ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.130.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
17 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 418/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 in ordine agli obblighi in materia di titoli per taluni prodotti agricoli e il regolamento (CE) n. 1342/2003 in ordine al trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione dei cereali e del riso nell’ambito dei contingenti tariffari

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 419/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2012 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 420/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 421/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di maggio 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 422/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

19

 

 

DECISIONI

 

 

2012/261/UE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana construction of buildings, proveniente dalla Spagna)

21

 

 

2012/262/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2012, recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004)

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 418/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 376/2008 in ordine agli obblighi in materia di titoli per taluni prodotti agricoli e il regolamento (CE) n. 1342/2003 in ordine al trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione dei cereali e del riso nell’ambito dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 134 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per gestire le importazioni e le esportazioni è stata conferita alla Commissione la facoltà di determinare i prodotti la cui importazione o esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo. Nel valutare la necessità di un regime di titoli, la Commissione deve tener conto degli opportuni strumenti di gestione dei mercati e, in particolare, di monitoraggio delle importazioni o esportazioni.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), in combinato disposto con il suo allegato II, parte I, sezione A, prevede l’obbligo di presentare titoli per le importazioni tra l’altro di frumento duro, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento stesso, orzo e sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina; tutti questi prodotti includono anche le relative sementi. Il regolamento (CE) n. 376/2008 prevede inoltre lo stesso obbligo per le importazioni di radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; per le importazioni di midollo della palma a sago e per le importazioni di patate dolci destinate al consumo umano.

(3)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008, in combinato disposto con il suo allegato II, parte II, sezione A, prevede l’obbligo di presentare titoli per le esportazioni tra l’altro di frumento duro, segala, orzo e avena, sementi comprese.

(4)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 fa riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) per indicare i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione o d’esportazione secondo le disposizioni del regolamento stesso.

(5)

È opportuno adeguare i codici NC riportati nelle parti I, II e III dell’allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 a quelli riportati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (4). A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune lievi modifiche linguistiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008.

(6)

A fini di semplificazione e per ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori, è opportuno sopprimere l’obbligo dei titoli d’importazione per le sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, dell’orzo e del sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina; l’obbligo dei titoli d’importazione per le radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, per il midollo della palma a sago e per le patate dolci destinate al consumo umano e l’obbligo dei titoli d’esportazione per le sementi di frumento duro, di segala, d’orzo e d’avena.

(7)

A norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 376/2008 ha introdotto l’obbligo dei titoli d’importazione per tutti i prodotti dello zucchero che rientrano nel codice NC 1701 importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari. L’importo della cauzione e il periodo di validità dei titoli d’importazione per tutti i prodotti che rientrano nel suddetto codice NC importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari sono fissati nell’allegato II, parte I, sezione C, del regolamento (CE) n. 376/2008, con un riferimento alle disposizioni specifiche dei regolamenti settoriali della Commissione. Poiché quei regolamenti sono stati nel frattempo abrogati, è opportuno precisare l’importo della cauzione e il periodo di validità dei titoli d’importazione dei prodotti di cui si tratta in quella sezione.

(8)

I codici dei prodotti per i quali è necessario un titolo d’importazione sono attualmente elencati nell’allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 376/2008. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (5), tutte le disposizioni, in particolare il regime degli scambi con i paesi terzi, adottate per il lattosio e lo sciroppo di lattosio di produzione lattiero-casearia del codice NC 1702 19 00 sono estese al lattosio e allo sciroppo di lattosio di produzione industriale del codice NC 1702 11 00. Per ragioni di completezza, trasparenza e chiarezza è opportuno inserire il codice NC 1702 11 00 nell’allegato II, parte I del regolamento (CE) n. 376/2008.

(9)

Le norme orizzontali relative alla trasferibilità dei titoli, compreso il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli, figurano nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008. Per ragioni di chiarezza sulla trasferibilità dei titoli rilasciati conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 376/2008, in merito ai contingenti tariffari, è opportuno adeguare l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (6).

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 1342/2003.

(11)

Per ragioni di chiarezza è opportuno stabilire le regole relative ai titoli d’importazione rilasciati per le sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, dell’orzo e del sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina, ai titoli d’importazione per le radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, per il midollo della palma a sago, le patate dolci destinate al consumo umano e ai titoli d’esportazione rilasciati per le sementi di frumento duro, segala, orzo e avena ancora validi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 376/2008

L’allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1342/2003

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili.»

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Le cauzioni depositate per il rilascio dei titoli d’importazione relativi alle sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, di orzo e di sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina, dei titoli d’importazione relativi alle radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, al midollo della palma a sago e alle patate dolci destinate al consumo umano e dei titoli d’esportazione relativi alle sementi di frumento duro, segala, orzo e avena, sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

la validità dei titoli non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

i titoli sono stati adoperati parzialmente o non lo sono stati del tutto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(4)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

(5)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

A.   Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (1)

1001 19 00

Frumento duro non destinato alla semina, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato non destinati alla semina, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

5 000 kg

1003 90 00

Orzo non destinato alla semina

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

5 000 kg

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

5 000 kg

1007 90 00

Sorgo da granella, diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

5 000 kg

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

2303 10

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

2303 30 00

Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Residui di polpe di agrumi

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

2309 90 20

Prodotti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


B.   Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (2)

1006 20

Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

30 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

30 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

1006 40 00

Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

1 000 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


C.   Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (3)

1701

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari

20 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


D.   Sementi [allegato I, parte V, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (4)

ex 1207 99 20

Semi di varietà di canapa destinati alla semina

 (5)

fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


E.   Olio di oliva e olive da tavola [allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (6)

ex 0709 92 90

Olive, fresche, destinate alla produzione di olio

100 EUR/t

60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

100 kg

0711 20 90

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, destinate alla produzione di olio, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

100 EUR/t

60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

100 kg

2306 90 19

Panelli e altri residui dell’estrazione dell’olio d’oliva aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 %

100 EUR/t

60 giorni dalla data del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

100 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


F.   Lino e canapa [allegato I, parte VIII, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (7)

5302 10 00

Canapa, greggia o preparata

 (8)

fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


G.   Ortofrutticoli [allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (9)

0703 20 00

Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


H.   Ortofrutticoli trasformati [allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (10)

ex 0710 80 95

Aglio (11) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

ex 0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (11) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

ex 0711 90 80

Aglio (11) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

ex 0711 90 90

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (11) e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

ex 0712 90 90

Agli secchi (11) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (11) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


I.   Carni bovine [allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (12)

da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Tutti i prodotti delle specie domestiche importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari

5 EUR per capo

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

0201 e 0202

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari

12 EUR per 100 kg di peso netto

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

0206 10 95 e 0206 29 91

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari

12 EUR per 100 kg di peso netto

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 e 1602 50 95

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari

12 EUR per 100 kg di peso netto

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

1602 90 61 e 1602 90 69

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari

12 EUR per 100 kg di peso netto

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


J.   Latte e prodotti lattiero-caseari [allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (13)

ex capitoli 4, 17, 21 e 23

Latte e prodotti lattiero-caseari, importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari, ad eccezione dei formaggi e latticini (codice NC 0406) originari della Svizzera, importati senza titolo, come segue:

 

 

 

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

10 EUR/100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

Da 0403 10 11 a 0403 10 39

Da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

0406

Formaggi e latticini, ad eccezione dei formaggi e latticini originari della Svizzera, importati senza titolo

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

2106 90 51

Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

Preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1234/2007, direttamente o in virtù del regolamento (CE) n. 1667/2006, escluse le preparazioni e gli alimenti ai quali si applica l’allegato I, parte I, di tale regolamento

10 EUR/ 100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


K.   Altri prodotti [allegato I, parte XXI, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (14)

1207 99 91

Semi di canapa non destinati alla semina

 (15)

fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri

(—)

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


L.   Alcole etilico di origine agricola [allegato II, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (16)

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

100 hl

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

100 hl

ex 2208 90 91

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

100 hl

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

100 hl

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI PER I QUALI NON SONO STATE FISSATE RESTITUZIONI NÉ TASSE ALL’ESPORTAZIONE IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e massimali applicabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

A.   Cereali [allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007] (17)

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (18)

1001 19 00

Frumento duro non destinato alla semina

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

5 000 kg

1002 90 00

Segala non destinata alla semina

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

5 000 kg

1003 90 00

Orzo non destinato alla semina

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

5 000 kg

1004 90 00

Avena non destinata alla semina

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

5 000 kg

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

5 000 kg

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

500 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


B.   Riso [allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (19)

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

500 kg

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1

500 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.


C.   Zucchero [allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

Quantitativi netti (20)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

11 EUR/ 100 kg

per quantitativi superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

per quantitativi non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 (21)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio

4,2 EUR/ 100 kg

per quantitativi superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

per quantitativi non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 (21)

2 000 kg

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

4,2 EUR/ 100 kg

per quantitativi superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2

per quantitativi non superiori a 10 t, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 (21)

2 000 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

PARTE III

MASSIMALI DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE PER I QUALI È STATA FISSATA LA RESTITUZIONE ALL’ESPORTAZIONE IL GIORNO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo d’esportazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Designazione, codici NC e codici della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione

Quantitativo netto (22)

A.   

CEREALI:

Per ogni prodotto elencato nell’allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

5 000 kg

ad eccezione delle voci:

 

0714 20 10 e 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RISO:

Per ogni prodotto elencato nell’allegato I, parte II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

500 kg

C.   

ZUCCHERO:

Per ogni prodotto elencato nell’allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

2 000 kg

D.   

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI:

Per ogni prodotto elencato nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

150 kg

E.   

CARNI BOVINE:

Per gli animali vivi elencati nell’allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Un capo

Per le carni di cui all’allegato I, parte XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

200 kg

G.   

CARNI SUINE:

Codici NC seguenti:

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

POLLAME:

Codici NC e codici della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione seguenti:

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 pulcini

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 pulcini

0207

250 kg

I.   

UOVA:

Codici della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione seguenti:

 

0407 19 11 9000

2 000 uova

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 uova

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.»


(1)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(2)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(3)  Quantità massime per le quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(4)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(5)  Non è richiesta cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(6)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(7)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(8)  Non è richiesta cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(9)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(10)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari

(11)  Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(12)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(13)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(14)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(15)  Non è richiesta cauzione. Cfr. le altre condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 507/2008.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(16)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(17)  Salvo disposizione diversa del regolamento (CE) n. 1342/2003.

(18)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all’esportazione.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(19)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(20)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(21)  Per quantitativi non superiori a 10 t, l’interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(22)  Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari o quando è stata fissata una tassa all’esportazione.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.»


17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 419/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2012 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2012 (4) ha fissato i termini per la presentazione di richieste di pagamento e per l’esecuzione di pagamenti rispettivamente al 30 settembre 2012 e al 15 ottobre 2012 e prevede che il periodo di esecuzione del piano di distribuzione del 2012 terminerà il 28 febbraio 2013.

(2)

Per permettere agli Stati membri di usufruire di questi termini in modo efficiente è necessario consentire la possibilità di versare anticipi per il trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi caritativi e per le spese amministrative, di trasporto e di ammasso sostenute dagli organismi caritativi designati per distribuire i prodotti. Per garantire l’esecuzione efficiente del programma annuale, occorre prevedere la stessa possibilità per la fornitura di prodotti in casi debitamente giustificati. Inoltre, occorre stabilire come e quando occorra costituire una cauzione.

(3)

Tenendo conto del carattere non lucrativo degli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità competenti degli Stati membri devono avere la facoltà di autorizzare strumenti alternativi di garanzia quando vengono versati anticipi a tali organismi per le spese amministrative, di trasporto e di ammasso.

(4)

A fini contabili gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione determinate informazioni relative al versamento di anticipi.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1.   Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, gli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 807/2010 e gli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare all’autorità competente dello Stato membro interessato una richiesta di anticipi relativa alle spese di trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio di cui al secondo comma, lettera b), del detto articolo. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono anche versare anticipi relativi al costo della fornitura dei prodotti agli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010 purché, con soddisfazione degli Stati membri interessati, entro il 15 ottobre 2012 i suddetti operatori abbiano dimostrato che:

a)

hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti ad attuare l’azione,

b)

hanno compiuto progressi significativi con l’attuazione dell’azione e

c)

hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l’attuazione sia ultimata entro il 28 febbraio 2013.

2.   L’autorità competente può versare un anticipo fino al 100 % dell’importo richiesto, subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % dell’anticipo di cui al paragrafo 1. Nel caso di operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, la cauzione di cui al detto articolo è considerata sufficiente ai fini del presente articolo.

3.   Ai fini del paragrafo 2, si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (5) della Commissione.

4.   Per gli organismi designati di cui al paragrafo 1, l’organismo pagatore può accettare una garanzia scritta di un’autorità pubblica, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, per un importo equivalente alla percentuale di cui al paragrafo 2, purché tale autorità s’impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’anticipo non sia stato stabilito. Gli Stati membri possono inoltre fornire uno strumento di effetto equivalente, conformemente alle norme applicate negli Stati membri, a condizione che esso garantisca la restituzione dell’anticipo versato nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto all’anticipo.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2013 l’importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2012 ai sensi del paragrafo 2, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine dai beneficiari finali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 152 dell’11.6.2011, pag. 24.

(4)  GU L 72 del 10.3.2012, pag. 32.

(5)  GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4


17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 420/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

110,6

MA

57,6

TR

98,7

ZZ

89,0

0707 00 05

JO

208,4

MK

59,4

TR

95,4

ZZ

121,1

0709 93 10

TR

125,5

ZZ

125,5

0805 10 20

EG

49,9

IL

60,7

MA

48,5

TR

44,3

ZZ

50,9

0805 50 10

TR

94,2

ZA

85,7

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

137,6

BR

74,2

CA

110,1

CL

96,2

CN

110,2

MK

29,3

NZ

141,3

US

189,1

UY

87,3

ZA

98,2

ZZ

107,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 421/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di maggio 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 maggio 2012 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 maggio 2012 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 16,215775 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.


17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 422/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

128,1

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

130,1

0

AR

126,1

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

278,6

6

AR

236,3

19

BR

329,3

0

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

215,7

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

351,2

0

BR

361,8

0

CL

0408 11 80

Tuorli essiccati

335,6

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

367,8

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

279,6

2

BR

347,6

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

529,6

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


DECISIONI

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/21


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2012

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana construction of buildings, proveniente dalla Spagna)

(2012/261/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 1o luglio 2011 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione a 1 138 esuberi in 513 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici») nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (ES52), e ha fornito informazioni supplementari fino al 25 novembre 2011. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di mobilitare un importo pari a 1 642 030 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l’esercizio 2012, una somma pari a 1 642 030 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

(2012/262/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/589/CE della Commissione (2) ha istituito un programma specifico di controllo e ispezione applicabile per un periodo di quattro anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (3) per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano tali stock.

(2)

Da un recente parere del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) risulta che una parte significativa delle attività di pesca del salmone praticate nel Mar Baltico potrebbe non essere stata dichiarata correttamente; questo potrebbe comportare gravi conseguenze negative sullo stato di tale stock.

(3)

Il programma specifico di controllo e ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all’Agenzia europea di controllo della pesca di predisporre piani di impiego congiunto in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4).

(4)

Al fine di continuare a garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno prorogare il programma specifico di controllo e ispezione per un periodo di un anno.

(5)

La Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock (5). In attesa dell’entrata in vigore di detto regolamento, è opportuno affrontare la questione delle possibili dichiarazioni erronee segnalate dal CIEM.

(6)

Per affrontare la questione delle possibili dichiarazioni erronee nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico, è opportuno includere tali stock nel programma specifico di controllo ed ispezione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/589/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/589/CE è modificata come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione inteso a garantire:

a)

l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock; e

b)

il controllo e l’ispezione armonizzati delle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione:

a)

delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano o possono praticare la pesca del salmone;

b)

di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2.   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica per cinque anni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 190 del 18.7.2008, pag. 11.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(5)  COM (2011) 470 definitivo — 2011/0206 (COD).


Rettifiche

17.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/24


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 27 aprile 2004 )

A pagina 65, allegato I, punto 102, nuovo allegato XII, capitolo 1, articolo 1, paragrafo 2,

anziché:

«… del tasso di variazione annuo delle retribuzioni dei funzionari CE di cui all'articolo 11 del presente allegato.»

leggi:

«…del tasso di variazione annuo delle retribuzioni dei funzionari di cui all'articolo 11 del presente allegato.»