ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.098.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 98

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
4 aprile 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 296/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 293/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno gli Stati membri sono tenuti a registrare e trasmettere alla Commissione alcuni dati relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel loro territorio nell’anno precedente. Poiché questi dati devono servire come base per determinare l’obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi e per verificare che tali obiettivi siano rispettati, occorre armonizzare le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di tali dati.

(2)

Per consentire la futura inclusione nel regolamento (UE) n. 510/2011 dei veicoli di categoria M2 e N2 a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, è necessario registrare e trasmettere alla Commissione i dati relativi alle categorie in questione.

(3)

Al fine di poter valutare in modo completo se ciascun costruttore rispetti il proprio obiettivo per le emissioni specifiche di CO2 stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 e per acquisire l’esperienza necessaria nell’applicazione di detto regolamento, la Commissione deve disporre di dati dettagliati ripartiti per costruttore e per ciascuna serie di veicoli, classificati per tipo, variante e versione. È quindi opportuno che gli Stati membri provvedano a che i dati siano registrati e trasmessi alla Commissione unitamente ai dati aggregati, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

(4)

Ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2), il costruttore deve provvedere affinché ogni nuovo veicolo commerciale leggero immesso sul mercato nell’UE sia accompagnato da un certificato di conformità valido senza il quale i veicoli non possono essere immatricolati negli Stati membri. Pertanto, il certificato di conformità costituisce la principale fonte per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a registrare, mettere a disposizione dei costruttori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e comunicare alla Commissione. In alcuni casi giustificati, gli Stati membri possono avvalersi anche di informazioni provenienti da fonti diverse dal certificato di conformità, a condizione che l’accuratezza di tali fonti sia equivalente a quella del certificato di conformità e, ove necessario, che gli Stati membri in questione adottino misure dirette a garantire tale accuratezza.

(5)

È importante che i dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri nuovi siano precisi e possano essere elaborati in modo efficace al fine di stabilire l’obiettivo per le emissioni specifiche in conformità all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011. È quindi necessario che i costruttori trasmettano alla Commissione informazioni aggiornate relative ai nomi dei costruttori che figurano sui certificati di conformità nei diversi Stati membri di immatricolazione. Tali informazioni consentiranno alla Commissione di fornire agli Stati membri un elenco aggiornato contenente i nomi dei costruttori designati da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati.

(6)

È opportuno che gli Stati membri registrino e comunichino le informazioni relative ai veicoli nuovi immatricolati progettati per utilizzare carburanti alternativi. Affinché la Commissione possa tenere conto delle riduzioni degli obiettivi per le emissioni specifiche dovute all’uso di carburante contenente etanolo (E85) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, è necessario che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie, compresa la percentuale di stazioni di servizio presenti sul loro territorio e, se pertinente, il numero complessivo di quelle che erogano carburante contenente etanolo (E85) che rispetta i criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), e all’articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (4).

(7)

Allo scopo di evitare inutili duplicazioni di dati, è opportuno che le informazioni relative al numero di stazioni di servizio presenti sui rispettivi territori degli Stati membri che erogano carburante contenente etanolo (E85), fornite a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), vengano utilizzate ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011.

(8)

Gli articoli 23 e 24 della direttiva 2007/46/CE prevedono una procedura di omologazione semplificata per la quale non occorre rilasciare un certificato di conformità europeo. È necessario che gli Stati membri vigilino sul numero di veicoli immatricolati secondo dette procedure per poterne valutare l’impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell’obiettivo medio dell’Unione per le emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri nuovi.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla raccolta e alla comunicazione di dati sulle immatricolazioni dei seguenti veicoli:

a)

veicoli commerciali leggeri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b)

veicoli delle categorie M2 e N2 di cui all’articolo 8, paragrafo 10, del suddetto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 510/2011 nonché le definizioni di «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo» di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «documentazione relativa all’omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell’allegato I del presente regolamento;

2)   «dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati aggregati di cui all’allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 510/2011;

3)   «dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (CE) n. 510/2011, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

I dati aggregati risultanti dal monitoraggio, nonché i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico all’archivio centrale dei dati (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.

Articolo 4

Fonti di dati

1.   Lo Stato membro prepara i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio basati sulle informazioni contenute nel certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione del veicolo commerciale leggero in questione come precisato nella tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Il parametro «Totale di nuove immatricolazioni» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.

3.   Il parametro «Categoria del veicolo immatricolato» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio si basa sulle caratteristiche tecniche del veicolo al momento dell’immatricolazione.

4.   Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.

5.   I valori relativi alle emissioni di CO2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all’omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato misto».

6.   Per la comunicazione dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l’autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come previsto nell’allegato I del presente regolamento.

7.   In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante a etanolo, l’autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2 (g/km)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio:

a)

per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all’allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 510/2011;

b)

per i veicoli policarburante a etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, il valore delle emissioni di CO2 per la benzina.

Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche in assenza delle condizioni previste per una riduzione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).

8.   Se il veicolo è dotato di più di un asse sterzante o non sterzante di larghezze diverse, lo Stato membro comunica la larghezza massima dell’asse alla voce «Carreggiata dell’altro asse (mm)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio. Il passo per questi veicoli è la distanza tra gli assi esterni anteriori e gli assi esterni posteriori.

9.   Se i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono presi dalla documentazione relativa all’omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.

Articolo 5

Conservazione e controllo dei dati

Gli Stati membri garantiscono la gestione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati aggregati risultanti dal monitoraggio e dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio.

Articolo 6

Preparazione dei dati da parte degli Stati membri

I dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono comunicati con la precisione stabilita all’allegato II.

Articolo 7

Comunicazione delle stazioni di servizio che erogano carburante contenente etanolo (E85)

Ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 510/2011, vengono utilizzate le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010.

Articolo 8

Veicoli non coperti da omologazione CE

1.   Se i veicoli commerciali leggeri sono soggetti a omologazione nazionale di piccole serie, in conformità all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE, o ad omologazioni individuali, in conformità all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel proprio territorio.

2.   Quando completa i dati aggregati risultanti dal monitoraggio l’autorità competente riporta, anziché il nome del costruttore, una delle seguenti diciture:

a)

«AA-IVA», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati individualmente;

b)

«AA-NSS», per la comunicazione di tipi di veicoli omologati a livello nazionale in piccole serie.

Gli Stati membri possono anche completare i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio per questi veicoli; in tal caso, utilizzano le denominazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 9

Elenco dei costruttori

1.   I costruttori notificano alla Commissione tempestivamente e non oltre il 1o giugno 2012 i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità. Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche di tale informazione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità.

2.   Quando completa i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, l’autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall’elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 1o settembre 2012 e successivamente aggiornato a intervalli regolari.

3.   Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell’elenco, per completare i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l’autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione.

Articolo 10

Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori

1.   Ai fini della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o giugno 2012, il nome e l’indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.

Il costruttore informa tempestivamente la Commissione su eventuali modifiche apportate ai dati trasmessi. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.

2.   Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, per permettere di determinare l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, fornisce alla Commissione la prova del collegamento tra i vari membri del gruppo in conformità ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)   GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(4)   GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(5)   GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.

(6)   GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

FONTI DI DATI

Parametro

Certificato di conformità

(direttiva 2007/46/CE, allegato IX, parte 1)

Documentazione relativa all’omologazione

(direttiva 2007/46/CE)

Costruttore

Punto 0.5

Allegato III, parte 1, punto 0.5

Numero di omologazione

punto 0.10 b)

Voce dell’allegato VI

Tipo

Punto 0.2

Allegato III, parte 1, punto 0.2

Variante

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3

Versione

Punto 0.2

Allegato VIII, punto 3

Marca

Punto 0.1

Allegato III, parte 1, punto 0.1

Categoria del veicolo omologato

Punto 0.4

Allegato III, parte 1, punto 0.4

Massa (kg)

Punto 13

Allegato III, parte 1, punto 2.6 (1)

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)

Punto 16.1

Allegato III, parte 1, punto 2.8

Impronta — Passo (mm)

Punto 4

Allegato III, parte 1, punto 2.1 (1)

Impronta — Carreggiata (mm)

Punto 30

Allegato III, parte 1, punti 2.3.1 e 2.3.2 (2)

Emissioni specifiche di CO2 (g/km) (3)

Punto 49.1

Allegato VIII, punto 3

Tipo di carburante

Punto 26

Allegato III, parte 1, punto 3.2.2.1

Modo di combustione

Punto 26.1

Allegato III, parte 1, punto 3.2.2.4

Cilindrata (cm3)

Punto 25

Allegato III, parte 1, punto 3.2.1.3

Consumo elettrico (Wh/km)

Punto 49.2

 


(1)  A norma dell’articolo 4, paragrafo 9, del presente regolamento.

(2)  A norma dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, del presente regolamento.

(3)  A norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento.


ALLEGATO II

TABELLA RELATIVA ALLA PRECISIONE DEI DATI

Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell’articolo 6

CO2 (g/km)

Numero intero

Massa (kg)

Numero intero

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)

Numero intero

Impronta — Passo (mm)

Numero intero

Impronta — Carreggiata (mm)

Numero intero

Cilindrata (cm3)

Numero intero

Consumo elettrico (Wh/km)

Numero intero

Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km)

Arrotondata al terzo decimale più vicino


4.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 294/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco.

(4)

Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(5)

Inoltre occorre modificare l'elenco aumentando la frequenza dei controlli ufficiali dei prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dall'India e, per determinati prodotti, da tutti i paesi terzi.

(7)

Occorre che le modifiche dell'elenco riguardanti la soppressione delle voci relative a determinati prodotti si applichino quanto prima, dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento.

(9)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Tuttavia, le modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 relative alla soppressione delle voci riguardanti capsicum annuum (tritati o polverizzati), curry (prodotti derivati dal peperoncino), curcuma longa (curcuma) e olio di palma rosso a causa della possibile contaminazione dei coloranti Sudan, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (1)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità

(%)

Nocciole

(con guscio o sgusciate)

0802 21 00 ; 0802 22 00

Azerbaigian (AZ)

Aflatossine

10

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

Brasile (BR)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Paste alimentari secche

ex 1902

Cina (CN)

Alluminio

10

(Alimenti)

 

Pomeli

ex 0805 40 00

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (11)

20

(Alimenti — freschi)

 

Foglie di tè nero e verde

ex 0902

Cina (CN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o met (10)

10

(Alimenti)

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Melone amaro

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90 ; ex 0710 80 95

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Arance fresche o secche

0805 10 20 ; 0805 10 80

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Pesche, tranne le pesche noci

0809 30 90

Melagrane

ex 0810 90 75

Fragole

0810 10 00

(Alimenti – frutta e verdure fresche)

 

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ; ex 0709 60 99 ; 0710 80 51 ; ex 0710 80 59

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (12)

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

50

(Alimenti – erbe aromatiche)

 

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

India (IN)

Aflatossine

20

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

Curry (prodotti derivati dal peperoncino)

0910 91 05

Noci moscate

(Myristica fragrans)

0908 11 00 , 0908 12 00

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00 , 0908 22 00

Zenzero

(Zingiber officinale)

0910 11 00 , 0910 12 00

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

India (IN)

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Additivi per mangimi e premiscele

ex 2309 ; 2917 19 90 ; ex 2817 00 00 ; ex 2820 90 10 ; ex 2820 90 90 ; ex 2821 10 00 ; ex 2825 50 00 ; ex 2833 21 00 ; ex 2833 25 00 ; ex 2833 29 20 ; ex 2833 29 80 ; ex 2835 ; ex 2836 ; ex 2839 ; 2936

India (IN)

Cadmio e piombo

10

(Mangimi)

 

Gombo

ex 0709 99 90

India (IN)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

10

(Alimenti — freschi)

 

Semi di cocomero (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00 ; ex 1106 30 90 ; ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatossine

50

(Alimenti)

 

Capsicum annuum, interi

0904 21 10

Perù (PE)

Aflatossine e ocratossina A

10

Capsicum annuum, tritati o polverizzati

ex 0904 22 00

Altri frutti essiccati del genere Capsicum (diversi dal Capsicum annuum), interi

ex 0904 21 90

(Alimenti — spezie essiccate)

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (9)

10

(Alimenti — freschi)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

Thailandia (TH)

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 85

Menta

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ; ex 0710 22 00

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

50

Melanzane

0709 30 00 ; ex 0710 80 95

Cavoli

0704 ; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Peperoni (Capsicum annuum)

0709 60 10 ; 0710 80 51

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Pomodori

0702 00 00 ; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Uve secche

0806 20

Uzbekistan(UZ)

Ocratossina A

50

(Alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

Sud Africa (ZA)

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30 : è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, metomil, tiodicarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamil, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, tiametoxam, clotianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.

(9)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.

(10)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezina; imidacloprid; fenvalerato/esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR); profenofos; trifluralin; triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

(11)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato, methidation.

(12)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazole, tiofanato-metile e triforina.»


4.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito "EASA") hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, quando ciò sia risultato impossibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere sentiti entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato di sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3).

(5)

Il comitato per la sicurezza aerea ha sentito le presentazioni dell'AESA sui risultati dell'analisi delle relazioni di audit effettuati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in appresso ICAO) nell'ambito dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dell'ICAO. Gli Stati membri sono stati invitati a dare priorità alle ispezioni a terra dei vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso Stati per i quali l'ICAO ha rilevato gravi preoccupazioni in materia di sicurezza o per i quali l'AESA ha concluso si riscontrino gravi carenze nel sistema di sorveglianza in materia di sicurezza. Nonostante le consultazioni avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2011/2005, ciò consentirà di acquisire ulteriori informazioni in merito alle prestazioni in materia di sicurezza sui vettori aerei titolari di una licenza rilasciata presso tali Stati.

