ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.156.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
16 giugno 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 510/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alla tassa per il disbrigo della domanda da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

39

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 512/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 513/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2012

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/1


DIRETTIVA 2012/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2012

che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le imprese si espandono sempre di più oltre i confini nazionali approfittando delle opportunità offerte loro dal mercato interno. I gruppi transfrontalieri come pure le numerose operazioni di ristrutturazione, quali fusioni e scissioni, vedono coinvolte società di diversi Stati membri. Di conseguenza, si assiste a una crescente richiesta di accesso alle informazioni sulle società in un contesto transfrontaliero. Tuttavia, non è sempre agevole ottenere informazioni ufficiali sulle società a partire da un altro Stato membro.

(2)

L’undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (3) stabilisce l’elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale. I registri non hanno tuttavia alcun obbligo giuridico di scambiare dati relativi alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi dato che nonostante la cancellazione della società dal registro, la sua succursale può continuare a operare.

(3)

Operazioni quali le fusioni transfrontaliere hanno reso necessaria la cooperazione giornaliera tra i registri delle imprese. La direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (4), rende obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri. Non esistono tuttavia canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, contribuiscano a superare le barriere linguistiche, e migliorino la certezza del diritto.

(4)

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (5), garantisce, fra l’altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tanto i privati quanto le imprese devono tuttavia ancora effettuare le loro ricerche nel registro paese per paese, specialmente perché l’attuale cooperazione volontaria tra registri non si è dimostrata sufficiente.

(5)

Nella comunicazione della Commissione sull’«Atto per il mercato unico», l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese è presentata come una delle soluzioni necessarie per creare un ambiente giuridico e fiscale più favorevole alle imprese. Essa dovrebbe contribuire a rinforzare la competitività delle imprese europee riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la certezza del diritto, favorendo così l’uscita dalla crisi globale economica e finanziaria, che è una delle priorità dell’agenda «Europa 2020». Facendo uso delle innovazioni nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, essa dovrebbe inoltre migliorare la comunicazione transfrontaliera tra i registri delle imprese.

(6)

Le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese hanno confermato che un migliore accesso a informazioni aggiornate e attendibili sulle imprese potrebbe generare maggiore fiducia nei mercati, aiutare la ripresa, e accrescere la competitività delle imprese europee.

(7)

Nella risoluzione del 7 settembre 2010 sull’interconnessione dei registri delle imprese (6) il Parlamento europeo ha sottolineato che il progetto potrà utilmente contribuire all’ulteriore integrazione dello Spazio economico europeo solo se tutti gli Stati membri faranno parte della rete.

(8)

Il piano d’azione pluriennle 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea (7) prevede lo sviluppo di un portale europeo della giustizia elettronica (il «portale») quale unico punto di accesso elettronico europeo alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giudiziarie e amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi esistenti e reputa l’interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese un elemento importante a tal riguardo.

(9)

Sarà possibile migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri solo se tutti gli Stati membri si impegneranno a rendere possibile la comunicazione elettronica tra registri e a trasmettere le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l’Unione. Tale interoperabilità dei registri dovrebbe essere garantita dai registri degli Stati membri («registri nazionali») che forniscono servizi, che dovrebbero costituire le interfacce della piattaforma centrale europea (la «piattaforma»). La piattaforma dovrebbe consistere di una serie centralizzata di strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione comprendenti servizi e dovrebbe formare un'interfaccia comune. Tale interfaccia dovrebbe essere utilizzata da tutti i registri nazionali. La piattaforma dovrebbe inoltre fornire servizi che costituiscano un'interfaccia del portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo, e dei punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. La piattaforma dovrebbe essere concepita solo come uno strumento per l'interconnessione dei registri e non come un'entità distinta avente personalità giuridica. Partendo dall'identificativo unico, la piattaforma dovrebbe essere in grado di trasmettere le informazioni provenienti da ciascuno dei registri dei singoli Stati membri ai registri competenti di altri Stati membri, in un formato standard di messaggio (formato elettronico dei messaggi scambiati tra sistemi informatici come, ad esempio, xml) e nella versione linguistica pertinente.

(10)

La presente direttiva non è finalizzata all'istituzione di una banca dati centralizzata dei registri in cui siano memorizzate informazioni sostanziali sulle imprese. In fase di attuazione del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (il «sistema di interconnessione dei registri»), dovrebbero essere definiti solo i dati necessari al corretto funzionamento della piattaforma. Questi dovrebbero includere, in particolare, dati operativi, dizionari e glossari, e dovrebbero essere determinati tenendo conto anche della necessità di garantire l'efficiente funzionamento del sistema di interconnessione dei registri. I dati dovrebbero essere utilizzati per consentire alla piattaforma di espletare le sue funzioni e non dovrebbero mai essere resi pubblici in forma diretta. Inoltre, la piattaforma non dovrebbe modificare né il contenuto dei dati sulle imprese memorizzati nei registri nazionali né le informazioni sulle imprese trasmesse attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(11)

Dal momento che la presente direttiva non è intesa ad armonizzare i sistemi nazionali dei registri centrali, commerciali e delle imprese, gli Stati membri non sono tenuti a modificare il proprio sistema interno dei registri, in particolare con riferimento alla gestione, alla memorizzazione dei dati, ai tributi e all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni a fini nazionali.

(12)

Nel quadro della presente direttiva, il portale tratterà, attraverso l'utilizzo della piattaforma, la consultazione, da parte di utenti individuali, delle informazioni sulle società e sulle loro succursali create in altri Stati membri contenute nei registri nazionali. Ciò consentirà di presentare i risultati della ricerca sul portale, con le note esplicative in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che elencano le informazioni fornite. Inoltre, al fine di migliorare la protezione di terzi in un altro Stato membro, dovrebbero essere rese disponibili sul portale informazioni essenziali sul valore legale di documenti e indicazioni e atti pubblicati ai sensi del diritto degli Stati membri adottato conformemente alla direttiva 2009/101/CE.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire uno o più punti di accesso opzionali, che possono avere un impatto sull'uso e sul funzionamento della piattaforma. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere informata della loro creazione e delle modifiche di rilievo apportate al loro funzionamento, in particolare della loro chiusura. Tale notifica non dovrebbe in alcun modo limitare i poteri degli Stati membri con riguardo alla creazione e alla gestione dei punti di accesso opzionali.

(14)

Le società e le loro succursali create in altri Stati membri dovrebbero disporre di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente in seno all'Unione. L'identificativo dovrebbe essere utilizzato per la comunicazione tra i registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Pertanto, società e succursali non dovrebbero essere tenute a inserire l'identificativo unico nella corrispondenza e negli ordinativi della società menzionati nelle direttive 89/666/CEE e 2009/101/CE, e per i propri fini di comunicazione dovrebbero continuare a utilizzare il numero di iscrizione al registro nazionale.

(15)

Dovrebbe essere reso possibile individuare facilmente il registro di una società e i registri delle sue succursali create in altri Stati membri, operazione consistente nello scambio di informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò comporta effetti giuridici nello Stato membro del registro della società. È opportuno che gli Stati membri possano decidere in merito alle procedure da seguire riguardo alle succursali registrate nel loro territorio, pur garantendo, almeno, che le succursali di una società sciolta siano cancellate dal registro immediatamente e, se del caso, dopo il procedimento di liquidazione della succursale interessata. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi alle succursali di società che sono state cancellate dal registro ma hanno un successore legalmente riconosciuto, come in caso di modificazioni della ragione sociale della società, di fusioni o scissioni, o di trasferimento transfrontaliero della sua sede sociale.

(16)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a una succursale creata in uno Stato membro da una società non soggetta al diritto di detto Stato membro, come stabilito all'articolo 7 della direttiva 89/666/CEE.

(17)

È opportuno modificare la direttiva 2005/56/CE in modo da garantire che la comunicazione tra registri avvenga attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

(18)

È opportuno che gli Stati membri assicurino immediatamente, nel caso di modifiche delle informazioni riguardanti le società iscritte nel registro, l'aggiornamento delle informazioni. L'aggiornamento dovrebbe essere reso pubblico, di norma, entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso il controllo di legalità conformemente al diritto nazionale. Detto termine dovrebbe essere inteso nel senso che gli Stati membri sono tenuti a compiere sforzi ragionevoli per rispettare il termine ultimo stabilito dalla presente direttiva. Non si dovrebbe applicare con riguardo ai documenti contabili che le società sono tenute a presentare per ciascun esercizio. Tale esclusione è motivata dal sovraccarico dei registri nazionali nei periodi di resoconto. Conformemente ai principi generali del diritto comuni a tutti gli Stati membri, il termine di ventuno giorni dovrebbe essere sospeso in caso di forza maggiore.

(19)

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, ciò dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). È opportuno assicurare un'adeguata partecipazione degli Stati membri a tale processo stabilendo le specifiche tecniche ai fini delle procedure di appalto pubblico mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9).

(20)

Qualora la Commissione decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, occorre garantire la continuità della prestazione dei servizi da parte del sistema di interconnessione dei registri e un'adeguata supervisione pubblica del funzionamento della piattaforma. Si dovrebbero adottare norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. In ogni caso, la partecipazione degli Stati membri al funzionamento dell'intero sistema dovrebbe essere assicurata mediante un dialogo periodico tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri sulle questioni relative al funzionamento del sistema di interconnessione dei registri e al suo futuro sviluppo.

(21)

L'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese presuppone il coordinamento di sistemi nazionali che presentano caratteristiche tecniche diverse. Ciò comporta l'adozione di misure e specifiche tecniche che devono tener conto delle differenze tra i registri. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di affrontare tali questioni tecniche e operative. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(22)

La presente direttiva non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di prevedere tributi per l'ottenimento di informazioni relative alle società attraverso il sistema di interconnessione dei registri, qualora tale possibilità sia prevista dal diritto nazionale. Le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri dovrebbero pertanto consentire di stabilire modalità di pagamento. Al riguardo, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata ogni soluzione tecnica specifica, in quanto le modalità di pagamento dovrebbero essere determinate nella fase di adozione degli atti di esecuzione, tenendo conto delle possibilità di pagamento online disponibili su larga scala.

(23)

Sarebbe auspicabile che in futuro i paesi terzi possano partecipare al sistema di interconnessione dei registri.

(24)

Una soluzione equa in merito al finanziamento del sistema di interconnessione dei registri implica la partecipazione tanto da parte dell'Unione quanto dei suoi Stati membri al finanziamento del sistema. Gli Stati membri si dovrebbero assumere gli oneri finanziari relativi all'adeguamento dei propri registri nazionali al sistema, mentre gli elementi centrali — la piattaforma e il portale che funge da punto di accesso unico europeo — dovrebbero essere finanziati da un'apposita linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione. Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla imposizione di tributi per ottenere le informazioni sulle società. Ciò non incide sulla possibilità per i registri nazionali di prevedere tributi, ma potrebbe comportare un tributo supplementare inteso a finanziare la manutenzione e il funzionamento della piattaforma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(25)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (10), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11), disciplinano il trattamento dei dati personali, compresa la loro trasmissione elettronica all'interno degli Stati membri. Ogni trattamento di dati personali da parte dei registri degli Stati membri, da parte della Commissione e, se del caso, da parte di terzi partecipanti alla gestione della piattaforma dovrebbe aver luogo nel rispetto di detti atti. Gli atti di esecuzione da adottare in relazione al sistema di interconnessione dei registri dovrebbero, ove opportuno, assicurare tale rispetto, in particolare definendo i compiti e le responsabilità pertinenti di tutti i partecipanti interessati e le norme organizzative e tecniche a essi applicabili.

(26)

Affinché il sistema di interconnessione dei registri diventi operativo, occorre che gli Stati membri procedano agli adeguamenti necessari consistenti, in particolare, nella messa a punto di un'interfaccia che colleghi ciascun registro alla piattaforma. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere un termine differito per il recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni relative al funzionamento tecnico di tale sistema. Questo termine dovrebbe essere successivo all'adozione da parte della Commissione dell'insieme degli atti di esecuzione riguardanti le misure e le specifiche tecniche del sistema di interconnessione dei registri. Il termine ultimo per il recepimento e l'applicazione delle disposizioni della direttiva riguardante il funzionamento tecnico del sistema di interconnessione dei registri dovrebbe essere tale da permettere agli Stati membri di portare a termine gli adeguamenti giuridici e tecnici necessari per rendere il sistema pienamente operativo entro un periodo di tempo ragionevole.

(27)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (12), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(28)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

(29)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE.

(31)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 6 maggio 2011 (13),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 89/666/CEE

La direttiva 89/666/CEE è cosi modificata:

1)

all’articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma, del trattato (14) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ("il sistema di interconnessione dei registri"). L'articolo 3 ter e l'articolo 3 quater, paragrafo 1, di detta direttiva, si applicano mutatis mutandis.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le succursali dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della succursale in detto registro, e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro in cui una società è iscritta rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.

2.   Il registro in cui una succursale è iscritta assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è gratuito per i registri.

4.   Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che, ove una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate immediatamente dal registro.

5.   La seconda frase del paragrafo 4 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della ragione sociale della società interessata, di fusioni o scissioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale.»;

3)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE III bis

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 11 bis

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15).

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2005/56/CE

La direttiva 2005/56/CE è così modificata:

1)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Registrazione

Il diritto di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (16), della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti.

Attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, il registro per l’iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all’occorrenza, all’atto di ricezione della notifica, ma non prima.

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (17).

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2009/101/CE

La direttiva 2009/101/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all'articolo 2 siano trascritte nel registro competente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, e rese pubbliche, conformemente all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dal diritto nazionale per l'iscrizione nel fascicolo.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai documenti contabili di cui all'articolo 2, lettera f).»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che le imprese dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 ("il sistema di interconnessione dei registri"). Detto identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 3 bis

1.   Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili informazioni aggiornate, in conformità all’articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 2 sono attendibili.

2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica (il "portale"), rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.

3.   La Commissione pubblica dette informazioni sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 3 ter

1.   Le copie elettroniche degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.   Gli Stati membri provvedono a che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.

3.   La Commissione assicura, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:

a)

gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2;

b)

le note esplicative disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti.

Articolo 3 quater

1.   I tributi previsti per il rilascio degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le indicazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a)

il nome e la ragione sociale dell'impresa;

b)

la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata; e

c)

il numero di iscrizione della società nel registro.

Oltre a tali indicazioni, gli Stati membri possono scegliere di rendere disponibili ulteriori atti e indicazioni a titolo gratuito.

Articolo 3 quinquies

1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.

2.   Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a titolo gratuito per i registri.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   È istituita una piattaforma centrale europea (la "piattaforma").

2.   Il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti:

i registri degli Stati membri,

la piattaforma,

il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3.   Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma.

4.   Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

5.   L'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri.

6.   L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.

Articolo 4 ter

1.   La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma autonomamente o ricorrendo a terzi.

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18).

2.   Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini della procedura di appalto pubblico e la durata dell'accordo che deve essere concluso con i terzi in questione.

3.   Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma.

La gestione operativa della piattaforma comprende segnatamente:

la supervisione del funzionamento della piattaforma,

la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma,

il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione.

La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 2.

Articolo 4 quater

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:

a)

la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri;

b)

la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;

c)

le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri;

d)

la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui all'articolo 3 quinquies della presente direttiva e all'articolo 5 bis dell'undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (19);

e)

l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui all'articolo 3 quinquies della presente direttiva, all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE, e all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (20);

f)

la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale;

g)

la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;

h)

la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri;

i)

la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente;

j)

i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale;

k)

le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online;

l)

i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'articolo 2;

m)

le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri;

n)

la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all'articolo 4 sexies, paragrafo 2.

La Commissione adotta tali atti di esecuzione entro il 7 luglio 2015.

Articolo 4 quinquies

1.   L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma, così come gli adeguamenti del portale risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione.

2.   La manutenzione e il funzionamento della piattaforma sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati fatturando agli utenti individuali i costi dell'accesso al sistema di interconnessione dei registri. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la previsione di tributi a livello nazionale.

3.   Mediante atti delegati, e conformemente all'articolo 13 bis, la Commissione può adottare norme sull'opportunità di co-finanziare la piattaforma attraverso la previsione di tributi, determinando in tal caso il loro importo per utenti individuali conformemente al paragrafo 2.

4.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli eventuali tributi previsti dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1.

5.   I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

6.   Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4 sexies

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (21).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (22).

6)

è inserito il capo seguente:

«CAPO 4 bis

ATTI DELEGATI

Articolo 13 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 quinquies, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

Articolo 4

Relazione e dialogo periodico

1.   Entro cinque anni dalla data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari.

2.   Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva.

3.   La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni contemplate dalla presente direttiva in qualsiasi sede appropriata.

Articolo 5

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 7 luglio 2014.

2.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri adottano, entro due anni dall'adozione di atti di esecuzione di cui all'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE,

all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE,

all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 ter, all'articolo 3 quater, all'articolo 3 quinquies e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE.

In seguito all'adozione di detti atti di esecuzione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 giugno 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 248 del 25.8.2011, pag. 118.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 10 maggio 2012.

(3)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(4)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(5)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

(6)  GU C 308 E del 20.10.2011, pag 1.

