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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.160.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includervi alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/316/UE |
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2012/317/UE |
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2012/318/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/1 |
DECISIONE 2012/315/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2011
relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 5 e 6,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione. |
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(2) |
A seguito dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati, l'AR ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi (l'«accordo»). |
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(3) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. KOROLEC
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
L'UNIONE EUROPEA (UE)
da una parte, e
LA NUOVA ZELANDA
dall'altra,
in prosieguo denominate «le parti»,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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(1) |
L'Unione europea può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi. |
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(2) |
L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. La Nuova Zelanda può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso, l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Nuova Zelanda. |
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(3) |
Le condizioni per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni UE di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione in questione. |
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(4) |
Tale accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Nuova Zelanda di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. |
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(5) |
Tale accordo dovrebbe riguardare unicamente le operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Nuova Zelanda a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi che è già stata in corso, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Decisioni relative alla partecipazione
1. A seguito della decisione dell'Unione europea di invitare la Nuova Zelanda a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e una volta che la Nuova Zelanda ha deciso di partecipare, la Nuova Zelanda informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.
2. L'Unione europea fornisce prima possibile alla Nuova Zelanda una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione al fine di assistere la Nuova Zelanda nella formulazione della sua offerta.
3. La valutazione dell'Unione europea del contributo della Nuova Zelanda è condotta in consultazione con la Nuova Zelanda.
4. L'Unione europea comunica alla Nuova Zelanda per iscritto e tempestivamente il risultato di tale valutazione per assicurare la partecipazione della Nuova Zelanda conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Articolo 2
Quadro
1. La Nuova Zelanda si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà l'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione delle crisi, conformemente alle disposizioni del presente accordo e delle modalità di attuazione eventualmente necessarie.
2. La partecipazione della Nuova Zelanda a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto della Nuova Zelanda di ritirare la propria partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi se non concorda con una decisione di cui al paragrafo in questione.
Articolo 3
Status del personale e delle forze
1. Lo status del personale distaccato presso un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Nuova Zelanda è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato secondo modalità stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Nuova Zelanda.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, e salvi gli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, nei casi in cui le forze della Nuova Zelanda operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'UE quest'ultimo esercita la giurisdizione conformemente alle proprie leggi e procedure nazionali.
4. La Nuova Zelanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Nuova Zelanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
5. Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto) per i danni, la perdita o la distruzione di beni a esse appartenenti o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso dei membri del personale dell'una o dell'altra parte, causati nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. La Nuova Zelanda si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Nuova Zelanda e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
7. L'Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell'Unione europea formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Nuova Zelanda a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
Articolo 4
Informazioni classificate
1. La Nuova Zelanda adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2011/292/UE del Consiglio del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.
2. Qualora l'UE riceva informazioni classificate dalla Nuova Zelanda, dette informazioni sono oggetto di protezione proporzionata alla loro classifica e corrispondente alle norme stabilite nella normativa relativa alle informazioni classificate UE.
3. Qualora l'UE e la Nuova Zelanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI
Articolo 5
Personale distaccato presso un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi
1. La Nuova Zelanda garantisce che il personale da essa distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:
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a) |
alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
al piano operativo; |
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c) |
alle misure di attuazione. |
2. La Nuova Zelanda informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi («capomissione») e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.
3 Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalle competenti autorità neozelandesi e dichiarato clinicamente idoneo al servizio da una competente autorità della Nuova Zelanda. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale dichiarazione.
Articolo 6
Catena di comando
1. Il personale distaccato dalla Nuova Zelanda esercita le proprie funzioni e osserva una condotta che tiene in considerazione unicamente gli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.
2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all'Unione europea.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.
5. Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.
6. La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
7. Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
8. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
9. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Nuova Zelanda se tale Stato contribuisce ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.
Articolo 7
Aspetti finanziari
1. La Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione ad eccezione dei costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione. Tale disposizione non pregiudica l'articolo 8.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Nuova Zelanda e a eventuali indennizzi a suo carico sono regolate secondo le condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o da altri accordi applicabili.
