ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.085.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/165/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 262/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
CR |
49,7 |
IL |
97,8 |
|
MA |
45,1 |
|
TN |
68,9 |
|
TR |
88,3 |
|
ZZ |
70,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
107,2 |
TR |
165,9 |
|
ZZ |
136,6 |
|
0709 91 00 |
EG |
76,0 |
ZZ |
76,0 |
|
0709 93 10 |
JO |
225,1 |
MA |
52,8 |
|
TR |
136,0 |
|
ZZ |
138,0 |
|
0805 10 20 |
BR |
35,0 |
EG |
43,6 |
|
IL |
79,1 |
|
MA |
49,5 |
|
TN |
79,6 |
|
TR |
67,2 |
|
ZZ |
59,0 |
|
0805 50 10 |
EG |
43,8 |
TR |
64,4 |
|
ZZ |
54,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
BR |
81,6 |
|
CA |
121,1 |
|
CL |
87,0 |
|
CN |
71,6 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
159,4 |
|
UY |
74,9 |
|
ZA |
119,9 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
99,9 |
CL |
108,3 |
|
CN |
51,3 |
|
ZA |
94,4 |
|
ZZ |
88,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/3 |
DIRETTIVA 2012/10/UE DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2012
che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel campo di applicazione della direttiva 2009/43/CE rientrano tutti i prodotti per la difesa specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007. |
(2) |
Il 21 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2009/43/CE di conseguenza. |
(4) |
Per motivi di coerenza, gli Stati membri devono applicare le disposizioni necessarie a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva a partire dalla stessa data di applicazione delle disposizioni necessarie a ottemperare alle prescrizioni della direttiva 2009/43/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 giugno 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(2) GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
ELENCO DI PRODOTTI PER LA DIFESA
Nota 1 |
I termini riportati tra virgolette sono i termini per i quali è fornita una definizione nella sezione “Definizioni dei termini usati nel presente elenco” allegata all'elenco. |
Nota 2 |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si riferisce alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici perché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono avere anch'esse numeri CAS differenti. |
ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
|
b. |
armi ad anima liscia come segue:
|
c. |
armi che impiegano munizioni senza bossolo; |
d. |
silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c. |
Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche. |
Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3. |
Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche. |
Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare. |
ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;
|
b. |
lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;
|
c. |
congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
d. |
Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a. |
ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12; |
b. |
dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a. |
I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:
|
Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato. |
Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
|
ML4
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c; |
a. |
bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi “pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;
|
b. |
apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Ai fini del punto ML4.b.2, il termine ‘attività’ si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.
|
c. |
sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).
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ML5
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
a. |
congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; |
b. |
sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori; |
c. |
apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;
|
d. |
apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c. |
ML6
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
a. |
veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare; Ai fini del punto ML6.a, l’espressione “veicoli terrestri” comprende anche i rimorchi. |
b. |
Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
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Cfr. anche punto ML13.a. |
Il punto ML6.a comprende:
|
La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:
|
Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica. |
ML7
Agenti chimici o biologici tossici, “agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
a. |
agenti biologici o materiali radioattivi, “adattati per essere utilizzati in guerra” per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente; |
b. |
agenti per la guerra chimica, comprendenti:
|
c. |
precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
|
d. |
“agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
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e. |
apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
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f. |
equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
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g. |
equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;
|
h. |
“biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione; |
i. |
“biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
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I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:
|
Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare). |
ML8
“Materiali energetici”, e relative sostanze, come segue:
Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso |
1. |
Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8. |
2. |
Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante). |
a. |
“esplosivi”, come segue, e relative miscele:
|
b. |
“propellenti”, come segue:
|
c. |
materiali “pirotecnici”, combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
|
d. |
ossidanti, come segue, e relative miscele:
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e. |
leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:
|
f. |
“additivi”, come segue:
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g. |
“precursori” come segue:
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Non utilizzato dal 2009. |
Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:
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ML9
Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
a. |
Navi e componenti, come segue:
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b. |
motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
|
c. |
apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare; |
d. |
reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare; |
e. |
non utilizzato dal 2003; |
f. |
passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
|
g. |
cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
|
ML10
“Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
a. |
“aeromobili” da combattimento e loro componenti appositamente progettati; |
b. |
altri “aeromobili” e “veicoli più leggeri dell’aria” appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati; |
c. |
veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
d. |
motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati; |
e. |
attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici di cui al punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati; |
f. |
dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici di cui al punto ML10.d; |
g. |
caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l’impiego in “aeromobili”, tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per “aeromobili” o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d’emergenza di personale da “aeromobili”; |
h. |
paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
i. |
sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l’uso dell’ossigeno. |
Il punto ML10.b non si applica agli “aeromobili”, o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
Il punto ML10.d non si applica a:
|
I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per “aeromobili” o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. |
ML11
Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;
|
b. |
apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS). |
ML12
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
b. |
impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica. |
Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4. |
Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:
|
Il punto ML12 si applica ai sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
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ML13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:
a. |
piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:
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b. |
costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati; |
c. |
elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti); |
d. |
indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati. |
Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari. |
Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. |
I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale. |
Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare. |
Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
Per i “materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
ML14
‘Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare’ o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Il termine ‘apparecchiature specializzate per l’addestramento militare’ comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di “aeromobili” teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di “aeromobili” teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.
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Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. |
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Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive. |
ML15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. |
registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini; |
b. |
apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; |
c. |
apparecchiature per l’intensificazione delle immagini; |
d. |
apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica; |
e. |
apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar; |
f. |
apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.
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Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
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Il punto ML15 non si applica ai “tubi intensificatori di immagine di prima generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
|
Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
ML16
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.
Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione. |
ML17
Apparecchiature varie, materiali e ‘biblioteche’, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
|
b. |
apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare; |
c. |
accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare; |
d. |
apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; |
e. |
“robot”, unità di comando di “robot” e “dispositivi di estremità” di “robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
f. |
‘biblioteche’ (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
g. |
apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i “reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare; |
h. |
apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
i. |
simulatori appositamente progettati per i “reattori nucleari” militari; |
j. |
officine mobili appositamente progettate o ‘modificate’ per la manutenzione di apparecchiature militari; |
k. |
generatori da campo appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare; |
l. |
container appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare; |
m. |
traghetti non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare; |
n. |
modelli di collaudo appositamente progettati per lo “sviluppo” dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10; |
o. |
apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare. |
p. |
“celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettate o ‘modificate’ per uso militare. |
1. |
Ai fini del punto ML17, il termine ‘biblioteca’ (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari. |
2. |
Ai fini del punto ML17, per ‘modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare. |
ML18
Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:
a. |
apparecchiature di ‘produzione’ appositamente progettate o modificate per la ‘produzione’ dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati; |
b. |
impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. |
Ai fini del punto ML18, il termine ‘produzione’ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.
I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
|
ML19
Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. |
sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
b. |
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
c. |
sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
d. |
apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi; |
e. |
modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19; |
f. |
sistemi “laser” appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva. |
I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:
|
Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:
|
ML20
Apparecchiature criogeniche e a “superconduttori”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. |
apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);
|
b. |
apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.
|
ML21
“Software”, come segue:
a. |
“software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o la “utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
b. |
“software” specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:
|
c. |
“software” non indicato ai punti ML21.a o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. |
ML22
“tecnologia”, come segue:
a. |
“tecnologia”, diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
b. |
“tecnologia”, come segue:
|
DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco. |
Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati “tra virgolette doppie”. Le definizioni di termini tra ‘virgolette singole’ saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario). |
ML7 “Adattato per essere utilizzato in guerra”
Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l’efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente.
ML8 “Additivi”
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.
ML8, ML9 e ML10 “Aeromobile”
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.
ML11 “Sistemi automatizzati di comando e di controllo”.
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.
ML22 “Ricerca scientifica di base”
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
ML7 e 22 “Biocatalizzatori”
Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.
Per “enzimi” si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.
ML7 e 22 “Biopolimeri”
Macromolecole biologiche come segue:
a. |
enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; |
b. |
anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici; |
c. |
recettori appositamente progettati o trattati. |
1. |
Per “anticorpi anti-idiotipici” si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi. |
2. |
Per “anticorpi monoclonali” si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule. |
3. |
Per “anticorpi policlonali” si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule. |
4. |
Per “recettori” si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche. |
ML10 “Aeromobile civile”
Gli “aeromobili” elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell’aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.
