ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.136.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
25 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/1


REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù delle disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettano alla Commissione gli elenchi nazionali delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fornite sui prodotti alimentari. Gli elenchi nazionali devono essere corredati delle relative condizioni applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, dispone che, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), la Commissione adotti entro il 31 gennaio 2010 un elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento e tutte le condizioni necessarie per l’impiego delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

(4)

Il 31 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri gli elenchi con oltre 44 000 indicazioni sulla salute. In considerazione delle numerose ripetizioni emerse dall’esame degli elenchi nazionali e in seguito alle discussioni con gli Stati membri, si è ritenuto necessario procedere alla compilazione — a partire dagli elenchi nazionali — di un elenco consolidato delle indicazioni per le quali era richiesto il parere scientifico dell’Autorità (di seguito «l’elenco consolidato») (2).

(5)

Il 24 luglio 2008 la Commissione ha formalmente trasmesso all’Autorità la richiesta di parere scientifico a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il mandato e una prima parte dell’elenco consolidato. Altre parti dell’elenco consolidato sono state trasmesse nel novembre e nel dicembre del 2008. La Commissione ha completato l’elenco consolidato con un addendum che è stato trasmesso all’Autorità il 12 marzo 2010. Alcune indicazioni contenute nell’elenco consolidato sono state successivamente ritirate dagli Stati membri prima della loro valutazione da parte dell’Autorità. La valutazione scientifica da parte dell’Autorità si è conclusa con la pubblicazione dei suoi pareri tra l’ottobre 2009 e il luglio 2011 (3).

(6)

Nella sua valutazione l’Autorità ha rilevato che alcune delle indicazioni presentate riguardavano effetti differenti o comportavano insieme lo stesso effetto indicato. Pertanto una indicazione sulla salute considerata nel presente regolamento può riguardare una o più voci dell’elenco consolidato.

(7)

Per varie indicazioni sulla salute l’Autorità ha concluso che, sulla base dei dati presentati, è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati. Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono tali conclusioni e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(8)

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l’elenco delle indicazioni consentite deve includere la formulazione dell’indicazione, le condizioni specifiche per l’impiego dell’indicazione e, all’occorrenza, le condizioni d’impiego o le restrizioni all’uso e/o una dicitura o un’avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell’Autorità.

(9)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori. A tale riguardo è necessario tener conto della formulazione e della presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un’indicazione abbia per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni sulla salute consentite.

(10)

Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botaniche», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dall’Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così come vi sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo momento.

(11)

Le indicazioni la cui valutazione da parte dell’Autorità o il cui esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della Commissione (4) e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(12)

A norma delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l’Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica, dato che non è stata riscontrata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati, non devono essere autorizzate. Inoltre, l’autorizzazione può essere legittimamente negata qualora le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità. Non sono ammesse indicazioni sulla salute contrastanti con i principi generalmente accettati in tema di nutrizione e di salute. Nel caso di un’indicazione (5) sugli effetti dei grassi sul normale assorbimento delle vitamine liposolubili e di un’altra indicazione (6) sugli effetti del sodio sul mantenimento della normale funzione muscolare, l’Autorità ha concluso che è stata evidenziata l’esistenza di un rapporto di causa ed effetto. L’utilizzo di tali indicazioni sulla salute, tuttavia, trasmetterebbe ai consumatori un messaggio contraddittorio e disorientante, perché equivarrebbe a un incoraggiamento del consumo di tali nutrienti nel momento in cui le autorità europee, nazionali e internazionali, sulla base delle conoscenze scientifiche generalmente accettate, informano i consumatori che è necessario ridurne l’assunzione. Queste due indicazioni non soddisfano pertanto le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, secondo le quali l’impiego delle indicazioni non può essere ambiguo o fuorviante. Inoltre, anche nel caso in cui dovessero essere autorizzate soltanto a condizioni di impiego specifiche e/o accompagnate da diciture o avvertenze aggiuntive, le indicazioni sulla salute in questione non sarebbero sufficienti a ridurre il disorientamento del consumatore e, di conseguenza, non devono essere autorizzate.

(13)

La data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione.

(14)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che la Commissione istituisca e tenga aggiornato un registro UE delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (di seguito «il registro»). Il registro includerà tutte le indicazioni consentite, nonché le condizioni d’impiego ad esse applicabili. Conterrà inoltre un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.

(15)

Le indicazioni sulla salute ritirate dagli Stati membri non saranno incluse nell’elenco delle indicazioni respinte del registro dell’Unione. Il registro sarà aggiornato periodicamente e, all’occorrenza, in funzione dei progressi realizzati riguardo alle indicazioni sulla salute per le quali la valutazione da parte dell’Autorità e/o l’esame da parte della Commissione non sono stati ancora completati.

(16)

Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle osservazioni e delle posizioni dei cittadini e degli interessati pervenute alla Commissione.

(17)

L’aggiunta di sostanze agli alimenti o l’uso di sostanze negli alimenti sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell’Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. Qualsiasi decisione su una indicazione sulla salute conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, quale l’inclusione nell’elenco delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, non costituisce un’autorizzazione alla commercializzazione della sostanza cui si riferisce l’indicazione, una decisione sulla possibilità o meno di utilizzare la sostanza nei prodotti alimentari o una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicazioni sulla salute consentite

1.   L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.

2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni precisate nell’allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Corrispondente alle voci ID 670 e ID 2902 dell’elenco consolidato.

(6)  Corrispondente alla voce ID 359 dell’elenco consolidato.


ALLEGATO

ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Condizioni d’uso dell’indicazione

Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

Numero dell’EFSA Journal

Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA

Acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue [gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi sono grassi insaturi]

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Acido alfa-linolenico

(ALA)

L’ALA contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ALA, come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 2 g di ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Acido docosaesaenoico

(DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Acido docosaesaenoico

(DHA)

Il DHA contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico

(EPA/DHA)

L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come specificato nell’indicazione «FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Acido linoleico

L’acido linoleico contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico (AL) per 100 g e per 100 kcal.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di AL.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Acido oleico

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’acido oleico è un grasso insaturo.

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi come specificato nell’indicazione «RICCO DI GRASSI INSATURI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce alla normale sintesi e al normale metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni neurotrasmettitori

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Acido pantotenico

L’acido pantotenico contribuisce a prestazioni mentali normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Acqua

L’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Acqua

L’acqua contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto qualunque forma.

L’indicazione può essere utilizzata solo per le acque che ottemperano alle prescrizioni di cui alle direttive 2009/54/CE e/o 98/83/CE.

2011;9(4):2075

1208

Alimenti a basso o a ridotto contenuto di acidi grassi saturi

La riduzione dell’assunzione di grassi saturi contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI» o con un ridotto contenuto di acidi grassi saturi come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio

La riduzione del consumo di sodio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento a basso contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE» o con un ridotto contenuto di sodio/sale come specificato nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Amido resistente

La sostituzione di amidi digeribili con amido resistente in un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento in cui l’amido digeribile è stato sostituito con amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale di amido resistente pari almeno al 14 % dell’amido totale.

 

2011;9(4):2024

681

Arabinoxilano prodotto dall’endosperma del frumento

L’assunzione di arabinoxilano nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento di glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per 100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotto dall’endosperma del frumento nell’ambito del pasto.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glucani

I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glucani da orzo e avena

L’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una porzione quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena nell’ambito del pasto.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaina

La betaina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 1,5 g di betaina.

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che un’assunzione quotidiana superiore a 4 g può comportare un notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue.

2011;9(4):2052

4325

Biotina

La biotina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotina

La biotina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotina

La biotina contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotina

La biotina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotina

La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di biotina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcio

Il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcio

Il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcio

Il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcio

Il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di calcio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Carbone attivo

Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto.

 

2011;9(4):2049

1938

Carne o pesce

Se consumati con altri alimenti contenenti ferro, la carne o il pesce contribuiscono al miglioramento dell’assorbimento del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico.

 

2011;9(4):2040

1223

Cellulosa metilica propilica idrossilata

(HPMC)

L’assunzione di cellulosa metilica propilica idrossilata durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quantificata nell’ambito di un pasto. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 4 g di HPMC nell’ambito di un pasto.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1739

814

Cellulosa metilica propilica idrossilata

(HPMC)

La cellulosa metilica propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di HPMC. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 5 g di HPMC.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1739

815

Chitosano

Il chitosano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di chitosano.

 

2011;9(6):2214

4663

Cloruro

Il cloruro contribuisce alla normale digestione mediante la produzione di acido cloridrico nello stomaco

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cloruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

L’indicazione non può essere impiegata per il cloruro ottenuto a partire da cloruro di sodio

2010;8(10):1764

326

Colina

La colina contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

 

2011;9(4):2056

3090

Colina

La colina contribuisce al normale metabolismo dei lipidi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

 

2011;9(4):2056

3186

Colina

La colina contribuisce al mantenimento della normale funzione epatica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per 100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Creatina

La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di creatina. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.

L’indicazione può essere utilizzata solo per alimenti destinati a adulti che praticano un esercizio fisico intenso

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Cromo

Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Cromo

Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Fermenti vivi nello yogurt

Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto

Per poter recare l’indicazione, lo yogurt o il latte fermentato devono contenere almeno 108 di microorganismi vivi e starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Ferro

Il ferro contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Ferro

Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Ferro

Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Ferro

Il ferro contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Ferro

Il ferro interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di ferro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Fibra di avena

La fibra di avena contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto indicato si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno10 g di fibre di frumento.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Fibra di frumento

La fibra di frumento contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Fibra di orzo

La fibra di orzo contribuisce all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Fibra di segale

La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Fluoruro

Il fluoruro contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folato

Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folato

Il folato contribuisce alla normale sintesi degli amminoacidi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folato

Il folato contribuisce alla normale emopoiesi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folato

Il folato contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folato

Il folato contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folato

Il folato contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folato

Il folato contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folato

Il folato interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosforo

Il fosforo contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosforo

Il fosforo contribuisce alla normale funzione delle membrane cellulari

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosforo

Il fosforo contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di fosforo come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glucomannano

(konjac del mannano)

Il glucomannano contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di glucomannano. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 4 g di glucomannano.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannano

(konjac del mannano)

Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di glucomannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1-2 bicchieri d’acqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta ipocalorica.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla neutralizzazione degli acidi della placca

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Gomma da masticare senza zucchero

La gomma da masticare senza zucchero contribuisce alla riduzione della secchezza orale

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.

 

2009; 7(9):1271

1240

Gomma da masticare senza zucchero con carbammide

La gomma da masticare senza zucchero con carbammide neutralizza gli acidi della placca in maniera più efficace rispetto alla gomma da masticare senza zucchero senza carbammide

Questa indicazione può essere impiegata solo per la gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per l’uso dell’indicazione nutrizionale «SENZA ZUCCHERI» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Per poter recare l’indicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo l’assunzione di un cibo o di una bevanda.

 

2011;9(4):2071

1153

Gomma di guar

La gomma di guar contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di gomma di guar. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 g di gomma di guar.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Vainoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(2):1464

808

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Iodio

Lo iodio contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Iodio

Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di iodio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Lattasi

La lattasi migliora la digestione del lattosio nei soggetti che maldigeriscono il lattosio

Questa indicazione può essere impiegata solo per gli integratori alimentari con una dose minima di 4 500 unità di FCC (Food Chemicals Codex), con l’avvertenza per il consumatore della necessità dell’assunzione a ogni pasto contenente lattosio.

I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Lattulosio

Il lattulosio contribuisce all’accelerazione del transito intestinale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di lattulosio in una singola porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con una dose di 10 g di lattulosio al giorno.

 

2010;8(10):1806

807

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnesio

Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnesio

Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnesio

Il magnesio contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnesio

Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesio

Il magnesio contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Melatonina

La melatonina contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 mg di melatonina per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di melatonina.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molibdeno

Il molibdeno contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(riso rosso)

La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 mg di monacolina K del riso rosso. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 10 mg di monacolina K da preparazioni di riso rosso fermentato.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niacina

La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacina

La niacina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacina

La niacina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacina

La niacina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacina

La niacina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di niacina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Noci

Le noci contribuiscono al miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 30 g di noci.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Pectine

Le pectine contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di pectine. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 6 g di pectine.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectine

L’assunzione di pectine durante il pasto contribuisce alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 10 g di pectine per porzione quantificata. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 10 g di pectine nell’ambito di un pasto.

Va segnalato un possibile pericolo di soffocamento per le persone con difficoltà di deglutizione o in caso di ingestione senza un’adeguata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata l’avvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

2010;8(10):1747

786

Polifenoli dell’olio di oliva

I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per l’olio d’oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potassio

Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potassio

Il potassio contribuisce alla normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potassio

Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Proteine

Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Proteine

Le proteine contribuiscono al mantenimento di ossa normali

Quest’indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nell’indicazione «FONTE DI PROTEINE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Rame

Il rame contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Rame

Il rame contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Rame

Il rame contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Rame

Il rame contribuisce al normale trasporto di ferro nell’organismo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Rame

Il rame contribuisce alla normale pigmentazione della pelle

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Rame

Il rame contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Rame

Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di rame come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di globuli rossi normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavina

(vitamina B2)

La riboflavina contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale spermatogenesi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selenio

Il selenio contribuisce al mantenimento di unghie normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selenio

Il selenio contribuisce alla normale funzione tiroidea

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selenio

Il selenio contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato

Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Soluzioni di carboidrati-elettroliti

Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico

Per poter recare l’indicazione, le soluzioni di carboidrati-elettroliti devono contenere 80-350 kcal/L da carboidrati e almeno il 75 % dell’energia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre un’elevata risposta glicemica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1 150 mg/L) di sodio e devono avere un’osmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi,

xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (2) contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti

L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un valore inferiore a 5,7 nel corso dell’assunzione e fino a 30 minuti dopo tale assunzione.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi;

xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio; D-tagatosio e isomaltulosio

L’assunzione di alimenti/bevande contenenti <nome del sostituto dello zucchero> anziché zucchero (1) induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti/bevande contenenti zucchero

L’indicazione è consentita solo se gli zuccheri sono sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o bevande sia ridotto almeno nella misura specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, essi devono sostituire quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa proporzione specificata nell’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La sostituzione di un pasto giornaliero di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso

Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con sostituti di un pasto.

 

2010; 8(2):1466

1418

Sostituto di un pasto per il controllo del peso

La sostituzione di due pasti giornalieri di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso

Per poter recare l’indicazione, un alimento deve soddisfare le specifiche relative ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/8/CE. Per poter ottenere l’effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto.

 

2010; 8(2):1466

1417

Steroli e stanoli vegetali

Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamina

La tiamina contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamina

La tiamina contribuisce alla normale funzione cardiaca

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di tiamina come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al normale metabolismo del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di membrane mucose normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamina A

La vitamina A contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamina A

La vitamina A interviene nel processo di specializzazione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale sintesi della cisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamina B6

La vitamina B6 contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamina B12

La vitamina B12 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamina B12

La vitamina B12 interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg di vitamina C. L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta all’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle ossa

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione delle gengive

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei denti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale metabolismo energetico

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamina C

La vitamina C contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione psicologica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamina C

La vitamina C accresce l’assorbimento del ferro

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamina D

La vitamina D contribuisce a normali livelli di calcio nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al mantenimento di denti normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamina D

La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamina D

La vitamina D interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamina E

La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamina K

La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamina K

La vitamina K contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo acido-base

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale fertilità e alla normale riproduzione

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo degli acidi grassi

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale metabolismo della vitamina A

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di unghie normali

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone nel sangue

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinco

Lo zinco contribuisce al mantenimento della capacità visiva normale

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinco

Lo zinco contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinco

Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinco

Lo zinco interviene nel processo di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di zinco come specificato nell’indicazione «FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI]» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759


(1)  Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»

(2)  Nel caso del D-tagatosio e dell’isomaltulosio, anziché «zucchero» si legga «altri zuccheri»


25.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2012

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafi 3 e 4, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafo 9, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce alcune misure specifiche di controllo per monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (2). Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010. Varie raccomandazioni, adottate dalla NEAFC, che istituiscono un regime di controllo e di coercizione (il regime) applicabile ai pescherecci operanti nelle acque della zona della convenzione situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, stabiliscono nei loro allegati il formato per la comunicazione dei dati e il modello di alcuni strumenti di ispezione e devono essere recepite nel diritto dell'Unione.

(2)

Poiché il regolamento (UE) n. 1236/2010 stabilisce un nuovo regime di controllo e coercizione, il regolamento (CE) n. 1085/2000 della Commissione, del 15 maggio 2000, che stabilisce alcune modalità di applicazione delle misure di controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (3), deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a)   "messaggio di posizione": il rapporto sulla posizione di una nave trasmesso automaticamente dal sistema di localizzazione via satellite installato a bordo della nave al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera;

(b)   "rapporto di posizione": il rapporto elaborato dal comandante di una nave nei casi di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (4);

(c)   "numero CFR": il numero di identificazione della nave nel registro della flotta comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (5).

Articolo 2

Punti di contatto

1.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato della NEAFC e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (l'Agenzia), su supporto informatico, le informazioni riguardanti i punti di contatto previste all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.

2.   Gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella zona protetta del loro sito web creata a norma degli articoli 114 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO II

MISURE DI MONITORAGGIO

Articolo 3

Partecipazione dell'Unione

1.   L'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 include le navi autorizzate a pescare una o più risorse regolamentate, suddivise per specie.

Ove del caso, l'elenco fa riferimento al numero CFR assegnato a ciascuna nave.

2.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per via elettronica, l'elenco delle navi a cui è stata revocata o sospesa l'autorizzazione a praticare la pesca nella zona di regolamentazione.

Articolo 4

Registrazione delle catture

1.   Oltre alle informazioni specificate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il giornale di pesca di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1236/2010 contiene le informazioni indicate nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.

2.   Il registro di produzione di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è definito nell'allegato I, parte B.

3.   Il piano di stivaggio di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, è definito nell'allegato I, parte C.

4.   Il codice da utilizzare per ciascuna specie è quello stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), quale riportato nell'allegato II.

Articolo 5

Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate e posizione

Per la trasmissione al segretariato della NEAFC delle informazioni di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010, gli Stati membri utilizzano il formato e le specifiche definiti all'allegato III.

Articolo 6

Dichiarazione globale delle catture

Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 in formato XML.

CAPO III

ISPEZIONI

Articolo 7

Organismo designato

L'Agenzia è l'organismo designato per:

(a)

coordinare le attività di sorveglianza e ispezione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010;

(b)

ricevere, inviare e trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1236/2010;

(c)

effettuare le registrazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.

Articolo 8

Identificazione degli ispettori e dei mezzi di ispezione

1.   La carta di identità speciale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è conforme al modello che figura nell'allegato IV, parte A.

2.   La carta di identità speciale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è conforme al modello che figura nell'allegato IV, parte B.

Articolo 9

Attività di ispezione

Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni riguardanti la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili di ispezione di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, in conformità al modello di cui all'allegato V.

Articolo 10

Procedura di sorveglianza

1.   I rapporti di avvistamento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono trasmessi utilizzando il modulo riportato nell'allegato VI, parte A.

2.   I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono trasmessi utilizzando il modulo riportato nell'allegato VI, parte B.

Articolo 11

Rapporti di ispezione

I rapporti di ispezione di cui all'articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1236/2010 sono redatti conformemente al modello riportato nell'allegato VII.

CAPO IV

CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

Articolo 12

Notifica preliminare di entrata in porto

La notifica di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (PSC) riportato nell'allegato VIII, la cui parte A è debitamente compilata come segue:

(a)

il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;

(b)

il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.

Articolo 13

Trattamento della notifica preliminare

Nel rinviare una copia della notifica preliminare conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera utilizza il modulo PSC riportato nell'allegato VIII compilandone debitamente la parte B.

Articolo 14

Rapporti di ispezione in porto

I rapporti di ispezione di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono redatti conformemente al modello riportato nell'allegato IX e trasmessi al segretariato della NEAFC con copia alla Commissione.

CAPO V

INFRAZIONI

Articolo 15

Organismo designato

L'Agenzia è l'organismo designato per ricevere, inviare e trasmettere le informazioni di cui agli articoli 29, 30, 32, 33, 34, 36 e 43 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

CAPO VI

DATI

SEZIONE 1

Comunicazione di dati

Articolo 16

Comunicazione al segretariato della NEAFC

I formati e i protocolli per lo scambio di dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X; i codici corrispondenti da utilizzare nelle comunicazioni con il segretariato della NEAFC sono quelli indicati nell'allegato XI.

SEZIONE 2

Sicurezza e riservatezza dei dati

Articolo 17

Disposizioni comuni sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati

1.   La presente sezione stabilisce le regole in materia di riservatezza per l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1236/2010. Essa si applica a tutti i rapporti e messaggi elettronici contemplati dal presente regolamento, fatta eccezione per la dichiarazione globale delle catture di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2.   Se del caso, ciascuno Stato membro provvede, su richiesta del segretariato della NEAFC, alla rettifica o alla cancellazione dei rapporti e dei messaggi il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1236/2010 o del presente regolamento.

3.   I rapporti e i messaggi elettronici possono essere utilizzati solo ai fini previsti dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.

Articolo 18

Dati relativi alle ispezioni

1.   Gli Stati membri che effettuano un'ispezione possono conservare e archiviare i rapporti e i messaggi elettronici trasmessi dal segretariato della NEAFC fino a 24 ore dopo l'uscita definitiva della nave di cui trattasi dalla zona di regolamentazione. Si considera che la partenza abbia avuto luogo sei ore dopo che è stata comunicata l'intenzione di lasciare la zona di regolamentazione.

2.   Gli Stati membri che effettuano un'ispezione garantiscono un trattamento sicuro dei rapporti e dei messaggi elettronici nei loro rispettivi sistemi informatici, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione su una rete.

3.   Gli Stati membri adottano opportune misure di carattere tecnico e organizzativo al fine di proteggere i rapporti e i messaggi elettronici da ogni possibile distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, divulgazione o consultazione non autorizzata e da ogni forma di trattamento improprio.

4.   Gli Stati membri che effettuano un'ispezione trasmettono i rapporti e i messaggi elettronici a fini di ispezione e unicamente agli ispettori assegnati al regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.

Articolo 19

Sistemi di trattamento dei dati

1.   I sistemi di trattamento dei dati utilizzati dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'Agenzia sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza definiti nell'allegato XII, parte A.

2.   I sistemi informatici principali degli Stati membri sono conformi ai criteri definiti nell'allegato XII, parte B.

3.   La comunicazione di dati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il protocollo https. Per garantirne la riservatezza e l'autenticità si utilizzeranno opportuni protocolli di criptaggio.

4.   La limitazione di accesso ai dati è garantita da un meccanismo flessibile di identificazione dell'utilizzatore e di accesso per mezzo di password. Ciascun utilizzatore ha accesso solo ai dati necessari per il suo lavoro.

5.   Le norme tecniche per lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia possono essere stabilite in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1085/2000 è abrogato.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 128 del 29.5.2000, pag. 1.

(4)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(5)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.


ALLEGATO I

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE

A.   Registrazioni nel giornale di pesca

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Informazioni relative all'entrata nella zona di regolamentazione

Data

DA

O

Dato relativo all’attività; data di entrata nella zona di regolamentazione

Ora di entrata

TI

O

Dato relativo all’attività; ora di entrata nella zona di regolamentazione

Posizione

 

 

Dato relativo all’attività; posizione all'entrata nella zona di regolamentazione

Latitudine

LA

O

Posizione al momento dell'entrata

Longitudine

LO

O

Posizione al momento dell'entrata

Quantitativo a bordo

OB

 

Dato relativo all’attività; quantitativo a bordo per specie

Nome della specie (1)

 

O

Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II

Quantitativo (1)

 

O

Peso vivo in chilogrammi

Catture per cala o operazione di pesca

Luogo di pesca

 

 

Dato relativo all’attività; posizione

Latitudine

LA

O (2)

Posizione all'inizio dell'operazione di pesca

Longitudine

LO

O (2)

Posizione all'inizio dell'operazione di pesca

Ora

TI

O (2)

Dato relativo all’attività; ora in cui ha inizio l'operazione di pesca

Catture

CA

 

Dato relativo all’attività; catture detenute a bordo per operazione di pesca e per specie

Specie (1)

 

O (2)

Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II

Quantitativo (1)

 

O (2)

Peso vivo in chilogrammi

Profondità di pesca

FD

O (3)

Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri)

Informazioni giornaliere

Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata

FO

O (4)

Dato relativo all’attività; numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore

Rigetti

RJ

 

Dato relativo all’attività; quantitativo catturato e rigettato per specie

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Quantitativo

 

O

Peso vivo in chilogrammi

Catture cumulate

CC

 

Dato relativo all’attività; stima delle catture cumulate di ogni specie effettuate dall'entrata nella zona di regolamentazione

Specie (1)

 

O

Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II

Quantitativo (1)

 

O

Peso vivo in chilogrammi

Informazioni sui trasbordi

Data

DA

O

Dato relativo all’attività; data o date di trasbordo

Trasbordi

KG

 

Dato relativo all’attività; quantitativi di ogni specie caricati e scaricati nella zona di regolamentazione

Specie (1)

 

O

Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II

Quantitativo (1)

 

O

Peso vivo in chilogrammi

Trasbordato su

TT

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo di chiamata della nave ricevente

Trasbordato da

TF

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo di chiamata della nave cedente

Informazioni relative alle trasmissioni di rapporti

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione di un rapporto

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione di un rapporto (UTC)

Trasmissione utilizzata

TU

O (4)

Dato relativo al messaggio; nome della stazione da cui è trasmesso il messaggio

Tipo di documento

TM

O

Dato relativo al messaggio

Informazioni relative all'uscita dalla zona di regolamentazione

Ora

TI

O

Dato relativo all’attività; ora di uscita (UTC)

Data

DA

O

Dato relativo all’attività; data di uscita

Posizione

 

 

Dato relativo all’attività; posizione all'uscita dalla zona di regolamentazione

Latitudine

LA

O

Posizione al momento dell'uscita

Longitudine

LO

O

Posizione al momento dell'uscita

Catture cumulate a bordo

OB

 

Dato relativo all’attività; catture cumulate di ogni specie detenute a bordo

Specie (1)

 

O

Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II

Quantitativo (1)

 

O

Peso vivo in chilogrammi

Nome e firma del comandante

MA

O

 

B.   Registrazioni nel registro di produzione

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

1.   Identità della nave  (5)

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno della nave

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

2.   Informazioni relative alla produzione

Data

DA

O

Dato relativo all’attività; data di produzione

Quantitativo prodotto

QP

 

Dato relativo all’attività; quantitativo giornaliero prodotto per specie

Nome delle specie

 

O

Codice FAO della specie

Quantitativo

 

O

Peso totale del prodotto in chilogrammi

Tipo di prodotto

 

O

Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)

Quantitativo

 

O

Peso del prodotto in chilogrammi

Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

Produzione cumulata del periodo

AP

 

Dato relativo all’attività; quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione

Nome delle specie

 

O

Codice FAO della specie

Quantitativo

 

O

Peso totale del prodotto in chilogrammi

Tipo di prodotto

 

O

Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)

Quantitativo

 

O

Peso del prodotto in chilogrammi

Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

3.   Informazioni relative all'imballaggio

Nome delle specie

SN

F

Dato relativo all’attività; codice FAO della specie

Codice del prodotto

PR

F

Dato relativo all’attività; codice del prodotto (parte E dell'allegato XI)

Tipo di imballaggio

TY

F

Dato relativo all’attività; tipo di imballaggio (parte F dell'allegato XI)

Peso unitario

NE

F

Dato relativo all’attività; peso netto del prodotto in chilogrammi

Numero di unità

NU

F

Dato relativo all’attività; numero di unità imballate

4.

Nome e indirizzo del comandante

MA

O

 

C.   Piano di stivaggio

1.

Le catture trasformate devono essere stivate e marcate in modo da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti quando questi sono conservati in diverse parti della stiva.

2.

Il piano di stivaggio deve indicare la posizione dei prodotti nella stiva e i quantitativi dei prodotti presenti a bordo, espressi in kg.

3.

Il piano di stivaggio è aggiornato quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC).


(1)  Devono essere registrate le specie le cui catture superano i 50 kg.

(2)  Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci registrino queste informazioni su base giornaliera, o per ogni cala o operazione di pesca, o in entrambi i modi.

(3)  Obbligatorio nei casi in cui è prescritto da misure di gestione specifiche.

(4)  Obbligatorio solo se si utilizza una stazione radio.

(5)  È obbligatoria l'indicazione di un dato relativo all'identità della nave in aggiunta all'indicativo di chiamata.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE

Codice Alpha-3

FAO

Nome comune

Nome scientifico

ALF

Berici

Beryx spp.

ALC

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

ANT

Antimora blu

Antimora rostrata

API

Gattucci

Apristuris spp

ARG

Argentine

Argentina spp.

BLI

Molva azzurra

Molva dypterygia

BRF

Scorfano di fondale

Helicolenus dactylopterus

BSF

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

BSH

Verdesca

Prionace glauca

BSK

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

BSS

Spigola

Dicentrarchus labrax

CAP

Capelin

Mallotus villosus

CAS

Bavosa lupa

Anarhichas minor

CAT

Bavose lupe

Anarhichas spp.

CFB

Pescecane nero

Centroscyllium fabricii

CMO

Chimera

Chimaera monstrosa

COD

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COE

Grongo

Conger conger

CYO

Squalo portoghese

Centroscymnus coelolepis

CYH

Chimera

Hydrolagus mirabilis

CYP

Squalo musolungo

Centroscymnus crepidater

DCA

Squalo becco d’uccello

Deania calceus

ELP

Licode

Lycods esmarkii

EPI

Re di triglie nero

Epigonus telescopus

FOR

Musdea

Phycis phycis

GAM

Gattuccio islandese

Galeus murinus

GHL

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Musdea bianca

Phycis blennoides

GSK

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

GUP

Sagrì

Centrophorus granulosus

GUQ

Sagrì

Centrophorus squamosus

HAD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HER

Aringa

Clupea harengus

HOM

Suro

Trachurus trachurus

HPR

Pesce specchio

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Squalo serpente

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Razza norvegese

Raja nidarosiensus

KCD

Granchio reale

Paralithodes camtschaticus

KEF

Granchio rosso di fondale

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Molva

Molva molva

LUM

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

MAC

Sgombro

Scomber scombrus

MOR

Moridi

Moridae

ORY

Pesce specchio atlantico

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Pesce porco atlantico

Oxynotus paradoxus

PHO

Alepocefalo

Alepocephalus rostratus

PLA

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

PLE

Passera di mare

Pleuronectes platessa

POC

Merluzzo artico

Boreogadus saida

POK

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

PRA

Gamberello boreale

Pandalus borealis

REB

Sebaste

Sebastes mentella

RED

Scorfani (non precisato)

Sebastes spp.

REG

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

RHG

Granatiere

Macrourus berglax

RIB

Mora

Mora moro

RNG

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

SBL

Squalo capopiatto

Hexanchus griseus

SBR

Occhialone

Pagellus bogaraveo

SCK

Zigrino

Dalatias licha

SFS

Pesce sciabola

Lepidopus caudatus

SHL

Pesce diavolo maggiore

Etmopterus princeps

SHL

Sagrì nero

Etmopterus spinax

SHO

Boccanera

Galeus melastomus

RCT

Chimera atlantica

Rhinochimaera atlantica

RJG

Razza

Raja hyperborea

RJY

Razza rotonda

Raja fyllae

SFV

Scorfano atlantico

Sebastes viviparus

SKA

Razze

Raja spp.

SKH

Squali

Selachimorpha

SYR

Cagnolo atlantico

Scymnodon ringens

TJX

Scorfano di acque profonde

Trachyscorpia cristulata

USK

Brosmio

Brosme brosme

WHB

Melù

Micromesistius poutassou

WRF

Cernia di fondale

Polyprion americanus


ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DELLE CATTURE, DEI TRASBORDI E DELLE POSIZIONI

1)   Rapporto "CATTURE IN ENTRATA"

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Numero d'ordine

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "COE" per rapporto "catture in entrata"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Latitudine

LA

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Quantitativo a bordo

OB

 

Dato relativo all’attività; quantitativi di ogni specie detenuti a bordo, in coppia se necessario

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


2)   Rapporto "CATTURE"

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Numero d'ordine

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio "CAT" per rapporto "catture"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Latitudine

LA

O (1)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (1)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Catture settimanali

CA

 

Dato relativo all’attività; catture cumulate detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (2) o dall'ultimo rapporto "catture", in coppia se necessario

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Giorni di pesca

DF

O

Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto "catture"

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


3)   Rapporto "CATTURE IN USCITA"

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Numero d'ordine

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; "COX" per rapporto "catture in uscita"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave. Numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Latitudine

LA

O (3)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (3)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Catture settimanali

CA

 

Dato relativo all’attività; catture cumulate detenute a bordo per specie dall'inizio delle operazioni di pesca nella zona di regolamentazione (4) o dall'ultimo rapporto "catture", in coppia se necessario

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Giorni di pesca

DF

O

Dato relativo all’attività; numero di giorni di pesca nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultimo rapporto "catture"

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


4)   Rapporto "TRASBORDI"

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Numero d'ordine

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "TRA" per rapporto "trasbordi"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Quantitativo caricato o scaricato

KG

 

Quantitativo caricato o scaricato nella zona di regolamentazione, per specie (in coppia se necessario)

Specie

 

O

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

O

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Trasbordato su

TT

O (5)

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente

Trasbordato da

TF

O (5)

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave cedente

Latitudine

LA

O (6)

Dato relativo all’attività; latitudine stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo

Longitudine

LO

O (6)

Dato relativo all’attività; longitudine stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo

Data prevista

PD

O (6)

Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (AAAAMMGG)

Ora prevista

PT

O (6)

Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende effettuare il trasbordo (OOMM)

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


5)   Rapporto/messaggio "POSIZIONE"

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Numero d'ordine

SQ

O (7)

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM (8)

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" per rapporto/messaggio "posizione", da trasmettere mediante VMS o altri mezzi in caso di guasto dell'impianto di localizzazione via satellite

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave. Numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Latitudine

LA

O (9)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (9)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Latitudine (decimali)

LT

O (10)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine (decimali)

LG

O (10)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Velocità

SP

O

Dato relativo all’attività; velocità della nave

Rotta

CO

O

Dato relativo all’attività; direzione della nave

Stato di bandiera

FS

O (11)

Dato relativo all’attività; Stato di bandiera della nave

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


6)   Rapporto "PORTO DI SBARCO"

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Numero d'ordine

SQ

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del rapporto della nave per l’anno in causa

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POR"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero della bordata

TN

F

Dato relativo all’attività; numero di serie della bordata per l’anno in corso

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero individuale della nave della parte contraente espresso come codice alpha-3 ISO dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Latitudine

LA

O (12)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine

LO

O (12)

Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Stato costiero

CS

O

Dato relativo all’attività; Stato costiero del porto di sbarco

Nome del porto

PO

O

Dato relativo all’attività; nome del porto di sbarco

Data prevista

PD

O

Dato relativo all’attività; data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (AAAAMMGG)

Ora prevista

PT

O

Dato relativo all’attività; ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto (OOMM)

Quantitativo da sbarcare

KG

O

Dato relativo all’attività; quantitativo di ogni specie da sbarcare in porto, in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Quantitativo a bordo

OB

O

Dato relativo all’attività; quantitativo di ogni specie detenuto a bordo, in coppia se necessario

Specie

 

 

Codice FAO della specie

Peso vivo

 

 

Peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


7)   Rapporto "ANNULLAMENTO"

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Proveniente da

FR

O

Nome della parte che trasmette

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio “CAN” (13) per rapporto "annullamento"

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Rapporto annullato

CR

O

Dato relativo al messaggio; numero di registrazione del rapporto da annullare

Anno del rapporto annullato

YR

O

Dato relativo al messaggio; anno del rapporto da annullare

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


(1)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

(2)  Vale a dire il primo rapporto "catture" per la bordata in corso nella zona di regolamentazione.

(3)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

(4)  Vale a dire la prima comunicazione delle catture effettuate nella zona di regolamentazione per la bordata in corso.

(5)  Secondo il caso.

(6)  Facoltativo per i rapporti trasmessi dalle navi riceventi dopo il trasbordo.

(7)  Facoltativo in caso di messaggio VMS.

(8)  

 

Il tipo di messaggio è "ENT" per il primo messaggio VMS proveniente dalla zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente.

 

Il tipo di messaggio è "EXI" per il primo messaggio VMS proveniente dall'esterno della zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente; in questo tipo di messaggio i dati relativi alla latitudine e alla longitudine sono facoltativi.

 

Il tipo di messaggio è "MAN" per i rapporti trasmessi da navi con un guasto all'impianto di localizzazione via satellite, in aggiunta al disposto dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 404/2011.

(9)  Obbligatorio per i messaggi elaborati manualmente.

(10)  Obbligatorio per i messaggi VMS.

(11)  Obbligatorio; da utilizzare unicamente nelle trasmissioni tra il segretariato della NEAFC e i CCP.

(12)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(13)  Un rapporto di annullamento non può essere utilizzato per annullare un altro rapporto di annullamento.


ALLEGATO IV

IDENTIFICAZIONE DELL’ISPEZIONE

A.   Identificazione degli ispettori

Image

Image

La carta misura 10 × 7 cm e può essere plastificata.

I colori della bandierina di ispezione NEAFC sono indicati nell'allegato VI, parte B.

Il numero della carta è formato dal codice alpha-3 del paese seguito dal numero di serie a quattro cifre della parte contraente.

B.   Segnale di ispezione della NEAFC

1.

Due bandierine, poste una sopra l'altra, da utilizzare di giorno e in condizioni normali di visibilità.

Image

La distanza tra le bandierine non deve essere superiore a un metro.

Image

2.

Il canotto di attracco deve inalberare una bandierina di ispezione che risponda ai requisiti sopra indicati. La bandierina può essere ridotta della metà e può anche essere dipinta sulla fiancata o su una parete verticale del canotto (in tal caso non occorre riprodurre le lettere nere "NE").


ALLEGATO V

NOTIFICA DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

A.   Rapporto relativo all'entrata di un mezzo di ispezione e sorveglianza nella zona di regolamentazione

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Proveniente da

FR

O

Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio

Numero di registrazione

RN

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEN" per i rapporti relativi all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione

Data di registrazione

RD

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Mezzi di sorveglianza

MI

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza

Identificazione degli ispettori designati

AI

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero della carta d'identità, ripetuto se necessario

Data

DA

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di entrata (1)

Ora

TI

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di entrata (1)

Latitudine

LA

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata (1)

Longitudine

LO

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata (1)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione


B.   Rapporto relativo all'uscita di un mezzo di ispezione e sorveglianza dalla zona di regolamentazione

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Proveniente da

FR

O

Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio

Numero di registrazione

RN

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEX" per i rapporti relativi all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione

Data di registrazione

RD

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Mezzi di sorveglianza

MI

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza

Data

DA

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di uscita (2)

Ora

TI

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di uscita (2)

Latitudine

LA

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita (2)

Longitudine

LO

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita (2)

Fine della registrazione

ER

O

Dati relativi al sistema; indica la fine della registrazione


(1)  Stimata quando il messaggio è trasmesso prima dell'entrata del mezzo di sorveglianza.

(2)  Corrisponde al dato stimato relativo all’attività di sorveglianza contenuto nel messaggio SEN se il messaggio viene annullato.


ALLEGATO VI

RAPPORTI DI SORVEGLIANZA E DI AVVISTAMENTO

A.   Rapporto di avvistamento della NEAFC

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

Proveniente da

FR

O

Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente)

Numero di registrazione

RN

O

Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l’anno in corso

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "OBS" per rapporto di osservazione

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza

Data di registrazione

RD

O

Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora di registrazione

RT

O

Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione

Numero di serie dell'osservazione

OS

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero di serie dell'osservazione

Data

DA

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; data in cui la nave è stata avvistata

Ora

TI

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora in cui la nave è stata avvistata

Latitudine

LA

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; latitudine al momento dell'avvistamento

Longitudine

LO

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; longitudine al momento dell'avvistamento

Identificazione dell'oggetto

OI

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave avvistata

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; numero sulla fiancata della nave avvistata o, in assenza di questo, numero IMO

Nome della nave

NA

F

Dato relativo all’immatricolazione della nave; nome della nave avvistata

Stato di bandiera

FS

O

Dato relativo all’immatricolazione della nave; Stato di bandiera della nave avvistata

Tipo di nave

TP

F

Caratteristiche della nave; tipo di nave avvistata

Velocità

SP

F

Dato relativo all'attività di sorveglianza; velocità della nave avvistata

Rotta

CO

F

Dato relativo all'attività di sorveglianza; direzione della nave avvistata

Attività

AC

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; attività della nave avvistata (allegato XI, parte B)

Fotografia

PH

O

Dato relativo all'attività di sorveglianza; è stata fatta una fotografia della nave avvistata, "SI" o "NO"?

Osservazioni

MS

F

Dato relativo all'attività di sorveglianza; osservazioni libere ad integrazione del rapporto

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine di una singola registrazione

L'accertamento dell'identità di una nave può essere effettuato solo mediante verifica visiva dell'indicativo di chiamata o del numero di immatricolazione esterno che figura sulla nave.

Se non è possibile effettuare tale accertamento, occorre indicarne il motivo nello spazio riservato alle osservazioni.

B.   Rapporto di sorveglianza della NEAFC

PARTE CONTRAENTE

MEZZO DI ISPEZIONE DESIGNATO:

TIPO …

INDICATIVO DI CHIAMATA …

RIFERIMENTO NEAFC …

ISPETTORI DESIGNATI:

NOME …

RIFERIMENTO NEAFC …

NOME …

RIFERIMENTO NEAFC …

A.   PATTUGLIAMENTO

A1

INIZIO DEL PATTUGLIAMENTO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE:

DATA …

ORA …

UTC

LATITUDINE …

LATITUDINE …

A2

INIZIO DEL PATTUGLIAMENTO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE:

DATA …

ORA …

UTC

LATITUDINE …

LONGITUDINE …

A3

APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER DETERMINARE LA POSIZIONE: …

B.   OSSERVAZIONI

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

N.

Data

ORA UTC

Posizione

Nave avvistata (1)

IRCS/ marcatura esterna

Stato di bandiera

Direzione/Velocità

Tipo di nave

Attività

Foto n.

Infrazione o osservazione

Latitudine

Longitudine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Firma dell'ispettore/degli ispettori autorizzato/i …

Firma …


(1)  Identificazione (nome/numero)


ALLEGATO VII

RAPPORTO DI ISPEZIONE NEAFC

PARTE CONTRAENTE:

 

NAVE DI ISPEZIONE DESIGNATA:

NOME

NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE

INDICATIVO DI CHIAMATA

RIFERIMENTO NEAFC

ISPETTORI DESIGNATI:

NOME

RIFERIMENTO NEAFC

NOME

RIFERIMENTO NEAFC

PARTE A.   IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE ISPEZIONATA

A.1.1.

Numero IMO…

A.1.2.

Indicativo internazionale di chiamata …

A.1.3.

Nome della nave …

A.2.

Numero di immatricolazione esterno …

A.3.

Tipo di nave …

A.4.

Posizione al momento dell'ispezione determinata dalla nave di ispezione

DATA …

ORA … UTC

Latitudine … Longitudine …

A.5.

Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione

A.6.

Stato di bandiera …

A.7.

Nome e indirizzo del comandante …

A.8.

Attività della nave …

A.9.

Posizione al momento dell'ispezione determinata dalla nave ispezionata

DATA …

ORA … UTC

Latitudine … Longitudine …

A.10.

Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione

Eventuali osservazioni degli ispettori: …

… sigle: …

PARTE B.   CONTROLLO  (1)

B.1.

Documentazione della nave

controllata: SI/NO

B.1.1.

Autorizzazione a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC:

SI/NO

B.1.2.

Autorizzazione a pescare le seguenti risorse regolamentate: …

 

B.1.3.

Se del caso,

SI/NO

Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati della stiva del pesce?

SI/NO

B.1.4.

Se del caso,

SI/NO

Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati delle cisterne di acqua marina refrigerata?

SI/NO

B.1.5.

Se del caso,

SI/NO

Sono presenti a bordo tabelle certificate di taratura delle cisterne di acqua marina refrigerata?

SI/NO

Eventuali osservazioni degli ispettori:

… Sigle …


B.2.

Registrazione dei movimenti della nave/VMS

controllata: SI/NO

B.2.1.

Bordata di pesca

B.2.2.

Rapporti/VMS

 

Arrivo nella zona di regolamentazione NEAFC

Ultima posizione comunicata

Trasponditore VMS installato

SI/NO

Sistema VMS operativo

SI/NO

Data

 

 

I rapporti sono stati trasmessi?

SI/NO – In caso affermativo, specificare:

Ora

 

 

a)

Rapporto "catture in entrata":

data: …

Longitudine

 

 

b)

Rapporto di cattura settimanale

data: …

Latitudine

 

 

c)

Trasbordo

data: …

Giorni nella zona di regolamentazione NEAFC

 

d)

Ultimo rapporto di posizione (elaborato manualmente)

data: …

e)

Rapporto "catture in uscita"

data: …

B.3.   Registrazione dello sforzo di pesca e delle catture

B.3.1.

Giornale di pesca

controllato: SI/NO

B.3.1.1.

Le registrazioni sono conformi alle disposizioni dell'articolo 9 (2)?

SI/NO

B.3.1.1.1.

In caso negativo, indicare i dati inesatti o mancanti:

 

a)

giornale di bordo con pagine non numerate

b)

attrezzi da pesca utilizzati

c)

registrazione delle catture suddivise per specie e totale

d)

zone/luoghi di pesca

e)

se del caso

SI/NO

trasbordi

f)

se del caso

SI/NO

trasmissione di comunicazioni radio

g)

certificazione delle registrazioni da parte del comandante

h)

altro: …


B.3.2

Registro di produzione e piano di stivaggio

controllati: SI/NO

B.3.2.1.

Sono richiesti il registro di produzione e il piano di stivaggio?

SI/NO

B.3.2.2.

Registro di produzione disponibile:

SI/NO

In caso negativo passare al punto 3.2.4

B.3.2.3.

In caso affermativo, le informazioni sono:

COMPLETE/INCOMPLETE

B.3.2.3.1.

In caso negativo, indicare le informazioni mancanti:

 

a)

quantitativi a bordo, espressi in peso del prodotto, per tipo di presentazione commerciale e per specie

b)

fattori di conversione per ciascun tipo di presentazione

c)

certificazione delle registrazioni da parte del comandante

d)

altro: …

B.3.2.4.

Esiste un piano di stivaggio aggiornato?

SI/NO

B.3.2.5.

In caso affermativo, le informazioni sono:

COMPLETE/INCOMPLETE

B.3.2.5.1.

In caso negativo, indicare le informazioni mancanti:

 

a)

quantitativi non stivati per tipo di presentazione commerciale e per specie, come indicato nel piano

b)

quantitativi non identificati nella stiva per tipo di presentazione commerciale e per specie

c)

altro: …


B.4.

Catture detenute a bordo

controllate: SI/NO

B.4.1.

Quantitativi registrati dal comandante

Specie

Quantitativi dichiarati a bordo

(chilogrammi di peso vivo)

Se disponibili

Quantitativi trasformati

(chilogrammi di peso trasformato)

Fattore di conversione

A bordo (3)

Catturati (4)

Trasbordati (5)

Totale a bordo (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Quantitativi a bordo determinati dagli ispettori

Specie

Quantitativo

(chilogrammi di peso trasformato)

Volume/fattore di densità / fattore di conversione

Quantitativi Calcolati

(chilogrammi di peso vivo)

Differenza in % (7)

Osservazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


B.5.

Attrezzi da pesca e relativa marcatura

controllati: SI/NO

B.5.1.

Tipo di attrezzi utilizzati (appendice 2, parte A, dell’allegato II (8)): …

B.5.2.

Tipo di dispositivi fissati alle reti utilizzati (appendice 2, parte B, dell’allegato II (9)): …

B.5.3.

Gli attrezzi fissi utilizzati sono provvisti di marcatura?

SI/NO

Osservazioni: …

B.5.4.

Gli attrezzi non utilizzati sono fissati correttamente?

SI/NO

Osservazioni: …


B.5.5.

Misura delle maglie degli attrezzi utilizzati

controllata: SI/NO

B.5.5.1.

Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi - campione di 20 maglie)

Tipo di attrezzo (10)

CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO

MATERIALE:…

Larghezza media

Dimensione ammessa

APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA)

in millimetri

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Foderone - Campioni di … maglie

Tipo (12)

CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO

MATERIALE: …

Larghezza media

Dimensione ammessa

APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA)

in millimetri

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Parte restante della rete - Campione di 20 maglie

Tipo (14)

CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO

MATERIALE: …

Larghezza media

Dimensione ammessa

APERTURA DI MAGLIA (LARGHEZZA)

in millimetri

(in mm)

(in mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE C   VALUTAZIONE

C.1.

Analisi delle catture dell'ultima retata

controllata: SI/NO

CAMPIONE PRELEVATO: SI/NO

Peso: … in kg

STIMA A OCCHIO SI/NO

Codice alpha FAO della SPECIE

Peso della specie

(kg di peso vivo)

% pesce sotto taglia

% rigetti

Osservazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

PARTE D   COOPERAZIONE

D.1.

:

Livello di cooperazione giudicato appropriato:

:

SI/NO

D.1.1.

:

In caso negativo, indicare le carenze

:

a)

l'ispettore è stato ostacolato nello svolgimento delle sue funzioni

b)

sono state falsificate o occultate la marcatura, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio

c)

sono stati sottratti o manomessi o non sono stati resi disponibili gli elementi di prova relativi ad un'indagine

d)

non è stato agevolato un imbarco e uno sbarco rapido in condizioni di sicurezza

e)

non è stato consentito agli ispettori di comunicare con le autorità della parte contraente di bandiera e della parte contraente responsabile dell'ispezione

f)

non è stato consentito l'accesso ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o non trasformate), alle reti o ad altri attrezzi, alle apparecchiature e ai documenti utili

Eventuali osservazioni degli ispettori: …

… sigle: …

PARTE E   INFRAZIONI E OSSERVAZIONI

E.1.

Infrazioni constatate

Articolo

Indicare le disposizioni della NEAFC violate e riassumere le osservazioni e i fatti pertinenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero del sigillo

Prove, documenti o fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Osservazioni degli ispettori

_

_

_

_

_

_

sigle: …

Dichiarazione del testimone: _

_

_

Data: _ Firma: _

Nome: _ Indirizzo: _

E.3.   Osservazioni del comandante

_

_

_

_

_

_

Il sottoscritto, comandante della nave …, conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

Firma: _ Firma: _

PARTE F   DICHIARAZIONE DEGLI ISPETTORI NEAFC

Data … e ora di salita a bordo … UTC

Data … e ora di partenza … UTC

Eventualmente, data … e ora di conclusione dell'ispezione … UTC

Firma dell'ispettore/degli ispettori …

Nome dell'ispettore/degli ispettori …


(1)  Cerchiare "SI" se il risultato del controllo è positivo, "NO" se è negativo; ove del caso, indicare le informazioni richieste.

(2)  L'articolo 9 del regime corrisponde all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1236/2010.

(3)  Quantitativi a bordo all'entrata della nave nella zona di regolamentazione NEAFC.

(4)  Quantitativi catturati e detenuti a bordo nella zona di regolamentazione NEAFC.

(5)  Quantitativi caricati (+) o scaricati (–) nella zona di regolamentazione NEAFC.

(6)  Totale quantitativi dichiarati a bordo al momento dell'ispezione.

(7)  Differenza tra i quantitativi a bordo determinati dagli ispettori e i quantitativi totali a bordo dichiarati dal comandante.

(8)  L'appendice 2, parte A, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

(9)  L'appendice 2, parte B, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte D, del presente regolamento.

(10)  Appendice 2, parte A, dell’allegato II ()

(11)  L'appendice 2, parte A, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

(12)  Appendice 2, parte B, dell’allegato II ()

(13)  L'appendice 2, parte B, dell'allegato II del regime corrisponde all'allegato XI, parte D, del presente regolamento.

(14)  Appendice 2, parte B, dell’allegato II


ALLEGATO VIII

MODULI DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

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ALLEGATO IX

MODELLO DI RAPPORTO DI ISPEZIONE

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ALLEGATO X

FORMATO E PROTOCOLLI PER LO SCAMBIO DI DATI

A.   Formato per lo scambio di dati

1.

Caratteri dei dati conformi alla norma ISO 8859.1

2.

La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

 

una doppia barra ("//") e le lettere "SR" indicano l'inizio della trasmissione;

 

una doppia barra ("//") e un codice indicano l'inizio di un dato;

 

una barra ("/") separa il codice dal dato;

 

le coppie di dati sono separate da uno spazio;

 

le lettere "ER" e una doppia barra ("//") indicano la fine della registrazione

B.   Protocolli per lo scambio di dati

I protocolli per lo scambio di dati ai fini della trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri e il segretariato sono debitamente collaudati.

C.1   Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

Categoria

Dato

Codice

Tipo

Contenuto

Definizioni

Dati relativi al sistema

Inizio della registrazione

SR

 

 

Indica l'inizio della registrazione

Fine della registrazione

ER

 

 

Indica la fine della registrazione

Stato di ricezione

RS

Char*3

Codici

ACK / NAK = ricevuto/non ricevuto

Codice dell'errore di ricezione

RE

Num*3

001 – 999

Codici indicanti errori di ricezione al centro operativo

Dati relativi al messaggio

Indirizzo di destinazione

AD

Char*3

Indirizzo ISO-3166

Indirizzo della parte che riceve il messaggio,"XNE" per NEAFC

Proveniente da

FR

Char*3

Indirizzo ISO-3166

Indirizzo della parte che trasmette il messaggio (parte contraente)

Tipo di messaggio

TM

Char*3

Codice

Prime tre lettere del tipo di messaggio

Numero progressivo

SQ

Num*6

NNNNNN

Numero di serie del messaggio

Numero di registrazione

RN

Num*6

NNNNNN

Numero di serie della registrazione per l'anno considerato

Data di registrazione

RD

Num*8

AAAAMMGG

Anno, mese e giorno

Ora di registrazione

RT

Num*4

OOMM

Ore e minuti (UTC)

Data

DA

Num*8

AAAAMMGG

Anno, mese e giorno

Ora

TI

Num*4

OOMM

Ore e minuti (UTC)

Rapporto annullato

CR

Num*6

NNNNNN

Numero del rapporto da annullare

Anno del rapporto da annullare

YR

Num*4

NNNN

Anno del rapporto da annullare

Dati relativi all'immatri-colazione della nave

Indicativo di chiamata

RC

Char*7

Code IRCS

Indicativo internazionale di chiamata della nave

Nome della nave

NA

Char*30

 

Nome della nave

Immatricolazione esterna

XR

Char*14

 

Numero sulla fiancata della nave o, in assenza di questo, numero IMO

Stato di bandiera

FS

Char*3

ISO-3166

Stato di immatricolazione

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

Char*3

ISO-3166

Numero individuale attribuito alla nave dallo Stato di bandiera all'immatricolazione

Num*9

+ max. 9N

Nome del porto

PO

Char*20

 

Porto di immatricolazione della nave

Armatore

VO

Char*60

 

Nome e indirizzo dell'armatore

Noleggiatore

VC

Char*60

 

Nome e indirizzo del noleggiatore

Dati relativi alle caratteristi-che della nave

Capacità della nave

VT

Char*2

“OC”/“LC”

Secondo: "OC" convenzione di OSLO del 1947/"LC" convenzione di Londra del 1969 (ICTM)

Unità

 

Num*4

Stazza

Capacità della nave in tonnellate metriche

Potenza della nave

VP

Char*2

0-99999

Indicazione dell'unità di misura utilizzata, "HP" o "KW"

Unità

 

Num*5

 

Potenza totale del motore principale

Lunghezza della nave

VL

Char*2

"OA"/"PP"

"OA" lunghezza unitaria fuori tutto, "PP" lunghezza tra le perpendicolari

 

 

Num*3

Lunghezza in metri

Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata a un metro

Tipo di nave

TP

Char*3

Codice

Secondo l'elenco riportato nella parte A dell'allegato XI

Attrezzo da pesca

GE

Char*3

Code FAO

Classificazione statistica internazionale tipo delle attrezzature da pesca (parte C dell'allegato XI)

Dati relativi alla licenza

Data di rilascio

IS

Num*8

AAAAMMGG

Data dell'autorizzazione a pescare una o più specie regolamentate

Risorse regolamentate

RR

Char*3

Codice FAO della specie

Codice FAO della specie per la risorsa regolamentata

Data di inizio

SD

Num*8

AAAAMMGG

Data in cui inizia la validità dell'autorizzazione/sospensione

Data di scadenza

ED

Num*8

AAAAMMGG

Data di scadenza dell'autorizzazione a pescare la risorsa regolamentata

Autorizzazione limitata

LU

Char*1

 

"SI" o "NO" per indicare se la nave dispone di un'autorizzazione limitata

Zona considerata

RA

Char*6

Code ICES

Zona vietata/zone vietate

Nome della specie

SN

Char*3

Codice FAO della specie

Specie vietate

Dettagli relativi all'attività

Latitudine

LA

Char*5

NGGMM *WGS-84)

Per esempio //LA/N6235 = 62°35' Nord

Longitudine

LO

Char*6

E/OGGGMM (WGS-84)

Per esempio //LO/W02134 = 21°34' Ovest

Latitudine (decimali)

LT

Char*7

+/-GG.ggg1

Di segno negativo se la latitudine si trova nell'emisfero meridionale1 (WGS84)

Longitudine (decimali)

LG

Char*8

+/-GGG.ggg1

Di segno negativo se la longitudine si trova nell'emisfero occidentale1 (WGS84)

Numero della bordata

TN

Num*3

001-999

Numero della bordata per l'anno in corso

Giorni di pesca

DF

Num*3

1 – 365

Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di regolamentazione durante la bordata

Data prevista

PD

Num*8

AAAAMMGG

Data stimata UTC per attività future

Ora prevista

PT

Num*4

OOMM

Ora stimata UTC per attività future

Catture settimanali

CA

 

 

Catture cumulate detenute a bordo per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondato a 100 kg, dall'entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se del caso, dall'ultimo rapporto "Catture" trasmesso nel corso della stessa bordata, in coppia se necessario.

Specie

 

Char*3

Codice FAO della specie

 

Quantitativo

 

Num*7

0-9999999

 

Quantitativo a bordo

OB

 

 

Quantitativo a bordo della nave, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati a 100 kg, in coppia se necessario

Specie

 

Char*3

Codice FAO

 

Quantitativo

 

Num*7

0-9999999

 

Specie trasbordate

KG

 

 

Dati sui quantitativi trasbordati tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondato a 100 kg, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione

Specie

 

Char*3

Codice FAO in coppie

 

Quantitativo

 

Num*7

0-9999999

 

Trasbordato da

TF

Char*7

Code IRCS

Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente

Trasbordato su

TT

Char*7

Code IRCS

Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente

Stato costiero

CS

Char*3

ISO-3166

Stato costiero

Nome del porto

PO

Char*20

 

Nome del porto considerato

Dati relativi alle dichiarazioni

Catture

CA

 

 

Catture aggregate, sbarcate o trasbordate, effettuate dalle navi da pesca della parte contraente, per specie, secondo la nomenclatura, in tonnellate di peso vivo arrotondate all'unità, in coppia se necessario

Specie

 

Char*3

Codice FAO della specie

 

Quantitativo

 

Num*6

0-9999999

 

Catture cumulate

CC

 

 

Catture cumulate aggregate, sbarcate o trasbordate, effettuate dalle navi da pesca della parte contraente, per specie, secondo la nomenclatura, in tonnellate di peso vivo arrotondate all'unità, in coppia se necessario

Specie

 

Char*3

Codice FAO della specie

 

Quantitativo

 

Num*6

0-9999999

 

Zona considerata

RA

Char*6

Codici CIEM/NAFO

Codice della zona di pesca di cui trattasi

Zona

ZO

Char*3

ISO-3166

Codice della zona della parte contraente

Anno e mese

YM

Num*6

AAAAMM

Anno e mese dalla segnalazione di cui trattasi

Dati sulla sorveglianza/osservazione

Latitudine

LA

Char*5

NGGMM (WGS-84)

Per esempio //LA/N6535 = 65°35' Nord

Longitudine

LO

Char*6

E/OGGGMM (WGS-84)

Per esempio //LO/W02134 = 21°34' Ovest

Velocità

SP

Num*3

Nodi * 10

Per esempio //SP/105 = 10,5 nodi

Rotta

CO

Num*3

Scala di 360°

Per esempio //CO/270 per 270°

Attività

AC

Char*3

Codice dell'attività

Prime tre lettere dell'attività (cfr. parte B dell'allegato XI)

Mezzi di sorveglianza

MI

Char*3

Code NEAFC

"VES" per nave, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero

Ispettore designato (ID PC)

AI

Char*7

Code NEAFC

Codice ISO-3166 per la parte contraente seguito da un numero di 4 cifre, eventualmente ripetuto

Numero di serie dell'osservazione

OS

Num*3

0 - 999

Numero di serie dell'osservazione durante il periodo di pattugliamento nella zona di regolamentazione

Data di avvistamento

DA

Num*8

AAAAMMGG

Data di avvistamento della nave

Ora di avvistamento

TI

Num*4

OOMM

Ora UTC di avvistamento della nave

Identificazione dell'oggetto

OI

Char*7

Code IRCS

Indicativo internazionale di chiamata della nave avvistata

Fotografia

PH

Char*1

 

È stata fatta una fotografia, "SI" o "NO"

Testo libero

MS

Char*255

 

Spazio per il testo libero

C.2   Codici utilizzati negli allegati, ma non nello scambio elettronico di dati tra il segretariato della NEAFC e le parti contraenti

Categoria

Dato

Codice

Tipo

Contenuto

Definizioni

Giornale di bordo

Catture giornaliere

CD

 

 

Catture totali detenute a bordo per specie e numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore

Specie

 

Char*3

Codice FAO della specie

Codice FAO della specie per le specie elencate nell'allegato II

Quantitativo

 

Num*7

0-9999999

Peso vivo in chilogrammi

Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata

FO

Num*6

0-999999

Numero di operazioni di pesca per periodo di 24 ore

Rigetti

RJ

 

 

Quantitativo catturato e rigettato per specie

Specie

 

Char*3

Codice FAO della specie

Codice FAO della specie

Quantitativo

 

Num*7

0-9999999

Peso vivo in chilogrammi

Trasmissione utilizzata

TU

 

 

Nome della stazione da cui è trasmesso il messaggio

Nome del comandante

MA

Char*30

 

Nome del comandante

Registro di produzione

Quantitativo prodotto

QP

 

 

Quantitativo giornaliero prodotto per specie

Nome delle specie

 

 

 

Codice FAO della specie

Quantitativo

 

 

 

Peso totale del prodotto in chilogrammi

Tipo di prodotto

 

 

 

Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)

Quantitativo

 

 

 

Peso del prodotto in chilogrammi

 

 

 

 

Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

Produzione cumulata del periodo

AP

 

 

Quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione

Nome delle specie

 

 

 

Codice FAO della specie

Quantitativo

 

 

 

Peso totale del prodotto in chilogrammi

Tipo di prodotto

 

 

 

Codice del tipo di prodotto (parte E dell'allegato XI)

Quantitativo

 

 

 

Peso del prodotto in chilogrammi

 

 

 

 

Codice del tipo di prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

Codice del prodotto

PR

Char*1

 

Codice del prodotto (parte E dell'allegato XI)

Tipo di imballaggio

TY

Char*3

 

Tipo di imballaggio (parte F dell'allegato XI)

Peso unitario

NE

 

 

Peso netto del prodotto in chilogrammi

Numero di unità

NU

 

 

Numero di unità imballate

C.3   Codici descritti nelle tabelle C.1 e C.2, elencati in ordine alfabetico

Codice

Dato

Utilizzato in rapporti o messaggi

AC

Attività

OBS

AD

Indirizzo di destinazione

Tutti

AI

Ispettore designato

SEN

AP

Produzione cumulata del periodo

Registro di produzione

CA

Catture

REP, JUR ,CAT, COX, giornale di bordo

CC

Catture cumulate

REP, JUR, giornale di bordo

CD

Catture giornaliere

Giornale di bordo

CO

Rotta

OBS

CR

Rapporto annullato

CAN

CS

Stato costiero

POR

DA

Data

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo, registro di produzione, RET

DF

Giorni di pesca

CAT, COX

ED

Data di conclusione/scadenza

LIM, AUT

ER

Fine della registrazione

Tutti

FO

Numero totale di cale/operazioni di pesca nella giornata

Giornale di bordo

FR

Proveniente da

Tutti

FS

Stato di bandiera

NOT, OBS

GE

Attrezzo da pesca

NOT, giornale di bordo

IR

Numero di riferimento interno della parte contraente

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, giornale di bordo, registro di produzione

IS

Data di rilascio

AUT

KG

Specie trasbordate

TRA, POR, giornale di bordo

LA

Latitudine

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo

LG

Longitudine (decimale)

POS, ENT

LO

Longitudine

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, giornale di bordo

LT

Latitudine (decimale)

POS, ENT

LU

Autorizzazione limitata

NOT

MA

Nome del comandante

Giornale di bordo, registro di produzione

MI

Mezzi di sorveglianza

SEN, SEX

MS

Testo libero

OBS

NA

Nome della nave

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, giornale di bordo, registro di produzione

NE

Peso unitario

Registro di produzione

NU

Numero di unità

Registro di produzione

OB

Quantitativo a bordo

COE, POR, giornale di bordo

OI

Identificazione dell'oggetto

OBS

OS

Numero di serie dell'osservazione

OBS

PD

Data prevista

TRA, POR

PH

Fotografia

OBS

PO

Nome del porto

NOT, POR

PR

Codice del prodotto

Registro di produzione

PT

Ora prevista

TRA, POR

QP

Quantitativo prodotto

Registro di produzione

RA

Zona considerata

REP, JUR, LIM, giornale di bordo

RC

Indicativo di chiamata

Tutti

RD

Data di registrazione

Tutti

RE

Codice dell'errore di ricezione

RET

RJ

Rigetti

Giornale di bordo

RN

Numero di registrazione

Tutti

RR

Risorse regolamentate

AUT, SUS

RS

Stato di ricezione

RET

RT

Ora di registrazione

Tutti

SD

Data di inizio

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Nome della specie

Registro di produzione, LIM

SP

Velocità

OBS

SQ

Numero d'ordine

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Inizio della registrazione

Tutti

TF

Trasbordato da

TRA, giornale di bordo

TI

Ora

Tutti

TM

Tipo di messaggio

Tutti, tranne giornale di bordo e registro di produzione

TN

Numero della bordata

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, giornale di bordo

TP

Tipo di nave

NOT, OBS

TT

Trasbordato su

TRA, giornale di bordo

TU

Trasmissione utilizzata

Giornale di bordo

TY

Tipo di imballaggio

Registro di produzione

VC

Noleggiatore

NOT

VL

Lunghezza della nave

NOT

VO

Armatore

NOT

VP

Potenza della nave

NOT

VT

Capacità della nave

NOT

XR

Immatricolazione esterna

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Anno e mese

REP, JUR

YR

Anno del rapporto annullato

CAN

ZO

Zona

JUR

D.1   Struttura dei rapporti e dei messaggi di cui all'allegato III, trasmessi dagli Stati membri al segretariato della NEAFC

Se del caso, ogni Stato membro ritrasmette al segretariato della NEAFC i rapporti e i messaggi ricevuti dalle sue navi in conformità degli articoli 9 e 11 del regolamento (UE) n. 1236/2010 con le seguenti modifiche:

l'indirizzo (AD) è sostituito dall'indirizzo del segretariato (XNE)

sono inseriti i dati "data di registrazione" (RD), "ora di registrazione" (RT), "numero di registrazione" (RN) e "proveniente da" (FR).

D.2   Messaggi di avvenuta ricezione

Su richiesta delle parti contraenti, il segretariato trasmette un messaggio di avvenuta ricezione ogniqualvolta riceve un rapporto o un messaggio trasmesso per via elettronica.

a)

Formato del messaggio di avvenuta ricezione

Dato

Codice

Obbligatorio/ Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinazione, parte contraente che trasmette il rapporto

Proveniente da

FR

O

Dato relativo al messaggio; XNE per NEAFC (che trasmette il messaggio di avvenuta ricezione)

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, RET per avvenuta ricezione

Numero d'ordine

SQ

F

Dato relativo alla comunicazione; numero di serie del rapporto della nave per l'anno in questione, copiato dal rapporto ricevuto

Indicativo di chiamata

RC

F

Dato relativo alla comunicazione; indicativo internazionale di chiamata della nave, copiato dal rapporto ricevuto

Stato di ricezione

RS

O

Dato relativo alla comunicazione; codice indicante se il messaggio è stato ricevuto o no (ACK o NAK)

Codice dell'errore di ricezione

RE

F

Dato relativo alla comunicazione; codice indicante il tipo di errore. Cfr. tabella b) per i codici degli errori di ricezione

Numero di registrazione

RN

O

Dato relativo alla comunicazione; numero di registrazione del messaggio/rapporto ricevuto

Data

DA

O

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del messaggio RET

Ora

TI

O

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del messaggio RET

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

b)

Codici degli errori di ricezione

Oggetto/Allegato

Errori

Causa dell'errore

Azione di follow-up richiesta

Accettati

Comunicazione

101

 

Messaggio illeggibile

 

102

 

Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo

 

104

 

Dati obbligatori mancanti

 

105

 

Questo rapporto è un duplicato e ha lo status di "Ricezione non confermata" (NAK), conformemente allo status attribuitogli al momento del suo arrivo precedente

 

106

 

Fonte di dati non autorizzata

 

 

150

Errore di sequenza

 

 

151

Data/ora nel futuro

 

 

155

Questo rapporto è un duplicato e ha lo status di "Ricezione confermata" (NAK), conformemente allo status attribuitogli al momento del suo arrivo precedente

Allegato I

 

250

Tentativo di nuova notifica di una nave

 

 

251

Nave non notificata

 

 

252

Specie non AUT, LIM o SUS

Allegato III

301

 

Catture anteriori alle catture in entrata

 

302

 

Trasbordo anteriore alle catture in entrata

 

303

 

Catture in uscita anteriori alle catture in entrata

 

304

 

Nessuna posizione ricevuta (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Posizione senza catture in entrata

Allegato VIII

401

 

Sorveglianza all'uscita anteriore alla sorveglianza all'entrata

 

 

450

Osservazione senza sorveglianza all'entrata

 

 

451

Ispettori o mezzi di ispezione non notificati


ALLEGATO XI

CODICI DA UTILIZZARE PER LE COMUNICAZIONI CON IL SEGRETARIATO DELLA NEAFC

A.   Tipi principali di navi

Codice FAO

Tipo di nave

BO

Nave guardapesca

CO

Nave per la formazione alla pesca

DB

Nave draga (non continua)

DM

Nave draga (continua)

DO

Nave da traino a sfogliara

DOX

Nave draga n.s.a.

FO

Nave per trasporto di pesce

FX

Nave da pesca n.s.a.

GO

Peschereccio con reti da imbrocco

HOX

Nave madre n.s.a.

HSF

Nave madre officina

KO

Nave ospedale

LH

Peschereccio con lenze a mano

LL

Peschereccio con palangari

LO

Peschereccio con lenze

LP

Peschereccio con lenze e canne

LT

Peschereccio con lenze trainate

MO

Navi polivalenti

MSN

Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

MTG

Peschereccio per traino a reti derivanti

MTS

Peschereccio per traino e circuizione

NB

Peschereccio con un'unica rete da raccolta

NO

Peschereccio con reti da raccolta

NOX

Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

PO

Peschereccio con ittiopompe

SN

Peschereccio con sciabica danese

SO

Peschereccio per rete a circuizione

SOX

Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

SP

Peschereccio a cianciolo

SPE

Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

SPT

Peschereccio con reti a circuizione per tonni

TO

Peschereccio per traino

TOX

Pescherecci per traino n.s.a.

TS

Peschereccio da traino laterale

TSF

Peschereccio da traino laterale congelatore

TSW

Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

TT

Peschereccio per traino poppiero

TTF

Peschereccio congelatore per traino poppiero

TTP

Nave officina per traino poppiero

TU

Peschereccio per rete da traino con buttafuori

WO

Natante posa trappole

WOP

Natante posa nasse

WOX

Natante posa trappole n.s.a.

ZO

Nave da ricerca alieutica

DRN

Peschereccio con reti da posta derivanti

n.s.a. = non specificato altrove


B.   Principali attività delle navi

Codice alpha

Categoria

ANC

Cala

DRI

Pesca con rete derivante

FIS

Pesca

HAU

Salpamento

PRO

Trasformazione

STE

Trattamento con vapore

TRX

Trasbordo (carico o scarico)

OTH

Altre (da specificare)


C.   Principali tipi di attrezzi

Codice alpha FAO

Tipo di attrezzo

Reti da circuizione

PS

Rete da circuizione a chiusura

PS1

Cianciolo azionato da 1 natante

PS2

Cianciolo azionato da 2 natanti

Sciabiche

SSC

Sciabica scozzese

Reti a strascico

OTB

Reti a strascico a divergenti

PTB

Reti a strascico a coppia

TBN

Rete a strascico per scampi

TBS

Rete a strascico per gamberi

OTT

Reti da traino gemelle a divergenti

Reti da traino pelagiche

OTM

Rete da traino pelagica a divergenti

PTM

Rete da traino pelagica a coppia

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

GNS

Reti da posta fisse

GND

Reti da posta derivanti

GEN

Reti da imbrocco e da posta impiglianti (non specificate)

Trappole

FPO

Nasse

Ami e palangari

LHP

Lenze a mano

LHM

Lenza a mano meccanizzata

LLS

Palangaro fisso

LLD

Palangaro derivante

LL

Palangaro

LTL

Lenze trainate

LX

Ami e palangari

Macchine per la raccolta

HMP

Pompe


D.   Principali categorie di accessori e dispositivi fissati agli attrezzi da pesca

Codice Alpha 3 FAO

Accessorio o dispositivo

BSC

Foderone inferiore

TSC

Foderone superiore

SBG

Fodera di rinforzo

CPP

Fascia di protezione

CDL

Sagola di chiusura

LST

Strozzatoi

RST

Cinte di rinforzo

FLP

Enca

SNT

Pezza selettiva

SRP

Corde di rinforzo

TQT

Torquette

MLT

Cucitura lungo la linea mediana di un sacco a pantalone

STL

Cucitura di rinforzo

LAR

Ralinga laterale

FLT

Galleggiante

EMD

Dispositivi elettromeccanici

KTE

Pannello elevatore

SPG

Griglie di separazione

SMP

Pannello a maglie quadrate

CSS

Sacco propriamente detto

OTH

Altri (da specificare)


E.   Codici dei tipi di prodotti

Alpha-3

Presentazione

Descrizione

CBF

Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)

Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lische e della coda

CLA

Chele

Solo chele

DWT

Codice ICCAT

Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne

FIL

In filetti

HEA + GUT + TLD + asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti

FIS

Filettato e filetti senza pelle

FIL + SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro

FSB

Filettato, con pelle e lische

Filettato, con pelle e lische

FSP

Filettato, senza pelle, con lische sottili

Filettato, senza pelle, con lische sottili

GHT

Eviscerato, decapitato e senza coda

GUH + TLD

GUG

Eviscerato e senza branchie

Asportazione dei visceri e delle branchie

GUH

Eviscerato e decapitato

Asportazione dei visceri e della testa

GUL

Eviscerato, con il fegato

GUT senza la rimozione del fegato

GUS

Eviscerato, decapitato e senza pelle

GUH + SKI

GUT

Eviscerato

Asportazione completa dei visceri

HEA

Decapitato

Decapitato

HET

Decapitato e senza coda

Decapitato e senza coda

JAP

Taglio giapponese

Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre

JAT

Senza coda, taglio giapponese

Taglio giapponese con asportazione della coda

LAP

Lappen

Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne

LVR

Fegato

Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C

OTH

Altro

Ogni altra presentazione

ROE

Uova

Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice ROE-C

SAD

Salato a secco

Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato a secco

SAL

Leggermente salato in salamoia

CBF + salato

SGH

Salato, eviscerato e decapitato

GUH + salato

SGT

Salato, eviscerato

GUT + salato

SKI

Senza pelle

Senza pelle

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Coda

Code unicamente

TAD

Senza coda

Senza coda

TNG

Lingua

Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C

TUB

Corpo unicamente

Corpo di totano privo di visceri e testa

WHL

Intero

Non trasformato

WNG

Pinne

Pinne unicamente


F.   Tipo di imballaggio

Codice

Tipo

CRT

Cartoni

BOX

Casse

BGS

Sacchi

BLC

Blocchi


ALLEGATO XII

SICUREZZA E RISERVATEZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E DEI MESSAGGI ELETTRONICI

A.

Requisiti minimi di sicurezza

(a)

Controllo dell'accesso al sistema: il sistema deve poter far fronte a tentativi di intrusione da parte di persone non autorizzate.

(b)

Controllo dell'autenticità e dell'accesso ai dati: il sistema deve essere in grado di limitare l'accesso delle persone autorizzate ad una serie prestabilita di dati.

(c)

Sicurezza di comunicazione: si deve garantire che i rapporti e i messaggi vengano comunicati in condizioni di sicurezza.

(d)

Sicurezza dei dati: si deve garantire che tutti i rapporti e i messaggi che entrano nel sistema siano archiviati in modo sicuro e non siano manomessi.

(e)

Procedure di sicurezza: dovranno essere predisposte procedure di sicurezza per quanto riguarda l'accesso (sia per l'hardware che per il software), la gestione, la manutenzione, la salvaguardia e l'utilizzazione generale del sistema.

B.

Requisiti minimi applicabili ai sistemi informatici

(a)

Un sistema rigoroso di password e di autenticazione. Ad ogni utilizzatore del sistema è attribuito un codice di identificazione individuale, con la rispettiva password. Ad ogni connessione al sistema l'utente deve introdurre la password corretta. Una volta connesso, l'utente ha poi accesso solo a funzioni e a dati prestabiliti. Solo un amministratore del sistema ha accesso a tutti i dati.

(b)

L'accesso fisico al sistema informatico è controllato.

(c)

Verifica: registrazione selettiva di eventi per l'analisi e l'individuazione di eventuali violazioni della sicurezza.

(d)

Controllo dell'accesso per fasce temporali: il periodo in cui è consentito all'utente di connettersi al sistema può essere limitato a determinate ore del giorno o a determinati giorni della settimana.

(e)

Controllo dell'accesso al terminale: per ogni postazione di lavoro viene specificato a quali utenti è consentito l'accesso.