ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.113.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/211/UE |
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2012/213/UE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 354/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/212/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono. |
(2) |
Con la decisione 2012/212/PESC, il Consiglio ha disposto una deroga al congelamento delle attività per consentire la messa a disposizione di fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. |
(3) |
Poiché questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 4 ter
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In taluni casi il riconoscimento è stato concesso temporaneamente per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di completare gli sforzi per la sua eradicazione. |
(2) |
L’intero territorio della Spagna, eccetto la comunità autonoma di Castilla y León, era stato riconosciuto zona protetta nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha presentato informazioni da cui risulta che la comunità autonoma dell’Extremadura non dovrebbe più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo. Il riconoscimento della comunità autonoma dell’Extremadura come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo dovrebbe pertanto essere revocato. |
(3) |
L’Irlanda, la Lituania e alcune regioni e parti di regioni dell’Italia, della Slovacchia e della Slovenia sono state riconosciute zone protette nei confronti dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2012. |
(4) |
Dalle informazioni ricevute da Irlanda, Lituania, Italia e Slovenia sui risultati delle indagini condotte nel 2010 e nel 2011 si evince che le zone protette in questione devono essere riconosciute tali per altri due anni, affinché tali Stati membri dispongano del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. |
(5) |
Dalle informazioni ricevute dalla Slovacchia sui risultati delle indagini condotte nel 2010 e nel 2011 si evince che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è attualmente radicata nel comune di Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), appartenente alla zona protetta. Questo comune, pertanto, non deve più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. In base ai risultati di tali indagini, è opportuno estendere di altri due anni il riconoscimento delle altre zone della Slovacchia come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo, affinché la Slovacchia disponga del tempo necessario a presentare informazioni che confermino l’assenza dell’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o, se del caso, a completare gli sforzi per la sua eradicazione. |
(6) |
L’intero territorio del Portogallo, ad eccezione di Madera, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del virus Citrus tristeza (ceppi europei). Il Portogallo ha presentato informazioni da cui risulta che il virus Citrus tristeza (ceppi europei) si è diffuso in maniera significativa nella regione dell’Algarve, dove la sua eradicazione non è più possibile, e ha richiesto la revoca dello status di zona protetta per questa parte del suo territorio. La regione dell’Algarve, pertanto, non deve più essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. |
(7) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 690/2008. |
(8) |
L’attuale riconoscimento di alcune delle zone protette sopraccitate scade il 31 marzo 2012. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2012 in modo da consentire un riconoscimento senza interruzioni di tutte le zone protette. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato:
1) |
alla lettera b), il punto 2 è così modificato:
|
2) |
alla lettera d), punto 3, seconda colonna, le parole «Portogallo (esclusa Madera)» sono sostituite da «Portogallo (esclusi Algarve e Madera)». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 per quanto riguarda i periodi di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e le gare successive della campagna di commercializzazione 2011/12 per le importazioni di zucchero a dazio doganale ridotto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12. |
(2) |
Dato il miglioramento dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione (3) è stata sospesa la presentazione delle offerte per le gare parziali il cui termine scadeva il 25 gennaio, il 1o febbraio e il 15 febbraio 2012. |
(3) |
Dal costante monitoraggio del mercato emerge che l’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione è migliorato solo moderatamente. Nonostante l’aumento delle importazioni verificatosi nel gennaio 2012, da metà febbraio si osserva un rallentamento considerevole delle importazioni dagli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, come pure dai Paesi meno sviluppati. Quest’analisi è stata confermata nel corso della riunione del comitato di gestione dell’8 marzo 2012 da un’ampia maggioranza di Stati membri, che ritengono che sussistano problemi di approvvigionamento i quali potrebbero peggiorare nel corso della campagna di commercializzazione. Questo potrebbe avere ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i clienti che detengono quantità fisse nel quadro di contratti a lungo termine. |
(4) |
Appare quindi opportuno anticipare i periodi di presentazione delle offerte e la loro scadenza, fissata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 rispettivamente al 6 giugno, 27 giugno e 11 luglio 2012. |
(5) |
Occorre quindi modificare il regolamento (UE) n. 1239/2011. |
(6) |
Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno feriale successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 12.00, ora di Bruxelles, del 2 maggio, 23 maggio e 6 giugno 2012.”.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 4.
(3) GU L 19 del 24.1.2012, pag. 12.
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (2) che è il testo codificato del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (3), i rinvii alla Comunità di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 per le denominazioni d’origine sono stati sostituiti da rinvii all’Unione. L’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prevede un periodo transitorio per i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1o luglio 2012 che possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Da un lato, questo periodo transitorio è ritenuto troppo breve e, d’altro lato, il termine «legalmente» utilizzato nella suddetta disposizione genera confusione relativamente alla transizione dal regolamento (CE) n. 1019/2002 al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
(2) |
Per consentire l’utilizzo di etichette che rinviano al termine «Comunità» durante un periodo più lungo, occorre quindi prevedere che i prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica in conformità al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14.
(3) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 358/2012 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
98,8 |
MA |
57,2 |
|
TN |
124,7 |
|
TR |
110,1 |
|
ZZ |
97,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
216,8 |
TR |
135,8 |
|
ZZ |
176,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
109,5 |
ZZ |
109,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
51,8 |
IL |
73,4 |
|
MA |
52,3 |
|
TR |
50,5 |
|
ZZ |
57,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
57,1 |
ZZ |
57,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
94,2 |
BR |
79,9 |
|
CA |
117,0 |
|
CL |
93,0 |
|
CN |
102,0 |
|
MK |
31,8 |
|
NZ |
124,2 |
|
US |
156,8 |
|
ZA |
85,8 |
|
ZZ |
98,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
101,9 |
CL |
129,5 |
|
CN |
65,6 |
|
US |
107,0 |
|
ZA |
126,0 |
|
ZZ |
106,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2012
che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2012/211/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), prevede la possibilità di adottare misure specifiche concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio. |
(2) |
L’articolo 126 TFUE stabilisce che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e prevede a questo fine la procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica. |
(3) |
Il 27 aprile 2009 il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. |
(4) |
Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, e dell’articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE (1) indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio ha fissato al 2014 il termine per la correzione della situazione di disavanzo eccessivo e ha indicato gli obiettivi per il disavanzo pubblico. |
(5) |
La decisione 2010/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Il 12 luglio 2011, vista la necessità di ulteriori modifiche, è stata rifusa a fini di chiarezza nella decisione 2011/734/UE (2). |
(6) |
Secondo le attuali stime e proiezioni l’attività economica nel periodo 2011-2014 sarà nettamente più debole rispetto a quanto atteso al momento dell’adozione delle decisioni 2010/320/UE e 2011/734/UE. Secondo le stime, nel 2011 l’attività economica si è ridotta del 6,9 %. Secondo le attuali previsioni della Commissione il PIL reale della Grecia dovrebbe ridursi del 4,7 % nel 2012 e stagnare nel 2013, per poi riprendere a crescere del 2,5 % nel 2014. Il PIL è diminuito del 5,2 % in termini nominali nel 2011 e dovrebbe ridursi del 5,4 % e dello 0,4 % rispettivamente nel 2012 e 2013, prima di risalire del 2,5 % nel 2014. |
(7) |
Nel febbraio 2012 il governo greco ha annunciato misure volte a ridurre il disavanzo primario nel 2012, compresa l’adozione di un bilancio suppletivo. Intense discussioni su tali misure hanno avuto luogo tra le autorità greche e i servizi della Commissione. Le discussioni si sono incentrate non solo sulle misure di risanamento del bilancio, ma anche sulla necessità di accentuare il carattere di incentivo alla crescita delle misure e di ridurre al minimo l’eventuale impatto sociale. |
(8) |
Nel marzo 2012 la Grecia ha effettuato un’operazione di ristrutturazione del debito che riduce sensibilmente il livello del debito e la spesa per interessi nel 2012 e negli anni successivi e che contribuisce alla sostenibilità del debito pubblico. |
(9) |
Alla luce di quanto precede, appare opportuno modificare la decisione 2011/734/UE per quanto riguarda vari aspetti, tra cui il percorso di aggiustamento di bilancio, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/734/UE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere un disavanzo primario delle amministrazioni pubbliche (disavanzo al netto delle spese per interessi) non superiore a 2 037 milioni di EUR (1,0 % del PIL) nel 2012 e un avanzo primario di almeno 3 652 milioni di EUR (1,8 % del PIL) nel 2013 e 9 352 milioni di EUR (4,5 % del PIL) nel 2014. A seguito della ristrutturazione del debito, questi obiettivi per il disavanzo primario e per l’avanzo primario sono compatibili con un disavanzo complessivo di 14 811 milioni di EUR (7,3 % del PIL) nel 2012, 9 462 milioni di EUR (4,7 % del PIL) nel 2013 e 4 499 milioni di EUR (2,2 % del PIL) nel 2014. A tal fine nel periodo 2009-2014 dovrà essere conseguito un miglioramento del saldo strutturale pari ad almeno il 10 % del PIL. I proventi derivanti dalla privatizzazione di attività (attività finanziarie e non finanziarie), nonché tutti i traferimenti connessi alla decisione dell’Eurogruppo del 21 febbraio 2012 con riguardo al reddito spettante alle banche centrali nazionali dell’area euro, compresa la Bank of Greece, derivante dal portafoglio di titoli di Stato greci da esse detenuti, non devono ridurre i necessari sforzi di risanamento del bilancio e non saranno presi in considerazione nella valutazione degli obiettivi. 3. Il percorso di aggiustamento di cui al paragrafo 2 è compatibile con una variazione annua del debito consolidato delle amministrazioni pubbliche pari a – 26 954 milioni di EUR nel 2012, 6 775 milioni di EUR nel 2013 e 1 492 milioni di EUR nel 2014.»; |
2) |
all’articolo 2, è inserito il seguente paragrafo: «7 bis. La Grecia adotta senza indugio le seguenti misure:
|
3) |
all’articolo 2, il paragrafo 8 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 2, paragrafo 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
|
5) |
all’articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «10. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di settembre del 2012:
11. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di dicembre del 2012:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.
(2) GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/11 |
DECISIONE 2012/212/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2012
che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC (1). |
(2) |
È necessario includere una deroga al congelamento delle attività nella decisione 2010/639/PESC al fine di garantire che sia possibile sbloccare o mettere a disposizione fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/639/PESC è aggiunta la lettera seguente:
"(e) |
da versare da o su un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2012
recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi
[notificata con il numero C(2012) 2511]
(2012/213/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 ottobre 2011 lo Swaziland ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per l’anno 2012. L’11 gennaio 2012 lo Swaziland ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 800 tonnellate di pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98 |
(2) |
Lo Swaziland ha segnalato di non essere in grado di soddisfare le norme sul cumulo dell’origine di cui all’allegato II, articolo 6, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non producendo né pesche né pere, lo Swaziland attinge al limitrofo Sud Africa per la produzione di pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e 2008 70 98 e di pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90. Tuttavia, a norma dell’allegato II, articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1528/2007, i prodotti finali sono esclusi dal cumulo con il Sud Africa. Occorre quindi concedere una deroga temporanea. Affinché lo Swaziland possa sfruttare a pieno i quantitativi concessi, è opportuno prevedere la retroattività della deroga temporanea al 1o gennaio 2012. |
(3) |
Una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non reca grave pregiudizio a un’industria affermata dell’UE, purché siano rispettate talune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata. |
(4) |
La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata. |
(5) |
È di conseguenza opportuno concedere per un anno allo Swaziland una deroga per 800 tonnellate di pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98. |
(6) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione. |
(7) |
Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del medesimo allegato, le pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98, nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Articolo 3
I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.
Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:
«Derogation — Implementing Decision 2012/213/EU».
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantità |
09.1628 |
ex 2007 99 97 |
Pesche e/o pere in gelatina di frutta |
1.1.2012-31.12.2012 |
800 t |
ex 2008 97 98 |
Miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta |