ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.122.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
8 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 73 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di I.Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) — II.Dispositivi di protezione laterale (LPD) — III.Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento

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*

Regolamento n. 97 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro sistemi di allarme (SA)

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

8.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 73 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di

I.

Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD)

II.

Dispositivi di protezione laterale (LPD)

III.

Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Prescrizioni

4.

Domanda di omologazione

5.

Omologazione

6.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo o di dispositivo di protezione laterale

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

11.

Disposizioni transitorie

PARTE I —   OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO RIGUARDA I LORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

12.

Prescrizioni

13.

Deroghe

PARTE II —   OMOLOGAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

14.

Prescrizioni

PARTE III —   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN LPD DI UN TIPO OMOLOGATO CONFORMEMENTE ALLA PARTE II DEL PRESENTE REGOLAMENTO

15.

Prescrizioni

16.

Deroghe

ALLEGATI

Allegato 1 —

Appendice 1 — Comunicazione (parte I)

Appendice 2 — Comunicazione (parte II)

Appendice 3 — Comunicazione (parte III)

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Condizioni di prova

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica a:

1.1.1.   PARTE I: i veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4  (1) muniti di dispositivi di protezione laterale, che non sono stati omologati separatamente conformemente alla parte II del presente regolamento o che sono stati progettati e/o attrezzati in modo tale che si possa ritenere che i loro componenti svolgano interamente o parzialmente la funzione di un dispositivo.

1.1.2.   PARTE II: I dispositivi di protezione laterale destinati ad essere montati sui veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4  (1).

1.1.3.   PARTE III: il montaggio su veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4  (1) di dispositivi di protezione laterale omologati conformemente alla parte II del presente regolamento e il montaggio su veicoli parzialmente omologati conformemente alla parte I di dispositivi di protezione laterale omologati conformemente alla parte II del presente regolamento.

1.2.   Esulano dal campo d'applicazione del presente regolamento:

1.2.1.

i trattori per semirimorchi;

1.2.2.

i veicoli progettati e costruiti con finalità speciali sui quali non sia possibile, per ragioni pratiche, montare dispositivi di protezione laterale.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.   Definizioni comuni alle parti I, II e III.

2.1.1.

«Massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di carburante, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita come dotazione standard dal fabbricante del veicolo);

2.1.2.

«Massa massima», la massa dichiarata dal fabbricante del veicolo come tecnicamente ammissibile (tale massa può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall'amministrazione nazionale);

2.1.3.

«Utenti della strada non protetti», i pedoni, i ciclisti o i motociclisti che si muovono sulla strada e che corrono il rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di finire sotto le sue ruote;

2.1.4.

«Dispositivo di protezione laterale (LPD)», un dispositivo costituito da uno o più elementi longitudinali e da uno o più elementi di fissaggio ai longheroni del telaio o ad altri elementi strutturali del veicolo, progettato per garantire una protezione efficace agli utenti della strada non protetti contro il rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di finire sotto le sue ruote. È anche possibile utilizzare parti del veicolo come LPD.

2.2.   Definizioni specifiche della parte I

2.2.1.

«Omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo completo, incompleto o completato per quanto riguarda la sua protezione laterale;

2.2.2.

«Tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non differiscono tra loro relativamente ai parametri fondamentali quali la larghezza dell'asse posteriore, la larghezza fuori tutto, le dimensioni, la forma e i materiali dell'intera fiancata del veicolo (inclusa l'eventuale cabina di guida) e le caratteristiche delle sospensioni, nella misura in cui tali parametri fondamentali incidono sulle prescrizioni di cui al paragrafo 12.

2.3.   Definizioni specifiche della parte II

2.3.1.

«Omologazione di un LPD», l'omologazione di un tipo di LPD in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 14;

2.3.2.

«Tipo di LPD», un LPD che non presenta differenze rispetto alle caratteristiche essenziali degli LPD quali la forma, le dimensioni, il fissaggio, i materiali e le marcature di cui al paragrafo 5.2.4.

2.4.   Definizioni specifiche della parte III.

2.4.1.

«Omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di un LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento, incluso, se del caso, il completamento di un veicolo parzialmente omologato conformemente alla parte I;

2.4.2.

«Tipo di veicolo», veicoli che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti essenziali quali:

a)

la larghezza dell'asse posteriore;

b)

la struttura, le dimensioni, la forma e l'altezza da terra delle fiancate del veicolo e le caratteristiche delle sospensioni, nella misura in cui queste hanno un'incidenza sulle prescrizioni di cui al paragrafo 15 del presente regolamento;

c)

gli LPD omologati montati sul veicolo.

3.   PRESCRIZIONI

3.1.   ASPETTI GENERALI

3.1.1.

Le prescrizioni del presente regolamento si considerano soddisfatte:

3.1.1.1.

se il veicolo è dotato di un LPD conformemente alle prescrizioni di cui alla parte I e/o alla parte III; o

3.1.1.2.

se il veicolo è progettato e/o attrezzato sulla fiancata in modo tale che le sue parti, per la loro forma e le loro caratteristiche, possano essere incorporate all'LPD e/o considerate sostituire l'LPD. Le componenti la cui funzione combinata soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 12 e 15 sono considerate costituire un LPD.

3.2.   CONDIZIONI DI PROVA DEL VEICOLO

La conformità alle prescrizioni di cui alla parte I e alla parte III è comprovata con il veicolo posizionato in conformità all'allegato 3.

4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1.   Domanda di omologazione conformemente alla parte I del presente regolamento.

4.1.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo conformemente alla parte I del presente regolamento va presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

4.1.2.

Essa va corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

4.1.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo di veicolo relativamente al suo grado di completamento, alla sua struttura, alle sue dimensioni, alla sua forma e ai materiali costruttivi;

4.1.2.2.

disegni del veicolo che ne illustrino il tipo, visto lateralmente e posteriormente, nonché dettagli progettuali delle parti laterali della struttura;

4.1.2.3.

una descrizione dettagliata dell'LPD: dimensioni, forma, materiali costruttivi, dettagli progettuali degli elementi di fissaggio al veicolo e posizione sul veicolo.

4.1.3.

Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare va presentato al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione.

4.1.3.1.

Un veicolo che non possieda tutte le componenti caratteristiche del tipo può essere accettato ai fini dell'omologazione, purché si possa dimostrare che l'assenza delle componenti in questione non ha ripercussioni negative sui risultati dell'omologazione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

4.1.3.2.

La responsabilità di dimostrare che l'accettazione delle varianti di cui al precedente paragrafo 4.1.3.1 è compatibile con la conformità alle prescrizioni della presente parte spetta a chi richiede l'omologazione.

4.2.   Domanda di omologazione conformemente alla parte II del presente regolamento.

4.2.1.

La domanda di omologazione conformemente alla parte II del presente regolamento va presentata dal fabbricante dell'LPD o dal suo mandatario.

4.2.2.

Essa va corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

4.2.2.1.

una descrizione dettagliata dell'LPD: dimensioni, forma, materiali costruttivi e i dettagli riguardanti gli elementi di fissaggio dell'LPD al veicolo previsti;

4.2.2.2.

un campione del tipo di LPD: il campione deve recare chiaramente e in modo indelebile su tutti i suoi componenti essenziali il nome commerciale o il marchio del richiedente e la denominazione del tipo.

4.2.2.3.

Un LPD rappresentativo del tipo da omologare è presentato al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione.

4.3.   Domanda di omologazione conformemente alla parte III del presente regolamento.

4.3.1.

La domanda di omologazione conformemente alla parte III del presente regolamento va presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

4.3.2.

Essa va corredata dalla seguente documentazione in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

4.3.2.1.

disegni del veicolo che mostrino, relativamente ai criteri di cui al paragrafo 2.4.2, il tipo di veicolo visto lateralmente, con indicazione della posizione dell'LPD omologato, e i dettagli progettuali degli elementi di fissaggio al veicolo;

4.3.2.2.

un elenco degli LPD destinati ad essere montati sul veicolo;

4.3.2.3.

su richiesta dell'autorità di omologazione va presentata anche la scheda di comunicazione dell'omologazione del tipo per l'LPD (allegato 1, appendice 2, del presente regolamento).

4.3.3.

Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, munito di LPD omologato, va presentato al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione.

4.3.3.1.

Un veicolo che non possieda tutte le componenti caratteristiche del tipo può essere accettato ai fini dell'omologazione, purché si possa dimostrare che l'assenza delle componenti in questione non ha ripercussioni negative sui risultati dell'omologazione per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

4.3.3.2.

La responsabilità di dimostrare che l'accettazione delle varianti di cui al paragrafo 4.3.3.1 è compatibile con la conformità alle prescrizioni della presente parte spetta a chi richiede l'omologazione.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Omologazione conformemente alla parte I del presente regolamento.

5.1.1.

Se il veicolo completo, incompleto o completato presentato per l'omologazione conformemente alla presente parte soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 12, l'omologazione di tale tipo di veicolo è rilasciata.

5.1.2.

A ogni tipo omologato si attribuisce un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01 corrispondente alla serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche contenente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo, così come definito nel presente regolamento.

5.1.3.

L'omologazione o il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo conformemente alla presente parte sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello figurante nell'allegato 1, dell'appendice 1, del presente regolamento.

5.1.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione costituito da:

5.1.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

5.1.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.1.4.1.

5.1.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più degli altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 5.1.4.1. In tal caso, il numero del regolamento, il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono posizionati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 5.1.4.1.

5.1.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.1.7.

Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante o in prossimità della stessa.

5.1.8.

L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.2.   Omologazione conformemente alla parte II del presente regolamento.

5.2.1.

Se l'LPD presentato per l'omologazione conformemente alla presente parte soddisfa le prescrizioni del paragrafo 14, l'omologazione di tale tipo di LPD è rilasciata.

5.2.2.

A ogni tipo omologato è attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01, per la serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche contenente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo.

5.2.3.

L'omologazione o il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di LPD conformemente alla presente parte sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello figurante nell'allegato 1, dell'appendice 2, del presente regolamento.

5.2.4.

Sui componenti principali dell'LPD conforme ad un tipo di LPD omologato a norma del presente regolamento è apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione costituito da:

5.2.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

5.2.4.2.

il numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.2.4.1.

5.2.5.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.2.6.

L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.3.   Omologazione conformemente alla parte III del presente regolamento.

5.3.1.

Se il veicolo presentato per l'omologazione conformemente alla presente parte è munito di un LPD omologato e soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 15, l'omologazione di tale tipo di veicolo è rilasciata.

5.3.2.

A ogni tipo omologato è attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 01, per la serie di modifiche 01) indicano la serie di modifiche contenente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5.3.3.

L'omologazione o il rifiuto o l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento sono comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello figurante nell'allegato 1, dell'appendice 3, del presente regolamento.

5.3.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento è apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione costituito da:

5.3.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2);

5.3.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 5.3.4.1.

5.3.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più degli altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione conformemente al presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 5.3.4.1. In tal caso, il numero del regolamento, il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono posizionati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 5.3.4.1.

5.3.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.3.7.

Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante o in prossimità della stessa.

5.3.8.

L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione.

6.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE LATERALE

6.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo o di LPD va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Quest'ultimo può:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non avranno un effetto negativo rilevante e che comunque il veicolo o l'LPD siano ancora conformi alle prescrizioni; o

6.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, devono essere comunicati secondo la procedura di cui ai paragrafi 5.1.3, 5.2.3 o 5.3.3, secondo i casi, alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento.

6.3.   L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna a tale estensione un numero di serie e informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:

7.1.   ogni veicolo o LPD omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da essere conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni delle rispettive parti sopraccitate;

7.2.   l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ciascuna unità di produzione.

8.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   L'omologazione rilasciata ad un tipo di veicolo o di LPD a norma del presente regolamento può essere revocata, se le prescrizioni di cui ai paragrafi 12, 14 o 15, secondo i casi, non sono soddisfatte.

8.2.   Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente di produrre un tipo di veicolo o di LPD omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la notifica, tale autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento.

10.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.

11.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un'omologazione ECE a norma del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 01.

11.2.   A decorrere da 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano le omologazioni solo se il tipo di veicolo o di LPD da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, come modificato dalla serie di modifiche 01.

11.3.   Anche successivamente all'entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, le omologazioni rilasciate conformemente alla serie di modifiche 00 restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a rilasciare le estensioni di tali omologazioni e ad accettarle.

11.4.   Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 00 del presente regolamento.

PARTE I —   OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO RIGUARDA I LORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

12.   PRESCRIZIONI

12.1.   L'LPD non deve aumentare la larghezza fuori tutto del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve rientrare di oltre 150 mm rispetto al piano più esterno (larghezza massima) del veicolo. In alcuni veicoli la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l'interno conformemente ai paragrafi 12.4.3 e 12.4.4. La sua estremità posteriore non deve rientrare di oltre 30 mm rispetto al punto più esterno degli pneumatici posteriori (esclusi eventuali rigonfiamenti in prossimità del suolo) almeno per quanto concerne gli ultimi 250 mm.

12.2.   La superficie esterna dell'LPD deve essere liscia e, per quanto possibile, continua dalla parte anteriore a quella posteriore; le parti adiacenti possono tuttavia sovrapporsi, a condizione che il bordo sovrapposto sia rivolto verso la parte posteriore o verso il basso o che rimanga uno spazio libero non superiore a 25 mm misurato longitudinalmente, purché la parte posteriore non sporga fuoribordo rispetto alla parte anteriore; le teste arrotondate dei bulloni o dei rivetti possono sporgere di non oltre 10 mm dalla superficie e anche altre parti possono sporgere nella stessa misura, a condizione che siano lisce e altrettanto arrotondate; tutti i bordi e gli angoli esterni che possono essere toccati da una sfera di 100 mm di diametro devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm; quelli che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

12.3.   L'LPD può avere una superficie piatta continua o essere costituito da uno o più longheroni orizzontali o da una combinazione di questi due elementi; se si usano i longheroni, essi non devono distare tra loro di oltre 300 mm e devono avere un'altezza minima di:

a)

50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N2 e O3;

b)

100 mm ed essere sostanzialmente piatti nel caso dei veicoli delle categorie N3 e O4.

Le combinazioni di superfici e longheroni devono formare una protezione laterale praticamente continua, fatte salve le disposizioni del paragrafo 12.2.

12.4.   Il bordo anteriore dell'LPD deve essere costruito come segue:

12.4.1.

l'LPD deve essere posizionato:

12.4.1.1.

su un veicolo delle categorie N2 o N3: arretrato di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico della ruota situata immediatamente davanti al dispositivo;

12.4.1.2.

su un rimorchio a timone: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano definito al paragrafo 12.4.1.1;

12.4.1.3.

su un semi-rimorchio: arretrato di non più di 250 mm rispetto al piano mediano trasversale di eventuali gambe mobili di supporto, senza però che in nessun caso la distanza tra il margine anteriore e il piano trasversale passante per l'asse del perno di ralla nella sua posizione più arretrata possa superare i 2,7 m;

12.4.1.4.

su un rimorchio ad asse centrale: nella zona anteriore al piano trasversale passante per il centro dell'asse anteriore, ma senza superare l'eventuale parte anteriore della carrozzeria, per garantire la normale manovrabilità del rimorchio.

12.4.2.

Se il bordo anteriore è posizionato in uno spazio libero di oltre 25 mm, esso deve consistere in un elemento verticale continuo che copre tutta l'altezza del dispositivo; le superfici esterna e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N2 e O3 e devono misurare almeno 100 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 100 mm nel caso dei veicoli delle categorie N3 e O4.

12.4.3.

Su un veicolo delle categorie N2 o N3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 12.4.1.1 rientra nel piano della cabina di guida, il dispositivo deve essere costruito in modo tale che lo spazio vuoto tra la sua estremità anteriore e i pannelli della cabina non superi 100 mm e, se necessario, deve essere rivolto verso l'interno con un angolo non superiore ai 45°. In tal caso le disposizioni del paragrafo 12.4.2 non si applicano.

12.4.4.

Su un veicolo delle categorie N2 o N3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 12.4.1.1 cade dietro la cabina di guida e il dispositivo si estende in avanti fino a 100 mm dalla cabina, il fabbricante può scegliere di soddisfare le disposizioni del paragrafo 12.4.3.

12.5.   L'estremità posteriore dell'LPD non deve trovarsi più di 300 mm in avanti rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico collocato sulla ruota immediatamente posteriore; all'estremità posteriore non è richiesto alcun elemento verticale continuo.

12.6.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 12.4 e 12.5 sono indipendenti e non possono essere combinate. Tuttavia, nel caso di un veicolo a due assi sterzanti, non è richiesto alcun LPD tra questi due assi, se la distanza longitudinale tra le rispettive linee mediane non supera 2 100 mm.

12.7.   Lo sbalzo anteriore e posteriore dell'LPD non deve superare la distanza tra gli elementi di fissaggio e il centro del pistone misurata durante la prova di cui al paragrafo 12.10. In caso di più distanze, non si deve superare la maggiore delle distanze di prova.

12.8.   L'altezza al suolo del margine inferiore dell'LPD non deve in alcun punto superare i 550 mm.

12.9.   La distanza tra il margine superiore dell'LPD e la parte della struttura del veicolo intersecata o toccata da un piano verticale tangenziale alla superficie esterna degli pneumatici, escluso qualsiasi rigonfiamento di questi ultimi in prossimità del suolo, non deve essere superiore a 350 mm, salvo nei seguenti casi:

12.9.1.

quando il piano di cui al paragrafo 12.9 non interseca la struttura del veicolo, il margine superiore deve essere allo stesso livello della superficie della piattaforma di carico oppure a 950 mm da terra (vale la distanza minore tra le due);

12.9.2.

quando il piano di cui al paragrafo 12.9 interseca la struttura del veicolo ad un livello superiore a 1,3 m da terra, il margine superiore del dispositivo deve essere situato ad almeno 950 mm da terra;

12.9.3.

su un veicolo non meramente adattato, ma progettato e costruito specificamente per il trasporto di un container o di un corpo smontabile, il margine superiore del dispositivo può essere determinato conformemente ai paragrafi 12.9.1 e 12.9.2 considerando il container o il corpo smontabile come parte del veicolo;

12.9.4.

su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni e con una postazione fissa per l'operatore o con una piattaforma di comando dalla quale la gru può essere manovrata, il bordo superiore dell'LPD può essere determinato conformemente ai paragrafi 12.9.1 e 12.9.2 considerando la postazione fissa o la piattaforma di comando come se fossero la piattaforma di carico.

12.10.   L'LPD deve essere sostanzialmente rigido, montato saldamente (non presentare cioè il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni durante il normale impiego del veicolo) e realizzato in metallo o in qualsiasi altro materiale idoneo, eccetto le parti di cui al paragrafo 12.11. L'LPD è ritenuto idoneo, se è in grado di resistere a una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente a qualsiasi parte della sua superficie esterna dal centro di un pistone a sezione circolare e piatta avente un diametro di 220 mm ± 10 mm e se la deflessione del dispositivo sotto carico misurata al centro del pistone non supera in tali condizioni:

a)

30 mm lungo gli ultimi 250 mm all'estremità posteriore del dispositivo; e

b)

150 mm lungo il resto del dispositivo.

Su richiesta del fabbricante, la conformità a questa prescrizione può essere comprovata mediante calcolo. Il servizio tecnico convalida il metodo di calcolo.

12.11.   Al dispositivo possono essere integrati elementi fissati in modo definitivo al veicolo, quali: ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell'aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e cassette per gli attrezzi, purché soddisfino le prescrizioni dimensionali della presente parte. Per quanto riguarda gli spazi tra i dispositivi di protezione e gli elementi fissati in modo definitivo si applicano le prescrizioni del paragrafo 12.2.

12.12.   Il dispositivo non può essere utilizzato per fissarvi tubazioni del circuito dei freni, dei condotti dell'aria o idraulici.

12.13.   L'LPD può essere progettato in modo da poter occupare diverse posizioni sulla fiancata del veicolo. In tal caso, si deve prevedere un metodo di fissaggio che assicuri l'immobilizzazione del dispositivo nella posizione normale di funzionamento e escluda qualunque spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione del dispositivo non deve superare 40 daN.

13.   DEROGHE

13.1.   In deroga a quanto soprastabilito i veicoli appartenenti alle categorie seguenti sono tenuti a soddisfare le disposizioni unicamente se e nel modo precisato per ciascuno di essi:

13.1.1.

un rimorchio estensibile deve soddisfare tutte le prescrizioni del paragrafo 12 quando è chiuso e la sua estensione è minima; tuttavia, quando il rimorchio è allungato, l'LPD deve soddisfare unicamente i paragrafi 12.8, 12.9 e 12.10 e il paragrafo 12.4 o il paragrafo 12.5, ma non necessariamente entrambi; l'estensione del rimorchio non deve creare spazi vuoti lungo tutta la lunghezza dell'LPD;

13.1.2.

un'autocisterna, ovvero un veicolo progettato esclusivamente per il trasporto di un fluido in un serbatoio chiuso fissato in modo definitivo al veicolo e dotato di tubi rigidi o flessibili per le operazioni di carico o scarico, deve essere munita di LPD conformi per quanto possibile a tutte le prescrizioni del paragrafo 12; l'eventuale deroga al rispetto rigoroso di tali prescrizioni può essere concessa solo se le condizioni d'uso lo richiedano;

13.1.3.

su un veicolo dotato di gambe estensibili destinate ad aumentarne la stabilità nel corso delle operazioni di carico, scarico o delle altre operazioni per le quali il veicolo è stato progettato, è possibile posizionare l'LPD lasciando spazi liberi supplementari, qualora necessari per consentire l'estensione delle gambe;

13.1.4.

su un veicolo munito di punti di ancoraggio e di fissaggio, conformemente alle norme ISO 9367-1:1989 o ISO 9367-2:1994 riguardanti il trasporto dei veicoli stradali sulle navi Ro/Ro, sono consentiti spazi liberi lungo l'LPD per consentire il fissaggio dei dispositivi di ritenuta;

13.1.5.

su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni per le quali il veicolo sia stato progettato, che rende impossibile soddisfare tutte le prescrizioni del paragrafo 12, possono essere predisposti spazi liberi ulteriori, se necessari per consentire il movimento o lo stivaggio della gru.

13.2.   Qualora le fiancate dei veicolo siano progettate e/o attrezzate in modo che, per la loro forma e le loro caratteristiche, l'insieme degli elementi che le compongono soddisfi le prescrizioni del paragrafo 12, si può ritenere che esse sostituiscano l'LPD.

PARTE II —   OMOLOGAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE (LPD)

14.   PRESCRIZIONI

14.1.   La superficie esterna dell'LPD deve essere liscia e, per quanto possibile, continua dalla parte anteriore a quella posteriore; le parti adiacenti possono tuttavia sovrapporsi, a condizione che il bordo sovrapposto sia rivolto verso la parte posteriore o verso il basso o che rimanga uno spazio libero non superiore a 25 mm misurato longitudinalmente, purché la parte posteriore non sporga fuoribordo rispetto alla parte anteriore; le teste arrotondate dei bulloni o dei rivetti possono sporgere di non oltre 10 mm dalla superficie e anche altre parti possono sporgere nella stessa misura a condizione che siano lisce e altrettanto arrotondate; tutti i bordi e gli angoli esterni che possono essere toccati da una sfera di 100 mm di diametro devono essere arrotondati con un raggio non inferiore a 2,5 mm; quelli che presentano una sporgenza inferiore a 5 mm devono avere gli angoli esterni smussati.

14.2.   L'LPD può avere una superficie piatta continua o essere costituito da uno o più longheroni orizzontali o da una combinazione di questi due elementi; se si usano i longheroni, essi non devono distare tra loro di oltre 300 mm e devono avere un'altezza minima di:

a)

50 mm nel caso degli LPD per i veicoli delle categorie N2 e O3; o

b)

100 mm ed essere sostanzialmente piatti nel caso degli LPD per i veicoli delle categorie N3 e O4.

Le combinazioni di superfici e longheroni devono formare una protezione laterale praticamente continua, fatte salve le disposizioni del paragrafo 14.1.

14.3.   Il bordo anteriore deve consistere in un elemento verticale continuo che si estende su tutta l'altezza del dispositivo; le superfici esterna e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N2 e O3 e devono misurare almeno 100 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 100 mm nel caso dei veicoli delle categorie N3 e O4.

14.4.   L'LPD deve essere sostanzialmente rigido e di metallo o di qualsiasi altro materiale idoneo, eccetto per quanto riguarda le parti di cui al paragrafo 14.5. L'LPD è ritenuto idoneo, se è in grado di resistere a una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente a qualsiasi parte della sua superficie esterna dal centro di un pistone a sezione circolare e piatta avente un diametro di 220 mm ± 10 mm e se la deflessione del dispositivo sotto carico misurata al centro del pistone non supera in tali condizioni:

a)

30 mm lungo gli ultimi 250 mm all'estremità posteriore del dispositivo; e

b)

150 mm lungo il resto del dispositivo.

Su richiesta del fabbricante, la conformità a questa prescrizione può essere comprovata mediante calcolo. Il servizio tecnico convalida il metodo di calcolo.

14.5.   Al dispositivo possono essere integrati elementi fissati in modo definitivo al veicolo, quali: ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell'aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e cassette per gli attrezzi, purché soddisfino le prescrizioni dimensionali della presente parte.

14.6.   L'LPD può essere progettato in modo da poter occupare diverse posizioni sulla fiancata del veicolo. In tal caso, si deve prevedere un metodo di fissaggio che assicuri l'immobilizzazione del dispositivo nella posizione normale di funzionamento e escluda qualunque spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione del dispositivo non deve superare 40 daN.

PARTE III —   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN LPD DI UN TIPO OMOLOGATO CONFORMEMENTE ALLA PARTE II DEL PRESENTE REGOLAMENTO

15.   PRESCRIZIONI

15.1.   L'LPD non deve aumentare la larghezza fuori tutto del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve rientrare di oltre 150 mm rispetto al piano più esterno (larghezza massima) del veicolo. In alcuni veicoli la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l'interno secondo le modalità di cui ai paragrafi 15.2.3 e 15.2.4. La sua estremità posteriore non deve rientrare di oltre 30 mm rispetto al punto più esterno degli pneumatici posteriori (esclusi eventuali rigonfiamenti in prossimità del suolo) almeno per quanto concerne gli ultimi 250 mm.

15.2.   Il bordo anteriore dell'LPD deve essere costruito come segue:

15.2.1.

l'LPD deve essere posizionato:

15.2.1.1.

su un veicolo delle categorie N2 o N3: arretrato di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico della ruota situata immediatamente davanti al dispositivo;

15.2.1.2.

su un rimorchio a timone: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano definito al paragrafo 15.2.1.1;

15.2.1.3.

su un semi-rimorchio: arretrato di non più di 250 mm rispetto al piano mediano trasversale delle eventuali gambe mobili di supporto, senza però che in nessun caso la distanza tra il margine anteriore e il piano trasversale passante per l'asse del perno di ralla nella sua posizione più arretrata possa superare i 2,7 m.

15.2.2.

Se il bordo anteriore si trova in uno spazio libero di oltre 25 mm, esso deve consistere in un elemento verticale continuo che copre tutta la altezza del dispositivo; le superfici esterna e anteriore di questo elemento devono misurare almeno 50 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 50 mm nel caso dei veicoli delle categorie N2 e O3 e devono misurare almeno 100 mm posteriormente e essere rivolte di 100 mm verso l'interno o avere un raggio di curvatura minimo di 100 mm nel caso dei veicoli delle categorie N3 e O4.

15.2.3.

Su un veicolo delle categorie N2 o N3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 15.2.1.1 rientra nel piano della cabina di guida, il dispositivo deve essere costruito in modo tale che lo spazio vuoto tra la sua estremità anteriore e i pannelli della cabina non superi 100 mm e, se necessario, deve essere rivolto verso l'interno con un angolo non superiore ai 45o. In tal caso le disposizioni del paragrafo 15.2.2 non si applicano.

15.2.4.

Su un veicolo delle categorie N2 o N3 nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al paragrafo 15.2.1.1 cade dietro la cabina di guida e il dispositivo si estende in avanti fino a 100 mm dalla cabina, il fabbricante può scegliere di soddisfare le disposizioni del paragrafo 15.2.3.

15.3.   L'estremità posteriore dell'LPD non deve trovarsi più di 300 mm in avanti rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico collocato sulla ruota immediatamente posteriore; all'estremità posteriore non è richiesto alcun elemento verticale continuo.

15.4.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 15.2 e 15.3 sono indipendenti e non possono essere combinate. Tuttavia, nel caso di un veicolo a due assi sterzanti, non è richiesto alcun LPD tra questi due assi, se la distanza longitudinale tra le rispettive linee mediane non supera 2 100 mm.

15.5.   Lo sbalzo anteriore e posteriore dell'LPD non deve superare la distanza tra gli elementi di fissaggio e il centro del pistone misurata durante la prova di cui al paragrafo 14.4. In caso di più distanze, non si deve superare la maggiore delle distanze di prova.

15.6.   L'altezza al suolo del margine inferiore dell'LPD non deve in alcun punto superare i 550 mm.

15.7.   La distanza tra il margine superiore dell'LPD e la parte della struttura del veicolo intersecata o toccata da un piano verticale tangenziale alla superficie esterna degli pneumatici, escluso qualsiasi rigonfiamento di questi ultimi in prossimità del suolo, non deve essere superiore a 350 mm, salvo nei seguenti casi:

15.7.1.

quando il piano di cui al paragrafo 15.7 non interseca la struttura del veicolo, il margine superiore deve essere allo stesso livello della superficie della piattaforma di carico oppure a 950 mm da terra (vale la distanza minore tra le due);

15.7.2.

quando il piano di cui al paragrafo 15.7 interseca la struttura del veicolo ad un livello superiore a 1,3 m da terra, il margine superiore del dispositivo deve essere situato ad almeno 950 mm da terra;

15.7.3.

su un veicolo non meramente adattato, ma progettato e costruito specificamente per il trasporto di un container o di un corpo smontabile, il margine superiore dell'LPD può essere determinato conformemente ai paragrafi 15.7.1 e 15.7.2 considerando il container o il corpo smontabile come parte del veicolo;

15.7.4.

su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni e con una postazione fissa per l'operatore o con una piattaforma di comando dalla quale la gru può essere manovrata, il bordo superiore dell'LPD può essere determinato conformemente ai paragrafi 12.9.1 e 12.9.2 considerando la postazione fissa o la piattaforma di comando come se fossero la piattaforma di carico.

15.8.   L'LPD deve essere montato saldamente e non deve presentare il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni durante il normale impiego del veicolo.

15.9.   Al dispositivo possono essere integrati elementi fissati in modo definitivo al veicolo, quali: ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell'aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e cassette per gli attrezzi, purché soddisfino le prescrizioni dimensionali della presente parte o siano omologati in conformità alla parte I. Per quanto riguarda gli spazi tra i dispositivi di protezione e gli elementi fissati in modo definitivo si applicano le prescrizioni dei paragrafi 12.2 o 14.1.

15.10.   L'LPD non può essere utilizzato per fissarvi tubazioni del circuito dei freni, dei condotti dell'aria o idraulici.

16.   DEROGHE

16.1.   In deroga a quanto sopra stabilito i veicoli appartenenti alle categorie seguenti sono tenuti a soddisfare le disposizioni unicamente se e nel modo precisato per ciascuno di essi:

16.1.1.

un rimorchio estensibile deve soddisfare tutte le prescrizioni del paragrafo 15 quando è chiuso e la sua estensione è minima; tuttavia, quando il rimorchio è allungato, l'LPD deve soddisfare i paragrafi 15.6, 15.7 e 15.8 e il paragrafo 15.2 o il paragrafo 15.3, ma non necessariamente entrambi; l'estensione del rimorchio non deve creare spazi vuoti lungo tutta la lunghezza dell'LPD;

16.1.2.

un'autocisterna, ovvero un veicolo progettato esclusivamente per il trasporto di un fluido in un serbatoio chiuso fissato in modo definitivo al veicolo e dotato di tubi rigidi o flessibili per le operazioni di carico o scarico, deve essere munita di dispositivi conformi per quanto possibile a tutte le prescrizioni del paragrafo 15; l'eventuale deroga al rispetto rigoroso di tali prescrizioni può essere concessa solo se le condizioni d'uso lo richiedano;

16.1.3.

su un veicolo dotato di gambe estensibili destinate ad aumentarne la stabilità nel corso delle operazioni di carico, scarico o delle altre operazioni per le quali il veicolo è stato progettato, è possibile posizionare l'LPD lasciando spazi liberi supplementari, qualora necessari per consentire l'estensione delle gambe;

16.1.4.

su un veicolo munito di punti di ancoraggio e di fissaggio, conformemente alle norme ISO 9367-1:1989 o ISO 9367-2:1994 riguardanti il trasporto dei veicoli stradali sulle navi Ro/Ro, saranno consentiti spazi liberi nell'LPD per consentire il fissaggio dei dispositivi di ritenuta;

16.1.5.

su un veicolo munito di una gru per il carico, lo scarico o altre operazioni per le quali il veicolo sia stato progettato, se il movimento o lo stivaggio della gru rendono impossibile il montaggio dell'LPD, si deve montare un LPD conforme per quanto possibile a tutte le prescrizioni del paragrafo 12; l'eventuale deroga al rispetto rigoroso di tali prescrizioni può essere concessa solo se le condizioni d'uso lo richiedano.


(1)  Come definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2.

(2)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 Kazakhstan, 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Unione europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. Gli altri numeri saranno assegnati ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere montati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

Appendice 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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Appendice 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

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Appendice 3

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. i paragrafi 5.1.4 e 5.3.4 del presente regolamento)

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su un LPD, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato relativamente alla sua protezione laterale nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 73 con il numero di omologazione 012439 come veicolo completo. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 73, come modificato dalla serie di modifiche 01.

MODELLO B

(cfr. il paragrafo 5.2.4 del presente regolamento)

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un LPD, indica che questo tipo di LPD, con riferimento alla protezione laterale, è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento n. 73 con il numero di omologazione 012439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 73, come modificato dalla serie di modifiche 01.

MODELLO C

(cfr. i paragrafi 5.1.5 e 5.3.5 del presente regolamento)

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che questo tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 73 e n. 31 (1). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date in cui le rispettive omologazioni sono state rilasciate, il regolamento n. 73 includeva la serie di modifiche 01 e l'omologazione è stata rilasciata per un veicolo completato e che il regolamento n. 31 comprendeva la serie di modifiche 02.


(1)  Questo secondo numero ha valore meramente esemplificativo.


ALLEGATO 3

CONDIZIONI DI PROVA

1.   CONDIZIONI DI PROVA PER GLI LPD

1.1.

Su richiesta del fabbricante, la prova può essere effettuata su:

1.1.1.

un veicolo del tipo su cui deve essere montato l'LPD; in tal caso si rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2; o

1.1.2.

su una parte del telaio del tipo di veicolo su cui deve essere montato l'LPD; questa parte deve essere rappresentativa del tipo o dei tipi di veicolo in questione; o

1.1.3.

su un banco di prova rigido.

1.2.

Nel caso dei paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 gli elementi usati per fissare l'LPD ai componenti del telaio o della carrozzeria del veicolo o al banco di prova rigido sono equivalenti a quelli usati per fissare l'LPD montato sul veicolo.

2.   CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI VEICOLI

2.1.

Il veicolo è posizionato su una superficie orizzontale, rigida e regolare.

2.2.

Le ruote sterzanti sono parallele all'asse longitudinale del veicolo.

2.3.

Gli pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal fabbricante del veicolo.

2.4.

Se necessario per ottenere le forze di prova prescritte ai paragrafi 2.8 e 14.4, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema, che deve essere specificato dal fabbricante.

2.5.

I veicoli dotati di sospensioni idropneumatiche o idrauliche o pneumatiche o di un dispositivo per la livellazione automatica secondo il carico sono collaudati nelle normali condizioni di marcia a vuoto specificate dal fabbricante.

2.6.

I semi-rimorchi sono posizionati in modo che la superficie di carico sia essenzialmente orizzontale.


8.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/19


Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 97 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro sistemi di allarme (SA)

Comprendente tutto il testo valido fino al:

Supplemento 6 alla serie di emendamenti 01 — Data di entrata in vigore: 23 giugno 2011

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo d’applicazione

Parte I —   Omologazione di sistemi di allarme per veicoli

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione di un SAV

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni particolari

7.

Parametri di funzionamento e condizioni di prova

8.

Istruzioni

9.

Modifica del tipo di SAV ed estensione dell’omologazione

10.

Conformità della produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

Parte II —   Omologazione di un veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme

14.

Definizioni

15.

Domanda di omologazione

16.

Omologazione

17.

Prescrizioni generali

18.

Prescrizioni particolari

19.

Condizioni di prova

20.

Istruzioni

21.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

22.

Conformità della produzione

23.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

24.

Cessazione definitiva della produzione

25.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

Parte III —   Omologazione di immobilizzatori e omologazione di un veicolo per quanto concerne il suo immobilizzatore

26.

Definizioni

27.

Domanda di omologazione di un immobilizzatore

28.

Domanda di omologazione di un veicolo

29.

Omologazione di un immobilizzatore

30.

Omologazione di un veicolo

31.

Prescrizioni generali

32.

Prescrizioni particolari

33.

Parametri di funzionamento e condizioni di prova

34.

Istruzioni

35.

Modifica del tipo di immobilizzatore o del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

36.

Conformità della produzione

37.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

38.

Cessazione definitiva della produzione

39.

Disposizioni transitorie

40.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di sistema di allarme per veicoli (SAV) in applicazione della parte I del regolamento n. 97

Allegato 1A —

Schede informative

Allegato 2 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme in applicazione della parte II del regolamento n. 97

Allegato 3 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di immobilizzatore in applicazione della parte III del regolamento n. 97

Allegato 4 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo immobilizzatore in applicazione della parte III del regolamento n. 97

Allegato 5 —

Configurazioni dei marchi di omologazione

Allegato 6 —

Modello di certificato di conformità

Allegato 7 —

Modello di certificato di installazione

Allegato 8 —

Prova di sistemi per la protezione dell’abitacolo

Allegato 9 —

Compatibilità elettromagnetica

Allegato 10 —

Prescrizioni per interruttori a chiave meccanici

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente regolamento si applica:

1.1.

PARTE I: ai sistemi di allarme per veicoli (SAV) destinati a essere installati permanentemente su veicoli di categoria M1 e sui veicoli di categoria N1 con massa massima non superiore a 2 tonnellate. (1)

1.2.

PARTE II: ai veicoli di categoria M1, e ai veicoli di categoria N1 con massa massima non superiore a 2 tonnellate per quanto concerne i loro sistemi di allarme (SA). (1)

1.3.

PARTE III: agli immobilizzatori e ai veicoli di categoria M1 e ai veicoli di categoria N1 con massa massima non superiore a 2 tonnellate per quanto concerne i loro immobilizzatori. (1)

1.4.

L’installazione dei dispositivi specificati nelle parti II e III su veicoli di categorie che non siano la categoria M1 o N1 con massa massima superiore a 2 tonnellate è facoltativa; tuttavia, se installato, un siffatto dispositivo deve necessariamente conformarsi alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. I veicoli omologati in applicazione delle disposizioni delle parti III o IV del regolamento n. 116 sono ritenuti conformi rispettivamente alle parti II e III del presente regolamento.

PARTE I —   OMOLOGAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME PER VEICOLI

2.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte I del presente regolamento,

2.1.

per «sistema di allarme per veicoli» (SAV) si intende un sistema destinato a essere installato su determinati tipi di veicolo e volto a segnalare un’intrusione nel veicolo o un’interferenza con esso. Tali sistemi possono assicurare ulteriore protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo;

2.2.

per «sensore» si intende un dispositivo che rileva un cambiamento potenzialmente causato da un’intrusione nel veicolo o un’interferenza con esso;

2.3.

per «segnalatore» si intende un dispositivo che segnala un’avvenuta intrusione o interferenza;

2.4.

per «apparecchiatura di controllo» si intende l’apparecchiatura necessaria per attivare, disattivare e provare un SAV, nonché per trasmettere una condizione di allarme a segnalatori;

2.5.

per «attivazione» si intende lo stato di un SAV in cui è possibile trasmettere ai segnalatori una condizione di allarme;

2.6.

per «disattivazione» si intende lo stato di un SAV in cui non è possibile trasmettere ai segnalatori una condizione di allarme;

2.7.

per «chiave» si intende qualunque dispositivo progettato e costruito per fornire un metodo di azionamento di un sistema di blocco, a sua volta progettato e costruito per essere azionato unicamente da detto dispositivo;

2.8.

per «tipo di sistema di allarme per veicoli» si intendono sistemi che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:

a)

il nome commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante;

b)

il tipo di sensore;

c)

il tipo di segnalatore;

d)

il tipo di apparecchiatura di controllo;

2.9.

per «omologazione di un sistema di allarme per veicoli» si intende l’omologazione di un tipo di SAV in relazione alle prescrizioni previste nei paragrafi 5, 6 e 7 di seguito;

2.10.

per «immobilizzatore» si intende un dispositivo volto a impedire che un veicolo venga sottratto utilizzando il suo stesso motore;

2.11.

per «allarme di emergenza» si intende un dispositivo che consente a una persona di usare un allarme, installato sul veicolo, per chiedere assistenza in caso di emergenza;

2.12.

per «componente» si intende un dispositivo oggetto delle prescrizioni del presente regolamento e destinato ad essere montato su un veicolo, che può essere omologato indipendentemente da un veicolo, se previsto espressamente dal presente regolamento;

2.13.

per «entità tecnica» si intende un dispositivo oggetto delle prescrizioni del presente regolamento e destinato ad essere montato su un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma solo in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati, se previsto espressamente dal presente regolamento.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN SAV

3.1.

La domanda di omologazione di un SAV deve essere presentata dal fabbricante del SAV o da un suo mandatario debitamente accreditato.

3.2.

Per ciascun tipo di SAV, la domanda deve essere corredata da una scheda informativa, secondo il modello di cui all’allegato 1 A, parte 1, recante una descrizione delle caratteristiche tecniche del SAV, del metodo di installazione per ciascuna marca e del tipo di veicolo su cui il SAV è destinato ad essere installato.

3.2.1.

Uno o più veicoli dotati del SAV per i quali si richiede l’omologazione, scelti dal richiedente in accordo con il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione;

3.2.2.

istruzioni in triplice copia di cui al paragrafo 8 più avanti.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

L’omologazione del tipo di SAV è rilasciata se il SAV presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 di seguito.

4.2.

A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di SAV.

4.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di SAV ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Sui componenti principali del SAV conforme a un tipo di SAV omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il sistema è un sistema di allarme per veicolo o un immobilizzatore o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione in prossimità del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.4.3.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.4.4.

L’allegato 5 del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

4.5.

In alternativa al marchio di omologazione descritto nel precedente paragrafo 4.4, per ogni SAV venduto è possibile rilasciare un certificato di conformità.

Nel caso in cui un fabbricante di SAV fornisca un SAV omologato senza marcatura a un fabbricante di veicoli in maniera che quest’ultimo lo installi come dotazione di serie su un modello di veicolo o una gamma di modelli di veicolo, il fabbricante di SAV deve fornire al fabbricante di veicoli un numero di copie del certificato di conformità sufficiente affinché egli possa ottenere l’omologazione del veicolo secondo la parte II del presente regolamento.

Se il SAV è costituito da componenti distinti, i suoi componenti principali devono recare un marchio di riferimento e il certificato di conformità deve contenere un elenco di tali marchi.

Nell’allegato 6 del presente regolamento figura un modello di certificato di conformità.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.

In caso di intrusione in un veicolo o interferenza con esso, il SAV trasmette una segnalazione.

Il segnale deve essere udibile e può anche includere segnalatori ottici o essere un allarme radio o una combinazione di entrambi.

5.2.

Il SAV deve essere progettato, costruito e installato in maniera che il veicolo, nel momento in cui ne è dotato, continui a essere conforme alle corrispondenti prescrizioni tecniche, specialmente per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica (EMC).

5.3.

Se si prevede la possibilità di una trasmissione radio, ad esempio per attivare o disattivare l’allarme o per la trasmissione dell’allarme, il SAV deve essere conforme alle corrispondenti norme dell’ETSI (3), tra cui EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1 (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) ed EN 301 489-3 V1.2.1 (2000-08) (ivi comprese eventuali prescrizioni consigliate). La frequenza e la massima potenza irradiata delle trasmissioni radio per attivare e disattivare il sistema di allarme devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC 70-03 (4) (17 febbraio 2000) relativa all’uso dei dispositivi a breve portata. (5)

5.4.

L’installazione di un SAV in un veicolo non deve poter incidere sulle prestazioni del veicolo (in stato di disattivazione) o sul suo funzionamento sicuro.

5.5.

Il SAV e i suoi componenti non devono potersi attivare involontariamente, soprattutto quando il motore è in marcia.

5.6.

Il guasto del SAV o la sua mancata alimentazione non deve incidere sul funzionamento sicuro del veicolo.

5.7.

Il SAV, i suoi componenti e le parti da essi controllate devono essere progettati, costruiti e installati in maniera da ridurre al minimo il rischio per chiunque di renderli non funzionanti o distruggerli rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio utilizzando attrezzi, apparecchiature o kit poco dispendiosi, facilmente occultabili e reperibili senza difficoltà dal pubblico in generale.

5.8.

Il mezzo per attivare e disattivare il SAV deve essere progettato in maniera da non invalidare le prescrizioni del regolamento n. 18. Sono consentiti collegamenti elettrici a componenti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento.

5.9.

Il sistema deve essere disposto in maniera che la cortocircuitazione di qualunque circuito di segnalazione non renda non funzionanti altri aspetti del sistema di allarme che non siano il circuito cortocircuitato.

5.10.

Il SAV può comprendere un immobilizzatore, che deve essere conforme alle prescrizioni della III del presente regolamento.

6.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1.   Portata della protezione

6.1.1.   Prescrizioni specifiche

Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di qualunque portiera del veicolo, del cofano del vano motore e del cofano del bagagliaio. Il mancato funzionamento o lo spegnimento delle fonti di luce, ad esempio la luce dell’abitacolo, non deve incidere sul funzionamento del controllo.

Si possono aggiungere sensori integrativi efficienti per la segnalazione/la visualizzazione, ad esempio:

a)

di intrusioni nel veicolo, ad esempio controllo dell’abitacolo, controllo dei finestrini, rottura di vetri; oppure

b)

di un tentativo di furto del veicolo, ad esempio sensore di inclinazione;

tenuto conto tuttavia delle misure necessarie per evitare un innesco inutile dell’allarme (= falso allarme, cfr. paragrafo 6.1.2 di seguito).

Posto che tali sensori integrativi generino un segnale di allarme anche dopo l’avvenuta intrusione (ad esempio, attraverso la rottura di un vetro) o in presenza di influenze esterne (per esempio, vento), il segnale di allarme, innescato da uno dei suddetti sensori, deve attivarsi non più di 10 volte entro lo stesso periodo di attivazione del SAV.

In tal caso, il periodo di attivazione deve essere limitato dalla disattivazione autorizzata del sistema a seguito di un intervento dell’utilizzatore del veicolo.

Alcuni tipi di sensori integrativi, ad esempio il controllo dell’abitacolo (a ultrasuoni, infrarossi), il sensore di inclinazione ecc., devono essere disattivabili volontariamente. A tal fine, deve essere necessario eseguire ogni volta un’operazione deliberata distinta prima di attivare il SAV. Non deve essere possibile disattivare i sensori quando il sistema di allarme è attivato.

6.1.2.   Sicurezza contro i falsi allarmi.

6.1.2.1.   Mediante misure appropriate quali:

a)

progettazione meccanica e progettazione del circuito elettrico secondo condizioni specifiche dei veicoli a motore;,

b)

scelta e applicazione di principi di funzionamento e controllo per il sistema di allarme e i suoi componenti;,

si deve garantire che il SAV, sia in condizione di attivazione sia in stato di disattivazione, non possa causare un inutile innesco del segnale di allarme in caso di:

a)

urto con il veicolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.13;

b)

compatibilità elettromagnetica: prova descritta nel paragrafo 7.2.12;

c)

riduzione della tensione della batteria a causa di scaricamento continuo: prova descritta nel paragrafo 7.2.14;

d)

falso allarme del controllo dell’abitacolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.15.

6.1.2.2.   Se il richiedente l’omologazione è in grado di dimostrare, ad esempio mediante dati tecnici, che la sicurezza contro i falsi allarmi è garantita in maniera soddisfacente, il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può non richiedere alcune delle prove di cui sopra.

6.2.   Allarme acustico

6.2.1.   Considerazioni generali

La segnalazione deve essere chiaramente udibile e riconoscibile, oltre a distinguersi nettamente dagli altri segnali acustici utilizzati nella circolazione stradale.

In aggiunta al segnalatore acustico normale di serie, nella zona del veicolo controllata dal SAV è possibile prevedere un segnalatore acustico distinto, protetto da un accesso rapido e facile da parte di estranei.

Se si utilizza un segnalatore acustico distinto di cui al paragrafo 6.2.3.1 più avanti, il segnalatore acustico normale di serie può essere azionato anch’esso dal SAV, a condizione che eventuali manomissioni del segnalatore acustico normale (di norma più facilmente accessibile) non incidano sul funzionamento del segnalatore acustico aggiuntivo.

6.2.2.   Durata del segnale acustico

Minima

:

25 sec

Massima

:

30 sec

Il segnale acustico può scattare nuovamente soltanto dopo la successiva interferenza con il veicolo, ossia soltanto una volta trascorso il tempo di cui sopra

(limitazioni: cfr. precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.2).

La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.

6.2.3.   Prescrizioni relative al segnale acustico.

6.2.3.1.   Segnalatore a tono costante (spettro di frequenza costante), ad esempio avvisatori: acustici ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I.

Segnale intermittente (accensione/spegnimento):

Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz

Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 per cento

6.2.3.2.   Segnalatore acustico con modulazione di frequenza:

Acustico ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I, ma passaggio uguale di una gamma di frequenza significativa entro la gamma di cui sopra (da 1 800 a 3 550 Hz) in ambedue le direzioni.

Frequenza di passaggio … (2 ± 1) Hz

6.2.3.3.   Livello sonoro

La fonte del suono deve essere:

a)

un segnalatore acustico approvato a norma del regolamento n. 28, parte I; oppure

b)

un dispositivo conforme alle prescrizioni del regolamento n. 28, parte I, paragrafi 6.1 e 6.2.

Tuttavia, in caso di fonte del suono diversa dal segnalatore acustico di serie, il livello sonoro minimo può essere ridotto a 100 dB(A), misurati nelle condizioni del regolamento n. 28, parte I.

6.3.   Allarme ottico — se installato

6.3.1.   Considerazioni generali

In caso di intrusione nel veicolo o interferenza con esso, il dispositivo deve attivare un segnale ottico come descritto nei paragrafi 6.3.2 e 6.3.3 di seguito.

6.3.2.   Durata del segnale ottico

Il segnale ottico deve avere una durata compresa tra 25 secondi e 5 minuti dalla sua attivazione.

La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.

6.3.3.   Tipo di segnale ottico

Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o della luce dell’abitacolo del veicolo, ivi comprese tutte le lampadine dello stesso circuito elettrico.

Frequenza di attivazione (2 ± 1) Hz

Rispetto al segnale acustico, sono consentiti anche segnali asincroni.

Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 per cento

6.4.   Allarme radio (cercapersone) — se installato

Il SAV può prevedere una funzione che generi un segnale di allarme mediante trasmissione radio.

6.5.   Blocco dell’attivazione del sistema di allarme

6.5.1.   Quando il motore è in marcia, deve essere impossibile attivare volontariamente o involontariamente il sistema di allarme.

6.6.   Attivazione e disattivazione del SAV

6.6.1.   Attivazione

Per l’attivazione del SAV, è consentito qualunque mezzo idoneo, purché tale mezzo non causi inavvertitamente falsi allarmi.

6.6.2.   Disattivazione

Il SAV deve essere disattivabile mediante uno dei seguenti dispositivi o una loro combinazione. Sono consentiti altri dispositivi che assicurino prestazioni equivalenti.

6.6.2.1.   Chiave meccanica (conforme alle prescrizioni dell’allegato 10 del presente regolamento), abbinabile a un sistema centralizzato di chiusura del veicolo, che preveda almeno 1 000 combinazioni, azionato dall’esterno.

6.6.2.2.   Dispositivo elettrico/elettronico, ad esempio telecomando, che preveda almeno 50 000 combinazioni, predisposto per codici variabili e/o con un tempo di scansione minimo di dieci giorni (ad esempio, 5 000 combinazioni ogni 24 ore per un totale di almeno 50 000 combinazioni).

6.6.2.3.   Chiave meccanica o dispositivo elettrico/elettronico all’interno dell’abitacolo protetto con uscita/entrata temporizzata.

6.7.   Uscita temporizzata

Se il dispositivo di commutazione per l’attivazione del SAV è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un’uscita temporizzata. Deve essere possibile impostare il tempo di uscita tra 15 e 45 secondi dall’azionamento dell’interruttore. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.

6.8.   Entrata temporizzata

Se il dispositivo per la disattivazione del SAV è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un tempo minimo di 5 secondi e massimo di 15 secondi per l’attivazione dei segnali acustico e ottico. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.

6.9.   Visualizzazione dello stato

6.9.1.   Per fornire informazioni in merito allo stato del SAV (attivazione, disattivazione, durata dell’allarme, attivazione dell’allarme), sono consentiti visualizzatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa dei segnali ottici installati all’esterno dell’abitacolo non deve superare 0,5 cd.

6.9.2.   Se è prevista un’indicazione di processi «dinamici» a breve temine come cambiamenti da «attivato» a «disattivato» e viceversa, essa deve essere ottica, conformemente al paragrafo 6.9.1. Tale indicazione ottica può anche essere generata dall’azionamento contemporaneo degli indicatori di direzione e/o della luce o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica tramite gli indicatori di direzione non superi i 3 secondi.

6.10.   Alimentazione

La fonte di alimentazione del SAV può essere la batteria del veicolo o una batteria ricaricabile. Ove previsto, è possibile anche usare una batteria aggiuntiva o non ricaricabile. Tali batterie non devono in alcun caso fornire energia ad altre parti dell’impianto elettrico del veicolo.

6.11.   Prescrizioni per le funzioni ottiche

6.11.1.   Autodiagnostica, indicazione automatica di guasto

Al momento dell’attivazione del SAV, situazioni irregolari quali portiere aperte ecc., possono essere rilevate da una funzione di autodiagnostica (controllo di plausibilità) che segnali la situazione riscontrata.

6.11.2.   Allarme di emergenza

Indipendentemente dallo stato (attivato o disattivato) e/o dalla funzione del SAV, è consentito un allarme ottico e/o acustico e/o radio. Tale allarme deve scattare all’interno del veicolo e non incidere sullo stato (attivato o disattivato) del SAV. È inoltre necessario prevedere la possibilità che l’utilizzatore del veicolo spenga l’allarme di emergenza. In caso di allarme acustico, la durata dell’emissione sonora per ogni attivazione non è soggetta ad alcuna limitazione. Un allarme di emergenza non deve immobilizzare il motore o arrestarlo se è in marcia.

7.   PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E CONDIZIONI DI PROVA (6)

7.1.   Parametri di funzionamento

Tutti i componenti del SAV devono funzionare senza presentare alcun inconveniente nelle seguenti condizioni:

7.1.1.   Condizioni climatiche

Sono definite le seguenti due classi di temperatura ambiente:

 

da – 40 °C a + 85 °C per le parti da installare nell’abitacolo o nel bagagliaio;

 

da – 40 °C a + 125 °C per le parti da installare nel vano motore, salvo diversamente specificato.

7.1.2.   Grado di protezione dell’impianto

È necessario assicurare i seguenti gradi di protezione secondo la norma IEC 529-1989:

 

IP 40 per le parti da installare nell’abitacolo;

 

IP 42 per le parti da installare nell’abitacolo di spider/decappottabili e vetture con tettuccio apribile se il punto di installazione richiede un grado di protezione superiore a IP 40;

 

IP 54 per tutte le altre parti.

Il fabbricante del SAV deve specificare nelle istruzioni di installazione qualunque limitazione imposta al posizionamento di parti dell’impianto per quanto concerne polvere, acqua e temperatura.

7.1.3.   Resistenza agli agenti atmosferici

7 giorni conformemente alla norma IEC 68-2-30-1980.

7.1.4.   Condizioni elettriche

Tensione nominale: 12 V

Gamma di tensione di funzionamento: da 9 V a 15 V entro l’intervallo di temperatura di cui al paragrafo 7.1.1.

Durata tollerata in caso di tensioni in eccesso a 23 °C

:

U

=

18 V, massimo 1 ora

U

=

24 V, massimo 1 min

7.2.   Condizioni di prova

7.2.1.   Prove di funzionamento

Per quanto concerne le prove di funzionamento di cui ai paragrafi 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.8.4, se alcune delle prove da eseguire prima delle prove di funzionamento in conformità a tali paragrafi sono eseguite in serie su un unico SAV, la prova di funzionamento può essere eseguita una sola volta al termine delle prove scelte, anziché dover eseguire le prove di funzionamento di cui a tali paragrafi dopo ciascuna delle prove scelte. I costruttori del veicolo e i fornitori devono garantire risultati soddisfacenti unicamente nelle procedure di prova non cumulative.

7.2.1.1.   È necessario controllare il rispetto da parte del SAV delle seguenti prescrizioni:

a)

durata dell’allarme secondo i paragrafi 6.2.2 e 6.3.2;

b)

frequenza e rapporto accensione/spegnimento secondo rispettivamente i paragrafi 6.3.3 e 6.2.3.1 o 6.2.3.2;

c)

numero di cicli di allarme secondo il paragrafo 6.1.1, se applicabile;

d)

controllo del blocco di attivazione del sistema di allarme secondo il paragrafo 6.5.

7.2.1.2.   Condizioni di prova normali

Tensione … U = (12 ± 0,2) V

Temperatura … Θ = (23 ± 5) °C

7.2.2.   Resistenza ai cambiamenti di temperatura e tensione

La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 7.2.1.1 deve essere controllata anche nelle seguenti condizioni:

Temperatura di prova

Θ = (– 40 ± 2) °C

Tensione di prova

U = (9 ± 0,2) V

Tempo di accumulo

4 ore

7.2.2.2.   Per parti da installare nell’abitacolo o nel bagagliaio:

Temperatura di prova

Θ = (+ 85 ± 2) °C

Tensione di prova

U = (15 ± 0,2) V

Tempo di accumulo

4 ore

7.2.2.3.   Per parti da installare nel vano motore, salvo diversamente specificato:

Temperatura di prova

Θ = (+ 125 ± 2) °C

Tensione di prova

U = (15 ± 0,2) V

Tempo di accumulo

4 ore

7.2.2.4.   Il SAV, sia in stato di attivazione sia in stato di disattivazione, deve essere sottoposto a una tensione in eccesso pari a (18 ± 0,2) V per 1 ora.

7.2.2.5.   Il SAV, sia in stato di attivazione sia in stato di disattivazione, deve essere sottoposto a una tensione in eccesso pari a (24 ± 0,2) V per 1 minuto.

7.2.3.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova di tenuta a corpi estranei e all’acqua

Dopo aver eseguito la prova di tenuta a corpi estranei e all’acqua di cui alla norma IEC 529-1989, per i gradi di protezione citati nel paragrafo 7.1.2, è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1.

Previo accordo del servizio tecnico, questa prescrizione non si applica nei seguenti casi:

a)

omologazione di un SAV che deve essere omologato come entità tecnica.

In questo caso, il fabbricante del SAV:

i)

specifica al paragrafo 4.5 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 1), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si è applicata al SAV (a norma della parte I del presente regolamento); e

ii)

riporta al paragrafo 4.1 della scheda informativa, l’elenco dei veicoli sui quali il SAV è destinato ad essere montato e al paragrafo 4.2 le pertinenti condizioni di installazione;

b)

omologazione di un veicolo relativamente a un SA.

In questo caso, il fabbricante specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica al SA in virtù della natura delle condizioni di installazione e il fabbricante del veicolo deve comprovarlo presentando i relativi documenti;

c)

omologazione di un veicolo relativamente all’installazione di un SAV che è omologato quale entità tecnica.

In questo caso, il fabbricante del veicolo specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica all’installazione del SAV laddove le pertinenti condizioni di installazione siano soddisfatte.

La presente prescrizione non si applica nei casi in cui le informazioni richieste al paragrafo 3.1.3.1.1 dell’allegato 1 A, parte 2, sono già state fornite per l’omologazione di un’entità tecnica.

7.2.4.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova con condensa

Dopo una prova di resistenza all’umidità da effettuarsi secondo la norma IEC 68-2-30 (1980), è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1.

7.2.5.   Prova di sicurezza contro l’inversione di polarità

Il SAV e i suoi componenti non devono essere distrutti da un’inversione di polarità fino a 13 V per 2 minuti.

Eseguita tale prova, occorre ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1 sostituendo, ove del caso, i fusibili.

7.2.6.   Prova di sicurezza contro i cortocircuiti

Tutti i collegamenti elettrici del SAV devono essere a prova di cortocircuito a massa per massimo 13 V e/o protetti da fusibile.

Eseguita tale prova, occorre ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1 sostituendo, ove del caso, i fusibili.

7.2.7.   Consumo di energia in stato di attivazione

Il consumo di energia in stato di attivazione nelle condizioni riportate nel paragrafo 7.2.1.2 non deve superare, in media, 20 mA per l’intero sistema di allarme, ivi compresa la visualizzazione dello stato.

Previo accordo del servizio tecnico, questa prescrizione non si applica nei seguenti casi:

a)

omologazione di un SAV che deve essere omologato come entità tecnica.

In questo caso, il fabbricante del SAV:

i)

specifica al paragrafo 4.5 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 1), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si è applicata al SAV (a norma della parte I del presente regolamento);

ii)

riporta al paragrafo 4.1 della scheda informativa, l’elenco dei veicoli sui quali il SAV è destinato ad essere montato e al paragrafo 4.2 le pertinenti condizioni di installazione; e

iii)

dimostra che i requisiti in materia di consumo di energia sono soddisfatti presentando i relativi documenti;

b)

omologazione di un veicolo relativamente a un SA.

In questo caso, il fabbricante specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica al SA in virtù della natura delle condizioni di installazione e il fabbricante del veicolo deve comprovarlo presentando i relativi documenti;

c)

omologazione di un veicolo relativamente all’installazione di un SAV che è omologato quale entità tecnica

In questo caso, il fabbricante del veicolo specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica all’installazione del SAV laddove le pertinenti condizioni di installazione siano soddisfatte.

La presente prescrizione non si applica nei casi in cui le informazioni richieste al paragrafo 3.1.3.1.1 dell’allegato 1 A, parte 2, sono già state fornite per l’omologazione di un’entità tecnica.

7.2.8.   Sicurezza di funzionamento dopo la prova di vibrazione

7.2.8.1.   Per questa prova, i componenti sono suddivisi in due tipi:

tipo 1

:

componenti normalmente installati nel veicolo;

tipo 2

:

componenti destinati al fissaggio al motore.

7.2.8.2.   I componenti/il SAV devono essere sottoposti a una modalità di vibrazione sinusoidale con le seguenti caratteristiche:

7.2.8.2.1.   Per il tipo 1:

la frequenza deve variare da 10 Hz a 500 Hz con un’ampiezza massima di ± 5 mm e un’accelerazione massima di 3 g (0-picco).

7.2.8.2.2.   Per il tipo 2:

la frequenza deve variare da 20 Hz a 300 Hz con un’ampiezza massima di ± 2 mm e un’accelerazione massima di 15 g (0-picco).

7.2.8.2.3.   Per ambedue i tipi 1 e 2:

a)

la variazione di frequenza è 1 ottava/min;

b)

il numero di cicli è 10, la prova deve essere eseguita lungo ciascuno dei 3 assi;

c)

le vibrazioni sono applicate a un’ampiezza costante massima alle basse frequenze e a un’accelerazione costante massima alle alte frequenze.

7.2.8.3.   Durante la prova, il SAV deve essere collegato elettricamente e il cavo deve essere supportato dopo 200 mm.

7.2.8.4.   Eseguita la prova di vibrazione, è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1.

7.2.9.   Prova di durata

Tale prova consiste nell’attivazione, nelle condizioni di prova prescritte nel paragrafo 7.2.1.2, di 300 cicli di allarme completi (acustici e/od ottici) con un tempo di riposo del segnalatore acustico di 5 minuti.

7.2.10.   Prove per l’interruttore a chiave esterno (installato all’esterno del veicolo)

Le seguenti prove vanno eseguite unicamente se non si usa il cilindretto della serratura di serie della portiera.

7.2.10.1.   L’interruttore a chiave deve essere progettato e costruito in maniera da restare perfettamente efficiente anche dopo 2 500 cicli di attivazione/disattivazione in ogni direzione, seguiti da 96 ore minimo di esposizione a spruzzi di sale nella prova di cui alla norma IEC 68-2-11-1981, ossia la prova di resistenza alla corrosione.

7.2.11.   Prova di sistemi per la protezione dell’abitacolo

L’allarme deve attivarsi introducendo un pannello verticale di 0,2 × 0,15 m per 0,3 m (misurati dal centro del pannello verticale) attraverso il finestrino aperto di una portiera anteriore nell’abitacolo, verso la parte anteriore del veicolo e parallelamente alla strada a una velocità di 0,4 m/s con un angolo di 45° rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo (cfr. disegni riportati nell’allegato 8 al presente regolamento).

7.2.12.   Compatibilità elettromagnetica

Il SAV deve essere sottoposto alle prove descritte nell’allegato 9.

In questo caso, non si ritiene che un SAV che soddisfa tutti gli stati funzionali delle prove di cui all’allegato 9 possa attivare inopportunamente il segnale di allarme relativamente alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.1.2.1.

Per quanto concerne la conformità allo stato funzionale nel corso di ciascuna prova, un SAV progettato per attivare l’allarme nello stato «inserito» in alcune delle condizioni di prova di cui all’allegato 9 e per attivare il segnale di allarme durante le prove, è considerato funzionare conformemente alla modalità operativa prevista per le prove e dunque è considerato soddisfare gli stati funzionali di tali prove. In questo caso, il fabbricante del SAV deve dimostrarlo presentando i relativi documenti.

7.2.13.   Sicurezza contro un falso allarme in caso di impatto sul veicolo

Occorre verificare che un impatto fino a 4,5 joule con la superficie curva di un corpo emisferico avente un diametro di 165 mm e 70 ± 10 Shore A applicati ovunque sulla carrozzeria del veicolo o ai suoi vetri non provochi falsi allarmi.

7.2.14.   Sicurezza contro un falso allarme in caso di riduzione di tensione

È necessario verificare che una riduzione lenta della tensione della batteria principale dovuta a uno scaricamento continuo di 0,5 V all’ora fino a 3 V non provochi falsi allarmi.

Condizioni di prova: cfr. precedente paragrafo 7.2.1.2.

7.2.15.   Prova di sicurezza contro un falso allarme del controllo dell’abitacolo

I sistemi destinati alla protezione dell’abitacolo di cui al precedente paragrafo 6.1.1 devono essere provati unitamente a un veicolo in condizioni normali (cfr. paragrafo 7.2.1.2).

Il sistema, installato secondo le istruzioni del fabbricante, non deve scattare se sottoposto 5 volte alla prova descritta nel precedente paragrafo 7.2.13 a intervalli di 0,5 secondi.

La presenza di una persona che tocchi il veicolo o si sposti al suo esterno (finestrini chiusi) non deve provocare falsi allarmi.

8.   ISTRUZIONI

Ogni SAV deve essere corredato di quanto segue.

8.1.   Istruzioni per l’installazione:

8.1.1.

elenco dei veicoli e dei modelli di veicolo ai quali il dispositivo è destinato. L’elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le vetture con motori a benzina e batterie con terminale a massa negativo da 12 V»;

8.1.2.

metodo di installazione illustrato mediante fotografie e/o disegni estremamente chiari;

8.1.3.

in caso di SAV comprendente un immobilizzatore, ulteriori istruzioni riguardanti la conformità alle prescrizioni della III del presente regolamento;

8.2.   certificato di installazione in bianco, di cui un esempio figura nell’allegato 7;

8.3.   avvertenze di carattere generale destinate all’acquirente del SAV che ne richiamino l’attenzione sui seguenti aspetti:

 

il SAV deve essere installato secondo le istruzioni del fabbricante;

 

si consiglia di scegliere un installatore valido (è possibile rivolgersi al fabbricante del SAV affinché indichi gli installatori appropriati);

 

il certificato di installazione fornito con il SAV deve essere compilato dall’installatore.

8.4.   Istruzioni per l’uso

8.5.   Istruzioni per la manutenzione

8.6.   Avvertenze di carattere generale in merito al pericolo derivante da eventuali alterazioni o integrazioni del sistema, poiché siffatte alterazioni o integrazioni renderebbero automaticamente nullo il certificato di installazione di cui al precedente paragrafo 8.2.

8.7.   Indicazione della posizione dei marchi di omologazione internazionali di cui al paragrafo 4.4 del presente regolamento e/o del certificato di conformità internazionale di cui al paragrafo 4.5 del presente regolamento.

9.   MODIFICA DEL TIPO DI SAV ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica del tipo di SAV deve essere notificata al servizio amministrativo che ne ha approvato il tipo.

In tal caso, il servizio può:

a)

ritenere che le modifiche effettuate non comportino ripercussioni negative di rilievo e che comunque il SAV soddisfi le prescrizioni; oppure

b)

richiedere un ulteriore verbale di prova per tutte le prove descritte nei paragrafi 5, 6 e 7 del presente regolamento, o alcune di esse, dal servizio tecnico incaricato delle prove.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione della modifica, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento con la procedura indicata al punto 4.3.

L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.

10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle enunciate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni.

10.1.

Ogni sistema di allarme per veicoli omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi 5, 6 e 7.

10.2.

Per ogni tipo di sistema di allarme per veicoli, le prove di cui ai paragrafi da 7.2.1 a 7.2.10 del presente regolamento devono essere eseguite su una base casuale e statisticamente controllata, secondo una delle normali procedure di garanzia di qualità.

10.3.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati da ogni unità di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è biennale.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di SAV in applicazione del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 10. non risultano rispettate.

11.2.   Se una parte contraente dell’accordo di applicazione del presente regolamento ritira un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve immediatamente notificarlo alle altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente di fabbricare un tipo di SAV omologato secondo il presente regolamento, egli deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione.

Ricevuta la corrispondente comunicazione, detta autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

13.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali occorre trasmettere le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione ottenute in altri paesi.

PARTE II —   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO CONCERNE IL SUO SISTEMA DI ALLARME

Quando si utilizza un SAV omologato a norma della parte I del presente regolamento su un veicolo sottoposto a omologazione a norma della parte II del presente regolamento, non occorre ripetere le prove che un SAV deve superare per ottenere l’omologazione a norma della parte I del presente regolamento.

14.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte II del presente regolamento,

14.1.

per «sistemi di allarme» (SA) si intende una serie di componenti installati come dotazione di serie di un tipo di veicolo, destinati a segnalare un’intrusione nel veicolo o un’interferenza con esso. Tali sistemi possono assicurare un’ulteriore protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo;

14.2.

per «tipo di veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme» si intendono veicoli che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

a)

il nome commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante;

b)

caratteristiche del veicolo che influiscono considerevolmente sulle prestazioni del SA;

c)

tipo e progettazione del SA o SAV;

14.3.

per «omologazione di un veicolo» si intende l’omologazione di un tipo di veicolo in relazione alle prescrizioni previste nei paragrafi 17, 18 e 19 di seguito.

14.4.

Altre definizioni applicabili alla parte II sono contenute nel paragrafo 2 del presente regolamento.

15.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

15.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo SA deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo mandatario debitamente accreditato.

15.2.   Essa deve essere accompagnata da una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1 A, parte 2.

15.3.   Al servizio tecnico è necessario inoltre fornire un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

15.4.   Un veicolo non comportante tutti i componenti propri del tipo è accettabile a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che la mancanza dei componenti omessi non incide sui risultati delle verifiche per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

16.   OMOLOGAZIONE

16.1.   L’omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 17, 18 e 19 di seguito.

16.2.   A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di veicolo.

16.3.   Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

16.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale costituito da:

16.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (7);

16.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il veicolo è stato omologato per quanto concerne il suo sistema di allarme o i suoi immobilizzatori o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 16.4.1.

16.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, nel paese in cui si è rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il simbolo previsto dal paragrafo 16.4.1 non deve essere ripetuto. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto nel paragrafo 16.4.1.

16.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

16.7.   Il marchio di omologazione deve essere posizionato in prossimità della targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante o su di essa.

16.8.   L’allegato 5 del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

17.   PRESCRIZIONI GENERALI

17.1.   I SAV devono essere progettati e costruiti in maniera che, in caso di intrusione in un veicolo o interferenza con esso, generino un segnale di avvertimento e possono includere un immobilizzatore.

Il segnale deve essere udibile e può anche includere segnalatori ottici o essere un allarme radio o una combinazione di entrambi.

17.2.   I veicoli dotati di sistemi di allarme devono conformarsi alle prescrizioni tecniche applicabili, soprattutto per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica (EMC).

17.3.   Se si prevede la possibilità di una trasmissione radio, ad esempio per attivare o disattivare l’allarme o per la trasmissione dell’allarme, il SA deve essere conforme alle corrispondenti norme dell’ETSI (cfr. nota 2 relativa al paragrafo 5.3), tra cui EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1 (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) e EN 301 489-3 V1.2.1 (2000-08) (ivi comprese eventuali prescrizioni consigliate). La frequenza e la massima potenza irradiata delle trasmissioni radio per l’attivazione e la disattivazione del sistema di allarme devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC 70-03 (cfr. nota 3 relativa al paragrafo 5.3) (17 febbraio 2000) riguardante l’uso di dispositivi a breve portata (cfr. nota 4 al paragrafo 5.3).

17.4.   Il SA e i suoi componenti non devono potersi attivare involontariamente, soprattutto quando il motore è in marcia.

17.5.   Il guasto del SA o la sua mancata alimentazione non deve incidere sul funzionamento sicuro del veicolo.

17.6.   Il sistema di allarme, i suoi componenti e le parti da essi controllate devono essere installati in maniera da ridurre al minimo il rischio per chiunque di renderli non funzionanti o distruggerli rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio utilizzando attrezzi, apparecchiature o kit poco dispendiosi, facilmente occultabili e reperibili senza difficoltà dal pubblico in generale.

17.7.   Il sistema deve essere disposto in maniera che la cortocircuitazione di qualunque circuito di segnalazione non renda non funzionanti altri aspetti del sistema di allarme che non siano il circuito cortocircuitato.

17.8.   Il SA può comprendere un immobilizzatore, che deve essere conforme alle prescrizioni della parte III del presente regolamento.

18.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

18.1.   Portata della protezione

18.1.1.   Prescrizioni specifiche

Il SA deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di qualunque portiera del veicolo, del cofano del vano motore e del cofano del bagagliaio. Il mancato funzionamento o lo spegnimento delle fonti di luce, ad esempio la luce dell’abitacolo, non deve incidere sul funzionamento del controllo.

Si possono aggiungere sensori integrativi efficienti per la segnalazione/la visualizzazione, ad esempio:

a)

di intrusioni nel veicolo, ad esempio controllo dell’abitacolo, controllo dei finestrini, rottura di vetri; oppure

b)

di un tentativo di furto del veicolo, ad esempio sensore di inclinazione;

tenuto conto tuttavia delle misure necessarie per evitare un innesco inutile dell’allarme (= falso allarme, cfr. paragrafo 18.1.2 di seguito).

Posto che tali sensori integrativi generino un segnale di allarme anche dopo l’avvenuta intrusione (ad esempio, attraverso la rottura di un vetro) o in presenza di influenze esterne (per esempio, vento), il segnale di allarme, innescato da uno dei suddetti sensori, deve attivarsi non più di 10 volte entro lo stesso periodo di attivazione del SA.

In tal caso, il periodo di attivazione deve essere limitato dalla disattivazione autorizzata del sistema a seguito di un intervento dell’utilizzatore del veicolo.

Alcuni tipi di sensori integrativi, ad esempio il controllo dell’abitacolo (a ultrasuoni, infrarossi), il sensore di inclinazione ecc., devono essere disattivabili volontariamente. A tal fine, deve essere necessario eseguire ogni volta un’operazione deliberata distinta prima di attivare il SA. Non deve essere possibile disattivare i sensori quando il sistema di allarme è attivato.

18.1.2.   Sicurezza contro i falsi allarmi.

18.1.2.1.   Si deve garantire che il SA, sia in condizione di attivazione sia in stato di disattivazione, non possa causare un inutile innesco del segnale di allarme in caso di:

a)

urto con il veicolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.13;

b)

compatibilità elettromagnetica: prova descritta nel paragrafo 7.2.12;

c)

riduzione della tensione della batteria a causa di scaricamento continuo: prova descritta nel paragrafo 7.2.14;

d)

falso allarme del controllo dell’abitacolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.15.

18.1.2.2.   Se il richiedente l’omologazione è in grado di dimostrare, ad esempio mediante dati tecnici, che la sicurezza contro i falsi allarmi è garantita in maniera soddisfacente, il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può non richiedere alcune delle prove di cui sopra.

18.2.   Allarme acustico

18.2.1.   Considerazioni generali

La segnalazione deve essere chiaramente udibile e riconoscibile, oltre a distinguersi nettamente dagli altri segnali acustici utilizzati nella circolazione stradale.

In aggiunta al segnalatore acustico normale di serie, nella zona del veicolo controllata dal SAV è possibile prevedere un segnalatore acustico distinto, protetto da un accesso rapido e facile da parte di estranei.

Se si utilizza un segnalatore acustico distinto di cui al paragrafo 18.2.3.1 più avanti, il segnalatore acustico normale di serie può essere azionato anch’esso dal SA, a condizione che eventuali manomissioni del segnalatore acustico normale (di norma più accessibile) non incidano sul funzionamento del segnalatore acustico aggiuntivo.

18.2.2.   Durata del segnale acustico

Minima

:

25 s

Massima

:

30 s

Il segnale acustico può scattare nuovamente soltanto dopo la successiva interferenza con il veicolo, ossia soltanto una volta trascorso il tempo di cui sopra

(limitazioni: cfr. precedenti paragrafi 18.1.1 e 18.1.2).

La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.

18.2.3.   Prescrizioni relative al segnale acustico.

18.2.3.1.   Segnalatore a tono costante (spettro di frequenza costante), ad esempio avvisatori: acustici ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I.

Segnale intermittente (accensione/spegnimento):

Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz

Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 per cento

18.2.3.2.   Segnalatore acustico con modulazione di frequenza: acustico ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I, ma passaggio uguale di una gamma di frequenza significativa entro la gamma di cui sopra (da 1 800 a 3 550 Hz) in ambedue le direzioni.

Frequenza di passaggio … (2 ± 1) Hz

18.2.3.3.   Livello sonoro

La fonte del suono deve essere:

a)

un segnalatore acustico approvato a norma del regolamento ECE n. 28, parte I; oppure

b)

un dispositivo conforme alle prescrizioni del regolamento ECE n. 28, parte I, paragrafi 6.1 e 6.2. Tuttavia, in caso di fonte del suono diversa dal segnalatore acustico di serie, il livello sonoro minimo può essere ridotto a 100 dB(A), misurati nelle condizioni del regolamento ECE n. 28, parte I.

18.3.   Allarme ottico — se installato

18.3.1.   Considerazioni generali

In caso di intrusione nel veicolo o interferenza con esso, il dispositivo deve attivare un segnale ottico come descritto nei paragrafi 18.3.2 e 18.3.3 di seguito.

18.3.2.   Durata del segnale ottico

Il segnale ottico deve avere una durata compresa tra 25 secondi e 5 minuti dalla sua attivazione. La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.

18.3.3.   Tipo di segnale ottico

Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o della luce dell’abitacolo del veicolo, ivi comprese tutte le lampadine dello stesso circuito elettrico.

Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz

Rispetto al segnale acustico, sono consentiti anche segnali asincroni.

Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 per cento

18.4.   Allarme radio (cercapersone) — se installato

Il SA può prevedere una funzione che generi un segnale di allarme mediante trasmissione radio.

18.5.   Blocco dell’attivazione del sistema di allarme

18.5.1.   Quando il motore è in marcia, deve essere impossibile attivare volontariamente o involontariamente il sistema di allarme.

18.6.   Attivazione e disattivazione del SA

18.6.1.   Attivazione

Per l’attivazione del SA, è consentito qualunque mezzo idoneo, purché tale mezzo non causi inavvertitamente falsi allarmi.

18.6.2.   Disattivazione

Il SA deve essere disattivabile mediante uno dei seguenti dispositivi o una loro combinazione. Sono consentiti altri dispositivi che assicurino prestazioni equivalenti.

18.6.2.1.   Chiave meccanica (conforme alle prescrizioni dell’allegato 10 del presente regolamento), abbinabile a un sistema centralizzato di chiusura del veicolo, che preveda almeno 1 000 combinazioni, azionato dall’esterno.

18.6.2.2.   Dispositivo elettrico/elettronico, ad esempio telecomando, che preveda almeno 50 000 combinazioni, predisposto per codici variabili e/o con un tempo di scansione minimo di dieci giorni (ad esempio, 5 000 combinazioni ogni 24 ore per un totale di almeno 50 000 combinazioni).

18.6.2.3.   Chiave meccanica o dispositivo elettrico/elettronico all’interno dell’abitacolo protetto con uscita/entrata temporizzata.

18.7.   Uscita temporizzata

Se il dispositivo di commutazione per l’attivazione del SA è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un’uscita temporizzata. Deve essere possibile impostare il tempo di uscita tra 15 e 45 secondi dall’azionamento dell’interruttore. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.

18.8.   Entrata temporizzata

Se il dispositivo per la disattivazione del SA è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un tempo minimo di 5 secondi e massimo di 15 secondi per l’attivazione dei segnali acustico e ottico. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.

18.9.   Visualizzazione dello stato

18.9.1.   Per fornire informazioni in merito allo stato del SA (attivazione, disattivazione, durata dell’allarme, attivazione dell’allarme), è consentita l’installazione di visualizzatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa dei segnali ottici installati all’esterno dell’abitacolo non deve superare 0,5 cd.

18.9.2.   Se è prevista un’indicazione di processi «dinamici» a breve temine come cambiamenti da «attivato» a «disattivato» e viceversa, essa deve essere ottica, conformemente al paragrafo 18.9.1. Tale indicazione ottica può anche essere generata dall’azionamento contemporaneo degli indicatori di direzione e/o della luce o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica tramite gli indicatori di direzione non superi 3 secondi.

18.10.   Alimentazione

La fonte di alimentazione del SA può essere la batteria del veicolo o una batteria ricaricabile. Ove previsto, è possibile anche usare una batteria aggiuntiva o non ricaricabile. Tali batterie non devono in alcun caso fornire energia ad altre parti dell’impianto elettrico del veicolo.

18.11.   Prescrizioni per le funzioni ottiche

18.11.1.   Autodiagnostica, indicazione automatica di guasto

Al momento dell’attivazione del SA, situazioni irregolari quali portiere aperte ecc., possono essere rilevate da una funzione di autodiagnostica (controllo di plausibilità) che segnali la situazione riscontrata.

18.11.2.   Allarme di emergenza

Indipendentemente dallo stato (attivato o disattivato) e/o dalla funzione del SA, è consentito un allarme ottico e/o acustico e/o radio. Tale allarme deve scattare all’interno del veicolo e non incidere sullo stato (attivato o disattivato) del SA. È inoltre necessario prevedere la possibilità che l’utilizzatore del veicolo spenga l’allarme di emergenza. In caso di allarme acustico, la durata dell’emissione sonora per ogni attivazione non è soggetta ad alcuna limitazione. Un allarme di emergenza non deve immobilizzare il motore o arrestarlo se è in marcia.

19.   CONDIZIONI DI PROVA

Tutti i componenti del SAV o SA devono essere provati secondo le procedure descritte nel paragrafo 7.

Tale prescrizione non si applica a:

19.1.

componenti installati e provati come parte del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia montato un SAV/SA (per esempio, lampadine); oppure,

19.2.

componenti precedentemente provati come parte del veicolo per i quali siano fornite prove documentali.

20.   ISTRUZIONI

Ogni veicolo deve essere corredato da quanto segue.

20.1.

Istruzioni per l’uso

20.2.

Istruzioni per la manutenzione

20.3.

Avvertenze di carattere generale in merito al pericolo derivante da alterazioni o integrazioni del sistema

21.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

21.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che ne ha approvato il tipo.

In tal caso, il servizio può:

21.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non comportino ripercussioni negative di rilievo e che comunque il SA soddisfi le prescrizioni; oppure

21.1.2.

richiedere un ulteriore verbale dal servizio tecnico.

21.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione della modifica, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento con la procedura indicata al punto 16.3.

21.3.   L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.

22.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle enunciate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni.

22.1.

Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi 17, 18 e 19.

22.2.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati da ogni unità di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è biennale.

23.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

23.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo in applicazione del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 22 non risultano rispettate.

23.2.   Se una parte contraente dell’accordo di applicazione del presente regolamento ritira un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve immediatamente notificarlo alle altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

24.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente di costruire un tipo di veicolo omologato secondo il presente regolamento, egli deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione.

Ricevuta la corrispondente comunicazione, detta autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 2 del presente regolamento.

25.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali occorre trasmettere le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione ottenute in altri paesi.

PARTE III —   OMOLOGAZIONE DI IMMOBILIZZATORI E OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO CONCERNE IL SUO IMMOBILIZZATORE

26.   DEFINIZIONI

Ai fini della parte III del presente regolamento,

26.1.

per «immobilizzatore» si intende un dispositivo destinato a evitare che un veicolo venga sottratto utilizzando il suo stesso motore (prevenzione di uso non autorizzato);

26.2.

per «apparecchiatura di controllo» si intende l’apparecchiatura necessaria per l’attivazione e/la disattivazione di un immobilizzatore;

26.3.

per «visualizzazione dello stato» si intende qualunque dispositivo destinato a segnalare lo stato dell’immobilizzatore (attivazione/disattivazione, passaggio da attivazione a disattivazione e viceversa);

26.4.

per «stato di attivazione» si intende lo stato in cui il veicolo non può essere condotto normalmente utilizzando il suo stesso motore;

26.5.

per «stato di disattivazione» si intende lo stato in cui il veicolo può essere condotto normalmente;

26.6.

per «chiave» si intende qualunque dispositivo progettato e costruito per fornire un metodo di azionamento di un sistema di blocco, a sua volta progettato e costruito per essere azionato unicamente da detto dispositivo;

26.7.

per «esclusione» si intende una caratteristica progettuale che blocca l’immobilizzatore in stato di disattivazione;

26.8.

per «codice variabile» si intende un codice elettronico costituito da vari elementi la cui combinazione cambia casualmente dopo ogni azionamento dell’unità trasmittente;

26.9.

per «tipo di immobilizzatore» si intendono sistemi che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:

a)

il nome commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante;

b)

il tipo di apparecchiatura di controllo;

c)

progettazione del loro funzionamento nei corrispondenti sistemi per veicoli (di cui al paragrafo 32.1 più avanti);

26.10.

per «tipo di veicolo per quanto concerne il suo immobilizzatore» si intendono veicoli che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

a)

il nome commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante;

b)

caratteristiche del veicolo che influiscono considerevolmente sulle prestazioni dell’immobilizzatore;

c)

tipo e progettazione dell’immobilizzatore.

27.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN IMMOBILIZZATORE

27.1.

La domanda di omologazione di un immobilizzatore deve essere presentata dal fabbricante dell’immobilizzatore o da un suo mandatario debitamente accreditato.

27.2.

Per ciascun tipo di immobilizzatore, la domanda deve essere corredata di:

27.2.1.

una scheda informativa conforme al modello di cui all’allegato 1 A, parte 1, recante una descrizione delle caratteristiche tecniche dell’immobilizzatore, delle misure adottate per evitare che si attivi inavvertitamente e del metodo di installazione per ciascuna marca e tipo di veicolo sui quali l’immobilizzatore è destinato ad essere montato;

27.2.2.

tre campioni del tipo di immobilizzatore con tutti i suoi componenti. Ciascuno dei componenti principali deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con il nome commerciale o il marchio di fabbrica del richiedente e la designazione del tipo del componente in questione;

27.2.3.

i veicoli dotati dell’immobilizzatore per i quali si richiede l’omologazione scelti dal richiedente in accordo con il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione;

27.2.4.

istruzioni in triplice copia di cui al paragrafo 34 più avanti.

28.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO

28.1.

Quando si utilizza un immobilizzatore omologato a norma della parte III del presente regolamento su un veicolo sottoposto a omologazione a norma della parte III del presente regolamento, non occorre ripetere le prove che un immobilizzatore deve superare per ottenere l’omologazione a norma della parte III del presente regolamento.

28.2.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne i suoi immobilizzatori deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo mandatario debitamente accreditato.

28.3.

La domanda deve essere corredata di una scheda informativa contenente una descrizione delle caratteristiche tecniche dell’immobilizzatore e del metodo di installazione per ciascuna marca e tipo di veicolo sui quali l’immobilizzatore è destinato ad essere montato, conformemente al modello di cui all’allegato 1 A, parte 2 o 3, secondo i casi.

28.4.

Al servizio tecnico è necessario inoltre fornire un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

28.5.

Un veicolo non comportante tutti i componenti propri del tipo è accettabile a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che la mancanza dei componenti omessi non incide sui risultati delle verifiche per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.

28.6.

Quando si utilizza un immobilizzatore omologato a norma della parte III del presente regolamento, al servizio tecnico occorre fornire anche la comunicazione dell’omologazione degli immobilizzatori.

29.   OMOLOGAZIONE DI UN IMMOBILIZZATORE

29.1.

L’omologazione del tipo di immobilizzatore è rilasciata se l’immobilizzatore presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 31, 32 e 33 di seguito.

29.2.

A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di immobilizzatore.

29.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di immobilizzatore ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 3 del presente regolamento.

29.4.

Sui componenti principali dell’immobilizzatore conforme a un tipo di immobilizzatore omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

29.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (8);

29.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il sistema è un sistema di allarme per veicolo o un immobilizzatore o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione in prossimità del cerchio di cui al paragrafo 29.4.1.

29.5.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

29.6.

L’allegato 5 del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

29.7.

In alternativa al marchio di omologazione descritto nel precedente paragrafo 29.4, per ogni immobilizzatore venduto è possibile rilasciare un certificato di conformità.

Nel caso in cui un fabbricante di immobilizzatori fornisca un immobilizzatore omologato senza marcatura a un fabbricante di veicoli in maniera che quest’ultimo lo installi come dotazione di serie su un modello di veicolo o una gamma di modelli di veicolo, il fabbricante di immobilizzatori deve fornire al fabbricante di veicoli un numero di copie del certificato di conformità sufficiente affinché egli possa ottenere l’omologazione del veicolo secondo il paragrafo 30 del presente regolamento.

Se l’immobilizzatore è costituito da componenti distinti, i suoi componenti principali devono recare un marchio di riferimento e il certificato di conformità deve contenere un elenco di tali marchi.

Nell’allegato 6 del presente regolamento figura un modello di certificato di conformità.

30.   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO

30.1.

L’omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 31, 32 e 33 di seguito.

30.2.

A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di veicolo.

30.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 4 del presente regolamento.

30.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale costituito da:

30.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (9);

30.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il veicolo è stato omologato per quanto concerne il suo sistema di allarme o i suoi immobilizzatori o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 30.4.1.

30.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, nel paese in cui si è rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il simbolo previsto dal paragrafo 30.4.1 non deve essere ripetuto. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto nel paragrafo 30.4.1.

30.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

30.7.

Il marchio di omologazione deve essere posizionato in prossimità della targhetta dei dati del veicolo apposta dal fabbricante o su di essa.

30.8.

L’allegato 5 del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.

31.   PRESCRIZIONI GENERALI

31.1.

Deve essere possibile attivare e disattivare l’immobilizzatore conformemente alle presenti prescrizioni.

31.2.

Se si prevede la possibilità di una trasmissione radio, ad esempio per l’attivazione o la disattivazione, l’immobilizzatore deve essere conforme alle corrispondenti norme dell’ETSI (cfr. nota 2 relativa al paragrafo 5.3), tra cui EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1 (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) e EN 301 489-3 V1.2.1 (2000-08) (ivi comprese eventuali prescrizioni consigliate). La frequenza e la massima potenza irradiata delle trasmissioni radio per l’attivazione e la disattivazione dell’immobilizzatore devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC 70-03 (cfr. nota 3 relativa al paragrafo 5.3) (17 febbraio 2000) riguardante l’uso di dispositivi a breve portata (cfr. nota 4 al paragrafo 5.3).

31.3.

Un immobilizzatore e la sua installazione devono essere progettati in maniera che un veicolo che ne sia provvisto continui a soddisfare le prescrizioni tecniche.

31.4.

Non deve essere possibile che un immobilizzatore passi allo stato di attivazione quando la chiave di accensione è in modalità di marcia del motore, a meno che:

a)

il veicolo non ne sia dotato o destinato a esserne dotato per essere utilizzato come ambulanza, veicolo dei pompieri o veicolo della polizia; oppure

b)

il motore debba:

i)

azionare un macchinario facente parte del veicolo o montato su di esso a fini diversi dalla conduzione del veicolo; oppure

ii)

mantenere la potenza elettrica delle batterie del veicolo al livello richiesto per azionare detto macchinario o apparato;

e il veicolo è fermo con il freno di stazionamento inserito. Quando ci si avvale di tale deroga, occorre dichiararlo al paragrafo 2 dell’allegato del documento di comunicazione (allegato 2 del presente regolamento).

31.5.

Non deve essere possibile escludere permanentemente un immobilizzatore.

31.6.

L’immobilizzatore deve essere progettato e costruito in maniera che quando è installato non incida negativamente sulla funzione prevista e il funzionamento sicuro del veicolo, anche in caso di guasto.

31.7.

Un immobilizzatore deve essere progettato e costruito in maniera che, nel momento in cui è installato su un veicolo secondo le istruzioni del fabbricante, non possa essere reso non funzionante o distrutto rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio utilizzando attrezzi, apparecchiature o kit poco dispendiosi, facilmente occultabili e reperibili senza difficoltà dal pubblico in generale. La sostituzione di un gruppo o un componente importante per escludere l’immobilizzatore deve risultare difficile e dispendiosa in termini di tempo.

31.8.

Un immobilizzatore deve essere progettato e costruito in maniera che, se installato secondo le indicazioni del fabbricante, possa sopportare l’ambiente interno del veicolo per un tempo ragionevole (per le prove, cfr. paragrafo 33). Più specificamente, le proprietà elettriche della circuiteria di bordo non devono subire negativamente l’aggiunta l’immobilizzatore (sezioni dei conduttori, sicurezza dei contatti ecc.).

31.9.

Un immobilizzatore può essere abbinato ad altri sistemi per veicoli o integrato in essi (ad esempio, sistemi gestione del motore, sistemi di allarme).

31.10.

Un immobilizzatore non deve poter impedire il disinserimento dei freni del veicolo, salvo in caso di immobilizzatore che impedisca il disinserimento di freni a molla a disinserimento pneumatico (10) e funzioni in maniera che, in caso di normale azionamento o in condizioni di guasto, siano rispettate le prescrizioni tecniche del regolamento n. 13 in vigore all’atto della domanda di omologazione del tipo a norma del presente regolamento.

Il rispetto del presente paragrafo non esime un immobilizzatore che impedisca il disinserimento di freni a molla a disinserimento pneumatico dal conformarsi alle prescrizioni tecniche enunciate nel presente regolamento.

31.11.

Un immobilizzatore non deve poter funzionare in maniera da applicare i freni del veicolo.

32.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

32.1.   Portata della disattivazione

32.1.1.

Un immobilizzatore deve essere progettato in maniera da impedire il funzionamento del veicolo con il proprio motore tramite almeno uno dei seguenti mezzi:

32.1.1.1.

disattivazione, in caso di accessorio installato dopo la vendita o di veicolo provvisto di motore diesel, di almeno due circuiti distinti del veicolo necessari per il funzionamento dello stesso con il proprio motore (ad esempio, motorino di avviamento, accensione, freni a molla a disinserimento pneumatico ecc.);

32.1.1.2.

interferenza mediante codice di almeno un’unità di controllo necessaria per il funzionamento del veicolo.

32.1.2.

Un immobilizzatore destinato a essere installato su un veicolo provvisto di catalizzatore non deve provocare l’ingresso nello scarico di carburante incombusto.

32.2.   Affidabilità di funzionamento

L’affidabilità di funzionamento deve essere ottenuta progettando adeguatamente l’immobilizzatore, tenuto conto delle condizioni ambientali specifiche presenti nel veicolo (cfr. paragrafi 31.8 e 33).

32.3.   Sicurezza di funzionamento

È necessario garantire che l’immobilizzatore non cambi stato (attivato/disattivato) a causa di una delle prove di cui al paragrafo 33.

32.4.   Attivazione dell’immobilizzatore

32.4.1.

L’immobilizzatore deve attivarsi senza ulteriore intervento da parte del conducente utilizzando almeno uno dei seguenti mezzi:

a)

spostamento della chiave di accensione in posizione «0» nel blocchetto di accensione e attivazione di una portiera. Inoltre, gli immobilizzatori che si disattivano immediatamente prima o durante la normale procedura di avviamento del veicolo possono attivarsi portando la chiave di accensione in posizione di spegnimento;

b)

massimo 1 minuto dopo aver estratto la chiave dal blocchetto di accensione.

32.4.2.

Se può passare allo stato di attivazione quando la chiave di accensione è nella posizione corrispondente alla marcia del motore come disposto nel paragrafo 31.4, l’immobilizzatore è anche attivabile con l’apertura della portiera del conducente e/o l’esecuzione di un’azione deliberata da parte dell’utilizzatore autorizzato.

32.5.   Disattivazione

32.5.1.

La disattivazione deve avvenire utilizzando uno dei seguenti dispositivi o una loro combinazione. Sono consentiti altri dispositivi con livello di sicurezza equivalente che assicurino prestazioni analoghe.

32.5.1.1.

Tastierino numerico per l’immissione di un codice selezionabile singolarmente che preveda almeno 10 000 combinazioni.

32.5.1.2.

Dispositivo elettrico/elettronico, ad esempio telecomando, che preveda almeno 50 000 combinazioni, predisposto per codici variabili e/o con un tempo di scansione minimo di dieci giorni (ad esempio, 5 000 combinazioni ogni 24 ore per un totale di almeno 50 000 combinazioni).

32.5.1.3.

Se la disattivazione può avvenire mediante telecomando, l’immobilizzatore deve ritornare alle condizioni di attivazione entro 5 minuti dopo l’attivazione nel caso in cui non venga eseguita alcuna azione ulteriore sul circuito di avviamento.

32.6.   Visualizzazione dello stato

32.6.1.

Per fornire informazioni in merito allo stato dell’immobilizzatore (attivazione/disattivazione, passaggio dallo stato di attivazione a quello di disattivazione e viceversa), sono consentiti visualizzatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa dei segnali ottici installati all’esterno dell’abitacolo non deve superare 0,5 cd.

32.6.2.

Se è prevista un’indicazione di processi «dinamici» a breve temine come cambiamenti da «attivato» a «disattivato» e viceversa, essa deve essere ottica, conformemente al paragrafo 32.6.1. Tale indicazione ottica può anche essere generata dall’azionamento contemporaneo degli indicatori di direzione e/o della luce o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica tramite gli indicatori di direzione non superi 3 secondi.

33.   PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E CONDIZIONI DI PROVA

33.1.   Parametri di funzionamento

Tutti i componenti dell’immobilizzatore devono rispettare le prescrizioni contenute nel paragrafo 7 del presente regolamento.

Tale prescrizione non si applica a:

 

componenti installati e provati come parte del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia montato un immobilizzatore (ad esempio, lampadine); oppure,

 

componenti precedentemente provati come parte del veicolo per i quali siano fornite prove documentali.

33.2.   Condizioni di prova

Tutte le prove devono essere effettuate in sequenza su un singolo immobilizzatore. Tuttavia, a discrezione dell’autorità responsabile della prova, è possibile usare ulteriori campioni ove si ritenga che ciò non incida sui risultati delle altre prove.

33.3.   Prova di funzionamento

Completate tutte le prove specificate di seguito, l’immobilizzatore deve essere provato nelle condizioni di prova normali di cui al paragrafo 7.2.1.2 del presente regolamento per controllare che continui a funzionare regolarmente. Ove necessario, i fusibili possono essere sostituiti prima della prova.

Tutti i componenti dell’immobilizzatore devono rispettare le prescrizioni contenute nei paragrafi da 7.2.2 a 7.2.8 e 7.2.12 del presente regolamento.

34.   ISTRUZIONI

(I paragrafi da 34.1 a 34.3 si applicano unicamente in caso di installazione eseguita dopo la vendita).

Ogni immobilizzatore deve essere corredato da quanto segue.

34.1.

Istruzioni per l’installazione:

34.1.1.

elenco dei veicoli e dei modelli di veicolo ai quali il dispositivo è destinato. L’elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le vetture con motori a benzina e batterie con terminale a massa negativo da 12 V»;

34.1.2.

metodo di installazione illustrato mediante fotografie e/o disegni estremamente chiari;

34.1.3.

le istruzioni dettagliate per l’installazione messe a disposizione dal fornitore devono essere tali non incidere sulla sicurezza e l’affidabilità del veicolo se correttamente seguite da un installatore competente;

34.1.4.

le istruzioni per l’installazione fornite devono identificare i requisiti di alimentazione elettrica dell’immobilizzatore e, ove del caso, consigliare l’aumento delle dimensioni della batteria;

34.1.5.

il fornitore deve prevedere procedure successive all’installazione per controllare il veicolo. Particolare attenzione va prestata alle funzioni correlate alla sicurezza.

34.2.

Certificato di installazione in bianco, di cui un esempio figura nell’allegato 7.

34.3.

Avvertenze di carattere generale destinate all’acquirente dell’immobilizzatore che ne richiamino l’attenzione sui seguenti aspetti:

34.3.1.

l’immobilizzatore deve essere installato secondo le istruzioni del fabbricante;

34.3.2.

si consiglia di scegliere un installatore valido (è possibile rivolgersi al fabbricante dell’immobilizzatore affinché indichi gli installatori appropriati);

34.3.3.

il certificato di installazione fornito con l’immobilizzatore deve essere compilato dall’installatore.

34.4.

Istruzioni per l’uso.

34.5.

Istruzioni per la manutenzione.

34.6.

Avvertenze di carattere generale in merito ai pericoli derivanti da eventuali alterazioni o integrazioni dell’immobilizzatore, poiché siffatte alterazioni e integrazioni renderebbero automaticamente nullo il certificato di installazione di cui al precedente paragrafo 34.2.

35.   MODIFICA DEL TIPO DI IMMOBILIZZATORE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica del tipo di immobilizzatore o del tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che ne ha approvato il tipo.

In tal caso, il servizio può:

a)

ritenere che le modifiche effettuate non comportino ripercussioni negative di rilievo e che comunque l’immobilizzatore o il veicolo soddisfi le prescrizioni; oppure

b)

richiedere un ulteriore verbale di prova per tutte le prove descritte nei paragrafi 31, 32 e 33 del presente regolamento, o alcune di esse, dal servizio tecnico incaricato delle prove.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione della modifica, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento con la procedura indicata al punto 29.3.

L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.

36.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle enunciate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni:

36.1.

Ogni immobilizzatore o veicolo omologato ai sensi del presente regolamento per quanto concerne il suo immobilizzatore deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi 31, 32 e 33.

36.2.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati da ogni unità di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è biennale.

37.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

37.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di immobilizzatore o un tipo di veicolo in applicazione del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 36 non risultano rispettate.

37.2.

Se una parte contraente dell’accordo di applicazione del presente regolamento ritira un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve immediatamente notificarlo alle altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda i cui modelli figurano negli allegati 3 e 4 del presente regolamento.

38.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente di fabbricare un tipo di immobilizzatore o un tipo di veicolo omologato secondo il presente regolamento, egli deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione.

Ricevuta la corrispondente comunicazione, detta autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 4 del presente regolamento.

39.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

39.1.   Omologazione di un immobilizzatore

39.1.1.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di emendamenti 01, le parti contraenti dell’accordo di applicazione devono rilasciare omologazioni unicamente se il tipo di componente o unità tecnica distinta da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento come modificato dal supplemento 4 alla serie di emendamenti 01.

39.1.2.

Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di componenti o unità tecniche distinte che risultano conformi alle prescrizioni della versione originale del presente regolamento come modificato da serie di emendamenti precedenti a condizione che il componente o l’unità tecnica distinta sia destinato a sostituire accessori presenti nel veicolo in uso e non risulti tecnicamente praticabile l’installazione di un componente o un’unità tecnica distinta che soddisfi le prescrizioni contenute nel presente regolamento come emendato dal supplemento 4 alla serie di emendamenti 01.

39.2.   Omologazione di un tipo di veicolo

39.2.1.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di emendamenti 01, le parti contraenti dell’accordo di applicazione devono rilasciare omologazioni unicamente se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento come modificato dal supplemento 4 alla serie di emendamenti 01.

40.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali occorre trasmettere le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione ottenute in altri paesi.


(1)  Si considerano soltanto i veicoli con impianti elettrici a 12 volt.

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malesia e 53 per la Thailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione di veicoli a motore, accessori e parti che installabili e/o utilizzabili su veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati sono comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.

(3)  Se tali norme non sono disponibili all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le corrispondenti prescrizioni nazionali.

ETSI: Istituto europeo delle norme di telecomunicazione.

(4)  

CEPT: Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni.

ERC: Comitato europeo per le radiocomunicazioni.

(5)  Le parti contraenti possono vietare una frequenza e/o potenza e consentire l’uso di altre frequenze e/o potenze.

(6)  Le lampadine utilizzate come parti di segnalatori ottici e incluse nell’impianto di illuminazione di serie del veicolo non devono essere necessariamente conformi ai parametri di funzionamento del paragrafo 7.1 e non devono essere sottoposte alle prove indicate nel paragrafo 7.2.

(7)  Cfr. nota 1.

(8)  Cfr. nota 1.

(9)  Cfr. nota 1.

(10)  Secondo la definizione riportata nell’allegato 8 del regolamento n. 13, come modificato.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 1 A

PARTE 1

Scheda informativa conforme ai paragrafi pertinenti della parte I del regolamento n. 97 concernente l’omologazione ECE di una componente o di un’entità tecnica di un sistema di allarme per veicoli

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

1.   Indicazioni generali

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

1.2.   Tipo: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo: (1)

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

1.5.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.6.   Indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

2.   Descrizione del dispositivo

2.1.   Una descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse al sistema di allarme installato: …

2.1.1.   Un elenco delle componenti costitutive principali del sistema di allarme: …

2.1.2.   Gli accorgimenti attuati per evitare i falsi allarmi: …

2.2.   Gamma di protezione offerta dal dispositivo: …

2.3.   Metodo di attivazione/disattivazione del dispositivo: …

2.4.   Numero di codici intercambiabili effettivi, ove applicabile: …

2.5.   Elenco delle componenti principali del dispositivo e, ove applicabile, dei rispettivi contrassegni: …

3.   Disegni

3.1.   Disegni delle componenti principali del dispositivo (i disegni devono illustrare lo spazio previsto per il marchio di omologazione ECE): …

4.   Istruzioni

4.1.   Elenco dei veicoli sui quali il dispositivo è destinato ad essere montato: …

4.2.   Descrizione del metodo di montaggio illustrata con foto e/o disegni: …

4.3.   Istruzioni per l’uso: …

4.4.   Eventuali istruzioni per la manutenzione: …

4.5.   Per un SAV omologato come entità tecnica da installare in una posizione specifica su determinati veicoli, in virtù delle condizioni di montaggio, la descrizione dei paragrafi del presente regolamento che non sono applicabili: …

PARTE 2

Scheda informativa conforme alla parte II del regolamento n. 97 concernente l’omologazione ECE di un tipo di veicolo relativamente al suo sistema di allarme e al suo sistema di immobilizzazione

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

Senza/compreso un sistema di allarme (2)

Senza/compreso un immobilizzatore (2)

1.   Indicazioni generali

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

1.2.   Tipo: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (3): …

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Categoria di veicolo (4): …

1.5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

1.6.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.7.   Indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

2.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.2.   Guida a sinistra/guida a destra (2): …

3.   Varie

3.1.   Dispositivi atti a prevenire eventuali usi non autorizzati del veicolo: …

3.1.2.   Immobilizzatore del veicolo: …

3.1.2.1.   Numero di omologazione, se disponibile: …

3.1.2.2.   Per gli immobilizzatori non ancora omologati: …

3.1.2.2.1.   Una descrizione tecnica dettagliata dell’immobilizzatore del veicolo e degli accorgimenti attuati per evitarne l’attivazione accidentale: …

3.1.2.2.2.   I sistemi su cui agisce l’immobilizzatore del veicolo: …

3.1.2.2.3.   Numero di codici intercambiabili effettivi, ove applicabile: …

3.1.3.   Eventuale sistema di allarme: …

3.1.3.1.   Numero di omologazione, se disponibile: …

3.1.3.1.1.   Una descrizione dettagliata del tipo di veicolo relativamente alla disposizione del SAV installato illustrata con fotografie e/o disegni (se il SAV è già omologato come entità tecnica, è consentito fare riferimento alla descrizione di cui al paragrafo 4.2 della scheda informativa del fabbricante del SAV): …

3.1.3.2.   Per i sistemi di allarme non ancora omologati: …

3.1.3.2.1.   Una descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse al sistema di allarme installato: …

3.1.3.2.2.   Un elenco delle componenti costitutive principali del sistema di allarme: …

PARTE 3

Scheda informativa conforme ai paragrafi pertinenti della parte III del regolamento n. 97 relativo all’omologazione ECE di una componente o di un’entità tecnica relativamente al sistema di immobilizzazione

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

1.   Indicazioni generali

1.1.   Marca (denominazione commerciale del fabbricante): …

1.2.   Tipo: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (5): …

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

1.5.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.6.   Indirizzo degli stabilimenti di montaggio: …

2.   Descrizione del dispositivo

2.1.   Una descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse al sistema di allarme installato: …

2.1.1.   Un elenco delle componenti costitutive principali del sistema di allarme: …

2.1.2.   Gli accorgimenti attuati per evitare i falsi allarmi: …

2.2.   Gamma di protezione offerta dal dispositivo: …

2.3.   Metodo di attivazione/disattivazione del dispositivo: …

2.4.   Numero di codici intercambiabili effettivi, ove applicabile: …

2.5.   Elenco delle componenti costitutive principali del dispositivo e, ove applicabile, dei rispettivi contrassegni: …

3.   Disegni

3.1.   Disegni delle principali componenti del dispositivo (i disegni devono illustrare lo spazio previsto per il marchio di omologazione ECE o per il marchio di riferimento, secondo i casi): …

4.   Istruzioni

4.1.   Elenco dei veicoli sui quali il dispositivo è destinato ad essere installato: …

4.2.   Descrizione del metodo di montaggio illustrato con fotografie e/o disegni: …

4.3.   Istruzioni per l’uso: …

4.4.   Eventuali istruzioni per la manutenzione: …


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non attengono alla descrizione di componenti o entità tecniche che rientrano nella presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

(2)  Barrare la dicitura inutile (in alcuni casi, laddove più di una voce è applicabile, non è necessario barrare nulla).

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non attengono alla descrizione di componenti o entità tecniche che rientrano nella presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).

(4)  Come definito nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1, modificato).

(5)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non attengono alla descrizione di componenti o entità tecniche che rientrano nella presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (ad esempio ABC??123??).


ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 3

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 5

CONFIGURAZIONI DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

Figura 1

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Figura 2

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Figura 3

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La configurazione del marchio di omologazione apposto su un veicolo o un SAV rappresentata nella figura 1 qui sopra indica che il tipo in questione è stato approvato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01 di cui all’omologazione n. 011234.

La configurazione del marchio di omologazione apposto su un veicolo o un immobilizzatore rappresentata nella figura 2 qui sopra indica che il tipo in questione è stato approvato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01 di cui all’omologazione n. 011234.

La configurazione del marchio di omologazione apposto su un veicolo o un SAV e un immobilizzatore rappresentata nella figura 3 qui sopra indica che il tipo in questione è stato approvato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01 di cui all’omologazione n. 011234.

Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01.

MODELLO B

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Il marchio di omologazione qui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo in questione è stato omologato per quanto concerne il suo sistema di allarme nei Paesi Bassi (E 4) conformemente ai regolamenti nn. 18 (1) e 97.

Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date in cui tali omologazioni sono state rilasciate, il regolamento n. 18 comprendeva la serie di emendamenti 02 e il regolamento n. 97 comprendeva la serie di emendamenti 01.


(1)  Il secondo numero è fornito esclusivamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 6

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

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ALLEGATO 7

MODELLO DI CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE

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ALLEGATO 8

PARAGRAFI 7.2.11 E 19

Prova di sistemi per la protezione dell’abitacolo

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ALLEGATO 9

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Nota: Per provare la compatibilità elettromagnetica, applicare il paragrafo 1 o 2 a seconda delle strutture di prova.

1.   METODO ISO

Immunità ai disturbi condotti lungo le linee di alimentazione

Si applicano gli impulsi di prova 1, 2a/2b, 3a, 3b, 4 e 5a/5b conformemente alla norma ISO 7637-2:2004 alle linee di alimentazione, nonché ad altre connessioni del SAV/SA che potrebbero essere collegate operativamente alle linee di alimentazione.

Per quanto concerne l’impulso di prova 5, l’impulso 5b si applica ai veicoli muniti di alternatore con diodo di limitazione interno e l’impulso 5a si applica negli altri casi.

Per quanto concerne l’impulso 2, l’impulso 2a si applica sempre e l’impulso 2b si può applicare previo accordo tra il fabbricante del veicolo e i servizi tecnici di omologazione.

Previo accordo del servizio tecnico, non è necessario applicare l’impulso di prova 5a/5b nelle seguenti circostanze:

a)

omologazione di un SAV che deve essere omologato come entità tecnica e destinato ad essere montato su veicoli privi di alternatore.

In questo caso, il fabbricante del SAV:

i)

specifica al paragrafo 4.5 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 1), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si è applicata al SAV (a norma della parte I del presente regolamento); e

ii)

riporta al paragrafo 4.1 della scheda informativa l’elenco dei veicoli sui quali il SAV è destinato ad essere montato e al paragrafo 4.2 le pertinenti condizioni di installazione;

b)

omologazione di un veicolo relativamente ad un SA destinato ad essere montato su veicoli privi di alternatore.

In questo caso, il fabbricante specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica al SA in virtù della natura delle condizioni di installazione;

c)

omologazione di un veicolo relativamente all’installazione di un SAV omologato come entità tecnica e destinato ad essere montato su veicoli privi di alternatore.

In questo caso, il fabbricante del veicolo specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica all’installazione del SAV laddove le pertinenti condizioni di installazione sono soddisfatte.

La presente prescrizione non si applica nei casi in cui le informazioni richieste al paragrafo 3.1.3.1.1 dell’allegato 1 A, parte 2, sono già state fornite per l’omologazione dell’entità tecnica.

SAV/SA nello stato «disinserito» e «inserito»

Si applicano gli impulsi di prova da 1 a 5. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Intensità/stato funzionale (per le linee di alimentazione)

Impulso di prova n.

Livello di prova

Stato funzionale

1

III

C

2a

III

B

2b

III

C

3a

III

A

3b

III

A

4

III

B

5a/5b

III

A

Immunità a disturbi accoppiati su linee di segnalazione

I conduttori non collegati a linee di alimentazione (ad esempio, linee di segnalazione speciali) devono essere provati conformemente alla norma internazionale ISO/DIS 7637:1993 parte 3. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Severità/stato funzionale (per linee di segnalazione)

Numero di impulso di prova

Livello di prova

Stato funzionale

3a

III

C

3b

III

A

Immunità a disturbi ad alta frequenza irradiati

Le prove di immunità di un SAV/SA in un veicolo possono essere eseguite secondo le prescrizioni del regolamento n. 10, serie di emendamenti 02, e i metodi di prova illustrati nell’allegato 6 per i veicoli e nell’allegato 9 per un’unità tecnica distinta.

Disturbo elettrico da scariche elettrostatiche

L’immunità a disturbi elettrici deve essere provata secondo la relazione tecnica ISO/TR 10605-1993.

Previo accordo del servizio tecnico, non è necessario applicare la presente prescrizione nelle seguenti circostanze:

a)

omologazione di un SAV che deve essere omologato come entità tecnica.

In questo caso, il fabbricante del SAV:

i)

specifica al paragrafo 4.5 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si è applicata al SAV (a norma della parte I del presente regolamento); e

ii)

riporta al paragrafo 4.1 della scheda informativa l’elenco dei veicoli sui quali il SAV è destinato ad essere montato e al paragrafo 4.2 le pertinenti condizioni di installazione;

b)

omologazione di un veicolo relativamente ad un SA.

In questo caso, il fabbricante specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica al SA in virtù della natura delle condizioni di installazione;

c)

omologazione di un veicolo relativamente all’installazione di un SAV omologato come entità tecnica.

In questo caso, il fabbricante del veicolo specifica al paragrafo 3.1.3.1.1 della scheda informativa (allegato 1 A, parte 2), che la prescrizione di cui al presente paragrafo non si applica all’installazione del SAV laddove le pertinenti condizioni di installazione sono soddisfatte.

La presente prescrizione non si applica nei casi in cui le informazioni richieste al paragrafo 3.1.3.1.1 dell’allegato 1 A, parte 2, sono già state fornite per l’omologazione dell’entità tecnica.

Emissioni irradiate

Le prove devono essere eseguite secondo le prescrizioni del regolamento n. 10, serie di emendamenti 02, nonché i metodi di prova illustrati negli allegati 4 e 5 per i veicoli o negli allegati 7 e 8 per un’unità tecnica distinta.

2.   METODO IEC

Campo elettromagnetico

Il SAV/SA deve essere sottoposto alla prova di base eseguendo la prova del campo elettromagnetico descritta nella pubblicazione IEC 839-1-3-1998 prova A-13 con una gamma di frequenza da 20 a 1 000 MHz per un livello di forza del campo di 30 V/m.

Inoltre, il SAV/SA deve essere sottoposto alle prove dei transienti elettrici condotti e accoppiati descritte nella norma internazionale ISO 7637 rispettivamente parte 1:1990, 2:1990 o 3:1993.

Disturbo elettrico da scariche elettrostatiche

Il SAV/SA deve essere sottoposto alla prova di base per valutarne l’immunità alle scariche elettrostatiche come descritto nella norma EN 61000-4-2 o nella norma ISO/TR 10605-1993, a discrezione del fabbricante.

Emissioni irradiate

Il SAV/SA deve essere sottoposto a prove di soppressione dell’interferenza di radiofrequenza secondo le prove previste dal regolamento n. 10, serie di emendamenti 02, e i metodi di prova illustrati negli allegati 4 e 5 per i veicoli e negli allegati 7 e 8 per un’unità tecnica distinta.


ALLEGATO 10

PRESCRIZIONI PER INTERRUTTORI A CHIAVE MECCANICI

1.

Il cilindro dell’interruttore a chiave non deve sporgere di più di 1 mm dalla cappottatura e la parte sporgente deve essere conica.

2.

La giunzione tra l’interno del cilindro e il suo involucro esterno deve sopportare una forza di trazione di 600 N e una coppia di 25 Nm.

3.

L’interruttore a chiave deve essere provvisto di una protezione atta a impedire la perforazione del cilindro.

4.

Il profilo della chiave deve prevedere almeno 1 000 combinazioni effettive.

5.

L’interruttore a chiave non deve essere azionabile con una chiave che differisca di una sola combinazione dalla chiave a esso corrispondente.

6.

L’apertura per l’introduzione della chiave in un interruttore a chiave esterno deve essere chiusa da un otturatore o protetta in altro modo dall’ingresso di sporco e/o acqua.