Articolo 8
Contributo al bilancio operativo
1. La Nuova Zelanda contribuisce al finanziamento del bilancio dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.
2. Il contributo finanziario della Nuova Zelanda al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
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a) |
la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Nuova Zelanda e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o |
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b) |
la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Nuova Zelanda che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, la Nuova Zelanda non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Nonostante il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio la Nuova Zelanda dai contributi finanziari per un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:
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a) |
l'Unione europea decide che la partecipazione della Nuova Zelanda all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
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b) |
la Nuova Zelanda ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea. |
5. È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Nuova Zelanda sul pagamento dei contributi della Nuova Zelanda al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla, tra l'altro, disposizioni riguardanti:
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a) |
l'importo di cui si tratta; |
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b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
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c) |
la procedura di revisione contabile. |
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI
Articolo 9
Partecipazione all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi
1. La Nuova Zelanda garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:
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a) |
alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
al piano operativo; e |
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c) |
alle misure di attuazione. |
2. La Nuova Zelanda informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.
Articolo 10
Catena di comando
1. L'insieme delle forze e del personale che partecipano all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Il personale distaccato dalla Nuova Zelanda esercita le proprie funzioni e osserva una condotta che tiene in considerazione unicamente gli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.
4. La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.
5. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Nuova Zelanda, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Nuova Zelanda.
6. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Nuova Zelanda.
Articolo 11
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo la Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio (2), relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena).
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, le questioni inerenti a eventuali responsabilità della Nuova Zelanda e ad eventuali indennizzi a suo carico sono regolate secondo le condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o ad altri accordi applicabili.
Articolo 12
Contributi ai costi comuni
1. La Nuova Zelanda contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.
2. Il contributo finanziario della Nuova Zelanda dei costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
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a) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Nuova Zelanda e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o |
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b) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Nuova Zelanda che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
Ove si utilizzi la formula di cui al primo comma, lettera b), e la Nuova Zelanda fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Negli altri casi, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Nuova Zelanda e il totale del personale partecipante all'operazione.
3. Nonostante il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio la Nuova Zelanda dai contributi finanziari per i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:
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a) |
l’Unione Europea decide che la partecipazione della Nuova Zelanda all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione; o |
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b) |
la Nuova Zelanda ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea. |
4. È concluso un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2008/975/PESC, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e le autorità amministrative competenti della Nuova Zelanda. Tale accordo contempla, tra l'altro, disposizioni riguardanti:
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a) |
l'importo di cui si tratta; |
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b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
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c) |
la procedura di revisione contabile. |
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Disposizioni di attuazione dell'accordo
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4 e dell'articolo 8, paragrafo 5, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le autorità competenti della Nuova Zelanda.
Articolo 14
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi a essa incombenti a norma del presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.
Articolo 15
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 16
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra parte.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto aprile duemiladodici.
Per l’Unione europea
Per la Nuova Zelanda
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE
Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Nuova Zelanda cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Nuova Zelanda per lesioni o decesso di membri del loro personale, ovvero per danni o perdita di beni a essi appartenenti e utilizzati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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— |
siano stati causati da membri del personale della Nuova Zelanda nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
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risultino dall'uso di beni appartenenti alla Nuova Zelanda, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dalla Nuova Zelanda che utilizza detti beni. |
DICHIARAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA
Nell'applicare una decisione del Consiglio dell'UE relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi la Nuova Zelanda cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell'UE che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per lesioni o decesso di membri del suo personale, ovvero per danni o perdita di beni a essa appartenenti utilizzati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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a) |
siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
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b) |
risultino dall'uso di beni appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi che utilizza detti beni. |
REGOLAMENTI
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21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 523/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includervi alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), e in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). |
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(2) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, l’Unione ha anche aderito al regolamento UNECE n. 30 relativo agli pneumatici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, il regolamento n. 54, relativo agli pneumatici destinati ai veicoli commerciali e ai loro rimorchi nonché il regolamento n. 64 relativo a unità di scorta per uso temporaneo, a pneumatici antiforatura, a sistemi di marcia a piatto e a sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. |
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(3) |
Con una distinta decisione del Consiglio (3), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 117 relativo alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici e all’aderenza sul bagnato. |
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(4) |
A norma della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (4), i fabbricanti di veicoli che chiedono l’omologazione di loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se soddisfare i requisiti delle direttive pertinenti o quelli dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni previste dalle direttive sulle parti del veicolo sono state riprese dai corrispondenti regolamenti UNECE. Poiché i regolamenti UNECE sono continuamente modificati sulla scia dei progressi tecnologici, anche le pertinenti direttive vanno aggiornate regolarmente per allinearle al contenuto dei corrispettivi regolamenti UNECE. Per evitare doppioni, il gruppo ad alto livello CARS 21 ha raccomandato di sostituire varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE. |
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(5) |
La direttiva 2007/46/CE permette di applicare in modo vincolante i regolamenti UNECE all’omologazione CE dei veicoli e di sostituire la normativa dell’Unione con tali regolamenti UNECE. Ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009 l’omologazione rilasciata in conformità ai regolamenti UNECE applicabili obbligatoriamente va considerata come omologazione CE ai sensi del suddetto regolamento e delle relative misure di attuazione. |
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(6) |
Sostituire la legislazione UE con regolamenti UNECE consente di evitare doppioni non solo a livello delle prescrizioni tecniche ma anche a livello delle certificazioni e delle procedure amministrative. Inoltre, il rilascio di omologazioni basate direttamente su norme concordate a livello internazionale contribuirà a migliorare l’accesso al mercato dei paesi terzi, soprattutto di quelli che sono parti contraenti dell’accordo riveduto del 1958, e rafforzerà così la competitività dell’industria dell’Unione. |
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(7) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga pertanto alcune direttive sull’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati; ai fini di un’omologazione CE conforme a tale regolamento, esse saranno sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE al fine di mantenere le disposizioni che disciplinano le omologazioni e di un agile adattamento al progresso scientifico e tecnologico. |
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(8) |
Per questo motivo, è opportuno includere i regolamenti UNECE n. 30, 54, 64 e 117 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, che elenca i regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria. |
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(9) |
È inoltre opportuno chiarire il contenuto dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 407/2011 (5), riguardo all’applicazione del regolamento UNECE n. 13 sulla frenatura dei veicoli e loro rimorchi, del regolamento n. 13-H, sulla frenatura delle autovetture, del regolamento n. 34 sulla prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) e del regolamento n. 55, sulle componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2009. |
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(11) |
I regolamenti UNECE di cui all’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date stabilite all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. |
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(12) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 alla serie di modifiche 02 (6), e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02 (7), comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati al paragrafo 6.1.1, i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.
2. A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 della serie di modifiche 02, e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2 di tale regolamento UNECE.
3. A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, si applicano il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento (8), e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.2 a 6.1.3, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.
4. A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C2 e C3, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento.
5. A partire dal 1o novembre 2016, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.1 a 6.1.3 di tale regolamento UNECE.
6. A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.
7. A partire dal 1o novembre 2016, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.
8. A partire dal 1o novembre 2016, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento di cui al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.
9. A partire dal 1o novembre 2018, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.
10. A partire dal 1o novembre 2020, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.
11. Gli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, fabbricati prima delle date di cui al paragrafo 2, riguardo ai requisiti generali e all’aderenza sul bagnato, al paragrafo 4, riguardo ai requisiti generali, al paragrafo 5, riguardo alla fase 2 dei requisiti sulla rumorosità di rotolamento, ai paragrafi 6 e 7, riguardo alla fase 1 dei requisiti di resistenza al rotolamento nonché dei paragrafi 9 e 10, riguardo alla fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento, e che non soddisfano i requisiti suddetti, possono essere venduti ed entrare in servizio per un periodo di tempo aggiuntivo non superiore a 30 mesi a decorrere da tali date.
Articolo 3
1. A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiuteranno il rilascio dell’omologazione CE ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alla categoria M1 privi di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (tyre pressure monitoring system — TPMS) conforme ai requisiti fissati nel regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1 (9).
2. A partire dal 1o novembre 2014, le autorità nazionali vieteranno l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli appartenenti alla categoria M1 privi di un TPMS conforme ai requisiti fissati nel regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1.
Articolo 4
1. A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, si applica il regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1, se tali veicoli sono muniti di apparecchiature coperte da tale regolamento.
2. A partire dal 1o novembre 2014, ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 e N1, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 64, serie di modifiche 02, rettifica 1, se tali veicoli sono muniti di apparecchiature coperte da tale regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(3) COM(2003) 635 def. — Adozione di un documento non pubblicato.
(4) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(5) GU L 108 del 28.4.2011, pag. 13.
(6) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.
(7) GU L 231 del 29.8.2008, pag. 19.
