ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.124.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
11 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 401/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento (UE) n. 402/2012 della Commissione, del 10 maggio 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2012 della Commissione, del 10 maggio 2012, recante centosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2012 della Commissione, del 10 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido cloridrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

36

 

 

DECISIONI

 

 

2012/250/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 maggio 2012, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(2012) 2992]  ( 1 )

39

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 35/10/COL, del 3 febbraio 2010, che modifica per l'ottantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1. marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012)

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 398/2012 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2) il Consiglio, in seguito a un’inchiesta antidumping, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») e dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale»). In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 (3), un dazio antidumping definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni. Le misure sono state fissate al livello del dumping e consistono in dazi antidumping specifici. Per quanto riguarda la RPC l’aliquota del dazio per i produttori cinesi menzionati individualmente varia da 0 a 0,11 EUR/kg mentre l’aliquota del dazio residuo istituito sulle importazioni degli altri produttori ammonta a 0,26 EUR/kg («dazi in vigore»).

1.2.   Domanda di riesame

(2)

Productos Aditivos S.A., unico produttore di ciclamato di sodio dell’Unione europea e denunziante nell’inchiesta iniziale («il denunziante»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale («il presente riesame») a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta riguarda unicamente il profilo del dumping in relazione alla Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. («la GT Enterprise» o «la società interessata»), parte del gruppo Rainbow Rich («il gruppo di società interessato» o «il gruppo Rainbow» o «il Rainbow»), uno dei produttori cinesi menzionati individualmente nell’inchiesta iniziale. Il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei prodotti della GT Enterprise ammonta a 0,11 EUR/kg e il dazio applicabile alle importazioni delle altre società produttrici del gruppo di società interessato ammonta a 0,26 EUR/kg (dazio residuo).

(3)

Il denunziante ha fornito prove sufficienti a dimostrare che le misure attualmente in vigore non sono più sufficienti a contrastare il dumping pregiudizievole.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(4)

Avendo determinato, dopo aver sentito il comitato consultivo, che la richiesta conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) il 17 febbraio 2011 l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all’esame del dumping per quanto riguarda la GT Enterprise.

1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

(5)

Il prodotto oggetto del riesame è il ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e classificato attualmente nel codice NC ex 2929 90 00 («il prodotto in esame»).

(6)

La presente inchiesta ha dimostrato, come le inchieste precedenti, che il prodotto in esame originario della RPC e venduto all’Unione è identico in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’Indonesia, scelta come paese di riferimento nel presente riesame. Si è pertanto concluso che i prodotti venduti sul mercato interno in Indonesia e quelli venduti dal gruppo di società interessato sul mercato dell’Unione sono prodotti simili a termini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.5.   Parti interessate

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente il denunziante, la società interessata e i rappresentanti del paese interessato dell’apertura del presente riesame. Poiché è stata prevista la scelta dell’Indonesia come possibile paese di riferimento, la Commissione ha inoltre informato dell’apertura del procedimento i produttori di tale paese.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per chiedere un’audizione.

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al gruppo di società interessato e ha ricevuto risposta da cinque società del gruppo Rainbow entro il termine fissato. [Dato che il gruppo Rainbow è attualmente costituito da due società produttrici (una delle quali è la GT Enterprise), da un fornitore di materia prima, da una società — attualmente inattiva — in precedenza coinvolta nella produzione del prodotto in esame e da un rivenditore a Hong Kong, il riesame ha riguardato le attività dell’intero gruppo]. La Commissione ha inviato inoltre questionari ai produttori in Indonesia. Un produttore indonesiano si è mostrato disposto a fornire informazioni per il presente riesame e ha dato una risposta parziale al questionario.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’analisi relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, al trattamento individuale nonché alla determinazione del dumping. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società appartenenti al gruppo di società interessato:

Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co. Ltd., Shenzhen, RPC, (GT Enterprise),

Jintian Industrial (Nanjing) Co. Ltd., Nanjing, RPC,

Golden Time Chemical (Jiangsu) Co. Ltd., Jiangsu, RPC,

Nanjing Jinzhang Industrial Co. Ltd., Nanjing, RPC,

Rainbow Rich Ltd., Hong Kong.

1.6.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(11)

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

2.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12)

Nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base, per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento. Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, che le imprese richiedenti devono dimostrare di rispettare:

le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze di mercato e senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato,

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, di applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(13)

Il gruppo di società interessato ha richiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, e ha presentato i moduli di richiesta per i quattro produttori stabiliti nella Repubblica popolare cinese. La Commissione ha raccolto e verificato presso le sedi delle società tutte le informazioni riportate nelle richieste e considerate necessarie.

(14)

Con il presente riesame si è accertato che la situazione della società interessata è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. È stato constatato che la GT Enterprise non soddisfa più tutti i criteri per il TEM. Il gruppo Rainbow è stato inoltre ampliato e ristrutturato rispetto alla situazione riscontrata nell’inchiesta iniziale. Neppure le altre società del gruppo che hanno presentato i moduli di richiesta hanno potuto dimostrare di soddisfare i criteri per il TEM.

(15)

Per quanto riguarda il primo criterio, relativo alle decisioni in materia di politica commerciale e all’interferenza statale, è stato appurato che l’amministrazione locale ha il potere di interferire nell’assunzione e nel licenziamento del personale di una delle società del gruppo. L’amministrazione locale è inoltre uno dei principali azionisti della società che produce materie prime. Sono stati rilevati indizi di una significativa interferenza statale nelle attività e decisioni di questa società, nel costo del lavoro nonché nella fornitura di materie prime alla società (elettricità, acqua) e da parte della società stessa alle società collegate. Ad esempio lo stato azionista ha fornito personale esterno alla società a condizioni che quest’ultima non è stata in grado di precisare. La società è inoltre costantemente in perdita a causa della vendita della materia prima a prezzi anormalmente bassi alle società collegate senza nessuna forma di compensazione, ad esempio sotto forma di distribuzione degli utili. Mediante l’accumulazione di tali perdite il produttore di materie prime di proprietà dello stato ha influenzato le decisioni delle società collegate relative all’acquisto di materie prime per la produzione di ciclamato di sodio. È stato possibile infine rilevare l’influenza e l’interferenza da parte di un ente pubblico locale nelle decisioni di finanziamento e di investimento di un’altra società del gruppo.

(16)

Per quanto riguarda il secondo criterio, relativo alla contabilità, l’inchiesta ha dimostrato che i documenti contabili di tutte le società del gruppo di società interessato non sono in linea con le norme internazionali: sono stati infatti rilevati numerosi errori e lacune contabili gravi non riportati dai revisori dei conti.

(17)

Per quanto riguarda il terzo criterio, sono state rilevate distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato consistenti nella realizzazione gratuita di investimenti in infrastrutture per una delle società del gruppo. La stessa società ha goduto di condizioni favorevoli per la locazione del suolo che utilizza. Le altre società del gruppo non sono state in grado di dimostrare di aver acquisito i diritti di utilizzo del suolo a titolo oneroso e/o per un corrispettivo che riflettesse il valore di mercato. Una società non è stata infine in grado di dimostrare di aver corrisposto per determinati attivi a essa trasferiti un corrispettivo in denaro o comunque un prezzo che riflettesse il valore di mercato.

(18)

Risultano infine rispettati il quarto e il quinto criterio in quanto è stato verificato che le società sono soggette a una normativa in materia fallimentare e di proprietà che garantisce stabilità e certezza del diritto. Le conversioni valutarie sono state effettuate al tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla Bank of China o a un tasso correlato a quest’ultimo.

(19)

Al gruppo di società interessato e al denunziante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito ai suddetti risultati dell’inchiesta. Il denunziante non ha presentato osservazioni, il gruppo di società interessato ha invece contestato diversi punti. Alcune di queste osservazioni sono state ribadite dopo la comunicazione delle considerazioni e dei fatti in base ai quali si proponeva di istituire misure definitive. I più importanti commenti ricevuti sono descritti nei considerando che seguono.

(20)

Il gruppo Rainbow ha sostenuto in primo luogo che la Commissione ha imposto illegalmente l’obbligo di dimostrare nuovamente il possesso dei requisiti per l’ottenimento del TEM: il TEM era infatti stato accordato al gruppo nell’ambito dell’inchiesta iniziale e del riesame in previsione della scadenza e sarebbe quindi stato violato l’obbligo giuridico di applicare la stessa metodologia per i riesami e per l’inchiesta iniziale. Esso ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che le circostanze fossero cambiate in modo tale da giustificare l’applicazione di un metodo diverso da quello dell’inchiesta iniziale. A suo parere molte questioni identificate dalla Commissione come nuove erano già presenti nel periodo dell’inchiesta iniziale. Le nuove conclusioni dell’inchiesta non sarebbero pertanto relative a nuove circostanze ma consisterebbero soltanto in una diversa interpretazione della stessa situazione.

(21)

Va osservato che, contrariamente a quanto sostiene il gruppo Rainbow, lo stesso metodo è stato applicato sia nell’inchiesta iniziale che nel presente riesame e si è tenuto debitamente conto del fatto che talune circostanze sono cambiate dopo l’inchiesta iniziale. Anche se l’argomentazione del gruppo Rainbow fosse corretta per quanto riguarda alcune circostanze che non sono in effetti mutate rispetto a quelle riscontrati dall’inchiesta iniziale, in particolare le condizioni dell’accordo per l’utilizzo del suolo stipulato della GT Enterprise, è necessario tenere conto di quanto segue. Il presente riesame ha riscontrato ulteriori circostanze che, sebbene fossero già presenti all’epoca dell’inchiesta iniziale, non erano state rivelate dalla GT Enterprise, come ad esempio il fatto che l’amministrazione locale abbia il potere di approvare l’assunzione e il licenziamento del personale della società. La situazione della società si è inoltre modificata rispetto all’inchiesta iniziale per quanto riguarda il secondo criterio: è stato riscontrato nel presente riesame che durante il PIR la GT Enterprise non ha prodotto una documentazione contabile chiara, sottoposta a una revisione indipendente in linea con le norme internazionali di applicazione in ogni caso.

(22)

Il gruppo Rainbow ha spiegato in seguito che ritiene di aver fatto presente il potere dell’amministrazione locale di approvare l’assunzione e il licenziamento del personale mettendo a disposizione nell’inchiesta iniziale lo stesso statuto prodotto ai fini del presente riesame. La traduzione di tale documento fornita dal gruppo Rainbow sia durante l’inchiesta iniziale che nel presente riesame è tuttavia incompleta: non rivela infatti i poteri conferiti dallo statuto all’amministrazione locale.

(23)

Il gruppo Rainbow ha inoltre argomentato che il regime del TEM è stato introdotto per i paesi con un’economia in transizione, ad esempio dal vecchio sistema a economia non di mercato verso un’economia di mercato. Sarebbe pertanto illogico richiedere a una società avente in precedenza diritto al TEM di fornire in un riesame intermedio elementi di prova sufficienti a dimostrare di possedere ancora i requisiti richiesti. Va osservato a tal proposito che non vi è nulla nel regolamento di base che supporti tale interpretazione e che impedisca l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nei riesami avviati a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(24)

Il gruppo Rainbow eccepisce inoltre che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la decisione in merito alla concessione del TEM deve essere raggiunta entro tre mesi dall’inizio dell’inchiesta. Lo stesso Rainbow riconosce che il superamento del termine non è di per sé sufficiente a inficiare i risultati dell’inchiesta, ma pone altresì in evidenza che i servizi della Commissione avevano a disposizione tutte le informazioni necessarie a calcolare il margine di dumping quando sono state comunicate le risultanze relative al TEM. L’argomentazione del Rainbow non tiene tuttavia conto del fatto che sebbene la Commissione — per motivi di efficienza amministrativa — abbia raccolto e verificato contemporaneamente tutte le informazioni necessarie relative al gruppo di società interessato, essa non aveva a sua disposizione le informazioni relative al paese di riferimento per determinare il margine di dumping se il TEM non fosse stato accordato. Le informazioni relative al valore normale nel paese di riferimento sono infatti state fornite alla Commissione solo dopo che le risultanze relative al TEM erano state comunicate al Rainbow. La tempistica della decisione in merito alla concessione del TEM non ha potuto avere pertanto alcun impatto sul suo contenuto. Alla luce di quanto precede, l’argomentazione è respinta perché infondata.

(25)

Per quanto riguarda il primo criterio, è stata fatta l’osservazione che la possibilità teorica dell’influenza statale o del controllo statale non comporta necessariamente l’esistenza di un’interferenza reale e significativa a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Il Rainbow ha citato ripetutamente una sentenza del Tribunale di primo grado (5) per argomentare che il controllo statale non implica necessariamente l’interferenza dello Stato perché questo «porta ad escludere, per principio, le società controllate dallo Stato dal beneficio del SEM, indipendentemente dal contesto di fatto, giuridico ed economico concreto in cui esse operano». Il Rainbow sostiene inoltre che dover dimostrare l’impossibilità che lo Stato interferisca nelle politiche commerciali comporterebbe un onere di prova irragionevole per le società che richiedono il TEM e argomenta poi che bisognerebbe dimostrare che l’azione dello Stato abbia reso le decisioni della società incompatibili con la logica di mercato per concludere che il primo criterio non sia stato rispettato.

(26)

La presente inchiesta ha dimostrato, contrariamente alle affermazioni sopra riportate del gruppo Rainbow, un’interferenza significativa e specifica dello Stato nelle operazioni di varie società del gruppo. Nel caso della società del gruppo nella quale l’assunzione e il licenziamento del personale sono sottoposti all’approvazione dell’amministrazione locale, le stesse regole di funzionamento interno della società, cioè lo statuto societario, prevedono esplicitamente il potere dello Stato di interferire nelle decisioni operative. Nel caso di un’altra società del gruppo è stato rilevato che il partner statale influenza la società in modo incompatibile con la logica di mercato. In primo luogo il partner statale ha fornito la maggior parte del capitale societario senza che questo fosse rispecchiato nella sua quota di proprietà dell’azienda. Le operazioni della società sono inoltre sempre state in perdita, cosa che ha nuociuto principalmente al partner statale a causa del capitale da questo investito. Infine, lo stesso partner statale ha subito continue perdite a causa della fornitura alla società del gruppo di fattori produttivi quali acqua ed elettricità a prezzi inferiori a quelli di mercato, forniture per le quali non risultano ricevute di pagamento.

(27)

Per quanto riguarda la constatazione di interferenza statale nelle decisioni di finanziamento e di investimento di un’altra società del gruppo si sostiene che non siano corrette le conclusioni di fatto della Commissione in relazione a un prestito e alle sue condizioni. La Commissione dispone tuttavia di prove, raccolte durante la verifica effettuata, che un ente pubblico locale ha dato istruzioni alla società di contrarre un prestito non correlato con le proprie operazioni commerciali. La società sostiene che le decisioni finanziarie sono state prese come favore all’ente pubblico e non per un obbligo, e che la transazione in questione non avrebbe comportato rischi per la società grazie alla possibilità di recuperare la somma impiegata scontandola dalle fatture emesse dall’ente per servizi pubblici. Le prove raccolte dalla Commissione mostrano che il diritto di utilizzo del suolo della società è stato usato indirettamente come garanzia nella transazione finanziaria e pertanto la società sopporta un rischio significativo. Tale diritto di utilizzo del suolo è stato acquisito tramite lo stesso ente pubblico al quale la società afferma di aver fatto soltanto un favore. L’affermazione che sarebbe stata possibile una compensazione attraverso il mancato pagamento per i servizi pubblici dimostra la mancata comprensione delle norme fondamentali della contabilità (compensazione) e contraddice la successiva affermazione della società che l’interferenza su tali operazioni finanziarie non implica l’interferenza «sulle decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi» come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Le decisioni di investimento sono inoltre chiaramente e significativamente influenzate dall’ente pubblico poiché nel contratto di utilizzo del suolo della società sono stabiliti dei requisiti specifici sull’investimento da effettuare e tali requisiti vanno oltre le leggi locali di zonizzazione, contrariamente a quanto suggerito dalla società stessa. Pertanto è respinta l’argomentazione che l’influenza statale nelle decisioni di finanziamento e di investimento non si configuri come un’interferenza a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c).

(28)

Per quanto riguarda la società del gruppo che produce una delle materie prime necessarie alla produzione del ciclamato di sodio, è stato argomentato che le deficienze nei processi decisionali della società e nella sua situazione finanziaria avrebbero un impatto molto limitato perché la materia prima prodotta da questa società rappresenta soltanto il 10 % del costo di produzione del ciclamato di sodio. Poiché la Commissione è stata in grado di calcolare la differenza tra il prezzo di vendita remunerativo della materia prima e il prezzo di vendita effettivamente praticato, la società suggerisce che sarebbe più appropriato adeguare i costi della materia prima piuttosto che non accordare il TEM. Lo scopo della valutazione ai fini del TEM è tuttavia di accertare che i mezzi di produzione riflettano i valori di mercato e che le decisioni in materia commerciale siano prese in risposta ai segnali di mercato. Va notato che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, richiede esplicitamente che il costo dei principali mezzi di produzione rifletta nel complesso i valori di mercato quale condizione per l’ottenimento del TEM, senza fare nessun riferimento alla possibilità di adeguare i costi dei principali mezzi di produzione ove distorti. L’argomentazione va quindi respinta.

(29)

La società sostiene che i prezzi anormalmente bassi pagati per l’energia elettrica, l’acqua e il costo del lavoro non siano da tenere in considerazione in quanto si tratta di fattori produttivi non di primaria importanza il cui costo ammonta complessivamente a circa il 14 % del costo totale di produzione delle materie prime. L’argomentazione è stata respinta: tali costi sono infatti considerati, individualmente o cumulativamente, sufficientemente significativi da avere un impatto sui costi totali della società. Per quanto riguarda il costo del lavoro va inoltre osservato che non è stato possibile effettuare una verifica completa perché la società non è stata in grado di fornire contratti o altra documentazione. Non è stato pertanto possibile accertare la corrispondenza di tali costi con i valori di mercato.

(30)

Riguardo al secondo criterio, si è sostenuto che la Commissione abbia ignorato il principio dell’importanza relativa secondo il quale le omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti solo se in grado di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio; si è sostenuto inoltre che il revisore dei conti non deve necessariamente riportare le carenze irrilevanti.

(31)

Contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo la contabilità delle società presentava gravi carenze rispetto ai principi contabili fondamentali (si veda il paragrafo seguente per ulteriori chiarimenti). In secondo luogo, la richiesta di documenti contabili chiari ai fini del TEM non ha lo scopo di consentire a un utente di adottare le decisioni economiche, ma di garantire che i rendiconti finanziari forniscano un quadro fedele dei ricavi, dei costi ecc. L’obiettivo dell’inchiesta ai fini del TEM è stabilire se i conti sono tenuti e sottoposti a revisione contabile in linea con i principi contabili internazionali.

