ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.117.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 117

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
1 maggio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/231/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 aprile 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2012

4

 

 

DECISIONI

 

 

2012/232/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

7

 

 

2012/233/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2012, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una seconda regione

9

 

 

2012/234/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2012, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011 [notificata con il numero C(2012) 2883]

11

 

 

2012/235/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 29 marzo 2012, relativa all’istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (BCE/2012/6)

13

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione EUTM Somalia/1/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 6 dicembre 2011, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (2011/815/PESC) (GU L 324 del 7.12.2011)

30

 

*

Verbale di rettifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008(GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2. Rettifica pubblicata nella GU L 58 del 9.3.2010, pag. 22)

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994

(2012/231/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di rinegoziare le concessioni sulle linee tariffarie per le carni di pollame di cui al capitolo 16 della nomencaltura combinata di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) («NC»).

(2)

Tali negoziati hanno dato luogo ad accordi in forma di scambi di lettere siglati con la Thailandia il 22 novembre 2011 e il Brasile il 7 dicembre 2011 («accordi»).

(3)

È opportuno firmare gli accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e l'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Il testo degli accordi sarà pubblicato unitamente alle decisioni relative alla loro conclusione.


REGOLAMENTI

1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 372/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

98,8

MA

61,9

TN

124,7

TR

115,6

ZZ

100,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

129,4

ZZ

177,3

0709 93 10

JO

225,1

MA

29,9

TR

144,1

ZZ

133,0

0805 10 20

CL

48,2

EG

61,3

IL

70,4

MA

59,1

TN

116,7

ZA

40,1

ZZ

66,0

0805 50 10

TR

58,4

ZA

91,9

ZZ

75,2

0808 10 80

AR

87,0

BR

80,8

CL

93,9

CN

82,3

MK

31,8

NZ

128,7

US

158,7

ZA

89,7

ZZ

94,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 373/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o maggio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o maggio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o maggio 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

16.4.2012-27.4.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

235,50

185,78

Prezzo fob USA

256,98

246,98

226,98

Premio sul Golfo

19,34

Premio sui Grandi Laghi

43,27

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

17,74 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

51,53 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/7


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2012

che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2012/232/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2011, la Romania ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure particolari per taluni veicoli stradali a motore in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA versata sull’acquisto di beni e servizi e alle disposizioni che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali.

(2)

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera in data 1o dicembre 2011, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera in data 5 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’IVA imposta su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

(4)

L’uso non professionale dei veicoli è difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, implica spesso una procedura complicata. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali dovrebbe, salvo alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che sia giustificabile una percentuale del 50 %. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale di un veicolo stradale a motore dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante una scorretta contabilizzazione e una falsa dichiarazione fiscale.

(5)

La limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, l’acquisizione intracomunitaria, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore e le spese connesse, compreso l’acquisto di combustibile.

(6)

Alcuni tipi di veicoli stradali a motore dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure speciali dato che, a causa della loro natura o del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure speciali non dovrebbero applicarsi ai veicoli con più di nove posti, compreso quello del conducente, o con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre, è opportuno fornire un elenco dettagliato di categorie specifiche di veicoli esclusi da tale limitazione, in base al loro uso particolare.

(7)

Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali riguardanti l’uso professionale.

(8)

Qualora la Romania considerasse necessaria una proroga delle misure di deroga, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure in questione comprendente un esame della percentuale applicata unitamente alla tempestiva richiesta di proroga.

(9)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta (2) di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, la quale prevede l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. A norma di tale proposta limitazioni del diritto alla detrazione si potrebbero applicare ai veicoli stradali a motore. Gli effetti delle misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero cessare alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.

(10)

La deroga avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali al momento del consumo finale e non avrà alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisizione intracomunitaria, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA applicata sulle spese relative a tali veicoli, se il veicolo non è utilizzato esclusivamente per fini professionali.

La limitazione di cui al primo comma non si applica ai veicoli stradali a motore con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

Articolo 2

L’articolo 1, primo comma, non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore:

a)

veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione e per i servizi di corriere;

b)

veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;

c)

veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;

d)

veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;

e)

veicoli utilizzati per noleggio o leasing;

f)

veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali.

Articolo 3

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l’uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo sul quale si applica la limitazione di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA, o al 31 dicembre 2014, se questa data è anteriore.

2.   Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 6

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  COM(2004) 728 definitivo.


1.5.2012   

IT

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L 117/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2012

che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una seconda regione

(2012/233/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/49/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che determina le prime regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) (2), la seconda regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende Israele, la Giordania, il Libano e la Siria.

(2)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS riguardanti tutte le domande in tale regione, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

(3)

La condizione di cui alla prima frase dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella seconda regione.

(4)

In considerazione della necessità di stabilire la data d’inizio del VIS nell’immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE (6). del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(11)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(12)

Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 10 maggio 2012 nella seconda regione determinata con decisione 2010/49/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(2)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.


1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/11


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2012

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011

[notificata con il numero C(2012) 2883]

(2012/234/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare gli articoli 30 e 33,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, di un certificato relativo alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (2), per i conti del FEAGA l’esercizio finanziario inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nell’ambito della liquidazione dei conti, al fine di allineare il periodo di riferimento per le spese del FEASR con quello del FEAGA, per l’esercizio finanziario 2011 occorre prendere in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2010 al 15 ottobre 2011.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento sono determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento intermedio successivo o lo aggiunge ad esso.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2012, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell’allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi.

(6)

Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell’allegato II.

(7)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero a seguito di irregolarità sono per il 50 % a carico dello Stato membro qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma qualora tali termini scadano prima della chiusura. L’articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 reca le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2012 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti, rispettivamente, a oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero. Tale decisione può essere adottata soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato.

(9)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all’articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2011.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

Per l’esercizio finanziario 2011, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell’allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/13


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 marzo 2012

relativa all’istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6

(BCE/2012/6)

(2012/235/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1 e 12.3 e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l’Indirizzo BCE/2010/2 del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities (1),

vista la decisione BCE/2009/6 del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri partecipanti, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento delle operazioni in titoli, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i suoi compiti ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), l’Eurosistema istituirà T2S quale servizio basato su una piattaforma unica che renda possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento di operazioni in titoli e in contanti, offerto ai CSD al fine di permettere loro di fornire ai propri utenti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati in moneta di banca centrale all’interno di un ambiente tecnico integrato.

(2)

Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare T2S e fornire le risorse necessarie sino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito le «4BC»), il Consiglio direttivo ha deciso anche che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito da queste quattro banche centrali nazionali (BCN).

(3)

Il comitato per il programma T2S è stato istituito come snello corpo dirigenziale all’interno dell’Eurosistema avente il compito di sviluppare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e compiti esecutivi di natura meramente tecnica nonché di provvedere ad un’organizzazione efficace ed efficiente di T2S che coinvolge soggetti interessati sia interni che esterni.

(4)

In virtù del principio di decentralizzazione di cui all’articolo 12.1 dello statuto del SEBC, ove opportuno e possibile le BCN svolgono operazioni che fanno parte dei compiti dell’Eurosistema. Le banche centrali dell’Eurosistema conferiranno pertanto al comitato per T2S alcune funzioni, affinché possa essere pienamente operativo e agire per conto dell’intero Eurosistema.

(5)

Conformemente al quadro istituzionale di T2S, il comitato per T2S sostituirà il comitato per il programma T2S.

(6)

Pertanto, è opportuno che la decisione BCE/2009/6 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato di cui all’indirizzo BCE/2010/2 e al contratto quadro per T2S approvato dal Consiglio direttivo il 17 novembre 2011.

Articolo 2

Comitato per T2S

1.   È istituito il comitato per T2S, snello organo gestionale dell’Eurosistema, avente il compito di elaborare proposte al Consiglio direttivo in merito a questioni di importanza strategica e a compiti esecutivi a esso assegnati dal Consiglio direttivo.

2.   Il mandato del comitato per T2S, con riferimento tra l’altro ai suoi obiettivi, responsabilità, compiti, composizione, procedure di funzionamento e dotazione finanziaria, è definito nell’allegato I alla presente decisione.

3.   Il regolamento interno del comitato per T2S si trova nell’allegato II alla presente decisione.

4.   Il codice di condotta dei membri del comitato per T2S si trova nell’allegato III alla presente decisione.

5.   Le procedure e i requisiti per la selezione, nomina e sostituzione dei membri esterni del comitato per T2S sono stabiliti nell’allegato IV alla presente decisione.

6.   Il comitato per T2S inizierà i propri lavori nel luglio 2012.

Articolo 3

Abrogazione

La Decisione BCE/2009/6 è abrogata.

Articolo 4

Disposizione transitoria

I membri del comitato per il programma T2S continuano a esercitare le proprie funzioni e i propri compiti fino alla nomina di tutti i membri con diritto di voto del comitato per T2S.

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 29 marzo 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65.

(2)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.


ALLEGATO I

COMITATO PER T2S

MANDATO

INTRODUZIONE

In linea con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, l’Eurosistema offrirà i servizi di T2S ai depositari centrali di titoli (CSD) in Europa. L’obiettivo generale di T2S è agevolare l’integrazione della fase post-negoziale offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello transnazionale e paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di operazioni in titoli e in contanti, affinché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare su base transfrontaliera.

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO PER T2S

Fatto salvo il potere decisionale di ultima istanza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), il Consiglio direttivo ha affidato al comitato per T2S l’esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti il programma T2S e la fornitura dei servizi di T2S. Se e quando sorgeranno nuove questioni relative a T2S, il Consiglio direttivo potrà attribuire al comitato per T2S ulteriori compiti chiaramente definiti altrimenti rientranti nella responsabilità del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative a T2S, gli eventuali compiti affidati al comitato per T2S e da questo eseguiti possono sempre essere eseguiti dal Consiglio direttivo. Alla base del comitato per T2S è inoltre il Protocollo per T2S sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema.

Il comitato per T2S agisce nell’ambito del quadro giuridico di T2S (in particolare i contratti quadro, gli accordi di partecipazione in valuta, il contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3) stipulato il 20 aprile 2011 e l’Indirizzo BCE/2010/2).

Il comitato per T2S garantisce che il programma T2S sia realizzato:

a)

conformemente alle aspettative del mercato, rispecchiate nel documento dei requisiti utente (URD);

b)

nei limiti del regime finanziario di T2S;

c)

entro l’arco di tempo stabilito dal Consiglio direttivo.

È previsto che il comitato per T2S assuma le responsabilità e i compiti del comitato per il programma T2S a partire da luglio 2012. Il presente mandato è valido fino al termine del periodo di migrazione a T2S, dopo il quale sarà sottoposto a revisione.

In seguito all’attuazione del programma T2S, il comitato per T2S garantisce il regolare funzionamento del sistema T2S in conformità ai documenti tecnici e giuridici pertinenti. Inoltre, il comitato per T2S agevola l’adeguamento continuo dei servizi di T2S in linea con le future esigenze del mercato.

COMPITI

Il Consiglio direttivo ha affidato al comitato per T2S i seguenti compiti:

1.

Elaborazione di proposte di decisione per il Consiglio direttivo in merito:

a)

alla strategia complessiva di T2S;

b)

alla struttura istituzionale di T2S;

c)

alle finanze di T2S, ivi incluse:

i)

le caratteristiche principali del regime finanziario di T2S (in particolare: dotazione finanziaria, ammontare, arco temporale coperto, finanziamento);

ii)

l’analisi costante dei rischi finanziari cui è esposto l’Eurosistema;

iii)

le regole di gestione del conto di bilancio T2S tenuto nella contabilità della BCE e gestito dal comitato T2S per conto dell’Eurosistema;

iv)

la metodologia dei costi per T2S;

v)

la politica di determinazione delle tariffe per T2S;

d)

alla pianificazione generale del programma T2S;

e)

all’autorizzazione e all’ordine di priorità delle richieste di modifica relative all’URD;

f)

a qualunque contratto da sottoscrivere tra l’Eurosistema e i soggetti interessati esterni;

g)

al quadro per la gestione dei rischi in T2S;

h)

agli accordi sui livelli di servizio stipulati con i CSD, le banche centrali nazionali e le 4BC;

i)

alle strategie di collaudo di T2S e di migrazione a T2S;

j)

alla strategia per i servizi di connettività;

k)

alla strategia per la gestione di crisi;

l)

alla descrizione dei servizi di T2S;

m)

alla responsabilità e altri crediti;

n)

alla conformità dei CSD rispetto ai criteri di accesso per i CSD.

2.

Gestione/direzione di T2S e rapporti con le 4BC

Il comitato per T2S:

a)

esercita la gestione complessiva del programma T2S e dei servizi di T2S;

b)

gestisce un piano dettagliato, sulla base della pianificazione generale del programma T2S, così come approvata dal Consiglio direttivo;

c)

negozia ogni modifica al contratto L2/L3 e la presenta al Consiglio direttivo per l’approvazione;

d)

tiene regolarmente contatti con le 4BC al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con il contratto L2/L3;

e)

discute e approva gli adempimenti delle 4BC — ad esempio, le specifiche funzionali generali (GFS) le specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS) e i manuali per gli utenti — in base a standard di qualità precedentemente concordati e garantisce che siano coerenti con l’URD;

f)

convalida le proposte delle 4BC in particolare sulla strategia informatica, la fornitura di rete e la pianificazione della capacità strettamente correlate a T2S;

g)

coordina un procedimento appropriato di gestione delle modifiche all’insieme di documenti che definiscono l’estensione di T2S, nonché all’ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni di T2S;

h)

stabilisce gli scenari per le prove di accettazione dell’Eurosistema e coordina prove che coinvolgono vari tipi di soggetti interessati;

i)

istituisce una sottostruttura responsabile delle prove sugli utenti in linea con i programmi di prova sugli utenti previsti nel contratto quadro e nell’accordo di partecipazione in valuta;

j)

attua il quadro per la gestione dei rischi in T2S entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

k)

attua la strategia per la migrazione a T2S entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

l)

attua il quadro operativo di T2S, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo;

m)

garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi di T2S;

n)

garantisce la conformità dei servizi di T2S ai requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.

3.

Rapporti con le parti interessate esterne

Il comitato per T2S:

a)

garantisce che i servizi di T2S rispondano alle esigenze del mercato;

b)

interagisce con i CSD e le banche centrali per agevolare la loro migrazione a T2S;

c)

congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia con i CSD e con le banche centrali non appartenenti all’area dell’euro che hanno sottoscritto il contratto quadro e l’accordo di partecipazione in valuta ogni modifica di tali contratti e accordi;

d)

si coordina con le altre strutture previste nel quadro istituzionale di T2S, in particolare con il gruppo di direzione dei CSD, il gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro e con il gruppo consultivo di T2S;

e)

interagisce con i fornitori dei servizi di connettività;

f)

nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione del gruppo di direzione dei CSD e del gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici;

g)

discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la composizione delle controversie sorte nell’ambito di T2S con i CSD e le banche centrali partecipanti, nell’ambito della procedura per la composizione e l’accelerazione delle controversie prevista nel contratto quadro e nell’accordo di partecipazione in valuta e nei limiti del proprio mandato;

h)

fornisce informazioni pertinenti alle autorità di regolamentazione e sorveglianza competenti;

i)

svolge, coadiuvato dall’ufficio per il programma T2S della BCE e dalla rete di esperti delle banche centrali, un ruolo centrale nella comunicazione relativa a T2S nei confronti dei partecipanti al mercato e delle autorità pubbliche;

j)

promuove e contribuisce all’opera di armonizzazione relativa a T2S;

k)

agisce in stretta collaborazione con tutte le autorità pubbliche pertinenti e con gli enti privati (quali ad esempio la Commissione europea, il Parlamento europeo, le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari), in merito alle pertinenti iniziative riguardanti la compensazione e il regolamento in titoli;

l)

garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione pertinente.

4.

Regime finanziario di T2S

Il comitato per T2S gestisce il regime finanziario di T2S come definito nell’Indirizzo BCE/2010/2.

A partire dall’inizio della fase operativa, il comitato per T2S fornisce con regolarità ai CSD e alle BCN non appartenenti all’area dell’euro contraenti resoconti finanziari che rappresentino fedelmente le condizioni commerciali e finanziarie, i risultati delle operazioni e lo stato del recupero dei costi in relazione a T2S.

Il gruppo di direzione dei CSD, il gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro, il gruppo consultivo e i pertinenti comitati delle banche centrali dell’Eurosistema sono consultati prima che le proposte sul regime finanziario di T2S che comportano modifiche alla determinazione delle tariffe siano sottoposte al Consiglio direttivo.

Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al comitato per T2S. Tutti i costi derivanti da tale supporto sono rimborsati alla BCE.

Inoltre, il comitato per T2S:

a)

gestisce il bilancio di T2S attraverso il conto di bilancio T2S;

b)

approva il pagamento delle rate alle 4BC, conformemente al piano di rimborso concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che gli adempimenti delle 4BC siano stati accettati dal comitato per T2S;

c)

approva i costi relativi all’ulteriore supporto fornito dalle 4BC alle banche centrali dell’Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3;

d)

approva il pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest’ultima in relazione a T2S;

e)

approva e intraprende la raccolta delle tariffe dai clienti di T2S e il rimborso delle banche centrali dell’Eurosistema.

COMPOSIZIONE

Tutti i membri del comitato per T2S sono nominati dal Consiglio direttivo. Essi rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE quando agiscono in qualità di membri del Comitato per T2S e si conformano ai principi dettati dal Codice di condotta del comitato per T2S di cui all’allegato III. In tale qualità i membri delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali non appartenenti all’area dell’Euro possono chiedere consulenza ad altri funzionari delle loro istituzioni d’origine. In nessun caso possono accettare istruzioni dalle loro istituzioni d’origine o impegnarsi a tenere una determinata posizione in occasione delle deliberazioni e del voto del comitato per T2S.

Il comitato per T2S è composto da:

a)

il presidente, che è un alto dirigente della BCE;

b)

nove membri di altre banche centrali dell’Eurosistema, tra cui un membro proveniente da ognuna delle seguenti banche centrali: Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia;

c)

un membro proveniente da una banca centrale non appartenente all’area dell’euro sottoscrittrice dell’accordo di partecipazione in valuta (o due di tali membri nel caso in cui il volume regolato in valute diverse dall’euro sia pari almeno al 20 % del volume dell’area dell’euro);

d)

due membri del comitato non appartenenti a banche centrali (senza diritto di voto) non provenienti da banche centrali, con un’esperienza consolidata come funzionari di alto livello nel settore del regolamento titoli e, possibilmente, con un’esperienza in gestione di progetti, che non si trovino in conflitto di interessi.

Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo. Il vicepresidente è un membro pronto a sostituire il presidente in caso di assenza. Qualora il volume del regolamento con consegna contro pagamento (DvP) in valute diverse dall’euro rappresenti almeno il 40 % del volume di DvP regolato in euro, le banche centrali non appartenenti all’area dell’euro possono proporre il vicepresidente.

Il mandato di un membro del comitato per T2S dura 24 mesi ed è rinnovabile.

Il Consiglio direttivo decide in merito alla composizione del comitato per T2S in base a una proposta formulata dal Comitato esecutivo della BCE. Per le categorie da a) a c), le candidature sono presentate dal governatore o presidente della rispettiva banca centrale. Il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governo della loro banca centrale. Il Comitato esecutivo garantisce che nella propria proposta sia rispettato un giusto equilibrio tra membri con esperienza nell’informatica, con esperienza nella gestione di progetti e con esperienza nel settore commerciale del regolamento in titoli (come fornitore o come fruitore di servizi).

METODO DI LAVORO

1.   Processo decisionale

Ove possibile, il comitato per T2S decide per consenso. Tuttavia, qualora il consenso non possa essere raggiunto entro un lasso di tempo ragionevole, il presidente può decidere di procedere a una votazione a maggioranza semplice.

Si applicano le seguenti regole:

a)

in linea di principio, è necessario un quorum di almeno sette membri affinché il comitato per T2S possa validamente deliberare;

b)

soltanto i membri del comitato per T2S appartenenti alle categorie da a) a c) di cui sopra hanno diritto di voto;

c)

in caso di assenza, un membro avente diritto di voto può delegare un altro membro a votare; nessun membro può esercitare più di due voti su qualsiasi questione;

d)

in caso di parità di voti, il voto del presidente prevale;

e)

i membri del comitato per T2S non partecipano alle decisioni e non votano quando si trovano in una situazione di conflitto di interessi;

f)

i membri si conformano al codice di condotta del comitato per T2S.

2.   Carico di lavoro e supporto

Fatti salvi i principi della buona governance di cui all’articolo 8 dell’Indirizzo BCE/2010/2:

a)

il presidente lavora a tempo pieno sulle questioni relative a T2S, agli altri membri si richiede un impegno al 30 %;

b)

il comitato per T2S è supportato dall’ufficio per il programma T2S della BCE;

c)

il comitato per T2S è aperto ai contributi del controllore del programma;

d)

il comitato per T2S è supportato dal comitato tecnico, che perseguirà il consenso su questioni tecniche; qualora non possa essere raggiunto il consenso, le questioni saranno rimesse al comitato per T2S;

e)

il comitato per T2S ha facoltà di creare altri comitati.

3.   Relazioni e rappresentanza

Il comitato per T2S riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE, in maniera regolare e strutturata. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario. Tali relazioni sono trasmesse anche al comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema (EISC) che può offrire consulenza agli organi decisionali della BCE. Il comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) riceve tali relazioni a scopo informativo.

Il presidente presiede il Gruppo consultivo di T2S e ha la rappresentanza esterna del comitato per T2S, salvo che lo stesso comitato per T2S decida altrimenti.

4.   Regolamento interno

Il Regolamento interno del comitato per T2S, di cui all’allegato II, precisa nel dettaglio i metodi di lavoro.


ALLEGATO II

COMITATO PER T2S

REGOLAMENTO INTERNO

CAPITOLO I

IL COMITATO PER T2S

Articolo 1

Membri

1.   I membri del comitato per T2S (di seguito i «membri») agiscono a titolo personale e nell’interesse del programma T2S, in conformità ai principi generali di T2S. I membri assumono in piena indipendenza le proprie posizioni durante le riunioni del comitato per T2S.

2.   Ai membri appartenenti alle banche centrali deve essere concesso, e i membri non appartenenti a banche centrali devono garantire di avere, il tempo sufficiente per partecipare attivamente ai lavori del comitato per T2S (in linea di principio il 30 % del loro orario di lavoro per tutti i membri, eccetto il presidente).

3.   I membri non devono essere coinvolti direttamente nella sorveglianza di T2S o dei depositari centrali di titoli che affidano a T2S le operazioni di regolamento. I membri non possono far parte di alcun comitato dell’Eurosistema o del SEBC responsabile della sorveglianza di cui sopra. I membri non fanno parte del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema (EISC) né del comitato di revisione interna (IAC). Non devono essere coinvolti quotidianamente nelle attività del Level 3.

4.   I membri devono rispettare il codice di condotta del comitato per T2S (di seguito il «codice») di cui all’allegato III.

Articolo 2

Il presidente e il vicepresidente

1.   Il presidente è membro del comitato per T2S a tempo pieno.

2.   Il presidente, in collaborazione con gli altri membri, garantisce il funzionamento del comitato per T2S, l’adempimento del mandato del comitato per T2S, il rispetto del regolamento interno e l’efficienza del processo decisionale. In particolare, il presidente:

a)

propone l’ordine del giorno delle riunioni del comitato per T2S e le presiede;

b)

propone il calendario annuale delle riunioni;

c)

gestisce tutte le decisioni di tipo amministrativo riguardanti l’ufficio per il programma T2S.

3.   Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il presidente informa il vicepresidente della propria assenza il prima possibile.

Articolo 3

Segretariato

1.   Il presidente nomina segretario del comitato per T2S un membro del personale della Banca centrale europea (BCE) con elevata esperienza. Il presidente può anche nominare un segretario supplente.

2.   Il segretario assiste il presidente e svolge la propria attività sotto la direzione di questi. Il segretario gestisce in modo tempestivo il flusso d’informazione: a) tra i membri; e b) tra il comitato per T2S e gli altri soggetti interessati, tra cui in particolare gli altri comitati dell’Eurosistema o del Sistema europeo di banche centrali.

CAPITOLO II

RIUNIONI DEL COMITATO PER T2S

Articolo 4

Data e sede delle riunioni del comitato per T2S

1.   Il comitato per T2S decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il comitato per T2S dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell’inizio di ogni anno. La frequenza delle riunioni è determinata dalle necessità dettate dalla pianificazione del programma T2S.

2.   Il presidente può convocare riunioni straordinarie del comitato per T2S ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.

3.   Il comitato per T2S tiene le proprie riunioni generalmente presso la sede della BCE.

4.   Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.

Articolo 5

Partecipazione alle riunioni del comitato per T2S

1.   Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del comitato per T2S. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.

2.   La partecipazione alle riunioni del comitato per T2S è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.

Articolo 6

Conduzione delle riunioni del comitato per T2S

1.   La lingua di lavoro del comitato per T2S è l’inglese.

2.   Il comitato per T2S approva l’ordine del giorno di ogni riunione. Di regola, il segretario predispone un ordine del giorno provvisorio, sotto la responsabilità del presidente, e lo invia ai membri almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione. Il comitato per T2S può decidere di sopprimere o aggiungere punti all’ordine del giorno provvisorio su proposta del presidente o di qualunque altro membro. Un punto sarà soppresso dall’ordine del giorno su richiesta di almeno tre membri qualora i relativi documenti non siano stati presentati ai membri a tempo debito.

3.   Di regola, il segretario invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del comitato per T2S salvo che tutti i membri siano d’accordo.

4.   Dopo ogni riunione del comitato per T2S, il segretario predispone una bozza di verbale contenente gli argomenti trattati e i risultati della discussione. La bozza di verbale contiene le posizioni espresse durante le riunioni dai singoli membri quando ciò sia richiesto. Il progetto di verbale è fatto circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

5.   Inoltre, dopo ogni riunione del comitato per T2S, il segretario predispone altresì una bozza di elenco di misure, contenente i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione, che è fatto circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.

6.   I membri comunicano al segretario i loro commenti sulla bozze di verbale e dell’elenco di misure entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Le bozze di verbale e dell’elenco di misure sono sottoposte all’approvazione del comitato per T2S nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima con procedura scritta) e firmate dal presidente.

Articolo 7

Processo decisionale del comitato per T2S

1.   Per quanto possibile, le decisioni del Comitato per T2S sono adottate per consenso.

2.   Affinché il comitato per T2S possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni saranno adottate senza necessità di alcun quorum.

3.   Ove necessario, il comitato per T2S procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di qualunque membro con diritto di voto. Conformemente al codice, un membro deve astenersi dal voto qualora si trovi in conflitto di interessi, come descritto nel codice stesso. In caso di assenza, un membro con diritto di voto può delegare al voto un altro membro con diritto di voto; nessun membro può esercitare più di due voti su una questione.

4.   Il presidente può procedere a uno scrutinio segreto laddove ciò sia richiesto da almeno tre membri.

5.   Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che almeno tre membri si oppongano. Una procedura scritta richiede: 1) normalmente non meno di due giorni lavorativi perché ogni membro possa considerare la questione; e 2) l’inclusione di ogni decisione così adottata nelle conclusioni della successiva riunione del comitato per T2S.

6.   Una proposta si considera approvata quando ottiene la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, il voto del presidente prevale. In assenza del presidente, il voto del vicepresidente non prevale.

CAPITOLO III

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 8

Comunicazione esterna

1.   Il presidente informa con regolarità i relativi soggetti interessati in merito ai progressi compiuti nell’attuazione del programma T2S. Con l’aiuto del segretario, il presidente garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione pertinente nel sito internet di T2S, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice.

2.   I membri hanno l’obbligo di informare il presidente in anticipo qualora assumano una rilevante e sostanziale rappresentanza esterna in relazione alle responsabilità e compiti del comitato per T2S, per esempio svolgendo il ruolo di relatore su T2S in conferenze o riunioni con i soggetti interessati a T2S, e devono presentare al comitato per T2S un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’evento. Qualsiasi comunicazione esterna sostanziale deve essere fatta nell’interesse dell’Eurosistema e del programma T2S e deve rispettare le decisioni del Consiglio direttivo e del comitato per T2S.

3.   Il comitato per T2S designa uno o più membri e/o membri del personale della BCE o delle banche centrali nazionali (BCN) che supportano T2S a partecipare a iniziative pubbliche o private relative alla compensazione e al regolamento in titoli e a rappresentare eventualmente T2S in comitati e gruppi di lavoro pertinenti. Un membro del personale della BCE o di una BCN può essere a ciò designato unicamente se è accertato che risponde a obblighi in materia di riservatezza e di conflitto di interessi almeno equivalenti a quelli stabiliti dal codice.

Articolo 9

Comunicazione interna

1.   I membri del comitato per T2S che non appartengono all’Eurosistema ricevono, sotto la condizione di riservatezza, tutta la documentazione su T2S presentata al Consiglio direttivo dopo la riunione del Consiglio direttivo, così come i punti del verbale delle decisioni su T2S del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN dell’Eurosistema che non hanno membri del personale all’interno del comitato per T2S hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del Comitato per T2S. Possono altresì presentare richiesta al presidente di partecipare a un comitato istituito dal comitato per T2S qualora abbiano particolare interesse in un certo argomento. Un membro sarà responsabile di informare tali BCN dell’Eurosistema se si ritiene che possano avere un particolare interesse. Tale membro può anche presentare al comitato per T2S qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell’Eurosistema.

CAPITOLO IV

REGIME FINANZIARIO

Articolo 10

Funzionamento del conto di bilancio T2S

1.   Il comitato per T2S gestisce per conto dell’Eurosistema il conto di bilancio T2S che è tenuto nella contabilità della BCE e ha natura di conto di transito. Il conto di bilancio di T2S è utilizzato per: a) gestire i flussi finanziari (in particolare la raccolta di fondi e il pagamento di rate) tra le banche centrali dell’Eurosistema risultanti dal bilancio di T2S; e b) gestire i flussi finanziari relativi alle tariffe per i servizi di T2S. Il comitato per T2S garantisce che il saldo del conto di bilancio sia sempre pari a zero o positivo.

2.   Il presidente invita tempestivamente le BCN dell’Eurosistema a mettere a bilancio le proprie quote di costi (conformemente allo schema di distribuzione dei costi di T2S) e a pagare la propria quota di costi al conto di bilancio di T2S secondo il piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo.

3.   Il presidente dà istruzioni per il pagamento delle rate dal conto di bilancio di T2S, subordinatamente alla preventiva approvazione del comitato per T2S. Il pagamento delle rate alle 4BC si considera formalmente approvato dal comitato per T2S una volta che quest’ultimo abbia validato e accettato un adempimento delle 4BC e tale validazione e accettazione siano formalmente approvate nel verbale di riunione del comitato per T2S. Il pagamento delle rate alla BCE ha luogo all’inizio di ogni anno, conformemente agli accordi stabiliti nella dotazione finanziaria.

CAPITOLO V

REVISIONE

Articolo 11

Revisione

Le attività del comitato per T2S sono soggette alla revisione del IAC.


ALLEGATO III

COMITATO PER T2S

CODICE DI CONDOTTA

Introduzione

Il comitato per T2S è composto da membri nominati dal Consiglio direttivo. I membri devono agire unicamente nell’interesse del programma T2S, conformemente ai principi generali di T2S e devono dedicare tempo sufficiente al lavoro relativo al programma T2S.

Il comitato per T2S assiste gli organi decisionali della Banca centrale europea (BCE) nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S e risponde al Consiglio direttivo. Affinché il processo decisionale del Consiglio direttivo sia informato e indipendente, è essenziale che il comitato per T2S non sia condizionato da qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi di uno dei suoi membri.

È altresì essenziale per la buona reputazione e la credibilità dell’Eurosistema/Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e per la legalità del programma T2S che i membri siano e abbiano la reputazione di essere guidati dall’interesse generale dell’Eurosistema e in particolare dall’interesse del programma T2S. I membri devono pertanto: a) evitare situazioni in cui sussista o appaia sussistere un conflitto di interessi; b) agire unicamente nella loro qualità di rappresentanti dell’Eurosistema e di T2S nei loro rapporti con autorità pubbliche, banche centrali, rappresentanti del settore e altri soggetti interessati esterni coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento di T2S; e c) assicurare obiettività, neutralità e leale concorrenza tra i fornitori potenziali aventi un interesse nel programma T2S.

L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 37.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») si applica sia ai membri del personale della BCE sia al personale delle banche centrali nazionali (BCN) che svolgono compiti relativi al SEBC e copre le informazioni riservate riguardanti segreti aziendali o informazioni aventi un valore commerciale. Un obbligo equivalente si applica ai membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali. I membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali devono inoltre rispettare qualunque ulteriore regola di condotta stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la BCE.

È opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa fissare norme etiche concernenti l’integrità professionale, il principio di leale concorrenza, la prevenzione di conflitti di interessi e la tutela delle informazioni riservate prodotte dall’Eurosistema o fornite da terzi, preservando al contempo la competenza professionale e l’esperienza nei pertinenti settori di T2S all’interno del comitato per T2S nell’interesse dell’Eurosistema/SEBC nel suo complesso. Inoltre, è opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa che le condizioni di impiego del personale applicabili a coloro che sono membri del personale della BCE e le disposizioni equivalenti applicabili ai membri che fanno parte del personale di una BCN, offrano un rimedio giuridico alle violazioni del presente codice di condotta (di seguito il «codice»). Una disposizione equivalente si applica ai membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali.

Il presente codice fa salvo ogni altro obbligo derivante da altre disposizioni deontologiche eventualmente applicabili ai membri del comitato per T2S nelle loro funzioni in quanto membri del personale della BCE o di una BCN.

1.   Definizioni

Ai fini del presente codice:

a)

per «presidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo per presiedere il comitato per T2S;

b)

per «vicepresidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo per sostituire il presidente in caso di assenza;

c)

per «informazioni riservate» si intendono, fatto salvo l’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 37.1 dello statuto del SEBC nonché i documenti classificati secondo il regime di riservatezza della BCE che sono forniti a ciascun membro del comitato per T2S: i) segreti aziendali dell’Eurosistema o di terzi e qualunque informazione avente valore commerciale diverso da quello ai fini dei lavori del comitato per T2S; ii) qualsiasi informazione la cui comunicazione non autorizzata possa danneggiare gli interessi fondamentali dell’Eurosistema; e iii) qualunque informazione che una persona ragionevole considererebbe riservata; le «informazioni riservate» non includono le informazioni che: i) sono o diventano accessibili al pubblico in modo diverso che in violazione al presente codice; o ii) sono sviluppate in modo indipendente da un terzo che non ha accesso alle informazioni riservate; oppure iii) fatto salvo quanto disposto nella Sezione 3, devono essere necessariamente comunicate per legge;

d)

per «membro non appartenente a banche centrali» si intende un membro del comitato per T2S che non è un membro del personale della BCE né di una BCN;

e)

per «mandato», si intende il mandato di cui all’allegato I;

f)

per «membro» si intende un membro del comitato per T2S, incluso il presidente;

g)

per «fornitori potenziali» si intendono soggetti commerciali aventi un interesse a fornire beni e/o servizi relativi a T2S a una banca centrale appartenente o non appartenente all’area dell’euro che si è impegnata a regolare la propria valuta nazionale attraverso T2S.

2.   Prevenzione dei conflitti di interessi

2.1.

Sorge un conflitto di interessi rispetto alla fornitura di beni e/o servizi relativi al mandato del comitato per T2S laddove un membro abbia un interesse commerciale o professionale, o un interesse finanziario in un potenziale fornitore, attraverso proprietà, controllo, investimento o altro, che influenzi o possa influenzare lo svolgimento obiettivo e imparziale dei suoi doveri di membro.

2.2.

I membri agiscono nell’interesse generale dell’Eurosistema e del programma T2S. Evitano situazioni suscettibili di far sorgere un conflitto di interessi.

2.3.

Se sorge un conflitto di interessi o se è probabile la sua insorgenza in connessione con i compiti del comitato per T2S, il membro interessato rende noto tale potenziale conflitto di interessi all’autorità di controllo della propria banca centrale (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, al Funzionario responsabile per l’etica della BCE) utilizzando il modulo predisposto nell’appendice 2 e ne informa contestualmente il presidente. Qualora l’autorità di controllo (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, il Funzionario responsabile per l’etica della BCE) concluda per la sussistenza di un conflitto di interessi, fornisce le proprie raccomandazioni al governatore della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, al Presidente della BCE) in relazione alla gestione più adeguata del conflitto di interessi, e il Governatore o Presidente informa il presidente senza indugio. Il Governatore o Presidente fornisce al presidente i dettagli necessari per consentire a quest’ultimo di avere un’opinione informata sulla gestione adeguata del conflitto di interessi.

2.4.

Qualora, durante una riunione del comitato per T2S, un membro abbia ragione di ritenere che la partecipazione di un altro membro alla discussione, votazione o procedura scritta del comitato per T2S potrebbe far sorgere un conflitto di interessi, ne informa immediatamente il presidente.

2.5.

Il presidente invita il membro che ha identificato un conflitto di interessi reale o potenziale ai sensi della sezione 2.3 o il membro rispetto al quale sono state sollevate questioni riguardanti il conflitto di interessi ai sensi della sezione 2.4, a dichiarare se sussista o meno un conflitto di interessi reale o potenziale. Qualora il presidente non sia soddisfatto della dichiarazione del membro interessato, ogni relativo punto è soppresso dall’ordine del giorno. Il presidente informa l’autorità di controllo della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non appartenente a banche centrali, il Funzionario responsabile per l’etica della BCE) in merito a ogni caso di questo genere senza indugio e, se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo.

2.6.

Se il presidente è interessato dai punti 2.3, 2.4 o 2.5, ne informa il vicepresidente.

2.7.

I membri devono astenersi dal voto su ogni questione rispetto alla quale si trovano in conflitto di interessi. Ciò si applica anche al membro che fa parte del personale delle 4BC qualora il comitato per T2S stia decidendo in merito alla validazione degli adempimenti.

3.   Uso appropriato delle informazioni riservate

3.1.

I membri utilizzano le informazioni riservate esclusivamente ai fini e nell’interesse dell’Eurosistema e del programma T2S e in conformità al mandato del comitato per T2S.

3.2.

I membri non devono divulgare informazioni riservate a terzi e, per quanto riguarda i membri che fanno parte del personale della BCE o di una BCN, questi possono comunicare informazioni riservate ai membri del personale della propria banca centrale o di un’altra banca centrale limitandosi esclusivamente a quanto sia strettamente necessario per dare una consulenza idonea a consentire la formazione di un parere su una determinata questione. Le informazioni riservate contrassegnate con «solo per i membri» non possono in linea di principio essere comunicate a membri del personale delle banche centrali di appartenenza né ad altre banche centrali, salvo che sia altrimenti stabilito dal comitato per T2S.

3.3.

I membri prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la divulgazione accidentale di informazioni riservate o l’accesso non autorizzato alle stesse.

3.4.

I membri non devono utilizzare il proprio accesso a informazioni riservate a beneficio di un soggetto esterno all’Eurosistema o, senza un’adeguata motivazione, a beneficio della propria banca centrale.

3.5.

Nella misura in cui un membro riceve ordine da un’autorità giudiziaria, un’autorità di regolamentazione o di vigilanza ovvero un’altra autorità competente avente giurisdizione su tale membro, di comunicare o rendere disponibili informazioni confidenziali tale membro deve:

a)

dare prontamente avviso di tale ordine per iscritto, laddove la legge lo consenta, al presidente e all’autorità di controllo della propria banca centrale (o nel caso di un membro non appartenente a una banca centrale, al Funzionario responsabile per l’etica della BCE), il più dettagliatamente possibile;

b)

ottenere consulenza legale da un esperto circa la legittimità e l’esecutività di tale ordine, se il presidente lo reputa necessario;

c)

collaborare con tutte le banche centrali interessate e fornire tale assistenza, nella misura in cui il presidente possa ragionevolmente richiedere, per consentire al comitato per T2S o alla banca centrale del membro interessato di cercare i rimedi giuridici per tutelare le informazioni riservate;

d)

informare l’autorità giudiziaria o l’autorità interessata della natura riservata delle informazioni e richiedere all’autorità giudiziaria o altra autorità di cui sopra di salvaguardare la riservatezza delle informazioni, per quanto consentito dalla legge.

Se il presidente è interessato dalla presente sezione, ne informa il vicepresidente.

4.   Trasparenza e correttezza

4.1.

Fatti salvi gli obblighi riguardanti le informazioni confidenziali, nei contatti con i fornitori potenziali o le organizzazioni aziendali che rappresentano i fornitori potenziali, i membri si adoperano per mantenere la leale concorrenza e forniscono informazioni oggettive e pertinenti a tutti i fornitori potenziali o ai loro rappresentanti in maniera coordinata e non discriminatoria. A seconda delle informazioni che devono essere fornite, tale obiettivo può essere raggiunto coinvolgendo tali soggetti in un dialogo costruttivo e condividendo con loro la documentazione nell’ambito dei gruppi di consultazione.

4.2.

I membri accordano la dovuta considerazione a ogni comunicazione scritta loro indirizzata dai fornitori potenziali o dalle organizzazioni aziendali che rappresentano fornitori potenziali. I membri considerano tali informazioni riservate, salvo che il fornitore potenziale o il rappresentante affermino esplicitamente il contrario.

4.3.

I punti 4.1 e 4.2 non devono essere interpretati nel senso di impedire i contatti tra il comitato per T2S e i fornitori potenziali o le organizzazioni aziendali che rappresentano fornitori potenziali. Tuttavia, i membri mantengono scambi regolari di informazioni all’interno dell’Eurosistema in relazione ai propri contatti con fornitori potenziali o loro rappresentanti.

5.   Indicazioni su domande in tema di etica

Qualora un membro abbia delle domande in merito all’applicazione del codice, dovrebbe rivolgersi al Funzionario responsabile per l’etica della BCE.

6.   Sanzioni e disposizioni finali

6.1.

Fatte salve le norme sui procedimenti disciplinari contenute nelle rispettive condizioni di impiego nonché qualunque sanzione penale, disciplinare, amministrativa o contrattuale, un membro che violi il presente codice sarà immediatamente rimosso dal comitato per T2S e sostituito secondo le procedure di cui all’allegato I.

6.2.

Una volta cessate le proprie funzioni, i membri continuano a essere vincolati dalla sezione 3.

6.3.

Gli ex membri non devono utilizzare informazioni riservate al fine di ottenere un impiego presso fornitori potenziali e neppure rivelare o utilizzare alcuna informazione riservata acquisita in virtù della partecipazione al comitato per T2S in qualità di dipendente di un fornitore potenziale.

6.4.

Durante il primo anno dopo la cessazione dalle proprie funzioni, i membri continuano a evitare qualunque conflitto di interesse che possa sorgere da una nuova attività professionale o nomina. Devono, in particolare, informare il comitato per T2S per iscritto ogniqualvolta intendano impegnarsi in un’attività professionale o accettare una nomina e devono richiedere indicazioni da parte del comitato per T2S prima di impegnarsi.

6.5.

Qualora un ex membro non rispetti gli obblighi stabiliti nei punti 6.3 e 6.4, il comitato per T2S può informare il datore di lavoro della sussistenza di un conflitto di interessi tra tale nuova posizione e quella precedente.

7.   Destinatari e distribuzione

I membri del comitato per T2S sono i destinatari del presente codice. Una copia è distribuita a ciascun membro in carica e a tutti i nuovi membri al momento della nomina. I membri sono obbligati a sottoscrivere le appendici 1 e 2 prima di partecipare alle riunioni del comitato per T2S.

Appendice 1

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto accetta il Codice allegato e riconosce i propri obblighi ivi contenuti, in particolare l’obbligo di: a) preservare la riservatezza di tutte le informazioni riservate acquisite; e b) evitare e dichiarare situazioni che comporterebbero un conflitto di interessi nello svolgimento delle proprie funzioni in qualità di membro del comitato per T2S in relazione al programma T2S.

(Firma e data)

(Nome per esteso)

(Indirizzo)

Appendice 2

DICHIARAZIONE DI INTERESSE  (1)

(Nome per esteso)

(Indirizzo)

(Occupazione)

Il programma T2S è direttamente o indirettamente (per esempio in relazione a un membro della famiglia) interessato dai seguenti interessi pecuniari e/o non pecuniari, che potrebbero causare un conflitto di interessi ai sensi del presente Codice (2):

Investimenti (per esempio, investimenti diretto o indiretto in soggetti commerciali, ivi inclusi succursali o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, che hanno un interesse in qualità di fornitori potenziali del programma T2S, salvo che la partecipazione sia detenuta per il tramite di un fondo di investimento, un fondo pensioni o simili):

Posizione (vale a dire, posizioni attualmente o precedentemente ricoperte, remunerate o meno, in relazione a un soggetto commerciale avente un interesse nel programma T2S in qualità di fornitore potenziale):

Redditi o regali (vale a dire, ogni remunerazione attuale, precedente o prevista, ivi inclusi benefici differiti, opzioni da esercitare in un momento successivo e diritti pensionistici, ovvero regali ricevuti da un soggetto commerciale avente un interesse nel programma T2S in qualità di fornitore potenziale):

Altro:

Con la presente il sottoscritto dichiara sul proprio onore che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni fornite sono veritiere e complete.

(Firma e data)

(Nome per esteso)


(1)  Qualora un membro non abbia alcun interesse pertinente, ciò dovrà essere indicato scrivendodo la parola «nessuno» negli spazi relativi.

(2)  Un membro avente un interesse pertinente dovrebbe descrivere tutti i fatti e le circostanze rilevanti, utilizzando spazio ulteriore ove necessario.


ALLEGATO IV

PROCEDURE E REQUISITI PER LA SELEZIONE, LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO PER T2S NON APPARTENENTI A BANCHE CENTRALI

1.   Bando di gara

1.1.

La Banca centrale europea (BCE) pubblicherà un bando di gara rivolto ad esperti, per la nomina a membro del comitato per T2S non appartenente a banche centrali e per la creazione di una lista di riserva. Il bando di gara si svolgerà conformemente alla decisione BCE/2007/5 del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (1) come ulteriormente attuata nel capitolo 8 del Manuale per la gestione delle attività della BCE. Si discosta tuttavia in qualche misura dall’articolo 16 bis della decisione BCE/2007/5, in particolare; rispetterà come minimo i principi fondamentali degli appalti pubblici e garantirà una reale e trasparente competizione.

1.2.

Il bando di gara stabilisce, tra l’altro: a) il ruolo del comitato per T2S; b) il ruolo dei membri non appartenenti a banche centrali all’interno del comitato per T2S; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti economici del mandato; nonché e) la procedura per la candidatura compreso il termine per la ricezione delle candidature.

1.3.

Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito internet della BCE simultaneamente. Ove opportuno, la BCE può utilizzare mezzi aggiuntivi per pubblicizzare il bando di gara. In caso di discrepanze, la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevale sulle altre versioni.

1.4.

Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno 21 giorni di calendario successivi alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Procedura di selezione

2.1.

Il Consiglio direttivo decide in merito alla composizione del comitato per T2S sulla base di una proposta del Comitato esecutivo e nomina tutti i membri del comitato per T2S.

2.2.

Per quanto riguarda i membri del comitato per T2S non appartenenti a una banca centrale, il Consiglio direttivo valuta i candidati secondo criteri di selezione stabiliti nella sezione 3.

2.3.

Il presidente del comitato per T2S, i rappresentanti delle banche centrali dell’Eurosistema e il personale della BCE possono coadiuvare il Comitato esecutivo nella compilazione dei modelli per la valutazione dei candidati, comprensivi di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze in relazione ai criteri di selezione e di una raccomandazione per la nomina in base all’idoneità del candidato.

2.4.

Contrariamente a quanto disposto dall’articolo 16 bis, paragrafo 6, della decisione BCE/2007/5, due candidati saranno nominati immediatamente e sarà creata una lista di riserva di candidati potenziali per le posizioni che si rendano vacanti in futuro.

3.   Criteri di selezione

I criteri di selezione sono:

a)

competenza professionale nel settore del regolamento di operazioni in titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell’Unione in senso più ampio;

b)

almeno 10 anni di esperienza nell’interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell’Unione;

c)

preferibilmente, esperienza nella gestione di progetti.

d)

la lingua di lavoro del comitato per T2S è l’inglese, pertanto i membri non appartenenti a una banca centrale devono essere in grado di comunicare in modo efficacie in inglese.

4.   Lista di riserva

4.1.

La BCE mantiene una lista di riserva di candidati potenziali.

4.2.

Nel caso si renda vacante una posizione nel comitato per T2S, il Comitato esecutivo può selezionare un candidato dalla lista di riserva secondo il posizionamento in graduatoria in tale lista e proporlo al Consiglio direttivo come membro del comitato per T2S per un mandato di due anni, rinnovabile una volta.

4.3.

La lista di riserva resta valida per un periodo di due anni dalla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo. Se necessario, la validità della lista di riserva può essere estesa per un periodo ulteriore di due anni.

4.4.

Contrariamente a quanto disposto dall’articolo 16 bis , paragrafo 7, della decisione BCE/2007/5, la lista di riserva non è aperta a nuovi candidati.

4.5.

A differenza di quanto disposto dall’articolo 16 bis , paragrafo 8, della decisione BCE/2007/5, i candidati possono accedere ai propri dati, aggiornarli o correggerli ma non possono aggiornare o correggere i propri criteri di idoneità e i propri di criteri di selezione dopo la scadenza del termine di chiusura del bando di gara.

5.   Nomina

5.1.

I membri del comitato per T2S non appartenenti a una banca centrale sono nominati a titolo personale. Non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi.

5.2.

Tutte le nomine sono condizionate alla firma da parte del candidato nominato del contratto di nomina da parte del presidente del comitato per T2S, di un contratto con la BCE relativo alle indennità e al rimborso spese e delle dichiarazioni di cui alla sezione 6.1.

5.3.

Il Consiglio direttivo nomina i membri del comitato per T2S non appartenenti banche centrali in qualità di membri del comitato per T2S senza diritto di voto per un mandato della durata di due anni, rinnovabile una volta.

6.   Dichiarazioni

6.1.

I membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali si impegnano a rispettare il Codice di condotta del comitato per T2S. Conseguentemente sono obbligati a sottoscrivere la «Dichiarazione di osservanza del Codice di condotta» di cui all’appendice 1 dell’allegato III e a compilare e firmare la «Dichiarazione di interesse» di cui all’appendice 2 dell’allegato III.

6.2.

I membri del comitato per T2S non appartenenti a banche centrali sono anche obbligati a firmare le dichiarazioni contenute nel bando.

7.   Risoluzione e sostituzione

7.1

Il Consiglio direttivo può risolvere il mandato di un membro del comitato per T2S non appartenente a banche centrali in caso di conflitto di interessi, violazione dei doveri, incapacità di adempiere i propri doveri, violazione del Codice di condotta o grave negligenza.

7.2

Il mandato si considera risolto qualora il membro non appartenente banche centrali si dimetta o il mandato scada senza essere rinnovato.

7.3

Se il mandato è risolto prima della conclusione del termine di due anni, si applicano i punti 4.2 e 4.3.


(1)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.


Rettifiche

1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/30


Rettifica della decisione EUTM Somalia/1/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 6 dicembre 2011, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

(2011/815/PESC)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324 del 7 dicembre 2011 )

A pagina 36, considerando 1:

anziché:

«(1)

Il comandante di EUTM Somalia ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.»,

leggi:

«(1)

Il comandante di EUTM Somalia ha tenuto una conferenza sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 23 agosto 2011.»;

a pagina 36, articolo 1:

anziché:

«In considerazione dei risultati delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi del 17 novembre 2008, del 16 dicembre 2008 e del 19 marzo 2009 e …»,

leggi:

«In considerazione dei risultati della conferenza sulla costituzione della forza e sugli effettivi del 23 agosto 2011 e …».


1.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/31


Verbale di rettifica dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 30 gennaio 2010, pag. 2 . Rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 9 marzo 2010, pag. 22 )

La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Bruxelles il 2 marzo 2012, con il Consiglio quale depositario.

1.

A pagina 139, allegato IIIa, «Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità», «di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a)»:

dopo il codice NC 5003 00 00 devono essere aggiunti i codici NC seguenti:

«51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

52

COTONE

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)».

2.

A pagina 165, titolo dell'allegato IIId:

anziché:

leggi:

3.

A pagina 174, allegato IIId, «Concessioni tariffarie accordate dalla Serbia ai prodotti agricoli della Comunità», «di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)»:

anziché:

«1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1507 10

Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:

 

 

 

 

 

 

1507 10 90

– – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %»,

leggi:

«1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

1517 10 90

– – altro

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %».


(1)  Errore nel testo della GU L 28 del 30.1.2010, pag. 165. La versione firmata dell'accordo è corretta.