| ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.087.ita | ||
| Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87 | |
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| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 55° anno | 
| Sommario | 
 | II Atti non legislativi | pagina | 
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 | REGOLAMENTI | |
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| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. | 
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/1 | 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 263/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | In data 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. | 
| (2) | In data 29 novembre 2011, 6 gennaio 2012, 13 febbraio 2012, 1o marzo 2012 e 16 marzo 2012 il comitato istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive. | 
| (3) | Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL ARTICOLO 4
| A. | Persone legate ai talibani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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| B. | Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani» | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/26 | 
REGOLAMENTO (UE) N. 264/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1), in particolare l’articolo 1,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
| (1) | Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (2), vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dall’Unione all’Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna. | 
| (2) | Le misure adottate con il regolamento (UE) n. 961/2010 rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre le misure adottate con il regolamento (UE) n. 359/2011 (3) rispecchiano le sue preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran. | 
| (3) | Il divieto relativo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna è una misura dettata principalmente dalle preoccupazioni del Consiglio per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran e dovrebbe pertanto essere inserito nel regolamento (UE) n. 359/2011. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011. | 
| (4) | Al tempo stesso, il regolamento (UE) n. 961/2010 sarà sostituito da un nuovo regolamento consolidato che non comprende la suddetta misura volta a prevenire la repressione interna. | 
| (5) | Vista la gravità della situazione dei diritti umani in Iran, la decisione 2012/168/PESC del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Iran (4), prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di esportare apparecchiature destinate ad essere usate dal regime iraniano per il controllo delle telecomunicazioni. | 
| (6) | Poiché la misura in questione rientra nell’ambito del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. | 
| (7) | In considerazione della gravità della situazione dei diritti umani in Iran e conformemente alla decisione 2011/235/PESC, altre persone dovrebbero essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. | 
| (8) | È opportuno inoltre aggiornare l’allegato II del regolamento (CE) n. 359/2011, in cui sono elencate le autorità competenti cui sono conferite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso, in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all’identificazione delle autorità competenti. | 
| (9) | Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:
| 1) | sono inseriti gli articoli seguenti: “Articolo 1 bis È vietato: 
 
 
 
 Articolo 1 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, senza il rilascio preventivo di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II. 2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web di cui all’allegato II, non rilasciano l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell’Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran. 3. L’allegato IV elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall’autorizzazione. Articolo 1 quater 1. È vietato: 
 
 
 
 a meno che l’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all’allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un’autorizzazione sulla base dell’articolo 1 ter, paragrafo 2. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per “controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet” si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell’allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.”; | 
| 2) | le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I; | 
| 3) | il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III; | 
| 4) | Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV; | 
| 5) | l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento. | 
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.
(3) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(4) Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 1 punto 2
| 
 | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | 
| 1. | ZARGHAMI Ezzatollah | 
 | In qualità di direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB), è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" in agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 2. | TAGHIPOUR Reza | Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957 | Ministro dell'informazione e della comunicazione. In qualità di ministro dell'informazione, è uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle ultime elezioni presidenziali e durante le manifestazioni in piazza sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale. | 23.3.2012 | 
| 3. | KAZEMI Toraj | 
 | Colonnello della polizia delle tecnologie e comunicazioni, ha annunciato di recente una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti "nocivi". | 23.3.2012 | 
| 4. | LARIJANI Sadeq | Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: 1960 o agosto 1961 | Capo della magistratura, al quale spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e ta'zir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l'amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione (16 persone sono attualmente in attesa di lapidazione), esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, ad esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi delcondannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Dal 2009 sono inoltre aumentate drasticamente le esecuzioni. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un equo processo nei procedimenti giudiziari iraniani. | 23.3.2012 | 
| 5. | MIRHEJAZI Ali | 
 | Vice capo dell'Ufficio della Guida suprema e capo della sicurezza. Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è responsabile di aver ideato la repressione delle proteste, in atto dal 2009. | 23.3.2012 | 
| 6. | SAEEDI Ali | 
 | Rappresentante della Guida suprema in seno ai Pasdaran dal 1995, dopo una carriera militare trascorsa presso i servizi di intelligence dei Pasdaran. Questo incarico ufficiale ne fa l'anello di collegamento indispensabile tra gli ordini provenienti dall'Ufficio della Guida suprema e l'apparato repressivo dei Pasdaran. | 23.3.2012 | 
| 7. | RAMIN Mohammad-Ali | Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 1954 | Principale responsabile della censura in qualità di vice ministro incaricato della stampa fino al dicembre 2010, è stato direttamente responsabile della chiusura di numerosi organi di stampa riformisti (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, ecc.), della chiusura del Sindacato indipendente della stampa e dell'intimidazione o arresto di giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 8. | MORTAZAVI Seyyed Solat | Luogo di nascita: Meibod (Iran) Data di nascita: 1967 | Vice ministro dell'interno per gli affari politici. Responsabile di essere a capo della repressione delle persone che si esprimono in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. | 23.3.2012 | 
| 9. | REZVANI Gholomani | 
 | Vice governatore di Rasht. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 10. | SHARIFI Malek Ajdar | 
 | Capo della magistratura nell'Azerbaigian orientale. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 11. | ELAHI Mousa Khalil | 
 | Procuratore di Tabriz. Responsabile di dirigere la commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo per quanto attiene al diritto a un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 12. | FARHRADI Ali | 
 | Procuratore di Karaj. Responsabile di aver chiesto la pena capitale per un minorenne, in grave violazione dei diritti umani. | 23.3.2012 | 
| 13. | REZVANMANESH Ali | 
 | Procuratore. Responsabile di aver chiesto la pena capitale per un minorenne, in grave violazione dei diritti umani. | 23.3.2012 | 
| 14. | RAMEZANI Gholamhosein | 
 | Comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per l'intelligence. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani contro persone che si esprimono in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. A capo del dipartimento responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 15. | SADEGHI Mohamed | 
 | Colonnello e addetto al reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 16. | JAFARI Reza | 
 | Capo della procura speciale per la cibercriminalità. Incaricato di arrestare, detenere e perseguire blogger e giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 17. | RESHTE-AHMADI Bahram | 
 | Vice procuratore a Teheran. A capo della procura di Evin. Responsabile di negare ai difensori dei diritti umani e ai prigionieri politici l'esercizio di diritti, quali il diritto di visita e altri diritti dei detenuti. | 23.3.2012 | 
ALLEGATO II
Il testo seguente è aggiunto come allegato III al regolamento (UE) n. 359/2011:
«ALLEGATO III
Elenco del materiale di cui all’articolo 1 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna
| 1. | Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi: 
 
 
 | 
| 2. | Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. | 
| 3. | Veicoli: 
 
 
 
 
 
 | 
| 4. | Sostanze esplosive e attrezzature collegate: 
 
 
 | 
| 5. | Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari: 
 
 | 
| 6. | Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. | 
| 7. | Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. | 
| 8. | Filo spinato tagliente. | 
| 9. | Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. | 
| 10. | Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. | 
| 11. | Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.» | 
ALLEGATO III
Il testo seguente è aggiunto come allegato IV al regolamento (UE) n. 359/2011:
“ALLEGATO IV
Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 1 ter e 1 quater
Nota generale
Fatto salvo il contenuto del presente allegato, quest’ultimo non si applica a:
| a) | apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (1) o nell’elenco comune delle attrezzature militari o | 
| b) | software che sono progettati per essere installati dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi: 
 
 
 
 | 
| c) | software che sono di pubblico dominio. | 
Le categorie A, B, C, D e E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.
Per “apparecchiature, tecnologie e software” ai sensi dell’articolo 1 ter si intende quanto segue:
| A. | Elenco delle apparecchiature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| B. | Non utilizzato | 
| C. | Non utilizzato | 
| D. | “Software” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” delle apparecchiature specificate sopra in A. | 
| E. | “Tecnologie” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzazione” delle apparecchiature specificate sopra in A. | 
Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato solo nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di “sistemi di intercettazione e controllo di internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari”.
Ai fini del presente allegato, per “controllo” si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.”
(1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(2) IMSI sta per “International Mobile Subscriber Identity” (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest’ultima tramite le reti GSM e UMTS.
(3) MSISDN sta per “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numero di rete digitale integrata nei servizi dell’abbonato mobile). È un numero unico per l’identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l’IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l’abbonato.
(4) IMEI sta per “International Mobile Equipment Identity” (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all’interno dello scomparto della batteria del telefono. L’intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l’IMSI e l’MSISDN.
(5) TMSI sta per “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell’identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.
(6) SMS sta per “Short Message System” (servizio di messaggi brevi).
(7) GSM sta per “Global System for Mobile Communications” (sistema mondiale di comunicazioni mobili).
(8) GPS sta per “Global Positioning System” (sistema di localizzazione globale via satellite).
(9) GPRS sta per “General Package Radio Service” (sistema di trasmissione radio a pacchetto).
(10) UMTS sta per “Universal Mobile Telecommunication System” (sistema universale di comunicazioni mobili).
(11) CDMA sta per “Code Division Multiple Access” (accesso multiplo a divisione di codice).
(12) PSTN sta per “Public Switch Telephone Networks” (rete telefonica pubblica commutata).
(13) DHCP sta per “Dynamic Host Configuration Protocol” (protocollo di configurazione dinamica tramite host).
(14) SMTP sta per “Simple Mail Transfer Protocol” (protocollo semplice per il trasferimento di posta).
(15) GTP sta per “GPRS Tunneling Protocol” (protocollo di tunneling per GPRS).
ALLEGATO IV
L’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 è sostituito dal testo seguente:
“ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/154
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
| Commissione europea | 
| Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) | 
| Ufficio EEAS 02/309 | 
| B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) | 
| E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”. | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/37 | 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006. | 
| (2) | Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006. | 
| (3) | È opportuno aggiornare le informazioni relative ad una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006. | 
| (4) | È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Le persone e le entità elencate nell’allegato II del presente regolamento sono aggiunte all’allegato IB del regolamento (CE) n. 756/2006.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO I
La voce relativa alla persona sottoindicata è sostituita dalla seguente:
| 
 | Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa | Nome (grafia bielorussa) | Nome (grafia russa) | Luogo e data di nascita | Carica | ||||||||||||||||
| 1. | Mazouka, Anzhalika Mikhailauna Mazovko, Anzhelika Mikhailovna (Mazovka Anzhelika Mikhailovna) | Мазоўка Анжалiка Мiхайлаўна | Мазовкo Анжелика Михайловна (Мазовкa Анжелика Михайловна) | 
 | Giudice presso il tribunale del distretto Sovetski di Minsk. Nel 2010-2011 ha comminato pene detentive a rappresentanti della società civile per le loro proteste pacifiche nei seguenti casi: 
 
