRUPPO GUSHEN
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(41) |
I produttori esportatori costituenti il campione erano Shandong Crown Soya Protein Co. Ltd. e società collegate («gruppo Crown»), Gushen Biological Technology Group Co. Ltd. e società collegate («gruppo Gushen») e Sinoglory Health Food Co. Ltd. e società collegate («gruppo Sinoglory»). Nella fase iniziale dell’inchiesta, si è ritenuto che il gruppo Gushen e il gruppo Sinoglory avrebbero dovuto essere considerati esportatori collegati. Tuttavia, a seguito delle spiegazioni fornite dagli esportatori interessati, è stato infine deciso di considerare i gruppi Gushen e Sinoglory come entità separate ai fini della presente inchiesta. |
2. TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM)
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(42) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del suddetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. |
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(43) |
Per comodità di riferimento si riassumono qui di seguito i criteri in questione:
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(44) |
Il gruppo Crown e il gruppo Sinoglory hanno chiesto il TEM. |
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(45) |
Per i gruppi Crown e Sinoglory la Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato, presso le sedi delle società interessate, le informazioni contenute nei moduli di richiesta TEM e tutte le altre informazioni ritenute necessarie. |
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(46) |
L’inchiesta ha stabilito che i due gruppi non rispondevano ai criteri per ottenere il MET di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
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(47) |
In particolare, le società di entrambi i gruppi non rispondevano ai criteri 1, 2 e 3. |
PRIMO GRUPPO
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(48) |
Nel caso di un gruppo, un produttore non rispondeva al primo criterio in quanto aveva l’obbligo di vendere tutti i suoi prodotti sul mercato internazionale. Anche se la società ha sostenuto che questa disposizione non era vincolante, in effetti la società non ha mai venduto sul mercato interno (tranne una modesta quantità nel 2007). Quanto al secondo criterio, sono stati constatati vari problemi contabili per i due produttori del gruppo. Inoltre, una delle società del gruppo non ha presentato il modulo di richiesta del TEM e una società del gruppo affittava parte dei suoi terreni senza registrare nei suoi conti le corrispondenti entrate, dato che per questi pagamenti non erano state rilasciate fatture o ricevute. Quando si è trasferita in un nuovo sito di produzione e parte dei suoi impianti sono stati messi fuori servizio, non è stata effettuata alcuna verifica della riduzione di valore. Infine, quando una delle società del gruppo ha acquistato un nuovo terreno, ha ottenuto un aiuto pubblico da utilizzare per indennizzare gli abitanti che hanno dovuto trasferirsi. Tuttavia, questo contributo non è stato utilizzato per questo, ma per ridurre il costo dei diritti di uso del suolo. Per quanto riguarda il criterio 3, i due produttori del gruppo hanno scambiato materie prime provenienti da un fornitore comune senza documentazione o registrazioni adeguate, sulla base di accordi informali senza aggiustamenti per le differenze di prezzo o pagamento di diritti, il che costituisce una forma di baratto. Inoltre, un produttore ha potuto utilizzare per diversi anni a titolo gratuito i terreni appartenenti al suo azionista di maggioranza. Secondo la società, questo è stato possibile perché i relativi diritti di uso del suolo erano stati acquistati a prezzi molto bassi dalla società madre nel quadro della sua privatizzazione. |
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(49) |
A seguito della comunicazione delle conclusioni dettagliate sulle richieste di TEM e della divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza, ossia che uno dei due produttori non dovrebbe essere considerato giuridicamente collegato al resto del gruppo. Al proposito, si è però accertato che i due produttori seguivano una strategia commerciale e industriale coordinata con il resto del gruppo, comprese le pratiche di baratto di cui al considerando 48. L’argomento è stato quindi respinto. |
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(50) |
Il gruppo ha anche sostenuto che la restrizione delle vendite per uno dei suoi produttori era menzionata solo nel proprio statuto e non nella licenza commerciale o nel certificato di approvazione. Secondo la società, la restrizione non era quindi vincolante. È stato inoltre affermato che la società che non aveva presentato un modulo di richiesta del TEM non era una società di produzione né una società commerciale, ma un agente di pagamento e che il gruppo ha fatto del suo meglio per fornire tutte le informazioni disponibili. |
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(51) |
Tuttavia, come si è detto, il produttore in questione si è chiaramente attenuto a questa restrizione. Inoltre, lo statuto fa parte dei documenti che sono sottoposti all’approvazione delle autorità quando la società è costituita e quindi è chiaro che il contenuto di questi documenti è la base dell’effettiva attività dell’impresa. Infine, la società che non ha presentato un modulo di richiesta del TEM è risultata in realtà coinvolta in alcuni aspetti collegati all’esportazione del prodotto in questione e avrebbe quindi dovuto presentare un modulo di richiesta del TEM. Pertanto, entrambi gli argomenti sono respinti. |
SECONDO GRUPPO
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(52) |
Anche uno dei produttori esportatori dell’altro gruppo era soggetto a una limitazione delle vendite (il 70 % della sua produzione era destinato all’esportazione) e quindi non rispettava il primo criterio. Quanto al secondo criterio, sono emersi alcuni problemi concernenti il deprezzamento degli attivi e cambiamenti dei principi contabili. Quanto al terzo criterio, il valore attribuito ai due terreni nei conti di una delle società varia notevolmente e si ritiene che, acquistando un terreno a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, la società abbia beneficiato di un sussidio dissimulato. Un’altra società del gruppo ha beneficiato per un anno di una locazione gratuita di un terreno e ha acquisito i diritti di uso del suolo a un prezzo inferiore al valore di mercato. Infine, alcune garanzie intragruppo non sono state indicate nelle note dei conti, in violazione della norma IAS 24. |
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(53) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni dettagliate sul TEM e la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo ha sostenuto che di fatto le vendite dei due produttori non erano soggette ad alcuna limitazione. Secondo le società, il fatto che i rispettivi volumi di esportazioni corrispondessero alle limitazioni fissate nello statuto era dovuto esclusivamente all’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato delle proteine di soia. Esse hanno sottolineato che queste disposizioni restrittive erano state eliminate da tali testi subito dopo il PI. Inoltre, per quanto riguarda il secondo criterio, il gruppo ha sostenuto che, a parte lievi errori contabili, aveva rispettato pienamente i principi contabili generalmente riconosciuti in Cina, che è tenuto a rispettare più che le norme IAS. Per quanto riguarda i diritti di uso del suolo, secondo il gruppo il diverso valore dei due terreni era dovuto ai costi di livellamento di uno di essi. Infine, è stato sottolineato che la locazione gratuita di un altro terreno era dovuta a ritardi amministrativi nell’acquisizione dei diritti di uso del suolo e che, in ogni caso, il valore dell’esenzione era irrilevante rispetto al reddito operativo della società. |
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(54) |
Per quanto riguarda il primo criterio, lo statuto fa parte dei documenti presentati alle autorità e approvati quando la società è costituita. Il fatto che la società abbia rispettato le limitazioni delle vendite è dovuto all’esistenza di un obbligo in tal senso ed è evidente che il contenuto di tali documenti costituisce la base dell’effettiva attività della società. Inoltre, va sottolineato che l’eliminazione delle limitazioni dallo statuto è avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta ed è pertanto irrilevante ai fini dell’inchiesta. Quanto al secondo criterio, è apparso chiaro che l’accuratezza e l’affidabilità delle registrazioni non potevano essere confermate. Inoltre, i documenti contabili della società dovrebbero essere sottoposti a revisione secondo i principi contabili internazionali, cosa che non ha potuto essere confermata durante la verifica. Per quanto riguarda il terzo criterio, durante la verifica in loco non sono state presentate prove dei costi di livellamento del terreno in questione. Infine, indipendentemente dalle spiegazioni avanzate, resta il fatto che una delle società ha avuto in locazione gratuita il suo terreno per un certo periodo di tempo e quindi ha fruito di una sovvenzione. Le osservazioni presentate non hanno quindi permesso di modificare le conclusioni relative al TEM. Tali conclusioni sono pertanto confermate. |
3. TRATTAMENTO INDIVIDUALE (TI)
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(55) |
Come prevede l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, salvo nei casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riassumono qui di seguito i criteri in questione:
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(56) |
Solo il gruppo Gushen ha chiesto il TI. La domanda è stata esaminata e non sono emersi elementi indicanti che l’impresa non rispondesse ai criteri summenzionati. Si è pertanto concluso che era possibile concedere il TI al gruppo Gushen. |
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(57) |
Una valutazione è stata effettuata anche per i gruppi Crown e Sinoglory, dato che a queste società non è stato concesso il TEM. In entrambi i casi, non sono emersi elementi indicanti che le società non rispondessero ai criteri summenzionati. Si è pertanto concluso che a entrambi i gruppi di società poteva essere concesso il TI. |
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(58) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha espresso il proprio disaccordo sulla concessione del TI ai gruppi esportatori inclusi nel campione. Tuttavia, poiché non sono state istituite misure, non è stato necessario esaminare ulteriormente la questione. |
4. VALORE NORMALE
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(59) |
Come indicato al considerando 46, il TEM non è stato concesso ai due gruppi inclusi nel campione che lo avevano chiesto. Il terzo gruppo incluso nel campione non aveva chiesto il TEM. Pertanto, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale per tutti i gruppi è stato stabilito in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento. |
a) Paese di riferimento
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(60) |
Nell’avviso di apertura del procedimento, la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e ha invitato le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. |
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(61) |
Sono pervenute alcune osservazioni e altri paesi sono stati proposti in alternativa, in particolare il Brasile e Israele. La principale obiezione contro la scelta degli USA come paese di riferimento è stata che negli USA il prodotto in esame sarebbe ottenuto da semi di soia geneticamente modificati, diversamente che nella RPC. L’uso di semi di soia geneticamente modificati potrebbe avere come conseguenza che il prodotto sia utilizzato da utenti e/o industrie di trasformazione diversi. Un produttore esportatore ha inoltre osservato che la controllata americana del denunciante ha una posizione dominante sul mercato statunitense, il che le permette di gonfiare i prezzi di vendita interni. |
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(62) |
Tenuto conto delle osservazioni ricevute, la Commissione ha chiesto la collaborazione di tutti i produttori noti di concentrati di proteine di soia del Brasile, di Israele e degli Stati Uniti ponendo loro una serie di domande riguardanti la produzione, le vendite e i mercati locali e chiedendo se sarebbero stati disposti a fornire informazioni più dettagliate sui costi e sui prezzi nel caso in cui il loro paese fosse stato scelto come paese di riferimento. Un solo produttore statunitense e due produttori brasiliani hanno risposto fornendo le informazioni richieste e offrendo ulteriore cooperazione. Successivamente, un produttore israeliano ha inviato una risposta completa al questionario. La Commissione ha inoltre cercato di ottenere con altri mezzi informazioni su questi mercati e su altri potenziali mercati. |
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(63) |
Le informazioni così raccolte sono state attentamente esaminate. È stato confermato che il prodotto statunitense è prevalentemente a base di semi di soia geneticamente modificati, diversamente da quelli della RPC, del Brasile o di Israele. Tuttavia, non si è potuto trarre alcuna conclusione quanto all’incidenza di questa differenza nella principale materia prima sulle caratteristiche, gli impieghi, i costi o il prezzo del prodotto. Inoltre, nonostante un dazio sulle importazioni del 14 %, in Brasile sono stati importati ingenti volumi di concentrati di proteine di soia, in concorrenza con la produzione locale. In effetti, i due produttori brasiliani, che hanno entrambi offerto la loro collaborazione, rappresentano i tre quarti circa del consumo del prodotto in esame in Brasile, mentre il mercato statunitense appare nettamente dominato da due grandi produttori nazionali, di cui soltanto uno si è dichiarato disposto a collaborare. Pertanto, sebbene la dimensione totale del mercato statunitense sia superiore, è sembrato che in Brasile vi fossero condizioni di maggiore concorrenza, con due grandi produttori nazionali e consistenti importazioni. Inoltre, nel complesso, il volume delle vendite sul mercato interno dei produttori brasiliani che hanno collaborato all’inchiesta è risultato dello stesso ordine di grandezza del volume delle vendite all’UE dei produttori cinesi costituenti il campione, con gamme di prodotti comparabili. Infine, il mercato interno brasiliano è risultato notevolmente più ampio di quello israeliano. |
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(64) |
Sulla base di quanto precede il Brasile è stato scelto come paese di riferimento. Questa scelta è confermata. |
b) Determinazione del valore normale
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(65) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori è stato stabilito in base alle informazioni verificate ricevute dai produttori del paese di riferimento. Se non sono state effettuate vendite sul mercato interno del paese di riferimento di tipi di prodotti nel corso di normali operazioni commerciali o se non sono stati venduti tipi di prodotti simili, il valore normale è stato calcolato come previsto dall’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
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(66) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, i calcoli sono stati affinati per tener conto anche delle osservazioni presentate dalle parti interessate. |
5. PREZZO ALL’ESPORTAZIONE
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(67) |
I produttori esportatori hanno esportato verso l’Unione o direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate situate nella RPC. Il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito come previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili. |
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(68) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, i calcoli sono stati affinati per tener conto anche delle osservazioni presentate dalle parti interessate. |
6. CONFRONTO
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(69) |
Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Opportuni adeguamenti per le spese relative a sconti, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costi del credito, imposte indirette sono stati concessi in tutti i casi in cui sono stati ritenuti ragionevoli, precisi e suffragati da prove verificate. |
7. MARGINI DI DUMPING
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(70) |
I margini di dumping definitivi sono stati espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. |
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(71) |
Per ciascuno dei tre gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, è stato determinato un margine di dumping individuale in base al confronto tra la media ponderata del valore normale nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(72) |
Per le società che hanno collaborato non incluse nel campione il margine di dumping è stato calcolato come la media dei tre gruppi di società. |
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(73) |
Dato l’elevato livello di collaborazione all’inchiesta (le società che hanno collaborato rappresentavano nel PI il 90 % circa di tutte le importazioni dalla RPC), il margine per l’intero paese relativo alle società che non hanno collaborato è stato stabilito in base ai margini più elevati accertati per i gruppi di società facenti parte del campione. |
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(74) |
Su questa base, i livelli di dumping definitivi sono stati fissati come segue:
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D. PREGIUDIZIO
1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI
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(75) |
A seguito della revisione della definizione del prodotto (esclusione dei concentrati per l’alimentazione animale), una società — ADM, dei Paesi Bassi, la cui produzione è limitata ai concentrati per l’alimentazione degli animali — non è più considerata parte dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, solamente il denunciante (Solae) ha fabbricato il prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Solae possiede attualmente due stabilimenti di produzione nell’UE: uno in Belgio, che produce isolati di proteine di soia, e un altro in Danimarca, che produce concentrati di proteine di soia (CPS di base e concentrati trasformati ad alto valore per i quali il CPS di base serve come prodotto intermedio). Un altro impianto di produzione di Solae situato a Bordeaux, in Francia, che ha prodotto e commercializzato solo concentrati semplici per l’alimentazione animale, è stato chiuso all’inizio del 2009. |
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(76) |
Per quanto riguarda la produzione nell’UE, l’inchiesta ha rivelato che il processo di produzione di Solae si basa esclusivamente su un tolling agreement con la società madre svizzera Solae Europe. In base a questo contratto, Solae Belgium e Solae Denmark trasformano le materie prime fornite da Solae Europe contro un corrispettivo per il servizio prestato. In questo processo Solae Europe resta il solo proprietario delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti. |
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(77) |
Poiché la proprietà delle materie prime e dei prodotti finiti resta di questa sola parte, i tolling agreements differiscono sul piano giuridico dagli altri contratti di produzione. Tuttavia, nel caso in questione, il valore aggiunto da tali società nell’UE ammonta a oltre il 50 % del costo di produzione. Questa quota di valore aggiunto riflette anche gli investimenti tecnologici e finanziari effettuati nell’Unione. Il valore netto di tali investimenti nell’UE è significativo e l’industria impiega un numero considerevole di persone nell’Unione. |
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(78) |
Va anche notato che le operazioni di tolling nell’UE costituiscono «l’ultima trasformazione sostanziale» e, in quanto tali, conferiscono ai prodotti l’origine UE. |
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(79) |
Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che un’attività economica come quella esercitata nell’UE da Solae Belgium e Solae Denmark può essere minacciata da pratiche di dumping e che quindi una protezione è giustificata, quale che sia la natura giuridica di tale attività (tolling agreement o altra forma di contratto di produzione). Atteso quanto sopra, è stato deciso di considerare Solae Belgium e Solae Denmark produttori dell’Unione che fanno parte dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(80) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, un esportatore ha osservato che le società operanti in regime di tolling non possono essere considerate produttori dell’Unione e non hanno titolo a partecipare a inchieste antidumping. L’esportatore ha asserito che, poiché la proprietà delle materie prime e dei prodotti finiti resta di Solae Europe, società con sede in Svizzera (quindi al di fuori dell’UE), Solae Belgium e Solae Denmark non possono essere considerati produttori dell’Unione e beneficiare di protezione contro le pratiche di dumping. |
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(81) |
L’esportatore ha fatto notare che in casi precedenti, come quello concernente le importazioni di sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC (7), le istituzioni hanno deciso di escludere due società cinesi da un campione di produttori esportatori perché non avevano prodotto esse stesse una grande quantità dei prodotti esportati dichiarati, ma li avevano in realtà trasformati per altri produttori esportatori. |
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(82) |
Va osservato che la situazione del caso cui si riferisce l’esportatore non è paragonabile a quella del caso in questione. In primo luogo, le società cinesi nel caso ricordato dei sacchi e sacchetti di plastica avevano una produzione propria (non per conto terzi, ma il volume delle vendite di questi prodotti era troppo scarso perché le società potessero essere incluse nel campione), mentre nell’attuale situazione Solae Belgium e Solae Denmark operano esclusivamente nel quadro di un tolling agreement. |
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(83) |
Inoltre, mentre Solae Belgium e Solae Denmark sono interamente di proprietà di Solae Europe, per le società cinesi escluse dal campione l’inchiesta non ha stabilito alcuna relazione di proprietà con altri produttori esportatori per i quali trasformavano i prodotti. |
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(84) |
Nelle sue osservazioni l’esportatore si è anche riferito a un’altra inchiesta precedente, relativa alle importazioni di glicina originaria della Repubblica popolare cinese (8), in cui la Commissione ha considerato alcune società cinesi come operatori commerciali e non come produttori, perché le attività da esse svolte sono risultate non avere carattere di produzione. |
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(85) |
Si rileva a questo proposito che neppure il caso della glicina suffraga l’argomento dell’esportatore, perché in quel caso le società cinesi esportatrici effettuavano semplicemente alcune operazioni di trasformazione che non modificavano la composizione chimica o le caratteristiche fisiche del prodotto. Si tratta di una situazione completamente diversa da quella in esame, in cui le operazioni condotte dalle società UE trasformano i semi o i fiocchi di soia in proteine di soia e non solo modificano la composizione chimica o le caratteristiche fisiche del materiale ma aggiungono anche un valore significativo al prodotto finale. |
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(86) |
L’esportatore ha inoltre sostenuto che il centro del processo decisionale per l’intera produzione in regime di tolling nell’Unione si trova esclusivamente all’interno di un’impresa non UE e che il destino delle società operanti in tolling è completamente ed esclusivamente dipendente dalla società madre svizzera. L’esportatore ha aggiunto che in un altro caso, riguardante le importazioni di acetato di vinile originarie degli USA (9), la Commissione ha escluso un produttore UE dalla definizione di industria dell’Unione per via del suo collegamento con una società di un paese interessato. |