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato nel modo che segue:
|
1) |
l’elenco dei regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria viene modificato come segue:
|
|
2) |
le note esplicative della tabella vengono modificate come segue:
|
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 524/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2012
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera i),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce l’elenco dei regimi di sostegno che danno diritto a un pagamento diretto nel quadro di tale regolamento. |
|
(2) |
L’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, prevede per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie la possibilità di concedere un pagamento distinto per i frutti rossi a partire dal 2012. La Bulgaria, l’Ungheria e la Polonia hanno deciso di utilizzare tale possibilità. |
|
(3) |
Il pagamento distinto per i frutti rossi non figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Tuttavia, per sua stessa natura, tale pagamento deve essere considerato un pagamento diretto quale definito all’articolo 2, lettera d), di tale regolamento, poiché dall’anno civile 2012 sostituisce il pagamento transitorio per i frutti rossi a norma dell’articolo 98 del medesimo regolamento, che figura nell’allegato I di detto regolamento come pagamento diretto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per i frutti rossi è concesso entro i limiti degli importi di cui all’allegato XII di detto regolamento corrispondenti al pagamento per i frutti rossi. |
|
(4) |
Per questo motivo, la non iscrizione del pagamento distinto per i frutti rossi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 costituisce un’omissione alla quale occorre porre rimedio. |
|
(5) |
Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. |
|
(6) |
Poiché il pagamento distinto per i frutti rossi può essere concesso dal 2012, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, la voce seguente è inserita dopo la voce «prodotti ortofrutticoli»:
|
«Prodotti ortofrutticoli |
Articolo 129, paragrafo 1, del presente regolamento |
Pagamento distinto per i frutti rossi» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 525/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
TR |
41,0 |
|
ZZ |
41,0 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
18,0 |
|
TR |
110,4 |
|
|
ZZ |
64,2 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
96,7 |
|
ZZ |
96,7 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
85,2 |
|
TR |
91,2 |
|
|
UY |
109,5 |
|
|
ZA |
90,9 |
|
|
ZZ |
94,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
111,3 |
|
BR |
87,7 |
|
|
CH |
68,9 |
|
|
CL |
102,2 |
|
|
NZ |
126,8 |
|
|
US |
161,4 |
|
|
UY |
61,2 |
|
|
ZA |
108,6 |
|
|
ZZ |
103,5 |
|
|
0809 10 00 |
IL |
705,0 |
|
TR |
216,5 |
|
|
ZZ |
460,8 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
341,2 |
|
ZZ |
341,2 |
|
|
0809 40 05 |
ZA |
249,8 |
|
ZZ |
249,8 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 526/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2012 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 giugno 2012
|
(in EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 12 10 (1) |
39,66 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
39,66 |
2,71 |
|
1701 13 10 (1) |
39,66 |
0,00 |
|
1701 13 90 (1) |
39,66 |
3,01 |
|
1701 14 10 (1) |
39,66 |
0,00 |
|
1701 14 90 (1) |
39,66 |
3,01 |
|
1701 91 00 (2) |
48,62 |
2,88 |
|
1701 99 10 (2) |
48,62 |
0,00 |
|
1701 99 90 (2) |
48,62 |
0,00 |
|
1702 90 95 (3) |
0,49 |
0,22 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 527/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2012
che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4321 è stata sospesa a decorrere dal 19 gennaio 2012 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2012 della Commissione, del 18 gennaio 2012, che sospende la presentazione di domande di titoli d’importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari (3), conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009. |
|
(2) |
Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per il suddetto numero d’ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sospensione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2012 della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d’ordine 09.4321 a partire dal 19 gennaio 2012 è revocata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
DECISIONI
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2012
che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone notificata dalla Danimarca a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 4025]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2012/316/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. Il principio attivo difetialone è stato approvato per l’inclusione in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE, dalla direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2). |
|
(2) |
Il difetialone è un rodenticida anticoagulante di cui di cui è noto il rischio di incidenti per i bambini nonché i rischi per gli animali e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»). |
|
(3) |
Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difetialone e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difetialone. La direttiva 2007/69/CE obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire, quando concedono l’autorizzazione a prodotti contenenti difetialone, che sia limitata l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente, tenendo conto di e applicando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. |
|
(4) |
