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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.154.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/309/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/310/PESC |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/1 |
DECISIONE 2012/308/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2012
relativa all'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico («il trattato») è stato firmato il 24 febbraio 1976 dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Dalla data della firma sono diventati firmatari del trattato anche i seguenti paesi: il Negara Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica democratica popolare del Laos, Birmania/Myanmar, la Repubblica socialista del Vietnam, lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, la Repubblica popolare cinese, la Repubblica dell'India, il Giappone, la Repubblica islamica del Pakistan, la Repubblica di Corea, la Federazione russa, la Nuova Zelanda, la Mongolia, il Commonwealth dell’Australia, la Repubblica francese, la Repubblica democratica di Timor Leste, la Repubblica popolare del Bangladesh, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Repubblica democratica popolare di Corea, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia e il Canada. |
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(2) |
Scopo del trattato è promuovere la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione. A tal fine il trattato prevede la soluzione pacifica delle controversie, il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il potenziamento della sicurezza nel sud-est asiatico. Le norme e i principi previsti dal trattato corrispondono quindi agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. |
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(3) |
Il trattato mira inoltre a rafforzare la cooperazione economica, commerciale, sociale, tecnica e scientifica e ad accelerare la crescita economica nella regione, valorizzando al massimo l'agricoltura e l'industria delle nazioni del sud-est asiatico, ad espandere gli scambi e a migliorare le infrastrutture economiche. Il trattato promuove pertanto la cooperazione con i paesi in via di sviluppo della regione e la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi non in via di sviluppo. |
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(4) |
Nella riunione del 4 e 5 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la presidenza e la Commissione a negoziare l'adesione dell'Unione e della Comunità europea al trattato. |
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(5) |
Con lettera datata 7 dicembre 2006, l'Unione e la Comunità europea hanno informato la Cambogia, in qualità di coordinatore dell'ASEAN per le relazioni con l'Unione, della decisione di presentare domanda di adesione al trattato, fermi restando i punti di intesa comune ripresi nella lettera. |
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(6) |
Il 28 maggio 2009 la Thailandia, all'epoca presidente di turno dell'ASEAN, ha espresso il consenso unanime degli Stati del sud-est asiatico all'adesione dell'Unione e della Comunità europea al trattato, subordinatamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del trattato. |
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(7) |
Il terzo protocollo del trattato, firmato il 23 luglio 2010, prevede l'adesione di organizzazioni regionali al trattato. |
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(8) |
È quindi opportuno che l'Unione aderisca al trattato successivamente all'entrata in vigore del terzo protocollo del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'adesione dell'Unione al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico è approvata a nome dell'Unione.
I testi del trattato, dei tre protocolli di modifica e dello strumento di adesione dell'Unione al trattato sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il Consiglio autorizza l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a firmare e a depositare lo strumento di adesione al trattato a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
TRADUZIONE
Trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico Indonesia, 24 febbraio 1976
Le alte parti contraenti:
CONSAPEVOLI dei legami storici, geografici e culturali che uniscono i rispettivi popoli,
DESIDEROSE di promuovere la pace e la stabilità regionali nel rispetto della giustizia e dello stato di diritto e rafforzando l'elasticità regionale nelle loro relazioni,
DESIDEROSE di potenziare la pace, l'amicizia e la reciproca cooperazione su questioni di interesse per il sud-est asiatico, nel rispetto dello spirito e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dei dieci principi adottati dalla conferenza afroasiatica di Bandung del 25 aprile 1955, della dichiarazione dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico firmata a Bangkok l'8 agosto 1967 e della dichiarazione firmata a Kuala Lumpur il 27 novembre 1971,
CONVINTE che la soluzione delle controversie o delle dispute tra i rispettivi paesi vada regolata con procedure razionali, efficaci e sufficientemente flessibili, evitando comportamenti negativi che possano mettere a repentaglio od ostacolare la cooperazione,
CONVINTE della necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,
CONVENGONO SOLENNEMENTE di stringere un trattato di amicizia e cooperazione secondo i seguenti termini:
1.1.1.1. CAPO I: FINALITÀ E PRINCIPI
Articolo 1
Scopo del presente trattato è promuovere la pace perpetua, l'amicizia duratura e la cooperazione tra i rispettivi popoli per favorirne la forza, la solidarietà e contribuire a rafforzarne le relazioni.