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(87) |
Un’altra parte ha suggerito che nell’analizzare la questione del tolling arrangement e del suo carattere di attività produttiva, dovrebbero essere considerate questioni quali l’ubicazione della sede sociale, il centro di interesse e l’impegno nei riguardi del mercato UE, analogamente a quanto si fa quando si analizzano le società collegate per definire l’industria dell’Unione. |
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(88) |
In effetti, Solae come gruppo ha legami strutturali con la società madre svizzera e altri rapporti societari con altre imprese americane. Non è una novità nei procedimenti antidumping che società con una forte presenza dell’UE abbiano collegamenti strutturali, finanziari o societari al di fuori dell’UE. Tuttavia, l’esistenza di questi collegamenti strutturali e societari al di fuori dell’UE non è tale da inficiare la conclusione secondo cui i denuncianti possono essere considerati produttori UE. |
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(89) |
Va osservato che questi argomenti sarebbero pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base e della definizione dell’industria dell’Unione solo nel caso in cui Solae Europe fosse una società di un paese interessato, ossia in questo caso della RPC. Poiché non è così, l’argomento dell’esportatore è irrilevante. |
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(90) |
Inoltre, la proprietà del materiale utilizzato e/o del prodotto finito non è il criterio determinante per definire un produttore dell’Unione. Se il tolling agreement è giuridicamente diverso dagli altri contratti di produzione, le società che operano nel quadro di questo regime possono essere considerate produttori dell’Unione. |
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(91) |
Questo approccio è coerente con la linea seguita in precedenti casi dalle istituzioni, ad esempio nel riesame in previsione della scadenza concernente le importazioni di alcole furfurilico originario della RPC (10). |
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(92) |
Si ricorda che nel presente caso il valore aggiunto dalle società dell’UE ammonta a oltre il 50 % del costo di fabbricazione. Questa quota di valore aggiunto riflette gli investimenti tecnologici e finanziari effettuati nell’Unione. Il valore netto di questi investimenti è rilevante e l’industria impiega un numero considerevole di persone nell’Unione. |
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(93) |
In conclusione, Solae Belgium e Solae Denmark sono considerati produttori dell’Unione che fanno parte dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito designati come «industria dell’Unione». |
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(94) |
La produzione totale dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base è stata stabilita in base alle risposte al questionario del denunciante. |
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(95) |
Dato che l’industria dell’UE è composta da un solo produttore, i dati che seguono sono presentati in forma indicizzata al fine di tutelare la riservatezza, in conformità all’articolo 19 del regolamento di base. |
2. CONSUMO DELL’UNIONE
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(96) |
Il consumo dell’Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite della produzione in regime di tolling dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione, al volume delle importazioni nel mercato dell’Unione (dati Eurostat), e alle stime del denunciante. |
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(97) |
I codici NC che coprono alcuni concentrati di proteine di soia coprono una gamma più ampia di prodotti, non soltanto il prodotto in esame. Sulla base di un’ampia ricerca e della conoscenza del mercato, il denunciante ha stimato il valore e il volume delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione. Queste stime sono state esaminate nel corso dell’inchiesta e sono considerate attendibili. I servizi della Commissione non hanno ricevuto osservazioni, con una proposta alternativa, che potrebbero mettere in discussione l’uso di queste stime ai fini della presente inchiesta. |
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(98) |
Una delle parti ha sostenuto che il metodo utilizzato per calcolare le importazioni non è stato sufficientemente spiegato, ma non ha dato ragione di questa critica. La parte ha criticato l’approccio della Commissione senza tuttavia proporre un’alternativa più adatta o più affidabile. È stato principalmente criticato il fatto che la parte non abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni. Si ricorda che la versione non riservata della denuncia, in cui è indicato dettagliatamente il metodo di esclusione, era disponibile nel fascicolo non riservato fin dall’inizio del procedimento. |
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(99) |
Si ricorda che i servizi della Commissione hanno confrontato i dati che figurano nella denuncia e non hanno rilevato nulla che potesse infirmare la validità del metodo adottato. Inoltre, poiché le parti non hanno proposto un altro metodo di esclusione, le loro osservazioni sono state ritenute infondate. |
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(100) |
Nel corso del periodo considerato la domanda sul mercato dell’Unione è diminuita dell’8 %. Più precisamente, il consumo dell’Unione è rimasto stabile tra il 2007 e il 2008, è diminuito dell’8 % nel 2009 e si è mantenuto stabile nel PI. Tabella 1
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3. IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO
a) Volume
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(101) |
Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato del 15 % durante il periodo considerato e ha raggiunto 20 117 tonnellate nel PI. Più precisamente, le importazioni dalla RPC sono rimaste stabili tra il 2007 e il 2008, per poi aumentare di 26 punti percentuali nel 2009, anno in cui hanno raggiunto il livello massimo. Le importazioni dalla RPC sono diminuite di circa 9 punti percentuali nel PI. Tabella 2
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b) Quota di mercato delle importazioni in esame
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(102) |
L’indice che riflette l’andamento della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC è aumentato del 25 % nel corso del periodo considerato. È rimasto stabile tra il 2007 e il 2008, ma è aumentato del 36 % nel 2009. Nel PI è diminuito di 11 punti percentuali. |
c) Prezzi
i) Andamento dei prezzi
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(103) |
Il prezzo medio all’importazione è aumentato complessivamente del 37 % nel periodo considerato. Più precisamente, è aumentato inizialmente del 48 % tra il 2007 e il 2008, per poi scendere nel 2009 di 11 punti percentuali e mantenersi a questo livello nel PI. Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è stato nel PI di 1 569 EUR per tonnellata. Tabella 3
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||||||||||||||||||||||
ii) Undercutting dei prezzi
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(104) |
Ai fini dell’analisi dell’undercutting dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita del produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, aggiustata per tener conto, in particolare, del costo del credito, delle spese di spedizione, di imballaggio e per commissioni, a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi cif degli esportatori dalla RPC che hanno collaborato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, aggiustata in modo da comprendere tutti i costi di sdoganamento, ossia dazi e spese successive all’importazione (prezzo allo sbarco). |
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(105) |
Dal confronto è emerso che durante il PI i prezzi delle importazioni del prodotto in esame erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione di circa il 12 %.
