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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.108.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 332/2012 DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo che varia dallo 0 % al 34,9 % sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). L’aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sull’acido tartarico prodotto dal produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. («Hangzhou Bioking») è stata dello 0 %. |
2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure applicate alla società Hangzhou Bioking
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(2) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto il 27 ottobre 2009 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4) («regolamento di base»). |
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(3) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2011 la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»). |
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(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato anche l’avvio di un riesame delle misure applicate alla Hangzhou Bioking a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 130/2007 alla luce della relazione dell’organo d’appello dell’OMC intitolata «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» (6). Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore che in base ai risultati dell’inchiesta iniziale non ha praticato il dumping va escluso dal campo di applicazione della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta e non può essere oggetto di un riesame amministrativo o per cambiamento di circostanze. |
3. Apertura di un nuovo procedimento
|
(5) |
Il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7), l’apertura di un’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell’Unione europea di acido tartarico originarie della Cina, limitata alla Hangzhou Bioking. |
4. Esclusione della società Hangzhou Bioking dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 130/2006
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(6) |
È opportuno escludere la società Hangzhou Bioking dalle misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006 per evitare che essa sia contemporaneamente oggetto di due procedimenti antidumping, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 130/2006 è così modificato:
nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, la voce relativa alla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd è soppressa e la voce «Tutte le altre società» è sostituita dalla voce «Tutte le altre società (ad eccezione della Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd — codice addizionale TARIC A687)».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.
(2) GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.
(3) GU C 211 del 4.8.2010, pag. 11.
(4) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(5) GU C 24 del 26.1.2011, pag. 14.
(6) WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
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20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 333/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
concernente l’autorizzazione di un preparato di potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica al regolamento (CE) n. 492/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
Il potassio diformiato, numero CAS 20642-05-1, è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione (3). Successivamente detto additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria di additivi «additivi tecnologici». La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel suo parere del 13 dicembre 2011 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il potassio diformiato non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente e che è efficace ai fini dell’aumento del periodo di conservazione del pesce crudo e dei sottoprodotti ittici. Ha inoltre concluso che il preparato non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure protettive adeguate. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del potassio diformiato indica che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego della sostanza specificata nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente regolamento, occorre sopprimere l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 492/2006 e il relativo allegato III. |
|
(7) |
Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti contenenti il preparato in questione, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 492/2006. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
L’articolo 3 e l’allegato III del regolamento (CE) n. 492/2006 sono soppressi.
Articolo 3
Le premiscele e i mangimi etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e contenenti potassio diformiato, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 492/2006, possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6.
(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2530.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
|
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti |
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1a237a |
— |
Potassio diformiato |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
11 maggio 2022 |
||||||||||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 334/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
concernente l’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e ai conigli non destinati alla produzione alimentare e recante modifica al regolamento (CE) n. 600/2005 (titolare dell’autorizzazione Société Industrielle Lesaffre)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce condizioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (3). Successivamente detto preparato è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
In conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, precedentemente NCYC Sc47, come additivo per mangimi destinati ai conigli da ingrasso e, in conformità dell’articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione a un nuovo impiego nei conigli non destinati alla produzione alimentare, con la richiesta che l’additivo fosse classificato nella categoria di additivi «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel suo parere del 13 dicembre 2011 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 non ha effetti avversi sulla salute degli animali e dei consumatori o sull’ambiente e che potrebbe ridurre la mortalità nei conigli da ingrasso. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 indica che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato è autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, occorre sopprimere le disposizioni relative al Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 contenute nel regolamento (CE) n. 600/2005. |
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(7) |
Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 600/2005. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
La voce corrispondente a E 1702 nell’allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è soppressa.
Articolo 3
Il preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, come autorizzato dal regolamento (CE) n. 600/2005, nonché le premiscele e i mangimi composti che lo contengono, etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.
(4) The EFSA Journal 2012; 10(1):2531.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
||||||||||
|
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1702 |
Société Industrielle Lesaffre |
Saccharomyces cerevisia CNCM I-4407 |
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Conigli da ingrasso e conigli non destinati alla produzione alimentare. |
— |
5 × 109 |
— |
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. |
11 maggio 2022 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
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20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 335/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante centosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 12 aprile 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, nonché di modificare due voci dell'elenco. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
|
(1) |
La voce seguente è aggiunta all’elenco "Persone fisiche": "Son Hadi Bin Muhadjir (alias (a) Son Hadi bin Muhadjr, (b) Son bn Hadi Muhadjir, (c) Son Hadi bin Mujahir). Indirizzo: Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, Giava orientale, Indonesia. Data di nascita: 12.5.1971. Luogo di nascita: Pasuran, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. N. passaporto: R057803 (passaporto indonesiano intestato a Son bn Hadi Muhadjir). Numero di identificazione nazionale: 3514131205710004 (carta d'identità indonesiana intestata a Son Hadi). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.4.2012." |
|
(2) |
La voce "Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi." dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue: "Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2006." |
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(3) |
La voce "Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Indirizzo: a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: a) Indirizzo e-mail: info@islah.org, b) Tel. 020 8452 0303, c) Fax 020 8452 0808, d) N. registro delle società del Regno Unito: 03834450." dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue: "Movement for Reform in Arabia (alias (a) Movement for Islamic Reform in Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reform), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Islamic Movement for Reform, (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, (h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Indirizzo: (a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: (a) indirizzi e-mail: info@islah.org e info@islah.tv, (b) sito Internet http://www.islah.info, (c) tel. 020 8452 0303, (d) fax 020 8452 0808, (e) n. registro delle società del Regno Unito 03834450. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.7.2005." |
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20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
47,2 |
|
TN |
106,6 |
|
|
TR |
108,1 |
|
|
ZZ |
87,3 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
142,7 |
|
ZZ |
142,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
91,2 |
|
TR |
107,8 |
|
|
ZZ |
99,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
43,3 |
|
IL |
75,8 |
|
|
MA |
51,6 |
|
|
TN |
54,8 |
|
|
TR |
61,6 |
|
|
ZZ |
57,4 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
34,3 |
|
TR |
60,4 |
|
|
ZZ |
47,4 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
81,0 |
|
BR |
81,3 |
|
|
CA |
128,3 |
|
|
CL |
95,5 |
|
|
CN |
90,6 |
|
|
MK |
31,8 |
|
|
NZ |
123,8 |
|
|
US |
169,2 |
|
|
UY |
72,9 |
|
|
ZA |
83,3 |
|
|
ZZ |
95,8 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
104,6 |
|
CL |
119,5 |
|
|
CN |
88,4 |
|
|
US |
107,0 |
|
|
ZA |
115,9 |
|
|
ZZ |
107,1 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 337/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2012 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012 e, per quanto concerne il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013, riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande. |
|
(3) |
Le domande di diritti di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2012 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012 per quanto concerne il gruppo 5 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, e, per quanto concerne il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2012-30.9.2012 (in %) |
|
1 |
09.4211 |
0,523263 |
|
6 |
09.4216 |
1,228691 |
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1.7.2012-30.6.2013 (in %) |
|
3 |
09.4213 |
3,236245 |
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2012-30.9.2012 (in %) |
|
5 |
09.4215 |
1,115256 |
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 338/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di aprile 2012 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 aprile 2012 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 aprile 2012 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 0,408411 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 339/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 aprile 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d’ordine 09.4318. |
|
(2) |
In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d’ordine 09.4318, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d’ordine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1o al 7 aprile 2012 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2011/2012
Domande presentate dall’1.4.2012 al 7.4.2012
|
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
|
09.4317 |
Australia |
— |
Sospese |
||
|
09.4318 |
Brasile |
50,030744 |
Sospese |
||
|
09.4319 |
Cuba |
— |
Sospese |
||
|
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
Sospese |
||
|
09.4321 |
India |
— |
Sospese |
||
|
|||||
«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2011/2012
Domande presentate dall’1.4.2012 al 7.4.2012
|
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
|
09.4324 |
Albania |
— |
|
||
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
|
|||
|
09.4326 |
Serbia |
|
|||
|
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
||
|
09.4328 |
Croazia |
|
|||
|
|||||
«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»
Campagna di commercializzazione 2011/2012
Domande presentate dall’1.4.2012 al 7.4.2012
|
Numero d’ordine |
Tipo |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
|
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
||
|
09.4390 |
Industriale |
— |
|
||
|
|||||
(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 340/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 47/2012 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 47/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 20 aprile 2012
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||||
|
0407 11 00 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,00 |
|||||||||
|
0407 19 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,00 |
|||||||||
|
0407 19 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,00 |
|||||||||
|
0407 21 00 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
|
0407 29 10 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
|
0407 90 10 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
19,00 |
||||||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||||||
|
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
||||||||||||
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 341/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
|
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 48/2012 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il regolamento d'esecuzione (UE) n. 48/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 20 aprile 2012
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
|
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0105 14 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,00 |
|||
|
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
|
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
|
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
32,50 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XVII, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
|
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 49/2012 della Commissione (5). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 49/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine applicabili a partire dal 20 aprile 2012
|
Codice del prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). |
|||
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
|
(5) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), se la quantità di carni disossate destinata all’esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l’aliquota della restituzione particolare viene ridotta. |
|
(6) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 257/2012 della Commissione (6). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(7) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(8) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l’aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 2,3 EUR/100 kg.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 257/2012 di esecuzione è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 20 aprile 2012
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||||||||
|
0102 21 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 21 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 31 00 9100 |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 31 00 9200 |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 90 20 9100 |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
8,6 |
||||||||||||||
|
0102 90 20 9200 |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
8,6 |
||||||||||||||
|
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
12,2 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,2 |
|||||||||||||||
|
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
9,6 |
|||||||||||||||
|
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
9,6 |
|||||||||||||||
|
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
12,2 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,2 |
|||||||||||||||
|
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
20,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
12,0 |
|||||||||||||||
|
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
12,2 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,2 |
|||||||||||||||
|
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
2,2 |
||||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
2,2 |
|||||||||||||||
|
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
7,5 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
2,5 |
|||||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
28,3 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
16,6 |
|||||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
34,5 |
|||||||||||||||
|
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
17,0 |
|||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
10,0 |
|||||||||||||||
|
EG |
EUR/100 kg peso netto |
20,7 |
|||||||||||||||
|
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
1,8 |
|||||||||||||||
|
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg peso netto |
2,2 |
||||||||||||||
|
CA (4) |
EUR/100 kg peso netto |
2,2 |
|||||||||||||||
|
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
7,5 |
||||||||||||||
|
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
2,5 |
|||||||||||||||
|
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
||||||||||||||
|
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
6,9 |
||||||||||||||
|
1602 50 95 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
7,8 |
||||||||||||||
|
1602 50 95 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
6,9 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(*1) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell’attestato riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).
(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).
(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7).
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).
(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).
(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito allo articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
127,9 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
131,1 |
0 |
AR |
|
132,9 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
280,4 |
6 |
AR |
|
226,0 |
22 |
BR |
||
|
329,3 |
0 |
CL |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
215,7 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
314,2 |
0 |
BR |
|
361,8 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli essiccati |
335,6 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
341,7 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
288,9 |
0 |
BR |
|
354,8 |
0 |
CL |
||
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
522,3 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 345/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2012 della Commissione (4). |
|
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 20 aprile 2012
|
(in EUR) |
||
|
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 12 10 (1) |
39,53 |
0,00 |
|
1701 12 90 (1) |
39,53 |
2,75 |
|
1701 13 10 (1) |
39,53 |
0,00 |
|
1701 13 90 (1) |
39,53 |
3,05 |
|
1701 14 10 (1) |
39,53 |
0,00 |
|
1701 14 90 (1) |
39,53 |
3,05 |
|
1701 91 00 (2) |
44,86 |
4,01 |
|
1701 99 10 (2) |
44,86 |
0,88 |
|
1701 99 90 (2) |
44,86 |
0,88 |
|
1702 90 95 (3) |
0,45 |
0,24 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 346/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2012
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
|
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(5) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 51/2012 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
|
(6) |
Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(7) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 51/2012 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Daniel CALLEJA
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 aprile 2012 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
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(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
|
0407 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
|
– altre uova fresche: |
|
|
||
|
0407 21 00 |
– – di galline della specie Gallus domesticus |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
19,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0407 29 |
– – altri: |
|
|
|
|
0407 29 10 |
– – – di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
19,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0407 90 |
– altri: |
|
|
|
|
0407 90 10 |
– – di volatili da cortile |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
19,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
|
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
|
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
|
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
|
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
|
– altri: |
|
|
||
|
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
|
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
0,00 |
||
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
|
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
|
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia; |
|
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine; |
|
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
DECISIONI
|
20.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2012
che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
[notificata con il numero C(2012) 2291]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/200/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2) nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità dell’Unione e le regole di cooperazione tra l’autorità dell’Unione e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso. |
|
(2) |
Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. |
|
(3) |
Sono da considerarsi enti che soddisfano le condizioni prescritte i seguenti: University of Johannesburg, Sudafrica; University of Massachusetts, Massachusetts, Stati Uniti d’America; President & Fellows of Harvard College, Massachusetts, Stati Uniti d’America; Unità Aspetti economici del cambiamento climatico, dell’energia e dei trasporti, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea; Unità Società dell’informazione, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea; Unità Agricoltura e scienze della vita nell’economia, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea; Unità Produzione e consumo sostenibili, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea; Unità Analisi sociale, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Commissione europea. È quindi opportuno inserirli nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 831/2002. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2012
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI
Banca centrale europea
Banca centrale spagnola
Banca centrale italiana
University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America
Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America
Banca centrale tedesca
Unità Analisi occupazionale, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Commissione europea
Università di Tel Aviv, Israele
Banca mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America
The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)
Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada
University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d’America
Rady School of Management, University of California, San Diego, Stati Uniti d’America
Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, Parigi, Francia
Research Foundation, The State University of New York (RFSUNY), Albany, Stati Uniti d’America
Eläketurvakeskus (ETK) (Centro finlandese delle pensioni), Finlandia
Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), facente capo al ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, al ministero della Sanità, della gioventù e dello sport e al ministero del Bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, Parigi, Francia
Duke University (DUKE), North Carolina, Stati Uniti d’America
Kansaneläkelaitos (KELA) (Istituto delle assicurazioni sociali della Finlandia), Finlandia
The Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israele
Service public fédéral «Sécurité sociale»/Federale Overheidsdienst «Sociale Zekerheid», Belgio
Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turchia
McGill University, Montréal, Quebec, Canada
Direzione Servizio economico e riforme strutturali, direzione generale Affari economici e finanziari, Commissione europea
Unità Protezione sociale, strategia dell’inclusione sociale, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Commissione europea
Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Madrid, Spagna
University of Johannesburg, Sud Africa
University of Massachusetts, Massachusetts, Stati Uniti d’America
President & Fellows of Harvard College, Massachusetts, Stati Uniti d’America
Unità Aspetti economici del cambiamento climatico, dell’energia e dei trasporti, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Società dell’informazione, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Agricoltura e scienze della vita nell’economia, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Produzione e consumo sostenibili, direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea
Unità Analisi sociale, direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Commissione europea»