ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.161.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 161

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
21 giugno 2012


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato X (Servizi audiovisivi) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2012, del 10 febbraio 2012, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2012, del 10 febbraio 2012, in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

41

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi pagina 44)

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3).

(4)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 131 [regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 1033: Regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010 (GU L 298 del 16.11.2010, pag. 5).»;

2)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0189: Regolamento (UE) n. 189/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 56).»;

3)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 il testo dell’adattamento H è sostituito da quanto segue:

«Alla lettera d) della sezione B del capitolo D dell’allegato IX, dopo la frase “destinati ad uno Stato membro di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione” è aggiunto quanto segue:

“o alla Norvegia,”».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1033/2010 e (UE) n. 189/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 3.

(2)  GU L 298 del 16.11.2010, pag. 5.

(3)  GU L 53 del 26.2.2011, pag. 56.

(4)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l’esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/256/UE della Commissione, del 30 aprile 2010, recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell’elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/433/UE della Commissione, del 5 agosto 2010, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/633/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, recante modifica alla decisione 93/152/CEE che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell’ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/111/UE della Commissione, del 18 febbraio 2011, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d’Armor (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/378/UE della Commissione, del 27 giugno 2011, che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica (7).

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 21 (decisione 92/216/CEE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0256: Decisione 2010/256/UE della Commissione, del 30 aprile 2010 (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 8).»;

2)

al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0378: Decisione di esecuzione 2011/378/UE della Commissione, del 27 giugno 2011 (GU L 168 del 28.6.2011, pag. 16).»;

3)

al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0648: Regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011 (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 18).»;

4)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 46 (decisione 2008/838/CE della Commissione) della parte 3.2 viene inserito il punto seguente:

«47.

32011 D 0111: Decisione 2011/111/UE della Commissione, del 18 febbraio 2011, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d’Armor (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 44):

Questo atto non si applica all’Islanda.»;

5)

al punto 18 (decisione 93/152/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0633: Decisione 2010/633/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 33).»;

6)

al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0433: Decisione 2010/433/UE della Commissione, del 5 agosto 2010 (GU L 205 del 6.8.2010, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 e delle decisioni 2010/256/UE, 2010/433/UE, 2010/633/UE, 2011/111/UE e della decisione di esecuzione 2011/378/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 3.

(2)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 18.

(3)  GU L 112 del 5.5.2010, pag. 8.

(4)  GU L 205 del 6.8.2010, pag. 7.

(5)  GU L 279 del 23.10.2010, pag. 33.

(6)  GU L 46 del 19.2.2011, pag. 44.

(7)  GU L 168 del 28.6.2011, pag. 16.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/322/UE della Commissione, del 27 maggio 2011, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (3).

(4)

Il regolamento (UE) n. 517/2011 abroga il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione (4), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:», è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0322: Decisione 2011/322/UE della Commissione, del 27 maggio 2011 (GU L 143 del 31.5.2011, pag. 41).»;

2)

al punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).»;

3)

il testo del punto 28 [regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso;

4)

al punto 53 [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto quanto segue:

« , modificato da:

32011 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).»;

5)

dopo il punto 54 [regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto il seguente punto:

«55.

32011 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 517/2011 e della decisione 2011/322/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 3.

(2)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45.

(3)  GU L 143 del 31.5.2011, pag. 41.

(4)  GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

IT

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L 161/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 56 (decisione 2010/468/UE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«57.

32011 D 0180: Decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie (GU L 78 del 24.3.2011, pag. 55).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/180/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 19.