(32)

Il gruppo Rainbow contesta l’affermazione che le sue società non abbiano rispettato elementi delle norme IAS e dei principi contabili menzionati nell’inchiesta ai fini del TEM quali il principio di competenza, la rappresentazione fedele delle operazioni e la compensazione, la continuità delle attività, la classificazione corretta delle voci di bilancio, la rilevazione delle perdite, la presenza di sole transazioni e registrazioni di carattere commerciale nei conti, la classificazione e l’ammortamento corretti delle spese, il rispetto delle norme IAS e/o delle GAAP cinesi relative al riconoscimento del valore e all’ammortamento degli attivi. Le suddette violazioni delle norme IAS sono state individuate analizzando le informazioni fornite dal gruppo nel formulario di richiesta del TEM, e tali risultanze sono state oggetto di verifica presso le sedi delle società. Le argomentazioni addotte dalle società su questo tema dopo la comunicazione delle risultanze relative al TEM non sono tali da giustificare un cambiamento della conclusione che, per quanto riguarda questi aspetti, le società non soddisfano il secondo criterio.

(33)

Per quanto riguarda il terzo criterio, il gruppo Rainbow sostiene che la realizzazione gratuita di investimenti infrastrutturali a favore di una società è una normale attività finalizzata ad attrarre investimenti anche nelle economie di mercato, e che l’impatto di questa sovvenzione sulla situazione finanziaria della società nel PIR sia stato trascurabile. Il fatto che una società possa evitare pagamenti per lo sviluppo di infrastrutture e al tempo stesso benefici di un prezzo di locazione inusitatamente basso per la stessa proprietà non rispecchia tuttavia le condizioni di economia di mercato. Questa prestazione ha avuto d’altra parte un impatto diretto sulla situazione finanziaria della società di produzione e sulla sua capacità di prendere decisioni in risposta a tendenze del mercato.

(34)

La Commissione ha accettato le argomentazioni del gruppo per quanto riguarda i diritti di utilizzo del suolo della GT Enterprise, come indicato nel considerando 21. Gli argomenti presentati per quanto riguarda i diritti di utilizzo del suolo da parte delle altre società non sono stati tuttavia tali da modificare le conclusioni poiché in un caso la società stessa riconosce di non aver pagato l’importo concordato per tale diritto. In un altro caso relativo ai diritti di utilizzo del suolo il gruppo Rainbow sostiene che i prezzi dei terreni in tale regione siano cresciuti notevolmente ed è pertanto normale che, dopo la data di acquisizione, il valore della proprietà sia cresciuto notevolmente in pochi anni. Gli elementi di prova presentati dalla società sono tuttavia relativi agli aumenti del prezzo degli immobili residenziali nella regione e pertanto irrilevanti. Il Rainbow ha infine sostenuto che l’approccio della Commissione, che chiede una prova diretta che la società abbia pagato un prezzo che riflette il valore di mercato, impone un onere di prova irragionevole. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, prevede tuttavia esplicitamente che la richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato deve «contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato». L’argomentazione ha dovuto quindi essere respinta.

(35)

Il gruppo Rainbow contesta il rilievo relativo al trasferimento di attivi a una società senza un corrispettivo monetario o comunque a prezzi che riflettessero i valori di mercato in base al fatto che la società ha cessato la produzione nel PIR. La società aveva effettivamente sospeso la produzione ma stava continuando a vendere la propria produzione residua sul mercato interno, rendendo di conseguenza indispensabile anche per questa società la valutazione ai fini del TEM per accertare che non vi fossero distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato che potessero incidere sui prezzi.

(36)

Si ritiene pertanto che la GT Enterprise non soddisfi il primo e il secondo criterio per ottenere il TEM, la Jintian Industrial (Nanjing) Ltd. il secondo e il terzo, la Golden Time Chemical (Jiangsu) Ltd e la Nanjing Jinzhang Industrial Ltd. non soddisfino il primo, il secondo e il terzo. Se una società collegata coinvolta nella produzione e nella vendita del prodotto in esame non può beneficiare del TEM, il TEM non può essere concesso all’intero gruppo di società collegate. Considerato dunque che tutte le società valutate ai fini del TEM non hanno soddisfatto individualmente i criteri del caso si conclude che non può essere accordato il TEM al gruppo Rainbow. Viste le circostanze dopo aver sentito il comitato consultivo è stato negato il TEM al gruppo di società interessato.

2.2.   Trattamento individuale (TI)

(37)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è istituito un dazio unico a livello nazionale, se del caso, per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di detto articolo, tranne nel caso in cui le società siano in grado di dimostrare che soddisfano tutti i criteri enunciati nell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato,

l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote di dazio diverse ai singoli esportatori.

(38)

I due produttori esportatori del gruppo che hanno esportato il ciclamato di sodio durante il PIR hanno richiesto il TI. Poiché le altre società del gruppo Rainbow non esportano il prodotto in esame non è stato necessario effettuare una valutazione ai fini del TI. In base alle informazioni disponibili e controllate nel corso delle visite di verifica è emerso che questi due produttori esportatori rispondevano ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, e pertanto poteva essere accordato loro il TI.

2.3.   Dumping

2.3.1.   Paese di riferimento

(39)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento).

(40)

Nell’avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare l’Indonesia (paese di riferimento nell’inchiesta iniziale) come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(41)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento.

(42)

La Commissione ha cercato la collaborazione dei produttori indonesiani. Lettere e questionari sono stati inviati a tutte le società note. Soltanto un produttore tra i numerosi contattati ha presentato le informazioni necessarie per determinare il valore normale e ha accettato di collaborare parzialmente al riesame. Poiché la società non ha potuto accettare una visita di verifica presso la propria sede, la Commissione ha analizzato la completezza e la coerenza delle informazioni fornite. Le informazioni sono state ritenute sufficienti e affidabili per la determinazione del valore normale e il produttore indonesiano ha fornito i necessari chiarimenti richiesti dalla Commissione. Le informazioni utilizzate sono state sottoposte a un controllo incrociato con le informazioni fornite nella domanda di riesame.

(43)

L’inchiesta ha stabilito che in Indonesia esiste un mercato competitivo per il prodotto simile.

(44)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che il volume di produzione del produttore indonesiano che ha collaborato supera notevolmente il 5 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione, pertanto la produzione è da considerare rappresentativa in termini di volume. Per quanto riguarda la qualità, le specifiche e le norme tecniche del prodotto simile in Indonesia, non è stata rilevata alcuna differenza generale significativa rispetto ai prodotti cinesi. Il mercato indonesiano è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale.

(45)

Va osservato che, secondo quanto risulta alla Commissione, non vi sono altri impianti di produzione nel mondo oltre ai produttori noti in Spagna, RPC e Indonesia.

(46)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che l’Indonesia costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base.

2.3.2.   Determinazione del valore normale

(47)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento come precisato più avanti. Va osservato che il produttore indonesiano è stato oggetto di una precedente inchiesta relativa alle importazioni di ciclamato di sodio originarie dell’Indonesia (6). I dati forniti ora dalla società nella risposta al questionario sono stati ritenuti affidabili e costituiscono una solida base per stabilire il valore normale ai fini della presente inchiesta. Infatti sia i prezzi medi di vendita che il costo medio di produzione hanno seguito una tendenza analoga in linea con l’evoluzione del costo medio delle materie prime. Questa tendenza ha potuto inoltre essere confermata da un’analoga evoluzione del costo medio delle materie prime osservata nel mercato dell’Unione.

(48)

Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore indonesiano sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume rispetto al prodotto in esame esportato nell’Unione dal gruppo di società interessato nella RPC.

(49)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nell’Unione. Il tipo di prodotto standard del produttore indonesiano è risultato essere direttamente comparabile.

(50)

Per ciascun tipo di prodotto standard venduto dal produttore del paese di riferimento sul suo mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare di ciclamato di sodio sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume complessivo delle vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportato verso l’Unione dal gruppo di società interessato.

(51)

È stato inoltre verificato se le vendite sul mercato interno potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali stabilendo per il tipo di prodotto standard la percentuale delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile per tipo di prodotto rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo e il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne effettuate per il tipo in esame durante il periodo dell’inchiesta senza considerare se tali vendite fossero o no remunerative.

(52)

Nella determinazione del valore normale per il tipo di prodotto che non era stato venduto sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento è stata utilizzata la media ponderata dei prezzi di vendita del tipo di prodotto standard, dopo gli adeguamenti per le differenze tra i due tipi di prodotto.

2.3.3.   Prezzo all’esportazione

(53)

Tutti i produttori esportatori del gruppo di società interessato hanno effettuato vendite all’esportazione verso l’Unione tramite la società commerciale collegata situata al di fuori dell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto nell’Unione dalla società commerciale collegata, ossia a un acquirente indipendente, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili.

2.3.4.   Confronto

(54)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, spese accessorie e credito.

2.3.5.   Margine di dumping

(55)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione per tutti i produttori esportatori conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(56)

Dal confronto è emerso un margine di dumping del 14,2 %, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

2.4.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

(57)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è esaminato se le circostanze che avevano portato alla determinazione dell’attuale margine di dumping fossero cambiate e se tale cambiamento fosse di carattere duraturo.

(58)

Le risultanze attuali sono basate sul rifiuto della richiesta di TEM al gruppo di società interessato nel presente riesame, mentre nell’inchiesta iniziale il TEM era stato accordato alla GT Enterprise, società parte del gruppo di società interessato. Le circostanze che hanno portato a raggiungere conclusioni diverse sono dovute in primo luogo al fatto che nel presente riesame sono state oggetto dell’inchiesta quattro società del gruppo, mentre nell’inchiesta iniziale lo era stata soltanto la GT Enterprise. Il gruppo è stato di recente ampliato e riorganizzato con considerevoli investimenti e non vi è alcuna indicazione circa il fatto che questa situazione possa cambiare nel prossimo futuro. In secondo luogo, per quanto riguarda la GT Enterprise, si è accertato che la pratica di non mantenere un insieme chiaro di documenti contabili sottoposto a revisione in linea con i principi contabili internazionali è prassi consolidata, e nulla indica che questa situazione sia destinata a cambiare in futuro. Lo statuto di tale società, che consente l’interferenza dello Stato, è in vigore ormai da tempo e non vi sono indicazioni di una modifica nel futuro. Viste le circostanze si ritiene che la mancanza di requisiti per il TEM del gruppo sia di carattere duraturo.

(59)

Inoltre, per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, l’inchiesta ha messo in luce una certa stabilità nelle politiche di prezzo del gruppo di società interessato su un periodo più lungo, poiché il prezzo del prodotto in esame praticato nell’Unione e in altri paesi terzi non è significativamente diverso e ha avuto lo stesso andamento tra il 2007 e il PIR. Ciò corrobora la conclusione che il margine di dumping ricalcolato avrà con tutta probabilità carattere duraturo.

(60)

Si ritiene pertanto dimostrato dall’inchiesta che vi siano poche probabilità che la struttura e il comportamento del gruppo di società interessato, comprese le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame, evolvano in un prossimo futuro in modo tale da inficiare le conclusioni del presente riesame. Si è dunque concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l’applicazione della misura al suo livello attuale non è più sufficiente a compensare il dumping.

3.   MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING

(61)

Tenuto conto delle conclusioni relative all’incremento del dumping e del carattere duraturo del mutamento delle circostanze si ritiene che le misure in vigore non siano più sufficienti per contrastare il dumping pregiudizievole. È pertanto opportuno che le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC siano modificate per quanto riguarda la GT Enterprise e lo stesso dazio sia applicato all’altro produttore esportatore del gruppo, modificando in tal senso detto regolamento.

(62)

Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale nell’attuale riesame, poiché questo è limitato all’esame del dumping relativamente alla GT Enterprise e alle società collegate del gruppo. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale. Poiché quest’ultimo è superiore al margine di dumping riscontrato nel presente riesame, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo per il gruppo di società interessato al livello del margine di dumping riscontrato nel presente riesame.

(63)

Si ritiene che il dazio antidumping modificato debba assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010. Per garantire l’efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni del prezzo si è ritenuto opportuno istituire dazi in forma di un importo specifico al chilo. Di conseguenza, il dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto in esame prodotto e venduto all’esportazione verso l’Unione dal gruppo di società interessato, calcolato sulla base del margine di dumping stabilito nel presente riesame ed espresso come importo specifico al chilo, deve essere di 0,23 EUR al chilo.

4.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(64)

Il gruppo di società interessato e le altre parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base alle quali si intendeva proporre la modifica delle misure antidumping in vigore.

(65)

Il gruppo Rainbow ha presentato osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive. Tali osservazioni si riferivano soprattutto al ritiro della denuncia nell’inchiesta in corso relativa alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitata a due produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited («il Fang Da group») («il procedimento parallelo») (7). Il Rainbow sostiene che il ritiro della denuncia nel procedimento parallelo dovrebbe, a rigor di logica e giuridicamente, comportare anche la cessazione delle misure antidumping nei confronti degli altri produttori nella RPC o, almeno, la chiusura dell’attuale riesame riguardo al gruppo Rainbow.

(66)

Esso chiede la cessazione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 sostenendo che, in assenza di qualsiasi conclusione relativa al fatto che le importazioni della Fang Da non fossero oggetto di dumping e/o causa di pregiudizio, il principio di non discriminazione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, impone la cessazione delle misure antidumping istituite. A sostegno dell’argomentazione il gruppo Rainbow fa riferimento a precedenti regolamenti del Consiglio in cui riesami intermedi simultanei relativi alle importazioni da alcuni paesi sono stati chiusi senza istituzione di misure a seguito della mancata istituzione di misure in inchieste antidumping riguardanti le importazioni degli stessi prodotti da altri paesi [LAEC (8), prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (9)]. È da notare tuttavia che tali casi si riferiscono a inchieste che coinvolgevano vari paesi e in cui il principio di non discriminazione è stato applicato nei confronti delle importazioni provenienti da paesi diversi. In secondo luogo, in tali casi l’applicazione delle misure nei confronti di alcuni paesi è cessata perché nei confronti di altri paesi tali misure non sono state istituite a causa della mancata adozione della proposta da parte del Consiglio entro i termini prescritti (LAEC, prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati). Sebbene dunque per rispettare il principio di non discriminazione sia stato necessario chiudere i procedimenti relativi a misure antidumping nei procedimenti simultanei relativi ai casi citati, tali casi non sono rilevanti ai fini del presente riesame. Un ulteriore riferimento all’approccio adottato per il «glutammato monosodico (10)» riguarda un caso in cui il denunziante intendeva ritirare la denuncia relativa alle importazioni dal Brasile sebbene queste risultassero essere state oggetto di dumping. In tale caso è stato previsto di non accettare il ritiro della denuncia sulla base della conclusione che adottare misure contro gli altri paesi in assenza di misure contro il Brasile sarebbe stato discriminatorio.

(67)

Le due situazioni sono inoltre molto diverse. Nel procedimento parallelo la denuncia è stata ritirata e si è concluso che tale ritiro non fosse contrario all’interesse dell’Unione. Nel presente riesame la richiesta non è stata ritirata ed è stato riscontrato un aumento del dumping praticato dal gruppo Rainbow. Un aumento del dazio per tale società non si configura pertanto come discriminazione.

(68)

Il gruppo di società interessato ha chiesto anche che il ritiro della denuncia comporti la chiusura dell’attuale riesame per il gruppo Rainbow perché i due procedimenti sono stati aperti sulla base dello stesso documento procedurale, si riferiscono allo stesso periodo di inchiesta e nella denuncia il denunziante ha considerato insieme il Fang Da group e il gruppo Rainbow a tutti i fini pratici.

(69)

In secondo luogo, il gruppo Rainbow ha sostenuto che nonostante l’inchiesta nei confronti del Fang Da group sia stata avviata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, l’inchiesta relativa alle importazioni del Fang Da group e il riesame intermedio riguardante le importazioni del gruppo Rainbow sono in sostanza, giuridicamente e a tutti i fini pratici, lo stesso procedimento. Infine esso afferma che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, avendo creato la distinzione tra procedimenti e inchieste, è da interpretarsi nel senso che sebbene per il Fang Da group sia stato istituito un dazio pari a zero a seguito dell’inchiesta iniziale, tale gruppo rimane soggetto al procedimento. Per questo motivo, il ritiro della denuncia relativa alle importazioni del Fang Da group dovrebbe, a giudizio del gruppo Rainbow, comportare anche la chiusura del presente riesame.

(70)

È da osservare a questo proposito che il documento presentato dal denunziante è costituito sia dalla denuncia relativa all’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base che dalla richiesta di riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Esso conteneva in effetti prove sufficienti per giustificare l’apertura di due procedimenti distinti. La Commissione ha infatti avviato l’inchiesta a norma dell’articolo 5 e il riesame intermedio con due avvisi di apertura distinti. L’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base e il riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono pertanto due procedimenti diversi.

(71)

Il gruppo Rainbow ha presentato ulteriori argomentazioni relative ai possibili motivi del ritiro della denuncia. Poiché tali argomentazioni sono ipotetiche e non pertinenti esse non possono essere prese in considerazione e sono state quindi respinte.

(72)

Il gruppo Rainbow ha infine affermato che la Commissione ha manifestamente violato il suo diritto di avere dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive in quanto ha avuto comunicazione di una versione non riservata della lettera relativa al ritiro della denuncia sette giorni prima del termine per la presentazione delle osservazioni.

(73)

Come spiegato nel considerando 70 l’inchiesta a norma dell’articolo 5, alla quale si riferisce la lettera di informazione sul ritiro della denuncia ricevuta dal gruppo Rainbow, è un procedimento distinto dal presente riesame. Il gruppo Rainbow era parte interessata nel riesame a norma dell’articolo 5 e solo per questo motivo a esso è stato notificato il ritiro della denuncia. Tale lettera di notifica non faceva parte della comunicazione delle conclusioni definitive nel presente riesame. Il gruppo Rainbow ha avuto 30 giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive del presente procedimento. Il suo diritto di disporre di tempo sufficiente per presentare osservazioni non è pertanto stato violato.

(74)

In sintesi, le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 è così modificata sostituendo la voce che segue:

Paese

Società

Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)

Codice addizionale TARIC

«Repubblica popolare cinese

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese

0,11

A473»

con la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)

Codice addizionale TARIC

«Repubblica popolare cinese

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese

0,23

A473»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 2.

(4)  GU C 50 del 17.2.2011, pag. 6.

(5)  Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd./Consiglio, causa T-498/04, Racc. 2009 pag. II-1969, punto 92.

(6)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 (GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 2).

(7)  GU C 50 del 17.2.2011, pag. 9.

(8)  GU L 22 del 27.1.2000, pag. 1, considerando 134 e 135.

(9)  GU L 294 del 17.9.2004, pag. 3.

(10)  GU L 264 del 29.9.1998, pag. 1.


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 399/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo non montato, (cosiddetta “rete di sicurezza per trampolino elastico”) costituito da:

una rete con 6 dispositivi di chiusura a scatto,

6 sbarre metalliche superiori con rivestimento di materia plastica alveolare,

6 sbarre metalliche inferiori con rivestimento di materia plastica alveolare, e staffe di montaggio saldate,

12 fasce di gomma con ganci,

12 viti con dadi di fissaggio bloccanti.

Ciascuna sbarra superiore va montata sulla sbarra inferiore, che viene quindi fissata alle gambe del trampolino utilizzando le viti e i dadi di fissaggio bloccanti.

La rete è cucita in forma di cilindro e le dimensioni ottenute si adattano ad un particolare trampolino. La rete ha un’apertura di accesso che si può chiudere con una cerniera.

Le chiusure a scatto all’estremità superiore della rete devono essere fissate all’estremità superiore delle sbarre di metallo.

La fasce di gomma munite di ganci servono a fissare il lato inferiore della rete al telaio del trampolino.

9506 91 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata; della nota 1, lettera t), della sezione XI, della nota 3 del capitolo 95, nonché del testo dei codici NC 9506, 9506 91 e 9506 91 90.

Tenendo conto della sua forma e delle sue caratteristiche, in particolare del fatto che è pronta ad essere installata su un particolare trampolino elastico vista la presenza delle sbarre metalliche, delle viti, dei dadi, delle chiusure a scatto e delle fasce di gomma munite di ganci, la rete di sicurezza è idonea all’uso unicamente con il trampolino ad essa corrispondente (cfr. nota 3 del capitolo 95). La rete di sicurezza deve pertanto essere considerata come accessorio di un articolo per l’educazione fisica della voce 9506.

La classificazione alla voce 5608 come altre reti confezionate è esclusa, in quanto gli articoli del capitolo 95 sono esclusi dalla sezione XI (cfr. nota 1, lettera t), della sezione XI).

La rete di sicurezza per trampolino elastico deve pertanto essere classificata al codice NC 9506 91 90 come altri oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica.


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Un articolo avente la forma di un elefante stilizzato, quasi quadrato, di circa 32 × 48 × 24 cm, costituito da due metà di plastica rigida stampata. È dotato di quattro rotelle e di una tracolla amovibile che può essere utilizzata anche per trainarlo.

Le due metà sono tenute insieme da una giunzione continua a cerniera situata nella parte inferiore e da due chiusure di sicurezza a scatto in ciascuna estremità laterale, che impediscono all'articolo di aprirsi del tutto in modo improvviso. Le cerniere permettono alle due metà dell'articolo di poggiare completamente sul suolo una volta aperte.

Una delle metà dell’articolo è dotata di due cinghie di tessuto che, chiuse da una fibbia, formano una X. Al suo interno è fissata inoltre una piccola tasca piatta di tessuto. L'altra metà dell’articolo presenta un pannello separatore in materiale tessile dotato di una tasca piatta con cerniera lampo. Il pannello separatore è fissato sul lato della giuntura a cerniera e può essere agganciato al lato opposto della stessa metà.

(Valigia)

(Vedi fotografie n. 660 A e B) (1)

4202 12 50

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera d), del capitolo 95, nonché dal testo dei codici NC 4202, 4202 12 e 4202 12 50.

L’articolo presenta le caratteristiche oggettive delle valigie della voce 4202, per esempio il materiale in plastica rigida stampata, le cerniere di giunzione, il sistema di chiusura, le cinghie, il pannello separatore e le tasche, le rotelle e il fatto che ha la forma di un contenitore che si apre come una tipica valigia rigida e può essere utilizzato come tale. Sulla base di tali caratteristiche, l’articolo deve essere considerato come una valigia e non come un giocattolo a ruote. Pertanto, la classificazione come giocattolo a ruote, quali le automobiline a pedali di cui alla voce 9503, è esclusa.

L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4202 12 50 in quanto valigia di materie plastiche stampate.


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(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 401/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo di forma conica (di circa 40 cm di altezza), costituito da due pannelli triangolari in materiale non tessuto di colore rosso cuciti assieme, con un bordo di colore bianco alla base e un pompon bianco sulla sommità.

(Copricapo)

(Si veda la fotografia n. 658) (1)

6505 00 90

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6505 e 6505 00 90.

Oltre ai copricapo per bambole, altri copricapo giocattolo o articoli di carnevale, tutti gli altri copricapo, a prescindere dai materiali di cui sono costituiti e dall'uso previsto, sono classificati nel capitolo 65 (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 65, considerazioni generali, primo paragrafo).

I copricapo costituiti da pizzi, feltro o altri prodotti tessili in pezzi sono classificati alla voce 6505 (cfr. inoltre le note esplicative del sistema armonizzato, voce 6505, primo paragrafo).

In virtù della nota 1, lettera o) della sezione XI (Materie tessili e loro manufatti), i copricapo del capitolo 65 sono esclusi da tale sezione.

Gli articoli tessili aventi una funzione pratica sono esclusi dal capitolo 95 anche quando siano destinati ad essere indossati in feste particolari (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9505, lettera (A), ultimo paragrafo). La classificazione alla sottovoce 9505 10 90 come altri oggetti per feste di Natale è pertanto esclusa.

L’articolo possiede chiaramente le caratteristiche di un copricapo ed è destinato ad essere indossato come tale.

L’articolo va pertanto classificato al codice NC 6505 00 90 come copricapo.

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(1)  La fotografia ha carattere puramente indicativo.


11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/17


REGOLAMENTO (UE) N. 402/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 12 agosto 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium — AIRAL («il denunziante»), che rappresenta una quota considerevole, nella fattispecie più del 25 %, della produzione totale di radiatori in alluminio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi atti a comprovare in via presuntiva il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio che ne è derivato, il che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2.   Parti interessate al procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, produttori del paese di riferimento, importatori, distributori e altre parti notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4)

Il denunziante, altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, importatori e distributori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un'audizione.

(5)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento di importatori e produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (quale definito sotto alla sezione 3) durante il periodo che va dal luglio 2010 al giugno 2011.

(6)

Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Solo un gruppo di società, il Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd e il Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd (il 'Sira Group'), ha presentato richiesta per il MET. Richieste per il TI sono state invece ricevute dalle società Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. e Metal Group Co., Ltd.

(7)

Per quanto concerne i produttori dell'Unione, e come debitamente spiegato oltre nel considerando n. 24, otto produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato la Commissione ha scelto un campione di quattro produttori dell'Unione basandosi sul volume di produzione/vendite sulle dimensioni e sulla collocazione geografica nell'Unione.

(8)

Come spiegato oltre nel considerando n. 27, solo tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Due di questi importatori non hanno tuttavia importato/acquistato il prodotto in esame. Considerato il numero limitato degli importatori non è stato quindi ritenuto necessario procedere al campionamento.

(9)

Come spiegato oltre nel considerando n. 28, diciotto produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste ed hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni comunicate da queste parti interessate, la Commissione ha incluso nel campione i due produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione.

(10)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società manifestatesi entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura, vale a dire ai produttori esportatori della RPC, ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori dell'Unione che hanno collaborato e all'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), con la richiesta di inviare i questionari alle società che ne sono membri.

(11)

Ai questionari hanno risposto i due produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e uno dei produttori indipendenti. Nessuno degli utenti ha risposto al questionario.

(12)

È stata inoltre presentata una richiesta di esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base da un gruppo di produttori esportatori collegati. Esaminare tale richiesta nella fase provvisoria si sarebbe tuttavia rivelato eccessivamente gravoso. La decisione di accordare o meno un esame individuale a questo gruppo di società verrà presa nella fase definitiva.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell'Unione

Armatura Krakow SA, UL. Zakopianska 72, 30-418 Cracovia, Polonia;

Fondital S.p.A., via Cerreto 40, 25079 Vobarno, Brescia, Italia;

Global Srl, via Rondinera 51, 24060 Rogno, Bergamo, Italia;

Radiatori 2000 S.p.A., via Francesca 54/A, 24040 Ciserano, Bergamo, Italia.

 

Importatori dell'Unione

Hydroland Chorobik Gawęda Malec Wojtycza Sp.j., Jawornik 658, 32-400 Myślenice, Polonia.

 

Produttori esportatori della RPC

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. («Zhejiang Flyhigh»), Jinyun

Metal Group Co., Ltd., Wuyi.

3.   Periodo dell'inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell'inchiesta» — PI). L’analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame consiste in radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e i relativi elementi e sezioni di tipo elettrico («il prodotto in esame»). Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90.

(16)

La definizione del prodotto è stata contestata dal Sira Group in base a una presunta differenza fra i due processi di produzione utilizzati per fabbricare i radiatori. Del Sira Group fanno parte due produttori esportatori cinesi, uno dei quali si serviva della tecnica della pressofusione, mentre il secondo utilizzava il processo di estrusione. Il Sira Group sosteneva che questo secondo metodo va escluso dalla definizione del prodotto in esame a causa di presunte differenze in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, materiali grezzi, costi di produzione e prezzi di vendita, e perché la tecnica dell'estrusione è poco usata nell'Ue e nella RPC.

(17)

Un'altra parte interessata cinese, la China Chamber of Commerce for Imports and Exports of Machinery and Electronic Products (CCCME), ha chiesto chiarimenti in merito alla questione a causa della differenza di costi e prezzi dei radiatori fabbricati con le due diverse tecniche di produzione.

(18)

A tale riguardo va osservato che, benché sussistano differenze minime, è evidente che i radiatori prodotti con entrambi i metodi hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi, il che rende i radiatori prodotti con entrambi i metodi altamente fungibili. Queste caratteristiche di base sono in primo luogo leggerezza, bassa inerzia termica ed elevata conducibilità termica. Le differenze a livello di costi e di prezzi e il fatto che la tecnica dell'estrusione può comportare l'uso di una lega di alluminio leggermente diversa non modificano tali caratteristiche di base. In termini di confronto dei prezzi, eventuali differenze sono adeguatamente prese in considerazione nella struttura del sistema di confronto tipologico dei prodotti (sistema NCP), il che significa che vengono effettuati solo confronti fra prodotti simili.

(19)

I radiatori in alluminio vanno inoltre considerati come un unico prodotto indipendentemente dal processo di produzione, in quanto essi sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e la percezione che ne hanno gli utilizzatori finali e i consumatori è che essi siano di alluminio (con caratteristiche ben note, come già detto), senza differenziazioni basate sul metodo di produzione. Alla luce di queste considerazioni, l'obiezione è quindi respinta.

(20)

Il CCCME ha inoltre contestato il fatto che nella definizione del prodotto non rientrino i radiatori in lamiera d'acciaio o anche in ghisa. Nonostante che abbiano usi simili, tali prodotti possiedono tuttavia caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse, dal momento che la materia prima di base (lega di alluminio) è sostituita con acciaio o ghisa, materiali dalle caratteristiche fisiche e tecniche diverse in termini di peso nonché inerzia e conducibilità termica. Tale obiezione è perciò respinta.

(21)

Il CCCME ha presentato ulteriori osservazioni riguardanti i riferimenti nella denuncia alle vendite attraverso «gare d'appalto», rivelando con tali commenti di ipotizzare che ciò riguardasse appalti pubblici. Le gare d'appalto menzionate nella denuncia erano tuttavia collegate alla normale prassi commerciale con cui un acquirente di radiatori dell'UE chiede ai potenziali fornitori una quotazione di prezzo prima di piazzare un ordinativo. Nessuna delle importazioni cinesi utilizzate nei calcoli comportava una gara d'appalto pubblico.

(22)

Il CCCME ha formulato osservazioni anche sui riferimenti a radiatori di particolare valore estetico contenuti nella denuncia, presupponendo che tali radiatori siano esclusi dalla definizione del prodotto. Anche queste osservazioni si basavano su un malinteso, dal momento che la definizione del prodotto non esclude questo tipo di radiatori. Tali osservazioni sono state dunque respinte.

2.   Prodotto simile

(23)

L'inchiesta ha dimostrato che i radiatori in alluminio prodotti nella RPC ed esportati e i radiatori in alluminio fabbricati e venduti nell'Unione da produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché gli stessi usi di base e sono quindi considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   CAMPIONAMENTO

1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(24)

Dato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per determinare il pregiudizio in conformità con l'articolo 17 del regolamento di base.

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione è formato da quattro società scelte fra gli otto produttori dell'Unione noti per la produzione del prodotto simile prima dell'apertura dell'inchiesta, selezionate in base al volume delle vendite, alle dimensioni e alla collocazione geografica all'interno dell'Unione. Queste quattro società rappresentano il 66 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo aperto alla consultazione di tutte le parti interessate e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Una delle parti interessate ha chiesto di prendere in considerazione anche il volume della produzione al momento di selezionare il campione. Si è accettato di modificare il campione di conseguenza. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni al campione finale di quattro società.

2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(26)

Dato il numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(27)

Solo tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di collaborare. Poiché due di tali importatori non hanno riportato importazioni o acquisti del prodotto in questione si è però ritenuto che un campionamento non fosse più necessario.

3.   Campionamento dei produttori esportatori

(28)

Un numero complessivo di diciotto produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Queste società hanno esportato circa 5 milioni di elementi (3), corrispondenti a poco meno del 50 % delle esportazioni cinesi nell'UE durante il PI. In base alle informazioni ricevute da queste parti interessate la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori col massimo volume rappresentativo in termini di produzione, vendite ed esportazioni atto ad essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I due produttori esportatori, la Zhejiang Flyhigh Metal products Co., Ltd. e la Metal Group Co., Ltd., rappresentavano circa il 62 % del volume delle vendite dei diciotto produttori esportatori che hanno fornito i dati per il campionamento.

(29)

Un gruppo di produttori esportatori (il Sira Group) ha contestato la propria esclusione dal campione argomentando che, dal momento che produceva un determinato tipo di radiatore (utilizzando il metodo dell'estrusione), il suo inserimento nel campione ne avrebbe aumentato la rappresentatività. L'aggiunta di un altro gruppo non era tuttavia richiesta poiché il campione inizialmente selezionato rappresentava già oltre il 60 % delle esportazioni riportate dalle società che hanno collaborato. Non è inoltre necessario che il campione copra tutti i tipi del prodotto in esame. La richiesta di inclusione del Sira Group è stata pertanto respinta e il campione originale è stato confermato.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

1.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(30)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base nelle inchieste antidumping sulle importazioni dalla RPC, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(31)

I due produttori esportatori inseriti nel campione hanno tuttavia richiesto solo il trattamento individuale (TI). I criteri per il TEM non sono quindi stati esaminati.

1.2.   Trattamento individuale (TI)

(32)

Come dispone l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, all'occorrenza, un dazio unico a livello nazionale, fatti salvi i casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare capitali e profitti;

prezzi e quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari pubblici che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o che si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera da ingerenze dello Stato;

le conversioni del tasso di cambio hanno luogo ai tassi di mercato; nonché

le ingerenze dello Stato non sono tali da consentire l'elusione dei dazi qualora si attribuiscano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(33)

Entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione hanno richiesto il TI. Tali richieste sono state esaminate. Dall'indagine è emerso che le società incluse nel campione rispettavano tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(34)

A entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione è stato quindi concesso il TI.

2.   Paese di riferimento

(35)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(36)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato l'intenzione di scegliere la Russia come paese di riferimento per determinare il valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(37)

Non sono pervenute osservazioni riguardanti la Russia come paese di riferimento proposto. Nessuna delle parti interessate ha proposto alcun produttore di prodotti simili di paesi di riferimento alternativi in aggiunta a quelli menzionati nella denuncia nel corso dell'inchiesta.

(38)

La Russia non ha fornito alcuna collaborazione, sebbene tutti i produttori russi noti fossero stati più volte contattati durante l'inchiesta e avessero ricevuto i questionari per il paese di riferimento.

(39)

La Commissione ha effettuato ricerche in proprio per tentare di individuare eventuali altri produttori di paesi terzi.

(40)

Lettere e questionari sono stati perciò inviati a tutti i produttori noti di altri paesi terzi (cioè Turchia, Iran, Croazia, India, Sudafrica e Svizzera). Nonostante l'intensa attività volta a dar seguito a tale ricerca in definitiva non si è ricevuta alcuna collaborazione.

(41)

Come spiegato sopra nei considerando n. 38, 39 e 40, l'inchiesta non ha individuato alcun altro paese terzo a economia di mercato atto a essere utilizzato come paese di riferimento nel presente procedimento. In assenza di tale paese terzo a economia di mercato si è pertanto concluso in via provvisoria, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7. lettera a) del regolamento di base, che non era possibile determinare il valore normale per i produttori inclusi nel campione in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese terzo a economia di mercato o al prezzo praticato da un tale paese terzo nei confronti di altri paesi, compresa l'Unione, e che era quindi necessario stabilire il valore normale basandosi su qualsiasi altra base ragionevole, in questo caso sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Questa soluzione è stata considerata appropriata a causa della mancata cooperazione come indicato in precedenza, ma anche delle dimensioni del mercato dell'UE, dell'esistenza di importazioni e della forte concorrenza interna sul mercato dell'UE per questo prodotto.

3.   Valore normale

(42)

Dal momento che il TEM non era stato chiesto dalle due società incluse nel campione, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato, come illustrato dianzi nel considerando n. 40, basandosi sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. In seguito alla scelta del metodo di calcolo basato sui prezzi pagati o pagabili nell'Unione, il valore normale è stato determinato sulla base di dati verificati sul posto presso gli stabilimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione figuranti nel considerando n. 13.

(43)

Rifacendosi all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base la Commissione ha dapprima determinato se le vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE fossero rappresentative. Le vendite nell'Unione del prodotto simile realizzate dai produttori dell'Unione sono risultate essere rappresentative rispetto al prodotto in esame esportato nell'UE dai produttori esportatori inseriti nel campione.

(44)

La Commissione ha poi valutato se fosse possibile considerare tali vendite come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative nell'UE ad acquirenti indipendenti. Le transazioni di vendita nell'UE sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è perciò determinato il costo di produzione sul mercato dell'Unione durante il PI. L'analisi ha dimostrato che tutte le vendite di alcuni tipi di prodotto nell'UE, cioè che il prezzo netto unitario di vendita superava i costi di produzione unitari calcolati.

(45)

Il valore normale di ciascun tipo di prodotto è stato determinato in base al prezzo effettivo di vendita (franco fabbrica) per le vendite remunerative e su un valore normale costruito per le vendite non remunerative.

(46)

Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione dell'industria dell'UE un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per gli utili. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per gli utili del 4,43 % sono stati determinati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile fabbricato dai produttori dell'UE nell'ambito delle normali operazioni commerciali.

4.   Prezzi all'esportazione

(47)

Dato che tutti i produttori esportatori inclusi del campione hanno ottenuto il TI e hanno effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati su quelli realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

5.   Confronto

(48)

Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati concessi adeguamenti appropriati per imposte indirette, trasporto, assicurazione, imballaggio, movimentazione e per il costo del crediti ogniqualvolta si è accertato che erano ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

(49)

Nel caso di uno dei produttori esportatori era chiaro che la società non aveva classificato correttamente il prodotto in esame al momento di utilizzare il sistema come richiesto dal questionario. Una delle specifiche del prodotto in esame riguardava la resa termica dei radiatori. La società non disponeva tuttavia di prove a sostegno della resa termica dichiarata per i modelli che esportava. La resa termica effettivamente dichiarata non era corretta e non corrispondeva ad altre caratteristiche, come il peso e le dimensioni. Ai fini del confronto è stato perciò necessario tenere conto solo delle restanti specifiche.

(50)

Utilizzando il sistema NCP per i tipi di prodotto si è registrato un elevato grado di allineamento per uno dei produttori esportatori inclusi nel campione. Per l'altro produttore esportatore incluso nel campione è stata tuttavia utilizzata una tecnica basata sulle somiglianze, dal momento che non è stato possibile individuare corrispondenze dirette. Laddove è stata usata questa tecnica le informazioni sono state comunicate alla parte interessata.

6.   Margini di dumping

(51)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato calcolato in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, al netto del dazio.

(52)

Per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è stata calcolata la media ponderata di questi due margini di dumping.

(53)

Dato il basso livello di collaborazione da parte della RPC (meno del 50 %) si ritiene opportuno che il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC sia basato sulle transazioni maggiormente soggette a dumping concluse con un determinato acquirente degli esportatori che hanno collaborato.

(54)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE al netto del dazio, sono i seguenti:

Tabella 1

Nome della società

Stato

Margine di dumping

Zhejiang Flyhigh

TI

23,0 %

Metal Group Co. Ltd.

TI

70,8 %

Altre società che hanno collaborato

 

32,5 %

Margine di dumping a livello nazionale

 

76,6 %

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione totale dell'Unione

(55)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per il periodo in esame.

(56)

Nell'Unione sono otto i produttori che hanno fabbricato radiatori in alluminio nel corso del PI. Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione durante il PI sono state usate tutte le informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati ricevuti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.

(57)

Su tale base si è stimato che la produzione totale dell'Unione, calcolata in numero di elementi, sia stata pari a circa 64 milioni durante il PI. Dal momento che i produttori dell'Unione che sostenevano la denuncia rappresentavano la produzione totale dell'UE, essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base (di seguito «industria dell'Unione»).

2.   Consumo dell'Unione

(58)

Nel corso della presente inchiesta non è stato possibile usare le statistiche di Eurostat sulle importazioni in quanto i codici NC per i radiatori in alluminio comprendono anche altri prodotti in alluminio, per esempio i radiatori elettrici.

(59)

Il consumo dell'Unione è stato quindi calcolato in base ai dati contenuti nella denuncia riguardanti in particolare il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno e le importazioni effettuate dai produttori esportatori della RPC. Questi dati sono stati oggetto di controlli incrociati fra le risposte ai questionari di campionamento coi dati ottenuti e verificati presso le sedi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e dei produttori esportatori della RPC.

(60)

Su tale base l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

Tabella 2

 

2008

2009

2010

PI

Consumo dell'Unione (elementi)

46 000 000

40 500 000

39 000 000

44 246 066

Indice (2009 = 100)

114

100

96

109

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

(61)

Il consumo totale sul mercato dell'UE è diminuito del 3,8 % durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2009 vi è stata una diminuzione del 12 % circa, in linea con gli effetti negativi della crisi economica a livello mondiale, dopo la quale il consumo è ulteriormente diminuito del 3,7 %. Il consumo ha tuttavia recuperato fra il 2010 e il PI, quando è aumentato del 13,5 % ma senza raggiungere il livello iniziale del 2008. La tabella precedente indica anche che il consumo è aumentato del 9 % nel periodo dal 2009 e il PI.

3.   Importazioni dal paese interessato

(62)

Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 3

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (elementi)

6 000 000

7 000 000

8 000 000

10 616 576

Indice (2009 = 100)

86

100

114

152

Quota di mercato

13,0 %

17,3 %

20,5 %

24,0 %

Indice (2009 = 100)

75

100

119

139

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

(63)

Nonostante l'andamento del consumo il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 77 % nel periodo in esame. L'aumento è stato costante, e ha raggiunto il punto massimo fra il 2010 e il PI (+ 33 %). Analogamente la quota di mercato detenuta dai produttori cinesi mostra una stabile tendenza al rialzo nel corso di tutto il periodo in esame, passando dal 13 % del 2008 al 24 % durante il PI. Tale tendenza va valutata alla luce della complessiva diminuzione del consumo del 3,8 % nel corso dello stesso periodo.

3.1   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

Tabella 4

Importazioni dalla RPC

2008

2009

2010

PI

Prezzo medio in EUR/elementi

4,06

3,25

4,07

4,02

Indice (2009 = 100)

125

100

125

123

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

(64)

La tabella che precede mostra che i prezzi medi all'importazione dalla RPC sono lievemente diminuiti nel periodo in esame. In una prima fase, tra il 2008 e il 2009, essi sono diminuiti del 20 % per poi aumentare del 25 % tra il 2009 e il 2010 e diminuire infine di nuovo verso la fine del periodo in esame.

(65)

Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi all'importazione dalla RPC sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi del 2009 ha coinciso con un forte aumento della quota di mercato della Cina dal 13 % al 17,3 % del mercato dell'Unione, e la costante offerta di prezzi inferiori spiega il continuo aumento della quota di mercato facente capo ai produttori esportatori cinesi, in particolare tra il 2009 e il PI.

(66)

Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente indipendente stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

(67)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto espresso in termini di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI ha mostrato una media ponderata del margine di sottoquotazione del 6,1 % da parte dei produttori esportatori cinesi.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni preliminari

(68)

Come detto nei precedenti considerando n. 24 e 25, per esaminare l'eventuale pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento. Va notato che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha cominciato a produrre radiatori in alluminio soltanto nel 2009. Al fine di fornire un'analisi coerente della tendenza per il periodo in esame, si è ritenuto opportuno fissare il 2009 come anno di riferimento per l'analisi del pregiudizio, vale a dire il valore indicizzato 100. A fini di completezza è stato inoltre fissato anche un indice per il 2008 in base ai dati disponibili.

(69)

I dati forniti e verificati dai quattro produttori dell'UE inseriti nel campione sono stati usati per creare microindicatori quali prezzo unitario, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali e scorte. L'indice per il 2008 è stato stabilito sulla base dei dati disponibili per i tre produttori esistenti nel 2008 rispetto ai dati degli stessi tre produttori nel 2009 (indice 100).

(70)

I dati forniti per gli otto produttori di radiatori in alluminio dell'UE sono stati utilizzati per stabilire macroindicatori quali produzione dell'industria dell'Unione, capacità di produzione, utilizzazione degli impianti, volume di vendite, quota di mercato e occupazione. L'indice per il 2008 è stato stabilito sulla base dei dati disponibili per i sette produttori esistenti nel 2008 rispetto ai dati degli stessi sette produttori nel 2009 (indice 100).

(71)

Nel contesto dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, dell'esame della situazione economica dell'industria dell'Unione nel periodo in esame fa parte una valutazione di tutti i fattori economici stabiliti citati in detto articolo.

4.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

 

2008

2009

2010

PI

Volume di produzione (elementi)

 

55 533 555

60 057 377

64 100 484

Indice (2009 = 100)

116

100

108

115

Capacità produttiva (elementi)

 

93 426 855

95 762 788

107 218 125

 

 

100

103

115

Utilizzo degli impianti

70 %

59 %

63 %

60 %

Indice (2009 = 100)

119

100

106

101

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

(72)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per il periodo in esame.

(73)

La tabella riportata sopra mostra un calo della produzione durante il periodo in esame. In linea con la diminuzione della domanda, la produzione ha subito un brusco calo nel 2009, per poi recuperare nel 2010 e durante il PI. La produzione è rimasta relativamente stabile fra il 2009 e il PI nonostante un aumento del consumo del 9 %. Il livello di produzione dipende anche dall'attività di esportazione dell'industria dell'Unione, che è rimasta significativa nel corso del periodo in esame.

(74)

Nonostante l'aumento limitato del consumo, il livello di utilizzazione degli impianti è diminuito dal 70 % del 2008 al 60 % durante il PI. È rimasto poi relativamente stabile fra il 2009 e il PI.

4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 6

 

2008

2009

2010

PI

Volume di vendite (elementi)

40 000 000

33 500 000

31 000 000

33 629 490

Indice (2009 = 100)

119

100

93

100

Quota di mercato

87 %

82,7 %

79,5 %

76 %

Indice (2009 = 100)

105

100

96

92

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

(75)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 16 %, e nel corso del PI la sua quota di mercato ha continuato a scendere, arrivando al 76 % dall'87 % del 2008. Nel 2009 il volume delle vendite dell'Unione è diminuito del 16 % perdendo quindi oltre quattro punti percentuali di quota di mercato. Nel 2010 il volume delle vendite è ulteriormente calato del 7 % e la quota di mercato è scesa dall'82,7 % al 79,5 %. Durante il PI, in un contesto di aumento dei consumi (+ 13,5 %), la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ulteriormente ridotta al 76 %. Essa non è quindi stata in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo e di recuperare una parte della quota di mercato precedentemente perduta.

4.4.   Crescita

(76)

Dall'analisi compiuta emerge che durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 3,8 %, mentre nel corso dello stesso periodo il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono nettamente diminuiti, rispettivamente del 15,9 % e del 12,6 %. Allo stesso tempo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 76,9 % nel periodo in esame. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è di conseguenza diminuita di 11 punti percentuali nel corso dello stesso periodo.

4.5.   Occupazione

Tabella 7

 

2008

2009

2010

PI

Numero di dipendenti

 

1 598

1 642

1 641

Indice (2009 = 100)

102

100

103

103

Produttività (unità/dipendente)

Indice (2009 = 100)

114

100

105

112

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

(77)

Il numero dei dipendenti è lievemente aumentato nel periodo in esame, ma ciò a sua volta ha determinato un calo della produttività. Va tuttavia osservato che la tendenza alla crescita dell'occupazione è dovuta esclusivamente al fatto che una delle società incluse nel campione, la più piccola, ha iniziato la produzione nel 2009. Altrimenti la tendenza sarebbe stata negativa.

(78)

La produttività del lavoro dell’industria dell'Unione, in termini di produzione annua per addetto, è diminuita lievemente nel periodo in esame. Dopo aver raggiunto il livello più basso nel 2009 ha iniziato a risalire all'avvicinarsi del PI, senza raggiungere i livelli iniziali. Tra il 2009 e il PI, la produzione è aumentata del 12 %.

4.6.   Prezzi medi unitari nell'Unione e costi di produzione

Tabella 8

 

2008

2009

2010

PI

Prezzi unitari nell'UE a acquirenti indipendenti

(EUR/elemento)

 

5,31

5,47

5,62

Indice (2009 = 100)

113

100

103

106

Costo unitario EUR/elemento

 

4,92

5,34

5,61

Indice (2009 = 100)

113

100

109

114

Fonte: risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

(79)

L'andamento dei prezzi medi di vendita mostra un calo del 6 % nel corso del periodo in esame. Nel periodo che va dal 2009 al PI, in linea con una crescita del consumo e una ripresa del mercato, i prezzi hanno recuperato un 6 % ma non hanno raggiunto il livello del 2008.

(80)

Parallelamente nel corso del periodo in esame i relativi costi di produzione e vendita del prodotto simile sono lievemente diminuiti, ma non certo in modo tale da consentire all'industria dell'Unione di mantenere margini di profitto adeguati nel 2010 e durante il PI. Se nel 2009 la diminuzione dell'11,5 % dei costi risultava abbinata a un calo dell'11,5 % dei prezzi di vendita, nel 2010 e durante il PI l'industria dell'Unione ha registrato un netto aumento dei costi e non ha potuto applicare aumenti dei prezzi sufficienti a coprire i costi aggiuntivi. La conseguenza è stata un'ulteriore perdita di redditività e di quote di mercato, in quanto i prezzi dell'industria dell'Unione sono rimasti sempre superiori a quelli delle importazioni cinesi.

4.7.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 9

 

2008

2009

2010

PI

Redditività delle vendite UE (% delle vendite nette)

7,4 %

7,5 %

2,4 %

0,2 %

Indice (2009 = 100)

99

100

32

2

Flusso di cassa

 

27 712 871

14 228 145

843 570

Indice (2009 = 100)

112

100

51

3

Investimenti (EUR)

25 404 161

15 476 164

12 072 057

8 945 470

Indice (2009 = 100)

165

100

78

58

Utile sul capitale investito

36 %

49 %

21 %

2 %

Indice (2009 = 100)

73

100

43

4

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione

(81)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel corso del periodo in esame e anche per il periodo che va dal 2009 al PI la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente, raggiungendo a malapena il punto di pareggio.

(82)

La tendenza del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, ha seguito in larga misura la tendenza negativa della redditività, toccando i valori minimi nel corso del PI. Analogamente l'utile sul capitale investito è diminuito, passando dal 36 % nel 2008 al 2 % nel PI.

(83)

L'andamento della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha limitato la capacità dell'industria dell'Unione di investire nelle sue attività e ne ha compromesso lo sviluppo. L'industria dell'Unione è riuscita a investire massicciamente all'inizio del periodo in esame e a modernizzare le macchine per produrre in modo più efficiente, ma nel resto del periodo in esame gli investimenti hanno registrato un calo costante del 64,7 %.

4.8.   Scorte

Tabella 10

 

2008

2009

2010

PI

Scorte finali dell'industria dell'Unione Indice (2009 = 100)

137

100

131

299

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione

(84)

Nel corso del periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione è aumentato notevolmente. Nel 2009 il livello delle scorte finali è diminuito del 27 %; in seguito, nel 2010 e nel PI è cresciuto rispettivamente del 30,8 % e del 128,4 %.

5.   Entità del margine di dumping effettivo

(85)

I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC l’incidenza sul mercato dell'UE dei margini di dumping effettivi non può inoltre essere considerata trascurabile.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(86)

Dall'inchiesta emerge che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione si è deteriorata o non si è evoluta in funzione del livello di consumo durante il periodo in esame. Questa osservazione vale in particolare per il periodo dal 2009 fino alla fine del PI.

(87)

Nel corso del periodo in esame e nel contesto di un calo dei consumi il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato costantemente e sensibilmente. Allo stesso tempo il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito un calo complessivo del 16 % e la sua quota di mercato è diminuita drasticamente, passando dall'87 % del 2008 al 76 % durante il PI e continuando a decrescere ulteriormente anche quando si è registrato un recupero del consumo del 9 % dal 2009 al PI. L'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato precedentemente perduta a causa del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'UE. Le importazioni a basso prezzo in dumping sono aumentate in modo costante durante il periodo in esame, rimanendo sempre a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(88)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione sono stati inoltre gravemente danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività. La capacità di ottenere capitali e di investire dell'industria dell'Unione è stata pertanto compromessa.

(89)

In base a quanto precede, si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a termini dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(90)

A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire grave. Sono stati analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver recato pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(91)

Dall'inchiesta è risultato che nel corso del periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 3,8 % mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è aumentato del 77 % circa e la relativa quota di mercato è passata dal 13 % del 2008 al 24 % durante il PI. Al tempo stesso il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 16 % e la quota di mercato è calata dall'87 % del 2008 al 76 % del PI.

(92)

Nel periodo dal 2009 fino al PI il consumo dell'Unione è aumentato del 9 %, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa nuovamente in contrasto con un aumento annuale delle importazioni in dumping dalla RPC del 52 % registrato nello stesso periodo.

(93)

Per quanto concerne la pressione sui prezzi, va notato che nel 2009 i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 20 % costringendo l'industria dell'Unione ad abbassare i propri prezzi di vendita dell'11,5 % circa. Nel 2010 e durante il PI l'industria dell'Unione ha cercato di aumentare i prezzi in conseguenza all'aumento dei costi. Questo ha provocato un'ulteriore perdita di quota di mercato, in quanto i prezzi praticati dall'industria dell'Unione sono rimasti costantemente maggiori di quelli delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Tale situazione ha condotto in particolare a un notevole deterioramento della redditività, del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(94)

Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono invece diminuiti. Anche se nel periodo dal 2009 al PI il prezzo delle importazioni dalla RPC è aumentato del 23 %, nel periodo in esame, e in particolare nel corso del PI, esso è rimasto considerevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo considerato e in particolare durante il PI, mantenendo così stabili i prezzi sul mercato interno dell'Unione.

(95)

In considerazione di quanto precede si conclude che il forte incremento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, incidendo in particolare sulla sua difficile situazione finanziaria, sulla drastica diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato e sul deterioramento di gran parte degli indicatori di pregiudizio.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Importazioni da paesi terzi

(96)

Come già chiarito sopra nel considerando n. 57, nella presente inchiesta non è stato possibile usare le statistiche Eurostat sulle importazioni poiché i codici NC per i radiatori in alluminio e i loro elementi e sezioni comprendono tutti i tipi di prodotti di alluminio In assenza di altre informazioni affidabili si è stabilito sulla base della denuncia che oltre alla RPC non vi sono altri paesi non facenti parte dell'UE che hanno prodotto ed esportato radiatori in alluminio nell'UE durante il periodo in esame.

3.2.   Crisi economica

(97)

La contrazione del consumo dell'Unione, soprattutto nel 2009 e nel 2010, è in parte spiegata dalla crisi economica. Giova tuttavia osservare che in una situazione di contrazione dei consumi nel periodo in esame e di aumento dei consumi nel periodo tra il 2009 e il PI il volume delle importazioni in dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha continuato ad aumentare sul mercato dell'Unione.

(98)

L'andamento delle importazioni in dumping a basso prezzo contrasta con quello dell'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è infatti risultato che a partire dal 2009 e fino al PI, nonostante l'aumento del consumo dell'Unione in seguito alla ripresa economica generale, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a scemare. Sebbene il volume di produzione tendesse ad aumentare, c'è stata un'eccedenza che ha dovuto essere inglobata nelle scorte.

(99)

In condizioni economiche normali e in assenza della forte pressione sui prezzi e del forte aumento delle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell'affrontare il calo dei consumi e l'aumento dei costi fissi unitari dovuto al diminuito utilizzo delle capacità. L'inchiesta suggerisce tuttavia con chiarezza che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno intensificato l'effetto della crisi economica. Anche durante la ripresa economica generale l'industria dell'Unione non è stata in grado di riprendersi e di recuperare il volume delle vendite e la quota di mercato perduti durante il periodo in esame.

(100)

Seppure la crisi economica del 2008-2009 potrebbe aver contribuito allo scarso rendimento complessivo dell'industria dell'Unione, alla luce di quanto precede essa non si può quindi ritenere un elemento tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in particolare durante il PI.

3.3.   Sviluppo dei costi di produzione dell'industria dell'Unione

(101)

Dall'inchiesta è emerso che il costo per produrre radiatori in alluminio radiatori è direttamente collegato all'andamento dei prezzi dell'alluminio, la principale materia prima utilizzata per fabbricare il prodotto Anche se, come in precedenza mostrato nella tabella 8, nel 2009 il costo di produzione dell'industria dell'Unione è considerevolmente diminuito, i prezzi di vendita sono calati allo stesso ritmo. Nel 2010 e durante il PI i costi sono risaliti in misura maggiore dei prezzi di vendita, non consentendo quindi all'industria dell'Unione di recuperare il terreno perduto, in particolare per quanto riguarda la sua redditività. Tale situazione si è verificata quando il prezzo all'importazione dei prodotti provenienti dalla RPC è sceso notevolmente al di sotto di quello dell'industria dell'Unione.

(102)

È plausibile ritenere che in un'economia di mercato i prezzi si sarebbero adeguati regolarmente per riflettere l’evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Questo però non è avvenuto. L'inchiesta ha confermato che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, rimanendo costantemente a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, hanno continuato a deprimere i prezzi del mercato interno dell'Unione impedendo così all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato e di adeguare i prezzi per coprire i costi e realizzare un congruo margine di profitto, in particolare durante il PI.

(103)

L'aumento dei prezzi delle materie prime non risulta pertanto sufficiente a inficiare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, in particolare nel corso del PI.

3.4.   Andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione

Tabella 11

 

2008

2009

2010

PI

Vendite all'esportazione in elementi

 

18 280 847

20 245 515

17 242 607

Indice (2009 = 100)

126

100

111

94

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione

(104)

Durante il periodo in esame l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione ha costituito una percentuale importante delle sue attività. I principali mercati di esportazione dell'industria dell'Unione erano la Russia e altri paesi dell'Europa orientale in cui i prodotti offerti erano di qualità relativamente inferiore e quindi più economici rispetto ai radiatori venduti sul mercato dell'Unione.

(105)

La tabella che precede indica che il fatturato all'esportazione dell'industria dell'Unione è diminuito durante il periodo in esame. Ciò può essere in parte spiegato dal fatto che, come indicano le informazioni disponibili, anche in quei mercati di esportazione erano presenti volumi crescenti di radiatori in alluminio importati dalla RPC.

(106)

È tuttavia chiaro che l'attività di esportazione ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare economie di scala riducendo di conseguenza i costi complessivi di produzione. Si può quindi ragionevolmente osservare che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non abbia potuto rappresentare una causa potenziale del pregiudizio sofferto dalla stessa, in particolare nel corso del PI. L'eventuale effetto negativo causato dalla diminuzione delle vendite all'esportazione sull'industria dell'Unione non può essere tale da inficiare il nesso causale tra tale pregiudizio e le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(107)

L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in esame, e anche nel periodo dal 2009 fino al PI, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC. È emerso che tali importazioni mantenevano prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE, e in particolare nel corso del PI.

(108)

Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC è stato costante, e ha coinciso con l'andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso del PI, quando l'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta e la redditività e altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno raggiunto i livelli più bassi.

(109)

Dall'analisi degli altri fattori noti, compresa la crisi economica, è emerso che l'eventuale incidenza negativa di tali fattori non può essere tale da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(110)

In base all’analisi di cui sopra, che distingue e separa chiaramente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le esportazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazioni preliminari

(111)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pratiche pregiudizievoli di dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell’interesse dell’Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(112)

L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In assenza di provvedimenti un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sembra inevitabile.

(113)

Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà sane condizioni commerciali sul mercato dell’Unione e permetta all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto in esame in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. È inoltre plausibile che l'imposizione di provvedimenti provvisori consenta all'industria dell'Unione di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perdute nel periodo considerato, con ulteriori ripercussioni positive sulla sua redditività e situazione finanziaria complessiva.

(114)

Se non verranno imposti provvedimenti sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e l'industria dell'Unione continuerebbe a rimanere in perdita, il che creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all'inizio del periodo in esame si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell'Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti.

(115)

Si conclude quindi in via provvisoria che l'imposizione di dazi anti-dumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori

(116)

Non vi è stata collaborazione a questa inchiesta da parte degli utilizzatori;

(117)

Per quanto riguarda gli importatori, solo un importatore situato in Polonia ha cooperato all'inchiesta rispondendo al questionario della Commissione e accettando una visita di verifica. Durante il PI questo importatore aveva subito perdite di lieve entità per il prodotto in esame, il quale tuttavia rappresenta solo una piccola parte delle attività complessive della società. Non è pertanto probabile che l'imposizione di misure abbia conseguenze di rilievo sui suoi profitti globali.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(118)

Visto quanto precede si conclude provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

H.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(119)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all'industria dell'Unione.

(120)

Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, senza superare il margine di dumping rilevato.

(121)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping dovrebbe basarsi sul margine di profitto medio al lordo delle imposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dell'anno 2008. Un margine di profitto del 7,4 % del fatturato si può perciò considerare come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere senza un dumping pregiudizievole.

(122)

Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dei produttori dell'Unione facenti parte del campione in misura pari ai profitti o alle perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto.

(123)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

2.   Misure provvisorie

(124)

In considerazione di quanto precede si ritiene che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(125)

Sulla base di tali considerazioni le aliquote del dazio anti-dumping sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Le aliquote antidumping proposte sono pertanto le seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio provvisorio

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

23,0 %

12,6 %

12,6 %

Metal Group Co. Ltd.

70,8 %

56,2 %

56,2 %

Altre società che hanno collaborato

32,5 %

21,2 %

21,2 %

Margine di dumping a livello nazionale

76,6 %

61,4 %

61,4 %

(126)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a 'tutte le altre società') si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(127)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (4) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

I.   DISPOSIZIONE FINALE

(128)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio e elementi o sezioni di cui essi sono composti, a prescindere dal fatto che tali elementi siano assemblati in blocchi o meno, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni ad alimentazione elettrica, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615109010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

12,6

B272

Metal Group Co. Ltd.

56,2

B273

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

21,2

B274

Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co.,Ltd.

21,2

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.

21,2

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.

21,2

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

21,2

B278

Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.

21,2

B279

Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.

21,2

B280

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

21,2

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

21,2

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.

21,2

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

21,2

B284

Zhejiang East Industry Co., Ltd.

21,2

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co.,Ltd.

21,2

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

21,2

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.

21,2

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

21,2

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

21,2

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

21,2

B291

Tutte le altre società

61,4

B999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 236 del 12.8.2011, pag. 18.

(3)  In generale, il radiatore in alluminio si presenta come un gruppo di elementi identici e assemblabili. Gli elementi possono essere assemblati verticalmente od orizzontalmente in modo da formare un radiatore prevalentemente verticale oppure prevalentemente orizzontale.

(4)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


11.5.2012   

IT

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L 124/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 403/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

recante centosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 30 aprile 2012 e il 3 maggio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato le richieste di cancellazione dall’elenco presentate da queste persone e le relazioni globali del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall’elenco “Persone fisiche”:

“Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif (alias Sa’d al-Sharif). Data di nascita: 11.2.1964. Luogo di nascita: Al-Medinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 960789, (b) G 649385 (rilasciato l’8.9.2006, che scade il 17.7.2011). Altre informazioni: cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell’organizzazione finanziaria di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.”

(2)

“Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias (a) Mounir Jarraya, (b) Yarraya). Indirizzo: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: (a) 25.10.1963, (b) 15.10.1963. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia, (b) Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L065947 (passaporto tunisino rilasciato il 28.10.1995, scaduto il 27.10.2000). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(3)

“Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebaj, (d) Fethi Alic, (e) Amor, (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”


11.5.2012   

IT

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L 124/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

143,3

MA

74,0

TN

124,7

TR

116,2

US

39,7

ZZ

99,6

0707 00 05

JO

200,0

TR

123,3

ZZ

161,7

0709 93 10

JO

225,1

TR

119,8

ZZ

172,5

0805 10 20

EG

46,0

IL

60,9

MA

41,9

TR

44,3

ZZ

48,3

0805 50 10

TR

81,6

ZZ

81,6

0808 10 80

AR

111,2

BR

88,9

CL

119,9

CN

97,1

MA

85,1

MK

29,3

NZ

132,7

US

132,6

UY

85,3

ZA

91,1

ZZ

97,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

11.5.2012   

IT

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L 124/36


DIRETTIVA 2012/16/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido cloridrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l’acido cloridrico.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l’acido cloridrico è stato esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, come definito all’allegato V della medesima direttiva.

(3)

Il 16 ottobre 2009 la Lettonia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 9 dicembre 2011 il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.

(5)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, conformemente al suddetto tipo di prodotto 2, e contenenti acido cloridrico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l’acido cloridrico nell’allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello dell’Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

Tenuto conto della corrosività della sostanza e delle possibili misure identificate per mitigare i rischi ad essa correlati, è opportuno disporre che l’esposizione nell’uso non professionale sia minimizzata mediante un idoneo imballaggio, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

(8)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato unionale parità di trattamento dei biocidi contenenti il principio attivo acido cloridrico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione del principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare gli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«56

acido cloridrico

acido cloridrico

Numero CAS: non applicabile

Numero CE: 231-595-7

999 g/kg

1o maggio 2014

30 aprile 2016

30 aprile 2024

2

Nell’esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti per uso non professionale siano subordinate alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/39


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2012) 2992]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/250/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. Tale elenco comprende parti del territorio degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia in Germania.

(2)

La Germania ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della peste suina classica nei suini selvatici nelle regioni degli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia elencate nell’allegato della decisione 2008/855/CE.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata negli Stati federali della Renania-Palatinato e della Renania settentrionale-Vestfalia. È dunque opportuno sospendere l’applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tali regioni e cancellare la Germania dall’elenco di cui all’allegato, parte I, della stessa.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2008/855/CE è cancellato il punto 1 della parte I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/40


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 35/10/COL

del 3 febbraio 2010

che modifica per l'ottantesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario,

le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono state adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità (4),

il 27 ottobre 2009, la Commissione europea (di seguito denominata «Commissione») ha pubblicato una comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (5),

la comunicazione della Commissione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

l'applicazione uniforme delle norme SEE in materia di aiuti di Stato va garantita in tutto lo Spazio economico europeo,

ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione,

l'Autorità ha consultato la Commissione e gli Stati EFTA in materia mediante lettere del 26 gennaio 2010 (docc. nn. 543973, 543974 e 543997),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l'introduzione di un nuovo capitolo sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Il nuovo capitolo è contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  Di seguito denominata «Autorità».

(2)  Di seguito denominato «accordo SEE».

(3)  Di seguito denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall'Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (di seguito «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, come modificato. Di seguito denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è disponibile sul sito Internet dell'Autorità: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.


ALLEGATO

APPLICAZIONE DELLE NORME SUGLI AIUTI DI STATO AL SERVIZIO PUBBLICO DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA  (1)

1.   Introduzione e oggetto

(1)

Negli ultimi trent'anni il settore dei mezzi audiovisivi ha subito grandi cambiamenti. L'abolizione dei monopoli, l'emergere di nuovi operatori e i rapidi sviluppi tecnologici hanno modificato profondamente l'ambiente competitivo. Le attività televisive erano tradizionalmente ad accesso riservato: fin dall'inizio sono state esercitate prevalentemente da imprese pubbliche in regime di monopolio, soprattutto a causa della disponibilità limitata di frequenze di diffusione e delle gravi barriere che si frapponevano all'accesso al settore.

(2)

Negli anni Settanta, tuttavia, gli sviluppi economici e tecnologici hanno dato agli Stati EFTA crescenti possibilità di concedere ad altri operatori la facoltà di trasmettere. Gli Stati EFTA hanno quindi deciso d'introdurre la concorrenza nel mercato, il che ha comportato più ampia scelta per i consumatori, via via che diventavano disponibili molti altri canali e nuovi servizi, ed ha anche favorito l'emergere e la crescita di forti operatori europei, lo sviluppo di nuove tecnologie e un maggior grado di pluralismo nel settore, ossia più che la semplice disponibilità di altri canali e servizi. Pur aprendo il mercato alla concorrenza, gli Stati EFTA hanno ritenuto che si dovesse mantenere il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva quale mezzo per garantire la copertura di vari settori e la soddisfazione di esigenze e di obiettivi politici che altrimenti non sarebbero necessariamente soddisfatti in misura ottimale.

(3)

Al tempo stesso l'accresciuta concorrenza, in presenza di operatori finanziati dallo Stato, ha suscitato anche crescenti preoccupazioni riguardo alla parità di condizioni. Alcuni operatori privati hanno reso partecipe l'Autorità di tali preoccupazioni, presentando denunce per infrazione degli articoli 59 e 61 dell'accordo SEE in relazione al finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico.

(4)

Il precedente capitolo sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione della guida sugli aiuti di Stato (2) ha stabilito anzitutto il quadro di regolamentazione del finanziamento statale di questo servizio pubblico. Ha costituito per l'Autorità una buona base per gestire casi nel campo del finanziamento delle emittenti di servizio pubblico.

(5)

Nel frattempo, i cambiamenti tecnologici hanno modificato in misura radicale il mercato della radiotelevisione e degli audiovisivi. Si è assistito al moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione, quali la televisione digitale, l'IPTV, la TV mobile e il video a richiesta. Ne è risultata una crescita della concorrenza, con l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, quali gli operatori di rete e gli operatori Internet. Gli sviluppi tecnologici hanno consentito inoltre la nascita di nuovi servizi dei media, come i servizi di informazione in linea e i servizi non lineari o a richiesta. L'offerta di servizi audiovisivi è orientata alla convergenza: i consumatori hanno sempre più la possibilità di ottenere più servizi su un'unica piattaforma o dispositivo oppure un determinato servizio su più piattaforme o dispositivi. La crescente varietà di opzioni di cui dispongono i consumatori per accedere ai contenuti dei media ha prodotto il moltiplicarsi dei servizi audiovisivi offerti e la frammentazione del pubblico. Le nuove tecnologie hanno consentito maggiore partecipazione dei consumatori: il modello tradizionale di consumo passivo si è gradualmente trasformato in partecipazione e controllo attivi sui contenuti da parte dei consumatori. Per rimanere al passo con le nuove sfide, le emittenti di servizio pubblico e le emittenti private stanno differenziando le loro attività, stanno passando a nuove piattaforme di distribuzione e stanno ampliando la loro gamma di servizi. Negli ultimi tempi, questa diversificazione delle attività (quali i contenuti in linea, i canali tematici) da parte delle emittenti di servizio pubblico a finanziamento statale ha portato a varie rimostranze da parte di altri operatori del mercato, inclusi anche gli editori.

(6)

Nella sentenza Altmark del 2003 (3), la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito «Corte di giustizia») ha definito le condizioni in cui la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato. Nel 2005, l'Autorità ha adottato un nuovo capitolo sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (4), inserendolo nella sua guida sugli aiuti di Stato. Inoltre, nel 2006, la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (5) è stata integrata nell'accordo SEE come atto di cui al punto 1 nonies dell'allegato XV all'accordo SEE, adattato mediante il protocollo 1 (di seguito «decisione 2005/842/CE») (6). Gli Stati EFTA stanno attualmente integrando la direttiva 2007/65/CE (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (7), ampliando il campo di applicazione del regolamento sugli audiovisivi a livello SEE ai nuovi servizi di media.

(7)

Questi cambiamenti del mercato e del quadro giuridico hanno richiesto un aggiornamento del capitolo sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato del 2005 (8) aveva annunciato che la Commissione europea (di seguito «la Commissione») avrebbe riesaminato «la comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. In particolare, con lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dei servizi basati su Internet, sono emerse nuove problematiche relative alla portata del servizio pubblico di radiodiffusione».

(8)

Nel corso del 2008 e del 2009, l'Autorità e gli Stati EFTA hanno partecipato alle consultazioni pubbliche della Commissione sulla revisione della comunicazione del 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (9). Il presente capitolo consolida la prassi seguita dalla Commissione e dall'Autorità nei singoli casi di aiuti di Stato, secondo una modalità orientata verso il futuro, basata sulle osservazioni raccolte nelle consultazioni pubbliche. Il presente capitolo chiarisce i principi adottati dall'Autorità nell'applicare ai finanziamenti pubblici dei servizi audiovisivi del settore dell'emittenza radiotelevisiva l'articolo 61 e l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE (10), tenendo conto dei recenti sviluppi giuridici e del mercato. Il presente capitolo non incide sull'applicazione delle regole del mercato interno e sulle libertà fondamentali nel settore dell'emittenza radiotelevisiva.

2.   Ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo

(9)

Il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, pur avendo un'evidente importanza economica, non è paragonabile a un servizio pubblico di qualunque altro settore economico. Non vi è un altro servizio che allo stesso tempo abbia accesso a un così ampio settore della popolazione, fornisca tante informazioni e contenuti e in tal modo raggiunga e influenzi i singoli individui e l'opinione pubblica.

(10)

Inoltre, il servizio di emittenza radiotelevisiva è percepito in generale come una fonte molto affidabile di informazioni e rappresenta, per una percentuale non irrilevante della popolazione, la principale fonte di informazione. Esso arricchisce quindi il pubblico dibattito e, in ultima analisi, può far sì che tutti i cittadini partecipino in qualche misura alla vita pubblica. In un simile contesto, hanno importanza cruciale le salvaguardie dell'indipendenza della radio e della televisione, secondo il principio generale della libertà di espressione quale è sancito all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un principio giuridico generale il cui rispetto è assicurato dalla Corte di giustizia (11).

(11)

Il ruolo del servizio pubblico (12) in generale è riconosciuto dall'accordo SEE, in particolare all'articolo 59, paragrafo 2, che recita:

«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti».

(12)

L'importanza del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva per la vita sociale, democratica e culturale è stata riaffermata nell'atto di cui al punto 33 dell'allegato XI all'accordo SEE (risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico) (13), adattato dal protocollo 1 (di seguito «risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico») (14). Secondo la risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico «l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico». Inoltre, le emissioni di servizio pubblico devono «beneficiare del progresso tecnologico», «estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e d'informazione e delle nuove tecnologie» e intraprendere lo «sviluppo e la diversificazione di attività nell'era digitale». Infine, «le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi conformemente al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico».

(13)

Il ruolo del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva nel promuovere la diversità culturale è stato riconosciuto anche dall'Unesco nella Convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (15). Nella Convenzione è sancito che ogni Parte può adottare «misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio». Tali misure possono comprendere, tra l'altro, «la diversità dei mezzi di comunicazione, anche mediante il servizio pubblico di radiodiffusione» (16).

(14)

Questi valori del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva conservano la loro importanza anche nel rapido evolversi del mondo dei nuovi media, come ha sottolineato anche il Consiglio d'Europa nelle raccomandazioni riguardanti il pluralismo mediatico e la diversità dei contenuti dei media (17) e il mandato dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione (18). In questa seconda raccomandazione si chiede ai membri del Consiglio d'Europa di «garantire i media di servizio pubblico in modo trasparente e responsabile e di consentire ai media di servizio pubblico di rispondere pienamente ed efficacemente alle sfide della società dell'informazione, rispettando la struttura dualistica pubblica/privata del panorama europeo dei media elettronici e tenendo conto dei problemi del mercato e della concorrenza».

(15)

Al tempo stesso e fatto salvo quanto precede, si deve osservare che le emittenti commerciali, alcune delle quali sono soggette a condizioni di servizio pubblico, svolgono un ruolo significativo anche nel conseguire gli obiettivi della risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico nella misura in cui contribuiscono al pluralismo, arricchiscono il dibattito culturale e politico e ampliano la scelta dei programmi. Inoltre, gli editori di quotidiani e altri organi di stampa hanno anche l'importante ruolo di garanti della democrazia e di un'informazione obiettiva al pubblico. Data l'attuale concorrenza fra tali operatori e le emittenti che trasmettono su internet, tutti questi fornitori commerciali di mezzi d'informazione temono i potenziali effetti negativi che gli aiuti di Stato a favore di emittenti pubbliche potrebbero avere sullo sviluppo di nuovi modelli commerciali. Come è rammentato nella direttiva 2007/65/CE (direttiva sui servizi di media audiovisivi), «la coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi». In effetti, anche nell'attuale e dinamico mercato dei media è d'interesse comune mantenere un'offerta composta da una pluralità bilanciata di media pubblici e privati.

3.   Contesto giuridico

(16)

Nell'applicare le norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva si deve tener conto di un'ampia serie di elementi diversi. La valutazione degli aiuti di Stato si basa sull'articolo 61 dell'accordo SEE relativo agli aiuti di Stato e sull'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE relativo all'applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE e delle regole di concorrenza, in particolare, ai servizi di interesse economico generale. Il protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito denominato protocollo 3) ha stabilito le norme procedurali nei casi di aiuti di Stato.

(17)

L'accordo SEE non contiene una disposizione simile all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato TFUE) (ex art. 151 del trattato CE) relativo alla cultura o una «deroga culturale» per gli aiuti destinati a promuovere la cultura simile a quella dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE [ex art. 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE]. Ovviamente, ciò non significa che sia esclusa una deroga per tali misure. Come convenuto dall'Autorità in casi precedenti, tali misure di sostegno possono essere approvate per ragioni culturali sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE (19).

(18)

La normativa riguardante i «servizi di media audiovisivi» è coordinata a livello europeo dalla direttiva 2007/65/CE (direttiva sui servizi di media audiovisivi). Le disposizioni in materia di trasparenza finanziaria delle pubbliche imprese sono stabilite nell'atto di cui al punto 1 bis dell'allegato XV all'accordo SEE (direttiva 2006/111/CE, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese)  (20), adattato dal protocollo 1 [di seguito direttiva 2006/111/CE (direttiva sulla trasparenza)] (21).

(19)

Queste disposizioni sono soggette all'interpretazione della Corte EFTA nell'ambito del «pilastro EFTA» e della Corte di giustizia nell'ambito del «pilastro dell'Unione europea». L'Autorità ha anche adottato diverse guide sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che corrispondono a orientamenti simili pubblicati dalla Commissione. In particolare, nel 2005, l'Autorità ha adottato il capitolo sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e, nel 2006, la decisione 2005/842/CE è stata integrata nell'accordo SEE, chiarendo le disposizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE. Questa decisione si applica anche al settore radiotelevisivo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2005/842/CE (22).

4.   Applicabilità dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE

4.1.   Natura d'aiuto di Stato del finanziamento statale delle emittenti di servizio pubblico

(20)

A norma dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, il concetto di aiuto di Stato risponde alle seguenti condizioni: a) deve esservi un intervento statale o mediante risorse statali; b) l'intervento deve esser tale da incidere sugli scambi tra parti contraenti; c) deve conferire un vantaggio al beneficiario; d) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (23). L'esistenza di un aiuto di Stato deve essere accertata tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EFTA.

(21)

In ogni valutazione del carattere di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, l'elemento determinante è l'effetto dell'intervento statale, non il suo scopo. Le emittenti di servizio pubblico sono normalmente finanziate con il bilancio dello Stato o esigendo un canone da chi possiede un apparecchio ricevente. In alcune circostanze specifiche, lo Stato procede ad apporti di capitale o cancellazioni di debiti a favore di emittenti di servizio pubblico. Queste misure finanziarie sono attuate, di norma, dalle autorità pubbliche e comportano il trasferimento di risorse statali (24).

(22)

In generale, si può ritenere che il finanziamento statale delle emittenti pubbliche possa incidere anche sugli scambi tra parti contraenti. Come osservato dalla Corte di giustizia: «allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato o per mezzo di risorse statali rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto» (25). Ciò è particolarmente evidente nel caso dell'acquisto e della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si svolgono a livello internazionale. Anche la pubblicità, per le emittenti di servizio pubblico autorizzate a vendere spazi pubblicitari, ha un'incidenza transfrontaliera, specialmente per le aree linguistiche omogenee che oltrepassano i confini nazionali. Inoltre, la struttura proprietaria delle emittenti commerciali può estendersi al di là di un singolo Stato SEE. Inoltre, i servizi forniti via Internet hanno generalmente portata globale.

(23)

Per quanto riguarda il conferimento di un vantaggio, la Corte di giustizia ha chiarito nella causa Altmark che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato purché siano rispettati quattro criteri cumulativi. In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti con chiarezza. In secondo luogo, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti con obiettività e trasparenza. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire in misura integrale o parziale i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto. Infine, quando in un caso specifico l'impresa cui affidare gli obblighi di servizio pubblico non è stata scelta mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della compensazione deve essere determinato in base all'analisi dei costi che avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi una normale impresa, gestita con efficienza e adeguatamente attrezzata in modo da essere in grado di soddisfare le necessarie esigenze del servizio pubblico.

(24)

Se il finanziamento non soddisfa le condizioni sin qui esposte, si riterrà che favorisca selettivamente determinate emittenti e quindi falsi o minacci di falsare la concorrenza.

4.2.   Natura degli aiuti: aiuti esistenti e nuovi aiuti

(25)

I regimi di finanziamento attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati EFTA sono stati introdotti molto tempo fa. L'Autorità deve quindi valutare, in primo luogo, se tali regimi possano essere considerati come «aiuti esistenti» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, a norma del quale «l'Autorità di vigilanza EFTA procede con gli Stati EFTA all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE».

(26)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i), della parte II del protocollo 3, vanno considerati come aiuti esistenti «… tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato EFTA prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore».

(27)

A norma dell'articolo 1, lettera b), punto v), della parte II del protocollo 3, sono aiuti esistenti «gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione dello spazio economico europeo e senza aver subito modifiche da parte dello Stato EFTA».

(28)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (26), l'Autorità verificherà se il quadro giuridico nell'ambito del quale è stato concesso l'aiuto abbia subito o no modifiche dall'epoca della sua introduzione. L'Autorità ritiene che l'impostazione caso per caso sia la più adeguata ai fini di tale valutazione (27), tenendo conto di tutti gli elementi giuridici ed economici correlati al sistema di emittenza radiotelevisiva di un dato Stato EFTA.

(29)

In base alla giurisprudenza nella causa Gibilterra (28), non tutte le modifiche degli aiuti esistenti vanno considerate come trasformazioni di essi in nuovi aiuti. Secondo il Tribunale, «è solo nell'ipotesi in cui la modifica incida sulla sostanza stessa del regime iniziale che tale regime viene trasformato in un regime di aiuti nuovo. Ora, non può parlarsi di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale».

(30)

In base alle considerazioni sin qui esposte, in genere nella propria prassi decisionale l'Autorità ha esaminato: a) se il regime iniziale di finanziamento per le emittenti di servizio pubblico fosse un aiuto esistente in base alle norme indicate ai precedenti punti 26 e 27; b) se le modifiche successive incidessero sulla sostanza reale della misura iniziale (ossia la natura del vantaggio o la fonte di finanziamento, la finalità dell'aiuto, i beneficiari o la portata delle attività dei beneficiari) oppure se tali modifiche fossero di natura puramente formale o amministrativa; c) in caso di successive modifiche sostanziali, se queste fossero distinguibili dalla misura iniziale, e quindi da valutare separatamente, oppure se non fossero distinguibili dalla misura iniziale, cosicché questa, nel suo complesso, risultava trasformata in un nuovo aiuto.

5.   Valutazione della compatibilità degli aiuti di stato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3 dell'accordo SEE

(31)

Sebbene la compensazione degli obblighi di servizio pubblico venga valutata in genere a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, nel settore dell'emittenza radiotelevisiva possono applicarsi in linea di principio anche le deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(32)

L'accordo SEE non contiene una disposizione simile all'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, che obbliga la Commissione a tenere conto degli aspetti culturali nelle azioni che svolge a norma di altre disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità tra le sue culture. Non contiene neanche una deroga culturale simile a quella prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE, che consente alla Commissione di considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti intesi a promuovere la cultura quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. Ciò non significa, tuttavia, che l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non lasci alcuno spazio per la considerazione degli aspetti culturali. L'accordo SEE riconosce l'esigenza di rafforzare la cooperazione culturale di cui all'articolo 13 del protocollo 31. A tale riguardo, occorre ricordare che l'Autorità ha stabilito, in una prassi decisionale concernente gli aiuti di Stato per la produzione cinematografica e attività connesse, che le misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva possono essere approvate per motivi culturali in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, a condizione che questo approccio tenga sufficientemente conto dei criteri definiti dalla Commissione e che non si allontani dalla prassi della Commissione antecedente all'adozione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), TFUE (29).

(33)

Spetta all'Autorità decidere in merito alla concreta applicazione di ogni disposizione derogatoria ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE e a come si debba tenere conto degli aspetti culturali. È opportuno ricordare che le disposizioni che permettono una deroga al divieto di concedere aiuti di Stato vanno applicate in senso stretto. Di conseguenza, l'Autorità ritiene di poter applicare la deroga culturale nei casi in cui il prodotto culturale è chiaramente identificato o identificabile (30). Inoltre, secondo l'Autorità il concetto di cultura va applicato al contenuto e alla natura del prodotto in questione e non al mezzo o alla sua distribuzione di per se stessi (31). Infine, le esigenze in materia d'istruzione e di democrazia di uno Stato EFTA sono da considerarsi distinte dalla promozione della cultura (32).

(34)

Negli aiuti di Stato a favore di emittenti di servizio pubblico, di solito non si distingue tra esigenze della società in materia di cultura, di democrazia e d'istruzione. A meno che una misura di finanziamento non sia intesa specificamente a promuovere obiettivi culturali, tali aiuti non possono di norma essere autorizzati a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE come aiuti culturali. Di solito, gli aiuti di Stato a favore di emittenti di servizio pubblico vengono erogati in forma di compensazione per l'adempimento del mandato di servizio pubblico e vengono valutati a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, in base ai criteri stabiliti nel presente capitolo.

6.   Valutazione della compatibilità degli aiuti di stato a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE

(35)

A norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti».

(36)

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'articolo 106, TFUE (ex articolo 86 del trattato CE), corrispondente all'articolo 59 dell'accordo SEE, prevede una deroga e deve pertanto essere interpretato in forma restrittiva. La Corte di giustizia ha chiarito che, perché una misura possa beneficiare di tale deroga, è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(i)

il servizio in questione deve essere un servizio d'interesse economico generale ed essere chiaramente definito come tale dallo Stato membro (definizione) (33);

(ii)

l'impresa in questione deve essere esplicitamente incaricata dallo Stato membro di prestare tale servizio (incarico) (34);

(iii)

l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato (in questo caso, il divieto di aiuti di Stato) deve ostacolare l'adempimento delle funzioni specifiche affidate all'impresa e l'esenzione da tali regole non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità (criterio di proporzionalità) (35).

(37)

Nel caso specifico del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, la suddetta impostazione deve essere adeguata alla risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico, che fa riferimento alla «missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro» (definizione e incarico) e prevede una deroga alle norme del trattato nel caso del finanziamento del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva «nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico (…) e (…) non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico» (proporzionalità).

(38)

Spetta all'Autorità valutare in base agli elementi probatori trasmessi dagli Stati EFTA se tali criteri siano soddisfatti. Per quanto riguarda la definizione del mandato di servizio pubblico, il ruolo dell'Autorità consiste nel constatare errori evidenti (cfr. il sottocapitolo 6.1). L'Autorità verifica poi se vi siano un incarico esplicito e un'effettiva supervisione dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico (cfr. il sottocapitolo 6.2).

(39)

Nel verificare la proporzionalità, l'Autorità esamina se una eventuale distorsione della concorrenza derivante dalla compensazione del servizio pubblico possa essere giustificata o no dall'esigenza di prestare il servizio pubblico e di finanziarlo. L'Autorità valuta, in particolare sulla base degli elementi probatori che gli Stati EFTA sono tenuti a presentare, se vi siano garanzie sufficienti per evitare effetti sproporzionati del finanziamento pubblico, una compensazione eccessiva o sovvenzioni incrociate e per assicurare che, nelle loro attività commerciali, le emittenti di servizio pubblico rispettino le condizioni del mercato (cfr. il sottocapitolo 6.3 e seguenti).

(40)

L'analisi dell'ottemperanza alle norme sugli aiuti di Stato deve basarsi sulle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. L'Autorità si rende conto che vi sono differenze tra i sistemi nazionali di emittenza radiotelevisiva e tra le altre caratteristiche specifiche dei mercati mediatici degli Stati EFTA. Di conseguenza, la compatibilità degli aiuti di Stato a favore delle emittenti di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, viene valutata caso per caso, secondo la prassi della Commissione e dell'Autorità (36), nel rispetto dei principi di base enunciati nelle sezioni successive.

(41)

L'Autorità terrà conto anche dell'eventuale difficoltà, per alcuni Stati EFTA, di raccogliere i fondi necessari se i costi pro capite del servizio pubblico sono, ceteris paribus, più elevati (37), tenendo peraltro in considerazione anche i potenziali motivi d'inquietudine di altri media in tali Stati EFTA.

(42)

Come dimostrano le prassi della Commissione e dell'Autorità, una misura che non soddisfa i criteri di Altmark dovrà ancora essere analizzata conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE o l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, rispettivamente (38).

6.1.   Definizione del mandato di servizio pubblico

(43)

Perché sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 36 i) per l'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, è necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato di servizio pubblico. Solo in tal caso l'Autorità può valutare con sufficiente certezza del diritto se si possa applicare la deroga di cui all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

(44)

La definizione di mandato di servizio pubblico è di competenza degli Stati EFTA, che possono decidere a livello nazionale, regionale o locale, nel rispetto del loro ordinamento giuridico nazionale. In linea generale, nell'esercitare tale competenza si deve tenere conto del concetto di «servizi d'interesse economico generale» (di seguito SIEG).

(45)

La definizione, da parte degli Stati EFTA, del mandato di servizio pubblico deve essere quanto più precisa possibile, senza lasciare dubbi sull'intenzione dello Stato EFTA di includere o no nel mandato di servizio pubblico una determinata attività esercitata dall'operatore incaricato. In mancanza di una definizione chiara e precisa degli obblighi imposti all'emittente di servizio pubblico, l'Autorità non sarebbe in grado di svolgere la funzione affidatale dall'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE e non potrebbe quindi concedere nessuna esenzione a norma di tale articolo.

(46)

Individuare chiaramente le attività incluse nel mandato di servizio pubblico è importante anche per consentire agli operatori non incaricati di servizio pubblico di pianificare le loro attività. Inoltre, le condizioni del mandato di servizio pubblico devono essere definite con sufficiente precisione per garantire che le autorità degli Stati EFTA ne possano effettivamente controllare l'adempimento, secondo quanto indicato nel sottocapitolo successivo.

(47)

Al tempo stesso, per la natura specifica del settore dell'emittenza radiotelevisiva e data l'esigenza di salvaguardare l'indipendenza del contenuto dei programmi delle emittenti di servizio pubblico, si ritiene di norma che sia legittima ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE una definizione qualitativa che imponga a una determinata emittente l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate (39). In genere, una simile definizione è considerata consona all'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, culturali e sociali di una particolare società e di garantire il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica. Come ha statuito il Tribunale, la legittimità di un mandato di servizio pubblico dalla definizione così ampia si basa sulle condizioni in materia di qualità richieste ai servizi delle emittenti di servizio pubblico (40). La definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione.

(48)

Per quanto riguarda la definizione del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo, il ruolo dell'Autorità si limita a constatare errori evidenti: non spetta all'Autorità decidere quali programmi debbano essere offerti e finanziati come servizio d'interesse economico generale, né mettere in discussione la natura o la qualità di un determinato prodotto. Tuttavia, si avrebbe un errore evidente nella definizione del mandato di servizio pubblico se vi si includessero attività delle quali non si possa ragionevolmente ritenere che soddisfino le esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società. È quanto avverrebbe di norma nel caso, per esempio, della pubblicità, del commercio elettronico, della televendita, dell'utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi (41), delle sponsorizzazioni e delle attività promozionali. Un altro errore evidente potrebbe aversi quando l'aiuto di Stato sia utilizzato per finanziare attività che non apportano valore aggiunto in termini di soddisfacimento delle esigenze sociali, democratiche e culturali della società.

(49)

A tale riguardo va rammentato che il mandato di servizio pubblico indica i servizi offerti al pubblico nell'interesse generale. La questione della definizione del mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamento scelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attività non possono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (42).

6.2.   Incarico e vigilanza

(50)

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, il mandato di servizio pubblico deve essere stato affidato a una o più imprese mediante atto ufficiale (atto giuridico, contratto o mandato vincolante).

(51)

Nell'atto o atti d'incarico si dovrà indicare la natura precisa degli obblighi derivanti dal servizio pubblico, secondo quanto esposto nel sottocapitolo 6.1, e si dovranno stabilire le condizioni per corrispondere la compensazione e le disposizioni per evitare e far rimborsare eventuali eccessi di compensazioni.

(52)

Ogni volta che la portata del mandato di servizio pubblico verrà ampliata per comprendere nuovi servizi, verranno modificati di conseguenza la definizione e l'atto o atti d'incarico, entro i limiti dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE. Per consentire alle emittenti di servizio pubblico di reagire rapidamente ai nuovi sviluppi tecnologici, gli Stati EFTA possono anche prevedere che l'incarico relativo a un nuovo servizio venga conferito dopo la valutazione descritta più oltre, al sottocapitolo 6.7, prima che l'atto originale di incarico venga formalmente convalidato.

(53)

Tuttavia, non è sufficiente che l'emittente di servizio pubblico sia stata formalmente incaricata della prestazione di un servizio pubblico ben definito, ma è anche necessario che il servizio pubblico venga effettivamente prestato come previsto nell'accordo formale tra lo Stato e l'emittente incaricata. È quindi auspicabile che un'autorità competente o un organismo appositamente designato ne verifichi l'applicazione secondo modalità trasparenti ed efficaci. L'esigenza che vi sia un'autorità od organismo adeguato incaricato della supervisione è evidente per quanto riguarda gli standard qualitativi prescritti all'operatore incaricato. Non spetta all'Autorità valutare il rispetto degli standard qualitativi: l'Autorità deve poter contare su un'adeguata vigilanza da parte degli Stati EFTA riguardo all'adempimento dell'emittente al suo mandato di servizio pubblico, inclusi gli standard qualitativi imposti in tale mandato (43).

(54)

Scegliere il meccanismo inteso a garantire un'efficace vigilanza sull'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è di competenza degli Stati EFTA, così da porre in grado l'Autorità di svolgere la funzione affidatale dall'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE. È da presumere tuttavia che tale vigilanza possa essere efficace solo se svolta da un organismo esterno effettivamente indipendente dall'amministrazione dell'emittente di servizio pubblico, che abbia i poteri e la capacità necessari per esercitare la vigilanza su base regolare e che provveda a imporre misure correttive adeguate quando sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi del servizio pubblico.

(55)

Se non vi sono indicazioni sufficienti e affidabili che il servizio pubblico sia effettivamente prestato in conformità dell'incarico conferito, l'Autorità non ha la possibilità di svolgere le sue funzioni a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE e non può quindi concedere nessuna deroga in base a tale articolo.

6.3.   Scelta del finanziamento del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva

(56)

Gli obblighi di servizio pubblico possono essere di natura quantitativa o qualitativa, o presentare entrambi tali caratteri. Indipendentemente dalla loro forma, gli obblighi di servizio pubblico possono giustificare una compensazione se danno luogo a costi supplementari che di norma l'emittente non avrebbe dovuto sostenere.

(57)

I sistemi di finanziamento possono essere suddivisi in due grandi categorie: «finanziamento unico» e «finanziamento duplice». La categoria del «finanziamento unico» comprende i sistemi in cui il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva è finanziato esclusivamente con fondi statali, in qualsiasi forma. I sistemi di «finanziamento duplice» comprendono un'ampia gamma di meccanismi in cui il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva viene finanziato mediante diverse combinazioni di fondi statali e di introiti derivanti da attività commerciali o di servizio pubblico, come la vendita di spazi pubblicitari o di programmi e l'offerta di servizi a pagamento.

(58)

Come sancito nella risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico: «le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione (…)». L'Autorità non ha quindi obiezioni di principio riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice piuttosto che del sistema di finanziamento unico.

(59)

Sebbene gli Stati EFTA siano liberi di scegliere i mezzi di finanziamento del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, l'Autorità deve verificare, a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, che il finanziamento statale non incida sproporzionatamente sulla concorrenza nel SEE, come si è detto al precedente punto 37.

6.4.   Requisiti di trasparenza per la valutazione degli aiuti di Stato

(60)

La valutazione degli aiuti di Stato da parte dell'Autorità richiede che vi siano una definizione chiara e precisa del mandato di servizio pubblico e una distinzione chiara e adeguata tra le attività di servizio pubblico e le attività non di servizio pubblico, inclusa una chiara separazione contabile.

(61)

Di norma, la separazione contabile tra le attività di servizio pubblico e le attività non di servizio pubblico è già richiesta a livello nazionale poiché è essenziale per assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo dei fondi pubblici. La separazione contabile costituisce uno strumento per verificare l'esistenza di presunte sovvenzioni incrociate e per difendere i pagamenti giustificati dall'esigenza di compensare le funzioni d'interesse economico generale. Solo sulla base di una ripartizione corretta dei costi e delle entrate è possibile determinare se il finanziamento pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti del mandato di servizio pubblico e sia quindi ammissibile a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

(62)

A norma della direttiva 2006/111/CE (direttiva sulla trasparenza), gli Stati membri devono adottare misure di trasparenza per tutte le imprese alle quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi o che sono state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale e ricevono una compensazione per servizio pubblico in qualsiasi forma in relazione a tale servizio, svolgendo nel contempo anche altre attività, ossia attività non di servizio pubblico. Questi obblighi di trasparenza sono: a) i conti interni corrispondenti alle diverse attività, ovvero le attività di servizio pubblico e le attività non di servizio pubblico, devono essere separati; b) i costi e le entrate devono essere correttamente imputati o attribuiti in base a principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificati; c) i principi contabili secondo i quali vengono tenuti conti separati devono essere chiaramente definiti (44).

(63)

Tali obblighi generali di trasparenza vigono anche per le emittenti di servizio pubblico, nella misura in cui, pur essendo state incaricate di gestire un servizio d'interesse economico generale e ricevendo una compensazione pubblica in relazione a tale servizio, svolgono anche altre attività non di servizio pubblico.

(64)

Nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, la separazione contabile non presenta particolari problemi per quanto riguarda le entrate. Per tale motivo l'Autorità ritiene che, per quanto riguarda le entrate, gli operatori radiotelevisivi debbano fornire un rendiconto minuzioso delle fonti e dell'importo di tutti i redditi derivanti dall'esercizio di attività di servizio pubblico e non di servizio pubblico.

(65)

Per quanto riguarda i costi, è possibile prendere in considerazione tutte le spese sostenute nell'esercizio del servizio pubblico. Se l'impresa svolge attività che esulano dal servizio pubblico, possono essere presi in considerazione solo i costi relativi al servizio pubblico. L'Autorità riconosce che, nel settore dell'emittenza radiotelevisiva pubblica, la separazione contabile può essere più difficile per quanto riguarda i costi dato che, in particolare nel campo della radiotelevisione tradizionale, gli Stati EFTA possono considerare come facente parte del mandato di servizio pubblico l'intera programmazione di un'emittente, consentendone tuttavia al tempo stesso lo sfruttamento commerciale. In altri termini, le attività di servizio pubblico e le attività non di servizio pubblico possono condividere in ampia misura le medesime voci contabili ed i costi possono non prestarsi sempre ad essere adeguatamente ripartiti.

(66)

È necessario individuare sempre chiaramente e registrare in una contabilità separata i costi specifici delle attività non di servizio pubblico (per esempio i costi del marketing della pubblicità). Inoltre, le voci di spesa destinate allo sviluppo delle attività contemporaneamente nel campo del servizio pubblico e del servizio non pubblico dovrebbero essere imputate proporzionalmente, ogni volta che sia possibile e significativo, alle attività rispettivamente di servizio pubblico e non di servizio pubblico.

(67)

In altri casi, ogniqualvolta vengano utilizzate le medesime risorse per svolgere attività di servizio pubblico e non di servizio pubblico, le voci comuni di spesa dovranno essere imputate in base alla differenza dei costi totali dell'azienda con e senza attività non di servizio pubblico (45). In tali casi, i costi che sono interamente attribuibili alle attività di servizio pubblico pur andando anche a profitto delle attività non di servizio pubblico, non devono essere suddivisi proporzionalmente fra i due tipi di attività e possono essere imputati integralmente all'espletamento del servizio pubblico. Questa differenza rispetto all'impostazione seguita di solito in altri settori di servizi è spiegata dalle specificità del settore dell'emittenza radiotelevisiva pubblica. In tale settore si devono prendere in considerazione gli utili netti delle attività commerciali correlate alle attività di servizio pubblico allo scopo di calcolare i costi netti del servizio pubblico e quindi di ridurre il livello della compensazione per il servizio pubblico. In tal modo si riduce il rischio di sovvenzioni incrociate, contabilizzando i costi comuni alle attività di servizio pubblico.

(68)

L'esempio principale della situazione descritta al punto precedente è il costo di produzione di programmi nell'ambito della funzione di servizio pubblico dell'emittente. Questi programmi servono non soltanto per esercitare il mandato di servizio pubblico ma anche per generare audience al fine della vendita di spazi pubblicitari. Tuttavia, è virtualmente impossibile quantificare con un sufficiente grado di precisione quanta parte della visione del programma adempia al mandato di servizio pubblico e quanta parte generi introiti da pubblicità. Per questo motivo, la ripartizione del costo di programmazione tra le due attività rischia di essere arbitraria e non significativa.

(69)

L'Autorità ritiene che la trasparenza finanziaria possa essere ancora migliorata distinguendo adeguatamente le attività di servizio pubblico dalle attività non di servizio pubblico, al livello dell'organizzazione dell'emittente di servizio pubblico. Di norma, la separazione funzionale o strutturale rende più facile evitare fin dall'inizio le sovvenzioni incrociate delle attività commerciali e garantire la determinazione dei prezzi di trasferimento e il rispetto della piena concorrenza. Di conseguenza, l'Autorità chiede agli Stati EFTA di considerare come forma di pratica migliore la separazione funzionale o strutturale delle attività commerciali di entità considerevoli, che si prestino alla distinzione e separazione.

6.5.   Il principio dei costi netti e l'eccesso di compensazione

(70)

Di norma, poiché una compensazione eccessiva non è necessaria per l'espletamento del servizio d'interesse economico generale, essa costituisce un aiuto di Stato incompatibile che deve essere rimborsato allo Stato, in base ai chiarimenti esposti nel presente sottocapitolo per quanto riguarda il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva.

(71)

L'Autorità parte dalla considerazione che, di norma, il finanziamento statale è necessario perché l'impresa assolva le proprie funzioni di servizio pubblico. Tuttavia, per soddisfare il criterio di proporzionalità, come regola generale è necessario che l'entità della compensazione pubblica non superi i costi netti del mandato di servizio pubblico, prendendo in considerazione anche altri introiti diretti o indiretti derivanti da tale mandato. Per determinare i costi netti di servizio pubblico, si prenderà quindi in considerazione il profitto netto di tutte le attività commerciali correlate all'attività di servizio pubblico.

(72)

In genere, le imprese che ricevono una compensazione per effettuare l'attività di servizio pubblico possono ottenere un profitto ragionevole, che consiste nel tasso di rendimento sul capitale proprio tenuto conto del rischio, o dell'assenza di rischio, sostenuto dall'impresa. Nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, il mandato di servizio pubblico viene spesso effettuato da emittenti che non sono orientate al profitto o che non devono remunerare il capitale impiegato e non svolgono nessun'altra attività se non l'offerta del servizio pubblico. Secondo l'Autorità, in queste situazioni non è ragionevole includere l'elemento del profitto nell'entità della compensazione per l'adempimento della funzione di servizio pubblico (46). In altri casi, tuttavia, per esempio quando vengono affidati obblighi specifici di servizio pubblico ad imprese a gestione commerciale che devono rimunerare il capitale in essi investito, può essere considerato ragionevole un elemento di profitto che rappresenti un'equa retribuzione del capitale tenuto conto del rischio, se tale profitto è debitamente giustificato e a condizione che ciò sia necessario per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

(73)

Le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ogni anno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come «riserve per il servizio pubblico»), nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare il finanziamento dei loro obblighi di servizio pubblico. In generale, l'Autorità ritiene che, per far fronte alle fluttuazioni delle spese e delle entrate, possa esser considerato necessario un importo non eccedente il 10 % delle spese annuali iscritte in bilancio per l'espletamento del servizio pubblico. Di regola, l'eccesso di compensazione al di sopra di tale limite deve essere recuperato senza indugio.

(74)

A titolo di eccezione, in casi debitamente giustificati le emittenti di servizio pubblico possono essere autorizzate a trattenere un importo superiore al 10 % delle spese annuali iscritte in bilancio per le funzioni di servizio pubblico. Ciò è accettabile soltanto a condizione che l'eccesso di compensazione sia specificamente accantonato in anticipo e a titolo vincolante ai fini di una spesa ingente, non periodica, necessaria per l'adempimento della funzione di servizio pubblico (47). Inoltre, l'utilizzo di un simile eccesso di compensazione esplicitamente iscritto in bilancio come accantonamento dovrà essere limitato nel tempo, a seconda della sua destinazione.

(75)

Per consentire all'Autorità di svolgere le sue funzioni, gli Stati EFTA stabiliranno le condizioni alle quali le emittenti di servizio pubblico saranno autorizzate a utilizzare l'eccesso di compensazione.

(76)

Il suddetto eccesso di compensazione sarà utilizzato soltanto allo scopo di finanziare attività di servizio pubblico. Le sovvenzioni incrociate di attività commerciali non sono giustificate e costituiscono un aiuto di Stato incompatibile.

6.6.   Meccanismi per il controllo finanziario

(77)

Ciascuno Stato EFTA dovrà predisporre meccanismi adeguati per evitare che vi sia un eccesso di compensazione, fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti punti 72-76, e dovrà provvedere al controllo regolare ed effettivo dell'utilizzo del finanziamento pubblico, nell'intento di prevenire eccessi di compensazione e sovvenzioni incrociate e per verificare l'entità e l'utilizzo delle «riserve per il servizio pubblico». È di competenza degli Stati EFTA scegliere i meccanismi di controllo più adatti ed efficaci all'interno del loro sistema nazionale di emittenza radiotelevisiva, tenendo conto anche della necessità di assicurare la coerenza con i meccanismi già esistenti per la supervisione dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

(78)

È tuttavia da presumere che tali meccanismi di controllo possano operare con efficacia solo se verranno applicati a intervalli regolari, preferibilmente su base annuale, da un organismo esterno indipendente dalle emittenti di servizio pubblico. Gli Stati EFTA dovranno assicurarsi che si possano attuare misure efficaci per recuperare gli eccessi di compensazione non rispondenti alle disposizioni del precedente sottocapitolo 6.5 e le sovvenzioni incrociate.

(79)

La situazione finanziaria delle emittenti di servizio pubblico dovrebbe essere sottoposta a esame approfondito al termine di ogni periodo di finanziamento quale è previsto nel sistema nazionale di emittenza radiotelevisiva dei singoli Stati EFTA o, in mancanza di una tale scadenza, di un periodo di norma non superiore a quattro anni. Le eventuali «riserve per il servizio pubblico» esistenti al termine del periodo di finanziamento o, come si è detto, di un periodo equivalente, saranno prese in considerazione per calcolare il fabbisogno finanziario delle emittenti di servizio pubblico per il periodo successivo. Nel caso che le «riserve per il servizio pubblico» siano ripetutamente superiori al 10 % dei costi annuali per il servizio pubblico, gli Stati EFTA dovranno riesaminare se l'entità del finanziamento corrisponda al fabbisogno finanziario effettivo delle emittenti di servizio pubblico.

6.7.   Diversificazione dei servizi pubblici di emittenza radiotelevisiva

(80)

Negli ultimi anni i mercati audiovisivi hanno registrato grandi cambiamenti, che hanno portato al continuo sviluppo e diversificazione dell'offerta di diffusione. Ciò ha suscitato nuovi interrogativi riguardo all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai servizi audiovisivi che vanno al di là delle attività di emittenza radiotelevisiva in senso tradizionale.

(81)

A tale riguardo, l'Autorità ritiene che le emittenti di servizio pubblico debbano essere in grado di utilizzare le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione su una base tecnologica neutra, a vantaggio dei cittadini e della società. Per assicurare il ruolo fondamentale delle emittenti di servizio pubblico nel nuovo ambiente digitale, queste possono ricorrere ad aiuti di Stato per fornire servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e anche intesi a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle medesime esigenze democratiche, sociali e culturali della società in questione e non comportino effetti sproporzionati sul mercato, non necessari per l'adempimento del mandato di servizio pubblico.

(82)

Parallelamente al rapido sviluppo dei mercati di emittenza radiotelevisiva, stanno subendo cambiamenti anche i modelli commerciali delle emittenti, le quali nell'adempiere al loro mandato di servizio pubblico si rivolgono sempre più verso nuove fonti di finanziamento, quali la pubblicità in rete o l'offerta di servizi a pagamento (come l'accesso ad archivi previo versamento di un canone, canali televisivi tematici a tariffa unitaria al consumo, l'accesso a servizi mobili previo pagamento di una somma forfetaria, l'accesso differito ai programmi televisivi previo versamento di un canone, scaricamento a pagamento di contenuti in rete ecc.). L'elemento remunerativo nei servizi a pagamento può essere correlato, per esempio, al pagamento di canoni di distribuzione in rete o dei diritti di autore da parte delle emittenti (ad esempio se i servizi sulle piattaforme mobili vengono offerti previo pagamento di un canone di distribuzione mobile).

(83)

Sebbene i servizi pubblici di emittenza radiotelevisiva abbiano tradizionalmente trasmesso «in chiaro», l'Autorità ritiene che l'elemento della remunerazione diretta di tali servizi — pur incidendo sull'accesso degli utenti (48) — non comporti necessariamente che tali servizi siano manifestamente esclusi dal mandato di servizio pubblico, purché l'elemento remunerativo non comprometta il carattere distintivo del servizio pubblico in termini di soddisfacimento delle esigenze sociali, democratiche e culturali dei cittadini, ossia il carattere che distingue i servizi pubblici dalle attività puramente commerciali (49). L'elemento della remunerazione è uno degli aspetti di cui tener conto al momento di decidere se includere tali servizi nel mandato di servizio pubblico, poiché tale elemento può influire negativamente sull'universalità e sulla struttura complessiva del servizio offerto e anche per la sua incidenza sul mercato. A condizione che il servizio in questione comprendente un elemento di remunerazione soddisfi specifiche esigenze sociali, democratiche e culturali della società senza produrre effetti sproporzionati sulla concorrenza e sugli scambi transfrontalieri, gli Stati EFTA possono affidare un simile servizio alle emittenti di servizio pubblico come parte del loro mandato di servizio pubblico.

(84)

Come sopra ribadito, gli aiuti di Stato alle emittenti di servizio pubblico possono essere utilizzati per distribuire servizi audiovisivi su tutte le piattaforme, purché siano rispettate le disposizioni materiali dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE. A tale scopo, gli Stati EFTA devono esaminare, mediante una procedura preliminare di valutazione basata su una consultazione pubblica aperta, se nuovi servizi audiovisivi di portata rilevante pianificati dalle emittenti di servizio pubblico soddisfino le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, ossia se, nell'ambito delle emissioni di servizio pubblico, soddisfino le esigenze democratiche, sociali e culturali della società, tenuto debito conto dei loro effetti potenziali sulle condizioni commerciali e sulla concorrenza.

(85)

Spetta agli Stati EFTA stabilire, considerate le caratteristiche e l'evoluzione del mercato radiotelevisivo e la gamma dei servizi già offerti dall'emittente di servizio pubblico, che cosa potrà essere considerato come «nuovo servizio di portata rilevante». La «nuova» natura di un'attività può dipendere tra l'altro dal suo contenuto e dalle modalità di consumo (50). Come «portata rilevante» del servizio possono valere per esempio le risorse finanziarie richieste per il suo sviluppo e gli effetti previsti sulla domanda. Modifiche rilevanti dei servizi attuali saranno valutate allo stesso modo dei nuovi servizi di portata rilevante.

(86)

È di competenza degli Stati EFTA scegliere il meccanismo più opportuno per assicurare la coerenza dei servizi audiovisivi di portata rilevante con le condizioni sostanziali dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, tenendo conto delle specificità del loro sistema nazionale di emittenza radiotelevisiva e della necessità di salvaguardare l'indipendenza delle emittenti di servizio pubblico in materia di contenuti.

(87)

Nell'interesse della trasparenza e per ottenere tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una decisione equilibrata, le parti interessate dovranno avere la possibilità il diritto di esprimere la loro opinione sul nuovo servizio di portata rilevante previsto, nel contesto di una consultazione aperta. Il risultato della consultazione, la sua valutazione e la motivazione della decisione saranno resi disponibili al pubblico.

(88)

Per evitare che il finanziamento pubblico di nuovi servizi audiovisivi di portata rilevante non alteri gli scambi e la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, gli Stati EFTA valuteranno, in base ai risultati della consultazione aperta, l'incidenza globale del nuovo servizio sul mercato, raffrontando la situazione in presenza e in assenza del nuovo servizio pianificato. Nel valutare l'incidenza sul mercato, tra gli aspetti pertinenti vi sono per esempio l'esistenza di offerte analoghe o sostituibili, la concorrenza in termini di contenuti, la struttura del mercato, la posizione sul mercato dell'emittente di servizio pubblico, il livello di concorrenza e gli effetti potenziali su iniziative private. Tale incidenza deve essere controbilanciata dal valore che i servizi in questione presentano per la società. Nel caso che gli effetti sul mercato siano negativi in misura preponderante, il finanziamento statale dei servizi audiovisivi apparirà proporzionato soltanto se giustificato dal valore aggiunto in termini di soddisfacimento delle esigenze sociali, democratiche e culturali della società (51), tenendo conto anche dell'attuale offerta complessiva di servizio pubblico.

(89)

Una tale valutazione sarebbe obiettiva soltanto se sarà effettuata da un organismo esterno che sia effettivamente indipendente dall'amministrazione dell'emittente di servizio pubblico, anche per quanto riguarda la nomina e la rimozione dei membri, e che abbia capacità e risorse sufficienti per esercitare le sue funzioni. Gli Stati EFTA dovranno essere in grado di predisporre una procedura proporzionata all'entità del mercato e alla posizione sul mercato dell'emittente di servizio pubblico.

(90)

Le considerazioni sin qui esposte non impediranno alle emittenti di servizio pubblico di sperimentare nuovi servizi innovativi (ad esempio in forma di progetti pilota) su scala limitata (ad esempio in termini di tempo e di pubblico) e allo scopo di raccogliere informazioni sulla fattibilità del servizio previsto e sul suo valore aggiunto, purché tale fase di prova non equivalga all'introduzione di un nuovo servizio audiovisivo di portata rilevante pienamente sviluppato.

(91)

L'Autorità ritiene che la suddetta valutazione a livello nazionale contribuirà ad assicurare il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato del SEE. Naturalmente, ciò non lede le competenze dell'Autorità e della Commissione di verificare che gli Stati EFTA ottemperino alle disposizioni dell'accordo SEE né il loro diritto di agire, ogni volta che sia necessario, anche in base a denunce o di propria iniziativa.

6.8.   Proporzionalità e comportamento sul mercato

(92)

Secondo l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, le emittenti di servizio pubblico non devono intraprendere attività non necessarie per adempiere la loro funzione di servizio pubblico che producano distorsioni sproporzionate della concorrenza. Per esempio, è in genere ritenuta legittima l'acquisizione di contenuti di grande richiamo come parte del mandato di servizio pubblico delle emittenti di servizio pubblico. Tuttavia, si produrrebbero distorsioni sproporzionate del mercato nell'evenienza che le emittenti di servizio pubblico mantenessero inutilizzati i diritti esclusivi senza offrirli in sublicenza secondo modalità trasparenti e tempestive. L'Autorità chiede quindi agli Stati EFTA di assicurare che le emittenti di servizio pubblico rispettino il principio della proporzionalità anche per quanto riguarda l'acquisizione di contenuti di grande richiamo e di prevedere norme perché le emittenti di servizio pubblico concedano in sublicenza i diritti esclusivi sui contenuti di questo tipo che non abbiano utilizzato.

(93)

Nelle loro attività commerciali, le emittenti di servizio pubblico saranno tenute a rispettare i principi del mercato e, quando agiscono tramite consociate commerciali, a mantenere con esse relazioni di piena concorrenza. Gli Stati EFTA assicureranno che le emittenti di servizio pubblico rispettino il principio della piena concorrenza, effettuino i loro investimenti commerciali in rete secondo il principio dell'investitore in economia di mercato e non attuino nei confronti delle loro concorrenti pratiche contrarie alla concorrenza, basate sul loro finanziamento pubblico.

(94)

Un esempio di pratica anticoncorrenziale può essere la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato. Un'emittente di servizio pubblico potrebbe essere tentata, per ridurre le entrare delle concorrenti, di diminuire in misura eccessiva i prezzi della pubblicità o di offrire sotto costo altre attività diverse dal servizio pubblico (come servizi commerciali a pagamento), dato che il conseguente contrarsi dei suoi introiti è coperto dalla compensazione pubblica. Tale comportamento non può essere ritenuto intrinseco alla funzione di servizio pubblico affidata all'emittente e in ogni caso perturberebbe le condizioni degli scambi e della concorrenza nello Spazio economico europeo in misura contraria all'interesse comune, violando quindi l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE.

(95)

In considerazione della differente situazione dei mercati, il rispetto dei principi di mercato da parte delle emittenti di servizio pubblico, in particolare le questioni se queste stiano riducendo troppo i prezzi delle loro offerte commerciali e se rispettino il principio della proporzionalità quando acquisiscono i diritti su programmi a grande richiamo (52), saranno valutati caso per caso, tenendo conto delle specificità del mercato e del servizio in oggetto.

(96)

L'Autorità ritiene che spetti in primo luogo alle autorità nazionali assicurare che le emittenti di servizio pubblico rispettino i principi del mercato. A questo scopo, gli Stati EFTA introdurranno meccanismi adeguati che consentano di valutare con efficacia, a livello nazionale, eventuali denunce.

(97)

Nonostante quanto si è detto al punto precedente, quando sia necessario l'Autorità potrà intraprendere l'azione in base agli articoli 53, 54, 59 e 61 dell'accordo SEE.

7.   Applicazione temporale

(98)

Il presente capitolo si applicherà a partire dal primo giorno successivo a quello dell'adozione da parte dell'Autorità. Sostituirà il precedente capitolo sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione nella guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità.

(99)

In linea con il capitolo sulle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (53), l'Autorità applicherà in caso di aiuti non notificati:

(a)

il presente capitolo, se l'aiuto è stato erogato dopo la sua adozione;

(b)

il precedente capitolo sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione adottato il 23 aprile 2004 in tutti gli altri casi.


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.)

(2)  Adottato con decisione n. 90/04/COL, del 23 aprile 2004, che modifica per la quarantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 24C: applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU L 327 del 13.12.2007, pag. 21 e supplemento SEE n. 59 del 13.12.2007, pag. 1.)

(3)  Causa C-280/2000 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Racc. 2003, pag. I-7747.

(4)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 44 e supplemento SEE n. 20 del 26.4.2007, pag. 1, disponibile anche sul sito Internet dell'Autorità http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16997&1=1.

(5)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(6)  Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2006 (GU L 289 del 19.10.2006, pag. 31 e supplemento SEE n. 52 del 19.10.2006, pag. 24), entrata in vigore l'8.7.2006.

(7)  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27)..

(8)  COM (2005) 107 def.

(9)  GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5. La comunicazione corrisponde al precedente capitolo sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione adottato dall'Autorità il 23 aprile 2004, cfr. nota 2.

(10)  Ai fini del presente capitolo, il concetto di «servizi audiovisivi» si riferisce alla distribuzione lineare e/o non lineare di contenuti audio e/o audiovisivi e di altri servizi assimilati, quali i servizi testuali d'informazione online. Questo concetto di «servizi audiovisivi» non va confuso con quello più ristretto di «servizi di media audiovisivi», definito all'articolo 1, lettera a) della direttiva 2007/65/CE (direttiva sui servizi di media audiovisivi).

(11)  Causa C-260/89 ERT, Raccolta 1991, pag. I-2925.

(12)  Ai fini del presente capitolo, l'espressione «servizio pubblico» deve essere intesa come riferimento all'espressione «servizio di interesse economico generale» figurante all'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE.

(13)  GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

(14)  La risoluzione sulle emissioni di servizio pubblico è stata integrata nell'accordo SEE come un atto di cui le parti contraenti tengono conto mediante decisione n. 118/1999 [GU L 325 del 21.12.2000, pag. 33 e supplemento SEE n. 60 del 21.12.2000, pag. 423 (islandese) e pag. 424 (norvegese)], in vigore dall'1.10.1999.

(15)  La Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è stata firmata a Parigi il 20.10.2005. È stata poi ratificata dalla Norvegia e accettata dall'Islanda.

(16)  Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 6, paragrafo 2, lettera h) della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

(17)  Raccomandazione CM/Rec(2007)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul pluralismo mediatico e la diversità dei contenuti dei media, adottata il 31.1.2007 nella 985a riunione dei delegati dei ministri.

(18)  Raccomandazione CM/Rec(2007)3 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul mandato dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione, adottata il 31.1.2007 nella 985a riunione dei delegati dei ministri.

(19)  Per esempio, la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 180/09/COL, del 31 marzo 2009, sui regimi di aiuto a favore della produzione audiovisiva e dello sviluppo di sceneggiature e di misure per l'istruzione (GU C 236 dell'1.10.2009, pag. 5 e supplemento SEE n. 51 dell'1.10.2009, pag. 17). Cfr. anche il capitolo sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità adottato mediante decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 788/08/COL, del 17 dicembre 2008, che modifica per la sessantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando i capitoli esistenti sui tassi di riferimento e di attualizzazione e sugli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie e introducendo un nuovo capitolo sul recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili, sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive e sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, non ancora pubblicata, disponibile sul sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15643&1=1

(20)  GU C 318 del 17.11.2006, pag. 17.

(21)  Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2007 (GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15 e supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 12), entrato in vigore il 9.6.2007.

(22)  Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2005/842/CE, essa si applica agli aiuti di Stato sotto forma di «compensazioni di obblighi di servizio pubblico di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR, concesse ad imprese con un fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d'interesse economico generale».

(23)  Cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04, TV2/Danmark/Commissione (TV2), Raccolta 2008, pag. II-2935, punto 156.

(24)  Per quanto riguarda la legittimazione del finanziamento dei costi dei canoni mediante risorse statali, cfr. la sentenza TV2 citata in precedenza, punti 158-159.

(25)  Causa C-730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11; causa C-303/88, Italia/Commissione, Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 27; causa C-156/98, Germania/Commissione, Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 33.

(26)  Causa C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office National du Ducroire e Stato belga, Raccolta 1994, pag. I-3829.

(27)  Cfr. per esempio le decisioni della Commissione nei seguenti casi: E 8/06, Finanziamento statale dell'emittente fiamminga di servizio pubblico VRT (GU C 143 del 10.6.2008, pag. 7); E 4/05, Finanziamento statale di RTE e TNAG (TG4) (GU C 121 del 17.5.2008, pag. 5); E 9/05, Canone RAI (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 3); E 10/05, Canone per la radiodiffusione a France 2 e 3 (GU C 240 del 30.9.2005, pag. 20); E 8/05, Finanziamento del servizio pubblico spagnolo di radiodiffusione RTVE (GU C 239 del 4.10.2006, pag. 17); C 2/04, Finanziamento ad hoc delle emittenti di servizio pubblico dei Paesi Bassi (GU L 49 del 22.2.2008, pag. 1); C 60/99, Decisione della Commissione 2004/838/CE, del 10 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore di France 2 e France 3 (GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 21); C 62/99, Decisione della Commissione 2004/339/CE, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1); NN 88/98, Finanziamento da parte della BBC, tramite il canone, di un notiziario operante 24 ore su 24 senza pubblicità (GU C 78 del 18.3.2000, pag. 6); NN 70/98, Aiuto di Stato ai canali televisivi pubblici tedeschi Kinderkanal e Phoenix (GU C 238 del 21.8.1999, pag. 3).

(28)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01, Government of Gibraltar/Commissione (Gibilterra), Raccolta 2002, pag. II-2309.

(29)  Cfr., per esempio, la decisione n. 32/02/COL del 20 febbraio 2002, la decisione n. 169/02/COL del 18 settembre 2002, la decisione n. 186/03 del 29 ottobre 2003, la decisione n. 179/05/COL del 15 luglio 2005 e la decisione n. 342/06/COL del 14 novembre 2006. Vedi anche il capitolo sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità.

(30)  Per esempio, decisioni della Commissione NN 88/98 BBC 24 ore (GU C 78 del 18.3.2000, pag. 6) e NN 70/98 Kinderkanal e Phoenix menzionate in precedenza.

(31)  Per esempio, decisione della Commissione N 458/04, Aiuto di Stato a Espacio Editorial Andaluza Holding sl. (GU C 131 del 28.5.2005, pag. 12).

(32)  NN 70/98, Kinderkanal and Phoenix, menzionata in precedenza.

(33)  Causa 172/80, Zuechner, Raccolta 1981, pag. 2021.

(34)  Causa C-242/95, GT-Link, Raccolta 1997, pag. 4449.

(35)  Causa C-159/94, EDF e GDF, Raccolta 1997, pag. I-5815.

(36)  Cfr. per esempio le decisioni della Commissione nei seguenti casi: E 8/06, Finanziamento statale dell'emittente fiamminga di servizio pubblico VRT (GU C 143 del 10.6.2008, pag. 7); E 4/05, Finanziamento statale di RTE e TNAG (TG4) (GU C 121 del 17.5.2008, pag. 5); E3/05 Aiuto alle emittenti tedesche di servizio pubblico (GU C 185 dell'8.8.2007, pag. 1); E 9/05, Canone RAI (GU C 235 del 23.9.2005, pag. 3); E 10/05, Canone per la radiodiffusione a France 2 e 3 (GU C 240 del 30.9.2005, pag. 20); E 8/05, Finanziamento del servizio pubblico spagnolo di radiodiffusione RTVE (GU C 239 del 4.10.2006, pag. 17); C 2/04, Finanziamento ad hoc delle emittenti di servizio pubblico dei Paesi Bassi (GU L 49 del 22.2.2008, pag. 1). Cfr. anche decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 306/09/COL dell'8 luglio 2009 sull'ente radiotelevisivo norvegese, disponibile sul sito Internet dell'Autorità http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16906&1=1.

(37)  Difficoltà analoghe possono riscontrarsi quando le trasmissioni di servizio pubblico si rivolgono a minoranze linguistiche o riguardano esigenze locali.

(38)  Decisione della Commissione C 62/1999, RAI, punto 99 e C 85/2001, RTP, punto 158.

(39)  Causa T-442/03 SIC contro Commissione, Racc. 2008, pag. II-1161, punto 201 e sentenza TV2, menzionata in precedenza, punti 122-124.

(40)  A giudizio del Tribunale, tali criteri qualitativi sono la ragion d'essere di servizi d'interesse economico generale di emittenza radiotelevisiva nel settore audiovisivo nazionale e non vi è dunque motivo che continui ad essere finanziato dallo Stato un servizio di emittenza radiotelevisiva d'interesse economico generale che sacrifichi la rispondenza ai suddetti criteri qualitativi per adottare il comportamento di un operatore commerciale, cfr.. SIC/Commissione, punto 211.

(41)  Riguardo alla qualifica come televendita o pubblicità, secondo la direttiva 2007/65/CE (direttiva sui servizi di media audiovisivi), dei giochi a premi incluso l'utilizzo di numeri telefonici speciali, cfr. la causa C-195/06, Österreichischer Rundfunk (ORF), Raccolta 2007, pag. I-8817.

(42)  Cfr. sentenza TV2, menzionata in precedenza, punti 107-108.

(43)  Cfr. causa SIC/Commissione, menzionata in precedenza, punto 212.

(44)  Articolo 4 della direttiva 2006/111/CE (direttiva sulla trasparenza).

(45)  Ciò implica il riferimento alla situazione ipotetica in cui le attività non di servizio pubblico venissero interrotte: i costi evitati in tal modo rappresentano l'ammontare dei costi comuni da destinare alle attività non di servizio pubblico.

(46)  Naturalmente tale disposizione non impedisce alle emittenti di servizio pubblico di realizzare profitti dalle loro attività commerciali non rientranti nel mandato di servizio pubblico.

(47)  Tali riserve speciali possono essere giustificate per grandi investimenti a carattere tecnologico (quali la digitalizzazione), previsti per un determinato momento e necessari per adempiere al mandato di servizio pubblico o per realizzare grandi misure di ristrutturazione necessarie per mantenere l'operatività continua di un'emittente di servizio pubblico entro un lasso di tempo ben definito.

(48)  Come ha previsto il Consiglio d'Europa nella raccomandazione sul mandato dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione, «(…) gli Stati membri possono esaminare soluzioni complementari di finanziamento tenendo debito conto delle questioni relative al mercato e alla concorrenza. In particolare, nel caso di nuovi servizi personalizzati, gli Stati membri possono eventualmente autorizzare i media di servizio pubblico a percepire remunerazioni (…). Tuttavia, nessuna di tali soluzioni dovrebbe porre a repentaglio il principio dell'universalità dei media di servizio pubblico o portare a discriminazioni tra gruppi diversi della società (…). Quando introducono nuovi sistemi di finanziamento, gli Stati membri dovrebbero rivolgere la debita attenzione alla natura del contenuto offerto, nell'interesse del pubblico e nell'interesse comune».

(49)  Ad esempio, l'Autorità ritiene che chiedere agli utenti il pagamento diretto per l'offerta di un programma di contenuto specialistico a grande richiamo costituisca normalmente un'attività commerciale. D'altro canto, l'Autorità ritiene per esempio che imporre un canone per la trasmissione di programmi equilibrati e vari su nuove piattaforme quali apparecchiature mobili non trasformi l'offerta in un'attività commerciale.

(50)  Per esempio, l'Autorità ritiene che alcune forme di trasmissioni lineari, quali la trasmissione in diretta del telegiornale serale su altre piattaforme (ad esempio Internet, apparecchi mobili) possano qualificarsi come non «nuove» ai fini del presente capitolo. Spetta agli Stati EFTA determinare se altre forme di ritrasmissione di programmi delle emittenti di servizio pubblico si qualifichino come nuovi servizi di portata rilevante, tenuto conto delle specificità e delle caratteristiche di tali servizi.

(51)  Cfr. anche la precedente nota 40 riguardo alla ragion d'essere di un servizio d'interesse economico generale.

(52)  Ad esempio, uno degli aspetti pertinenti può consistere nell'esaminare se le emittenti di servizio acquisiscano sistematicamente a un prezzo eccessivo i diritti per programmi di grande richiamo, secondo una modalità che va al di là delle esigenze del mandato di servizio pubblico e ha come risultato distorsioni sproporzionate sul mercato.

(53)  Adottato mediante decisione n. 154/07/COL, del 3 maggio 2007, che modifica per la sessantatreesima volta la guida sugli aiuti di Stato, aggiornando e integrando un nuovo capitolo sulle norme applicabili agli aiuti illegali (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 23 e supplemento SEE n. 15 del 19.3.2009, pag. 1), disponibile sul sito Internet dell'Autorità: http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15119&1=1


Rettifiche

11.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/56


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123 del 9 maggio 2012 )

A pagina 3, articolo 8:

anziché:

«29 maggio 2012»,

leggi:

«29 maggio 2013»;

a pagina 3, articolo 9, paragrafo 1:

anziché:

«29 settembre 2012»,

leggi:

«29 settembre 2013»;

a pagina 3, articolo 9, paragrafo 2:

anziché:

«29 maggio 2012»,

leggi:

«29 maggio 2013»;

a pagina 3, articolo 9, paragrafo 3:

anziché:

«29 maggio 2012»,

leggi:

«29 maggio 2013»;

a pagina 3, articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

anziché:

«2.   Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2012. Tuttavia, l'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c), e d), si applicano decorrere dal 29 settembre 2012.»,

leggi:

«2.   Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2013. Tuttavia, l'articolo 3, lettere d) ed e), e l'articolo 4, lettere b), c), e d), si applicano decorrere dal 29 settembre 2013.»