(7)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(10)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(12)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(13)  GU C 220 del 26.7.2011, pag. 1.

(14)  GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

(16)  GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 11.

Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;

(17)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

(18)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(19)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(20)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(21)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;

(22)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/10


REGOLAMENTO (UE) N. 509/2012 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC.

(2)

Tenuto conto della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani perpetrate sistematicamente dal governo siriano, la decisione 2012/206/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, prevede misure aggiuntive, vale a dire il divieto o l’obbligo di autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Siria di beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché il divieto di esportazione di beni di lusso in Siria.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 36/2012 per dare attuazione alle nuove misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 2 bis

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IA, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per un’operazione connessa alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell’allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

Articolo 2 ter

1.   Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature, i beni o le tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IX, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie elencati nell’allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che le attrezzature, i beni e le tecnologie oggetto della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

3.   L’autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (4). L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate negli allegati I e IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I e IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:

assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF),

materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e dell’Unione o a programmi di gestione delle crisi dell’Unione o dell’ONU, o

veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria,

purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell’allegato III.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell’allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.

4.   L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:

a)

assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni o tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b)

finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni o tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 ter

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell’allegato X alla Siria;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, il divieto in questione non si applica a merci prive di carattere commerciale, per uso personale, contenute nei bagagli dei viaggiatori.»

Articolo 2

Il testo di cui all’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IA del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 3

Il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 4

Il testo di cui all’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato X del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. LIDEGAARD


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 36.

(4)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;

(5)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO Ia

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 bis

PARTE 1

Note introduttive

1.

Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (1).

2.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “N.” si riferiscono al numero dell’elenco di controllo e la colonna intitolata “Descrizione” si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

3.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte)

1.

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui nelle sezioni A, B, C e D della presente parte sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella sezione E.

2.

La “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3.

I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4.

I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.   ATTREZZATURE

N.

Descrizione

I.B.1A004

Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento, come segue:

a.

maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

agenti biologici “modificati per uso bellico”;

2.

materiali radioattivi “modificati per uso bellico”;

3.

agenti di guerra chimica (CN); oppure

4.

“Agenti antisommossa”, inclusi:

a)

α-Bromobenzeneacetonitrile (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

b)

[(2-clorofenil) metilene] propanedinetrile (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)

c)

2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

d)

dibenz-(b, f)-1,4-ossazina (CR) (CAS 257-07-8)

e)

10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite) (DM) (CAS 578-94-9);

f)

N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

b)

abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:

1.

agenti biologici “modificati per uso bellico”;

2.

materiali radioattivi “modificati per uso bellico”; oppure

3.

agenti di guerra chimica (CN);

c)

sistemi di rivelazione appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1.

agenti biologici “modificati per uso bellico”;

2.

materiali radioattivi “modificati per uso bellico”; oppure

3.

agenti di guerra chimica (CN);

d)

apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l’individuazione automatica della presenza di residui di “esplosivi” facenti uso di tecniche di ‘rivelazione di tracce’ (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

Nota tecnica

Per ‘rivelazione di tracce’ si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

Nota 1:

1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

Nota 2:

1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.

Nota:

1A004 non sottopone ad autorizzazione:

a)

dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone;

b)

apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, compresi:

1.

settore minerario;

2.

estrattivo;

3.

agricolo;

4.

farmaceutico;

5.

medico;

6.

veterinario;

7.

ambientale;

8.

della gestione dei rifiuti;

9.

alimentare.

Note tecniche:

1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi “modificati per uso bellico”, agenti biologici “modificati per uso bellico”, agenti di guerra chimica, ‘simulanti’ o “agenti antisommossa” o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

Il ‘simulante’ è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell’addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.

I.B.9A012

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:

a)

“UAV” aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad esempio autopilota con sistema di navigazione inerziale); o

2.

capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad esempio controllo televisivo a distanza);

b)

sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:

1.

apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli “UAV” specificati in 9A012.a.;

2.

sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7 A nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, appositamente progettati per fornire agli “UAV” specificati in 9A012.a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione;

3.

apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un “veicolo aereo” con equipaggio in un “UAV” specificato in 9A012.a.;

4.

aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere “UAV” ad altitudini superiori a 50 000 piedi (15 240 metri).

I.B.9A350

Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, “veicoli più leggeri dell’aria” o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

 

sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto;

 

barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di ‘DMV’ inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto;

 

unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b.

Nota:

Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari.

Nota:

il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi.

1.

La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l’impiego su aeromobili, “veicoli più leggeri dell’aria” o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti:

a.

laser Doppler;

b.

diffrazione mediante laser frontale.

2.

In 9A350 ‘DMV’ significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM).

B.   APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE

N.

Descrizione

I.B.2B350

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue:

a.

contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

6.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

7.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

8.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

b.

agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a; e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell’agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

6.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

7.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

8.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

c.

serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

6.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

7.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

8.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

d.

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m2 e inferiore a 20 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o “carbonio grafite”;

5.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

7.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

8.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio;

9.

carburo di silicio

10.

carburo di titanio; oppure

11.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

e.

colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o “carbonio grafite”;

5.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

7.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

8.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

9.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

f.

apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; o

2.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

g.

valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

5.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

6.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

7.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio;

8.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; oppure

9.

materiali ceramici, come segue:

a)

carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all’80 % in peso;

b)

ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso;

c)

ossido di zirconio;

Nota tecnica

La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

h.

tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

3.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

4.

grafite o “carbonio grafite”;

5.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

6.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

7.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

8.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

9.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

i.

pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

materiali ceramici;

3.

ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio);

4.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

5.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.

grafite o “carbonio grafite”;

7.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

9.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

10.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

11.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

j.

inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1 273 K (1 000 °C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

materiali ceramici; oppure

3.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio.

1. Il

“carbonio grafite” è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

2.

Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

I.B.2B351

Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori:

a)

progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 mg/m3; o

b)

progettati per rivelare l’attività di inibizione della colinesterasi.

I.B.2B352

Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue:

a.

mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4;

Nota tecnica

I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004).

b.

fermentatori, in grado di coltivare “microrganismi” patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 20 litri;

Nota tecnica

I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.

separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

flusso superiore a 100 l/h;

2.

componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio;

3.

uno o più giunti di tenuta entro l’area di contenimento del vapore; nonché

4.

in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura;

Nota tecnica

I separatori centrifughi includono i decantatori.

d.

apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue:

1.

apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m2; nonché

b.

aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o

2.

che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso;

Nota tecnica

Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l’eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l’uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l’uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l’intera infettività o vitalità microbica.

2.

componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m2 per ogni componente e progettati per l’uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.;

Nota:

2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l’osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante.

e.

apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore;

f.

apparecchiature protettive e di contenimento, come segue:

1.

abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d’aria esterno e funzionanti a pressione positiva;

Nota:

2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori.

2.

cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari;

Nota:

in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale).

g.

camere progettate per il confronto aerosol con “microrganismi”, virus o “tossine” ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m3.

C.   MATERIALI

N.

Descrizione

I.B.1C350

Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e “miscele chimiche” contenenti una o più delle seguenti sostanze:

NB:

VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450

1.

tiodiglicole (111-48-8);

2.

ossicloruro di fosforo (10025-87-3),

3.

metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6),

4.

VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL

difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3),

5.

dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1),

6.

fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9);

7.

tricloruro di fosforo (7719-12-2),

8.

fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9);

9.

cloruro di tionile (7719-09-7);

10.

3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3),

11.

cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7),

12.

cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (5842-79-7);

13.

chinuclidin-3 olo (1619-34-7),

14.

fluoruro di potassio (7789-23-3);

15.

2-cloroetanolo (107-07-3),

16.

dimetilammina (124-40-3);

17.

etilfosfonato di dietile (78-38-6);

18.

N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7),

19.

fosfito di dietile (762-04-9),

20.

cloridrato di dimetilammina (506-59-2);

21.

dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4),

22.

dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8);

23.

VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL

difloruro di etilfosfonile (753-98-0),

24.

acido fluoridrico (7664-39-3);

25.

benzilato di metile (76-89-1);

26.

dicloruro di metilfosfinile (676-83-5),

27.

N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0),

28.

alcool pinacolilico (464-07-3);

29.

VEDERE L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER

L’o-etil-2-diisopropilammino-etil- metilfosfonato (ql) (57856-11-8),

30.

fosfito di trietile (122-52-1),

31.

tricloruro di arsenico (7784-34-1),

32.

acido benzilico (76-93-7),

33.

metilfosfonito di dietile (15715-41-0),

34.

etilfosfonato di dimetile (6163-75-3),

35.

difluoruro di etilfosfinile (430-78-4),

36.

difluoruro di metilfosfinile (753-59-3),

37.

3-chinuclidinone (3731-38-2),

38.

pentacloruro di fosforo (10026-13-8),

39.

pinacolone (75-97-8),

40.

cianuro di potassio (151-50-8),

41.

bifluoruro di potassio (7789-29-9);

42.

bifluoruro di ammonio (1341-49-7),

43.

fluoruro di sodio (7681-49-4),

44.

bifluoruro di sodio (1333-83-1),

45.

cianuro di sodio (143-33-9),

46.

trietanolammina (102-71-6),

47.

pentasolfuro di fosforo (1314-80-3),

48.

diisopropilammina (108-18-9),

49.

dietilamminoetanolo (100-37-8),

50.

solfuro di sodio (1313-82-2),

51.

monocloruro di zolfo (10025-67-9),

52.

dicloruro di zolfo (10545-99-0),

53.

cloridrato di trietanolamina (637-39-8),

54.

cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1),

55.

acido Metilfosfonico (993-13-5),

56.

dietilMetilfosfonato (683-08-9),

57.

dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0);

58.

fosfito di triisopropile (116-17-6),

59.

etildietanolammina (139-87-7),

60.

O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8),

61.

O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6),

62.

esafluorosilicato di sodio (16893-85-9),

63.

acido diclorometilfosfonico (676-98-2),

Nota 1:

Per le esportazioni verso gli “Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche”, 1C350 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 e.63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

Nota 2:

1C350 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 e.62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

Nota 3:

1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale

I.B.1C351

Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e “tossine”, come segue:

a.

virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

virus Andes;

2.

Virus Chapare;

3.

virus Chikungunya,

4.

virus Choclo;

5.

virus della febbre emorragica del Congo-Crimea,

6.

virus delle rompiossa o dengue,

7.

virus Dobrava-Belgrado;

8.

virus dell’encefalite orientale equina,

9.

virus di Ebola,

10.

virus Guaranito;

11.

virus di Hantaan,

12.

virus Hendra (Morbillivirus equino),

13.

virus dell’encefalite giapponese,

14.

virus di Junin,

15.

virus della Foresta di Kyasanur,

16.

virus della Laguna Negra;

17.

virus della febbre di Lassa,

18.

virus Louping ill,

19.

Virus Lujo;

20.

virus della coriomeningite linfatica,

21.

virus di Machupo,

22.

virus di Marburg,

23.

virus del vaiolo delle scimmie,

24.

virus dell’encefalite della Valle Murray,

25.

virus Nipah;

26.

virus della febbre emorragica di Omsk,

27.

virus Oropouche,

28.

virus Powassan,

29.

virus della febbre valle del Rift,

30.

virus Rocio;

31.

Virus Sabia;

32.

Virus Seoul;

33.

Virus Sin nombre;

34.

virus dell’encefalite di St. Louis,

35.

virus dell’encefalite da zecche (virus dell’encefalite russa primaverile-estiva),

36.

virus del vaiolo,

37.

virus dell’encefalite equina venezuelana,

38.

virus dell’encefalite equina occidentale,

39.

virus della febbre gialla;

b.

rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

coxiella burnetii,

2.

bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana),

3.

rickettsia prowasecki,

4.

rickettsia rickettsii;

c.

batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

bacillus anthracis,

2.

brucella abortus,

3.

brucella melitensis,

4.

brucella suis,

5.

chlamydia psittaci,

6.

clostridium botulinum,

7.

francisella tularensis,

8.

burkholderia mallei (pseudomonas mallei),

9.

burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei),

10.

salmonella typhi,

11.

shigella dysenteriae,

12.

vibrio cholerae,

13.

yersinia pestis;

14.

tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsiloni

15.

escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e altri serotipi produttori di verotossine;

d)

“tossine” e relative “sottounità di tossine”, come segue:

1.

tossine Botulinum,

2.

tossine Clostridium,

3.

conotossina,

4.

ricino,

5.

sassitossina,

6.

tossina Shiga,

7.

tossina dello staffilococco aureo,

8.

tetrodotossina,

9.

verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga,

10.

microcistina (Cyanginosin),

11.

aflatossine,

12.

abrina,

13.

tossina del colera,

14.

diacetossiscirpenolo-tossina,

15.

tossina T-2,

16.

tossina HT-2,

17.

modexina,

18.

volkensina,

19.

lectina 1 Viscum album (viscumina);

Nota:

1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti:

1.

essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all’uomo nell’ambito di trattamenti medici;

2.

essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici;

3.

essere autorizzate da un’autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici;

e)

funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di “colture vive isolate” o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

coccidioides immitis;

2.

coccidiodes posadasii.

Nota:

1C351 non sottopone ad autorizzazione i “vaccini” o le “immunotossine”.

I.B.1C352

Agenti patogeni per gli animali, come segue:

a.

virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

virus della febbre suina africana;

2.

virus dell’influenza avicola, come segue:

a)

non caratterizzato; o

b)

appartenente a quelli definiti nell’allegato I, punto 2, della direttiva 2005/94/CE (2) ed aventi elevata patogenicità, come segue:

1.

virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane; o

2.

virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell’emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell’HPAI, indicativa del fatto che l’emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell’ospite;

3.

virus della bluetongue;

4.

virus dell’afta epizootica;

5.

virus del vaiolo caprino;

6.

virus dell’herpes porcino (morbo di Aujeszky);

7.

virus della febbre suina (virus della peste suina);

8.

virus di Lissa;

9.

virus della malattia di Newcastle;

10.

virus della peste dei piccoli ruminanti;

11.

enterovirus porcino tipo 9 (virus dell’esantema vescicolare dei suini);

12.

virus della peste bovina;

13.

virus della malattia esantematica delle pecore;

14.

virus della malattia di Teschen;

15.

virus della stomatite vescicolare;

16.

virus della dermatite modulare del bovino;

17.

virus della peste equina;

b.

micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony);

2.

micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae.

Nota:

1C352 non sottopone ad autorizzazione i “vaccini”.

I.B.1C353

Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue:

a)

organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., IC351.e., 1C352 o 1C354;

b)

organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle “tossine” specificate in 1C351.d. o le relative “sottounità di tossine”.

1.

Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati.

2.

Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che:

a.

in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o

b.

ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante.

Nota:

1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità.

I.B.1C354

Agenti patogeni per le piante, come segue:

a)

virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

tymavirus latente andino della patata;

2.

viroide del tubero fusiforme della patata;

b)

batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

xnthomonas albilineans;

2.

xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.

xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. pv. Oryzae);

4.

clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum);

5.

ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3);

c)

funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:

1.

colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);

4.

puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);

6.

magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue:

NB:

CFR. ANCHE 1C350, 1C351.d E L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

a.

prodotti chimici tossici, come segue:

1.

amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometil)1- propene (382-21-8);

3.

CFR. L’ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER

BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2);

4.

fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5);

5.

cloruro di cianogeno (506-77-4);

6.

cianuro di idrogeno (74-90-8);

7.

cloropicrina: Tricloronitrometano (76-06-2);

Nota 1:

Per le esportazioni verso gli “Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche”, 1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell’1 % in peso della miscela.

Nota 2:

1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

Nota 3:

1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

b.

precursori di prodotti chimici tossici, come segue:

1.

prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;

Nota:

IC450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fonofos: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9).

2.

dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall’N,N-dimetilfosforamidedicloruro;

NB:

per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro cfr. 1C350.57.

3.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] — fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall’N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350;

4.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;

5.

N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350;

Nota:

1C450.b.5. non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

a)

N,N-dimetilamminoetanolo (108-01-0) e corrispondenti sali protonati;

b)

sali protonati dell’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8;

6.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall’N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350;

7.

cfr. 1C350 per etildietanoloammina (139-87-7);

8.

metildietanolammina (105-59-9).

Nota 1:

Per le esportazioni verso gli “Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche”, 1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.

Nota 2:

1C450 non sottopone ad autorizzazione le “miscele chimiche” contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.

Nota 3:

1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

D.   SOFTWARE

N.

Descrizione

I.B.1D003

“Software” appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.

I.B.2D351

“Software” diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l’“utilizzazione” delle apparecchiature specificate in 2B351.

I.B.9D001

“Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo” delle apparecchiature o delle “tecnologie” specificate in 9A012.

I.B.9D002

“Software” appositamente progettato o modificato per la “produzione” delle apparecchiature specificate in 9A012.

E.   TECNOLOGIE

N.

Descrizione

I.B.1E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” o la “produzione” di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450.

I.B.2E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351

I.B.2E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la “produzione” di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352.

I.B.2E301

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l’”utilizzazione” dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.

I.B.9E001

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo “sviluppo” di apparecchiature o di “software” specificati in 9A012 o 9A350.

I.B.9E002

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di apparecchiature specificate in 9A350.

I.B.9E101

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la “produzione” di ‘UAV’ specificati in 9A012.

Nota tecnica

In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

I.B.9E102

“Tecnologia” in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per “l’utilizzazione” di ‘UAV’ specificati in 9A012.

Nota tecnica

In 9E101.b. per ‘UAV’ si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

PARTE 2

Note introduttive

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata ‘Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009’ sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna ‘Descrizione’ esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte 1)

1.

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione I.C.A della presente parte sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione I.C.B della presente parte.

2.

La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3.

I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4.

I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

I.C.A.   BENI

(Materiali e prodotti chimici)

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.C.A.001

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

1.

Dicloruro di etilene (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

1.

nitrometano (CAS RN 75-52-5)

2.

acido picrico (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

1.

alluminio cloruro (CAS 7446-70-0)

2.

arsenico (CAS 7440-38-2)

3.

triossido di arsenico (CAS 1327-53-3)

4.

bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6)

5.

bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7)

6.

tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TECNOLOGIE

B.001

‘Tecnologie’ necessarie per lo “sviluppo”, la “produzione” o “l’utilizzo” degli articoli elencati nella sezione I.C.A.

Nota tecnica:

il termine ‘tecnologie’ comprende anche il “software”.»

 


(1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


ALLEGATO II

«ALLEGATO IX

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 ter

Note introduttive

1.

Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata “Descrizione” si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

2.

Un numero di riferimento nella colonna intitolata ‘Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009’ sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna ‘Descrizione’ esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3.

Per le definizioni dei termini tra ‘virgolette singole’ si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.

4.

Per le definizioni dei termini tra “virgolette doppie” si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell’elenco — che ne costituiscano l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l’elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l’elemento principale dei beni in esportazione.

2.

I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B del presente allegato)

1.

La vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione della “tecnologia”“necessaria” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’”utilizzazione” di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione IX.A del presente allegato sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B.

2.

La “tecnologia” necessaria per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’ ”utilizzazione” di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3.

I controlli non si applicano alla quantità minima di “tecnologia” necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l’esportazione a norma del presente regolamento.

4.

I controlli relativi al trasferimento di “tecnologia” non si applicano alle informazioni “di pubblico dominio”, alla “ricerca scientifica di base” o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IX.A.   BENI

IX.A1.   Materiali, prodotti chimici, “microrganismi” e “tossine”

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A1.001

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

 

tributil fosfato (CAS 102-85-2)

 

isocianato di metile (CAS 624-83-9)

 

chinaldina (CAS 91-63-4)

 

1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue:

 

benzile (CAS 134-81-6)

 

dietilammina (CAS 109-89-7)

 

etere etilico (CAS 60-29-7)

 

dimetiletere (CAS 115-10-6)

 

dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Sostanze chimiche alla concentrazione di 95 % o più, come segue:

 

2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)

 

butiril-colinesterasi (BCHE)

 

dietilentriammina (CAS 111-40-0)

 

diclorometano (CAS 75-09-3)

 

dimetilanilina (CAS 121-69-7)

 

bromoetano (CAS 74-96-4)

 

cloruro di etile (CAS 75-3-4)

 

etilammina (CAS 07.04.1975)

 

esammina (CAS 100-97-0)

 

2-bromopropano (CAS 75-26-3)

 

ossido di isopropile (CAS 108-20-3)

 

metilammina (CAS 74-89-5)

 

bromometano (CAS 74-83-9)

 

monoisopropilammina (CAS 75-31-0)

 

cloruro di obidossina (CAS 114-90-9).

 

bromuro di potassio (CAS 7758-02-3)

 

piridina (CAS 110-86-1)

 

bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8)

 

bromuro di sodio (CAS 7647-15-6)

 

sodio metallico (CAS 7440-23-5)

 

tributilammina (CAS 102-82-9)

 

trietilammina (CAS 121-44-8)

 

trimetilammina (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.A2.001

Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.

 

IX.A2.002

Maschera respiratoria completa alimentate in aria purificata diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl.

1A004.a

IX.A2.003

Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari.

2B352.f.2

IX.A2.004

Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.

 

IX.A2.005

Fermentatori per la coltura di “microrganismi” patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 5 litri ma inferiore a 20 litri

Nota tecnica

I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

2B352.b

IX.A2.007

Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in B350 o A2.009, come segue:

a.

contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

1.

Acciai inossidabili contenenti cromo in misura pari o superiore al 10,5 % e carbonio in misura pari o inferiore all’1,2 %;

b.

agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

c.

serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

d.

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

Nota tecnica

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

e.

colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

f.

valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

1.

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.

2.

La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

g.

pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all’1,2 %;

h.

pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1.

‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

2.

materiali ceramici;

3.

ferrosilicio;

4.

fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);

5.

vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

6.

grafite o “carbonio grafite”;

7.

nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

8.

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

9.

tantalio o ‘leghe’ di tantalio;

10.

titanio o ‘leghe’ di titanio;

11.

zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure

12.

niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio;

1.

I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2.

Il ‘carbonio grafite’ è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite.

3.

I ‘ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l’8 % o più di silicio.

Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 o A2.008, come segue:

 

contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

 

agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in a) aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

 

serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

 

scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

Nota tecnica

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

 

Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

 

valvole di diametro nominale pari o superiore a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;

Nota tecnica:

La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

 

materiali ceramici;

 

ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio);

 

acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo.

Note tecniche:

I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.

Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

 

B.   TECNOLOGIE

N.

Descrizione

Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

IX.B.001

Tecnologie necessarie per lo “sviluppo”, la “produzione” o “l’utilizzo” degli articoli elencati nella sezione IX.A.

Nota tecnica:

Il termine ‘tecnologie’ comprende anche il “software”.»

