ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.151.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 151

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
12 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/297/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

1

 

 

2012/298/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 491/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Berenjena de Almagro (IGP)]

7

 

*

Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea ( 1 )

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

29

 

 

DECISIONI

 

 

2012/299/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Estonia

31

 

 

2012/300/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2012, relativa alla nomina di un membro titolare austriaco del Comitato economico e sociale europeo

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

(2012/297/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di statistiche.

(2)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (3).

(3)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha abrogato la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (4), che è integrata nell’allegato XXI dell’accordo SEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(4)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.


Progetto di

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del …. (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha abrogato la direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (3), che è integrata nell’allegato XXI dell’accordo SEE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell’allegato XXI è sostituito dal seguente:

«7c.

32011 R 0692: Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dall’allegato II del presente regolamento.».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 692/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L …

(2)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(3)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

(4)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


12.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2012/298/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (3).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2012.

(4)

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all’undicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2007, al programma di cui al dodicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2009 e al programma di cui al tredicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2012.»;

2.

al paragrafo 8 è aggiunto il trattino seguente:

«—

32011 D 0940: Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.

(2)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


REGOLAMENTI

12.6.2012   

IT

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L 151/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 491/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Biberon di plastica (polipropilene) graduato.

Il prodotto ha un’altezza di circa 20 cm e una capacità di 300 ml.

Il biberon è dotato di una tettarella di silicone e di un dispositivo di protezione.

(Cfr. immagine) (1)

3924 10 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3924 e 3924 10 00.

Poiché il prodotto è destinato all’alimentazione dei poppanti, non può essere considerato un articolo per il trasporto o l’imballaggio di beni. Si esclude pertanto la voce 3923.

I biberon, indipendentemente dal materiale, sono di norma considerati «oggetti di vetro per la tavola e la cucina» (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 7013, punto 1). Di conseguenza si esclude la sottovoce 3924 90 00.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3924 10 00.

Image


(1)  L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.


12.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Berenjena de Almagro (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Berenjena de Almagro», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.

(4)  GU C 283 del 27.9.2011, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Berenjena de Almagro (IGP)


12.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/9


REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2012

che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che i processi di riciclaggio che, in quanto parte di una sequenza di processi o processi a se stanti, riciclano pile e accumulatori al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo, conseguano le efficienze minime di riciclaggio di cui all’allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE.

(2)

Al fine di integrare l’allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE, è necessario stabilire norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio.

(3)

È appropriato definire il processo di riciclaggio come un processo che inizia dopo la raccolta e l’eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti. Al fine di promuovere il miglioramento delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio e il trattamento, è opportuno che ciascun processo di riciclaggio consegua le efficienze di riciclaggio.

(4)

È necessario definire la preparazione al riciclaggio come un’operazione preliminare al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

(5)

È opportuno che le efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori siano calcolate in riferimento alla composizione chimica delle frazioni iniziali e derivate, tenendo conto altresì degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici disponibili al pubblico.

(6)

È necessario armonizzare le informazioni che gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comunicare al fine di monitorarne la conformità alle prescrizioni in materia di efficienza di riciclaggio nell’Unione europea.

(7)

Gli addetti al riciclaggio di pile e accumulatori necessitano di almeno diciotto mesi per adeguare i loro processi tecnologici alle nuove prescrizioni in materia di calcolo delle efficienze.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica ai processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«processo di riciclaggio», qualsiasi operazione di ritrattamento di cui all’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2006/66/CE, eseguita su pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo e che si traducono nella produzione delle frazioni derivate di cui al punto 5 del presente articolo. Il processo di riciclaggio non include la selezione e/o la preparazione per il riciclaggio/smaltimento e può essere eseguito presso uno o più impianti;

2)

«preparazione al riciclaggio», il trattamento di rifiuti di pile e/o accumulatori prima di ogni processo di riciclaggio, che include tra l’altro lo stoccaggio, la manipolazione, lo smontaggio di pacchi batteria o la separazione di frazioni che non costituiscono parte integrante della pila o dell’accumulatore;

3)

«efficienza di riciclaggio» di un processo di riciclaggio, il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di pile e accumulatori;

4)

«frazione iniziale», la massa di rifiuti di pile e accumulatori raccolti immessa nel processo di riciclaggio quale definita all’allegato I;

5)

«frazione derivata», la massa dei materiali prodotti dalla frazione iniziale in conseguenza del processo di riciclaggio quale definita all’allegato I, senza subire un ulteriore trattamento, che non sono più considerati rifiuti o che saranno utilizzati per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.

Articolo 3

Calcolo dell’efficienza di riciclaggio

1.   Il metodo stabilito nell’allegato I è impiegato ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclaggio di un processo inteso a riciclare rifiuti di pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo.

2.   Il metodo stabilito nell’allegato II è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato per tutti i processi di riciclaggio.

3.   Il metodo stabilito all’allegato III è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato di tutti i processi di riciclaggio.

4.   Gli addetti al riciclaggio comunicano su base annuale le informazioni di cui agli allegati IV, V e VI, secondo quanto pertinente, e le trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri entro quattro mesi dal termine dell’anno solare in questione. Gli addetti al riciclaggio comunicano le loro prime relazioni annuali entro il 30 aprile 2015.

5.   La comunicazione relativa all’efficienza di riciclaggio interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti.

6.   Se il processo di riciclaggio si svolge presso più di un impianto, il primo addetto al riciclaggio è responsabile della presentazione delle informazioni di cui al punto 4 alle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

Metodo per il calcolo dell’efficienza di riciclaggio del processo di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori

1)

L’efficienza di riciclaggio di un processo di riciclaggio è calcolata come segue:

Formula, [mass %]

in cui:

RE

=

l’efficienza di riciclaggio calcolata di un processo di riciclaggio ai fini dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE [in massa %];

moutput

=

la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio per anno solare;

minput

=

la massa di frazioni iniziali immessa nel processo di riciclaggio di pile e accumulatori per anno solare.

2)

L’efficienza di riciclaggio di un processo di riciclaggio è calcolata in modo distinto per i seguenti tipi di rifiuti di pile e accumulatori:

pile e accumulatori al piombo/acido,

pile e accumulatori al nichel-cadmio, nonché

pile ed accumulatori di altro tipo.

3)

L’efficienza di riciclaggio è calcolata sulla base della composizione chimica complessiva (a livello di elementi e composti) delle frazioni iniziali e derivate. Quanto segue è applicabile alle frazioni iniziali:

gli addetti al riciclaggio determinano la quota dei diversi tipi di rifiuti di pile o accumulatori presenti in una frazione iniziale per mezzo di una cernita della frazione (mediante campionamento continuo o rappresentativo),

la composizione chimica di ciascun tipo di rifiuto di pile o accumulatori presente nella frazione iniziale è determinata sulla base della composizione chimica di pile e accumulatori nuovi all’atto della commercializzazione o sulla base dei dati disponibili presso gli addetti al riciclaggio o delle informazioni fornite dai produttori di batterie,

gli addetti al riciclaggio determinano la composizione chimica complessiva della frazione iniziale mediante analisi della composizione chimica dei tipi di pile o accumulatori presenti nella frazione iniziale.

4)

Le emissioni atmosferiche non sono calcolate ai fini dell’efficienza di riciclaggio.

5)

La massa delle frazioni derivate valide ai fini del riciclaggio è la massa, in peso a secco, degli elementi o dei composti contenuti nelle frazioni derivate dal riciclaggio di pile e accumulatori, per anno solare, espressa in tonnellate. Ai fini del calcolo delle frazioni derivate è possibile tener conto, fra l’altro, di quanto segue:

il carbonio attualmente usato come agente riduttore o come componente di una frazione derivata del processo di riciclaggio, se deriva da rifiuti iniziali di pile e accumulatori, a condizione che tale uso sia certificato da un’autorità scientifica indipendente e reso pubblico. Il carbonio usato per il recupero dell’energia non è calcolato ai fini dell’efficienza energetica,

l’ossigeno usato come agente ossidante, se deriva da rifiuti iniziali di pile e accumulatori e se costituisce un componente di una frazione derivata del processo di riciclaggio. L’ossigeno atmosferico non è calcolato ai fini dell’efficienza di riciclaggio,

i materiali delle pile e degli accumulatori contenuti nelle scorie, idonei e utilizzati ai fini del riciclaggio in conformità all’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2006/66/CE, diversi dalle operazioni di costruzione o di riempimento di discariche, a condizione che tali operazioni siano conformi alle disposizioni nazionali.

6)

La massa di frazioni iniziali immesse nel processo di riciclaggio di pile e accumulatori è la massa di rifiuti di pile e accumulatori raccolti, in peso a secco, immessa nel processo di riciclaggio per anno solare, espressa in tonnellate, comprensiva

di fluidi e acidi,

della massa degli involucri esterni dei rifiuti di pile e accumulatori,

esclusa

la massa degli involucri esterni dei pacchi batteria.


