ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.159.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
20 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 521/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 in ordine ai titoli di esportazione di formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nell’ambito di alcuni contingenti GATT

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) N. 519/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants — POP) della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution — CLRTAP) (3).

(2)

Nella sua 27a sessione, tenuta dal 14 al 18 dicembre 2009, l’organo esecutivo della CLRTAP ha deciso di aggiungere al protocollo l’esaclorobutadiene (4), i naftaleni policlorurati (in appresso «PCN») e le paraffine clorurate a catena corta (5) (in appresso «SCCP»).

(3)

Alla luce delle decisioni adottate dalla CLRTAP, è necessario aggiornare l’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004 al fine di includervi le tre nuove sostanze elencate nel protocollo.

(4)

Nell’Unione europea l’immissione sul mercato e l’uso delle SCCP sono limitati in virtù dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Le restrizioni in vigore nell’Unione per le SCCP concernono soltanto due usi, pertanto il loro campo d’applicazione è assai più limitato di quello delle restrizioni per le SCCP stabilite con la decisione dell’organo esecutivo della CLRTAP. Di conseguenza il presente regolamento deve ampliare l’ambito delle restrizioni per le SCCP nell’Unione, vietandone la produzione, l’immissione in commercio e l’uso, con l’eccezione di due usi in deroga.

(5)

Il limite dell’1 % stabilito nel presente regolamento per le SCCP non va inteso come un’attuazione del concetto di contaminante in tracce non intenzionale, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004. È necessaria una valutazione scientifica più approfondita prima che la Commissione possa avere un’opinione chiara sul livello che corrisponde a un contaminante in tracce non intenzionale per le SCCP.

(6)

Le deroghe per le SCCP devono essere eventualmente subordinate all’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. La Commissione deve continuare a riesaminare dette deroghe e a verificare la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure.

(7)

In occasione della sua quinta riunione, dal 25 al 29 aprile 2011, la conferenza delle parti contraenti della convenzione ha stabilito con la decisione SC-5/3 (7) di aggiungere l’endosulfan nell’elenco dei POP da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni.

(8)

Alla luce della decisione SC-5/3, è necessario aggiornare l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004 al fine di includervi l’endosulfan. Tuttavia, l’endosulfan è stato oggetto della decisione 2005/864/CE della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell’endosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (8). L’endosulfan deve pertanto essere inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004, senza prevedere deroghe in quanto tutte le deroghe ammesse dalla decisione SC-5/3 concernono l’uso di questa sostanza come prodotto fitosanitario.

(9)

Occorre precisare che il divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non si applica agli articoli contenenti endosulfan, esaclorobutadiene, PCN o SCCP, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

(10)

È inoltre necessario precisare che il divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non si applica agli articoli contenenti endosulfan, esaclorobutadiene, PCN o SCCP già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

(11)

Occorre adattare al progresso tecnologico il riferimento alle norme CEN attualmente in corso di elaborazione con riguardo all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), per consentire l’uso di altri metodi di analisi con lo stesso livello di efficacia.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

(4)  Decisione 2009/1.

(5)  Decisione 2009/2.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  SC-5/3 recante iscrizione dell’endosulfan tecnico e dei relativi isomeri.

(8)  GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.

(9)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato nel seguente modo:

1)

La parte A è così modificata:

a)

alla voce «Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)», il punto 6 della colonna «Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni» è sostituito dal seguente:

«6.

Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, i preparati e gli articoli sono conformi ai paragrafi 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall’utilizzatore abbia un’efficacia equivalente.»;

b)

è aggiunta la seguente voce:

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli.

3.

Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.».

2)

Nella parte B sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

1.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene come componente di tali articoli.

3.

Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Naftaleni policlorurati (1)

 

 

1.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

2.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati come componenti di tali articoli.

3.

Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Alcani, C10-C13, cloro (Paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.

In deroga, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all’1 % in peso.

2.

In deroga e a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione, entro e non oltre il 2015 e successivamente ogni quattro anni, una relazione sui progressi compiuti nell’eliminazione delle SCCP, sono autorizzate la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzazione delle seguenti applicazioni:

a)

materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell’industria mineraria;

b)

materiali ignifughi nei sigillanti per dighe.

3.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti SCCP come componenti di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.

4.

Sono autorizzate l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti SCCP come componenti di tali articoli.

5.

Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l’articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti modalità d’uso nonché sostanze e tecnologie alternative più sicure, la Commissione riesamina le deroghe di cui al punto 2 in modo che l’uso delle SCCP sia gradualmente abbandonato.


(1)  Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.»


20.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 520/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2012

relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 87 bis,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2), in particolare l’articolo 108,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (3) ha rafforzato e razionalizzato il monitoraggio della sicurezza dei medicinali commercializzati nell’Unione. Disposizioni simili sono state introdotte nella direttiva 2001/83/CE dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4).

(2)

Le attività di farmacovigilanza coprono la gestione della sicurezza dei medicinali per uso umano durante tutto il loro ciclo di vita.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1235/2010 e la direttiva 2010/84/UE hanno introdotto il concetto di fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Per rispecchiare esattamente il sistema di farmacovigilanza utilizzato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza deve contenere informazioni e documenti essenziali riguardanti tutti gli aspetti delle attività di farmacovigilanza, comprese le informazioni sui compiti che sono stati affidati a terzi. Esso deve contribuire alla pianificazione e alla realizzazione appropriate di audit da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e alla supervisione delle attività di farmacovigilanza da parte della persona qualificata responsabile della farmacovigilanza. Esso deve altresì permettere alle autorità competenti nazionali di verificare la conformità per quanto riguarda tutti gli aspetti del sistema.

(4)

Le informazioni contenute nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza devono essere gestite in modo da tener conto di ogni modifica intervenuta e da garantire alle autorità competenti nazionali facile accessibilità e disponibilità ai fini delle ispezioni.

(5)

I sistemi di qualità devono formare parte integrante del sistema di farmacovigilanza. I requisiti minimi del sistema di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza devono garantire che i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’agenzia») istituiscano un adeguato ed efficace sistema di qualità, che preveda un efficace monitoraggio della conformità e un’accurata e appropriata documentazione di tutte le misure prese. Essi devono inoltre garantire che i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia dispongano di sufficiente personale competente, adeguatamente qualificato e addestrato.

(6)

La messa in atto di un sistema di qualità ben definito deve garantire che tutte le attività di farmacovigilanza siano condotte in modo tale da produrre, con ogni probabilità, i risultati voluti o gli obiettivi di qualità per l’adempimento dei compiti di farmacovigilanza.

(7)

Nell’ambito del proprio sistema di qualità, le autorità competenti nazionali e l’agenzia devono stabilire punti di contatto per facilitare l’interazione tra le autorità competenti nazionali, l’agenzia, la Commissione, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e le persone che segnalano informazioni sui rischi dei medicinali di cui all’articolo 101, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.

(8)

Se i titolare di autorizzazione all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia utilizzano indicatori di prestazione per monitorare lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza, tali indicatori devono essere documentati.

(9)

Le attività di farmacovigilanza si basano sempre più sul monitoraggio periodico di grandi banche dati, come Eudravigilance. Sebbene quest’ultima sia destinata a diventare una fonte importante di informazioni per la farmacovigilanza, occorre tener conto anche delle informazioni provenienti da altre fonti.

(10)

I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia devono costantemente monitorare i dati della banca dati Eudravigilance per determinare se ci sono nuovi rischi o se i rischi sono cambiati e se il rapporto rischio/beneficio del medicinale ne risulta modificato. Essi devono convalidare e confermare i segnali, secondo il caso, sulla base dell’esame dei rapporti di sicurezza su casi individuali, dei dati aggregati provenienti dai sistemi di sorveglianza attivi o da studi, pubblicazioni o altre fonti. È quindi necessario stabilire requisiti comuni per l’identificazione dei segnali, chiarire i rispettivi ruoli di monitoraggio dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, delle autorità competenti nazionali e dell’agenzia, precisare come i segnali sono convalidati e confermati, se del caso, e definire il processo di gestione dei segnali.

(11)

In linea generale, l’identificazione dei segnali deve seguire una metodologia riconosciuta, che può però variare in funzione del tipo di medicinale cui è applicata.

(12)

L’uso di una terminologia, di formati e di norme concordati a livello internazionale deve facilitare l’interoperabilità dei sistemi utilizzati per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza ed evitare che le stesse informazioni siano codificate due volte. Inoltre, deve consentire un più facile scambio di informazioni tra le autorità regolatrici a livello internazionale.

(13)

Per semplificare la segnalazione delle sospette reazioni avverse, è opportuno che i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e gli Stati membri le comunichino solo alla banca dati Eudravigilance, che deve disporre di mezzi che le consentano di trasmettere immediatamente le segnalazioni di sospette reazioni avverse ricevute dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio agli Stati membri nel cui territorio esse si sono verificate. È quindi necessario stabilire un formato elettronico comune per le segnalazioni di sospette reazioni avverse da parte dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e degli Stati membri.

(14)

I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono un importante strumento per monitorare l’evoluzione del profilo di sicurezza di un medicinale dopo la sua immissione in commercio nell’Unione, inclusa una (ri)valutazione del rapporto rischio/beneficio. Per facilitare il loro trattamento e la loro valutazione, devono essere stabiliti requisiti comuni di formato e di contenuto.

(15)

Per tutte le nuove domande di autorizzazione all’immissione in commercio sono richiesti piani di gestione dei rischi contenenti una descrizione dettagliata del sistema di gestione dei rischi utilizzato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Per facilitare la produzione dei piani di gestione dei rischi e la loro valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire requisiti comuni di formato e di contenuto.

(16)

Quando hanno dubbi sulla sicurezza di un medicinale, le autorità competenti devono poter imporre ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio l’obbligo di effettuare studi sulla sicurezza post-autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare un progetto di protocollo prima che tali studi siano realizzati e, a tempo debito, un riassunto dello studio e un rapporto finale. È opportuno disporre che il protocollo, il riassunto e il rapporto finale dello studio siano redatti secondo un formato comune per facilitare l’approvazione e la supervisione degli studi da parte del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza o delle autorità competenti nel caso degli studi da condurre solo nello Stato membro che ne impone l’obbligo, a norma dell’articolo 22 bis della direttiva 2001/83/CE.

(17)

Il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari e sulla libera circolazione di tali dati (6). Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali deve essere pienamente ed efficacemente garantito in tutte le attività di farmacovigilanza. La salvaguardia della salute pubblica costituisce un interesse pubblico sostanziale e di conseguenza il trattamento dei dati personali è giustificato, a condizione che i dati personali identificabili siano trattati solo se necessario e solo se le parti coinvolte valutano tale necessità a ogni fase del processo di farmacovigilanza. Le autorità competenti nazionali e i titolari di autorizzazione all’immissione in commercio possono, se del caso, ricorrere a pseudonimi per sostituire i dati personali identificabili.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

Articolo 1

Struttura del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

1.   Le informazioni contenute nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza sono esatte e rispecchiano il sistema di farmacovigilanza in atto.

2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può, se del caso, utilizzare distinti sistemi di farmacovigilanza per le diverse categorie di medicinali. Ciascuno di tali sistemi è descritto in un distinto fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

Tutti i medicinali per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004 sono coperti da un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

Articolo 2

Contenuto del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza contiene almeno i seguenti elementi:

1)

le seguenti informazioni sulla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza:

a)

una descrizione delle responsabilità, da cui risulti che essa dispone nel sistema di farmacovigilanza dell’autorità sufficiente per promuovere, mantenere e migliorare l’adempimento dei compiti e delle responsabilità di farmacovigilanza;

b)

un succinto curriculum vitae, con un attestato della registrazione nella banca dati Eudravigilance;

c)

le sue coordinate;

d)

la procedura da seguire in sua assenza;

e)

le coordinate e le responsabilità della persona di contatto per le questioni di farmacovigilanza se tale persona è stata nominata a livello nazionale conformemente all’articolo 104, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE;

2)

una descrizione della struttura organizzativa del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con l’elenco dei siti in cui sono svolte le seguenti attività di farmacovigilanza: raccolta dei rapporti di sicurezza su casi individuali, valutazione, introduzione dei casi nella base dati sulla sicurezza, produzione del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, identificazione e analisi dei segnali, gestione del piano di gestione dei rischi, gestione degli studi pre e post-autorizzazione e gestione delle variazioni delle indicazioni di sicurezza dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio;

3)

una descrizione dell’ubicazione, della funzionalità e della responsabilità operativa dei sistemi informatici e delle banche dati utilizzate per ricevere, collazionare, registrare e comunicare le informazioni sulla sicurezza e una valutazione della loro idoneità allo scopo;

4)

una descrizione del trattamento e della registrazione dei dati e del processo utilizzato per ciascuna delle seguenti attività di farmacovigilanza:

a)

il monitoraggio permanente dell’equilibrio rischio/beneficio dei medicinali, il risultato di tale monitoraggio e il processo di decisione per l’adozione delle misure appropriate;

b)

il funzionamento dei sistemi di gestione dei rischi e del monitoraggio dei risultati delle misure di minimizzazione dei rischi;

c)

la raccolta, la valutazione e la comunicazione dei rapporti di sicurezza su casi individuali;

d)

la stesura e la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza;

e)

le procedure di comunicazione agli operatori sanitari e al pubblico dei problemi di sicurezza e delle variazioni di sicurezza rispetto alle indicazioni figuranti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo;

5)

una descrizione del sistema di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza, comprendente tutti i seguenti elementi:

a)

una descrizione della gestione delle risorse umane di cui all’articolo 10, contenente i seguenti elementi: una descrizione della struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza con l’indicazione del luogo in cui sono conservate le registrazioni delle qualifiche del personale; una descrizione sommaria del concetto di formazione, con l’indicazione dell’ubicazione dei relativi fascicoli; istruzioni sui processi critici;

b)

una descrizione del sistema di gestione delle registrazioni di cui all’articolo 12, compresa l’ubicazione dei documenti utilizzati per le attività di farmacovigilanza;

c)

una descrizione del sistema di monitoraggio del funzionamento del sistema di farmacovigilanza e della conformità all’articolo 11;

6)

se del caso, una descrizione delle attività e/o dei servizi affidati a terzi dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 3

Contenuto dell’allegato del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza è corredato di un allegato contenente i seguenti documenti:

1)

un elenco dei medicinali coperti dal fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza, con l’indicazione della denominazione del medicinale, della denominazione comune internazionale (INN) delle sostanze attive e degli Stati membri in cui l’autorizzazione è valida;

2)

un elenco delle regole e delle procedure scritte destinate ad assicurare la conformità all’articolo 11, paragrafo 1;

3)

l’elenco degli affidamenti a terzi di cui all’articolo 6, paragrafo 2;

4)

un elenco dei compiti delegati dalla persona qualificata per la farmacovigilanza;

5)

un elenco di tutti gli audit programmati e completati;

6)

se del caso, un elenco degli indicatori di prestazione di cui all’articolo 9;

7)

se del caso, un elenco degli altri fascicoli di riferimento del sistema di farmacovigilanza detenuti dallo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

8)

un registro contenente le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 4

Conservazione

1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio conserva il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e, se necessario, lo rivede per tener conto dell’esperienza acquisita, del progresso tecnico e scientifico e delle modifiche della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e il suo allegato sono soggetti al controllo delle versioni e indicano la data dell’ultimo aggiornamento effettuato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

3.   Le deviazioni dalle procedure di farmacovigilanza, il loro impatto e la loro gestione sono documentati nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza fino alla loro risoluzione.

4.   Senza pregiudizio delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (7), il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio informa immediatamente l’agenzia di qualsiasi cambiamento del luogo in cui è conservato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza o del nome e dei recapiti della persona qualificata responsabile per la farmacovigilanza. L’agenzia aggiorna di conseguenza la banca dati Eudravigilance di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 e, se necessario, il portale web europeo dei medicinali di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 5

Forma dei documenti contenuti nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

1.   I documenti contenuti nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza sono completi e leggibili. Se del caso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di grafici o diagrammi di flusso. Tutti i documenti sono indicizzati e archiviati in modo da poter essere esattamente e prontamente reperiti durante tutto il periodo di conservazione.

2.   Le informazioni e i documenti del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza possono essere presentati in moduli secondo il sistema descritto dettagliatamente nella guida alle buone pratiche di farmacovigilanza.

3.   Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza può essere conservato in forma elettronica a condizione che i supporti utilizzati rimangano leggibili nel tempo e che una copia stampata chiaramente possa essere messa a disposizione per gli audit e le ispezioni.

4.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio annota nel registro di cui all’articolo 3, punto 8, ogni modifica del contenuto del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza effettuata negli ultimi cinque anni, ad eccezione delle informazioni di cui all’articolo 2, punto 1, lettere da b) a e), e all’articolo 3. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio indica nel registro la data, la persona responsabile della modifica e, se del caso, il motivo della modifica.

Articolo 6

Affidamento a terzi

1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può affidare a terzi talune attività del sistema di farmacovigilanza. Egli mantiene tuttavia l’intera responsabilità della completezza e dell’esattezza del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio redige un elenco degli affidamenti a terzi di cui al paragrafo 1, in cui sono specificati i prodotti e i territori interessati.

Articolo 7

Disponibilità e luogo di conservazione del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza

1.   Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza è conservato o nel luogo dell’Unione in cui sono svolte le principali attività di farmacovigilanza del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o nel luogo dell’Unione in cui opera la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza.

2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio assicura alla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza un accesso permanente al fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

3.   Il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza è disponibile in permanenza e immediatamente per l’ispezione nel luogo in cui è conservato.

Se il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza è conservato in forma elettronica in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, è sufficiente ai fini del presente articolo che i dati conservati in forma elettronica siano direttamente disponibili nel luogo in cui è conservato il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

4.   Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, l’autorità competente nazionale può limitare la sua richiesta a parti o moduli specifici del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio sostiene i costi della presentazione della copia del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

5.   L’autorità competente nazionale e l’agenzia possono chiedere al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di trasmettere con periodicità regolare una copia del registro di cui all’articolo 3, punto 8.

CAPO II

Requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Sistema di qualità

1.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, l’autorità competente nazionale e l’agenzia stabiliscono e utilizzano per lo svolgimento delle loro attività di farmacovigilanza un sistema di qualità adeguato ed efficace.

2.   Il sistema di qualità copre la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse, la gestione appropriata delle risorse, la gestione della conformità e la gestione delle registrazioni.