Articolo 2
Le relazioni tra le alte parti contraenti sono improntate ai seguenti principi fondamentali:
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a) |
rispetto reciproco per l'indipendenza, la sovranità, l'uguaglianza, l'integrità territoriale e l'identità nazionale di tutte le nazioni; |
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b) |
diritto di ciascuno Stato ad un'esistenza nazionale senza interferenze, azioni sovversive o coercitive dall'esterno; |
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c) |
non ingerenza negli affari interni di ciascuno; |
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d) |
soluzione delle controversie o delle dispute con mezzi pacifici; |
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e) |
rinuncia alle minacce o all'uso della forza; |
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f) |
cooperazione efficace tra esse. |
1.1.1.2. CAPO II: AMICIZIA
Articolo 3
Per perseguire le finalità del presente trattato, le alte parti contraenti si impegnano a sviluppare e potenziare i legami di amicizia, buon vicinato e cooperazione dai quali sono tradizionalmente, culturalmente e storicamente unite e a rispettare in buona fede gli obblighi ivi sottoscritti. Per promuovere una migliore comprensione reciproca, le alte parti contraenti incoraggiano e facilitano i contatti e gli scambi tra i rispettivi popoli
1.1.1.3. CAPO III: COOPERAZIONE
Articolo 4
Le alte parti contraenti favoriscono una cooperazione attiva nei campi economici, sociali, tecnici, scientifici e amministrativi, su questioni riguardanti ideali o aspirazioni comuni per la pace e la stabilità internazionali e su qualsiasi altro tema di comune interesse.
Articolo 5
Ai fini dell'articolo 4 le alte parti contraenti profondono il massimo sforzo, in ambito multilaterale e bilaterale, nel rispetto dell'uguaglianza, della non discriminazione e del mutuo vantaggio.
Articolo 6
Le alte parti contraenti collaborano per accelerare la crescita economica nella regione allo scopo di creare basi solide per una comunità di nazioni prospera e pacifica nel sud-est asiatico. A tal fine esse si propongono di valorizzare al massimo le proprie risorse agricole e industriali, espandere gli scambi e sviluppare le loro infrastrutture economiche nel reciproco interesse dei rispettivi popoli. A questo riguardo esse continuano a esplorare tutte le possibilità di una cooperazione intensa e benefica con altri Stati e organizzazioni internazionali e regionali esterni alla regione.
Articolo 7
Per realizzare la giustizia sociale e innalzare il tenore di vita dei popoli della regione, le alte parti contraenti intensificano la cooperazione economica. Esse adottano a questo scopo adeguate strategie regionali di sviluppo economico e assistenza reciproca.
Articolo 8
Le alte parti contraenti si impegnano a intensificare e estendere al massimo la cooperazione e a fornirsi reciproca assistenza per quanto riguarda le strutture di formazione e ricerca in ambito sociale, culturale, tecnico, scientifico e amministrativo.
Articolo 9
Le alte parti contraenti si adoperano per favorire la cooperazione in modo da sostenere la causa della pace, dell'armonia e della stabilità nella regione. A tal fine esse intrattengono contatti e consultazioni regolari su questioni internazionali e regionali in modo da coordinare le rispettive posizioni, azioni e politiche.
Articolo 10
Le alte parti contraenti non partecipano, in alcun modo e in nessuna forma, ad attività che possano minacciare la stabilità politica e economica, la sovranità o l'integrità territoriale di un'altra alta parte contraente.
Articolo 11
Le alte parti contraenti si adoperano per rafforzare la propria capacità di resistenza nazionale nei settori politici, economici, socio-culturali e sotto il profilo della sicurezza, conformemente ai propri ideali e alle proprie aspirazioni, senza ingerenze esterne o attività sovversive interne, al fine di preservare le rispettive identità nazionali.
Articolo 12
Per realizzare la prosperità e la sicurezza regionali, le alte parti contraenti si impegnano a cooperare in tutti i settori al fine di promuovere la capacità di resistenza regionale, ispirandosi alla fiducia in sé stesse, all'autosufficienza, al rispetto reciproco, alla cooperazione e alla solidarietà quali principi fondatori di una comunità di nazioni forte e durevole nel sud-est asiatico.
1.1.1.4. CAPO IV: SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 13
Le alte parti contraenti agiscono con determinazione e buona fede per prevenire le controversie. All'insorgere di controversie su questioni che le riguardano direttamente, tali in particolare da perturbare la pace e l'armonia regionali, esse rinunciano alle minacce o all'uso della forza e si impegnano a risolverle in ogni momento tramite negoziati amichevoli.
Articolo 14
Per risolvere le controversie attraverso meccanismi regionali, le alte parti contraenti istituiscono un organo permanente, l'alto consiglio, composto da un rappresentante ministeriale di ciascuna parte, che prende conoscenza di controversie o situazioni esistenti tali da compromettere la pace e l'armonia regionali.
Articolo 15
Se una controversia o una situazione non trova soluzione tramite negoziati diretti, l'alto consiglio ne prende conoscenza e propone alle parti coinvolte un mezzo di soluzione adeguato, come buoni uffici, mediazione, inchiesta o conciliazione. L'alto consiglio può tuttavia offrire i propri buoni uffici o, previo accordo delle parti della controversia, costituirsi esso stesso comitato di mediazione, inchiesta o conciliazione. Se lo ritiene necessario, l'alto consiglio raccomanda le misure adeguate per prevenire il deteriorarsi di una controversia o di una situazione.
Articolo 16
Le precedenti disposizioni del capo IV si applicano solo se tutte le parti della controversia sono d'accordo. Le alte parti contraenti non coinvolte nella controversia possono tuttavia offrire tutta l'assistenza possibile per pervenire a una soluzione. Le parti della controversia si mostrano ben disposte verso queste offerte di assistenza.
Articolo 17
Le disposizioni di cui al presente trattato non precludono il ricorso ai mezzi di soluzione pacifica di cui all'articolo 33, paragrafo l, della Carta delle Nazioni Unite. Le alte parti contraenti coinvolte in una controversia sono incoraggiate a prendere iniziative affinché questa sia risolta tramite negoziati amichevoli prima di ricorrere alle altre procedure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.
1.1.1.5. CAPO V: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 18
Il presente trattato è firmato dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Esso è ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive procedure costituzionali. Al presente trattato possono aderire altri Stati del sud-est asiatico.
Articolo 19
Il presente trattato entra in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica presso i governi degli Stati firmatari designati quali depositari del trattato e degli strumenti di ratifica o di adesione.
Articolo 20
Il presente trattato è redatto nelle lingue ufficiali delle alte parti contraenti, facenti tutte ugualmente fede. È convenuta una traduzione comune dei testi in lingua inglese. Eventuali interpretazioni discordanti del testo comune sono risolte tramite negoziato.
IN FEDE DI CHE le alte parti contraenti hanno firmato il trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Denpasar, Bali, il ventiquattro febbraio millenovecentosettantasei.
Protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico Filippine, 15 dicembre 1987
Il governo di Brunei Darussalam,
il governo della Repubblica di Indonesia,
il governo della Malaysia,
il governo della Repubblica delle Filippine,
il governo della Repubblica di Singapore,
il governo del Regno di Thailandia,
DESIDERANDO intensificare ulteriormente la cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico,
CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 («il trattato di amicizia»), fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 18 del trattato di amicizia è così modificato:
«Il presente trattato è firmato dalla Repubblica di Indonesia, dalla Malaysia, dalla Repubblica delle Filippine, dalla Repubblica di Singapore e dal Regno di Thailandia. Esso è ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive procedure costituzionali.
Al presente trattato possono aderire altri Stati del sud-est asiatico.
Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico firmatari del presente trattato e del Brunei Darussalam.»
Articolo 2
Il testo dell'articolo 14 del trattato di amicizia è così modificato:
«Per risolvere le controversie attraverso meccanismi regionali, le alti parti contraenti istituiscono un organo permanente, l'alto consiglio, composto da un rappresentante ministeriale di ciascuna parte, che prende conoscenza di controversie o situazioni esistenti tali da perturbare la pace e l'armonia regionali.
Per gli Stati non appartenenti al sud-est asiatico che hanno aderito al trattato, il presente articolo si applica solo se essi sono direttamente coinvolti in una controversia da risolvere attraverso meccanismi regionali.»
Articolo 3
Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti hanno depositato l'ultimo strumento di ratifica.
Fatto a Manila il quindici dicembre millenovecentottantasette.
Secondo protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
Manila, Filippine, 25 luglio 1998
Il governo di Brunei Darussalam,
il governo del Regno di Cambogia,
il governo della Repubblica di Indonesia,
il governo della Repubblica democratica popolare del Laos,
il governo della Malaysia,
il governo dell'Unione di Myanmar,
il governo della Repubblica delle Filippine,
il governo della Repubblica di Singapore,
il governo del Regno di Thailandia,
il governo della Repubblica socialista del Vietnam,
il governo di Papua Nuova Guinea,
in appresso «le alte parti contraenti»,
DESIDERANDO assicurare un adeguato potenziamento della cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico,
CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 («il trattato di amicizia») fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre i suoi confini, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 18, terzo comma, del trattato di amicizia è così modificato:
«Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam.»
Articolo 2
Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica.
Fatto a Manila il venticinque luglio millenovecentonovantotto.
Terzo protocollo che modifica il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
Ha Noi, Vietnam, 23 luglio 2010
Il Brunei Darussalam,
il Regno di Cambogia,
la Repubblica di Indonesia,
la Repubblica democratica popolare del Laos,
la Malaysia,
l'Unione di Myanmar,
la Repubblica delle Filippine,
la Repubblica di Singapore,
il Regno di Thailandia,
la Repubblica socialista del Vietnam,
il Commonwealth dell'Australia,
la Repubblica popolare del Bangladesh,
la Repubblica popolare cinese,
la Repubblica democratica popolare di Corea,
la Repubblica francese,
la Repubblica dell'India,
il Giappone,
la Mongolia,
la Nuova Zelanda,
la Repubblica islamica del Pakistan,
Papua Nuova Guinea,
la Repubblica di Corea,
la Federazione russa,
la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka,
la Repubblica democratica di Timor Leste,
la Repubblica di Turchia,
gli Stati Uniti d’America,
in appresso «le alte parti contraenti»,
DESIDERANDO assicurare un adeguato potenziamento della cooperazione con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre, e in particolare con gli Stati vicini alla regione del sud-est asiatico e con le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani,
CONSIDERANDO che il quinto capoverso del preambolo del trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, fatto a Denpasar, Bali, il 24 febbraio 1976 («il trattato di amicizia») fa riferimento alla necessità di cooperare con tutte le nazioni amanti della pace, sia nel sud-est asiatico che oltre, per far progredire la pace, la stabilità e l'armonia a livello mondiale,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 18, terzo comma, del trattato di amicizia è così modificato:
«Gli Stati che non fanno parte del sud-est asiatico e le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam.»