ALLEGATO II

Metodo per il calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato

1)

Il tasso di contenuto di piombo riciclato è calcolato come segue:

Formula, [mass %]

in cui:

RPb

=

il tasso calcolato di piombo (Pb) riciclato proveniente da un processo di riciclaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE [in massa %];

mPb output

=

la massa di Pb nelle frazioni derivate valida ai fini del calcolo del riciclaggio è la quota di Pb contenuta in tali frazioni derivata dal riciclaggio di pile e accumulatori al piombo/acido per anno solare, espressa in tonnellate;

mPb input

=

la massa di Pb nella frazione iniziale immessa nel processo di riciclaggio di pile e accumulatori è definita come la media annuale del contenuto di Pb nei rifiuti di pile e accumulatori al piombo/acido, moltiplicata per la massa iniziale di pile e accumulatori al piombo/acido per anno solare, espressa in tonnellate.

2)

Nella frazione derivata il piombo (Pb) contenuto nelle scorie alla fine del processo di riciclaggio non è preso in considerazione ai fini del calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato.


ALLEGATO III

Metodo per il calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato

1)

Il tasso di contenuto di cadmio riciclato è calcolato come segue:

Formula, [mass %]

in cui:

RCd

=

il tasso calcolato di cadmio (Cd) riciclato proveniente da un processo di riciclaggio ai fini dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE [in massa %];

mCd output

=

la massa di Cd nelle frazioni derivate valida ai fini del calcolo del riciclaggio è la quota di Cd contenuta in tali frazioni derivata dal riciclaggio di pile e accumulatori al nichel-cadmio per anno solare, espressa in tonnellate;

mCd input

=

a massa di Cd nella frazione iniziale immessa nel processo di riciclaggio di pile e accumulatori è definita come la media annuale del contenuto di Cd nei rifiuti di pile e accumulatori al nichel-cadmio, moltiplicata per la massa iniziale di pile e accumulatori al nichel-cadmio per anno solare, espressa in tonnellate.

2)

Nella frazione derivata il cadmio (Cd) contenuto nelle scorie alla fine del processo di riciclaggio non è preso in considerazione ai fini del calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato.


ALLEGATO IV

Comunicazione relativa alle efficienze di riciclaggio delle pile e degli accumulatori al piombo/acido

1)

Per le pile e gli accumulatori al piombo/acido immessi nel processo di riciclaggio, si comunicano le seguenti informazioni:

Efficienza di riciclaggio di un processo di riciclaggio di pile e accumulatori (pile e accumulatori al piombo/acido)

Anno solare

 

 

Impianto (1)

Nome

 

Via

 

Città

 

Paese

 

Referente

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrizione dell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori (2):


Rifiuti immessi nell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori (3):

Descrizione di rifiuti di pile e accumulatori

Codice CER

(facoltativo)

Massa (4)

Composizione complessiva dei rifiuti immessi

minput

t/a

Elementi o composti

Massa %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elementi o composti non facenti parte delle frazioni immesse

 

 

 

 

Impurità (8)

 

 

Involucro esterno del pacco batteria

 

Acqua (H2O)

 

Altro

 

Elementi o composti facenti parte delle frazioni immesse

Piombo (Pb)

 

 

Acido solforico (H2SO4)

 

 

Rifiuti in plastica

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

minput, totale  (5)

 

 

 

 

moutput, Pb  (5)

 

moutput, totale  (5)

 

 

Efficienza di riciclaggio (RE) (6):

moutput/minput

 

massa %

Tasso di Pb riciclato (RPb) (7):

mPb output/mPb input

 

massa %

2)

Per quanto riguarda le singole fasi del processo di riciclaggio di pile e accumulatori al piombo/acido immessi nel processo di riciclaggio, si comunicano le seguenti informazioni:

Fase del processo

1

Anno solare

 

 

Impianto (9)

Nome

 

Via

 

Città

 

Paese

 

Referente

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrizione della singola fase del processo:


Immissione (rifiuti o frazioni di rifiuti di pile e accumulatori) (10)

Descrizione dei rifiuti immessi

Codice CER

(facoltativo)

Massa

 

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultato

1)   Frazioni intermedie  (11)

Descrizione della frazione

Codice CER

(facoltativo)

Massa (12)

Trattamento supplementare

Destinatario (13)

Fase di trasformazione supplementare

t/a

Nome

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Frazioni derivate finali valide ai fini del riciclaggio  (14)

Elemento o composto (15)

Frazione (diversa dai rifiuti) contenente l’elemento o il composto

Concentrazione dell’elemento o del composto nella frazione

Massa dell’elemento o del composto derivata dalle pile immesse

Destino della frazione

massa %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, Pb

 

 

moutput, totale

 


(1)  Impianto in cui si effettua il trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita e preparazione al riciclaggio.

(2)  Descrizione dell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori, indipendentemente dal fatto che sia eseguito presso uno o più impianti (compresa una descrizione delle singole fasi del riciclaggio e delle relative frazioni derivate).

(3)  Descrizione dei rifiuti di pile e accumulatori quali ricevuti dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita e preparazione al riciclaggio.

(4)  Massa a umido di rifiuti di pile e accumulatori quali ricevuti dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita e preparazione al riciclaggio (la massa di impurità separate e di involucri esterni di pacchi batteria nonché il contenuto di acqua come precisato nel campo «composizione complessiva» è sottratta ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclaggio).

(5)  Dati trasferiti dall’allegato IV, parte 2.

(6)  Calcolata secondo la formula per RE basata sui dati riferiti ai sensi dell’allegato IV, parte 2.

(7)  Calcolato secondo la formula per RPb basata sui dati riferiti ai sensi dell’allegato IV, parte 2.

(8)  Esempi di impurità: plastica, scaglie di ebanite, elementi o pezzi di ferro, fibre di rottami elettronici, alluminio fuso.

(9)  Impianto che svolge una singola fase del processo.

(10)  Per la fase 1 il valore è uguale ai rifiuti immessi nell’intero processo di riciclaggio di pile e di accumulatori.

Per le fasi successive il valore equivale alle frazioni intermedie derivate dalla fase precedente del processo.

(11)  Le frazioni intermedie sono le frazioni destinate alla fase o alle fasi successive del processo di riciclaggio.

(12)  Derivata dai rifiuti di pile e accumulatori immessi (massa a secco).

(13)  Impianto verso il quale è trasferita la frazione intermedia o, se la fase successiva del processo di riciclaggio avviene internamente, l’impianto di cui al n. 1.

(14)  Le frazioni derivate finali valide ai fini del riciclaggio sono quelle che non sono più considerate rifiuti o che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia, cfr. anche esempi dell’allegato I, parte 5.

(15)  Elementi e composti se sono stati componenti di pile e accumulatori immessi (rifiuti di pile e accumulatori). Cfr. disposizioni speciali ed esempi dell’allegato I, parte 5. Per quanto concerne il piombo (Pb) nelle scorie, cfr. le disposizioni dell’allegato II, parte 2. Il piombo è inserito come «Pb».


ALLEGATO V

Comunicazione relativa alle efficienze di riciclaggio delle pile e degli accumulatori al nichel-cadmio

1)

Per le pile e gli accumulatori al nichel-cadmio immessi nel processo di riciclaggio, si comunicano le seguenti informazioni:

Efficienza di riciclaggio di un processo di riciclaggio di pile e accumulatori (pile e accumulatori al nichel-cadmio)

Anno solare

 

 

Impianto (1)

Nome

 

Via

 

Città

 

Paese

 

Referente

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrizione dell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori (2):


Rifiuti immessi nell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori (3):

Descrizione di rifiuti di pile e accumulatori

Codice CER

(facoltativo)

Massa (4)

Composizione complessiva dei rifiuti immessi

minput

t/a

Elementi o composti

Massa %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elementi o composti non facenti parte delle frazioni immesse

 

 

 

 

Impurità (8)

 

 

Involucro esterno del pacco batteria

 

Acqua (H2O)

 

Altro

 

Elementi o composti facenti parte delle frazioni immesse

Cadmio (Cd)

 

 

Nichel (Ni)

 

 

Ferro (Fe)

 

 

Rifiuti in plastica

 

 

Elettroliti

 

 

 

 

 

minput, totale  (5)

 

 

 

 

moutput, Cd  (5)

 

moutput, totale  (5)

 

 

Efficienza di riciclaggio (RE) (6):

moutput/minput

 

massa %

Tasso di Cd riciclato (RCd) (7):

mCd output/mCd input

 

massa %

2)

Per le singole fasi del processo di riciclaggio di pile e accumulatori al nichel-cadmio immessi nel processo di riciclaggio, si comunicano le seguenti informazioni:

Fase del processo

1

Anno solare

 

 

Impianto (9)

Nome

 

Via

 

Città

 

Paese

 

Referente

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrizione della singola fase del processo:


Immissione (rifiuti o frazioni di rifiuti di pile e accumulatori) (10)

Descrizione dei rifiuti immessi

Codice CER

(facoltativo)

Massa

 

t/a

 

 

 

Risultato

1)   Frazioni intermedie  (11)

Descrizione della frazione

Codice CER

(facoltativo)

Massa (12)

Trattamento supplementare

Destinatario (13)

Fase di trasformazione supplementare

t/a

Nome

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Frazioni derivate finali valide ai fini del riciclaggio  (14)

Elemento o composto (15)

Frazione (diversa dai rifiuti) contenente l’elemento o il composto

Concentrazione dell’elemento o del composto nella frazione

Massa dell’elemento o del composto derivata dalle pile immesse

Destino della frazione

massa %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, Cd

 

 

moutput, totale

 


(1)  Impianto in cui si effettua il ritrattamento dei rifiuti di pile e accumulatori dopo la raccolta e l’eventuale cernita.

(2)  Descrizione dell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori, indipendentemente dal fatto che sia eseguito presso uno o più impianti (compresa una descrizione delle singole fasi del riciclaggio e delle relative frazioni derivate).

(3)  Descrizione dei rifiuti di pile e accumulatori quali ricevuti dopo la raccolta e l’eventuale cernita e preparazione al riciclaggio.

(4)  Massa a umido di rifiuti di pile e accumulatori quali ricevuti dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita (la massa di impurità separate e di involucri esterni di pacchi batteria nonché il contenuto di acqua come precisato nel campo «composizione complessiva» sono sottratti ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclaggio).

(5)  Dati trasferiti dall’allegato V, parte 2.

(6)  Calcolata secondo la formula per RE basata sui dati riferiti ai sensi dell’allegato V, parte 2.

(7)  Calcolato secondo la formula per RCd basata sui dati riferiti ai sensi dell’allegato V, parte 2.

(8)  Esempi di impurità: plastica, scaglie di ebanite, elementi o pezzi di ferro, fibre di rottami elettronici, alluminio fuso.

(9)  Impianto che svolge una singola fase del processo.

(10)  Per la fase 1 il valore è uguale ai rifiuti immessi nell’intero processo di riciclaggio di pile e di accumulatori.

Per le fasi successive il valore equivale alle frazioni intermedie derivate dalla fase precedente del processo.

(11)  Le frazioni intermedie sono le frazioni destinate alla fase o alle fasi successive del processo di riciclaggio.

(12)  Derivata dai rifiuti di pile e accumulatori immessi (massa a secco).

(13)  Impianto verso il quale è conferita la frazione intermedia o, se la fase successiva del processo di riciclaggio avviene internamente, l’impianto di cui alla lettera a).

(14)  Le frazioni derivate finali valide ai fini del riciclaggio sono quelle che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini, senza subire un ulteriore trattamento, cfr. anche esempi all’allegato I, parte 5.

(15)  Elementi e composti se sono stati componenti di pile e accumulatori immessi (rifiuti di pile e accumulatori). Cfr. disposizioni speciali ed esempi dell’allegato I, parte 5. Per quanto concerne il cadmio (Cd) nelle scorie, cfr. le disposizioni dell’allegato III, parte 2. Il Cadmio è inserito come «Cd».


ALLEGATO VI

Comunicazione relativa alle efficienze di riciclaggio di pile e accumulatori di altro tipo

1)

Per le pile e gli accumulatori di altro tipo immessi nel processo di riciclaggio, si comunicano le seguenti informazioni:

Efficienza di riciclaggio di un processo di riciclaggio di pile e accumulatori (di altro tipo)

Anno solare

 

 

Impianto (1)

Nome

 

Via

 

Città

 

Paese

 

Referente

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrizione dell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori (2):


Rifiuti immessi nell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori (3):

Descrizione di rifiuti di pile e accumulatori

Codice CER

(facoltativo)

Massa (4)

Composizione complessiva dei rifiuti immessi

minput

t/a

Elementi o composti

Massa %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elementi o composti non facenti parte delle frazioni immesse

 

 

 

 

Impurità (7)

 

 

Involucro esterno del pacco batteria

 

Acqua (H2O)

 

Altro

 

Elementi o composti facenti parte delle frazioni immesse

Metalli (p.es. Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Mercurio (Hg)

 

 

Carbonio

 

 

Rifiuti in plastica

 

 

Elettroliti

 

 

 

 

 

minput, totale  (5)

 

 

 

 

moutput, totale  (5)

 

 

Efficienza di riciclaggio (RE) (6):

moutput/minput

 

massa %

2)

Per quanto riguarda le singole fasi del processo di riciclaggio di pile e accumulatori di altro tipo immessi nel processo di riciclaggio, si comunicano le seguenti informazioni:

Fase del processo

1

Anno solare

 

 

Impianto (8)

Nome

 

Via

 

Città

 

Paese

 

Referente

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrizione della singola fase del processo:


Immissione (rifiuti o frazioni di rifiuti di pile e accumulatori) (9)

Descrizione dei rifiuti immessi

Codice CER

(facoltativo)

Massa

 

t/a

 

 

 

Risultato

1)   Frazioni intermedie  (10)

Descrizione della frazione

Codice CER

(facoltativo)

Massa (11)

Trattamento supplementare

Destinatario (12)

Fase di trasformazione supplementare

t/a

Nome

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Frazioni derivate finali valide ai fini del riciclaggio  (13)

Elemento o composto (14)

Frazione (diversa dai rifiuti) contenente l’elemento o il composto

Concentrazione dell’elemento o del composto nella frazione

Massa dell’elemento o del composto derivata dalle pile immesse

Destino della frazione

Massa %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moutput, totale

 

 


(1)  Impianto in cui si effettua il trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita e la preparazione al riciclaggio.

(2)  Descrizione dell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori, indipendentemente dal fatto che sia eseguito presso uno o più impianti (compresa una descrizione delle singole fasi del riciclaggio e delle relative frazioni derivate).

(3)  Descrizione dei rifiuti di pile e accumulatori quali ricevuti dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita e preparazione al riciclaggio.

(4)  Massa a umido di rifiuti di pile e accumulatori quali ricevuti dopo la raccolta, nonché l’eventuale cernita e preparazione al riciclaggio (la massa di impurità separate e di involucri esterni di pacchi batteria nonché il contenuto di acqua come precisato nel campo «composizione complessiva» sono sottratti ai fini del calcolo dell’efficienza di riciclaggio).

(5)  Dati trasferiti dall’allegato VI, parte 2.

(6)  Calcolata secondo la formula per RE basata sui dati riferiti ai sensi dell’allegato VI, parte 2.

(7)  Esempi di impurità: plastica, scaglie di ebanite, elementi o pezzi di ferro, fibre di rottami elettronici, alluminio fuso.

(8)  Impianto che svolge una singola fase del processo.

(9)  Per la fase 1 il valore è uguale ai rifiuti immessi nell’intero processo di riciclaggio di pile e accumulatori.

Per le fasi successive il valore equivale alle frazioni intermedie derivate dalla fase precedente del processo.

(10)  Le frazioni intermedie sono le frazioni destinate alla fase o alle fasi successive del processo di riciclaggio.

(11)  Derivata dai rifiuti di pile e accumulatori immessi (massa a secco).

(12)  Impianto verso il quale è conferita la frazione intermedia o, se la fase successiva del processo di riciclaggio avviene internamente, l’impianto di cui al n. 1).

(13)  Le frazioni derivate finali valide ai fini del riciclaggio sono quelle che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini, senza subire un ulteriore trattamento, cfr. anche esempi all’allegato I, parte 5.

(14)  Elementi e composti se sono stati componenti di pile e accumulatori immessi (pile e accumulatori esausti). Cfr. disposizioni speciali ed esempi dell’allegato I, parte 5.


12.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/22


REGOLAMENTO (UE) N. 494/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 1,

dopo aver consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha ampliato il campo di applicazione delle attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l’Agenzia»); ne consegue che l’Agenzia è tenuta a rilasciare certificati, approvazioni, licenze o altri documenti dopo aver ottenuto una certificazione conforme al nuovo campo di applicazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (2) non consente la riscossione di diritti e onorari per le attività di certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera e) e agli articoli 21, 22, 22 bis, 22 ter e 23 del regolamento (CE) n. 216/2008 diverse da quelle indicate nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1702/2003, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione (3) e (CE) n. 2042/2003, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (4).

(3)

È opportuno che i diritti e gli onorari di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo e uniforme e riflettano il costo effettivo di ciascuno dei singoli servizi, come stabilito all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario garantire l’equilibrio tra la spesa globale sostenuta dall’Agenzia per eseguire le operazioni di certificazione e le entrate costituite dai diritti riscossi.

