ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.123.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
9 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia negli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame ( 1 )

27

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 394/2012 della Commissione, dell’8 maggio 2012, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 395/2012 della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2012/2013

32

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2012 della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2012 della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative agli ulteriori quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012

35

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

36

 

*

Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva ( 1 )

39

 

 

DECISIONI

 

 

2012/248/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l’influenza aviaria [notificata con il numero C(2012) 2947]  ( 1 )

42

 

 

2012/249/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 maggio 2012, relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 2948]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.

(2)

La direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico (2), contiene disposizioni relative all’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico.

(3)

Il consumo di energia elettrica delle asciugabiancheria per uso domestico rappresenta una parte considerevole della domanda domestica globale di energia elettrica nell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle asciugabiancheria per uso domestico.

(4)

È opportuno abrogare la direttiva 95/13/CE della Commissione e stabilire nuove disposizioni per mezzo del presente regolamento al fine di garantire che l’etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e che contribuisca ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.

(5)

La direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (3) disciplina le lavasciuga biancheria per uso domestico. Queste ultime hanno caratteristiche particolari e devono quindi essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(6)

Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute compresi, quando disponibili, gli standard armonizzati adottati dagli organismi europei di normalizzazione, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4).

(7)

Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta delle asciugabiancheria per uso domestico, comprese quelle a gas.

(8)

Il presente regolamento deve inoltre indicare le specifiche relative al fascicolo tecnico e alla scheda prodotto per le asciugabiancheria per uso domestico.

(9)

Il presente regolamento deve inoltre indicare i requisiti in materia di informazioni da fornire in caso di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali di tali apparecchi.

(10)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce dei progressi tecnologici.

(11)

Per agevolare il passaggio dalla direttiva 95/13/CE al presente regolamento, le asciugabiancheria cui viene apposta l’etichetta ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi conformi alla direttiva 95/13/CE.

(12)

La direttiva 95/13/CE deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e quelle a gas e per le asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.

2.   Il presente regolamento non si applica alle lavasciuga biancheria combinate per uso domestico né alle centrifughe per uso domestico.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«asciugabiancheria per uso domestico», un apparecchio nel quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante, attraverso il quale è insufflata aria riscaldata, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

2)

«asciugabiancheria per uso domestico da incasso», un’asciugabiancheria per uso domestico progettata per essere installata all’interno di un mobile, di un’apposita rientranza del muro o in ubicazioni simili e che necessita di elementi di finitura;

3)

«lavasciuga biancheria per uso domestico», una lavatrice per uso domestico che include sia una funzione di centrifuga sia un dispositivo per asciugare i tessuti, solitamente mediante aria calda e rotolamento della biancheria nel tamburo;

4)

«centrifuga per uso domestico», anche nota sul mercato come «estrattore centrifugo», apparecchio che rimuove l’acqua dai tessuti mediante azione centrifuga in un tamburo rotante, successivamente aspirata da una pompa; progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali;

5)

«asciugabiancheria a espulsione», un’asciugabiancheria che aspira aria fresca, la convoglia sui tessuti e restituisce l’aria umida nel locale o all’esterno;

6)

«asciugabiancheria a condensazione», un’asciugabiancheria dotata di un dispositivo (che si avvale di condensazione o di altri mezzi) per rimuovere l’umidità dall’aria usata nel processo di asciugatura;

7)

«asciugabiancheria automatica», un’asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura al raggiungimento di un dato tenore di umidità nel carico, per esempio mediante conduttività o sensore di temperatura;

8)

«asciugabiancheria non automatica», un’asciugabiancheria che interrompe il processo di asciugatura dopo un periodo predefinito, di norma controllato da un temporizzatore, ma che può anche essere interrotto manualmente;

9)

«programma», una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto;

10)

«ciclo»: un processo completo di asciugatura, quale definito dal programma selezionato;

11)

«durata del programma», il tempo che intercorre fra l’avvio del programma e il completamento dello stesso, escluso l’avvio differito programmato dall’utente;

12)

«capacità nominale», la massa massima, espressa in kg, indicata dal fornitore, a intervalli di 0,5 kg, di tessuti asciutti di un determinato tipo che può essere trattata in un’asciugabiancheria per uso domestico con il programma selezionato, caricata seguendo le istruzioni del fornitore;

13)

«carico parziale», metà della capacità nominale di un’asciugabiancheria per uso domestico per un determinato programma;

14)

«efficienza di condensazione», il rapporto fra la massa di umidità condensata da un’asciugabiancheria a condensazione e la massa di umidità rimossa dal carico alla fine di un ciclo;

15)

«modo spento», una condizione in cui l’asciugabiancheria per uso domestico è spenta utilizzando i comandi o gli interruttori accessibili all’utilizzatore finale e destinati all’uso da parte di quest’ultimo durante l’utilizzo normale dell’apparecchio, al fine di conseguire il consumo di elettricità minimo, che può essere mantenuta per una durata indefinita quando l’asciugabiancheria è collegata a una fonte di alimentazione ed è utilizzata conformemente alle istruzioni del fornitore. Se non sono presenti comandi o interruttori accessibili all’utilizzatore finale, per «modo spento» si intende la condizione in cui l’asciugabiancheria ritorna a un consumo di energia elettrica stabile senza che vi sia stato un intervento esterno;

16)

«modo stand-by», il modo in cui si registra il minore consumo di energia elettrica che può mantenersi per una durata illimitata dopo il completamento del programma senza ulteriori interventi dell’utente oltre allo svuotamento dell’asciugabiancheria;

17)

«asciugabiancheria per uso domestico equivalente», un modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con la stessa capacità nominale, le stesse caratteristiche tecniche e di efficienza, lo stesso consumo di energia, di efficienza di condensazione se del caso, la stessa durata del programma standard per tessuti di cotone e le stesse emissioni di rumore aereo durante la centrifuga di un altro modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato con un numero di codice commerciale differente dallo stesso produttore;

18)

«utilizzatore finale», un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un’asciugabiancheria per uso domestico;

19)

«punto vendita», un luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate;

20)

«programma standard per tessuti di cotone», il ciclo di asciugatura per la biancheria di cotone avente un contenuto iniziale di umidità del carico del 60 % per giungere a un contenuto residuo di umidità del carico pari a 0 %.

Articolo 3

Responsabilità dei fornitori

I fornitori provvedono affinché:

a)

ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato I;

b)

sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato II;

c)

la documentazione tecnica di cui all’allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;

d)

qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo;

e)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.

Articolo 4

Responsabilità dei distributori

I distributori provvedono affinché:

a)

presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;

b)

le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento;

c)

qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;

d)

qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.

Articolo 5

Metodi di misurazione

Le informazioni da riportare ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute.

Articolo 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato V per valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo di energia per ciclo, la classe di efficienza di condensazione se del caso, la capacità nominale, il consumo di energia nel modo spento e «stand-by», la durata del modo «stand-by», la durata del programma e le emissioni di rumore aereo.

Articolo 7

Revisione

La Commissione rivede il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato V.

Articolo 8

Abrogazione

La direttiva 95/13/CE è abrogata a partire dal 29 maggio 2012.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1.   L’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati prima del 29 settembre 2012.

2.   Le asciugabiancheria per uso domestico immesse sul mercato prima del 29 maggio 2012 sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE.

3.   Le asciugabiancheria per uso domestico conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate prima del 29 maggio 2012 sono considerate conformi alle disposizioni della direttiva 95/13/CE.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 29 maggio 2012. Tuttavia, l’articolo 3, lettere d) ed e), e l’articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a decorrere dal 29 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

(3)  GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


ALLEGATO I

Etichetta

1.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A ESPULSIONE PER USO DOMESTICO

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1.1

L’etichetta dell’asciugabiancheria a espulsione per uso domestico contiene le seguenti informazioni:

I.

nome o marchio del fornitore;

II.

identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di asciugabiancheria per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;

III.

la classe di efficienza energetica come definita al punto 1 dell’allegato VI; la punta della freccia che riporta la classe di efficienza energetica dell’asciugabiancheria per uso domestico si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;

IV.

consumo annuo di energia ponderato (AEC ) in kWh/anno, arrotondato alla cifra intera più vicina e calcolato come indicato nell’allegato VII;

V.

informazioni sul tipo di asciugabiancheria per uso domestico;

VI.

durata del ciclo corrispondente al programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espresso in minuti e arrotondata al minuto più vicino;

VII.

capacità nominale, espressa in kg, del programma per tessuti di cotone a pieno carico;

VIII.

livello di potenza sonora (valore medio ponderato — LWA), espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico.

1.2

Per le asciugabiancheria a espulsione per uso domestico, l’etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

2.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A CONDENSAZIONE PER USO DOMESTICO

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2.1

Oltre alle informazioni di cui al punto 1.1, l’etichetta dell’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico comprende:

IX.

la classe di efficienza di condensazione definita ai sensi dell’allegato VI, punto 2.

2.2

Per le asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l’etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

3.   ETICHETTA PER ASCIUGABIANCHERIA A GAS PER USO DOMESTICO

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3.1

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, l’etichetta contiene le informazioni di cui al punto 1.1.

3.2

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, l’etichetta deve essere conforme al punto 4 del presente allegato. Se a un modello è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.

4.   STRUTTURA DELL'ETICHETTA

4.1

Per asciugabiancheria a espulsione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.

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Dove:

a)

L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo deve essere bianco.

c)

Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

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Bordo dell'etichetta UE: 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

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Logo UE — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Logo energia: colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

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Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

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Scala A-G

Freccia: altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00.

Testo: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica

Freccia: larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

Image

Energia

Testo: Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.

Image

Consumo annuo di energia ponderato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.

Seconda riga: Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

Image

Tipo di asciugabiancheria per uso domestico

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Durata del ciclo

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Capacità nominale

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Livello di potenza sonora

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Asterisco: Calibri normale 6 pt, 100 % nero.

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Nome o marchio del fornitore

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Identificatore del modello del fornitore

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Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.

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Numero del regolamento: Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.

4.2

Per asciugabiancheria a condensazione per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.

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Dove:

a)

L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo deve essere bianco.

c)

Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

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Bordo dell'etichetta UE: 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

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Logo UE — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

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Logo energia: colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

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Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

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Scala A-G

Freccia: altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00.

Testo: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

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Classe di efficienza energetica

Freccia: larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

Image

Energia

Testo: Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.

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Consumo annuo di energia ponderato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.

Seconda riga: Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

Image

Tipo di asciugabiancheria per uso domestico

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Durata del ciclo

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Capacità nominale

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Livello di potenza sonora

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Asterisco: Calibri normale 6 pt, 100 % nero.

Image

Nome o marchio del fornitore

Image

Identificatore del modello del fornitore

Image

Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.

Image

Numero del regolamento: Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.

Image

Classi di efficienza di condensazione

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri normale 16 pt, scala orizzontale 75 %, 100 % nero e Calibri grassetto, 22 pt, scala orizzontale 75 %, 100 % nero.

4.3

Per asciugabiancheria a gas per uso domestico, l'etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito.

Image

Dove:

a)

L'etichetta deve essere larga almeno 110 mm e alta 220 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

b)

Lo sfondo deve essere bianco.

c)

Si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero, come indicato di seguito: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

d)

L'etichetta deve rispettare tutti i requisiti elencati di seguito (i numeri si riferiscono alla figura riportata sopra).

Image

Bordo dell'etichetta UE: 5 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Logo UE — colori: X-80-00-00 e 00-00-X-00.

Image

Logo energia: colore: X-00-00-00. Pittogramma come raffigurato; logo UE e logo energia (combinati): larghezza: 92 mm, altezza: 17 mm.

Image

Bordo al di sotto dei loghi: 1 pt — colore: ciano 100 % — lunghezza: 92,5 mm.

Image

Scala A-G

Freccia: altezza: 7 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:

classe più elevata: X-00-X-00,

seconda classe: 70-00-X-00,

terza classe: 30-00-X-00,

quarta classe: 00-00-X-00,

quinta classe: 00-30-X-00,

sesta classe: 00-70-X-00,

ultima classe: 00-X-X-00.

Testo: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

Image

Classe di efficienza energetica

Freccia: larghezza: 26 mm, altezza: 14 mm, 100 % nero;

Testo: Calibri grassetto 29 pt, maiuscolo e bianco; simboli «+»: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un'unica riga.

Image

Energia

Testo: Calibri normale 11 pt, maiuscolo, 100 % nero.

Image

Consumo annuo di energia ponderato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 30 pt, 100 % nero.

Seconda riga: Calibri normale 14 pt, 100 % nero.

Image

Tipo di asciugabiancheria per uso domestico

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Image

Durata del ciclo

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; e Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Capacità nominale

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Livello di potenza sonora

Pittogramma raffigurato

Bordo: 2 pt — colore: ciano 100 % — angoli arrotondati: 3,5 mm.

Valore: Calibri grassetto 24 pt, 100 % nero; Calibri normale 16 pt, 100 % nero.

Image

Asterisco: Calibri normale 6 pt, 100 % nero.

Image

Nome o marchio del fornitore

Image

Identificatore del modello del fornitore

Image

Il nome o il marchio del fornitore e l'identificatore del modello devono essere contenuti in un riquadro di 92 × 15 mm.

Image

Numero del regolamento: Calibri grassetto 9 pt, 100 % nero.


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO II

Scheda prodotto

1.

Le informazioni contenute nella scheda prodotto dell’asciugabiancheria per uso domestico sono indicate nell’ordine indicato qui di seguito e sono incluse nella brochure allegata al prodotto o in altri materiali forniti con il prodotto stesso:

a)

nome o marchio del fornitore;

b)

identificatore del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di asciugabiancheria per uso domestico da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;

c)

capacità nominale, espressa in kg di capi di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

d)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è a espulsione, a condensazione o a gas;

e)

classe di efficienza energetica definita ai sensi dell’allegato VI, punto 1;

f)

per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo annuo ponderato di energia (AEc ) arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

 

il consumo annuo ponderato di energia [AEC(Gas) ] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

e

 

il consumo annuo ponderato di energia [AEC(Gas)el ] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

g)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è un modello automatico o non automatico;

h)

se all’asciugabiancheria per uso domestico è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica («ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, tale informazione può essere inclusa;

i)

il consumo energetico (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone;

j)

il consumo di energia in modo spento (Po ) e stand-by (Pl ) del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone;

k)

la durata del modo stand-by se l’asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;

l)

l’indicazione che il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l’etichetta e la scheda prodotto, che tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone;

m)

la durata ponderata del programma (Tt ) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino, nonché la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry ) e del programma per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry½ ) espresse in minuti e arrotondate al minuto più vicino;

n)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, la classe di efficienza di condensazione determinata in conformità dell’allegato VI, punto 2, espressa come «Classe di efficienza di condensazione “X” su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)»; questa informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima);

o)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, l’efficienza di condensazione media Cdry e Cdry½ del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone e l’efficienza di condensazione ponderata (Ct ) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone, espresse in percentuale e arrotondate alla cifra percentuale intera più vicina;

p)

il livello di potenza sonora (valore medio ponderato — LWA) espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

q)

se si tratta di un modello da incasso, l’indicazione di tale caratteristica.

2.

Una scheda prodotto può riguardare diversi modelli di asciugabiancheria per uso domestico forniti dallo stesso fornitore.

3.

Le informazioni riportate sulla scheda prodotto possono essere fornite mediante una riproduzione a colori o in bianco e nero dell’etichetta. In tal caso, occorre fornire le informazioni di cui al punto 1 non riportate sull’etichetta.


ALLEGATO III

Documentazione tecnica

1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, lettera c), comprende:

a)

il nome e l’indirizzo del fornitore;

b)

una descrizione generale dell’asciugabiancheria per uso domestico che consenta di identificarla univocamente e agevolmente;

c)

se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati;

d)

se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;

e)

l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;

f)

i parametri tecnici per le misurazioni seguenti:

i)

per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo energetico (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) del programma standard a pieno carico e a carico parziale per tessuti di cotone;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

 

il consumo annuo ponderato di energia [AEC(Gas) ] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

e

 

il consumo annuo ponderato di energia [AEC(Gas)el ] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

ii)

il consumo energetico nei modi spento e stand-by;

iii)

la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry ) e del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry½ ), espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina;

iv)

la durata del modo stand-by se l’asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico;

v)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, l’efficienza di condensazione media Cdry del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone e l’efficienza di condensazione media del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone Cdry½ ;

vi)

il livello di potenza sonora;

g)

i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all’allegato VII.

2.

Quando le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello di asciugabiancheria per uso domestico sono state ottenute tramite calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altre asciugabiancheria per uso domestico equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l’accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti gli altri modelli equivalenti di asciugabiancheria per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute con le stesse modalità.


ALLEGATO IV

Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto

1.

