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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.149.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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8.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 464/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Un protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea, concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, è stato approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009 (protocollo d'intesa con gli Stati Uniti). Obiettivo del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti è dirimere la controversia di lunga data nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America riguardo agli ormoni nelle carni bovine, «Comunità europee — Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) (DS 26)». |
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(2) |
Il governo del Canada e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo, come documentato nel protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell’Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011 (protocollo d'intesa con il Canada). Il protocollo d'intesa con il Canada definisce una tabella di marcia relativa alle misure che si intendono adottare riguardo alle importazioni nell’Unione europea di carni bovine di alta qualità e al livello dei dazi maggiorati imposti dal Canada a taluni prodotti dell’Unione in relazione alla controversia nell’ambito dell’OMC «Comunità europee — Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) (DS 48)». |
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(3) |
Il protocollo di intesa con gli Stati Uniti e il protocollo di intesa con il Canada prevedono meccanismi in tre fasi che abrogano gradualmente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Canada su taluni prodotti dell’Unione ai sensi dell'autorizzazione dell'OMC del 1999. A tale proposito, l’Unione dovrebbe aumentare progressivamente il contingente tariffario autonomo per le carni bovine che non sono trattate con ormoni di crescita e che rispettano pienamente le altre prescrizioni dell'Unione in materia di importazione. |
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(4) |
A seguito della firma del protocollo d’intesa con gli Stati Uniti, un contingente tariffario comunitario annuo per l’importazione di 20 000 tonnellate (fase 1), espresse in peso del prodotto, è stato aperto per le carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, rientranti nei codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 , mediante il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (2). |
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(5) |
Il calendario definito nel protocollo d’intesa con gli Stati Uniti prevede un aumento di 25 000 tonnellate del quantitativo annuo di detto contingente tariffario di importazioni, una volta che entrambe le parti abbiano avviato la fase 2 del protocollo d’intesa con gli Stati Uniti, il che comporta che gli Stati Uniti revochino le rimanenti sanzioni applicate dagli stessi. |
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(6) |
Il protocollo d’intesa con il Canada prevede un aumento di 1 500 tonnellate dell’iniziale quantitativo di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Esso prevede inoltre che il Canada revochi tutte le rimanenti sanzioni subito dopo la firma del protocollo d’intesa con il Canada. |
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(7) |
Il calendario definito nel protocollo d’intesa con il Canada prevede un ulteriore aumento di 1 700 tonnellate del quantitativo annuo del contingente tariffario di importazioni, una volta che entrambe le parti abbiano avviato la fase 2 del protocollo d’intesa con il Canada. |
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(8) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 617/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. In particolare, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere, totalmente o parzialmente, il contingente tariffario di importazioni qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino o non mantengano le misure previste rispettivamente nel protocollo d’intesa con gli Stati Uniti o nel protocollo di intesa con il Canada. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3). |
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(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 617/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 617/2009 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Il contingente tariffario di importazioni di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2. 2. La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l’applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all’articolo 1 mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea (*1) o dal protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea (*2). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2. (*1) Protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea, concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009." (*2) Protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell’Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.»;" |
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3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*3). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).» " |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 22 maggio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2012.
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8.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 465/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per tener conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(2) |
Proposte pertinenti riguardanti il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, finalizzate a migliorare e modernizzare il diritto dell’Unione, sono state ricevute dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sono state incluse nel presente regolamento. |
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(3) |
I cambiamenti della realtà sociale possono incidere sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per rispondere a tali cambiamenti sono necessarie modifiche riguardanti la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione. |
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(4) |
Il concetto di «base di servizio», per gli equipaggi di condotta e di cabina, ai sensi del diritto dell’Unione è definito all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (4). Al fine di facilitare l’applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 a questo gruppo di persone, è giustificato elaborare una norma speciale grazie alla quale il concetto di «base di servizio» diventa il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali. |
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(5) |
Nei casi in cui una persona lavori in due o più Stati membri dovrebbe essere chiarito che la condizione dell’esercizio di una «parte sostanziale» dell’attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, si applica anche alle persone che esercitano attività per varie imprese o datori di lavoro. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato inserendo una nuova disposizione intesa ad assicurare che un lavoratore autonomo transfrontaliero in stato di disoccupazione completa riceva delle prestazioni, qualora abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro competente e laddove lo Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Detta disposizione dovrebbe essere riesaminata alla luce dell’esperienza dopo due anni di applicazione e, se necessario, dovrebbe essere modificata. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
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1) |
il termine «la Commissione delle Comunità europee» è sostituito in tutto il testo dal termine «la Commissione europea»; |
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2) |
è inserito il considerando seguente:
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3) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento 1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all’articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse. 2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità.»; |
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4) |
all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.»; |
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5) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.»; |
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6) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
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7) |
all’articolo 36, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della prognosi della malattia.»; |
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8) |
l’articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Disposizioni speciali relative all’abolizione delle clausole di residenza Ai fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli.»; |
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9) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 65 bis Disposizioni speciali per lavoratori autonomi transfrontalieri in stato di disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non preveda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi 1. In deroga all’articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a loro disposizione, e, quando richiede le prestazioni, rispetta permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. La persona in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. 2. L’ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 eroga, in conformità della propria legislazione, le prestazioni di disoccupazione. 3. Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un’occupazione nello Stato membro di residenza, l’articolo 64 si applica mutatis mutandis, a eccezione del paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.»; |
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10) |
all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l’adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo. Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità.»; |
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11) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 87 bis Disposizione transitoria per l’applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012 1. Se, in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. Le richieste presentate entro il 29 settembre 2012 sono considerate produrre effetti il 28 giugno 2012. Le richieste presentate successivamente al 29 settembre 2012 producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione. 2. Entro il 29 giugno 2014 la commissione amministrativa valuta l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 bis del presente regolamento e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale relazione la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare le dette disposizioni.»; |
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12) |
gli allegati X e XI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
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1) |
all’articolo 6, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
l’articolo 14 è così modificato:
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3) |
all’articolo 15, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Detta istituzione rilascia alla persona interessata l’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione e senza indugio rende disponibile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regolamento di base.»; |
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4) |
all’articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest’ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro in cui l’istituzione competente ha sede, in particolare l’importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.»; |
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5) |
l’articolo 55 è così modificato:
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6) |
all’articolo 56 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se la persona disoccupata decide, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, o all’articolo 65 bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni. Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata. 2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento di determinati obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni. Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazioni non incidono sulle prestazioni erogate nell’altro Stato membro.». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 22 maggio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2012.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
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1) |
l’allegato X è così modificato:
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2) |
l’allegato XI è così modificato:
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