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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.135.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 440/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2012
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 815/2008 (3) la Commissione ha concesso a Capo Verde una deroga alle norme di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 (4) la Commissione ha concesso a Capo Verde una nuova deroga a tali norme di origine (5). Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2011. |
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(2) |
Con lettera del 21 novembre 2011 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga per un periodo di tre anni, ossia dal 2012 al 2014. Tale richiesta riguarda un volume di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello. |
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(3) |
Tra il 2008 e il 2011 la totalità dei quantitativi annuali oggetto della deroga concessi a Capo Verde ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Tuttavia, è necessario un nuovo aumento della capacità di approvvigionamento delle materie prime originarie del paese per le industrie capoverdiane di trasformazione ittica, allo scopo di consentire una rivitalizzazione totale della flotta capoverdiana ai livelli previsti. |
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(4) |
La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità di esportazione dell’industria di trasformazione ittica capoverdiana verso l’Unione sarebbe seriamente compromessa, e questo fatto potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici. |
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(5) |
Occorre che la deroga dia a Capo Verde il tempo di conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale. Un lasso di tempo supplementare risulta necessario per consolidare i risultati già ottenuti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. |
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(6) |
Per far sì che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario a Capo Verde per conformarsi alle norme, essa deve essere concessa per un periodo di tre anni, dal 2012 al 2014, in relazione alle quantità annue di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello. |
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(7) |
Al fine di garantire la continuità delle esportazioni provenienti da Capo Verde verso l’Unione, è opportuno concedere la deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
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(8) |
Per motivi di chiarezza è opportuno stabilire espressamente che i soli materiali non originari da utilizzarsi per la fabbricazione di preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di preparazioni e conserve di filetti di tombarello dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 devono essere sgombri o tombarelli delle voci SA 0302 e0303, affinché le preparazioni e le conserve di filetti di sgombro e di tombarello possano beneficiare della deroga. |
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(9) |
Poiché a decorrere dal 1o gennaio 2012 il codice NC 1604 19 98 è stato sostituito dal codice NC 1604 19 97 , è opportuno aggiornare i codici NC per i prodotti per i quali la deroga è concessa. |
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(10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 deve quindi essere modificato di conseguenza. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 439/2011 della Commissione è modificato come segue:
|
1) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i seguenti prodotti sono considerati originari di Capo Verde alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento:
Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione, ove siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 nel limite dei quantitativi di cui all’allegato per quanto riguarda ogni prodotto importato.»; |
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2) |
L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodi |
Quantitativo (peso netto in t) |
|
09.1647 |
1604 15 11 ex 1604 19 97 |
Preparazioni e conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) |
dall’1.1.2011 al 31.12.2011 |
2 500 |
|
dall’1.1.2012 al 31.12.2012 |
2 500 |
|||
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dall’1.1.2013 al 31.12.2013 |
2 500 |
|||
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dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
2 500 |
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|
09.1648 |
ex 1604 19 97 |
Preparazioni e conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei) |
dall’1.1.2011 al 31.12.2011 |
875 |
|
dall’1.1.2012 al 31.12.2012 |
875 |
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dall’1.1.2013 al 31.12.2013 |
875 |
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dall’1.1.2014 al 31.12.2014 |
875 » |
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25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 441/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2012
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per bifenazato, bifentrin, clorotalonil, deltametrina, etoxazolo, glifosato, metalaxil-M e triazofos sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per boscalid, chlorantraniliprole, clotianidin, ciproconazolo, dicamba, difenoconazolo, dinocap, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, meptildinocap, novaluron e tiametoxam sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il cadusafos non sono stati fissati LMR in alcuno degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva metalaxil-M su lattuga, lattughella, scarola, crescione, barbarea, rucola, senape nera, foglie e germogli di Brassica, è stata presentata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli attuali LMR. |
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(3) |
Per quanto riguarda il fludioxonil, una domanda simile è stata presentata per l'impiego su lattughella, lattuga, scarola, crescione, rucola, foglie e germogli di Brassica, spinaci, bietole da foglia ed erbe fresche. Per quanto riguarda il glifosato, è stata presentata una domanda simile per le lenticchie. Quanto al chlorantraniliprole, una domanda simile è stata presentata per l'impiego su agrumi, fragole, fagioli e piselli (con o senza baccello), lenticchie, altri legumi freschi, carciofi, riso e semi di caffè. |
|
(4) |
Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 queste domande sono state valutate dallo Stato membro interessato e le pertinenti relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (nel seguito: "l'Autorità"), ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
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(6) |
L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'uso del fludioxonil su lattughella, crescione, rucola, foglie e germogli di Brassica ed erbe fresche, i dati non erano sufficienti a giustificare i LMR richiesti. Quanto all'impiego di chlorantraniliprole su fagioli senza baccello, lenticchie ed altri legumi freschi, l'Autorità ha concluso che i dati non erano sufficienti a giustificare i LMR richiesti. |
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(7) |
Per quanto concerne tutte le altre domande, nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, dopo una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR raccomandate dall'Autorità erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche del metalaxil-M. Né l'esposizione in vita a questa sostanza dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione sono risultate presentare un rischio di superamento della dose giornaliera accettabile o della dose acuta di riferimento. |
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(8) |
Il 9 luglio 2011 la commissione della Codex Alimentarius (CAC) (3) ha adottato i CXL per bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos. È opportuno inserire tali CXL come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei CXL non sicuri per un gruppo di consumatori europei e per i quali l'Unione ha formulato una riserva alla CAC (4). |
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(9) |
Sulla base dei pareri motivati e della relazione scientifica dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche proposte degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(10) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Modification of the existing MRLs for metalaxyl-M in lettuce and other salad plants". The EFSA Journal 2012; 10(1):2549. [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2549. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal
Autorità europea per la sicurezza alimentare; "Modification of the existing MRL for glyphosate on lentils plants". The EFSA Journal 2012; 10(1):2550. [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2550. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal
Autorità europea per la sicurezza alimentare, "Modification of the existing MRLs for fludioxonil in leafy crops". The EFSA Journal 2011; 9(12):2487. [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2487. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal
(3) Relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari:
http://www.codexalimentarius.net/download/report/767/REP11_CACe.pdf
ALINORM 10/34/REP. PROGRAMMA CONGIUNTO FAO/OMS SULLE NORME ALIMENTARI, COMMISSIONE DEL CODEX ALIMENTARIUS. APPENDICI II e III. Trentaquattresima sessione. Centro internazionale di conferenze, Ginevra, Svizzera, 4 - 9 luglio 2011.
(4) Scientific support for preparing an EU position in the 43rd Session of CCPR
Scientific Report of EFSA - Pubblicazione: 7 settembre 2011.
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2360.htm)
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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(1) |
Nell'allegato II le colonne relative a bifenazato, bifentrin, clorotalonil, etoxazolo, glifosato, metalaxil-M e triazofos sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(2) |
L'allegato III è così modificato:
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(*2) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
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25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
AL |
98,8 |
|
MA |
66,5 |
|
|
TR |
116,3 |
|
|
ZZ |
93,9 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
41,0 |
|
JO |
183,3 |
|
|
MK |
36,4 |
|
|
TR |
133,7 |
|
|
ZZ |
98,6 |
|
|
0709 93 10 |
JO |
183,3 |
|
TR |
111,2 |
|
|
ZZ |
147,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
44,2 |
|
IL |
70,7 |
|
|
MA |
49,6 |
|
|
TR |
52,1 |
|
|
ZA |
74,0 |
|
|
ZZ |
58,1 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
60,0 |
|
ZA |
150,0 |
|
|
ZZ |
105,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
136,5 |
|
BR |
78,6 |
|
|
CA |
135,2 |
|
|
CL |
97,5 |
|
|
CN |
120,2 |
|
|
EC |
94,2 |
|
|
MK |
41,0 |
|
|
NZ |
137,1 |
|
|
US |
161,1 |
|
|
UY |
67,9 |
|
|
ZA |
95,1 |
|
|
ZZ |
105,9 |
|
|
0809 29 00 |
US |
750,1 |
|
ZZ |
750,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/59 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2012 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 25 maggio 2012
|
(in EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 12 10 (1) |
35,95 |
0,37 |
|
1701 12 90 (1) |
35,95 |
3,82 |
|
1701 13 10 (1) |
35,95 |
0,50 |
|
1701 13 90 (1) |
35,95 |
4,12 |
|
1701 14 10 (1) |
35,95 |
0,50 |
|
1701 14 90 (1) |
35,95 |
4,12 |
|
1701 91 00 (2) |
43,57 |
4,40 |
|
1701 99 10 (2) |
43,57 |
1,27 |
|
1701 99 90 (2) |
43,57 |
1,27 |
|
1702 90 95 (3) |
0,44 |
0,25 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
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25.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/61 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 444/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2012
relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la sesta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre. |
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(3) |
In base alle offerte ricevute nell’ambito della sesta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 , e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice. |
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(4) |
Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la sesta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 maggio 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Dazi doganali minimi
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(EUR/t) |
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Codice NC a otto cifre |
Dazio doganale minimo |
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1 |
2 |
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1701 12 10 |
X |
||||
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1701 12 90 |
X |
||||
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1701 13 10 |
X |
||||
|
1701 13 90 |
— |
||||
|
1701 14 10 |
306,00 |
||||
|
1701 14 90 |
— |
||||
|
1701 91 00 |
X |
||||
|
1701 99 10 |
340,00 |
||||
|
1701 99 90 |
X |
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