(2)  GU L 78 del 24.3.2011, pag. 55.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2011 del 2 dicembre 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aldicarb, bromopropilato, clorfenvinfos, endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, metabenztiazuron, metidation, simazina, tetradifon e triforine in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 460/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) nelle o sulle carote (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 508/2011 della Commissione, del 24 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acetamiprid, ciprodinil, difenoconazolo, dimetomorf, fenexamid, proquinazid, prothioconazole, pyraclostrobin, spirotetrammato, tiacloprid, tiametoxam e trifloxystrobin, in o su determinati prodotti (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxil, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cipermetrina, fluopicolide, exitiazox, indoxacarb, metaflumizone, metossifenozide, paraquat, procloraz, spirodiclofen, protioconazolo e zoxamide in o su determinati prodotti (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 524/2011 della Commissione, del 26 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenile, deltametrina, etofumesato, isopyrazam, propiconazolo, pimetrozina, pirimetanil e tebuconazolo in o su determinati prodotti (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 559/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, carbendazim, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metile, triasulfuron e triticonazolo in o su determinati prodotti (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 812/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, fluopicolide, mandipropamide, metrafenone, nicotina e spirotetrammato in o su determinati prodotti (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione, dell’11 agosto 2011, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per acechinocil, emamectina benzoato, ethametsulfuron-metile, flubendiamide, fludioxonil, kresoxim-metile, metossifenozide, novaluron, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (10).

(11)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0310: Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011 (GU L 86 dell’1.4.2011, pag. 1),

32011 R 0460: Regolamento (UE) n. 460/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011 (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 23),

32011 R 0508: Regolamento (UE) n. 508/2011 della Commissione, del 24 maggio 2011 (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 3),

32011 R 0520: Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2),

32011 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2011 della Commissione, del 26 maggio 2011 (GU L 142 del 28.5.2011, pag. 1),

32011 R 0559: Regolamento (UE) n. 559/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 (GU L 152 dell’11.6.2011, pag. 1),

32011 R 0812: Regolamento (UE) n. 812/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 1),

32011 R 0813: Regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione, dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0310: Regolamento (UE) n. 310/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011 (GU L 86 dell’1.4.2011, pag. 1),

32011 R 0460: Regolamento (UE) n. 460/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011 (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 23),

32011 R 0508: Regolamento (UE) n. 508/2011 della Commissione, del 24 maggio 2011 (GU L 137 del 25.5.2011, pag. 3),

32011 R 0520: Regolamento (UE) n. 520/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 (GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2),

32011 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2011 della Commissione, del 26 maggio 2011 (GU L 142 del 28.5.2011, pag. 1),

32011 R 0559: Regolamento (UE) n. 559/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011 (GU L 152 dell’11.6.2011, pag. 1),

32011 R 0812: Regolamento (UE) n. 812/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 1),

32011 R 0813: Regolamento (UE) n. 813/2011 della Commissione, dell’11 agosto 2011 (GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 310/2011, (UE) n. 460/2011, (UE) n. 508/2011, (UE) n. 520/2011, (UE) n. 524/2011, (UE) n. 559/2011, (UE) n. 812/2011 e (UE) n. 813/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (11).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 5.

(2)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 12.

(3)  GU L 86 dell’1.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 124 del 13.5.2011, pag. 23.

(5)  GU L 137 del 25.5.2011, pag. 3.

(6)  GU L 140 del 27.5.2011, pag. 2.

(7)  GU L 142 del 28.5.2011, pag. 1.

(8)  GU L 152 dell’11.6.2011, pag. 1.

(9)  GU L 208 del 13.8.2011, pag. 1.

(10)  GU L 208 del 13.8.2011, pag. 23.

(11)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008, che sostituisce gli allegati I, III, IV, VI, VII, XI e XV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, che sostituisce l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (Direttiva quadro) (5).

(6)

La direttiva 2007/46/CE abroga la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 78/2009 abroga le direttive 2003/102/CE (7) e 2005/66/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio), 45zd (direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zm (direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;

2)

dopo il punto 45zw (direttiva 2009/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«45zx.

32007 L 0046: Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da:

32008 R 1060: Regolamento (CE) n. 1060/2008 della Commissione, del 7 ottobre 2008 (GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1),

32009 R 0078: Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1),

32009 R 0385: Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009 (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 13).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’allegato VII, il seguente testo è aggiunto alla sezione 1 del punto 1 e al punto 1.1 dell’appendice:

“IS per l’Islanda,

FL per il Liechtenstein,

16 per la Norvegia”;

b)

all’allegato IX, il seguente testo è aggiunto nella tabella al punto 47 del CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE:

Islanda:

Liechtenstein:

Norvegia:

45zy.