Articolo 2
Il testo dell'articolo 14, secondo comma, del trattato di amicizia è così modificato:
«Il presente articolo si applica tuttavia alle alte parti contraenti che hanno aderito al trattato solo se esse sono direttamente coinvolte in una controversia da risolvere attraverso meccanismi regionali.»
Articolo 3
Il presente protocollo è soggetto a ratifica e entra in vigore alla data in cui le alte parti contraenti depositano l'ultimo strumento di ratifica.
Fatto a Hanoi, Vietnam, il ventitré luglio duemiladieci in un unico esemplare, in lingua inglese.
Strumento di adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
CONSIDERANDO che il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, firmato il 24 febbraio 1976 a Bali, Indonesia, è stato modificato dal primo, dal secondo e dal terzo protocollo che modificano il trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico, firmati rispettivamente il 15 dicembre 1987, il 25 luglio 1998 e il 23 luglio 2010,
CONSIDERANDO che l'articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall'articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l'Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam,
CONSIDERANDO che, con lettera del 7 dicembre 2006, il ministero finlandese degli Affari esteri e il membro della Commissione europea responsabile delle Relazioni esterne e della politica europea di vicinato hanno presentato domanda di adesione dell'Unione europea al trattato,
CONSIDERANDO che gli Stati del sud-est asiatico hanno acconsentito all'adesione dell'Unione europea al trattato,
l'Unione europea aderisce al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico con effetto dalla data di deposito del presente strumento.
IN FEDE DI CHE il presente strumento di adesione è firmato dal [TITOLO].
Fatto a [luogo], [paese], il [giorno] [mese] duemila[anno].
Per l'Unione europea
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15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2012
che nomina la capitale europea della cultura per il 2016 in Spagna e in Polonia
(2012/309/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un’azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
viste le relazioni della giuria del giugno 2011 riguardanti la procedura di selezione delle capitali europee della cultura in Spagna e in Polonia,
considerando quanto segue:
I criteri di cui all’articolo 4 della decisione n. 1622/2006/CE sono pienamente soddisfatti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Donostia-San Sebastián e Wrocław sono nominate «Capitali europee della cultura» per il 2016 in Spagna e in Polonia.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
U. ELBÆK
REGOLAMENTI
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15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2012
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 22, paragrafo 1, l’articolo 26, lettera a), e l’articolo 38, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007, stabilisce le norme generali di produzione dei mangimi biologici per quanto riguarda l’approvvigionamento. Secondo tale impostazione, i mangimi di produzione propria completano il ciclo di produzione biologico in azienda. La produzione di mangimi in azienda e/o l’utilizzo di risorse alimentari della stessa regione riducono il trasporto e comportano benefici per l’ambiente e per la natura. Di conseguenza, ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 in tema di produzione biologica e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno stabilire una quota minima di mangimi prodotti in azienda per le specie suine e avicole e aumentare la quota minima per gli erbivori. |
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(2) |
La legislazione orizzontale in tema di materie prime per mangimi, mangimi composti e additivi per mangimi ivi contenuta è stata riveduta dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (2). Occorre pertanto adeguare gli articoli e gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (3). |
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(3) |
L’elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista delle parti interessate sulle prescrizioni tecniche. Al fine di lasciare più tempo per l’elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, è opportuno prorogare la norma eccezionale che consente l’utilizzo di pollastrelle non biologiche. |
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(4) |
La produzione di colture proteiche biologiche è in ritardo rispetto alla domanda. In particolare, l’offerta di proteine biologiche sul mercato dell’Unione non è ancora sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. È pertanto opportuno consentire l’uso di una piccola proporzione di mangimi proteici non biologici, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato. |
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(5) |
Per precisare e chiarire ulteriormente l’uso del termine «biologico» e del logo biologico dell’UE nell’etichettatura dei mangimi prodotti con ingredienti biologici, è opportuno riformulare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(6) |
