ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.163.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
22 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 535/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ( GU L 276 del 20.10.2010 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti Israele negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1 e l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4).

(2)

L’allegato II, parte 2, della suddetta decisione contiene un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, dai quali è consentito introdurre nell’Unione prodotti sottoposti ai diversi trattamenti di cui alla parte 4 dello stesso allegato.

(3)

Nella decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, Israele è elencato tra i paesi dai quali è consentito introdurre nell’UE prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratiti d’allevamento e di volatili selvatici, sottoposti a un trattamento non specifico, per il quale non è stabilita alcuna temperatura minima («trattamento A»).

(4)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nella UE solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1.

(5)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì per i paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti le condizioni per essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza — HPAI) e le pertinenti condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all’importazione nella UE.

(6)

Israele si trova nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, quale paese terzo da cui è consentito importare nell’UE tutti i prodotti ottenuti da pollame, contemplati da tale regolamento.

(7)

In data 8 e 9 marzo 2012, Israele ha notificato alla Commissione la presenza sul suo territorio di 2 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenenti al sottotipo H5N1. A causa del focolaio accertato di HPAI, il territorio di Israele non può più essere considerato indenne dalla malattia. Di conseguenza, le autorità veterinarie di Israele hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di alcuni prodotti ottenuti da pollame su tutto il suo territorio, destinati a essere importati nella UE.

(8)

A causa della presenza di tali focolai di HPAI, Israele non soddisfa più le condizioni di polizia sanitaria per applicare il «trattamento A» ai prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, ratiti d’allevamento e volatili selvatici di cui alla decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2. L’attuale «trattamento A» non elimina tutti i rischi per la salute degli animali insiti in tali prodotti e, avuta conferma della presenza di HPAI, le autorità veterinarie di Israele hanno perciò immediatamente sospeso la certificazione per i prodotti sottoposti a tale trattamento.

(9)

Israele ha informato la Commissione delle misure di controllo adottate riguardo ai focolai di HPAI recentemente insorti. La Commissione ha valutato tali informazioni nel contesto della situazione epidemiologica di Israele.

(10)

Israele ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione. Israele sta inoltre attuando attività di sorveglianza sull’influenza aviaria che soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato IV, parte II.

(11)

L’esito positivo della valutazione della Commissione sulle misure di controllo adottate da Israele e la situazione epidemiologica in tale paese terzo, consentono di limitare le restrizioni alle importazioni nell’UE di alcuni tipi di prodotti a base di pollame della zona colpita dalla malattia che le autorità veterinarie di Israele hanno sottoposto a restrizioni veterinarie. Le restrizioni a tali importazioni saranno applicate per 3 mesi fino al 22 giugno 2012, in seguito a un’adeguata pulizia e disinfezione delle aziende precedentemente infette e se Israele continuerà la sorveglianza sull’influenza aviaria durante tale periodo.

(12)

La tabella di cui alla decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 1, elenca i territori, o le parti dei territori dei paesi terzi, cui si applica la regionalizzazione per motivi di polizia sanitaria. Nella tabella va pertanto inserita una voce «Israele» che indichi la zona in Israele colpita dai focolai di HPAI dell’8 e 9 marzo 2012.

(13)

È necessario modificare la decisione 2007/777/CE, allegato II, parte 2, anche per prevedere un trattamento adeguato dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, di ratiti e di volatili selvatici, originari della zona in Israele interessata da tali focolai.

(14)

Occorre inoltre modificare la voce relativa a Israele nella tabella di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, per aggiungervi una zona con il codice IL-4 che descriva la parte del territorio di Israele per cui le importazioni nell’UE di determinati prodotti ottenuti dal pollame sono soggette a restrizioni a causa dei recenti focolai di HPAI dell’8 e 9 marzo 2012. Le date di «chiusura» (8 marzo 2012) e di «apertura» (22 giugno 2012) vanno indicate, per la zona identificata da tale codice, rispettivamente nella colonna 6A e 6B.

(15)

Inoltre, le importazioni da Israele nella UE di alcuni prodotti ottenuti dal pollame, erano state vietate dal regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2011 (6) della Commissione, in seguito a un precedente focolaio di HPAI nel 2011. La «data di chiusura» dell’8 marzo 2011, indicata nella colonna 6A per la zona del territorio di Israele identificata dal codice IL-3 nella tabella di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I, parte 1, relativa a tale focolaio va soppressa, poiché è terminato il periodo di 90 giorni durante il quale i prodotti fabbricati prima di tale data possono essere importati.

(16)

La decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)   GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(4)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(5)   GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(6)   GU L 113 del 3.5.2011, pag. 3.


ALLEGATO I

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

nella parte 1, viene inserita la seguente nuova voce «Israele» dopo la voce «Cina»:

«Israele

IL

 

Intero paese

IL-1

01/2012

L’intero paese di Israele, esclusa la zona IL-2 rispetto all’influenza aviaria ad alta patogenicità.

IL-2

01/2012

La zona di Israele all’interno dei seguenti confini, rispetto all’influenza aviaria ad alta patogenicità:

intersezione tra il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza) e il confine Israele/Egitto,

avanzare, in direzione sud, lungo il confine Israele/Egitto fino alla latitudine 31° 06′ N,

avanzare, in direzione est, lungo la latitudine 31° 06′ N fino alla longitudine 34° 26′ E,

tracciare una linea retta in direzione nord, fino all’intersezione Nassi (incrocio delle strade 264 e 25),

avanzare lungo la strada 264 in direzione nord fino a Bet Kama (incrocio delle strade 264 e 40),

avanzare, in direzione est, sulla latitudine 31° 27′ N fino alla longitudine 34° 52′ E,

avanzare, in direzione nord, sulla longitudine 34° 52′ E fino alla strada 353,

tracciare una linea retta, fino all’incrocio tra la strada 40 e la latitudine 31° 40′ N,

avanzare, in direzione ovest, lungo la latitudine 31° 40′ N fino al mare,

avanzare, in direzione sud, lungo la costa mediterranea, fino al confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza),

avanzare, in direzione sud, lungo il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza).»

2)

nella parte 2, la voce «Israele» è sostituita dalle seguenti righe:

«IL

Israele IL

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

Israele IL-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Israele IL-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX»


ALLEGATO II

Nella parte 1 dell’allegato I, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Israele» è sostituita da quanto segue:

«IL — Israele

IL-0

Intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Zona di Israele, che non comprenda IL-2, IL-3 e IL-4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:

verso ovest: strada numero 4,

verso sud: strada numero 5812 che si collega alla strada numero 5815,

verso est: dal muro di sicurezza fino alla strada numero 6513,

verso nord: dalla strada numero 6513 fino all’incrocio con la strada 65. Da questo punto in linea retta fino all’ingresso di Givat Nili e da qui in linea retta fino all’incrocio della strada 652 con la strada 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:

verso nord: strada 386 fino ai confini comunali di Gerusalemme, il fiume Refaim, l’ex confine israelo-giordano (“linea verde”),

verso est: strada 356,

verso sud: strade 8670, 3517 e 354,

verso ovest: una linea retta in direzione nord fino alla strada 367, proseguendo la 367 verso ovest e poi verso nord fino alla strada 375 e, a ovest del villaggio di Matta, una linea verso nord/nord est fino alla strada 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

14.6.2011

 

 

 

IL-4

Zona di Israele all’interno dei seguenti confini:

intersezione tra il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza) e il confine Israele/Egitto,

in direzione sud, lungo il confine Israele/Egitto fino alla latitudine 31° 06’N,

in direzione est, lungo la latitudine 31° 06′N fino alla longitudine 34° 26′E,

tracciare una linea retta in direzione nord, fino all’intersezione Nassi (incrocio delle strade 264 e 25),

strada 264 in direzione nord fino a Bet Kama (incrocio delle strade 264 e 40),

in direzione est, lungo la latitudine 31° 27′N fino alla longitudine 34° 52′E,

in direzione nord, lungo la longitudine 34° 52′E fino alla strada 353,

tracciare una linea retta, fino all’incrocio tra la strada 40 e la latitudine 31° 40′N,

avanzare, in direzione ovest, lungo la latitudine 31° 40′N fino al mare,

avanzare, in direzione sud, lungo la costa mediterranea, fino al confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza),

avanzare, in direzione sud, lungo il confine Israele/Autorità palestinese (striscia di Gaza).

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2012

22.6.2012

A

 

S5, ST1»

WGM

VIII

P2

8.3.2012

22.6.2012

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2012

22.6.2012

 

 

 


22.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

MK

18,0

TR

103,2

ZZ

60,6

0709 93 10

TR

98,8

ZZ

98,8

0805 50 10

AR

85,2

TR

91,2

UY

109,5

ZA

100,4

ZZ

96,6

0808 10 80

AR

118,9

BR

90,9

CH

68,9

CL

99,5

NZ

121,9

US

162,8

UY

61,6

ZA

101,8

ZZ

103,3

0809 10 00

IL

705,0

TR

217,1

ZZ

461,1

0809 29 00

TR

401,1

ZZ

401,1

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


22.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 534/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità di carni disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 343/2012 della Commissione (6). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 1,2 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 343/2012 di esecuzione è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)   GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)   GU L 108 del 20.4.2012, pag. 26.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 22 giugno 2012

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0102 21 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

4,3

0102 21 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

4,3

0102 31 00 9100

B00

EUR/100 kg peso vivo

4,3

0102 31 00 9200

B00

EUR/100 kg peso vivo

4,3

0102 90 20 9100

B00

EUR/100 kg peso vivo

4,3

0102 90 20 9200

B00

EUR/100 kg peso vivo

4,3

0201 10 00 9110  (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

6,1

B03

EUR/100 kg peso netto

3,6

0201 10 00 9130  (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

4,8

0201 20 20 9110  (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

8,1

B03

EUR/100 kg peso netto

4,8

0201 20 30 9110  (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

6,1

B03

EUR/100 kg peso netto

3,6

0201 20 50 9110  (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

10,1

B03

EUR/100 kg peso netto

6,0

0201 20 50 9130  (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

6,1

B03

EUR/100 kg peso netto

3,6

0201 30 00 9050

US  (3)

EUR/100 kg peso netto

1,1

CA  (4)

EUR/100 kg peso netto

1,1

0201 30 00 9060  (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

3,8

B03

EUR/100 kg peso netto

1,3

0201 30 00 9100  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

14,1

B03

EUR/100 kg peso netto

8,3

EG

EUR/100 kg peso netto

17,2

0201 30 00 9120  (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

8,4

B03

EUR/100 kg peso netto

5,0

EG

EUR/100 kg peso netto

10,3

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

2,7

B03

EUR/100 kg peso netto

0,9

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

2,7

B03

EUR/100 kg peso netto

0,9

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

2,7

B03

EUR/100 kg peso netto

0,9

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

2,7

B03

EUR/100 kg peso netto

0,9

0202 30 90 9100

US  (3)

EUR/100 kg peso netto

1,1

CA  (4)

EUR/100 kg peso netto

1,1

0202 30 90 9200  (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

3,8

B03

EUR/100 kg peso netto

1,3

1602 50 31 9125  (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

3,9

1602 50 31 9325  (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

3,4

1602 50 95 9125  (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

3,9

1602 50 95 9325  (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

3,4

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad esportazioni fuori dell’Unione).

B02

:

B04 e destinazione EG .

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Birmania/Myanmar, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Sant’Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell’attestato riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito allo articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


22.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 535/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 340/2012 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 340/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)   GU L 108 del 20.4.2012, pag. 18.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 22 giugno 2012

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

0407 11 00 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 19 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 19 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,00

0407 21 00 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

9,50

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 29 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

9,50

E19

EUR/100 kg

0,00

0407 90 10 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

9,50

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

:

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

:

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

:

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09 , E10 .


22.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 536/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2012

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 346/2012 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6)

Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 346/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Daniel CALLEJA

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

(3)   GU L 108 del 20.4.2012, pag. 34.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 22 giugno 2012 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– altre uova fresche:

 

 

0407 21 00

– – di galline della specie Gallus domesticus

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0407 29

– – altri:

 

 

0407 29 10

– – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0407 90

– altri:

 

 

0407 90 10

– – di volatili da cortile

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

0,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

0,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

0,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

0,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia;

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine;

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


Rettifiche

22.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/19


Rettifica della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010 )

A pagina 33, considerando 6, prima frase:

anziché:

«[…] nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. […]»,

leggi:

«[…] nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia (distress) e danno prolungato. […]»;

a pagina 39, articolo 1, paragrafo 2, terzo comma:

anziché:

«L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o del danno prolungato, […]»,

leggi:

«L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia (distress) o del danno prolungato, […]»;

a pagina 39, articolo 4, paragrafo 1:

anziché:

«Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura.»,

leggi:

«Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi sia utilizzato in sostituzione di una procedura.»;

a pagina 40, articolo 6, paragrafo 4, lettera a):

anziché:

«a)

per consentire l’uso di un altro metodo a condizione che in base a prove scientifiche il metodo sia considerato almeno altrettanto umano; o»,

leggi:

«a)

per consentire l’uso di un altro metodo a condizione che il metodo sia considerato almeno altrettanto umanitario in base a prove scientifiche; o»;

a pagina 42, articolo 14, paragrafo 1, secondo comma:

anziché:

«Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.»,

leggi:

«Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare dolore intenso non sono effettuate senza anestesia.»;

a pagina 42, articolo 16, paragrafo 2:

anziché:

«[…] una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente.»,

leggi:

«[…] una procedura che comporta dolore o angoscia intensi o una sofferenza equivalente.»;

a pagina 43, articolo 17, paragrafo 2, seconda frase:

anziché:

«[…] quando è probabile che esso rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato di intensità moderata o intensa.»;

leggi:

«[…] quando è probabile che esso rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato moderati o intensi.»