Le informazioni di cui all’articolo 4, lettera b), sono fornite nell’ordine seguente:

a)

la capacità nominale, espressa in kg di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

b)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è a espulsione, a condensazione o a gas;

c)

la classe di efficienza energetica come definita al punto 1 dell’allegato VI;

d)

per le asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica:

il consumo annuo ponderato di energia (AEc ) arrotondato alla prima cifra intera, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura dei programmi standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

per le asciugabiancheria a gas per uso domestico:

 

il consumo annuo ponderato di energia [AEC(Gas) ] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh-gas/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

e

 

il consumo annuo ponderato di energia [AEC(Gas)el ] arrotondato al primo decimale, descritto come segue: «Consumo di energia “X” kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio.»;

e)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è un modello automatico o non automatico;

f)

il consumo energetico (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) del programma standard a pieno carico e a mezzo carico per tessuti di cotone, arrotondato al secondo decimale e calcolato conformemente all’allegato VII;

g)

il consumo di energia in modo spento (Po ) e stand-by (Pl ) del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone;

h)

la durata del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry ) e del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry½ ), espressa in minuti e arrotondata alla cifra intera più vicina, calcolata conformemente all’allegato VII;

i)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è un apparecchio a condensazione, la classe di efficienza conformemente al punto 2 dell’allegato VI;

j)

il livello di potenza sonora (valore medio ponderato — LWA) espresso in dB e arrotondato alla cifra intera più vicina, durante la fase di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico;

k)

se si tratta di un modello da incasso, l’indicazione di tale caratteristica.

2.

Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine definiti nell’allegato II.

3.

Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili.


ALLEGATO V

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui valori di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un margine ridotto di incertezza.

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti definiti negli articoli 3 e 4, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un’unica asciugabiancheria per uso domestico. Se i parametri misurati non rispondono ai valori dichiarati dal fornitore negli intervalli indicati nella tabella 1, le misurazioni devono essere effettuate su tre asciugabiancheria per uso domestico supplementari. La media aritmetica dei valori misurati di detti tre apparecchi supplementari deve rispondere ai valori dichiarati dal fornitore e rientrare negli intervalli indicati nella tabella 1.

In caso contrario il modello di asciugabiancheria per uso domestico e tutti gli altri modelli di asciugabiancheria equivalenti sono considerati non conformi ai requisiti definiti agli articoli 3 e 4.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze applicabili alla verifica

Consumo annuo di energia ponderato

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale (1) di AEC

Consumo ponderato di energia

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di Et

Efficienza di condensazione ponderata

Il valore misurato non deve essere inferiore di oltre il 6 % al valore nominale di Ct

Durata ponderata del programma

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % ai valori nominali di Tt

Consumo energetico nei modi spento e stand-by

Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , superiore a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale. Il valore misurato del consumo energetico Po e Pl , inferiore o pari a 1,00 W, non deve essere superiore di oltre 0,10 W al valore nominale

Durata in modo stand-by

Il valore misurato non deve essere superiore di oltre il 6 % al valore nominale di Tl

Livello di potenza sonora LWA

Il valore misurato non può essere superiore al valore nominale


(1)  Per «valore nominale» si intende il valore dichiarato dal fornitore. Il margine del 6 % nella misurazione rappresenta l’errore di laboratorio di prova attualmente accettabile per la misurazione dei parametri dichiarati con il nuovo metodo di misurazione usato per i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura, comprendenti cicli a pieno carico e a carico parziale.


ALLEGATO VI

Classi di efficienza energetica e classi di efficienza di condensazione

1.   CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un’asciugabiancheria per uso domestico è determinata in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.

L’indice di efficienza energetica (IEE) di un’asciugabiancheria per uso domestico è determinato conformemente all’allegato VII, punto 1.

Tabella 1

Classi di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica

A+++ (efficienza massima)

IEE < 24

A++

24 ≤ IEE < 32

A+

32 ≤ IEE < 42

A

42 ≤ IEE < 65

B

65 ≤ IEE < 76

C

76 ≤ IEE < 85

G (efficienza minima)

85 ≤ IEE

2.   CLASSI DI EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE

La classe di efficienza di condensazione di un’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata in base all’efficienza di condensazione ponderata (Ct ) definita nella tabella 2.

L’efficienza di condensazione ponderata (Ct ) di un’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico è determinata conformemente all’allegato VII, punto 2.

Tabella 2

Classi di efficienza di condensazione

Classi di efficienza di condensazione

Efficienza di condensazione ponderata

A (efficienza massima)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (efficienza minima)

Ct ≤ 40


ALLEGATO VII

Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e dell’efficienza di condensazione ponderata

1.   CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA

Per calcolare l’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello di asciugabiancheria per uso domestico, il consumo annuo ponderato di energia di un’asciugabiancheria per uso domestico per il programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è confrontato con il suo consumo annuo standard di energia.

a)

L’indice di efficienza energetica (IEE) è calcolato con la formula seguente e arrotondato al primo decimale:

Formula

dove:

AEC

=

consumo annuo ponderato di energia dell’asciugabiancheria per uso domestico,

SAEC

=

consumo annuo standard di energia dell’asciugabiancheria per uso domestico.

b)

Il consumo annuo standard di energia (SAEC ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

per tutte le asciugabiancheria per uso domestico non a espulsione:

SAEC  = 140 × c 0,8

per le asciugabiancheria per uso domestico a espulsione:

Formula

dove:

c

è la capacità nominale dell’asciugabiancheria per uso domestico per il programma standard per i tessuti di cotone,

Tt

è la durata ponderata del programma per il programma standard per i tessuti di cotone.

c)

Il consumo annuo ponderato di energia (AEC ) è calcolato in kWh/anno con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

i)

Formula

dove:

Et

=

consumo di energia ponderato, in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Po

=

potenza in modo spento per il programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

Pl

=

potenza in modo stand-by per il programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espressa in W e arrotondata al secondo decimale,

Tt

=

durata ponderata del programma, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

160

=

numero totale di cicli di asciugatura per anno.

ii)

se l’asciugabiancheria per uso domestico è dotata di un sistema di gestione dell’energia, nel caso di un’asciugabiancheria per uso domestico che ritorna automaticamente al modo spento dopo la fine del programma, il consumo annuo ponderato di energia (AEC ) è calcolato tenendo conto dell’effettiva durata del modo stand-by, applicando la seguente formula:

Formula

dove:

Tl

=

durata del modo stand-by per il programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

d)

La durata ponderata del programma (Tt ) del programma standard per tessuti di cotone è calcolata in minuti con la formula seguente e arrotondata al minuto più vicino:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

dove:

Tdry

=

durata del programma per il programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino,

Tdry½

=

durata del programma per il programma standard per tessuti di cotone a carico parziale, espressa in minuti e arrotondata al minuto più vicino.

e)

Il consumo ponderato di energia (Et ) è calcolato in kWh con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

dove:

Edry

=

consumo di energia del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Edry½

=

consumo di energia del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale.

f)

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, il consumo energetico del programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

Formula Formula

dove:

Egdry

=

consumo di gas del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry½

=

consumo di gas del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale, espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry,a

=

consumo ausiliario di elettricità del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

Egdry½,a

=

consumo ausiliario di elettricità del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale espresso in kWh e arrotondato al secondo decimale,

fg

=

2,5.

2.   CALCOLO PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO ILLUSTRATE IN ALLEGATO II SCHEDA PRODOTTO, ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE TECNICA E ALLEGATO IV INFORMAZIONI DA FORNIRE NEI CASI IN CUI SI PREVEDE CHE L’UTILIZZATORE FINALE NON ABBIA LA POSSIBILITÀ DI VEDERE IL PRODOTTO ESPOSTO

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, ai fini delle informazioni di cui agli allegati II, III e IV, il consumo energetico di gas del programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Per le asciugabiancheria a gas per uso domestico, ai fini delle informazioni di cui agli allegati II, III e IV, il consumo energetico di elettricità del programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale è calcolato in kWh e arrotondato al secondo decimale, ossia:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   CALCOLO DELL’EFFICIENZA DI CONDENSAZIONE PONDERATA

L’efficienza di condensazione di un programma è il rapporto fra la massa di umidità condensata e raccolta nella vaschetta di un’asciugabiancheria a condensazione per uso domestico e la massa di umidità rimossa dal carico dal programma; quest’ultima è la differenza fra la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura e la massa del carico di prova dopo l’asciugatura. Ai fini del calcolo dell’efficienza di condensazione ponderata, si prende in considerazione l’efficienza di condensazione media del programma standard per i tessuti di cotone sia a pieno carico, sia a carico parziale.

L’efficienza di condensazione ponderata (Ct ) di un programma è calcolata in percentuale e arrotondata alla cifra percentuale intera più vicina, ossia:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

dove:

Cdry

=

efficienza di condensazione media del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico,

Cdry½

=

efficienza di condensazione media del programma standard per tessuti di cotone a carico parziale.

L’efficienza di condensazione media C è calcolata a partire dalle efficienze di condensazione ottenute nelle prove svolte ed è espressa in percentuale:

Formula

dove:

n

è il numero di prove sperimentali, comprensive di almeno quattro prove valide con il programma selezionato,

j

è il numero di prove sperimentali,

Wwj

è la massa di acqua raccolta nella vaschetta del condensatore durante la prova j,

Wi

è la massa del carico di prova umido prima dell’asciugatura,

Wf

è la massa del carico di prova dopo l’asciugatura.


9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 393/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Thailandia negli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell’Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1.

(2)

La Thailandia figura attualmente nella tabella di cui alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 come autorizzata per le importazioni nell’Unione di uova e ovoprodotti esenti da organismi patogeni specifici. In seguito alla comparsa di focolai dell’influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 le importazioni nell’Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e di uova sono state vietate come indicato dalle voci nelle colonne da 6 e 6 A della tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento.

(3)

La decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi (3) stabilisce inoltre che gli Stati membri debbano sospendere l’importazione dalla Thailandia di alcuni prodotti come carne di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e uova.

(4)

La situazione zoosanitaria in Thailandia è da allora migliorata, in particolare per quanto riguarda il controllo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Esperti della Commissione hanno effettuato alcune missioni d’ispezione in Thailandia per valutare la situazione zoosanitaria e i sistemi profilattici messi in atto in tale paese terzo. La conclusione tratta dall’ultima missione effettuata in Thailandia è che il sistema nel suo complesso offre garanzie sufficienti che i prodotti in questione risultino conformi alle relative prescrizioni dell’Unione.

(5)

Alla luce di tutto ciò la decisione 2005/692/CE quale modificata dalla decisione di attuazione 2012/248/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l’influenza aviaria (4) pone termine alla sospensione delle importazioni dalla Thailandia nell’Unione dei prodotti di cui alla decisione 2005/692/CE, ivi compresi carne di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e uova.

(6)

Occorre pertanto modificare la voce relativa alla Thailandia nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per tenere conto del fatto che carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica di allevamento e uova importati o in transito nell’Unione dalla Thailandia non sono più vietati.

(7)

Le importazioni di uova dalla Thailandia andrebbero tuttavia subordinate alla presentazione da parte di tale paese terzo di un programma di controllo della salmonella.

(8)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.

(9)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

(4)  Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta Ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«TH — Thailandia

TH

Tutto il paese

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4»


9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 394/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2012

recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l’isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). Tuttavia, occorre fissare il limite quantitativo per campagna di commercializzazione tenendo conto delle eventuali opportunità esistenti sui mercati di esportazione.

(3)

Le esportazioni rappresentano una parte consistente dell’attività economica di taluni produttori di zucchero e di isoglucosio dell’Unione europea, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori del territorio dell’Unione. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l’assegnazione di restituzioni all’esportazione. A tal fine occorre fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota in modo che i produttori dell’Unione interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali.

(4)

Per la campagna 2012/2013, si stima che la domanda del mercato possa essere soddisfatta fissando il limite quantitativo inizialmente a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(5)

Le esportazioni di zucchero dall’Unione europea verso talune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti dell’Unione un trattamento preferenziale all’importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire gli abusi connessi alla reimportazione o alla reintroduzione nell’Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere dalle destinazioni ammissibili talune destinazioni vicine.

(6)

In considerazione dei rischi di frode più ridotti per l’isoglucosio a causa della natura del prodotto, non è necessario limitare le destinazioni ammissibili per le esportazioni di isoglucosio fuori quota.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

1.   Per la campagna 2012/2013, che va dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.

2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b)

territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: Gibilterra.

Articolo 2

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota

1.   Per la campagna 2012/2013, che va dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 70 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

2.   Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo se i prodotti medesimi rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2012.

Esso cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  Nonché il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


9.5.2012   

IT

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L 123/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 395/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

recante apertura di un contingente tariffario per determinati quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 142 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse dell’Unione sospendere l’applicazione di dazi all’importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2012/2013, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), prevede le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti del settore dello zucchero (zucchero di importazione industriale) recanti il numero d’ordine 09.4390, in conformità all’articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in virtù dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009, i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all’importazione saranno sospesi devono essere determinati con un atto giuridico distinto.

(3)

È quindi necessario fissare i quantitativi di zucchero industriale da importare ai quali nella campagna di commercializzazione 2012/2013, non si applicano dazi all’importazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione di zucchero industriale del codice NC 1701 e recante il numero d’ordine 09.4390 sono sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate, a decorrere dal 1o ottobre 2012 fino al 30 settembre 2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2012.

Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


9.5.2012   

IT

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L 123/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 396/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


9.5.2012   

IT

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L 123/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative agli ulteriori quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell’Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012, che istituisce misure necessarie riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di ulteriori quantitativi di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/2012 (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto delle domande di certificato per lo zucchero prodotto fuori quota, presentate dal 1o maggio 2012 al 2 maggio 2012 e notificate alla Commissione il 4 maggio 2012, superano il limite stabilito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012.

(2)

Pertanto, in conformità all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 è necessario fissare un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata, respingere le domande non ancora notificate e disporre la chiusura del periodo di presentazione delle domande.

(3)

Al fine di garantire una gestione efficace della misura, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o maggio 2012 al 2 maggio 2012, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012, sono state presentate domande di certificato per lo zucchero fuori quota, notificate alla Commissione il 4 maggio 2012, è applicato un coefficiente di attribuzione del 22,007274 %.

Le domande di certificato per lo zucchero fuori quota presentate dal 3 maggio 2012 al 9 maggio 2012 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 sono respinte.

Il periodo di presentazione delle domande di certificati per lo zucchero fuori quota in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2012 è chiuso dal 9 maggio 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 116 del 28.4.2012, pag. 12.


DIRETTIVE

9.5.2012   

IT

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L 123/36


DIRETTIVA 2012/14/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il metil nonil chetone.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il metil nonil chetone è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, quale definito nell'allegato V della medesima direttiva.

(3)

L'8 aprile 2009 la Spagna, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 9 dicembre 2011, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i biocidi utilizzati come repellenti e contenenti metil nonil chetone soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il metil nonil chetone nell'allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello dell'Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato unionale parità di trattamento dei biocidi contenenti il principio attivo metil nonil chetone, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(8)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare gli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(9)

Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«54

metil nonil chetone

Undecan-2-one

Numero CAS: 112-12-9

Numero CE: 203-937-5

975 g/kg

1o maggio 2014

30 aprile 2016

30 aprile 2024

19

La valutazione del rischio a livello unionale è stata compiuta in base all'uso in ambiente chiuso da parte di utilizzatori non professionisti. Nell'esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/39


DIRETTIVA 2012/15/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Detto elenco comprende l'estratto di margosa.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'estratto di margosa è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V della medesima direttiva. La valutazione riguardava l'estratto di margosa ricavato dai semi dell'Azadirachta indica utilizzando l'acqua e il suo successivo trattamento con solventi organici. Eventuali altre sostanze conformi alla definizione di estratto di margosa, figuranti nell'elenco dei principi attivi da esaminare a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, non sono state esaminate ed è quindi opportuno che non siano incluse nell'allegato I della direttiva 98/8/CE sulla base della presente valutazione.

(3)

Il 26 novembre 2009 la Germania, designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, nel corso della riunione del comitato permanente sui biocidi del 9 dicembre 2011 il risultato dell'esame è stato inserito nella relazione di valutazione.

(5)

Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi e contenenti estratto di margosa soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'estratto di margosa nell'allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello dell'Unione non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7)

In considerazione dei rischi identificati per le acque superficiali, i sedimenti e gli artropodi non bersaglio, è opportuno disporre che le autorizzazioni del prodotto siano subordinate a misure adeguate di riduzione dei rischi.

(8)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell'Unione parità di trattamento dei biocidi contenenti il principio attivo estratto di margosa, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l'iscrizione, è opportuno che gli Stati membri dispongano di un congruo periodo di tempo per applicare l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 30 aprile 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«55

Estratto di margosa

Nomenclatura IUPAC: non applicabile

Numero CAS: 84696-25-3

Numero CE: 283-644-7

Descrizione: estratto di margosa ricavato dai semi dell'Azadirachta indica mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici.

1 000 g/kg

1o maggio 2014

30 aprile 2016

30 aprile 2024

18

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

Gli Stati membri si assicurano che le autorizzazioni siano subordinate a misure adeguate di riduzione dei rischi per la protezione delle acque di superficie, i sedimenti e gli artropodi non bersaglio.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


DECISIONI

9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l’influenza aviaria

[notificata con il numero C(2012) 2947]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/248/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dei focolai di influenza aviaria insorti a metà del 2003 nel sud-est asiatico, provocati dal virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

(2)

Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi (5), nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (6), nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (7) e nella decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera (8).

(3)

Le misure di cui alle decisioni summenzionate si applicano fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici nei paesi terzi, costituendo così un rischio anche per la salute umana e animale nell’Unione.

(4)

Data la situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria, è opportuno continuare a limitare i rischi causati dalle importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame, di uccelli da compagnia e di altri prodotti disciplinati da tali decisioni, nonché mantenere le misure di biosicurezza, i sistemi di individuazione precoce e talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1.

(5)

Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2013 l’applicazione delle decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE.

(6)

Nel 2004 sono stati rilevati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Thailandia. Di conseguenza, la Commissione ha adottato misure di protezione in merito alle importazioni dalla Thailandia di alcuni prodotti derivati dal pollame e dai volatili.

(7)

Di conseguenza, l’articolo 1 della decisione 2005/692/CE prevede la sospensione da parte degli Stati membri delle importazioni dalla Thailandia di taluni prodotti inclusa carne di pollame, ratiti di allevamento, selvaggina da penna selvatica e uova.

(8)

La Thailandia ha messo in atto una rigorosa politica di abbattimento totale per eradicare l’influenza aviaria ad alta patogenicità dal proprio territorio. L’ultimo focolaio epidemico è stato segnalato nel novembre 2008 e la Thailandia si è dichiarata indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità a decorrere dall’11 febbraio 2009.

(9)

Gli esperti della Commissione hanno effettuato diverse missioni di ispezione in Thailandia per valutare la situazione zoosanitaria e i sistemi di lotta contro la malattia adottati in questo paese terzo. Dall’ultima missione effettuata in Thailandia è stata tratta la conclusione che il sistema generale offre garanzie sufficienti circa la conformità dei prodotti in questione alle prescrizioni dell’Unione in materia.

(10)

Tenuto conto della situazione zoosanitaria favorevole, in particolare per quanto riguarda il controllo dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame e le garanzie fornite dalla Thailandia, la sospensione delle importazioni di cui all’articolo 1 della decisione 2005/692/CE non deve più applicarsi.

(11)

Le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE vanno quindi modificate di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/692/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è soppresso;

2)

all’articolo 7, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».

Articolo 2

All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».

Articolo 3

All’articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».

Articolo 4

All’articolo 3 della decisione 2009/494/CE, la data del «30 giugno 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

(6)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

(7)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

(8)  GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74.


9.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2012

relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2012) 2948]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/249/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/75/UE non determina i periodi di avvio e di arresto, pur contenendo diverse disposizioni a essi correlate.

(2)

Per gli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, la determinazione di periodi di avvio e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell’allegato V della medesima direttiva, tenendo in considerazione la parte 4 dello stesso allegato, e per stabilire il numero di ore operative degli impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva in questione.

(3)

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/UE, stabilisce che l’autorizzazione debba includere le misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di arresto. Conformemente all’articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, tali misure possono essere inserite in disposizioni generali vincolanti.

(4)

Le emissioni dagli impianti di combustione nei periodi di avvio e di arresto si presentano generalmente in concentrazioni elevate rispetto alle condizioni di esercizio normali. Visto che la direttiva 2010/75/UE ha come obiettivo la prevenzione delle emissioni, è auspicabile che tali periodi durino il minor tempo possibile.

(5)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75 della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all’articolo 3, punto 27), e alla parte 4, punto 1, dell’allegato V della direttiva 2010/75/UE.

La presente decisione si applica agli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«carico minimo di avvio per la produzione a regime», il carico minimo compatibile con il funzionamento a regime continuo in seguito all’avvio dell’impianto di combustione e a partire da cui l’impianto è in grado di fornire energia in maniera sicura e affidabile a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale;

2)

«carico minimo di arresto per la produzione a regime», il carico minimo a partire da cui l’impianto di combustione non è più in grado di fornire energia a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale in maniera sicura ed affidabile ed è considerato in via di arresto.

Articolo 3

Regole generali per determinare i periodi di avvio e di arresto

Al fine di stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, si applicano le seguenti regole:

1)

i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto sono trasparenti e verificabili da terzi;

2)

la determinazione dei periodi di avvio e di arresto è basata su condizioni che consentono un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

3)

i periodi in cui un impianto di combustione, una volta avviato, produce a regime e in maniera sicura fornendo combustibile senza però esportare calore o elettricità o energia meccanica, non rientrano nei periodi di avvio o di arresto.

Articolo 4

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione

1.   Ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione dell’installazione che comprende l’impianto di combustione, le misure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/UE, includono:

a)

almeno uno dei seguenti criteri:

i)

il termine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto espressi in termini di valori soglia di carico conformemente agli articoli 6, 7 e 8 e considerando che il carico minimo di arresto per la produzione a regime può essere più basso del carico minimo di avvio per la produzione a regime, poiché l’impianto di combustione potrebbe essere in grado di funzionare a regime con un carico inferiore una volta raggiunta la temperatura sufficiente in seguito a un periodo di funzionamento;

ii)

processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all’inizio del periodo di arresto e che sono chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata, conformemente a quanto disposto all’articolo 9;

b)

misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;

c)

misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio dell’impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati.

2.   Se si verificano cambiamenti inerenti all’impianto che si ripercuotono sui periodi di avvio e di arresto, compresi i dispositivi applicati, il tipo di combustibile, il ruolo dell’impianto nel sistema e le tecniche di abbattimento applicate, le condizioni di autorizzazione relative ai periodi di avvio e di arresto sono riconsiderate e, se necessario, aggiornate dall’autorità competente.

Articolo 5

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti da due o più entità

1.   Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione a norma dell’allegato V, parte 4, punto 1, della direttiva 2010/75/UE, si applicano le seguenti regole per determinare i periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti da due o più entità:

a)

non sono considerati i valori misurati nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel periodo di arresto dell’ultima entità di combustione che si arresta;

b)

i valori determinati nel corso di altri periodi di avvio e di arresto di entità individuali non sono considerati solamente se misurati o, se la misurazione non è fattibile sotto il profilo tecnico o economico, se calcolati separatamente per ciascuna delle entità considerate.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, punto 27), della direttiva 2010/75/UE, i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione composti da due o più entità consistono solo nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel periodo di arresto dell’ultimo impianto di combustione che si arresta.

Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all’allegato V, parte 1, punti 2, 4 e 6, della direttiva 2010/75/UE, si prevede l’applicazione di valori limite di emissione per una parte dell’impianto che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico in un camino comune, i periodi di avvio e di arresto possono essere determinati separatamente per ciascuna parte dell’impianto di combustione. In questo caso i periodi di avvio e di arresto di una parte di un impianto di combustione consistono nel periodo di avvio della prima entità che si avvia in tale parte dell’impianto di combustione e nel periodo di arresto dell’ultima entità che si arresta in tale parte dell’impianto di combustione.

Articolo 6

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione che producono o forniscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico

1.   Per impianti di combustione che producono elettricità e per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche, la fine del periodo di avvio corrisponde al momento in cui l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime.

2.   Il periodo di arresto si considera iniziato nel momento in cui comincia l’arresto della fornitura di combustibile in seguito al raggiungimento del momento di carico minimo di arresto per il funzionamento a regime a partire da cui l’elettricità prodotta non è più disponibile per sistema di reti o l’energia meccanica non è più utilizzabile per il carico meccanico.

3.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono elettricità, e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto, corrispondono a una percentuale fissa dell’energia elettrica stimata dell’impianto di combustione.

4.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza meccanica dell’impianto di combustione.

Articolo 7

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore utilizzando valori soglia di carico

1.   Per impianti di combustione che producono calore, il periodo di avvio si ritiene terminato quando l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime e il calore può essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete di distribuzione, a un accumulatore di calore oppure usato direttamente in un sito industriale locale.

2.   Il periodo di arresto si ritiene iniziato dopo che l’impianto ha raggiunto il carico minimo di arresto per la produzione a regime e nel momento in cui il calore non può più essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete o usato direttamente in un sito industriale locale.

3.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono calore e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza termica stimata dell’impianto di combustione.

4.   I periodi in cui gli impianti che producono calore scaldano un accumulatore o un serbatoio senza esportare calore sono da considerarsi come ore operative e non come periodi di avvio o di arresto.

Articolo 8

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore ed elettricità utilizzando valori soglia di carico

Per impianti di combustione che producono elettricità e calore, i periodi di avvio e di arresto vanno stabiliti conformemente agli articoli 6 e 7, tenendo in considerazione l’elettricità e il calore prodotti.

Articolo 9

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto utilizzando parametri di esercizio o processi specifici

Al fine di determinare il carico minimo di avvio e il carico minimo di arresto per la produzione a regime, si definiscono almeno tre criteri e la fine del periodo di avvio o l’inizio del periodo di arresto si ritengono raggiunti quando ne sono soddisfatti almeno due.

I criteri si scelgono tra:

1)

processi specifici di cui all’allegato o processi equivalenti che si prestano per le caratteristiche tecniche dell’impianto;

2)

valori soglia per i parametri di esercizio di cui all’allegato o parametri di esercizio equivalenti che si prestano per le caratteristiche dell’impianto.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334, del 17.12.2010, pag. 17.


ALLEGATO

PROCESSI SPECIFICI E PARAMETRI DI ESERCIZIO ASSOCIATI A PERIODI DI AVVIO E DI ARRESTO

1.   Processi specifici associati al carico minimo di avvio per la produzione a regime

1.1.

Per caldaie alimentate con combustibili solidi: transizione completa dall’uso dei bruciatori ausiliari stabilizzanti o bruciatori supplementari per un funzionamento basato solamente sul combustibile normale.

1.2.

Per caldaie alimentate con combustibili liquidi: avvio della principale pompa di iniezione di combustibile e nel momento in cui si stabilizza la pressione dell’olio del bruciatore e per cui la velocità di flusso del combustibile può essere usata come indicatore.

1.3.

Per turbine a gas: punto in cui la modalità di combustione passa a una modalità di combustione a regime pienamente premiscelata o «a regime di minimo».

2.   Parametri di esercizio

2.1.

Tenore di ossigeno dei gas di combustione.

2.2.

Temperatura del gas di combustione.

2.3.

Pressione del vapore acqueo.

2.4.

Per impianti che producono calore: entalpia e velocità del fluido di trasferimento termico.

2.5.

Per caldaie alimentate con combustibili liquidi e gas: velocità di flusso del combustibile, specificato in termini di percentuale della capacità di flusso del combustibile stimata.

2.6.

Per caldaie a vapore acqueo: temperatura del vapore acqueo all’uscita della caldaia.