ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.101.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/186/UE |
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Decisione Delegata della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ( 1 ) |
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2012/187/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica la decisione 2001/861/CE per quanto riguarda il novaluron [notificata con il numero C(2012) 2164] ( 1 ) |
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2012/188/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 305/2012 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
135,3 |
MA |
63,1 |
|
TR |
102,6 |
|
ZZ |
100,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
225,1 |
TR |
157,9 |
|
ZZ |
191,5 |
|
0709 91 00 |
EG |
66,1 |
ZZ |
66,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
78,6 |
TR |
111,6 |
|
ZZ |
95,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
52,7 |
IL |
73,2 |
|
MA |
47,3 |
|
TN |
59,9 |
|
TR |
61,6 |
|
ZA |
34,5 |
|
ZZ |
54,9 |
|
0805 50 10 |
MX |
39,8 |
TR |
42,9 |
|
ZZ |
41,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,6 |
BR |
84,9 |
|
CL |
93,1 |
|
CN |
95,1 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
170,3 |
|
ZA |
76,1 |
|
ZZ |
90,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
104,3 |
CL |
121,8 |
|
CN |
89,0 |
|
US |
107,0 |
|
UY |
67,7 |
|
ZA |
113,7 |
|
ZZ |
100,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
11.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 306/2012 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2012
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 280/2012 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(3) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.
(4) GU L 91 del 29.3.2012, pag. 25.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'11 aprile 2012
(in EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 12 10 (1) |
43,14 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
43,14 |
1,67 |
1701 13 10 (1) |
43,14 |
0,00 |
1701 13 90 (1) |
43,14 |
1,96 |
1701 14 10 (1) |
43,14 |
0,00 |
1701 14 90 (1) |
43,14 |
1,96 |
1701 91 00 (2) |
49,32 |
2,67 |
1701 99 10 (2) |
49,32 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
49,32 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,49 |
0,22 |
(1) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
11.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/5 |
DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2012
che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/186/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella produzione di statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri gravanti sui rispondenti. |
(2) |
Nell’intento di proporre soluzioni tecniche atte a semplificare quanto più possibile le diverse attività necessarie alla produzione di statistiche, pur mantenendo i risultati finali in linea con le attuali e prevedibili esigenze degli utilizzatori, è stata condotta a livello europeo un’analisi tecnica dei dati esistenti, raccolti in applicazione della legislazione dell’UE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare, e della relativa politica di diffusione. |
(3) |
Risulta da tale analisi la necessità di semplificare la variabile «direzione» utilizzata nelle statistiche trimestrali esistenti sul traffico navale nei principali porti europei e di precisare lo status giuridico (obbligatorio o facoltativo) degli insiemi di dati F1 e F2 corrispondenti. |
(4) |
Inoltre, è opportuno stabilire un quadro giuridico armonizzato per la rilevazione su base volontaria di dati statistici sui container ro-ro. Occorre, inoltre, estendere l’applicazione della classificazione del tipo di carico. |
(5) |
La nomenclatura delle zone costiere marittime va adeguata tenendo conto dei progressi della tecnica. |
(6) |
La direttiva 2009/42/CE deve quindi essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I, II, IV e VIII della direttiva 2009/42/CE sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il primo anno di riferimento per l’applicazione della presente decisione è il 2012, che copre i dati relativi al 2012.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.
ALLEGATO
ALLEGATO I
VARIABILI E DEFINIZIONI
1. Variabili statistiche
a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri
— |
peso lordo in tonnellate delle merci, |
— |
tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all’allegato II, |
— |
descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all’allegato III, |
— |
porto dichiarante, |
— |
direzione del movimento, entrata o uscita, |
— |
controparte per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV, |
— |
controparte per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV, |
— |
numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera, |
— |
controparte per le entrate di passeggeri: il porto di imbarco (il porto, cioè, in cui i passeggeri si sono imbarcati sulla nave con la quale sono arrivati nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV, |
— |
controparte per le uscite di passeggeri: il porto di sbarco (il porto, cioè, in cui i passeggeri sono sbarcati dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV. |
Per le merci trasportate in container o su unità ro-ro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:
— |
numero complessivo dei container (con e senza carico), |
— |
numero dei container senza carico, |
— |
numero complessivo di unità mobili (ro-ro) con e senza carico, |
— |
numero di unità mobili (ro-ro) senza carico. |
b) Informazioni relative alle navi
— |
numero di navi, |
— |
tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi, |
— |
paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all’allegato V, |
— |
tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all’allegato VI, |
— |
classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all’allegato VII. |
2. Definizioni
a) «Container per il trasporto di merci»: un’unità di carico
1.destinata a durare e di conseguenza sufficientemente resistente per poter essere utilizzata più volte;2.appositamente progettata per facilitare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura di carico;3.munita di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;4.progettata in modo da poter essere facilmente riempita e svuotata;5.di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.b) «Unità ro-ro»: mezzo rotabile per il trasporto di merci, come un autocarro, un rimorchio o un semirimorchio, caricabile su una nave utilizzando la trazione del veicolo stesso, se esiste, o una trazione di servizio. In questa definizione rientrano i rimorchi del porto o della nave. Le classificazioni devono essere conformi alla raccomandazione UNECE n. 21 «Codici dei tipi di carico, imballaggi e materiali d’imballaggio».
c) «Carico in container»: i container, con o senza merci, caricati sulle navi che li trasportano via mare o da queste scaricati.
d) «Carico ro-ro»: le merci, contenute o meno in container, caricate su unità ro-ro e le unità ro-ro imbarcate sulle navi che le trasportano via mare o da queste sbarcate.
e) «Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei container e delle unità ro-ro.
f) «Tonnellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile nei serbatoi, provviste di bordo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.
g) «Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.
h) «Crocerista»: il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere.
i) «Nave da crociera»: la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine e la nave dispone di strutture d’intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se i passeggeri possono considerare tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere.
j) «Escursione di un crocerista»: la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave.
k) «Carico in container ro-ro»: container con o senza merci, caricati su unità ro-ro imbarcate sulle navi che li trasportano via mare o da queste sbarcati.
l) «Rimorchio per il trasporto marittimo da porto a porto»: rimorchio utilizzato per il trasporto di carichi (compresi i container) da porto a porto su navi ro-ro, destinato principalmente a essere utilizzato a bordo di navi ro-ro o a terra sotto il controllo dell’autorità portuale.
m) «Nave ro-ro»: nave adibita al trasporto di unità ro-ro.
ALLEGATO II
Classificazione del tipo di carico
Categoria (1) |
Codice a una cifra |
Codice 2 cifre |
Descrizione |
Tonnellaggio |
Numero di unità |
Rinfuse liquide |
1 |
1X |
Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico) |
X |
|
11 |
Gas liquido |
X |
|
||
12 |
Petrolio greggio |
X |
|
||
13 |
Prodotti petroliferi |
X |
|
||
19 |
Altre merci alla rinfusa, liquide |
X |
|
||
Rinfuse secche |
2 |
2X |
Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico) |
X |
|
21 |
Minerali |
X |
|
||
22 |
Carbone |
X |
|
||
23 |
Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca) |
X |
|
||
29 |
Altre merci alla rinfusa, a secco |
X |
|
||
Container |
3 |
3X |
Grandi container |
X (2) |
X |
31 |
Unità di carico da 20 piedi |
X (2) |
X |
||
32 |
Unità di carico da 40 piedi |
X (2) |
X |
||
33 |
Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi |
X (2) |
X |
||
34 |
Unità di carico > 40 piedi |
X (2) |
X |
||
Ro-ro (semoventi) |
5 |
5X |
Unità semoventi mobili |
X |
X |
51 |
Autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci, anche accompagnati da rimorchi |
X (2) |
X |
||
52 |
Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli |
|
X (3) |
||
53 |
Autobus |
|
X (3) |
||
54 |
Veicoli commerciali (inclusi veicoli in importazione/esportazione) |
X |
X (3) |
||
56 |
Animali vivi «in piedi» |
X |
X (3) |
||
59 |
Altre unità mobili semoventi |
X |
X |
||
Ro-ro (non semoventi) |
6 |
6X |
Unità non semoventi mobili |
X |
X |
61 |
Rimorchi e semirimorchi stradali per il trasporto di merci, non accompagnati |
X (2) |
X |
||
62 |
Roulotte e altri veicoli stradali, agricoli e industriali, non accompagnati |
X |
X (3) |
||
64 |
Vagoni ferroviari per il trasporto di merci |
X (2) |
X |
||
65 |
Rimorchi per il trasporto marittimo trasportati da navi |
X (2) |
X |
||
66 |
Chiatte per il trasporto di merci trasportate da navi |
X (2) |
X |
||
69 |
Altre unità non semoventi mobili |
X |
X |
||
Altro carico generale (compresi i piccoli container) |
9 |
9X |
Altro carico non classificato altrove |
X |
|
91 |
Prodotti forestali |
X |
|
||
92 |
Prodotti ferrosi ed acciaio |
X |
|
||
99 |
Altro carico generale |
X |
|
Supplemento alla classificazione del tipo di carico per i container ro-ro
Categoria (1) |
Codice a una cifra |
Codice 2 cifre |
Descrizione |
Tonnellaggio |
Numero di unità |
Grandi container ro-ro |
R |
RX |
Grandi container ro-ro |
|
X |
R1 |
Unità di carico da 20 piedi |
|
X |
||
R2 |
Unità di carico da 40 piedi |
|
X |
||
R3 |
Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi |
|
X |
||
R4 |
Unità di carico > 40 piedi |
|
X |
ALLEGATO IV
ZONE COSTIERE MARITTIME
La nomenclatura da utilizzare è la geonomenclatura (nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (4) in vigore nell’anno cui si riferiscono i dati.
Il codice è di 4 caratteri: il codice alfabetico standard ISO a due caratteri di ciascun paese secondo la suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne che per i paesi suddivisi in due o più zone costiere marittime, contraddistinte a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:
Codice |
Zone costiere marittime |
FR01 |
Francia: Atlantico/Mare del Nord |
FR02 |
Francia: Mediterraneo |
FR03 |
Dipartimenti francesi d’oltremare: Guyana francese |
FR04 |
Dipartimenti francesi d’oltremare: Martinica e Guadalupa |
FR05 |
Dipartimenti francesi d’oltremare: Riunione |
DE01 |
Germania: Mare del Nord |
DE02 |
Germania: Mar Baltico |
DE03 |
Germania: vie d’acqua interne |
GB01 |
Regno Unito |
GB02 |
Isola di Man |
GB03 |
Isole del Canale |
ES01 |
Spagna: Atlantico settentrionale |
ES02 |
Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale, incluse le isole Baleari e le isole Canarie |
SE01 |
Svezia: Mar Baltico |
SE02 |
Svezia: Mare del Nord |
TR01 |
Turchia: Mar Nero |
TR02 |
Turchia: Mediterraneo |
RU01 |
Russia: Mar Nero |
RU03 |
Russia: Asia |
RU04 |
Russia: Mare di Barents e Mar Bianco |
RU05 |
Russia: Mar Baltico, esclusivamente Golfo di Finlandia |
RU06 |
Russia: Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia |
RU07 |
Russia: vie navigabili interne europee, incluso il Mar Caspio |
MA01 |
Marocco: Mediterraneo |
MA02 |
Marocco: Africa occidentale |
EG01 |
Egitto: Mediterraneo |
EG02 |
Egitto: Mar Rosso |
IL01 |
Israele: Mediterraneo |
IL02 |
Israele: Mar Rosso |
SA01 |
Arabia Saudita: Mar Rosso |
SA02 |
Arabia Saudita: Golfo Persico |
US01 |
Stati Uniti d’America: Atlantico settentrionale |
US02 |
Stati Uniti d’America: Atlantico meridionale |
US03 |
Stati Uniti d’America: Golfo del Messico |
US04 |
Stati Uniti d’America: Pacifico meridionale |
US05 |
Stati Uniti d’America: Pacifico settentrionale |
US06 |
Stati Uniti d’America: Grandi laghi |
US07 |
Portorico |
CA01 |
Canada: Atlantico |
CA02 |
Canada: Grandi laghi e alto corso del San Lorenzo |
CA03 |
Canada: costa occidentale |
CO01 |
Colombia: costa settentrionale |
CO02 |
Colombia: costa occidentale |
MX01 |
Messico: Atlantico |
MX02 |
Messico: Pacifico |
Con i codici supplementari |
|
ZZ01 |
Impianti offshore non menzionati altrove |
ZZ02 |
Aggregati e zone non descritte altrove |
ALLEGATO VIII
STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI
Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una classificazione incrociata di un numero limitato di dimensioni a vari livelli delle nomenclature, aggregate con riguardo a tutte le altre dimensioni, per le quali sono richieste statistiche di buona qualità.
STATISTICHE SINTETICHE E DETTAGLIATE
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire per le merci e per i passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 e F2. |
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire per le merci, ma non per i passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 e F2. |
— |
Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire per i passeggeri, ma non per le merci, sono: A3, D1, F1 e F2. |
— |
Per i porti non selezionati, l’insieme di dati da fornire (per le merci o per i passeggeri) è A3. |
STATUS GIURIDICO DEGLI INSIEMI DI DATI
— |
Gli insiemi di dati A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 e F2 sono obbligatori. |
— |
Gli insiemi di dati C2 e F1 sono facoltativi. |
Insieme di dati A1 — Trasporti marittimi nei principali porti europei, suddivisi per porto, tipo di carico e controparte
Cadenza di trasmissione dei dati: trimestrale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|||
|
Insieme di dati A2 — Trasporti marittimi non in unità di carico nei principali porti europei, suddivisi per porto, tipo di carico e controparte
Cadenza di trasmissione dei dati: trimestrale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A2 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico (esclusi container e ro-ro), allegato II (sottocategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 e 99) |
|||
|
Insieme di dati A3 — Dati richiesti per i porti selezionati e per i porti per i quali non sono richieste statistiche dettagliate (cfr. articolo 4, paragrafo 3)
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
A3 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Tutti i porti nell’elenco |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
|
Insieme di dati B1 — Trasporti marittimi nei principali porti europei, suddivisi per porto, tipo di carico e controparte
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
B1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|||
Merce |
2 caratteri alfanumerici |
Nomenclatura delle merci, allegato III |
|||
|
Insieme di dati C1 — Trasporti marittimi in unità di carico nei principali porti europei, suddivisi per porto, tipo di carico, controparte e situazione del carico
Cadenza di trasmissione dei dati: trimestrale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
C1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico (unicamente container e ro-ro), allegato II (sottocategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 e 69) |
|||
|
Insieme di dati C2 — Trasporti marittimi in container ro-ro nei principali porti europei, suddivisi per porto, tipo di carico, controparte e situazione del carico
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
C2 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco (facoltativo) |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima (facoltativo) |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di carico (unicamente container ro-ro), allegato II (sottocategorie RX, R1, R2, R3, R4) |
|||
|
Insieme di dati D1 — Trasporti di passeggeri nei principali porti europei, suddivisi per porto, controparte e nazionalità di registrazione della nave
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
D1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Nazionalità di registrazione della nave (facoltativo) |
4 caratteri alfanumerici |
Nazionalità di registrazione della nave, allegato V |
|||
|
Insieme di dati E1 — Trasporti marittimi nei principali porti europei, suddivisi per porto, tipo di carico, controparte e nazionalità di registrazione della nave
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
E1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(0) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Entrata, uscita (1, 2) |
|||
Porto di imbarco/sbarco |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE di cui all’elenco dei porti |
|||
Zona costiera marittima |
4 caratteri alfanumerici |
Zone costiere marittime, allegato IV |
|||
Tipo di carico |
1 carattere alfanumerico |
Tipo di carico, allegato II |
|||
Nazionalità di registrazione della nave |
4 caratteri alfanumerici |
Nazionalità di registrazione della nave, allegato V |
|||
|
Insieme di dati F1 — Traffico navale nei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca le merci o i passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera)
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
F1 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Solo entrata (1) |
|||
Tipo di nave |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di nave, allegato VI |
|||
Dimensione della nave in TPL |
2 caratteri alfanumerici |
Classe di portata lorda (deadweight), allegato VII |
|||
|
Insieme di dati F2 — Traffico navale dei principali porti europei per porto, tipo e dimensione della nave che imbarca o sbarca le merci o i passeggeri (inclusi i croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera)
Cadenza di trasmissione dei dati: annuale
|
Variabili |
Dettaglio dei codici |
Nomenclatura |
||
Dimensioni |
Insieme di dati |
2 caratteri alfanumerici |
F2 |
||
Anno di riferimento |
4 caratteri alfanumerici |
(ad esempio, 1997) |
|||
Trimestre di riferimento |
1 carattere alfanumerico |
(1, 2, 3, 4) |
|||
Porto dichiarante |
5 caratteri alfanumerici |
Porti del SEE selezionati nell’elenco dei porti |
|||
Direzione |
1 carattere alfanumerico |
Solo entrata (1) |
|||
Tipo di nave |
2 caratteri alfanumerici |
Tipo di nave, allegato VI |
|||
Dimensione della nave in SL |
2 caratteri alfanumerici |
Classe di stazza lorda, allegato VII |
|||
|
(1) Queste categorie sono compatibili con la raccomandazione UNECE n. 21.
(2) La quantità da registrare è rappresentata dal peso lordo delle merci, compreso l’imballaggio ma escluso il peso dei container e delle unità ro-ro.
(3) Solo il numero totale di unità.
(4) La versione attualmente in vigore è contenuta nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).
11.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2012
che modifica la decisione 2001/861/CE per quanto riguarda il novaluron
[notificata con il numero C(2012) 2164]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/187/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. |
(2) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 marzo 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Makhteshim Agan Ltd, una domanda concernente l’iscrizione della sostanza attiva novaluron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Con decisione 2001/861/CE (3), la Commissione ha confermato che, sulla base di un esame preliminare, il fascicolo era «completo» e, in linea di massima, poteva essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(4) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron per un periodo iniziale di tre anni. Tale periodo iniziale di tre anni può avere inizio in qualsiasi momento, non appena una domanda sia stata valutata. |
(5) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (4), in data 16 giugno 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha domandato allo Stato membro relatore di chiedere al richiedente informazioni supplementari. |
(6) |
Con lettera del 29 febbraio 2012 il richiedente ha informato il Regno Unito, l’Autorità e la Commissione della sua intenzione di non sostenere ulteriormente la valutazione e di non presentare ulteriori dati. Con la medesima lettera il richiedente ha ritirato la sua domanda. Poiché le informazioni supplementari richieste dall’Autorità non sono state presentate, il fascicolo non può più essere considerato completo. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2001/861/CE. |
(8) |
È pertanto opportuno revocare le autorizzazioni provvisorie esistenti e non concedere nuove autorizzazioni. |
(9) |
Per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron, qualora gli Stati membri concedano un periodo di moratoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, tale periodo deve scadere al più tardi entro un anno dal ritiro della relativa autorizzazione. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2001/861/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron siano revocate entro il 3 ottobre 2012; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti novaluron a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE è il più breve possibile e comunque scade trascorsi dodici mesi dal ritiro della relativa autorizzazione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 321 del 6.12.2001, pag. 34.
(4) GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51.
ALLEGATO
«ALLEGATO
SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
N. |
Nome comune, Numero di identificazione CIPAC |
Notificante |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
1 |
Laminarin N. CIPAC 671 |
Laboratoires Goëmar SA, Francia |
29 marzo 2001 |
Belgio» |
11.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2012
che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2012) 2166]
(2012/188/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. È opportuno adattare questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali. |
(2) |
Per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali sezioni. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE. |
(4) |
Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
1) |
nell’allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente: «I.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RO-a/bi/bii-MS-nn RO= strada a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-a-BE-1 Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6. Contenuto dell’allegato della direttiva: Il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo. Contenuto della normativa nazionale: gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-BE-2 Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6. Contenuto della normativa nazionale: indicazione nei documenti di trasporto: “Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 6-97. Osservazioni particolari: deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-BE-3 Oggetto: adozione della deroga RO-a-UK-4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-BE-4 Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni ADR per il trasporto nazionale di massimo 1 000 rilevatori di fumo ionici usati in abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nello scenario concernente la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all’ADR: tutte le prescrizioni. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: Contenuto della normativa nazionale: l’uso domestico di rilevatori ionici di fumo non è soggetto ad un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico se il rilevatore di fumo è di un tipo omologato. Il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni ADR [cfr. 2.2.7.1.2, lettera d)]. La direttiva 2002/96/CE “RAEE” (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato uno scenario per incentivare gli utilizzatori privati a portare i loro rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui questi possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, a volte attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio. Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potranno essere sistemati un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da questi punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio. L’imballaggio sarà etichettato con la dicitura “rilevatore di fumo”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: lo scenario per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti approvati prevista all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale. Osservazioni particolari: questa deroga è necessaria per rendere possibile la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici. Data di scadenza: 30 giugno 2015. DE Germania RO-a-DE-1 Oggetto: imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sull’imballaggio e il carico misti. Contenuto della normativa nazionale: le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell’esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Osservazioni particolari: l’esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per autoveicoli riguardanti la sicurezza, in funzione della domanda locale. A motivo dell’ampia gamma dei prodotti, l’immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-DE-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (n1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6. Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate nel punto 1.1.3.6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni particolari: le informazioni fornite dall’etichettatura e dalle indicazioni poste sull’imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-DE-3 Oggetto: trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai numeri ONU 1202, 1203 e 1223. Contenuto dell’allegato della direttiva: imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni per il personale viaggiante. Contenuto della normativa nazionale: specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell’applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; al di sopra di 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto cisterne esclusivamente vuote e non pulite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Osservazioni particolari: lista n. 7, 38, 38a. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-DE-5 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g. Data di scadenza: 30 giugno 2015. DK Danimarca RO-a-DK-1 Oggetto: trasporto su strada di imballaggi o articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4. e 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: principi di classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni applicabili alla marcatura e all’etichettatura, alla documentazione di trasporto e alla formazione. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi interni o gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da determinate imprese possono essere imballati assieme in imballaggi esterni. Il contenuto di ciascun imballaggio interno e/o di ciascun imballaggio esterno non deve superare determinati limiti di massa o volume. Le deroghe riguardano la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, la documentazione e la formazione professionale. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3. Osservazioni particolari: non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di merci pericolose provenienti da abitazioni o da determinate imprese a fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-DK-2 Oggetto: trasporto su strada di colli contenenti sostanze esplosive e colli contenenti detonatori nel medesimo autoveicolo. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. Osservazioni particolari: esiste l’esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo per il trasporto dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito. Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:
Data di scadenza: 30 giugno 2015. FI Finlandia RO-a-FI-1 Oggetto: il trasporto di determinate quantità di merci pericolose con pullman privati e di materiali radioattivi a bassa attività in piccole quantità per fini medici e di ricerca. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all’imballaggio. Quando trasporta materiali radioattivi a bassa attività di peso inferiore a 50 chilogrammi per fini medici e di ricerca, non è necessario che il veicolo sia contrassegnato e attrezzato in conformità all’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-FI-2 Oggetto: descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (“MEGC”). Contenuto della normativa nazionale: nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase “ultimo carico” oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; “autocisterna vuota, 3, ultimo carico: ONU 1203 Motor spirit, II”. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-FI-3 Oggetto: etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali sulla marcatura con pannello arancione. Contenuto della normativa nazionale: le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Data di scadenza: 30 giugno 2015. FR Francia RO-a-FR-2 Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-FR-5 Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18) Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, autorizzate nei veicoli di trasporto pubblico come bagaglio a mano: si applicano soltanto le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1. Osservazioni particolari: il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso professionale proprio o personale. Per le persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto. Data di scadenza: 29 febbraio 2016. RO-a-FR-6 Oggetto: trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto per conto proprio di piccole quantità di merci pericolose diverse dalla classe 7, non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1. Data di scadenza: 29 febbraio 2016. IE Irlanda RO-a-IE-1 Oggetto: esenzione dal criterio 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e classe 6.1 ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 °C), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6 ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”. Osservazioni particolari: obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna di tali pesticidi. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-IE-2 Oggetto: esenzione da alcune disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, recanti i numeri di identificazione della sostanza ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare a fini di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6, 4.1, 5.2 e 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti. Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni ADR relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 o ONU 0453 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull’imballaggio e nel documento di trasporto siano incluse informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità di tali oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”. Osservazioni particolari: il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi “scaduti”, praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-IE-3 Oggetto: esenzione dagli obblighi di cui ai punti 6.7 e 6.8 in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) a fini di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.7 e 6.8. Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai capitoli 6.7. e 6.8 dell’ADR per il trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote e non pulite (per deposito in luoghi definiti) a fini di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione, a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna una adeguata valvola per la fuoriuscita di pressione, che deve rimanere funzionante durante il trasporto; e c) fatta salva la condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature ad essa raccordate siano state sigillate per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: le cisterne in questione sono utilizzate per l’immagazzinamento di sostanze in locali definiti e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione ecc. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10 della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-IE-4 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande quando tali bombole sono trasportate assieme alle bevande (per le quali devono essere utilizzate). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 5.3, 5.4, 7 e allegato B. Contenuto dell’allegato della direttiva: i contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 7 e all’allegato B dell’ADR, per il trasporto di bombole di gas per distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo che trasporta le bevande (per le quali devono essere utilizzate). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: la principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10 della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-IE-5 Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale sul territorio dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d’uso di cui ai punti 6.2 e 4.1 dell’ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.4.2, 4.1 e 6.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all’utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR. Contenuto della normativa nazionale: le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e collaudati conformemente al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati conformemente al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati restituiti nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, sono conformi tuttavia e accettati ai fini del codice IMDG. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell’Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015. LT Lituania RO-a-LT-1 Oggetto: Adozione della deroga RO-a-UK-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Data di scadenza: 30 giugno 2015. UK Regno Unito RO-a-UK-1 Oggetto: trasporto di determinati articoli contenenti materiali radioattivi a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni dell’ADR. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7. Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un’attività individuale che non deve superare 40 kBq; o in un veicolo o veicolo ferroviario non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un’attività individuale che non deve superare 10 GBq). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). Osservazioni particolari: questa deroga costituisce una misura temporanea: non sarà più necessaria quando l’ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (“AIEA”). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-2 Oggetto: Esenzione dall’obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7) come specificato al punto 1.1.3.6 (E2). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). Osservazioni particolari: tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato quando si tratta di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-3 Oggetto: esenzione dall’obbligo di dotare di attrezzatura antincendio i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo per i veicoli di dotarsi di attrezzature antincendio. Contenuto della normativa nazionale: elimina l’obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (ONU 2908, 2909, 2910 e 2911). Prevede obblighi meno severi per il trasporto di un numero di colli ridotti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). Osservazioni particolari: nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non riguarda il trasporto di materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che spesso possono essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-4 Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nei loro imballaggi interni (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti/utilizzatori e da dettaglianti agli utilizzatori finali (N1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci previste nella Schedule 3 della normativa succitata. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13. Osservazioni particolari: le disposizioni dell’ADR sono inadeguate per le fasi finali di trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che i recipienti interni di merci destinate alla vendita al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-5 Oggetto: differenziazione della “quantità totale massima per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per quanto riguarda le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13 and Schedule 5; Regulation 14 and Schedule 4. Osservazioni particolari: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione sono “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2. Precedentemente a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-6 Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13) Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi. Contenuto della normativa nazionale: limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13, Schedule 3. Osservazioni particolari: la normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J. Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di ampie dimensioni o voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni in materia di costruzione di veicoli EX/III (che devono essere veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un’attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all’inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura spesso non è disponibile. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi. Nel Regno Unito, gli esplosivi militari sono trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali che non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva quadro. Per ovviare a tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L’attuale limite non è sempre sufficiente perché un solo articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo. Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni ‘50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiore a 5 000 kg, incidenti che sono stati provocati dall’incendio di un pneumatico e dal surriscaldamento di un sistema di scappamento che ha provocato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico più ridotto. Non vi sono state vittime. Vi sono prove empiriche che indicano la scarsa probabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove tratte da rapporti militari e da dati empirici sui test d’impatto di missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d’impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un’altezza di 12 metri. Le attuali norme di sicurezza resterebbero inalterate. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-7 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni in materia di supervisione per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6). Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni in materia di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l’obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall’ADR, punto 8.5 S1(6). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 24. Osservazioni particolari: le prescrizioni dell’ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre attuabili in un contesto nazionale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-8 Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti. Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. Osservazioni particolari: il Regno Unito intende consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante deve essere accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”. Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:
Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-9 Oggetto: alternativa all’esposizione di pannelli arancioni per piccole partite di materiale radioattivo in veicoli di dimensioni ridotte. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di esporre i pannelli arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo. Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue: Gli autoveicoli devono:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). Osservazioni particolari: — Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-a-UK-10 Oggetto: trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo disciplinati dalla disposizione ONU 3291, con un volume inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni. Contenuto della normativa nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie a rischio infettivo e disciplinate dalla norma ONU 3291, di massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: questa deroga sarà adottata nell’ambito dei Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011. Data di scadenza: 1o gennaio 2017. In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-bi-BE-3 Oggetto: formazione di conducenti di veicoli. Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: Struttura della formazione:
Contenuto della normativa nazionale: definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione di corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: da specificare in normative di imminente adozione. Osservazioni particolari: si intende offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci ONU 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell’ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare le prescrizioni previste dall’ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l’abilitazione al “trasporto nazionale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE”. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-BE-4 Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne ai fini dell’eliminazione mediante incinerazione. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2. Contenuto della normativa nazionale: in deroga alla tabella di cui al punto 3.2, è consentito l’utilizzo di una cisterna recante il codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Dérogation 01 — 2002. Osservazioni particolari: questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-BE-5 Oggetto: trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12). Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: anziché classificare i rifiuti in base all’ADR, li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route. Osservazioni particolari: la normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-BE-6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-BE-7 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-BE-8 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-BE-9 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-3. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 15 gennaio 2018. RO-bi-BE-10 Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strade pubbliche. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: le deroghe riguardano la documentazione, l’etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Osservazioni particolari: Il seguente elenco indica il numero della deroga nella normativa nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose interessate.
Data di scadenza: 15 gennaio 2018. DE Germania RO-bi-DE-1 Oggetto: soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7. Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni particolari: l’applicazione di tutte le disposizioni non è realizzabile per il tipo di traffico in questione. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-DE-2 Oggetto: trasporto alla rinfusa di materie della classe 9 contaminate con PCB. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto alla rinfusa. Contenuto della normativa nazionale: autorizzazione al trasporto alla rinfusa in veicoli con casse mobili o contenitori sigillati per renderli impermeabili ai liquidi o alla polvere. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11. Osservazioni particolari: la deroga n. 11 è consentita fino al 31.12.2004; dal 2005, trovano applicazione le stesse disposizioni contenute nell’ADR e nel RID. Cfr. anche accordo multilaterale M137. lista n. 4*. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-DE-3 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di una categoria); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni particolari: lista n. 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-DE-4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 1o gennaio 2017 RO-bi–DE-5 Oggetto: trasporto locale di nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata (ONU 3343), con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa, in container cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: le disposizioni relative all’uso dei container cisterna. Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale di nitroglicerina (ONU 3343) in container cisterna, su brevi distanze a patto che rispettino le condizioni seguenti. 1. Prescrizioni riguardanti i container cisterna
2. Etichettatura Ogni container cisterna deve riportare sui due lati etichette di segnalazione di pericolo conformemente al modello 3 di cui al punto 5.2.2.2.2 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. 3. Disposizioni operative
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia Osservazioni: i trasporti interessati sono i trasporti locali con container cisterna su strada, su brevi distanze, nell’ambito di un processo industriale tra due luoghi di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il luogo di produzione A consegna, nell’ambito di un’operazione di trasporto conforme alla regolamentazione in container cisterna di 600 litri, una soluzione di resina infiammabile (ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al luogo di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e, dopo la miscelazione, si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina, desensibilizzata, liquida, infiammabile non altrimenti specificata, con al massimo 30 % di nitroglicerina di massa (ONU 3343) destinata ad altri usi. Per il tragitto di ritorno di questa sostanza verso il luogo di produzione A il trasporto avviene con i container cisterna, che sono stati appositamente controllati e approvati per questo particolare tipo di trasporto dalle autorità competenti e recano il numero di codice L10DN. Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017. RO-bi–DE-6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB). Data di scadenza: 30 giugno 2015. DK Danimarca RO-bi-DK-1 Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo del documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223 e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall’ADR, contengono i dati relativi al numero ONU, alla denominazione e alla classe. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni particolari: tale deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di strumenti elettronici consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso, di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima dell’operazione di trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate. Esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-DK-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-DK-3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-UK-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, nella versione modificata. Data di scadenza: 30 giugno 2015. EL Grecia RO-bi-EL-1 Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e marcatura di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili, container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per MEGC. Contenuto della normativa nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra l’1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Questa disposizione transitoria si applicherà alle autocisterne adattate conformemente a:
Più precisamente, delle autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, è autorizzato l’utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [prescrizioni di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (cisterna-veicoli) e cisterne amovibili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose]. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-EL-2 Oggetto: deroga dai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base. Contenuto della normativa nazionale: la deroga è applicabile ai veicoli destinati al trasporto locale di merci pericolose (categorie ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001. I veicoli summenzionati devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 9 (punti da 9.2.1 a 9.2.6) dell’allegato B alla direttiva 94/55/CE con le eccezioni indicate qui di seguito. Devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e di un sistema frenante elettronico (EBS), secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente conforme ai punti 9.2.3.3.2 e 9.2.3.3.3. L’energia elettrica deve essere erogata al tachigrafo tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l’attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installata dal fabbricante del veicolo e deve essere protetta riponendola in un adeguato contenitore sigillato (marginale 220 517). In particolare autocisterne con una massa massima inferiore a 4 t destinate al trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (ONU: 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, destinati al trasporto locale di talune categorie di merci pericolose). Osservazioni particolari: il numero di tali veicoli è limitato se paragonato con il numero totale di veicoli già immatricolati che sono, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la dimensione del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza stradale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. ES Spagna RO-bi-ES-2 Oggetto: attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: per evitare qualsiasi perdita del contenuto nel caso di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro il rischio di essere strappate a causa di sollecitazioni esterne o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti dalle aperture non intenzionali. Contenuto della normativa nazionale: le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1997 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3. Osservazioni particolari: anteriormente al 1o gennaio 1997, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strade, ma sono utilizzate esclusivamente per i fertilizzanti nelle aziende agricole di grandi dimensioni. Data di scadenza: 29 febbraio 2016. FI Finlandia RO-bi-FI-1 Oggetto: modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 lettera a). Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1. Contenuto della normativa nazionale: nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003). Osservazioni particolari: tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. Questa deroga è applicata principalmente al trasporto locale di piccole quantità nel settore minerario. Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-FI-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-10. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-FI-3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: — Data di scadenza: 29 febbraio 2016. FR Francia RO-bi-FR-1 Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per tragitti brevi successivi allo scarico di una nave. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-FR-3 Oggetto: trasporto di cisterne fisse di GPL (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di cisterne fisse di GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo per brevi distanze. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-FR-4 Oggetto: condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all’omologazione di veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 e 8.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: attrezzatura delle cisterne e formazione dei conducenti. Contenuto della normativa nazionale:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 29-2 — Annex D4. Data di scadenza: 30 giugno 2015. IE Irlanda RO-bi-IE-1 Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1 di indicare: i) il nome e l’indirizzo dei destinatari; ii) il numero e la descrizione dei colli; e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, 1202 e 1965. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione. Contenuto della normativa nazionale: nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, gasolio o GPL recanti numero identificativo della sostanza ONU 1223, ONU 1202 e ONU 1965, come specificato nell’appendice B.5 dell’allegato B dell’ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l’indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune “riempire fino all’orlo” la cisterna di deposito dei clienti; pertanto la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce consegnata sono sconosciuti all’inizio dell’operazione di trasporto. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-IE-2 Oggetto: deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l’ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: documentazione. Contenuto della normativa nazionale: per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: in particolar modo nel caso di consegne di benzina e/o di gasolio alle stazioni di servizio, l’autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista di ulteriori consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all’ultimo cliente. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-IE-3 Oggetto: deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11 o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione. Contenuto della normativa nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11 o 8.5. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: per il trasporto nazionale all’interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-IE-5 Oggetto: deroga dall’obbligo di “carichi misti” di cui al punto 7.5.2.1 per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1 e 8. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione. Contenuto della normativa nazionale: colli contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell’ADR classe 1 e di colli contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell’ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose delle classi 3, 5.1 o 8 a condizione che: a) detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati la cui progettazione sia stata approvata dalle autorità competenti, nel rispetto delle condizioni richieste dalle autorità competenti; e b) dette sostanze di classe 3, 5.1 o 8 siano trasportate in recipienti conformi ai requisiti imposti dall’autorità competente sotto il profilo di progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo insieme a merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1. e 8 (c.d. “autopompe”). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-IE-6 Oggetto: deroga dall’obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di autocisterne. Contenuto della normativa nazionale: le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numeri identificativi delle sostanze ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 e ONU 1978 non devono essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: le tubature flessibili fissate alle autocisterne adibite alle consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo “sistema di misura a umido” secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-IE-7 Oggetto: deroga da alcune prescrizioni di cui ai punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti a base di nitrato d’ammonio ONU 2067 dai porti ai destinatari. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11. Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di un documento di trasporto separato, indicante la quantità totale esatta del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l’obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio. Contenuto della normativa nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, al fine di tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: modifiche proposte alle “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni particolari: le disposizioni dell’ADR prevedono: a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in ciascun carico; e b) la disposizione speciale “CV24” relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto al destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Visto che il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all’obbligo di cui alla disposizione speciale “CV24”. Data di scadenza: 30 giugno 2015. LT Lituania RO-bi-LT-1 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-LT-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-EL-2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella Repubblica di Lituania). Data di scadenza: 30 giugno 2015. NL Paesi Bassi RO-bi-NL-13 Oggetto: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovraimballaggi; documentazione; costruzione e collaudo degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; composizione dell’equipaggio; attrezzature; attività; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione di veicoli. Contenuto della normativa nazionale: 17 disposizioni fondamentali concernenti il trasporto di piccoli rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta. Date le ridotte quantità interessate nei singoli casi e la natura diversa delle varie sostanze non è possibile svolgere le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle prescrizioni ADR. Di conseguenza, nell’ambito del summenzionato programma, si stabilisce una variante semplificata, che si discosta da una serie di disposizioni dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: programma 2004 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Osservazioni particolari: il programma è stato istituito per consentire ai singoli individui di depositare piccoli rifiuti chimici in un unico sito. Le sostanze in questione pertanto consistono di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l’altro, il ricorso a mezzi di trasporto speciali e la collocazione di pannelli recanti la dicitura “Vietato fumare” e di una luce gialla lampeggiante in posizione chiaramente visibile al pubblico. L’elemento cruciale per quanto riguarda il trasporto è la garanzia della sicurezza che può essere assicurata sistemando, ad esempio, le sostanze in imballaggi sigillati per il trasporto al fine di evitare la dispersione, o il rischio di vapori tossici che potrebbero fuoriuscire o accumularsi nel veicolo. Nei veicoli sono presenti delle unità predisposte per lo stoccaggio di varie categorie di rifiuti che garantiscono la protezione da urti e spostamenti accidentali, nonché dall’apertura involontaria. Nello stesso tempo, indipendentemente dalle quantità ridotte di rifiuti presenti, l’operatore di trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, vista la varietà di sostanze interessate. Data la carenza delle conoscenze dei singoli individui in relazione al livello di pericolo associato a queste sostanze, occorre fornire istruzioni scritte, come stabilito all’allegato del programma. Data di scadenza: 30 giugno 2015. PT Portogallo RO-bi-PT-1 Oggetto: documentazione per il trasporto ONU 1965. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da riportare nei documenti di trasporto come stabilito al punto 5.4.1 del RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas di butano e propano commerciali che rientrano nella denominazione generale “ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in cilindri, può essere sostituita da altre denominazioni commerciali, come: “ONU 1965 butano” nel caso di miscele A, A01, A02 e A0, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportate in cilindri; “ONU 1965 propano” nel caso della miscela C, come indicato al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportata in cilindri. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 Aprile 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni particolari: si riconosce la necessità di rendere più agevole per gli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, a condizione che la sicurezza di queste operazioni non ne risenta. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-PT-2 Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e container vuoti non puliti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni riguardanti i documenti di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e container vuoti che sono stati utilizzati per trasportare merci pericolose, i documenti di trasporto, di cui al punto 5.4.1 del RPE, possono essere sostituiti dai documenti di trasporto emessi per il viaggio immediatamente precedente effettuato per consegnare le merci. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, 28 luglio 2004, articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni particolari: l’obbligo di prevedere, conformemente al RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i container vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza. Data di scadenza: 30 giugno 2015. SE Svezia RO-bi-SE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all’ADR, essa li suddivide in varie categorie. Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base all’ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-2 Oggetto: il nome e l’indirizzo del mittente nel documento di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo del mittente non sono necessari se l’imballaggio vuoto e non pulito è restituito nell’ambito del sistema di distribuzione. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose. A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-3 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di autorizzazione ai sensi del punto 9. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti. Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-4 Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove ecc. Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci. Questa deroga riguarda il trasporto locale, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l’ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo. Nel caso di alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può esserci anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti prescrizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-5 Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno di una zona portuale o in prossimità di un porto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata di apparecchiature specifiche; omologazione dei veicoli. Contenuto della normativa nazionale: non è necessario che i documenti siano presenti sull’unità di trasporto (ad eccezione del certificato dell’autista). Non vi è l’obbligo che l’unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5. I trattori non necessitano dell’attestato di autorizzazione. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-6 Oggetto: attestato di formazione ADR per ispettori. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8.2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: in certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, per esempio cisterne vuote e non pulite. Le disposizioni di cui al capitolo 1.3 e al punto 8.2.3 rimangono di applicazione. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-7 Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti. Contenuto della normativa nazionale: per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e il recapito dei destinatari non è richiesto in nessun documento a bordo del veicolo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-9 Oggetto: trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti di trasporto; fabbricazione di cisterne; attestato di autorizzazione. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato all’uso di trattori forestali. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-10 Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4. Contenuto della normativa nazionale: l’autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti. Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli dell’unità di trasporto può trasportare merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4. (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993:4.) Osservazioni particolari: la deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e quando l’operazione di trasporto è essenzialmente di tipo locale. Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell’adesione all’Unione europea. Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell’immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni. Deroga precedente n. 84. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-11 Oggetto: patente di guida. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli. Contenuto della normativa nazionale: la formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S - Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act. (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose). Osservazioni particolari: trasporto locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-SE-12 Oggetto: Trasporto dei fuochi d’artificio n. ONU 0335. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 (1). Contenuto dell’allegato della direttiva: norme per l’uso di veicoli EX/II e EX/III. Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d’artificio ONU 0335, la norma speciale V2 (1) di cui al punto 7.2.4 si applica esclusivamente ad un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d’artificio siano stati assegnati alla categoria ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d’artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui al punto 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. Raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose. L’assegnazione avviene con l’accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Appendix S — Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose). Osservazioni particolari: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato a due brevi periodi dell’anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza particolari problemi ricorrendo all’attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e il trasporto degli articoli restituiti ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sussistenza degli speditori di fuochi d’artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti. Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d’artificio sia fatta sulla base dell’elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata. Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d’artificio ONU 0336 nella norma speciale 651, punto 3.3.1 dell’ADR 2005. Data di scadenza: 30 giugno 2015. UK Regno Unito RO-bi-UK-1 Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della normativa nazionale: esonero dall’applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada. Per la classe 7 questa deroga non si applica alle disposizioni della Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, regulation 3(3)(b). Osservazioni particolari: questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-UK-2 Oggetto: esenzione dal divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all’utilizzatore finale o dal dettagliante all’utilizzatore finale (tranne per la classe 7) (N11). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di apertura, da parte dell’autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose. Contenuto della normativa nazionale: il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, regulation 12(3). Osservazioni particolari: se presa alla lettera, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-UK-3 Oggetto: disposizioni di trasporto alternative per fusti di legno contenenti ONU 3065 del gruppo di imballaggio III. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni di imballaggio e di etichettatura. Contenuto della normativa nazionale: autorizza il trasporto di bevande alcoliche con tenore volumetrico superiore a 24 % ma inferiore a 70 % (gruppo di imballaggio III) in fusti di legno non certificati ONU, senza etichette di segnalazione di pericolo, ma prevede norme più rigorose relative al caricamento e al veicolo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14). Osservazioni particolari: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto ad accisa statale che deve essere trasferito dalla distilleria ai magazzini doganali tramite veicoli sigillati e sicuri sui quali sono apposti i sigilli governativi. L’attenuazione delle norme applicabili all’imballaggio e all’etichettatura è presa in considerazione nelle prescrizioni supplementari volte a garantire la sicurezza. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-UK-4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-12. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RO-bi-UK-5 Oggetto: raccolta di batterie usate ai fini di smaltimento o riciclaggio. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizione speciale 636. Contenuto della normativa nazionale: consente le seguenti condizioni alternative per la disposizione speciale 636 del capitolo 3.3. Le pile e le batterie al litio usate (ONU 3090 e ONU 3091) raccolte e presentate per il trasporto ai fini dello smaltimento tra il punto di raccolta e l’impianto intermedio di trattamento, insieme ad altre pile e batterie non al litio (ONU 2800 e ONU 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell’ADR qualora soddisfino le condizioni seguenti:
Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1. Osservazioni particolari: i punti di raccolta per i consumatori sono solitamente ubicati presso punti vendita e non è facile insegnare ad un gran numero di persone a selezionare e imballare le batterie usate, conformemente all’ADR. Il sistema britannico funzionerebbe conformemente a orientamenti stabiliti dal programma di azione “rifiuti e risorse” del Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi adeguati conformi all’ADR e di adeguate istruzioni. Data di scadenza: 30 giugno 2015.»; |
2) |
nell’allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente: «II.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificativo della deroga: RA-a/bi/bii-MS-nn RA= ferrovia a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA-a-DE-2 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della normativa nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti in classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e materiali per la pulizia e il trattamento contenuti nelle classi 3 e 6.1 (numerazione ONU) per essere venduti in imballaggi combinati nel gruppo II di imballaggio e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni particolari: lista n.: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Data di scadenza: 30 giugno 2015. FR Francia RA-a-FR-3 Oggetto: trasporto per le esigenze del vettore ferroviario. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni relative ai materiali pericolosi da indicare nel documento di accompagnamento. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di dichiarazione del carico. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-a-FR-4 Oggetto: esenzione dall’etichettatura di determinati carri postali. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di apporre etichette sulle pareti dei carri. Contenuto della normativa nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (a eccezione di 1, 6.2 o 7). Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1. Data di scadenza: 30 giugno 2015. SE Svezia RA-a-SE-1 Oggetto: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare apposite etichette. Contenuto della normativa nazionale: non è necessario apporre etichette sui carri ferroviari adibiti al trasporto di merci pericolose per consegna espressa. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite «per consegna espressa»: si tratta perciò di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2015. UK Regno Unito RA-a-UK-1 Oggetto: trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: buona parte delle prescrizioni del RID. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7. Contenuto della normativa nazionale: esenzione totale dall’applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Osservazioni particolari: questa deroga rappresenta una misura temporanea: non sarà più necessaria quando il RID verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-a-UK-2 Oggetto: riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di diversa natura e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6). Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: punti 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti. Contenuto della normativa nazionale: la normativa nazionale è meno restrittiva rispetto ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto possa essere effettuato in totale sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, regulation 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999]. Osservazioni particolari: il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che “siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati”. Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre:
Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-a-UK-3 Oggetto: differenziazione della “quantità massima totale per unità di trasporto” per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.1. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). Osservazioni particolari: permettere diversi limiti quantitativi e fattori di moltiplicazione per il carico misto delle merci della classe 1, ossia “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno “20” per il trasporto di merci della categoria 1 e “2” per quelli della categoria 2. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-a-UK-4 Oggetto: adozione della deroga RA-a-FR-6. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: riduzione dell’obbligo di etichettatura per i vagoni merci trainati per ferrovia. Contenuto della normativa nazionale: l’obbligo di etichettatura non si applica qualora la segnalazione del veicolo sia chiaramente visibile. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). Osservazioni particolari: si tratta di una norma nazionale del Regno Unito già esistente. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-a-UK-5 Oggetto: distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all’utente finale. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per la fabbricazione e il collaudo degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: gli imballaggi non devono recare un marchio RID/ADR o ONU. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26. Osservazioni particolari: le disposizioni del RID sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utilizzatore o dal dettagliante all’utilizzatore finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nella tratta ferroviaria di un tragitto di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2015. In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA-bi-DE-2 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della normativa nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (al momento della raccolta) e suddivisi in categorie di rifiuti specifiche (per evitare reazioni pericolose all’interno di un gruppo); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni particolari: lista n. 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-bi–DE-3 Oggetto: trasporto locale di fosforo, giallo, sott’acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, in carri cisterna ferroviari. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: norme sulla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capo 6.8, punto 6.8.2.3, prevede l’approvazione del tipo per i carri che trasportano ONU 1381 (fosforo, giallo, sott’acqua). Contenuto della normativa nazionale: Trasporto locale di fosforo, giallo, sott’acqua (ONU 1381), classe 4.2, gruppo I di imballaggio, su lunghe distanze, (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in carri cisterna ferroviari costruiti secondo gli standard russi. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. Data di scadenza: 1o gennaio 2014. DK Danimarca RA-bi-DK-1 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sul Grande Belt. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005. Osservazioni particolari: — Data di scadenza: 30 giugno 2015. RA-bi-DK-2 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle gallerie. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della normativa nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle di cui all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto concerne il trasporto attraverso la galleria ferroviaria del collegamento fisso sull’Øresund. Le disposizioni alternative riguardano solo il volume di carico e la distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005. Osservazioni particolari: — Data di scadenza: 29 febbraio 2016. CZ Repubblica ceca RA-bi–CZ-1 Oggetto: Trasporto locale di fosforo, bianco o giallo, sott’acqua o in soluzione, (ONU 1381), classe 4.2, codice di classificazione ST3, gruppo I di imballaggio, su brevi distanze in vagoni ferroviari. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3 Contenuto dell’allegato della direttiva: norme sulla costruzione di vagoni cisterna. Capo 6.8, punto 6.8.2.3, requisiti per l’approvazione di progetto per vagoni cisterna per il trasporto di fosforo, bianco o giallo, sott’acqua o in soluzione, (ONU 1381), classe 4.2, codice di classificazione ST3, gruppo I di imballaggio. Contenuto della normativa nazionale: Trasporto di fosforo, bianco o giallo, sott’acqua o in soluzione, (ONU 1381), classe 4.2, codice di classificazione ST3, gruppo I di imballaggio, tra le stazioni di Petrovice u Karviné, sul confine di Stato CZ/PL, e Boří Les, in vagoni cisterna ferroviari costruiti in conformità ai requisiti dell’accordo sul trasporto internazionale di merci (SMGS). Il trasporto è soggetto a ulteriori misure operative adottate in particolare a livello dell’impresa ferroviaria, del gestore dell’infrastruttura e dei settori pertinenti del sistema di soccorso integrato. Riferimento alla normativa nazionale: Deroga autorizzata dal ministero dei trasporti. Data di scadenza: 1o gennaio 2014 SE Svezia RA-bi-SE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 2, 5.2 e 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi. Contenuto della normativa nazionale: la normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l’etichettatura e la marcatura. Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base al RID, essa li suddivide in varie categorie. Ciascuna categoria comprende sostanze che, in base al RID, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune). Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero ONU, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni particolari: queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2015. In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA-bii-DE-1 Oggetto: trasporto locale di cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa (ONU 1051) in carri cisterna ferroviari, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di trasporto di ONU 1051 (cianuro di idrogeno) stabilizzato, liquido, contenente al massimo 1 % di acqua di massa. Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. Il trasporto è effettuato in carri cisterna appositamente autorizzati a tale scopo la cui costruzione e strutture sono costantemente adeguate in funzione delle evoluzioni più recenti della tecnologia in materia di sicurezza (ad esempio montaggio di ammortizzatori (crash buffer) conformemente al TE 22). Il processo del trasporto è soggetto ad una regolamentazione dettagliata sotto forma di disposizioni supplementari in materia di sicurezza operativa approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, sotto la sorveglianza delle autorità di supervisione competenti. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga n. E 1/97 (4a versione modificata), Ufficio federale delle ferrovie. Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2017. DE Germania RA-bii–DE-2 Oggetto: trasporto locale su itinerari specifici di carburo di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, in container su carri. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: Disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto di carburo di calcio senza imballaggio. Contenuto della normativa nazionale: trasporto locale per ferrovia di carburo di calcio (ONU 1402), gruppo I di imballaggio, su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni specificamente definite. I carichi sono trasportati in appositi container nei carri. Il trasporto delle merci è soggetto a disposizioni operative supplementari stabilite dalle competenti autorità di sicurezza. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. Data di scadenza: 15 gennaio 2018.»; |
3) |
nell’allegato III, il capo III.3 è sostituito dal testo seguente: «III.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE, per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificativo della deroga: IW-a/bi/bii-MS-nn W= vie navigabili interne a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a/bi/bii MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BG Bulgaria IW-bi-BG-1 Oggetto: classificazione e ispezione di navi da rifornimento. Riferimento all’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: Capitolo 1.15. Contenuto dell’allegato della direttiva: le disposizioni del capitolo 1.15, riconoscimento delle società di classificazione, prevedono che, per essere riconosciuta, una società di classificazione deve avviare la procedura di riconoscimento specificata al punto 1.15.2. Contenuto della normativa nazionale: la classificazione e l’ispezione di navi da rifornimento di prodotti petroliferi che operano nelle acque dei porti fluviali bulgari o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di questi porti, effettuate da una società di classificazione non riconosciuta a norma del capitolo 1.15 dell’allegato III, capo III.1 della direttiva 2008/68/CE sono autorizzate a condizione che la sicurezza non venga compromessa. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Ordinanza n. 16 del 20 giugno 2006 sulla movimentazione di merci pericolose e il loro trasporto via mare e per vie navigabili interne; Ordinanza n. 4 del 9 gennaio 2004 sul riconoscimento delle società di controllo delle navi e degli armatori). Osservazioni particolari: la deroga si applica solo alle navi che operano nelle aree portuali o in altre aree sotto la diretta giurisdizione di tali porti. Data di scadenza: 15 gennaio 2018.» |