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(106) |
Una delle parti ha osservato che naturalmente il livello di undercutting dei prezzi è stato calcolato solo per il PI e che i livelli precedenti non sono noti. Secondo questa parte, tuttavia, dato che tra il 2007 e il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati ben più che i prezzi dell’industria dell’Unione, si potrebbe dedurre che l’undercutting è diminuito. |
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(107) |
Infatti, è noto che, mentre tra il 2007 e il PI i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati del 37 %, i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati soltanto del 15 % (cfr. considerando 119) Di conseguenza, è chiaro che, per quanto riguarda i prezzi medi, tra il 2007 e il PI il divario tra i prezzi cinesi e i prezzi UE si è ridotto. |
4. SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
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(108) |
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni in dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e gli indici economici che possono aver influito sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo considerato. |
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(109) |
Ai fini dell’analisi del pregiudizio, gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti sulla base delle informazioni tratte dalla risposta completa al questionario del denunciante, debitamente verificata. |
a) Produzione
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(110) |
La produzione dell’Unione è diminuita del 14 % tra il 2007 e il PI. Più precisamente, si è ridotta dell’8 % nel 2008, per poi diminuire ulteriormente di altri 15 punti percentuali nel 2009. Tra il 2009 e il PI si è però registrato un netto miglioramento, con un aumento della produzione di 9 punti percentuali. Tabella 4
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b) Capacità di produzione e utilizzo degli impianti
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(111) |
La capacità di produzione dei produttori dell’Unione si è mantenuta stabile nel corso del periodo considerato. Tabella 5
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(112) |
L’indice che riflette l’utilizzo della capacità è diminuito del 14 % nel periodo considerato. Tra il 2007 e il 2008 è diminuito dell’8 % e di altri 15 punti percentuali nel 2009. Nel PI è poi aumentato di 9 punti percentuali. La tendenza del tasso di utilizzo riflette l’evoluzione della produzione nel corso del periodo considerato, dato che la capacità di produzione è rimasta stabile. |
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(113) |
Va osservato che, nonostante una diminuzione complessiva, nel PI l’utilizzo della capacità è rimasto relativamente elevato ed è stato superiore all’80 %. |
c) Volume delle vendite
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(114) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE nel periodo considerato è diminuito dell’8 %. Le vendite sono diminuite del 9 % tra il 2007 e il 2008 e di altri 5 punti percentuali nel 2009. Tra il 2009 e il PI si è però registrato un netto miglioramento, con un aumento di circa 6 punti percentuali. Tabella 6
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d) Quota di mercato
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(115) |
Complessivamente, nel periodo considerato l’industria dell’Unione ha mantenuto la propria quota di mercato. Più precisamente, l’indice è diminuito del 9 % tra il 2007 e il 2008, ma già nel 2009 è risalito di 1 punto e nel PI di altri 7 punti. Tabella 7
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e) Crescita
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(116) |
Tra il 2007 e il PI, mentre il consumo nell’Unione è diminuito dell’8 %, il volume delle vendite è diminuito dell’8 % e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile. |
f) Occupazione
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(117) |
Il numero degli occupati è sceso del 7 % tra il 2007 e il PI. È aumentato leggermente tra il 2007 e il 2008, prima di un forte calo di 10 punti percentuali nel 2009. L’occupazione è però nuovamente aumentata di due punti percentuali nel PI. Tabella 8
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||||||||||||||||||||||
g) Produttività
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(118) |
La produttività, misurata come produzione (in tonnellate) annua per addetto, è diminuita del 7 % nel periodo considerato. Questo calo rispecchia il fatto che la produzione è diminuita più rapidamente dell’occupazione. Tuttavia, va notato che tra il 2009 e il PI la produttività è aumentata di 8 punti percentuali, il tasso d’aumento della produzione essendo stato superiore a quello dell’occupazione. Tabella 9
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h) Fattori che incidono sui prezzi di vendita
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(119) |
Nel corso del periodo considerato i prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sono aumentati del 15 % circa. Il prezzo medio è aumentato nel 2008 e nel 2009 (rispettivamente dell’8 % e del 10 %), per poi diminuire lievemente durante il PI di 3 punti percentuali. In generale, i prezzi dei concentrati di proteine di soia dipendono fortemente dai costi delle principali materie prime (semi o fiocchi di soia) e dell’energia, che insieme rappresentano una quota rilevante del costo di fabbricazione. È da notare che il mercato dei semi di soia è volatile e caratterizzato da notevoli fluttuazioni annuali o perfino mensili. |
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(120) |
Date le notevoli variazioni dei prezzi di vendita tra i vari tipi del prodotto in esame, l’evoluzione dei prezzi medi di vendita deve essere considerata con cautela, perché ogni variazione del prezzo medio è fortemente influenzata da ogni cambiamento nel mix di prodotti. Tabella 10
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||||||||||||||||||||||
i) Entità del margine di dumping
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(121) |
Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l’impatto dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile. |
j) Scorte
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(122) |
Il livello delle scorte finali è rimasto nel complesso stabile tra il 2007 e il PI. Va osservato che le scorte rappresentano una piccola parte della produzione annua e quindi l’importanza di questo indicatore ai fini dell’analisi del pregiudizio è limitata. Tabella 11
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||||||||||||||||||||||
k) Salari
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(123) |
Il costo annuo del lavoro è aumentato del 7 % tra il 2007 e il PI. È aumentato del 5 % tra il 2007 e il 2008 per poi diminuire di 2 punti nel 2009 e in seguito aumentare di 4 punti nel PI. Tabella 12
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l) Redditività e utile sul capitale investito
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(124) |
Durante il periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato UE, espressa in percentuale delle vendite nette, è stata molto fluttuante. Mentre nel 2007 e nel 2009 l’industria dell’Unione ha realizzato profitti, nel 2008 e nel PI ha subito perdite. L’oscillazione della redditività può essere una conseguenza delle fluttuazioni del mercato dei semi di soia. Tabella 13
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(125) |