 
 
 
 
 
 
 Ha ripetutamente comminato pene detentive a persone coinvolte in proteste pacifiche e pertanto è responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia. | 
ALLEGATO II
Persone e entità di cui all'articolo 2
Persone
| 
 | Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa | Nome (grafia bielorussa) | Nome (grafia russa) | Data e luogo di nascita | Carica | 
| 1. | Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich) | ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч | ЧИЖ, Юрий Александрович | Luogo di nascita: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область) Data di nascita 28.03.1963 Passaporto n.: SP 0008543 (validità attuale incerta). | Iury Chyzh fornisce sostegno finanziario al regime di Lukashenko tramite la sua holding LLC Triple che è attiva in numerosi settori dell'economia bielorussa, comprese le attività derivanti dalle aggiudicazioni e concessioni pubbliche del regime. Le cariche sportive assunte, in particolare presidente del consiglio di amministrazione della squadra di calcio della Dynamo Minsk e presidente della federazione bielorussa di wrestling, confermano la sua associazione al regime. | 
| 2. | Anatoly Ternavsky | Анатолий Тернавский | 
 | Data di nascita: 1950 | Persona vicina ai membri della famiglia del presidente Lukashenko; sponsor del club sportivo del presidente. Le attività di Ternavsky nel settore del petrolio e dei prodotti petroliferi attestano le sue strette relazioni con il regime, tenendo conto del monopolio di Stato nel settore della raffinazione del petrolio e del fatto che solo varie persone sono autorizzate a operare nel settore del petrolio. La sua società Univest-M è uno dei due più importanti esportatori di petrolio privati in Bielorussia. | 
| 3. | Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna) Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna) | Жук Алена Сямёнаўна | Жук Елена Семеновна | 
 | Giudice presso il tribunale del distretto Pervomayskij di Vitsebsk. Il 24 febbraio 2012, ha condannato Syarhei Kavalenka, considerato prigioniero politico dall'inizio del febbraio 2012, a due anni e un mese di prigione per violazione della sospensione condizionale. E' direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani perché ha negato a Syarhei Kavalenka il diritto a un processo equo. A Syarhei Kavalenka è stata inflitta in precedenza una sospensione condizionale della pena per aver issato una bandiera bianca-rossa-bianca storica vietata a Vitsebsk. La successivacondanna pronunciata da Alena Zhuk è stata sproporzionatamente dura data la natura del reato e non è stata conforme al codice penale della Bielorussia. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 4. | Lutau Dzmitry Mikhailavich Lutov Dmitri Mikhailovich (Lutov Dmitry Mikhailovich) | Лутаў Дзмiтрый Мiхайлавiч | Лутов Дмитрий Михайлович | 
 | Procuratore durante il processo di Syarhei Kavalenka che è stato condannato a due anni e un mese di prigione per violazione della sospensione condizionale. In precedenza a Syarhei Kavalenka era stata inflitta una sospensione condizionale della pena per avere issato una bandiera bianca-rossa-bianca, simbolo dell'opposizione, sull'albero di Natale a Vitsebsk. La condanna successiva inflitta dal giudice incaricato del caso è stata sproporzionatamente dura, data la natura del reato, e non è stata conforme al codice penale della Bielorussia. Le azioni di Lutau hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 5. | Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich | Атабекаў Хазалбек Бактiбекавiч | Атабеков Хазалбек Баxтибекович (Атабеков Кхазалбек Баxтибекович) | 
 | Colonnello, comandante di una brigata speciale di truppe interne nel sobborgo Uruchie di Minsk. Ha comandato la sua unità durante la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010 dove è stato fatto ricorso ad un uso eccessivo della forza. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 6. | Charnyshou Aleh Chernyshev Oleg A. | Чарнышоў Алег | Черышев Олег А | 
 | Colonnello, incaricato dell'unità antiterrorista dell'unità "Alpha" del KGB. Ha partecipato di persona al trattamento inumano e degradante degli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB di Minsk dopo la repressione della manifestazione di protestapost-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 7. | Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei) Arlau Aliaksandr Uladzimiravich Orlov Aleksei (Orlov Alexey) Orlov Aleksandr Vladimirovich (Orlov Alexandr Vladimirovich) | Apлaў Аляксей Apлaў Аляксандр Уладзiмiравiч | Opлов Алексей Opлов Александр Владимирович | 
 | Colonnello, capo del centro di detenzione del KGB di Minsk. E' stato personalmente responsabile delle pene o dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti di coloro che sono stati fermati nelle settimane e nei mesi dopo la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 8. | Sanko Ivan Ivanavich Sanko Ivan Ivanovich | Санько Iван Iванавiч | Санько Иван Иванович | 
 | Maggiore, investigatore di alto livello del KGB. Ha svolto indagini che hanno compreso il ricorso a elementi di prova falsificati contro gli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB di Minsk dopo la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. Le sue azioni hanno costituito una palese violazione dei diritti umani negando il diritto a un processo equo e degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 9. | Traulka Pavel Traulko Pavel | Траулька Павел | Траулько Павел | 
 | Tenente colonnello, ex agente segreto del controspionaggio militare del KGB (attualmente capo del servizio stampa del comitato investigativo della Bielorussia recentemente costituito). Ha falsificato elementi di prova e ha usato le minacce al fine di estorcere le confessioni degli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB di Minsk dopo la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. E' stato direttamente responsabile dell'uso di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e della negazione del diritto a unprocesso equo. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 10. | Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich) | Сухаў Дзмiтрi Вячаслававiч | Сухов Дмитрий Вячеславович | 
 | Tenente colonnello, agente segreto del controspionaggio militare del KGB, ha falsificato le prove e ha usato le minacce al fine di estorcere le confessioni degli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB a Minsk dopo la repressione della manifestazione di protesta a Minsk il 19 dicembre 2010. E' direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani fondamentali dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione mediante l'uso eccessivo della forza esercitata contro di loro. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 11. | Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich | Алиникаў Сяргей Аляксандравич | Алeйникoв Сергей Aлександрович | 
 | Maggiore, capo dell'unità operativa della colonia penitenziaria IK-17 a Shklov, ha messo sotto pressione i prigionieri politici negando i loro diritti alla corrispondenza e agli incontri, ha emesso ordini al fine di assoggettarli ad un regime penale più severo, a perquisizioni e li ha minacciati al fine di estorcere le confessioni. E' stato direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione usando eccessivamente la forza contro di loro. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 12. | Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich) | Шамёнаў Вадзiм Iгаравiч | Шамёнов Вадим Игоревич | 
 | Capitano, capo dell'unità operativa della colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Ha messo sotto pressione i prigionieri politici negando i loro diritti alla corrispondenza, e li ha minacciati al fine di estorcere le confessioni. Direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione mediante l'uso di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti.Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
                  
               
Entità
| 
 | Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa | Nome (grafia bielorussa) | Nome (grafia russa) | Informazioni identificative | Motivi | 
| 1. | LLC Delovaya Set | ООО Деловая сеть | 
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 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 2. | CJSC Sistema investicii i inovacii | ЗАО Системы инвестиций и инноваций | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 3. | PUC Sen-Ko | ЧУП Сен-Ко | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 4. | PUC BT Invest | ЧУП БТ Инвест | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 5. | The Spirit and Vodka Company Aquadiv | Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 6. | Beltekh Holding | Белтех Холдинг | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 7. | Spetspriborservice | Спецприборсервис | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 8. | Tekhnosoyuzpribor | Техносоюзприбор | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 9. | LLC Triple | ООО ТРАЙПЛ | 
 | Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15 | Holding di Iury Chyzh. Iury Chyzh fornisce sostegno finanziario al regime di Lukashenko, in particolare tramite la sua holding LLC Triple. | 
| 10. | JLLC Neftekhimtrading | СООО НефтеХимТрейдинг | 
 | Registrato nel 2002, Minsk | Controllata di LLC Triple. | 
| 11. | CJSC Askargoterminal | ЗАО Аскарготерминал | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 12. | LLC Triple Metal Trade | ООО Трайплметаллтрейд | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 13. | JSC Berezovsky KSI | ОАО Березовский комбинат силикатных изделий | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 14. | JV LLC Triple-Techno | СП ООО Трайпл-Техно | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 15. | JLLC Variant | СООО Вариант | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 16. | JLLC Triple-Dekor | СООО Трайпл-Декор | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 17. | JCJSC QuartzMelProm | СЗАО Кварцмелпром | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 18. | JCJSC Altersolutions | СЗАО Альтерсолюшнс | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 19. | JCJSC Prostoremarket | СЗАО Простомаркет | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 20. | JLLC AquaTriple | СП ООО Акватрайпл | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 21. | LLC Rakowski browar | ООО Ракаўскi бровар | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 22. | MSSFC Logoysk | ГСОК Логойск | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 23. | Triple-Agro ACC | Трайпл-Агро | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 24. | CJCS Dinamo-Minsk | ЗАО ФК Динамо-Минск | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 25. | JLLC Triplepharm | СООО Трайплфарм | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 26. | LLC Triple-Veles | ООО Трайплфарм | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 27. | Univest-M | Юнивест | 
 | 
 | Entità controllata da Anatoly Ternavsky. | 
| 28. | FLLC Unis Oil | ИООО Юнис Ойл | 
 | 
 | Controllata di Univest-M. | 
| 29. | JLLC UnivestStroyInvest | СООО ЮнивестСтройИнвест | 
 | 
 | Controllata di Univest-M. | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/45 | 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 266/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. | 
| (2) | Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio (2), che attua la decisione 2011/782/PESC (3), relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. | 
| (3) | Inoltre, dovrebbero essere modificate le voci riguardanti determinate persone inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, | 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Articolo 2
Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, le voci riguardanti le persone elencate nell'allegato II del presente regolamento sono sostituite con le voci figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 103 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Persone ed entità di cui all'articolo 1
A. Persone
| 
 | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | 
| 1. | Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad) | Nata nel 1934 Cognome da nubile: Makhlouf | Madre del presidente Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata. | 23.3.2012 | 
| 2. | Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat) | Nata il 24.10.1960 | Sorella di Bashar al Assad e moglie di Asif Shawkat, vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad e con altre figure centrali del regime siriano, trae vantaggio dal regime ed è ad esso associata. | 23.3.2012 | 
| 3. | Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras) | Nata l'11.08.1975 Luogo di nascita: Londra, UK Numero di passaporto: 707512830; scadenza: 22/9/2020 Cognome da nubile: Al Akhras | Moglie di Bashar Al Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata. | 23.3.2012 | 
| 4. | Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad) | Nato il 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco Numero di passaporto (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Akhras | Moglie di Maher Al Assad, in quanto tale trae vantaggio dal regime e vi è strettamente associata. | 23.3.2012 | 
| 5. | Imad Mohammad Deeb Khamis | Nato il 1o agosto 1961 Luogo di nascita: vicino a Damasco | Ministro dell'energia elettrica. Responsabile dell'utilizzo delle interruzioni della fornitura di elettricità come metodo di repressione. | 23.3.2012 | 
| 6. | Omar Ibrahim Ghalawanji | Nato nel 1954 Luogo di nascita: Tartus | Ministro degli enti locali. Responsabile delle autorità amministrative locali, in quanto tale responsabile della repressione esercitata dalle autorità locali nei confronti della popolazione civile. | 23.3.2012 | 
| 7. | Joseph Suwaid | Nato nel 1958 Luogo di nascita: Damasco | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 8. | Ghiath Jeraatli | Nato nel 1950 Luogo di nascita: Salamiya | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 9. | Hussein Mahmoud Farzat | Nato nel 1957 Luogo di nascita: Hama | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 10. | Yousef Suleiman Al-Ahmad | Nato nel 1956 Luogo di nascita: Hasaka | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 11. | Hassan al-Sari | Nato il 1953 Luogo di nascita: Hama | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 12. | Mazen al-Tabba | Nato l'1.1.1958 Luogo di nascita: Damasco Numero di passaporto (siriano): 004415063; scadenza: 6.5.2015 | Socio d'affari di Ihab Makhlouf e Nizar al-Assad (inserito nell'elenco il 23/8/2011); titolare, insieme a Rami Makhlouf, della società di cambio Al-Diyar lil-Saraafa, che sostiene la politica della Banca centrale siriana. | 23.3.2012 | 
                  
               
B. Entità
| 
 | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | ||||||||
| 1. | Syrian Petroleum company | 
 | Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano | 23.3.2012 | ||||||||
| 2. | Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi) | 
 | Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano | 23.3.2012 | 
ALLEGATO II
Persone di cui all’articolo 2
| 
 | Nome | Informazioni sull'identità | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | |||||
| 1. | Tarif Akhras | Nato il 2 giugno 1951 a Homs, Siria. Passaporto siriano n. 0000092405 | Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). | 2.9.2011 | |||||
| 2. | Issam Anbouba | Nato nel 1952 a Homs, Siria | Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.; fornisce sostegno finanziario al regime siriano. | 2.9.2011 | |||||
| 3. | Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly) | 
 | Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime. | 23.6.2011 | |||||
| 4. | Bassam Sabbagh | Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco. Passaporto siriano n. 004326765, emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014. | Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Fornisce sostegno finanziario al regime. | 14.11.2011 | |||||
| 5. | Mohamed Hamcho | Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347 | Uomo d’affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime. | 23.5.2011 | |||||
| 6. | El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) | 
 | Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano. | 23.9.2011 | |||||
| 7. | Rami Makhlouf | Nato a Damasco il 10 luglio 1969, passaporto n. 454224 | Uomo d’affari siriano; cugino del presidente Bashar Al-Assad; controlla il fondo d’investimento Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime. | 9.5.2011 | |||||
| 8. | Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf | Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N002848852 | Presidente di Syriatel, che versa il 50% dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo. | 23.5.2011 | 
DECISIONI
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/49 | 
DECISIONE 2012/166/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione. | 
| (2) | La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche («CWC») e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della responsabilità di quest'ultima per l'attuazione della CWC. | 
| (3) | Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (1) e, dopo la sua scadenza, l'azione comune 2005/913/PESC (2), che a sua volta è stata seguita dall’azione comune 2007/185/PESC (3). L'azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalla decisione 2009/569/PESC (4), la quale ha cessato di produrre effetti il 3 dicembre 2011. | 
| (4) | L'Unione deve continuare a fornire siffatta assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. Si rendono necessarie ulteriori attività che promuovano la piena attuazione della CWC, come anche attività che migliorino la preparazione degli Stati parte della CWC («Stati parte») a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche, la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche e la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione sostiene le attività svolte dall'OPCW, con i seguenti obiettivi:
| — | potenziare le capacità degli Stati parte nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC, | 
| — | migliorare la preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche, | 
| — | rafforzare la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche, | 
| — | sostenere la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico, | 
| — | promuovere l’universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla CWC. | 
2. In detto contesto, le attività svolte per i progetti dell’OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno, che sono conformi alle misure previste dalla strategia dell’UE, sono le seguenti:
| 
 | Progetto I: Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità Attività: 
 
 
 
 
 
 | 
| 
 | Progetto II: Cooperazione internazionale Attività: 
 
 | 
| 
 | Progetto III: Visite di rappresentanti del consiglio esecutivo dell'OPCW e di osservatori ad impianti di distruzione delle armi chimiche (CWDF) Attività: 
 | 
| 
 | Progetto IV: Scienza e tecnologia Attività: 
 
 | 
| 
 | Progetto V: Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche Attività: 
 
 
 | 
| 
 | Progetto VI: Programma per l’Africa Attività: 
 
 
 
 
 
 In allegato figura una descrizione particolareggiata delle summenzionate attività svolte dall'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno. | 
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. All'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell'AR. A tal fine l'AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 140 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell'Unione una visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile successivamente al 23 marzo 2012. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
Articolo 4
L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Su tali rapporti dell'AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63.
(2) GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.
ALLEGATO
Sostegno dell'Unione alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Progetto I: Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità
Obiettivo:
Potenziare la capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi derivanti loro dalla CWC e incoraggiare gli Stati non parte della CWC ad una migliore comprensione dei vantaggi derivanti dall’adesione alla CWC e da una maggiore partecipazione alle attività dell’OPCW.
Scopi:
| — | Scopo 1 — Gli Stati parte compiono progressi: 
 
 
 
 
 | 
| — | Scopo 2 — Gli Stati non parte della CWC partecipano maggiormente alle attività dell’OPCW e migliorano la loro comprensione della CWC e dei relativi vantaggi. | 
Risultati:
| — | Risultato 1 
 
 
 
 
 
 | 
| — | Risultato 2 
 | 
Attività:
| 
 | Visite bilaterali di assistenza tecnica: il sostegno agli Stati parte sarà fornito mediante visite di assistenza tecnica concepite caso per caso e condotte in modo da fornire un’assistenza mirata a soddisfare le esigenze espresse nelle richieste avanzate dagli Stati parte. La natura di tale sostegno includerà iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione attraverso workshop di sensibilizzazione nazionali, corsi di formazione specializzati, assistenza all’elaborazione della legislazione nazionale di attuazione e misure correlate, e argomenti connessi all’industria ai sensi dell’articolo VI della CWC. In funzione degli obiettivi queste visite presupporranno un lavoro coordinato con la partecipazione — di volta in volta — del segretariato tecnico-ufficio supporto all'attuazione, dell'ufficio di consulenza legale, dell'ufficio dichiarazioni e dell'ufficio verifiche dell'industria. | 
| 
 | Formazione degli operatori doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC: sostegno agli operatori doganali è stato fornito nel quadro dell'azione comune 2005/913/PESC, dell'azione comune 2007/185/PESC e della decisione 2009/569/PESC. In base all’esperienza acquisita, la sensibilizzazione degli operatori doganali sarà attuata attraverso corsi di formazione intesi a migliorare la raccolta e la trasmissione alle autorità nazionali dei dati sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti chimici classificati. I corsi di formazione a livello regionale e subregionale offriranno dimostrazioni ed esercitazioni dirette e pratiche. Un corso regionale si terrà nella regione dell'America latina e dei Caraibi, mentre un corso subregionale si terrà nella regione asiatica. I corsi saranno tenuti dall'ufficio di supporto all'attuazione del segretariato tecnico con la consulenza tecnica dell'ufficio dichiarazioni. | 
| 
 | Sovvenzioni alle autorità nazionali: le autorità nazionali degli Stati parte in via di sviluppo incontrano spesso difficoltà a far pienamente fronte agli obblighi derivanti dalla CWC per mancanza di attrezzature di base (computer da tavolo, stampanti, software, fotocopiatrici, ecc.). Se si forniscono loro le attrezzature per ufficio essenziali, le autorità nazionali potranno raggiungere un livello più elevato di efficienza e professionalità nell'attuazione della CWC. L'offerta di attrezzature sarà inoltre usata come incentivo alle autorità nazionali affinché si adoperino maggiormente per attuare la CWC, in particolare se la disponibilità delle attrezzature sarà condizionata al raggiungimento di taluni obiettivi predefiniti. Gli obiettivi saranno definiti caso per caso ed in consultazione con gli Stati parte interessati. | 
| 
 | Strumento di eLearning per le autorità nazionali/i soggetti interessati associati: per ottimizzare le opportunità di formazione diretta, agli Stati parte saranno offerti i moduli base e generici della formazione OPCW ad uso delle autorità nazionali in formato elettronico e nella traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione (arabo, cinese, inglese, francese, spagnolo e russo). Saranno pertanto sviluppati cinque moduli di eLearning basati su materiale esistente presso il segretariato tecnico ricorrendo ai servizi di un fornitore commerciale. Le presentazioni utilizzate attualmente, che saranno convertite in strumenti di eLearning, vertono sugli aspetti seguenti: 
 
 
 
 
 | 
| 
 | Sensibilizzazione degli Stati non parte della CWC: i rappresentanti di Stati non parte della CWC che sono nella posizione di influenzare le azioni nazionali riguardanti l’adesione/ratifica e quelli direttamente coinvolti in questioni rilevanti ai fini della CWC saranno patrocinati affinché possano partecipare ai diversi programmi organizzati dal Servizio per la cooperazione e l’assistenza internazionale (International Cooperation and Assistance Division, ICA). Questi programmi includeranno workshop regionali per le autorità nazionali degli Stati parte e workshop regionali per le autorità doganali. Se necessario, si patrocineranno anche funzionari del servizio relazioni esterne del segretariato tecnico, per consentire loro di partecipare a tali riunioni in modo da instaurare i contatti e l’interazione necessari con i partecipanti patrocinati degli Stati non parte della CWC. Inoltre, e ove necessario, sono altresì previste visite e accordi specifici con il coinvolgimento di Stati non parte della CWC nel quadro del programma di sostegno a tali Stati della CWC. | 
| 
 | Esercitazioni relative alle indagini sull'uso presunto: dall'entrata in funzione della CWC il segretariato tecnico, spesso in cooperazione con gli Stati parte, ha condotto una serie di esercitazioni relative agli articoli IX e X della CWC, comprese quelle concernenti le indagini sull'uso presunto (IAU) e le ispezioni su sfida (CI). Sebbene molte esperienze acquisite con le esercitazioni CI si applichino alle IAU e viceversa, non è mai stato intrapreso un esame globale. In tale esame completo le esperienze e le relazioni di valutazione scaturite dalle esercitazioni IAU e CI (sia di simulazione che sul campo) saranno analizzate e si terrà un workshop, che riunirà gli esperti coinvolti in tali esercitazioni per condividere le migliori pratiche e riversare le informazioni pertinenti nelle esercitazioni future, soprattutto in ordine alle indagini sull'uso presunto. | 
Progetto II: Cooperazione internazionale
Obiettivi:
| — | Potenziare lo sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore chimico per attività i cui scopi non sono vietati dalla CWC | 
| — | Promuovere la missione dell'OPCW e gli obiettivi della CWC mediante un coinvolgimento più assiduo degli Stati parte nelle iniziative di cooperazione internazionale per l'uso pacifico della chimica | 
Scopi:
| — | Scopo 1 — Rafforzare la capacità dei laboratori a finanziamento pubblico negli Stati parte con economie in via di sviluppo o in transizione di attuare la CWC nel settore degli usi pacifici della chimica. | 
| — | Scopo 2 — Assistere gli Stati parte con economie in via di sviluppo o in transizione nel potenziamento degli approcci alla gestione della sicurezza chimica nelle piccole e medie imprese del settore chimico. | 
Risultati:
| — | Risultato 1 — Miglioramento del livello di competenza tecnica dei laboratori a finanziamento pubblico degli Stati parte con economie in via di sviluppo o in transizione nel settore dell’analisi dei prodotti chimici connessi all'attuazione nazionale della CWC e nell’applicazione pacifica della chimica utilizzando metodi analitici moderni, segnatamente la gascromatografia (GC) e la gascromatografia/spettrometria di massa (GC-MS). | 
| — | Risultato 2 — Migliori livelli di competenza e comprensione tra il personale delle piccole e medie imprese, i rappresentanti delle associazioni industriali e le autorità nazionali o istituzioni governative degli Stati parte con economie in via di sviluppo o in transizione per quanto riguarda le pratiche di gestione della sicurezza dei processi. | 
Attività:
| 
 | Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche: nel corso, della durata di due settimane, ai partecipanti saranno impartite una formazione teorica ed esperienza pratica in GC e GC-MS. Fra i temi trattati figurano i seguenti: hardware; convalida e ottimizzazione del sistema; individuazione di guasti, problemi e simili; preparazione di campioni ambientali; analisi GC/GC-MS di tali campioni per i prodotti chimici connessi alla CWC. Ai partecipanti sarà inoltre impartita una formazione pratica intensiva nella preparazione di diverse matrici di campioni da analizzare mediante GC con rivelatori selettivi di elementi e con GC-MS nelle modalità della ionizzazione chimica e ionizzazione a impatto elettronico. I partecipanti saranno infine iniziati a una gamma di procedure di estrazione, purificazione e derivatizzazione. Il corso sarà realizzato con il sostegno di VERIFIN, insigne istituzione scelta mediante una procedura di gara trasparente, con la quale l'OPCW ha concluso un accordo quinquennale. | 
| 
 | Sensibilizzazione dell’industria — Workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici: questo workshop durerà due giorni e mezzo e tratterà, fra l'altro, i temi seguenti: sicurezza e protezione nell'industria chimica, strategie di gestione dei prodotti chimici, gestione della sicurezza dei processi chimici, migliori prassi industriali; introduzione al programma Responsible Care®. Nella seduta di apertura sarà inoltre presentata una visione d'insieme della CWC e dei programmi di cooperazione internazionale. Si terrà un seminario regionale nella regione dell'America latina e dei Caraibi e, se necessario, sarà assicurata la traduzione in spagnolo. | 
Progetto III: Visite di rappresentanti del consiglio esecutivo dell'OPCW e di osservatori a CWDF
Obiettivo:
Far avanzare e assicurare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC.
Scopi:
| — | Scopo 1 — Gli Stati parte sono in grado di verificare i progressi realizzati nella distruzione completa delle scorte di armi chimiche e possono individuare e affrontare i relativi problemi al fine di pervenire rapidamente a tal fine. | 
| — | Scopo 2 — Gli Stati parte confidano maggiormente nel fatto che siano avviate iniziative tangibili e concrete per pervenire alla distruzione completa delle scorte di armi chimiche da parte dei detentori. | 
Risultati:
| — | Risultato 1 — Gli Stati parte comprendono meglio i problemi e le difficoltà tecniche in ordine alla distruzione delle armi chimiche. | 
| — | Risultato 2 — Gli Stati parte confidano maggiormente nel fatto che siano avviate iniziative tangibili e concrete per pervenire alla distruzione completa delle scorte di armi chimiche. | 
Attività:
Visite a CWDF: finora hanno avuto luogo cinque visite: tre negli Stati Uniti d'America agli impianti situati a Anniston, Alabama (ottobre 2007), Pueblo, Colorado, e Umatilla, Oregon (maggio/giugno 2009), e Tooele e Pueblo (febbraio-marzo 2011) e due nella Federazione russa agli impianti situati a Shchuchye, nella regione di Kurganst (settembre 2008) e Pochep, regione di Bryansk (settembre 2010). Le visite finora effettuate si sono rivelate utili per affrontare questioni o preoccupazioni in relazione al programma dello Stato parte detentore finalizzato a ottemperare agli obblighi di distruzione delle proprie armi chimiche nei tempi prorogati convenuti. Se non sarà rispettato il termine ultimo, proroga inclusa, per la distruzione, si prevede che, a seguito di una nuova decisione della conferenza degli Stati parte, gli Stati parte in questione continuino ad accogliere visite agli impianti operativi di distruzione delle armi chimiche e agli impianti attualmente in costruzione fin quando la distruzione non sarà stata completata.
Progetto IV: Scienza e tecnologia
Obiettivo:
Permettere al direttore generale dell'OPCW di formulare pareri e raccomandazioni alla conferenza degli Stati parte, al consiglio esecutivo dell'OPCW o agli Stati parte in ordine ai settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC.
Scopi:
| — | Scopo delle riunioni dei gruppi temporanei del comitato scientifico consultivo. Permettere al direttore generale di formulare pareri speciali per gli organi decisionali dell'OPCW e per gli Stati parte nei settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC. | 
| — | Scopo del workshop internazionale di scienza e tecnologia OPCW/IUPAC. Assistere il comitato scientifico consultivo nei preparativi per la redazione della relazione alla terza conferenza di riesame. | 
Risultati:
| — | Risultato 1 — Pareri e raccomandazioni nei settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC formulati dal comitato scientifico consultivo e trasmessi dagli Stati parte. | 
| — | Risultato 2 — Stati parte aggiornati e meglio informati in merito ai settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC. | 
| — | Risultato 3 — Stati parte assistiti nella valutazione dell'impatto potenziale dei progressi scientifici e tecnologici sull'attuazione della CWC. | 
Attività:
| 
 | Riunioni del gruppo di lavoro del comitato scientifico consultivo: nel 2012-13 si terranno due riunioni del gruppo temporaneo sulla convergenza di chimica e biologia e due riunioni di lavoro del gruppo temporaneo su istruzione e sensibilizzazione. L'obiettivo del gruppo temporaneo sulla convergenza di chimica e biologia è esaminare ulteriormente la convergenza delle due discipline e le potenziali implicazioni per la CWC, come raccomandato dal comitato scientifico consultivo nella sedicesima sessione. Il gruppo temporaneo valuterà tali implicazioni e formulerà raccomandazioni al comitato scientifico consultivo. Il comitato scientifico consultivo si avvarrà della valutazione e delle raccomandazioni nella stesura della relazione da presentare alla terza conferenza di riesame. L'obiettivo delle riunioni del gruppo temporaneo su istruzione e sensibilizzazione, non ancora costituito, sarà incentrato sui modi per sensibilizzare la comunità scientifica e sviluppare e rafforzare le relazioni tra di essa e l'OPCW. | 
| 
 | Cofinanziamento del workshop internazionale di scienza e tecnologia OPCW-IUPAC: l'obiettivo del workshop è esaminare le tendenze e i progressi registrati in chimica, ingegneria chimica, scienze della vita e discipline connesse per valutarne l'influenza sull'attuazione della CWC. Il comitato scientifico consultivo si avvarrà della relazione presentata dal workshop per preparare la propria relazione riguardo alla valutazione dell'impatto degli sviluppi scientifici e tecnologici sul funzionamento della CWC. La relazione sarà presentata, come contributo del direttore generale, alla terza conferenza di riesame della CWC che si terrà nel 2013. Il workshop internazionale di scienza e tecnologia OPCW-IUPAC fornirà un prezioso contributo per la preparazione della relazione del comitato scientifico consultivo in previsione della terza conferenza di riesame. | 
Progetto V: Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche
Obiettivo:
Contribuire allo sviluppo di capacità degli Stati parte in termini di prevenzione, preparazione e risposta a un attacco terroristico con sostanze chimiche e migliorare la risposta a richieste di assistenza in caso di uso o minacciato di uso di sostanze chimiche.
Scopi:
| — | Scopi dei workshop regionali: 
 
