ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.136.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2012
relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(2) |
L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente. |
(3) |
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l’impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari. |
(4) |
Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni emerse dall’esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell’Autorità (di seguito «l’elenco consolidato») (2). |
(5) |
Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all’Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell’elenco consolidato. Altre parti dell’elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l’elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all’Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell’elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell’Autorità. La valutazione scientifica da parte dell’Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l’ottobre 2009 e il luglio 2011 (3). |
(6) |
Nella sua valutazione l’Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell’elenco consolidato. |
(7) |
Per varie indicazioni sulla salute l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
(8) |
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell’indicazione, le condizioni specifiche per l’impiego dell’indicazione e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità. |
(9) |
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un’indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite. |
(10) |
Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento. |
(11) |
Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione (4) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
(12) |
A norma delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l’autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un’indicazione (5) sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un’altra indicazione (6) sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l’Autorità ha concluso che è stata evidenziata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L’utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurne l’assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l’impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate. |
(13) |
La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione. |
(14) |
L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto. |
(15) |
Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell’elenco delle indicazioni respinte del registro dell’Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all’occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell’Autorità e/o l’esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati. |
(16) |
Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione. |
(17) |
L’aggiunta di sostanze agli alimenti o l’uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell’Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l’inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l’indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicazioni sulla salute consentite
1. L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell’allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm
(4) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm
(5) Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell’elenco consolidato.
(6) Corrispondente alla voce ID 359 dell’elenco consolidato.
ALLEGATO
ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d’uso dell’indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Numero dell’EFSA Journal |
Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA |
Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi |
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi] |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2069 2011;9(6):2203 |
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065 674, 4335 |
Acido alfa-linolenico (ALA) |
L’ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di ALA. |
|
2009; 7(9):1252 2011;9(6):2203 |
493, 568 |
Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. |
|
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294 |
Acido docosaesaenoico (DHA) |
Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA. |
|
2010;8(10):1734 2011;9(4):2078 |
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 |
Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (EPA/DHA) |
L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA. |
|
2010;8(10):1796 2011;9(4):2078 |
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360 |
Acido linoleico |
L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL. |
|
2009; 7(9):1276 2011;9(6):2235 |
489, 2899 |
Acido oleico |
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’acido oleico è un grasso insaturo. |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2043 |
673, 728, 729, 1302, 4334 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 |
56, 59, 60, 64, 171, 172, 208 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 |
181 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1758 |
63 |
Acido pantotenico |
L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1218 2010;8(10):1758 |
57, 58 |
Acqua |
L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1102, 1209, 1294, 1331 |
Acqua |
L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE. |
2011;9(4):2075 |
1208 |
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi |
La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(4):2062 |
620, 671, 4332 |
Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio |
La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(6):2237 |
336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420 |
Amido resistente |
La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell’amido totale. |
|
2011;9(4):2024 |
681 |
Arabinoxilano prodotto dall’endosperma del frumento |
L’assunzione di arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento di glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto. |
|
2011;9(6):2205 |
830 |
Beta-glucani |
I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani. |
|
2009; 7(9):1254 2011;9(6):2207 |
754, 755, 757, 801, 1465, 2934 1236, 1299 |
Beta-glucani da orzo e avena |
L’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto. |
|
2011;9(6):2207 |
821, 824 |
Betaina |
La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina. |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che un’assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. |
2011;9(4):2052 |
4325 |
Biotina |
La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 |
114, 117 |
Biotina |
La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 |
116 |
Biotina |
La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
113, 114, 117, 4661 |
Biotina |
La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1728 |
120 |
Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
118, 121, 2876 |
Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 |
115 |
Biotina |
La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1209 2010;8(10):1728 |
115, 121 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 |
230, 236 |
Calcio |
Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 |
234 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 |
226, 230, 235 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 |
227, 230, 235 |
Calcio |
Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 |
355 |
Calcio |
Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1725 |
237 |
Calcio |
Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 2009; 7(9):1272 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
Calcio |
Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1210 2010;8(10):1725 2011;9(6):2203 |
224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703 4704 |
Carbone attivo |
Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto. |
|
2011;9(4):2049 |
1938 |
Carne o pesce |
Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico. |
|
2011;9(4):2040 |
1223 |
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC) |
L’assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 4 g di HPMC nell’ambito di un pasto. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1739 |
814 |
Cellulosa metilica propilica idrossilata (HPMC) |
La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 5 g di HPMC. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1739 |
815 |
Chitosano |
Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di chitosano. |
|
2011;9(6):2214 |
4663 |
Cloruro |
Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
L’indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio |
2010;8(10):1764 |
326 |
Colina |
La colina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
|
2011;9(4):2056 |
3090 |
Colina |
La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
|
2011;9(4):2056 |
3186 |
Colina |
La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento. |
|
2011;9(4):2056 2011;9(6):2203 |
1501 712, 1633 |
Creatina |
La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina. |
L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso |
2011;9(7):2303 |
739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924 |
Cromo |
Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1732 |
260, 401, 4665, 4666, 4667 |
Cromo |
Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1732 2011;9(6):2203 |
262, 4667 4698 |
Fermenti vivi nello yogurt |
Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto |
Per poter recare l’indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo. |
|
2010;8(10):1763 |
1143, 2976 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 |
253 |
Ferro |
Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
251, 1589, 255 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
249, 1589, 374, 2889 |
Ferro |
Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 2010;8(10):1740 |
250, 254, 256, 255 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 |
252, 259 |
Ferro |
Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1740 |
255, 374, 2889 |
Ferro |
Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1215 |
368 |
Fibra di avena |
La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(6):2249 |
822 |
Fibra di frumento |
La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento. |
|
2010;8(10):1817 |
828, 839, 3067, 4699 |
Fibra di frumento |
La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1817 |
3066 |
Fibra di orzo |
La fibra di orzo contribuisce all’aumento della massa fecale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(6):2249 |
819 |
Fibra di segale |
La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2011;9(6):2258 |
825 |
Fluoruro |
Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1212 2010;8(10):1797 |
275, 276, 338, 4238, |
Folato |
Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
2882 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1760 |
195, 2881 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale emopoiesi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
79 |
Folato |
Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
80 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1760 |
81, 85, 86, 88 |
Folato |
Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 |
91 |
Folato |
Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1760 |
84 |
Folato |
Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1213 2010;8(10):1760 |
193, 195, 2881 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
329, 373 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
328 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
Fosforo |
Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1219 |
324, 327 |
Glucomannano (konjac del mannano) |
Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2009; 7(9):1258 2010;8(10):1798 |
836, 1560, 3100, 3217 |
Glucomannano (konjac del mannano) |
Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d’acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1798 |
854, 1556, 3725, |
Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
|
2009; 7(9):1271 2011;9(4):2072 2011;9(6):2266 |
1151, 1154 486, 562, 1181 |
Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
|
2009; 7(9):1271 2011;6(6):2266 |
1150 485 |
Gomma da masticare senza zucchero |
La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca. |
|
2009; 7(9):1271 |
1240 |
Gomma da masticare senza zucchero con carbammide |
La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide |
Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per poter recare l’indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda. |
|
2011;9(4):2071 |
1153 |
Gomma di guar |
La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Vainoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(2):1464 |
808 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1800 |
273 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 402 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1800 |
273 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1214 |
370 |
Iodio |
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1214 2010;8(10):1800 |
274, 1237 |
Lattasi |
La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio |
Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l’avvertenza per il consumatore della necessità dell’assunzione a ogni pasto contenente lattosio. |
I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta. |
2009; 7(9):1236 2011;9(6):2203 |
1697, 1818 1974 |
Lattulosio |
Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno. |
|
2010;8(10):1806 |
807 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1807 |
244 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 |
238 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 |
240, 247, 248 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 |
242 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 2010;8(10):1807 |
241, 380, 3083 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 |
364 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1807 |
245, 246 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 |
239 |
Magnesio |
Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1216 |
239 |
Melatonina |
La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina. |
|
2011;9(6):2241 |
1698, 1780, 4080 |
Molibdeno |
Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1745 |
313 |
Monascus purpureus (riso rosso) |
La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato. |
|
2011;9(7):2304 |
1648, 1700 |
Niacina |
La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
43, 49, 54, 51 |
Niacina |
La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 |
44, 53 |
Niacina |
La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1757 |
55 |
Niacina |
La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 |
45, 52, 4700 |
Niacina |
La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1224 2010;8(10):1757 |
45, 48, 50, 52, 4700 |
Niacina |
La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1757 |
47 |
Noci |
Le noci contribuiscono al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 30 g di noci. |
|
2011;9(4):2074 |
1155, 1157 |
Pectine |
Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 6 g di pectine. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1747 |
818, 4236 |
Pectine |
L’assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di pectine nell’ambito di un pasto. |
Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. |
2010;8(10):1747 |
786 |
Polifenoli dell’olio di oliva |
I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva. |
|
2011;9(4):2033 |
1333, 1638, 1639, 1696, 2865 |
Potassio |
Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1469 |
386 |
Potassio |
Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1469 |
320 |
Potassio |
Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1469 |
321 |
Proteine |
Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
Proteine |
Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
415, 417, 593, 594, 595, 715 1398 |
Proteine |
Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali |
Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1811 2011;9(6):2203 |
416 4704 |
Rame |
Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
265, 271, 1722 |
Rame |
Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
266, 1729 |
Rame |
Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
267, 1723 |
Rame |
Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
Rame |
Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
269, 270, 1727 |
Rame |
Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
268, 1724 |
Rame |
Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 2011;9(4):2079 |
264, 1725 |
Rame |
Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1211 |
263, 1726 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
29, 35, 36, 42 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
213 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
31 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
40 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
31, 33 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
39 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
30, 37 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
207 |
Riboflavina (vitamina B2) |
La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1814 |
41 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1220 |
396 |
Selenio |
Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 |
281 |
Selenio |
Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 |
281 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
278, 1750 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1727 2009; 7(9):1220 |
279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293 |
Selenio |
Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1220 2010;8(10):1727 |
277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292 |
Soluzioni di carboidrati-elettroliti |
Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato |
Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. |
|
2011;9(6):2211 |
466, 469 |
Soluzioni di carboidrati-elettroliti |
Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico |
Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. |
|
2011;9(6):2211 |
314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309 |
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio |
L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (2) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti |
L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione. |
|
2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300 1134, 1167, 1283 |
Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio |
L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (1) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero |
L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
|
2011;9(4):2076 2011;9(6):2229 |
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920 4298 |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso |
Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto. |
|
2010; 8(2):1466 |
1418 |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso |
La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso |
Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto. |
|
2010; 8(2):1466 |
1417 |
Steroli e stanoli vegetali |
Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue |
L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali. |
|
2010;8(10):1813 2011;9(6):2203 |
549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140 568 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
21, 24, 28 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
22, 27 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1755 |
205 |
Tiamina |
La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 |
20 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 |
206 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 4702 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
15, 17, 4660, 4702 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 2010;8(10):1754 |
16, 4239, 4701 |
Vitamina A |
La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1222 2011;9(4):2021 |
14, 200, 1462 |
Vitamina A |
La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1221 |
14 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
4283 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
75, 214 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
66 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
73, 76, 199 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
65, 70, 71 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
77 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
67, 72, 186 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
68 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1759 |
78 |
Vitamina B6 |
La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1225 |
69 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
99, 190 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
96, 103, 106 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
95, 97, 98, 100, 102, 109 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
92, 101 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 |
107 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):4114 |
108 |
Vitamina B12 |
La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1223 2010;8(10):1756 |
93, 212 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C. |
|
2009; 7(9):1226 |
144 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
130, 131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 136, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 137, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
131, 149 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
135, 2334, 3196 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
133 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1815 |
140 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
134, 4321 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 2010;8(10):1815 |
129, 138, 143, 148, 3331 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1815 |
139, 2622 |
Vitamina C |
La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1815 |
202 |
Vitamina C |
La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1226 |
132, 147 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
152, 157, 215 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 2011;9(6):2203 |
152, 157 215 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
150, 151, 158, 350 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1468 |
155 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
151, 158 |
Vitamina D |
La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010; 8(2):1468 |
154, 159 |
Vitamina D |
La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1227 |
153 |
Vitamina E |
La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1816 |
160, 162, 1947 |
Vitamina K |
La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7 (9):1228 |
124, 126 |
Vitamina K |
La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7 (9):1228 |
123, 127, 128, 2879 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
360 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
382 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
296 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
292, 293, 1759 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
297, 300 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
2890 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
302 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
361 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
293, 4293 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
295, 1756 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
412 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
412 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
293 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2010;8(10):1819 |
301 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
361 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
291, 1757 |
Zinco |
Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
294, 1758 |
Zinco |
Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule |
Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
2009; 7(9):1229 |
292, 293, 1759 |
(1) Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»
(2) Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»
25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2012
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafo 9, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce alcune misure specifiche di controllo per monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (2). Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010. Varie raccomandazioni, adottate dalla NEAFC, che istituiscono un regime di controllo e di coercizione (il regime) applicabile ai pescherecci operanti nelle acque della zona della convenzione situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, stabiliscono nei loro allegati il formato per la comunicazione dei dati e il modello di alcuni strumenti di ispezione e devono essere recepite nel diritto dell'Unione. |
(2) |
Poiché il regolamento (UE) n. 1236/2010 stabilisce un nuovo regime di controllo e coercizione, il regolamento (CE) n. 1085/2000 della Commissione, del 15 maggio 2000, che stabilisce alcune modalità di applicazione delle misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (3), deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(a) "messaggio di posizione": il rapporto sulla posizione di una nave trasmesso automaticamente dal sistema di localizzazione via satellite installato a bordo della nave al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera;
(b) "rapporto di posizione": il rapporto elaborato dal comandante di una nave nei casi di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4);
(c) "numero CFR": il numero di identificazione della nave nel registro della flotta comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (5).
Articolo 2
Punti di contatto
1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della NEAFC e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (l'Agenzia), su supporto informatico, le informazioni riguardanti i punti di contatto previste all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.
2. Gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella zona protetta del loro sito web creata a norma degli articoli 114 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
CAPO II
MISURE DI MONITORAGGIO
Articolo 3
Partecipazione dell'Unione
1. L'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 include le navi autorizzate a pescare una o più risorse regolamentate, suddivise per specie.
Ove del caso, l'elenco fa riferimento al numero CFR assegnato a ciascuna nave.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per via elettronica, l'elenco delle navi a cui è stata revocata o sospesa l'autorizzazione a praticare la pesca nella zona di regolamentazione.
Articolo 4
Registrazione delle catture
1. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il giornale di pesca di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1236/2010 contiene le informazioni indicate nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.
2. Il registro di produzione di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è definito nell'allegato I, parte B.
3. Il piano di stivaggio di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, è definito nell'allegato I, parte C.
4. Il codice da utilizzare per ciascuna specie è quello stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), quale riportato nell'allegato II.
Articolo 5
Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate e posizione
Per la trasmissione al segretariato della NEAFC delle informazioni di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010, gli Stati membri utilizzano il formato e le specifiche definiti all'allegato III.
Articolo 6
Dichiarazione globale delle catture
Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 in formato XML.
CAPO III
ISPEZIONI
Articolo 7
Organismo designato
L'Agenzia è l'organismo designato per:
(a) |
coordinare le attività di sorveglianza e ispezione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010; |
(b) |
ricevere, inviare e trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1236/2010; |
(c) |
effettuare le registrazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010. |
Articolo 8
Identificazione degli ispettori e dei mezzi di ispezione
1. La carta di identità speciale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è conforme al modello che figura nell'allegato IV, parte A.
2. La carta di identità speciale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è conforme al modello che figura nell'allegato IV, parte B.
Articolo 9
Attività di ispezione
Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni riguardanti la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili di ispezione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, in conformità al modello di cui all'allegato V.
Articolo 10
Procedura di sorveglianza
1. I rapporti di avvistamento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono trasmessi utilizzando il modulo riportato nell'allegato VI, parte A.
2. I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono trasmessi utilizzando il modulo riportato nell'allegato VI, parte B.
Articolo 11
Rapporti di ispezione
I rapporti di ispezione di cui all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1236/2010 sono redatti conformemente al modello riportato nell'allegato VII.
CAPO IV
CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO
Articolo 12
Notifica preliminare di entrata in porto
La notifica di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (PSC) riportato nell'allegato VIII, la cui parte A è debitamente compilata come segue:
(a) |
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture; |
(b) |
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente. |
Articolo 13
Trattamento della notifica preliminare
Nel rinviare una copia della notifica preliminare conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera utilizza il modulo PSC riportato nell'allegato VIII compilandone debitamente la parte B.
Articolo 14
Rapporti di ispezione in porto
I rapporti di ispezione di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono redatti conformemente al modello riportato nell'allegato IX e trasmessi al segretariato della NEAFC con copia alla Commissione.
CAPO V
INFRAZIONI
Articolo 15
Organismo designato
L'Agenzia è l'organismo designato per ricevere, inviare e trasmettere le informazioni di cui agli articoli 29, 30, 32, 33, 34, 36 e 43 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
CAPO VI
DATI
SEZIONE 1
Comunicazione di dati
Articolo 16
Comunicazione al segretariato della NEAFC
I formati e i protocolli per lo scambio di dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X; i codici corrispondenti da utilizzare nelle comunicazioni con il segretariato della NEAFC sono quelli indicati nell'allegato XI.
SEZIONE 2
Sicurezza e riservatezza dei dati
Articolo 17
Disposizioni comuni sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati
1. La presente sezione stabilisce le regole in materia di riservatezza per l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1236/2010. Essa si applica a tutti i rapporti e messaggi elettronici contemplati dal presente regolamento, fatta eccezione per la dichiarazione globale delle catture di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Se del caso, ciascuno Stato membro provvede, su richiesta del segretariato della NEAFC, alla rettifica o alla cancellazione dei rapporti e dei messaggi il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1236/2010 o del presente regolamento.
3. I rapporti e i messaggi elettronici possono essere utilizzati solo ai fini previsti dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.
Articolo 18
Dati relativi alle ispezioni
1. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione possono conservare e archiviare i rapporti e i messaggi elettronici trasmessi dal segretariato della NEAFC fino a 24 ore dopo l'uscita definitiva della nave di cui trattasi dalla zona di regolamentazione. Si considera che la partenza abbia avuto luogo sei ore dopo che è stata comunicata l'intenzione di lasciare la zona di regolamentazione.
2. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione garantiscono un trattamento sicuro dei rapporti e dei messaggi elettronici nei loro rispettivi sistemi informatici, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione su una rete.
3. Gli Stati membri adottano opportune misure di carattere tecnico e organizzativo al fine di proteggere i rapporti e i messaggi elettronici da ogni possibile distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, divulgazione o consultazione non autorizzata e da ogni forma di trattamento improprio.
4. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione trasmettono i rapporti e i messaggi elettronici a fini di ispezione e unicamente agli ispettori assegnati al regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.
Articolo 19
Sistemi di trattamento dei dati
1. I sistemi di trattamento dei dati utilizzati dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'Agenzia sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza definiti nell'allegato XII, parte A.
2. I sistemi informatici principali degli Stati membri sono conformi ai criteri definiti nell'allegato XII, parte B.
3. La comunicazione di dati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il protocollo https. Per garantirne la riservatezza e l'autenticità si utilizzeranno opportuni protocolli di criptaggio.
4. La limitazione di accesso ai dati è garantita da un meccanismo flessibile di identificazione dell'utilizzatore e di accesso per mezzo di password. Ciascun utilizzatore ha accesso solo ai dati necessari per il suo lavoro.
5. Le norme tecniche per lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia possono essere stabilite in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1085/2000 è abrogato.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(3) GU L 128 del 29.5.2000, pag. 1.
(4) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
(5) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.
ALLEGATO I
REGISTRAZIONE DELLE CATTURE
A. Registrazioni nel giornale di pesca
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
Informazioni relative all'entrata nella zona di regolamentazione |
|||
Data |
DA |
O |
Dato relativo all’attività; data di entrata nella zona di regolamentazione |
Ora di entrata |
TI |
O |
Dato relativo all’attività; ora di entrata nella zona di regolamentazione |
Posizione |
|
|
Dato relativo all’attività; posizione all'entrata nella zona di regolamentazione |
Latitudine |
LA |
O |
Posizione al momento dell'entrata |
Longitudine |
LO |
O |
Posizione al momento dell'entrata |
Quantitativo a bordo |
OB |
|
Dato relativo all’attività; quantitativo a bordo per specie |
Nome della specie (1) |
|
O |
Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II |
Quantitativo (1) |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi |
Catture per cala o operazione di pesca |
|||
Luogo di pesca |
|
|
Dato relativo all’attività; posizione |
Latitudine |
LA |
O (2) |
Posizione all'inizio dell'operazione di pesca |
Longitudine |
LO |
O (2) |
Posizione all'inizio dell'operazione di pesca |
Ora |
TI |
O (2) |
Dato relativo all’attività; ora in cui ha inizio l'operazione di pesca |
Catture |
CA |
|
Dato relativo all’attività; catture detenute a bordo per operazione di pesca e per specie |
Specie (1) |
|
O (2) |
Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II |
Quantitativo (1) |
|
O (2) |
Peso vivo in chilogrammi |
Profondità di pesca |
FD |
O (3) |
Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri) |
Informazioni giornaliere |
|||
Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata |
FO |
O (4) |
Dato relativo all’attività; numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore |
Rigetti |
RJ |
|
Dato relativo all’attività; quantitativo catturato e rigettato per specie |
Specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
Quantitativo |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi |
Catture cumulate |
CC |
|
Dato relativo all’attività; stima delle catture cumulate di ogni specie effettuate dall'entrata nella zona di regolamentazione |
Specie (1) |
|
O |
Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II |
Quantitativo (1) |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi |
Informazioni sui trasbordi |
|||
Data |
DA |
O |
Dato relativo all’attività; data o date di trasbordo |
Trasbordi |
KG |
|
Dato relativo all’attività; quantitativi di ogni specie caricati e scaricati nella zona di regolamentazione |
Specie (1) |
|
O |
Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II |
Quantitativo (1) |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi |
Trasbordato su |
TT |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo di chiamata della nave ricevente |
Trasbordato da |
TF |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo di chiamata della nave cedente |
Informazioni relative alle trasmissioni di rapporti |
|||
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data di trasmissione di un rapporto |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione di un rapporto (UTC) |
Trasmissione utilizzata |
TU |
O (4) |
Dato relativo al messaggio; nome della stazione da cui è trasmesso il messaggio |
Tipo di documento |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio |
Informazioni relative all'uscita dalla zona di regolamentazione |
|||
Ora |
TI |
O |
Dato relativo all’attività; ora di uscita (UTC) |
Data |
DA |
O |
Dato relativo all’attività; data di uscita |
Posizione |
|
|
Dato relativo all’attività; posizione all'uscita dalla zona di regolamentazione |
Latitudine |
LA |
O |
Posizione al momento dell'uscita |
Longitudine |
LO |
O |
Posizione al momento dell'uscita |
Catture cumulate a bordo |
OB |
|
Dato relativo all’attività; catture cumulate di ogni specie detenute a bordo |
Specie (1) |
|
O |
Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II |
Quantitativo (1) |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi |
Nome e firma del comandante |
MA |
O |
|
B. Registrazioni nel registro di produzione
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
||
1. Identità della nave (5) |
|||||
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata |
||
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
||
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
||
Numero di immatricolazione esterno della nave |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
||
2. Informazioni relative alla produzione |
|||||
Data |
DA |
O |
Dato relativo all’attività; data di produzione |
||
Quantitativo prodotto |
QP |
|
Dato relativo all’attività; quantitativo giornaliero prodotto per specie |
||
Nome delle specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
||
Quantitativo |
|
O |
Peso totale del prodotto in chilogrammi |
||
Tipo di prodotto |
|
O |
Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI) |
||
Quantitativo |
|
O |
Peso del prodotto in chilogrammi Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti |
||
Produzione cumulata del periodo |
AP |
|
Dato relativo all’attività; quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione |
||
Nome delle specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
||
Quantitativo |
|
O |
Peso totale del prodotto in chilogrammi |
||
Tipo di prodotto |
|
O |
Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI) |
||
Quantitativo |
|
O |
Peso del prodotto in chilogrammi Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti |
||
3. Informazioni relative all'imballaggio |
|||||
Nome delle specie |
SN |
F |
Dato relativo all’attività; codice FAO della specie |
||
Codice del prodotto |
PR |
F |
Dato relativo all’attività; codice del prodotto (parte E dell'allegato XI) |
||
Tipo di imballaggio |
TY |
F |
Dato relativo all’attività; tipo di imballaggio (parte F dell'allegato XI) |
||
Peso unitario |
NE |
F |
Dato relativo all’attività; peso netto del prodotto in chilogrammi |
||
Numero di unità |
NU |
F |
Dato relativo all’attività; numero di unità imballate |
||
|
MA |
O |
|
C. Piano di stivaggio
1. |
Le catture trasformate devono essere stivate e marcate in modo da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti quando questi sono conservati in diverse parti della stiva. |
2. |
Il piano di stivaggio deve indicare la posizione dei prodotti nella stiva e i quantitativi dei prodotti presenti a bordo, espressi in kg. |
3. |
Il piano di stivaggio è aggiornato quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC). |
(1) Devono essere registrate le specie le cui catture superano i 50 kg.
(2) Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci registrino queste informazioni su base giornaliera, o per ogni cala o operazione di pesca, o in entrambi i modi.
(3) Obbligatorio nei casi in cui è prescritto da misure di gestione specifiche.
(4) Obbligatorio solo se si utilizza una stazione radio.
(5) È obbligatoria l'indicazione di un dato relativo all'identità della nave in aggiunta all'indicativo di chiamata.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE SPECIE
Codice Alpha-3 FAO |
Nome comune |
Nome scientifico |
ALF |
Berici |
Beryx spp. |
ALC |
Alepocefalo |
Alepocephalus bairdii |
ANT |
Antimora blu |
Antimora rostrata |
API |
Gattucci |
Apristuris spp |
ARG |
Argentine |
Argentina spp. |
BLI |
Molva azzurra |
Molva dypterygia |
BRF |
Scorfano di fondale |
Helicolenus dactylopterus |
BSF |
Pesce sciabola nero |
Aphanopus carbo |
BSH |
Verdesca |
Prionace glauca |
BSK |
Squalo elefante |
Cetorhinus maximus |
BSS |
Spigola |
Dicentrarchus labrax |
CAP |
Capelin |
Mallotus villosus |
CAS |
Bavosa lupa |
Anarhichas minor |
CAT |
Bavose lupe |
Anarhichas spp. |
CFB |
Pescecane nero |
Centroscyllium fabricii |
CMO |
Chimera |
Chimaera monstrosa |
COD |
Merluzzo bianco |
Gadus morhua |
COE |
Grongo |
Conger conger |
CYO |
Squalo portoghese |
Centroscymnus coelolepis |
CYH |
Chimera |
Hydrolagus mirabilis |
CYP |
Squalo musolungo |
Centroscymnus crepidater |
DCA |
Squalo becco d’uccello |
Deania calceus |
ELP |
Licode |
Lycods esmarkii |
EPI |
Re di triglie nero |
Epigonus telescopus |
FOR |
Musdea |
Phycis phycis |
GAM |
Gattuccio islandese |
Galeus murinus |
GHL |
Ippoglosso nero |
Reinhardtius hippoglossoides |
GFB |
Musdea bianca |
Phycis blennoides |
GSK |
Squalo di Groenlandia |
Somniosus microcephalus |
GUP |
Sagrì |
Centrophorus granulosus |
GUQ |
Sagrì |
Centrophorus squamosus |
HAD |
Eglefino |
Melanogrammus aeglefinus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hippoglossus hippoglossus |
HER |
Aringa |
Clupea harengus |
HOM |
Suro |
Trachurus trachurus |
HPR |
Pesce specchio |
Hoplostethus mediterraneus |
HXC |
Squalo serpente |
Chlamydoselachus anguineus |
JAD |
Razza norvegese |
Raja nidarosiensus |
KCD |
Granchio reale |
Paralithodes camtschaticus |
KEF |
Granchio rosso di fondale |
Chacon (Geyron) affinis |
LIN |
Molva |
Molva molva |
LUM |
Ciclottero |
Cyclopterus lumpus |
MAC |
Sgombro |
Scomber scombrus |
MOR |
Moridi |
Moridae |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Hoplosthethus atlanticus |
OXN |
Pesce porco atlantico |
Oxynotus paradoxus |
PHO |
Alepocefalo |
Alepocephalus rostratus |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossoides platessoides |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectes platessa |
POC |
Merluzzo artico |
Boreogadus saida |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Pollachius virens |
PRA |
Gamberello boreale |
Pandalus borealis |
REB |
Sebaste |
Sebastes mentella |
RED |
Scorfani (non precisato) |
Sebastes spp. |
REG |
Scorfano di Norvegia |
Sebastes marinus |
RHG |
Granatiere |
Macrourus berglax |
RIB |
Mora |
Mora moro |
RNG |
Granatiere |
Coryphaenoides rupestris |
SBL |
Squalo capopiatto |
Hexanchus griseus |
SBR |
Occhialone |
Pagellus bogaraveo |
SCK |
Zigrino |
Dalatias licha |
SFS |
Pesce sciabola |
Lepidopus caudatus |
SHL |
Pesce diavolo maggiore |
Etmopterus princeps |
SHL |
Sagrì nero |
Etmopterus spinax |
SHO |
Boccanera |
Galeus melastomus |
RCT |
Chimera atlantica |
Rhinochimaera atlantica |
RJG |
Razza |
Raja hyperborea |
RJY |
Razza rotonda |
Raja fyllae |
SFV |
Scorfano atlantico |
Sebastes viviparus |
SKA |
Razze |
Raja spp. |
SKH |
Squali |
Selachimorpha |
SYR |
Cagnolo atlantico |
Scymnodon ringens |
TJX |
Scorfano di acque profonde |
Trachyscorpia cristulata |
USK |
Brosmio |
Brosme brosme |
WHB |
Melù |
Micromesistius poutassou |
WRF |
Cernia di fondale |
Polyprion americanus |
ALLEGATO III
COMUNICAZIONE DELLE CATTURE, DEI TRASBORDI E DELLE POSIZIONI
1) Rapporto "CATTURE IN ENTRATA"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Numero d'ordine |
SQ |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "COE" per rapporto "catture in entrata" |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Quantitativo a bordo |
OB |
|
Dato relativo all’attività; quantitativi di ogni specie detenuti a bordo, in coppia se necessario |
Specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
Peso vivo |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
2) Rapporto "CATTURE"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/ Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Numero d'ordine |
SQ |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio "CAT" per rapporto "catture" |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
Latitudine |
LA |
O (1) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine |
LO |
O (1) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Catture settimanali |
CA |
|
Dato relativo all’attività; catture cumulate detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (2) o dall'ultimo rapporto "catture", in coppia se necessario |
Specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
Peso vivo |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
Giorni di pesca |
DF |
O |
Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto "catture" |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
3) Rapporto "CATTURE IN USCITA"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Numero d'ordine |
SQ |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; "COX" per rapporto "catture in uscita" |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave. Numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
Latitudine |
LA |
O (3) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine |
LO |
O (3) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Catture settimanali |
CA |
|
Dato relativo all’attività; catture cumulate detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (4) o dall'ultimo rapporto "catture", in coppia se necessario |
Specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
Peso vivo |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
Giorni di pesca |
DF |
O |
Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto "catture" |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
4) Rapporto "TRASBORDI"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Numero d'ordine |
SQ |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "TRA" per rapporto "trasbordi" |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
Quantitativo caricato o scaricato |
KG |
|
Quantitativo caricato o scaricato nella zona di regolamentazione, per specie (in coppia se necessario) |
Specie |
|
O |
Codice FAO della specie |
Peso vivo |
|
O |
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
Trasbordato su |
TT |
O (5) |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente |
Trasbordato da |
TF |
O (5) |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave cedente |
Latitudine |
LA |
O (6) |
Dato relativo all’attività; latitudine stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo |
Longitudine |
LO |
O (6) |
Dato relativo all’attività; longitudine stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo |
Data prevista |
PD |
O (6) |
Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (AAAAMMGG) |
Ora prevista |
PT |
O (6) |
Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (OOMM) |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
5) Rapporto/messaggio "POSIZIONE"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Numero d'ordine |
SQ |
O (7) |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM (8) |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" per rapporto/messaggio "posizione", da trasmettere mediante VMS o altri mezzi in caso di guasto dell'impianto di localizzazione via satellite |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave. Numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
Latitudine |
LA |
O (9) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine |
LO |
O (9) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Latitudine (decimali) |
LT |
O (10) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine (decimali) |
LG |
O (10) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Velocità |
SP |
O |
Dato relativo all’attività; velocità della nave |
Rotta |
CO |
O |
Dato relativo all’attività; direzione della nave |
Stato di bandiera |
FS |
O (11) |
Dato relativo all’attività; Stato di bandiera della nave |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
6) Rapporto "PORTO DI SBARCO"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Numero d'ordine |
SQ |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del rapporto della nave per l’anno in causa |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POR" |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Numero della bordata |
TN |
F |
Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) |
IR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri) |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
Latitudine |
LA |
O (12) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Longitudine |
LO |
O (12) |
Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione |
Stato costiero |
CS |
O |
Dato relativo all’attività; Stato costiero del porto di sbarco |
Nome del porto |
PO |
O |
Dato relativo all’attività; nome del porto di sbarco |
Data prevista |
PD |
O |
Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (AAAAMMGG) |
Ora prevista |
PT |
O |
Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (OOMM) |
Quantitativo da sbarcare |
KG |
O |
Dato relativo all’attività; quantitativo di ogni specie da sbarcare in porto, in coppia se necessario |
Specie |
|
|
Codice FAO della specie |
Peso vivo |
|
|
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
Quantitativo a bordo |
OB |
O |
Dato relativo all’attività; quantitativo di ogni specie detenuto a bordo, in coppia se necessario |
Specie |
|
|
Codice FAO della specie |
Peso vivo |
|
|
Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
7) Rapporto "ANNULLAMENTO"
Dato |
Codice |
Obbligatorio/ Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione |
Proveniente da |
FR |
O |
Nome della parte che trasmette |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio “CAN” (13) per rapporto "annullamento" |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave |
Rapporto annullato |
CR |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di registrazione del rapporto da annullare |
Anno del rapporto annullato |
YR |
O |
Dato relativo al messaggio; anno del rapporto da annullare |
Data |
DA |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
(1) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
(2) Vale a dire il primo rapporto "catture" per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.
(3) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
(4) Vale a dire la prima comunicazione delle catture effettuate nella zona di regolamentazione per la bordata in corso.
(5) Secondo il caso.
(6) Facoltativo per i rapporti trasmessi dalle navi riceventi dopo il trasbordo.
(7) Facoltativo in caso di messaggio VMS.
|
Il tipo di messaggio è "ENT" per il primo messaggio VMS proveniente dalla zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente. |
|
Il tipo di messaggio è "EXI" per il primo messaggio VMS proveniente dall'esterno della zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente; in questo tipo di messaggio i dati relativi alla latitudine e alla longitudine sono facoltativi. |
|
Il tipo di messaggio è "MAN" per i rapporti trasmessi da navi con un guasto all'impianto di localizzazione via satellite, in aggiunta al disposto dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 404/2011. |
(9) Obbligatorio per i messaggi elaborati manualmente.
(10) Obbligatorio per i messaggi VMS.
(11) Obbligatorio; da utilizzare unicamente nelle trasmissioni tra il segretariato della NEAFC e i CCP.
(12) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(13) Un rapporto di annullamento non può essere utilizzato per annullare un altro rapporto di annullamento.
ALLEGATO IV
IDENTIFICAZIONE DELL’ISPEZIONE
A. Identificazione degli ispettori
La carta misura 10 × 7 cm e può essere plastificata.
I colori della bandierina di ispezione NEAFC sono indicati nell'allegato VI, parte B.
Il numero della carta è formato dal codice alpha-3 del paese seguito dal numero di serie a quattro cifre della parte contraente.
B. Segnale di ispezione della NEAFC
1. |
Due bandierine, poste una sopra l'altra, da utilizzare di giorno e in condizioni normali di visibilità.
La distanza tra le bandierine non deve essere superiore a un metro.
|
2. |
Il canotto di attracco deve inalberare una bandierina di ispezione che risponda ai requisiti sopra indicati. La bandierina può essere ridotta della metà e può anche essere dipinta sulla fiancata o su una parete verticale del canotto (in tal caso non occorre riprodurre le lettere nere "NE"). |
ALLEGATO V
NOTIFICA DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
A. Rapporto relativo all'entrata di un mezzo di ispezione e sorveglianza nella zona di regolamentazione
Dato |
Codice |
Obbligatorio/ Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Proveniente da |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio |
Numero di registrazione |
RN |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEN" per i rapporti relativi all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione |
Data di registrazione |
RD |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora di registrazione |
RT |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Mezzi di sorveglianza |
MI |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza |
Identificazione degli ispettori designati |
AI |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero della carta d'identità, ripetuto se necessario |
Data |
DA |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di entrata (1) |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di entrata (1) |
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata (1) |
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata (1) |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |
B. Rapporto relativo all'uscita di un mezzo di ispezione e sorveglianza dalla zona di regolamentazione
Dato |
Codice |
Obbligatorio/ Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Proveniente da |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio |
Numero di registrazione |
RN |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEX" per i rapporti relativi all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione |
Data di registrazione |
RD |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora di registrazione |
RT |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Mezzi di sorveglianza |
MI |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza |
Data |
DA |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di uscita (2) |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di uscita (2) |
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita (2) |
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita (2) |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dati relativi al sistema; indica la fine della registrazione |
(1) Stimata quando il messaggio è trasmesso prima dell'entrata del mezzo di sorveglianza.
(2) Corrisponde al dato stimato relativo all’attività di sorveglianza contenuto nel messaggio SEN se il messaggio viene annullato.
ALLEGATO VI
RAPPORTI DI SORVEGLIANZA E DI AVVISTAMENTO
A. Rapporto di avvistamento della NEAFC
Dato |
Codice |
Obbligatorio/ Facoltativo |
Osservazioni |
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione |
Indirizzo |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC |
Proveniente da |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente) |
Numero di registrazione |
RN |
O |
Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso |
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "OBS" per rapporto di osservazione |
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza |
Data di registrazione |
RD |
O |
Dato relativo al messaggio; data della trasmissione |
Ora di registrazione |
RT |
O |
Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione |
Numero di serie dell'osservazione |
OS |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero di serie dell'osservazione |
Data |
DA |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; data in cui la nave è stata avvistata |
Ora |
TI |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora in cui la nave è stata avvistata |
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; latitudine al momento dell'avvistamento |
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; longitudine al momento dell'avvistamento |
Identificazione dell'oggetto |
OI |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave avvistata |
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave avvistata o, in assenza di questo, numero IMO |
Nome della nave |
NA |
F |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave avvistata |
Stato di bandiera |
FS |
O |
Dato relativo all’immatricolazione della nave; Stato di bandiera della nave avvistata |
Tipo di nave |
TP |
F |
Caratteristiche della nave; tipo di nave avvistata |
Velocità |
SP |
F |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; velocità della nave avvistata |
Rotta |
CO |
F |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; direzione della nave avvistata |
Attività |
AC |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; attività della nave avvistata (allegato XI, parte B) |
Fotografia |
PH |
O |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; è stata fatta una fotografia della nave avvistata, "SI" o "NO"? |
Osservazioni |
MS |
F |
Dato relativo all'attività di sorveglianza; osservazioni libere ad integrazione del rapporto |
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema; indica la fine di una singola registrazione |
L'accertamento dell'identità di una nave può essere effettuato solo mediante verifica visiva dell'indicativo di chiamata o del numero di immatricolazione esterno che figura sulla nave. Se non è possibile effettuare tale accertamento, occorre indicarne il motivo nello spazio riservato alle osservazioni. |
B. Rapporto di sorveglianza della NEAFC
PARTE CONTRAENTE … |
MEZZO DI ISPEZIONE DESIGNATO: |
TIPO … |
INDICATIVO DI CHIAMATA … |
||
RIFERIMENTO NEAFC … |
||
ISPETTORI DESIGNATI: |
NOME … |
RIFERIMENTO NEAFC … |
NOME … |
RIFERIMENTO NEAFC … |
A. PATTUGLIAMENTO
A1 |
INIZIO DEL PATTUGLIAMENTO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE: |
DATA … |
ORA … |
UTC |
LATITUDINE … |
LATITUDINE … |
A2 |
INIZIO DEL PATTUGLIAMENTO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE: |
DATA … |
ORA … |
UTC |
LATITUDINE … |
LONGITUDINE … |
A3 |
APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER DETERMINARE LA POSIZIONE: … |
B. OSSERVAZIONI
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
B9 |
B10 |
B11 |
B12 |
|
N. |
Data |
ORA UTC |
Posizione |
Nave avvistata (1) |
IRCS/ marcatura esterna |
Stato di bandiera |
Direzione/Velocità |
Tipo di nave |
Attività |
Foto n. |
Infrazione o osservazione |
|
Latitudine |
Longitudine |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Firma dell'ispettore/degli ispettori autorizzato/i … |
Firma … |
(1) Identificazione (nome/numero)
ALLEGATO VII
RAPPORTO DI ISPEZIONE NEAFC
PARTE CONTRAENTE: |
|
… |
NAVE DI ISPEZIONE DESIGNATA: |
NOME |
… |
NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE |
… |
|
INDICATIVO DI CHIAMATA |
… |
|
RIFERIMENTO NEAFC |
… |
|
ISPETTORI DESIGNATI: |
NOME |
… |
RIFERIMENTO NEAFC |
… |
|
NOME |
… |
|
RIFERIMENTO NEAFC |
… |
PARTE A. IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ISPEZIONATA
|
|
||||||||||||||||||||||||
Eventuali osservazioni degli ispettori: … … … … … … sigle: … |
PARTE B. CONTROLLO (1)
|
controllata: SI/NO |
||||
|
SI/NO |
||||
|
|
||||
|
SI/NO |
Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati della stiva del pesce? |
SI/NO |
||
|
SI/NO |
Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati delle cisterne di acqua marina refrigerata? |
SI/NO |
||
|
SI/NO |
Sono presenti a bordo tabelle certificate di taratura delle cisterne di acqua marina refrigerata? |
SI/NO |
||
Eventuali osservazioni degli ispettori: … … … … … Sigle … |
|
controllata: SI/NO |
|||||||
|
|
|||||||
|
Arrivo nella zona di regolamentazione NEAFC |
Ultima posizione comunicata |
Trasponditore VMS installato |
SI/NO |
||||
Sistema VMS operativo |
SI/NO |
|||||||
Data |
|
|
I rapporti sono stati trasmessi? |
SI/NO – In caso affermativo, specificare: |
||||
Ora |
|
|
|
data: … |
||||
Longitudine |
|
|
|
data: … |
||||
Latitudine |
|
|
|
data: … |
||||
Giorni nella zona di regolamentazione NEAFC |
|
|
data: … |
|||||
|
data: … |
B.3. Registrazione dello sforzo di pesca e delle catture
|
controllato: SI/NO |
||||||
|
SI/NO |
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
SI/NO |
trasbordi |
|||||
|
SI/NO |
trasmissione di comunicazioni radio |
|||||
|
|||||||
|
|
controllati: SI/NO |
||||||
|
SI/NO |
||||||
|
SI/NO |
In caso negativo passare al punto 3.2.4 |
|||||
|
COMPLETE/INCOMPLETE |
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
SI/NO |
||||||
|
COMPLETE/INCOMPLETE |
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
controllate: SI/NO |
|||||||
|
||||||||
Specie |
Quantitativi dichiarati a bordo (chilogrammi di peso vivo) |
Se disponibili Quantitativi trasformati (chilogrammi di peso trasformato) |
Fattore di conversione |
|||||
A bordo (3) |
Catturati (4) |
Trasbordati (5) |
Totale a bordo (6) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Specie |
Quantitativo (chilogrammi di peso trasformato) |
Volume/fattore di densità / fattore di conversione |
Quantitativi Calcolati (chilogrammi di peso vivo) |
Differenza in % (7) |
Osservazioni |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Totale |
|
|
|
|
|
|
controllati: SI/NO |
|||
|
||||
|
||||
|
SI/NO |
Osservazioni: … |
||
|
SI/NO |
Osservazioni: … |
|
controllata: SI/NO |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Tipo di attrezzo (10) |
CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO |
MATERIALE:… |
Larghezza media |
Dimensione ammessa |
||||||||||||||||||||
APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri |
(in mm) |
(in mm) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Tipo (12) |
CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO |
MATERIALE: … |
Larghezza media |
Dimensione ammessa |
||||||||||||||||||||
APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri |
(in mm) |
(in mm) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Tipo (14) |
CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO |
MATERIALE: … |
Larghezza media |
Dimensione ammessa |
||||||||||||||||||||
APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA) in millimetri |
(in mm) |
(in mm) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTE C VALUTAZIONE
|
controllata: SI/NO |
||||||
CAMPIONE PRELEVATO: SI/NO |
Peso: … in kg |
STIMA A OCCHIO SI/NO |
|||||
Codice alpha FAO della SPECIE |
Peso della specie (kg di peso vivo) |
% pesce sotto taglia |
% rigetti |
Osservazioni |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Totale |
|
|
|
|
PARTE D COOPERAZIONE
D.1. |
: |
Livello di cooperazione giudicato appropriato: |
: |
SI/NO |
D.1.1. |
: |
In caso negativo, indicare le carenze |
: |
Eventuali osservazioni degli ispettori: … … … … … … sigle: … |
PARTE E INFRAZIONI E OSSERVAZIONI
|
|||
Articolo |
Indicare le disposizioni della NEAFC violate e riassumere le osservazioni e i fatti pertinenti |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Numero del sigillo |
Prove, documenti o fotografie |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
E.2. Osservazioni degli ispettori
_
_
_
_
_
_
sigle: …
Dichiarazione del testimone: _
_
_
Data: _ Firma: _
Nome: _ Indirizzo: _
E.3. Osservazioni del comandante
_
_
_
_
_
_
Il sottoscritto, comandante della nave …, conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.
Firma: _ Firma: _
PARTE F DICHIARAZIONE DEGLI ISPETTORI NEAFC
Data … e ora di salita a bordo … UTC
Data … e ora di partenza … UTC
Eventualmente, data … e ora di conclusione dell'ispezione … UTC
Firma dell'ispettore/degli ispettori …
Nome dell'ispettore/degli ispettori …
(1) Cerchiare "SI" se il risultato del controllo è positivo, "NO" se è negativo; ove del caso, indicare le informazioni richieste.
(2) L'articolo 9 del regime corrisponde all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
(3) Quantitativi a bordo all'entrata della nave nella zona di regolamentazione NEAFC.
(4) Quantitativi catturati e detenuti a bordo nella zona di regolamentazione NEAFC.
(5) Quantitativi caricati (+) o scaricati (–) nella zona di regolamentazione NEAFC.
(6) Totale quantitativi dichiarati a bordo al momento dell'ispezione.
(7) Differenza tra i quantitativi a bordo determinati dagli ispettori e i quantitativi totali a bordo dichiarati dal comandante.
(8) L'appendice 2, parte A, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte C, del presente regolamento.
(9) L'appendice 2, parte B, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte D, del presente regolamento.
(10) Appendice 2, parte A, dell’allegato II ()
(11) L'appendice 2, parte A, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte C, del presente regolamento.
(12) Appendice 2, parte B, dell’allegato II ()
(13) L'appendice 2, parte B, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte D, del presente regolamento.
(14) Appendice 2, parte B, dell’allegato II
ALLEGATO VIII
MODULI DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO
ALLEGATO IX
MODELLO DI RAPPORTO DI ISPEZIONE
ALLEGATO X
FORMATO E PROTOCOLLI PER LO SCAMBIO DI DATI
A. Formato per lo scambio di dati
1. |
Caratteri dei dati conformi alla norma ISO 8859.1 |
2. |
La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:
|
B. Protocolli per lo scambio di dati
I protocolli per lo scambio di dati ai fini della trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri e il segretariato sono debitamente collaudati.
C.1 Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca
Categoria |
Dato |
Codice |
Tipo |
Contenuto |
Definizioni |
Dati relativi al sistema |
Inizio della registrazione |
SR |
|
|
Indica l'inizio della registrazione |
Fine della registrazione |
ER |
|
|
Indica la fine della registrazione |
|
Stato di ricezione |
RS |
Char*3 |
Codici |
ACK / NAK = ricevuto/non ricevuto |
|
Codice dell'errore di ricezione |
RE |
Num*3 |
001 – 999 |
Codici indicanti errori di ricezione al centro operativo |
|
Dati relativi al messaggio |
Indirizzo di destinazione |
AD |
Char*3 |
Indirizzo ISO-3166 |
Indirizzo della parte che riceve il messaggio,"XNE" per NEAFC |
Proveniente da |
FR |
Char*3 |
Indirizzo ISO-3166 |
Indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente) |
|
Tipo di messaggio |
TM |
Char*3 |
Codice |
Prime tre lettere del tipo di messaggio |
|
Numero progressivo |
SQ |
Num*6 |
NNNNNN |
Numero di serie del messaggio |
|
Numero di registrazione |
RN |
Num*6 |
NNNNNN |
Numero di serie della registrazione per l'anno considerato |
|
Data di registrazione |
RD |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Anno, mese e giorno |
|
Ora di registrazione |
RT |
Num*4 |
OOMM |
Ore e minuti (UTC) |
|
Data |
DA |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Anno, mese e giorno |
|
Ora |
TI |
Num*4 |
OOMM |
Ore e minuti (UTC) |
|
Rapporto annullato |
CR |
Num*6 |
NNNNNN |
Numero del rapporto da annullare |
|
Anno del rapporto da annullare |
YR |
Num*4 |
NNNN |
Anno del rapporto da annullare |
|
Dati relativi all'immatri-colazione della nave |
Indicativo di chiamata |
RC |
Char*7 |
Code IRCS |
Indicativo internazionale di chiamata della nave |
Nome della nave |
NA |
Char*30 |
|
Nome della nave |
|
Immatricolazione esterna |
XR |
Char*14 |
|
Numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO |
|
Stato di bandiera |
FS |
Char*3 |
ISO-3166 |
Stato di immatricolazione |
|
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
Char*3 |
ISO-3166 |
Numero individuale attribuito alla nave dallo Stato di bandiera all'immatricolazione |
|
Num*9 |
+ max. 9N |
||||
Nome del porto |
PO |
Char*20 |
|
Porto di immatricolazione della nave |
|
Armatore |
VO |
Char*60 |
|
Nome e indirizzo dell'armatore |
|
Noleggiatore |
VC |
Char*60 |
|
Nome e indirizzo del noleggiatore |
|
Dati relativi alle caratteristi-che della nave |
Capacità della nave |
VT |
Char*2 |
“OC”/“LC” |
Secondo: "OC" convenzione di OSLO del 1947/"LC" convenzione di Londra del 1969 (ICTM) |
Unità |
|
Num*4 |
Stazza |
Capacità della nave in tonnellate metriche |
|
Potenza della nave |
VP |
Char*2 |
0-99999 |
Indicazione dell'unità di misura utilizzata, "HP" o "KW" |
|
Unità |
|
Num*5 |
|
Potenza totale del motore principale |
|
Lunghezza della nave |
VL |
Char*2 |
"OA"/"PP" |
"OA" lunghezza unitaria fuori tutto, "PP" lunghezza tra le perpendicolari |
|
|
|
Num*3 |
Lunghezza in metri |
Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata a un metro |
|
Tipo di nave |
TP |
Char*3 |
Codice |
Secondo l'elenco riportato nella parte A dell'allegato XI |
|
Attrezzo da pesca |
GE |
Char*3 |
Code FAO |
Classificazione statistica internazionale tipo delle attrezzature da pesca (parte C dell'allegato XI) |
|
Dati relativi alla licenza |
Data di rilascio |
IS |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Data dell'autorizzazione a pescare una o più specie regolamentate |
Risorse regolamentate |
RR |
Char*3 |
Codice FAO della specie |
Codice FAO della specie per la risorsa regolamentata |
|
Data di inizio |
SD |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Data in cui inizia la validità dell'autorizzazione/sospensione |
|
Data di scadenza |
ED |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Data di scadenza dell'autorizzazione a pescare la risorsa regolamentata |
|
Autorizzazione limitata |
LU |
Char*1 |
|
"SI" o "NO" per indicare se la nave dispone di un'autorizzazione limitata |
|
Zona considerata |
RA |
Char*6 |
Code ICES |
Zona vietata/zone vietate |
|
Nome della specie |
SN |
Char*3 |
Codice FAO della specie |
Specie vietate |
|
Dettagli relativi all'attività |
Latitudine |
LA |
Char*5 |
NGGMM *WGS-84) |
Per esempio //LA/N6235 = 62°35' Nord |
Longitudine |
LO |
Char*6 |
E/OGGGMM (WGS-84) |
Per esempio //LO/W02134 = 21°34' Ovest |
|
Latitudine (decimali) |
LT |
Char*7 |
+/-GG.ggg1 |
Di segno negativo se la latitudine si trova nell'emisfero meridionale1 (WGS84) |
|
Longitudine (decimali) |
LG |
Char*8 |
+/-GGG.ggg1 |
Di segno negativo se la longitudine si trova nell'emisfero occidentale1 (WGS84) |
|
Numero della bordata |
TN |
Num*3 |
001-999 |
Numero della bordata per l'anno in corso |
|
Giorni di pesca |
DF |
Num*3 |
1 – 365 |
Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata |
|
Data prevista |
PD |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Data stimata UTC per attività future |
|
Ora prevista |
PT |
Num*4 |
OOMM |
Ora stimata UTC per attività future |
|
Catture settimanali |
CA |
|
|
Catture cumulate detenute a bordo per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondato a 100 kg, dall'entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se del caso, dall'ultimo rapporto "Catture" trasmesso nel corso della stessa bordata, in coppia se necessario. |
|
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO della specie |
|
|
Quantitativo |
|
Num*7 |
0-9999999 |
|
|
Quantitativo a bordo |
OB |
|
|
Quantitativo a bordo della nave, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati a 100 kg, in coppia se necessario |
|
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO |
|
|
Quantitativo |
|
Num*7 |
0-9999999 |
|
|
Specie trasbordate |
KG |
|
|
Dati sui quantitativi trasbordati tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondato a 100 kg, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione |
|
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO in coppie |
|
|
Quantitativo |
|
Num*7 |
0-9999999 |
|
|
Trasbordato da |
TF |
Char*7 |
Code IRCS |
Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente |
|
Trasbordato su |
TT |
Char*7 |
Code IRCS |
Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente |
|
Stato costiero |
CS |
Char*3 |
ISO-3166 |
Stato costiero |
|
Nome del porto |
PO |
Char*20 |
|
Nome del porto considerato |
|
Dati relativi alle dichiarazioni |
Catture |
CA |
|
|
Catture aggregate, sbarcate o trasbordate, effettuate dalle navi da pesca della parte contraente, per specie, secondo la nomenclatura, in tonnellate di peso vivo arrotondate all'unità, in coppia se necessario |
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO della specie |
|
|
Quantitativo |
|
Num*6 |
0-9999999 |
|
|
Catture cumulate |
CC |
|
|
Catture cumulate aggregate, sbarcate o trasbordate, effettuate dalle navi da pesca della parte contraente, per specie, secondo la nomenclatura, in tonnellate di peso vivo arrotondate all'unità, in coppia se necessario |
|
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO della specie |
|
|
Quantitativo |
|
Num*6 |
0-9999999 |
|
|
Zona considerata |
RA |
Char*6 |
Codici CIEM/NAFO |
Codice della zona di pesca di cui trattasi |
|
Zona |
ZO |
Char*3 |
ISO-3166 |
Codice della zona della parte contraente |
|
Anno e mese |
YM |
Num*6 |
AAAAMM |
Anno e mese dalla segnalazione di cui trattasi |
|
Dati sulla sorveglianza/osservazione |
Latitudine |
LA |
Char*5 |
NGGMM (WGS-84) |
Per esempio //LA/N6535 = 65°35' Nord |
Longitudine |
LO |
Char*6 |
E/OGGGMM (WGS-84) |
Per esempio //LO/W02134 = 21°34' Ovest |
|
Velocità |
SP |
Num*3 |
Nodi * 10 |
Per esempio //SP/105 = 10,5 nodi |
|
Rotta |
CO |
Num*3 |
Scala di 360° |
Per esempio //CO/270 per 270° |
|
Attività |
AC |
Char*3 |
Codice dell'attività |
Prime tre lettere dell'attività (cfr. parte B dell'allegato XI) |
|
Mezzi di sorveglianza |
MI |
Char*3 |
Code NEAFC |
"VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero |
|
Ispettore designato (ID PC) |
AI |
Char*7 |
Code NEAFC |
Codice ISO-3166 per la parte contraente seguito da un numero di 4 cifre, eventualmente ripetuto |
|
Numero di serie dell'osservazione |
OS |
Num*3 |
0 - 999 |
Numero di serie dell'osservazione durante il periodo di pattugliamento nella zona di regolamentazione |
|
Data di avvistamento |
DA |
Num*8 |
AAAAMMGG |
Data di avvistamento della nave |
|
Ora di avvistamento |
TI |
Num*4 |
OOMM |
Ora UTC di avvistamento della nave |
|
Identificazione dell'oggetto |
OI |
Char*7 |
Code IRCS |
Indicativo internazionale di chiamata della nave avvistata |
|
Fotografia |
PH |
Char*1 |
|
È stata fatta una fotografia, "SI" o "NO" |
|
Testo libero |
MS |
Char*255 |
|
Spazio per il testo libero |
C.2 Codici utilizzati negli allegati, ma non nello scambio elettronico di dati tra il segretariato della NEAFC e le parti contraenti
Categoria |
Dato |
Codice |
Tipo |
Contenuto |
Definizioni |
Giornale di bordo |
Catture giornaliere |
CD |
|
|
Catture totali detenute a bordo per specie e numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore |
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO della specie |
Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II |
|
Quantitativo |
|
Num*7 |
0-9999999 |
Peso vivo in chilogrammi |
|
Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata |
FO |
Num*6 |
0-999999 |
Numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore |
|
Rigetti |
RJ |
|
|
Quantitativo catturato e rigettato per specie |
|
Specie |
|
Char*3 |
Codice FAO della specie |
Codice FAO della specie |
|
Quantitativo |
|
Num*7 |
0-9999999 |
Peso vivo in chilogrammi |
|
Trasmissione utilizzata |
TU |
|
|
Nome della stazione da cui è trasmesso il messaggio |
|
Nome del comandante |
MA |
Char*30 |
|
Nome del comandante |
|
Registro di produzione |
Quantitativo prodotto |
QP |
|
|
Quantitativo giornaliero prodotto per specie |
Nome delle specie |
|
|
|
Codice FAO della specie |
|
Quantitativo |
|
|
|
Peso totale del prodotto in chilogrammi |
|
Tipo di prodotto |
|
|
|
Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI) |
|
Quantitativo |
|
|
|
Peso del prodotto in chilogrammi |
|
|
|
|
|
Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti |
|
Produzione cumulata del periodo |
AP |
|
|
Quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione |
|
Nome delle specie |
|
|
|
Codice FAO della specie |
|
Quantitativo |
|
|
|
Peso totale del prodotto in chilogrammi |
|
Tipo di prodotto |
|
|
|
Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI) |
|
Quantitativo |
|
|
|
Peso del prodotto in chilogrammi |
|
|
|
|
|
Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti |
|
Codice del prodotto |
PR |
Char*1 |
|
Codice del prodotto (parte E dell'allegato XI) |
|
Tipo di imballaggio |
TY |
Char*3 |
|
Tipo di imballaggio (parte F dell'allegato XI) |
|
Peso unitario |
NE |
|
|
Peso netto del prodotto in chilogrammi |
|
Numero di unità |
NU |
|
|
Numero di unità imballate |
C.3 Codici descritti nelle tabelle C.1 e C.2, elencati in ordine alfabetico
Codice |
Dato |
Utilizzato in rapporti o messaggi |
AC |
Attività |
OBS |
AD |
Indirizzo di destinazione |
Tutti |
AI |
Ispettore designato |
SEN |
AP |
Produzione cumulata del periodo |
Registro di produzione |
CA |
Catture |
REP, JUR ,CAT, COX, giornale di bordo |
CC |
Catture cumulate |
REP, JUR, giornale di bordo |
CD |
Catture giornaliere |
Giornale di bordo |
CO |
Rotta |
OBS |
CR |
Rapporto annullato |
CAN |
CS |
Stato costiero |
POR |
DA |
Data |
COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo, registro di produzione, RET |
DF |
Giorni di pesca |
CAT, COX |
ED |
Data di conclusione/scadenza |
LIM, AUT |
ER |
Fine della registrazione |
Tutti |
FO |
Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata |
Giornale di bordo |
FR |
Proveniente da |
Tutti |
FS |
Stato di bandiera |
NOT, OBS |
GE |
Attrezzo da pesca |
NOT, giornale di bordo |
IR |
Numero di riferimento interno della parte contraente |
NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, giornale di bordo, registro di produzione |
IS |
Data di rilascio |
AUT |
KG |
Specie trasbordate |
TRA, POR, giornale di bordo |
LA |
Latitudine |
COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo |
LG |
Longitudine (decimale) |
POS, ENT |
LO |
Longitudine |
COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo |
LT |
Latitudine (decimale) |
POS, ENT |
LU |
Autorizzazione limitata |
NOT |
MA |
Nome del comandante |
Giornale di bordo, registro di produzione |
MI |
Mezzi di sorveglianza |
SEN, SEX |
MS |
Testo libero |
OBS |
NA |
Nome della nave |
NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, giornale di bordo, registro di produzione |
NE |
Peso unitario |
Registro di produzione |
NU |
Numero di unità |
Registro di produzione |
OB |
Quantitativo a bordo |
COE, POR, giornale di bordo |
OI |
Identificazione dell'oggetto |
OBS |
OS |
Numero di serie dell'osservazione |
OBS |
PD |
Data prevista |
TRA, POR |
PH |
Fotografia |
OBS |
PO |
Nome del porto |
NOT, POR |
PR |
Codice del prodotto |
Registro di produzione |
PT |
Ora prevista |
TRA, POR |
QP |
Quantitativo prodotto |
Registro di produzione |
RA |
Zona considerata |
REP, JUR, LIM, giornale di bordo |
RC |
Indicativo di chiamata |
Tutti |
RD |
Data di registrazione |
Tutti |
RE |
Codice dell'errore di ricezione |
RET |
RJ |
Rigetti |
Giornale di bordo |
RN |
Numero di registrazione |
Tutti |
RR |
Risorse regolamentate |
AUT, SUS |
RS |
Stato di ricezione |
RET |
RT |
Ora di registrazione |
Tutti |
SD |
Data di inizio |
WIT, LIM, AUT, SUS |
SN |
Nome della specie |
Registro di produzione, LIM |
SP |
Velocità |
OBS |
SQ |
Numero d'ordine |
COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN |
SR |
Inizio della registrazione |
Tutti |
TF |
Trasbordato da |
TRA, giornale di bordo |
TI |
Ora |
Tutti |
TM |
Tipo di messaggio |
Tutti, tranne giornale di bordo e registro di produzione |
TN |
Numero della bordata |
ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, giornale di bordo |
TP |
Tipo di nave |
NOT, OBS |
TT |
Trasbordato su |
TRA, giornale di bordo |
TU |
Trasmissione utilizzata |
Giornale di bordo |
TY |
Tipo di imballaggio |
Registro di produzione |
VC |
Noleggiatore |
NOT |
VL |
Lunghezza della nave |
NOT |
VO |
Armatore |
NOT |
VP |
Potenza della nave |
NOT |
VT |
Capacità della nave |
NOT |
XR |
Immatricolazione esterna |
NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS |
YM |
Anno e mese |
REP, JUR |
YR |
Anno del rapporto annullato |
CAN |
ZO |
Zona |
JUR |
D.1 Struttura dei rapporti e dei messaggi di cui all'allegato III, trasmessi dagli Stati membri al segretariato della NEAFC
Se del caso, ogni Stato membro ritrasmette al segretariato della NEAFC i rapporti e i messaggi ricevuti dalle sue navi in conformità degli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010 con le seguenti modifiche:
— |
l'indirizzo (AD) è sostituito dall'indirizzo del segretariato (XNE) |
— |
sono inseriti i dati "data di registrazione" (RD), "ora di registrazione" (RT), "numero di registrazione" (RN) e "proveniente da" (FR). |
D.2 Messaggi di avvenuta ricezione
Su richiesta delle parti contraenti, il segretariato trasmette un messaggio di avvenuta ricezione ogniqualvolta riceve un rapporto o un messaggio trasmesso per via elettronica.
a) |
Formato del messaggio di avvenuta ricezione
|
b) |
Codici degli errori di ricezione
|
ALLEGATO XI
CODICI DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI CON IL SEGRETARIATO DELLA NEAFC
A. Tipi principali di navi
Codice FAO |
Tipo di nave |
BO |
Nave guardapesca |
CO |
Nave per la formazione alla pesca |
DB |
Nave draga (non continua) |
DM |
Nave draga (continua) |
DO |
Nave da traino a sfogliara |
DOX |
Nave draga n.s.a. |
FO |
Nave per trasporto di pesce |
FX |
Nave da pesca n.s.a. |
GO |
Peschereccio con reti da imbrocco |
HOX |
Nave madre n.s.a. |
HSF |
Nave madre officina |
KO |
Nave ospedale |
LH |
Peschereccio con lenze a mano |
LL |
Peschereccio con palangari |
LO |
Peschereccio con lenze |
LP |
Peschereccio con lenze e canne |
LT |
Peschereccio con lenze trainate |
MO |
Navi polivalenti |
MSN |
Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano |
MTG |
Peschereccio per traino a reti derivanti |
MTS |
Peschereccio per traino e circuizione |
NB |
Peschereccio con un'unica rete da raccolta |
NO |
Peschereccio con reti da raccolta |
NOX |
Peschereccio con reti da raccolta n.s.a. |
PO |
Peschereccio con ittiopompe |
SN |
Peschereccio con sciabica danese |
SO |
Peschereccio per rete a circuizione |
SOX |
Peschereccio per rete a circuizione n.s.a. |
SP |
Peschereccio a cianciolo |
SPE |
Peschereccio a cianciolo di tipo europeo |
SPT |
Peschereccio con reti a circuizione per tonni |
TO |
Peschereccio per traino |
TOX |
Pescherecci per traino n.s.a. |
TS |
Peschereccio da traino laterale |
TSF |
Peschereccio da traino laterale congelatore |
TSW |
Peschereccio da traino laterale per pesce fresco |
TT |
Peschereccio per traino poppiero |
TTF |
Peschereccio congelatore per traino poppiero |
TTP |
Nave officina per traino poppiero |
TU |
Peschereccio per rete da traino con buttafuori |
WO |
Natante posa trappole |
WOP |
Natante posa nasse |
WOX |
Natante posa trappole n.s.a. |
ZO |
Nave da ricerca alieutica |
DRN |
Peschereccio con reti da posta derivanti |
n.s.a. = non specificato altrove |
B. Principali attività delle navi
Codice alpha |
Categoria |
ANC |
Cala |
DRI |
Pesca con rete derivante |
FIS |
Pesca |
HAU |
Salpamento |
PRO |
Trasformazione |
STE |
Trattamento con vapore |
TRX |
Trasbordo (carico o scarico) |
OTH |
Altre (da specificare) |
C. Principali tipi di attrezzi
Codice alpha FAO |
Tipo di attrezzo |
Reti da circuizione |
|
PS |
Rete da circuizione a chiusura |
PS1 |
Cianciolo azionato da 1 natante |
PS2 |
Cianciolo azionato da 2 natanti |
Sciabiche |
|
SSC |
Sciabica scozzese |
Reti a strascico |
|
OTB |
Reti a strascico a divergenti |
PTB |
Reti a strascico a coppia |
TBN |
Rete a strascico per scampi |
TBS |
Rete a strascico per gamberi |
OTT |
Reti da traino gemelle a divergenti |
Reti da traino pelagiche |
|
OTM |
Rete da traino pelagica a divergenti |
PTM |
Rete da traino pelagica a coppia |
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti |
|
GNS |
Reti da posta fisse |
GND |
Reti da posta derivanti |
GEN |
Reti da imbrocco e da posta impiglianti (non specificate) |
Trappole |
|
FPO |
Nasse |
Ami e palangari |
|
LHP |
Lenze a mano |
LHM |
Lenza a mano meccanizzata |
LLS |
Palangaro fisso |
LLD |
Palangaro derivante |
LL |
Palangaro |
LTL |
Lenze trainate |
LX |
Ami e palangari |
Macchine per la raccolta |
|
HMP |
Pompe |
D. Principali categorie di accessori e dispositivi fissati agli attrezzi da pesca
Codice Alpha 3 FAO |
Accessorio o dispositivo |
BSC |
Foderone inferiore |
TSC |
Foderone superiore |
SBG |
Fodera di rinforzo |
CPP |
Fascia di protezione |
CDL |
Sagola di chiusura |
LST |
Strozzatoi |
RST |
Cinte di rinforzo |
FLP |
Enca |
SNT |
Pezza selettiva |
SRP |
Corde di rinforzo |
TQT |
Torquette |
MLT |
Cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone |
STL |
Cucitura di rinforzo |
LAR |
Ralinga laterale |
FLT |
Galleggiante |
EMD |
Dispositivi elettromeccanici |
KTE |
Pannello elevatore |
SPG |
Griglie di separazione |
SMP |
Pannello a maglie quadrate |
CSS |
Sacco propriamente detto |
OTH |
Altri (da specificare) |
E. Codici dei tipi di prodotti
Alpha-3 |
Presentazione |
Descrizione |
CBF |
Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato) |
Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lische e della coda |
CLA |
Chele |
Solo chele |
DWT |
Codice ICCAT |
Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne |
FIL |
In filetti |
HEA + GUT + TLD + asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti |
FIS |
Filettato e filetti senza pelle |
FIL + SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro |
FSB |
Filettato, con pelle e lische |
Filettato, con pelle e lische |
FSP |
Filettato, senza pelle, con lische sottili |
Filettato, senza pelle, con lische sottili |
GHT |
Eviscerato, decapitato e senza coda |
GUH + TLD |
GUG |
Eviscerato e senza branchie |
Asportazione dei visceri e delle branchie |
GUH |
Eviscerato e decapitato |
Asportazione dei visceri e della testa |
GUL |
Eviscerato, con il fegato |
GUT senza la rimozione del fegato |
GUS |
Eviscerato, decapitato e senza pelle |
GUH + SKI |
GUT |
Eviscerato |
Asportazione completa dei visceri |
HEA |
Decapitato |
Decapitato |
HET |
Decapitato e senza coda |
Decapitato e senza coda |
JAP |
Taglio giapponese |
Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre |
JAT |
Senza coda, taglio giapponese |
Taglio giapponese con asportazione della coda |
LAP |
Lappen |
Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne |
LVR |
Fegato |
Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C |
OTH |
Altro |
Ogni altra presentazione |
ROE |
Uova |
Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice ROE-C |
SAD |
Salato a secco |
Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato a secco |
SAL |
Leggermente salato in salamoia |
CBF + salato |
SGH |
Salato, eviscerato e decapitato |
GUH + salato |
SGT |
Salato, eviscerato |
GUT + salato |
SKI |
Senza pelle |
Senza pelle |
SUR |
Surimi |
Surimi |
TAL |
Coda |
Code unicamente |
TAD |
Senza coda |
Senza coda |
TNG |
Lingua |
Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C |
TUB |
Corpo unicamente |
Corpo di totano privo di visceri e testa |
WHL |
Intero |
Non trasformato |
WNG |
Pinne |
Pinne unicamente |
F. Tipo di imballaggio
Codice |
Tipo |
CRT |
Cartoni |
BOX |
Casse |
BGS |
Sacchi |
BLC |
Blocchi |
ALLEGATO XII
SICUREZZA E RISERVATEZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E DEI MESSAGGI ELETTRONICI
A. |
Requisiti minimi di sicurezza
|
B. |
Requisiti minimi applicabili ai sistemi informatici
|