La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi rappresentati dal difetialone è ottenuta limitandone l’uso a campagne di utilizzo di durata circoscritta, limitandone l’accesso alle esche per gli animali non bersaglio e rimuovendo le esche non utilizzate nonché i roditori morti o moribondi, al fine di minimizzare l’eventualità di esposizione primaria o secondaria degli animali non bersaglio. La valutazione ha inoltre concluso che è auspicabile che tali istruzioni siano riservate ai soli utilizzatori professionali. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2007/69/CE comprendono pertanto la limitazione al solo uso professionale. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società LiphaTech SAS (nel prosieguo «il richiedente») ha presentato al Regno Unito una richiesta di autorizzazione di nove rodenticidi contenenti difetialone (nel prosieguo «i prodotti»). I nomi e i numeri di riferimento dei prodotti nel registro dei biocidi (R4BP) sono riportati nell’allegato della presente decisione. |
|
(6) |
Il Regno Unito ha concesso le cosiddette «prime» autorizzazioni il 20 aprile 2011 (Generation Pat’), il 26 aprile 2011 (Generation Block) e il 27 aprile 2011 (Generation Grain’Tech e RodilonTrio). I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire nel Regno Unito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali titolari di una licenza. |
|
(7) |
Il richiedente ha presentato alla Danimarca una domanda completa finalizzata al riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative a sette dei prodotti (Rodilon Paste, Kvit Muse-Pasta, Rodilon Block, Generation Korn’Tech, Rodilon Trio e Kvit Røde Musekorn nonché il prodotto ora denominato Generation Blok) il 9 giugno 2011, e relativamente a due dei prodotti (Generation Musebloks e Generation Musekorn), il 14 ottobre 2011. |
|
(8) |
Il 2 novembre 2011 la Danimarca ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Danimarca ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati e muniti di una licenza. |
|
(9) |
La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. |
|
(10) |
Solo il richiedente ha presentato osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa il 6 e 7 dicembre 2011 dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali competenti per i biocidi nonché dal richiedente in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco e fra il 29 febbraio e il 2 marzo 2012, durante la riunione delle autorità competenti per i biocidi. |
|
(11) |
Il richiedente ha sostenuto che le limitazioni all’uso da parte di professionisti appositamente formati e muniti di una licenza sono ingiustificate e inaccettabili, poiché i prodotti sono idonei anche per la lotta contro i roditori da parte di professionisti non formati e non professionisti. Il richiedente ha inoltre fatto valere i seguenti argomenti: i prodotti sono pronti per l’uso, il contenuto di principio attivo nel prodotto è basso, esiste un antidoto, i prodotti possono essere facilmente tenuti al di fuori della portata dei bambini e degli animali non bersaglio, gli utilizzatori non professionali sono in grado di rimuovere i roditori morti e gli utilizzatori non professionali possono essere formati. |
|
(12) |
La Commissione osserva che, a norma della direttiva 2007/69/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che consentono di ottenere la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio. Gli argomenti opposti dal richiedente non invalidano tale conclusione. |
|
(13) |
In assenza di indicazioni contrarie, la Commissione ritiene pertanto che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difetialone in Danimarca. Il fatto che il Regno Unito non ritenga tale limitazione idonea e disponibile per un’autorizzazione sul proprio territorio è irrilevante ai fini di tale conclusione. La decisione del Regno Unito di autorizzare l’uso non professionale era basata nella fattispecie sul rischio di un ritardo nel trattamento delle infestazioni domestiche dovuto ai costi del ricorso a professionisti appositamente formati nonché sui relativi rischi per l’igiene pubblica. La Danimarca ha tuttavia spiegato che tale rischio è meno presente in Danimarca, grazie a un sistema di comunicazione obbligatoria delle infestazioni da ratti e grazie a un controllo eseguito da professionisti e finanziato tramite il gettito fiscale, congiuntamente all’accesso del pubblico a metodi alternativi per il controllo di infestazioni di minore entità. |
|
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Danimarca ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati e muniti di una licenza.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti per i quali la Danimarca ha la facoltà di limitare le autorizzazioni a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati e muniti di una licenza
|
Nome del prodotto nel Regno Unito |
Numero di riferimento della richiesta del Regno Unito nel registro dei biocidi |
Nome del prodotto in Danimarca |
Numero di riferimento della richiesta della Danimarca nel registro dei biocidi |
|
Generation Block |
2009/4329/3928/UK/AA/4786 |
Generation Blok |
2011/4329/3928/DK/MA/18746 |
|
Generation Block |
2009/4329/3928/UK/AA/4786 |
Rodilon Block |
2009/4329/3928/DK/MA/5109 |
|
Generation Block |
2009/4329/3928/UK/AA/4786 |
Generation Museblok |
2009/4329/3928/DK/MA/5089 |
|
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/UK/AA/4788 |
Rodilon Paste |
2009/4329/3926/DK/MA/5111 |
|
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/UK/AA/4788 |
Kvit Muse Pasta |
2010/4329/3926/DK/MA/16305 |
|
Generation Grain’Tech |
2009/4329/3929/UK/AA/4785 |
Generation Korn’Tech |
2011/4329/3929/DK/MA/18745 |
|
Generation Grain’Tech |
2009/4329/3929/UK/AA/4785 |
Generation Musekorn |
2009/4329/3929/DK/MA/5125 |
|
Rodilon Trio |
2009/4329/3930/UK/AA/4792 |
Rodilon Trio |
2010/4329/3930/DK/MA/5108 |
|
Rodilon Trio |
2009/4329/3930/UK/AA/4792 |
Kvit Røde Musekorn |
2010/4329/3930/DK/MA/16306 |
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2012
che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone notificata dalla Germania a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 4026]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2012/317/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. Il principio attivo difetialone è stato approvato per l’inclusione in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE, dalla direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2). |
|
(2) |
Il difetialone è un rodenticida anticoagulante di cui è noto il rischio di incidenti per i bambini nonché i rischi per gli animali e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»). |
|
(3) |
Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difetialone e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difetialone. La direttiva 2007/69/CE obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire, quando concedono l’autorizzazione a prodotti contenenti difetialone, che sia limitata l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente, tenendo conto di e applicando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. |
|
(4) |
La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi rappresentati dal difetialone è ottenuta limitandone l’uso a campagne di utilizzo di durata circoscritta, limitandone l’accesso alle esche per gli animali non bersaglio e rimuovendo le esche non utilizzate nonché i roditori morti o moribondi, al fine di minimizzare l’eventualità di esposizione primaria o secondaria degli animali non bersaglio. La valutazione ha inoltre concluso che è auspicabile che tali istruzioni siano riservate ai soli utilizzatori professionali. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2007/69/CE comprendono pertanto la limitazione al solo uso professionale. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società LiphaTech SAS (nel prosieguo «il richiedente») ha presentato al Regno Unito una richiesta di autorizzazione di sei rodenticidi contenenti difetialone (nel prosieguo «i prodotti»). I nomi e i numeri di riferimento dei prodotti nel registro dei biocidi (R4BP) sono riportati nell’allegato della presente decisione. |
|
(6) |
Il Regno Unito ha concesso le cosiddette «prime» autorizzazioni il 20 aprile 2011 (Generation Pat’), il 26 aprile 2011 (Generation Block, Generation B’Block e Generation S’Block) e il 27 aprile 2011 (Generation Grain’Tech e RodilonTrio). I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire nel Regno Unito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali appositamente formati o titolari di una licenza. |
|
(7) |
Il 6 novembre 2009 il richiedente ha presentato una richiesta completa alla Germania per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti. |
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(8) |
Il 22 novembre 2011 la Germania ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Germania ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati o titolari di una licenza. |
|
(9) |
La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Solo il richiedente ha presentato osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa il 6 e 7 dicembre 2011 dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali competenti per i biocidi nonché dal richiedente in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco, alla quale ha partecipato il richiedente, e fra il 29 febbraio e il 2 marzo 2012, durante la riunione delle autorità competenti per i biocidi. |
|
(10) |
Il richiedente ha sostenuto che le limitazioni all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza sono ingiustificate e inaccettabili, poiché i prodotti sono idonei anche per la lotta contro i roditori da parte di professionisti non formati e non professionisti. Il richiedente ha inoltre fatto valere i seguenti argomenti: i prodotti sono pronti per l’uso, il contenuto di principio attivo nel prodotto è basso, esiste un antidoto, i prodotti possono essere facilmente tenuti al di fuori della portata dei bambini e degli animali non bersaglio, gli utilizzatori non professionali sono in grado di rimuovere i roditori morti e gli utilizzatori non professionali possono essere formati. |
|
(11) |
La Commissione osserva che, a norma della direttiva 2007/69/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che consentono di ottenere la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio. Gli argomenti opposti dal richiedente non invalidano tale conclusione. |
|
(12) |
In assenza di indicazioni contrarie, la Commissione ritiene pertanto che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difetialone in Germania. Il fatto che il Regno Unito non ritenga tale limitazione idonea e disponibile per un’autorizzazione sul proprio territorio è irrilevante ai fini di tale conclusione. La decisione del Regno Unito di autorizzare l’uso non professionale era basata nella fattispecie sul rischio di un ritardo nel trattamento delle infestazioni domestiche dovuto ai costi del ricorso a professionisti appositamente formati nonché sui relativi rischi per l’igiene pubblica. La Germania ha tuttavia spiegato che tale rischio è meno presente in Germania, grazie all’efficiente infrastruttura tedesca di operatori appositamente formati nella disinfestazione e di professionisti titolari di una licenza, quali agricoltori, giardinieri e operatori forestali, congiuntamente alla disponibilità di metodi alternativi per la disinfestazione degli edifici, in particolare per la lotta contro i topi. |
|
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza.