 
 | 
| — | Scopi concernenti un modulo comprendente esercizi di simulazione ed esercitazioni pratiche. 
 
 | 
| — | Scopi concernenti l'OPCW quale piattaforma per rafforzare la sicurezza negli impianti chimici. 
 
 
 | 
Risultati:
| — | Risultati dei workshop regionali: 
 
 
 | 
| — | Risultati dei moduli comprendenti esercizi di simulazione ed esercitazioni pratiche 
 
 
 
 | 
| — | Risultati delll'OPCW quale piattaforma per rafforzare la sicurezza negli impianti chimici 
 
 
 
 | 
Attività:
| 
 | Workshop regionali — Articolo X della CWC e questioni di cooperazione regionale nel settore dell’assistenza e della risposta di emergenza: i workshop regionali sono intesi a stimolare la discussione e l'analisi di varie questioni relative all'assistenza e alla protezione, ponendo l'accento soprattutto su settori quali diritti e obblighi degli Stati parte a norma dell'articolo X della CWC, dichiarazioni sui programmi di protezione, importanza delle offerte di assistenza degli Stati parte, analisi dei punti deboli e dei problemi nell'articolo X e rassegna delle attività di protezione e assistenza nella regione. Gli Stati parte procederanno a presentazioni al fine di scambiare esperienze e buone pratiche. L'ufficio di assistenza e protezione organizzerà due workshop regionali a breve termine nella regione asiatica e nella regione dell'America latina e dei Caraibi. | 
| 
 | Modulo comprendente esercizi di simulazione ed esercitazioni pratiche: l'attività è intesa a sviluppare le capacità degli Stati parte in materia di prevenzione, preparazione e risposta in caso di attacco terroristico con armi chimiche. Lo scenario di base dell'esercizio o dell'esercitazione sarà un attacco contro un impianto chimico o un mezzo che trasporta sostanze chimiche con conseguente fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche. Le caratteristiche specifiche dello scenario da utilizzare durante l'esercizio di simulazione saranno adattate in base alle circostanze e alle necessità dello Stato parte che lo ospita. A tale fine saranno effettuati un inventario delle responsabilità nazionali, una rassegna delle procedure esistenti e una visita guidata della struttura o dell'impianto scelti per l'esercizio a livello nazionale prima dello svolgimento dell'esercizio di simulazione con partecipazione su scala regionale e internazionale. L'esercizio esaminerà il processo decisionale intergovernativo, lo scambio d'informazioni e la fornitura di assistenza tra le organizzazioni competenti nazionali e internazionali. Saranno svolti due esercizi di simulazione in due regioni diverse. Sarà inoltre messo a punto un modulo dettagliato per la preparazione e lo svolgimento di esercizi di simulazione su attacchi con sostanze chimiche tossiche, con il coinvolgimento di organismi regionali, nazionali e internazionali. L'attività sarà organizzata e coordinata dall'ufficio progetti speciali. | 
| 
 | L'OPCW quale piattaforma per rafforzare la sicurezza negli impianti chimici: nella prima fase dell'attività saranno analizzati i ruoli e le funzioni che l'OPCW potrebbe assumere e le sinergie dell'organizzazione con i soggetti interessati nel settore della sicurezza chimica. Avrà luogo un evento per discutere e diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza e protezione chimica, il cui scopo sarà stimolare la discussione e l'analisi di questioni pratiche ed esperienze legate al potenziamento della sicurezza negli impianti chimici. I beneficiari potranno fruire dell'esperienza di altri partner internazionali nella promozione della sicurezza chimica e, più in generale, nell'assistenza fornita agli Stati per potenziarne le capacità in materia di prevenzione e preparazione rispetto alle minacce legate ad armi di distruzione di massa e relativi materiali. L'evento servirà inoltre per individuare opportunità e requisiti in relazione alle misure di monitoraggio necessarie per continuare ad aumentare la sicurezza chimica e per sviluppare l'OPCW come piattaforma di scambio in questo ambito. Tra i risultati del progetto figureranno delle proposte pratiche sul modo in cui sviluppare ulteriormente l'OPCW come piattaforma per la cooperazione e il coordinamento nel settore della sicurezza chimica. L'attività sarà organizzata e coordinata dall'ufficio progetti speciali. | 
Progetto VI: Programma per l’Africa
Obiettivo:
Potenziare la capacità degli Stati parte africani ad ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC.
Scopi:
| 
 | Scopo 1 — Gli Stati parte africani compiono progressi: 
 
 | 
| 
 | Scopo 2 
 
 | 
| 
 | Scopo 3 
 
 
 
 | 
Risultati:
| — | Risultato 1 Le autorità nazionali negli Stati parte africani hanno rafforzato la capacità di elaborare la legislazione nazionale di attuazione e sono in grado di presentare legislazione per adozione. 
 | 
| — | Risultato 2 
 
 | 
| — | Risultato 3 
 
 
 