(6)

Il comitato per la sicurezza aerea ha sentito le presentazioni dell'ASA riguardanti i progetti di assistenza tecnica realizzati in paesi che rientrano nel campo di applicazione dal regolamento (CE) n. 2111/2005. Il comitato è stato informato circa le richieste di ulteriore assistenza e cooperazione tecnica per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile al fine di risolvere le situazioni di non conformità alle norme internazionali in vigore. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a queste richieste su base bilaterale in coordinamento con la Commissione e l'AESA.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Vettori aerei dell'Unione europea

(8)

In seguito all'analisi, da parte dell'AESA, delle informazioni emerse dai controlli a terra effettuati su aeromobili di alcuni vettori titolari di una licenza rilasciata nell'Unione europea, nonché da ispezioni in materia di standardizzazioni effettuate dall'AESA e da ispezioni e audit realizzati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di attuazione e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea: la Germania ha comunicato che diversi vettori aerei tedeschi si trovano sotto sorveglianza rafforzata, fra cui Air Alliance Express e Air Traffic GmbH Dusseldorf; la Lettonia ha comunicato la revoca del certificato di operatore aereo (COA) di Inversija il 19 gennaio 2012; l'Italia ha comunicato la revoca del COA di ItaliAirlines e la proroga della sospensione della licenza di trasporto aereo del vettore Livingston; la Grecia ha comunicato la revoca della sospensione della licenza commerciale del vettore aereo Hellenic Imperial Airways, il 28 febbraio 2012, ma il mantenimento di una stretta sorveglianza di tale vettore, nonché l'imposizione di una sorveglianza aggiuntiva per i vettori aerei Sky Wings Airlines e Hermes Airlines; i Paesi Bassi hanno comunicato la revoca del COA del vettore Solid-air in data 28 dicembre 2011 e del COA di Amsterdam Airlines in data 6 febbraio 2012; la Spagna ha comunicato la proroga della sospensione del COA del vettore Zorex, in vigore dal 7 novembre 2011; la Svezia ha comunicato la revoca del COA di AirSweden Aviation AB il 10 gennaio 2012, la revoca del COA del vettore Flyg Centrum AB il 16 dicembre 2011 e il mantenimento della stretta sorveglianza del vettore Nova Air; la Romania ha comunicato di avere revocato il COA di Direct Aero Services in data 20 marzo 2012.

Vettori aerei della Repubblica di Albania

(9)

A seguito della decisione adottata all'ultima riunione del comitato per la sicurezza aerea del novembre 2011 (4), le autorità competenti dell'Albania hanno riferito sui progressi nell'attuazione del loro piano di azione, pur rilevando alcuni ritardi nell'ingaggio a lungo termine di ispettori qualificati. L'Albania è esortata ad accelerare le misure volte a sviluppare le capacità della propria autorità di sorveglianza in materia di sicurezza. L'AESA continuerà a monitorare il procedere delle azioni correttive e svolgerà un'ispezione generale di controllo nell'ottobre 2012 per verificare che l'attuazione dei piani di azione sia soddisfacente. Il comitato per la sicurezza aerea riesaminerà la situazione sulla base dei risultati di tale ispezione.

Comlux Aruba N.V.

(10)

Le autorità competenti della Francia hanno comunicato di non aver potuto rilasciare un'autorizzazione a Comlux Aruba N.V., un vettore aereo certificato ad Aruba, a causa di carenze in materia di sicurezza individuate nell'esame del questionario tecnico presentato dall'operatore al fine di ricevere l'autorizzazione di atterraggio nel suddetto Stato membro, e hanno notificato la loro conclusione agli Stati membri attraverso la banca dati SAFA (5).

(11)

La Commissione, in considerazione di tali carenze, ha avviato delle consultazioni con le autorità competenti di Aruba e il vettore aereo, esprimendo le proprie preoccupazioni in merito alla sicurezza delle attività di Comlux Aruba N.V. nell'UE e chiedendo chiarimenti sulle iniziative intraprese dalle autorità competenti e dal vettore per porre rimedio alle carenze in oggetto.

(12)

Le autorità competenti di Aruba e il vettore aereo hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato a una riunione con la Commissione, l'AESA e alcuni membri del comitato per la sicurezza aerea, tenutasi il 20 febbraio 2012. Sulla base delle informazioni fornite e nonostante sembri che si sia ovviato ai problemi di sicurezza identificati dalla Francia, sono stati individuati ulteriori motivi di preoccupazione riguardo alla sede principale delle attività dell'operatore. Il vettore ha dichiarato che il proprio ufficio di Aruba dispone solamente di due segretarie e che la sede principale in cui si svolgono il controllo delle operazioni di volo e del mantenimento dell'aeronavigabilità non si trova ad Aruba. Tuttavia, le autorità competenti di Aruba hanno comunicato di avere avviato un riesame della legislazione in materia di aviazione civile per garantire che i vettori aerei certificati ad Aruba stabiliscano la propria sede principale in quello Stato e si è richiesto a Comlux Aruba di dimostrare di aver stabilito la propria sede principale ad Aruba entro il 1o agosto 2012.

(13)

La Commissione ne prende atto e continuerà a monitorare le azioni amministrative e legali intraprese dalle autorità competenti di Aruba per garantire che i vettori aerei certificati in quello Stato vi stabiliscano la propria sede principale.

Vettori aerei della Repubblica democratica del Congo

(14)

Dal marzo 2006 i vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo sono elencati nell'allegato A (6). Secondo informazioni pervenute, le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo avevano rilasciato una nuova licenza al vettore aereo Jet Congo Airways. Dette autorità competenti non hanno risposto a una richiesta di informazioni della Commissione e non hanno fornito elementi per comprovare che la sorveglianza di sicurezza del nuovo vettore aereo adempia pienamente alle norme internazionali di sicurezza in vigore. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene pertanto che anche il vettore sopramenzionato debba essere inserito nell'elenco dell'allegato A.

(15)

Dopo l'ultima riunione del comitato per la sicurezza aerea, si è avuta comunicazione di numerosi incidenti mortali con il coinvolgimento di vettori aerei certificati nella Repubblica democratica del Congo. Il 30 gennaio 2012 un aeromobile del tipo Antonov 28 con marca di immatricolazione 9Q-CUN, operato da TRACEP Congo Aviation, è precipitato portando alla totale distruzione dell'aeromobile e alla morte di quattro persone. Il 12 febbraio 2012 un aeromobile del tipo Gulfstream IV con marca di immatricolazione N25A, operato da Katanga Express, è precipitato portando alla totale distruzione dell'aeromobile e alla morte di sei persone. Tuttavia, le autorità competenti della Repubblica democratica del Congo non hanno risposto a richieste di informazioni da parte della Commissione sui risultati preliminari delle indagini su tali incidenti.

Vettori aerei della Repubblica della Guinea equatoriale

(16)

Dal marzo 2006 tutti i vettori aerei certificati nella Guinea Equatoriale sono elencati nell'allegato A (7). La Commissione e l'AESA hanno tenuto una riunione consultiva con le autorità competenti della Guinea Equatoriale (DGAC) il 22 febbraio 2012. Nel corso della riunione, la DGAC ha riferito sui progressi finora compiuti per risolvere le criticità in materia di sicurezza individuate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) in occasione dell'audit svolto nel 2007 nell'ambito dell'Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP).

(17)

La DGAC ha fornito alla Commissione le prove della revoca dei certificati di operatore aereo ai vettori seguenti: GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviación y Transportes, General Work Aviación, Star Equatorial Airlines ed EGAMS. Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica della Guinea equatoriale hanno, conseguentemente, cessato le attività, devono essere ritirati dall'allegato A.

(18)

La DGAC ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di un certificato di operatore aereo al vettore Punto Azul. Tuttavia, poiché la DGAC non ha fornito prove che la sorveglianza in materia di sicurezza di questo vettore aereo è assicurata nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni si ritiene che detto vettore debba essere inserito nell'allegato A.

(19)

La Commissione prende atto dei progressi compiuti dalle autorità competenti della Repubblica della Guinea equatoriale e le esorta a continuare i loro sforzi per l'istituzione di un sistema di sorveglianza dell'aviazione civile in conformità alle norme di sicurezza internazionali.

