ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.148.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
8 giugno 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 10064000, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 19011000

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tettnanger Hopfen (IGP)]

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la settima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 480/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l’articolo 1,

Considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) N. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (2), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Tra le disposte concessioni figura un contingente tariffario di 1 000 tonnellate di rotture di riso a dazio nullo del codice NC 1006 40 00 che possono essere importate annualmente per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00.

(3)

Occorre indicare che nel quadro del presente regolamento sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (4).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali.

(5)

Al fine di migliorare la gestione del contingente tariffario aperto dal presente regolamento, è necessario continuare a permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale e dunque prevedere una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di tale contingente nonché di armonizzarne e semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli d’importazione sia effettuata con cadenza settimanale.

(6)

Ai fini della buona gestione amministrativa del contingente, devono essere adottate modalità specifiche in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli. Tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(7)

È necessario prevedere disposizioni particolari per garantire che le rotture di riso importate non siano distolte dalle utilizzazioni previste. Occorre a tal fine subordinare il beneficio dell’esenzione dai dazi doganali all’impegno dell’importatore all’utilizzazione prevista nonché alla costituzione di una cauzione di importo pari al dazio doganale non riscosso. Per l’adeguata gestione del regime, è necessario fissare un termine ragionevole di trasformazione. La spedizione delle merci implica la compilazione, nello Stato membro di immissione in libera pratica, dell’esemplare di controllo T5, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), quale strumento appropriato per comprovare la trasformazione. Qualora la trasformazione abbia luogo nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente.

(8)

È opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto concerne lo svincolo della cauzione, sebbene questa sia costituita per garantire l’assolvimento di eventuali obbligazioni doganali all’importazione.

(9)

Per una gestione efficace del regime occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro del suddetto regime sia stabilita a 25 EUR per tonnellata.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente al disposto del presente regolamento è aperto un contingente tariffario annuale a dazio nullo pari a 1 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 e destinato ad essere utilizzato per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00.

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4079.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano al contingente di cui al primo comma i regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

Articolo 2

1.   La domanda di titolo di importazione ha ad oggetto un quantitativo compreso tra 5 e 500 tonnellate.

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

Le domande dei titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13:00 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).

2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.

3.   Nella casella 7 della domanda di titolo d’importazione e del titolo stesso è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì».

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato I;

b)

nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato II.

5.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli d’importazione di cui al presente regolamento è di 25 EUR/t.

Articolo 3

1.   Se i quantitativi oggetto di domanda in una determinata settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di domanda nella settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri consentono che gli operatori ritirino, entro il termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale il titolo deve essere rilasciato è inferiore a 20 tonnellate.

2.   Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, non oltre le ore 18:00 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, ed i quantitativi totali oggetto di dette domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento;

c)

entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente di cui trattasi nel corso del secondo mese precedente. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.

Articolo 5

1.   Il beneficio dell’esenzione dal dazio doganale è subordinato:

a)

all’impegno scritto dell’importatore, assunto al momento dell’immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata conformemente a quanto indicato nella casella 20 del titolo entro sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;

b)

alla costituzione, da parte dell’importatore al momento dell’immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari al dazio doganale per le rotture di riso fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (8).

2.   Al momento dell’immissione in libera pratica, l’importatore indica, come luogo di trasformazione, un’impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti. La spedizione delle merci comporta la compilazione, nello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T5 che, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93, serve anche come prova dell’avvenuta trasformazione.

Tuttavia, qualora la trasformazione avvenga nello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova della trasformazione può essere costituita da un documento nazionale equivalente.

3.   L’esemplare di controllo T 5 reca:

a)

nella casella 104, una delle diciture elencate nell’allegato III;

b)

nella casella 107, una delle diciture elencate nell’allegato IV.

4.   Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b) viene svincolata dopo che l’importatore abbia fornito, alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica, la prova che tutti i quantitativi immessi in libera pratica siano stati trasformati nel prodotto indicato nel titolo d’importazione. Tale trasformazione si considera avvenuta qualora, entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), il prodotto sia stato fabbricato in uno o vari stabilimenti di trasformazione appartenenti all’impresa e situati nello Stato membro di cui al paragrafo 2 oppure sia stato fabbricato nello stabilimento di trasformazione o in uno degli stabilimenti di trasformazione indicati ai sensi di tale paragrafo.