(4)

L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore di discriminazione al momento della fissazione dei diritti.

(5)

È opportuno che il richiedente abbia la possibilità di ottenere un’indicazione dell’importo che, prevedibilmente, dovrà versare per il servizio che gli sarà reso, sulla base di criteri chiari, uniformi e pubblici. Qualora non sia possibile determinare tale importo in anticipo, è opportuno che l’Agenzia definisca principi trasparenti per determinare l’importo da versare nel corso della fornitura del servizio.

(6)

È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli onorari riscossi a norma del presente regolamento. È opportuno che siano definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento, quali la sospensione dell’iter della domanda, l’annullamento delle relative omologazioni, la cessazione della fornitura di qualsiasi altro servizio allo stesso richiedente nonché il recupero degli importi dovuti secondo le modalità disponibili.

(7)

È opportuno che gli onorari relativi ai ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia siano interamente versati prima che il ricorso sia dichiarato ammissibile.

(8)

È opportuno consultare le parti interessate prima di procedere a qualsiasi modifica dei diritti. È opportuno, inoltre, che l’Agenzia fornisca periodicamente alle parti interessate informazioni relative alla base e alle modalità di calcolo dei diritti, allo scopo di fornire a queste ultime un’indicazione delle spese sostenute dall’Agenzia e fornire agli operatori del settore l’adeguata visibilità finanziaria in modo da poter prevedere in anticipo l’ammontare dei diritti che saranno tenuti a corrispondere. Pertanto, in base ai risultati finanziari e alle previsioni dell’Agenzia, dovrebbe essere consentita una revisione annuale delle tariffe.

(9)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 593/2007 di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, i relativi importi e le modalità di pagamento.»;

2)

all’articolo 2, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:

«a)   “diritti”: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;

b)   “onorari”: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia, compresa la fornitura di merci;

c)   “operazioni di certificazione”: tutte le attività svolte dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;

d)   “richiedente”: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio reso dall’Agenzia.»;

3)

all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma:

«In applicazione di futuri regolamenti, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle di cui alla parte I dell’allegato.

Gli eventuali cambiamenti intervenuti nell’impresa, che sono comunicati all’Agenzia e ne condizionano l’approvazione, possono comportare il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti che sarà applicabile a partire dalla successiva griglia tariffaria.»;

4)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   I diritti sono dovuti dal richiedente e pagabili in euro. Le condizioni di pagamento sono comunicate ai richiedenti tramite il sito web dell’Agenzia. Il richiedente versa per intero i diritti, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, prima del rilascio, del mantenimento o della modifica del certificato, a meno che l’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, non decida altrimenti. I diritti sono versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al richiedente da parte dell’Agenzia. La domanda può essere annullata o il certificato può essere sospeso o revocato in caso di mancato pagamento dei diritti entro la scadenza dei termini e previa notifica inviata dall’Agenzia.

2.   L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.

3.   Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di diritti calcolati su base oraria, l’Agenzia fornisce al richiedente, a richiesta, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

4.   Se, dopo la verifica di una domanda, l’Agenzia decide di non accogliere la stessa, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato. L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia onorato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi prestati dall’Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda nel frattempo tali importi.

5.   Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un’operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.

6.   Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l’Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato.

7.   Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti per la sorveglianza o perché il richiedente non è conforme ai requisiti applicabili, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto.»;

5)

l’articolo 10, paragrafo 2, è soppresso;

6)

all’articolo 11, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono corrisposti onorari, il cui importo è fissato nella parte IV dell’allegato. Il ricorrente, se è una persona giuridica, è tenuto a presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell’impresa interessata indicante il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso. Gli onorari per il ricorso sono versati entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia secondo la procedura applicabile istituita dalla stessa. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il ricorso viene respinto dalla commissione di ricorso. Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a rimborsare gli onorari versati.

Su richiesta del richiedente può essergli fornita una stima dell’importo degli onorari prima della prestazione del servizio. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

7)

all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente per garantire che significative informazioni relative alle ipotesi sulle entrate e spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi. Se necessario, il presente regolamento e il relativo allegato possono essere rivisti entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore.»;

8)

l’allegato è modificato in conformità dell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 3.