 | 
Attività:
| 
 | Visite bilaterali di assistenza tecnica: il sostegno agli Stati parte africani sarà fornito mediante visite di assistenza tecnica concepite caso per caso e condotte in modo da fornire un’assistenza mirata a soddisfare le esigenze espresse nelle richieste avanzate dagli Stati parte africani. La natura del sostegno includerà iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione attraverso workshop di sensibilizzazione nazionali, corsi di formazione specializzati, assistenza all’elaborazione della legislazione nazionale di attuazione e misure correlate, e argomenti connessi all’industria ai sensi dell’articolo VI della CWC. In funzione degli obiettivi queste visite presupporranno un lavoro coordinato con la partecipazione — di volta in volta — del segretariato tecnico-ufficio supporto all'attuazione, dell'ufficio di consulenza legale, dell'ufficio dichiarazioni e dell'ufficio verifiche dell'industria. | 
| 
 | Formazione degli operatori doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC: sostegno agli operatori doganali è stato fornito nel quadro dell'azione comune 2005/913/PESC, dell'azione comune 2007/185/PESC e della decisione 2009/569/PESC. In base all’esperienza acquisita, la sensibilizzazione degli operatori doganali sarà attuata attraverso corsi di formazione intesi a migliorare la raccolta e la trasmissione alle autorità nazionali dei dati sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti chimici classificati. I corsi di formazione a livello subregionale negli Stati parte africani offriranno dimostrazioni ed esercitazioni dirette e pratiche. I corsi saranno tenuti dall'ufficio supporto all'attuazione con la consulenza tecnica dell'ufficio dichiarazioni. | 
| 
 | Sensibilizzazione dell’industria – Workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici: questo workshop durerà due giorni e mezzo e tratterà, fra l'altro, i temi seguenti: sicurezza e protezione nell'industria chimica, strategie di gestione delle sostanze chimiche, gestione della sicurezza dei processi chimici, migliori pratiche industriali e introduzione al programma Responsible Care®. Nella seduta di apertura sarà inoltre presentata una visione d'insieme della CWC e dei programmi di cooperazione internazionale. Sarà fornita la traduzione in francese. | 
| 
 | Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche: nel corso, della durata di due settimane, ai partecipanti degli Stati parte africani saranno impartite una formazione teorica ed esperienza pratica in GC e GC-MS. Fra i temi trattati figurano i seguenti: hardware; convalida e ottimizzazione del sistema; individuazione di guasti, problemi e simili; preparazione di campioni ambientali; analisi GC/GC-MS di tali campioni per i prodotti chimici connessi alla CWC. Ai partecipanti sarà inoltre impartita una formazione pratica intensiva nella preparazione di diverse matrici di campioni da analizzare mediante GC con rivelatori selettivi di elementi e con GC-MS nelle modalità della ionizzazione chimica e ionizzazione a impatto elettronico. I partecipanti saranno infine iniziati a una gamma di procedure di estrazione, purificazione e derivatizzazione. Il corso sarà realizzato con il sostegno di VERIFIN, insigne istituzione scelta mediante una procedura di gara trasparente, con la quale l'OPCW ha concluso un accordo quinquennale. Il corso sarà in inglese. | 
| 
 | Workshop regionale — Articolo X della CWC e questioni di cooperazione regionale nel settore dell’assistenza e della risposta di emergenza: il workshop regionale per gli Stati parte africani è inteso a stimolare la discussione e l'analisi di varie questioni relative all'assistenza e alla protezione, ponendo l'accento soprattutto su settori quali diritti e obblighi degli Stati parte a norma dell'articolo X della CWC, dichiarazioni sui programmi di protezione, importanza delle offerte di assistenza degli Stati parte, analisi dei punti deboli e dei problemi nell'articolo X della CWC e rassegna delle attività di protezione e assistenza nella regione. Gli Stati parte procederanno a presentazioni al fine di scambiare esperienze e buone prassi. L'attività sarà organizzata dall'ufficio assistenza e protezione. | 
| 
 | Progetto regionale di costruzione di capacità a lungo termine nel settore dell'assistenza e della protezione: l'obiettivo principale di questa attività consisterà nello sviluppare un sistema di risposta di emergenza nazionale/regionale relativo alle armi chimiche, nel formare gli istruttori del personale di primo intervento e degli specialisti operanti in questo campo e nel fornire loro assistenza per la costituzione della squadra di intervento nazionale/regionale. La squadra di intervento farà parte di una rete regionale capace di attivarsi in uno scenario di emergenza. Sarà realizzato un progetto di costruzione di capacità a lungo termine per gli Stati parte africani nelle sottoregioni dell'Africa meridionale o centrale (in francese per l'Africa centrale e in inglese per l'Africa meridionale). | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/60 | 
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/167/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
| (1) | In data 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC. | 
| (2) | In data 29 novembre 2011, 6 gennaio 2012, 13 febbraio 2012, 1o marzo 2012 e 16 marzo 2012 il comitato istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti alle misure restrittive. | 
| (3) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/486/PESC, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2011/486/PESC è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEI GRUPPI, DELLE IMPRESE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1
| A. | Persone legate ai talibani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| B. | Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani» | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/85 | 
DECISIONE 2012/168/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1). | 
| (2) | In base ad un riesame della decisione 2011/235/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2013. | 
| (3) | Inoltre, tenuto conto della gravità della situazione dei diritti umani in Iran, altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC. | 
| (4) | A tale proposito, è opportuno rilevare che, in linea con il considerando (4) della decisione 2011/235/PESC, tra le persone oggetto di misure restrittive possono essere inseriti anche membri del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC), delle forze Basij e di Ansar-e-Hezbollah. | 
| (5) | È opportuno altresì vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo e l'intercettazione, da parte del regime iraniano, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran. | 
| (6) | Dovrebbe inoltre essere incluso nella decisione 2011/235/PESC, in considerazione degli obiettivi che questa si prefigge, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nello stesso tempo, la decisione 2010/413/PESC del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), dovrebbe essere modificata in modo che non includa più tale divieto. | 
| (7) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
| 1) | sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 2 bis Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte del regime iraniano, o per suo conto, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Iran, nonché la prestazione di assistenza per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature o software. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo. Articolo 2 ter 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, siano esse originarie o meno dei loro territori. 2. È altresì vietato: 
 
 | 
| 2) | è inserito l'articolo seguente: "Articolo 4 bis È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2 bis e 2 ter."; | 
| 3) | l’articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.". | 
Articolo 2
Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 2
| 
 | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | 
| 1. | ZARGHAMI Ezzatollah | 
 | In qualità di direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB), è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" in agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 2. | TAGHIPOUR Reza | Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957 | Ministro dell'informazione e della comunicazione. In qualità di ministro dell'informazione, è uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle ultime elezioni presidenziali e durante le manifestazioni in piazza sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale. | 23.3.2012 | 
| 3. | KAZEMI Toraj | 
 | Colonnello della polizia delle tecnologie e comunicazioni, ha annunciato di recente una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti "nocivi". | 23.3.2012 | 
| 4. | LARIJANI Sadeq | Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: 1960 o agosto 1961 | Capo della magistratura, al quale spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e ta'zir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l'amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione (16 persone sono attualmente in attesa di lapidazione), esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, ad esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Dal 2009 sono inoltre aumentate drasticamente le esecuzioni. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un equo processo nei procedimenti giudiziari iraniani. | 23.3.2012 | 
| 5. | MIRHEJAZI Ali | 
 | Vice capo dell'Ufficio della Guida suprema e capo della sicurezza. Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è responsabile di aver ideato la repressione delle proteste, in atto dal 2009. | 23.3.2012 | 
| 6. | SAEEDI Ali | 
 | Rappresentante della Guida suprema in seno ai Pasdaran dal 1995, dopo una carriera militare trascorsa presso i servizi di intelligence dei Pasdaran. Questo incarico ufficiale ne fa l'anello di collegamento indispensabile tra gli ordini provenienti dall'Ufficio della Guida suprema e l'apparato repressivo dei Pasdaran. | 23.3.2012 | 
| 7. | RAMIN Mohammad-Ali | Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 1954 | Principale responsabile della censura in qualità di vice ministro incaricato della stampa fino al dicembre 2010, è stato direttamente responsabile della chiusura di numerosi organi di stampa riformisti (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, ecc.), della chiusura del Sindacato indipendente della stampa e dell'intimidazione o arresto di giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 8. | MORTAZAVI Seyyed Solat | Luogo di nascita: Meibod (Iran) Data di nascita: 1967 | Vice ministro dell'interno per gli affari politici. Responsabile di essere a capo della repressione delle persone che si esprimono in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. | 23.3.2012 | 
| 9. | REZVANI Gholomani | 
 | Vice governatore di Rasht. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 10. | SHARIFI Malek Ajdar | 
 | Capo della magistratura nell'Azerbaigian orientale. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 11. | ELAHI Mousa Khalil | 
 | Procuratore di Tabriz. Responsabile di dirigere la commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo per quanto attiene al diritto a un giusto processo. | 23.3.2012 | 
| 12. | FARHRADI Ali | 
 | Procuratore di Karaj. Responsabile di aver chiesto la pena capitale per un minorenne, in grave violazione dei diritti umani. | 23.3.2012 | 
| 13. | REZVANMANESH Ali | 
 | Procuratore. Responsabile di aver chiesto la pena capitale per un minorenne, in grave violazione dei diritti umani. | 23.3.2012 | 
| 14. | RAMEZANI Gholamhosein | 
 | Comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per l'intelligence. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani contro persone che si esprimono in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. A capo del dipartimento responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 15. | SADEGHI Mohamed | 
 | Colonnello e addetto al reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 16. | JAFARI Reza | 
 | Capo della procura speciale per la cibercriminalità. Incaricato di arrestare, detenere e perseguire blogger e giornalisti. | 23.3.2012 | 
| 17. | RESHTE-AHMADI Bahram | 
 | Vice procuratore a Teheran. A capo della procura di Evin. Responsabile di negare ai difensori dei diritti umani e ai prigionieri politici l'esercizio di diritti, quali il diritto di visita e altri diritti dei detenuti. | 23.3.2012 | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/90 | 
DECISIONE 2012/169/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1). | 
| (2) | Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (2). | 
| (3) | Le misure contenute nella decisione 2010/413/PESC rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre quelle contenute nella decisione 2011/235/PESC riflettono le preoccupazioni del Consiglio sul deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran. | 
| (4) | In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna sarà incluso nella decisione 2011/235/PESC. Detta decisione sarà quindi modificata di conseguenza | 
| (5) | Al tempo stesso, la decisione 2010/413/PESC non dovrebbe più comprendere il divieto di fornitura, vendita o trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e dovrebbe essere modificata in conseguenza. | 
| (6) | Inoltre, si dovrebbe precisare che le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche si applicano alle persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
| 1) | all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
 | 
| 2) | all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
 | 
| 3) | all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
 | 
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/92 | 
DECISIONE 2012/170/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1). | 
| (2) | Al fine di incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transdnestriano e ripristinare la libera circolazione delle persone attraverso la demarcazione amministrativa della regione transdnestriana, le misure restrittive che si applicano riguardo all'allegato I della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere ulteriormente sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio dovrebbe riesaminare dette misure restrittive alla luce degli sviluppi nei due settori di cui sopra. | 
| (3) | Al fine di incoraggiare i progressi nel risolvere gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini, le misure restrittive che si applicano riguardo all'allegato II della decisione 2010/573/PESC dovrebbero essere ulteriormente sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine di tale periodo il Consiglio dovrebbe riesaminare dette misure restrittive al fine di assicurare l'adempimento delle condizioni per un efficace e sostenibile ritorno al normale del funzionamento delle scuole che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana, vale a dire tramite l'abolizione delle restrizioni sulla loro registrazione da parte dell'amministrazione di fatto transdnestriana, la fornitura di condizioni di funzionamento adeguate per tutte le suddette e la sostenibilità di tali condizioni di funzionamento. | 
| (4) | È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite negli elenchi di cui agli allegati I e II della decisione 2010/573/PESC. | 
| (5) | La decisione 2010/573/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina dette misure restrittive.".
Articolo 2
1. L'allegato I della decisione 2010/573/PESC è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.
2. L'allegato II della decisione 2010/573/PESC è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO I
Le voci per le persone qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui seguito:
| 1. | SMIRNOV, Igor Nikolayevich, ex "Presidente", nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530. | 
| 2. | SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente ed ex "Presidente del Comitato doganale statale", nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016. | 
| 3. | KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, ex "Ministro della difesa", nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa. | 
| 4. | ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, ex "Ministro della sicurezza dello Stato", nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo. | 
| 5. | KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, ex "Vicepresidente", nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo. | 
| 6. | KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, ex "Ministro dell'interno", nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskyi rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa. | 
| 7. | ATAMANIUK, Vladimir, ex "Viceministro della difesa". | 
ALLEGATO II
Le voci per le persone qui di seguito elencate sono sostituite dalle voci di cui qui seguito:
| 1. | MAZUR, Igor Leonidovich, ex "Capo dell'amministrazione pubblica di Dubossary Rayon", nato il 29 gennaio 1967 a Dubossary, Repubblica moldova. | 
| 2. | PLATONOV, Yuri Mikhailovich, conosciuto come Yury PLATONOV, ex "Capo dell'amministrazione di Rybnitsa Rayon e della città di Rybnitsa", nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky Rayon, Novgorodskaya Oblast. Passaporto russo n. 51 No0527002, rilasciato dall'Ambasciata russa a Chisinau il 4 maggio 2001. | 
| 3. | KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, ex "Capo dell'amministrazione pubblica di Bender", nato il 16 febbraio 1950 a Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Repubblica moldova. | 
| 4. | KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, ex "Capo dell'amministrazione di Tiraspol", nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovsky kray, Federazione russa. | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/95 | 
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/171/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2010/639/PESC (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC. | 
| (2) | Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia, dovrebbero essere iscritte altre persone ed entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato V della decisione 2010/639/PESC. | 
| (3) | È opportuno aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato V della decisione 2010/639/PESC. | 
| (4) | È opportuno modificare di conseguenza l'allegato V della decisione 2010/639/PESC, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato V della decisione 2010/639/PESC è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Le persone ed entità elencate nell'allegato II della presente decisione sono aggiunte nell'allegato V della decisione 2010/639/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO I
La voce relativa alla persona sottoindicata è sostituita dalla voce riportata in appresso:
| 
 | Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa | Nome (grafia bielorussa) | Nome (grafia russa) | Luogo e data di nascita | Carica | ||||||||||||||||
| 1. | Mazouka, Anzhalika Mikhailauna Mazovko, Anzhelika Mikhailovna (Mazovka Anzhelika Mikhailovna) | Мазоўка Анжалiка Мiхайлаўна | Мазовкo Анжелика Михайловна (Мазовкa Анжелика Михайловна) | 
 | Giudice presso il tribunale del distretto Sovetski di Minsk. Nel 2010-2011 ha comminato pene detentive a rappresentanti della società civile per le loro proteste pacifiche nei seguenti casi: 
 