Per le merci immesse in libera pratica che non sono state trasformate entro tale termine, la cauzione da svincolare è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.

5.   La prova dell’avvenuta trasformazione è fornita alle competenti autorità entro i sei mesi successivi alla fine del periodo previsto per la trasformazione.

Qualora la prova non venga fornita entro il termine fissato al presente paragrafo, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), eventualmente ridotta della percentuale prevista al paragrafo 4, secondo comma, è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento.

La parte della cauzione non svincolata è incamerata a titolo di dazio.

Articolo 6

In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2058/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VI.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

(3)  Cfr. allegato V.

(4)  GU L 189, del 29.7.2003, pag. 12.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 253 dell’1.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

:

in bulgaro

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

in spagnolo

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

in ceco

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

in danese

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

in tedesco

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

in estone

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

in greco

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

in inglese

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

in francese

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

in italiano

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

in lettone

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

in lituano

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

in ungherese

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

in maltese

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

in neerlandese

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

in polacco

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

in portoghese

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

in rumeno

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

in slovacco

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

in sloveno

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

in finlandese

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

in svedese

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

:

in bulgaro

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

in ceco

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

in danese

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

in tedesco

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

in estone

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

in greco

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

in inglese

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

in francese

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

in italiano

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

in lettone

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

in lituano

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

in ungherese

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

in maltese

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

in neerlandese

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

in polacco

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

in portoghese

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

in slovacco

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

in sloveno

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

in finlandese

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

in svedese

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

:

in bulgaro

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

in spagnolo

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

in ceco

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

in danese

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

in tedesco

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

in estone

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

in greco

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

in inglese

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

in francese

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

in italiano

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

in lettone

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

in lituano

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

in ungherese

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

in maltese

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

in neerlandese

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

in polacco

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

in portoghese

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

in rumeno

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

in slovacco

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

in sloveno

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

in finlandese

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

in svedese

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ALLEGATO IV

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

:

in bulgaro

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

in spagnolo

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

in ceco

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

in danese

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

in tedesco

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

in estone

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

in greco

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

in inglese

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

in francese

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

in italiano

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

in lettone

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

in lituano

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

in ungherese

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

in maltese

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

in neerlandese

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

in polacco

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

in portoghese

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

in rumeno

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

in slovacco

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

in sloveno

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

in finlandese

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

in svedese

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ALLEGATO V

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione

(GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18)

Limitatamente all’articolo 5 e all’allegato IV

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)

Limitatamente all’articolo 7 e all’allegato VI

Regolamento (CE) n. 2019/2006 della Commissione

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48)

Limitatamente all’articolo 1

Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione

(GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 76)

Limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO VI

Tavola di Concordanza

Regolamento (CE) n. 2058/96

Presente regolamento

Articoli 1-5

Articoli 1-5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegati I-IV

Allegati I-IV

Allegato V

Allegato VI


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 481/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (2) ha aperto un contingente tariffario autonomo su base pluriennale per l’importazione di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che aumenta l’importo del contingente tariffario a 21 500 tonnellate dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione e a 48 200 tonnellate dal 1o agosto 2012. I contingenti tariffari per i prodotti agricoli sono gestiti in conformità all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012, prevede che il contingente tariffario è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4).

(2)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (5) stabilisce regole per la gestione del contingente tariffario in causa, applicando il metodo dell’esame simultaneo delle domande di titoli d’importazione di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dalla recente esperienza con la gestione del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità è emersa l’esigenza di migliorare la gestione di questo contingente tariffario. L’esperienza maturata con il sistema di gestione «primo arrivato, primo servito», di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è stata positiva in altri settori agricoli. Pertanto, nell’interesse della semplificazione amministrativa e per evitare comportamenti speculativi, il contingente tariffario riguardante le importazioni di carni bovine di alta qualità originarie di paesi terzi dovrebbe essere gestito in conformità degli articoli 308 bis-308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6), il quale stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana. Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d’importazione non sono più necessari.