Vettori aerei della Repubblica di Indonesia

(20)

Proseguono le consultazioni con le autorità competenti dell'Indonesia (DGCA) al fine di seguire i progressi compiuti da queste ultime nell'assicurare la sorveglianza in materia di sicurezza di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia, nel rispetto delle norme internazionali di sicurezza. Il 7 febbraio 2012 si è svolta una videoconferenza alla quale hanno partecipato la Commissione, l'AESA e la DGCA. La DGCA ha confermato i progressi realizzati e tutt'ora in corso e ha fornito informazioni su ulteriori iniziative per l'applicazione delle norme concernenti alcuni vettori aerei soggetti alla sua sorveglianza: in particolare, la DGCA ha comunicato la sospensione dei COA di Kartika Airlines, Mimika Air, Riau Airlines e Survei Udara Penas.

(21)

La DGCA ha inoltre comunicato e confermato che in data 13 agosto 2010 è stato revocato il COA di Megantara. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il suddetto vettore aereo debba essere depennato dall'elenco di cui all'allegato A.

(22)

La DGCA ha inoltre comunicato di aver rilasciato nuovi COA a TransNusa Aviation Mandiri il 19 agosto 2011, a Enggang Air Service il 1o marzo 2010, a Surya Air l'8 aprile 2011, a Ersa Eastern Aviation il 9 settembre 2011 e a Matthew Air Nusantara il 20 settembre 2011. Tuttavia, poiché la DGCA non ha fornito prove che la sorveglianza in materia di sicurezza di questi vettori aerei è assicurata nel rispetto delle norme internazionali in materia di sicurezza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che detti vettori debbano anch'essi essere inclusi nell'allegato A.

(23)

La Commissione ha preso atto dei continui progressi compiuti dalle autorità competenti dell'Indonesia e le esorta a proseguire nel valido lavoro, diretto a istituire un sistema di sorveglianza dell'aviazione civile pienamente conforme alle norme di sicurezza internazionali; la Commissione riesaminerà il caso prima della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea.

Vettori aerei della Libia

(24)

Sulla base del tragico incidente che ha coinvolto un aeromobile del tipo Airbus A330 operato da Afriqiyah Airways il 13 maggio 2010 e delle prove documentate delle carenze in materia di sicurezza individuate nell'ambito del programma SAFA relativo a Afriqiyah Airways (8) e United Aviation (9), nell'ottobre 2010 i servizi della Commissione hanno avviato discussioni con le competenti autorità libiche (LCAA). Tali discussioni sono state interrotte dallo scoppio dalla guerra civile nel paese.

(25)

Le consultazioni sono riprese nell'ottobre 2011; la LCAA ha comunicato di aver sospeso tutti i certificati di operatore aereo (COA) per la Libia e che avrebbe effettuato una procedura di ricertificazione prima di revocare la sospensione dei COA. Durante gli audit previsti nell'ambito di questo processo di ricertificazione, la LCAA ha rilevato gravi problemi di sicurezza rispetto ad Afriqiyah Airways, in particolare per ciò che concerne l'addestramento dei piloti, la mancanza di personale addetto alla manutenzione e la presenza di attrezzature insufficienti per effettuare operazioni di manutenzione. Ciò nonostante, poco dopo aver svolto l'audit la LCAA ha rilasciato un COA ad Afriqiyah Airways.

(26)

Il 22 febbraio 2012 la Commissione, l'AESA e diversi membri del comitato per la sicurezza aerea hanno avviato ulteriori consultazioni con LCAA, Afriqiyah Airways, Libyan Airlines e Global Aviation. Tuttavia, la LCAA a tutt'oggi non ha fornito le informazioni richieste, in particolare l'elenco dei vettori aerei certificati in Libia, i corrispondenti COA e le relative specifiche operative, le relazioni di audit compilate prima di revocare le sospensioni, unitamente alla prova che le carenze individuate nel corso degli audit sono state adeguatamente risolte. Inoltre, la LCAA ha indicato che le indagini sull'incidente di Afriqiyah Airways avevano incontrato delle difficoltà e non sono giunte finora ad alcuna conclusione.

(27)

Il ministro dei Trasporti libico, la LCAA, Afriqiyah Airways e Libyan Airlines hanno presentato le loro osservazioni al comitato per la sicurezza aerea il 20 marzo 2012. Il ministro ha riconosciuto che il sistema libico di sicurezza aerea non è in linea con le norme ICAO e ha esposto le azioni previste per correggere tale situazione nell'ambito di un programma triennale con l'assistenza di esperti esterni di sicurezza dell'aviazione.

(28)

Il ministro ha altresì riconosciuto durante il comitato per la sicurezza aerea — e la LCAA lo ha confermato per iscritto il 22 marzo 2012 — che a causa delle carenze in materia di sicurezza del sistema di sorveglianza libico i vettori libici non saranno autorizzati ad operare da e per l'Unione europea, la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera almeno fino al 22 novembre 2012 e i loro rispettivi COA saranno modificati per rispecchiare tali restrizioni. Il ministro ha poi annunciato la formazione di un comitato per portare avanti i lavori di ricostruzione del sistema libico di sicurezza aerea ed ha dichiarato che le autorità competenti della Libia collaboreranno strettamente con la Commissione e trasmetteranno aggiornamenti periodici per documentare i progressi compiuti.

(29)

Il comitato ha preso atto delle azioni decisive intraprese dalle autorità libiche ed ha richiesto che la LCAA trasmetta alla Commissione entro il 20 aprile 2012 un piano di azioni correttive che tratti integralmente tutte le richieste di informazioni non evase e disponga azioni specifiche e scadenze per rimediare alle carenze del loro sistema di sorveglianza.

(30)

La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea hanno riconosciuto le gravi difficoltà che la Libia si trova ad affrontare in seguito al conflitto e hanno preso atto del forte impegno assunto dal ministro per avviare un processo di ricostruzione. La Commissione esorta la LCAA a proseguire il dialogo aperto e costruttivo instaurato con la Commissione dopo la fine del recente conflitto. Tuttavia, qualora la LCAA non applichi le restrizioni annunciate, la Commissione sarà costretta ad adottare misure immediate di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(31)

La situazione della sicurezza aerea in Libia sarà riesaminata dal comitato per la sicurezza aerea nella riunione prevista per novembre 2012, in cui si procederà a valutare l'efficacia delle azioni adottate dalle autorità libiche competenti.

Vettori aerei della Repubblica islamica di Mauritania

(32)

I vettori aerei certificati in Mauritania figurano nell'allegato A dal novembre 2010 (10). Le autorità competenti della Mauritania (ANAC) hanno comunicato il rilascio di un nuovo COA al vettore Mauritania Airlines, senza peraltro fornire prove che la sorveglianza in materia di sicurezza di questo vettore sia pienamente conforme alle norme di sicurezza internazionali. In particolare, il COA di questo vettore è stato rilasciato l'8 maggio 2011 in assenza di prove che dimostrino che le numerose carenze individuate durante la certificazione iniziale della compagnia (analisi documentale delle procedure operative e di manutenzione dell'aprile 2011 e audit in loco svolto dal 3 al 5 maggio 2011) siano state efficacemente risolte prima del rilascio di detto COA. Inoltre, il COA è stato rilasciato senza controllare previamente che l'operatore detenesse le autorizzazioni appropriate relative al mantenimento dell'aeronavigabilità e alla manutenzione. Non si sono poi fornite prove per comprovare che il vettore sia soggetto ad una sorveglianza continua in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Sulla base dei criteri comuni, si ritiene pertanto che il vettore sopramenzionato debba essere inserito nell'elenco dell'allegato A.