L’impiego di additivi per mangimi può essere consentito nella produzione di mangimi biologici a determinate condizioni. Gli Stati membri hanno presentato domande per alcune nuove sostanze, che devono essere autorizzate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. In base alle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (Expert group for technical advice on organic production — EGTOP) (4), il quale ha concluso che gli additivi per mangimi formiato di sodio, ferrocianuro di sodio, natrolite-fonolite e clinoptilolite sono conformi agli obiettivi e ai principi dell’agricoltura biologica, tali sostanze devono essere incluse nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(7) |
Nell’allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, nei requisiti per l’uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare biologico è apparso un errore che occorre correggere. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(9) |
Per lasciare agli operatori la possibilità di continuare ad avvalersi delle norme di produzione eccezionali in relazione ai mangimi non biologici e alle pollastre non biologiche dopo il termine di scadenza attualmente fissato per tali norme, è necessario che le modifiche delle norme eccezionali stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2012, onde evitare che la produzione biologica sia ostacolata o interrotta. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti 1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. 2. Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. 3. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale. L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.»; |
|
2) |
l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici:
|
|
3) |
all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I prodotti fitoterapici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all’allegato V, sezione 1, e all’allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»; |
|
4) |
all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
all’articolo 25 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell’acquacoltura biologica solo se figurano nell’allegato V, sezione 1.»; |
|
6) |
all’articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2014»; |
|
7) |
l’articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l’impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole. La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014. Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.»; |
|
8) |
gli articoli 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 59 Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia. I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un’indicazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti. Articolo 60 Indicazioni sui mangimi trasformati 1. I termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell’UE possono essere utilizzati nell’etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all’agricoltura biologica e/o prodotti di cui all’articolo 22 del presente regolamento: “può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008”.»; |
|
9) |
gli allegati V e VI sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni di rettifica
Nell’allegato VIII, sezione A, del regolamento (CE) n. 889/2008, la riga relativa all’additivo alimentare E 392 è sostituita dalla seguente:
|
«B |
E 392* |
Estratti di rosmarino |
X |
X |
Soltanto se ottenuti da produzione biologica» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’articolo 1, punti 6 e 7, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(3) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
(4) Relazione finale sui mangimi (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Materie prime per mangimi di cui all’articolo 22, lettera d), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1
1. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE
|
A |
Conchiglie marine calcaree |
|
|
A |
Maërl |
|
|
A |
Litotamnio |
|
|
A |
Gluconato di calcio |
|
|
A |
Carbonato di calcio |
|
|
A |
Ossido di magnesio (magnesio anidro) |
|
|
A |
Solfato di magnesio |
|
|
A |
Cloruro di magnesio |
|
|
A |
Carbonato di magnesio |
|
|
A |
Fosfato defluorato |
|
|
A |
Fosfato di calcio e di magnesio |
|
|
A |
Fosfato di magnesio |
|
|
A |
Fosfato monosodico |
|
|
A |
Fosfato di calcio e di sodio |
|
|
A |
Cloruro di sodio |
|
|
A |
Bicarbonato di sodio |
|
|
A |
Carbonato di sodio |
|
|
A |
Solfato di sodio |
|
|
A |
Cloruro di potassio |
|
2. ALTRE MATERIE PRIME
Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise
|
A |
Saccharomyces cerevisiae |
|
|
A |
Saccharomyces carlsbergiensis |
|
«ALLEGATO VI
Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2
Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
1. ADDITIVI TECNOLOGICI
a) Conservanti
|
Autorizzazione |
Numeri di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
|
A |
1a |
E 200 |
Acido sorbico |
|
|
A |
1a |
E 236 |
Acido formico |
|
|
B |
1a |
E 237 |
Formiato di sodio |
|
|
A |
1a |
E 260 |
Acido acetico |
|
|
A |
1a |
E 270 |
Acido lattico |
|
|
A |
1a |
E 280 |
Acido propionico |
|
|
A |
1a |
E 330 |
Acido citrico |
|
b) Antiossidanti
|
Autorizzazione |
Numeri di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
|
A |
1b |
E 306 |
Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo |
|
c) Agenti emulsionanti e stabilizzanti, addensanti e gelificanti
|
Autorizzazione |
Numeri di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
|
A |
1 |
E 322 |
Lecitina |
Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura |
d) Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti
|
Autorizzazione |
Numeri di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
|
B |
1 |
E 535 |