3.   Il sistema di qualità si basa su tutte le seguenti attività:

a)

pianificazione della qualità: predisposizione di strutture e pianificazione di processi integrati e coerenti;

b)

aderenza alla qualità: adempimento dei compiti e delle responsabilità secondo i requisiti di qualità;

c)

controllo e assicurazione della qualità: monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle strutture e dei processi stabiliti e dell’efficacia dei processi messi in atto;

d)

miglioramenti della qualità: correzione e miglioramento delle strutture e dei processi se necessario.

4.   Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati per il sistema di qualità sono documentati in modo sistematico e ordinato in forma di regole e procedure scritte, quali piani di qualità, manuali di qualità e registrazioni di qualità.

5.   Tutte le persone che intervengono nelle procedure e nei processi dei sistemi di qualità stabiliti dalle autorità competenti nazionali e dall’agenzia per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza sono responsabili del buon funzionamento di tali sistemi di qualità e adottano un approccio sistematico alla qualità e all’attuazione e al mantenimento del sistema di qualità.

Articolo 9

Indicatori di prestazione

1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia possono utilizzare indicatori di prestazione per monitorare in modo continuo lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza.

2.   L’agenzia può pubblicare un elenco degli indicatori di prestazione sulla base di una raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.

Sezione 2

Requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza da parte dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio

Articolo 10

Gestione delle risorse umane

1.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio dispone per svolgere le attività di farmacovigilanza di sufficiente personale competente e adeguatamente qualificato e addestrato.

Ai fini del primo comma, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio si assicura che la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza abbia acquisito adeguate conoscenze teoriche e pratiche per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza. Se la persona qualificata non ha compiuto la formazione medica di base di cui all’articolo 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (8), il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio si assicura che sia assistita da una persona in possesso di una formazione medica. Tale assistenza è debitamente documentata.

2.   I compiti del personale direttivo e di controllo, compresa la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza, sono definiti in un mansionario. I rapporti gerarchici sono definiti in un organigramma. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio si assicura che la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza abbia l’autorità sufficiente per influire sul funzionamento del sistema di qualità e delle attività di farmacovigilanza del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

3.   Il personale che partecipa alle attività di farmacovigilanza riceve una formazione iniziale e continua in relazione al suo ruolo e alle sue responsabilità. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio conserva i piani e le registrazioni della formazione per documentare, mantenere e sviluppare le competenze del personale e li mette a disposizione in caso di audit o ispezione.

4.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce istruzioni adeguate sulle procedure da seguire in situazioni di urgenza, in particolare per assicurare la continuità delle attività.

Articolo 11

Gestione della conformità

1.   Procedure e processi specifici del sistema di qualità sono messi in atto per garantire:

a)

il monitoraggio continuo dei dati di farmacovigilanza, l’esame delle opzioni per la minimizzazione e la prevenzione dei rischi e l’adozione di appropriate misure da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

b)

la valutazione scientifica da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tutte le informazioni sui rischi dei medicinali di cui al secondo comma dell’articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE;

c)

la trasmissione alla banca dati Eudravigilance di dati precisi e verificabili sulle reazioni avverse gravi e non gravi, entro i termini di cui all’articolo 107, paragrafo 3, rispettivamente primo e secondo comma, della direttiva 2001/83/CE;

d)

la qualità, l’integrità e la completezza delle informazioni sui rischi dei medicinali comunicate, comprese le procedure per evitare le doppie comunicazioni e convalidare i segnali in conformità all’articolo 21, paragrafo 2;

e)

una comunicazione efficace del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio con le autorità competenti nazionali e l’agenzia, in particolare la comunicazione riguardante nuovi rischi o cambiamenti di rischi esistenti, il fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza, i sistemi di gestione dei rischi, le misure di minimizzazione dei rischi, i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza, le azioni preventive e correttive e gli studi post-autorizzazione;

f)

l’aggiornamento da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle informazioni sul prodotto, alla luce delle conoscenze scientifiche, comprese le valutazioni e le raccomandazioni rese pubbliche attraverso il portale web europeo dei medicinali e sulla base di un monitoraggio continuo da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio delle informazioni pubblicate sul portale web europeo dei medicinali;

g)

un’adeguata comunicazione da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di informazioni rilevanti in materia di sicurezza agli operatori sanitari e ai pazienti.

2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, se ha affidato a terzi alcuni dei propri compiti di farmacovigilanza, mantiene la responsabilità di garantire che in relazione a tali compiti sia applicato un efficace sistema di qualità.

Articolo 12

Gestione delle registrazioni e conservazione dei dati

1.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio registrano tutte le informazioni relative alla farmacovigilanza e si assicurano che siano trattate e conservate in modo da poter essere comunicate, interpretate e verificate accuratamente.

I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio predispongono un sistema di gestione delle registrazioni per tutti i documenti utilizzati per le attività di farmacovigilanza che permetta di reperire tali documenti e di rintracciare come e quando sono state esaminate le questioni di sicurezza e sono state prese decisioni al riguardo.

I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio istituiscono meccanismi che consentano la tracciabilità e il follow-up dei rapporti sulle reazioni avverse.

2.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio adottano le disposizioni necessarie affinché gli elementi di cui all’articolo 2 siano conservati per almeno cinque anni dopo che i titolari stessi hanno formalmente posto fine al sistema descritto nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza.

I dati di farmacovigilanza e i documenti relativi ai singoli medicinali autorizzati sono conservati fintanto che il prodotto è autorizzato e almeno per i dieci anni seguenti la scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tuttavia, i documenti sono conservati per un periodo più lungo se la legislazione dell’Unione o la legislazione nazionale lo richiedono.

Articolo 13

Audit

1.   Con periodicità regolare sono effettuati audit basati sui rischi per assicurare la conformità del sistema di qualità ai requisiti di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12 e per determinarne l’efficacia. Gli audit sono effettuati da persone che non hanno implicazioni o responsabilità dirette nelle questioni o nei processi oggetto dell’audit.

2.   Se necessario, sono adottate misure correttive, ivi compreso un audit di follow-up delle carenze. Per ogni audit e ogni audit di follow-up è redatto un verbale contenente i risultati ottenuti, che è inviato alla dirigenza responsabile delle questioni oggetto dell’audit. Le date e i risultati degli audit e degli audit di follow-up sono documentati in conformità all’articolo 104, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE.

Sezione 3

Requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza da parte delle autorità competenti nazionali e dell’agenzia

Articolo 14

Gestione delle risorse umane

1.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia dispongono per svolgere le attività di farmacovigilanza di sufficiente personale competente e adeguatamente qualificato e addestrato.

Le strutture organizzative e la distribuzione dei compiti e delle responsabilità sono chiare e, per quanto necessario, accessibili. Sono stabiliti punti di contatto.

2.   Il personale che partecipa alle attività di farmacovigilanza riceve una formazione iniziale e continua. Le autorità competenti nazionali e l’agenzia conservano i piani e le registrazioni della formazione per documentare, mantenere e sviluppare le competenze del personale e li mettono a disposizione in caso di audit.

3.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia forniscono al loro personale istruzioni adeguate sulle procedure da seguire in situazioni di urgenza, in particolare per assicurare la continuità delle attività.

Articolo 15

Gestione della conformità

1.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia stabiliscono procedure e processi specifici per raggiungere tutti i seguenti obiettivi:

a)

assicurare la valutazione della qualità e la completezza dei dati di farmacovigilanza presentati;

b)

assicurare la valutazione e l’elaborazione dei dati di farmacovigilanza entro le scadenze previste dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004;

c)

assicurare l’indipendenza nello svolgimento delle attività di farmacovigilanza;

d)

stabilire una comunicazione efficace tra le autorità competenti nazionali e tra le autorità competenti nazionali e l’agenzia, nonché con i pazienti, gli operatori sanitari, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e il pubblico;

e)

garantire che le autorità competenti nazionali e l’agenzia si informino reciprocamente e informino la Commissione della loro intenzione di emanare avvisi relativi alla sicurezza di un medicinale autorizzato in più Stati membri o di una sostanza attiva contenuta in tale medicinale come previsto dall’articolo 106 bis della direttiva 2001/83/CE;

f)

effettuare ispezioni, comprese ispezioni pre-autorizzazione.

2.   Oltre alle procedure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nazionali stabiliscono procedure per la raccolta e la registrazione di tutte le sospette reazioni avverse che si verificano nel loro territorio.

3.   L’agenzia stabilisce procedure per il monitoraggio della letteratura medica di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 16

Gestione delle registrazioni e conservazione dei dati

1.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia registrano tutte le informazioni relative alla farmacovigilanza e si assicurano che siano trattate e conservate in modo da poter essere comunicate, interpretate e verificate accuratamente.

Esse predispongono un sistema di gestione delle registrazioni di tutti i documenti utilizzati per le attività di farmacovigilanza, che permetta di reperire tali documenti e di rintracciare come e quando sono state esaminate le questioni di sicurezza e sono state prese decisioni al riguardo.

2.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia adottano le disposizioni necessarie affinché i documenti essenziali che descrivono il loro sistema di farmacovigilanza siano conservati per almeno cinque anni dopo che è stato posto formalmente fine al sistema.

I dati di farmacovigilanza e i documenti relativi ai singoli medicinali autorizzati sono conservati fintanto che il prodotto è autorizzato e almeno per i dieci anni seguenti la scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Tuttavia, i documenti sono conservati per un periodo più lungo se la legislazione dell’Unione o la legislazione nazionale lo richiedono.

Articolo 17

Audit

1.   Con periodicità regolare sono effettuati, secondo una metodologia comune, audit basati sui rischi per assicurare la conformità del sistema di qualità ai requisiti di cui agli articoli 8, 14, 15 e 16 e la sua efficacia.

2.   Se necessario, sono adottate misure correttive, ivi compreso un audit di follow-up delle carenze. I verbali degli audit sono inviati alla dirigenza responsabile delle questioni oggetto dell’audit. Le date e i risultati degli audit e degli audit di follow-up sono documentati.

CAPO III

Requisiti minimi per il monitoraggio dei dati nella banca dati Eudravigilance

Articolo 18

Disposizioni generali

1.   L’agenzia e le autorità competenti nazionali cooperano nel monitoraggio dei dati contenuti nella banca dati Eudravigilance.

2.   Se hanno accesso alla banca dati Eudravigilance, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio monitorano i dati che vi sono contenuti.

3.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia assicurano il monitoraggio continuo della banca dati Eudravigilance, con una frequenza proporzionale al rischio individuato, ai rischi potenziali e alla necessità di ulteriori informazioni.

4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile del monitoraggio dei dati originari del territorio di quello Stato membro.

Articolo 19

Identificazione di cambiamenti dei rischi e di nuovi rischi

1.   L’identificazione di nuovi rischi o di cambiamenti dei rischi si basa sull’identificazione e sull’analisi dei segnali concernenti un medicinale o una sostanza attiva.

Ai fini del presente capo, per «segnale» s’intende un’informazione proveniente da una o più fonti, osservazioni ed esperimenti compresi, che lascia supporre l’esistenza di una nuova associazione potenzialmente causale, o di un nuovo aspetto di un’associazione nota, tra un intervento e un evento o una serie di eventi collegati, avversi o benefici, ritenuta sufficientemente probabile da giustificare una verifica.

Ai fini del monitoraggio dei dati della banca dati Eudravigilance, sono considerati solo i segnali relativi a una reazione avversa.

2.   L’identificazione di un segnale avviene su base pluridisciplinare. L’identificazione dei segnali nella banca dati Eudravigilance è integrata, se del caso, da un’analisi statistica. Dopo aver consultato il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, l’agenzia può pubblicare un elenco di eventi medici di cui si deve tener conto per l’identificazione di un segnale.

Articolo 20

Metodologia per la determinazione del valore probatorio di un segnale

1.   Le autorità competenti nazionali, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’agenzia determinano il valore probatorio di un segnale utilizzando una metodologia riconosciuta, tenendo conto della rilevanza clinica, della forza quantitativa dell’associazione, della coerenza dei dati, della relazione esposizione-risposta, della plausibilità biologica, dei risultati delle sperimentazioni, delle possibili analogie e della natura e della qualità dei dati.

2.   Diversi tipi di fattori possono essere presi in considerazione per stabilire l’ordine di priorità dei segnali, in particolare la novità dell’associazione o del medicinale, la forza dell’associazione, la gravità della reazione e la documentazione dei rapporti alla banca dati Eudravigilance.

3.   Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza riesamina periodicamente le metodologie utilizzate e pubblica, se del caso, raccomandazioni.

Articolo 21

Processo di gestione dei segnali

1.   Il processo di gestione dei segnali comprende le seguenti attività: identificazione dei segnali, convalida dei segnali, conferma dei segnali, analisi e prioritizzazione dei segnali, valutazione dei segnali e raccomandazione di azione.

Ai fini del presente articolo, per «convalida dei segnali» s’intende il processo di valutazione dei dati che supportano il segnale rilevato per verificare che la documentazione disponibile contenga elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di una nuova potenziale associazione causale o un nuovo aspetto di un’associazione nota, e giustifichi quindi un’ulteriore analisi del segnale.

2.   Quando un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio rileva un nuovo segnale monitorando la banca dati Eudravigilance, lo convalida e informa immediatamente l’agenzia e le autorità competenti nazionali.

3.   Se è considerata necessaria un’ulteriore analisi di un segnale convalidato, quest’ultimo è confermato al più presto ed entro trenta giorni dal suo ricevimento nel modo seguente:

a)

se il segnale riguarda un medicinale autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE, è confermato dall’autorità competente di uno Stato membro in cui il medicinale è commercializzato o da uno Stato membro leader o co-leader nominato a norma dell’articolo 22, paragrafo 1;

b)

se il segnale riguarda un medicinale autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, è confermato dall’agenzia in collaborazione con gli Stati membri.

Nell’analizzare il segnale convalidato, le autorità competenti nazionali e l’agenzia possono tener conto di altre informazioni disponibili sul medicinale.

Se la validità del segnale non è confermata, è prestata particolare attenzione ai segnali non confermati riguardanti un medicinale nel caso in cui tali segnali siano seguiti da nuovi segnali riguardanti lo stesso medicinale.

4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le autorità competenti nazionali e l’agenzia convalidano e confermano i segnali che hanno rilevato nel corso del loro monitoraggio continuo della banca dati Eudravigilance.

5.   I segnali confermati sono introdotti nel sistema di tracciatura gestito dall’agenzia e sono trasmessi al comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza per l’analisi iniziale e la prioritizzazione dei segnali in conformità all’articolo 107 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, e all’articolo 28 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.

6.   L’agenzia informa immediatamente il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessato delle conclusioni del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza circa la valutazione di ogni segnale confermato.

Articolo 22

Distribuzione dei compiti per la gestione dei segnali

1.   Per i medicinali autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE in più di uno Stato membro e per le sostanze attive contenute in più medicinali per i quali è stata rilasciata almeno un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/83/CE, gli Stati membri possono concordare nell’ambito del gruppo di coordinamento di cui all’articolo 27 della direttiva 2001/83/CE di nominare uno Stato membro leader e, se del caso, uno Stato membro co-leader. Queste nomine sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

Lo Stato membro leader monitora la banca dati Eudravigilance e convalida e conferma i segnali come previsto dall’articolo 21, paragrafi 3 e 4, per conto degli altri Stati membri. Lo Stato membro nominato co-leader assiste lo Stato membro leader nell’adempimento dei suoi compiti.

2.   Quando nomina uno Stato membro leader ed eventualmente uno Stato membro co-leader, il gruppo di coordinamento può tener conto del fatto che uno Stato membro agisce da Stato membro di riferimento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE o da relatore per la valutazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza ai sensi dell’articolo 107 sexies di tale direttiva.

3.   L’agenzia pubblica sul portale web europeo dei medicinali l’elenco delle sostanze attive alle quali si applica la distribuzione dei compiti prevista dal presente articolo, indicando gli Stati membri nominati come leader e co-leader per il monitoraggio di tali sostanze nella banca dati Eudravigilance.

4.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, tutti gli Stati membri restano responsabili del monitoraggio dei dati della banca dati Eudravigilance a norma dell'articolo 107 nonies, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE.

5.   Per i medicinali autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, l’agenzia è assistita nel monitoraggio dei dati della banca dati Eudravigilance dal relatore nominato dal comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 23

Supporto all’identificazione dei segnali

L’agenzia fornisce un supporto al monitoraggio della banca dati Eudravigilance dando alle autorità competenti nazionali accesso alle seguenti informazioni:

a)

dati e rapporti statistici che consentano un esame di tutte le reazioni avverse segnalate alla banca dati Eudravigilance in relazione a una sostanza attiva o a un medicinale;

b)

interrogazioni personalizzate a sostegno della valutazione dei rapporti di sicurezza su casi individuali e di serie di casi;

c)

raggruppamento e stratificazione personalizzati dei dati che permettano l’individuazione dei gruppi di pazienti a maggior rischio di insorgenza di reazioni avverse o a rischio di reazioni avverse più gravi;

d)

metodi di identificazione statistica dei segnali.

L’agenzia fornisce inoltre un adeguato sostegno per il monitoraggio della banca dati Eudravigilance da parte dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio.

Articolo 24

Tracciabilità dell’identificazione dei segnali

1.   Le autorità competenti nazionali e l’agenzia tengono traccia delle loro attività di identificazione dei segnali svolte nella banca dati Eudravigilance, delle relative interrogazioni e dei loro risultati.

2.   La tracciabilità permette di ricostruire in che modo i segnali sono stati rilevati e in che modo i segnali convalidati e confermati sono stati valutati.

CAPO IV

Terminologia, formati e norme

Articolo 25

Uso della terminologia internazionale

1.   Per la classificazione, il reperimento, la presentazione, la valutazione dei rischi e dei benefici, lo scambio elettronico e la comunicazione di informazioni relative alla farmacovigilanza e ai medicinali, gli Stati membri, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’agenzia utilizzano la seguente terminologia:

a)

il Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), compilato dalla Conferenza internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti farmaceutici per uso umano (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use — ICH), materia multidisciplinare M1;

b)

gli elenchi dei termini standard pubblicati dalla commissione della farmacopea europea;

c)

la terminologia della norma EN ISO 11615:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sui prodotti medicinali» (ISO/FDIS 11615:2012);

d)

la terminologia della norma EN ISO 11616:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sui prodotti farmaceutici» (ISO/FDIS 11616:2012);

e)

la terminologia della norma EN ISO 11238:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sulle sostanze» (ISO/FDIS 11238:2012);

f)

la terminologia della norma EN ISO 11239:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sulle forme delle dosi farmaceutiche, le unità di presentazione e le vie di somministrazione» (ISO/FDIS 11239:2012);

g)

la terminologia della norma EN ISO 11240:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio delle unità di misura» (ISO/FDIS 11240:2012).