 
 
 
 
 
 
 Ha ripetutamente comminato pene detentive a persone coinvolte in proteste pacifiche e pertanto è responsabile della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia. | 
ALLEGATO II
Persone e entità di cui all'articolo 2
Persone
| 
 | Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa | Nome (grafia bielorussa) | Nome (grafia russa) | Data e luogo di nascita | Carica | 
| 1. | Chyzh, Iury Aliaksandravich (Chyzh, Yury Aliaksandravich) Chizh, Iuri Aleksandrovich (Chizh, Yuri Aleksandrovich) | ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч | ЧИЖ, Юрий Александрович | Luogo di nascita: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast (Соболи, Березовский район, Брестская область) Data di nascita 28.03.1963 Passaporto n.: SP 0008543 (validità attuale incerta). | Iury Chyzh fornisce sostegno finanziario al regime di Lukashenko tramite la sua holding LLC Triple che è attiva in numerosi settori dell'economia bielorussa, comprese le attività derivanti dalle aggiudicazioni e concessioni pubbliche del regime. Le cariche sportive assunte, in particolare presidente del consiglio di amministrazione della squadra di calcio della Dynamo Minsk e presidente della federazione bielorussa di wrestling, confermano la sua associazione al regime. | 
| 2. | Anatoly Ternavsky | Анатолий Тернавский | 
 | Data di nascita: 1950 | Persona vicina ai membri della famiglia del presidente Lukashenko; sponsor del club sportivo del presidente. Le attività di Ternavsky nel settore del petrolio e dei prodotti petroliferi attestano le sue strette relazioni con il regime, tenendo conto del monopolio di Stato nel settore della raffinazione del petrolio e del fatto che solo varie persone sono autorizzate a operare nel settore del petrolio. La sua società Univest-M è uno dei due più importanti esportatori di petrolio privati in Bielorussia. | 
| 3. | Zhuk Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna) Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna) | Жук Алена Сямёнаўна | Жук Елена Семеновна | 
 | Giudice presso il tribunale del distretto Pervomayskij di Vitsebsk. Il 24 febbraio 2012, ha condannato Syarhei Kavalenka, considerato prigioniero politico dall'inizio del febbraio 2012, a due anni e un mese di prigione per violazione della sospensione condizionale. E' direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani perché ha negato a Syarhei Kavalenka il diritto a un processo equo. A Syarhei Kavalenka è stata inflitta in precedenza una sospensione condizionale della pena per aver issato una bandiera bianca-rossa-bianca storica vietata a Vitsebsk. La successivacondanna pronunciata da Alena Zhuk è stata sproporzionatamente dura data la natura del reato e non è stata conforme al codice penale della Bielorussia. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 4. | Lutau Dzmitry Mikhailavich Lutov Dmitri Mikhailovich (Lutov Dmitry Mikhailovich) | Лутаў Дзмiтрый Мiхайлавiч | Лутов Дмитрий Михайлович | 
 | Procuratore durante il processo di Syarhei Kavalenka che è stato condannato a due anni e un mese di prigione per violazione della sospensione condizionale. In precedenza a Syarhei Kavalenka era stata inflitta una sospensione condizionale della pena per avere issato una bandiera bianca-rossa-bianca, simbolo dell'opposizione, sull'albero di Natale a Vitsebsk. La condanna successiva inflitta dal giudice incaricato del caso è stata sproporzionatamente dura, data la natura del reato, e non è stata conforme al codice penale della Bielorussia. Le azioni di Lutau hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 5. | Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich | Атабекаў Хазалбек Бактiбекавiч | Атабеков Хазалбек Баxтибекович (Атабеков Кхазалбек Баxтибекович) | 
 | Colonnello, comandante di una brigata speciale di truppe interne nel sobborgo Uruchie di Minsk. Ha comandato la sua unità durante la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010 dove è stato fatto ricorso ad un uso eccessivo della forza. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 6. | Charnyshou Aleh Chernyshev Oleg A. | Чарнышоў Алег | Черышев Олег А | 
 | Colonnello, incaricato dell'unità antiterrorista dell'unità "Alpha" del KGB. Ha partecipato di persona al trattamento inumano e degradante degli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB di Minsk dopo la repressione della manifestazione diprotesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 7. | Arlau Aliaksey (Arlau Aliaksei) Arlau Aliaksandr Uladzimiravich Orlov Aleksei (Orlov Alexey) Orlov Aleksandr Vladimirovich (Orlov Alexandr Vladimirovich) | Apлaў Аляксей Apлaў Аляксандр Уладзiмiравiч | Opлов Алексей Opлов Александр Владимирович | 
 | Colonnello, capo del centro di detenzione del KGB di Minsk. E' stato personalmente responsabile delle pene o dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti di coloro che sono stati fermati nelle settimane e nei mesi dopo la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 8. | Sanko Ivan Ivanavich Sanko Ivan Ivanovich | Санько Iван Iванавiч | Санько Иван Иванович | 
 | Maggiore, investigatore di alto livello del KGB. Ha svolto indagini che hanno compreso il ricorso a elementi di prova falsificati contro gli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB di Minsk dopo la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. Le sue azioni hanno costituito una palese violazione dei diritti umani negando il diritto a un processo equo e degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 9. | Traulka Pavel Traulko Pavel | Траулька Павел | Траулько Павел | 
 | Tenente colonnello, ex agente segreto del controspionaggio militare del KGB (attualmente capo del servizio stampa del comitato investigativo della Bielorussia recentemente costituito). Ha falsificato elementi di prova e ha usato le minacce al fine di estorcere le confessioni degli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB di Minsk dopo la repressione della manifestazione di protesta post-elettorale a Minsk il 19 dicembre 2010. E' stato direttamente responsabile dell'uso dipene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e della negazione del diritto a unprocesso equo. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 10. | Sukhau Dzmitri Viachaslavavich (Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich) Sukhov Dmitri Vyacheslavovich (Sukhov Dmitry Viacheslavovich) | Сухаў Дзмiтрi Вячаслававiч | Сухов Дмитрий Вячеславович | 
 | Tenente colonnello, agente segreto del controspionaggio militare del KGB, ha falsificato le prove e ha usato le minacce al fine di estorcere le confessioni degli attivisti dell'opposizione presso il centro di detenzione del KGB a Minsk dopo la repressione della manifestazione di protesta a Minsk il 19 dicembre 2010. E' direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani fondamentali dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione mediante l'uso eccessivo della forza esercitata contro di loro. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 11. | Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich | Алиникаў Сяргей Аляксандравич | Алeйникoв Сергей Aлександрович | 
 | Maggiore, capo dell'unità operativa della colonia penitenziaria IK-17 a Shklov, ha messo sotto pressione i prigionieri politici negando i loro diritti alla corrispondenza e agli incontri, ha emesso ordini al fine di assoggettarli ad un regime penale più severo, a perquisizioni e li ha minacciati al fine di estorcere le confessioni. E' stato direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione usando eccessivamente la forza contro di loro. Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
| 12. | Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich) | Шамёнаў Вадзiм Iгаравiч | Шамёнов Вадим Игоревич | 
 | Capitano, capo dell'unità operativa della colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Ha messo sotto pressione i prigionieri politici negando i loro diritti alla corrispondenza, e li ha minacciati al fine di estorcere le confessioni. Direttamente responsabile delle violazioni dei diritti umani dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione mediante l'uso di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti.Le sue azioni hanno costituito una diretta violazione degli impegni internazionali della Bielorussia nel settore dei diritti umani. | 
                  
               
Entità
| 
 | Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa | Nome (grafia bielorussa) | Nome (grafia russa) | Informazioni identificative | Motivi | 
| 1. | LLC Delovaya Set | ООО Деловая сеть | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 2. | CJSC Sistema investicii i inovacii | ЗАО Системы инвестиций и инноваций | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 3. | PUC Sen-Ko | ЧУП Сен-Ко | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 4. | PUC BT Invest | ЧУП БТ Инвест | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 5. | The Spirit and Vodka Company Aquadiv | Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 6. | Beltekh Holding | Белтех Холдинг | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 7. | Spetspriborservice | Спецприборсервис | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 8. | Tekhnosoyuzpribor | Техносоюзприбор | 
 | 
 | Entità controllata da Peftiyev Vladimir. | 
| 9. | LLC Triple | ООО ТРАЙПЛ | 
 | Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15 | Holding di Iury Chyzh. Iury Chyzh fornisce sostegno finanziario al regime di Lukashenko, in particolare tramite la sua holding LLC Triple. | 
| 10. | JLLC Neftekhimtrading | СООО НефтеХимТрейдинг | 
 | Registrato nel 2002, Minsk | Controllata di LLC Triple. | 
| 11. | CJSC Askargoterminal | ЗАО Аскарготерминал | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 12. | LLC Triple Metal Trade | ООО Трайплметаллтрейд | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 13. | JSC Berezovsky KSI | ОАО Березовский комбинат силикатных изделий | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 14. | JV LLC Triple-Techno | СП ООО Трайпл-Техно | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 15. | JLLC Variant | СООО Вариант | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 16. | JLLC Triple-Dekor | СООО Трайпл-Декор | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 17. | JCJSC QuartzMelProm | СЗАО Кварцмелпром | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 18. | JCJSC Altersolutions | СЗАО Альтерсолюшнс | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 19. | JCJSC Prostoremarket | СЗАО Простомаркет | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 20. | JLLC AquaTriple | СП ООО Акватрайпл | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 21. | LLC Rakowski browar | ООО Ракаўскi бровар | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 22. | MSSFC Logoysk | ГСОК Логойск | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 23. | Triple-Agro ACC | Трайпл-Агро | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 24. | CJCS Dinamo-Minsk | ЗАО ФК Динамо-Минск | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 25. | JLLC Triplepharm | СООО Трайплфарм | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 26. | LLC Triple-Veles | ООО Трайплфарм | 
 | 
 | Controllata di LLC Triple. | 
| 27. | Univest-M | Юнивест | 
 | 
 | Entità controllata da Anatoly Ternavsky. | 
| 28. | FLLC Unis Oil | ИООО Юнис Ойл | 
 | 
 | Controllata di Univest-M. | 
| 29. | JLLC UnivestStroyInvest | СООО ЮнивестСтройИнвест | 
 | 
 | Controllata di Univest-M. | 
| 24.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 87/103 | 
DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/172/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2012
che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
vista la decisione 2011/782/PESC, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
| (1) | Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. | 
| (2) | Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC. | 
| (3) | Le voci riguardanti determinate persone e un'entità inserite nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC dovrebbero essere modificate, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le persone ed entità elencate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC.
Articolo 2
Nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC, le voci riguardanti le persone e un'entità elencate nell'allegato II della presente decisione sono sostituite con le voci figuranti nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
ALLEGATO I
Persone ed entità di cui all'articolo 1
A. Persone
| 
 | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | 
| 1. | Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad) | Nata nel 1934 Cognome da nubile: Makhlouf | Madre del presidente Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata. | 23.3.2012 | 
| 2. | Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat) | Nata il 24.10.1960 | Sorella di Bashar al Assad e moglie di Asif Shawkat, vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad e con altre figure centrali del regime siriano, trae vantaggio dal regime ed è ad esso associata. | 23.3.2012 | 
| 3. | Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras) | Nata l'11.08.1975 Luogo di nascita: Londra, UK Numero di passaporto: 707512830; scadenza: 22/9/2020 Cognome da nubile: Al Akhras | Moglie di Bashar Al Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata. | 23.3.2012 | 
| 4. | Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad) | Nato il 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco Numero di passaporto (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Akhras | Moglie di Maher Al Assad, in quanto tale trae vantaggio dal regime e vi è strettamente associata. | 23.3.2012 | 
| 5. | Imad Mohammad Deeb Khamis | Nato il 1o agosto 1961 Luogo di nascita: vicino a Damasco | Ministro dell'energia elettrica. Responsabile dell'utilizzo delle interruzioni della fornitura di elettricità come metodo di repressione. | 23.3.2012 | 
| 6. | Omar Ibrahim Ghalawanji | Nato nel 1954 Luogo di nascita: Tartus | Ministro degli enti locali. Responsabile delle autorità amministrative locali, in quanto tale responsabile della repressione esercitata dalle autorità locali nei confronti della popolazione civile. | 23.3.2012 | 
| 7. | Joseph Suwaid | Nato nel 1958 Luogo di nascita: Damasco | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 8. | Ghiath Jeraatli | Nato nel 1950 Luogo di nascita: Salamiya | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 9. | Hussein Mahmoud Farzat | Nato nel 1957 Luogo di nascita: Hama | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 10. | Yousef Suleiman Al-Ahmad | Nato nel 1956 Luogo di nascita: Hasaka | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 11. | Hassan al-Sari | Nato il 1953 Luogo di nascita: Hama | Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime. | 23.3.2012 | 
| 12. | Mazen al-Tabba | Nato l'1.1.1958 Luogo di nascita: Damasco Numero di passaporto (siriano): 004415063; scadenza: 6.5.2015 | Socio d'affari di Ihab Makhlouf e Nizar al-Assad (inserito nell'elenco il 23/8/2011); titolare, insieme a Rami Makhlouf, della società di cambio Al-Diyar lil-Saraafa, che sostiene la politica della Banca centrale siriana. | 23.3.2012 | 
                  
               
B. Entità
| 
 | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | ||||||||
| 1. | Syrian Petroleum company | 
 | Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano | 23.3.2012 | ||||||||
| 2. | Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi) | 
 | Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano | 23.3.2012 | 
ALLEGATO II
Persone ed entità di cui all'articolo 2
| 
 | Nome | Informazioni sull'identità | Motivi | Data di inserimento nell'elenco | |||||
| 1. | Tarif Akhras | Nato il 2 giugno 1951 a Homs, Siria. Passaporto siriano n. 0000092405 | Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). | 2.9.2011 | |||||
| 2. | Issam Anbouba | Nato nel 1952 a Homs, Siria | Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.; fornisce sostegno finanziario al regime siriano. | 2.9.2011 | |||||
| 3. | Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly) | 
 | Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime. | 23.6.2011 | |||||
| 4. | Bassam Sabbagh | Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco. Passaporto siriano n. 004326765, emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014. | Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Fornisce sostegno finanziario al regime. | 14.11.2011 | |||||
| 5. | Mohamed Hamcho | Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347 | Uomo d’affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime. | 23.5.2011 | |||||
| 6. | El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) | 
 | Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano. | 23.9.2011 | |||||
| 7. | Rami Makhlouf | Nato a Damasco il 10 luglio 1969, passaporto n. 454224 | Uomo d’affari siriano; cugino del Presidente Bashar Al-Assad; controlla il fondo d’investimento Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime. | 9.5.2011 | |||||
| 8. | Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf | Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N002848852 | Presidente di Syriatel, che versa il 50% dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo. | 23.5.2011 |