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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.114.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2012
che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) va applicata, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive delle quali è stata verificata la completezza conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non inserite nell’allegato I (3). Il metam è una sostanza attiva per la quale è stata verificata la completezza in conformità a tale regolamento. |
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(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (4) e (CE) n. 1490/2002 (5) stabiliscono modalità dettagliate per l’attuazione della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I di tale direttiva. In tale elenco figura anche il metam. Con la decisione 2009/562/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente la non iscrizione del metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (6), è stato deciso di non inserire il metam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda con cui chiede l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
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(4) |
La domanda è stata presentata al Belgio, designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati corrispondono a quelli oggetto della decisione 2009/562/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008. |
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(5) |
Il Belgio ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare che ha inviato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e alla Commissione il 31 agosto 2010. |
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(6) |
L’Autorità ha trasmesso la relazione aggiuntiva agli altri Stati membri e al richiedente con l’invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e su richiesta della Commissione, l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul metam l’8 agosto 2011 (7). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimati il 9 marzo 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al metam. |
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(7) |
La relazione supplementare dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell’Autorità si concentrano sugli elementi che avevano destato preoccupazioni e determinato la non iscrizione della sostanza. Tali preoccupazioni riguardavano in particolare il fatto che non era possibile dimostrare che l’esposizione dei consumatori fosse accettabile e la mancanza di dati riguardanti il comportamento nell’ambiente dell’impurità N,N’-dimetiltiourea (DMTU). |
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(8) |
Le nuove informazioni presentate dal richiedente dimostrano che l’esposizione dei consumatori potrebbe essere considerata accettabile e che il comportamento della DMTU nell’ambiente non provocherà effetti inaccettabili. |
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(9) |
Di conseguenza le informazioni supplementari fornite dal richiedente consentono di superare le criticità che avevano determinato la non iscrizione. |
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(10) |
Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti metam possono, in generale, essere considerati conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il metam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(11) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. |
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(12) |
Fatta salva la conclusione in base alla quale il metam dovrebbe essere approvato, si ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
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(13) |
È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall’approvazione. |
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(14) |
Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri deve essere concesso un periodo di tempo dopo l’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metam che sono state mantenute per determinati usi, a norma dell’articolo 3 della decisione 2009/562/CE. Ai fini del calcolo di tale periodo si deve tener conto di tale disposizione. Gli Stati membri dovranno, a seconda dei casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. |
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(15) |
Per i prodotti fitosanitari contenenti metam, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto dell’articolo 4 della decisione 2009/562/CE per il calcolo di tale periodo. Tale periodo di tolleranza scade quindi il 31 dicembre 2014. |
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(16) |
L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è perciò necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive. |
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(17) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (9). |
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(18) |
Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 2009/562/CE. |
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(19) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva metam, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Riesame dei prodotti fitosanitari
1. In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metam come sostanza attiva entro il 31 dicembre 2014.
Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metam come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 giugno 2012 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
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a) |
nel caso di un prodotto contenente metam come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2016; |
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b) |
nel caso di un prodotto contenente metam in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 giugno 2016 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 3
Periodo di tolleranza
Qualora gli Stati membri revochino e modifichino un’autorizzazione esistente conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 31 dicembre 2014.
Articolo 4
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 5
Abrogazione
La decisione 2009/562/CE è abrogata.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(4) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(5) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(6) GU L 196 del 28.7.2009, pag. 22.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metam (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva metam). EFSA Journal 2011;9(9):2334.[97 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2334 (disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Metam N. CAS 144-54-7 N. CIPAC 20 |
Acido metil-ditiocarbammico |
≥ 965 g/kg Espresso come metam-sodio su base di peso a secco ≥ 990 g/kg Espresso come metam-sodio su base di peso a secco Impurezze rilevanti:
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1o luglio 2012 |
30 giugno 2022 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida per l’applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno prima della piantagione, limitando le applicazioni a una ogni tre anni sullo stesso campo. L’applicazione può essere autorizzata solo in campo aperto tramite iniezione nel terreno e in serra unicamente mediante irrigazione a goccia. È prescritto l’impiego di una pellicola di materia plastica a tenuta di gas per l’irrigazione a goccia. Il valore massimo di applicazione è di 153 kg/ha (corrispondente a 86,3 kg/ha di MITC) in caso di applicazioni a campo aperto. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative al metile isotiocianato per quanto riguarda:
Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 maggio 2014. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:
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Numero |
Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«22 |
Metam N. CAS 144-54-7 N. CIPAC 20 |
Acido metil-ditiocarbammico |
≥ 965 g/kg Espresso come metam-sodio su base di peso a secco ≥ 990 g/kg Espresso come metam-sodio su base di peso a secco Impurezze rilevanti:
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1o luglio 2012 |
30 giugno 2022 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida per l’applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno prima della piantagione, limitando le applicazioni a una ogni tre anni sullo stesso campo. L’applicazione può essere autorizzata solo in campo aperto tramite iniezione nel terreno e in serra unicamente mediante irrigazione a goccia. È prescritto l’impiego di una pellicola di materia plastica a tenuta di gas per l’irrigazione a goccia. Il valore massimo di applicazione è di 153 kg/ha (corrispondente a 86,3 kg/ha di MITC) in caso di applicazioni a campo aperto. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative al metile isotiocianato per quanto riguarda:
Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 maggio 2014.» |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
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26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2012
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, un massimale al di sotto del quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. |
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(2) |
Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) (3), che stabilisce un massimale generale “de minimis” di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari. |
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(3) |
Dall'esperienza della Commissione nell'applicare la normativa in materia di aiuti di Stato a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato risulta che il massimale al di sotto del quale si può ritenere che i vantaggi concessi a tali imprese non incidano sugli scambi tra Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza può talvolta scostarsi dal massimale generale “de minimis” stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Infatti, almeno alcuni di questi vantaggi compensano con buona probabilità costi aggiuntivi connessi alla prestazione di servizi di interesse economico generale. Inoltre, molte attività qualificate come prestazione di servizi di interesse economico generale hanno una portata territoriale limitata. È quindi appropriato introdurre, in aggiunta al regolamento (CE) n. 1998/2006, un regolamento contenente regole specifiche relative agli aiuti “de minimis” per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. È opportuno stabilire un massimale relativo agli aiuti “de minimis” che ciascuna impresa può ricevere in un determinato arco di tempo. |
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(4) |
In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale possono essere considerati come aiuti che non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che l'importo totale degli aiuti concessi all'impresa beneficiaria che fornisce servizi di interesse economico generale sia inferiore a 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Considerando l'evoluzione del settore del trasporto su strada di passeggeri e la natura preminentemente locale dei servizi di interesse economico generale in questo campo, non è opportuno prevedere un massimale inferiore per questo settore, al quale dovrebbe quindi essere applicato il massimale di 500 000 EUR. |
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(5) |
Gli anni da prendere in considerazione per determinare se tale massimale è raggiunto dovrebbero essere gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Non deve essere possibile frazionare in parti più piccole le misure di aiuto superiori al massimale “de minimis” allo scopo di fare rientrare tali parti nel campo di applicazione del presente regolamento. |
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(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli aiuti concessi per la fornitura di servizi di interesse economico generale. L’impresa beneficiaria deve pertanto ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso. Pur dovendo informare l’impresa della natura del servizio di interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso, l’atto di incarico non deve necessariamente contenere tutte le informazioni dettagliate precisate nella decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (4). |