(33)

L'ANAC ha anche comunicato che il COA di Mauritania Airways è scaduto il 15 dicembre 2010 e non è stato rinnovato in conseguenza della cessazione delle attività di questo vettore. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il suddetto vettore debba essere depennato dall'elenco di cui all'allegato A.

(34)

La Mauritania ha comunicato l'avvio di azioni decisive per apportare cambiamenti positivi al suo sistema di sorveglianza della sicurezza, fra cui la modifica della legislazione in materia di aviazione civile per allinearla agli allegati della Convenzione di Chicago e le modifiche della gestione, della struttura e dell'organico dell'ANAC. Anche i processi di certificazione e di sorveglianza continua dei vettori aerei sono stati aggiornati e saranno messi in opera prossimamente.

(35)

Pur riconoscendo che la Mauritania deve ancora fare molto per risolvere tutti i problemi esistenti, l'ICAO ha elogiato l'impegno del paese a risolvere le carenze in materia di sicurezza individuate nell'audit svolto nel 2008. Lo Stato ha fornito aggiornamenti periodici del proprio piano di azioni correttive ed ha riferito di progressi significativi compiuti. La missione coordinata di convalida dell'ICAO (ICAO Coordinated Validation Mission, ICVM) prevista per maggio 2012 costituirà un momento importante di valutazione dei progressi ottenuti.

(36)

La Commissione accoglie con favore i progressi riferiti dalle autorità competenti della Mauritania nella rettifica delle carenze individuate dall'ICAO e le esorta a proseguire risolutamente con tali azioni, in opportuna collaborazione con l'ICAO. Il comitato per la sicurezza aerea riesaminerà la situazione sulla base dei risultati della missione coordinata di convalida dell'ICAO.

Pakistan International Airways

(37)

La Commissione ha proseguito le consultazioni con le autorità competenti del Pakistan (PCAA) e con Pakistan International Airways (PIA) e le ha incontrate il 20 febbraio 2012 per esaminare i progressi compiuti nell'adottare le misure descritte nei loro piani di azione correttivi (PAC).

(38)

Le PCAA hanno comunicato e dimostrato di aver incrementato il livello dei controlli su PIA, di aver preso provvedimenti normativi per la sospensione di alcune licenze di manutenzione e di aver richiesto cambiamenti significativi del sistema di gestione della qualità di PIA. Inoltre, hanno comunicato l'esito positivo dell'audit dell'ICAO svoltosi nel giugno 2011 e indicato la loro intenzione di adottare nuovi regolamenti che riflettono le norme AESA — Parte 145.

(39)

PIA ha riferito che le azioni precisate nel suo piano di azioni correttive sono state condotte a termine, ad eccezione dei controlli approfonditi su quattro aeromobili che sono attualmente in fase di manutenzione. PIA ha confermato che è attualmente in corso un ampio programma di formazione destinato a continuare.

(40)

L'AESA ha comunicato al comitato per la sicurezza aerea che i risultati delle ispezioni SAFA su aeromobili di PIA hanno indotto ad avviare una procedura di sospensione dell'autorizzazione di impresa di manutenzione AESA, parte 145, in data 11 novembre 2011. Pur rilevando che il piano di azioni correttive di PIA pareva individuare le criticità in materia di sicurezza in questione, l'AESA non ha potuto contare sulle PCAA per monitorare efficacemente l'andamento degli standard di manutenzione di PIA e si è quindi vista costretta a sospendere l'autorizzazione AESA, parte 145, in data 6 marzo 2012.

(41)

La Commissione prende atto dei progressi compiuti dalle PCAA e da PIA per risolvere le carenze riscontrate in materia di sicurezza, ma conferma che, qualora si verificasse un evento significativo che facesse sorgere nuove preoccupazioni, dovranno essere adottati interventi di contenimento del rischio alla sicurezza. Gli Stati membri intendono quindi continuare a verificare l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (11).

Vettori aerei della Repubblica delle Filippine

(42)

I vettori aerei certificati nelle Filippine figurano nell'allegato A dal 31 marzo 2010 (12). Le autorità competenti delle Filippine (CAAP) hanno comunicato il rilascio di nuovi certificati di operatore aereo ai vettori Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. e Island Helicopter Services. La CAAP non ha fornito risposte soddisfacenti alle richieste di informazioni inoltrate dalla Commissione e in particolare non ha trasmesso i COA dei suddetti vettori con le specifiche operative complete; inoltre essa non ha dimostrato che la certificazione e la sorveglianza continua di detti vettori è pienamente conforme alle norme internazionali di sicurezza in vigore. Sulla base dei criteri comuni si ritiene pertanto che i vettori sopramenzionati debbano essere inseriti nell'elenco dell'allegato A.

(43)

Dopo l'ultima riunione del comitato per la sicurezza aerea, si è avuta comunicazione di numerosi incidenti mortali con il coinvolgimento di vettori aerei certificati nelle Filippine. Il 10 dicembre 2011 un aeromobile del tipo Beechcraft 65-80 con marca di immatricolazione RP-C824, operato da Aviation Technology Innovator, è precipitato sulla scuola elementare Felixberto Serrano, presso Manila, portando alla totale distruzione dell'aeromobile e alla morte di almeno 14 persone; la CAAP non hanno risposto alle richieste di informazioni della Commissione sui risultati preliminari delle indagini sull'incidente, limitandosi a riferire che il COA era "inattivo/restituito" senza però dichiarare da quale data e senza fornire le relative prove. Un altro incidente mortale, avvenuto il 4 marzo 2012, ha interessato un aeromobile del tipo Cessna 172S immatricolato RP-C209 ed operato da Avia Tours, portando alla totale distruzione dell'aeromobile e alla morte di due persone; sebbene la CAAP abbia fornito informazioni preliminari sull'incidente, non è stato possibile determinare la validità del COA in quanto la relazione preliminare sull'incidente afferma che esso sarebbe valido fino al 14 agosto 2012, mentre secondo le informazioni trasmesse dalla CAAP sarebbe scaduto il 14 febbraio 2012.

(44)

La CAAP ha comunicato che numerosi operatori hanno un COA "inattivo/restituito" o sono stati ricertificati a norma del PCAR, parte 11, ai fini dell'attività aeronautica. Tuttavia, la CAAP non ha trasmesso prove a conferma della revoca del COA corrispondente o della cessazione dell'attività commerciale di trasporto aereo da parte di detti operatori. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che i suddetti operatori debbano rimanere nell'elenco di cui all'allegato A.

(45)

Nel gennaio 2012 la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha svolto un riesame tecnico nelle Filippine, durato una settimana, per valutare i progressi compiuti dalla CAAP per adempiere alle norme internazionali di sicurezza. La CAAP non ha trasmesso informazioni dettagliate sull'esito di tale riesame. Tuttavia, non si sono rilevati cambiamenti della valutazione delle Filippine da parte della FAA, che rimane nella categoria 2, la quale caratterizza il mancato adempimento alle norme internazionali di sicurezza.

Vettori aerei della Federazione russa

(46)

A seguito della riunione del comitato per la sicurezza aerea (13), svoltasi nel novembre 2011, in cui le autorità competenti della Russia (Agenzia federale russa per il trasporto aereo, FATA) hanno comunicato e dimostrato di avere ristretto del tutto o in parte per motivi di sicurezza le operazioni dei vettori Aviastar-TU, UTAir-Cargo, Tatarstan Airlines, Daghestan Airlines, Yakutia e Vim Avia (Vim Airlines), la Commissione ha proseguito attivamente le consultazioni con la FATA per seguire gli sviluppi.

(47)

Riunioni di consultazione si sono tenute a Bruxelles il 19 dicembre 2011 e il 21 febbraio 2012 con la presenza di FATA, Commissione, AESA e alcuni membri del comitato per la sicurezza aerea. La FATA ha comunicato la propria intenzione di levare le restrizioni imposte su parte della flotta della Tatarstan Airlines (aeromobili dei tipi Boeing B737-500, B737-400, B737-300, Tupolev 154M e Yakovlev Yak-42), Aviastar-TU (aeromobili del tipo Tupolev Tu-204) e Yakutia (aeromobili dei tipi Boeing B757-200, B737-300 e B737-800), in quanto riteneva soddisfacenti i risultati delle ispezioni svolte su detti vettori.

(48)

Inoltre la FATA ha documentato ulteriori misure di esecuzione. In particolare, è stato revocato il 19 dicembre 2011 il COA della Daghestan Airlines in seguito a preoccupazioni derivanti dall'audit svolto su quel vettore. La FATA ha inoltre comunicato di aver chiesto a UTAir-Cargo di introdurre ulteriori azioni correttive per consentire un'eventuale revoca delle restrizioni sulla sua flotta.

(49)

Per garantire che i provvedimenti presi dalla FATA rechino un miglioramento duraturo della sicurezza, gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte dei vettori aerei russi delle norme di sicurezza pertinenti, rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili di quei vettori ai sensi del regolamento (CE) n. 351/2008 e potranno adottare misure opportune per garantire l'osservanza di tali requisiti. La Commissione continuerà a monitorare i risultati.

Vim Avia

(50)

La FATA ha confermato che la Vim Avia rimane soggetta a restrizioni operative che ne vietano i voli nell'UE (atterraggi e sorvoli) dell'intera flotta (otto aeromobili del tipo Boeing B757-200) in attesa della piena attuazione di un piano di azioni correttive.

(51)

In occasione della già citata riunione del 21 febbraio 2012 Vim Avia ha presentato i propri investimenti in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la formazione, ma non ha dimostrato di essere riuscita ad istituire un sistema efficiente di gestione della sicurezza. Il vettore non era in grado, a quella data, di dimostrare che tali investimenti erano operanti ed efficaci.

(52)

La FATA ha comunicato di ritenere che tale operatore avrà completato tutte le azioni correttive entro il 1o aprile 2012. In seguito, la FATA ha indicato di voler eseguire un'ispezione del vettore aereo in questione, per verificare che tutte le carenze siano state corrette in modo soddisfacente e quindi decidere se revocare le restrizioni attualmente in vigore. La FATA si è impegnata a fornire alla Commissione le relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure correttive da parte del vettore e i risultati della successiva ispezione.

(53)

In considerazione di quanto sopra esposto e tenendo conto delle efficaci azioni di esecuzione intraprese dalle autorità competenti russe, è ancora troppo presto per rivalutare la situazione di questo vettore aereo. La Commissione esaminerà la situazione di Vim Avia in una futura riunione del comitato per la sicurezza aerea, sulla base delle relazioni trasmesse dalle autorità competenti russe e della loro decisione in merito al mantenimento delle attuali restrizioni.

Vettori aerei della Repubblica bolivariana del Venezuela

Conviasa

(54)

Sono state riscontrate numerose e gravi carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Conviasa certificato in Venezuela. Tali carenze sono state individuate dalle autorità competenti spagnole, nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (14). Conviasa ha dimostrato incapacità a porre rimedio alle carenze in materia di sicurezza. Conviasa non ha risposto per tempo e in modo adeguato alle carenze notificate dall'autorità dell'aviazione della Spagna. Il ripetersi di tali casi di non conformità comprova il permanere di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nelle aree dell'esercizio e della manutenzione.

(55)

Conviasa ha registrato diversi incidenti, di cui due mortali: il primo incidente ha avuto come oggetto, il 13 settembre 2010, un aeromobile del tipo ATR42 con marca di immatricolazione YV-1010; l'altro, avvenuto il 30 agosto 2008, ha interessato un aeromobile del tipo Boeing B737-200 con marca di immatricolazione YV-102T. I risultati delle indagini sulle cause di tali incidenti non sono stati comunicati alla Commissione dalle autorità competenti del Venezuela e la Commissione non è a conoscenza di raccomandazioni eventualmente emesse per prevenire ulteriori eventi di questo tipo.

(56)

La Commissione, in considerazione delle summenzionate carenze, ha avviato nell'agosto 2011 delle consultazioni con le autorità competenti del Venezuela, esprimendo le proprie gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza delle attività di Conviasa e chiedendo chiarimenti sulle iniziative intraprese dalle autorità competenti, nonché dal vettore, per porre rimedio alle carenze in oggetto.

(57)

Dette autorità non hanno risposto per tempo e adeguatamente alle richieste di informazioni della Commissione in merito alla sorveglianza di sicurezza di Conviasa in quanto non sono state trasmesse, in particolare, le informazioni richieste sui progressi dell'indagine sull'incidente, le raccomandazioni derivanti da tali indagini, le azioni intraprese per affrontare le possibili cause degli incidenti e le specifiche operative, i requisiti e le restrizioni associati al COA del vettore.

(58)

Conviasa e le autorità competenti del Venezuela hanno presentato le proprie argomentazioni al comitato di sicurezza aerea il 21 marzo 2012. Il vettore aereo ha dichiarato di aver intrapreso azioni per migliorare i controlli interni, la formazione e l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza e di considerare ulteriori azioni future, affermando altresì di avere risposto a tutti i problemi emersi dalle ispezioni a terra. Il comitato ha rilevato l'esistenza di una collaborazione fattiva in corso fra il vettore aereo e le autorità competenti spagnole. Tuttavia, il vettore aereo non ha potuto spiegare la ripetizione di analoghi rilievi di inottemperanza individuati nel corso di ispezioni successive e non ha fornito informazioni sulle cause degli incidenti mortali sopra citati e sulle azioni intraprese per evitare che si ripetano. Il vettore non ha inoltre trasmesso informazioni di base sulla flotta in esercizio e non ha fornito le specifiche operative, i requisiti e le restrizioni associati al suo COA.

(59)

Alla luce di quanto precede, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Conviasa non soddisfi le pertinenti norme di sicurezza e debba pertanto essere inserita nell'elenco di cui all'allegato A.

Línea Turística Aerotuy

(60)

Sono state riscontrate comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Línea Turística Aerotuy certificato in Venezuela. Tali carenze sono state individuate dalla Francia nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (15).

(61)

Línea Turística Aerotuy ha registrato diversi incidenti, compreso un incidente mortale che ha visto coinvolto il 17 aprile 2009 un aeromobile del tipo Cessna 208B con marca di immatricolazione YV-1181.