32009 R 0078: Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nell’allegato IV, al punto 1.1, viene aggiunto quanto segue:

“—

IS per l’Islanda,

FL per il Liechtenstein,

16 per la Norvegia”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1060/2008, (CE) n. 78/2009 e (CE) n. 385/2009 e della direttiva 2007/46/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 74.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 292 del 31.10.2008, pag. 1.

(4)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(5)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 13.

(6)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(7)  GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15.

(8)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 113/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (2), rettificato dalla GU L 229 del 6.9.2011, pag. 16.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0019: Direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17).»;

2)

al punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32010 L 0019: Direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17),

32010 R 0371: Regolamento (UE) n. 371/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010 (GU L 110 dell’1.5.2010, pag. 1)»;

3)

dopo il punto 45zy [regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«45zz.

32009 R 0631: Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 229 del 6.9.2011, pag. 16

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 631/2009, rettificato dalla GU L 229 del 6.9.2011, pag. 16, del regolamento (UE) n. 371/2010 e della direttiva 2010/19/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 74.

(2)  GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 110 dell’1.5.2010, pag. 1.

(4)  GU L 72 del 20.3.2010, pag. 17.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 126/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010, che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 9 (direttiva 76/763/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0052: Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010 (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37).»;

2)

ai punti 18 (direttiva 80/720/CEE del Consiglio), 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 86/415/CEE del Consiglio), 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio), 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0022: Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010 (GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1).»;

3)

al punto 23 (direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 L 0052: Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’11 agosto 2010 (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2010/22/UE e 2010/52/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 7.

(2)  GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1.

(3)  GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 54zzzb [regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32008 R 0282: Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).»;

2)

Dopo il punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione] è inserito quanto segue:

«56.

32008 R 0282: Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

la lettera d) del paragrafo 4 del protocollo 1 dell’accordo non si applica all’articolo 6 del regolamento.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 282/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 12.

(2)  GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 301/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/911/CE della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/28/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, che modifica l’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e combinazioni di essi destinati ad essere utilizzati in medicinali vegetali tradizionali (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/30/UE della Commissione, del 9 dicembre 2009, che modifica l’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/180/UE della Commissione, del 25 marzo 2010, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 15h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0301: Regolamento (UE) n. 301/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011 (GU L 81 del 29.3.2011, pag. 5).»;

2)

dopo il punto 15zk (direttiva 2009/135/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«15zl.

32008 D 0911: Decisione 2008/911/CE della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42), modificata da:

32010 D 0028: Decisione 2010/28/CE della Commissione del 28 luglio 2009 (GU L 11 del 16.1.2010, pag. 12);

32010 D 0030: Decisione 2010/30/UE della Commissione, del 9 dicembre 2009 (GU L 12 del 19.1.2010, pag. 14);

32010 D 0180: Decisione 2010/180/UE della Commissione, del 25 marzo 2010 (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 52).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 301/2011 e delle decisioni 2008/911/CE, 2010/28/CE, 2010/30/UE e 2010/180/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 28.

(2)  GU L 81 del 29.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42.

(4)  GU L 11 del 16.1.2010, pag. 12.

(5)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 14.

(6)  GU L 80 del 26.3.2010, pag. 52.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 [regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIV dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0137: Regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 137/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 196 del 28.7.2011, pag. 32.

(2)  GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2), rettificato dalla GU L 143 del 3.6.2008, pag. 55.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/851/CE della Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell’attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zz (decisione 2010/296/UE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene inserito quanto segue:

«12zza.

32008 R 0440: Regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1), rettificato dalla GU L 143 del 3.6.2008, pag. 55, modificato da:

32009 R 0761: Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009 (GU L 220 del 24.8.2009, pag. 1).

12zzb.

32009 D 0851: Decisione 2009/851/CE della Commissione, del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell’attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 56).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 440/2008 e (CE) n. 761/2009 e della decisione 2009/851/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 14.

(2)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(3)  GU L 220 del 24.8.2009, pag. 1.

(4)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 56.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza (regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1152: Regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione, dell’8 dicembre 2010 (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1152/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 12/2012 del 10 febbraio 2012 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 14.

