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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.121.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/243/UE |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2012 della Commissione, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 ) |
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DECISIONI |
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2012/244/UE |
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2012/245/UE |
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2012/246/UE |
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2012/247/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 389/2012 DEL CONSIGLIO
del 2 maggio 2012
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (3), prevede un sistema comune in base al quale gli Stati membri si prestano mutua assistenza e collaborano con la Commissione al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, di contrastare l’evasione delle accise e di seguire le distorsioni nel mercato interno. Alla luce dell’esperienza maturata e tenuto conto dei recenti sviluppi, è necessario apportare una serie di modifiche a detto regolamento. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche necessarie, è opportuno sostituire il regolamento. |
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(2) |
Ai fini del completamento del mercato interno permane la necessità di un sistema di cooperazione amministrativa nel settore delle accise che comprenda tutti gli aspetti della legislazione concernente l'applicazione di accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (4). |
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(3) |
Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile rafforzare il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio di informazioni. Tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all’interno dell’Unione, è importante assicurare un ricorso più generalizzato a formati standard nell’ambito dello scambio di informazioni, affinché le richieste di informazioni siano trattate più rapidamente. Questi requisiti possono essere più efficacemente realizzati attraverso l'utilizzo più sistematico del sistema di informatizzazione istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5). Tale sistema offre attualmente maggiori possibilità rispetto al momento dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2073/2004 e continuerà ad essere sviluppato. È quindi opportuno esigere che gli Stati membri vi facciano ricorso ogniqualvolta ciò sia possibile. |
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(4) |
Lo scambio di informazioni in materia di accise è in larga misura necessario per tracciare un quadro fedele delle attività di alcuni soggetti in questo settore, ma, nel contempo, gli Stati membri non sono liberi di procurarsi o di chiedere informazioni che con tutta probabilità non sono pertinenti per esaminare la posizione in fatto di accise di una data persona o di un determinato gruppo o categoria di persone. |
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(5) |
Ai fini di un corretto coordinamento del flusso di informazioni, è necessario mantenere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 per quanto riguarda un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro. Poiché per motivi di efficienza potrebbero essere necessari contatti più diretti tra le autorità e i funzionari degli Stati membri, è altresì opportuno mantenere le disposizioni in materia di delega e designazione dei funzionari competenti. |
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(6) |
Affinché le informazioni necessarie siano trasmesse in tempo utile, è opportuno mantenere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004 che impongono all’autorità interpellata di agire con la massima rapidità e in ogni caso entro un termine determinato. Tuttavia, il termine per la trasmissione di informazioni di cui lo Stato membro interpellato già dispone dovrebbe essere inferiore al termine normale. |
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(7) |
Ai fini di un monitoraggio efficace delle procedure relative alle accise nelle operazioni transfrontaliere, è necessario continuare a prevedere la possibilità di controlli simultanei da parte degli Stati membri e la presenza di funzionari di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della cooperazione amministrativa. |
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(8) |
Per la gestione delle difficoltà connesse alla notifica transfrontaliera delle decisioni e delle misure amministrative è opportuno mantenere le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2004. |
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(9) |
Per lottare efficacemente contro la frode è opportuno mantenere le disposizioni sullo scambio di informazioni senza previa richiesta. Per facilitare tale scambio è opportuno specificare le categorie di informazioni che devono essere scambiate su base obbligatoria. |
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(10) |
È opportuno che gli Stati membri continuino a potersi scambiare su base volontaria le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, qualora tali informazioni non rientrino nelle categorie di informazioni previste per lo scambio automatico. |
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(11) |
Il ritorno d’informazione è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione. |
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(12) |
L’archiviazione elettronica, da parte degli Stati membri, di taluni dati specifici relativi all'autorizzazione degli operatori economici e dei depositi fiscali è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del sistema delle accise e la lotta contro la frode. Essa consente lo scambio rapido di tali dati tra gli Stati membri e l’accesso automatico alle informazioni. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante il ricorso alle informazioni già contenute nei sistemi informatizzati nazionali per le accise, l’elaborazione di analisi dei rischi che migliorino le informazioni esistenti a livello nazionale sugli operatori economici interessati dalle accise e i loro movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, e mediante l’inclusione di una serie di informazioni relative a soggetti passivi e alle loro operazioni. Poiché le procedure per la determinazione delle accise o per il loro recupero e i termini di prescrizione e gli altri termini variano da uno Stato membro all'altro, è necessario, per garantire l'efficace assistenza reciproca nell'applicazione della legislazione in materia di accise in situazioni transfrontaliere, prevedere un periodo minimo durante il quale ciascuno Stato membro sia tenuto a conservare tali informazioni. |
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(13) |
Per garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati elettroniche, è opportuno prevederne l’aggiornamento regolare. |
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(14) |
È opportuno che gli operatori economici siano in grado di effettuare rapidamente le verifiche necessarie per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Essi dovrebbero poter ottenere la conferma elettronica della validità dei numeri di accisa mediante un registro centrale gestito dalla Commissione e alimentato con le informazioni contenute nelle banche dati nazionali. |
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(15) |
Le norme nazionali in materia di segreto bancario potrebbero compromettere l’efficienza dei meccanismi previsti dal presente regolamento. È quindi opportuno che gli Stati membri non abbiano la facoltà di negare le informazioni richieste unicamente sulla base di tali norme. |
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(16) |
Il presente regolamento dovrebbe far salve e dovrebbe piuttosto integrare le altre misure adottate a livello dell’Unione che contribuiscono alla lotta contro le irregolarità e le frodi nel settore delle accise. |
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(17) |
Per motivi di chiarezza, è utile confermare nel presente regolamento che, qualora informazioni o documenti siano ottenuti con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o su sua richiesta, la loro comunicazione all'autorità competente di un altro Stato membro è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria se tale autorizzazione è prescritta dalla legislazione dello Stato membro che trasmette i dati. |
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(18) |
Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione a norma del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). |
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(19) |
Lo scambio di informazioni con i paesi terzi si è rivelato utili ai fini della corretta applicazione della legislazione in materia di accise e dovrebbe pertanto essere mantenuto. La direttiva 95/46/CE stabilisce i requisiti specifici per la comunicazione delle informazioni ai paesi terzi che devono soddisfare gli Stati membri. |
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(20) |
Per l’applicazione efficace del presente regolamento potrebbe essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare i rilevanti interessi economici e finanziari degli Stati membri, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. Vista la necessità di preservare gli elementi di prova nei casi di sospette irregolarità fiscali o frodi e di evitare qualsiasi interferenza con la corretta valutazione del rispetto della legislazione in materia di accise, potrebbe essere necessario limitare gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati e i diritti della persona interessata concernenti la trasmissione di informazioni, l'accesso ai dati e la divulgazione delle operazioni di trattamento, nel corso dello scambio dei dati personali a norma del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate. |
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(21) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di taluni articoli del presente regolamento e di descrivere le principali categorie di dati che possono essere scambiati dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8). |
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(22) |
Poiché gli atti di esecuzione sono misure di portata generale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 182/2011, per la loro adozione è opportuno applicare la procedura di esame. |
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(23) |
È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. È opportuno pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione. |
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(24) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che richiedono un approccio armonizzato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dell’unità d’azione e dell’efficacia perseguite, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(25) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8). Tenuto conto dei limiti fissati dal presente regolamento, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri. |
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(26) |
È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2073/2004. |
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(27) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere (9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione in materia di accise devono cooperare tra loro e con la Commissione allo scopo di garantire l’osservanza di tale legislazione. A tal fine esso definisce norme e procedure che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare e di scambiarsi, per via elettronica o in altro modo, le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della suddetta legislazione.
2. Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza in materia penale.
3. Esso non pregiudica l’esecuzione di eventuali obblighi più ampi in relazione all'assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi accordi bilaterali o multilaterali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«autorità competente», l’autorità designata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1; |
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2) |
«autorità richiedente», l’ufficio centrale di collegamento per le accise oppure un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente; |
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3) |
«autorità interpellata», l’ufficio centrale di collegamento per le accise oppure un servizio di collegamento o un funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente; |
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4) |
«ufficio delle accise», qualsiasi ufficio in cui possono essere espletate formalità previste dalle norme in materia di accise; |
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5) |
«scambio automatico connesso a un evento», la comunicazione sistematica, senza preventiva richiesta, di informazioni con una struttura predetefinita riguardanti un evento di interesse e ogniqualvolta tali informazioni siano disponibili, diversa dallo scambio di informazioni di cui all’articolo 21 della direttiva 2008/118/CE; |
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6) |
«scambio automatico regolare», la comunicazione sistematica, senza preventiva richiesta, di informazioni con una struttura predefinita, a intervalli regolari prestabiliti; |
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7) |
«scambio spontaneo», la comunicazione di informazioni, senza preventiva richiesta, a un altro Stato membro nei casi non contemplati ai punti 5) o 6) o all'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE; |
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8) |
«sistema informatizzato», il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (10); |
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9) |
«persona», una persona fisica, una persona giuridica, qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire e qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica; |
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10) |
«operatore economico», una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla legislazione in materia di accise, sia essa a tal fine autorizzata o no; |
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11) |
«con mezzi elettronici», l'uso di qualsiasi tipo di attrezzatura elettronica atta a consentire il trattamento, compresa la trasmissione e la compressione, e l’archiviazione di dati, compreso il sistema informatizzato di cui al punto 8); |
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12) |
«numero di accisa», il numero di identificazione assegnato dagli Stati membri ai fini dell’accisa nei registri degli operatori economici e dei luoghi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b); |
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13) |
«movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione», il movimento tra due o più Stati membri di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall’accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE o di prodotti soggetti ad accisa dopo l’immissione in consumo ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva 2008/118/CE; |
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14) |
«indagine amministrativa», qualsiasi controllo, verifica o altro intervento effettuati dalle autorità competenti preposte all'applicazione della legislazione in materia di accise nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di garantire la corretta applicazione della sudetta legislazione; |
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15) |
«rete CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità; |
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16) |
«accise», le tasse di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE; |
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17) |
«documento di assistenza amministrativa reciproca», un documento elaborato dal sistema informatizzato e utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 15 o dell’articolo 16 e per il follow-up ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 16; |
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18) |
«documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva», un documento su supporto cartaceo utilizzato per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 15, qualora il sistema informatizzato non sia disponibile; |
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19) |
«controllo simultaneo», il controllo coordinato, connesso alla legislazione in materia di accise, della situazione di un operatore economico o di persone collegate, organizzato da due o più Stati membri partecipanti aventi interessi comuni o complementari. |
Articolo 3
Autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente a nome della quale deve essere applicato il presente regolamento. Esso informa senza indugio la Commissione di tale designazione e di ogni successiva modifica.
2. La Commissione mette a disposizione un elenco delle autorità competenti e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Uffici centrali di collegamento per le accise e servizi di collegamento
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento per le accise quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa con riguardo alla legislazione in materia di accise. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
L’ufficio centrale di collegamento per le accise può essere inoltre designato quale responsabile dei contatti con la Commissione ai fini del presente regolamento.
2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento, diversi dall’ufficio centrale di collegamento per le accise, con la competenza attribuita conformemente alla normativa nazionale o alla politica di detto Stato, per scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.
L’ufficio centrale di collegamento per le accise provvede affinché l’elenco di questi servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.
Articolo 5
Funzionari competenti
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare, alle condizioni stabilite dallo Stato membro, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni ai sensi del presente regolamento.
L’autorità competente può limitare la portata di tale designazione.
Spetta all’ufficio centrale di collegamento per le accise tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri interessati.
2. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 sono ritenuti funzionari competenti ai fini di tali articoli, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.
Articolo 6
Obblighi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise, dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti
1. L’ufficio centrale di collegamento per le accise è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri e in particolare:
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a) |
dello scambio di informazioni di cui all’articolo 8; |
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b) |
della trasmissione delle notifiche relative alle decisioni amministrative e alle misure richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14; |
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c) |
degli scambi obbligatori di informazioni ai sensi dell’articolo 15; |
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d) |
degli scambi spontanei di informazioni ai sensi dell’articolo 16; |
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e) |
della presentazione di un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 16, paragrafo 2; |
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f) |
dello scambio di informazioni presenti nella banca dati elettronica di cui all’articolo 19; |
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g) |
della trasmissione di dati statistici e di altre informazioni ai sensi dell’articolo 34. |
2. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza, o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest’ultimo.
3. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all’ufficio centrale di collegamento per le accise del suo Stato membro nonché al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso, i termini previsti all’articolo 11 decorrono dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento per le accise e al funzionario competente del servizio di collegamento responsabile, e comunque entro una settimana dal ricevimento della richiesta di cui alla prima frase del presente paragrafo.
Articolo 7
Informazioni o documenti ottenuti con l’autorizzazione o su richiesta dell’autorità giudiziaria
1. La comunicazione all'autorità competente di un altro Stato membro di informazioni o documenti ottenuti da un'autorità competente con l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria o su sua richiesta è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se tale autorizzazione è prescritta dalla legislazione nazionale.
2. Qualora, nel caso di una richiesta di informazioni, l'autorità giudiziaria neghi tale autorizzazione all'autorità interpellata, quest'ultima ne informa l'autorità richiedente conformemente all'articolo 25, paragrafo 5.
CAPO II
COOPERAZIONE SU RICHIESTA
Articolo 8
Obblighi generali dell’autorità interpellata
1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, anche in relazione a uno o più casi specifici, con particolare riguardo ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata predispone lo svolgimento delle eventuali indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in questione.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.
4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta, l’autorità interpellata, o l’autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.
5. L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno d’informazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato.
Articolo 9
Modalità della richiesta e della risposta
1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’articolo 8 e le risposte a tali richieste sono scambiate mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di assistenza amministrativa reciproca viene utilizzato un documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
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a) |
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca; |
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b) |
le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca; |
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c) |
il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva; |
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d) |
le norme e le procedure riguardanti l’uso del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva. |
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro stabilisce in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile.
4. Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.
Articolo 10
Trasmissione di documenti
1. I documenti da trasmettere ai sensi dell’articolo 8, a prescindere dal loro contenuto, sono acclusi al documento di assistenza amministrativa reciproca di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile o difficilmente praticabile, i documenti sono trasmessi per via elettronica o in altro modo.
2. L’autorità interpellata è obbligata a fornire documenti originali soltanto se sono necessari ai fini perseguiti dall’autorità richiedente e qualora fornirli non sia contrario alle disposizioni applicabili nello Stato membro dell’autorità interpellata.
Articolo 11
Termini
1. L’autorità interpellata trasmette le informazioni di cui all’articolo 8 quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se l’autorità interpellata è già in possesso delle informazioni, tale termine è fissato ad un mese.
2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
3. Qualora non sia in grado di dare seguito alla richiesta entro il termine di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata, entro il termine di un mese, informa l’autorità richiedente mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, delle circostanze che le impediscono di rispettare il termine prescritto e indica quando potrà dare seguito alla richiesta.
Articolo 12
Partecipazione di funzionari di altri Stati membri alle indagini amministrative
1. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari autorizzati dall’autorità richiedente possono essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le loro funzioni, al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell’autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell’autorità richiedente.
2. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative condotte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
Se viene raggiunto tale accordo, i funzionari dell’autorità richiedente possono avere accesso agli stessi luoghi e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, per il tramite di tali funzionari e unicamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa. I funzionari dell’autorità richiedente svolgono indagini o pongono domande solo con il consenso e sotto il controllo di funzionari dell’autorità interpellata. Essi esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata.
3. I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Articolo 13
Controlli simultanei
1. Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un Stato membro soltanto.
2. Al fine di avviare un controllo simultaneo ai sensi del paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro presenta una proposta alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.
La proposta:
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a) |
specifica il caso o i casi per i quali è proposto il controllo simultaneo; |
|
b) |
identifica ogni singola persona in relazione alla quale si intende effettuare tale controllo; |
|
c) |
fornisce le ragioni che giustificano la necessità di un controllo comune; |
|
d) |
specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati. |
3. Le autorità competenti che ricevono una proposta di cui al paragrafo 2 confermano il loro accordo a partecipare ai controlli simultanei o comunicano il loro rifiuto motivato all’autorità competente proponente quanto prima possibile, ma comunque entro un mese dal ricevimento della proposta.
4. Ogni autorità competente che partecipa ad un controllo simultaneo designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo simultaneo.
5. Al termine del controllo simultaneo, se tale informazione può essere di particolare interesse per altri Stati membri, le autorità competenti informano senza indugio gli uffici centrali di collegamento per le accise degli altri Stati membri in merito a eventuali metodi o pratiche riscontrati nel corso del controllo simultaneo che sono stati effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise.
Articolo 14
Richiesta di notifica di decisioni e misure amministrative
1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme che disciplinano analoghe notifiche applicabili nello Stato membro in cui essa ha sede, tutte le decisioni e le misure adottate dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente concernenti l’applicazione della legislazione in materia di accise.
2. Le richieste di notifica di cui al paragrafo 1 precisano l’oggetto della decisione o della misura da notificare e indicano il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.
3. L’autorità interpellata informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1 precisando la data in cui la decisione o la misura è stata notificata al destinatario.
4. Se non è in grado di dare seguito alla richiesta di notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata ne informa per iscritto l’autorità richiedente entro un mese dal ricevimento della richiesta.
L’autorità interpellata non deve rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di notifica a motivo del contenuto della decisione o della misura da notificare.
5. L'autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione al destinatario in conformità delle norme sulla notificazione degli strumenti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate.
6. Il presente articolo non si applica ai documenti di cui all’articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (11).
CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVIA RICHIESTA
Articolo 15
Scambio obbligatorio di informazioni
1. L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, senza previa richiesta e mediante uno scambio automatico regolare o connesso a un evento, nei casi seguenti:
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a) |
se in un altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise; |
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b) |
se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro; |
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c) |
se esiste un rischio di frode o perdita di accise in un altro Stato membro; |
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d) |
in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa; |
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e) |
se durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione si è verificato un evento eccezionale che non è previsto nella direttiva 2008/118/CE e che può incidere sul calcolo delle accise a carico di un operatore economico. |
2. Un’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up da essa intraprese sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno di informazione quanto prima possibile a meno che ciò comporti un onere amministrativo sproporzionato.
3. Se riguardano un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4.
Tuttavia, se per ragioni pratiche non è possibile utilizzare tale documento, lo scambio di informazioni può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.
4. Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di cui al paragrafo 3 viene utilizzato il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
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a) |
le esatte categorie di informazioni che sono oggetto di scambio a norma del paragrafo 1, che per le persone fisiche comprendono dati quali nome, cognome, via, numero civico, codice postale, città, Stato membro, codice fiscale o altro numero identificativo, codice o descrizione del prodotto e altri dati personali correlati, ove disponibili; |
|
b) |
la frequenza dello scambio regolare e i termini per lo scambio connesso ad un evento a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di informazioni; |
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c) |
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca; |
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d) |
il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva; |
|
e) |
le norme e le procedure relative agli scambi dei documenti di cui alle lettere c) e d). |
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione al fine di stabilire in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile dalle autorità competenti ai fini dell’applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 16
Scambio facoltativo di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stat-i membri possono trasmettersi, senza previa richiesta e mediante scambio spontaneo, qualsiasi informazione in loro possesso e il cui scambio non è contemplato dall’articolo 15, necessaria a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.
2. Un’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up da essa intraprese sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno di informazione quanto prima possibile a meno che ciò comporti un onere amministrativo sproporzionato.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
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a) |
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca destinati alla trasmissione dei tipi più comuni di informazioni di cui al paragrafo 1; |
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b) |
le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca. |
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno di informazione di cui al paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 17
Obbligo degli Stati membri di agevolare gli scambi di informazioni senza previa richiesta
Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.
Articolo 18
Limitazione degli obblighi
Ai fini dell’attuazione del presente capo gli Stati membri non sono tenuti ad imporre nuovi obblighi alle persone relativamente alla raccolta di informazioni né ad assumersi oneri amministrativi sproporzionati.
CAPO IV
ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI ELETTRONICHE RELATIVE AGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 19
Archiviazione e scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali
1. Ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente i seguenti registri:
|
a) |
un registro degli operatori economici appartenenti a una delle seguenti categorie:
|
|
b) |
un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali ai sensi dell’articolo 4, punto 11), della direttiva 2008/118/CE. |
2. I registri di cui al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
|
a) |
il numero unico di accisa rilasciato dall’autorità competente per un operatore economico o un luogo; |
|
b) |
il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo; |
|
c) |
la categoria del prodotto soggetto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto soggetto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall'autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (12); |
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d) |
gli estremi dell’ufficio centrale di collegamento per le accise o dell’ufficio delle accise presso i quali si possono ottenere altre informazioni; |
|
e) |
la data a partire dalla quale l’autorizzazione è valida, è modificata e, se del caso, cessa di essere valida; |
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f) |
per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 23 della direttiva 2008/118/CE, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della medesima direttiva; |
|
g) |
per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE; |
|
h) |
per i destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE diversi da quelli di cui alla lettera i) del presente paragrafo, il contenuto dell’autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità dell’autorizzazione; |
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i) |
nel caso di destinatari registrati di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE in possesso di un’autorizzazione a ricevere vino da speditori che beneficiano della deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE, è valido il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda la quantità di prodotti soggetti ad accisa e il periodo di validità dell’autorizzazione. Nel registro figura in questo caso un riferimento alla deroga di cui all’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE; |
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j) |
per i depositi fiscali, il depositario autorizzato o l’elenco dei depositari autorizzati per il cui uso è autorizzato il deposito fiscale. |
3. L’ufficio centrale di collegamento per le accise o un servizio di collegamento di ogni Stato membro provvede affinché le informazioni contenute nei registri nazionali siano complete, esatte e aggiornate.
4. Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 riguardanti operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa tra Stati membri sono scambiate automaticamente mediante un registro centrale.
La Commissione gestisce il registro nell’ambito del sistema informatizzato in modo da garantire in qualsiasi momento una panoramica precisa e aggiornata dell’insieme dei dati dei registri nazionali trasmessi da tutti gli Stati membri.
Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione il contenuto del registro nazionale e le sue eventuali modifiche.
Articolo 20
Accesso alle informazioni e rettifica delle informazioni
1. La Commissione provvede affinché le persone che intervengono nel movimento di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa tra Stati membri possono ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4. La Commissione trasmette le eventuali richieste presentate da un operatore economico di rettifica di tali informazioni all’ufficio centrale di collegamento per le accise o al servizio di collegamento competente per l’autorizzazione dell’operatore economico in questione.
2. Gli uffici centrali di collegamento per le accise o i servizi di collegamento degli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici possono ottenere conferma delle informazioni ad essi attinenti detenute ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e possono ottenere la rettifica di eventuali inesattezze.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può, alle condizioni stabilite da tale Stato membro, autorizzare l'ufficio centrale di collegamento per le accise o i servizi di collegamento designati a comunicare una conferma delle informazioni detenute ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 21
Conservazione dei dati
1. Ogni Stato membro conserva le informazioni riguardanti i movimenti di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione e i dati contenuti nei registri nazionali di cui all’articolo 19 per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto inizio il movimento, affinché tali informazioni possano essere utilizzate per le procedure previste dal presente regolamento. Tale periodo può essere limitato a tre anni per le informazioni introdotte nei registri nazionali anteriormente al 1o luglio 2012.
2. Le informazioni raccolte mediante il sistema informatizzato sono conservate in tale sistema in modo che sia possibile procedere alla loro estrazione e al successivo trattamento a seguito di una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 8.
Articolo 22
Attuazione
La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare:
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a) |
i dettagli tecnici relativi all’aggiornamento automatico delle banche dati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e del registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4; |
|
b) |
le regole e le procedure riguardanti l’accesso alle informazioni e la rettifica delle medesime ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
CAPO V
CONDIZIONI COMUNI IN MATERIA DI ASSISTENZA
Articolo 23
Regime linguistico
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata è richiesta soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.
Articolo 24
Qualità del servizio
1. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le parti del sistema informatizzato necessarie per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento siano correttamente funzionanti e siano oggetto di adeguati interventi di manutenzione e sviluppo.
2. La Commissione e gli Stati membri concludono un accordo sul livello dei servizi e stabiliscono di comune accordo una politica di sicurezza per il sistema informatizzato. L’accordo sul livello dei servizi definisce la qualità tecnica e la quantità dei servizi da fornire a cura della Commissione e degli Stati membri per garantire il corretto funzionamento di tutte le parti del sistema informatizzato e del sistema di comunicazione elettronica e l'assegnazione delle responsabilità per quanto riguarda l’ulteriore sviluppo del sistema.
Articolo 25
Limitazioni generali degli obblighi dell’autorità interpellata
1. L’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento a condizione che:
|
a) |
l’autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi, nelle circostanze in questione, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito; e |
|
b) |
il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo. |
2. Il presente regolamento non impone all'autorità competente di uno Stato membro l’obbligo di effettuare indagini o di trasmettere informazioni quando la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato membro non consentano alle proprie autorità di effettuare tali indagini o di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.
3. L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.
4. La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.
5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza. A fini statistici, le autorità competenti comunicano annualmente alla Commissione le categorie di motivi per i quali è opposto il rifiuto.
6. I paragrafi 2, 3 o 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
Articolo 26
Spese
Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese sostenute nell’applicazione del presente regolamento, ad eccezione di richieste relative a compensi versati a periti.
Articolo 27
Importo minimo
1. Una richiesta di assistenza può essere subordinata ad una soglia minima basata sulle accise potenzialmente dovute.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare la soglia di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 28
Segreto d’ufficio, protezione dei dati e uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento
1. Le informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento e tutte le informazioni cui abbia avuto accesso un funzionario, un altro agente o un contraente nell’esercizio delle sue funzioni sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione dello Stato membro che riceve tali informazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per gli scopi seguenti:
|
a) |
accertamento della base imponibile delle accise; |
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b) |
riscossione o controllo amministrativo delle accise; |
|
c) |
controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; |
|
d) |
analisi di rischio nel settore delle accise; |
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e) |
indagini nel settore delle accise; |
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f) |
accertamento di altre tasse, dazi e oneri contemplati dall’articolo 2 della direttiva 2010/24/UE. |
Tuttavia, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.
Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi che possono comportare l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati a seguito di violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.
3. Quando l’autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall’autorità interpellata possano essere utili all’autorità competente di un altro Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima. Essa informa al riguardo l’autorità interpellata.
L’autorità interpellata può subordinare la trasmissione delle informazioni a un altro Stato membro al suo consenso preventivo.
4. Ogni trattamento di dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento è soggetto alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 12 e all’articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva. Tali restrizioni sono proporzionate agli interessi in questione.
Articolo 29
Accesso alle informazioni autorizzato dalla Commissione
A persone debitamente autorizzate dalla Commissione può essere dato accesso alle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 4, soltanto nella misura necessaria per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI e per il funzionamento del registro centrale.
Tali persone sono tenute al segreto d’ufficio. Le informazioni cui è dato accesso sono protette come dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 30
Valore probatorio delle informazioni
Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, comunicati dall’autorità competente di uno Stato membro all’autorità competente di un altro Stato membro ai sensi del presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dell'altro Stato membro allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità all'altro Stato membro.
Articolo 31
Obbligo di cooperazione
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:
|
a) |
garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità di cui agli articoli da 3 a 5; |
|
b) |
istituire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini del coordinamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo; |
|
c) |
garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento. |
2. La Commissione comunica senza indugio all’autorità competente di ogni Stato membro le informazioni che riceve e che è in grado di fornire, necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise.
Articolo 32
Relazioni con paesi terzi
1. Un’autorità competente di uno Stato membro che riceve informazioni da un paese terzo può trasmetterle alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro che possa avere interesse a dette informazioni e, in particolare, alle autorità competenti che le richiedano, nella misura in cui sia consentito dagli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza. Tali informazioni possono essere trasmesse anche alla Commissione se presentano un interesse per l’Unione ai fini del presente regolamento.
2. Qualora il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione in materia di accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a detto paese terzo, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato membro sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, ai fini della corretta applicazione di accise o tasse analoghe, dazi e oneri applicabili nel paese terzo, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale.
Articolo 33
Assistenza agli operatori economici
1. Le autorità di uno Stato membro nel quale è stabilito uno speditore di prodotti soggetti ad accisa possono fornire assistenza a tale speditore qualora quest’ultimo non riceva la nota di ricevimento di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, detta direttiva o, nelle situazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1 della stessa direttiva, la copia del documento di accompagnamento di cui all’articolo 34 della stessa.
Tale assistenza lascia impregiudicati gli obblighi fiscali dello speditore che ne fruisce.
2. Se, nel fornire assistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro ritiene necessario ottenere informazioni da un altro Stato membro, chiede tali informazioni a norma dell’articolo 8. L’altro Stato membro può rifiutarsi di procurare le informazioni richieste se lo speditore non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere la prova della conclusione del movimento di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri.
CAPO VI
VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Valutazione del sistema, raccolta di statistiche operative e relazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione quanto segue:
|
a) |
tutte le informazioni disponibili in relazione all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, compresi i dati statistici necessari per la sua valutazione; |
|
b) |
tutte le informazioni disponibili in relazione ai metodi e alle pratiche effettivamente o presumibilmente utilizzati per contravvenire alla legislazione in materia di accise, se tali metodi o pratiche rivelano carenze o lacune nel funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento. |
Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione in materia di accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.
La Commissione trasmette le informazioni comunicate dagli Stati membri agli altri Stati membri interessati.
L’obbligo di comunicare informazioni e dati statistici non deve comportare un aumento ingiustificato dell’onere amministrativo.
3. Fatto salvo l’articolo 28, la Commissione può estrarre direttamente informazioni, a fini diagnostici e statistici, dai messaggi generati dal sistema informatizzato.
4. Le informazioni comunicate dagli Stati membri o estratte dalla Commissione ai fini dei paragrafi da 1a 3 non devono contenere dati individuali o personali.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscano i pertinenti dati statistici che devono essere comunicati dagli Stati membri, le informazioni che possono essere estratte dalla Commissione e le relazioni statistiche che devono essere elaborate dalla Commissione e dagli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Articolo 35
Comitato delle accise
1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 36
Abrogazione del regolamento (CE) n. 2073/2004
Il regolamento (CE) n. 2073/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tabella di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 37
Relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta, in particolare, delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.
Articolo 38
Accordi bilaterali
Se le autorità competenti raggiungono un accordo su questioni bilaterali contemplate dal presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
(1) Parere del 29 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 45.
(3) GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
(5) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(9) Parere del 18 gennaio 2012.
(10) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.
ALLEGATO
Concordanza del regolamento (CE) n. 2073/2004 con il regolamento (UE) n. 389/2012
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Articolo numero nel regolamento (CE) n. 2073/2004 |
Articolo numero nel regolamento (UE) n. 389/2012 |
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3 |
3, 4, 5, 6 |
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4 |
7 |
|
5 |
8 |
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6 |
9 |
|
7 |
7, 10 |
|
8 |
11 |
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9 |
11 |
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10 |
11 |
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11 |
12 |
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12 |
13 |
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13 |
13 |
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14 |
14 |
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15 |
14 |
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16 |
14 |
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17 |
15 |
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18 |
15 |
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19 |
16 |
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20 |
17 |
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21 |
18 |
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22 |
19, 20 |
|
23 |
— |
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24 |
33 |
|
25 |
21 |
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26 |
34 |
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27 |
32 |
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28 |
9, 15, 16, 22 |
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29 |
23 |
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30 |
25, 27, 28 |
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31 |
28, 29, 32 |
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32 |
30 |
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33 |
31 |
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34 |
35 |
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35 |
37 |
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36 |
38 |
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37 |
39 |
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II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2012
relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali
(2012/243/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata («memorandum di cooperazione») conformemente al mandato adottato dal Consiglio il 17 dicembre 2009 che autorizzava la Commissione all’apertura dei negoziati. |
|
(2) |
Il memorandum di cooperazione è stato firmato a nome dell’Unione il 4 maggio 2011 e applicato a titolo provvisorio a partire da tale data, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
|
(3) |
Il memorandum di cooperazione dovrebbe essere concluso a nome dell’Unione. |
|
(4) |
È necessario stabilire le modalità procedurali per la partecipazione dell’Unione al comitato misto istituito dal memorandum di cooperazione, alla risoluzione delle controversie, all’adozione di nuovi allegati, nonché alla modifica degli allegati del memorandum, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata è approvato a nome dell’Unione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all’articolo 9.2 del memorandum di cooperazione.
Articolo 3
Il Consiglio stabilisce la posizione che l’Unione deve assumere in sede di comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 7.1 del memorandum di cooperazione («comitato misto») per quanto riguarda l’adozione di nuovi allegati del memorandum e relative modifiche, conformemente all’articolo 7.3, lettera c), del memorandum.
Articolo 4
1. La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio e tenuto pienamente conto del suo parere, stabilisce la posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto riguardo alle decisioni di cui all’articolo 7.3, lettere a), b) e c), del memorandum di cooperazione in relazione agli accordi di lavoro e riguardo alle decisioni di cui all’articolo 7.3, lettere d) ed e), del memorandum di cooperazione.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, può adottare i provvedimenti opportuni a norma degli articoli 4 e 5 del memorandum di cooperazione.
3. Nell’ambito del comitato misto l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
4. La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo 8 del memorandum di cooperazione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) Il memorandum di cooperazione è stato pubblicato nella GU L 232 del 9.9.2011, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
REGOLAMENTI
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8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 390/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili, una delle quali è che possono essere importati nell’Unione soltanto volatili provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi di cui all’allegato I della direttiva. |
|
(2) |
Le Filippine hanno chiesto alla Commissione di autorizzare l’importazione nell’Unione da parti del loro territorio di volatili allevati in cattività a norma del regolamento (CE) n. 318/2007. Esperti della Commissione hanno effettuato una missione d’ispezione nelle Filippine al fine di valutare se tale paese rispettasse le disposizioni sulle condizioni di polizia sanitaria per tali volatili e sui controlli da mettere in atto. |
|
(3) |
Le Filippine hanno fornito garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla normativa dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 318/2007 applicabile alle importazioni nell’Unione di volatili allevati in cattività provenienti da una parte del proprio territorio, ossia la regione della capitale Manila. Tale parte del territorio delle Filippine va pertanto inclusa nell’elenco che figura nell’allegato I al regolamento (CE) n. 318/2007. |
|
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007. |
|
(5) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2007 è aggiunta la voce seguente:
|
«3. |
Filippine: regione della capitale Manila.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 391/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
64,4 |
|
TN |
124,7 |
|
|
TR |
93,0 |
|
|
US |
39,7 |
|
|
ZZ |
80,5 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
225,1 |
|
TR |
138,1 |
|
|
ZZ |
181,6 |
|
|
0709 93 10 |
JO |
225,1 |
|
TR |
130,4 |
|
|
ZZ |
177,8 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
42,3 |
|
IL |
73,0 |
|
|
MA |
51,2 |
|
|
ZZ |
55,5 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
52,0 |
|
ZA |
91,9 |
|
|
ZZ |
72,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
93,3 |
|
BR |
81,4 |
|
|
CA |
148,4 |
|
|
CL |
93,9 |
|
|
CN |
90,2 |
|
|
MA |
85,1 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
NZ |
130,3 |
|
|
US |
155,8 |
|
|
ZA |
99,5 |
|
|
ZZ |
101,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/21 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 25 aprile 2012
relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali della Corte di giustizia
(2012/244/UE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I mandati di Alexander ARABADJIEV, George ARESTIS, Maria BERGER, Jean-Claude BONICHOT, Anthony BORG BARTHET, José Narciso CUNHA RODRIGUES, Carl Gustav FERNLUND, Egidijus JARAŠIŪNAS, Egils LEVITS, Jiří MALENOVSKÝ, Alexandra PRECHAL, Konrad SCHIEMANN, Antonio TIZZANO e Thomas VON DANWITZ, giudici della Corte di giustizia, e quelli di Yves BOT, Ján MAZÁK, Paolo MENGOZZI e Verica TRSTENJAK, avvocati generali della Corte di giustizia, giungono a scadenza il 6 ottobre 2012. |
|
(2) |
I governi degli Stati membri hanno proposto il rinnovo dei mandati di giudice della Corte di giustizia di Alexander ARABADJIEV, George ARESTIS, Maria BERGER, Jean-Claude BONICHOT, Carl Gustav FERNLUND, Egidijus JARAŠIŪNAS, Egils LEVITS, Jiří MALENOVSKÝ, Alexandra PRECHAL e Thomas VON DANWITZ, e del mandato d'avvocato generale della Corte di giustizia di Yves BOT. Inoltre, i governi degli Stati membri hanno proposto la nomina di José Luís DA CRUZ VILAÇA all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e la nomina di Nils WAHL e Melchior WATHELET all'esercizio delle funzioni d'avvocato generale di detta Corte. Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza dei quattordici candidati summenzionati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia. |
|
(3) |
È opportuno quindi procedere alla nomina di undici giudici e di tre avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018. La nomina di tre giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia per i posti vacanti interverrà successivamente, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018:
|
|
Alexander ARABADJIEV |
|
|
George ARESTIS |
|
|
Maria BERGER |
|
|
Jean-Claude BONICHOT |
|
|
José Luís DA CRUZ VILAÇA |
|
|
Carl Gustav FERNLUND |
|
|
Egidijus JARAŠIŪNAS |
|
|
Egils LEVITS |
|
|
Jiří MALENOVSKÝ |
|
|
Alexandra PRECHAL |
|
|
Thomas VON DANWITZ |
2. Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018:
|
|
Yves BOT |
|
|
Nils WAHL |
|
|
Melchior WATHELET. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2012
Il presidente
J. TRANHOLM-MIKKELSEN
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8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2012
relativa alla revisione dello statuto del Comitato economico e finanziario
(2012/245/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 242,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 114, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, il 1o gennaio 1999 è stato istituito un Comitato economico e finanziario («comitato»). |
|
(2) |
Il 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1998/743/CE, sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario (1). |
|
(3) |
Il 31 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/8/CE, che adotta lo statuto del Comitato economico e finanziario (2); tale statuto è stato riveduto dalla decisione 2003/476/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003 (3), al fine di garantire la continuità di un efficace funzionamento del comitato dopo l’adesione di dieci Stati membri il 1o maggio 2004. |
|
(4) |
Il 26 ottobre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno dichiarato che la presidenza dell’organo preparatorio di cui all’articolo 1 del protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione («gruppo di lavoro Eurogruppo») sarebbe stata attribuita ad un presidente a tempo pieno. Di conseguenza, la persona designata per tale carica cesserà le sue mansioni di funzionario di un’amministrazione nazionale e sarà assunto dalle istituzioni UE. |
|
(5) |
Lo stesso giorno i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno dichiarato che le strutture amministrative esistenti che forniscono assistenza al Consiglio e al comitato, segnatamente il segretariato generale del Consiglio e il segretariato del Comitato economico e finanziario, avrebbero fornito un sostegno adeguato al presidente del vertice euro e al presidente dell’Eurogruppo, sotto la direzione del presidente del comitato/gruppo di lavoro Eurogruppo. |
|
(6) |
Il comitato dovrebbe essere in grado di scegliere il proprio presidente tra i candidati più qualificati, compreso il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo. |
|
(7) |
È pertanto opportuno rivedere lo statuto del comitato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Lo statuto del comitato economico e finanziario, riportato nell’allegato della decisione 1999/8/CE e modificato dalla decisione 2003/476/CE, è sostituito dal testo allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109.
ALLEGATO
«STATUTO DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO
Articolo 1
Il comitato economico e finanziario (“comitato”) svolge i compiti descritti all’articolo 134, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 2
Il comitato può tra l’altro:
|
— |
essere consultato nell’ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell’unione economica e monetaria, |
|
— |
fatto salvo l’articolo 240 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all’evoluzione del tasso di cambio dell’euro, |
|
— |
costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE. |
Articolo 3
I membri del comitato e i loro supplenti esercitano le loro funzioni nell’interesse dell’Unione.
Articolo 4
Il comitato si riunisce sotto la guida del presidente in due formazioni: o con membri scelti nell’ambito delle amministrazioni, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE o con membri delle amministrazioni, della Commissione e della BCE. Il comitato nella sua composizione plenaria riesamina regolarmente l’elenco delle questioni per le quali si prevede che i membri delle banche centrali nazionali partecipino alle riunioni.
Articolo 5
Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali, quando sono presenti, e la Commissione possono partecipare pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni minoritarie o dissenzienti espresse nel corso dei lavori.
Articolo 6
Il comitato elegge, a maggioranza dei suoi membri, un presidente per un mandato di due anni, che è rinnovabile. Sono eleggibili a presidente i membri del comitato che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali e il presidente dell’organo preparatorio di cui all’articolo 1 del protocollo n. 14 sull’Eurogruppo, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l’euro e dai rappresentanti della Commissione (“gruppo di lavoro Eurogruppo”).
Se il presidente del comitato è un membro del comitato proveniente da un’amministrazione nazionale, questi delega il suo diritto di voto al suo supplente.
Articolo 7
In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente del comitato è sostituito dal vicepresidente del comitato. Il vicepresidente è eletto per un mandato di due anni, dalla maggioranza dei membri del comitato. Sono eleggibili a vicepresidente i membri del comitato che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali e il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo, a meno che quest’ultimo non sia stato eletto presidente del comitato.
Articolo 8
Se non è presidente del comitato, il presidente del gruppo di lavoro Eurogruppo può partecipare alle riunioni del comitato e alle discussioni, salvo altrimenti deciso dal comitato
Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono partecipare alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo altrimenti deciso dal comitato, essi non prendono parte alle discussioni.
Un membro che si trovi nell’impossibilità di partecipare a una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti o a un altro membro. Il presidente e il segretario del comitato dovrebbero esserne informati per iscritto prima della riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative.
Articolo 9
Il comitato può affidare l’esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.
Articolo 10
Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno quattro membri del comitato.
Articolo 11
Di norma, il presidente rappresenta il comitato; in particolare può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo.
Articolo 12
I lavori del comitato sono coperti dal segreto d’ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei supplenti, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro.
Articolo 13
Il comitato è assistito da un segretariato, diretto da un segretario. Il segretario e il personale del segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segretario è nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando esplicano le loro funzioni per il comitato.
Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.
Articolo 14
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»
|
8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/25 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2012
recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
[notificata con il numero C(2012) 2800]
(2012/246/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 95,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’ICCAT ha modificato tale piano pluriennale di ricostituzione nella riunione annuale del 2008. Il piano modificato è stato recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (2). Tale piano è stato ulteriormente modificato e approvato nella riunione annuale dell’ICCAT del 2010 mediante la raccomandazione ICCAT 10-04 (3). |
|
(2) |
Per garantire l’efficace attuazione del piano pluriennale di ricostituzione modificato, la decisione 2009/296/CE della Commissione (4) ha istituito un programma specifico di controllo e ispezione per un periodo di due anni, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011. |
|
(3) |
Il programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, quale stabilito dalla decisione n. 2011/207/UE della Commissione (5) è stato adottato allo scopo di garantire la prosecuzione del programma di cui alla decisione 2009/296/CE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 10-04, in particolare quelle relative alla preventiva presentazione dei necessari piani di pesca e di controllo. La decisione 2011/207/UE copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2014. |
|
(4) |
Alla luce delle discussioni svoltesi nella riunione annuale dell’ICCAT nel 2011 e al fine di attuare pienamente le disposizioni richieste dall’ICCAT, è opportuno attuare i requisiti in materia di campionamento e di operazioni pilota definiti al paragrafo 87 della raccomandazione ICCAT 10-04 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. |
|
(5) |
È altresì opportuno aggiornare e correggere alcuni riferimenti obsoleti o erronei presenti nella decisione 2011/207/UE. |
|
(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/207/UE. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/207/UE è così modificata:
|
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 marzo 2011, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo»; |
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2) |
all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
|
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3) |
all’articolo 4 vengono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:
|
|
4) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).»; |
|
5) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Informazioni sulle infrazioni Gli Stati membri i cui funzionari constatino eventuali infrazioni mentre svolgono un’ispezione delle attività elencate all’articolo 3, comunicano senza indugio al paese terzo e alla Commissione la data dell’ispezione e i dettagli dell’infrazione.»; |
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6) |
all’articolo 14, i termini «l’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP)» sono sostituiti dai termini «l’EFCA»; |
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7) |
l’articolo 15 è così modificato:
|
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8) |
gli allegati I e II sono sostituiti dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(3) Raccomandazione dell’ICCAT che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PARAMETRI
I parametri stabiliti nel presente allegato sono applicati in modo da garantire segnatamente:
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a) |
il monitoraggio completo delle operazioni di ingabbiamento che si svolgono nelle acque dell’Unione; |
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b) |
il monitoraggio completo delle operazioni di trasferimento; |
|
c) |
il monitoraggio completo delle operazioni di pesca congiunta; |
|
d) |
il controllo di tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso a fini di verifica, in particolare la verifica dell’affidabilità dei dati registrati. |
|
Ambito di ispezione |
Parametro di riferimento |
|
Attività di ingabbiamento |
Tutte le operazioni di ingabbiamento in un allevamento devono essere state autorizzate dallo Stato/i membro/i di bandiera della nave/i da cattura e/o dalla tonnara/e fissa/e (se del caso), entro 48 ore dalla presentazione delle informazioni occorrenti per l’operazione di ingabbiamento. Tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso devono essere accompagnate dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dall’ICCAT (incluse le disposizioni di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04). Ogni operazione di ingabbiamento deve essere ispezionata dalle autorità competenti dello Stato membro dell’azienda di allevamento. L’ispezione deve comprendere l’intera operazione di ingabbiamento. I programmi di campionamento per valutare meglio il numero e il peso del tonno rosso saranno attuati al momento della messa in gabbia. Tutte le operazioni di ingabbiamento sono monitorate da una videocamera posta nell’acqua (in conformità del paragrafo 86 della raccomandazione ICCAT 10-04). L’operazione di ingabbiamento del pesce deve essere effettuata prima del 31 luglio a meno che lo Stato membro dell’azienda di allevamento che riceve il pesce non fornisca motivi validi, anche di forza maggiore, a corredo del rapporto di messa in gabbia quando questo viene presentato. |
|
Operazioni di raccolta |
Tutte le operazioni di raccolta devono essere accompagnate dalla documentazione accurata, completa e convalidata (incluse le disposizioni di cui alla raccomandazione ICCAT 10-04). Durante ciascuna operazione di raccolta da una gabbia, deve essere presente un osservatore regionale dell’ICCAT. |
|
Ispezione in mare |
Parametro da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le ispezioni in mare si riferiscono al numero di giorni di pattugliamento in mare nonché al numero di giorni di pattugliamento che identificano la campagna di pesca e al tipo di attività di pesca interessata. |
|
Operazioni di trasferimento |
Tutte le operazioni di trasferimento devono essere state preventivamente autorizzate dagli Stati di bandiera sulla base di una notifica preliminare di trasferimento (in conformità della raccomandazione ICCAT 10-04). Un numero di autorizzazione è assegnato a ciascuna operazione di trasferimento (in conformità del paragrafo 76 della raccomandazione ICCAT 10-04). Un trasferimento deve essere autorizzato entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento (in conformità del paragrafo 76 della raccomandazione ICCAT 10-04). Una dichiarazione di trasferimento ICCAT deve essere inviata allo Stato di bandiera al termine dell’operazione di trasferimento (in conformità del paragrafo 77 della raccomandazione ICCAT 10-04). Tutte le operazioni di trasferimento devono essere monitorate da una videocamera posta nell’acqua (in conformità del paragrafo 79 della raccomandazione ICCAT 10-04). Studi pilota sul modo migliore di valutare il numero e il peso del tonno rosso verranno realizzati nel punto di cattura anche attraverso l’utilizzo di sistemi stereoscopici. |
|
Trasbordi |
Tutte le navi sono ispezionate all’arrivo, prima che le operazioni di trasbordo abbiano inizio, nonché prima della partenza, dopo le operazioni di trasbordo. Controlli casuali sono effettuati in porti non designati. Una dichiarazione di trasbordo deve essere trasmessa allo Stato di bandiera entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto (in conformità del paragrafo 69 della raccomandazione ICCAT 10-04). |
|
Operazioni di pesca congiunta |
Tutte le operazioni di pesca congiunta devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati membri di bandiera e dalla Commissione che comunicherà le operazioni autorizzate all’ICCAT. Un elenco delle operazioni di pesca congiunta sarà pubblicato sul sito Web dell’ICCAT. |
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Sorveglianza aerea |
Parametro flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. |
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Sbarchi |
Sono ispezionate tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso. Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati. L’autorità competente trasmette un rapporto di sbarco all’autorità dello Stato membro di bandiera del peschereccio entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco (in conformità del paragrafo 68 della raccomandazione ICCAT 10-04). |
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Commercializzazione |
Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di commercializzazione effettuata. |
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Pesca sportiva e pesca ricreativa |
Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata delle attività di pesca sportiva e ricreativa effettuate. |
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Tonnare fisse |
Tutte le operazioni concernenti le tonnare fisse, compresi il trasferimento e la raccolta, sono oggetto di ispezione e di controllo da parte di osservatori nazionali. |
«ALLEGATO II
PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAI FUNZIONARI
1. Compiti di ispezione
1.1. Compiti di ispezione a carattere generale
Per ogni controllo e ispezione viene compilato un rapporto di ispezione secondo il modello che figura nella parte 2 del presente allegato. I funzionari verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:
|
1) |
identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave e degli addetti alle attività sottoposte a ispezione (dipendenti dell’allevamento ecc.); |
|
2) |
autorizzazioni, licenze e permessi di pesca; |
|
3) |
documentazione pertinente della nave, come giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, certificati di riesportazione e altri documenti esaminati a fini di controllo e ispezione, in conformità della raccomandazione ICCAT 10-04; |
|
4) |
osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, ingabbiato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione; nel caso dell’ingabbiamento, ciò comprende i controlli incrociati tra la dichiarazione di messa in gabbia, le videoregistrazioni e i risultati dei programmi di campionamento e degli studi pilota; |
|
5) |
percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo di navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso. |
Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione. In caso di ispezione nell’ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, il funzionario deve registrare le ispezioni attuate ed eventuali infrazioni constatate nel giornale di bordo.
Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse ai funzionari da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), gli elenchi delle navi autorizzate, i rapporti degli osservatori, le videoregistrazioni e tutti i documenti relativi alle attività di pesca.
1.2. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea
I funzionari comunicano i dati relativi alla sorveglianza a fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di navi da pesca confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.
I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (“INN”) e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca, ai periodi delle campagne di pesca e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.
1.3. Compiti di ispezione in mare
1.3.1.
Se pesci morti sono salpati a bordo della nave da cattura o sono detenuti a bordo di una nave officina o da trasporto, i funzionari verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li raffrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione.
Se sono trasferiti pesci vivi, i funzionari cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti basandosi sui risultati e degli studi pilota. I funzionari hanno accesso ai quantitativi trasferiti e li comparano con i quantitativi registrati dai filmati.
Gli ispettori subacquei degli Stati membri conducono una serie di ispezioni in loco all’interno delle gabbie rimorchiate e controllano che il numero e il peso stimato delle catture e dei trasferimenti corrispondano a quelli indicati nella dichiarazione di trasferimento ICCAT presente a bordo dei rimorchiatori. I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate a operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca e elenchi ICCAT); |
|
2) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave; |
|
3) |
che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati; |
|
4) |
che le navi da pesca non operino all’interno di zone di divieto e rispettino la chiusura delle campagne di pesca; |
|
5) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione delle catture; |
|
6) |
il rispetto dei contingenti e/o dei limiti delle catture accessorie; |
|
7) |
la composizione per taglia delle catture detenute a bordo per le quali è applicata una taglia minima; |
|
8) |
i quantitativi fisici di tutte le specie detenute a bordo e la loro presentazione; |
|
9) |
gli attrezzi da pesca presenti a bordo; |
|
10) |
la presenza di un osservatore ove necessario. |
I funzionari avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.
1.3.2.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
il rispetto dei requisiti concernenti la notifica preliminare di trasferimento; |
|
2) |
che lo Stato di bandiera abbia assegnato e comunicato al comandante del peschereccio, o al gestore della tonnara fissa o dell’allevamento, a seconda dei casi, un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preliminare di trasferimento; |
|
3) |
il rispetto dei requisiti concernenti la dichiarazione di trasferimento ICCAT; |
|
4) |
che la dichiarazione di trasferimento sia stata firmata a bordo dall’osservatore regionale dell’ICCAT e trasmessa al comandante del rimorchiatore; |
|
5) |
il rispetto dei requisiti per la registrazione video; |
|
6) |
che al momento della cattura siano state effettuate le stime del numero e del peso del tonno rosso mediante programmi di campionamento e studi pilota compreso l’uso di sistemi fotografici stereoscopici. |
1.3.3.
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che siano osservati i requisiti per l’operazione di pesca congiunta, con riguardo alle informazioni da registrare nel giornale di pesca; |
|
2) |
che le autorità degli Stati membri di bandiera abbiano rilasciato alle proprie navi da pesca un’autorizzazione per l’operazione di pesca congiunta, utilizzando il modello che figura nell’allegato V del regolamento (CE) n. 302/2009; |
|
3) |
la presenza a bordo di un osservatore durante l’operazione di pesca congiunta. |
1.4. Compiti di ispezione allo sbarco
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate a operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed eventualmente elenchi ICCAT); |
|
2) |
che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata ricevuta dalle autorità competenti; |
|
3) |
che l’autorità competente abbia trasmesso un registro degli sbarchi all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca, entro 48 ore dalla conclusione dell’operazione; |
|
4) |
che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante e che i requisiti relativi alla trasmissione tramite VMS siano rispettati; |
|
5) |
il rispetto dei requisiti in materia di documentazione della nave; |
|
6) |
i quantitativi fisici di tonno rosso catturato detenuti a bordo e la loro presentazione; |
|
7) |
la composizione delle catture totali a bordo al fine di verificare le norme sulle catture accessorie; |
|
8) |
la composizione per taglia delle catture a bordo per verificare le norme sulla taglia minima; |
|
9) |
gli attrezzi da pesca presenti a bordo; |
|
10) |
nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato; |
|
11) |
che il tonno rosso sbarcato dalle tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano o imbarcazioni con lenze trainate, operanti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, sia correttamente marcato sulla coda. |
1.5. Compiti di ispezione al trasbordo
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che le navi da pesca siano autorizzate a operare (marcature, identità, licenze, autorizzazioni di pesca ed elenchi ICCAT); |
|
2) |
che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo; |
|
3) |
che i pescherecci da trasbordo che intendono trasbordare abbiano ricevuto l’autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera; |
|
4) |
che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo; |
|
5) |
che una dichiarazione di trasbordo sia stata trasmessa agli Stati di bandiera entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto; |
|
6) |
che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi la dichiarazione di trasbordo, il documento ICCAT relativo alle catture di tonno rosso e il certificato di riesportazione; |
|
7) |
nel caso di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato. |
1.6. Compiti di ispezione negli allevamenti
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento e dichiarazione di trasbordo); |
|
2) |
che l’operazione di ingabbiamento sia stata autorizzata dalla nave da cattura e/o dalla tonnara e dalle autorità dello Stato membro dell’azienda di allevamento; |
|
3) |
che un osservatore regionale ICCAT sia stato presente durante tutte le operazioni di ingabbiamento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di ingabbiamento; |
|
4) |
che tutte le attività di trasferimento, dalle gabbie all’allevamento, siano state monitorate da una videocamera posta nell’acqua; |
|
5) |
che lo Stato membro dell’azienda di allevamento non accetti l’ingabbiamento di tonno rosso se il quantitativo, per numero e/o peso, è superiore a quello autorizzato per detta operazione dallo Stato membro di bandiera. |
|
6) |
che ogni operazione di ingabbiamento sia stata sottoposta a campionamento anche quando i pesci sono trasferiti dalla camera di una tonnara a una gabbia da ingrasso. |
Gli ispettori subacquei degli Stati membri conducono una serie di ispezioni in loco nelle gabbie dell’allevamento per verificare i quantitativi di pesce oggetto di ingabbiamento. Questa operazione deve essere condotta da subacquei che in uno Stato membro utilizzano anche apparecchi per immagini stereoscopiche.
1.7. Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione
I funzionari verificano sistematicamente:
|
1) |
per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi con i quantitativi fisici trasportati; |
|
2) |
per quanto riguarda la commercializzazione, che la relativa documentazione sia presente e debitamente compilata, compresi il documento di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione. |
2. Rapporti di ispezione
|
1) |
Per le ispezioni attuate nell’ambito del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, i funzionari devono utilizzare il modello riportato nell’appendice 1 del presente allegato. |
|
2) |
Per le altre ispezioni i funzionari devono utilizzare il modello nazionale di rapporto completato in conformità all’articolo 100 e all’allegato XXVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1). |
«Appendice 1
RAPPORTO DI ISPEZIONE ICCAT N. …
CONSTATAZIONE DI VIOLAZIONI GRAVI
|
8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2012
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a eccezione di quelli in acciaio inossidabile, originari della Bielorussia
(2012/247/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
|
(1) |
Il 16 maggio 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a eccezione di quelli in acciaio inossidabile, originari della Bielorussia («il paese interessato»). |
|
(2) |
La denuncia è stata presentata dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldature dell’Unione europea (di seguito «il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione totale di alcuni tubi e condotte senza saldature nell’Unione. |
|
(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova presuntiva relativi all’esistenza di pratiche di dumping e al conseguente grave pregiudizio, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping. |
|
(4) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature di ferro o di acciaio originari della Bielorussia. |
|
(5) |
La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione, al produttore esportatore in Bielorussia, agli importatori e alle autorità della Bielorussia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
|
(6) |
È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
|
(7) |
Con lettera del 26 gennaio 2012 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, eccettuato il caso in cui tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
|
(9) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione. |
|
(10) |
La Commissione ha pertanto concluso che si debba chiudere il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Bielorussia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (3), originari della Bielorussia, attualmente classificati sotto i codici NC ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 23 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 , è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 187 del 28.6.2011, pag. 22.
(3) Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).
Rettifiche
|
8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/38 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2012/234/UE della Commissione, del 27 aprile 2012, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 dell'1 maggio 2012 )
La decisione di esecuzione 2012/234/UE va letta come segue:
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2012
sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011
[notificata con il numero C (2012) 2883]
(2012/234/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 33,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (2), per i conti del FEAGA l’esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nell’ambito della liquidazione dei conti, al fine di allineare il periodo di riferimento per le spese del FEASR con quello del FEAGA, per l’esercizio finanziario 2011 occorre prendere in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2010 al 15 ottobre 2011. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento sono determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento intermedio successivo o lo aggiunge a esso. |
|
(4) |
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2012, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie. |
|
(5) |
Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell’allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi. |
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(6) |
Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell’allegato II. |
|
(7) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero a seguito di irregolarità sono per il 50 % a carico dello Stato membro qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma qualora tali termini scadano prima della chiusura. L’articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 reca le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2012 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti, rispettivamente, a oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato. |
|
(9) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese a escludere dal finanziamento dell’Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all’articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato I.
Articolo 2
Per l’esercizio finanziario 2011, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell’allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO I
SPESE DEL FEASR LIQUIDATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
IMPORTO DA RECUPERARE DALLO / DA VERSARE ALLO STATO MEMBRO PER PROGRAMMA
Programmi approvati con spese dichiarate al FEASR
|
in EUR |
||||||||
|
SM |
CCI |
Spese 2011 |
Rettifiche |
Totale |
Importi non riutilizzabili |
Importo accettato e liquidato per l'esercizio finanziario 2011 |
Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario |
Importo da recuperare dallo (–) o da versare allo (+) Stato membro |
|
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii – iv |
vi |
vii = v – vi |
|
AT |
2007AT06RPO001 |
568 371 065,48 |
0,00 |
568 371 065,48 |
0,00 |
568 371 065,48 |
568 492 590,50 |
– 121 525,02 |
|
BE |
2007BE06RPO001 |
49 043 187,74 |
0,00 |
49 043 187,74 |
0,00 |
49 043 187,74 |
49 043 146,73 |
41,01 |
|
BE |
2007BE06RPO002 |
38 975 523,72 |
0,00 |
38 975 523,72 |
0,00 |
38 975 523,72 |
39 042 852,34 |
–67 328,62 |
|
BG |
2007BG06RPO001 |
125 583 073,85 |
0,00 |
125 583 073,85 |
0,00 |
125 583 073,85 |
125 583 081,14 |
–7,29 |
|
CY |
2007CY06RPO001 |
18 105 143,82 |
0,00 |
18 105 143,82 |
0,00 |
18 105 143,82 |
18 105 210,45 |
–66,63 |
|
CZ |
2007CZ06RPO001 |
452 176 814,39 |
0,00 |
452 176 814,39 |
0,00 |
452 176 814,39 |
452 175 852,96 |
961,43 |
|
DE |
2007DE06RAT001 |
380 706,28 |
0,00 |
380 706,28 |
0,00 |
380 706,28 |
380 706,27 |
0,01 |
|
DE |
2007DE06RPO007 |
154 596 719,36 |
0,00 |
154 596 719,36 |
0,00 |
154 596 719,36 |
154 596 764,57 |
–45,21 |
|
DE |
2007DE06RPO009 |
2 057 706,04 |
0,00 |
2 057 706,04 |
0,00 |
2 057 706,04 |
2 057 710,98 |
–4,94 |
|
DE |
2007DE06RPO010 |
33 497 396,62 |
0,00 |
33 497 396,62 |
0,00 |
33 497 396,62 |
33 497 396,62 |
0,00 |
|
DE |
2007DE06RPO011 |
120 313 256,91 |
0,00 |
120 313 256,91 |
0,00 |
120 313 256,91 |
120 313 256,89 |
0,02 |
|
DE |
2007DE06RPO012 |
131 923 617,77 |
0,00 |
131 923 617,77 |
0,00 |
131 923 617,77 |
131 923 617,60 |
0,17 |
|
DE |
2007DE06RPO015 |
49 400 293,24 |
0,00 |
49 400 293,24 |
0,00 |
49 400 293,24 |
49 400 293,25 |
–0,01 |
|
DE |
2007DE06RPO018 |
4 064 779,94 |
0,00 |
4 064 779,94 |
0,00 |
4 064 779,94 |
4 064 779,92 |
0,02 |
|
DE |
2007DE06RPO019 |
136 381 853,86 |
0,00 |
136 381 853,86 |
0,00 |
136 381 853,86 |
135 820 306,62 |
561 547,24 |
|
DE |
2007DE06RPO020 |
107 723 750,25 |
0,00 |
107 723 750,25 |
0,00 |
107 723 750,25 |
107 723 753,01 |
–2,76 |
|
DE |
2007DE06RPO021 |
31 719 478,31 |
0,00 |
31 719 478,31 |
0,00 |
31 719 478,31 |
31 719 501,89 |
–23,58 |
|
DK |
2007DK06RPO001 |
59 322 213,45 |
0,00 |
59 322 213,45 |
0,00 |
59 322 213,45 |
59 322 213,89 |
–0,44 |
|
EE |
2007EE06RPO001 |
107 537 615,49 |
0,00 |
107 537 615,49 |
0,00 |
107 537 615,49 |
107 535 994,46 |
1 621,03 |
|
ES |
2007ES06RAT001 |
16 910 618,80 |
0,00 |
16 910 618,80 |
0,00 |
16 910 618,80 |
16 910 618,81 |
–0,01 |
|
ES |
2007ES06RPO002 |
58 382 626,14 |
0,00 |
58 382 626,14 |
0,00 |
58 382 626,14 |
58 383 411,39 |
– 785,25 |
|
ES |
2007ES06RPO003 |
76 150 420,29 |
0,00 |
76 150 420,29 |
0,00 |
76 150 420,29 |
76 150 387,33 |
32,96 |
|
ES |
2007ES06RPO004 |
1 063 443,02 |
0,00 |
1 063 443,02 |
0,00 |
1 063 443,02 |
1 063 442,51 |
0,51 |
|
ES |
2007ES06RPO005 |
32 793 048,88 |
0,00 |
32 793 048,88 |
0,00 |
32 793 048,88 |
32 793 048,80 |
0,08 |
|
ES |
2007ES06RPO006 |
10 025 608,32 |
0,00 |
10 025 608,32 |
0,00 |
10 025 608,32 |
10 025 608,32 |
0,00 |
|
ES |
2007ES06RPO007 |
132 357 134,50 |
0,00 |
132 357 134,50 |
0,00 |
132 357 134,50 |
132 357 126,53 |
7,97 |
|
ES |
2007ES06RPO008 |
113 252 298,05 |
0,00 |
113 252 298,05 |
0,00 |
113 252 298,05 |
113 252 326,87 |
–28,82 |
|
ES |
2007ES06RPO009 |
38 148 161,06 |
0,00 |
38 148 161,06 |
0,00 |
38 148 161,06 |
38 148 154,95 |
6,11 |
|
ES |
2007ES06RPO010 |
90 743 626,89 |
0,00 |
90 743 626,89 |
0,00 |
90 743 626,89 |
90 743 660,79 |
–33,90 |
|
ES |
2007ES06RPO011 |
108 161 508,68 |
0,00 |
108 161 508,68 |
0,00 |
108 161 508,68 |
108 080 354,50 |
81 154,18 |
|
ES |
2007ES06RPO012 |
4 019 848,16 |
0,00 |
4 019 848,16 |
0,00 |
4 019 848,16 |
4 019 847,79 |
0,37 |
|
ES |
2007ES06RPO013 |
19 303 528,68 |
0,00 |
19 303 528,68 |
0,00 |
19 303 528,68 |
19 303 528,65 |
0,03 |
|
ES |
2007ES06RPO014 |
17 046 503,13 |
0,00 |
17 046 503,13 |
0,00 |
17 046 503,13 |
17 046 504,87 |
–1,74 |
|
ES |
2007ES06RPO015 |
6 208 400,60 |
0,00 |
6 208 400,60 |
0,00 |
6 208 400,60 |
6 208 503,74 |
– 103,14 |
|
ES |
2007ES06RPO016 |
6 873 121,78 |
0,00 |
6 873 121,78 |
0,00 |
6 873 121,78 |
6 873 120,69 |
1,09 |
|
ES |
2007ES06RPO017 |
27 945 806,53 |
0,00 |
27 945 806,53 |
0,00 |
27 945 806,53 |
27 947 627,17 |
–1 820,64 |
|
FI |
2007FI06RPO001 |
285 038 558,56 |
0,00 |
285 038 558,56 |
0,00 |
285 038 558,56 |
285 219 710,66 |
– 181 152,10 |
|
FI |
2007FI06RPO002 |
2 520 084,17 |
0,00 |
2 520 084,17 |
0,00 |
2 520 084,17 |
2 520 084,15 |
0,02 |
|
GR |
2007GR06RPO001 |
428 256 734,13 |
0,00 |
428 256 734,13 |
0,00 |
428 256 734,13 |
428 256 734,10 |
0,03 |
|
HU |
2007HU06RPO001 |
436 616 823,23 |
0,00 |
436 616 823,23 |
0,00 |
436 616 823,23 |
436 452 585,86 |
164 237,37 |
|
IE |
2007IE06RPO001 |
330 182 561,16 |
0,00 |
330 182 561,16 |
0,00 |
330 182 561,16 |
330 192 438,00 |
–9 876,84 |
|
IT |
2007IT06RAT001 |
4 997 724,80 |
0,00 |
4 997 724,80 |
0,00 |
4 997 724,80 |
4 997 724,80 |
0,00 |
|
IT |
2007IT06RPO001 |
26 181 740,58 |
0,00 |
26 181 740,58 |
0,00 |
26 181 740,58 |
26 090 496,57 |
91 244,01 |
|
IT |
2007IT06RPO002 |
20 451 641,41 |
0,00 |
20 451 641,41 |
0,00 |
20 451 641,41 |
20 451 641,20 |
0,21 |
|
IT |
2007IT06RPO003 |
76 453 681,64 |
0,00 |
76 453 681,64 |
0,00 |
76 453 681,64 |
76 453 681,32 |
0,32 |
|
IT |
2007IT06RPO004 |
8 988 817,77 |
0,00 |
8 988 817,77 |
0,00 |
8 988 817,77 |
8 986 383,77 |
2 434,00 |
|
IT |
2007IT06RPO005 |
39 681 394,71 |
0,00 |
39 681 394,71 |
0,00 |
39 681 394,71 |
39 682 215,54 |
– 820,83 |
|
IT |
2007IT06RPO006 |
12 183 753,95 |
0,00 |
12 183 753,95 |
0,00 |
12 183 753,95 |
12 193 729,46 |
–9 975,51 |
|
IT |
2007IT06RPO007 |
55 225 786,83 |
0,00 |
55 225 786,83 |
0,00 |
55 225 786,83 |
55 225 774,08 |
12,75 |
|
IT |
2007IT06RPO008 |
14 875 831,63 |
0,00 |
14 875 831,63 |
0,00 |
14 875 831,63 |
14 892 251,54 |
–16 419,91 |
|
IT |
2007IT06RPO009 |
60 723 392,33 |
0,00 |
60 723 392,33 |
0,00 |
60 723 392,33 |
60 723 392,32 |
0,01 |
|
IT |
2007IT06RPO010 |
40 016 993,06 |
0,00 |
40 016 993,06 |
0,00 |
40 016 993,06 |
40 035 720,94 |
–18 727,88 |
|
IT |
2007IT06RPO011 |
19 222 234,61 |
0,00 |
19 222 234,61 |
0,00 |
19 222 234,61 |
19 222 234,62 |
–0,01 |
|
IT |
2007IT06RPO012 |
32 613 536,84 |
0,00 |
32 613 536,84 |
0,00 |
32 613 536,84 |
32 602 739,92 |
10 796,92 |
|
IT |
2007IT06RPO013 |
11 109 497,71 |
0,00 |
11 109 497,71 |
0,00 |
11 109 497,71 |
11 119 712,94 |
–10 215,23 |
|
IT |
2007IT06RPO014 |
75 991 925,10 |
0,00 |
75 991 925,10 |
0,00 |
75 991 925,10 |
75 991 929,04 |
–3,94 |
|
IT |
2007IT06RPO015 |
5 204 470,01 |
0,00 |
5 204 470,01 |
0,00 |
5 204 470,01 |
5 204 785,07 |
– 315,06 |
|
IT |
2007IT06RPO016 |
45 743 305,76 |
0,00 |
45 743 305,76 |
0,00 |
45 743 305,76 |
45 716 691,21 |
26 614,55 |
|
IT |
2007IT06RPO017 |
36 465 237,59 |
0,00 |
36 465 237,59 |
0,00 |
36 465 237,59 |
36 471 789,20 |
–6 551,61 |
|
IT |
2007IT06RPO018 |
108 454 120,77 |
0,00 |
108 454 120,77 |
0,00 |
108 454 120,77 |
108 454 118,88 |
1,89 |
|
IT |
2007IT06RPO019 |
148 593 605,92 |
0,00 |
148 593 605,92 |
0,00 |
148 593 605,92 |
148 590 812,57 |
2 793,35 |
|
IT |
2007IT06RPO020 |
182 492 616,15 |
0,00 |
182 492 616,15 |
0,00 |
182 492 616,15 |
182 474 322,38 |
18 293,77 |
|
IT |
2007IT06RPO021 |
125 338 229,03 |
0,00 |
125 338 229,03 |
0,00 |
125 338 229,03 |
125 351 008,26 |
–12 779,23 |
|
LT |
2007LT06RPO001 |
250 331 958,10 |
0,00 |
250 331 958,10 |
0,00 |
250 331 958,10 |
250 331 089,15 |
868,95 |
|
LU |
2007LU06RPO001 |
14 372 057,06 |
0,00 |
14 372 057,06 |
0,00 |
14 372 057,06 |
14 370 260,82 |
1 796,24 |
|
LV |
2007LV06RPO001 |
160 773 606,11 |
0,00 |
160 773 606,11 |
0,00 |
160 773 606,11 |
160 773 606,12 |
–0,01 |
|
MT |
2007MT06RPO001 |
7 443 399,97 |
0,00 |
7 443 399,97 |
0,00 |
7 443 399,97 |
7 443 399,98 |
–0,01 |
|
NL |
2007NL06RPO001 |
71 431 715,51 |
0,00 |
71 431 715,51 |
0,00 |
71 431 715,51 |
66 459 914,92 |
4 971 800,59 |
|
PL |
2007PL06RPO001 |
1 767 669 474,27 |
0,00 |
1 767 669 474,27 |
0,00 |
1 767 669 474,27 |
1 767 674 596,24 |
–5 121,97 |
|
PT |
2007PT06RAT001 |
482 463,98 |
0,00 |
482 463,98 |
0,00 |
482 463,98 |
482 463,79 |
0,19 |
|
PT |
2007PT06RPO001 |
49 350 365,35 |
0,00 |
49 350 365,35 |
0,00 |
49 350 365,35 |
49 345 365,05 |
5 000,30 |
|
PT |
2007PT06RPO002 |
415 832 265,62 |
0,00 |
415 832 265,62 |
0,00 |
415 832 265,62 |
415 470 614,22 |
361 651,40 |
|
PT |
2007PT06RPO003 |
32 360 632,63 |
0,00 |
32 360 632,63 |
0,00 |
32 360 632,63 |
32 357 795,70 |
2 836,93 |
|
SE |
2007SE06RPO001 |
285 178 854,27 |
0,00 |
285 178 854,27 |
0,00 |
285 178 854,27 |
285 178 869,38 |
–15,11 |
|
SI |
2007SI06RPO001 |
110 663 629,82 |
0,00 |
110 663 629,82 |
0,00 |
110 663 629,82 |
110 663 644,28 |
–14,46 |
|
SK |
2007SK06RPO001 |
347 822 075,60 |
0,00 |
347 822 075,60 |
0,00 |
347 822 075,60 |
347 822 127,98 |
–52,38 |
|
UK |
2007UK06RPO001 |
446 707 437,91 |
0,00 |
446 707 437,91 |
0,00 |
446 707 437,91 |
448 240 156,90 |
–1 532 718,99 |
|
UK |
2007UK06RPO002 |
37 210 456,03 |
0,00 |
37 210 456,03 |
0,00 |
37 210 456,03 |
37 139 112,17 |
71 343,86 |
|
UK |
2007UK06RPO004 |
44 893 681,07 |
0,00 |
44 893 681,07 |
0,00 |
44 893 681,07 |
44 935 618,27 |
–41 937,20 |
ALLEGATO II
LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - FEASR
Elenco degli organismi pagatori e programmi i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una ulteriore decisione di liquidazione
|
Stato membro |
Organismo pagatore |
Programma |
|
Germania |
Baden-Württemberg |
2007DE06RPO003 |
|
Baviera |
2007DE06RPO004 |
|
|
Renania Palatinato |
2007DE06RPO017 |
|
|
Thüringen |
2007DE06RPO023 |
|
|
Francia |
ODARC |
2007FR06RPO002 |
|
ASP |
2007FR06RPO001 |
|
|
ASP |
2007FR06RPO003 |
|
|
ASP |
2007FR06RPO004 |
|
|
ASP |
2007FR06RPO005 |
|
|
ASP |
2007FR06RPO006 |
|
|
Romania |
PARDF |
2007RO06RPO001 |
|
Spagna |
Andalusia |
2007ES06RPO001 |
|
Regno Unito |
SGRPID |
2007UK06RPO003 |
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
|
8.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/44 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 110 del 24 aprile 2012 )
A pagina 27, l’Appendice dell’Allegato II è sostituita dal testo seguente:
«Appendice
Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di marcia
|
1. |
Ai fini delle procedure di prova di cui all’allegato II, punti 2.2 e 2.5, la larghezza della corsia di prova è superiore a 3,5 m. |
|
2. |
La segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di marcia indicata nella tabella 1 s’intende di colore bianco, salvo diversa indicazione nella presente appendice. |
|
3. |
La tabella 1 è utilizzata a fini dell’omologazione in conformità all’allegato II, punti 2.2 e 2.5 del presente regolamento. |
Tabella 1
Segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie di marci
CONFIGURAZIONE
PAESE
LARGHEZZA
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
Larghezza della corsia
Larghezza della corsia
Definizione della larghezza della corsia ai fini del presente regolamento
20 cm
10 cm
20 cm
5 m
20 m
12 m
4 m
SPAGNA
3 m
20 cm
10 cm
20 cm
SVEZIA
9 m
BELGIO
30 cm
20 cm
30 cm
2,5 m
10 m
20 cm
15 cm
20 cm
2 m
REGNO UNITO
Autostrade (*)
7 m
REGNO UNITO
Strade a doppia carreggiata
10 cm o 15 cm o 20 cm
15 cm
10 cm o 15 cm o 20 cm
2 m
7 m
CONFIGURAZIONE
PAESE
LARGHEZZA
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
REGNO UNITO
Strade ad unica carreggiata
(limite di velocità > 40 mph)
10 o 15 o 20 cm
10 o 15 cm
10 o 15 o 20 cm
3 m
6 m
DANIMARCA
30 cm
15 cm
30 cm
5 m
10 m
PAESI BASSI
15 cm
10 cm
15 cm
3 m
9 m
ITALIA
Strade secondarie e locali
12 o 15 cm
10 o 12 cm
12 o 15 cm
3 m
4,5 m
ITALIA
Autostrade
25 cm
15 cm
25 cm
4,5 m
7,5 m
ITALIA
Strade principali
25 cm
15 cm
25 cm
3 m
4,5 m
IRLANDA
15 cm
10 cm
15 cm
4 m
8 m
CONFIGURAZIONE
PAESE
LARGHEZZA
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
12 cm
12 cm
12 cm
3 m
GRECIA
9 m
20 cm
15 cm
20 cm
4 m
PORTOGALLO
10 m
20 cm
10 cm
20 cm
3 m
FINLANDIA
9 m
12 cm
12 cm
12 o 25 cm
4 m
GERMANIA
Strade secondarie
8 m
15 cm
15 cm
30 cm
6 m
GERMANIA
Autostrade
12 m
22,5 cm
15 cm
22,5 cm
3 m
39 m
FRANCIA
Autostrade (*)
10 m
13 m
CONFIGURAZIONE
PAESE
LARGHEZZA
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
Striscia di margine sinistro
Striscia di mezzeria
Striscia di margine destro
FRANCIA
Superstrade
(4 o 2 × 2 corsie)
22,5 o 37,5 cm
15 cm
22,5 cm
3 m
3 m
3,5 m
10 m
FRANCIA
(altre strade)
10 o 12 cm
15 o 18 cm
3 m
3 m
3,5 m
10 m
(*) Eccetto alcune zone (rampe di raccordo, corsie per veicoli lenti …)»