(3)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(4)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

(5)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.»;


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:

1)

nella parte II, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Base oraria relativa alle diverse operazioni (1):

Dimostrazione della capacità di progettazione tramite procedure alternative

Numero effettivo di ore

Produzione senza approvazione

Numero effettivo di ore

Metodi alternativi di conformità alle direttive di aeronavigabilità (Airworthiness Directives)

Numero effettivo di ore

Sostegno alla convalida (accettazione della certificazione EASA da parte di autorità estere)

Numero effettivo di ore

Assistenza tecnica richiesta da autorità estere

Numero effettivo di ore

Accettazione da parte dell’EASA delle relazioni del comitato di revisione della manutenzione

Numero effettivo di ore

Trasferimento di certificati

Numero effettivo di ore

Certificato dell’organizzazione di formazione approvata

Numero effettivo di ore

Certificato del centro aeromedico

Numero effettivo di ore

Certificato dell’organizzazione ATM-ANS

Numero effettivo di ore

Certificato dell’organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo

Numero effettivo di ore

Dati operativi relativi ai certificati di omologazione e alle modifiche ai certificati di omologazione e ai certificati supplementari di omologazione (2)

Numero effettivo di ore

Certificato di abilitazione per dispositivi di simulazione per addestramento di volo

Numero effettivo di ore

Approvazione delle condizioni di volo ai fini del rilascio del permesso di volo

3 ore

Nuovo rilascio amministrativo di documenti

1 ora

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS 25

6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili

2 ore

2)

la parte IV è sostituita dalla seguente:

«PARTE IV

Onorari per il trattamento dei ricorsi

Tutte le domande di ricorso sono soggette ad un onorario fisso indicato nella tabella, moltiplicato per il coefficiente relativo alla corrispondente categoria di onorari applicabili alla persona o all’impresa in questione.

Il ricorso è considerato ammissibile soltanto se il relativo onorario è stato versato.

Diritto fisso

10 000 EUR


Categorie di onorari applicabili alle persone fisiche

Coefficiente applicabile al diritto fisso

 

0,1


Categorie di onorari applicabili alle imprese in funzione del fatturato del ricorrente (in euro)

Coefficiente applicabile al diritto fisso

inferiore a 100 001

0,25

compreso tra 100 001 e 1 200 000

0,5

compreso tra 1 200 001 e 2 500 000

0,75

compreso tra 2 500 001 e 5 000 000

1

compreso tra 5 000 001 e 50 000 000

2,5

compreso tra 50 000 001 e 500 000 000

5

compreso tra 500 000 001 e 1 000 000 000

7,5

superiore a 1 000 000 000

10»


(1)  Si tratta di un elenco non esaustivo di operazioni. La mancata inclusione di un’operazione nella presente parte non implica automaticamente che una determinata operazione non possa essere effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(2)  Cfr. articoli 5 e 20 del regolamento (CE) n. 216/2008 e regolamento (CE) n. 1702/2003 e relative modifiche.»;


12.6.2012   

IT

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L 151/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

50,2

ZZ

52,8

0707 00 05

MK

18,0

TR

103,7

ZZ

60,9

0709 93 10

TR

100,3

ZZ

100,3

0805 50 10

AR

35,4

BO

105,2

TR

55,0

ZA

80,3

ZZ

69,0

0808 10 80

AR

105,5

BR

87,0

CL

106,6

CN

136,2

NZ

126,3

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

447,8

ZZ

447,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


12.6.2012   

IT

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L 151/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 453/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 140 del 30.5.2012, pag. 66.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 12 giugno 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

37,34

0,00

1701 12 90 (1)

37,34

3,41

1701 13 10 (1)

37,34

0,08

1701 13 90 (1)

37,34

3,70

1701 14 10 (1)

37,34

0,08

1701 14 90 (1)

37,34

3,70

1701 91 00 (2)

46,46

3,53

1701 99 10 (2)

46,46

0,40

1701 99 90 (2)

46,46

0,40

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

12.6.2012   

IT

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L 151/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2012

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Estonia

(2012/299/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(4)

L'Estonia ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione.

(5)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(6)

L'Estonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.

(7)

L'Estonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(8)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Estonia e il gruppo di valutazione dei Paesi Bassi ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(9)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


12.6.2012   

IT

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L 151/32


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2012

relativa alla nomina di un membro titolare austriaco del Comitato economico e sociale europeo

(2012/300/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la proposta del governo austriaco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Johann KÖLTRINGER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Dr. Ferdinand MAIER, Generalsekretär des Österreichischen Raiffeisenverbands, è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.