(2)  GU L 324 del 9.12.2010, pag. 13.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali

(4)  Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.


21.6.2012   

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L 161/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/391/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzb (decisione 2009/851/CE della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo viene inserito il punto seguente:

«12zzc.

32011 D 0391: Decisione 2011/391/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato I A o nell’allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 175 del 2.7.2011, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/391/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 14.

(2)  GU L 175 del 2.7.2011, pag. 28.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2010 del 10 dicembre 2010 (1).

(2)

Occorre inserire nell’accordo la direttiva 2011/59/UE della Commissione, del 13 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici (2) al fine di adeguarli al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0059: Direttiva 2011/59/UE della Commissione, del 13 maggio 2011 (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 17).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/59/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 85 del 31.3.2011, pag. 13.

(2)  GU L 125 del 14.5.2011, pag. 17.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011 del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/548/CE della Commissione, del 30 giugno 2009, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 41 (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IV dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«42.

32009 D 0548: Decisione 2009/548/CE della Commissione, del 30 giugno 2009, che istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 33).

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/548/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 49.

(2)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 33.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

IT

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L 161/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011 del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (2).

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo, è stato abrogato nell’UE e deve pertanto essere abrogato ai sensi dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

Il testo del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio] è soppresso.

2)

Dopo il punto 42 (decisione 2009/548/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«43.

320090 R 1222: Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1222/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 49.

(2)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(3)  GU L 120 del 25.5.1972, pag. 7.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 133/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato VI dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1244: Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1244/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 17.

(2)  GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.


21.6.2012   

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L 161/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14 (direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31 (direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0076: Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/76/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 81.

(2)  GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (2), rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ea (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«31eb.

32009 R 1060: Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1060/2009, rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 81.

(2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato X (Servizi audiovisivi) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato X dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 97/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1b (decisione 2009/767/CE della Commissione) dell’allegato X dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«1c.

32011 D 0130: Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/130/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 35.

(2)  GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 165/2011 del Comitato misto SEE del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata integrata nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 118/2001 del 28 settembre 2001 (4).

(4)

La direttiva 2001/14/CE abroga i regolamenti (CEE) n. 2830/77 (5) e (CEE) n. 2183/78 del Consiglio (6), la direttiva 95/19/CE del Consiglio (7) e le decisioni 82/529/CEE (8) e 83/418/CEE del Consiglio (9), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

al paragrafo II degli ADATTAMENTI SETTORIALI, le parole «nell’articolo 1 della decisione 83/418/CEE,» e «nell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77, nell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 e nell’articolo 2 della decisione 82/529/CEE» sono soppresse;

2)

il testo dei punti 38 (decisione 83/418/CEE del Consiglio), 40 [regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio], 41 [regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio], 41a (direttiva 95/19/CE del Consiglio) e 42 (decisione 82/529/CEE del Consiglio) è soppresso;

3)

dopo il punto 55c (soppresso) è inserito il punto seguente:

«55ca.

32011 R 0651: Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 della Commissione, del 5 luglio 2011, che adotta il regolamento interno del sistema di cooperazione permanente stabilito dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 177 del 6.7.2011, pag. 18).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (10), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) nell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.

(2)  GU L 177 del 6.7.2011, pag. 18.

(3)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

(4)  GU L 322 del 6.12.2001, pag. 32.

(5)  GU L 334 del 24.12.1977, pag. 13.

(6)  GU L 258 del 21.9.1978, pag. 1.

(7)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75.

(8)  GU L 234 del 9.8.1982, pag. 5.

(9)  GU L 237 del 26.8.1983, pag. 32.

(10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(11)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114


21.6.2012   

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L 161/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011 del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 37de (decisione 2011/155/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo viene inserito il punto seguente:

«37df.

32011 R 0201: Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 201/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.

(2)  GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011 del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), rettificato dalla GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42ga (decisione 2010/17/CE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«42 gb.

32010 R 0036: Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1), rettificato dalla GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22.

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

i termini “modello comunitario” e “modello delle Comunità europee” presenti nel regolamento e nei suoi allegati sono sostituiti da “modello SEE” ogniqualvolta una licenza, un certificato complementare, una copia autenticata dei certificati complementari o un modulo di domanda di licenza di conduzione treni siano rilasciati da uno Stato EFTA;

b)

all’allegato I, sezione 3, lettera c), la frase introduttiva è sostituita, relativamente agli Stati EFTA, da quanto segue:

“il segno distintivo dello Stato EFTA che rilascia la licenza, stampato in nero e circondato da un’ellisse nera.”;

c)

all’allegato I, sezione 3, lettera c), è aggiunto quanto segue:

“N

:

Norvegia”;

d)

all’allegato I, sezione 3, lettera d), è aggiunto quanto segue:

“norvegese

:

FØRERBEVIS”;

e)

all’allegato I, sezione 6, è aggiunto quanto segue relativamente agli Stati EFTA:

“Il segno distintivo dello Stato EFTA che rilascia la licenza è stampato conformemente alla sezione 3, lettera c), del presente allegato.”;

f)

nel certificato complementare, nella copia autenticata dei certificati complementari e nel modulo di domanda di licenza di conduzione treni di cui all’allegato II, sezione 4, all’allegato III, sezione 4, e all’allegato IV, sezione 2, il rettangolo contenente 12 stelle è sostituito, relativamente agli Stati EFTA, dal segno distintivo dello Stato EFTA che rilascia il documento, stampato in nero e circondato da un’ellisse nera.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 36/2010 (rettificato dalla GU L 286 del 4.11.2010, pag. 22) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.

(2)  GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011 del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0334: Regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011 (GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 12).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 334/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.

(2)  GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 12.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011 del 19 dicembre 2011 (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wh [regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«66wi.

32010 R 0255: Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 255/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 57.

(2)  GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 158/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (3).

(4)

La direttiva 2008/1/CE abroga la direttiva 96/61/CE del Consiglio (4) che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 1a (direttiva 85/337/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 L 0035: Direttiva 2003/35/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17)»;

2)

il testo del punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32008 L 0001: Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8),

si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2) riguardanti la direttiva 96/61/CE,

si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 1) riguardanti la direttiva 96/61/CE.»;

3)

dopo il punto 1 jb (decisione 2009/442/CE) è inserito il seguente punto:

«1k.

32003 L 0035: Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 45.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(3)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(4)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(5)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 28/2012 del 10 febbraio 2012 che integra le direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE nell’accordo

«L’integrazione delle direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE nell’accordo SEE lascia impregiudicata la posizione secondo la quale le norme di procedura civile non fanno parte dell’accordo SEE.»


21.6.2012   

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L 161/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 158/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/728/UE della Commissione, del 29 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (2).

(3)

La decisione 2010/728/UE abroga la decisione 2006/194/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1fc (decisione 2006/194/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è sostituito da quanto segue:

«32010 D 0728: Decisione 2010/728/UE della Commissione, del 29 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (GU L 313 del 30.11.2010, pag. 13).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/728/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 28/2012 del 10 febbraio 2012 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 45.

(2)  GU L 313 del 30.11.2010, pag. 13.

(3)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 65.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.


21.6.2012   

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L 161/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 937/2011 della Commissione, del 21 settembre 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 28f [regolamento (UE) n. 821/2010 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene inserito il seguente punto:

«28 g.

32011 R 0937: Regolamento (UE) n. 937/2011 della Commissione, del 21 settembre 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 245 del 22.9.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 937/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 47.

(2)  GU L 245 del 22.9.2011, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 149/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell’allegato XXII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0149: Regolamento (UE) n. 149/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011 (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 149/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 48.

(2)  GU L 46 del 19.2.2011, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


21.6.2012   

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L 161/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 161/2011 del Comitato misto SEE del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10fc (decisione 2010/485/UE della Commissione) dell’allegato XXII dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«10fd.

32011 D 0030: Decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/30/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 48.

(2)  GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2012 del 10 febbraio 2012 che integra la decisione 2011/30/UE della Commissione nell’accordo

«Diversi articoli della decisione 2011/30/UE della Commissione del 19 gennaio 2011 riguardano i criteri di equivalenza applicati ai paesi terzi. L’integrazione di tale decisione lascia impregiudicato il campo di applicazione dell’accordo SEE.»


21.6.2012   

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L 161/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2012

del 10 febbraio 2012

in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso: «l’accordo»), in particolare gli articoli 92 e 94, paragrafo 3, e l’articolo 9 septies, paragrafo 1, del protocollo 10 dell’accordo,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 10 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009 (1) al fine di aggiungervi il capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.

(2)

L’articolo 9 ter del protocollo 10 stabilisce che negli scambi bilaterali le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza, se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori.

(3)

L’articolo 9 septies del protocollo 10 stabilisce che il Comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis del protocollo 10 e di accertare il rispetto delle disposizioni del suddetto capo e degli allegati I e II del protocollo citato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito un gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza, di seguito «il gruppo di lavoro», per garantire il controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza doganale del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE e per accertare il rispetto delle disposizioni del suddetto capo e degli allegati I e II del protocollo citato.

2.   Il gruppo di lavoro svolge le sue funzioni conformemente al regolamento interno specificato nell’allegato della presente decisione.

3.   Il gruppo di lavoro riferisce al sottocomitato congiunto I sulla libera circolazione delle merci, come indicato all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento interno del Comitato misto SEE (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 40.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 1/94, dell’8 febbraio 1994, relativa all’adozione del regolamento interno del Comitato misto SEE (GU L 85 del 30.3.1994, pag. 60).

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO SULLE MISURE DOGANALI DI SICUREZZA

Articolo 1

Composizione

Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell’Unione europea, degli Stati EFTA e, se necessario, da esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 2

Funzioni

1.   Il gruppo di lavoro valuta l’equivalenza delle misure doganali di sicurezza definite nella normativa delle parti contraenti. In particolare, controlla l’attuazione della normativa sulle dichiarazioni preliminari all’arrivo e alla partenza, sui controlli doganali di sicurezza e sulla gestione dei rischi e della normativa sugli operatori economici autorizzati. Si scambia anche informazioni sulle modifiche alla normativa in questione.

2.   Il gruppo di lavoro discute le necessarie modifiche tecniche al capo II bis del protocollo 10.

3.   Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro organizza una riunione di un gruppo di esperti per discutere una questione specifica. Riesamina inoltre le procedure amministrative delle parti contraenti. A tal fine, può decidere di organizzare visite in loco.

4.   Su richiesta di una delle parti contraenti, il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione giudicata pertinente per l’attuazione delle misure doganali di sicurezza definite nel capo II bis del protocollo 10.

Articolo 3

Presidenza

Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute alternativamente per periodi di sei mesi da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante di uno degli Stati EFTA a cui si applica il capo II bis del protocollo 10.

Articolo 4

Riunioni

1.   Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente e almeno una volta all’anno.

2.   Le riunioni si svolgono a Bruxelles o in qualsiasi altro luogo deciso dal presidente del gruppo di lavoro.

3.   La presidenza convoca le riunioni del gruppo di lavoro. Gli inviti alla riunione sono inviati ai partecipanti di cui all’articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. In casi urgenti, gli inviti possono essere inviati in un termine più breve.

4.   La lingua di lavoro del gruppo di lavoro è l’inglese.

5.   Salvo decisione contraria, le riunioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Ordine del giorno

1.   La presidenza stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione. L’ordine del giorno provvisorio è inviato ai partecipanti di cui all’articolo 1 almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

2.   Le parti contraenti possono chiedere l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno per iscritto al presidente o il giorno della riunione, prima che l’ordine del giorno sia adottato.

Articolo 6

Verbale

1.   Il processo verbale di ogni riunione del gruppo di lavoro viene stilato sotto la responsabilità del presidente. Nel verbale, per ogni punto all’ordine del giorno, figurano le raccomandazioni e/o le conclusioni del gruppo di lavoro.

2.   Il progetto di verbale è trasmesso alle parti contraenti e approvato entro venti giorni lavorativi dalla riunione.

Articolo 7

Spese

I rappresentanti delle parti contraenti e gli esperti delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell’Unione europea si fanno carico di tutte le spese sostenute per la loro partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro.


21.6.2012   

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L 161/44


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