 


ALLEGATO III

«ALLEGATO X

ELENCO DI ARTICOLI DI LUSSO DI CUI ALL’ARTICOLO 11 TER

1.   Cavalli di razza pura

Codici NC: 0101 21 00

2.   Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 EUR per 100 grammi

Codici NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Tartufi

Codici NC: 2003 90 10

4.   Vini (compresi i vini spumanti) il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro

Codici NC: da ex 2204 21 a ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 10 EUR

Codici NC: ex 2402 10 00

6.   Profumi e acque da toletta, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR per 50 ml, e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR ciascuno

Codici NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

Codici NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 EUR

Codici NC: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Codici NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Monete e banconote non aventi corso legale

Codici NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

Codici NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

Codici NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, e loro accessori; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 000 EUR; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 15 000 EUR.

Codici NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Codici NC: 97

17.   Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80.»


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 510/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alla tassa per il disbrigo della domanda da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,

sentito il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2) fissa le tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l’Ufficio») nonché il relativo importo.

(2)

La riserva dell’Ufficio è superiore a quella necessaria per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento. Per tale motivo la tassa per il disbrigo della domanda dovrebbe essere ridotta.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1238/95.

(4)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo “il richiedente”) è tenuto a pagare una tassa dell’ammontare di 650 EUR per il disbrigo della domanda stessa a norma dell’articolo 113, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(2)  GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31.


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 511/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 126 sexies, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 185 septies, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo II, capo II, sezione II bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, aggiunta dal regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), contiene norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2)

Gli articoli 126 bis e 126 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabiliscono le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali. Conformemente a detti articoli gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione in merito alle decisioni di concessione, rifiuto o revoca del riconoscimento. Per preparare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario disporre di informazioni riguardanti il numero di organismi riconosciuti, le loro dimensioni in termini di volumi di latte crudo prodotti dai loro membri e, se del caso, le ragioni del rifiuto o della revoca del riconoscimento.

(3)

L'articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce le norme applicabili alla negoziazione di contratti per la consegna di latte crudo. Conformemente a detto articolo, le organizzazioni di produttori e gli Stati membri sono tenuti ad effettuare comunicazioni.

(4)

L'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le norme da essi adottate per regolare l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5)

Ai sensi dell'articolo 185 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, se decidono che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le norme da essi adottate per quanto riguarda le relazioni contrattuali.

(6)

È opportuno stabilire norme uniformi per quanto riguarda il contenuto di tali notifiche e la data entro cui devono essere presentate.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Entro il 31 marzo di ogni anno, con riguardo alle decisioni adottate nel corso del precedente anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:

a)

il numero di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute (di seguito "associazioni") e organizzazioni interprofessionali cui essi hanno concesso il riconoscimento e, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni;

b)

il numero di domande di riconoscimento presentate da organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che essi hanno respinto, con una sintesi delle motivazioni di tale rifiuto;

c)

il numero di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali riconosciute cui essi hanno revocato il riconoscimento, con una sintesi delle motivazione di tale revoca.

2.   Se una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), riguarda un'organizzazione di produttori o un'associazione transnazionale, la notifica indica, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dai membri per Stato membro.

Articolo 2

1.   Le notifiche dei volumi di latte crudo oggetto di trattative contrattuali di cui all'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri

a)

in cui ha luogo la produzione di latte crudo e,

b)

se si tratta di un paese diverso, in cui ha luogo la consegna a un trasformatore o un collettore.

2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate prima dell'avvio delle trattative e indicano il volume di produzione stimato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione che formerà oggetto della trattativa nonché il periodo previsto di consegna di tale volume di latte crudo.

3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione di produttori o associazione comunica, oltre alla notifica di cui al paragrafo 1, il volume di latte crudo, per Stato membro di produzione, che è stato effettivamente consegnato nell'ambito dei contratti negoziati dall'organizzazione di produttori nell'anno civile precedente.

Articolo 3

1.   Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:

a)

il volume totale di latte crudo per Stato membro di produzione consegnato nel loro territorio nell'ambito di contratti negoziati dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni riconosciute in conformità dell'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'anno civile precedente, quale notificato alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento;

b)

il numero di casi in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno deciso che una determinata trattativa dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo in conformità dell'articolo 126 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e una breve sintesi di tali decisioni.

2.   Se le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento riguardano trattative cui partecipa più di uno Stato membro, gli Stati membri, ai fini dell'articolo 126 quater, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni necessarie per consentirle di valutare se vi è esclusione della concorrenza o se vengono gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo.

Articolo 4

1.   Le notifiche ai sensi dell'articolo 126 quinquies, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contengono le norme adottate dagli Stati membri per regolare l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonché una nota di sintesi indicante:

a)

la denominazione del formaggio;

b)

il nome e il tipo di organizzazione che chiede la regolazione dell'offerta;

c)

i mezzi scelti per regolare l'offerta;

d)

la data di entrata in vigore delle norme;

e)

il periodo di applicazione delle norme.

2.   Se abrogano le suddette norme prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri ne informano la Commissione.

Articolo 5

Le notifiche di cui all'articolo 185 septies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contengono le norme adottate dagli Stati membri per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 185 septies, paragrafo 1, nonché una nota di sintesi indicante:

a)

se lo Stato membro ha deciso che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore devono formare oggetto di un contratto scritto tra le parti e, in caso affermativo, quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di tali contratti se la consegna è effettuata da uno o più collettori, nonché, se del caso, la durata minima dei contratti scritti;

b)

se lo Stato membro ha deciso che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore, nonché, se del caso, la durata minima del contratto che deve figurare nell'offerta.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 512/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 513/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 giugno 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.6.2012-14.6.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

237,71

183,97

Prezzo fob USA

235,68

225,68

205,68

Premio sul Golfo

24,85

Premio sui Grandi Laghi

50,93

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

17,08 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

51,92 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].