Ferrocianuro di sodio |
Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) |
|
A |
1 |
E 551b |
Silice colloidale |
|
|
A |
1 |
E 551c |
Kieselgur (terra diatomacea purificata) |
|
|
A |
1 |
E 558 |
Bentonite-montmorillonite |
|
|
A |
1 |
E 559 |
Argille caolinitiche esenti da amianto |
|
|
A |
1 |
E 560 |
Miscele naturali di steatite e clorite |
|
|
A |
1 |
E 561 |
Vermiculite |
|
|
A |
1 |
E 562 |
Sepiolite |
|
|
B |
1 |
E 566 |
Natrolite-fonolite |
|
|
B |
1 |
E 568 |
Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, bovini, salmone) |
|
|
A |
1 |
E 599 |
Perlite |
|
e) Additivi per insilati
|
Autorizzazione |
Numero di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
A |
1k |
Enzimi, lieviti e batteri |
Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un’adeguata fermentazione |
2. ADDITIVI ORGANOLETTICI
|
Autorizzazione |
Numero di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
|
A |
2b |
|
Sostanze aromatizzanti |
Solo estratti di prodotti agricoli |
3. ADDITIVI NUTRIZIONALI
a) Vitamine
|
Autorizzazione |
Numero di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|||||||
|
A |
3a |
|
Vitamine e provitamine |
|
||||||
b) Oligoelementi
|
Autorizzazione |
Numeri di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|||||||||
|
A |
3b |
E1 Ferro |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E2 Iodio |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E3 Cobalto |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E4 Rame |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E5 Manganese |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E6 Zinco |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E7 Molibdeno |
|
|
||||||||
|
A |
3b |
E8 Selenio |
|
|
||||||||
4. ADDITIVI ZOOTECNICI
|
Autorizzazione |
Numeri di identificazione |
Sostanza |
Descrizione e condizioni per l’uso |
|
A |
|
Enzimi e microrganismi |
|
|
15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 506/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kraški pršut (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Kraški pršut», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
|
(2) |
Il 29 marzo 2010 alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione da parte dell’Italia, in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, motivata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e c), dello stesso regolamento. Con lettera del 14 giugno 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni. |
|
(3) |
La Slovenia e l’Italia hanno raggiunto un accordo entro un termine di sei mesi, notificato alla Commissione il 9 novembre 2010, comprendente modifiche del disciplinare iniziale e in particolare l’abolizione del villaggio di Štanjel. |
|
(4) |
Tale abolizione riguarda la zona geografica delimitata e pertanto non può essere considerata minore. |
|
(5) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione deve procedere di nuovo all’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
|
(6) |
La domanda di registrazione della denominazione «Kraški pršut», modificata in seguito all’accordo intervenuto tra la Slovenia e l’Italia, è stata ripubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tale contesto (3). |
|
(7) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)
SLOVENIA
Kraški pršut (IGP)
|
15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 507/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
|
MK |
45,6 |
|
|
TR |
43,1 |
|
|
ZZ |
48,0 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
26,2 |
|
TR |
114,4 |
|
|
ZZ |
70,3 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
99,6 |
|
ZZ |
99,6 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
106,6 |
|
BO |
105,1 |
|
|
TR |
107,0 |
|
|
ZA |
105,2 |
|
|
ZZ |
106,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
111,8 |
|
BR |
87,8 |
|
|
CH |
68,9 |
|
|
CL |
99,3 |
|
|
NZ |
136,4 |
|
|
US |
170,1 |
|
|
UY |
61,9 |
|
|
ZA |
104,5 |
|
|
ZZ |
105,1 |
|
|
0809 10 00 |
TR |
193,3 |
|
ZZ |
193,3 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
411,8 |
|
ZZ |
411,8 |
|
|
0809 40 05 |
ZA |
300,5 |
|
ZZ |
300,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/24 |
DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EULEX KOSOVO/1/2012
del 12 giugno 2012
che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO
(2012/310/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 5 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (3) che proroga la durata dell’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2014. |
|
(3) |
Con decisione 2010/431/PESC (4), a seguito di una proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha nominato il sig. Xavier BOUT DE MARNHAC capo della missione EULEX KOSOVO con effetto dal 15 ottobre 2010, con decisione 2011/688/PESC (5) ha prorogato il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC fino al 14 dicembre 2011, e con decisione 2011/849/PESC (6) ha prorogato il mandato fino al 14 giugno 2012. |
|
(4) |
Il 7 giugno 2012 l’AR ha proposto di prorogare il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2012, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Xavier BOUT DE MARNHAC quale capo della missione dell’EULEX KOSOVO è prorogato fino al 14 ottobre 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 giugno 2012.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(3) GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46.
(4) GU L 202 del 4.8.2010, pag. 10.