Articolo 2
La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti per i quali la Germania ha la facoltà di limitare le autorizzazioni a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati o titolari di una licenza
|
Nome del prodotto nel Regno Unito |
Numero di riferimento della richiesta del Regno Unito nel registro dei biocidi |
Nome del prodotto in Germania |
Numero di riferimento della richiesta della Germania nel registro dei biocidi |
|
Rodilon Trio |
2009/4329/3930/UK/AA/4792 |
Brumolin Forte |
2009/4329/3930/DE/MA/5214 |
|
Generation B’Block |
2009/4329/3927/UK/AA/4789 |
Generation B’Block |
2009/4329/3927/DE/MA/5169 |
|
Generation Block |
2009/4329/3928/UK/AA/4786 |
Generation Block |
2009/4329/3928/DE/MA/5170 |
|
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/UK/AA/4788 |
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/DE/MA/5171 |
|
Generation Grain’Tech |
2009/4329/3929/UK/AA/4785 |
Generation Grain’Tech |
2009/4329/3929/DE/MA/5172 |
|
Generation S’Block |
2009/4329/3927/UK/AA/4790 |
Generation S’Block |
2009/4329/3927/DE/MA/5173 |
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/25 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2012
che approva limitazioni alle autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone notificata dalla Svezia a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 4027]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(2012/318/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I della direttiva 98/8/CE contiene l’elenco dei principi attivi approvati a livello dell’Unione per poterli includere tra i biocidi. Il principio attivo difetialone è stato approvato per l’inclusione in prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, rodenticidi, quale definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE, dalla direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2). |
|
(2) |
Il difetialone è un rodenticida anticoagulante di cui è noto il rischio di incidenti per i bambini nonché i rischi per gli animali e l’ambiente. È stato identificato come potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico («PBT») o molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»). |
|
(3) |
Per motivi di salute pubblica e di igiene, si è nondimeno ritenuto giustificato includere il difetialone e altri rodenticidi anticoagulanti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo in tal modo agli Stati membri di autorizzare prodotti a base di difetialone. La direttiva 2007/69/CE obbliga tuttavia gli Stati membri a garantire, quando concedono l’autorizzazione a prodotti contenenti difetialone, che sia limitata l’esposizione primaria e secondaria dell’uomo, degli animali non bersaglio e dell’ambiente, tenendo conto di e applicando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. |
|
(4) |
La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi rappresentati dal difetialone è ottenuta limitandone l’uso a campagne di utilizzo di durata circoscritta, limitandone l’accesso alle esche per gli animali non bersaglio e rimuovendo le esche non utilizzate nonché i roditori morti o moribondi, al fine di minimizzare l’eventualità di esposizione primaria o secondaria degli animali non bersaglio. La valutazione ha inoltre concluso che è auspicabile che tali istruzioni siano riservate ai soli utilizzatori professionali. Le misure di riduzione del rischio di cui alla direttiva 2007/69/CE comprendono pertanto la limitazione al solo uso professionale. |
|
(5) |
A norma dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE la società LiphaTech SAS (nel prosieguo «il richiedente») ha presentato al Regno Unito una richiesta di autorizzazione di otto rodenticidi contenenti difetialone (nel prosieguo «i prodotti»). I nomi e i numeri di riferimento dei prodotti nel registro dei biocidi (R4BP) sono riportati nell’allegato della presente decisione. |
|
(6) |
Il Regno Unito ha concesso le cosiddette «prime» autorizzazioni il 20 aprile 2011 (Generation Pat’), il 26 aprile 2011 (Generation Block) e il 27 aprile 2011 (Generation Grain'Tech e RodilonTrio). I prodotti sono stati autorizzati con limitazioni al fine di garantire nel Regno Unito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tali limitazioni non comprendevano una limitazione al solo uso da parte di utilizzatori professionali titolari di una licenza. |
|
(7) |
Il 9 giugno 2011 il richiedente ha presentato una richiesta completa alla Svezia per il riconoscimento reciproco delle prime autorizzazioni relative ai prodotti. Le richieste relative ai prodotti recanti il nome svedese di Rodilon Block, Rodilon Trio e Rodilon Paste sono state autorizzate limitatamente al solo uso professionale. |
|
(8) |
L’11 ottobre 2011 la Svezia ha notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente la proposta di limitare le prime autorizzazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE. La Svezia ha proposto una limitazione sui prodotti per riservarne l’uso a professionisti appositamente formati e titolari di una licenza. |
|
(9) |
La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e il richiedente a presentare per iscritto osservazioni alla notifica entro novanta giorni, conformemente a quanto disposto dall’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Solo il richiedente ha presentato osservazioni entro tale termine. La notifica è stata altresì discussa il 6 e 7 dicembre 2011 dai rappresentanti della Commissione e delle autorità nazionali competenti per i biocidi nonché dal richiedente in occasione della riunione del gruppo per l’agevolazione dell’autorizzazione dei prodotti e del riconoscimento reciproco e fra il 29 febbraio e il 2 marzo 2012, durante la riunione delle autorità competenti per i biocidi. |
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(10) |
Il richiedente ha sostenuto che le limitazioni all’uso da parte di professionisti appositamente formati e titolari di una licenza sono ingiustificate e inaccettabili, poiché i prodotti sono idonei anche per la lotta contro i roditori da parte di professionisti non formati e non professionisti. Il richiedente ha inoltre fatto valere i seguenti argomenti: i prodotti sono pronti per l’uso, il contenuto di principio attivo nel prodotto è basso, esiste un antidoto, i prodotti possono essere facilmente tenuti al di fuori della portata dei bambini e degli animali non bersaglio, gli utilizzatori non professionali sono in grado di rimuovere i roditori morti; gli utilizzatori non professionali possono essere formati e la limitazione proposta per riservare l’uso a professionisti appositamente formati probabilmente farà aumentare il costo delle assicurazioni domestiche svedesi nel lungo periodo. |
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(11) |
La Commissione osserva che, a norma della direttiva 2007/69/CE, le autorizzazioni di biocidi contenenti difetialone sono subordinate a tutte le misure idonee e disponibili di riduzione del rischio, ivi compresa la limitazione al solo uso professionale. La valutazione scientifica che ha condotto all’adozione della direttiva 2007/69/CE ha concluso che solo gli utilizzatori professionali sono in grado di seguire le istruzioni che consentono di ottenere la maggiore riduzione dell’esposizione e dei rischi. In linea di principio, una limitazione agli utilizzatori professionali può essere considerata una misura idonea di riduzione del rischio. Gli argomenti opposti dal richiedente non invalidano tale conclusione. |
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(12) |
In assenza di indicazioni contrarie, la Commissione ritiene pertanto che una limitazione ai soli utilizzatori professionali costituisca una misura di riduzione del rischio idonea e disponibile per autorizzare i prodotti contenenti difetialone in Svezia. Il fatto che il Regno Unito non ritenga tale limitazione idonea e disponibile per un’autorizzazione sul proprio territorio è irrilevante ai fini di tale conclusione. La decisione del Regno Unito di autorizzare l’uso non professionale era basata nella fattispecie sul rischio di un ritardo nel trattamento delle infestazioni domestiche dovuto ai costi del ricorso a professionisti appositamente formati nonché sui relativi rischi per l’igiene pubblica. La Svezia ha tuttavia spiegato che il rischio è meno presente in Svezia grazie al sistema assicurativo svedese, le cui polizze domestiche di norma coprono il costo della disinfestazione professionale in caso di infestazione. |
|
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Svezia ha la facoltà di limitare le autorizzazioni concesse in conformità all’articolo 4 della direttiva 98/8/CE per i prodotti menzionati nell’allegato della presente decisione all’uso da parte di professionisti appositamente formati e titolari di una licenza.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2012
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti per i quali la Svezia ha la facoltà di limitare le autorizzazioni a norma dell’articolo 4 della direttiva 98/8/CE all’uso da parte di professionisti appositamente formati e titolari di una licenza
|
Nome del prodotto nel Regno Unito |
Numero di riferimento della richiesta del Regno Unito nel registro dei biocidi |
Nome del prodotto in Svezia |
Numero di riferimento della richiesta della Svezia nel registro dei biocidi |
|
Rodilon Trio |
2009/4329/3930/UK/AA/4792 |
Radar mus och råtta korn |
2009/4329/3930/SE/MA/5034 |
|
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/UK/AA/4788 |
Rodilon Paste |
2009/4329/3926/SE/MA/5036 |
|
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/UK/AA/4788 |
Radar mus och råtta pasta |
2009/4329/3926/SE/MA/5037 |
|
Generation Grain’Tech |
2009/4329/3929/UK/AA/4785 |
Generation Grain’Tech |
2009/4329/3929/SE/MA/5038 |
|
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/UK/AA/4788 |
Generation Pat’ |
2009/4329/3926/SE/MA/5039 |
|
Rodilon Trio |
2009/4329/3930/UK/AA/4792 |
Rodilon Trio |
2009/4329/3930/SE/MA/5040 |
|
Generation Block |
2009/4329/3928/UK/AA/4786 |
Rodilon Block |
2009/4329/3928/SE/MA/5041 |
|
Generation Block |
2009/4329/3928/UK/AA/4786 |
Generation Block |
2009/4329/3928/SE/MA/5042 |
Rettifiche
|
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/28 |
Rettifica della direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 409 del 4 dicembre 1992 )
Nel sommario e a pagina 11, titolo:
anziché:
«Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio»,
leggi:
«Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio»