ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.166.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2012
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra
(2012/338/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 novembre 1995 è stato firmato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1) («accordo euromediterraneo»). |
(2) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati al fine di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca con determinati paesi mediterranei. I negoziati con Israele si sono conclusi con esito positivo il 18 luglio 2008. Detti negoziati hanno dato luogo a un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2 e dei relativi allegati nonché a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (2) («accordo del 2010»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 2010. |
(3) |
In seguito all’entrata in vigore dell’accordo del 2010, la Commissione europea e Israele hanno tenuto numerose riunioni tecniche relative alla sua applicazione. Da tali riunioni è emersa la necessità di apportare taluni adeguamenti tecnici dell’accordo euromediterraneo per onorare gli impegni contratti in virtù dei precedenti accordi tra le Comunità europee e lo Stato di Israele entrati in vigore nel 2000 e nel 2006. Il 19 settembre 2011 la Commissione e Israele hanno concluso i negoziati sui necessari adeguamenti tecnici, che formano oggetto di un nuovo accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo»). |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, che modifica gli allegati dei protocolli n. 1 e n. 2 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
(2) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 83.
(3) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
REGOLAMENTI
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 551/2012 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto per taluni prodotti agricoli e industriali contingenti tariffari autonomi nell’ambito dei quali detti prodotti possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire per due prodotti, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012, nuovi contingenti tariffari ad aliquota nulla per un volume adeguato. |
(2) |
I volumi contingentali precedentemente stabiliti per i contingenti tariffari autonomi dell’Unione recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione. È pertanto opportuno aumentare detti volumi contingentali con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(3) |
È inoltre opportuno adeguare la designazione delle merci per il contingente tariffario autonomo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.2633. |
(4) |
Inoltre, per il contingente recante il numero d’ordine 09.2767 non è più nell’interesse dell’Unione continuare a concedere un contingente tariffario per il secondo semestre del 2012. È pertanto opportuno chiudere tale contingente tariffario con effetto a decorrere dal 1o luglio 2012 e cancellare la riga corrispondente dall’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010. |
(5) |
Poiché alcune delle misure previste dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012 e altre dal 1o luglio 2012, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalle stesse date e dovrebbe entrare immediatamente in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è così modificato:
1) |
sono inserite le righe recanti i numeri d’ordine 09.2644 e 09.2645 che figurano nell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.2638, 09.2814 e 09.2889 sono sostituite dalla righe che figurano nell’allegato II del presente regolamento; |
3) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2633 è sostituita dalla riga che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
4) |
la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2767 è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. FREDERIKSEN
(1) GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO I
Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punti 1 e 3
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingen-tale (%) |
||||||
09.2644 |
ex 3824 90 97 |
96 |
Preparazione contenente:
|
1.7-31.12 |
7 500 tonnellate |
0 |
||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) |
1.7-31.12 |
650 tonnellate |
0 |
||||||
09.2633 |
ex 8504 40 82 |
20 |
Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1) |
1.1-31.12 |
4 500 000 unità |
0 |
(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO II
Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 64-19-7) |
1.1-31.12 |
1 000 000 tonnellate |
0 |
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1-31.12 |
25 000 tonnellate |
0 |
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1-31.12 |
3 000 tonnellate |
0 |
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 552/2012 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 1344/2011 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio (1). |
(2) |
È opportuno sopprimere sei prodotti recanti i codici TARIC 2914390020, 2918300050, 3206110020, 3815120020, 3815120030 e 8302420080, attualmente figuranti nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, in quanto non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti. |
(3) |
Occorre modificare la designazione del prodotto recante il codice NC 2819 10 00 e dei prodotti recanti i codici TARIC 2914199040, 2914700050, 2922498510, 3815199010, 3919900051, 3920102891, 3920510030, 3920910093, 8529909250 e 9401908010 contenuta nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Gli attuali codici TARIC 2009419270, 2009897992 e 8505199031 dovrebbero inoltre essere modificati. Inoltre, si ritiene necessaria la doppia classificazione per il prodotto recante il codice TARIC 3904400091. |
(4) |
Tali sospensioni, per le quali sono necessarie modifiche tecniche, dovrebbero essere eliminate dall’elenco delle sospensioni figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 e reinserite in tale elenco con nuove designazioni dei prodotti o nuovi codici NC o TARIC. |
(5) |
In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell’allegato I dovrebbero essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la revoca di talune sospensioni dovrebbe essere garantita in qualsiasi momento, a seguito di una proposta della Commissione sulla base di una revisione condotta su iniziativa della stessa o su richiesta di uno o più Stati membri, nel caso in cui il loro mantenimento non sia più nell’interesse dell’Unione oppure a causa dell’evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato. |
(6) |
Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2012, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data e dovrebbe entrare immediatamente in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1344/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011 è così modificato:
1) |
sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. FREDERIKSEN
(1) GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
Prodotti di cui all’articolo 1, punto 1
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi autonomi |
Data prevista per il riesame obbligatorio |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2009 41 92 |
20 |
Succo di ananasso: |
8 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2009 41 99 |
70 |
utilizzato nella fabbricazione di prodotti dell’industria delle bevande (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2009 89 79 |
20 |
Succo di boysenberry concentrato, con un valore Brix compreso tra 61 e 67, congelato, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2811 19 80 |
20 |
Ioduro di idrogeno (CAS RN 10034-85-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 10 00 |
|
Triossido di cromo (CAS RN 1333-82-0) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2819 90 90 |
10 |
Triossido di dicromo da utilizzare nella metallurgia (CAS RN 1308-38-9) (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2826 90 80 |
15 |
Esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2850 00 20 |
40 |
Tetraidruro di germanio (CAS RN 7782-65-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2903 39 90 |
15 |
Perfluoro(4-metil-2-pentene), (CAS RN 84650-68-0) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2903 89 90 |
40 |
Esabromociclododecano |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2907 29 00 |
40 |
2,3,5-Trimetilidrochinone (CAS RN 700-13-0) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2907 29 00 |
45 |
2-Metilidrochinone (CAS RN 95-71-6) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2909 20 00 |
10 |
Metil Cedril Etere (CAS RN 19870-74-7) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2909 30 38 |
20 |
1,1’-Propano-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropossi)benzene], (CAS RN 21850-44-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2910 90 00 |
80 |
Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 19 90 |
40 |
Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9) |
0 % |
31.12.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 29 00 |
50 |
trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 50 00 |
40 |
4-(4-Idrossifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 69 90 |
40 |
p-Benzochinone (CAS RN 106-51-4) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 70 00 |
50 |
3’-Cloropropiofenone (CAS RN 34841-35-5) |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2916 12 00 |
50 |
2-Idrossietil acrilato con purezza, in peso, pari o superiore al 97 % (CAS RN 818-61-1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2916 31 00 |
10 |
Benzoato di benzile (CAS RN 120-51-4) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2918 99 90 |
80 |
Sodio 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-nitrobenzoato, (CAS RN 62476-59-9) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2919 90 00 |
50 |
Fosfato di trietile (CAS RN 78-40-0) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2922 49 85 |
10 |
Aspartato di ornitina (DCIM), (CAS RN 3230-94-2) |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
63 |
N-Etil-2-(isopropil)-5-metilcicloesanocarbossamide (CAS RN 39711-79-0) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2928 00 90 |
30 |
N-Isopropilidrossilamina (CAS RN 5080-22-8) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2930 90 99 |
13 |
Mercaptamina, cloridrato (CAS RN 156-57-0) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2930 90 99 |
18 |
1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenossi]fenil]biureto, (CAS RN 106310-17-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2931 90 90 |
18 |
Ossido di triottilfosfina (CAS RN 78-50-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2932 99 00 |
20 |
Etil-2-metil-1,3-diossolano-2-acetato (CAS RN 6413-10-1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 29 90 |
70 |
Ciazofamide (ISO), (CAS RN 120116-88-3) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
70 |
2,3-Dicloro-5-trifluorometilpiridina, (CAS RN 69045-84-7) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
72 |
5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-one, (CAS RN 120014-30-4) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
72 |
Triacetilganciclovir (CAS RN 86357-14-4) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 69 80 |
72 |
Diethylhexyl Butamido Triazone (INCI), (CAS RN 154702-15-5) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
67 |
Estere etilico di Candesartan (INNM), (CAS RN 139481-58-6) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
43 |
Clopidogrel acido idrocloridrico (CAS RN 144750-42-5) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
48 |
Propan-2-ol - -metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina (1:2) diidrato, (CAS RN 864743-41-9) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
48 |
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-yl]-3,5-diidrossiept-6-enoico acido – 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazina (1:1), (CAS RN 1235588-99-4) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 12 00 |
10 |
Colorante C.I. Acid Blue 9 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
15 |
Colorante C.I. Pigment Green 7 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
20 |
Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
25 |
Colorante C.I. Pigment Yellow 14 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
35 |
Colorante C.I. Pigment Red 202 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
45 |
Colorante C.I. Pigment Violet 27 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 20 00 |
20 |
Colorante C.I. Fluorescent Brightener 71 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 20 00 |
30 |
Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3205 00 00 |
20 |
Colorante C.I. Carbon Black 7 Lake |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3206 19 00 |
10 |
Preparazione contenente, in peso:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3801 90 00 |
10 |
Grafite espandibile (CAS RN 90387-90-9 e CAS RN 12777-87-6) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3812 30 80 |
55 |
Stabilizzante UV contenente:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3812 30 80 |
60 |
Fotostabilizzante, costituito da esteri alchilici ramificati e lineari di 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-di-metiletil)-acido 4-idrossi-benzenepropanoico (CAS RN 127519-17-9) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3812 30 80 |
65 |
Stabilizzante per materie plastiche contenente:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3812 30 80 |
70 |
Fotostabilizzante, contenente:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3815 19 90 |
10 |
Catalizzatore, costituito da triossido di cromo, triossido di dicromo o composti organometallici di cromo, fissato su un supporto di diossido di silicio, con un volume dei pori di 2 cm3/g o più, determinato secondo il metodo di assorbimento dell’azoto |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3815 19 90 |
87 |
Catodo, in rotoli, per pile a bottone zinco-aria (pile per protesi acustiche) (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8506 90 00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3817 00 80 |
30 |
Alchilnaftaleni in miscele, modificati con catene alifatiche di lunghezza variabile da 12 a 56 atomi di carbonio |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3824 90 97 |
26 |
Dispersione acquosa, contenente in peso:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3824 90 97 |
31 |
Miscela contenente in peso:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3824 90 97 |
32 |
Miscela di:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3824 90 97 |
33 |
Preparazione, contenente:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3903 90 90 |
60 |
Copolimero di stirene e di anidride maleica, parzialmente esterificato o interamente modificato chimicamente, avente peso molecolare medio (Mn) non superiore a 4 500, sotto forma di fiocchi o di polvere |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3911 90 99 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3904 30 00 |
30 |
Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3904 40 00 |
91 |
in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o a essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 20 11 |
50 |
[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-idrossipoli(osso-1,2-etanedil) (CAS RN 104810-48-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 20 11 |
60 |
Preparazione contenente:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3912 20 11 |
10 |
Nitrocellulosa |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3919 10 80 |
80 |
Nastro acrilico presentato in rotoli: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3919 90 00 |
83 |
destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8528 (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3919 90 00 |
51 |
Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 μm e 90 μm, coperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola amovibile |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3919 90 00 |
85 |
Pellicola multistrato di poli(metacrilato di metile) e strati metallizzati di argento e di rame:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3919 90 00 |
87 |
Pellicola autoadesiva trasparente, avente una trasmissione superiore al 90 % e un valore di opacità inferiore a 3 % (in base alla norma ASTM D1003), costituita da diversi strati tra cui:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3920 10 28 |
91 |
Pellicola di poli(etilene) con impresso un motivo grafico ottenuto utilizzando quattro colori di base a inchiostro oltre a colori specialistici, per ottenere diversi colori a inchiostro su un lato della pellicola e un colore sul lato opposto. Il motivo grafico presenta inoltre le seguenti caratteristiche:
|
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3920 20 21 |
40 |
Fogli di pellicola di polipropilene a orientazione biassiale:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3920 20 29 |
50 |
Foglio di polipropilene in forma di rotolo caratterizzato da: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 90 30 |
95 |
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di separatori per batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3920 51 00 |
30 |
Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 μm e 90 μm |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3920 91 00 |
93 |
Foglio di poli(etilentereftalato), anche metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilentereftalato), metallizzato soltanto sulle facce esterne, che presenta le caratteristiche seguenti:
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente o decorativo (1) |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3921 90 90 |
10 |
Rotolo di laminato in metallo-polimero costituito da: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 90 80 |
50 |
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3923 10 00 |
10 |
Alloggiamenti per fotomaschere:
del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica per alloggiare fotomaschere |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3926 90 97 |
80 |
Parti di frontalini per autoradio
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7318 14 99 |
20 |
Bullone di ancoraggio: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7318 14 99 |
29 |
del tipo usato per le armature di miniera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7326 90 98 |
40 |
Base di sostegno per televisore, con parte superiore metallica che consente di fissare e stabilizzare l’apparecchio |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8529 90 49 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7410 11 00 |
10 |
Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, caratterizzato da: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 90 80 |
60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8545 90 90 |
30 |
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7410 22 00 |
10 |
Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel caratterizzata da: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 90 80 |
70 |
destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7607 11 90 |
40 |
Fogli di alluminio in rotoli:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7607 19 90 |
10 |
Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, caratterizzato da: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 90 80 |
80 |
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7616 99 90 |
70 |
Elementi di giunzione destinati alla fabbricazione di alberi di rotore di coda per elicotteri (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8482 80 00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8803 30 00 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8108 90 30 |
40 |
Filo composto da una lega di titanio contenente in peso:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8108 90 50 |
70 |
Nastri costituiti da una lega di titanio contenente in peso:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8108 90 50 |
75 |
Lamiere, nastri e fogli in lega di titanio laminata a freddo contenti in peso:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8108 90 50 |
80 |
Lamiere, nastri e fogli in lega di titanio laminata a freddo contenti, in peso, non più del:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8108 90 90 |
20 |
Parti per montature di occhiali, comprese le viti del tipo utilizzato per montature per occhiali in una lega di titanio |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9003 90 00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8113 00 20 |
10 |
Blocchi di cermet aventi tenore, in peso, di alluminio pari al 60 % o più e di carburo di boro pari al 5 % o più |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8409 91 00 |
10 |
Collettore di scarico conforme alla norma DIN EN 13835, con o senza alloggiamento turbina, con quattro fori di entrata, destinato alla fabbricazione di collettori di scarico che vengono torniti, fresati, forati e/o lavorati con altri mezzi (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8409 99 00 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8414 59 80 |
40 |
Ventilatore tangenziale: |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8414 90 00 |
60 |
da usare per la fabbricazione di condizionatori interni di tipo split (1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8501 31 00 |
60 |
Motore a corrente continua senza spazzole con rotazione anche in senso antiorario, dalle seguenti caratteristiche:
destinato alla fabbricazione di impianti split interni o esterni per il condizionamento dell’aria (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8504 40 82 |
40 |
Circuito stampato dotato di un raddrizzatore a ponte e di altri componenti attivi e passivi e avente le seguenti caratteristiche:
|
0 % |
31.12.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8505 11 00 |
31 |
Calamita permanente, con magnetismo residuo di 455 mT (± 15 mT) |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8505 11 00 |
40 |
Anello di neodimio-ferro, avente diametro esterno non superiore a 13 mm, diametro interno non superiore a 9 mm |
0 % |
31.12.2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
65 |
Pila agli ioni di litio, di forma cilindrica, dalle seguenti caratteristiche:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 |
75 |
Accumulatore agli ioni di litio, di forma rettangolare, dalle seguenti caratteristiche:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
50 |
Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528:
destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (1) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8708 80 99 |
10 |
Asta del pistone per ammortizzatori destinato ai sistemi di sospensione dei veicoli, avente le seguenti caratteristiche:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8803 30 00 |
50 |
Alberi preformati di rotore per elicottero
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9001 10 90 |
30 |
Fibra ottica polimerica con:
del tipo utilizzato nella fabbricazione di cavi in fibra polimerica |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9401 90 80 |
10 |
Ruota dentata del tipo utilizzato nella fabbricazione di sedili reclinabili per automobili |
0 % |
31.12.2015 |
(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
ALLEGATO II
Prodotti di cui all’articolo 1, punto 2
Codice NC |
TARIC |
2009 41 92 |
70 |
2009 41 99 |
70 |
2009 89 79 |
92 |
2819 10 00 |
|
2914 19 90 |
40 |
2914 39 00 |
20 |
2914 70 00 |
50 |
2918 30 00 |
50 |
2922 49 85 |
10 |
3206 11 00 |
20 |
3815 19 90 |
10 |
3815 12 00 |
20 |
3815 12 00 |
30 |
3904 40 00 |
91 |
3919 90 00 |
51 |
3920 10 28 |
91 |
3920 51 00 |
30 |
3920 91 00 |
93 |
8302 42 00 |
80 |
8505 19 90 |
31 |
8529 90 92 |
50 |
9401 90 80 |
10 |
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 553/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un oggetto non filettato in acciaio diverso dall'acciaio inossidabile, dotato di capocchia esagonale, con una resistenza alla trazione pari a 1 040 MPa e dimensioni di 160 mm (lunghezza), 32 mm (dimensione della capocchia) e 16 mm (diametro dello stelo). Dopo la presentazione, l'oggetto è destinato a una trasformazione in un bene finito della voce 7318. |
7318 15 89 |
La classificazione è determinata conformemente alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 2 a) e 6 nonché dal testo dei codici NC 7318, 7318 15 e 7318 15 89. Poiché l'articolo non è utilizzabile nello stato in cui si trova, ha la forma approssimativa dell'oggetto finito e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione dell'oggetto finito della voce 7318, esso è ritenuto un oggetto non finito ai sensi della regola generale per l'interpretazione (RGI) 2 a), trattandosi di uno sbozzo di oggetto (cfr. anche note esplicative del SA relative alla RGI 2 a), punto II e alla voce 7318, parte A, quinto comma. Considerate le sue caratteristiche obiettive quali la forma, la capocchia esagonale e la resistenza alla trazione, l'articolo è ritenuto uno sbozzo di oggetto del codice NC 7318 15 89. L'articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 7318 15 89. |
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 554/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un ramoscello ornamentale composto da fiori artificiali (poinsezie), foglie e frutti (rametti di conifera e bacche). È confezionato in tessuto di broccato, plastica e filo metallico. Il prodotto è destinato a essere utilizzato come decorazione per candele. Non comprende né candela né portacandela. (1) Cfr. l’illustrazione. |
6702 90 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6702 e 6702 90 00. Il ramoscello non è considerato un oggetto per feste (altrimenti classificato alla voce 9505) in quanto non è stato né ideato né prodotto come oggetto per feste e non è riconosciuto come tale. Non contiene impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni e di conseguenza non è destinato a essere utilizzato per una festa specifica (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata della voce 9505). Si esclude pertanto la classificazione alla voce 9505 come oggetto per feste. L’articolo deve essere pertanto classificato con il codice NC 6702 90 00 come articolo composto da fiori artificiali, foglie e frutta di altri materiali. |
(1) La fotografia è a scopo puramente informativo.
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 555/2012 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2012
che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati e delle definizioni, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche dell'Unione relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. |
(2) |
È necessario aggiornare, tenendo conto dell'evoluzione tecnica ed economica, le esigenze in termini di dati e le definizioni del regolamento (CE) n. 184/2005, al fine di uniformarle alle norme internazionali che stabiliscono le disposizioni generali in merito alla compilazione di statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 184/2005 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 5 dell'8.2.2005, pag. 23.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Tavola 1
Bilancia dei Pagamenti Mensile
Termine di trasmissione:
44o giorno di calendario dopo la fine del periodo di riferimentoPeriodicità:
mensilePrimo periodo di riferimento:
aprile 2014
|
Crediti |
Debiti |
Saldo |
1. Conto corrente |
|||
Merci |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Servizi |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Redditi primari |
|||
Redditi da lavoro dipendente |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Redditi da capitale |
|
|
|
Investimenti diretti |
|
|
|
Azioni e altre partecipazioni |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: utili reinvestiti per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
Strumenti di debito |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Investimenti di portafoglio |
|
|
|
Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento |
Geo 3 |
Geo 1 |
|
Titoli di credito |
Geo 3 |
Geo 1 |
|
Altri investimenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: interessi |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
Attività di riserva |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: interessi |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
Altri redditi primari |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Redditi secondari |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
2. Conto capitale |
|||
Conto capitale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
|
Acquisizione netta di attività finanziarie |
Incremento netto delle passività |
Saldo netto |
3. Conto finanziario |
|||
Investimenti diretti |
|||
Azioni e altre partecipazioni per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
Strumenti di debito per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
Investimenti di portafoglio |
|||
Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento |
|
|
|
Per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 1 (1) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
|
|
Titoli di credito |
|
|
|
A breve termine |
|
|
|
Per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 1 (1) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
|
|
A lungo termine |
|
|
|
Per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 1 (1) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
|
|
Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti |
|
|
Geo 2 (1) |
Altri investimenti |
|||
Per settore residente (Sec 1) |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
di cui: biglietti, monete e depositi |
Geo 2 (1) |
Geo 2 (1) |
|
Attività di riserva |
|||
Oro monetario |
|
|
|
Oro fisico |
Geo 1 (1) |
|
|
Conti in oro non allocated |
Geo 1 (1) |
|
|
Diritti speciali di prelievo (DSP) |
Geo 1 (1) |
|
|
Posizione di riserva sul Fondo monetario internazionale (FMI) |
Geo 1 (1) |
|
|
Altre attività di riserva |
|
|
|
Biglietti, monete e depositi |
|
|
|
Crediti nei confronti di autorità monetarie, del FMI e della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) |
Geo 1 (1) |
|
|
Crediti nei confronti di altri soggetti (banche) |
Geo 1 (1) |
|
|
Titoli |
|
|
|
Titoli di credito |
|
|
|
A breve termine |
Geo 1 (1) |
|
|
A lungo termine |
Geo 1 (1) |
|
|
Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento |
Geo 1 (1) |
|
|
Strumenti finanziari derivati (saldi netti) |
Geo 1 (1) |
|
|
Altri crediti |
Geo 1 (1) |
|
|
Tavola 2
Bilancia dei Pagamenti Trimestrale e posizione Patrimoniale sull'Estero
Periodicità:
trimestralePrimo periodo di riferimento:
primo trimestre 2014Termine di trasmissione:
T+85 dal 2014 al 2016; T+82 dal 2017 al 2018 (3) ; T+80 dal 2019 (3)
|
Crediti |
Debiti |
Saldo |
A. Conto corrente |
|||
Merci |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Esportazioni nette di beni con operazioni di merchanting |
Geo 3 |
|
|
Beni acquistati con operazioni di merchanting (credito negativo) |
Geo 3 |
|
|
Beni venduti con operazioni di merchanting |
Geo 3 |
|
|
Oro non monetario |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Rettifiche per branding e commercio di quasi transito |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove (n.i.a.) |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Trasporti |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Viaggi |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Costruzioni |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi assicurativi e pensionistici |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi finanziari |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Altri servizi alle imprese |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Servizi di ricerca e sviluppo |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Servizi professionali e di consulenza manageriale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Servizi personali, culturali e ricreativi |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Redditi primari |
|||
Redditi da lavoro dipendente |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Redditi da capitale |
|||
Redditi da investimenti diretti |
|||
Azioni e altre partecipazioni |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società |
|
|
|
In imprese oggetto di investimento diretto |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Tra imprese sorelle |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Utili reinvestiti |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Strumenti di debito |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
In imprese oggetto di investimento diretto |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Tra imprese sorelle |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: interessi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Redditi da investimenti di portafoglio |
|||
Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Azioni e altre partecipazioni |
|
|
|
Dividendi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Quote e partecipazioni in fondi di investimento |
|
|
|
Dividendi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Utili reinvestiti |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Titoli di credito |
|
|
|
A breve termine |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Interessi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
A lungo termine |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Interessi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Altri redditi da investimenti |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Redditi prelevati dai membri delle quasi-società |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Interessi |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
di cui: interessi sui diritti speciali di prelievo (DSP) |
|
Geo 1 |
|
di cui: interessi al lordo dei SIFIM |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Redditi da attività di riserva |
Geo 3 |
|
|
di cui: interessi |
Geo 3 |
|
|
Altri redditi primari |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Amministrazioni pubbliche |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Imposte sulla produzione e sulle importazioni |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Imposte sui prodotti |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Altre imposte sulla produzione |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Contributi |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Contributi ai prodotti |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Altri contributi alla produzione |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Altri settori |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Imposte sulla produzione e sulle importazioni |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Imposte sui prodotti |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Altre imposte sulla produzione |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Contributi |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Contributi ai prodotti |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Altri contributi alla produzione |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Redditi secondari |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Amministrazioni pubbliche |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Contributi sociali |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Prestazioni sociali |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Aiuti internazionali correnti (D74) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: nei confronti delle istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Trasferimenti correnti diversi (D75) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Risorse proprie dell'Unione basate su imposta sul valore aggiunto e reddito nazionale lordo (D76) |
Istituzioni dell'Unione |
Istituzioni dell'Unione |
|
Altri settori |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Contributi sociali |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Prestazioni sociali |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Premi netti di assicurazione contro i danni |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Indennizzi di assicurazione contro i danni |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Trasferimenti correnti diversi (D75) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: trasferimenti personali fra famiglie residenti e non residenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: rimesse dei lavoratori |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Rettifica per variazione dei diritti pensionistici |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
B. Conto capitale |
|||
Conto capitale |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Acquisizioni/cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Trasferimenti in conto capitale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Amministrazioni pubbliche |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Imposte in conto capitale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Contributi agli investimenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Altri trasferimenti in conto capitale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: remissione di debiti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Altri settori |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Imposte in conto capitale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Contributi agli investimenti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Altri trasferimenti in conto capitale |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
di cui: remissione di debiti |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
|
Acquisizione netta di attività finanziarie |
Incremento netto delle passività |
Saldo netto |
C. Conto finanziario |
|||
Conto finanziario |
Geo 1 |
Geo 1 |
|
Investimenti diretti |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Azioni e altre partecipazioni |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti |
|
|
|
In imprese oggetto di investimento diretto |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Tra imprese sorelle |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Non quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Altro (ad esempio, beni immobili) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Utili reinvestiti |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Strumenti di debito |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
In imprese oggetto di investimento diretto |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Tra imprese sorelle |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Investimenti di portafoglio |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Azioni e altre partecipazioni |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (2) |
|
Non quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (2) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
|
|
|
Quotate |
Geo 2 (2) |
|
|
Non quotate |
Geo 2 (2) |
|
|
Quote e partecipazioni in fondi di investimento |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
di cui: utili reinvestiti |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
di cui: utili reinvestiti |
Geo 2 (2) |
|
|
Titoli di credito |
|
|
|
A breve termine |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
A lungo termine |
Geo 4 |
Geo 1 |
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 1 (5) |
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti |
|||
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
Geo 3 |
Altri investimenti |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Per settore residente (Sec 1) |
Geo 4 |
Geo 4 |
|
Altre partecipazioni |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Biglietti, monete e depositi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
A lungo termine |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Prestiti |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
A breve termine |
Geo 3, FMI |
Geo 3, FMI |
|
A lungo termine |
Geo 3, FMI |
Geo 3, FMI |
|
Assicurazioni, pensioni e garanzie standard |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Crediti commerciali e anticipazioni |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
A lungo termine |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Altri conti attivi e passivi |
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
A lungo termine |
Geo 3 |
Geo 3 |
|
Diritti speciali di prelievo |
|
Geo 1 |
|
Attività di riserva |
Geo 3 |
|
|
D. Saldi contabili |
|||
Saldo dei beni e dei servizi |
|
|
Geo 4 |
Saldo del conto corrente |
|
|
Geo 1 |
Accreditamento (+) / indebitamento (–) (saldo del conto corrente e del conto capitale) |
|
|
Geo 1 |
Accreditamento (+) / indebitamento (–) (saldo del conto finanziario) |
|
|
Geo 1 |
Errori e omissioni nette |
|
|
Geo 1 |
|
Attività |
Passività |
||||
|
Posizioni |
Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio |
Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo |
Posizioni |
Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio |
Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo |
E. Posizione patrimoniale sull'estero |
||||||
Conto finanziario |
Geo 1 |
|
|
Geo 1 |
|
|
Investimenti diretti |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 4 (4) |
|
|
Azioni e altre partecipazioni |
Geo 4 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 4 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
In imprese oggetto di investimento diretto |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Tra imprese sorelle |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Quotate |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Non quotate |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Altro (ad esempio, beni immobili) |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Strumenti di debito |
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
In imprese oggetto di investimento diretto |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Tra imprese sorelle |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
|
Investimenti di portafoglio |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 1 |
|
|
Azioni, partecipazioni e quote di fondi di investimento |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 1 |
|
|
Azioni e altre partecipazioni |
|
|
|
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 1 (5) |
|
|
Quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Non quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
|
|
|
|
|
|
Quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
|
|
Non quotate |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
|
|
Quote e partecipazioni in fondi di investimento |
|
|
|
|
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
|
|
Titoli di credito |
|
|
|
|
|
|
A breve termine |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 1 |
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 (4) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (5) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
|
|
Per valuta: |
|
|
|
|
|
|
Euro |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Dollaro statunitense |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Altre valute |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
A lungo termine |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 1 |
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 (4) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 1 (5) |
Geo 1 (2) |
Geo 1 (2) |
Con scadenza pari o inferiore a un anno |
|
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Con scadenza superiore a un anno |
|
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Per settore della controparte emittente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
|
|
Con scadenza pari o inferiore a un anno |
Geo 2 (2) |
|
|
|
|
|
Con scadenza superiore a un anno |
Geo 2 (2) |
|
|
|
|
|
Per valuta: |
|
|
|
|
|
|
Euro |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Dollaro statunitense |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Altre valute |
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 1 (2) |
|
|
Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 4 (4) |
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 2 (2) |
Altri investimenti |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 4 (4) |
|
|
Per settore residente (Sec 1) |
Geo 4 (4) |
|
|
Geo 4 (4) |
|
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Altre partecipazioni |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Biglietti, monete e depositi |
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
A lungo termine |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
Prestiti |
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 (4), FMI |
|
|
Geo 3 (4), FMI |
|
|
A lungo termine |
Geo 3 (4), FMI |
|
|
Geo 3 (4), FMI |
|
|
Assicurazioni, pensioni e garanzie standard |
|
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 2 (2) |
Geo 2 (2) |
Per settore residente (Sec 2) |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
Crediti commerciali e anticipazioni |
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
|
Geo 4 (4) |
Geo 2 (2) |
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
A lungo termine |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
Altri conti attivi e passivi |
|
Geo 2 (2) |
|
|
Geo 2 (2) |
|
Per settore residente (Sec 2) |
|
|
|
|
|
|
A breve termine |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
A lungo termine |
Geo 3 (4) |
|
|
Geo 3 (4) |
|
|
Diritti speciali di prelievo |
|
|
|
Geo 1 |
Geo 1 (2) |
|
Tavola 3
Scambi internazionali di servizi
Termine di trasmissione:
T+9 mesiPeriodicità:
annualePrimo periodo di riferimento:
2013
|
Crediti |
Debiti |
Saldo |
Redditi da lavoro dipendente |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasferimenti personali |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Rimesse dei lavoratori |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
SERVIZI |
Geo 6 |
Geo 6 |
Geo 6 |
Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporti |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto marittimo |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto marittimo di passeggeri |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto marittimo di merci |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altro |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto aereo |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto aereo di passeggeri |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto aereo di merci |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altro |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri modi di trasporto |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Passeggeri |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Merci |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altro |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Classificazione estesa di “Altri modi di trasporto” |
|||
Trasporto spaziale |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto ferroviario |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto ferroviario di passeggeri |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto ferroviario di merci |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altro |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto su strada |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto di passeggeri su strada |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto di merci su strada |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altro |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto per vie d'acqua interne |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto di merci per vie d'acqua interne |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altro |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasporto mediante condotte |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trasmissione di energia elettrica |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi postali e di corriere |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Viaggi |
|||
Viaggi d'affari |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri viaggi d'affari |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Viaggi per motivi personali |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Spese per motivi di salute |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Spese per motivi d'istruzione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri viaggi per motivi personali |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Costruzioni |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Costruzioni all'estero |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Costruzioni nell'economia segnalante |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi assicurativi e pensionistici |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Assicurazioni dirette |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Assicurazioni sulla vita |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Assicurazioni di merci |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altre assicurazioni dirette |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Riassicurazioni |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi ausiliari delle attività assicurative |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi pensionistici |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di garanzie standard |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi finanziari |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) |
Geo 3 |
Geo 3 |
Geo 3 |
Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a. |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di telecomunicazione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi informatici |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di informazione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi delle agenzie di stampa |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri servizi di informazione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri servizi alle imprese |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi professionali e di consulenza manageriale |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi legali e contabili, consulenza gestionale e pubbliche relazioni |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi legali |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di architettura |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di ingegneria |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi scientifici e altri servizi tecnici |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
di cui: trattamento dei rifiuti e disinquinamento |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di leasing operativo |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi connessi al commercio |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri servizi alle imprese non inclusi altrove |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi personali, culturali e ricreativi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi audiovisivi e connessi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri servizi personali, culturali e ricreativi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi sanitari |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi di istruzione |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Servizi culturali e ricreativi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri servizi personali |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a. |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Ambasciate e consolati |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Agenzie e unità militari |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Tavola 4
Investimenti diretti all'estero – operazioni (compresi i redditi)
Tavola 4.1 Investimenti diretti all'estero – Operazioni
Termine di trasmissione
T+9 mesiPeriodicità
annualePrimo periodo di riferimento
2013
|
Saldo netto |
Acquisizione netta di attività finanziarie |
Incremento netto delle passività |
||
TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI |
|||||
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni |
Geo 6 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Utili reinvestiti |
Geo 5 |
Geo 5 |
|
||
IDE - Strumenti di debito |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni |
Geo 6 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
|
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro |
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE |
Geo 5 |
|
|
||
IDES - Utili reinvestiti |
Geo 5 |
|
Geo 5 |
||
IDES - Strumenti di debito |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
|
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro |
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE |
Geo 5 |
|
|
||
SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI |
|||||
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni (6) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) – Operazioni (6) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Tavola 4.2 Investimenti diretti all'estero - Redditi
Termine di trasmissione:
T+9 mesiPeriodicità:
annualePrimo periodo di riferimento:
2013
|
Saldo |
Crediti |
Debiti |
||
TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI |
|||||
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi |
Geo 6 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Dividendi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Utili reinvestiti |
Geo 5 |
Geo 5 |
|
||
IDE - Interessi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi |
Geo 6 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Dividendi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
|
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro |
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE |
Geo 5 |
|
|
||
IDES - Utili reinvestiti |
Geo 5 |
|
Geo 5 |
||
IDES - Interessi |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
|
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro |
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE |
Geo 5 |
|
|
||
SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI |
|||||
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi (7) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) – Redditi (7) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Tavola 4.3 Disaggregazione geografica e per attività
Termine di trasmissione:
T+21 mesiPeriodicità:
annualePrimo periodo di riferimento:
2013
|
Tipo di dati |
Disaggregazione geografica |
Disaggregazione per attività NACE Rev.2 |
TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI |
|||
Investimenti diretti all'estero (IDE) |
Saldo netto |
Geo 5 |
Livello 1 |
Geo 4 |
Livello 2 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) |
Saldo netto |
Geo 5 |
Livello 1 |
Geo 4 |
Livello 2 |
||
Redditi da investimenti diretti |
Crediti, debiti, saldo |
Geo 5 |
Livello 1 |
Geo 4 |
Livello 2 |
||
SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI |
|||
Investimenti diretti all'estero (IDE) (8) |
Saldo netto |
Geo 5 |
Livello 1 |
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) (8) |
Saldo netto |
Geo 5 |
Livello 1 |
Redditi da investimenti diretti (8) |
Crediti, debiti, saldo |
Geo 5 |
Livello 1 |
Tavola 5
Investimenti diretti all'estero - posizioni
Tavola 5.1 Investimenti diretti all'estero - Posizioni
Termine di trasmissione:
T+9 mesiPeriodicità:
annualePrimo periodo di riferimento:
2013
|
Saldo netto |
Attività |
Passività |
||
TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI |
|||||
Investimenti diretti all'estero (IDE) |
Geo 6 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE – Azioni e partecipazioni |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Strumenti di debito |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) |
Geo 6 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES – Azioni e partecipazioni |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
|
Geo 5 |
|
|
||
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro |
Geo 5 |
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|
||
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE |
Geo 5 |
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IDES - Strumenti di debito |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
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IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
||
|
Geo 5 |
|
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||
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro |
Geo 5 |
|
|
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l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE |
Geo 5 |
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SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI |
|||||
Investimenti diretti all'estero (IDE) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
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Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) |
Geo 5 |
Geo 5 |
Geo 5 |
Tavola 5.2 Investimenti diretti all'estero - Posizioni - Disaggregazione geografica e per attività
Termine di trasmissione:
T+21 mesiPeriodicità:
annualePrimo periodo di riferimento:
2013
|
Tipo di dati |
Disaggregazio-ne geografica |
Disaggregazio-ne per attività NACE Rev. 2 |
TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI |
|||
Investimenti diretti all'estero (IDE) |
Posizioni nette |
Geo 5 |
Livello 1 |
Geo 4 |
Livello 2 |
||
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) |
Posizioni nette |
Geo 5 |
Livello 1 |
Geo 4 |
Livello 2 |
||
SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI |
|||
Investimenti diretti all'estero (IDE) |
Posizioni nette |
Geo 5 |
Livello 1 |
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) |
Posizioni nette |
Geo 5 |
Livello 1 |
Tavola 6
Livelli di disaggregazione geografica
GEO 1 |
GEO 2 |
GEO 3 |
RESTO DEL MONDO |
RESTO DEL MONDO |
RESTO DEL MONDO |
|
Intra area euro |
INTRA UNIONE |
|
Extra area euro |
EXTRA UNIONE |
|
|
Intra area euro |
|
|
Extra area euro |
GEO 4 |
GEO 5 |
GEO 6 |
RESTO DEL MONDO |
RESTO DEL MONDO |
RESTO DEL MONDO |
|
EUROPA |
EUROPA |
Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro (9) |
Belgio |
Belgio |
|
Bulgaria |
Bulgaria |
|
Repubblica ceca |
Repubblica ceca |
|
Danimarca |
Danimarca |
|
Germania |
Germania |
|
Estonia |
Estonia |
|
Irlanda |
Irlanda |
|
Grecia |
Grecia |
|
Spagna |
Spagna |
|
Francia |
Francia |
|
Italia |
Italia |
|
Cipro |
Cipro |
|
Lettonia |
Lettonia |
|
Lituania |
Lituania |
|
Lussemburgo |
Lussemburgo |
|
Ungheria |
Ungheria |
|
Malta |
Malta |
|
Paesi Bassi |
Paesi Bassi |
|
Austria |
Austria |
|
Polonia |
Polonia |
|
Portogallo |
Portogallo |
|
Romania |
Romania |
|
Slovenia |
Slovenia |
|
Slovacchia |
Slovacchia |
|
Finlandia |
Finlandia |
|
Svezia |
Svezia |
|
Regno Unito |
Regno Unito |
|
Islanda |
Islanda |
|
Liechtenstein |
Liechtenstein |
|
Norvegia |
Norvegia |
Svizzera |
Svizzera |
Svizzera |
|
ALTRI PAESI EUROPEI |
ALTRI PAESI EUROPEI |
|
|
Albania |
|
|
Andorra |
|
|
Bielorussia |
|
|
Bosnia-Erzegovina |
|
Croazia |
Croazia |
|
|
Fær Øer |
|
|
Gibilterra |
|
|
Guernsey |
|
|
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) |
|
|
Isola di Man |
|
|
Jersey |
|
|
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
|
|
Moldova |
|
|
Montenegro |
Russia |
Russia |
Russia |
|
|
Serbia |
|
|
San Marino |
|
Turchia |
Turchia |
|
|
Ucraina |
|
AFRICA |
AFRICA |
|
AFRICA SETTENTRIONALE |
AFRICA SETTENTRIONALE |
|
|
Algeria |
|
Egitto |
Egitto |
|
|
Libia |
|
Marocco |
Marocco |
|
|
Tunisia |
|
ALTRI PAESI DELL'AFRICA |
ALTRI PAESI DELL'AFRICA |
|
|
Angola |
|
|
Benin |
|
|
Botswana |
|
|
Territorio britannico dell'Oceano Indiano |
|
|
Burkina Faso |
|
|
Burundi |
|
|
Camerun |
|
|
Capo Verde |
|
|
Repubbblica centrafricana |
|
|
Ciad |
|
|
Comore |
|
|
Congo |
|
|
Costa d'Avorio |
|
|
Repubblica democratica del Congo |
|
|
Gibuti |
|
|
Guinea equatoriale |
|
|
Eritrea |
|
|
Etiopia |
|
|
Gabon |
|
|
Gambia |
|
|
Ghana |
|
|
Guinea |
|
|
Guinea-Bissau |
|
|
Kenya |
|
|
Lesotho |
|
|
Liberia |
|
|
Madagascar |
|
|
Malawi |
|
|
Mali |
|
|
Mauritania |
|
|
Maurizio |
|
|
Mozambico |
|
|
Namibia |
|
|
Niger |
|
Nigeria |
Nigeria |
|
Sud Africa |
Sud Africa |
|
|
Ruanda |
|
|
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha |
|
|
Sao Tomé e Principe |
|
|
Senegal |
|
|
Seychelles |
|
|
Sierra Leone |
|
|
Somalia |
|
|
Sudan |
|
|
Sudan del Sud |
|
|
Swaziland |
|
|
Tanzania |
|
|
Togo |
|
|
Uganda |
|
|
Zambia |
|
|
Zimbabwe |
|
AMERICA |
AMERICA |
|
PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE |
PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE |
Canada |
Canada |
Canada |
|
|
Groenlandia |
Stati Uniti |
Stati Uniti |
Stati Uniti |
|
PAESI DELL'AMERICA CENTRALE |
PAESI DELL'AMERICA CENTRALE |
|
|
Anguilla |
|
|
Antigua e Barbuda |
|
|
Aruba |
|
|
Bahamas |
|
|
Barbados |
|
|
Belize |
|
|
Bermuda |
|
|
Bonaire, Sint Eustatius e Saba |
|
|
Isole Vergini britanniche |
|
|
Isole Cayman |
|
|
Costa Rica |
|
|
Cuba |
|
|
Curaçao |
|
|
Dominica |
|
|
Repubblica dominicana |
|
|
El Salvador |
|
|
Grenada |
|
|
Guatemala |
|
|
Haiti |
|
|
Honduras |
|
|
Giamaica |
|
Messico |
Messico |
|
|
Montserrat |
|
|
Nicaragua |
|
|
Panama |
|
|
Saint Kitts e Nevis |
|
|
Santa Lucia |
|
|
Sint Maarten |
|
|
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
Trinidad e Tobago |
|
|
Isole Turks e Caicos |
|
|
Isole Vergini americane |
|
PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE |
PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE |
|
Argentina |
Argentina |
|
|
Bolivia |
Brasile |
Brasile |
Brasile |
|
Cile |
Cile |
|
|
Colombia |
|
|
Ecuador |
|
|
Isole Falkland |
|
|
Guyana |
|
|
Paraguay |
|
|
Perú |
|
|
Suriname |
|
Uruguay |
Uruguay |
|
Venezuela |
Venezuela |
|
ASIA |
ASIA |
|
PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE |
PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE |
|
STATI DEL GOLFO |
STATI DEL GOLFO |
|
|
Bahrein |
|
|
Iraq |
|
|
Kuwait |
|
|
Oman |
|
|
Qatar |
|
|
Arabia Saudita |
|
|
Emirati arabi uniti |
|
|
Yemen |
|
ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE |
ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE |
|
|
Armenia |
|
|
Azerbaigian |
|
|
Georgia |
|
|
Israele |
|
|
Giordania |
|
|
Libano |
|
|
Territorio palestinese |
|
|
Siria |
|
ALTRI PAESI DELL'ASIA |
ALTRI PAESI DELL'ASIA |
|
|
Afghanistan |
|
|
Bangladesh |
|
|
Bhutan |
|
|
Brunei Darussalam |
|
|
Birmania/Myanmar |
|
|
Cambogia |
Cina |
Cina |
Cina |
Hong Kong |
Hong Kong |
Hong Kong |
India |
India |
India |
|
Indonesia |
Indonesia |
|
|
Iran |
Giappone |
Giappone |
Giappone |
|
|
Kazakhstan |
|
|
Kirghizistan |
|
|
Laos |
|
|
Macao |
|
Malaysia |
Malaysia |
|
|
Maldive |
|
|
Mongolia |
|
|
Nepal |
|
|
Corea del Nord |
|
|
Pakistan |
|
Filippine |
Filippine |
|
Singapore |
Singapore |
|
Corea del Sud |
Corea del Sud |
|
|
Sri Lanka |
|
Taiwan |
Taiwan |
|
|
Tagikistan |
|
Thailandia |
Thailandia |
|
|
Timor Leste |
|
|
Turkmenistan |
|
|
Uzbekistan |
|
|
Vietnam |
|
OCEANIA E REGIONI POLARI |
OCEANIA E REGIONI POLARI |
|
|
Samoa americane |
|
|
Guam |
|
|
Isole minori periferiche degli Stati Uniti |
|
Australia |
Australia |
|
|
Isole Cocos |
|
|
Isola Christmas |
|
|
Isole Heard e McDonald |
|
|
Isola Norfolk |
|
|
Figi |
|
|
Polinesia francese |
|
|
Kiribati |
|
|
Isole Marshall |
|
|
Micronesia |
|
|
Nauru |
|
|
Nuova Caledonia |
|
Nuova Zelanda |
Nuova Zelanda |
|
|
Isole Cook |
|
|
Niue |
|
|
Tokelau |
|
|
Isole Marianne settentrionali |
|
|
Palau |
|
|
Papua Nuova Guinea |
|
|
Isole Pitcairn |
|
|
Antartide |
|
|
Isola di Bouvet |
|
|
Georgia del Sud e Sandwich australi |
|
|
Terre australi e antartiche francesi |
|
|
Isole Salomone |
|
|
Tonga |
|
|
Tuvalu |
|
|
Vanuatu |
|
|
Samoa |
|
|
Wallis e Futuna |
INTRA UNIONE |
INTRA UNIONE |
INTRA UNIONE |
EXTRA UNIONE |
EXTRA UNIONE |
EXTRA UNIONE |
Intra area euro |
Intra area euro |
Intra area euro |
Extra area euro |
Extra area euro |
Extra area euro |
Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) |
Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) |
Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE) |
Banca europea per gli investimenti |
Banca europea per gli investimenti |
Banca europea per gli investimenti |
|
Banca centrale europea (BCE) |
Banca centrale europea (BCE) |
|
INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI |
INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI |
|
EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI |
EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI |
Centri finanziari offshore |
Centri finanziari offshore |
Centri finanziari offshore |
Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) |
Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) |
Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) |
Fondo monetario internazionale (FMI) |
Fondo monetario internazionale (FMI) |
Fondo monetario internazionale (FMI) |
Tavola 7
Livelli di disaggregazione per settore istituzionale
Sec 1 |
Sec 2 |
Autorità bancarie centrali (S.121) |
Autorità bancarie centrali (S.121) |
Altre istituzioni finanziarie e monetarie |
Altre istituzioni finanziarie e monetarie |
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) |
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) |
Fondi comuni monetari (S.123) |
Fondi comuni monetari (S.123) |
Amministrazioni pubbliche (S.13) |
Amministrazioni pubbliche (S.13) |
Altri settori |
Altri settori |
|
Società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie e monetarie (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129) |
|
Società non finanziarie, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.11+S.14+S.15) |
Tavola 8
Livelli di disaggregazione per attività economica
Livello 1 |
Livello 2 |
NACE Rev. 2 |
|
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
sez. A |
ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
sez. B |
|
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione |
div. 06, 09 |
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
sez. C |
|
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco |
div. 10, 11, 12 |
|
TOTALE Industrie tessili + industria del legno |
div. 13, 14, 16, 17, 18 |
|
Industrie tessili e dell'abbigliamento |
div. 13, 14 |
|
Industria del legno, della carta, della stampa e della riproduzione |
div. 16, 17, 18 |
Prodotti petroliferi, chimici e farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche |
TOTALE Prodotti petroliferi, chimici e farmaceutici, articoli in gomma e materie plastiche |
div. 19, 20, 21, 22 |
|
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
div. 19 |
|
Prodotti chimici |
div. 20 |
|
Articoli in gomma e materie plastiche |
div. 22 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica |
TOTALE Prodotti in metallo + macchinari |
div. 24, 25, 26, 28 |
|
Metallurgia e prodotti in metallo |
div. 24, 25 |
|
Computer e prodotti di elettronica e ottica |
div. 26 |
|
Macchinari e apparecchiature n.c.a. |
div. 28 |
Veicoli e altri mezzi di trasporto |
TOTALE Veicoli + altri mezzi di trasporto |
div. 29, 30 |
|
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
div. 29 |
|
Altri mezzi di trasporto |
div. 30 |
|
TOTALE Altre attività manifatturiere |
div. 15, 23, 27, 31, 32, 33 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
sez. D |
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO |
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO |
sez. E |
|
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
div. 36 |
|
Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento |
div. 37, 38, 39 |
COSTRUZIONI |
COSTRUZIONI |
sez. F |
TOTALE SERVIZI |
TOTALE SERVIZI |
sez. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U |
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
sez. G |
|
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli |
div. 45 |
|
Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli |
div. 46 |
|
Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli |
div. 47 |
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO |
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO |
sez. H |
|
TOTALE Trasporto e magazzinaggio |
div. 49, 50, 51, 52 |
|
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
div. 49 |
|
Trasporti per vie d'acqua |
div. 50 |
|
Trasporto aereo |
div. 51 |
|
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
div. 52 |
|
Servizi postali e attività di corriere |
div. 53 |
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |
SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |
sez. I |
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
sez. J |
|
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, altre attività d'intrattenimento |
div. 59, 60 |
|
Telecomunicazioni |
div. 61 |
|
Altre attività di informazione e comunicazione |
div. 58, 62, 63 |
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE |
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE |
sez. K |
|
Intermediazione finanziaria (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione) |
div. 64 |
|
Attività delle società di partecipazione (holding) |
gruppo 64.2 |
|
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie |
div. 65 |
|
Altre attività finanziarie |
div. 66 |
|
ATTIVITÀ IMMOBILIARI |
sez. L |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE |
sez. M |
|
Attività legali e contabilità |
div. 69 |
|
Attività degli studi legali |
gruppo 69.1 |
|
Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale |
gruppo 69.2 |
|
Attività di sedi centrali; consulenza gestionale |
div. 70 |
|
Attività di sedi centrali |
gruppo 70.1 |
|
Attività di consulenza gestionale |
gruppo 70.2 |
|
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi e analisi tecniche |
div. 71 |
Ricerca scientifica e sviluppo |
Ricerca scientifica e sviluppo |
div. 72 |
|
Pubblicità e ricerche di mercato |
div. 73 |
|
Pubblicità |
gruppo 73.1 |
|
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
gruppo 73.2 |
|
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari |
div. 74, 75 |
|
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO |
sez. N |
|
Attività di noleggio e leasing |
div. 77 |
|
Altre attività amministrative e di servizi di supporto |
div. 78, 79, 80, 81, 82 |
|
ISTRUZIONE |
sez. P |
|
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE |
sez. Q |
ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO |
ATTIVITÀ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO |
sez. R |
|
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento |
div. 90 |
|
Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali |
div. 91 |
|
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; attività riguardanti scommesse e case da gioco |
div. 92, 93 |
|
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI |
sez. S |
|
Attività di organizzazioni associative |
div. 94 |
|
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; altre attività di servizi personali |
div. 95, 96 |
|
Non attribuito |
|
|
Compravendite private di beni immobili |
|
TOTALE DELLE ATTIVITÀ |
TOTALE DELLE ATTIVITÀ |
|
ALLEGATO II
DEFINIZIONI di cui all'articolo 10
Le definizioni di seguito fornite si basano sulla sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero ("Balance of Payments and International Investment Position Manual") (BPM6) del FMI, sul Sistema europeo dei conti, sul manuale 2010 delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi ("Manual on Statistics on International Trade in Services 2010") e sulla definizione di investimenti diretti all'estero ("Benchmark Definition of Foreign Direct Investment") (BD4) dell'OCSE.
A. CONTO CORRENTE
Il conto corrente registra i flussi di merci, di servizi e di redditi primari e secondari tra residenti e non residenti.
1. MERCI
Sono registrati in tale rubrica i beni mobili oggetto di un trasferimento di proprietà tra residenti e non residenti.
1.1 Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti
Sono registrate in tale rubrica tutte le merci la cui proprietà economica è trasferita tra un residente e un non residente e che non figurano in altre rubriche specifiche, quali beni oggetto di merchanting (cfr. 1.2) e oro non monetario (cfr. 1.3), o non rientrano in un servizio. Il valore delle merci in generale dovrebbe essere determinato con riferimento al valore di mercato su base FOB (free on board). Nel contributo dei paesi alla compilazione degli aggregati dell'Unione devono essere incluse le importazioni e le esportazioni di merci oggetto di commercio di quasi transito, mentre, per gli scambi all'interno dell'Unione, il paese partner dovrebbe essere definito secondo il principio della spedizione.
1.2 Esportazioni nette di beni con operazioni di merchanting
Il merchanting è definito come l'acquisto da un non residente da parte di un residente (dell'economia segnalante) di beni che sono successivamente rivenduti a un altro non residente, senza che i beni siano fisicamente presenti nell'economia segnalante. Le esportazioni nette di beni con operazioni di merchanting corrispondono alla differenza tra le vendite e gli acquisti di merci oggetto di siffatte operazioni. In tale posta sono compresi i margini dell'operatore, i guadagni e le perdite in conto capitale e le variazioni delle scorte dei beni oggetto di merchanting.
1.2.1 I beni acquistati con operazioni di merchanting sono indicati come esportazione/credito negativo dell'economia del soggetto che effettua l'operazione.
1.2.2 La vendita di beni figura tra i beni venduti con operazioni di merchanting come esportazione/credito positivo dell'economia del soggetto che effettua l'operazione.
1.3 Oro non monetario
L'oro non monetario comprende tutto l'oro diverso dall'oro monetario. L'oro monetario è di proprietà delle autorità monetarie ed è detenuto come Attività di riserva (cfr. 6.5.1). L'oro non monetario può assumere la forma di oro fisico (monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1 000, compreso l'oro detenuto in conti in oro allocated), polvere d'oro e oro in altra forma grezza o semilavorata.
1.4 Rettifiche per branding e commercio di quasi transito
Nel commercio di quasi transito i beni sono importati in uno Stato membro, sdoganati per la libera circolazione all'interno dell'Unione (e assoggettati a dazi all'importazione) da un'entità non considerata come unità istituzionale residente e successivamente trasferiti verso un altro Stato membro. Lo Stato membro interessato dal commercio di quasi transito deve registrare la differenza tra il valore delle merci in generale dichiarate allorché i beni sono inizialmente importati da un paese terzo e il loro valore allorché sono trasferiti verso un altro Stato membro. La disaggregazione geografica dovrebbe essere operata sulla base del paese di residenza dell'impresa madre controllante l'impresa che espleta la procedura doganale connessa a tali merci nell'economia segnalante.
2. SERVIZI
I servizi sono il risultato di una attività di produzione che modifica le condizioni delle unità di consumo o agevola lo scambio di prodotti o di attività finanziarie. Generalmente, i servizi non sono entità distinte, su cui è possibile vantare diritti di proprietà, e non possono essere separati dalla rispettiva produzione.
2.1 Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi
I servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi riguardano le operazioni di lavorazione, assemblaggio, etichettatura, confezionamento, ecc., eseguite da imprese che non sono proprietarie dei beni in questione. Alla fabbricazione provvede un'entità che percepisce un compenso dal proprietario. Poiché non si ha trasferimento della proprietà dei beni, non si registra alcuna operazione relativa a merci in generale tra l'impresa di lavorazione e il proprietario. Il valore del compenso dei servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi non è necessariamente pari alla differenza tra il valore dei beni trasferiti per essere sottoposti a lavorazione e il valore dei beni dopo la lavorazione. Sono escluse le operazioni di assemblaggio di elementi prefabbricati (comprese nella rubrica Costruzioni) e le operazioni di etichettatura e di imballaggio accessorie al trasporto (incluse nella rubrica Trasporti).
2.2 Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove
Tra i servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove figurano le attività di manutenzione e di riparazione svolte da residenti su beni di proprietà di non residenti (e viceversa). Le riparazioni possono essere eseguite presso il riparatore o altrove. Il valore di tali servizi comprende tutte le parti e i materiali forniti dal riparatore e inclusi nelle spese di manutenzione e di riparazione. Le parti e i materiali fatturati separatamente dovrebbero essere inclusi tra le merci in generale. Rientrano in tale rubrica la manutenzione e la riparazione di navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto. La pulizia dei mezzi di trasporto è esclusa in quanto rientra nei servizi di trasporto. La manutenzione e la riparazione di opere edili sono escluse perché rientrano nella rubrica Costruzioni. La manutenzione e la riparazione di computer sono escluse in quanto comprese nella rubrica Servizi informatici.
2.3 Trasporti
Il trasporto è il movimento di persone e di cose da un luogo a un altro, compresi i relativi servizi di supporto e ausiliari. Nei trasporti rientrano anche i servizi postali e di corriere. I servizi di trasporto sono registrati nella bilancia dei pagamenti quando sono prestati da residenti di una economia a favore di residenti di un'altra economia. I trasporti possono essere classificati secondo:
a) |
il modo di trasporto: trasporto marittimo, trasporto aereo o altri modi di trasporto (gli altri modi di trasporto possono essere ulteriormente disaggregati in: trasporto ferroviario, trasporto su strada, trasporto per vie d'acqua interne, trasporto mediante condotte, trasporto spaziale e trasmissione di energia elettrica); |
b) |
ciò che viene trasportato: trasporto di passeggeri, trasporto di merci e altro trasporto (comprendente i servizi di supporto e ausiliari, quali il carico e lo scarico di container, il deposito e magazzinaggio, il confezionamento e l'imballaggio, la pulizia dei mezzi di trasporto effettuata nei porti e negli aeroporti). |
2.3.1 Trasporto marittimo
Sono compresi tutti i servizi di trasporto via mare. È richiesta una disaggregazione in Trasporto marittimo di passeggeri, Trasporto marittimo di merci e Altro trasporto marittimo.
2.3.2 Trasporto aereo
Sono compresi tutti i servizi di trasporto per via aerea. È richiesta una disaggregazione in Trasporto aereo di passeggeri, Trasporto aereo di merci e Altro trasporto aereo.
2.3.3 Altri modi di trasporto
Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati via mare o per via aerea. È richiesta una disaggregazione in Trasporto di passeggeri, Trasporto di merci e Altro trasporto. Per la rubrica Altro trasporto va fornita una classificazione più estesa come di seguito specificato.
2.3.3.1 |
Trasporto spaziale - Sono inclusi i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte da operatori di veicoli spaziali, quale il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti su veicoli spaziali di un'altra economia. |
2.3.3.2 |
Trasporto ferroviario – Servizio di trasporto prestato mediante l'uso di carrozze ferroviarie. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in Trasporto ferroviario di passeggeri, Trasporto ferroviario di merci e Altro trasporto ferroviario. |
2.3.3.3 |
Trasporto su strada - Trasporti effettuati mediante autocarri, camion, autobus e pullman. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in Trasporto di passeggeri su strada, Trasporto di merci su strada e Altro trasporto su strada. |
2.3.3.4 |
Trasporto per vie d'acqua interne - Trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi. È richiesta un'ulteriore disaggregazione in Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne, Trasporto di merci per vie d'acqua interne e Altro trasporto per vie d'acqua interne. |
2.3.3.5 |
Trasporto mediante condotte - Trasporti internazionali mediante condotte, ad esempio, di petrolio e di altri prodotti petroliferi, di acqua e di gas. Sono esclusi i servizi di distribuzione normalmente prestati al consumatore a partire da sottostazioni (inclusi nella rubrica Altri servizi alle imprese n.i.a.) e il valore dei prodotti trasportati (inclusi nella rubrica Merci in generale). |
2.3.3.6 |
Trasmissione di energia elettrica - Servizi di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione su un insieme interconnesso di linee e relativi impianti tra i centri di produzione e i punti di riduzione della tensione dell'energia, prima di distribuirla ai consumatori o ad altri sistemi elettrici. Sono inclusi gli oneri per la trasmissione di energia elettrica, se questa è separata dal processo di produzione e di distribuzione. È esclusa la fornitura di energia elettrica, così come sono esclusi i servizi di distribuzione di energia elettrica (compresi nella sottorubrica Altri servizi alle imprese n.i.a. della rubrica Altri servizi alle imprese). |
2.3.3.7 |
Altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti - Comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle ripartizioni dei servizi di trasporto descritte in precedenza. |
2.3.4 Servizi postali e di corriere
I servizi postali e di corriere comprendono la raccolta, il trasporto e la consegna di lettere, giornali, periodici, opuscoli, altri stampati, colli, pacchi, ecc., inclusi i servizi allo sportello degli uffici postali e il servizio di locazione di caselle postali.
2.4 Viaggi
Beni e servizi acquistati in un'economia da non residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tale economia (crediti), nonché beni e servizi acquistati in altre economie da residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tali economie (debiti). Sono inclusi i trasporti locali (ossia i servizi di trasporto nell'economia visitata prestati da un residente in tale economia), mentre sono esclusi i trasporti internazionali (inclusi nella rubrica Trasporto di passeggeri). Sono esclusi anche i beni acquistati dai viaggiatori per la rivendita nella propria economia o in qualsiasi altra economia. I viaggi sono articolati in due principali suddivisioni: Viaggi d'affari e Viaggi per motivi personali.
2.4.1 Viaggi d'affari
I viaggi d'affari riguardano gli acquisti di beni e servizi da parte di coloro che viaggiano per motivi di lavoro. Sono inclusi anche gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati. I viaggi d'affari sono ulteriormente disaggregati in Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine e Altri viaggi d'affari.
2.4.1.1 Acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine - Includono gli acquisti di beni e servizi per uso personale da parte dei lavoratori stagionali, dei lavoratori frontalieri e degli altri lavoratori non residenti nell'economia in cui sono occupati, i cui datori di lavoro sono residenti di tale economia.
2.4.1.2 Altri viaggi d'affari - Comprende tutte le spese per viaggi d'affari non sostenute da lavoratori stagionali e frontalieri o da altri lavoratori a breve termine.
2.4.2 Viaggi per motivi personali
I viaggi per motivi personali comprendono i beni e i servizi acquistati dai viaggiatori che si recano all'estero non per ragioni d'affari, bensì per vacanze, partecipazione ad attività culturali e ricreative, visite ad amici e parenti, pellegrinaggi, istruzione e motivi di salute. I Viaggi per motivi personali sono ripartiti in: Spese per motivi di salute, Spese per motivi d'istruzione e Altri viaggi per motivi personali.
2.4.2.1 Spese per motivi di salute - Sono definite come il totale delle spese sostenute da quanti si spostano per ragioni mediche.
2.4.2.2 Spese per motivi d'istruzione - Sono definite come il totale delle spese sostenute da studenti.
2.4.2.3 Altri viaggi per motivi personali – Tutti gli altri viaggi che rientrano nella rubrica Viaggi per motivi personali non inclusi a titolo né di Spese per motivi di salute né di Spese per motivi d'istruzione.
2.5 Costruzioni
Comprendono la creazione, la trasformazione, la riparazione o l'ampliamento di capitale fisso nella forma di fabbricati, miglioramenti dei terreni con lavori di ingegneria e altre opere ingegneristiche (quali strade, ponti, dighe, ecc.). Sono inclusi i correlati lavori di installazione e assemblaggio, di preparazione del cantiere e di costruzione, i servizi specializzati, quali tinteggiatura, installazione di impianti idraulici e demolizione, e la gestione di progetti di costruzione. I contratti di costruzione considerati negli scambi internazionali di servizi sono generalmente a breve termine. I progetti di costruzione su larga scala appaltati da un'impresa non residente per il cui completamento è necessario un periodo pari o superiore a un anno comportano normalmente la creazione di una filiale residente.
Le costruzioni possono essere ripartite in Costruzioni all'estero e Costruzioni nell'economia segnalante.
2.5.1 Costruzioni all'estero
Le costruzioni all'estero comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di non residenti da imprese residenti nell'economia segnalante (crediti/esportazioni) e i beni e i servizi acquistati da tali imprese nell'economia ospitante (debiti/importazioni).
2.5.2 Costruzioni nell'economia segnalante
Le costruzioni nell'economia segnalante comprendono i servizi di costruzione prestati a favore di residenti dell'economia segnalante da imprese di costruzione non residenti (debiti) e i beni e i servizi acquistati nell'economia segnalante da tali imprese non residenti (crediti).
2.6 Servizi assicurativi e pensionistici
I servizi assicurativi e pensionistici comprendono: Assicurazioni dirette, Riassicurazioni, Servizi ausiliari delle attività assicurative, Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard. Le assicurazioni dirette sono inoltre ripartite in Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni di merci e Altre assicurazioni dirette. La rubrica Servizi pensionistici e servizi di garanzie standard è ulteriormente ripartita in Servizi pensionistici e Servizi di garanzie standard. Tali servizi sono stimati o valutati in funzione del compenso del servizio incluso nei premi totali, anziché sulla base del valore complessivo dei premi.
2.6.1 Assicurazioni sulla vita
Le polizze di assicurazione sulla vita prevedono versamenti periodici (o un pagamento in un'unica soluzione) a favore di un assicuratore che, in contropartita, si impegna a versare all'assicurato una somma minima pattuita o una rendita vitalizia a una certa data o anche prima, in caso di decesso dell'assicurato. L'assicurazione temporanea per il caso di morte, che garantisce il pagamento di un capitale in caso di morte, ma non in altre situazioni, non è inclusa nella presente rubrica bensì nella rubrica Altre assicurazioni dirette.
2.6.2 Assicurazioni di merci
I servizi di assicurazione di merci si riferiscono all'assicurazione stipulata per le merci oggetto di esportazione o di importazione, su una base coerente con la misurazione FOB delle merci e il loro trasporto.
2.6.3 Altre assicurazioni dirette
Le altre assicurazioni dirette riguardano tutte le altre forme di assicurazione contro gli incidenti e contro i danni. Sono incluse le assicurazioni temporanee per il caso di morte, le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie (quando non rientrano nei regimi di sicurezza sociale delle amministrazioni pubbliche), le assicurazioni marittime, aeree e per altri tipi di trasporto, le assicurazioni contro l'incendio e altri danni alla proprietà, le assicurazioni contro le perdite finanziarie, le assicurazioni di responsabilità civile e altre assicurazioni, quali l'assicurazione viaggi o quelle relative a prestiti e carte di credito.
2.6.4 Riassicurazioni
La riassicurazione è il processo con il quale viene ceduta una parte del rischio di assicurazione, spesso a operatori specializzati, in cambio di una quota proporzionale dei premi incassati. Le operazioni di riassicurazione possono riferirsi ad assicurazioni che coprono rischi molto eterogenei.
2.6.5 Servizi ausiliari delle attività assicurative
Comprendono le operazioni che sono strettamente legate alle attività di assicurazione e dei fondi pensione. Sono incluse le commissioni degli agenti, i servizi di agenzia e di brokeraggio, i servizi di consulenza in materia di assicurazione e pensioni, i servizi di valutazione e adeguamento, i servizi attuariali, i servizi di amministrazione delle merci assicurate recuperate e i servizi di regolamentazione e monitoraggio sugli indennizzi e i servizi di recupero.
2.6.6 Servizi pensionistici
I servizi pensionistici comprendono i servizi prestati da fondi istituiti allo scopo di assicurare un reddito al momento del pensionamento e di erogare prestazioni in caso di decesso o di invalidità a gruppi specifici di lavoratori dipendenti da parte di amministrazioni pubbliche o di compagnie di assicurazione per conto dei lavoratori.
2.6.7 Servizi di garanzie standard
Comprendono i servizi connessi ai sistemi di garanzie standard. Si tratta di accordi con i quali una parte (il garante) si impegna a rimborsare al prestatore le perdite da questi subite in caso di inadempienza del prenditore di fondi. Ne sono un esempio le garanzie di credito all'esportazione e le garanzie per prestiti a studenti.
2.7 Servizi finanziari
I servizi finanziari comprendono i servizi d'intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari - fatta eccezione per quelli di assicurazione e dei fondi pensione - normalmente prestati da banche e altre società finanziarie.
2.7.1 Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari
Nel caso di molti servizi finanziari, quale corrispettivo per i servizi resi, sono addebitati oneri espliciti che non richiedono pertanto alcun calcolo speciale. Sono comprese le commissioni per operazioni di deposito e di prestito, le commissioni per le garanzie una tantum, le penali da riconoscere per rimborsi anticipati o ritardato pagamento, le spese di tenuta conto, gli oneri connessi a lettere di credito e a carte di credito, le commissioni e gli oneri inerenti a contratti di leasing finanziario, factoring, sottoscrizione di titoli e compensazione dei pagamenti. Sono inclusi anche i servizi di consulenza finanziaria, di custodia di attività finanziarie o di oro, di gestione di attività finanziarie, di monitoraggio, di approvvigionamento di liquidità, di assunzione di rischi diversi da un'assicurazione, di gestione di acquisizioni e di fusioni e di rating del credito, nonché i servizi borsistici o di fiduciarie. I servizi prestati dagli operatori finanziari sono compensati, in tutto o in parte, dalla differenza tra i loro prezzi di acquisto e di vendita. I margini sulle operazioni di compravendita sono inclusi tra i servizi finanziari esplicitamente addebitati e altri servizi finanziari.
2.7.2 Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)
Si può considerare che gli interessi effettivi comprendano un elemento di reddito e un compenso per il servizio. Gli operatori che prestano fondi e offrono servizi di deposito riconoscono ai loro depositanti interessi a tassi inferiori a quelli degli interessi che percepiscono dai prenditori di fondi. I conseguenti margini di interesse sono utilizzati dalle società finanziarie per coprire i propri costi e realizzare un utile di gestione. Per convenzione, tali compensi indiretti in termini di interessi si applicano solo ai prestiti e ai depositi e soltanto nel caso di prestiti concessi da società finanziarie e di depositi presso società finanziarie.
2.8 Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove
I compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove comprendono:
a) |
i corrispettivi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore e progetti e processi industriali, compresi i segreti commerciali e il franchising) originati, oltre che da ricerca e sviluppo, anche dal marketing; |
b) |
i corrispettivi per licenze di riproduzione o di distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in originali o prototipi (quali diritti d'autore su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (ad esempio, per esibizioni dal vivo e la trasmissione televisiva, via satellite o via cavo). |
2.9 Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione
I servizi informatici e di telecomunicazione sono definiti in funzione della natura del servizio e non del metodo con cui sono prestati.
2.9.1 Servizi di telecomunicazione
I servizi di telecomunicazione comprendono la trasmissione di suoni, immagini o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, radiotelediffusione, satellite, posta elettronica, fax, ecc., inclusi i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefonia mobile, i servizi Internet e i servizi di accesso in linea, inclusa la fornitura di accesso a Internet. Sono esclusi i servizi per l'installazione di apparecchi telefonici (che rientrano invece nella rubrica Costruzioni) e i servizi inerenti a basi di dati (inclusi nella rubrica Servizi d'informazione).
2.9.2 Servizi informatici
Comprendono i servizi relativi a hardware e/o software e i servizi di elaborazione dati. Sono inclusi anche i servizi di consulenza e di implementazione in materia di hardware e software, i servizi di manutenzione e riparazione di computer e periferiche, i servizi di ripristino, di consulenza e di assistenza in questioni connesse alla gestione delle risorse informatiche, l'analisi, la progettazione e la programmazione di sistemi chiavi in mano (inclusi la progettazione e lo sviluppo di pagine Web) e la consulenza tecnica in merito al software, le licenze di utilizzo di software generalistico, lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la documentazione di software personalizzato, inclusi i sistemi operativi realizzati su richiesta di utenti specifici, la manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, quali la formazione impartita nell'ambito della consulenza, i servizi di elaborazione dati, quali l'inserimento di dati, la tabulazione e l'elaborazione in time-sharing, i servizi di hosting di pagine Web (ossia la concessione di spazio su server in Internet per ospitare le pagine Web dei clienti) e la gestione di strutture informatiche. Sono esclusi i corrispettivi per licenze di riproduzione e/o di distribuzione di software, inclusi nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale. Il leasing di computer senza operatore è incluso nella rubrica Leasing operativo.
2.9.3 Servizi di informazione
Comprendono: Servizi delle agenzie di stampa e Altri servizi di informazione.
2.9.3.1 Servizi delle agenzie di stampa - Includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli.
2.9.3.2 Altri servizi di informazione - Includono i servizi inerenti a basi di dati — concezione di un database, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi) —, sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo, e i portali di ricerca sul Web (servizi dei motori di ricerca finalizzati a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi anche gli abbonamenti diretti e non plurimi a giornali e periodici, via e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi, altri servizi di fornitura di contenuti in linea e i servizi di biblioteche e archivi. I giornali e i periodici in blocco sono inclusi nelle merci in generale. I contenuti scaricati sono inclusi nei servizi d'informazione se diversi da software (incluso nella rubrica Servizi informatici) e da audio e video (inclusi nella rubrica Servizi audiovisivi e connessi).
2.10 Altri servizi alle imprese
Comprendono: Servizi di ricerca e sviluppo, Servizi professionali e di consulenza manageriale, Servizi tecnici, connessi al commercio e altri servizi alle imprese.
2.10.1 Servizi di ricerca e sviluppo
I servizi di ricerca e sviluppo consistono nei servizi correlati alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi. In linea di principio, rientrano in questa rubrica le pertinenti attività delle scienze umane, sociali e fisiche, compreso lo sviluppo di sistemi operativi che costituiscono progressi tecnologici. È inclusa anche la ricerca commerciale nei settori farmaceutico, dell'elettronica e delle biotecnologie.
Sono compresi: 1) Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze e 2) Altri servizi di ricerca e sviluppo.
2.10.1.1 Attività intraprese su base sistematica per accrescere le conoscenze - Comprendono: a) Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati e b) Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo.
2.10.1.1.a |
Prestazione di servizi di ricerca e sviluppo generalistici e personalizzati – È compresa la prestazione di servizi di ricerca e sviluppo su richiesta (personalizzati) e generalistici, escluse le vendite di diritti di proprietà (incluse nella rubrica 2.10.1.1.b) e le vendite correlate a licenze di riproduzione o di uso (incluse nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale). |
2.10.1.1.b |
Vendita di diritti di proprietà derivanti da ricerca e sviluppo – Comprendono: Brevetti, Diritti d'autore derivanti da ricerca e sviluppo e Progetti e processi industriali (compresi i segreti commerciali). |
2.10.1.2 Altri servizi di ricerca e sviluppo – Comprendono altre attività di sviluppo di prodotti/processi.
2.10.2 Servizi professionali e di consulenza manageriale
I servizi professionali e di consulenza manageriale comprendono: 1) Servizi legali e contabili, consulenza gestionale, servizi manageriali e pubbliche relazioni e 2) Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione.
2.10.2.1 Servizi legali e contabili, consulenza gestionale e pubbliche relazioni
Comprendono: a) Servizi legali; b) Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale; c) Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.
2.10.2.1.a |
Servizi legali - Comprendono i servizi legali di consulenza e di rappresentanza in qualsiasi procedimento giuridico, giudiziario e statutario, i servizi di redazione di documenti e strumenti giuridici, la consulenza in materia di certificazione e i servizi di deposito e di composizione delle controversie. |
2.10.2.1.b |
Servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale - Comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. |
2.10.2.1.c |
Servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni - Comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre entità e il pubblico in generale. |
2.10.2.2 Pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione – Comprendono la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei media, inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione prestati da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi di opinione su vari argomenti.
2.10.3 Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese
Comprendono: 1) Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici, 2) Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario, 3) Servizi di leasing operativo, 4) Servizi connessi al commercio e 5) Altri servizi alle imprese non inclusi altrove.
2.10.3.1 Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici
Comprendono: a) Servizi di architettura, b) Servizi di ingegneria e c) Servizi scientifici e altri servizi tecnici.
2.10.3.1.a |
Servizi di architettura – Comprendono le operazioni connesse alla progettazione di edifici. |
2.10.3.1.b |
Servizi di ingegneria – Comprendono la progettazione, lo sviluppo e l'utilizzo di macchine, materiali, strumenti, strutture, processi e sistemi. I servizi di questo tipo comportano l'elaborazione di progetti, piani e studi in relazione a progetti di ingegneria. È esclusa l'ingegneria mineraria (inclusa nella rubrica Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas). |
2.10.3.1.c |
Servizi scientifici e altri servizi tecnici – Comprendono: rilevamento topografico, cartografia, collaudo e certificazione di prodotti e ispezioni tecniche. |
2.10.3.2 Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario
Comprendono: a) Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, b) Servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca e c) Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas.
2.10.3.2.a |
Trattamento dei rifiuti e disinquinamento - Sono incluse le attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le attività di risanamento e altri servizi di tutela dell'ambiente. Sono inclusi anche i servizi ambientali, quali la produzione di carbon offset o la cattura di CO2, non classificati in una categoria più specifica. |
2.10.3.2.b |
Servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca – Comprendono servizi accessori all'agricoltura quali la fornitura di macchine agricole con operatore, i servizi di raccolta, trattamento dei raccolti e lotta contro i parassiti e i servizi di presa in pensione, cura e allevamento di bestiame; sono inclusi anche i servizi di caccia, pesca, silvicoltura e abbattimento di alberi, come pure i servizi veterinari. |
2.10.3.2.c |
Servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas – Comprendono i servizi minerari prestati presso i giacimenti di petrolio e di gas, inclusi i servizi di perforazione, di costruzione di derrick, di riparazione e smantellamento e la cementazione delle tubazioni dei pozzi petroliferi e di gas; sono inclusi anche i servizi accessori alle attività di prospezione ed esplorazione mineraria, nonché i servizi d'ingegneria mineraria e di rilevamento geologico. |
2.10.3.3 Servizi di leasing operativo
Il leasing operativo consiste nel noleggio di attività prodotte, sulla base di contratti che assicurano l'uso di un bene tangibile al locatario senza trasferimento a quest'ultimo dell'insieme dei rischi e dei benefici associati alla proprietà. Il leasing operativo può essere denominato locazione nel caso di fabbricati o attrezzature. I servizi di leasing operativo riguardano il noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto. Sono compresi anche i contratti di leasing operativo relativi ad altri tipi di attrezzature, senza operatore, quali apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. I costi delle licenze per l'uso di beni intangibili, quali software, proprietà intellettuale, ecc., sono inclusi in rubriche specifiche (Servizi informatici, Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a., ecc.) e non come leasing operativo. Sono esclusi dai servizi di leasing operativo il leasing di linee di telecomunicazione (incluso nella rubrica Servizi di telecomunicazione), il noleggio di navi e aeromobili con operatore (incluso nei servizi di trasporto) e le attività di noleggio accessorie ai viaggi (incluse nella rubrica Viaggi).
2.10.3.4 Servizi connessi al commercio
I servizi connessi al commercio comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori in merci, intermediari, banditori d'asta e commissionari. Sono esclusi dai servizi connessi al commercio gli oneri di franchising (inclusi nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.), l'intermediazione su strumenti finanziari (inclusa nella rubrica Servizi finanziari), l'intermediazione assicurativa (inclusa nella rubrica Servizi ausiliari delle attività assicurative) e gli oneri relativi ai trasporti come le commissioni di agenzia (incluse nella rubrica Trasporti).
2.10.3.5 Altri servizi alle imprese non inclusi altrove
Gli altri servizi alle imprese comprendono i servizi di distribuzione di acqua, di vapore, di gas o di altri prodotti petroliferi e di fornitura di aria condizionata nel caso in cui possono essere individuati separatamente rispetto ai servizi di trasmissione, i servizi di collocamento di personale, di investigazione e vigilanza, di traduzione e di interpretariato, i servizi fotografici, di stampa e di pulizia di immobili e i servizi immobiliari.
2.11 Servizi personali, culturali e ricreativi
Comprendono: Servizi audiovisivi e connessi e Altri servizi personali, culturali e ricreativi.
2.11.1 Servizi audiovisivi e connessi
Possono essere ulteriormente disaggregati in Servizi audiovisivi e Servizi artistici connessi. Comprendono i servizi, e i connessi compensi, in relazione alla produzione di film (su pellicola o videonastro), di programmi radiotelevisivi (in diretta o registrati) e di registrazioni musicali. Sono inclusi il noleggio di prodotti audiovisivi e di prodotti analoghi e l'accesso a canali televisivi criptati (servizi via cavo o via satellite), i prodotti audiovisivi fabbricati su larga scala acquistati o venduti per un uso a tempo indeterminato che sono forniti elettronicamente (scaricati), i compensi percepiti da artisti (attori, musicisti, ballerini), autori, compositori, ecc. Sono esclusi gli oneri o le licenze di riproduzione e/o di distribuzione di prodotti audiovisivi (inclusi nella rubrica Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.).
2.11.2 Altri servizi personali, culturali e ricreativi
Comprendono: a) Servizi di istruzione, b) Servizi sanitari, c) Servizi culturali e ricreativi e d) Altri servizi personali.
2.11.2.a |
Servizi di istruzione - Comprendono i servizi prestati tra residenti e non residenti in relazione all'istruzione, quali i corsi per corrispondenza e l'istruzione impartita con l'ausilio della televisione o di Internet, nonché da insegnanti, ecc., che prestano servizi direttamente nelle economie ospitanti. |
2.11.2.b |
Servizi sanitari - Comprendono i servizi prestati da medici, infermieri, personale paramedico e simili, nonché da laboratori e servizi analoghi, sia in loco sia a distanza. Sono escluse tutte le spese sostenute dai viaggiatori per motivi di salute o di istruzione (incluse nella rubrica Viaggi). |
2.11.2.c |
Servizi culturali e ricreativi – Comprendono i servizi in relazione a musei, scommesse e altre attività culturali, sportive e ricreative, tranne quelle che coinvolgono persone al di fuori della loro economia di residenza (incluse nella rubrica Viaggi). |
2.11.2.d |
Altri servizi personali – Comprendono i servizi sociali, domestici, ecc. |
2.12 Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove
Rientrano in tale rubrica tutte le operazioni delle amministrazioni pubbliche (incluse quelle delle organizzazioni internazionali) su beni e servizi che non è possibile classificare in altre rubriche. Sono incluse tutte le operazioni (sia su beni, sia su servizi) di enclave quali ambasciate, consolati, basi militari e organizzazioni internazionali con residenti delle economie nelle quali le enclave sono localizzate. Sono escluse le operazioni delle enclave con residenti della propria economia. In funzione dell'unità delle amministrazioni pubbliche che interviene nella transazione, la rubrica può essere ulteriormente disaggregata in beni e servizi oggetto di operazioni di Ambasciate e consolati, Agenzie e unità militari e Altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove.
3. REDDITI PRIMARI
I redditi primari rappresentano il compenso spettante alle unità istituzionali quale corrispettivo per il loro contributo al processo di produzione o per aver messo a disposizione di altre unità istituzionali attività finanziarie o risorse naturali. Comprendono Redditi da lavoro dipendente, Redditi da capitale e Altri redditi primari.
3.1 Redditi da lavoro dipendente (D1)
I redditi da lavoro dipendente sono registrati allorché il datore di lavoro (l'unità di produzione) e il lavoratore dipendente sono residenti in economie differenti. Per l'economia ove è residente l'unità di produzione, i redditi da lavoro dipendente corrispondono al compenso complessivo in denaro o in natura (compresi i contributi versati dai datori di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale o a compagnie di assicurazione private o a fondi pensione) riconosciuto da un'impresa residente a un lavoratore dipendente non residente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile. Per l'economia ove è residente il lavoratore, i redditi da lavoro dipendente corrispondono al compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciutogli da un'impresa non residente quale corrispettivo per il lavoro svolto durante il periodo contabile. È importante determinare se esiste un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore dipendente: in caso contrario, il compenso si configura come acquisto di servizi.
3.2 Redditi da capitale
I redditi da capitale derivano dalla proprietà da parte di un residente di un'attività finanziaria estera (credito) e, simmetricamente, dalla proprietà da parte di un non residente di un'attività finanziaria interna (debito). I redditi da capitale comprendono redditi su azioni e partecipazioni (Dividendi, Redditi prelevati dai membri delle quasi-società, Utili reinvestiti), redditi derivanti da crediti (Interessi) e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard.
Nella bilancia dei pagamenti i redditi da capitale sono classificati inoltre, secondo la funzione del sottostante investimento, come Investimenti diretti, Investimenti di portafoglio, Altri investimenti e Attività di riserva e sono ulteriormente disaggregati secondo il tipo di investimento. Per le definizioni degli investimenti secondo la funzione si rinvia alla sezione relativa al conto finanziario.
Allorché sono individuabili separatamente, i guadagni e le perdite in conto capitale non sono classificati come redditi da investimenti, bensì come variazioni del valore degli investimenti dovute all'andamento dei prezzi di mercato. I flussi netti associati a strumenti derivati sui tassi di interesse sono registrati unicamente nella posta Strumenti finanziari derivati del conto finanziario.
3.2.1 Interessi (D41)
Gli interessi costituiscono una forma di redditi da capitale percepita dai proprietari di alcune attività finanziarie, ovvero depositi (AF2), titoli di credito (AF3), prestiti (AF4) e altri conti attivi (AF8), quale contropartita per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale. Sono considerati interessi anche i redditi derivanti dalla detenzione e dalle assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Il conto dei redditi primari registra "interessi puri", eliminando la componente SIFIM dagli "interessi effettivi". Gli interessi sono registrati secondo il principio di competenza.
3.2.2 Utili distribuiti dalle società (D42)
3.2.2.1 Dividendi (D421)
I dividendi sono gli utili distribuiti che sono attribuiti ai proprietari di azioni (AF5) quale corrispettivo per aver messo a disposizione delle società le loro risorse finanziarie. I dividendi sono registrati nel momento in cui le azioni cominciano a essere quotate ex dividendo.
3.2.2.2 Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D422)
I redditi prelevati dai membri delle quasi-società (imprese non costituite in società che agiscono come società, ad esempio, filiali, unità residenti fittizie per i terreni e altre risorse naturali di proprietà di non residenti, joint venture, trust, ecc.) sono gli importi che i proprietari prelevano per i propri bisogni dagli utili conseguiti dalle quasi-società di loro proprietà. I redditi prelevati dai membri delle quasi-società sono registrati nel momento in cui sono effettuati i prelievi.
3.2.3 Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D43)
Gli utili reinvestiti rappresentano la quota di competenza degli investitori diretti, proporzionale al capitale detenuto, dei redditi non distribuiti sotto forma di dividendi da consociate, società collegate e filiali estere. Essi sono definiti come la quota di competenza degli investitori diretti degli utili totali consolidati conseguiti dall'impresa di investimento diretto nel periodo di riferimento (al netto di imposte, interessi e ammortamenti), detratti i dividendi da pagare nel periodo di riferimento, anche se tali dividendi si riferiscono a utili conseguiti in periodi precedenti.
Gli utili reinvestiti sono registrati nel periodo in cui sono maturati gli utili non distribuiti.
3.2.4 Redditi da quote di fondi di investimento (D443)
I redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento collettivo comprendono due elementi distinti: Dividendi (D4431) e Utili non distribuiti (D4432).
I redditi derivanti da fondi di investimento possono essere considerati come trasferiti ai sottoscrittori (o detentori di quote) di tali fondi man mano che sono conseguiti sotto forma di redditi da capitale. I fondi di investimento traggono un utile dall'investimento delle risorse finanziarie ricevute dai loro sottoscrittori. I redditi da capitale da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento sono definiti come la differenza tra i redditi da investimenti percepiti sul portafoglio di investimenti del fondo e le spese di gestione. Gli utili netti dei fondi di investimento, previa detrazione delle spese operative, spettano ai sottoscrittori. Nel caso in cui solo una parte degli utili netti sia distribuita ai sottoscrittori sotto forma di dividendi, gli utili non distribuiti sono considerati come attribuiti ai sottoscrittori e successivamente reinvestiti.
3.2.5 Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a sistemi di garanzie standard
Ai fini della definizione di tale rubrica vengono esaminate separatamente le sue componenti per le quali non sono richiesti dati per la bilancia dei pagamenti.
3.2.5.1 I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D441) corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche di assicurazione. Le riserve sono quelle per le quali le imprese di assicurazione riconoscono una corrispondente passività nei confronti degli assicurati.
3.2.5.2 Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D442)
I diritti pensionistici derivano da sistemi pensionistici a contribuzione definita o da sistemi pensionistici a prestazione definita.
3.3 Altri redditi primari
Sono classificati secondo il settore istituzionale dell'economia segnalante (Amministrazioni pubbliche o Altri settori) e includono le seguenti componenti: Imposte sulla produzione e sulle importazioni, Contributi e Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti.
3.3.1 Imposte sulla produzione e sulle importazioni (D2)
Le imposte sulla produzione e sulle importazioni comprendono:
3.3.1.1 |
Le imposte sui prodotti (D21) da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato con l'estero. Ne sono un esempio l'imposta sul valore aggiunto, i dazi sulle importazioni, le accise e le imposte di consumo. |
3.3.1.2 |
Le altre imposte sulla produzione (D29) comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, incluse le tasse versate dalle imprese per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività. |
3.3.2 Contributi (D3)
Comprendono i contributi ai prodotti e gli altri contributi alla produzione.
3.3.2.1 |
I contributi ai prodotti (D31) sono erogati per singola unità di bene o di servizio prodotto. |
3.3.2.2 |
Gli altri contributi alla produzione (D39) sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti percepiscono a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione. |
3.3.3 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D45)
Si tratta dei redditi percepiti quale corrispettivo per aver messo risorse naturali a disposizione di un'unità istituzionale non residente. Ne sono un esempio gli importi da corrispondere per l'uso di terreni, per lo sfruttamento di giacimenti di minerali o di altre risorse minerarie e per i diritti di pesca, di sfruttamento silvicolo o di pascolo. I pagamenti regolari corrisposti da coloro che sfruttano risorse naturali, come un giacimento, benché spesso descritti come royalty, sono classificati come diritti di sfruttamento di giacimenti.
4. REDDITI SECONDARI
Nel conto dei redditi secondari sono registrati i trasferimenti correnti tra residenti e non residenti. Un trasferimento consiste nella messa a disposizione di un'unità istituzionale, da parte di un'altra unità istituzionale, di un bene, di un servizio, di un'attività finanziaria o di un'altra attività non prodotta, senza contropartita in termini economici. I trasferimenti correnti sono tutti i trasferimenti diversi dai trasferimenti in conto capitale.
I trasferimenti correnti sono classificati secondo il settore istituzionale che opera o riceve il trasferimento nell'economia segnalante (Amministrazioni pubbliche o Altri settori).
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I trasferimenti correnti delle amministrazioni pubbliche comprendono: Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., Contributi sociali, Prestazioni sociali, Aiuti internazionali correnti, Trasferimenti correnti diversi e Risorse proprie dell'Unione basate su IVA e RNL. |
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I trasferimenti correnti degli altri settori comprendono: Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., Contributi sociali, Prestazioni sociali, Trasferimenti correnti diversi, Premi netti di assicurazione contro i danni, Indennizzi di assicurazione contro i danni e Rettifica per variazione dei diritti pensionistici. Nei Trasferimenti correnti diversi (D75) figurano i Trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti (di cui: Rimesse dei lavoratori). |
4.1 Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D5)
Nei conti internazionali, le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono costituite principalmente da imposte sul reddito conseguito da non residenti quale corrispettivo per il lavoro prestato o per aver messo a disposizione attività finanziarie. Sono incluse anche le imposte sui guadagni in conto capitale derivanti da attività di non residenti. Le imposte sul reddito e sui guadagni in conto capitale derivanti da attività finanziarie sono generalmente pagate dagli Altri settori (persone fisiche, società e istituzioni senza scopo di lucro) e riscosse dalle Amministrazioni pubbliche.
4.2 Contributi sociali (D61)
I contributi sociali sono i contributi effettivi o figurativi versati dalle famiglie ai sistemi di assicurazione sociale al fine di garantirsi il diritto all'erogazione di prestazioni sociali.
4.3 Prestazioni sociali (D62+D63)
Le prestazioni sociali comprendono le prestazioni erogate nel quadro di sistemi di sicurezza sociale e pensionistici. Esse possono essere in denaro o in natura e includono, oltre alle prestazioni pensionistiche, le prestazioni non pensionistiche erogate ad esempio in caso di malattia o disoccupazione, per l'abitazione o l'istruzione.
4.4 Premi netti di assicurazione contro i danni (D71)
I premi di assicurazione contro i danni comprendono sia i premi lordi pagati dagli assicurati per garantirsi la copertura assicurativa durante il periodo contabile corrente (premi di competenza dell'esercizio), sia i premi supplementari costituiti dai redditi da investimenti attribuiti agli assicurati al netto del compenso del servizio prestato dalle imprese di assicurazione. Il compenso del servizio si configura come un acquisto di servizi da parte degli assicurati ed è registrato come servizio assicurativo. Sono inclusi in questa rubrica i premi netti relativi a garanzie standard.
4.5 Indennizzi di assicurazione contro i danni (D72)
Gli indennizzi di assicurazione contro i danni sono gli importi versati a titolo di liquidazione di indennizzi dovuti durante il periodo contabile corrente. Gli indennizzi sono dovuti nel momento in cui si verifica l'evento che determina il pagamento del risarcimento. Sono registrati in questa rubrica gli importi da pagare a seguito dell'escussione di garanzie standard.
4.6 Aiuti internazionali correnti (D74)
Gli aiuti internazionali correnti sono costituiti dai trasferimenti correnti in denaro o in natura tra amministrazioni pubbliche di paesi differenti o tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni internazionali. In parte tali aiuti riguardano le istituzioni dell'Unione.
4.7 Trasferimenti correnti diversi (D75)
I trasferimenti correnti diversi, in denaro o in natura, comprendono: Trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D751), Trasferimenti correnti tra famiglie (D752), Altri trasferimenti correnti diversi (D759), compresi risarcimenti, ammende e multe, parte degli importi versati per partecipare a concorsi a premi o per scommesse, ecc.
4.7.1 Trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti
I trasferimenti personali tra famiglie residenti e non residenti consistono in tutti i trasferimenti correnti in denaro o in natura che le famiglie residenti operano a favore di famiglie non residenti o ricevono da queste. I trasferimenti personali comprendono come "di cui" le Rimesse dei lavoratori.
4.7.1.1 Rimesse dei lavoratori
Le rimesse dei lavoratori consistono nei trasferimenti personali operati dagli immigrati residenti e occupati in nuove economie a favore delle famiglie non residenti. Le persone che lavorano per nuove economie e vi soggiornano per periodi inferiori a un anno sono considerate non residenti e la loro retribuzione è registrata come redditi da lavoro dipendente.
4.8 Risorse proprie dell'Unione basate su IVA e RNL (D76)
La terza e la quarta risorsa propria dell'Unione basate rispettivamente sull'IVA e sull'RNL costituiscono trasferimenti correnti operati dalle amministrazioni pubbliche di ciascuno Stato membro a favore delle istituzioni dell'Unione.
4.9 Rettifica per variazione dei diritti pensionistici (D8)
La rettifica per variazione dei diritti pensionistici deve essere operata per assicurare la concordanza tra il trattamento delle pensioni come trasferimenti correnti e il trattamento dei diritti pensionistici come attività finanziarie. Dopo la rettifica, il saldo del conto corrente è identico a quello che si sarebbe avuto se i contributi sociali e le prestazioni pensionistiche non fossero stati registrati come trasferimenti correnti.
B. CONTO CAPITALE
Il conto capitale registra le Acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte e i Trasferimenti in conto capitale.
5.1 Acquisizioni e cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte
Le attività non finanziarie non prodotte comprendono: a) risorse naturali, b) licenze, contratti di leasing e altri contratti e c) risorse di marketing (marchi di fabbrica, nomi commerciali) e avviamento commerciale. Le acquisizioni e le cessioni di attività non finanziarie non prodotte sono registrate separatamente, su base lorda e non netta. In questa posta del conto capitale vanno registrati solo la vendita o l'acquisto di tali attività, non il loro uso.
5.2 Trasferimenti in conto capitale (D9)
I trasferimenti in conto capitale consistono: i) in trasferimenti della proprietà di capitale fisso, ii) in trasferimenti di fondi in relazione, o condizionati, all'acquisto o alla cessione di capitale fisso e iii) nella cancellazione di un debito da parte di un creditore, senza alcuna contropartita. I trasferimenti in conto capitale possono essere in denaro o in natura (ad esempio, la remissione di debiti). Nella pratica, i trasferimenti correnti si differenziano dai trasferimenti in conto capitale in relazione all'uso del trasferimento da parte del paese destinatario. I trasferimenti in conto capitale sono classificati secondo il settore istituzionale che opera o riceve il trasferimento nell'economia segnalante (Amministrazioni pubbliche o Altri settori).
I trasferimenti in conto capitale comprendono: Imposte in conto capitale, Contributi agli investimenti e Altri trasferimenti in conto capitale.
5.2.1 Imposte in conto capitale (D91)
Le imposte in conto capitale sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dalle unità istituzionali o sul valore dei beni trasferiti tra unità istituzionali. Comprendono imposte sulle successioni e sulle donazioni tra vivi gravanti sul capitale dei beneficiari.
5.2.2 Contributi agli investimenti (D92)
I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, operati allo scopo di finanziare in tutto o in parte le acquisizioni di capitale fisso. I beneficiari sono obbligati a utilizzare i contributi agli investimenti percepiti in denaro per finanziare investimenti fissi lordi e i contributi sono spesso legati a specifici progetti di investimento, quali grandi opere di costruzione.
5.2.3 Altri trasferimenti in conto capitale (D99)
Gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono gli indennizzi accordati una tantum a fronte di gravi lesioni o di danni considerevoli non assicurati, lasciti, donazioni di importo rilevante tra vivi, compresi i lasciti e le donazioni alle istituzioni senza scopo di lucro. In tale rubrica rientra la Remissione di debiti.
5.2.3.1 Remissione di debiti
La remissione di debiti consiste nella volontaria cancellazione, in tutto o in parte, di una obbligazione di debito nel quadro di un accordo contrattuale tra un creditore e un debitore.
C. CONTO FINANZIARIO E POSIZIONE PATRIMONIALE SULL'ESTERO
In generale il conto finanziario registra le operazioni, riguardanti attività e passività finanziarie, che si sono svolte tra residenti e non residenti. Nel conto finanziario le operazioni sono presentate con valori netti: le acquisizioni nette di attività finanziarie corrispondono alla differenza tra acquisizioni e cessioni di attività.
La posizione patrimoniale sull'estero evidenzia, alla fine di ciascun trimestre, il valore delle attività finanziarie dei residenti di un'economia che costituiscono crediti nei confronti di non residenti e le passività dei residenti di un'economia nei confronti di non residenti, più l'oro fisico detenuto come attività di riserva. La differenza tra le attività e le passività è la posizione patrimoniale netta sull'estero, che rappresenta un credito netto oppure una passività netta nei confronti del resto del mondo.
Il valore della posizione patrimoniale sull'estero alla fine di un periodo è pari al saldo tra le posizioni alla fine del periodo precedente, le operazioni nel periodo corrente e le altre variazioni non riconducibili a operazioni tra residenti e non residenti che potrebbero essere attribuite ad altre variazioni di volume e a rivalutazioni (dovute a variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio).
Secondo la ripartizione in base al criterio funzionale, le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono classificate come Investimenti diretti, Investimenti di portafoglio, Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti, Altri investimenti e Attività di riserva. Le posizioni e le operazioni finanziarie internazionali sono inoltre classificate secondo il tipo di strumento e secondo il settore istituzionale, come precisato nella tavola 7.
I prezzi di mercato servono da base per la valutazione delle posizioni e delle operazioni. Si fa ricorso alla valutazione al valore nominale per le posizioni inerenti a strumenti non negoziabili, ovvero prestiti, depositi e altri conti attivi e passivi. Tuttavia, tutte le operazioni relative a tali strumenti sono valutate a prezzi di mercato. Al fine di tener conto della differenza tra la valutazione di mercato delle operazioni e la valutazione al valore nominale delle posizioni, nel periodo in cui è effettuata la vendita, il venditore registra Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo per un importo pari alla differenza tra il valore nominale e il valore della transazione, mentre l'acquirente registra un importo di segno contrario come Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.
Il conto finanziario della bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero comprendono poste di contropartita per i redditi maturati sugli strumenti classificati nelle rispettive categorie funzionali.
6.1 Investimenti diretti
Gli investimenti diretti sono associati all'esercizio da parte di un residente in un'economia (investitore diretto) di un controllo o di un'influenza significativa sulla gestione di un'impresa residente in un'altra economia (impresa oggetto di investimento diretto). Secondo gli standard internazionali, la proprietà diretta o indiretta del 10% o più del potere di voto di un'impresa residente in un'economia da parte di un investitore residente in un'altra economia costituisce prova di una siffatta relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle consociate di un'impresa di investimento diretto, alle società controllate dalle consociate, nonché a quelle collegate. Una volta verificata la sussistenza di un investimento diretto, tutti i pertinenti flussi finanziari o le consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come posizioni o operazioni inerenti a investimenti diretti.
Il Capitale azionario include le partecipazioni in filiali, così come tutte le partecipazioni in consociate e società collegate. Gli Utili reinvestiti consistono nella posta di contropartita della quota spettante agli investitori diretti degli utili non distribuiti come dividendi da consociate o società collegate, nonché degli utili di filiali non rimessi all'investitore diretto e registrati nella rubrica Redditi da capitale (cfr. 3.2.3).
Le Azioni e partecipazioni di investimenti diretti e gli Strumenti di debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione esistente tra le entità e secondo la direzione dell'investimento. Si distinguono tre tipi di relazioni per gli investimenti diretti:
a) |
investimento degli investitori diretti in imprese oggetto di investimento diretto: rientrano in tale categoria i flussi (e gli stock) di investimenti dall'investitore diretto alle imprese oggetto d'investimento diretto (indipendentemente dal fatto che il controllo o l'influenza siano esercitati direttamente o indirettamente); |
b) |
partecipazioni incrociate: questo tipo di relazione riguarda i flussi (e gli stock) di investimenti dalle imprese oggetto di investimento diretto all'investitore diretto; |
c) |
tra imprese sorelle: rientrano in tale categoria i flussi (e gli stock) tra imprese che non si controllano né si influenzano a vicenda, ma sono tutte assoggettate al controllo o all'influenza dello stesso investitore diretto. |
6.2 Investimenti di portafoglio
Gli investimenti di portafoglio comprendono le posizioni e le operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni o a titoli di credito diversi da quelli inclusi tra gli investimenti diretti o tra le attività di riserva. Negli investimenti di portafoglio rientrano Azioni e altre partecipazioni, Quote e partecipazioni in fondi di investimento e Titoli di credito, a condizione che non siano classificati tra gli investimenti diretti o tra le attività di riserva. Transazioni quali le operazioni di pronti contro termine e i prestiti di titoli sono escluse dagli investimenti di portafoglio.
6.2.1 Azioni e altre partecipazioni (F51/AF51)
Le azioni e altre partecipazioni sono tutti gli strumenti rappresentativi del diritto sul valore residuo di una società o di una quasi-società, dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori. A differenza dei titoli di credito, le azioni e le altre partecipazioni generalmente non assicurano al proprietario il diritto a un importo prestabilito o a un ammontare determinato secondo una formula prefissata. Le azioni si suddividono in Azioni quotate e Azioni non quotate.
Le azioni quotate (F511/AF511) sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni non quotate (F512/AF512) sono i titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori.