(62)

La Commissione, in considerazione delle summenzionate carenze, nell'agosto 2011 ha avviato delle consultazioni con le autorità competenti del Venezuela, esprimendo le proprie gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza delle attività della Línea Turística Aerotuy e chiedendo chiarimenti sulle iniziative intraprese dalle autorità competenti nonché dal vettore per porre rimedio alle carenze in oggetto. Dette autorità non hanno risposto in modo adeguato o tempestivo.

(63)

La Línea Turística Aerotuy e le autorità competenti del Venezuela hanno presentato le proprie argomentazioni al comitato di sicurezza aerea il 21 marzo 2012, corredate di osservazioni scritte. Il vettore aereo ha trasmesso il proprio COA con le relative specifiche operative complete. Il vettore ha affermato di avere intrapreso azioni per rimediare alle carenze individuate nelle ispezioni a terra, soddisfacendo le esigenze delle autorità competenti della Francia, ed ha fornito le relative prove. Il vettore ha potuto fornire i chiarimenti richiesti sull'incidente mortale summenzionato e le autorità competenti hanno trasmesso la relazione sull'incidente insieme con le relative conclusioni e raccomandazioni. Le autorità competenti del Venezuela hanno anche dichiarato che le raccomandazioni emesse in seguito alla relazione dell'indagine sull'incidente e quelle emerse dai risultati delle ispezioni a terra sono state tenute in debita considerazione ai fini della sorveglianza del vettore aereo.

(64)

La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea prendono atto della disponibilità del vettore aereo e della trasparenza esercitata da quest'ultimo nell'affrontare le carenze individuate in materia di sicurezza. Tuttavia, gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte del vettore delle norme di sicurezza applicabili, dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuare su aeromobili di questo vettore secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 351/2008, e potranno adottare misure opportune per garantirne l'applicazione.

Estelar Latinoamérica

(65)

Sono state riscontrate comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Estelar Latinoamérica certificato in Venezuela. Tali carenze sono state individuate dalla Francia nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA (16).

(66)

La Commissione, in considerazione di tali carenze, ha avviato nell'agosto 2011 delle consultazioni con le autorità competenti del Venezuela, esprimendo le proprie gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza delle attività di Estelar Latinoamérica e chiedendo chiarimenti sulle iniziative intraprese dalle autorità competenti nonché dal vettore per porre rimedio alle carenze in oggetto. Dette autorità non hanno risposto in modo adeguato o tempestivo.

(67)

Estelar Latinoamérica e le autorità competenti del Venezuela hanno presentato le proprie argomentazioni al comitato di sicurezza aerea il 21 marzo 2012, corredate di osservazioni scritte. Il vettore aereo ha trasmesso il proprio COA con le relative specifiche operative complete. Il vettore ha affermato di avere intrapreso azioni per rimediare alle carenze individuate nelle ispezioni a terra, soddisfacendo le esigenze delle autorità competenti della Francia, ed ha fornito le relative prove. Le autorità competenti hanno indicato la loro intenzione di garantire che i risultati dei controlli a terra saranno tenuti in debita considerazione ai fini della sorveglianza del vettore aereo.

(68)

La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea prendono atto della disponibilità del vettore aereo e della trasparenza esercitata da quest'ultimo nell'affrontare le carenze individuate in materia di sicurezza. Tuttavia, gli Stati membri continueranno a verificare l'effettivo rispetto da parte del vettore delle norme di sicurezza applicabili, dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuare su aeromobili di questo vettore secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 351/2008, e potranno adottare misure opportune per garantirne l'applicazione.

Osservazioni generali sugli altri vettori aerei inclusi negli allegati A e B

(69)

A tutt'oggi, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate azioni correttive né da parte degli altri vettori aerei inclusi nell'elenco comunitario aggiornato al 21 novembre 2011, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, in base ai criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare soggetti a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(70)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1.

l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato A del presente regolamento.

2.

L'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(3)   GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(4)  Considerandi da 14 a 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011, GU L 303 del 22.11.2011, pag. 15.

(5)  Relazione n. DGAC/F-2011-1879.

(6)  Considerandi da 60 a 64 del regolamento (CE) n. 474/2006 del 22 marzo 2006, GU L 84 del 23.3.2006, pag. 18.

(7)  Considerandi da 65 a 69 del regolamento (CE) n. 474/2006 del 22 marzo 2006, GU L 84 del 23.3.2006, pag. 18.

(8)  DGAC/F-2010-1761; CAA-NL-2010-68; CAA-NL-2010-210; LBA/D-2010-656; DGAC/F-2010-850; ENAC-IT-2010-400; DGAC/F-2010-2060; DGAC/F-2010-1571; DGAC/F-2010-498.

(9)  LBA/D-2010-1258; DGAC/F-2010-841.

(10)  Considerandi da 43 a 51 del regolamento (CE) n. 1071/2010 del 22 novembre 2010, GU L 306 del 23.11.2010, pag. 49.

(11)   GU L 109 del 19.4.2008, pag. 7.

(12)  Considerandi da 74 a 87 del regolamento (UE) n. 273/2010 del 30 marzo 2010, GU L 84 del 31.3.2010, pag. 32.

(13)  Considerandi da 36 a 49 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione, del 21 novembre 2011, GU L 303 del 22.11.2011, pag. 19.

(14)  Relazione n. AESA-E-2011-234, -326, -412, -553, -663, -715, -832, -895 e AESA-E-2012-1.

(15)  Relazione n. DGAC/F-2011-663, -972, -1159, -2385, -2636.

(16)  Relazione n. DGAC/F-2011-632, -990, -1636, -1863, -2332.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. "CONVIASA"

VCV-DB-10

VCV

Repubblica bolivariana del Venezuela

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Repubblica del Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Repubblica di Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Repubblica del Ruanda

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica islamica di Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Repubblica islamica di Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Repubblica islamica di Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Sconosciuto

PIR

Repubblica islamica di Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Repubblica islamica di Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica d'Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Repubblica d'Angola

AIR GICANGO

009

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Repubblica d'Angola

AIR NAVE

017

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

DIEXIM

007

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Repubblica d'Angola

HELIANG

010

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

MAVEWA

016

Sconosciuto

Repubblica d'Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Repubblica d'Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Repubblica del Benin

AFRICA AIRWAYS

Sconosciuto

AFF

Repubblica del Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Repubblica del Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Repubblica del Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Repubblica del Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Repubblica del Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Repubblica del Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Repubblica del Benin

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Repubblica del Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Sconosciuto

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Sconosciuto

Repubblica del Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Sconosciuto

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

CAA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

FIL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

JET CONGO AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica di Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Repubblica di Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica della Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Repubblica della Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Repubblica della Guinea equatoriale

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Repubblica della Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica di Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

ASCO NUSA AIR

135-022

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Repubblica di Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Repubblica di Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Repubblica di Indonesia

EASTINDO

135-038

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

ENGGANG AIR SERVICE

135-045'

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Repubblica di Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Repubblica di Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

KAL STAR

121-037

KLS

Repubblica di Indonesia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Repubblica di Indonesia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Repubblica di Indonesia

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Repubblica di Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Repubblica di Indonesia

MIMIKA AIR

135-007

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

NYAMAN AIR

135-042

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Repubblica di Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Repubblica di Indonesia

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Repubblica di Indonesia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

SKY AVIATION

135-044

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

SMAC

135-015

SMC

Repubblica di Indonesia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Repubblica di Indonesia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

SURYA AIR

135-046

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Repubblica di Indonesia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Repubblica di Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Repubblica di Indonesia

UNINDO

135-040

Sconosciuto

Repubblica di Indonesia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Repubblica di Indonesia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakstan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Kazakhstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Repubblica del Kazakhstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Repubblica del Kazakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Repubblica del Kazakhstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Repubblica del Kazakhstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Repubblica del Kazakhstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Repubblica del Kazakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Repubblica del Kazakhstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Repubblica del Kazakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Repubblica del Kazakhstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Repubblica del Kazakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Repubblica del Kazakhstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Repubblica del Kazakhstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Repubblica del Kazakhstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Repubblica del Kazakhstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Repubblica del Kazakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Repubblica del Kazakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Repubblica del Kazakhstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Repubblica del Kazakhstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Repubblica del Kazakhstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Repubblica del Kazakhstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Repubblica del Kazakhstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Repubblica del Kazakhstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Repubblica del Kazakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Repubblica del Kazakhstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Repubblica del Kazakhstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Repubblica del Kazakhstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Repubblica del Kazakhstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Repubblica del Kazakhstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Repubblica del Kazakhstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Repubblica del Kazakhstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Repubblica del Kazakhstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Repubblica del Kazakhstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Repubblica del Kazakhstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Repubblica del Kazakhstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Repubblica del Kazakhstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Repubblica del Kazakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Repubblica del Kazakhstan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

ASIAN AIR

36

AZZ

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

EASTOK AVIA

15

EEA

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Sconosciuto

KGA

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

VALOR AIR

07

VAC

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme.

 

 

Repubblica di Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Gabon responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG, inseriti nell'allegato B, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica gabonese

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Sconosciuto

Repubblica gabonese

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Repubblica gabonese

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Repubblica gabonese

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Repubblica gabonese

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Repubblica gabonese

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Repubblica gabonese

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Sconosciuto

Repubblica gabonese

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica islamica di Mauritania responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica islamica di Mauritania

MAURITANIA AIRLINES (MAURITANIA AIRLINES INTERNATIONAL)

001/2011/DG/ANAC

MAI

Repubblica islamica di Mauritania

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Mozambico responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Mozambico

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Repubblica del Mozambico

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 of 2010

MXE

Repubblica del Mozambico

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 of 2010

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

HELICOPTEROS CAPITAL

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

CFA MOZAMBIQUE

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

UNIQUE AIR CHARTER

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

SAFARI AIR

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

ETA AIR CHARTER LDA

04 of 2010

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 of 2010

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

CFM-TTA SA

07 of 2010

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

AERO-SERVICOS SARL

08 of 2010

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

VR CROPSPRAYERS LDA

06 of 2010

Sconosciuto

Repubblica del Mozambico

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica delle Filippine

AEROEQUIPEMENT AVIATION

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AEROMAJESTIC

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AIR ASIA PHILIPPINES

 

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Repubblica delle Filippine

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

BEACON

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Repubblica delle Filippine

CERTEZA INFOSYSTEMS CORP.

2011040

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

CM AERO SERVICES

20110401

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

CORPORATE AIR

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

HUMA CORPORATION

2009014

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Repubblica delle Filippine

ISLAND HELICOPTER SERVICES

2011043

SOY

Repubblica delle Filippine

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

MID-SEA EXPRESS

 

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Repubblica delle Filippine

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Repubblica delle Filippine

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009 004

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Repubblica delle Filippine

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Repubblica delle Filippine

WORLD AVIATION, CORP.

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

YOKOTA AVIATION, INC.

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

ZENITH AIR, INC.

2009012

Sconosciuto

Repubblica delle Filippine

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Repubblica delle Filippine

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Sconosciuto

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Sconosciuto

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Sconosciuto

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica di Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Repubblica di Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Repubblica di Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica di Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Repubblica di Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Repubblica di Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Repubblica di Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Repubblica di Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Repubblica del Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Repubblica del Sudan

ALMAJARA AVIATION

Sconosciuto

MJA

Repubblica del Sudan

ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO)

023

ETC

Repubblica del Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Repubblica del Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Repubblica del Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Repubblica del Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Sconosciuto

Repubblica del Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Repubblica del Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Repubblica del Sudan

SUDAN AIRWAYS

Sconosciuto

SUD

Repubblica del Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Repubblica del Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Repubblica del Sudan

TARCO AIRLINES

056

Sconosciuto

Repubblica del Sudan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Regno dello Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Regno dello Swaziland

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della supervisione dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica dello Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Repubblica dello Zambia


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA  (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore

Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di immatri-colazione

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU - 204

L'intera flotta, tranne: P-632, P-633

Repubblica democratica popolare di Corea

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Repubblica gabonese

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900

L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Repubblica gabonese

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Repubblica del Kazakhstan

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757;

L'intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Regno dei Paesi Bassi)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Repubblica del Ghana

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo DC8-63F

L'intera flotta, tranne: 9G-TOP e 9G-RAC

Repubblica del Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Repubblica del Madagascar

L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Boeing B-737-300, 2 aeromobili del tipo ATR 72-500, 1 aeromobile del tipo ATR 42-500, 1 aeromobile del tipo ATR 42-320 e 3 aeromobili del tipo DHC 6-300

L'intera flotta, tranne: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Repubblica del Madagascar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Unione delle Comore

L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP

L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)

Unione delle Comore

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Repubblica gabonese

L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200

L'intera flotta, tranne: TR-LHP

Repubblica gabonese

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Repubblica islamica dell'Iran

L'intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A-300, 8 aeromobili del tipo A-310, 1 aeromobile B-737

L'intera flotta, tranne:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

Repubblica islamica dell'Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Regno hascemita di Giordania

L'intera flotta, tranne: 8 aeromobili del tipo Boeing B-737, 2 aeromobili del tipo Airbus A-310, 1 aeromobile del tipo Airbus A-320

L'intera flotta, tranne:

 

JY-JAB

 

JY-JAD

 

JY-JAN

 

JY-JAO

 

JY-JAX

 

JY-JAY

 

JY-JAP

 

JY-JAQ

 

JY-JAV

 

JY-JAH

 

JY-JAC

Regno hascemita di Giordania

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Repubblica gabonese

L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800

L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG

Repubblica gabonese; Repubblica del Sudafrica

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Repubblica d'Angola

L'intera flotta, tranne: 5 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700

L'intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Repubblica d'Angola


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Afrijet è autorizzata ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell'Unione europea.

(3)  Air Astana è autorizzata ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nell'Unione europea.

(4)  Gabon Airlines è autorizzata ad utilizzare per le sue attuali attività all'interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

(5)  Iran Air è autorizzata a operare con destinazione Unione europea utilizzando esclusivamente gli aeromobili indicati alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).


4.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 296/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

48,1

IL

107,9

MA

68,6

TN

102,9

TR

98,2

ZZ

85,1

0707 00 05

JO

225,1

TR

158,7

ZZ

191,9

0709 91 00

EG

68,9

ZZ

68,9

0709 93 10

JO

225,1

MA

45,1

TR

88,5

ZZ

119,6

0805 10 20

EG

50,8

IL

74,2

MA

50,4

TN

56,4

TR

61,6

ZA

47,4

ZZ

56,8

0805 50 10

EG

69,2

MX

39,8

TR

54,9

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,4

BR

85,7

CA

120,7

CL

102,9

CN

88,9

MA

49,8

MK

31,8

US

167,0

UY

72,9

ZA

74,7

ZZ

88,3

0808 30 90

AR

100,0

CL

124,6

CN

55,7

ZA

116,7

ZZ

99,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».