Rettifiche
|
15.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/25 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 136 del 25 maggio 2012 )
L'allegato è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO
ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE
|
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d’uso dell’indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Numero dell’EFSA Journal |
Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA |
|
Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi |
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi] |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2069 2011;9(6):2203 |
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335 |
|
Acido alfa-linolenico (ALA) |
L’ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di ALA. |
|
2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 |
493, 568 |
|
Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. |
|
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 |
|
Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. |
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2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 |
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Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (EPA/DHA) |
L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA. |
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2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 |
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 |
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Acido linoleico |
L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL. |
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2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235 |
489, 2899 |
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Acido oleico |
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’acido oleico è un grasso insaturo. |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(4):2043 |
673, 728, 729, 1302, 4334 |
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Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 |
56, 59, 60, 64, 171, 172, 208 |
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Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 |
181 |
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Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1758 |
63 |
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Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758 |
57, 58 |
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Acqua |
L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1102, 1209, 1294, 1331 |
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Acqua |
L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1208 |
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Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi |
La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(4):2062 |
620, 671, 4332 |
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Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio |
La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2237 |
336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420 |
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Amido resistente |
La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell’amido totale. |
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2011;9(4):2024 |
681 |
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Arabinoxilano prodotto dall’endosperma del frumento |
L’assunzione di arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento di glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto. |
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2011;9(6):2205 |
830 |
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Beta-glucani |
I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani. |
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2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207 |
754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 |
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Beta-glucani da orzo e avena |
L’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto. |
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2011;9(6):2207 |
821, 824 |
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Betaina |
La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina. |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che un’assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. |
2011;9(4):2052 |
4325 |
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Biotina |
La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
114, 117 |
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Biotina |
La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
116 |
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Biotina |
La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
113, 114, 117, 4661 |
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Biotina |
La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1728 |
120 |
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Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
118, 121, 2876 |
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Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 |
115 |
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Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
115, 121 |
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Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
230, 236 |
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Calcio |
Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
234 |
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Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
226, 230, 235 |
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Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
227, 230, 235 |
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Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 |
355 |
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Calcio |
Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1725 |
237 |
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Calcio |
Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
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Calcio |
Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
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Carbone attivo |
Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto. |
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2011;9(4):2049 |
1938 |
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Carne o pesce |
Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico. |
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2011;9(4):2040 |
1223 |
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Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC) |
L’assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 4 g di HPMC nell’ambito di un pasto. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1739 |
814 |
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Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC) |
La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 5 g di HPMC. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1739 |
815 |
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Chitosano |
Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di chitosano. |
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2011;9(6):2214 |
4663 |
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Cloruro |
Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
L’indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio |
2010;8(10):1764 |
326 |
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Colina |
La colina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
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2011;9(4):2056 |
3090 |
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Colina |
La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
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2011;9(4):2056 |
3186 |
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Colina |
La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
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2011;9(4):2056 2011;9(6):2203 |
1501 712, 1633 |
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Creatina |
La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso |
2011;9(7):2303 |
739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 |
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Cromo |
Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 |
260, 401, 4665, 4666, 4667 |
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Cromo |
Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1732 2011;9(6):2203 |
262, 4667 4698 |
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Fermenti vivi nello yogurt |
Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto |
Per poter recare l’indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo. |
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2010;8(10):1763 |
1143, 2976 |
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Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
253 |
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Ferro |
Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
251, 1589, 255 |
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Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
249, 1589, 374, 2889 |
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Ferro |
Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
250, 254, 256, 255 |
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Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
252, 259 |
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Ferro |
Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1740 |
255, 374, 2889 |
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Ferro |
Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1215 |
368 |
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Fibra di avena |
La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
822 |
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Fibra di frumento |
La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento. |
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2010;8(10):1817 |
828, 839, 3067, 4699 |
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Fibra di frumento |
La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1817 |
3066 |
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Fibra di orzo |
La fibra di orzo contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2249 |
819 |
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Fibra di segale |
La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2011;9(6):2258 |
825 |
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Fluoruro |
Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797 |
275, 276, 338, 4238, |
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Folato |
Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
2882 |
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Folato |
Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
195, 2881 |
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Folato |
Il folato contribuisce alla normale emopoiesi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
79 |
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Folato |
Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
80 |
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Folato |
Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
81, 85, 86, 88 |
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Folato |
Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 |
91 |
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Folato |
Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1760 |
84 |
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Folato |
Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760 |
193, 195, 2881 |
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Fosforo |
Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
329, 373 |
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Fosforo |
Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
328 |
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Fosforo |
Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
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Fosforo |
Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
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Glucomannano (konjac del mannano) |
Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798 |
836, 1560, 3100, 3217 |
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Glucomannano (konjac del mannano) |
Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d’acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1798 |
854, 1556, 3725, |
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Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
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2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266 |
1151, 1154 486, 562, 1181 |
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Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
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2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266 |
1150 485 |
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Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca. |
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2009; 7(9):1271 |
1240 |
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Gomma da masticare senza zucchero con carbammide |
La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per poter recare l’indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
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2011;9(4):2071 |
1153 |
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Gomma di guar |
La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Vainoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(2):1464 |
808 |
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Iodio |
Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
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Iodio |
Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 402 |
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Iodio |
Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1800 |
273 |
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Iodio |
Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 |
370 |
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Iodio |
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 1237 |
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Lattasi |
La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio |
Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l’avvertenza per il consumatore della necessità dell’assunzione a ogni pasto contenente lattosio. |
I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta. |
2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203 |
1697, 1818 1974 |
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Lattulosio |
Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno. |
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2010;8(10):1806 |
807 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
244 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
238 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
240, 247, 248 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
242 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807 |
241, 380, 3083 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
364 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1807 |
245, 246 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
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Magnesio |
Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
239 |
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Magnesio |
Il magnesio interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1216 |
365 |
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Manganese |
Il manganese contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 2010;8(10):1808 |
311, 405 |
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Manganese |
Il manganese contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 |
310 |
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Manganese |
Il manganese contribuisce alla normale formazione di tessuti connettivi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1808 |
404 |
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Manganese |
Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1217 |
309 |
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Melatonina |
La melatonina contribuisce ad alleviare gli effetti del jet lag |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 0,5 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo a destinazione. |
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2010; 8(2):1467 |
1953 |
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Melatonina |
La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina. |
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2011;9(6):2241 |
1698, 1780, 4080 |
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Molibdeno |
Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1745 |
313 |
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Monascus purpureus (riso rosso) |
La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato. |
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2011;9(7):2304 |
1648, 1700 |
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Niacina |
La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
43, 49, 54, 51 |
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Niacina |
La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 |
44, 53 |
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Niacina |
La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
55 |
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Niacina |
La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 |
45, 52, 4700 |
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Niacina |
La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
45, 48, 50, 52, 4700 |
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Niacina |
La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1757 |
47 |
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Noci |
Le noci contribuiscono al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 30 g di noci. |
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2011;9(4):2074 |
1155, 1157 |
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Pectine |
Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 6 g di pectine. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1747 |
818, 4236 |
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Pectine |
L’assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di pectine nell’ambito di un pasto. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1747 |
786 |
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Polifenoli dell’olio di oliva |
I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva. |
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2011;9(4):2033 |
1333, 1638, 1639, 1696, 2865 |
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Potassio |
Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
386 |
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Potassio |
Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
320 |
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Potassio |
Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010; 8(2):1469 |
321 |
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Proteine |
Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
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Proteine |
Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
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Proteine |
Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
416 4704 |
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Rame |
Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
265, 271, 1722 |
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Rame |
Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
266, 1729 |
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Rame |
Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
267, 1723 |
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Rame |
Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
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Rame |
Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
269, 270, 1727 |
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Rame |
Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
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Rame |
Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
264, 1725 |
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Rame |
Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1211 |
263, 1726 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
29, 35, 36, 42 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
213 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
31 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
40 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
31, 33 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
39 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
30, 37 |
|
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
207 |
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Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1814 |
41 |
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Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 |
396 |
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Selenio |
Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1727 |
281 |
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Selenio |
Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 |
281 |
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Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
278, 1750 |
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Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220 |
279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 |
|
Selenio |
Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292 |
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Soluzioni di carboidrati-elettroliti |
Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato |
Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. |
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2011;9(6):2211 |
466, 469 |
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Soluzioni di carboidrati-elettroliti |
Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico |
Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. |
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2011;9(6):2211 |
314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 |
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Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio |
L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (*2) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283 |
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Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio |
L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (*1) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero |
L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
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2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298 |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso |
Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto. |
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2010; 8(2):1466 |
1418 |
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Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso |
Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto. |
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2010; 8(2):1466 |
1417 |
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Steroli e stanoli vegetali |
Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali. |
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2010;8(10):1813 2011;9(6):2203 |
549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568 |
|
Tiamina |
La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 |
21, 24, 28 |
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Tiamina |
La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
22, 27 |
|
Tiamina |
La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1755 |
205 |
|
Tiamina |
La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
20 |
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Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 |
206 |
|
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 4702 |
|
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 17, 4660, 4702 |
|
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
16, 4239, 4701 |
|
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021 |
14, 200, 1462 |
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Vitamina A |
La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1221 |
14 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
4283 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
75, 214 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
66 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
73, 76, 199 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
65, 70, 71 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
77 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
67, 72, 186 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
68 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1759 |
78 |
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Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1225 |
69 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
99, 190 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
96, 103, 106 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
92, 101 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 |
107 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):4114 |
108 |
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Vitamina B12 |
La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756 |
93, 212 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C. |
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2009; 7(9):1226 |
144 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
130, 131, 149 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 136, 149 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 137, 149 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
135, 2334, 3196 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
133 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
140 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
134, 4321 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
129, 138, 143, 148, 3331 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
139, 2622 |
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Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1815 |
202 |
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Vitamina C |
La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1226 |
132, 147 |
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Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1227 |
152, 157, 215 |
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Vitamina D |
La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203 |
152, 157 215 |
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Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
150, 151, 158, 350 |
|
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1468 |
155 |
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Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
151, 158 |
|
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1468 |
154, 159 |
|
Vitamina D |
La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
153 |
|
Vitamina E |
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1816 |
160, 162, 1947 |
|
Vitamina K |
La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7 (9):1228 |
124, 126 |
|
Vitamina K |
La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7 (9):1228 |
123, 127, 128, 2879 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
360 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
382 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
296 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
292, 293, 1759 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
297, 300 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
2890 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
302 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
361 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
293, 4293 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
295, 1756 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
412 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2010;8(10):1819 |
412 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
293 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
301 |
|
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
361 |
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Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
291, 1757 |
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Zinco |
Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
294, 1758 |
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Zinco |
Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
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2009; 7(9):1229 |
292, 293, 1759 |
(*1) Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»
(*2) Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri» »