L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività. |
m) Flusso di cassa e capacità di reperire capitali
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(126) |
Il flusso di cassa netto risultante dalle attività operative ha subito durante il periodo considerato notevoli fluttuazioni. Positivo nel 2007, è diventato negativo nel 2008 e dopo un miglioramento nel 2009 è tornato negativo nel PI. Nel complesso, il flusso di cassa ha seguito all’incirca l’andamento della redditività. |
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(127) |
Non sono emerse indicazioni di difficoltà per l’industria dell’Unione di reperire capitali, in particolare per il fatto che essa fa parte di un gruppo più ampio. Tabella 14
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n) Investimenti
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(128) |
Gli investimenti annui nella produzione del prodotto simile sono aumentati del 4 % tra il 2007 e il 2008 e di altri 29 punti percentuali nel 2009. Sono diminuiti leggermente di 5 punti nel PI. Nel complesso, gli investimenti sono aumentati del 28 % nel periodo considerato. Tabella 15
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5. CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO
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(129) |
Dall’analisi dei dati emerge che, nel complesso, l’industria dell’Unione ha subito nel corso del periodo considerato una diminuzione della produzione, dell’utilizzazione della capacità, delle vendite, dell’occupazione e della produttività. Inoltre, sono aumentati i costi salariali. |
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(130) |
Questo quadro negativo è attenuato dal fatto che la maggior parte di questi indicatori ha registrato un andamento positivo tra il 2009 e il PI (2010). In particolare, tra il 2009 e il 2010 (PI) si è avuto un aumento del 9 % della produzione e dell’utilizzo della capacità; le vendite UE e la quota di mercato sono aumentate rispettivamente di 6 e 7 punti percentuali; l’occupazione è cresciuta di due punti e la produttività di 8 punti. |
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(131) |
Inoltre, nel periodo considerato la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta nel complesso stabile. È calata nel 2008, ma già nel 2009 è tornata ad aumentare e nel 2010 ha raggiunto un livello vicino a quello del 2007. |
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(132) |
La redditività, come pure l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa (entrambi strettamente collegati alla redditività), danno un’immagine contrastata della situazione economica dell’industria dell’Unione. Se nel complesso (tra il 2007 e il PI) diminuiscono, presentano anche notevoli oscillazioni ed evidenziano il carattere volatile del mercato. |
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(133) |
Gli investimenti netti sono sensibilmente aumentati tra il 2007 e il 2009 (del 33 %) e hanno conosciuto soltanto un lieve calo (di 5 punti percentuali) nel 2010 (PI). |
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(134) |
Inoltre, il livello reale delle perdite subite dall’industria dell’Unione durante il PI è relativamente basso. |
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(135) |
Alla luce di quanto precede, si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio. Tuttavia, data l’entità relativamente insignificante delle perdite reali subite dall’industria dell’Unione nel PI, e dato che verso la fine del periodo considerato si sono osservati segni di ripresa, il pregiudizio non può essere considerato grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(136) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che il pregiudizio in questo caso dovrebbe essere considerato grave perché in altri casi presentanti circostanze ritenute simili (ossia tendenze positive osservate verso la fine del periodo considerato) (11) le conclusioni erano state diverse. Il denunciante ha anche sostenuto che guardare all’ultima parte del periodo considerato e trarre conclusioni dai segni di ripresa osservati in tale periodo è incompatibile con le norme dell’OMC (12). |
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(137) |
A tale riguardo, va osservato che ogni caso deve essere valutato in base alle sue particolarità. In questo caso, non soltanto l’inchiesta ha accertato chiari segni di ripresa dell’industria dell’Unione verso la fine del periodo considerato, ma l’ampiezza della tendenza negativa è stata relativamente limitata. Ad esempio, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta nel complesso stabile e relativamente elevata, l’utilizzazione della capacità è diminuita leggermente ma si è mantenuta a un livello superiore all’80 % e gli investimenti sono aumentati. Invece, nel caso dell’acido ossalico (13), l’industria dell’Unione, per esempio, nel PI ha visto diminuire del 9 % la sua quota di mercato rispetto al primo anno del periodo dell’inchiesta relativa al pregiudizio (14). Nel caso dell’acido citrico (15) si è avuta un’analoga perdita di quota di mercato e gli investimenti sono diminuiti (16). |
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(138) |
Per quanto riguarda gli obblighi OMC, la citata relazione del panel si riferisce ad una situazione completamente diversa, in cui l’autorità che ha svolto l’inchiesta ha analizzato solo dati parziali relativi a 6 mesi di ciascuno dei tre anni consecutivi e ha basato le sue conclusioni su questa analisi incompleta. La situazione in questo caso è ovviamente diversa, in quanto l’analisi del pregiudizio è basata su dati annuali completi relativi a quattro anni consecutivi e inoltre mette l’accento sul fatto che prima della fine di quel periodo di quattro anni si è registrato in molte delle tendenze analizzate uno sviluppo positivo rispetto all’anno precedente il PI. |
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(139) |
In considerazione di quanto sopra, si conclude in via definitiva che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è da considerare grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. INTRODUZIONE
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(140) |
Ferma restando la conclusione relativa all’assenza di pregiudizio grave e nell’ipotesi che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione potesse essere considerato grave, la Commissione ha esaminato il potenziale nesso di causalità. |
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(141) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia stato causato dalle importazioni in dumping dal paese interessato. Sono stati inoltre analizzati anche i fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni in dumping. |
2. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI IN DUMPING
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(142) |
Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate complessivamente del 15 % tra il 2007 e il PI e la quota di mercato corrispondente è cresciuta del 25 %, nonostante la contrazione della domanda sul mercato dell’Unione. Questi sviluppi sono in generale coincisi con il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. Mentre l’industria dell’Unione è riuscita a mantenere la sua quota di mercato, le importazioni cinesi hanno guadagnato oltre 5 punti percentuali. |
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(143) |
Sembrerebbe quindi, a prima vista, che vi sia un nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(144) |
Tuttavia, un’analisi più dettagliata degli effetti delle importazioni in dumping sulla situazione dell’industria dell’Unione non sembra indicare una chiara correlazione. Ad esempio, mentre le importazioni dalla RPC tra il 2007 e il 2008 non sono quasi aumentate (considerando 101) e il loro prezzo cif è aumentato del 48 % (considerando 103), nel 2008 l’industria dell’Unione ha subito perdite significative e perso una parte della sua quota di mercato. Per contro, mentre tra il 2008 e il 2009 le importazioni cinesi sono aumentate del 26 % e il loro prezzo cif è diminuito di 11 punti percentuali, l’industria dell’Unione ha mantenuto la sua quota di mercato e recuperato le perdite del 2008. Anche tra il 2009 e il PI, mentre le importazioni dalla RPC hanno mantenuto la loro presenza sul mercato dell’Unione, la situazione dell’industria dell’Unione è nettamente migliorata, come si è detto sopra nell’analisi del pregiudizio. |
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(145) |
Questa assenza di correlazione tra le importazioni dalla RPC e le tendenze degli indicatori di pregiudizio lascia chiaramente pensare che altri fattori possano aver contribuito a causare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La questione sarà esaminata più avanti. |
3. EFFETTI DI ALTRI FATTORI
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(146) |
Gli altri fattori esaminati in relazione al nesso di causalità sono: i) la contrazione della domanda dell’Unione, probabilmente in parte legata alla crisi finanziaria ed economica degli anni 2008-2009 e ii) la volatilità del mercato dei semi di soia. |
i) Contrazione della domanda dell’Unione, probabilmente in parte legata alla crisi finanziaria ed economica del 2008-2009
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(147) |
Nel periodo considerato si è osservato un calo del consumo nell’Unione dell’8 % tra il 2007 e il 2010 (PI). L’andamento di molti dei fattori di pregiudizio segue sostanzialmente quello del consumo. Ad esempio, tra i due periodi il volume delle vendite dell’industria UE è diminuito dell’8 %, l’occupazione è scesa del 7 % e la produttività anch’essa del 7 %. È quindi chiaro che la contrazione della domanda, quale che ne sia stata la causa, è stata uno dei principali fattori che hanno determinato l’evoluzione della situazione dell’industria dell’Unione. |
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(148) |
Anche se la causa della contrazione della domanda non è direttamente rilevante per l’analisi del nesso di causalità, è probabile che questa contrazione sia stata causata, almeno in parte, dalla crisi finanziaria ed economica. A questo riguardo, si osserva che la domanda è diminuita soprattutto tra il 2008 e il 2009. Data la coincidenza temporale, il calo di 8 punti percentuali tra il 2008 e il 2009 è con ogni probabilità collegato alla crisi economica. Si può dunque sostenere che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla crisi economica e dal conseguente calo della domanda. |
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(149) |
Va anche notato che Solae Belgium riconosce nella sua relazione annuale del 2009 che la diminuzione dei redditi delle attività finanziarie causata dalla crisi finanziaria ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’impresa. |
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(150) |
Si ricorda inoltre che tra il 2009 e il PI la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e che questo miglioramento coincide chiaramente con la ripresa economica generale. |
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(151) |
Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che la contrazione della domanda, probabilmente causata in parte dalla crisi economica, sia stata una causa importante del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(152) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che non è stata la crisi economica e finanziaria a causare il pregiudizio, ma non ha addotto alcun argomento convincente al riguardo e si è limitato a far riferimento ad alcuni altri casi (17) in cui le conclusioni sono state diverse. |
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(153) |
A questo proposito, si ricorda che ciascun caso deve essere valutato tenendo conto delle sue specificità. In questo particolare caso resta il fatto che, mentre non c’è una chiara correlazione tra le importazioni in dumping e la situazione dell’industria dell’Unione, la contrazione della domanda, probabilmente in parte causata dalla crisi economica, ha contribuito alla difficile situazione dell’industria dell’Unione. Di fatto, come si è già detto, questo è stato esplicitamente riconosciuto, almeno in una certa misura, nella relazione annuale di Solae Belgium del 2009. |
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(154) |
Si possono tuttavia osservare importanti differenze tra i casi cui fa riferimento il denunciante e il presente caso. Alcune di queste differenze sono elencate nei considerando che seguono. |
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(155) |
Nel caso dell’acido ossalico (18), se è vero che alcuni indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva tra il 2009 e il PI, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita, mentre nel presente caso è cresciuta quasi fino a raggiungere il livello del 2007 (19). Inoltre, nel caso dell’acido ossalico non si osserva un’assenza di correlazione da un anno all’altro tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e le tendenze degli indicatori di pregiudizio, che è caratteristica del presente caso. Anche gli andamenti della redditività sono diversi. In particolare, nel presente caso la redditività fluttua notevolmente e il mercato è altamente volatile. |
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(156) |
Nel caso dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta (20), la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita ogni anno, complessivamente di 12 punti percentuali (21). Contemporaneamente, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata costantemente di anno in anno, complessivamente di 12,4 punti percentuali (22). Nel presente caso, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata fino al 2009 per poi decrescere tra il 2009 e il PI. Contemporaneamente, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita già nel 2008 per poi risalire quasi fino al livello del 2007. |
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(157) |
Nel caso dei prodotti in fibra di vetro (23), la quota di mercato delle importazioni in dumping è aumentata costantemente di anno in anno, complessivamente di 6,3 punti percentuali (24). |
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(158) |
Nel caso delle piastrelle di ceramica (25), la quota di mercato delle importazioni in dumping è cresciuta costantemente (26). Inoltre, l’evoluzione delle scorte è stata molto diversa. Nel caso delle piastrelle di ceramica l’aumento delle scorte è stato un fattore di pregiudizio significativo (27). Infine, l’inchiesta relativa al caso delle piastrelle di ceramica ha dimostrato che, nonostante la ripresa nel settore edilizio, gli indicatori dell’industria dell’Unione hanno continuato a far registrare una tendenza negativa (28). |
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(159) |
Infine, nel caso degli alcoli grassi (29), l’andamento degli indicatori di pregiudizio tra il 2009 e il PI è stato diverso da quello del presente caso (per esempio l’occupazione è diminuita) (30) e il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping sono aumentati tra il 2009 e il PI (31). |