2.   Gli Stati membri, le autorità competenti nazionali o i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio chiedono alla Conferenza internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei prodotti farmaceutici per uso umano, alla commissione della farmacopea europea, al Comitato europeo di normazione o all’Organizzazione internazionale per la normazione di aggiungere, se necessario, un nuovo termine alla terminologia di cui al paragrafo 1. In tal caso, ne informano l’agenzia.

3.   Gli Stati membri, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’agenzia monitorano l’uso della terminologia di cui al paragrafo 1 sistematicamente o per mezzo di una regolare valutazione casuale.

Articolo 26

Uso di formati e norme internazionali

1.   Per la descrizione, il reperimento, la presentazione, la valutazione dei rischi e dei benefici, lo scambio elettronico e la comunicazione di informazioni relative alla farmacovigilanza e ai medicinali, le autorità competenti nazionali, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’agenzia utilizzano i formati e le norme seguenti:

a)

XEVPRM (Extended Eudravigilance Medicinal Product Report Message), che è il formato per la trasmissione elettronica di informazioni su tutti i medicinali per uso umano autorizzati nell’Unione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004, pubblicato dall’agenzia;

b)

ICH E2B(R2) Maintenance of the ICH guideline on clinical safety data management: data elements for transmission of Individual Case Safety Reports;

c)

norma ICH M2 Electronic Transmission of Individual Case Safety Reports Message Specification.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti nazionali, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’agenzia utilizzano i formati e le norme seguenti:

a)

EN ISO 27953-2: 2011 «Informatica sanitaria, Rapporti di sicurezza su casi individuali (ICSR) in farmacovigilanza — parte 2: Requisiti dei rapporti ICSR per i prodotti farmaceutici per uso umano» (ISO 27953-2: 2011);

b)

EN ISO 11615:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) —Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sui medicinali» (ISO/FDIS 11615:2012);

c)

EN ISO 11616:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sui prodotti farmaceutici» (ISO/FDIS 11616:2012);

d)

EN ISO 11238:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sulle sostanze» (ISO/FDIS 11238:2012);

e)

EN ISO 11239:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — «Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio di informazioni regolamentate sulle forme delle dosi farmaceutiche, le unità di presentazione e le vie di somministrazione» (ISO/FDIS 11239:2012);

f)

EN ISO 11240:2012 «Informatica sanitaria, Identificazione dei medicinali (IDMP) — Elementi e strutture dei dati per l’identificazione unica e lo scambio delle unità di misura» (ISO/FDIS 11240:2012).

CAPO V

Trasmissione dei rapporti sulle sospette reazioni avverse

Articolo 27

Rapporti di sicurezza su casi individuali

I rapporti di sicurezza su casi individuali sono utilizzati per notificare alla banca dati Eudravigilance le sospette reazioni avverse a un medicinale che si osservano in un paziente in uno specifico momento.

Articolo 28

Contenuto dei rapporti di sicurezza su casi individuali

1.   Gli Stati membri e i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio si assicurano che i rapporti di sicurezza su casi individuali siano per quanto possibile completi e comunicano gli aggiornamenti di tali rapporti alla banca dati Eudravigilance in modo accurato e affidabile.

In caso di notifica accelerata, nel rapporto di sicurezza sul caso individuale sono menzionati almeno un segnalatore identificabile, un paziente identificabile, una sospetta reazione avversa e il medicinale o i medicinali in questione.

2.   Gli Stati membri e i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio registrano i dati necessari per ottenere informazioni di follow-up sui rapporti di sicurezza su casi individuali. Il follow-up dei rapporti è adeguatamente documentato.

3.   Quando notificano sospette reazioni avverse, gli Stati membri e i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio comunicano tutte le informazioni disponibili su ogni caso individuale, in particolare:

a)

informazioni amministrative: tipo di rapporto, data e numero di identificazione unico mondiale del caso, identificazione unica del mittente e tipo di mittente; data esatta alla quale il rapporto è stato inizialmente ricevuto dalla fonte e data esatta di ricevimento delle informazioni più recenti; altri identificatori e loro fonti nonché, se del caso, i riferimenti ad altri documenti disponibili detenuti dal mittente del rapporto di sicurezza sul caso individuale;

b)

riferimenti alla letteratura secondo lo «stile Vancouver» stabilito dal comitato internazionale dei redattori di riviste mediche (9) per le reazioni avverse segnalate nella letteratura mondiale, con un’ampia sintesi in inglese dell’articolo;

c)

tipo di studio, nome dello studio e numero dello studio dello sponsor o numero di registrazione dello studio per i rapporti da studi non coperti dalla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (10);

d)

informazioni sulle fonti primarie: dati di identificazione del segnalatore, con indicazione dello Stato membro di residenza e delle qualifiche professionali;

e)

dati di identificazione del paziente (e del genitore nel caso di un rapporto genitore-bambino), con indicazione dell’età al momento della comparsa della prima reazione, della fascia di età, del periodo di gestazione se la reazione o l’evento sono stati osservati nel feto, peso, altezza, sesso, data dell’ultima mestruazione e/o periodo di gestazione al momento dell’esposizione;

f)

precedenti clinici pertinenti e condizioni concorrenti;

g)

la denominazione, come definita all’articolo 1, punto 20, della direttiva 2001/83/CE, dei medicinali sospettati di essere collegati al verificarsi della reazione avversa, compresi i medicinali interagenti o, se la denominazione non è nota, le sostanze attive e ogni altra caratteristica che permetta l’identificazione dei medicinali, in particolare il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il paese dell’autorizzazione all’immissione in commercio, la forma farmaceutica e le vie di somministrazione (per il genitore), le indicazioni per l’uso nel caso, la dose somministrata, la data di inizio e di fine della somministrazione, le misure adottate nei riguardi dei medicinali, l’effetto del dechallenge e rechallenge per i medicinali sospetti;

h)

per i medicinali biologici, i numeri di lotto;

i)

i medicinali concomitanti, individuati come indicato alla lettera g), non sospettati di essere collegati al verificarsi della reazione avversa e la terapia farmaceutica precedente per il paziente (e per il genitore), se del caso;

j)

informazioni sulle sospette reazioni avverse: data d’inizio e di fine delle sospette reazioni avverse o durata, gravità, esito delle sospette reazioni avverse al momento dell’ultima osservazione, intervalli di tempo tra somministrazione del medicinale sospetto e inizio della reazione avversa, le esatte parole o brevi frasi utilizzate dal segnalatore per descrivere le reazioni e Stato membro o paese terzo in cui si è verificata la sospetta reazione avversa;

k)

risultati dei test e delle procedure pertinenti per l’esame del paziente;

l)

in caso di decesso del paziente, data e causa dichiarata del decesso, comprese le cause determinate all’autopsia;

m)

una relazione clinica, se possibile, che fornisca tutte le informazioni pertinenti per i casi individuali, ad eccezione delle reazioni avverse non gravi;

n)

motivi di annullamento o modifica di un rapporto di sicurezza su un caso individuale.

Ai fini della lettera b), su richiesta dell’agenzia, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che ha trasmesso il rapporto iniziale fornisce una copia dell’articolo in questione, tenendo conto delle restrizioni relative ai diritti d’autore, e una traduzione completa dell’articolo in inglese.

Ai fini della lettera h), è messa in atto una procedura di follow-up per ottenere il numero di lotto se non è indicato nel rapporto iniziale.

Ai fini della lettera m), l’informazione è presentata in una sequenza temporale logica, nella cronologia dell’esperienza del paziente, compresi l’evoluzione clinica, le misure terapeutiche, l’esito e le informazioni di follow-up ottenute; nella relazione sono riassunte anche le risultanze autoptiche o post mortem pertinenti.

4.   Se le sospette reazioni avverse sono notificate in formato testo e con descrizioni testuali in una lingua ufficiale dell’Unione europea diversa dall’inglese, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce, oltre al testo originale integrale, un suo riassunto in inglese.

Gli Stati membri possono trasmettere le reazioni cliniche nella loro lingua ufficiale. Se l’agenzia o altri Stati membri lo richiedono per la valutazione dei potenziali segnali, ne forniscono una traduzione.

Per le segnalazioni di sospette reazioni avverse provenienti dall’esterno dell’Unione è utilizzata la lingua inglese.

Articolo 29

Formato della trasmissione elettronica delle sospette reazioni avverse

Gli Stati membri e i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio utilizzano i formati di cui all’articolo 26 e la terminologia di cui all’articolo 25 per la trasmissione elettronica delle sospette reazioni avverse.

CAPO VI

Piani di gestione dei rischi

Articolo 30

Contenuto del piano di gestione dei rischi

1.   Il piano di gestione dei rischi stabilito dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio contiene i seguenti elementi:

a)

un’identificazione o caratterizzazione del profilo di sicurezza del medicinale in questione;

b)

un’indicazione di come caratterizzare ulteriormente il profilo di sicurezza del medicinale in questione;

c)

una documentazione delle misure di prevenzione o minimizzazione dei rischi associati al medicinale, con una valutazione dell’efficacia di tali interventi;

d)

una documentazione degli obblighi post-autorizzazione imposti come condizione dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

2.   I prodotti contenenti la stessa sostanza attiva e appartenenti allo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio possono essere oggetto, se opportuno, dello stesso piano di gestione dei rischi.

3.   Se un piano di gestione dei rischi fa riferimento a studi post-autorizzazione, indica se tali studi sono intrapresi, gestiti o finanziati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio volontariamente o in forza di obblighi imposti dalle autorità competenti nazionali, dall’agenzia o dalla Commissione. Tutti gli obblighi post-autorizzazione sono indicati, con il relativo calendario, nella sintesi del piano di gestione dei rischi.

Articolo 31

Sintesi del piano di gestione dei rischi

1.   La sintesi del piano di gestione dei rischi da mettere a disposizione del pubblico, in conformità all’articolo 106, lettera c), della direttiva 2001/83/CE, e all’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 726/2004, include gli elementi principali del piano di gestione dei rischi con particolare attenzione alle attività di minimizzazione dei rischi e, per quanto concerne le specifiche sulla sicurezza del medicinale interessato, informazioni importanti sui rischi potenziali e individuati e le informazioni mancanti.

2.   Se un piano di gestione dei rischi concerne più medicinali, per ciascuno di essi è fornita una sintesi separata del piano di gestione dei rischi.

Articolo 32

Aggiornamenti del piano di gestione dei rischi

1.   Quando il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio aggiorna un piano di gestione dei rischi, presenta il piano aggiornato alle autorità competenti nazionali o all’agenzia, secondo il caso. Previo accordo delle autorità competenti nazionali o dell’agenzia, secondo il caso, il titolare dell’autorizzazione può presentare solo i moduli interessati dall’aggiornamento. Se necessario, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce alle autorità competenti o all’agenzia una sintesi aggiornata del piano di gestione dei rischi.

2.   Ogni versione presentata del piano di gestione dei rischi è contraddistinta da un nuovo numero ed è datata.

Articolo 33

Formato del piano di gestione dei rischi

Il formato del piano di gestione dei rischi è riportato nell’allegato I.

CAPO VII

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Articolo 34

Contenuto dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

1.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza si basa su tutti i dati disponibili ed è incentrato sulle nuove informazioni emerse dopo la chiusura dei dati dell’ultimo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza.

2.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza fornisce una stima precisa della popolazione esposta al medicinale e comprende tutti i dati relativi al volume delle vendite e al volume delle prescrizioni. Questa stima dell’esposizione è accompagnata da un’analisi qualitativa e quantitativa dell’uso effettivo che indica, se del caso, in che modo l’uso effettivo differisce dall’uso indicato sulla base di tutti i dati di cui dispone il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, compresi i risultati degli studi osservazionali o di utilizzazione del medicinale.

3.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza contiene i risultati delle valutazioni dell’efficacia delle attività di minimizzazione dei rischi pertinenti per la valutazione dei rischi e dei benefici.

4.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio non sono tenuti a includere sistematicamente gli elenchi dettagliati dei casi individuali, comprese le reazioni cliniche, nel rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, ma riportano le reazioni cliniche nella sezione relativa alla valutazione dei rischi del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza se fa parte integrante dell’analisi scientifica di un segnale o di un problema di sicurezza figurante in tale sezione.

5.   Sulla base della valutazione dei dati cumulati relativi alla sicurezza e dell’analisi dei rischi e dei benefici, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio trae conclusioni nel rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza circa la necessità di modifiche e/o misure, comprese le implicazioni per il riassunto approvato delle caratteristiche del prodotto per i prodotti per i quali è presentato il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza.

6.   Salvo diversa indicazione nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione e delle frequenze di presentazione di cui all’articolo 107 quater della direttiva 2001/83/CE o diverso accordo con le autorità competenti nazionali o con l’agenzia, secondo il caso, è predisposto un unico rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per tutti i medicinali contenenti la stessa sostanza attiva e autorizzati per uno stesso titolare di autorizzazione all’immissione in commercio. Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza copre tutte le indicazioni, le vie di somministrazione, le forme di dosaggio e i regimi posologici, indipendentemente dal fatto che i medicinali siano autorizzati sotto nomi diversi e con procedure distinte. Se del caso, i dati relativi a una particolare indicazione, forma di dosaggio, via di somministrazione o posologia sono presentati in una sezione separata del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza e i problemi di sicurezza sono trattati di conseguenza.

7.   Salvo diversa indicazione nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione e delle frequenze di presentazione di cui all’articolo 107 quater della direttiva 2001/83/CE, se la sostanza oggetto del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza è anche autorizzata come componente di un medicinale a combinazione fissa, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio o presenta un separato rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per la combinazione di sostanze attive autorizzate per lo stesso titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con rimandi ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per le singole sostanze, o fornisce i dati relativi alla combinazione in uno dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per le singole sostanze.

Articolo 35

Formato dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

1.   I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono trasmessi per via elettronica nel formato di cui all’allegato II.

2.   L’agenzia può pubblicare modelli per i moduli di cui all’allegato II.

CAPO VIII

Studi sulla sicurezza post-autorizzazione

Articolo 36

Campo di applicazione

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano agli studi sulla sicurezza post-autorizzazione non interventistici intrapresi, gestiti o finanziati dai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio in forza degli obblighi imposti da un’autorità competente nazionale, dall’agenzia o dalla Commissione a norma degli articoli 21 bis e 22 bis della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 10 bis del regolamento (CE) n. 726/2004.

2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenta in lingua inglese il protocollo di studio, il riassunto del rapporto finale dello studio e il rapporto dello studio, forniti a norma degli articoli 107 quindecies e 107 septdecies della direttiva 2001/83/CE, a eccezione degli studi da condurre solo nello Stato membro che ne impone l’obbligo a norma dell’articolo 22 bis della direttiva 2001/83/CE. Per questi ultimi studi il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio fornisce una traduzione inglese del titolo e del riassunto del protocollo di studio e una traduzione inglese del riassunto del rapporto finale dello studio.

3.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio provvede a che tutte le informazioni dello studio siano trattate e conservate in modo da poter essere accuratamente comunicate, interpretate e verificate e a che sia tutelata la riservatezza dei dati relativi ai soggetti dello studio. Egli provvede a conservare in forma elettronica il dataset analitico e i programmi statistici utilizzati per generare i dati contenuti nel rapporto finale dello studio e a metterli a disposizione in caso di audit o di ispezione.

4.   L’agenzia può pubblicare modelli di protocollo, di riassunto e di rapporto finale dello studio.

Articolo 37

Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente capo, si intende per:

1)   «inizio della raccolta dei dati»: la data a partire dalla quale le informazioni sul primo soggetto in studio sono registrate per la prima volta nel dataset dello studio o, nel caso di uso secondario di dati, la data in cui ha inizio l’estrazione dei dati;

2)   «fine della raccolta dei dati»: la data a partire dalla quale il dataset analitico è interamente disponibile.

Articolo 38

Formato degli studi sulla sicurezza post-autorizzazione

I protocolli, i riassunti e i rapporti finali degli studi sulla sicurezza post-autorizzazione non interventistici sono presentati nel formato di cui all’allegato III.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 39

Protezione dei dati

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio degli obblighi delle autorità competenti nazionali e dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio relativi al trattamento dei dati personali previsti dalla direttiva 95/46/CE o degli obblighi dell’agenzia relativi al trattamento dei dati personali previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

1.   L’obbligo per i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio, le autorità competenti nazionali e l’agenzia di utilizzare la terminologia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a g), si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

2.   L’articolo 26, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

3.   L’obbligo per i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di conformarsi al formato e al contenuto di cui agli articoli da 29 a 38 si applica a decorrere dal 10 gennaio 2013.

Articolo 41

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(3)  GU L 348, 31.12.2010, pag. 1.

(4)  GU L 348, 31.12.2010, pag. 74.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 334 del 24.11.2008, pag. 7.

(8)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(9)  International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997; 336:309-15.

(10)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34.


ALLEGATO I

Piani di gestione dei rischi

Formato del piano di gestione dei rischi

Il piano di gestione dei rischi è costituito dai seguenti moduli:

Parte I:

Presentazione dei prodotti

Parte II:

Specifica di sicurezza

Modulo SI:

Epidemiologia delle indicazioni e popolazioni bersaglio

Modulo SII:

Parte non clinica della specifica di sicurezza

Modulo SIII:

Esposizione nelle sperimentazioni cliniche

Modulo SIV:

Popolazioni non studiate nelle sperimentazioni cliniche

Modulo SV:

Esperienza post-autorizzazione

Modulo SVI:

Altri requisiti UE per la specifica di sicurezza

Modulo SVII:

Rischi noti e potenziali

Modulo SVIII:

Sommario dei problemi di sicurezza

Parte III:

Piano di farmacovigilanza (compresi gli studi sulla sicurezza post-autorizzazione)

Parte IV:

Piani per gli studi di efficacia post-autorizzazione

Parte V:

Misure di minimizzazione dei rischi (inclusa la valutazione dell’efficacia delle attività di minimizzazione dei rischi)

Parte VI:

Sommario del piano di gestione dei rischi

Parte VII:

Allegati

ALLEGATO II

Formato dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza è costituito dai seguenti moduli:

Parte I

Pagina di frontespizio comprendente la firma

Parte II

Sintesi

Parte III

Indice

1.

Introduzione

2.

Status mondiale dell’autorizzazione all’immissione in commercio

3.

Misure adottate per motivi di sicurezza nel periodo di riferimento

4.

Modifiche alle informazioni di riferimento sulla sicurezza

5.

Esposizione stimata e modelli d’uso

5.1.

Esposizione cumulativa dei soggetti nelle sperimentazioni cliniche

5.2.

Esposizione cumulativa e di intervallo dei pazienti in base all’esperienza della commercializzazione

6.

Dati in tabelle di sintesi

6.1.

Informazioni di riferimento

6.2.

Tabelle di sintesi cumulative degli eventi avversi gravi da sperimentazioni cliniche

6.3.

Tabelle di sintesi cumulative e di intervallo da fonti di dati post-commercializzazione

7.

Sintesi dei risultati significativi delle sperimentazioni cliniche durante il periodo considerato

7.1.

Sperimentazioni cliniche completate

7.2.

Sperimentazioni cliniche in corso

7.3.

Follow-up a lungo termine

7.4.

Altri usi terapeutici del medicinale

7.5.

Nuovi dati di sicurezza relativi a terapie basate su una combinazione fissa

8.

Risultati degli studi non interventistici

9.

Informazioni provenienti da altre sperimentazioni cliniche e fonti

10.

Dati non clinici

11.

Letteratura

12.

Altri rapporti periodici

13.

Mancanza di efficacia nelle sperimentazioni cliniche controllate

14.

Informazioni dell’ultima ora

15.

Riepilogo dei segnali: nuovi, in corso o chiusi

16.

Valutazione dei segnali e dei rischi

16.1.

Sommari dei problemi di sicurezza

16.2.

Valutazione dei segnali

16.3.

Valutazione dei rischi e delle nuove informazioni

16.4.

Caratterizzazione dei rischi

16.5.

Efficacia della minimizzazione dei rischi (se pertinente)

17.

Valutazione dei benefici

17.1.

Principali informazioni di base sull’efficacia

17.2.

Nuove informazioni sull’efficacia

17.3.

Caratterizzazione dei benefici

18.

Analisi integrata dei benefici e dei rischi per le indicazioni autorizzate

18.1.

Contesto dei benefici e dei rischi e alternative importanti

18.2.

Valutazione dell’analisi dei benefici e dei rischi

19.

Conclusioni e azioni

20.

Appendici del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza

ALLEGATO III

Protocolli, riassunti e rapporti finali per gli studi sulla sicurezza post-autorizzazione

1.   Formato del protocollo di studio

1.   Titolo: titolo informativo comprendente un termine di uso comune indicante il disegno dello studio e il medicinale, la sostanza o la classe di farmaci interessati e un sottotitolo con un identificatore di versione e la data dell’ultima versione.

2.   Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

3.   Parti responsabili, con un elenco di tutte le istituzioni che hanno collaborato e degli altri siti di studio pertinenti.

4.   Sintesi: sommario autonomo del protocollo di studio, comprendente le seguenti sezioni:

a)

titolo e sottotitoli con indicazione della versione e della data del protocollo e nome e affiliazione dell’autore principale;

b)

motivazione e contesto;

c)

tema e obiettivi della ricerca;

d)

disegno dello studio;

e)

popolazione;

f)

variabili;

g)

fonti dei dati;

h)

dimensione dello studio;

i)

analisi dei dati;

j)

tappe.

5.   Modifiche e aggiornamenti: ogni modifica e aggiornamento sostanziale del protocollo di studio dopo l’inizio della raccolta dei dati, con indicazione del motivo e della data della modifica o dell’aggiornamento e un riferimento alla sezione del protocollo interessata.

6.   Tappe: tabella con le date previste per le seguenti tappe:

a)

inizio della raccolta dei dati;

b)

fine della raccolta dei dati;

c)

relazioni di avanzamento dello studio di cui all’articolo 107 quaterdecies, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE;

d)

relazioni intermedie sui risultati dello studio, se del caso;

e)

rapporto finale sui risultati dello studio.

7.   Motivazione e contesto: descrizione dei rischi per la sicurezza, del profilo di sicurezza o delle misure di gestione dei rischi che hanno portato a imporre l’obbligo dello studio per un’autorizzazione all’immissione in commercio.

8.   Tema e obiettivi della ricerca secondo la decisione dell’autorità competente nazionale che ha imposto l’obbligo dello studio.

9.   Metodi di ricerca: descrizione dei metodi di ricerca:

a)

disegno dello studio;

b)

impostazione: popolazione studiata definita in termini di persone, luogo, periodo e criteri di selezione, con indicazione dei motivi di ogni criterio di inclusione e di esclusione. Se è intrapreso un campionamento da una popolazione d’origine, sono forniti una descrizione della popolazione d’origine e i dettagli dei metodi di campionamento. Se lo studio consiste in un esame sistematico o in una meta-analisi, è fornita una spiegazione dei criteri di selezione e di ammissibilità degli studi;

c)

variabili;

d)

fonti dei dati: strategie e fonti di dati per la determinazione delle esposizioni, degli esiti e di tutte le altre variabili rilevanti per gli obiettivi dello studio. Se lo studio utilizzerà una fonte di dati esistente, come le cartelle cliniche elettroniche, sono riportate informazioni sulla validità della registrazione e della codificazione dei dati. Nel caso di un esame sistematico o di una meta-analisi, sono descritti la strategia e i processi di ricerca e i metodi di conferma dei dati da parte degli sperimentatori;

e)

dimensione dello studio: dimensione dello studio progettato, precisione ricercata per le stime dello studio e calcolo della dimensione minima dello studio che permette di identificare un rischio predeterminato con un potere interpretativo predeterminato;

f)

gestione dei dati;

g)

analisi dei dati;

h)

controllo della qualità;

i)

limitazioni dei metodi di ricerca.

10.   Protezione dei soggetti umani: misure dirette a garantire il rispetto delle prescrizioni nazionali e dell’Unione che garantiscono il benessere e i diritti dei partecipanti a studi non interventistici sulla sicurezza post-autorizzazione.

11.   Gestione e segnalazione degli eventi avversi delle reazioni avverse e di altri eventi medici importanti nel corso dello studio

12.   Piani di diffusione e comunicazione dei risultati dello studio

13.   Riferimenti

2.   Formato del riassunto del rapporto finale dello studio

1.   Titolo e sottotitoli con indicazione della data del riassunto e del nome e dell’affiliazione dell’autore principale

2.   Parole chiave (non più di cinque parole chiave indicanti le principali caratteristiche dello studio)

3.   Motivazione e contesto

4.   Tema e obiettivi della ricerca

5.   Disegno dello studio

6.   Impostazione

7.   Soggetti e dimensione dello studio, inclusi i «dropout»

8.   Variabili e fonti dei dati

9.   Risultati

10.   Discussione (compresa, se del caso, una valutazione dell’impatto dei risultati dello studio sul rapporto rischi/benefici del prodotto)

11.   Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

12.   Nome e affiliazione dei principali sperimentatori

3.   Formato del rapporto finale dello studio

1.   Titolo: titolo comprendente un termine di uso comune indicante il disegno dello studio; sottotitoli con indicazione della data del rapporto finale, del nome e dell’affiliazione dell’autore principale.

2.   Riassunto: riassunto autonomo, come alla sezione 2 del presente allegato.

3.   Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: nome e indirizzo.

4.   Sperimentatori: nomi, titoli, titoli di studio, indirizzi e affiliazioni dello sperimentatore principale e degli altri sperimentatori, con un elenco di tutte le istituzioni primarie che hanno collaborato e degli altri siti di studio pertinenti.

5.   Tappe: date delle seguenti tappe:

a)

inizio della raccolta dei dati (date previste ed effettive);

b)

fine della raccolta dei dati (date previste ed effettive);

c)

rapporti di avanzamento dello studio;

d)

rapporti intermedi sui risultati dello studio, se del caso;

e)

rapporto finale sui risultati dello studio (data previste ed effettive);

f)

altre tappe importanti per lo studio, compresa la data di iscrizione nel registro elettronico degli studi.

6.   Motivazione e contesto: descrizione dei problemi di sicurezza che hanno portato a intraprendere lo studio ed esame critico dei dati pubblicati e non pubblicati al riguardo, con una valutazione delle informazioni pertinenti e delle lacune nelle conoscenze che lo studio intende colmare.

7.   Tema e obiettivi della ricerca.

8.   Modifiche e aggiornamenti del protocollo: ogni modifica e aggiornamento sostanziale del protocollo di studio dopo l’inizio della raccolta dei dati, con indicazione del motivo di ogni modifica o aggiornamento.

9.   Metodi di ricerca

9.1.

Disegno dello studio: elementi chiave del disegno dello studio e motivi della scelta.

9.2.

Impostazione: impostazione, luoghi e date pertinenti per lo studio, compresi i periodi di reclutamento, follow-up e raccolta di dati. Nel caso di una revisione sistematica o di una meta-analisi, caratteristiche dello studio utilizzate come criteri di ammissibilità, con indicazione dei motivi.

9.3.

Soggetti: popolazione d’origine e criteri di eleggibilità per i soggetti dello studio. Sono indicati le fonti e i metodi di selezione dei partecipanti, compresi, se del caso, i metodi di accertamento dei casi e numero e motivi dei «dropout».

9.4.

Variabili: esiti, esposizioni, predittori, possibili fattori confondenti e modificatori di effetto, comprese le definizioni operative. Sono indicati i criteri diagnostici, se del caso.

9.5.

Fonti dei dati e misurazione: per ciascuna variabile di interesse, fonti dei dati e metodi di valutazione e misurazione. Se lo studio ha utilizzato una fonte di dati esistenti, come le cartelle cliniche elettroniche, sono riportate informazioni sulla validità della registrazione e codifica dei dati. Nel caso di una revisione sistematica o di una meta-analisi, descrizione di tutte le fonti di informazioni, strategia di ricerca, metodi di selezione degli studi, metodi di estrazione dei dati e procedure per ottenere o confermare i dati dagli sperimentatori.

9.6.

Distorsioni

9.7.

Dimensione dello studio: dimensione dello studio, motivazioni dei calcoli della dimensione dello studio e metodi per raggiungere la dimensione dello studio prevista.

9.8.

Trasformazione dei dati: trasformazioni, calcoli od operazioni sui dati, con indicazione del modo in cui i dati quantitativi sono stati trattati nell’analisi, dei raggruppamenti scelti e dei motivi della scelta.

9.9.

Metodi statistici: descrizione:

a)

delle principali misure di sintesi;

b)

dei metodi statistici applicati allo studio;

c)

dei metodi utilizzati per esaminare sottogruppi e interazioni;

d)

del trattamento dei dati mancanti;

e)

delle analisi di sensibilità;

f)

delle modifiche del piano di analisi dei dati incluso nel protocollo dello studio, con indicazione dei motivi di tali modifiche.

9.10.

Controllo della qualità: meccanismi per garantire la qualità e l’integrità dei dati.

10.   Risultati, con le seguenti sottosezioni:

10.1.

Partecipanti: numero dei soggetti in ogni fase dello studio. Nel caso di una revisione sistematica o di una meta-analisi, numero degli studi selezionati, valutati per l’eleggibilità e inclusi nella revisione, con i motivi di esclusione in ogni fase.

10.2.

Dati descrittivi: caratteristiche dei partecipanti allo studio, informazioni sulle esposizioni e sui possibili fattori confondenti e numero di partecipanti con dati mancanti. Nel caso di una revisione sistematica o di una meta-analisi, caratteristiche di ogni studio da cui i dati sono stati estratti.

10.3.

Dati sugli esiti: numero dei soggetti dello studio per categorie di esiti principali.

10.4.

Principali risultati: stime non corrette e, se del caso, corrette per i fattori confondenti e loro precisione. Ove opportuno, le stime del rischio relativo sono convertite in rischio assoluto per un periodo di tempo significativo.

10.5.

Altre analisi.

10.6.

Eventi avversi e reazioni avverse.

11.   Discussione

11.1.

Risultati principali: risultati principali con riferimento agli obiettivi dello studio, ricerche precedenti che confermano o contraddicono i risultati dello studio sulla sicurezza post-autorizzazione e, se del caso, l’impatto dei risultati sul rapporto rischio/beneficio del prodotto.

11.2.

Limiti: limiti dello studio tenendo conto delle circostanze che possono aver influito sulla qualità o sull’integrità dei dati, limiti dell’approccio dello studio e metodi utilizzati per porvi rimedio, fonti di possibili distorsioni e imprecisioni e convalida degli eventi. Sono prese in esame la direzione e l’ampiezza delle possibili distorsioni.

11.3.

Interpretazione: interpretazione dei risultati considerando gli obiettivi, i limiti, la molteplicità delle analisi, i risultati di studi simili e altre evidenze pertinenti.

11.4.

Generalizzabilità.

12.   Riferimenti.


20.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 521/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 in ordine ai titoli di esportazione di formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce le condizioni alle quali possono essere chiesti i titoli di esportazione e la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione nell’ambito del contingente a destinazione degli Stati Uniti.

(2)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1187/2009, per l’anno contingentale 2012 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 789/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2012 nell’ambito di alcuni contingenti GATT (3).

(3)

Per motivi di semplificazione amministrativa è opportuno integrare nel capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1187/2009 un dispositivo permanente per l’apertura di una procedura annuale di attribuzione dei titoli di esportazione, anziché adottare un regolamento separato ogni anno.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1187/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

1)

nel capo III, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

Esportazioni verso gli Stati Uniti d’America

Articolo 21

I prodotti di cui al codice NC 0406 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione, in conformità alla presente sezione, per l’esportazione negli Stati Uniti nell’ambito dei seguenti contingenti:

a)

il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

b)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

c)

i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

Articolo 22

1.   Le domande di titolo sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre dell’anno precedente l’anno contingentale per il quale sono attribuiti i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate nello stesso tempo all’autorità competente di uno Stato membro.

I contingenti di cui all’articolo 21 sono aperti su base annua per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la seguente dicitura:

“Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America:

 

Contingente per l’anno … — Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

 

Identificazione del contingente: …”

2.   Per ogni contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato II bis, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati dall’articolo 22 bis.

A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato II bis il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra i contingenti Uruguay Round e Tokyo Round, questi due contingenti sono considerati due contingenti separati.

3.   La presentazione delle domande è subordinata alla costituzione di una cauzione a norma dell’articolo 9.

4.   I richiedenti dei titoli d’esportazione presentano la prova di aver esportato i prodotti del contingente di cui trattasi, negli Stati Uniti, in almeno uno dei tre anni civili precedenti e che l’importatore designato è una loro filiale.

La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (4).

5.   I richiedenti di titoli di esportazione indicano nelle domande:

a)

la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente degli Stati Uniti secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States”;

b)

la designazione dei prodotti secondo la “Harmonized Tariff Schedule of the United States”;

c)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

6.   La domanda di titolo di esportazione è corredata da una dichiarazione dell’importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d’importazione relativo ai prodotti di cui all’articolo 21.

7.   Le domande sono ammissibili solo se rispettano i limiti quantitativi massimi, se contengono tutte le informazioni e se sono accompagnate dai documenti previsti dal presente articolo.

8.   Le informazioni di cui al presente articolo sono presentate attenendosi al modello riportato nell’allegato II ter.

Articolo 22 bis

Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato II bis, colonna 3, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato II bis, colonna 3, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Articolo 22 ter

1.   Entro il 18 settembre, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti indicati nell’allegato II bis, oppure che non sono state presentate domande.

2.   La comunicazione comprende per ciascun contingente:

a)

un elenco dei richiedenti, il loro nome, indirizzo e numero di riferimento;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”;

c)

il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.

Articolo 23

1.   Se le domande di titoli di esportazione per un dato contingente di cui all’articolo 21 superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione entro il 31 ottobre.

Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino.

La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

2.   Se l’applicazione del coefficiente di attribuzione porta ad attribuire titoli per meno di 10 tonnellate per richiedente e per contingente, lo Stato membro procede all’assegnazione dei quantitativi corrispondenti disponibili per contingente, mediante sorteggio. Lo Stato membro sorteggia titoli di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti ai quali sarebbero assegnati quantitativi inferiori a 10 tonnellate per contingente, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione.

I quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano dalla fissazione dei lotti, sono distribuiti equamente in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate per contingente, tale quantitativo è considerato un singolo lotto.

La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’attribuzione per sorteggio è immediatamente svincolata.

3.   Gli Stati membri che attribuiscono i lotti per sorteggio comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di attribuzione, per ogni contingente, i quantitativi assegnati per richiedente, il codice del prodotto, il numero di riferimento del richiedente e il numero di riferimento dell’importatore designato.

I quantitativi assegnati per sorteggio sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.

4.   Se la richiesta di titoli di esportazione per i contingenti di cui all’articolo 21 non supera il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino.

In tal caso gli operatori comunicano all’autorità competente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.

Articolo 24

1.   La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti i nomi degli importatori designati di cui all’articolo 22, paragrafo 5, lettera c) e i quantitativi attribuiti.

2.   Se il titolo d’importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all’importatore designato, in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell’operatore che presenta la dichiarazione di cui all’articolo 22, paragrafo 6, l’operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell’elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Lo Stato membro comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

Articolo 25

1.   I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi in relazione ai quali i titoli vengono attribuiti.

I titoli sono validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno contingentale.

I titoli recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

“Valido dal 1o gennaio al 31 dicembre … (anno).”

2.   Le cauzioni relative ai titoli di esportazione sono svincolate su presentazione della prova di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione gli Stati Uniti d’America.

3.   I titoli rilasciati ai sensi del presente articolo sono validi unicamente per le esportazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 21.

Articolo 26

Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7 e 10.

2)

sono inseriti i nuovi allegati II bis e II ter, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a partire dal 1o settembre 2012 per prodotti da esportare nel corso dell’anno contingentale 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 203 del 6.8.2011, pag. 26.

(4)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO II bis

Identificazione del gruppo secondo le note addizionali di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

Identificazione del contingente

Quantitativo annuo disponibile

(Kg)

Numero del gruppo

Descrizione del gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

16-Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17- Uruguay

350 000

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050 000

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21- Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000

ALLEGATO II ter

Presentazione delle informazioni di cui all’articolo 22

Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 dell’allegato II ter

Nome del gruppo di cui alla colonna 2 dell’allegato II bis

Origine del contingente:

Uruguay Round 

Tokyo Round 


Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della

“Harmonised Tariff Schedule of the USA”

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale:

 

 

 

»

20.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 522/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

45,6

TR

62,0

ZZ

53,8

0707 00 05

MK

19,0

TR

114,6

ZZ

66,8

0709 93 10

TR

97,6

ZZ

97,6

0805 50 10

AR

74,2

TR

91,2

UY

109,5

ZA

101,4

ZZ

94,1

0808 10 80

AR

111,9

BR

85,2

CH

68,9

CL

100,8

NZ

129,5

US

169,9

UY

61,2

ZA

106,8

ZZ

104,3

0809 10 00

IL

705,0

TR

227,5

ZZ

466,3

0809 29 00

TR

413,0

ZZ

413,0

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».