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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.140.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/1 |
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela
L’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, firmato a Ginevra il 31 maggio 2010 (1), è entrato in vigore il 1o maggio 2012.
REGOLAMENTI
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30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 446/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2012
che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, stabilisce che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) presenti entro il 2 gennaio 2012 progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all’approvazione della Commissione riguardo al contenuto e al formato dei dati di rating che le agenzie di rating del credito devono comunicare periodicamente all’AESFEM, allo scopo di consentire all’AESFEM di svolgere il suo compito di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito come stabilito dall’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento. |
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(2) |
È opportuno che i dati di rating consentano all’AESFEM di controllare con efficacia il comportamento e le attività delle agenzie di rating del credito, in modo da poter reagire prontamente in caso di violazioni effettive o potenziali degli obblighi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per questo motivo, occorre che di norma i dati di rating siano comunicati all’AESFEM mensilmente. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, è necessario che le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti che non fanno parte di un gruppo possano presentare i dati di rating ogni due mesi anziché ogni mese. Occorre che l’AESFEM possa però richiedere a tali agenzie di rating del credito di fornire mensilmente i loro dati in funzione del numero e del tipo di rating, considerando anche la complessità dell’analisi del credito, la rilevanza degli strumenti o degli emittenti valutati e l’ammissibilità dell’uso dei rating per fini come quelli previsti dalla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
È necessario che i dati da comunicare siano forniti in un formato standard per consentire all’AESFEM di riceverli ed elaborarli automaticamente nei suoi sistemi interni. Tenuto conto dei progressi tecnici che possono verificarsi nel corso del tempo, è probabile che alcune istruzioni tecniche di comunicazione riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall’AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici. |
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(4) |
Al fine di garantire una comunicazione corretta e completa dei dati di rating, e tenere conto degli ulteriori sviluppi dei mercati finanziari, è importante consentire alle agenzie di rating del credito di istituire sistemi e procedure adeguati sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’AESFEM. Per questa ragione il regolamento entra in vigore solo sei mesi dopo la sua pubblicazione. Nel frattempo, occorre che le agenzie di rating del credito presentino i dati di rating periodici conformemente ai vigenti orientamenti del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR). |
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(5) |
Occorre che le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo possano comunicare i dati di rating separatamente all’AESFEM, o incaricare una delle altre agenzie del gruppo di presentare i dati per conto di tutti i membri del gruppo soggetti agli obblighi di comunicazione. |
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(6) |
Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(7) |
L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei rapporti periodici sui dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («AESFEM»), a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 2
Principi in materia di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sono responsabili della correttezza e della completezza dei dati comunicati all’AESFEM.
2. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di presentare i rapporti richiesti a norma del presente regolamento per proprio conto e per conto degli altri membri del gruppo. Ogni agenzia di rating del credito per conto della quale viene presentato un rapporto è identificata nei dati trasmessi all’AESFEM.
3. I rapporti trasmessi a norma del presente regolamento sono presentati mensilmente e forniscono i dati di rating relativi al mese di calendario precedente.
4. Le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenenti ad un gruppo di agenzie di rating del credito possono presentare rapporti ogni due mesi fornendo i dati di rating riferiti ai due mesi di calendario precedenti, salvo che l’AESFEM informi l’agenzia che deve inviare rapporti mensilmente tenuto conto del carattere, della complessità e della gamma dei suoi rating del credito.
5. I rapporti sono presentati all’AESFEM entro quindici giorni dalla fine del periodo oggetto del rapporto.
6. Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all’AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possono impedire temporaneamente o ritardare la loro capacità di fornire i dati richiesti dal presente regolamento.
Articolo 3
Dati da comunicare
1. Al termine del primo periodo di riferimento, le agenzie di rating del credito includono nel loro rapporto all’AESFEM i dati qualitativi specificati nella tabella 1 dell’allegato. Qualora tali dati cambino nel corso di un periodo di riferimento successivo, i nuovi dati vengono trasmessi all’AESFEM.
2. Le agenzie di rating del credito forniscono i dati di cui alla tabella 2 dell’allegato per ogni azione realizzata dall’agenzia di rating del credito come specificato in tale tabella e per ogni rating del credito interessato da tale azione. Le azioni da comunicare si riferiscono ai rating del credito emessi o avallati dall’agenzia di rating del credito.
3. Se durante un periodo di riferimento non si è verificata alcuna delle azioni specificate nella tabella 2 dell’allegato, l’agenzia di rating del credito non ha l’obbligo di presentare una comunicazione a tale titolo.
4. I dati specificati nella tabella 1 e nella tabella 2 dell’allegato sono trasmessi all’AESFEM in file separati. I dati qualitativi di cui alla tabella 1 sono trasmessi prima dell’invio dei dati di cui alla tabella 2.
Articolo 4
Tipi di rating
1. Le agenzie di rating del credito classificano i rating da comunicare in base ai seguenti tipi:
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a) |
rating di società; |
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b) |
rating di strumenti finanziari strutturati; |
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c) |
rating sovrani e rating di finanze pubbliche; |
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d) |
rating di obbligazioni garantite. |
2. Ai fini del paragrafo 1, i rating di strumenti finanziari strutturati si riferiscono a strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un’operazione di cartolarizzazione o un dispositivo di cui all’articolo 4, punto 36, della direttiva 2006/48/CE.
Quando comunicano i rating di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito classificano il rating in una delle classi di attività di seguito specificate:
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a) |
strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS). Questa classe comprende prestiti per l’acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, prestiti al consumo, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), locazione di impianti, prestiti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, credit-linked notes, prestiti per veicoli per il tempo libero e camper, crediti commerciali; |
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b) |
strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) residenziali. Questa classe comprende MBS residenziali di prima qualità e non di prima qualità e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi); |
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c) |
strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) commerciali. Questa classe comprende i prestiti per uffici o centri commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali, impianti di stoccaggio, prestiti a hotel, case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari; |
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d) |
collateralised debt obligations (CDO). Questa classe comprende collateralised loan obligations, collateralised bond obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, collateralised fund obligations, CDO di ABS, e CDO di CDO; |
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e) |
asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività); |
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f) |
altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle classi precedenti, fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC). |
3. I rating di obbligazioni garantite riguardano le obbligazioni garantite non incluse nell’elenco delle classi di attività riguardanti i rating di strumenti finanziari strutturati di cui al paragrafo 2.
Articolo 5
Procedure di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito presentano file di dati conformi agli schemi XML forniti dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dall’AESFEM. Esse nominano i file in base alla convenzione di denominazione indicata dall’AESFEM.
2. Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all’AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.
3. Nel caso in cui individuino errori materiali nei dati comunicati, le agenzie di rating del credito cancellano e sostituiscono i dati pertinenti.
4. Per cancellare i dati, le agenzie di rating del credito inviano all’AESFEM un file che include i campi specificati nella tabella 3 dell’allegato. Dopo la cancellazione dei dati originari, le agenzie di rating del credito inviano la nuova versione dei dati utilizzando un file che comprenda i campi specificati nella tabella 1 o nella tabella 2 dell’allegato, a seconda dei casi.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Tabella 1: dati qualitativi per la prima comunicazione e gli aggiornamenti successivi
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N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
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|
Campi tecnici da includere una sola volta nel file di dati qualitativi |
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|
1 |
Version |
La versione dell’XSD (XML Schema Definition) utilizzata per creare il file. |
Obbligatorio. |
Numero di versione esatto. |
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|
2 |
Creation date and time |
La data e l’ora di creazione del file. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). |
Obbligatorio. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
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|
3 |
CRA unique identifier |
Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l’agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC (Business Identifier Code) dell’agenzia di rating del credito che invia il file. |
Obbligatorio. |
ISO 9362. |
||||
|
Campi di attività da includere ove applicabile e per il numero di volte necessario nel file di dati qualitativi |
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|
4 |
CRA name |
Denominazione dell’agenzia di rating del credito. Deve corrispondere alla denominazione dell’agenzia di rating del credito comunicata all’AESFEM. Qualora un membro sia incaricato della comunicazione dei dati per tutto il gruppo, si tratta della denominazione del gruppo di agenzie di rating del credito. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||
|
5 |
Rating scale identifier |
Identifica in modo univoco una specifica scala di rating dell’agenzia di rating del credito. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||
|
6 |
Rating scale validity date |
La data di inizio della validità della scala di rating. |
Obbligatorio se è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG). |
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|
7 |
Time horizon |
Identifica l’orizzonte temporale cui fa riferimento la scala di rating. |
Obbligatorio se è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
|
||||
|
8 |
Scope of the rating scale |
Descrizione del tipo di rating inclusi nella scala, compreso l’ambito geografico se pertinente. |
Obbligatorio se è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
|
||||
|
9 |
Rating category label |
Identifica una specifica categoria di rating nella scala. |
Obbligatorio se è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
— |
||||
|
10 |
Rating category description |
Definizione della categoria di rating all’interno della scala. |
Obbligatorio se è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
— |
||||
|
11 |
Rating category value |
Ordine della categoria di rating nella scala, considerando i livelli come sottocategorie. |
Obbligatorio se è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
|
||||
|
12 |
Notch label |
Identifica uno specifico livello nella scala di rating. I livelli forniscono ulteriori informazioni rispetto alla categoria di rating. |
Obbligatorio se è incluso un livello nella scala di rating per la quale è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
— |
||||
|
13 |
Notch description |
Definizione del livello nella scala di rating. |
Obbligatorio se è incluso un livello nella scala di rating per la quale è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
— |
||||
|
14 |
Notch value |
Ordine del livello nella scala di rating. Si tratta del valore assegnato a ogni rating. |
Obbligatorio se è incluso un livello nella scala di rating per la quale è comunicato «l’identificativo della scala di rating». |
Il valore del livello è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 99. I valori forniti devono essere consecutivi. |
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|
15 |
List of Lead Analysts Internal Identifiers |
Elenco degli identificativi degli analisti principali nominati dall’agenzia di rating del credito. Gli elenchi devono essere aggiornati includendo nuovi analisti principali. Le registrazioni possono essere cancellate dall’elenco solo in caso di errori. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale, o in caso di aggiornamenti, per gli analisti principali che operano nell’Unione europea. |
— Ogni dato nell’elenco deve includere l’identificativo interno e il nome completo dell’analista principale. L’identificativo interno ha un limite massimo di 40 caratteri alfanumerici. |
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Tabella 2: dati da comunicare all’AESFEM
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N. |
Identificativo campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
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|
Campi tecnici da includere una sola volta nel file di dati |
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|
1 |
CRA unique identifier |
Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l’agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC (Business Identifier Code) dell’agenzia di rating del credito che invia il file. |
Obbligatorio. |
ISO 9362. |
||||||||||||||||
|
2 |
Version |
La versione dell’XSD (XML Schema Definition) utilizzata per creare il file. |
Obbligatorio. |
Numero di versione esatto. |
||||||||||||||||
|
3 |
Creation date and time |
La data e l’ora di creazione del file. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). |
Obbligatorio. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
||||||||||||||||
|
4 |
Reporting start date and time |
La data e l’ora dell’inizio del periodo di riferimento. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). |
Obbligatorio. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
||||||||||||||||
|
5 |
Reporting end date and time |
La data e l’ora della fine del periodo di riferimento. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). |
Obbligatorio. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
||||||||||||||||
|
Campi di attività da includere ove applicabile e per il numero di volte necessario nel file di dati |
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|
6 |
Action type |
Identifica il tipo di azione svolta dall’agenzia di rating del credito in relazione a un rating specifico. |
Obbligatorio. |
|
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|
7 |
Outlook/Trend |
Identifica la prospettiva/tendenza assegnata a un rating dall’agenzia di rating del credito in base alla sua politica pertinente. |
Obbligatorio. |
|
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|
8 |
Watch/Review |
Identifica lo status di osservazione o riesame assegnato a un rating dall’agenzia di rating del credito in base alla sua politica pertinente. |
Obbligatorio. |
|
||||||||||||||||
|
9 |
Watch/review determinant |
Identifica il motivo dello status di osservazione/riesame del rating. |
Obbligatorio se il rating è emesso o avallato nell’Unione europea. Applicabile soltanto nel caso in cui lo status di osservazione/riesame sia diverso da «NWT». |
|
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|
10 |
Responsible CRA unique identifier |
Codice BIC (Business Identifier Code) dell’agenzia di rating del credito che ha eseguito l’azione. |
Obbligatorio. |
ISO 9362. |
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|
11 |
Rating identifier |
Identificativo univoco del rating. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. |
— |
||||||||||||||||
|
12 |
Rating value |
Identifica il valore del rating dopo l’azione. |
Obbligatorio. |
— |
||||||||||||||||
|
13 |
Previous rating value |
Identifica il valore del rating prima dell’azione. |
Obbligatorio se il tipo di azione comunicato è diverso da «NW». |
— |
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|
14 |
Rating scale identifier |
Identifica in modo univoco la scala del rating. |
Obbligatorio. |
— |
||||||||||||||||
|
15 |
Internal Lead Analyst Identifier |
Identificativo assegnato dall’agenzia di rating del credito all’analista principale responsabile del rating. |
Obbligatorio se il rating è emesso nell’Unione europea. |
Massimo 40 caratteri alfanumerici. |
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16 |
Country of the Lead Analyst |
Identifica il paese dell’ufficio dell’analista principale competente per il rating. |
Obbligatorio. |
ISO 3166. |
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|
17 |
Solicited/Unsolicited |
Identifica se il rating è sollecitato o non sollecitato. |
Obbligatorio. |
|
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|
18 |
Rating Type |
Identifica il tipo di rating cui si riferisce la scala di rating. |
Obbligatorio. |
|
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19 |
Country |
Codice del paese dell’emittente o dello strumento valutato. In caso di rating del credito riguardanti organizzazioni sovranazionali, il paese deve essere indicato nella forma «ZZ». Nel caso di rating del credito riguardanti strumenti finanziari strutturati, il paese è il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti. Se non è possibile identificare il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, deve essere riportato «ZZ». |
Obbligatorio. |
ISO 3166-1. |
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20 |
Industry |
Settore di attività dell’emittente. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «C». |
|
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21 |
Sector |
Specifica le sottocategorie per i rating sovrani e i rating di finanze pubbliche. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «S». |
|
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|
22 |
Asset class |
Definisce le principali classi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T». |
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|
23 |
Time horizon |
Identifica l’orizzonte temporale del rating cui fa riferimento la scala di rating. |
Obbligatorio. |
|
||||||||||||||||
|
24 |
Seniority |
Identifica il rango della classe di debito dell’emittente o dello strumento valutato. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating riportato è «C» o «S». |
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|
25 |
Currency |
Indica se il rating è espresso in una valuta locale o estera. |
Obbligatorio. Applicabile soltanto ai rating di emittenti. |
|
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|
26 |
Action validity date and time |
La data e l’ora di validità dell’azione. Deve coincidere con il tempo universale coordinato (UTC) della pubblicazione dell’azione o della distribuzione previo abbonamento. |
Obbligatorio. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
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27 |
Action communication date and time |
La data e l’ora di comunicazione dell’azione all’entità valutata. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). |
Obbligatorio soltanto se il rating è emesso nell’Unione europea. Applicabile soltanto se l’azione viene comunicata all’entità valutata. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
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28 |
Action decision date |
Identifica la data in cui l’azione viene decisa. Deve essere la data dell’approvazione preliminare (da parte del comitato di rating) dell’azione nel caso in cui quest’ultima sia comunicata all’entità valutata prima dell’approvazione finale. |
Obbligatorio soltanto se il rating è emesso nell’Unione europea. |
Formato data secondo ISO 8601: (AAAA-MM-GG). |
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29 |
ISIN value |
Codice ISIN dello strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio se allo strumento valutato viene assegnato un codice internazionale di identificazione degli strumenti finanziari (International Securities Identifying Number, ISIN). Applicabile solo ai rating riguardanti strumenti. |
Codice ISO 6166. |
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30 |
Internal Instrument Identifier |
Codice univoco assegnato dall’agenzia di rating del credito per identificare lo strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. Applicabile solo ai rating riguardanti strumenti. |
Massimo 40 caratteri alfanumerici. |
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|
31 |
Issuer BIC code |
Codice BIC dell’emittente. |
Obbligatorio se l’agenzia di rating del credito dispone del codice BIC (Unique Business Identifier Code) dell’emittente. |
Codice ISO 9362. |
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|
32 |
Internal Issuer Identifier |
Codice univoco assegnato dall’agenzia di rating del credito per identificare l’emittente. |
Obbligatorio. |
Massimo 40 caratteri alfanumerici. |
||||||||||||||||
|
33 |
Issuer’s Name |
Deve contenere riferimenti chiari e comprensibili alla denominazione dell’emittente (o dell’impresa madre dell’emittente). |
Obbligatorio |
Massimo 40 caratteri. |
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34 |
Originator BIC Code |
Codice BIC del cedente. |
Obbligatorio se l’agenzia di rating del credito dispone del codice BIC (Unique Business Identifier Code) del cedente. Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T». |
Codice ISO 9362. |
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|
35 |
Originator Internal Identifier |
Codice univoco assegnato dall’agenzia di rating del credito al cedente. Deve essere riportato «MULTIPLE» in caso di più cedenti. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T». |
Massimo 40 caratteri alfanumerici. |
||||||||||||||||
|
36 |
Originator’s Name |
Deve contenere riferimenti chiari e comprensibili alla denominazione del cedente (o dell’impresa madre del cedente). Deve essere riportato «MULTIPLE» in caso di più cedenti. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il tipo di rating comunicato è «T». |
Massimo 40 caratteri. |
||||||||||||||||
|
37 |
Withdrawal reason |
Motivo nel caso in cui l’azione comunicata sia un «ritiro». |
Obbligatorio se è comunicata un’azione «WD». |
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Tabella 3: elenco dei campi per la cancellazione di dati
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N. |
Identificativo campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
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|
Campi tecnici da includere sempre una sola volta nel file di cancellazione |
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1 |
CRA unique identifier |
Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l’agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC (Business Identifier Code) dell’agenzia di rating del credito che invia il file. |
Obbligatorio. |
ISO 9362. |
||||||||||||||||
|
2 |
Version |
La versione dell’XSD (XML Schema Definition) utilizzata per creare il file. |
Obbligatorio. |
Numero di versione esatto. |
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|
3 |
Cancellation date and time |
La data e l’ora della cancellazione. Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). |
Obbligatorio. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS) |
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|
Campi da includere per il numero di volte necessario nel file di cancellazione |
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4 |
Rating scale identifier |
Identifica in modo univoco una specifica scala di rating dell’agenzia di rating del credito. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda una scala di rating riportata nell’ambito dei dati qualitativi indicati nella tabella 1. |
— |
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5 |
Action type |
Identifica il tipo di azione svolta dall’agenzia di rating del credito in relazione a un rating specifico. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda un’azione comunicata nell’ambito dei dati indicati nella tabella 2. |
|
||||||||||||||||
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6 |
Action validity date and time |
La data e l’ora di validità dell’azione. |
Obbligatorio. Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda un’azione comunicata nell’ambito dei dati indicati nella tabella 2. |
Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS). |
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7 |
Rating identifier |
Identificativo univoco del rating assegnato dall’agenzia di rating del credito |
Obbligatorio. Applicabile solo se il dato da cancellare riguarda un’azione comunicata nell’ambito dei dati indicati nella tabella 2. |
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8 |
Reason for cancellation |
Il motivo della cancellazione di un dato. |
Obbligatorio. |
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30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/14 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 447/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2012
che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 prescrive alle agenzie di rating di utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi. |
|
(2) |
Il presente regolamento è necessario per garantire trasparenza nella valutazione effettuata dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2) e per stabilire norme uniformi per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
|
(3) |
L’AESFEM deve valutare se le agenzie di rating del credito rispettano la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 in sede di esame delle domande di registrazione di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento. È opportuno che dopo la registrazione l’AESFEM valuti nel quadro della sua vigilanza continuativa, ogniqualvolta lo ritenga necessario, se l’agenzia di rating del credito continua ad osservare la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3. |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2009, in particolare l’articolo 23, non consente all’AESFEM, alla Commissione o a qualsiasi autorità pubblica degli Stati membri di interferire con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie. Di conseguenza, è necessario che il presente regolamento definisca le norme in base alle quali tali metodologie devono essere valutate, ma che non preveda che le autorità decidano in merito all’accuratezza dei rating prodotti mediante tali metodologie. |
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(5) |
L’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009, prescrive alle agenzie di rating del credito di stabilire una funzione di revisione responsabile per rivedere periodicamente le metodologie, i modelli, e le ipotesi principali alla base del rating, quali gli assunti matematici o in materia di correlazioni, nonché ogni loro significativo cambiamento o modifica e l’adeguatezza di tali metodologie, modelli e ipotesi principali alla base del rating dove vi sia un loro utilizzo effettivo o proposto per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari. |
|
(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione ai fini della loro approvazione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
|
(7) |
L’AESFEM ha svolto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Inoltre, l’AESFEM ha lanciato un invito a presentare contributi nel maggio 2011 al fine di raccogliere informazioni dai partecipanti al mercato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme da utilizzare ai fini della valutazione della conformità delle metodologie di rating del credito ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 2
Dimostrazione della conformità
L’agenzia di rating del credito è in grado di dimostrare all’AESFEM in qualsiasi momento che rispetta gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativi all’uso delle metodologie di rating.
Articolo 3
Valutazione della conformità da parte dell’AESFEM
1. Oltre ad esaminare il rispetto della disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 da parte delle agenzie di rating del credito in sede di esame della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, l’AESFEM valuta se ogni agenzia di rating del credito rispetta l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 su base continuativa, secondo modalità ritenute opportune dall’AESFEM stessa.
2. Nell’esaminare se le agenzie di rating del credito rispettano la disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’AESFEM usa tutte le informazioni utili per valutare il processo di elaborazione, approvazione, utilizzo e revisione delle metodologie di rating.
3. Nel determinare il livello adeguato di valutazione, l’AESFEM considera se una metodologia di rating ha una storia dimostrabile di uniformità e precisione nella previsione del merito di credito e può tener conto di metodi di convalida, ad esempio di studi appropriati in materia di inadempimenti o di transizione dei rating volti a testare la specifica metodologia.
Articolo 4
Valutazione del carattere rigoroso della metodologia di rating del credito
1. L’agenzia di rating del credito utilizza e applica metodologie di rating del credito che:
|
a) |
prevedono, ai fini della loro elaborazione e approvazione, procedure e controlli chiari e solidi, che ne consentono la verifica; |
|
b) |
incorporano tutti i fattori giudicati pertinenti per determinare il merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario valutati, che poggiano su esperienze o prove statistiche o storiche; |
|
c) |
tengono conto della relazione modellizzata tra entità o strumenti finanziari valutati che presentano lo stesso fattore di rischio e i fattori di rischio ai quali le metodologie di rating del credito sono sensibili; |
|
d) |
incorporano, se esistenti, modelli analitici, ipotesi principali e criteri di rating che siano affidabili, pertinenti e relativi alla qualità. |
2. L’agenzia di rating del credito elenca i seguenti punti, ognuno accompagnato da una spiegazione dettagliata, per quanto riguarda le metodologie di rating del credito usate per:
|
a) |
ogni fattore qualitativo, inclusa la portata del giudizio qualitativo per tale fattore; |
|
b) |
ogni fattore quantitativo, comprese le variabili chiave, le fonti di dati, le ipotesi principali, le tecniche di modellizzazione e le tecniche quantitative. |
3. La spiegazione dettagliata di cui al paragrafo 2 comprende quanto segue:
|
a) |
una dichiarazione sull’importanza di ciascun fattore qualitativo e quantitativo utilizzato nel quadro della relativa metodologia di rating del credito, compresa, se del caso, la descrizione e la giustificazione delle relative ponderazioni assegnate ai fattori e del loro impatto sui rating; |
|
b) |
una valutazione del rapporto tra le ipotesi principali utilizzate nella metodologia di rating e i fattori di rischio critici derivati da dati macroeconomici o finanziari; e |
|
c) |
una valutazione del rapporto tra le ipotesi principali utilizzate nella metodologia di rating e la volatilità nel tempo dei rating prodotti da tale metodologia. |
4. L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating, e i relativi modelli analitici, ipotesi principali e criteri di rating, che consentano di integrare prontamente le conclusioni o i risultati delle revisioni interne o dei controlli effettuati da uno o più dei seguenti soggetti:
|
a) |
i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’agenzia di rating; |
|
b) |
la funzione di revisione dell’agenzia di rating; |
|
c) |
qualsiasi altro soggetto pertinente o comitato partecipante al monitoraggio e alla revisione delle metodologie di rating. |
Articolo 5
Valutazione del carattere sistematico della metodologia di rating del credito
1. L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating, e i relativi modelli analitici, ipotesi principali e criteri di rating, che siano applicati sistematicamente nella formulazione di tutti i rating per una determinata classe di attività o un determinato segmento di mercato, a meno che non sussista una ragione obiettiva per discostarvisi.
2. L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating che consentano di incorporare prontamente i risultati di qualsiasi revisione della loro adeguatezza.
Articolo 6
Valutazione del carattere continuativo della metodologia di rating
L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating del credito che siano concepite e attuate in modo che tali metodologie possano:
|
a) |
continuare ad essere utilizzate se non esiste una ragione oggettiva per cui la metodologia di rating del credito debba essere modificata o la sua applicazione sospesa; |
|
b) |
consentire di incorporare tempestivamente eventuali risultati del monitoraggio continuo o di una revisione, in particolare quando variazioni delle condizioni strutturali macroeconomiche o dei mercati finanziari potrebbero influenzare i rating prodotti mediante tale metodologia; |
|
c) |
consentire di confrontare i rating di diverse classi di attività. |
Articolo 7
Valutazione intesa a verificare che la metodologia di rating è soggetta a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi
1. L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating che poggiano su prove di tipo quantitativo del potere discriminante di tali metodologie.
2. L’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating che descrivono i seguenti aspetti:
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a) |
la robustezza storica e il potere predittivo dei rating emessi utilizzando la pertinente metodologia per orizzonti temporali adeguati e per diverse classi di attività; |
|
b) |
la misura in cui le ipotesi utilizzate nel modello di rating si discostino dai tassi effettivi di inadempimento e di perdita. |
3. La convalida di una metodologia di rating del credito è intesa a:
|
a) |
esaminare la sensibilità di una metodologia di rating del credito a variazioni di una qualunque delle ipotesi sottostanti, compresi fattori qualitativi o quantitativi; |
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b) |
effettuare una valutazione adeguata e appropriata dei rating emessi nel passato mediante tale metodologia di rating; |
|
c) |
utilizzare input affidabili, compresa l’adeguata dimensione dei campioni di dati; |
|
d) |
tenere debitamente conto delle principali aree geografiche delle entità o degli strumenti finanziari valutati per ciascuno dei tipi di rating, ad esempio rating di strumenti finanziari strutturati, enti sovrani, imprese, istituti finanziari, assicurazioni, finanze pubbliche. |
4. L’agenzia di rating del credito si dota di processi che assicurino che siano identificate e risolte in modo adeguato le anomalie sistemiche dei rating evidenziate dai test retrospettivi.
5. Nel processo di revisione delle metodologie di rating del credito, l’agenzia di rating del credito include:
|
a) |
revisioni periodiche dei rating e della loro performance relativamente alle entità e agli strumenti finanziari valutati; |
|
b) |
verifiche basate sia sui campioni (in-sample) che fuori di essi (out-of-sample); |
|
c) |
l’utilizzo di informazioni storiche per la convalida o i test retrospettivi. |
Articolo 8
Esenzione
Nei casi in cui esistono scarse prove quantitative a sostegno del potere predittivo di una metodologia di rating, l’agenzia di rating del credito è esente dall’obbligo di rispettare l’articolo 7 del presente regolamento se:
|
a) |
garantisce che le metodologie di rating prevedano correttamente il merito di credito; |
|
b) |
applica procedure interne in modo coerente nel tempo e nei diversi segmenti di mercato; |
|
c) |
dispone di processi che consentano di individuare e risolvere in modo adeguato le anomalie sistemiche dei rating evidenziate dai test retrospettivi. |
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/17 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 448/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2012
che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, prevede che le agenzie di rating del credito mettano a disposizione presso il registro centrale creato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «AESFEM») informazioni sulle proprie performance storiche. Le informazioni devono essere fornite in un formato standardizzato come disposto dall’AESFEM, che le rende disponibili e che pubblica anche informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati. Questi obblighi devono essere integrati per quanto riguarda la presentazione delle informazioni fornite, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento. |
|
(2) |
Le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo di agenzie situate nell’Unione possono trasmettere i loro dati al registro centrale separatamente. Tuttavia, tenuto conto dell’organizzazione funzionale altamente integrata delle agenzie di rating del credito nell’Unione e per facilitare la comprensione delle statistiche, occorre incoraggiare le agenzie di rating del credito a effettuare la trasmissione su base globale per tutto il gruppo. |
|
(3) |
Il sistema del registro centrale raccoglie i dati sui rating del credito e li conserva a livello centrale. Per aiutare i partecipanti al mercato a valutare in maniera più adeguata l’attendibilità dei rating del credito e quindi assisterli nelle loro decisioni di investimento, è necessario che il registro centrale accetti su base volontaria anche i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di agenzie, ma non avallati nell’Unione. |
|
(4) |
Per facilitare ulteriormente la comprensione delle statistiche realizzate, tra i dati sui rating del credito comunicati devono essere compresi quelli relativi almeno agli ultimi dieci anni prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009. Occorre che le agenzie di rating del credito non siano tenute a comunicare tali dati se possono dimostrare che ciò non sarebbe proporzionato dal punto di vista della loro portata e complessità. |
|
(5) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sottoposto dall’AESFEM all’approvazione della Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(6) |
L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tuttavia, l’AESFEM non ha effettuato un’analisi costi/benefici ritenendola sproporzionata rispetto agli effetti dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, dato che il comitato delle autorità europee di regolamentazione (Committee of European Securities Regulators — CESR) aveva istituito il registro centrale dal 2010 e i progetti di norme tecniche riprendevano le modalità di funzionamento del sistema esistente senza prevedere nuovi obblighi sostanziali e pertanto non comportavano consistenti costi aggiuntivi a carico dell’AESFEM o delle agenzie di rating del credito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica le norme relative alla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento, che le agenzie di rating del credito sono tenute a mettere a disposizione presso un registro centrale ai sensi:
|
a) |
dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009; e |
|
b) |
dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
CAPO II
STRUTTURA DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 2
Principi in materia di comunicazioni
1. L’agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale creato dall’AESFEM i tipi di comunicazione di seguito specificati:
|
a) |
comunicazione dei dati qualitativi secondo quanto stabilito agli articoli 7 e 9; e |
|
b) |
comunicazione dei dati di rating secondo quanto stabilito agli articoli 8 e 10. |
2. L’agenzia di rating del credito è responsabile della precisione, completezza e disponibilità dei dati comunicati. Essa assicura che le comunicazioni siano trasmesse entro i termini prescritti utilizzando i canali di cui all’articolo 11 e secondo la procedura di comunicazione di cui all’articolo 13.
3. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di comunicare le informazioni richieste per conto del gruppo. Quando trasmette le informazioni per conto del gruppo, il membro incaricato identifica se stesso e i membri del gruppo per i quali comunica le informazioni.
Articolo 3
Rating da comunicare
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati di rating del credito per ogni periodo di riferimento fino al momento del ritiro del rating.
2. L’agenzia di rating del credito comunica sia i rating sollecitati sia i rating non sollecitati. Essa indica se il rating è sollecitato o non sollecitato.
3. L’agenzia di rating del credito che comunica i dati per conto di un gruppo di agenzie può includere i dati delle agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo non utilizzati nell’Unione mediante avallo. Se non comunica tali dati, l’agenzia di rating del credito ne spiega il motivo nella comunicazione dei dati qualitativi.
4. L’agenzia di rating del credito comunica i dati di rating del credito riferiti almeno agli ultimi dieci anni prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito che non ha emesso rating prima del 7 dicembre 1999 comunica i dati per i periodi di riferimento successivi alla prima data in cui ha emesso un rating del credito. L’agenzia di rating del credito non è tenuta a comunicare dati per i periodi di rating che precedono la sua registrazione o certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 se può dimostrare che la comunicazione di tali dati non è proporzionata dal punto di vista della loro portata e complessità.
5. L’agenzia di rating del credito comunica i seguenti tipi di rating:
|
a) |
rating di società; |
|
b) |
rating di strumenti finanziari strutturati; |
|
c) |
rating sovrani e rating di finanze pubbliche. |
Articolo 4
Rating di società
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati sui rating di società sulla base del rating dell’emittente.
2. L’agenzia di rating del credito può trattare i rating delle filiazioni di un’impresa come rating separati oppure no. L’agenzia di rating del credito motiva la scelta.
3. Quando comunica i rating di società, l’agenzia di rating del credito classifica i rating in uno dei settori di attività specificati nell’allegato II, tabella 1, campo 18.
4. Nel caso dei rating di società, vengono comunicati i dati relativi sia ai rating a breve termine che a quelli a lungo termine, qualora siano disponibili. Per i rating a lungo termine, viene comunicato il rating dell’emittente. Qualora non sia disponibile il rating dell’emittente, viene comunicato il rating del debito non garantito a lungo termine. Se sono disponibili rating in valuta locale e in valuta estera, vengono comunicati soltanto i rating in valuta estera.
Articolo 5
Rating di strumenti finanziari strutturati
1. Fatte salve le disposizioni specifiche dei paragrafi 2 e 3, per gli strumenti finanziari strutturati l’agenzia di rating del credito comunica i rating a lungo termine sulla base del rating dell’emissione.
2. Per gli structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato) e per strutture analoghe, l’agenzia di rating del credito comunica i rating a lungo termine sulla base del rating dell’emittente.
3. Per le asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività), l’agenzia di rating del credito comunica i rating a breve termine sulla base del rating dell’emissione.
4. Quando comunica i rating di strumenti finanziari strutturati, l’agenzia di rating del credito classifica i rating in una delle classi di attività di seguito specificate:
|
a) |
strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS). Questa classe comprende le sottoclassi: prestiti per l’acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, prestiti al consumo, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), locazione di impianti, prestiti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, credit-linked notes, prestiti per veicoli per il tempo libero e camper, crediti commerciali; |
|
b) |
strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) residenziali. Questa classe comprende le sottoclassi: MBS residenziali di prima qualità e non di prima qualità e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi); |
|
c) |
strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) commerciali. Questa classe comprende le sottoclassi: prestiti per uffici o centri commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali, impianti di stoccaggio, prestiti a hotel, case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari; |
|
d) |
collateralised debt obligations (CDO). Questa classe comprende le sottoclassi: collateralised loan obligations, collateralised bond obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, collateralised fund obligations, CDO di ABS e CDO di CDO; |
|
e) |
asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività); |
|
f) |
altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle classi precedenti, fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati a assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC). |
5. L’agenzia di rating del credito specifica a quale classe o sottoclasse (se applicabile) appartiene ogni strumento valutato.
6. Ai fini dell’allegato II, tabella 1, campo 17, il codice del paese utilizzato per uno strumento è quello del paese di domicilio della maggior parte delle attività sottostanti. Qualora non sia possibile individuare il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, lo strumento valutato viene classificato come «internazionale».
Articolo 6
Rating sovrani e rating di finanze pubbliche
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati relativi ai rating sovrani e ai rating di finanze pubbliche sulla base del rating dell’emittente. L’agenzia di rating del credito classifica i rating in uno dei seguenti settori:
|
a) |
rating sovrani in valuta locale; |
|
b) |
rating sovrani in valuta estera; |
|
c) |
rating di enti subsovrani e di enti locali, quali Stati e amministrazioni locali; |
|
d) |
rating di organizzazioni sovranazionali, quali istituzioni costituite, possedute e controllate da più di un governo sovrano, fra cui le organizzazioni rientranti nella sezione U (attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (in appresso «NACE») (3); |
|
e) |
rating di enti pubblici, compresi quelli rientranti nelle sezioni O (amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria), P (istruzione) e Q (sanità e assistenza sociale) della NACE. |
2. In ogni settore vengono comunicati i rating dell’emittente a breve termine e a lungo termine. Qualora il rating dell’emittente non sia disponibile, viene comunicato il rating del debito a lungo termine.
3. Ai fini dell’allegato II, tabella 1, campo 17, qualora non sia possibile individuare un paese specifico come paese di emissione per le organizzazioni sovranazionali di cui al paragrafo 1, lettera d), l’emittente valutato viene classificato come «internazionale».
CAPO III
FORMATO DELLE COMUNICAZIONI
Articolo 7
Dati qualitativi
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati qualitativi nel formato specificato dell’allegato I, tabella 1. In particolare, l’agenzia di rating del credito fornisce dati qualitativi sulla scala di rating utilizzata spiegando le singole caratteristiche e il significato di ogni rating. L’agenzia di rating del credito può comunicare fino a sei scale di rating. Per ogni particolare combinazione di orizzonte temporale e tipo di rating non può essere comunicata più di una scala di rating.
2. Qualora emetta rating per un particolare orizzonte temporale e tipo di rating usando più di una scala di rating, l’agenzia di rating del credito comunica nelle sue comunicazioni dei dati qualitativi soltanto la scala di rating utilizzata per la maggioranza numerica di tali rating. Nelle comunicazioni dei dati di rating l’agenzia non comunica i rating per i quali utilizza una scala di rating che non è stata comunicata conformemente al presente paragrafo.
3. La scala di rating contiene un numero indeterminato di categorie di rating generali che possono includere come sottocategorie un numero indeterminato di livelli. L’agenzia di rating del credito comunica sia le categorie che i livelli di rating, se del caso.
Articolo 8
Dati di rating
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati di rating di cui all’articolo 3 nel formato specificato nell’allegato II, tabella 1.
2. Ai fini dell’allegato II, tabella 1, campo 12, l’agenzia di rating del credito segnala un inadempimento in relazione a un rating se si è verificato uno degli eventi di seguito descritti:
|
a) |
il rating indica che si è verificato un inadempimento in base alla definizione di inadempimento dell’agenzia di rating del credito; |
|
b) |
il rating è stato ritirato in seguito all’insolvenza dell’entità valutata o alla ristrutturazione del debito; |
|
c) |
qualsiasi altro caso in cui l’agenzia di rating del credito ritiene che l’entità o lo strumento valutato sia in situazione di inadempimento, compromesso in maniera sostanziale o equivalente. |
3. Per tutti i rating comunicati che vengono ritirati nel corso di uno specifico periodo di riferimento è indicato il motivo del ritiro nel campo 11 della tabella 1 dell’allegato II. I rating ritirati prima del 7 settembre 2010 possono essere inseriti nella categoria «cessazione della validità del rating dovuta ad altri motivi».
Articolo 9
Modifiche e cancellazioni dei dati qualitativi
1. L’agenzia di rating del credito segnala le modifiche e le cancellazioni dei dati qualitativi comunicati, quando ciò sia necessario per:
|
a) |
riflettere modifiche dei dati qualitativi; |
|
b) |
correggere errori materiali nella comunicazione di una scala di rating. |
2. Per quanto riguarda le modifiche dei dati qualitativi, fatta eccezione per i dati relativi alla scala di rating, l’agenzia di rating del credito invia una nuova comunicazione contenente i dati aggiornati. L’agenzia di rating del credito invia una nuova comunicazione dei dati qualitativi soltanto in caso di modifica di uno dei dati e comunica soltanto i dati modificati. In caso di modifica della metodologia, l’agenzia di rating del credito comunica i dati qualitativi aggiornati e può rinviare al suo sito internet per informazioni aggiuntive sulla cronologia delle modifiche della metodologia.
3. Qualora la modifica della scala di rating si limiti alle designazioni delle categorie o dei livelli, l’agenzia di rating del credito invia la comunicazione dei dati qualitativi contenente gli aggiornamenti della scala di rating precedente (indicata con il relativo identificativo univoco) modificando adeguatamente le designazioni o le descrizioni. Gli altri campi relativi alla scala di rating sono inclusi nella comunicazione senza modifica. L’agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell’allegato I, tabella 1.
4. In caso di modifica sostanziale di una scala di rating, l’agenzia di rating del credito comunica una nuova scala di rating e procede nel seguente modo:
|
a) |
invia un file di dati qualitativi con gli aggiornamenti della scala di rating precedente che ne modifica la data di fine della validità facendola coincidere con la data di fine del periodo di riferimento precedente. L’agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell’allegato I, tabella 1; |
|
b) |
comunica la nuova scala di rating con un nuovo identificativo univoco e una data di inizio della validità corrispondente al primo periodo di riferimento per il quale è valida; |
|
c) |
dopo aver ricevuto dal registro centrale il file di riscontro che conferma l’accettazione della nuova scala di rating, invia i file con i dati di rating corrispondenti al primo periodo di riferimento al quale si applica la nuova scala di rating utilizzando quest’ultima. |
5. In caso di cancellazione di una scala di rating, l’agenzia di rating del credito procede nel seguente modo:
|
a) |
effettua la cancellazione prima di comunicare al registro centrale qualsiasi dato di rating relativo alla scala di rating in questione. Se i dati di rating sono già stati comunicati, cancella tutti i dati di rating utilizzando la scala di rating precedente; |
|
b) |
invia il file di dati qualitativi contenente la cancellazione della scala di rating. L’agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell’allegato I, tabella 2. |
Articolo 10
Cancellazione di dati di rating e comunicazione di dati di rating passati
1. Qualora vengano individuati errori materiali nei dati di rating comunicati, l’agenzia di rating del credito comunica la cancellazione di tali dati e li sostituisce.
2. Per la cancellazione dei dati di rating, l’agenzia di rating del credito adotta una delle seguenti misure:
|
a) |
in caso di rating relativi al periodo di riferimento in corso, l’agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell’allegato II, tabella 2. Dopo la cancellazione dei dati originari, invia una nuova versione dei dati; |
|
b) |
in caso di rating relativi a periodi di riferimento passati, l’agenzia di rating del credito può cancellare i dati di rating originari per tutti i periodi per i quali ha effettuato la comunicazione utilizzando il campo specificato nell’allegato II, tabella 2, precisando il motivo della cancellazione, e sostituisce quindi i dati originari per tutti i predetti periodi seguendo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4. |
3. Quando comunica i dati di rating retroattivamente, l’agenzia di rating del credito aggiunge ai campi del rating il periodo di riferimento passato del rating e il motivo della comunicazione dei dati di rating passati, come specificato nell’allegato II, tabella 1, campi 24 e 25.
CAPO IV
METODO DI COMUNICAZIONE
Articolo 11
Canali di comunicazione e trasferimento dei dati
1. Per comunicare i dati al registro centrale, l’agenzia di rating del credito si avvale delle strutture di comunicazione del sistema del registro centrale.
2. Tutti i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti sono in formato XML conforme agli XSD emessi dall’AESFEM.
3. L’agenzia di rating del credito nomina i file secondo la convenzione di denominazione indicata dall’AESFEM.
4. L’agenzia di rating del credito conserva i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.
Articolo 12
Principi per lo scambio di file e periodi di riferimento
1. L’agenzia di rating del credito invia al registro centrale tutti i file riguardanti un dato periodo di riferimento entro il successivo periodo precedente la pubblicazione. Questo obbligo si applica sia ai file di dati qualitativi che ai file di dati di rating.
2. Il periodo di riferimento copre sei mesi, dal 1o gennaio al 30 giugno, o dal 1o luglio al 31 dicembre. Il periodo precedente la pubblicazione è un periodo di tre mesi successivo alla fine del rispettivo periodo di riferimento, che dura dal 1o gennaio al 31 marzo, o dal 1o luglio al 30 settembre. L’inizio e la fine del periodo precedente la pubblicazione e del periodo di riferimento sono determinati in base all’ora dell’Europa centrale (CET).
3. L’agenzia di rating del credito trasmette in primo luogo i dati qualitativi. Invia i file dei dati di rating solo dopo aver ricevuto un file di riscontro dal registro centrale che attesta la verifica dei dati qualitativi.
4. Durante ogni periodo precedente la pubblicazione, l’agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale file dei dati di rating comprendenti tutte le informazioni specificate nell’allegato II, tabelle 1, 2 e 3. Le cancellazioni dei dati di rating sono comunicate in conformità dell’articolo 10.
5. La prima volta che comunica dati al registro centrale, l’agenzia di rating del credito invia un file di dati qualitativi comprendente tutti i dati qualitativi specificati nell’allegato I, tabelle 1, 2 e 3. Successivamente, l’agenzia di rating del credito comunica soltanto le nuove scale di rating, gli aggiornamenti e le cancellazioni di dati qualitativi in base all’articolo 9.
6. Oltre alla prima comunicazione al registro centrale, l’agenzia di rating del credito trasmette anche i dati passati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4. La trasmissione viene eseguita nell’ordine cronologico dei periodi di riferimento, iniziando con il più lontano nel tempo.
Articolo 13
Procedura di comunicazione
1. L’agenzia di rating del credito garantisce che le informazioni inviate al registro centrale corrispondano alle sue registrazioni interne. Entro ogni periodo precedente la pubblicazione tutti i file pertinenti vengono inviati in ordine cronologico e gli errori vengono corretti entro tale periodo.
2. Per ogni file di dati trasmesso il registro centrale invia all’agenzia di rating del credito un file di riscontro per confermare che il file è stato ricevuto e caricato correttamente o per informarla in merito agli errori rilevati. Qualora il registro centrale rilevi un errore, l’agenzia di rating del credito invia le correzioni necessarie a tempo debito nel modo di seguito indicato:
|
a) |
per gli errori di file, l’agenzia di rating del credito corregge l’errore come indicato nel file di riscontro e invia nuovamente l’intero file; |
|
b) |
per gli errori di contenuto, l’agenzia di rating del credito corregge l’errore come indicato nel file di riscontro e rispedisce unicamente i dati corretti. |
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco dei campi per i file di dati qualitativi
Tabella 1: elenco dei campi di attività per la prima comunicazione e per l’aggiornamento dei file di dati qualitativi
|
N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
||||||
|
1 |
CRA Name |
Denominazione utilizzata per identificare l’agenzia di rating del credito nell’interfaccia internet del registro centrale. Corrisponde alla denominazione utilizzata dall’agenzia di rating del credito nella procedura di registrazione e in tutte le altre procedure di vigilanza dell’AESFEM. Nel caso in cui un membro di un gruppo di agenzie di rating del credito comunichi i dati per tutto il gruppo, si tratta della denominazione del gruppo di agenzie di rating del credito. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||||
|
2 |
CRA Description |
Breve descrizione dell’agenzia di rating del credito. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||||
|
3 |
CRA Methodology |
Descrizione della metodologia di rating utilizzata dall’agenzia di rating del credito. L’agenzia di rating del credito ha la possibilità di descrivere le caratteristiche particolari della sua metodologia di rating. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||||
|
4 |
Solicited and unsolicited ratings policies |
Descrizione della politica seguita dall’agenzia di rating del credito per quanto riguarda i rating sollecitati e non sollecitati. Se l’agenzia segue più di una politica, vengono specificati i tipi di rating a cui si applica ogni politica. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||||
|
5 |
Subsidiary ratings policy |
Descrizione della politica relativa alla comunicazione del rating delle filiazioni. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. Applicabile soltanto alle agenzie di rating del credito che emettono rating di società. |
— |
||||||
|
6 |
Geographical reporting scope |
Indicare se la copertura è mondiale. Se non è mondiale, l’agenzia di rating del credito ne spiega il motivo. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
Si usano tag di selezione XML per indicare se la copertura è mondiale o no. Se si seleziona copertura non mondiale, è obbligatorio indicarne il motivo in un sottocampo. |
||||||
|
7 |
Definition of default |
Riportare la definizione di inadempimento secondo l’agenzia di rating del credito. |
Obbligatorio per la comunicazione iniziale o in caso di modifiche. |
— |
||||||
|
8 |
Rating scale identifier |
Identifica in modo univoco una specifica scala di rating dell’agenzia di rating del credito. |
Obbligatorio se è necessario comunicare o aggiornare una scala di rating. |
— |
||||||
|
9 |
Rating scale validity start date |
La data di inizio della validità della scala di rating (BOP). Corrisponde ad una data valida che segna l’inizio di un periodo di riferimento esistente nel sistema. La data non deve coincidere con quella di scale di rating già comunicate per lo stesso ambito. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG). |
||||||
|
10 |
Rating scale validity end date |
L’ultima data fino alla quale la scala di rating è valida (EOP). Corrisponde a una data valida che segna la fine di un periodo di riferimento esistente nel sistema. Se la data di fine della validità non è nota o se è una data futura, la data da indicare è 9999-01-01. La data non deve coincidere con quella di scale di rating già comunicate per lo stesso ambito. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG). |
||||||
|
11 |
Time horizon |
Identifica l’applicabilità della scala di rating sulla base dell’orizzonte temporale. Il tipo di rating e l’orizzonte temporale devono essere compatibili. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
|
||||||
|
12 |
Rating type |
Identifica l’applicabilità della scala di rating sulla base del tipo di rating. Il tipo di rating e l’orizzonte temporale devono essere compatibili. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
|
||||||
|
13 |
Rating category label |
Identifica una specifica categoria di rating nella scala. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
— |
||||||
|
14 |
Rating category description |
Definizione della categoria di rating nella scala. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
— |
||||||
|
15 |
Rating category value |
Ordine della categoria di rating nella scala, considerando i livelli come sottocategorie. |
Obbligatorio se è comunicato l’«identificativo della scala di rating». |
L’ordinale è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 20. La dichiarazione dei valori delle categorie di rating deve essere consecutiva. Deve esserci almeno una categoria di rating per ogni rating. |
||||||
|
16 |
Notch label |
Identifica uno specifico livello nella scala di rating. I livelli forniscono ulteriori informazioni rispetto alla categoria di rating. |
Obbligatorio se è comunicato un livello nella scala di rating. |
— |
||||||
|
17 |
Notch description |
Definizione del livello della scala di rating. |
Obbligatorio se è comunicato un livello nella scala di rating. |
— |
||||||
|
18 |
Notch value |
Ordine del livello nella scala di rating. Si tratta del valore assegnato a ogni rating per identificare il rating all’inizio e alla fine di ciascun periodo. |
Obbligatorio se è comunicato un livello nella scala di rating. |
Il valore del livello è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 99. I valori forniti devono essere consecutivi. A ogni specifica categoria di rating appartiene un numero indeterminato di livelli. |
Tabella 2: campo per la cancellazione di scale di rating
|
N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
|
1 |
Rating scale identifier |
L’identificativo della scala di rating da cancellare. |
Obbligatorio. |
— |
Tabella 3: elenco dei campi tecnici per i file di dati qualitativi
|
N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
|
1 |
Language |
Definisce la lingua del file. |
Obbligatorio. |
ISO 639-1. |
|
2 |
CRA unique identifier |
Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l’agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC (Business Identifier Code) dell’agenzia di rating del credito che invia il file. |
Obbligatorio. |
ISO 9362. |
|
3 |
Version |
La versione dell’XSD (XML Schema Definition) utilizzata per creare il file. |
Obbligatorio. |
Indicare il numero di versione esatto. |
|
4 |
Creation date |
La data di creazione del file. |
Obbligatorio. |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG). |
|
5 |
Creation time |
L’ora di creazione del file. Deve corrispondere all’ora locale dell’agenzia di rating del credito che crea il file ed essere espressa in tempo universale coordinato (UTC) +/– ore. |
Obbligatorio. |
Formato dell’ora secondo ISO 8601 (HH:MM:SS). |
|
6 |
Creation time offset |
Indica che è stata applicata una compensazione all’ora locale di creazione del file (differenza di HH in più o in meno rispetto all’UTC). Sottocampo separato con valore (+/–) HH, adeguato in funzione dell’ora legale. |
Obbligatorio. |
— |
ALLEGATO II
Elenco dei campi per i file di dati di rating
Tabella 1: elenco dei campi di attività per i file di dati di rating
|
N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
||||||||||||||||||
|
1 |
Rating identifier |
Identificativo univoco del rating, che deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. |
— |
||||||||||||||||||
|
2 |
Rating name |
Designazione o descrizione del rating. Identifica il rating, lo strumento o l’emittente valutato. |
Facoltativo. |
— |
||||||||||||||||||
|
3 |
Internal instrument identifier |
Codice univoco per identificare lo strumento finanziario valutato. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. Si applica unicamente ai rating di strumenti finanziari strutturati [tranne rating di structured investment vehicles — (SIV)]. |
— |
||||||||||||||||||
|
4 |
Standard instrument identifier |
Codice internazionale di identificazione [International Securities Identifying Number (ISIN)] dello strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo. |
Facoltativo. Si applica unicamente ai rating di strumenti finanziari strutturati (tranne SIV). |
Codice ISO 6166. |
||||||||||||||||||
|
5 |
Internal issuer identifier |
Identificativo univoco dell’emittente (o dell’impresa madre dell’emittente). Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. Si applica unicamente ai rating di società, ai rating sovrani e di pubbliche finanze e ai rating di SIV. |
— |
||||||||||||||||||
|
6 |
Standard issuer identifier |
Codice BIC (Unique Business Identifier) dell’emittente. Deve restare invariato nel tempo. |
Facoltativo. si applica unicamente ai rating di società, ai rating sovrani e di pubbliche finanze e ai rating di SIV. |
Codice ISO 9362. |
||||||||||||||||||
|
7 |
Rating BOP |
Valore del livello all’inizio del periodo di riferimento. Deve essere identico al rating EOP del periodo precedente, tranne in caso di modifiche della scala di rating. |
Obbligatorio. Si applica unicamente ai rating esistenti all’inizio del periodo di riferimento. |
— |
||||||||||||||||||
|
8 |
Rating EOP |
Valore del livello alla fine del periodo di riferimento. |
Obbligatorio. Si applica unicamente ai rating esistenti alla fine del periodo di riferimento. |
— |
||||||||||||||||||
|
9 |
New rating |
Indica che il rating è stato emesso per la prima volta durante il periodo di riferimento. |
Obbligatorio. |
— |
||||||||||||||||||
|
10 |
Withdrawal |
Indica che il rating è stato ritirato durante il periodo di riferimento. Dopo il ritiro, il rating non deve essere più comunicato nei periodi di riferimento successivi. |
Obbligatorio se il rating è stato ritirato durante il periodo di riferimento. |
— |
||||||||||||||||||
|
11 |
Withdrawal reason |
Motivo per cui è stato compilato il campo «ritiro». |
Obbligatorio se è comunicato il campo «ritiro». |
|
||||||||||||||||||
|
12 |
Default |
Identifica se si è verificato uno stato di inadempimento dell’emittente o dello strumento valutato durante il periodo di riferimento, come specificato all’articolo 9, paragrafo 2. |
Obbligatorio. |
— |
||||||||||||||||||
|
13 |
Solicited/Unsolicited |
Un rating del credito è considerato non sollecitato se non è stato emesso su richiesta dell’emittente o dell’entità valutata. Un rating del credito è considerato sollecitato se è stato richiesto dall’emittente, dall’entità valutata o dal suo agente. |
Obbligatorio. |
|
||||||||||||||||||
|
14 |
Location of the issuance of the rating |
Definisce chi ha emesso il rating. |
Obbligatorio. |
|
||||||||||||||||||
|
15 |
Time horizon |
Identifica se si tratta di un rating a breve termine o a lungo termine. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. |
|
||||||||||||||||||
|
16 |
Rating type |
Identifica se si tratta di un rating di società, di un rating sovrano e di finanze pubbliche o di un rating di strumenti finanziari strutturati. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. |
|
||||||||||||||||||
|
17 |
Country |
Codice del paese dell’emittente/dello strumento valutato. |
Obbligatorio. |
ISO 3166-1. Per la categoria «internazionale» si utilizza il codice «ZZ». |
||||||||||||||||||
|
18 |
Industry |
Segmento di attività dell’emittente. |
Obbligatorio. Applicabile ai rating di società. |
|
||||||||||||||||||
|
19 |
Sector |
Specifica le sottocategorie per i rating sovrani e i rating di finanze pubbliche. |
Obbligatorio. Si applica ai rating sovrani e ai rating di finanze pubbliche. |
|
||||||||||||||||||
|
20 |
Asset class |
Definisce le principali classi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati. |
Obbligatorio. Si applica ai rating di strumenti finanziari strutturati. |
|
||||||||||||||||||
|
21 |
Sub-asset |
Definisce le sottoclassi di attività per i rating di ABS, RMBS e CDO. |
Obbligatorio. Si applica a determinate classi di attività per il rating di strumenti finanziari strutturati. |
Per ABS:
Per RMBS:
Per CDO:
|
||||||||||||||||||
|
22 |
Vintage year |
Specifica l’anno di emissione dello strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo. |
Obbligatorio. Si applica ai rating di strumenti finanziari strutturati. |
— |
||||||||||||||||||
|
23 |
Responsible CRA unique identifier |
Codice BIC dell’entità responsabile del rating, ossia:
|
Obbligatorio. |
ISO 9362. |
||||||||||||||||||
|
24 |
Historical reporting period of the rating |
Identifica il periodo di riferimento del rating, se passato. Da utilizzare se il rating è comunicato per un periodo già pubblicato per la correzione di errori materiali. |
Facoltativo. |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG). |
||||||||||||||||||
|
25 |
Reason for historical rating reporting |
Il motivo per cui il rating è comunicato per un periodo di riferimento precedente. |
Obbligatorio se è compilato il campo «Periodo di riferimento passato di dati di rating». |
— |
Tabella 2: elenco dei campi per la cancellazione di dati di rating
|
N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
|
1 |
Rating identifier |
Dichiarazione dell’identificativo del rating esistente da cancellare. |
Obbligatorio. |
— |
|
2 |
Reason for Historic Cancellation |
Il motivo della cancellazione del rating per tutti i periodi comunicati in precedenza. |
Facoltativo. Obbligatorio in caso di cancellazione completa (cancellazione del rating per tutti i periodi). |
— |
Tabella 3: elenco dei campi tecnici per i file di dati di rating
|
N. |
Identificativo del campo |
Descrizione |
Tipo |
Standard |
|
1 |
Language |
Definisce la lingua del file. |
Obbligatorio. |
ISO 639-1 |
|
2 |
CRA unique identifier |
Codice utilizzato internamente dal sistema per identificare l’agenzia di rating del credito. Deve essere il codice BIC (Business Identifier Code) dell’agenzia di rating del credito che invia il file. |
Obbligatorio. |
ISO 9362 |
|
3 |
Version |
La versione dell’XSD (XML Schema Definition) utilizzata per creare il file. |
Obbligatorio. |
Indicare il numero di versione esatto. |
|
4 |
Creation date |
La data di creazione del file. |
Obbligatorio. |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) |
|
5 |
Creation time |
L’ora di creazione del file. Deve corrispondere all’ora locale dell’agenzia di rating del credito che crea il file ed essere espressa in tempo universale coordinato (UTC) +/– ore. |
Obbligatorio. |
Formato dell’ora secondo ISO 8601 (HH:MM:SS). |
|
6 |
Creation time offset |
Indica che è stata applicata una compensazione all’ora locale di creazione del file (differenza di HH in più o in meno rispetto all’UTC). Sottocampo separato con valore (+/–) HH, adeguato in funzione dell’ora legale. |
Obbligatorio. |
— |
|
7 |
Reporting period |
Indica il periodo di riferimento del file. Corrisponde alla data di inizio del periodo. |
Obbligatorio. |
Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG). |
|
8 |
Number of records |
Numero totale di registrazioni relative ai rating nel file, comprensivo di rating comunicati e rating cancellati. |
Obbligatorio. |
— |
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/32 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 449/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2012
che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente agli obiettivi generali del regolamento (CE) n. 1060/2009, consistenti in particolare nel contribuire alla qualità dei rating emessi nell’Unione, alla stabilità finanziaria, alla tutela degli investitori e dei consumatori, occorre che il presente regolamento assicuri che la presentazione delle informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) durante i procedimenti di registrazione e certificazione avvenga nel rispetto di norme uniformi, affinché l’AESFEM possa adottare decisioni informate in materia di registrazione o certificazione delle agenzie di rating del credito. |
|
(2) |
Si prevede che i benefici di più lungo periodo offerti da informazioni supplementari, in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria, compensino gli ulteriori potenziali costi di registrazione sostenuti nel breve periodo. |
|
(3) |
È opportuno che il presente regolamento stabilisca le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire all’AESFEM nella domanda di registrazione. Alcune informazioni richieste nel presente regolamento potrebbero non essere applicabili alle agenzie di rating del credito di recente istituzione, poiché queste potrebbero aver chiesto un’esenzione per mancanza di esperienza in materia di rating o per altri motivi. Occorre che il presente regolamento non rappresenti un ostacolo per le agenzie di rating del credito di recente istituzione che desiderino accedere al mercato. Ciononostante, è necessario che i richiedenti spieghino chiaramente il motivo per cui non presentano le informazioni specifiche previste dalla domanda. |
|
(4) |
È necessario che ogni informazione presentata all’AESFEM sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dall’agenzia di rating del credito, occorre che tutti i documenti siano contrassegnati da un numero di riferimento. |
|
(5) |
È necessario che l’agenzia di rating del credito sia tenuta a fornire informazioni in merito alle attività dei proprietari e all’assetto proprietario dell’impresa madre, affinché l’AESFEM possa accertare l’esistenza di eventuali conflitti di interessi, derivanti dalle attività e dagli interessi economici dei proprietari dell’agenzia di rating del credito, che possano influire sull’indipendenza dell’agenzia stessa. |
|
(6) |
È necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca informazioni in merito alla composizione, al funzionamento e all’indipendenza dei suoi organi direttivi affinché l’AESFEM possa valutare se il governo societario garantisca l’autonomia dell’agenzia di rating del credito ed eviti i conflitti di interessi. |
|
(7) |
Per consentire all’AESFEM di valutare la buona reputazione, l’esperienza e le competenze dell’alta dirigenza, è indispensabile che l’agenzia di rating del credito fornisca i curriculum vitae, l’estratto recente del casellario giudiziario e le autocertificazioni relative alla buona reputazione dell’alta dirigenza. |
|
(8) |
Per valutare la modalità di rimozione o gestione e comunicazione dei conflitti di interessi, è necessario che l’agenzia di rating del credito fornisca all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi, potenziali ed esistenti, che riguardi almeno i conflitti derivanti dalle prestazioni di servizi ausiliari, dall’esternalizzazione delle attività di rating e dall’interazione con terzi correlati. Al momento di individuare i conflitti di interessi da inserire nell’elenco, occorre che l’agenzia di rating del credito consideri i conflitti di interessi che possano derivare da entità componenti il gruppo mondiale di imprese cui essa appartiene. È quindi necessario tener conto degli accordi infragruppo concernenti l’assegnazione dei compiti e la prestazione di servizi ausiliari da parte di diverse entità all’interno del gruppo di imprese. |
|
(9) |
Benché le succursali di un’agenzia di rating del credito con sede nell’Unione non siano persone giuridiche, occorre che le agenzie forniscano informazioni separate in merito alle proprie succursali affinché l’AESFEM possa individuare chiaramente la posizione delle succursali nella struttura organizzativa, valutare l’idoneità e l’adeguatezza dell’alta dirigenza delle succursali, e accertare se i meccanismi di controllo, la funzione di controllo della conformità e le altre funzioni attive sono sufficientemente solidi per identificare, valutare e gestire i rischi delle succursali in maniera adeguata. |
|
(10) |
Occorre che le informazioni richieste in merito a possibili conflitti di interessi con i servizi ausiliari riguardino tutte le attività dell’agenzia di rating del credito che non facciano parte delle attività di rating. |
|
(11) |
Per permettere all’AESFEM di valutare se il quadro di regolamentazione delle agenzie di rating del credito di un paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è necessario che l’agenzia di rating del credito che intenda avallare i rating emessi in tale paese terzo fornisca all’AESFEM informazioni dettagliate sulla regolamentazione del paese terzo raffrontandola con il vigente regime UE. Se l’AESFEM già dispone di tali informazioni in seguito ad altre domande di avallo e ritiene che il quadro di regolamentazione del paese terzo possa essere considerato altrettanto rigoroso del vigente regime UE, è opportuno che l’agenzia di rating del credito richiedente sia esentata dall’obbligo di presentare le informazioni in questione. In ogni caso le agenzie di rating del credito richiedenti sono tenute a dimostrare che le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del credito per giungere all’emissione del rating del credito da avallare rispettano gli obblighi previsti dal regime del paese terzo e che vi sono procedure per monitorare le attività di rating del credito svolte dall’agenzia di rating del paese terzo. |
|
(12) |
Occorre che il presente regolamento stabilisca le informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire nella domanda di certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009. È necessario che l’importanza sistemica dell’agenzia di rating del credito e delle sue attività di rating per la stabilità di uno o più Stati membri venga misurata nel presente regolamento in funzione dell’entità delle sue attività di rating e dell’interconnessione degli utenti dei suoi rating nell’Unione. |
|
(13) |
Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(14) |
L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
OGGETTO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa le norme relative alle informazioni che l’agenzia di rating del credito deve fornire all’AESFEM nell’ambito della sua domanda di:
|
a) |
registrazione, come previsto all’allegato II del regolamento (CE) n. 1060/2009; o |
|
b) |
certificazione e per la valutazione della sua importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
CAPO 2
REGISTRAZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 2
Formato della domanda
1. La domanda di registrazione è presentata mediante uno strumento che sia atto a conservare le informazioni, rendendole accessibili per future consultazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni conservate.
2. L’agenzia di rating del credito attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento che presenta. In tal modo le informazioni comunicate specificano chiaramente a quale obbligo del presente regolamento fanno riferimento e in quale documento sono fornite. La domanda presentata dall’agenzia di rating del credito contiene la tabella riportata all’allegato I, con la quale si indica chiaramente il documento in cui si forniscono le informazioni previste dal presente regolamento.
3. Se un obbligo di cui al presente regolamento non si applica alla domanda dell’agenzia di rating del credito, la tabella riportata all’allegato I lo specifica e fornisce una spiegazione.
4. Se un gruppo di agenzie di rating del credito presenta domanda di registrazione, la domanda indica chiaramente ciascuna delle agenzie di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni. Se lo stesso tipo di informazione riguarda più di un’agenzia di rating del credito nell’ambito del gruppo di agenzie, ai fini della compilazione della tabella riportata all’allegato I si attribuisce lo stesso numero di riferimento per l’informazione comune.
Articolo 3
Attestato di correttezza e completezza della domanda
Tutte le informazioni fornite all’AESFEM nel corso del procedimento di registrazione o certificazione sono accompagnate da una lettera firmata da un alto dirigente dell’agenzia di rating del credito o da un rappresentante autorizzato dall’alta dirigenza, in cui questi attesti che, per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.
Articolo 4
Numero di dipendenti
Tutte le informazioni relative al numero dei dipendenti sono fornite sulla base dell’equivalente a tempo pieno, calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.
Articolo 5
Tipi di rating
Tutte le informazioni relative ai tipi di rating si basano sulla seguente classificazione:
|
a) |
rating sovrani e rating di finanze pubbliche; |
|
b) |
rating di strumenti finanziari strutturati; |
|
c) |
rating di società:
|
Articolo 6
Politiche e procedure
1. Le politiche e le procedure descritte nella domanda comprendono i seguenti elementi oppure ne sono corredate:
|
a) |
l’indicazione del responsabile dell’approvazione e dell’aggiornamento di politiche e procedure; |
|
b) |
la descrizione del modo in cui si garantisce e si controlla l’osservanza delle politiche e delle procedure e il soggetto responsabile; |
|
c) |
la descrizione delle misure adottate nel caso di violazione delle politiche; |
|
d) |
l’indicazione della procedura per riferire all’AESFEM eventuali violazioni sostanziali di politiche o procedure, tali da comportare una violazione delle condizioni previste per la registrazione iniziale o la certificazione. |
2. L’agenzia di rating del credito può assolvere l’obbligo di fornire informazioni in merito alle proprie politiche e procedure ai sensi del presente regolamento presentando una copia delle politiche e delle procedure pertinenti.
Articolo 7
Identificazione, status giuridico e tipi di rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:
|
a) |
le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento; |
|
b) |
un estratto del registro delle imprese o del registro del tribunale pertinenti, o qualsiasi altra prova della sede di costituzione e dell’ambito di attività dell’agenzia di rating del credito, alla data in cui è stata presentata la domanda. |
SEZIONE 2
Assetto proprietario
Articolo 8
Proprietari e impresa madre dell’agenzia di rating del credito
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM:
|
a) |
l’elenco di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o la cui partecipazione consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’agenzia di rating del credito; |
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b) |
le informazioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2 per ognuna di tali persone. |
2. L’agenzia di rating del credito fornisce anche le seguenti informazioni all’AESFEM:
|
a) |
l’elenco di ogni impresa in cui le persone di cui al paragrafo 1 detengono il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulla cui gestione tali persone esercitano un’influenza significativa; |
|
b) |
l’identificazione dell’attività economica di cui all’allegato III, punto 3. |
3. Se l’agenzia di rating del credito ha un’impresa madre, deve:
|
a) |
identificare il paese in cui ha sede l’impresa madre; |
|
b) |
indicare se l’impresa madre è autorizzata o registrata e soggetta a vigilanza. |
Articolo 9
Prospetto della struttura societaria
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un prospetto che indichi i legami proprietari tra l’impresa madre, le filiazioni e ogni altra entità collegata che abbia sede nell’Unione nonché le relative succursali. Le imprese indicate nel prospetto sono identificate con il nominativo completo, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale e dell’amministrazione centrale.
SEZIONE 3
Struttura organizzativa e governo societario
Articolo 10
Organigramma
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un organigramma che specifichi la sua struttura organizzativa, in cui sono chiaramente indicati, tra l’altro, i ruoli significativi e l’identità del responsabile per ogni ruolo significativo. I ruoli significativi comprendono almeno l’alta dirigenza, coloro che dirigono le attività delle succursali e gli analisti di rating esperti. Se l’agenzia di rating del credito svolge servizi ausiliari, l’organigramma specifica anche dettagliatamente la struttura organizzativa dell’agenzia per tali servizi.
Articolo 11
Struttura organizzativa
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4.
2. Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.
Articolo 12
Governo societario
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le proprie politiche e procedure interne di governo societario, nonché il mandato dell’alta dirigenza, compresi il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i suoi membri indipendenti e, se del caso, i comitati.
2. Se l’agenzia di rating del credito aderisce a un codice di comportamento riconosciuto in materia di governo societario, essa indica tale codice e fornisce una spiegazione per i casi di mancata osservanza del codice stesso.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’allegato V, punti 1 e 2, sui membri del proprio consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei documenti di cui all’allegato V, punto 3.
SEZIONE 4
Risorse finanziarie per lo svolgimento di attività di rating del credito
Articolo 13
Relazioni finanziarie
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia delle proprie relazioni finanziarie annuali, compresi, se del caso, il bilancio individuale e il bilancio consolidato, per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda, se disponibili. Se il bilancio dell’agenzia di rating del credito è soggetto alla revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (3), le relazioni finanziarie comprendono la relazione di revisione dei conti annuali e consolidati.
2. Se le relazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 non sono disponibili per il periodo di tempo richiesto, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un bilancio intermedio.
3. Se l’agenzia di rating del credito è una filiazione in un gruppo di imprese, essa fornisce le relazioni finanziarie annuali dell’impresa madre per i tre esercizi finanziari che precedono la data di presentazione della domanda.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle misure adottate per garantire una sana procedura contabile.
SEZIONE 5
Personale e retribuzioni
Articolo 14
Politiche e procedure in materia di personale
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti le seguenti politiche e procedure:
|
a) |
la segnalazione al responsabile della funzione di controllo della conformità di qualsiasi situazione in cui una delle persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ritenga che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento a suo parere illegale, conformemente a quanto disposto all’allegato I, sezione C, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009; |
|
b) |
la rotazione degli analisti di rating principali, degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating; |
|
c) |
le pratiche di retribuzione e valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating, dell’alta dirigenza e del responsabile della funzione di controllo della conformità; |
|
d) |
la formazione e lo sviluppo concernenti il processo di rating, compreso qualsiasi esame o altro tipo di valutazione formale richiesti per lo svolgimento delle attività di rating. |
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche:
|
a) |
la descrizione delle misure in atto per ridurre il rischio di fare eccessivo affidamento su singoli dipendenti; |
|
b) |
per ogni tipo di rating, informazioni sull’entità e l’esperienza dei team quantitativi responsabili dello sviluppo e della revisione di modelli e metodologie; |
|
c) |
il nome e la funzione di ogni dipendente dell’agenzia di rating del credito che abbia degli obblighi, individualmente o per conto dell’agenzia di rating del credito, nei confronti di qualsiasi altra entità del gruppo di agenzie di rating del credito; |
|
d) |
la retribuzione media annuale, fissa e variabile, degli analisti di rating, degli analisti di rating principali e del responsabile della funzione di controllo della conformità per ognuno dei tre precedenti esercizi finanziari. |
3. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che essa venga informata quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro e inizia a lavorare per un’entità valutata, come previsto all’allegato I, sezione C, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che le persone di cui all’allegato I, sezione C, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 siano a conoscenza del divieto sancito all’allegato I, sezione C, punto 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 15
Idoneità e adeguatezza
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il curriculum vitae, comprendente la carriera lavorativa con le date più significative, le posizioni occupate e la descrizione delle funzioni svolte, per ciascuna delle seguenti persone:
|
a) |
membri dell’alta dirigenza; |
|
b) |
persone designate a dirigere l’attività delle succursali; |
|
c) |
funzionari responsabili dell’audit interno, del controllo interno, della funzione di controllo della conformità, delle funzioni di valutazione del rischio e di revisione. |
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni per ciascuno dei membri dell’alta dirigenza:
|
a) |
un estratto recente del casellario giudiziario del paese d’origine della persona in questione, a meno che le autorità nazionali competenti non rilascino tale estratto; |
|
b) |
un’autocertificazione di buona reputazione, comprensiva almeno delle dichiarazioni di cui all’allegato VI e firmata dalla persona in questione. |
SEZIONE 6
Emissione e revisione dei rating
Articolo 16
Sviluppo, convalida, revisione e divulgazione delle metodologie di rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM, per ciascun tipo di rating, una descrizione generale dell’insieme dei modelli e delle metodologie principali utilizzati per determinare i rating.
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni concernenti le sue politiche e procedure:
|
a) |
informazioni riguardanti lo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 1; |
|
b) |
informazioni riguardanti la divulgazione delle metodologie di rating del credito e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali alla base dei rating utilizzati nelle loro attività di rating di cui all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
Articolo 17
Emissione dei rating
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
|
a) |
le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating; |
|
b) |
la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito; |
|
c) |
le politiche e le procedure adottate per l’emissione dei rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 2; |
|
d) |
il mandato di ciascun comitato di rating; |
|
e) |
la descrizione delle disposizioni vigenti per divulgare una decisione inerente al rating, ivi incluse le informazioni di cui all’allegato VII, punto 3; |
|
f) |
la descrizione delle procedure in essere per garantire che una metodologia venga applicata e attuata in modo uniforme per tutti i tipi di rating, in tutti i suoi uffici e in tutte le regioni in cui opera. |
2. L’agenzia di rating del credito individua le differenze tra il trattamento dei rating sollecitati e di quelli non sollecitati nelle politiche e procedure di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).
3. Se il processo di rating è sottoposto a regolare audit svolto da un terzo indipendente, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM l’ultima relazione di audit.
4. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni:
|
a) |
dettagli e criteri per la selezione delle entità fornitrici di dati; |
|
b) |
dettagli sull’affidabilità dell’inserimento di dati interni ed esterni nei modelli di rating; |
|
c) |
dettagli sulle fonti dei dati utilizzati. |
Articolo 18
Monitoraggio dei rating
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti politiche e procedure in materia di:
|
a) |
monitoraggio dei rating, identificando le eventuali differenze tra rating sollecitati e non sollecitati, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VII, punto 4; |
|
b) |
divulgazione della decisione di rivedere o modificare un rating; |
|
c) |
monitoraggio dell’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
SEZIONE 7
Descrizione delle procedure e metodologie di emissione e revisione
Articolo 19
Obblighi in materia di presentazione dei rating del credito
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni concernenti quanto segue:
|
a) |
politiche e procedure relative agli obblighi di comunicazione dei rating del credito sanciti dalle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:
|
|
b) |
quando l’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, politiche e procedure concernenti le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009:
|
|
c) |
esempi di comunicazioni tipo di rating del credito o altri documenti che dimostrino in che modo l’agenzia di rating del credito soddisfa o intende soddisfare gli obblighi di comunicazione; e |
|
d) |
esempi di lettere tipo di rating prodotte dall’agenzia di rating del credito per ogni tipo di rating. |
SEZIONE 8
Conflitti di interessi
Articolo 20
Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le politiche e le procedure in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating, riguardanti almeno gli obblighi di cui all’allegato VIII.
2. L’agenzia di rating del credito descrive il processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che la funzione di revisione responsabile della revisione delle metodologie di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sia indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating.
3. L’agenzia di rating del credito descrive i controlli effettuati, tra cui i controlli realizzati mediante i sistemi informatici, per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sui negoziati inerenti alle provvigioni e le norme concernenti le persone che partecipano alle attività di rating.
4. L’agenzia di rating del credito descrive ogni altra misura e controllo effettuati per garantire l’indipendenza dei propri analisti di rating.
Articolo 21
Elenco dei conflitti di interessi
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM un elenco aggiornato dei conflitti di interessi effettivi e potenziali che potrebbero interessarla. Se l’agenzia di rating del credito fa parte di un gruppo di imprese, essa include nell’elenco tutti i conflitti di interessi derivanti da altre entità appartenenti al proprio gruppo di imprese.
2. L’elenco dei conflitti di interessi effettivi e potenziali comprende i seguenti conflitti potenziali:
|
a) |
tutti i potenziali conflitti di interessi con terzi collegati; |
|
b) |
tutti i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi ausiliari e dalle attività di rating esternalizzate; |
3. L’elenco di cui al paragrafo 1 spiega i metodi utilizzati per eliminare o gestire e rendere pubblici i potenziali conflitti di interessi.
Articolo 22
Conflitti di interessi in relazione ai servizi ausiliari
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la descrizione delle risorse, umane e tecniche, condivise dai servizi ausiliari e dai servizi di rating dell’agenzia di rating del credito o condivise dall’agenzia con il gruppo di imprese a cui appartiene.
2. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari.
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei risultati di ogni valutazione interna effettuata per individuare conflitti di interessi effettivi o potenziali tra i servizi ausiliari e le attività di rating.
SEZIONE 9
Programma delle operazioni
Articolo 23
Informazioni concernenti il programma delle operazioni
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni annuali descritte nell’allegato IX concernenti i tre anni successivi alla data di registrazione.
SEZIONE 10
Uso dell’avallo
Articolo 24
Uso previsto dell’avallo
Se l’agenzia di rating del credito intende avallare rating emessi in paesi terzi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1060/2009, essa fornisce all’AESFEM le informazioni di cui all’allegato XI.
SEZIONE 11
Esternalizzazione
Articolo 25
Obblighi in materia di esternalizzazione
1. Quando l’agenzia di rating del credito esternalizza importanti funzioni operative, fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
|
a) |
le politiche adottate in materia di esternalizzazione; |
|
b) |
una spiegazione del modo in cui intende identificare, gestire e monitorare i rischi che comporta l’esternalizzazione di importanti funzioni operative; |
|
c) |
la copia degli accordi di esternalizzazione stipulati tra l’agenzia di rating del credito e l’entità a cui le attività vengono esternalizzate; |
|
d) |
la copia di tutti i rapporti interni o esterni sulle attività esternalizzate redatti negli ultimi cinque anni. |
2. Ai fini del paragrafo 1, per «importanti funzioni operative» si intendono la funzione di revisione dei rating, la funzione di analista principale, la funzione di sviluppo e revisione della metodologia di rating, la funzione di approvazione dei rating, la funzione di controllo interno della qualità, la funzione di conservazione dei dati, i sistemi IT, il supporto IT e la contabilità.
CAPO 3
CERTIFICAZIONE
SEZIONE 1
Domanda di certificazione
Articolo 26
Informazioni per la domanda di certificazione
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni:
|
a) |
le informazioni generali richieste all’allegato II, punti da 1 a 10; |
|
b) |
le informazioni concernenti i proprietari di cui all’articolo 8; |
|
c) |
l’organigramma di cui all’articolo 10; |
|
d) |
dettagli sulle disposizioni vigenti volte a prevenire, comunicare e attenuare i conflitti di interessi effettivi o potenziali tra le attività di rating e i servizi ausiliari; |
|
e) |
le informazioni di cui all’articolo 13 concernenti le risorse finanziarie dell’agenzia di rating del credito. |
2. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le seguenti informazioni in merito alla propria attività economica:
|
a) |
per i tre anni precedenti, il numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, incaricati delle attività di rating e dei servizi ausiliari e partecipanti a entrambi; |
|
b) |
se la richiedente ha succursali, il numero dei dipendenti partecipanti alle attività di rating e ai servizi ausiliari in ogni succursale; |
|
c) |
il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati alla richiedente, ivi compreso, se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali, il numero di analisti di rating contrattualmente vincolati in ogni succursale; |
|
d) |
se l’agenzia di rating del credito ha in programma di aprire una nuova succursale, la descrizione del tipo di attività che prevedibilmente verrà svolta dalla nuova succursale, il nome per esteso, l’indirizzo e i tempi previsti per la sua costituzione; |
|
e) |
se l’agenzia di rating del credito prevede di fornire nuovi servizi ausiliari, la descrizione dei nuovi servizi e i tempi previsti per l’avvio di tali servizi; |
|
f) |
il fatturato che l’agenzia di rating del credito ha realizzato negli ultimi tre anni con le attività di rating e con i servizi ausiliari, in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario; |
|
g) |
se l’agenzia di rating del credito dispone di una o più succursali, il fatturato realizzato negli ultimi tre anni da ogni succursale in percentuale del fatturato totale, presentato per esercizio finanziario. |
3. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le seguenti informazioni concernenti i rating che ha emesso o che si propone di emettere:
|
a) |
il tipo di rating; |
|
b) |
le nomenclature di rating utilizzate per ogni tipo di rating; |
|
c) |
la definizione di ogni azione e status di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito; |
|
d) |
se l’agenzia di rating del credito emette rating sollecitati o non sollecitati o entrambi; |
|
e) |
per ogni tipo di rating, gli anni di esperienza acquisiti nella produzione dei rating; |
|
f) |
per ogni tipo di rating, la percentuale effettiva o prevista dei rating pubblici e privati. |
4. L’agenzia di rating del credito indica se ha già ottenuto, o se prevede di richiedere, lo status di agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in uno o più Stati membri e, in tal caso, indica lo Stato membro in questione.
Articolo 27
Requisiti generali per la domanda di certificazione
L’agenzia di rating del credito si accerta che la domanda rispetti gli articoli da 2 a 6 per quanto riguarda il formato della domanda stessa, l’attestato di correttezza, il tipo di rating, il numero di dipendenti e le politiche e le procedure comunicati all’AESFEM.
SEZIONE 2
Importanza sistemica
Articolo 28
Importanza sistemica
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni di cui all’allegato XII in merito all’importanza sistemica dei propri rating e delle proprie attività di rating rispetto alla stabilità finanziaria o all’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.
CAPO 4
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO I
RIFERIMENTI AI DOCUMENTI
(Articolo 2)
|
Articolo o allegato del presente regolamento |
Numero di riferimento dell’agenzia di rating del credito |
Titolo del documento |
Capitolo o sezione o pagina del documento in cui si forniscono le informazioni o il motivo per cui le informazioni non vengono fornite |
|
… |
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… |
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|
… |
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|
… |
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ALLEGATO II
INFORMAZIONI GENERALI
(Articolo 7)
|
1. |
Nome per esteso |
|
2. |
Paese di stabilimento |
|
3. |
Indirizzo della sede sociale |
|
4. |
Status giuridico |
|
5. |
Ai fini della domanda, riportare i dati relativi alla/e persona/e di contatto:
|
|
6. |
Per quanto riguarda il responsabile della funzione di controllo della conformità, indicare:
|
|
7. |
Descrizione delle attività svolte dall’agenzia di rating del credito, compresi i servizi ausiliari, e qualora essa disponga di una o più succursali o filiazioni, le attività svolte da ogni succursale o filiazione. |
|
8. |
Indicazione, secondo la classificazione di cui all’articolo 5, del tipo di rating per il quale l’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione. |
|
9. |
Indicazione dei mercati regolamentati in cui è quotata l’agenzia di rating del credito, se del caso. |
|
10. |
Relazioni finanziarie:
|
|
11. |
Numero di dipendenti (esclusi i dipendenti ubicati nelle succursali) alla data della domanda e alla fine di ognuno dei tre esercizi finanziari più recenti, classificati nelle seguenti categorie:
|
|
12. |
Se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali, per ogni succursale è necessario indicare:
|
|
13. |
Elenco dei paesi per i quali l’agenzia di rating del credito intende avallare i rating che vi sono emessi. |
ALLEGATO III
INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN MERITO ALL’ASSETTO PROPRIETARIO
(Articolo 8)
|
1. |
Indicazione dei proprietari dell’agenzia di rating del credito di cui all’articolo 8, paragrafo 1, con il seguente livello di dettaglio:
|
|
2. |
Descrizione dell’attività economica dei proprietari dell’agenzia di rating del credito di cui all’articolo 8, paragrafo 1:
|
|
3. |
Indicazione dell’attività economica delle società in cui i proprietari di cui all’articolo 8, paragrafo 1, detengono interessi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2:
|
|
4. |
Indicazione dei proprietari dell’impresa madre di cui all’articolo 8, paragrafo 3:
|
ALLEGATO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
(Articolo 11)
|
1. |
L’agenzia di rating del credito fornisce le seguenti informazioni in merito alle politiche e alle procedure di cui all’articolo 11, paragrafo 1:
|
|
2. |
Se le disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato vengono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM la copia degli accordi pertinenti sul livello dei servizi che ha già sottoscritto o che si propone di sottoscrivere con altri membri del gruppo, insieme alle seguenti informazioni:
|
|
3. |
Per quanto riguarda la funzione di controllo della conformità, l’agenzia di rating del credito fornisce le seguenti informazioni:
|
|
4. |
Per quanto riguarda la funzione di audit interno che svolge i compiti descritti all’allegato I, sezione A, punto 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’agenzia di rating del credito fornisce le seguenti informazioni:
|
ALLEGATO V
INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN RELAZIONE AL GOVERNO SOCIETARIO
(Articolo 12)
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1. |
Indicazione dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e degli altri comitati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3:
|
|
2. |
Indicazione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, e giustificazione della loro indipendenza se si tratta di membri indipendenti, nonché delle loro conoscenze approfondite ed esperienze ad alto livello dei mercati degli strumenti finanziari strutturati, se l’agenzia chiede di emettere rating per prodotti finanziari strutturati, conformemente all’allegato I, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009:
|
|
3. |
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM copia dei seguenti documenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4:
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ALLEGATO VI
AUTOCERTIFICAZIONE
(Articolo 15, paragrafo 2)
Nell’autocertificazione da fornire ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), ogni membro dell’alta dirigenza dichiara se rientra in una delle seguenti categorie:
|
a) |
è stato condannato per reati penali; |
|
b) |
è stato sottoposto a procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti da un organismo di regolamentazione, o a procedimento penale o gli è stato notificato l’avvio di un tale procedimento; |
|
c) |
è stato condannato in un procedimento civile connesso a prestazioni di servizi finanziari, condotta scorretta, frode o direzione di un’entità giuridica; |
|
d) |
per quanto a sua conoscenza, è o è stato oggetto di inchiesta svolta da autorità di regolamentazione o da agenzie o enti governativi; |
|
e) |
ha fatto parte di un’impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un organismo di regolamentazione; |
|
f) |
si è visto rifiutare il diritto di svolgere attività che richiedano la registrazione o l’autorizzazione di un organismo di regolamentazione; |
|
g) |
ha partecipato alla gestione di un’impresa che sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o in amministrazione controllata mentre la persona in questione aveva ancora legami con l’impresa, oppure entro l’anno successivo alla cessazione dei legami della persona con l’impresa; |
|
h) |
ha fatto parte di un’impresa che sia stata oggetto di indagine o che sia stata sospesa da un organismo di regolamentazione, con la conseguente applicazione di una misura coercitiva; |
|
i) |
è stato indagato, sospeso o oggetto di sanzioni da parte di un organismo di regolamentazione; |
|
j) |
è stato escluso dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o sollevato da qualsiasi altro incarico in un’impresa in seguito ad accuse di condotta scorretta o irregolarità. |
ALLEGATO VII
EMISSIONE E REVISIONE DEI RATING
(Articoli 16, 17 e 18)
|
1. |
Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), sullo sviluppo, la convalida e la revisione delle metodologie di rating dell’agenzia di rating del credito comprendono:
|
|
2. |
Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), sull’emissione dei rating comprendono:
|
|
3. |
Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), in merito alla divulgazione di una decisione di rating comprendono i seguenti elementi:
|
|
4. |
Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 18, lettera a), in merito al monitoraggio dei rating comprendono:
|
ALLEGATO VIII
INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI
(Articolo 20)
Le informazioni concernenti le politiche e le procedure di cui all’articolo 20, paragrafo 1, in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating includono:
|
a) |
l’identificazione, la prevenzione, la divulgazione e l’attenuazione dei conflitti di interessi derivanti dall’emissione di rating o dalla prestazione dei servizi ausiliari di cui all’allegato I, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009; |
|
b) |
la separazione dal processo di rating delle discussioni connesse a provvigioni ricevute da entità valutate e da terzi collegati come previsto all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009; |
|
c) |
la determinazione delle provvigioni imposte dalle agenzie di rating del credito a entità valutate e terzi collegati; il controllo delle informazioni riservate ottenute da tutte le entità valutate, terzi collegati e altre persone interessate, o con questi scambiate, di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009; |
|
d) |
gli obblighi di cui all’allegato I, sezione C, punto 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 in materia di negoziazione degli strumenti finanziari valutati dall’agenzia di rating del credito o degli strumenti finanziari che rappresentano obbligazioni di un’entità valutata dall’agenzia di rating del credito, comprese le informazioni sul modo in cui l’agenzia di rating del credito identifica, per ogni rating in via di elaborazione, i dipendenti che partecipano al processo di rating a qualsiasi livello o funzione; |
|
e) |
l’obbligo di cui all’allegato I, sezione C, punto 4, del regolamento (CE) n. 1060/2009 concernente l’accettazione di denaro, regali o favori; e |
|
f) |
le norme che regolano la fine del rapporto di lavoro di un analista di rating, di cui all’allegato I, sezione C, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
ALLEGATO IX
PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI
(Articolo 23)
Modello aziendale/Sviluppo aziendale
|
1. |
Le seguenti informazioni concernenti l’attività economica dell’agenzia di rating del credito:
|
Tipi di rating
|
2. |
Le seguenti informazioni concernenti i tipi di rating:
|
Piano finanziario
|
3. |
Previsioni per:
|
|
4. |
Nelle previsioni di fatturato, l’agenzia di rating del credito separa il fatturato derivante dalle attività di rating da quello dei servizi ausiliari. Se l’agenzia di rating del credito dispone di succursali o prevede di costituirne, è indicato il fatturato di ogni succursale. |
Governo societario
|
5. |
Numero dei membri dei seguenti organi:
|
Esternalizzazione
|
6. |
La descrizione delle attività di cui si prevede l’esternalizzazione, e l’indicazione delle entità a cui si prevede di esternalizzare le attività nonché il motivo dell’esternalizzazione. Se un’attività viene esternalizzata da una succursale, è necessario indicare tale circostanza. |
Risorse umane/Personale
|
7. |
Numero dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che ricoprono le seguenti funzioni, e relativa anzianità di servizio:
|
|
8. |
Le seguenti informazioni:
|
ALLEGATO X
REGISTRI, PIANIFICAZIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA E SISTEMI DI INFORMAZIONE
(Articolo 11)
Conservazione di informazioni
|
1. |
Informazioni concernenti le politiche e le procedure per quanto riguarda gli obblighi di conservazione delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’allegato I, sezione A, punto 7, e sezione B, punti 7, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009:
|
Continuità e regolarità delle attività
|
2. |
Informazioni concernenti la continuità e la regolarità nell’esecuzione delle attività di rating di cui all’allegato I, sezione A, punto 8, del regolamento (CE) n. 1060/2009, tra cui:
|
Sistemi informatici
|
3. |
Informazioni concernenti i sistemi informatici di cui all’allegato I, sezione A, punto 8, del regolamento (CE) n. 1060/2009, tra cui:
|
ALLEGATO XI
USO DELL’AVALLO
(Articolo 24)
Agenzia di rating del credito di un paese terzo
|
1. |
Le seguenti informazioni per ogni agenzia di rating del credito di un paese terzo interessata:
|
|
2. |
L’organigramma e la struttura societaria di ogni agenzia di rating del credito, le sue filiazioni, le sue succursali, l’impresa madre e le filiazioni controllate dall’impresa madre che partecipano al processo di emissione dei rating di cui si prevede l’avallo. |
Valutazione del regime normativo del paese terzo
|
3. |
In relazione ad ogni paese terzo in questione, informazioni dettagliate, analisi strutturata e motivazione per ogni obbligo di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009, compresi tutti i riferimenti alle sezioni pertinenti della legge/regolamentazione del paese terzo.
L’obbligo di cui al primo comma del presente punto non si applica se l’AESFEM è certa che gli obblighi previsti dal regime del paese terzo sono altrettanto rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009. |
Procedure per monitorare la condotta
|
4. |
La descrizione delle misure messe in atto dall’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo per accertare che l’agenzia di rating del credito del paese terzo soddisfi tali obblighi e per monitorare ogni potenziale preoccupazione identificata dall’agenzia di rating che effettua l’avallo rispetto all’osservanza di tali obblighi. |
Ragioni oggettive
|
5. |
Indicazione delle ragioni oggettive per i rating del credito da emettere in un paese terzo. |
Legislazione del paese terzo
|
6. |
Giustificativi a dimostrazione che le autorità pubbliche non hanno il diritto di interferire con il contenuto dei rating né con le metodologie utilizzate dalle agenzie di rating del credito costituite nel paese terzo interessato. |
ALLEGATO XII
INDICATORI DELL’IMPORTANZA SISTEMICA
(Articolo 28)
|
1. |
L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM il volume dei rating in essere emessi con i dettagli contenuti nella seguente tabella. Le informazioni concernenti i rating di società e i rating sovrani e di finanze pubbliche vengono fornite sulla base del numero dei rating, mentre le informazioni concernenti i rating di strumenti finanziari strutturati vengono fornite sulla base dell’importo (in milioni di euro) delle emissioni di strumenti finanziari strutturati.
|
|
2. |
L’agenzia di rating del credito fornisce informazioni sul fatturato annuale realizzato in ogni Stato membro dell’Unione europea e in altri paesi che non ne facciano parte, negli ultimi tre anni, con il seguente livello di dettaglio:
Gli Stati membri vengono indicati separatamente. |
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
|
(2) |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2009, il 2010 e il 2011, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola a partire dal 1o giugno 2012. |
|
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (tonnellate) |
|
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1o ottobre al 31 maggio |
486 747 |
|
78.0020 |
Dal 1o giugno al 30 settembre |
34 241 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1o maggio al 31 ottobre |
13 402 |
|
78.0075 |
Dal 1o novembre al 30 aprile |
18 306 |
||
|
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1o novembre al 30 giugno |
11 620 |
|
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
54 760 |
|
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
Dal 1o dicembre al 31 maggio |
292 760 |
|
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
Dal 1o novembre a fine febbraio |
85 392 |
|
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); wilking e simili ibridi di agrumi |
Dal 1o novembre a fine febbraio |
99 128 |
|
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1o giugno al 31 dicembre |
311 193 |
|
78.0160 |
Dal 1o gennaio al 31 maggio |
101 513 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 21 luglio al 20 novembre |
76 299 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1o gennaio al 31 agosto |
701 247 |
|
78.0180 |
Dal 1o settembre al 31 dicembre |
64 981 |
||
|
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1o gennaio al 30 aprile |
225 388 |
|
78.0235 |
Dal 1o luglio al 31 dicembre |
33 797 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
4 908 |
|
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 21 maggio al 10 agosto |
59 061 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dall'11 giugno al 30 settembre |
14 577 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dall'11 giugno al 30 settembre |
7 924 » |
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 451/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2012
relativo al ritiro dal mercato di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considederando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per la valutazione dei prodotti utilizzati nell’Unione come additivi per l’insilaggio alla data di entrata in applicazione di tale regolamento. |
|
(2) |
Gli additivi per mangimi elencati nell’allegato sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
Per quanto riguarda l’uso di tali additivi per mangimi come additivi per l’insilaggio, non sono state presentate domande di autorizzazione in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 7. Per quanto riguarda l’additivo esametilen-tetrammina per alcune specie di animali, non sono state presentate domande di autorizzazione entro tale termine. |
|
(4) |
Per ragioni di trasparenza, gli additivi per i quali non sono state presentate domande di autorizzazione entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono elencati a parte nel registro comunitario degli additivi per mangimi. |
|
(5) |
Detti additivi per mangimi devono quindi essere ritirati dal mercato in quanto utilizzati come additivi per l’insilaggio, tranne per le specie per le quali sono state presentate domande di autorizzazione. Questa misura non interferisce con l’uso di alcuni di questi additivi secondo altre categorie o gruppi funzionali per i quali possono essere autorizzati. |
|
(6) |
Poiché il ritiro degli additivi per l’insilaggio in questione non è collegato a motivi di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale possano essere utilizzate le scorte esistenti di tali additivi nonché di premiscele e di insilati prodotti con tali additivi. |
|
(7) |
Il ritiro degli additivi per mangimi elencati nell’allegato deve essere considerato come non pregiudicante la possibilità di rilasciare in futuro un’autorizzazione a loro riguardo o di adottare una misura sul loro status per i motivi e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ritiro
Gli additivi per mangimi specificati nella parte A dell’allegato, appartenenti al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio» nella categoria «additivi tecnologici», sono ritirati dal mercato.
L’additivo per mangimi specificato nella parte B dell’allegato, appartenente al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio» nella categoria «additivi tecnologici», è ritirato dal mercato per quanto riguarda le specie di animali menzionate in tale parte dell’allegato.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. Le scorte esistenti degli additivi per mangimi elencati nella parte A dell’allegato possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate come additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio» nella categoria «additivi tecnologici» fino al 19 giugno 2013.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2013.
3. Gli insilati prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 giugno 2014.
4. Per quanto riguarda l’additivo per mangimi di cui alla parte B dell’allegato, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano per le specie di animali menzionate in tale parte dell’allegato.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio ritirati dal mercato, come disposto dall’articolo 1
PARTE A
Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio ritirati per tutte le specie e categorie di animali
|
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
|
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
||
|
|
ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 da Bacillus subtilis var amyloliquefaciens |
Tutte le specie |
|
|
Amilasi EC 3.2.1.1 da Aspergillus oryzae |
Tutte le specie |
|
|
Amylase EC 3.2.1.1 da malto |
Tutte le specie |
|
|
Beta-1,4 glucanasi cellulasi EC 3.2.1.4 da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Beta-1,4 xilanasi EC 3.2.1.37 da Trichoderma reesei |
Tutte le specie |
|
|
Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 da Trichoderma viride |
Tutte le specie |
|
|
Cellulasi EC 3.2.1.4 da Penicillium funiculosum |
Tutte le specie |
|
|
Cellulasi EC 3.2.1.4 da Trichoderma reesei |
Tutte le specie |
|
|
Cellulasi EC 3.2.1.4 da Trichoderma viride |
Tutte le specie |
|
|
Complesso cellulasi-emicellulasi EC 3.2.1.4 da Trichoderma reesei |
Tutte le specie |
|
|
Complesso cellulasi-xilanasi EC 3.2.1.4 da Trichoderma reesei |
Tutte le specie |
|
|
Endo-1,3-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 da Bacillus amyloliquefaciens |
Tutte le specie |
|
|
Endo-1,4-beta-D-mannanasi EC 3.2.1.78 da Bacillus lentus |
Tutte le specie |
|
|
Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 da Trichoderma longibrachiatum |
Tutte le specie |
|
|
Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 da Bacillus amyloliquefaciens |
Tutte le specie |
|
|
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8. da Aspergillus oryzae |
Tutte le specie |
|
|
Glucoamilasi EC 3.2.1.3. da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Glucosio ossidasi EC 1.1.3.4 da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Emicellulasi EC 3.2.1.8 da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Mannanasi EC 3.2.1.77 da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Pectinasi EC 3.2.1.15 da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Xilanasi EC 3.2.1.8 da Aspergillus niger |
Tutte le specie |
|
|
Xilanasi EC 3.2.1.8 da Penicillium funiculosum |
Tutte le specie |
|
|
Xilanasi EC 3.2.1.8 da Trichoderma reesei |
Tutte le specie |
|
|
Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus coagulans CECT 7001 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus lentus 302 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus licheniformis DSM 5749 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus licheniformis MBS-BL-01 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus licheniformis collezione di colture Micron Bio-Systems |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus pumilus MBS-BP-01 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus pumilus collezione di colture Micron Bio-Systems |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus subtilis BS1 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus subtilis DSM 5750 |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus subtilis collezione di colture Micron Bio-Systems |
Tutte le specie |
|
|
Bacillus subtilis NCIMB 40286 |
Tutte le specie |
|
|
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis CHCC5445/DSM15954 |
Tutte le specie |
|
|
Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707 |
Tutte le specie |
|
|
Candida glabrata 35120 |
Tutte le specie |
|
|
Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008 |
Tutte le specie |
|
|
Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium AP34 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium CECT 7002 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium CNCM I-819 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium DSM 15958 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium DSM 16567 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium DSM 16573 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium DSM 5464 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium M74 CCM 6226 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium NCAIM |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium NCIMB 30006 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium NCIMB 30098 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus faecium NCIMB 30122 |
Tutte le specie |
|
|
Enterococcus mundtii 82760 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus acidophilus 36587 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus acidophilus NCAIM |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus amylolyticus CBS 116420 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus amylovorans DSM 16251 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus brevis DSM 16570 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus brevis KKP. 839 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus brevis NCIMB 8038 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus buchneri 71044 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus buchneri 71065 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus buchneri BIO 73 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus buchneri NCIMB 30137 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus buchneri NCIMB 30138 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus buchneri NCIMB 8007 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei CCM 3775 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei CHCC2115 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei MA 67/4U |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei NCIMB 11970 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei NCIMB 30007 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus farciminis MA27/6B |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus fermentum DSM 16250 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus mucosae DSM 16246 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus paracasei DSM 16572 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei CNCM I-3292/P4126 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum 24001 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum 252 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum 50050 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum 88 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum C KKP/783/p |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum CCM 3769 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum CNCM I-820 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 12187 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13367 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13543 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13544 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13545 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13546 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13547 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 13548 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 16247 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 16571 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 16682 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 4784 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 4904 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 8427 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 8428 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 8862 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSM 8866 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSMZ 15683 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum KKP/788/p |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum L58 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum MA 541/2E |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum collezione di colture Micron Bio-Systems |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum NCIMB 12422 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum NCIMB 30004 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum NCIMB 30114 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum NCIMB 30115 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum NCIMB 30170 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum PL3/CSL |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum PL6/CSL |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus plantarum PLA/CSL |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus reuteri DSM 16248 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus reuteri DSM 16249 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus rhamnosus MA27/6R |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus sakei DSM 16564 |
Tutte le specie |
|
|
Lactobacillus sakei ssp. Sakei AK 5115 DSM 20017 |
Tutte le specie |
|
|
Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962 |
Tutte le specie |
|
|
Lactococcus Lactis NCIMB 30149 |
Tutte le specie |
|
|
Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237 |
Tutte le specie |
|
|
Lactococcus lactis ssp. Lactis CHCC2871 |
Tutte le specie |
|
|
Leuconostoc mesenteroides DSM 8865 |
Tutte le specie |
|
|
Leuconostoc oeno LO1 |
Tutte le specie |
|
|
Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus acidilactici DSM 10313 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus acidilactici DSM 13946 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus acidilactici ET 6 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus acidilactici NCIMB 30005 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus 69221 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus AP35 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus CCM 3770 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4 J |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus DSM 16566 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus DSM 16569 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549 |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaceus collezione di colture Micron Bio-Systems |
Tutte le specie |
|
|
Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii AK 5502 DSM 4902 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium shermanii ATCC 9614 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium shermanii MBS-PS-01 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium sp. DSM 9576 |
Tutte le specie |
|
|
Propionibacterium sp. DSM 9577 |
Tutte le specie |
|
|
Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001 |
Tutte le specie |
|
|
Saccharomyces cerevisiae 37584 |
Tutte le specie |
|
|
Saccharomyces cerevisiae 80566 |
Tutte le specie |
|
|
Serratia rubidaea NCIMB 40285 |
Tutte le specie |
|
|
Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244 |
Tutte le specie |
|
|
Streptococcus faecium 36 KKP. 880 |
Tutte le specie |
|
|
Streptococcus thermophilus CHCC3021 |
Tutte le specie |
|
|
Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245 |
Tutte le specie |
|
|
Acetato di ammonio |
Tutte le specie |
|
|
Acetato di ammonio tetraidrato |
Tutte le specie |
|
|
Benzoato di ammonio |
Tutte le specie |
|
|
Bisolfito di ammonio |
Tutte le specie |
|
|
Ammonio dipropionato |
Tutte le specie |
|
|
Attapulgite (argilla) CAS No. 12174-11-7 |
Tutte le specie |
|
E 210 |
Acido benzoico |
Tutte le specie |
|
|
Benzoato di etile |
Tutte le specie |
|
E 507 |
Acido cloridrico |
Tutte le specie |
|
|
Perossido di idrogeno |
Tutte le specie |
|
|
Acido isobutirrico |
Tutte le specie |
|
|
Metenamina |
Tutte le specie |
|
E 285 |
Acido metilpropionico |
Tutte le specie |
|
|
Bisolfito di potassio |
Tutte le specie |
|
|
Formiato di potassio |
Tutte le specie |
|
|
Solfato di potassio |
Tutte le specie |
|
|
Diossido di silicio |
Tutte le specie |
|
E 222 |
Bisolfito di sodio |
Tutte le specie |
|
E 223 |
Metabisolfito di sodio |
Tutte le specie |
|
|
Solfito di sodio |
Tutte le specie |
|
|
Tiosolfato di sodio |
Tutte le specie |
|
E 513 |
Acido solforico |
Tutte le specie |
|
|
Tannino estratto dal legno dolce di castagno (Castanea sativa Mill, CAS No.1401-55-4) |
Tutte le specie |
PARTE B
Additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio ritirato per alcune specie o categorie di animali
|
Numero di identificazione |
Additivo |
Specie o categoria di animali |
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
||
|
|
Esametilen-tetrammina |
Tutte le specie esclusi bovini, ovini, suini, pollame, conigli, cavalli, caprini |
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/64 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 452/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
66,7 |
|
TR |
78,9 |
|
|
ZZ |
72,8 |
|
|
0707 00 05 |
MK |
54,8 |
|
TR |
134,1 |
|
|
ZZ |
94,5 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
105,4 |
|
ZZ |
105,4 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,7 |
|
IL |
75,8 |
|
|
MA |
50,2 |
|
|
TR |
52,1 |
|
|
ZA |
69,4 |
|
|
ZZ |
59,0 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
60,0 |
|
ZA |
85,1 |
|
|
ZZ |
72,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
91,7 |
|
BR |
82,5 |
|
|
CA |
161,4 |
|
|
CL |
92,5 |
|
|
CN |
120,1 |
|
|
MK |
41,0 |
|
|
NZ |
145,9 |
|
|
US |
185,8 |
|
|
UY |
68,1 |
|
|
ZA |
98,9 |
|
|
ZZ |
108,8 |
|
|
0809 29 00 |
US |
750,1 |
|
ZZ |
750,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 453/2012 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2012 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 30 maggio 2012
|
(in EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 12 10 (1) |
35,95 |
0,37 |
|
1701 12 90 (1) |
35,95 |
3,82 |
|
1701 13 10 (1) |
35,95 |
0,50 |
|
1701 13 90 (1) |
35,95 |
4,12 |
|
1701 14 10 (1) |
35,95 |
0,50 |
|
1701 14 90 (1) |
35,95 |
4,12 |
|
1701 91 00 (2) |
44,84 |
4,02 |
|
1701 99 10 (2) |
44,84 |
0,88 |
|
1701 99 90 (2) |
44,84 |
0,88 |
|
1702 90 95 (3) |
0,45 |
0,24 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/68 |
DECISIONE 2012/281/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2012
nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell’Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le attività spaziali sono in piena espansione e di cruciale importanza. Lo spazio rappresenta una risorsa per tutti i paesi del mondo. Quelli che ancora non hanno attività spaziali le avranno in futuro. Pertanto, l’Unione ritiene che rafforzare la sicurezza delle attività nello spazio extraatmosferico sia un obiettivo importante che contribuirà allo sviluppo e alla sicurezza degli Stati. Tale obiettivo fa parte della politica spaziale dell’Unione. |
|
(2) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti. |
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(3) |
La strategia europea in materia di sicurezza riconosce alla Carta delle Nazioni Unite un ruolo fondamentale nell’ambito delle relazioni internazionali e raccomanda che le Nazioni Unite siano rafforzate e dotate dei mezzi necessari per assolvere alle loro responsabilità e agire con efficacia. L’Unione persegue un elevato livello di cooperazione in tutti i campi delle relazioni internazionali, tra l’altro al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite. |
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(4) |
L’Unione è impegnata a favore dell’elaborazione e dell’attuazione di misure trasparenti e miranti a rafforzare la fiducia come mezzo per conseguire un rafforzamento della sicurezza spaziale. L’Unione è inoltre particolarmente sensibile alla questione dei rischi connessi ai detriti spaziali, quale che sia la loro origine, che pregiudica le attività presenti e future. |
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(5) |
Il 18 settembre 2007, nella sua risposta alla risoluzione 61/75 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006, l’Unione ha sottolineato che al riguardo sarebbero utili «regole della strada» volontarie sulle migliori prassi per le attività nello spazio extraatmosferico, da concordare tra i soggetti attivi in ambito spaziale. |
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(6) |
Nelle conclusioni dell’8 e 9 dicembre 2008, il Consiglio ha sostenuto il primo progetto di codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico, che prevedeva la partecipazione degli Stati su base volontaria e comportava misure di trasparenza e volte a rafforzare la fiducia, come base per consultazioni con i principali paesi terzi che svolgono attività o hanno interessi nello spazio extraatmosferico, allo scopo di pervenire a un testo accettabile per il maggior numero di paesi. |
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(7) |
Alla luce delle consultazioni con i principali paesi dotati di tecnologia spaziale, l’Unione ha elaborato una versione riveduta del progetto di codice di condotta, sulla cui base il 27 settembre 2010 il Consiglio ha incaricato l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza di procedere a ulteriori e più ampie consultazioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A sostegno della sua proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
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— |
procedere a consultazioni con gli Stati, già impegnati o non ancora impegnati nelle attività spaziali, al fine di discutere la proposta e raccogliere le loro opinioni; |
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— |
ottenere il sostegno degli esperti al processo di elaborazione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico. |
Articolo 2
1. In questo contesto i progetti che saranno sostenuti dall’Unione riguardano le seguenti attività specifiche:
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a) |
attività di divulgazione: promozione della proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico; |
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b) |
organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale; |
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c) |
coordinamento di un consorzio di esperti non governativi. |
2. Tali progetti e attività specifiche sono descritti più dettagliatamente nell’allegato.
Articolo 3
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 2 è affidata all’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo («UNIDIR»). L’UNIDIR svolge le sue funzioni sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante definirà le necessarie modalità con l’UNIDIR.
Articolo 4
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 2 è pari a 1 490 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo fissato al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme dell’Unione applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo dell’Unione fissato al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’UNIDIR. L’accordo prevede che l’UNIDIR sia tenuta a garantire che la visibilità del contributo dell’Unione sia adeguata all’entità del contributo stesso.
4. La Commissione si adopera affinché l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 sia concluso non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Articolo 5
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’UNIDIR. La valutazione del Consiglio è basata su tali relazioni.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’articolo 2.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti diciotto mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 4, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
ALLEGATO ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DELL’UNIONE RELATIVA A UN CODICE DI CONDOTTA INTERNAZIONALE PER LE ATTIVITÀ NELLO SPAZIO EXTRAATMOSFERICO
1. Contesto generale e obiettivi
Le attività spaziali sono in piena espansione e di cruciale importanza. Lo spazio rappresenta una risorsa per tutti i paesi del mondo. Quelli che ancora non hanno attività spaziali le avranno in futuro. Pertanto, l’Unione ritiene necessario garantire una maggiore sicurezza nello spazio extraatmosferico e ritiene che un processo pragmatico e progressivo possa contribuire a raggiungere questo obiettivo. L’Unione è impegnata a favore dell’elaborazione e dell’attuazione di misure trasparenti e miranti a rafforzare la fiducia come mezzo per conseguire un rafforzamento della sicurezza spaziale. L’Unione è inoltre particolarmente sensibile alla questione dei rischi connessi ai detriti spaziali, che pregiudicano le attività presenti e future.
Il 18 settembre 2007, nella sua risposta alla risoluzione 61/75 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006, l’Unione ha sottolineato che al riguardo sarebbero utili «regole della strada» volontarie sulle migliori prassi per le attività nello spazio extraatmosferico, da concordare tra i soggetti attivi in ambito spaziale.
Nelle conclusioni dell’8 e 9 dicembre 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha sostenuto il primo progetto di codice di condotta per le attività nello spazio extraatmosferico, che prevedeva la partecipazione degli Stati su base volontaria e comportava misure di trasparenza e volte a rafforzare la fiducia, come base per consultazioni con i principali paesi terzi che svolgono attività o hanno interessi nello spazio extraatmosferico, allo scopo di pervenire a un testo accettabile per il maggior numero di paesi. Alla luce delle consultazioni con i principali paesi dotati di tecnologia spaziale, l’Unione ha elaborato una versione riveduta del progetto di codice di condotta, sulla cui base il 27 settembre 2010 il Consiglio dell’Unione europea ha incaricato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») di procedere a ulteriori e più ampie consultazioni.
Per sostenere la sua proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico e permettere lo svolgimento del mandato impartito all’alto rappresentante, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
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— |
procedere a consultazioni con il maggior numero possibile di paesi, già impegnati o non ancora impegnati nelle attività spaziali, al fine di discutere la proposta e raccogliere le loro opinioni, in particolare attraverso l’organizzazione di una o più (al massimo tre) riunioni multilaterali di esperti per discutere questa iniziativa, |
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— |
ottenere il sostegno degli esperti al processo di elaborazione di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico. |
L’azione dell’Unione è ispirata ai seguenti principi:
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a) |
riconosciuta importanza di creare condizioni di sostenibilità a lungo termine, prevedibilità e maggiore sicurezza nello spazio extraatmosferico; |
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b) |
necessità di definire un approccio comune e d’individuare ambiti di convergenza; |
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c) |
importanza di ottenere un’adesione sia nazionale che regionale a un eventuale codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico. |
2. Progetti
2.1. Progetto 1 — Attività di divulgazione: promozione della proposta relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico
2.1.1.
Avviare un dialogo, mediante l’organizzazione di seminari a livello regionale e subregionale, con i potenziali soggetti interessati dal codice di condotta internazionale per approfondire le conoscenze esistenti e la comprensione dei principi del codice di condotta internazionale proposto.
2.1.2.
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a) |
migliore consapevolezza, conoscenza e comprensione del codice di condotta internazionale proposto e dei suoi costanti processi di sviluppo; |
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b) |
clima più propizio alla realizzazione di progressi politici; |
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c) |
migliore comprensione, da parte dei soggetti interessati dall’accordo, riguardo alle esigenze di una maggiore sicurezza spaziale e accordo su come procedere; |
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d) |
migliore coordinamento tra i soggetti interessati; |
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e) |
individuazione delle attività nazionali e regionali da rafforzare per promuovere lo sviluppo di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico. |
2.1.3.
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a) |
è prevista una serie di seminari regionali o subregionali (fino a un massimo di sei e con un massimo di trenta partecipanti), ove opportuno in collaborazione con organizzazioni governative e non governative internazionali, regionali o nazionali; |
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b) |
raccolta e presentazione all’Unione e agli altri soggetti interessati dei risultati, se del caso per via elettronica. |
2.2. Progetto 2 — Attività di sostegno all’alto rappresentante nelle riunioni/consultazioni con gli Stati
2.2.1.
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a) |
fornire all’Unione informazioni e analisi approfondite riguardo alle opinioni e agli orientamenti dei potenziali soggetti interessati dal codice di condotta internazionale; |
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b) |
al fine di sostenere/preparare/garantire il seguito delle consultazioni, organizzare una campagna coordinata di consultazioni individuali con i principali soggetti interessati; |
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c) |
valutare le osservazioni raccolte mediante la partecipazione alle consultazioni dell’alto rappresentante. |
2.2.2.
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a) |
valutazioni scritte sul modo migliore di dialogare con i soggetti potenzialmente interessati dal codice di condotta internazionale; |
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b) |
valutazioni scritte delle osservazioni raccolte e proposte di revisione del testo; |
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c) |
contributi scritti a sostegno delle riunioni multilaterali di esperti. |
2.2.3.
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a) |
preparazione di una serie di documenti di base/studi di contesto destinati a sostenere/preparare/garantire il seguito delle consultazioni dell’alto rappresentante e delle riunioni multilaterali di esperti; |
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b) |
campagna coordinata di consultazioni individuali con i principali soggetti interessati:
|
|
c) |
stesura e presentazione dei risultati all’alto rappresentante e agli altri soggetti interessati, se del caso per via elettronica. |
2.3. Progetto 3 — Organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti per discutere la proposta di un codice di condotta internazionale
2.3.1.
Riunire gli esperti affinché discutano la proposta relativa a un codice di condotta internazionale.
2.3.2.
|
a) |
creazione di un forum di discussione sulla proposta relativa a un codice di condotta internazionale; |
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b) |
progressi a livello diplomatico per far avanzare le discussioni su un codice di condotta internazionale. |
2.3.3.
Organizzazione di un massimo di tre riunioni multilaterali di esperti con un massimo di 160 partecipanti durante i primi sedici mesi del progetto.
|
— |
Si suggerisce che la prima delle suddette riunioni si svolga in Europa e le altre due altrove. Sarà l’alto rappresentante a decidere sulla base delle proposte presentate dall’UNIDIR. |
|
— |
L’alto rappresentante deciderà anche la struttura, l’ordine del giorno e la partecipazione, sempre sulla base delle proposte presentate dall’UNIDIR. |
2.4. Progetto 4 — Coordinamento di un consorzio di esperti non governativi
2.4.1.
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a) |
sviluppare un piccolo consorzio di esperti riconosciuti con un massimo di dieci partecipanti che forniscano contributi al processo di elaborazione di un codice di condotta internazionale; |
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b) |
creare risorse in linea per il coordinamento di detto consorzio; |
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c) |
fornire le necessarie risorse per la divulgazione a sostegno della conoscenza del codice di condotta, della promozione delle attività e dei risultati dei progetti 1 e 2. |
2.4.2.
|
a) |
migliori contributi da parte dei principali esperti internazionali, regionali e nazionali in materia di codice di condotta internazionale; |
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b) |
sviluppo di un forum virtuale per il coordinamento dei contributi e delle discussioni degli esperti; |
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c) |
sviluppo di un forum virtuale a supporto delle riunioni multilaterali previste dal progetto 2; |
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d) |
sviluppo dei necessari materiali di divulgazione virtuali e non virtuali. |
2.4.3.
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a) |
identificazione, coordinamento e sollecitazione dei contributi di esperti competenti in materia di sicurezza spaziale:
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b) |
sviluppo di un nuovo forum virtuale per il coordinamento dei contributi del suddetto consorzio:
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c) |
fino a otto riunioni per discutere sviluppi e contributi connessi al codice di condotta da parte del consorzio, anche per via elettronica e teleconferenze; |
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d) |
stesura e presentazione dei risultati all’alto rappresentante e agli altri soggetti interessati, se del caso anche per via elettronica; |
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e) |
sviluppo di strumenti di divulgazione. |
3. Aspetti procedurali e coordinamento
L’attuazione dei progetti sarà avviata da un comitato direttivo con l’obiettivo di determinare le procedure e le modalità di cooperazione. Il comitato direttivo esaminerà l’attuazione dei progetti periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche facendo ricorso a mezzi elettronici e teleconferenze.
Il comitato direttivo sarà composto da rappresentanti dell’alto rappresentante e dell’UNIDIR.
Gli impegni degli attori statali e non statali nelle riunioni multilaterali di esperti saranno coordinati tramite l’UNIDIR.
Sulla base di una proposta presentata dall’UNIDIR al comitato direttivo, l’alto rappresentante deciderà il luogo in cui si terranno i seminari e le riunioni relativi al presente progetto nonché la loro composizione strutturale.
4. Relazioni e valutazione
L’UNIDIR sottopone all’alto rappresentante un verbale di relazione finanziaria alla fine del primo anno del progetto, cercando di farla coincidere con i cicli di relazioni delle Nazioni Unite.
L’UNIDIR sottoporrà all’alto rappresentante una relazione finale a progetto ultimato.
I rapporti sulla situazione e sui progressi realizzati, le pubblicazioni, i comunicati stampa e relativi aggiornamenti dell’UNIDIR saranno comunicati all’alto rappresentante e alla Commissione europea a mano a mano che verranno pubblicati.
5. Durata
Il periodo stimato di attuazione per il presente progetto è di 18 mesi.
Tutte le componenti di una riunione devono essere concluse tre mesi prima della fine del progetto affinché vi sia tempo sufficiente per svolgere un’analisi durante il periodo di attuazione.
6. Beneficiari
Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, specie quelli dotati di tecnologia spaziale.
Soggetti interessati non governativi, ivi incluse la società civile e l’industria.
7. Rappresentanti di terzi
Per responsabilizzare le regioni in relazione al codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico, la partecipazione di esperti esterni all’Unione, inclusi quelli di pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, può essere finanziata dalla presente decisione.
Sarà finanziata anche la partecipazione dell’UNIDIR a tutti i seminari e le riunioni connessi alla presente decisione.
8. Ente incaricato dell’attuazione del progetto
L’attuazione tecnica della presente decisione del Consiglio sarà affidata all’UNIDIR.
L’UNIDIR coopererà, se del caso, con istituzioni quali le organizzazioni regionali, i gruppi di riflessione, le ONG e l’industria.
Per attuare la presente decisione sarà necessario personale supplementare.
Rettifiche
|
30.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/74 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36 del 9 febbraio 2012 )
Pagina 15, articolo 1, paragrafo 4, alla fine della frase di apertura:
anziché:
«…, ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito:»
leggasi:
«…, ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito (1):
(1) Le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 si applicano alle società elencate nello stesso.»