(3)

Per garantire un flusso regolare di importazioni è opportuno suddividere ciascun periodo contingentale di importazione in più sottoperiodi. Ai sensi dell’articolo 308 bis, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre fissare numeri d’ordine appropriati.

(4)

Il regolamento (CE) n. 617/2009 stabilisce che l’anno contingentale inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno. Per garantire una rapida transizione dall’attuale metodo dell’esame simultaneo al sistema del «primo arrivato primo servito», il nuovo metodo di gestione dovrebbe essere applicato dal 1o luglio 2012.

(5)

Il quantitativo disponibile per il primo sottoperiodo (dal 1o luglio al 30 settembre 2012) dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenendo conto del volume del contingente tariffario annuale applicabile fino al 31 luglio 2012 e del nuovo volume aumentato del contingente tariffario annuale applicabile dal 1o agosto 2012.

(6)

È opportuno subordinare l’immissione in libera pratica dei prodotti importati nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall’organismo competente del paese terzo esportatore. Il rilascio dei certificati di autenticità serve a garantire che i prodotti importati possiedano i requisiti stabiliti nel presente regolamento per le carni bovine di alta qualità.

(7)

A fini di maggiore chiarezza, il regolamento (CE) n. 620/2009 deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento di esecuzione.

(8)

Poiché il nuovo sistema di gestione dev’essere applicato dal 1o luglio 2012, i titoli richiesti nel giugno 2012 a norma del regolamento (CE) n. 620/2009 non devono essere rilasciati.

(9)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell’Unione per l’importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il volume e il dazio figurano all’allegato I al presente regolamento.

2.   Il presente regolamento si applica alle carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti di cui all’allegato II.

Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

Articolo 2

Modalità di gestione del contingente tariffario

1.   Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non sono richiesti titoli di importazione.

2.   Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale recante il numero d’ordine 09.2201 con quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d’ordine 09.2202.

I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per il numero d’ordine 09.2202 che si riferisce ai sottocontingenti tariffari.

3.   I prelievi dai sottocontingenti tariffari fino al 30 settembre, al 31 dicembre e al 31 marzo sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione a novembre, febbraio e maggio. I relativi saldi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali rispettivamente a partire dal 1o ottobre, dal 1o gennaio e dal 1o aprile. I saldi inutilizzati alla fine di un anno contingentale sono trasferiti a un altro anno contingentale.

Articolo 3

Certificati di autenticità

1.   Per beneficiare del contingente tariffario, occorre presentare alle autorità doganali dell’Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa, accompagnato da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione.

2.   Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è redatto in conformità del modello che figura all’allegato III.

3.   A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato II.

4.   Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall’organismo emittente.

5.   Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.

6.   Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull’originale e sulle copie del certificato di autenticità.

7.   La validità del certificato di autenticità scade entro e non oltre il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 4

Organismi emittenti dei paesi terzi

1.   L’organismo emittente di cui all’articolo 3:

a)

è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore;

b)

si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.   Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 3;

b)

il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dallo o dagli organismi emittenti;

c)

le procedure e i criteri seguiti dall’organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato II.

Articolo 5

Comunicazioni relative ai paesi terzi

Ove siano rispettati i requisiti di cui all’allegato II, la Commissione pubblica il nome dell’organismo o degli organismi emittenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C», o con qualsiasi altro mezzo appropriato.

Articolo 6

Controlli in loco nei paesi terzi

La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 620/2009 è abrogato.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le domande di titolo presentate conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 durante i primi sette giorni del giugno 2012 sono respinte alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le cauzioni costituite in relazione a tali domande vengono svincolate.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Tuttavia, l’articolo 8 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 1.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

Dazio applicabile

Periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato II

dal 1o luglio al 30 giugno

45 975

Zero

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

di cui:

09.2202

 

dal 1o luglio al 30 settembre

9 825

09.2202

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

12 050

09.2202

 

dal 1o gennaio al 31 marzo

12 050

09.2202

 

dal 1o aprile al 30 giugno

12 050

Periodi dal 1o luglio 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato II

dal 1o luglio al 30 giugno

48 200

Zero

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

di cui

09.2202

 

dal 1o luglio al 30 settembre

12 050

09.2202

 

dal 1o ottobre al 31 dicembre

12 050

09.2202

 

dal 1o gennaio al 31 marzo

12 050

09.2202

 

dal 1o aprile al 30 giugno

12 050


(1)  Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, i benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per il numero d’ordine 09.2202 che si riferisce ai sottocontingenti tariffari.


ALLEGATO II

Requisiti dei prodotti che rientrano nel contingente tariffario di cui all’articolo 1,

1.

I tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi (1) di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca.

2.

Alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto al punto 1 è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all’1,4 % del loro peso vivo.

3.

Le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l’altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo longissimus dorsi, dell’ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo longissimus dorsi.

4.

I tagli devono essere etichettati in conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

5.

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «Carni bovine di alta qualità».


(1)  Ai fini dei presenti requisiti, le giovenche e i manzi corrispondono, rispettivamente, alle categorie E e C definite nell’allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.


ALLEGATO III

Image


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 482/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tettnanger Hopfen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Tettnanger Hopfen», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 415/2010 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare. Per ragioni economiche sono autorizzati nuovi sistemi di palizzamento. Il periodo di taglio è stato adeguato per consentire un migliore adattamento a fattori meteorologici sempre più sfavorevoli. Con i nuovi sistemi di palizzamento è autorizzato l’impiego di erbicidi per aumentare la quantità di acqua disponibile per le piante di luppolo. La temperatura di essiccazione massima è portata a 65 °C in virtù delle nuove conoscenze scientifiche.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Tettnanger Hopfen» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 119 del 13.5.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Tettnanger Hopfen».

Metodo di ottenimento

1)

Le seguenti frasi quarta, quinta e sesta sono totalmente soppresse:

Nel Tettnang i coltivatori di luppolo non possono iniziare i lavori prima della primavera, a differenza di altre regioni di coltivazione del luppolo, dove in inverno sono utilizzati sistemi di impianto dei tutori. Ciò dipende dal fatto che i sistemi di coltivazione sono specifici di ogni zona. Mentre nelle altre zone di coltivazione prevale un sistema a fila unica, nella zona del Tettnang ci sono 6 filari di luppolo tra ogni sentiero per i macchinari.

Spiegazione: l’introduzione di (diversi) nuovi sistemi di palizzamento si spiega con ragioni economiche, essa facilita in particolare l’utilizzo di macchinari.

2)

Alla settima frase «dall’inizio fino alla metà di aprile» è sostituito da «dall’inizio di marzo fino alla metà di aprile».

Spiegazione: la proroga del periodo di taglio permette un migliore adattamento a fattori meteorologici sempre più avversi a causa dei cambiamenti climatici e consente di utilizzare al meglio la manodopera.

3)

Le seguenti frasi sedicesima e diciassettesima sono soppresse:

Una particolarità è rappresentata dal fatto che dalla fase di fioritura si forma un manto erboso (a differenza di altre regioni, i coltivatori di luppolo nel Tettnang si sono obbligati volontariamente a non fare uso di diserbanti) il che significa che non è richiesta nessuna ulteriore lavorazione. In tal modo si impedisce al terreno di diventare troppo compatto e diluito e si promuove la formazione di humus.

Spiegazione: è possibile che i nuovi sistemi di palizzamento rendano necessario l’uso di erbicidi. Ciò succede solo nei casi, relativamente rari, di forte crescita di piante infestanti ed è indispensabile per aumentare la quantità di acqua disponibile per le piante di luppolo. La qualità del luppolo non dovrebbe quindi soffrirne.

4)

Alla ventesima frase, «62 °C» è sostituito da «65 °C».

Spiegazione: a causa delle nuove conoscenze scientifiche, può essere necessaria una temperatura di essiccazione massima di 65 °C. L’aumento della temperatura massima di essiccazione è conforme alle condizioni generali del contratto di fornitura di luppolo; la tabella relativa alla qualità del luppolo tedesco precisa che il luppolo allo stato grezzo deve essere essiccato a una temperatura compresa fra 60 e 65 °C. Inoltre l’essiccamento a temperatura più elevata migliora l’efficienza energetica. Tale operazione non ha effetti negativi sul delicato aroma del luppolo.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«TETTNANGER HOPFEN»

No CE: DE-PGI-0105-0528-03.11.2011

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Tettnanger Hopfen»

2.   Stato membro o Paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8:

Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie; ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Botanica: il luppolo (Humulus lupulus) appartiene alla famiglia delle Cannabacee e all’ordine delle Urticales. Si tratta di una pianta dioica, ossia una pianta che possiede fiori maschili e fiori femminili su individui diversi. Sono coltivate solo le «piante femminili» che formano infiorescenze di forma conica, comunemente chiamati coni o strobili. La protezione conferita dal regolamento (CE) n. 510/2006 si riferisce soltanto ai coni di luppolo femminili (Naturhopfen) nonché ai prodotti ottenuti dalla lavorazione del luppolo, quali i pellets o gli estratti di luppolo. Il cono del luppolo è formato da brattee, bratteole e da un peduncolo e da uno strobilo; ogni cono contiene le sostanze che conferiscono valore brassicolo al luppolo del Tettnang. Il luppolo è una pianta a giorno breve, cioè si sviluppa in primavera quando le giornate si allungano e fiorisce intorno al 21 giugno, quando le giornate si accorciano. Grazie alle favorevoli condizioni di crescita in cui esso si sviluppa (qualità del suolo, precipitazioni e temperature medie) può raggiungere l’altezza di 8,3 metri, a differenza del luppolo in altre aree (di regola i tutori utilizzati nelle altre zone di coltivazione di norma sono alti 7-7,5 metri.). Il luppolo del Tettnang è a crescita rapida (fino a 30 cm al giorno) e si avvolge a forma di elica in senso orario. Tutte le varietà aromatiche della regione del Tettnang sono definite «Tettnanger Hopfen». Oltre alle varietà principali Tettnanger (dal 1973 denominazione comune di «Tettnanger Frühhopfen»; cfr. P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pag. 342) sono coltivate anche le varietà Hallertauer Tradition e Perle. La varietà Tettnanger è coltivata esclusivamente nella regione del Tettnang.

Utilizzo: il luppolo del Tettang è utilizzato quasi esclusivamente (circa il 99 %) per la fabbricazione della birra (in minima parte per la produzione di prodotti farmaceutici). Esso è venduto ai clienti successivamente a un processo di trasformazione sotto forma di pellets di luppolo e in misura minore come estratto di luppolo giacché durante il processo estrattivo possono andare perduti numerosi aromi preziosi del luppolo del Tettnang.

Ingredienti: le sostanze più importanti del luppolo sono sostanze amare (resine del luppolo), aromatiche (oli essenziali) e i tannini (polifenoli). Tettnang è definito come una regione per la coltura delle varietà aromatiche di luppolo.

Il luppolo del Tettnang deve la sua reputazione mondiale agli aromi particolarmente delicati, composti da più di 300 costituenti d’olio essenziale (il cosiddetto bouquet del luppolo). Le descrizioni dell’aroma del luppolo del Tettnang oscillano nello spettro del fiorito, con note di agrumi e di ribes, fruttato, dolce e piccante. L’aroma complessivo del luppolo coltivato nella regione del Tettnang è descritto come «armonico, persistente e pieno».

Oltre a questa classificazione le varietà sono ufficialmente classificate per il commercio del luppolo nei gruppi «aromatico di prima scelta», «luppolo aromatico», «luppolo amaro», e «luppolo High alpha». Il 96 % del luppolo del Tettnang (varietà Tettnanger e Hallertauer) ricadono nel gruppo «aromatico di prima scelta» e il restante 4 % (Perle e Hallertauer Tradition) nel gruppo «luppolo aromatico». Poiché molte delle 300 componenti aromatiche sfuggono a una classificazione sensoriale, nella decisione degli acquirenti e del fabbricante di birra ha ancora molta importanza l’impressione soggettiva (al momento della selezione l’acquirente respira gli odori del luppolo). Gli amatori noti nell’ambiente sostengono che il luppolo del Tettnang è quello più fine.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La totalità della produzione del luppolo crudo fino all’imballaggio dei coni di luppolo, alla marcatura e alla certificazione in deposito di stampigliatura locale, si svolge nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il territorio geografico è quello della regione del Tettnang. Quest’ultima include:

1)

i comuni di Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen e Tettnang, nel circondario del lago di Costanza (Bodenseekreis);

2)

i comuni di Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (territorio degli ex comuni di Neuravensburg e Schomburg), nel circondario di Ravensburg;

3)

i comuni di Bodolz, Lindau (Bodensee), Nonnenhorn e Wasserburg (Bodensee) nel circondario di Lindau (Bodensee).

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La prima registrazione ufficiale della coltivazione del luppolo nella regione del Tettnang risale al 1150 (P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pag. 12). Nel 1838 esistevano nell’antica circoscrizione del Tettnang 14 birrerie (cfr. Memminger «Beschreibung des Oberamts Tettnang», 1838, pag. 62), di cui 3 in città. Tre anni dopo, nel 1841 già erano diventate 6 (P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pag. 13). I proprietari di queste birrerie coltivavano essi stessi il luppolo. La coltivazione metodica del luppolo è stata introdotta nel 1844 dal medico del Tettnang Johann Nepomuk von Lentz assieme a otto cittadini, ispirati dalla prossimità della regione climatica del vino (P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pag. 15). La grande espansione della coltura del luppolo è iniziata dal 1860: la superficie di coltivazione a nord si ricongiunse ben presto all’antica regione di coltura di Altshausen (dove si coltivava il luppolo dal 1821 circa, cfr. P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pag. 14); nel 1864 erano coltivati 91 ha, nel 1866 160 ha, nel 1875 400 ha e nel 1914 630 ha; P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pag. 22 e segg.). La maggior estensione della zona di coltura del Tettnang è stata raggiunta negli anni ’90 con 1 650 ettari (relazione sul mercato del luppolo nell’UE 1997, HVG-Bericht 1997). Nel territorio del Tettnang è stato sempre selezionato e coltivato solo luppolo aromatico.

Il luppolo del Tettnang è coltivato esclusivamente sulla cosiddetta ghiaia delle terrazze moreniche formata nel corso della glaciazione recente Wuerm, nel bacino della Schussen lungo il fiume Argen e le sue sponde risalenti all’epoca delle glaciazioni. Questa formazione geologica, con acque freatiche sottostanti particolarmente profonde, permette al luppolo di sviluppare le radici fino a una profondità di 2 metri. Contemporaneamente fornisce al luppolo una fonte costante di umidità anche durante i periodi di forte siccità. Un altro fattore importante che determina l’aroma del luppolo del Tettnang è rappresentato dal clima temperato presente nel territorio situato tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare e mitigato dal lago di Costanza.

Il luppolo del Tettnanger è coltivato a condizioni climatiche uniche (temperature annuali medie, ore di sole, livello delle precipitazioni). Così, ad esempio, i valori medi degli ultimi 30 anni (dati del 2009) con una temperatura di 9,4 °C, circa 1 800 ore di sole e una quantità di precipitazioni di 1 136 mm, sono molto superiori ai valori medi delle altre zone di coltivazione in Germania.

5.2.   Specificità del prodotto

Tutte le varietà aromatiche della regione del Tettnang sono definite «Tettnanger Hopfen». Oltre alle varietà principali Tettnanger e Hallertauer Mittelfrüher sono coltivate anche le varietà Tradition e Perle. La varietà Tettnanger è coltivata solo nelle piantagioni di luppolo della regione del Tettnang.

Il luppolo del Tettnang contiene aromi particolarmente delicati, composti da più di 300 costituenti di oli essenziali (il cosiddetto bouquet del luppolo). Le descrizioni dell’aroma del luppolo del Tettnang oscillano lungo lo spettro del fiorito, con note di agrumi e di ribes, fruttato, dolce e piccante. L’aroma complessivo del luppolo coltivato nella regione del Tettnang è descritto come «armonico, persistente e pieno».

Secondo le categorie definite dagli operatori commerciali di luppolo, il luppolo «Tettnanger Hopfen» (varietà Tettnanger e Hallertauer) appartiene per il 96 % al gruppo «aromatico di prima scelta», per il restante 4 % alla varietà Hallertauer Tradition (Perle) relativi al gruppo «luppolo aromatico».

Il luppolo del Tettnang è inoltre caratterizzato da una grande omogeneità.

Tutto ciò è attestato annualmente dalle analisi delle caratteristiche relative alle qualità esterne delle partite di luppolo consegnate, analizzate dal laboratorio del luppolo del Tettnang.

Queste conclusioni sono state inoltre confermate dall’università di Hohenheim per la varietà Tettnanger e per la varietà Hallertauer Mittelfrüher dalla birreria Anheuser/Busch.

Il luppolo del Tettnang ha conseguito una fama che oltrepassa ampiamente i confini regionali. L’aroma delicato del luppolo prodotto nella minuscola ma gradevole capitale del luppolo del Tettnang ha i suoi estimatori in tutto il mondo, in Giappone come negli Stati Uniti d’America. Una particolare espressione dell’apprezzamento e della qualità è rappresentata per esempio dal fatto che un mastro birraio degli Stati Uniti d’America apponga un’etichetta sui suoi barili recante l’indicazione che il contenuto è stato fermentato con il luppolo del Tettnang, fatto non particolarmente raro. Il luppolo del Tettnang raggiunge sempre prezzi di vendita più elevati (Relazione annuale della Commissione europea degli anni ’90, relazione annuale 1990-2000 del Bayerischer Landesanstalt; P. Heidtmann «Grünes Gold», 1994, pagg. 368-369). Ma anche gli abitanti della città del luppolo Tettnang vivono essi stessi per e con il luppolo. Ciò è dimostrato dalle strutture regionali e dagli eventi che ruotano intorno al luppolo del Tettnang. Così, per esempio, il museo del luppolo del Tettnang ha aperto le sue porte nel 1995, a testimonianza dell’importanza del luppolo per l’economia cittadina. Il visitatore interessato scopre durante il percorso didattico del Tettnager Hopfen di 4 km tutto ciò che si può conoscere su questo prodotto. La pista ciclabile di 42 km permette ai ciclisti di visitare la regione della coltivazione del luppolo del Tettnang. Ogni anno in agosto, poco prima del raccolto, i cittadini del Tettnang celebrano con il festival del luppolo a Tettnang-Kau la lunga tradizione del loro «oro verde». Per concludere, ogni due anni sono elette le Tettnanger Hopfenhoheiten (una reginetta del luppolo e due damigelle) per rappresentare questo prodotto a livello regionale e internazionale.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).

La combinazione di questi fattori geologici e climatici favorisce le condizioni ottimali per la crescita del luppolo del Tettnang e la produzione di coni ed assicura un’omogeneità dovuta in larga misura a fattori geografici. L’aroma particolarmente delicato del luppolo del Tettnang Hopfen è dovuto anche fondamentalmente alla natura del suolo nella zona geografica delimitata e al clima mite che il Lago di Costanza contribuisce a regolare. La reputazione internazionale del luppolo «Tettnang Hopfen» deve molto a tale aroma. La tradizione di lunga data del luppolo nella regione del Tettnang ha portato all’identificazione della popolazione della zona con il luppolo «Tettnang Hopfen», che è saldamente ancorato alla vita culturale locale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Markenblatt Vol. 33 del 20.8.2010, parte 7a-bb, pag. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/19450


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 483/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

52,8

MA

66,7

MK

52,8

TR

64,5

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

24,1

TR

112,0

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

150,0

ZZ

121,9

0808 10 80

AR

99,9

BR

79,5

CL

101,6

CN

136,2

NZ

136,2

US

139,9

ZA

108,6

ZZ

114,6

0809 10 00

TR

240,2

ZZ

240,2

0809 29 00

TR

454,3

ZZ

454,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 484/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l’aiuto all’ammasso privato di olio di oliva (2), prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell’aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell’aiuto.

(3)

Sulla base delle offerte presentate nell’ambito della prima gara parziale, risulta opportuno fissare un importo massimo dell’aiuto all’ammasso privato dell’olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 5 giugno 2012.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade il 5 giugno 2012 nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2012, l’importo massimo dell’aiuto per l’olio di oliva è fissato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 132 del 23.5.2012, pag. 13.

(3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Prodotto

Importo massimo dell’aiuto

(EUR/tonnellate/giorno)

Olio extravergine di oliva

0,65

Olio di oliva vergine

0,65


8.6.2012   

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L 148/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la settima gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della settima gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 6 giugno 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate)

(X)

nessuna offerta