6.2.2 Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F52/AF52)
Le quote di fondi di investimento sono emesse da fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie. In considerazione del ruolo specializzato che rivestono nell'intermediazione finanziaria come forma di investimento collettivo in altre attività, le quote di fondi di investimento sono individuate separatamente rispetto alle altre azioni rappresentative di capitale. Il trattamento dei loro utili è inoltre differente perché è necessario imputare gli utili reinvestiti.
6.2.3 Titoli di credito (F3/AF3)
I titoli di credito sono strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Comprendono effetti, buoni, obbligazioni, certificati di deposito negoziabili, carta commerciale, titoli garantiti da attività, strumenti del mercato monetario e strumenti simili normalmente negoziati sui mercati finanziari. Le operazioni e le posizioni inerenti a titoli di credito sono suddivise secondo la scadenza originaria in Titoli di credito a breve termine e Titoli di credito a lungo termine.
6.2.3.1 Titoli di credito a breve termine (F31/AF31)
I titoli di credito a breve termine sono rimborsabili a vista o hanno una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi conferiscono generalmente al loro possessore il diritto incondizionato di ricevere, a una determinata data, un importo prestabilito. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l'entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.
6.2.3.2 Titoli di credito a lungo termine (F32/AF32)
I titoli di credito a lungo termine hanno scadenza originaria superiore a un anno o scadenza indeterminata (i titoli rimborsabili a vista sono inclusi nei titoli a breve termine). Essi conferiscono al loro possessore: a) il diritto incondizionato a un gettito monetario fisso o variabile nella misura determinata nel contratto (il pagamento degli interessi è indipendente dagli introiti del debitore) e b) il diritto incondizionato a percepire, a una o a più date prestabilite, un importo determinato a titolo di rimborso del capitale.
La registrazione delle operazioni nella bilancia dei pagamenti avviene nel momento in cui i creditori o i debitori iscrivono l'attività o la passività nei propri conti. Le operazioni sono registrate al prezzo effettivamente percepito o corrisposto, al netto di commissioni e oneri. Sono pertanto compresi, nel caso dei titoli con cedola, gli interessi maturati dall'ultimo pagamento degli interessi e, nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. L'inclusione degli interessi maturati è necessaria tanto per il conto finanziario della bilancia dei pagamenti quanto per la posizione patrimoniale sull'estero: tali registrazioni necessitano di poste di contropartita nei rispettivi conti del reddito.
6.3 Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti (F7/AF7)
Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a un altro strumento o indicatore finanziario o a una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari (quali il rischio di cambio, di credito, di variazione dei tassi d'interesse, di oscillazione del prezzo di un'azione o di una merce, ecc.) possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Sono classificati in una rubrica distinta dalle altre perché si ha in questo caso un trasferimento di rischi e non una fornitura di fondi o di altre risorse. A differenza degli altri strumenti articolati secondo la funzione, gli strumenti finanziari derivati non generano redditi primari. I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come strumenti finanziari derivati, non come redditi da capitale. Le posizioni e le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati sono trattate separatamente rispetto al valore delle attività sottostanti cui tali strumenti sono collegati. Nel caso delle opzioni, è registrato l'intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell'opzione e un compenso del servizio). I margini rimborsabili consistono in denaro o altre attività depositate a garanzia della controparte contro il rischio di inadempimento. Essi sono classificati come depositi tra gli altri investimenti (se le passività del debitore sono incluse nella massa monetaria) o negli altri conti attivi e passivi. I margini non rimborsabili (denominati anche margini di variazione) riducono la passività finanziaria creata tramite lo strumento derivato e sono pertanto classificati come operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati.
Le stock option conferite ai dipendenti consistono in opzioni all'acquisto del capitale di una società attribuite ai dipendenti di tale società come forma di retribuzione. Se possono essere negoziate sui mercati finanziari senza alcuna limitazione, le stock option conferite ai dipendenti sono classificate come strumenti finanziari derivati.
6.4 Altri investimenti
La rubrica Altri investimenti riunisce tutte le posizioni e le operazioni non incluse nelle pertinenti rubriche relative a investimenti diretti, investimenti di portafoglio, strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti o attività di riserva. Nella misura in cui le seguenti classi di attività e passività finanziarie non sono incluse tra gli investimenti diretti o le attività di riserva, gli altri investimenti comprendono: a) Altre partecipazioni; b) Biglietti, monete e depositi; c) Prestiti (compreso l'utilizzo di crediti e di prestiti del FMI ); d) Assicurazioni, pensioni e garanzie standard; e) Crediti commerciali e anticipazioni; f) Altri conti attivi e passivi; g) Assegnazioni di DSP (i DSP detenuti sono inclusi nelle attività di riserva).
Per i prestiti, i depositi e gli altri conti attivi e passivi ceduti a sconto, il valore dell'operazione registrato nel conto finanziario può divergere dai valori nominali registrati nella posizione patrimoniale sull'estero. Tali differenze sono registrate come Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.
6.4.1 Altre partecipazioni (F519/AF519)
Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale non rappresentate da titoli e pertanto non incluse in investimenti di portafoglio. La partecipazione al capitale di alcune organizzazioni internazionali non avviene sotto forma di azioni ed è pertanto classificata come Altre partecipazioni.
6.4.2 Biglietti, monete e depositi (F2/AF2)
Per biglietti, monete e depositi si intendono le banconote e le monete in circolazione, nonché i depositi. I depositi sono contratti standard non negoziabili generalmente offerti da istituti di deposito, che consentono il deposito e il successivo prelievo di importi variabili di denaro da parte del creditore. Solitamente i depositi garantiscono la restituzione del capitale all'investitore da parte del debitore.
La distinzione tra Prestiti e Biglietti, monete e depositi sta nella natura del prenditore di fondi. Ciò implica che, sul lato delle attività, i fondi corrisposti dal settore residente che li detiene a istituti bancari non residenti devono essere classificati come Depositi, mentre i fondi corrisposti dal settore residente che li detiene a unità non bancarie non residenti (unità istituzionali diverse dalle banche) devono essere classificati come Prestiti. Sul lato delle passività, i fondi ricevuti da unità istituzionali non bancarie residenti (ossia diverse da istituzioni finanziarie e monetarie) sono sempre classificati come Prestiti. Tale distinzione comporta che tutte le operazioni in cui intervengono istituzioni finanziarie e monetarie residenti e banche non residenti devono essere classificate come Depositi.
6.4.3 Prestiti (F4/AF4)
I prestiti sono attività finanziarie a) che si creano allorché un creditore presta direttamente fondi a un debitore e b) che sono attestate da documenti non negoziabili. Rientrano in tale rubrica tutti i prestiti, compresi i mutui ipotecari, i contratti di leasing finanziario e le operazioni di pronti contro termine. Tutte le operazioni di pronti contro termine (repurchase agreement, operazioni di vendita con patto di riacquisto e prestiti di titoli) (con scambio di denaro a titolo di garanzia) sono considerate non come effettive operazioni di compravendita di titoli, bensì come prestiti garantiti e sono registrate nella rubrica Altri investimenti per il settore residente che conduce l'operazione. Questo trattamento, peraltro conforme alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto a riflettere con maggiore precisione le motivazioni economiche alla base di tali strumenti finanziari.
6.4.4 Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F6/AF6)
Comprendono: a) riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (F61); b) diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F62); c) diritti pensionistici, diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi e diritti a prestazioni non pensionistiche (F63+F64+F65); d) riserve per escussioni di garanzie standard (F66).
6.4.5 Crediti commerciali e anticipazioni (F81/AF81)
I crediti commerciali e le anticipazioni sono costituiti dai crediti finanziari derivanti dalla concessione diretta di credito da parte dei fornitori di beni e servizi ai propri clienti e dalle anticipazioni per prodotti in corso di lavorazione o lavori da effettuare, nella forma di pagamenti anticipati da parte dei clienti di beni e servizi non ancora forniti. Si hanno crediti commerciali e anticipazioni allorché il momento del pagamento di beni e servizi non coincide con quello del trasferimento della proprietà di un bene o dell'erogazione di un servizio.
6.4.6 Altri conti attivi e passivi (F89/AF89)
Rientrano in tale rubrica i conti attivi o passivi diversi da quelli inclusi nei crediti commerciali e nelle anticipazioni o in altri strumenti. Gli altri conti attivi e passivi comprendono attività e passività finanziarie create quale contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari. Includono passività maturate, ma non ancora liquidate, in relazione a imposte, compravendite di titoli, commissioni su prestiti di titoli e su prestiti di oro, retribuzioni, dividendi e contributi sociali.
6.4.7 Assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP) (F12/AF12)
Le assegnazioni di DSP ai membri del FMI sono registrate come passività assunte dagli assegnatari in DSP nella rubrica Altri investimenti, con una registrazione di contropartita in DSP nella rubrica Attività di riserva.
6.5 Attività di riserva
Le attività di riserva sono le attività sull'estero immediatamente a disposizione delle autorità monetarie, e da queste controllate, per soddisfare bisogni di finanziamento della bilancia dei pagamenti, per intervenire sui mercati dei cambi al fine di tenere sotto controllo il tasso di cambio e per altri scopi correlati (come mantenere la fiducia nella moneta e nell'economia o servire da base per prestiti esteri). Le attività di riserva devono essere attività in valuta estera, crediti nei confronti di non residenti e attività effettivamente esistenti. Sono escluse le attività potenziali. Alla base del concetto di attività di riserva si trovano le nozioni di "controllo" da parte delle autorità monetarie e di "disponibilità" delle attività.
6.5.1 Oro monetario (F11/AF11)
L'oro monetario è l'oro su cui vantano diritti le autorità monetarie (o altri organismi assoggettati al controllo effettivo delle autorità monetarie), detenuto come attività di riserva. Comprende l'Oro fisico e i Conti in oro non allocated presso non residenti che attribuiscono il diritto di ottenere la consegna di oro.
6.5.1.1 L'oro fisico (compreso quello detenuto in conti in oro allocated) si presenta nella forma di monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1 000.
6.5.1.2 I conti in oro non allocated rappresentano un diritto nei confronti del gestore di ottenere la consegna di oro. Il gestore di tali conti vanta un diritto su una base di riserva di oro fisico (allocated) e attribuisce ai titolari dei conti un credito denominato in oro. I conti in oro non allocated non classificati come oro monetario sono inclusi come Biglietti, monete e depositi negli Altri investimenti.
6.5.2 Diritti speciali di prelievo (F12/AF12)
I diritti speciali di prelievo (DSP) sono attività di riserva internazionali create dal FMI e assegnate ai suoi membri a integrazione delle riserve ufficiali esistenti. I DSP sono detenuti esclusivamente dalle autorità monetarie dei membri del FMI e da un numero limitato di istituzioni finanziarie internazionali all'uopo autorizzate.
6.5.3 Posizione di riserva sul FMI
Corrisponde alla somma a) della "tranche di riserva", ossia gli importi in valuta estera (inclusi i DSP) che un paese membro può ottenere dal FMI con breve preavviso, e b) dei debiti del FMI (nel quadro di un accordo di prestito) nel Conto delle risorse generali, che possono essere messi rapidamente a disposizione del paese membro.
6.5.4 Altre attività di riserva
Comprendono: Biglietti, monete e depositi, Titoli, Strumenti finanziari derivati e Altri crediti. I Depositi sono quelli disponibili a vista. I Titoli comprendono azioni e titoli di credito liquidi e negoziabili emessi da non residenti, comprese le quote di fondi di investimento. Gli Strumenti finanziari derivati sono registrati tra le attività di riserva solo nel caso in cui gli strumenti finanziari derivati correlati alla gestione delle attività di riserva costituiscono parte integrante della valutazione di tali attività. Gli Altri crediti comprendono prestiti a operatori non bancari non residenti, prestiti a lungo termine a un conto fiduciario del FMI e altre attività finanziarie non precedentemente considerate che soddisfano la definizione di attività di riserva.
(1) Non obbligatorio per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.
(2) Non obbligatorio per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.
(3) La transizione verso T+82 e T+80 non è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.
(4) La disaggregazione geografica sarà obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria dal 2019 in poi.
(5) La disaggregazione per settore istituzionale di livello 1 (Sec 1), e non Sec 2, è obbligatoria per gli Stati membri non aderenti all'Unione monetaria.
(6) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.
(7) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.
(8) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.
(9) Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro: disaggregazione individuale per paese.
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/67 |
REGOLAMENTO (UE) N. 556/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2012
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di spinosad nei o sui lamponi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per lo spinosad sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), la Francia ha notificato alla Commissione in data 11 maggio 2012 l'autorizzazione temporanea per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva spinosad, a causa della comparsa improvvisa della Drosophila suzukii, pericolo imprevedibile e che non poteva essere contenuto con alcun altro mezzo ragionevole. Di conseguenza la Francia, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, ha notificato agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") di avere autorizzato l'immissione in commercio nel proprio territorio di lamponi contenenti residui di antiparassitari in quantità superiore all'LMR previsto. Tale LMR è attualmente fissato a 0,3. |
(3) |
La Francia ha presentato alla Commissione un'adeguata valutazione dei rischi per i consumatori e ha proposto su questa base un LMR provvisorio. |
(4) |
L'Autorità ha esaminato le informazioni fornite ed ha pubblicato una dichiarazione (3) sulla sicurezza dell'LMR provvisorio proposto. |
(5) |
L'Autorità ha concluso che non è probabile che l'impiego di spinosad sui lamponi autorizzato dalla Francia abbia come conseguenza un'esposizione dei consumatori superiore ai valori tossicologici di riferimento e pertanto tale impiego non dovrebbe costituire un problema di salute pubblica. |
(6) |
Sulla base della dichiarazione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, l'opportuna modifica dell'LMR è conforme a quanto prescritto dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Dato che gli impieghi di prodotti fitosanitari contenenti spinosad sono già stati autorizzati dalla Francia e data la conseguente necessità urgente di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno stabilire l'LMR conformemente alla procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Statement on the modification of the existing MRL for spinosad in raspberries. EFSA Journal 2012;10(5):2751 [26 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2751 Disponibile online: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna per lo spinosad è sostituita dalla seguente:
«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
Numero di codice |
Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1) |
Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad (F) |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||
0100000 |
|
|
||||
0110000 |
|
0,3 |
||||
0110010 |
Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi) |
|
||||
0110020 |
Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi) |
|
||||
0110030 |
Limoni (Limone) |
|
||||
0110040 |
Limette |
|
||||
0110050 |
Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi) |
|
||||
0110990 |
Altri |
|
||||
0120000 |
|
|
||||
0120010 |
Mandorle |
1 |
||||
0120020 |
Noci del Brasile |
0,05 |
||||
0120030 |
Noci di anacardi |
0,05 |
||||
0120040 |
Castagne e marroni |
0,05 |
||||
0120050 |
Noci di cocco |
0,05 |
||||
0120060 |
Nocciole (Nocciola di Dalmazia) |
0,05 |
||||
0120070 |
Noci del Queensland |
0,05 |
||||
0120080 |
Noci di pecàn |
0,05 |
||||
0120090 |
Pinoli |
0,05 |
||||
0120100 |
Pistacchi |
0,05 |
||||
0120110 |
Noci comuni |
0,05 |
||||
0120990 |
Altri |
0,05 |
||||
0130000 |
|
|
||||
0130010 |
Mele (Mela selvatica) |
1 |
||||
0130020 |
Pere (Nashi) |
1 |
||||
0130030 |
Cotogne |
0,5 |
||||
0130040 |
Nespole |
0,5 |
||||
0130050 |
Nespole del Giappone |
0,5 |
||||
0130990 |
Altro |
0,5 |
||||
0140000 |
|
1 |
||||
0140010 |
Albicocche |
|
||||
0140020 |
Ciliege (Ciliegie dolci, amarene) |
|
||||
0140030 |
Pesche (Nettarine e ibridi simili) |
|
||||
0140040 |
Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole) |
|
||||
0140990 |
Altri |
|
||||
0150000 |
|
|
||||
0151000 |
|
0,5 |
||||
0151010 |
Uve da tavola |
|
||||
0151020 |
Uve da vino |
|
||||
0152000 |
|
0,3 |
||||
0153000 |
|
|
||||
0153010 |
More di rovo |
0,3 |
||||
0153020 |
More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro) |
0,02 (2) |
||||
0153030 |
Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus)) |
0,9 (+) |
||||
0153990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0154000 |
|
|
||||
0154010 |
Mirtilli (Mirtilli neri) |
0,3 |
||||
0154020 |
Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi) |
0,02 (2) |
||||
0154030 |
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
0,3 |
||||
0154040 |
Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes) |
0,3 |
||||
0154050 |
Rose canine (cinorrodonti) |
0,3 |
||||
0154060 |
More di gelso (Bacche di corbezzolo) |
0,02 (2) |
||||
0154070 |
Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta)) |
0,3 |
||||
0154080 |
Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti) |
0,3 |
||||
0154990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0160000 |
|
|
||||
0161000 |
|
|
||||
0161010 |
Datteri |
0,02 (2) |
||||
0161020 |
Fichi |
0,02 (2) |
||||
0161030 |
Olive da tavola |
0,02 (2) |
||||
0161040 |
Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) |
0,02 (2) |
||||
0161050 |
Carambole (Bilimbi) |
0,02 (2) |
||||
0161060 |
Cachi |
0,05 |
||||
0161070 |
Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora)) |
0,02 (2) |
||||
0161990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0162000 |
|
|
||||
0162010 |
Kiwi |
0,2 |
||||
0162020 |
Litci (Pulasan, rambutan, mangostano) |
0,02 (2) |
||||
0162030 |
Passiflore |
0,5 |
||||
0162040 |
Fichi d’India (fichi di cactus) |
0,02 (2) |
||||
0162050 |
Cainito |
0,02 (2) |
||||
0162060 |
Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa)) |
0,02 (2) |
||||
0162990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0163000 |
|
|
||||
0163010 |
Avocadi |
0,02 (2) |
||||
0163020 |
Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana) |
2 |
||||
0163030 |
Manghi |
0,02 (2) |
||||
0163040 |
Papaie |
0,5 |
||||
0163050 |
Melagrane |
0,02 (2) |
||||
0163060 |
Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza) |
0,02 (2) |
||||
0163070 |
Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus)) |
0,02 (2) |
||||
0163080 |
Ananas |
0,02 (2) |
||||
0163090 |
Frutti dell’albero del pane (Jack) |
0,02 (2) |
||||
0163100 |
Durian |
0,02 (2) |
||||
0163110 |
Annona (guanabana) |
0,02 (2) |
||||
0163990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0200000 |
|
|
||||
0210000 |
|
|
||||
0211000 |
|
0,02 (2) |
||||
0212000 |
|
0,02 (2) |
||||
0212010 |
Manioca (Dasheen, taro, tannia) |
|
||||
0212020 |
Patate dolci |
|
||||
0212030 |
Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico) |
|
||||
0212040 |
Maranta |
|
||||
0212990 |
Altri |
|
||||
0213000 |
|
|
||||
0213010 |
Bietole rosse |
0,02 (2) |
||||
0213020 |
Carote |
0,02 (2) |
||||
0213030 |
Sedani-rapa |
0,02 (2) |
||||
0213040 |
Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana) |
0,02 (2) |
||||
0213050 |
Topinambur |
0,02 (2) |
||||
0213060 |
Pastinaca |
0,02 (2) |
||||
0213070 |
Prezzemolo a grossa radice |
0,02 (2) |
||||
0213080 |
Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus)) |
0,3 |
||||
0213090 |
Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica)) |
0,02 (2) |
||||
0213100 |
Rutabaga |
0,02 (2) |
||||
0213110 |
Rape |
0,02 (2) |
||||
0213990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0220000 |
|
|
||||
0220010 |
Agli |
0,1 |
||||
0220020 |
Cipolle (Cipolle argentate) |
0,2 |
||||
0220030 |
Scalogni |
0,1 |
||||
0220040 |
Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili) |
0,2 |
||||
0220990 |
Altri |
0,1 |
||||
0230000 |
|
|
||||
0231000 |
|
|
||||
0231010 |
Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense)) |
1 |
||||
0231020 |
Peperoni (Peperoni piccanti) |
2 |
||||
0231030 |
Melanzane (Pepini) |
1 |
||||
0231040 |
Okra, gombo |
1 |
||||
0231990 |
Altri |
1 |
||||
0232000 |
|
|
||||
0232010 |
Cetrioli |
1 |
||||
0232020 |
Cetriolini |
0,2 |
||||
0232030 |
Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)) |
0,2 |
||||
0232990 |
Altri |
0,2 |
||||
0233000 |
|
1 |
||||
0233010 |
Meloni (Kiwano) |
|
||||
0233020 |
Zucche (Zucca invernale) |
|
||||
0233030 |
Cocomeri |
|
||||
0233990 |
Altri |
|
||||
0234000 |
|
0,02 (2) |
||||
0239000 |
|
0,02 (2) |
||||
0240000 |
|
2 |
||||
0241000 |
|
|
||||
0241010 |
Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)) |
|
||||
0241020 |
Cavolfiori |
|
||||
0241990 |
Altri |
|
||||
0242000 |
|
|
||||
0242010 |
Cavoletti di Bruxelles |
|
||||
0242020 |
Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi) |
|
||||
0242990 |
Altri |
|
||||
0243000 |
|
|
||||
0243010 |
Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai)) |
|
||||
0243020 |
Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio) |
|
||||
0243990 |
Altri |
|
||||
0244000 |
|
|
||||
0250000 |
|
|
||||
0251000 |
|
10 |
||||
0251010 |
Dolcetta (Gallinella carenata) |
|
||||
0251020 |
Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana) |
|
||||
0251030 |
Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero) |
|
||||
0251040 |
Crescione |
|
||||
0251050 |
Barbarea |
|
||||
0251060 |
Rucola (Rucola selvatica) |
|
||||
0251070 |
Senape nera |
|
||||
0251080 |
Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)) |
|
||||
0251990 |
Altri |
|
||||
0252000 |
|
10 |
||||
0252010 |
Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto) |
|
||||
0252020 |
Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda)) |
|
||||
0252030 |
Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse) |
|
||||
0252990 |
Altri |
|
||||
0253000 |
|
10 |
||||
0254000 |
|
10 |
||||
0255000 |
|
10 |
||||
0256000 |
|
|
||||
0256010 |
Cerfoglio |
10 |
||||
0256020 |
Erba cipollina |
10 |
||||
0256030 |
Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee) |
10 |
||||
0256040 |
Prezzemolo |
60 |
||||
0256050 |
Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano) |
10 |
||||
0256060 |
Rosmarino |
10 |
||||
0256070 |
Timo (Maggiorana, origano) |
10 |
||||
0256080 |
Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita) |
10 |
||||
0256090 |
Foglie di alloro (lauro) |
10 |
||||
0256100 |
Dragoncello (Issopo) |
10 |
||||
0256990 |
Altri (Fiori commestibili) |
10 |
||||
0260000 |
|
|
||||
0260010 |
Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago) |
0,5 |
||||
0260020 |
Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio) |
0,3 |
||||
0260030 |
Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce)) |
0,5 |
||||
0260040 |
Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci) |
0,3 |
||||
0260050 |
Lenticchie |
0,3 |
||||
0260990 |
Altri |
0,3 |
||||
0270000 |
|
|
||||
0270010 |
Asparagi |
0,2 |
||||
0270020 |
Cardi |
0,2 |
||||
0270030 |
Sedani |
2 |
||||
0270040 |
Finocchi |
0,2 |
||||
0270050 |
Carciofi |
0,2 |
||||
0270060 |
Porri |
0,5 |
||||
0270070 |
Rabarbaro |
0,2 |
||||
0270080 |
Germogli di bambù |
0,2 |
||||
0270090 |
Cuori di palma |
0,2 |
||||
0270990 |
Altri |
0,2 |
||||
0280000 |
|
0,02 (2) |
||||
0280010 |
Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake) |
|
||||
0280020 |
Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini) |
|
||||
0280990 |
Altri |
|
||||
0290000 |
|
0,02 (2) |
||||
0300000 |
|
0,02 (2) |
||||
0300010 |
Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio)) |
|
||||
0300020 |
Lenticchie |
|
||||
0300030 |
Piselli (Ceci, piselli, cicerchia) |
|
||||
0300040 |
Lupini |
|
||||
0300990 |
Altri |
|
||||
0400000 |
|
0,02 (2) |
||||
0401000 |
|
|
||||
0401010 |
Semi di lino |
|
||||
0401020 |
Semi di arachide |
|
||||
0401030 |
Semi di papavero |
|
||||
0401040 |
Semi di sesamo |
|
||||
0401050 |
Semi di girasole |
|
||||
0401060 |
Semi di colza (Colza, ravizzone) |
|
||||
0401070 |
Semi di soia |
|
||||
0401080 |
Semi di senape |
|
||||
0401090 |
Semi di cotone |
|
||||
0401100 |
Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee) |
|
||||
0401110 |
Semi di cartamo |
|
||||
0401120 |
Semi di borragine |
|
||||
0401130 |
Semi di camelina |
|
||||
0401140 |
Semi di canapa |
|
||||
0401150 |
Semi di ricino |
|
||||
0401990 |
Altri |
|
||||
0402000 |
|
|
||||
0402010 |
Olive da olio |
|
||||
0402020 |
Noci di palmisti (semi di palma) |
|
||||
0402030 |
Frutti di palma |
|
||||
0402040 |
Capoc |
|
||||
0402990 |
Altri |
|
||||
0500000 |
|
1 |
||||
0500010 |
Orzo |
|
||||
0500020 |
Grano saraceno (Amaranto, quinoa) |
|
||||
0500030 |
Mais |
|
||||
0500040 |
Miglio (Panico, tef) |
|
||||
0500050 |
Avena |
|
||||
0500060 |
Riso |
|
||||
0500070 |
Segale |
|
||||
0500080 |
Sorgo |
|
||||
0500090 |
Frumento (Spelta, triticale) |
|
||||
0500990 |
Altri |
|
||||
0600000 |
|
|
||||
0610000 |
|
0,05 (2) |
||||
0620000 |
|
0,02 (2) |
||||
0630000 |
|
0,05 (2) |
||||
0631000 |
|
|
||||
0631010 |
Fiori di camomilla |
|
||||
0631020 |
Fiori di ibisco |
|
||||
0631030 |
Petali di rosa |
|
||||
0631040 |
Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra)) |
|
||||
0631050 |
Tiglio |
|
||||
0631990 |
Altri |
|
||||
0632000 |
|
|
||||
0632010 |
Foglie di fragola |
|
||||
0632020 |
Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo) |
|
||||
0632030 |
Mate |
|
||||
0632990 |
Altri |
|
||||
0633000 |
|
|
||||
0633010 |
Radici di valeriana |
|
||||
0633020 |
Radici di ginseng |
|
||||
0633990 |
Altri |
|
||||
0639000 |
|
|
||||
0640000 |
|
0,02 (2) |
||||
0650000 |
|
0,02 (2) |
||||
0700000 |
|
22 |
||||
0800000 |
|
|
||||
0810000 |
|
0,02 (2) |
||||
0810010 |
Anice verde |
|
||||
0810020 |
Grano nero |
|
||||
0810030 |
Semi di sedano (Levistico) |
|
||||
0810040 |
Semi di coriandolo |
|
||||
0810050 |
Semi di cumino |
|
||||
0810060 |
Semi di aneto |
|
||||
0810070 |
Semi di finocchio |
|
||||
0810080 |
Semi di fieno greco |
|
||||
0810090 |
Noci moscate |
|
||||
0810990 |
Altri |
|
||||
0820000 |
|
0,02 (2) |
||||
0820010 |
Pimenti |
|
||||
0820020 |
Semi di anice (pepe giapponese) |
|
||||
0820030 |
Carvi |
|
||||
0820040 |
Cardamomo |
|
||||
0820050 |
Bacche di ginepro |
|
||||
0820060 |
Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa) |
|
||||
0820070 |
Baccelli di vaniglia |
|
||||
0820080 |
Tamarindo |
|
||||
0820990 |
Altri |
|
||||
0830000 |
|
0,02 (2) |
||||
0830010 |
Cannella (Cassia) |
|
||||
0830990 |
Altri |
|
||||
0840000 |
|
0,02 (2) |
||||
0840010 |
Liquirizia |
|
||||
0840020 |
Zenzero |
|
||||
0840030 |
Curcuma |
|
||||
0840040 |
Barbaforte o cren |
|
||||
0840990 |
Altri |
|
||||
0850000 |
|
|
||||
0850010 |
Chiodi di garofano |
0,02 (2) |
||||
0850020 |
Capperi |
0,4 |
||||
0850990 |
Altri |
0,02 (2) |
||||
0860000 |
|
0,02 (2) |
||||
0860010 |
Zafferano |
|
||||
0860990 |
Altri |
|
||||
0870000 |
|
0,02 (2) |
||||
0870010 |
Macis |
|
||||
0870990 |
Altri |
|
||||
0900000 |
|
0,05 |
||||
0900010 |
Barbabietola da zucchero |
|
||||
0900020 |
Canna da zucchero |
|
||||
0900030 |
Radici di cicoria |
|
||||
0900990 |
Altri |
|
||||
1000000 |
|
|
||||
1010000 |
|
|
||||
1011000 |
|
|
||||
1011010 |
Carne |
0,05 |
||||
1011020 |
Grasso privo di carne magra |
1 |
||||
1011030 |
Fegato |
0,5 |
||||
1011040 |
Reni |
0,3 |
||||
1011050 |
Frattaglie commestibili |
0,5 |
||||
1011990 |
Altri |
|
||||
1012000 |
|
|
||||
1012010 |
Carne |
0,3 |
||||
1012020 |
Grasso |
3 |
||||
1012030 |
Fegato |
2 |
||||
1012040 |
Reni |
1 |
||||
1012050 |
Frattaglie commestibili |
0,5 |
||||
1012990 |
Altri |
|
||||
1013000 |
|
|
||||
1013010 |
Carne |
0,05 |
||||
1013020 |
Grasso |
2 |
||||
1013030 |
Fegato |
0,5 |
||||
1013040 |
Reni |
0,5 |
||||
1013050 |
Frattaglie commestibili |
0,5 |
||||
1013990 |
Altri |
|
||||
1014000 |
|
|
||||
1014010 |
Carne |
0,05 |
||||
1014020 |
Grasso |
2 |
||||
1014030 |
Fegato |
0,5 |
||||
1014040 |
Reni |
0,5 |
||||
1014050 |
Frattaglie commestibili |
0,5 |
||||
1014990 |
Altri |
|
||||
1015000 |
|
|
||||
1015010 |
Carne |
0,05 |
||||
1015020 |
Grasso |
2 |
||||
1015030 |
Fegato |
0,5 |
||||
1015040 |
Reni |
0,5 |
||||
1015050 |
Frattaglie commestibili |
0,5 |
||||
1015990 |
Altri |
|
||||
1016000 |
|
|
||||
1016010 |
Carne |
0,2 |
||||
1016020 |
Grasso |
1 |
||||
1016030 |
Fegato |
0,2 |
||||
1016040 |
Reni |
0,2 |
||||
1016050 |
Frattaglie commestibili |
0,2 |
||||
1016990 |
Altri |
|
||||
1017000 |
|
0,02 (2) |
||||
1017010 |
Carne |
|
||||
1017020 |
Grasso |
|
||||
1017030 |
Fegato |
|
||||
1017040 |
Reni |
|
||||
1017050 |
Frattaglie commestibili |
|
||||
1017990 |
Altri |
|
||||
1020000 |
|
0,5 |
||||
1020010 |
Bovini |
|
||||
1020020 |
Ovini |
|
||||
1020030 |
Caprini |
|
||||
1020040 |
Equini |
|
||||
1020990 |
Altri |
|
||||
1030000 |
|
0,2 |
||||
1030010 |
Galli e galline |
|
||||
1030020 |
Anatre |
|
||||
1030030 |
Oche |
|
||||
1030040 |
Quaglie |
|
||||
1030990 |
Altro |
|
||||
1040000 |
|
0,01 (2) |
||||
1050000 |
|
0,01 (2) |
||||
1060000 |
|
0,01 (2) |
||||
1070000 |
|
0,01 (2) |
||||
(L)= Liposolubile Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad (F)
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(L)= Liposolubile
Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad (F)
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2014; dopo tale data gli LMR saranno di 0,3, salvo modifica introdotta da un regolamento.
|
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/81 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 557/2012 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
TR |
62,0 |
ZZ |
62,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
18,0 |
TR |
95,4 |
|
ZZ |
56,7 |
|
0709 93 10 |
TR |
103,0 |
ZZ |
103,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
74,0 |
UY |
81,1 |
|
ZA |
95,6 |
|
ZZ |
83,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
138,3 |
BR |
90,1 |
|
CH |
68,9 |
|
CL |
103,3 |
|
NZ |
128,9 |
|
US |
121,2 |
|
UY |
57,1 |
|
ZA |
108,4 |
|
ZZ |
102,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
199,1 |
ZZ |
199,1 |
|
0809 29 00 |
TR |
375,9 |
ZZ |
375,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/83 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2011
relativa all’aiuto di stato n. SA.26117 — C 2/10 (ex NN 62/09) concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA
[notificata con il numero C(2011) 4916]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/339/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (1)
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di tale disposizione e esaminate dette osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Nel luglio 2008 la Commissione ha ricevuto due denunce relative a presunti aiuti a favore di Aluminium of Greece e della società ad essa succeduta Aluminium SA, subentrata al 100 % nella produzione di alluminio a partire dal 2007 (in appresso congiuntamente denominate «AoG»). Le denunce riguardavano due presunte misure di aiuto di Stato: una tariffa agevolata per l’energia elettrica e la costruzione di un gasdotto che collegava AoG alla rete principale. |
(2) |
Con lettera del 27 gennaio 2010 la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione alle suddette misure. |
(3) |
La Grecia ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento della Commissione in data 31 marzo 2010. |
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in oggetto. |
(5) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate: il 12 maggio 2010 e il4 maggio 2011 da AoG e il 17 maggio 2010 da Public Power Corporation (in appresso PPC), la compagnia elettrica di Stato che ha applicato una delle presunte misure (tariffa agevolata per l’energia elettrica). Le osservazioni sono state trasmesse alla Grecia cui è stata data la possibilità di rispondere. Le osservazioni della Grecia sono pervenute in data 16 luglio 2010, 6 agosto 2010 e 16 maggio 2011. |
(6) |
Il 1o dicembre la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità greche che hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2011. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESUNTE MISURE DI AIUTO
II. a) IL BENEFICIARIO
(7) |
AoG è un’impresa di grandi dimensioni con sede in Beozia, Grecia. È attiva nella produzione di alluminio come materia prima. Nel luglio 2007 AoG si è scissa in due imprese di nuova costituzione dopo aver ripartito i settori di competenza: a) Aluminium SA e b) Endessa Hellas SA. Aluminium hanno rilevato la produzione di alluminio e quella dell’energia elettrica (AoG aveva ottenuto l’autorizzazione per la produzione di energia elettrica qualche anno prima). Pertanto, la società Aluminium è succeduta ad AoG nella produzione di alluminio al 100 %. AoG possiede anche tre centrali elettriche ubicate accanto all’impianto per la produzione dell’alluminio. Nel 2009 ha avuto un fatturato di 427,3 milioni di EUR (con un risultato operativo prima del prelievo fiscale di 34,4 milioni di EUR) e ha annoverato 960 dipendenti. Nel 2006 (l’anno precedente le misure di aiuto in esame) ha avuto un fatturato di 470,9 milioni di EUR (un aumento del 23 % rispetto al 2005) con un risultato operativo prima del prelievo fiscale di 102,5 milioni di EUR (un aumento del 39 % rispetto al 2005) e ha annoverato 1 047 dipendenti. Appartiene al gruppo di imprese private «Mitilineos SA» dal 2005. |
II. b) LA PRIMA MISURA: LA TARIFFA AGEVOLATA PER L’ENERGIA ELETTRICA
(8) |
Sin dalla sua costituzione (nel 1960) AoG ha beneficiato di alcuni privilegi accordatile dallo Stato greco, tra cui la fornitura di energia elettrica a una tariffa agevolata. Conformemente a quanto definito nello statuto che stabilisce i privilegi, la fornitura di energia elettrica a tariffa agevolata doveva avere termine nel marzo 2006 a condizione che PPC avvisasse debitamente AoG due anni prima. Il 26 febbraio 2004 (cioè oltre due anni prima il termine del privilegio) PPC ha debitamente avvisato AoG e ha smesso di applicare la tariffa agevolata alla fine del marzo 2006. |
(9) |
Pertanto, dal marzo 2006 al gennaio 2007, AoG ha pagato la tariffa standard per l’energia elettrica applicabile ai grandi consumatori industriali. |
(10) |
Tuttavia, AoG ha contestato la decisione relativa al termine della tariffa agevolata in tribunale e, nel gennaio 2007, un tribunale di primo grado ha ordinato come misura temporanea il ripristino della tariffa agevolata in attesa di una decisione sul merito. La decisione temporanea è stata a sua volta impugnata da PPC e annullata nel marzo 2008 (si è sempre in attesa di una decisione sul merito). |
(11) |
La conseguenza pratica delle decisioni giudiziarie è stata che la tariffa agevolata è stata di nuovo applicata a AoG dal gennaio 2007 al marzo 2008. In questo periodo, secondo i dati forniti dalle autorità greche, AoG ha pagato 17,4 milioni di EUR in meno di quanto avrebbe dovuto pagare sulla base della tariffa standard applicata ai grandi consumatori industriali. |
II. c) LA SECONDA MISURA: L’ESTENSIONE DELLA RETE DEL GAS A AoG
(12) |
Il sistema nazionale di trasporto del gas in Grecia può essere esteso su richiesta di un (potenziale) consumatore a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
|
(13) |
Nel caso di AoG, la rete nazionale è stata estesa mediante la costruzione di un gasdotto della lunghezza di 29,5 km a seguito di un parere favorevole della RAE (15 aprile 2005) e dell’approvazione del gestore della rete (13 giugno2005) (3). I lavori di costruzione del gasdotto sono iniziati il 16 maggio 2008. |
(14) |
Il costo totale dell’estensione è stato di 12,64 milioni di EUR, di cui 9,04 milioni di EUR sono stati pagati da National Gas System Operator, (in appresso: NGSO), 3,3 milioni da AoG e 3,6 milioni mediante il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 (4). |
III. MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE
(15) |
Nella decisione di avvio del procedimento del 27 gennaio 2010 la Commissione esprimeva dubbi quanto al fatto che la tariffa agevolata per l’energia elettrica concessa a AoG da PPC dopo il marzo 2006 fosse la stessa pagata da tutti i grandi consumatori industriali. I dubbi della Commissione erano dovuti al fatto che la tariffa agevolata doveva cessare nel marzo 2006 sulla base delle disposizioni dello statuto costitutivo dell’AoG che stabilivano i privilegi. Facevano inoltre riferimento alla circostanza secondo cui PPC aveva cercato di porre termine alla tariffa agevolata che però era stata prorogata con una decisione giudiziaria. |
(16) |
Per quanto riguarda la misura relativa all’estensione del sistema nazionale di trasporto del gas a AoG, nella decisione di avvio del procedimento del 27 gennaio 2010 la Commissione ha chiesto perché i costi per la costruzione del gasdotto fossero stati sostenuti principalmente dallo Stato e non da AoG. Tale interrogativo è sorto perché la Grecia, nonostante i ripetuti solleciti della Commissione, non ha fornito le informazioni necessarie. Per tale motivo, la decisione in questione comprende anche un’ingiunzione di fornire informazioni rivolta alla Grecia. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA GRECIA E DELLE PARTI INTERESSATE
IV. a) OSSERVAZIONI DELLA GRECIA E DEL BENEFICIARIO
La prima misura: la tariffa agevolata per l’energia elettrica
(17) |
La Grecia riconosce che, nel periodo intercorrente tra le due decisioni giudiziarie (gennaio 2007-marzo 2008), AoG ha pagato 131,4 milioni di EUR nell’ambito del regime di tariffa agevolata, invece dei 148,8 milioni di EUR che sarebbero stati fatturati sulla base della tariffa standard per grandi consumatori industriali. |
(18) |
Tuttavia, la Grecia ritiene che anche se la tariffa agevolata di AoG fosse considerata un aiuto, si tratterebbe di un aiuto esistente. |
(19) |
AoG osserva in proposito che la decisione del tribunale greco del gennaio 2007 non comportava alcuna modifica sostanziale dell’accordo originario e che il tribunale aveva semplicemente deciso di «sospendere» la notifica del termine della tariffa agevolata e di posporre la decisione giudiziaria sul merito a causa della controversia tra AoG e PPC. |
La seconda misura: l’estensione della rete del gas a AoG
(20) |
La Grecia nega che AoG abbia ottenuto un vantaggio selettivo mediante la sovvenzione dei costi di costruzione del gasdotto. In particolare, la Grecia sostiene che le norme nazionali sulla cui base è stata decisa l’estensione sono applicabile a pari condizioni a tutti i grandi consumatori finali di gas per cui AoG non ha ricevuto alcun vantaggio selettivo. |
(21) |
Inoltre, la Grecia afferma che il gasdotto in questione non è destinato esclusivamente ad AoG ma è aperto ad altri utilizzatori finali, imprese e famiglie, che si trovano in quella zona. Fa parte della capacità del sistema nazionale di trasporto del gas ed è di proprietà di NGSO. Inoltre, la sua capacità è superiore al consumo annuale di AoG (1,7 miliardi di Nm3 all’anno a fronte di 0,7 miliardi di Nm3 all’anno). |
(22) |
AoG ha fatto presente che il suo consumo annuo contrattuale equivale al 13,5 % del consumo nazionale totale e che il suo consumo annuo reale equivale al 10,5 % del consumo nazionale totale. AoG sostiene inoltre che l’investimento apporta al gestore della rete entrate per un importo totale di 11,6 milioni di EUR per i diritti di utilizzazione e ciò rende l’investimento molto interessante e redditizio per l’operatore della rete. I dati sono stati confermati dalle autorità greche. |
IV. b) OSSERVAZIONI DI PPC
(23) |
PPC sostiene le indagini della Commissione sulla tariffa agevolata per l’energia elettrica e conferma che il vantaggio conferito a AoG sarebbe di 17,4 milioni di EUR. |
V. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO
(24) |
Sulla base dei fatti di cui sopra e degli argomenti della Grecia e delle altre parti interessate la Commissione procede alla seguente valutazione delle misure in questione. In primo luogo, la Commissione valuterà se si possano configurare elementi di aiuto nelle misure in esame al fine di stabilire se si tratti o meno di aiuti [punto V. a)]. In secondo luogo, qualora una misura costituisca effettivamente un aiuto, la Commissione valuterà la sua compatibilità con il mercato interno [punto V. b)]. |
V. a) PRESENZA DI ELEMENTI DI AIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1 DEL TFUE
(25) |
L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(26) |
Alla luce di tale disposizione la Commissione valuta se le misure contestate a favore di AoG costituiscano aiuto di Stato. |
La prima misura: la tariffa agevolata per l’energia elettrica
a) Vantaggio
(27) |
La Commissione osserva che la tariffa pagata da AoG è inferiore alla tariffa standard pagata dagli altri grandi consumatori industriali e ritiene che un venditore operante in un’economia di mercato non accetterebbe di fatturare una tariffa mensile agevolata senza una giustificazione specifica. La Grecia non ha presentato a questo proposito alcun argomento convincente che giustifichi la conclusione secondo cui tale tariffa agevolata era una tariffa di mercato benché la Commissione abbia sollevato formalmente la questione nella sua corrispondenza. Al contrario, vi sono due fattori importanti che indicano che la tariffa pagata da AoG non può essere considerata un prezzo fissato da forze di mercato:
|
b) Risorse statali
(28) |
La tariffazione più bassa ha ridotto gli introiti di PPC. PPC SA è un’impresa controllata dallo Stato greco che ha una partecipazione del 51 % nella società. La supervisione viene svolta dal ministero dell’Ambiente, dell’energia e del cambiamento climatico (fino al 2009: ministero delle Finanze). Lo Stato greco può nominare la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione ed è direttamente rappresentato nell’assemblea generale dal ministro dell’Ambiente, dell’energia e del cambiamento climatico (fino al 2009: il ministro delle Finanze). Pertanto sono implicate risorse statali. Inoltre, la Commissione osserva che la decisione relativa all’estensione è imputabile allo Stato greco dal momento che è stata adottata da un tribunale greco che è un organismo statale. |
(29) |
Pertanto, il criterio delle risorse statali è soddisfatto. |
c) Selettività
(30) |
La tariffa agevolata è stata applicata a AoG per cui tale impresa ha beneficiato della misura in maniera selettiva. La Commissione ritiene, pertanto, che la misura sia selettiva. |
d) Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi tra Stati membri
(31) |
AoG è attiva in settori i cui prodotti sono ampiamente venduti negli Stati membri. Oltre alla Grecia, sono nove gli Stati membri produttori di alluminio: la Francia, la Germania, l’Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito (6). La produzione di energia elettrica è presente in tutti gli Stati membri ed è un’attività economica liberalizzata. Quando un aiuto di Stato rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti degli Stati membri nello stesso segmento di mercato tali imprese sono da considerarsi come colpite dall’aiuto. Pertanto, il criterio della distorsione della concorrenza e delle ripercussioni sul commercio dello Stato membro è soddisfatto. |
(32) |
Tale punto non è stato contestato né dalla Grecia né dal beneficiario. |
e) Conclusione relativa all’esistenza di elementi di aiuto nella prima misura
(33) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la tariffa agevolata per l’energia elettrica a favore di AoG costituisce un aiuto di Stato a favore di quest’ultima ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. L’importo dell’aiuto è pari a 17,4 milioni di EUR che equivalgono alla differenza tra a) le entrate che PPC avrebbe avuto qualora ad AoG fosse stata applicata la tariffa standard nel periodo gennaio 2007 - marzo 2008 e b) le entrate ottenute da PCC sulla base della tariffa effettivamente applicata a AoG in quel periodo, vale a dire 131,4 milioni di EUR. |
f) La prima misura è un aiuto illegale
(34) |
AoG sostiene che la prima decisione giudiziaria del gennaio 2007 non prevedeva sostanziali modifiche dell’accordo preferenziale iniziale (cfr. il considerando 16). Pertanto, secondo AoG, la decisione non concedeva un nuovo aiuto a AoG e la misura di tariffazione agevolata dell’elettricità rimaneva un aiuto esistente. |
(35) |
La Commissione non può accettare l’argomento di AoG. Inizialmente era previsto che la tariffa agevolata, che costituiva un aiuto esistente, terminasse nel marzo 2006 previa notifica preventiva da parte di PPC. Una volta avvenuto ciò, l’aiuto esistente è cessato come previsto inizialmente dalle condizioni relative alla concessione della tariffa agevolata. Qualsiasi concessione di tariffa ridotta per l’energia elettrica che rientri nella definizione di aiuto di Stato (come in questo caso) costituisce un aiuto nuovo, indipendentemente dal fatto che i suoi termini possano essere analoghi a quelli della misura di aiuto precedentemente esistente. La giurisprudenza della Corte di giustizia afferma chiaramente che l’estensione di un aiuto esistente costituisce un aiuto nuovo e deve essere notificata (7). A maggior ragione è così quando un aiuto esistente viene riattivato diversi mesi dopo. |
(36) |
Il nuovo aiuto, non essendo stato notificato alla Commissione conformemente all’articolo 108 del TFUE, è illegale. |
La seconda misura: l’estensione della rete del gas a AoG
a) Vantaggio
(37) |
L’indagine ha dimostrato che la decisione di estendere la rete ha comportato un aumento delle entrate per NGSO grazie ai diritti di utilizzazione pagati dagli utenti. Infatti, i clienti come AoG devono pagare a NGSO dei diritti per utilizzare la rete. La Commissione ritiene che la misura, vale a dire la costruzione del gasdotto, sia stata razionale dal punto di vista economico per l’operatore della rete e che pertanto non abbia determinato un vantaggio per AoG. Un operatore privato di rete avrebbe effettuato lo stesso investimento. |
(38) |
Conformemente alle informazioni presentate dalle autorità greche, la Commissione osserva che l’investimento in questione genera entrate annue, da parte degli utilizzatori finali, pari a 11,6 milioni di EUR a favore di NGSO. La Commissione ha comparato tale importo con il costo dell’investimento (investimento una tantum) e con i costi di funzionamento (su base annua) del gasdotto al fine di verificare se l’investimento fosse conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato, vale a dire se vi fosse un adeguato ritorno per l’investitore, |
(39) |
Conformemente alle informazioni presentate dalle autorità greche, il costo dell’investimento per il gasdotto di AoG è stato di 12,64 milioni di EUR in totale (9,04 milioni pagati da NGSO e 3,6 milioni finanziati mediante sovvenzione comunitaria, come descritto al punto 14). Oltre al costo dell’investimento una tantum, le spese di funzionamento annue sono stimate pari a 0,933 milioni di EUR. Pertanto, è evidente che le entrate annuali di 11,6 milioni di EUR apportano a NGSO un rendimento molto alto. La durata del periodo di ammortamento dell’investimento (compresa la parte finanziata con il sostegno dell’UE) è inferiore a 15 mesi. Il rendimento degli investimenti (tasso interno di rendimento), in relazione ad un periodo ipotetico di gestione della rete del gas di vent’anni, è dell’84 %. In considerazione del suo livello elevato la Commissione ritiene che il rendimento sarebbe stato sufficiente a motivare un investitore privato ad effettuare lo stesso investimento (8). La Commissione ritiene, pertanto, che la decisione dello Stato di estendere la rete del gas non abbia attribuito a AoG un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato. |
(40) |
Il requisito del vantaggio non è quindi soddisfatto. Di conseguenza, non è necessario continuare la valutazione sulla base degli altri criteri che devono essere soddisfatti affinché una misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
b) Conclusione relativa all’esistenza di elementi di aiuto nella seconda misura
(41) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l’estensione della rete nazionale del gas non costituisce un aiuto di Stato a favore di AoG ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. |
V. b) COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO CON IL MERCATO INTERNO
(42) |
Dal momento che la prima misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe di cui agli articoli 2 e 3 di detto articolo. |
(43) |
L’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato TFUE prevede deroghe alla norma generale secondo la quale gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno sancita dall’articolo 107, paragrafo 1. |
(44) |
Le deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE non si applicano al caso in questione dal momento che la misura in esame non ha un carattere sociale, non è concessa a singoli consumatori, non ha l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali né è destinata all’economia di alcune regioni della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi derivati dalla divisione. |
(45) |
Altre deroghe sono previste dall’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE. È chiaro che non si possono applicare deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere b), d) ed e) dell’articolo 107, alle quali del resto non fanno alcun riferimento le autorità greche. Qui di seguito la Commissione valuterà l’eventuale compatibilità della prima misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c). |
(46) |
L’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione». AoG si trova in una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE e quindi potrebbe essere ammissibile ad aiuti regionali. |
(47) |
Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale applicabili all’epoca della tariffa agevolata, vale a dire nel gennaio 2007 [«gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006» (9)] stabiliscono le condizioni per l’approvazione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti. |
(48) |
Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006 definiscono gli aiuti al funzionamento come aiuti destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa. Conformemente agli orientamenti, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), purché essi i) siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura; e ii) purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare (paragrafo 76). |
(49) |
La Commissione fa presente che le spese correnti non sono spese di capitale ma, di solito, spese ricorrenti necessarie per il funzionamento di un’impresa. In tal senso, la tariffa agevolata per l’energia elettrica applicata a AoG ha ridotto le spese correnti. Essa costituisce, quindi, un aiuto al funzionamento che non è stato concesso conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006. Le autorità greche non hanno fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che la riduzione della tariffa per l’energia elettrica fosse giustificata in virtù del suo contributo allo sviluppo regionale o della sua natura, né hanno dimostrato che fosse proporzionale a un qualche svantaggio da compensare. Inoltre, non hanno fornito alcun tipo di dato o calcolo relativo a uno svantaggio della regione né al livello dell’aiuto al fine di dimostrare che quest’ultimo era proporzionale al primo. |
(50) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 2006. |
(51) |
Per quanto riguarda la compatibilità dell’aiuto ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (10), la Commissione ritiene che, sulla base dei dati finanziari forniti dalle autorità greche, AoG sia una grande impresa, come risulta dal punto 7. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti ad hoc a grandi imprese sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. |
(52) |
Inoltre, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento generale di esenzione per categoria, quando gli aiuti contemplati dal regolamento sono concessi alle grandi imprese, lo Stato membro deve confermare l’effetto di incentivazione mediante una documentazione che analizzi la redditività del progetto o dell’attività del beneficiario con e senza l’aiuto. La Commissione non ha ricevuto alcuna prova in tal senso. |
(53) |
In conclusione, l’aiuto concesso a AoG non è compatibile ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria. |
(54) |
L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». |
(55) |
La Commissione ritiene che la deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) non si applichi al caso in esame. È vero che AoG è ubicata in un’area ammissibile agli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e non ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) (11). Per quanto riguarda lo sviluppo di talune attività economiche, la Commissione osserva che il settore della produzione di alluminio non è soggetto a norme specifiche in materia di aiuti di Stato che possano essere applicate al beneficiario. Le altre norme in materia di aiuti di Stato sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) sono palesemente non applicabili. In particolare, AoG non è ammissibile ad aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Infatti, AoG non era un’impresa in difficoltà all’epoca dell’aiuto dal momento che non soddisfaceva nessuno dei criteri di cui ai punti 9-11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà del 1999, applicabili all’epoca in cui è stata concessa la tariffa agevolata (12). Inoltre, gli aiuti alla ristrutturazione sono vincolati all’esistenza di un valido piano di ristrutturazione. Le autorità greche non hanno fornito alcun piano di ristrutturazione. In conclusione, l’aiuto concesso a AoG non è compatibile ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione. |
(56) |
Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la misura di aiuto in questione è incompatibile con il TFUE. In particolare, la Commissione ritiene che la differenza tra a) le entrate che PPC avrebbe avuto qualora ad AoG fosse stata applicata la tariffa standard nel periodo gennaio 2007-marzo 2008; e b) le entrate ottenute da PCC sulla base della tariffa effettivamente applicata a AoG in quel periodo costituisca un aiuto di Stato incompatibile a favore di AoG. |
VI. CONCLUSIONE
(57) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che la prima misura costituisce un aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato interno. Conclude, inoltre, che l’estensione della rete nazionale del gas non costituisce un aiuto di Stato. |
(58) |
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (13) stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario». |
(59) |
Pertanto, dal momento che la misura in questione è considerata un aiuto illegale e incompatibile, al fine di ripristinare la situazione di mercato precedente la concessione dell’aiuto, deve essere recuperato l’importo dell’aiuto. Ai fini del recupero deve essere considerato come punto di partenza il momento in cui è stato concesso il vantaggio al beneficiario, vale a dire la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario che deve corrispondere gli interessi fino alla data del rimborso effettivo dell’aiuto. |
(60) |
L’elemento di aiuto incompatibile consiste nella differenza tra a) le entrate che PPC avrebbe avuto qualora ad AoG fosse stata applicata la tariffa standard nel periodo gennaio 2007-marzo 2008; e b) le entrate ottenute da PCC sulla base della tariffa effettivamente applicata a AoG in quel periodo. L’importo dell’aiuto così concesso ad AoG ammonta in detto periodo a 17,4 milioni di EUR, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’aiuto di Stato dell’importo di 17,4 milioni di EUR illegalmente concesso dalla Grecia a favore di Aluminium of Greece SA e della società che le è succeduta Aluminium SA, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mediante una tariffa agevolata per l’energia elettrica è incompatibile con il mercato interno.
2. L’estensione della rete nazionale del gas non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
1. La Grecia recupera presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (14) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (15) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Grecia annulla tutti i pagamenti pendenti nell’ambito dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma, è immediato e effettivo.
2. La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a) |
l’importo totale (capitale e interessi) che deve essere restituito dal beneficiario; |
b) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
c) |
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. |
2. La Grecia tiene la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento delle misure per l’attuazione della decisione, sino all’effettiva restituzione dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma. Trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
Destinataria della presente decisione è la Repubbluca ellenica.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2011
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU C 96 del 16.4.2010, pag. 7.
(2) Cfr. la nota 1.
(3) All’epoca l’operatore del sistema di trasporto era la «Public Gas Corporation» (in appresso PGC), una società detenuta al 65 % dallo Stato. Il sistema nazionale di trasporto del gas (compresa la connessione a AoG) è stato successivamente trasferito a National Gas System Operator (in appresso NGSO) costituito il 30 marzo 2007 come una controllata di PGC.
(4) In particolare, il programma operativo «Competitività», asse 7 «Energia e sviluppo sostenibile», misura 7.1 «Penetrazione del gas naturale nel settore domestico e terziario, ai consumatori industriali e nel settore dei trasporti».
(5) GU C 9 del 15.1.2003, pag. 6.
(6) Fonte: European Aluminium Association, Aluminium use in Europe, country profiles, 2005-2008, http://www.eaa.net
(7) Causa 70/72, Commissione contro Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 14 e sentenza nella causa C-197/99 P, Belgio contro Commissione, Racc. 2003, pag. I-8461, punto 109.
(8) Per un’indicazione sul rendimento nel settore della trasmissione del gas, cfr. la decisione della Commissione n. 594/09 – Aiuti a favore di Gaz System SA per le reti di trasporto del gas in Polonia, segnatamente il punto 17: «Il tasso di rendimento sul capitale applicabile a Gaz-System dal 1o giugno 2009 è pari al 10,8 %».
(9) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(10) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3
(11) Inoltre, gli aiuti al funzionamento regionali non sono concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
(12) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(13) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(14) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.
27.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/90 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2012
relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base
[notificata con il numero C(2012) 4169]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/340/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 13 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 13 bis,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 19,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l’articolo 33,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Le ispezioni ufficiali in campo delle colture sono indispensabili ai fini della certificazione delle sementi di base e delle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. Nel caso delle sementi certificate è stata tuttavia ammessa qualche tempo fa la possibilità di scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. |
(2) |
Anche per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base la possibilità di scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale potrebbe costituire un’alternativa migliore rispetto alla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo al fine di valutare tale alternativa. |
(3) |
Tenendo conto dell’esperienza acquisita con le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi certificate, è opportuno effettuare l’esperimento applicando le stesse disposizioni adottate per le sementi certificate, al fine di verificare se tali disposizioni siano idonee per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base. |
(4) |
È necessario esonerare gli Stati membri che partecipano all’esperimento dagli obblighi inerenti alle ispezioni ufficiali in campo previsti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. |
(5) |
È opportuno che gli Stati membri partecipanti riferiscano ogni anno in merito all’esperimento. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
A livello dell’Unione è organizzato un esperimento temporaneo finalizzato a verificare, per quanto riguarda la certificazione di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, se la possibilità di scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale, condotte conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, possa costituire un’alternativa migliore rispetto alle ispezioni ufficiali in campo e se le stesse disposizioni previste in merito alla certificazione delle sementi certificate possano applicarsi alle sementi di base e alle sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base.
Scopo dell’esperimento è decidere se, per quanto concerne le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, la prescrizione di ispezioni ufficiali in campo possa essere sostituita dalla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo o di ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale per quanto riguarda le disposizioni di cui ai seguenti articoli e allegati:
a) |
articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), articolo 14 bis, lettera a), e allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE; |
b) |
articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera c), articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), articolo 14 bis, lettera a), e allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE; |
c) |
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 21, lettera a), e allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE; |
d) |
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 35, lettera a), e allegato I, punto 2, della direttiva 2002/55/CE; |
e) |
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2), punto iii), articolo 18, lettera a), e allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE. |
Articolo 2
Ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale
Gli Stati membri partecipanti si assicurano che gli ispettori che effettuano le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale adempiano alle seguenti condizioni:
a) |
possiedano le necessarie qualifiche tecniche; |
b) |
non traggano alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; |
c) |
siano stati ufficialmente delegati dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato a effettuare ispezioni sotto sorveglianza ufficiale; tale delega implica, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la sottoscrizione di una dichiarazione d’impegno, scritta, a rispettare le norme che disciplinano le ispezioni ufficiali; |
d) |
effettuino le ispezioni sotto la supervisione della competente autorità per la certificazione delle sementi. |
Articolo 3
Ispezioni di colture e di sementi raccolte
1. Gli Stati membri partecipanti si assicurano che le ispezioni di colture e di sementi raccolte soddisfino le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le colture da ispezionare sono ottenute da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori i cui risultati ottemperano alle prescrizioni dell’allegato I delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
3. Per quanto riguarda gli ortaggi di cui alla direttiva 2002/55/CE, la competente autorità controlla almeno il 20 % delle colture. Per tutte le altre colture tale quota è pari almeno al 5 %. Le seguenti percentuali sono utilizzate per consentire di fissare un livello appropriato di controlli per le categorie di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base: 5 %, 10 %, 15 % e 20 %.
4. Una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale. Gli Stati membri individuano le partite di sementi per le quali sono state condotte ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale.
5. Gli Stati membri che partecipano all’esperimento confrontano le ispezioni ufficiali in campo con quelle dello stesso campo ispezionato sotto sorveglianza ufficiale.
Articolo 4
Partecipazione degli Stati membri
Qualsiasi Stato membro può partecipare all’esperimento.
Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento («gli Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le specie, le categorie e le regioni cui si riferisce la loro partecipazione ed eventuali limitazioni.
Gli Stati membri possono decidere in qualsiasi momento di interrompere la partecipazione, informandone la Commissione.
Articolo 5
Esonero
Ai fini dell’esperimento gli Stati membri partecipanti sono esonerati, per quanto riguarda le ispezioni ufficiali in campo di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, dagli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto B.1, lettera d), all’articolo 14 bis, lettera a), e all’allegato I, punto 6, della direttiva 66/401/CEE, all’articolo 2, paragrafo 1, punto C, lettera d), all’articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera c), all’articolo 2, paragrafo 1, punto D.1, lettera d), all’articolo 2, paragrafo 1, punto D.2, lettera b), all’articolo 2, paragrafo 1, punto D.3, lettera c), all’articolo 14 bis, lettera a), e all’allegato I, punto 7, della direttiva 66/402/CEE, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 21, lettera a), e all’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva 2002/54/CE, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 35, lettera a), e all’allegato I, punto 2, della direttiva 2002/55/CE e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv), all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 1), punto ii), all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto 2), punto iii), all’articolo 18, lettera a), e all’allegato I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE.
Articolo 6
Obblighi di comunicazione
1. Per ciascun anno gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli articoli 2 e 3.
2. Alla conclusione dell’esperimento, e in ogni caso alla cessazione della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sui risultati dell’esperimento condotto a norma degli articoli 2 e 3.
Nella relazione possono essere incluse altre informazioni ritenute pertinenti alla luce dello scopo dell’esperimento.
Articolo 7
Durata
L’esperimento inizia il 1o gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2017.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.