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(160) |
Di conseguenza, la tesi del denunciante deve essere respinta. |
ii) Volatilità del mercato dei semi di soia
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(161) |
È stato osservato sopra che la redditività dell’industria dell’Unione oscilla notevolmente e indica il carattere volatile del mercato. |
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(162) |
Questa volatilità è strettamente collegata alle fluttuazioni sul mercato delle materie prime. Il mercato a pronti della principale materia prima, i semi di soia, è caratterizzato tradizionalmente da significative fluttuazioni mensili e annuali (32), mentre i prezzi del prodotto finale, i concentrati di proteine di soia, tendono ad essere piuttosto stabili (poiché si basano su contratti a lungo termine). Di conseguenza, il livello di redditività per il prodotto oggetto dell’inchiesta è fortemente dipendente dalla situazione del mercato dei semi di soia. |
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(163) |
Al riguardo, si osserva che nel 2008 c’è stato un forte aumento del prezzo dei semi di soia, che si è ripercosso sulla redditività e sulla situazione generale dell’industria dell’Unione. Il denunciante stesso ha riconosciuto che le difficoltà incontrate nel 2008 sono in parte dovute al rialzo del prezzo dei semi di soia. |
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(164) |
Tenuto conto di quanto precede, appare chiaro che anche la volatilità del mercato dei semi di soia ha contribuito in modo determinante al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(165) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che la volatilità dei prezzi dei semi di soia non poteva infirmare il nesso di causalità, e aveva avuto un’incidenza solo sulle perdite del 2008. A sostegno di questa affermazione non è stata però fornita alcuna prova. |
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(166) |
Si osserva che l’aumento del prezzo dei semi di soia coincide con la difficile situazione finanziaria dell’industria dell’Unione e che, poiché il prezzo elevato dei semi di soia è stato considerato la causa principale delle perdite del 2008, non vi è alcuna ragione particolare di considerare diversamente le perdite del 2010, che coincidono con un altro aumento del prezzo dei semi di soia. |
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(167) |
Di conseguenza, l’argomento del denunciante deve essere respinto. |
4. CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO DI CAUSALITÀ
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(168) |
Altri fattori, in particolare la contrazione della domanda (probabilmente in parte causata dalla crisi economica del 2008/2009) e il carattere volatile del mercato della materia prima principale hanno contribuito in misura rilevante a causare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(169) |
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave, poiché questi altri fattori infirmano il nesso di causalità non si può concludere che il pregiudizio sia stato causato dalle importazioni in dumping dalla RPC. |
F. INTERESSE DELL’UNIONE
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(170) |
Essendosi concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio che può essere considerato grave e che in ogni caso altri fattori infirmano il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio, non è necessario esaminare l’interesse dell’Unione. |
G. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
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(171) |
Sulla base delle conclusioni raggiunte circa l’assenza di un pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione e l’assenza di un nesso di causalità, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di base il procedimento deve essere chiuso senza l’istituzione di misure. |
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(172) |
Tutte le parti interessate sono state informate delle conclusioni finali e dell’intenzione di chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate sono state prese in considerazione, ma non hanno modificato le conclusioni di cui sopra, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 121 del 19.4.2011, pag. 71.
(3) Nonostante il suo rapporto con un gruppo di produttori esportatori cinesi, il denunciante è considerato un produttore dell’Unione, specie perché i dati disponibili indicano che le esportazioni verso l’UE di tale gruppo UE sono molto limitate.
(4) Per informazione, si osserva che il richiedente B è collegato al denunciante.
(5) Relazione dell’organo di appello dell’OMC del 15 luglio 2011, WT/DS397/AB/R, Comunità europee — Misure antidumping definitive su taluni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.
(6) Cfr. la citata relazione dell’organo d’appello del 15 luglio 2011, considerando 319.
(7) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(8) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 6.
(9) GU L 209 del 17.8.2011, pag. 24.
(10) GU L 323 del 10.12.2009, pag. 48.
(11) Il denunciante cita in particolare i casi delle importazioni di acido ossalico dall’India e dalla Cina (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1) e di acido citrico dalla Cina (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13).
(12) Il denunciante menziona la relazione finale del panel nel caso WT/DS331/R Messico — dazi antidumping sulle importazioni di tubi di acciaio dal Guatemala.
(13) GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1.
(14) Cfr. regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1, considerando 77.
(15) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.
(16) Cfr. regolamento (CE) n. 488/2008 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13), considerando 68 e 72.
(17) Importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dalla RPC (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9); di acido ossalico dall’India e dalla RPC (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1); di prodotti in fibra di vetro dalla RPC (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1); di piastrelle di ceramica dalla RPC (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5).
(18) GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1.
(19) Ibidem, considerando 75.
(20) GU L 43 del 17.2.2011, pag. 9.
(21) Ibidem, considerando 75.
(22) Ibidem, considerando 66.
(23) GU L 67 del 15.3.2011, pag. 1.
(24) Ibidem, considerando 64.
(25) GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.
(26) Ibidem, considerando 73.
(27) Ibidem, considerando 93-95 e 125.
(28) Ibidem, considerando 124.
(29) GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 47.
(30) Ibidem, considerando 85.
(31) Ibidem, considerando 70.
(32) Dati pubblici (cfr. ad esempio: http://www.indexmundi.com) mostrano che le variazioni mensili del prezzo dei semi di soia possono essere dell’ordine del ± 15 %.
Rettifiche
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28.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/55 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2012 )
A pagina 3, articolo 8, paragrafo 1:
anziché:
«1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I sono tenuti a:
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a) |
fornire …», |
leggi:
«1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
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fornire …» |