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(7) |
Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura e del trasporto di merci su strada in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori, del fatto che alle imprese in essi operanti sono raramente affidati servizi di interesse economico generale e del rischio che aiuti di importo inferiore al massimale previsto dal presente regolamento soddisfino le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se un’impresa opera sia nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura o del trasporto di merci su strada sia in altri settori o attività, è opportuno che il presente regolamento si applichi a questi altri settori o attività (come ad esempio la raccolta di rifiuti in mare), a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Gli Stati membri possono adempiere a tale obbligo, in particolare, limitando l'importo degli aiuti “de minimis” alla compensazione dei costi per la fornitura del servizio, incluso un profitto ragionevole. È opportuno che il presente regolamento non si applichi al settore carboniero, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche e del fatto che servizi di interesse economico generale sono raramente affidati ad imprese operanti in tale settore. |
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(8) |
Viste le similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. |
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(9) |
La Corte di giustizia ha stabilito (5) che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia determinato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti “de minimis” connessi all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari. |
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(10) |
Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti “de minimis” alle esportazioni né gli aiuti “de minimis” che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. |
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(11) |
È opportuno che il presente regolamento non si applichi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6), non essendo idoneo concedere aiuti al funzionamento a favore di imprese in difficoltà al di fuori di un progetto di ristrutturazione e dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese. |
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(12) |
Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. |
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(13) |
Per evitare che le intensità massime di aiuto stabilite nei vari strumenti dell'Unione siano aggirate, gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. |
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(14) |
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere se basarsi sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 1998/2006. |
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(15) |
La Corte di giustizia, nella sentenza Altmark (7), ha individuato una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché la fornitura di un servizio di interesse economico generale non costituisca aiuto di Stato. Secondo dette condizioni, una compensazione che si limiti ai costi netti sostenuti per la prestazione di servizi di interesse pubblico generale da un’impresa gestita in modo efficiente non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le compensazioni superiori a tali costi netti costituiscono un aiuto di Stato che può essere dichiarato compatibile sulla base delle norme vigenti dell’Unione. Per evitare che il presente regolamento sia applicato allo scopo di aggirare le condizioni individuate nella sentenza Altmark e che gli aiuti “de minimis” concessi in forza del presente regolamento incidano sugli scambi a seguito del cumulo con altre compensazioni ricevute per lo stesso servizio di interesse economico generale, gli aiuti “de minimis” accordati in forza del presente regolamento non devono essere cumulati con altre compensazioni relative allo stesso servizio, a prescindere dal fatto che queste costituiscano o meno un aiuto di Stato a norma della sentenza Altmark o un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma della decisione 2012/21/UE o della comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (8). Occorre pertanto escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le compensazioni ricevute per la fornitura di un servizio di interesse economico generale che beneficia anche di altri tipi di compensazione, a meno che queste altre compensazioni non costituiscano un aiuto “de minimis” a norma di altri regolamenti “de minimis” e siano rispettate le norme relative al cumulo fissate dal presente regolamento. |
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(16) |
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale “de minimis”, tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Per agevolare tale calcolo e in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma “de minimis”, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l’applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati attualmente dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (9). |
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(17) |
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti “de minimis” che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere fatto, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale “de minimis”. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (10) non dovrebbero essere considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione. |
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(18) |
È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre il massimale “de minimis” di 500 000 EUR in uno specifico massimale di garanzia basato sull’importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico utilizzando una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare lo specifico massimale di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale massimale specifico non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Il massimale specifico va determinato sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nell’Unione, una garanzia pari a 3 750 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico al massimale “de minimis” di 500 000 EUR. Solo le garanzie fino all'80% del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da tali massimali specifici. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia, gli Stati membri possono inoltre utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione, previa notifica, sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. |
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(19) |
Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale “de minimis”, e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento. |
|
(20) |
La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma “de minimis” siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale complessivo ammissibile. A tal fine e per assicurare la conformità alle disposizioni relative al cumulo con gli aiuti di cui agli altri regolamenti “de minimis”, quando concedono un aiuto “de minimis” in base al presente regolamento, gli Stati membri informano l’impresa interessata dell’importo dell'aiuto e della sua natura “de minimis”, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti “de minimis”, oggetto del presente regolamento o degli altri regolamenti “de minimis”, ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. Come alternativa, lo Stato membro ha la possibilità di assicurare il rispetto del massimale mediante un registro centrale. |
|
(21) |
Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le condizioni poste dal diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o da requisiti aggiuntivi derivanti dal trattato o da normative settoriali dell'Unione. |
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(22) |
Il presente regolamento deve applicarsi agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. |
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(23) |
La Commissione intende riesaminare il presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
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a) |
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (11); |
|
b) |
aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; |
|
c) |
aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
|
|
d) |
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; |
|
e) |
aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; |
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f) |
aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio (12); |
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g) |
aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; |
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h) |
aiuti concessi a imprese in difficoltà. |
Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
3. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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a) |
per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca; |
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b) |
per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; |
|
c) |
per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. |
Articolo 2
Aiuti “de minimis”
1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine unionale. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento della concessione.
4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (“aiuti trasparenti”). In particolare:
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a) |
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione; |
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b) |
gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore al massimale “de minimis”; |
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c) |
gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale “de minimis” per ogni impresa destinataria; |
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d) |
gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti “de minimis” trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 3 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale applicabile stabilito al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando:
|
5. Qualora l'importo complessivo dell’aiuto “de minimis” concesso a un'impresa per la fornitura di servizi di interesse economico generale superi il massimale di cui al paragrafo 2, tale importo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura di aiuto.
6. Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
7. Gli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti “de minimis” fino al massimale di cui al paragrafo 2.
8. Gli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.
Articolo 3
Controllo
1. Quando intende concedere un aiuto “de minimis” a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto “de minimis” a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all'impresa in questione in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all'articolo 2, paragrafi 6, 7 e 8.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti “de minimis”, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità dello stesso Stato membro a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.
3. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti “de minimis” individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti “de minimis” vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dalle singole imprese in base al presente regolamento o ad altri regolamenti “de minimis”.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica agli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle decisioni, alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.
Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.
Articolo 5
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 23.
(3) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.
(4) GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.
(5) Causa C-456/00, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 2002, pag. I-11949.
(6) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(7) Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgerich, Racc. 2003, pag. I-7747.
(8) GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15.
(9) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
(10) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
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26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 361/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
JO |
98,8 |
|
MA |
58,7 |
|
|
TN |
124,7 |
|
|
TR |
110,1 |
|
|
ZZ |
98,1 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
216,8 |
|
TR |
148,3 |
|
|
ZZ |
182,6 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
140,2 |
|
ZZ |
140,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
58,5 |
|
IL |
77,3 |
|
|
MA |
52,8 |
|
|
TR |
50,5 |
|
|
ZZ |
59,8 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
58,4 |
|
ZZ |
58,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
94,2 |
|
BR |
81,0 |
|
|
CA |
117,0 |
|
|
CL |
95,1 |
|
|
CN |
119,8 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
NZ |
125,7 |
|
|
US |
153,6 |
|
|
ZA |
85,5 |
|
|
ZZ |
100,4 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
96,4 |
|
CL |
114,1 |
|
|
CN |
81,7 |
|
|
US |
107,0 |
|
|
ZA |
109,2 |
|
|
ZZ |
101,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 362/2012 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2012
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto per tale paese. |
|
(2) |
Le domande presentate per l’anno contingentale 2012/2013 interessano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è di conseguenza opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detti quantitativi residui deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 aprile 2012 per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2013.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
|
— |
1,294210 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, |
|
— |
2,928104 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009. |
I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
DECISIONI
|
26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2012
relativa alla nomina di un membro supplente tedesco del Comitato delle regioni
(2012/214/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE (1) e la decisione 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Heino VAHLDIECK, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
il sig. Heiko HECHT, Mitglied des Europa-ausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
|
26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2012
relativa alla nomina di un membro titolare lussemburghese del Comitato delle regioni
(2012/215/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo lussemburghese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Albert LENTZ, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro titolare del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
il sig. Ali KAES, Bourgmestre de la commune de Tandel. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
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26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2012
recante nomina di un membro finlandese e di un supplente finlandese del Comitato delle regioni
(2012/216/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo finlandese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Folke SJÖLUND. |
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(3) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Britt LUNDBERG, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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a) |
quale membro titolare
nonché |
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b) |
come membro supplente
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
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26.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2012
relativa alla nomina di sette membri titolari francesi e di undici membri supplenti francesi del Comitato delle regioni
(2012/217/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo francese,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
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(2) |
Sette seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandati della sig.ra Claude du GRANRUT, del sig. Alain LE VERN, del sig. Daniel PERCHERON, del sig. Jean PRORIOL, del sig. Camille de ROCCA SERRA, del sig. Alain ROUSSET e del sig. Ange SANTINI. |
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(3) |
Undici seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandati del sig. Jacques AUXIETTE, del sig. Jean-Paul BACHY, della sig.ra Martine CALDEROLI-LOTZ, della sig.ra Anne-Marie COMPARINI, del sig. Jean-Jacques FRITZ, del sig. Claude GEWERC, della sig.ra Arlette GROSSKOST, del sig. Antoine KARAM, del sig. Martin MALVY, del sig. Michel NEUGNOT e della sig.ra Élisabeth THÉVENON-DURANTIN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
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a) |
quali membri titolari:
e |
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b) |
quali membri supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
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26.4.2012 |
IT |
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L 114/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
[notificata con il numero C(2012) 2426]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/218/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 5 e 6,
vista la richiesta presentata per e-mail il 26 ottobre 2011 dal Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Associazione federale del settore dell’energia e dell’acqua) (in seguito denominato il BDEW),
considerando quanto segue:
I. FATTI
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(1) |
Il 26 ottobre 2011 il BDEW ha presentato per e-mail alla Commissione una richiesta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. L’11 novembre 2011 la Commissione ha informato le autorità tedesche della richiesta e ha chiesto informazioni complementari alle autorità tedesche tramite e-mail del 10 gennaio 2012 e al BDEW tramite e-mail del 21 dicembre 2011. Le informazioni complementari sono state trasmesse tramite e-mail dalle autorità tedesche il 14 dicembre 2011 e dal BDEW il 17 gennaio 2012, il 26 gennaio 2012 e il 28 febbraio 2012. |
|
(2) |
La richiesta presentata dal BDEW per conto degli enti aggiudicatori nel settore riguarda, come indicato nella richiesta, «la costruzione, l’acquisto e la gestione (compresa la manutenzione) di tutti i tipi di impianti per la produzione di energia elettrica, nonché le pertinenti attività di supporto» (2). |
|
(3) |
La richiesta è accompagnata da un parere del Bundeskartellamt (Ufficio federale anti-cartelli) del 25 luglio 2011. Tale parere (nel seguito «il parere») è stato emesso sulla base della legislazione tedesca pertinente e tratta la questione se l’attività soggetta alla procedura sia direttamente esposta alla concorrenza. Il parere è basato su un’ampia ricerca settoriale riguardante i mercati rilevanti. |
II. QUADRO GIURIDICO
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(4) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività cui si applica la direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione UE in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’energia elettrica rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (4), che è stata a sua volta sostituita dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (5). |
|
(5) |
La Germania ha attuato e applicato non solo la direttiva 96/92/CE ma anche le direttive 2003/54/CE e 2009/72/CE. Di conseguenza, e conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile sull’intero territorio della Germania. |
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(6) |
L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé è necessariamente decisivo. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Un altro criterio è il grado di concentrazione dei mercati interessati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori, quali il funzionamento del mercato di bilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambio di fornitore da parte dei clienti. |
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(7) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
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(8) |
Il mercato tedesco dell’energia elettrica è caratterizzato da un gran numero di centrali che sono gestite da numerosi operatori di mercato (6). La maggior parte della capacità produttiva appartiene a quattro grandi società energetiche: RWE AG, E.ON AG, EnBW AG e Vattenfall Europe AG. Tuttavia, poiché due di queste società, RWE e E.ON, sono imprese private (ovvero imprese non soggette, direttamente o indirettamente, ad un’influenza dominante delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE) che non operano nel settore della produzione di energia elettrica sulla base di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE, esse non sono enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2004/17/CE. I loro appalti finalizzati alla produzione o alla vendita di energia elettrica non sono pertanto soggetti alle disposizioni della predetta direttiva; di conseguenza, con riferimento a tali attività, esse dovrebbero essere considerate concorrenti degli enti aggiudicatori i cui appalti sono soggetti alla direttiva di cui sopra. Nel seguito l’analisi intesa ad esaminare se l’attività sia esposta alla concorrenza in mercati liberamente accessibili si concentrerà pertanto sugli enti aggiudicatori. |
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(9) |
L’energia elettrica è commercializzata all’ingrosso nelle borse, ovvero i mercati spot e forward della European Energy Exchange AG (EEX) e della European Power Exchange S.E. (EPEX) o in operazioni OTC al di fuori delle borse. Il prezzo applicato nelle borse dell’energia serve solitamente come prezzo di riferimento per le operazioni OTC. Le società di produzione ottimizzano la gestione delle loro centrali energetiche allineandola ai risultati degli scambi nei mercati spot delle borse. In linea di massima funzionano solo le centrali energetiche i cui costi marginali sono inferiori al prezzo di mercato. |
|
(10) |
La Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (7) (nel seguito EEG) stabilisce le regole per l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili (8) che, accanto all’energia elettrica generata da fonti convenzionali (9), svolge un ruolo crescente nel mercato tedesco. In base alla EEG modificata, entrata in vigore all’inizio del 2012, la quota delle fonti di energia rinnovabile negli approvvigionamenti di energia elettrica deve salire al 35 % entro il 2020, al 50 % entro il 2030 e all’80 % entro il 2050. |
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(11) |
A fine 2010, una capacità di produzione di 160,5 GW era collegata alle reti dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) (77,6 GW) e dei gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) (82,9 W). Rispetto al 2009 (152,7 GW), ciò rappresenta un incremento di circa 7,8 GW. Le energie rinnovabili costituiscono 54,2 GW della capacità totale. Circa 50,7 GW delle energie rinnovabili sono pagati conformemente alle tariffe EEG. Ciò significa che tali energie rappresentano circa il 34 % della capacità totale (10). |
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(12) |
In termini di immissione in rete, nel 2010 sono stati immessi complessivamente 531,2 TWh nel sistema TSO (367,5 TWh) e nel sistema DSO (163,7 TWh). Il volume immesso da fonti rinnovabili è stato pari a 93,7 TWh, di cui 80,7 pagati conformemente alla EEG. Ciò significa che l’immissione da fonti rinnovabili rappresenta circa il 18 % del volume di immissione totale, una proporzione che si trova pertanto al di sotto del 34 % di capacità totale di produzione derivante da queste fonti (11). La differenza è dovuta al fatto che il periodo di utilizzazione delle fonti rinnovabili per anno è inferiore a quello delle fonti convenzionali. |
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(13) |
Un’altra caratteristica del mercato tedesco dell’energia elettrica riguarda la recente decisione delle autorità nazionali di chiudere 8 centrali nucleari, per una capacità totale di 8 400 MW (12), dopo la catastrofe nucleare verificatasi in Giappone all’inizio del 2011. È stato inoltre deciso di chiudere il resto degli impianti nucleari in Germania entro il 2022. A breve termine è di conseguenza cambiato il rapporto tra importazioni ed esportazioni, ragion per cui la Germania è passata da esportatore netto di energia elettrica fino al 2010 ad importatore netto nel 2011. |
Definizione del mercato
Definizione del mercato del prodotto
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(14) |
In base alle precedenti decisioni della Commissione (13), è stato possibile distinguere i seguenti mercati rilevanti del prodotto nel settore dell’energia elettrica: i) produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica; ii) trasmissione; iii) distribuzione e iv) vendita al dettaglio. Mentre alcuni di questi mercati possono essere ulteriormente suddivisi, sino ad oggi la prassi della Commissione (14) ha rigettato una distinzione tra un mercato della produzione di energia elettrica e un mercato della vendita all’ingrosso, visto che la produzione in sé costituisce soltanto un primo anello della catena di valore, ma che la quantità di energia elettrica prodotta è commercializzata sul mercato all’ingrosso. |
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(15) |
La richiesta di BDEW riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica. Nel suo parere, l’Ufficio federale anti-cartelli definisce il mercato del prodotto come «un mercato di vendita primario per l’energia elettrica» (15), che comprende la vendita iniziale della propria produzione da parte di tutti i fornitori di energia elettrica e le importazioni nette di energia elettrica, ma esclude gli scambi commerciali successivi tra gli operatori di mercato. Inoltre, lo stesso Ufficio federale anti-cartelli ritiene che la produzione e la commercializzazione di energia elettrica regolamentata dall’EEG (in seguito denominata energia elettrica EEG) non rientri in tale mercato. |
|
(16) |
L’Ufficio federale anti-cartelli considera che il mercato dell’energia elettrica EEG rappresenti un mercato distinto nella misura in cui riguarda la prima vendita. L’energia elettrica EEG di norma non è venduta direttamente sul mercato all’ingrosso, ma è acquistata a un prezzo stabilito per legge dai gestori delle reti di trasmissione, che in seguito la rivendono sul mercato all’ingrosso. |
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(17) |
L’Ufficio federale anti-cartelli conclude sostenendo che la produzione e la commercializzazione di energia elettrica EEG non sono organizzate su base competitiva e che quest’ultima è indipendente dagli indicatori di domanda e di prezzo (16). Le motivazioni principali di tale conclusione sono di seguito enunciate. |
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(18) |
L’energia elettrica EEG ha priorità di immissione in rete, pertanto la produzione di energia elettrica EEG è completamente indipendente dalla domanda. La produzione e l’immissione sono svincolate anche dai prezzi, visto che i gestori hanno diritto a un corrispettivo stabilito per legge. L’energia elettrica EEG è commercializzata dai TSO sul mercato spot in conformità alle disposizioni legali e senza alcun margine di manovra. |
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(19) |
L’ufficio federale anti-cartelli ha inoltre indicato che, conformemente alla legge, l’energia elettrica EEG può essere commercializzata direttamente e che una certa percentuale di gestori si avvale di questa opzione. L’EEG dispone che i gestori possano decidere il primo giorno di ogni mese se optare per la vendita diretta o avvalersi del corrispettivo stabilito nell’EEG. A seconda delle previsioni sui prezzi di mercato e della domanda, i gestori di impianti di energia elettrica EEG possono pertanto scegliere di mese in mese la forma di vendita più conveniente. Tuttavia questa commercializzazione diretta in futuro svolgerà solo un ruolo marginale. |
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(20) |
Conformemente alla EEG modificata, entrata in vigore all’inizio del 2012, i gestori di impianti di energia elettrica EEG, come esposto sopra, avranno la possibilità di commercializzare loro stessi l’energia elettrica prodotta e ottenere inoltre un premio di mercato. Tale premio di mercato è volto a coprire la differenza tra il corrispettivo fisso previsto dall’EEG e il prezzo medio mensile quotato in borsa determinato ex post. Ad ogni modo, i gestori di impianti di energia elettrica EEG sono liberi di scegliere di mese in mese se avvalersi del premio di mercato o se optare per il sistema di remunerazione fissa. Tuttavia si prevede che la maggior parte dell’energia elettrica EEG sarà commercializzata tramite gestori delle reti di trasmissione. Inoltre, anche con tale modello di premio di mercato, il corrispettivo complessivo che spetta ai produttori di energia elettrica EEG in base alla stessa EEG continua a non essere determinato principalmente dai prezzi di mercato (17). |
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(21) |
L’Ufficio federale anti-cartelli prende pertanto atto del fatto che mentre l’energia elettrica EEG esercita una certa pressione competitiva sull’energia elettrica prodotta da fonti convenzionali, non è vero il contrario. Per questo motivo l’energia elettrica EEG non può rientrare nello stesso mercato dell’energia elettrica convenzionale, visto che le condizioni di mercato che prevalgono nella prima vendita differiscono significativamente in queste due forme di produzione energetica. Inoltre la prima vendita di energia elettrica EEG è generalmente effettuata tramite i gestori delle reti di trasmissione. Pertanto, anche sul fronte della domanda tale mercato si distingue chiaramente dal mercato all’ingrosso per l’energia elettrica convenzionale. |
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(22) |
Tenendo in considerazione la specificità del mercato dell’energia elettrica tedesco, al fine di valutare le condizioni stabilite all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, il mercato del prodotto rilevante quindi è definito come il mercato per la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali. La produzione e la prima vendita di energia elettrica EEG non rientrano in questo mercato per le ragioni sopra esposte e d’ora in avanti saranno trattate distintamente. |
Definizione del mercato geografico
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(23) |
La richiesta riguarda attività svolte sul territorio della Repubblica federale di Germania. Il richiedente contempla la prospettiva di un mercato più ampio che si estende a Germania e Austria, basandosi su diverse tendenze in materia di sviluppo del quadro normativo, di livello delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica, nonché di procedure di accoppiamento di mercato e di gestione della congestione, ma infine conclude che «il richiedente non è in grado di trarre una conclusione definitiva in merito all’ipotesi che il mercato all’ingrosso di energia elettrica in Germania e mercati rilevanti in paesi confinanti attualmente siano sufficientemente integrati da essere considerati un mercato regionale». |
|
(24) |
In seguito al sondaggio settoriale svolto, l’Ufficio federale anti-cartelli presume che vi sia un mercato primario comune dell’energia elettrica in Germania e in Austria. Tale conclusione è basata sull’assenza di strozzature a livello di interconnessioni tra Germania e Austria e sull’esistenza di un’area comune di commercializzazione e tariffazione a livello di European Power Exchange S.E. (EPEX). |
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(25) |
Secondo la prassi precedente della Commissione, il campo geografico dei mercati dell’energia elettrica è stato in prevalenza considerato come coincidente con la dimensione nazionale (18) o addirittura con una dimensione meno estesa (19). In alcune occasioni la Commissione ha lasciato aperta l’ipotesi di mercati più ampi rispetto alle frontiere nazionali (20). |
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(26) |
La Commissione ritiene che ai fini della valutazione delle condizioni stabilite all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, non sia necessario trarre conclusioni sull’estensione specifica del mercato geografico rilevante per la produzione e la prima vendita di energia elettrica convenzionale, visto che i risultati rimarrebbero invariati indipendentemente dalla definizione di mercato applicata. |
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(27) |
Per quanto concerne la produzione e la prima vendita di energia elettrica EEG, il mercato geografico non potrebbe estendersi oltre il territorio della Germania in ragione del fatto che è basato sulle condizioni giuridiche stabilite nella EEG tedesca. |
Analisi del mercato
Produzione e prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali
a) Quote di mercato e concentrazione del mercato
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(28) |
Come risulta da una prassi costante (21) relativa alle decisioni della Commissione a norma dell’articolo 30, la Commissione ritiene, in riferimento alla produzione di energia elettrica, che, per quanto riguarda il livello di concorrenza sui mercati nazionali, «un parametro da tenere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali». |
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(29) |
Conformemente al parere dell’Ufficio federale anti- cartelli (22), le quote cumulative di mercato dei tre principali produttori, in termini di energia elettrica immessa, erano pari al 74 % nel 2007, al 73 % nel 2008 e al 70 % nel 2010. Pertanto il mercato dell’energia elettrica in Germania si colloca in una posizione intermedia rispetto alle precedenti decisioni di esonero previste dall’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE (23). |
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(30) |
Tuttavia, si ricorda che i due principali produttori, RWE e E.ON, che insieme raggiungono una quota di mercato del 58 % (24), non sono soggetti alle disposizioni della legislazione sugli appalti. |
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(31) |
L’obiettivo della presente decisione è stabilire se i servizi di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica sono esposti a un livello di concorrenza tale (su mercati liberamente accessibili) da far sì che, anche in mancanza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE, gli appalti per l’esercizio delle attività in oggetto saranno svolti in maniera trasparente, non discriminatoria e in base a criteri che permettono di individuare la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo economico. In questo contesto è importante tenere presente che le imprese non soggette alle procedure di appalto pubblico (in particolare RWE ed E.ON), quando operano nei mercati in oggetto hanno la possibilità di esercitare una pressione competitiva sugli altri operatori di mercato. Ciò non cambierà nemmeno nell’ipotesi in cui l’Austria sia inclusa nel mercato geografico rilevante, poiché si prevede che le quote di mercato dei principali produttori siano solo leggermente inferiori in un mercato che si estende ad Austria e Germania (25). |
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(32) |
In termini di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali, i fatti sopra indicati possono essere considerati come un’indicazione dell’esposizione diretta alla concorrenza degli operatori di mercato cui si applicano le disposizioni della legislazione sugli appalti. |
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(33) |
Va inoltre notato che il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell’energia elettrica («2009-2010 Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market»), pubblicato in giugno 2011 (26), ha indicato una diminuzione della concentrazione di mercato in Germania (27) rispetto agli anni precedenti e ha collocato il mercato dell’energia elettrica tedesco nella categoria dei mercati moderatamente concentrati («moderately concentrated markets») (28), ossia i mercati che presentano un indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) (29) tra 750 e 1 800. |
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(34) |
Considerate le cifre sopra indicate, ai fini della presente decisione e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, per quanto riguarda gli enti aggiudicatori si può presumere che il livello di concentrazione del mercato possa essere considerato un indicatore di un certo livello di esposizione alla concorrenza nella produzione di energia elettrica e nella vendita all’ingrosso di fonti convenzionali in Germania. |
b) Altri fattori
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(35) |
Negli ultimi anni e fino a marzo 2011 la Germania è stata un esportatore netto di energia elettrica. Tuttavia in seguito alla decisione di dismettere gradualmente la produzione di energia elettrica di diverse centrali nucleari, la Germania è diventata un importatore netto. Pertanto attualmente il mercato è caratterizzato da una pressione competitiva derivante dalla possibilità di importare energia elettrica dall’estero. Ciò implica che chi investe nel settore dell’energia elettrica in Germania debba necessariamente tenere conto di altri produttori nei paesi circostanti. Tali fattori non dovrebbero quindi essere considerati in contrasto con la conclusione secondo cui gli enti aggiudicatori che operano sul mercato tedesco di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali sono esposti alla concorrenza. Inoltre, un’analisi della situazione incentrata sui cambi di fornitore da parte dei clienti (30) e sul livello di liquidità nel mercato all’ingrosso (31) evidenzia che tali fattori sono in linea con la conclusione che gli enti aggiudicatori operanti sul mercato tedesco di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali sono esposti alla concorrenza. Infine, va notato che nemmeno il mercato di bilanciamento in Germania (32) e le sue principali caratteristiche (prezzi basati sul mercato e differenza di prezzo tra bilanciamenti dell’energia positivi e negativi) si contrappongono alla conclusione che gli enti aggiudicatori che operano sul mercato di produzione tedesco di fonti convenzionali sono esposti alla concorrenza. |
Produzione e prima vendita di energia elettrica EEG
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(36) |
L’energia elettrica EEG ha una connessione prioritaria alla rete e ha priorità rispetto all’energia elettrica convenzionale nell’immissione in rete, pertanto la produzione di energia elettrica EEG è indipendente dalla domanda. Visto che l’energia elettrica EEG è di norma prodotta a costi più elevati rispetto al prezzo di mercato, è stato istituito uno specifico sistema di sostegno per questo tipo di energia. Per un periodo di 20 anni, oltre all’anno di messa in esercizio, i gestori di impianti di energia elettrica EEG (33) hanno il diritto di percepire dai gestori delle reti di trasmissione un corrispettivo stabilito per legge. Tale corrispettivo copre i costi sostenuti ed è pertanto più elevato rispetto al prezzo di mercato. Pertanto i gestori possono immettere in rete l’energia elettrica da loro prodotta indipendentemente dal prezzo quotato in borsa (34). |
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(37) |
L’energia elettrica EEG di norma non è venduta direttamente sul mercato all’ingrosso, ma è acquistata dai gestori delle reti di trasmissione a un prezzo stabilito per legge. I gestori dei sistemi di trasmissione commercializzano l’energia elettrica EEG sui mercati spot delle borse dell’energia elettrica, affrontando pertanto delle perdite. Tali costi sono in ultima istanza sopportati dal consumatore finale dell’energia elettrica, che versa al proprio fornitore di energia elettrica un onere supplementare EEG che viene in seguito inoltrato ai gestori delle reti di trasmissione. I fornitori di energia elettrica che acquistano più del 50 % di energia elettrica EEG, con un minimo del 20 % di energia solare o eolica, beneficiano di un onere EEG ridotto. |
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(38) |
I gestori di impianti di energia elettrica EEG hanno anche la possibilità di «commercializzare direttamente» l’energia prodotta. Ciò vuol dire che un operatore di un impianto di energia elettrica EEG può rinunciare al corrispettivo stabilito per legge e optare per la vendita diretta dell’energia elettrica sul mercato spot. Visti gli elevati costi di produzione dell’energia elettrica EEG, la commercializzazione diretta e dunque non soggetta alle condizioni stabilite per legge di norma non è un’opzione praticabile. In passato tale metodo è stato in prevalenza utilizzato in maniera limitata in situazioni in cui gli acquirenti erano in grado di ottenere un esonero dall’onere supplementare applicato all’energia elettrica EEG combinando una determinata quantità di energia elettrica EEG acquistata direttamente da un produttore con energia elettrica convenzionale (35). Con la nuova legge EEG, entrata in vigore all’inizio del 2012, la possibilità di avvalersi di tale esonero specifico è stata limitata, pertanto si prevede una riduzione di tale forma di commercializzazione diretta (36). |
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(39) |
La nuova legge offre una nuova possibilità di «commercializzazione diretta» che, tuttavia, include il pagamento di un cosiddetto «premio di mercato» al produttore di energia elettrica EEG destinato a coprire la differenza tra i costi più elevati e il prezzo di mercato medio (nel seguito «modello del premio di mercato»). I gestori dei sistemi di trasmissione stimano che nel 2012 le vendite con il modello del premio di mercato arriveranno a una quota di mercato del 15 % complessiva per tutti i tipi di energie rinnovabili (37). Si può concludere che ad oggi e nel prossimo futuro la parte di gran lunga più consistente dell’energia elettrica EEG è e sarà commercializzata con il regime dei corrispettivi stabiliti legalmente e tramite i gestori delle reti di trasmissione. La commercializzazione diretta non sovvenzionata svolgerà soltanto un ruolo marginale. |
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(40) |
Per le ragioni sopra indicate, la produzione e la prima vendita di energia elettrica EEG fanno parte di un sistema regolamentato in cui i produttori percepiscono dei corrispettivi stabiliti per legge. Tali produttori non sono esposti alla concorrenza, visto che possono immettere la loro energia elettrica EEG indipendentemente dal prezzo di mercato prevalente. In ragione della priorità di immissione possono anche vendere tutta l’energia da loro prodotta. Pertanto non si può concludere che l’attività dei produttori di energia elettrica EEG sia esposta alla concorrenza. In considerazione di quanto esposto, non è necessario valutare nessun altro indicatore oltre a quelli indicati al considerando 6. |
IV. CONCLUSIONI
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(41) |
In considerazione dei fattori sopra esaminati, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, deve essere considerata soddisfatta per gli enti aggiudicatori per quanto attiene alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Germania. |
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(42) |
Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Germania, né quando organizzano gare per l’esercizio di tale attività nella zona geografica in questione. |
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(43) |
Tuttavia, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, non deve essere considerata soddisfatta per gli enti aggiudicatori per quanto attiene alla produzione e alla prima vendita di energia elettrica EEG in Germania. |
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(44) |
Visto che la produzione e la prima vendita di energia elettrica EEG continuano ad essere soggette alle disposizioni della direttiva 2004/17/CE, si ricorda che gli appalti che riguardano più attività sono trattati in conformità con l’articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore è impegnato in appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dalla direttiva 2004/17/CE sia attività non esonerate, si terranno in considerazione le attività per le quali l’appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è essenzialmente quello di sostenere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica EEG, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Se risulta obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato, il contratto è aggiudicato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva. La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra ottobre 2011 e febbraio 2012, quale risulta dalle informazioni presentate dal BDEW e dalle autorità tedesche. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il mancato rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE in merito alla produzione alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali. |
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(45) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo per gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania.
Ai fini della presente decisione, per energia elettrica prodotta da fonti convenzionali si intende l’energia elettrica che non rientra nell’ambito di applicazione della EEG. Inoltre, ai sensi della EEG, ed alle condizioni ivi fissate, per «fonti di energia rinnovabili» si intendono l’energia idroelettrica, compresa l’energia delle onde, l’energia delle maree, l’energia a gradiente salino e di flusso, l’energia eolica, le radiazioni solari, l’energia geotermica, l’energia da biomassa, incluso biogas, biometano, gas di discarica e gas degli impianti di trattamento delle acque reflue e la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) La richiesta di esonero dovrebbe coprire tutte le attività collegate alla produzione di energia elettrica, ad esempio gli impianti di cogenerazione.
(3) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(6) In base ai dati di Eurostat sull’ambiente e l’energia dell’11/2010, nel 2008 vi erano in Germania oltre 450 società produttrici di energia elettrica che rappresentavano almeno il 95 % della produzione netta di energia elettrica.
(7) La EEG regolamenta: connessione prioritaria ai sistemi di rete per l’approvvigionamento generale di energia elettrica di impianti che generano energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e grisù; acquisto prioritario, trasmissione, distribuzione e pagamento di tale energia elettrica da parte dei gestori del sistema di rete, anche in relazione all’energia elettrica da generazione combinata di calore ed energia elettrica (CHP), inclusi premi per integrare questa energia elettrica nel sistema di approvvigionamento; e il sistema di perequazione nazionale per la quantità di energia elettrica acquistata per la quale sono stati pagati una tariffa o un premio.
(8) Ai sensi della EEG, ed alle condizioni ivi fissate, per «fonti di energia rinnovabili» si intendono l’energia idroelettrica, compresa l’energia delle onde, l’energia delle maree, l’energia a gradiente salino e di flusso, l’energia eolica, le radiazioni solari, l’energia geotermica, l’energia da biomassa, incluso biogas, biometano, gas di discarica e gas degli impianti di trattamento delle acque reflue e la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.
(9) Ai sensi della presente decisione, per energia elettrica prodotta da fonti convenzionali ed energia elettrica convenzionale si intende l’energia elettrica che non rientra nell’ambito di applicazione della EEG.
(10) In base al Monitoring Benchmark Report 2011 della Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (traduzione inglese del documento), pag 9.
(11) In base al Monitoring Benchmark Report 2011 della Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (traduzione inglese del documento), pag 10.
(12) In base al Monitoring Benchmark Report 2011 della Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (traduzione inglese del documento).
(13) Caso COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA del 25.4.2006, punto 10, pag. 3.
(14) Caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL del 21.1.2005, punto 223, Caso COMP/M.5467 — RWE/ESSENT del 23.6.2009, punto 23.
(15) Conformemente al parere dell’Ufficio federale anti-cartelli (versione inglese del documento), pag. 5.
(16) Conformemente al parere dell’Ufficio federale anti-cartelli (versione inglese del documento), pag. 5.
(17) Ad ogni modo, il corrispettivo percepito dai singoli operatori può variare in funzione della capacità di commercializzare l’energia elettrica a un prezzo superiore al prezzo medio mensile.
(18) Decisioni della Commissione 2008/585/CE della Commissione (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 28, considerando 9) e 2008/741/CE (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 35, considerando 9), Caso COMP/M.3440 — ENI/EDP/GDP del 9.12.2004, punto 23.
(19) Decisione 2010/403/CE della Commissione (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 44, considerando 9).
(20) Caso COMP/M.3268 SYDKRAFT/GRANINGE del 30.10.2003, punto 27, Caso COMP/M.3665 — ENEL/SLOVENSKE ELEKTRARNE del 26.4.2005, punto 14.
(21) Decisioni della Commissione 2009/47/CE (GU L 19 del 23.1.2009, pag. 57); 2008/585/CE; 2008/741/CE; 2007/141/CE (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 23); 2007/706/CE (GU L 287 dell’1.11.2007, pag. 18); 2006/211/CE (GU L 76 del 15.3.2006, pag. 6) e 2006/422/CE (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 33).
(22) Conformemente al parere dell’Ufficio federale anti-cartelli (versione inglese del documento), punto 2, pag. 7.
(23) Le quote cumulative di mercato dei tre principali produttori nel Regno Unito (39 %), in Austria (52 %) e in Polonia (55 %) sono più basse, ma i valori corrispondenti in Finlandia (73,6 %) e Svezia (87 %) sono più elevati.
(24) La produzione è calcolata tenendo in considerazione le centrali elettriche di proprietà, le centrali elettriche di cui si detengono quote e la produzione a lungo termine garantita contrattualmente (diritto di prelievo).
(25) Conformemente al parere dell’Ufficio federale anti-cartelli (versione inglese del documento), punto 3, pag. 7.
(26) http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/doc/20100609_internal_market_report_2009_2010.pdf
(27) Cfr. pagina 7, punto 4, del documento di lavoro dei servizi della Commissione.
(28) Tabella 3.1 dell’allegato tecnico, pagina 12 dell’allegato tecnico del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell’energia elettrica («2009-2010 Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market») di giugno 2011.
(29) L’indice di concentrazione di Herfindahl Hirschman è dato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato detenute da ciascun operatore individuale. Il valore può variare da 0 a 10 000, spaziando da una quantità cospicua di piccole imprese a un unico operatore monopolista. Una riduzione dell’indice HHI di norma indica una maggiore concorrenza e viceversa.
(30) Secondo quanto risulta dalla tabella 2.1, pag. 6 e dalla tabella 2.2, pag 7 dell’allegato tecnico del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell’energia elettrica («2009-2010 Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market»), del giugno 2011, nel 2009 in Germania la percentuale di clienti nelle grandi industrie che ha cambiato fornitore è stata del 10,7 % in termini di volume e del 15,6 % per contatore ammissibile
(31) In base al Monitoring Benchmark Report 2011 della Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, pag. 28, il mercato all’ingrosso in Germania è estremamente liquido. Nel 2010 il volume di scambi all’ingrosso è stato stimato in 10 600 TWh, che corrisponde a un valore 17 volte superiore all’attuale domanda di energia elettrica in Germania.
(32) Il funzionamento del meccanismo di sbilanciamento, sebbene rappresenti una piccola parte della quantità totale di energia elettrica prodotta e/o consumata in uno Stato membro, va comunque considerato come un indicatore supplementare. Questo perché se vi è una grande differenza tra il prezzo al quale i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono corrente di compensazione e il prezzo al quale riacquistano la produzione eccedente, ciò può svantaggiare gli operatori di mercato più piccoli e compromettere lo sviluppo della concorrenza.
(33) Ai sensi della presente decisione e in conformità con la EEG, con «impianto di energia elettrica EEG» si intende ogni impianto in cui è generata energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o grisù. Gli impianti che generano energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o grisù comprendono anche tutti gli impianti che ottengono e trasformano in energia elettrica energia temporaneamente stoccata e originata esclusivamente da fonti di energia rinnovabili o da grisù. Con «gestore di impianti di energia elettrica EEG» si intende chiunque, indipendentemente da aspetti legati alla proprietà, usi l’impianto per generare energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o da grisù.
(34) I corrispettivi fissati per l’energia elettrica EEG sono di norma superiori al prezzo quotato in borsa, pertanto l’energia elettrica EEG è più costosa rispetto all’energia elettrica prodotta in maniera convenzionale. Tali costi supplementari devono essere trasferiti sui consumatori di energia elettrica mediante il prelievo EEG (0,035 EUR/kWh nel 2011).
(35) Tale fenomeno è stato talvolta descritto come «Grünstromprivileg», ossia il privilegio della corrente «verde».
(36) I gestori dei sistemi di trasmissione stimano che la quota di questo tipo di commercializzazione diretta [§33b EEG (2012)] sia pari al 3,7 % nel 2012.
Cfr. http://www.eeg-kwk.net/de/file/111115_Eckwerte_Einspeisung_final.pdf
(37) Cfr. http://www.eeg-kwk.net/de/file/111115_Eckwerte_Einspeisung_final.pdf
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26.4.2012 |
IT |
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L 114/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.
[notificata con il numero C(2012) 2524]
(2012/219/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2000/29/CE, al punto 12 della parte A dell'allegato III, vieta l'introduzione nell'Unione di tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, diversi da quelli di cui ai punti 10 e 11 di tale parte A, inclusi i tuberi di Solanum tuberosum L., originari di paesi terzi. Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al. («l'organismo»). |
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(2) |
Da documenti ufficiali forniti dalla Serbia in relazione a campagne di indagine del 2009, 2010 e 2011 e da informazioni raccolte nel corso di una missione condotta in tale paese nel novembre e dicembre 2009 dall'Ufficio alimentare e veterinario risulta che l'organismo non è presente in Serbia e che tale paese ha attivato procedure di controllo, di ispezione e di prova in merito al suddetto organismo riguardo alle importazioni e alla produzione interna di tuberi di Solanum tuberosum L. |
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(3) |
È pertanto opportuno riconoscere la Serbia come paese indenne dall'organismo. |
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(4) |
La presente decisione non pregiudica eventuali successive risultanze che possano dimostrare che l'organismo è presente in Serbia. |
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(5) |
La Commissione chiederà alla Serbia di fornire, su base annua, le informazioni necessarie a verificare che tale paese continua a essere indenne dall'organismo. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Riconoscimento
La Serbia è riconosciuta indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman e Kotthoff) Davis et al.
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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26.4.2012 |
IT |
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L 114/29 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA RELATIVA AD UN REGIME COMUNE DI TRANSITO
del 19 gennaio 2012
relativa ad un invito, rivolto alla Croazia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2012/220/UE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
La promozione degli scambi con la Croazia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra la Croazia e l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |
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(2) |
Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Croazia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 15 bis della convenzione, la Croazia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Croazia allegato alla presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012
Per il Comitato congiunto
Il presidente
Mirosław ZIELIŃSKI
ALLEGATO
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di informarLa della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito del 19 gennaio 2012 (decisione n. 1/2012), con cui invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. L’Unione europea invita la Croazia a garantire che applicherà la summenzionata convenzione in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri.
L’adesione della Croazia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia a norma dell’articolo 15 bis della convenzione.
Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.
Il Segretario generale
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
La Croazia,
preso atto della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito del 19 gennaio 2012 (decisione n. 1/2012), con la quale invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione»),
tenendo conto dell’invito a divenire parte contraente della convenzione, e
desiderando divenire parte contraente della convenzione,
DICHIARA CON LA PRESENTE
di aderire alla convenzione;
di accludere al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia;
di accettare tutte le raccomandazioni e le decisioni del Comitato congiunto UE-EFTA su un regime comune di transito adottate tra il 19 gennaio 2012 e la data in cui l’adesione della Croazia entra in vigore a norma dell’articolo 15 bis della convenzione.
Fatto a …
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26.4.2012 |
IT |
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L 114/31 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI
del 19 gennaio 2012
relativa ad un invito, rivolto alla Croazia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
(2012/221/UE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («la convenzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli scambi di merci con la Croazia sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Croazia e l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |
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(2) |
Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Croazia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 11 bis della convenzione, la Croazia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Croazia allegato alla presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012
Per il Comitato congiunto
Il presidente
Mirosław ZIELIŃSKI
ALLEGATO
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di informarLa della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 19 gennaio 2012 (decisione n. 1/2012), con cui invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
L’adesione della Croazia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia a norma dell’articolo 11 bis della convenzione.
Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.
Il Segretario generale
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
La Croazia,
preso atto della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 19 gennaio 2012 (decisione n. 1/2012), con cui invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («la convenzione»),
desiderando divenire parte contraente della convenzione,
DICHIARA CON LA PRESENTE
di aderire alla convenzione;
di accludere al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia;
di accettare tutte le raccomandazioni e le decisioni del comitato congiunto UE-EFTA relative alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci adottate tra il 19 gennaio 2012 e la data in cui l’adesione della Croazia entra in vigore a norma dell’articolo 11 bis della convenzione.
Fatto a …
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26.4.2012 |
IT |
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L 114/33 |
DECISIONE N. 2/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA RELATIVA AD UNA PROCEDURA COMUNE DI TRANSITO
del 19 gennaio 2012
relativa ad un invito, rivolto alla Turchia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2012/222/UE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
La promozione degli scambi con la Turchia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra la Turchia e l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |
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(2) |
Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Turchia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 15 bis della convenzione, la Turchia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Turchia allegato alla presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012
Per il Comitato congiunto
Il presidente
Mirosław ZIELIŃSKI
ALLEGATO
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di informarLa della decisione del Comitato misto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito del 19 gennaio 2012 (decisione n. 2/2012), con cui invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. L’Unione europea invita la Turchia a garantire che applicherà la summenzionata convenzione in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri.
L’adesione della Turchia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia a norma dell’articolo 15 bis della convenzione.
Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.
Il Segretario generale
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
La Turchia,
preso atto della decisione del Comitato misto UE-EFTA relativa ad un regime comune di transito del 19 gennaio 2012 (decisione n. 2/2012), con cui invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione»),
tenendo conto dell’invito a divenire parte contraente della convenzione, e
desiderando divenire parte contraente della convenzione,
DICHIARA CON LA PRESENTE
di aderire alla convenzione;
di accludere al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia;
di accettare tutte le raccomandazioni e le decisioni del Comitato misto UE-EFTA relative ad un regime comune di transito adottate tra il 19 gennaio 2012 e la data in cui l’adesione della Turchia entra in vigore a norma dell’articolo 15 bis della convenzione.
Fatto a …
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26.4.2012 |
IT |
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L 114/35 |
DECISIONE N. 2/2012 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI
del 19 gennaio 2012
relativa ad un invito, rivolto alla Turchia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
(2012/223/UE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («la convenzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
In preparazione all’allargamento dell’Unione europea alla Turchia, gli scambi di merci con la Turchia sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Turchia e l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |
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(2) |
Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Turchia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell’articolo 11 bis della convenzione, la Turchia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Turchia allegato alla presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Brussels, il 19 gennaio 2012
Per il Comitato congiunto
Il presidente
Mirosław ZIELIŃSKI
ALLEGATO
Signor Ambasciatore,
ho l’onore di informarLa della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 19 gennaio 2012 (decisione n. 2/2012), con cui invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.
L’adesione della Turchia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia a norma dell’articolo 11 bis della convenzione.
Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.
Il Segretario generale
Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea
La Turchia,
preso atto della decisione del Comitato congiunto UE-EFTA relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 19 gennaio 2012 (decisione n. 2/2012), con cui invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («la convenzione»),
desiderando divenire parte contraente della convenzione,
DICHIARA CON LA PRESENTE
di aderire alla convenzione;
di accludere al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia;
di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del Comitato congiunto UE-EFTA relative alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci adottate tra il 19 gennaio 2012 e la data in cui l’adesione della Turchia entra in vigore a norma dell’articolo 11 bis della convenzione.
Fatto a …