ML21 e 22 “Sviluppo”
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
ML17 “Dispositivi di estremità”
Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del “robot”.
“Unità attiva di lavorazione”: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
ML4 e 8 “Materiali energetici”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. “Esplosivi”, “Materiali pirotecnici” e “Propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.
ML8 e 18 “Esplosivi”
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
ML7 “Vettori di espressione”
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.
ML 17 “Cella a combustibile”
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
ML13 “Materiali fibrosi o filamentosi”
Comprendono:
a. |
monofilamenti continui; |
b. |
filati e fasci di fibre continui; |
c. |
nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria; |
d. |
coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; |
e. |
materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza; |
f. |
pasta di poliammide aromatica. |
ML15 “Tubi intensificatori di immagine di prima generazione”
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
ML22 “Di pubblico dominio”
Si applica al presente elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione.
Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una “tecnologia” o “software” di essere considerati come “di pubblico dominio”. |
ML5 e 19 “Laser”
Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.
ML10 “Veicoli più leggeri dell’aria”
Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno.
ML17 “Reattore nucleare”
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
ML8 “Precursori”
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
ML21 e 22 "Produzione”
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
ML8 “Propellenti”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
ML4 e 8 “Prodotti pirotecnici”
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria.
ML22 “Necessaria”
Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.
ML7 “Agenti antisommossa”
Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli “agenti antisommossa”).
ML17 “Robot”
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
a. |
in grado di eseguire più funzioni; |
b. |
in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale; |
c. |
avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); |
d. |
dotato di “programmabilità accessibile all’utente” usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico. |
La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
|
ML21 “Software”
Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.
ML19 “Qualificato per impiego spaziale”
Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l’impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.
ML18 e 20 “Superconduttori”
Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).
Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato da una “temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.
ML22 “Tecnologia”
Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.
1. |
I ‘dati tecnici’ possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura. |
2. |
La ‘assistenza tecnica’ può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di ‘dati tecnici’. |
ML21 e 22 “Utilizzazione”
Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.»
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/35 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del 15 marzo 2012
che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, riguardante taluni prodotti agricoli trasformati
(2012/165/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, sono stati fissati prezzi di riferimento interni per le parti contraenti. |
(2) |
Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi. |
(3) |
È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:
a) |
la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; |
b) |
la tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012
Per il Comitato misto
Il presidente
Jacques DE WATTEVILLE
(1) GU L 300 del 31.12.1972, pag.189.
(2) GU L 23 del 26.1.2005, pag.19.
ALLEGATO I
«TABELLA III
Prezzi di riferimento interni dell’UE e della Svizzera
Agricoltura Materia prima |
Prezzo di riferimento interno della Svizzera |
Prezzo di riferimento interno dell'UE |
Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera — Differenza prezzo di riferimento Svizzera/UE |
Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE — Differenza prezzo di riferimento Svizzera/UE |
CHF per 100 kg netti |
CHF per 100 kg netti |
CHF per 100 kg netti |
EUR per 100 kg netti |
|
Frumento tenero |
49,25 |
25,50 |
23,75 |
0,00 |
Frumento (grano) duro |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Segala |
40,25 |
28,95 |
11,30 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
98,30 |
48,75 |
49,55 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
616,00 |
366,75 |
249,25 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
430,40 |
285,75 |
144,65 |
0,00 |
Burro |
1 090,10 |
485,55 |
604,55 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
— |
— |
Uova |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Patate fresche |
41,75 |
17,00 |
24,75 |
0,00 |
Grasso vegetale |
— |
— |
170,00 |
0,00» |
ALLEGATO II
«TABELLA IV
b) |
Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:
|
Rettifiche
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/38 |
Rettifica della decisione di esecuzione 2011/878/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 23 dicembre 2011 )
A causa di un errore materiale, nella tabella 1 dell’allegato, colonna B, la dicitura «D» per Jaguar Cars Ltd, Land Rover e Tata Motors Limited è sostituita da «ND».
A causa di un errore materiale, nella tabella 2 dell’allegato le diciture per Ford-Werke GmbH e Daimler AG nelle colonne G e H e tutte le diciture della colonna I sono sostituite dalle seguenti:
A |
B |
G |
H |
I |
Denominazione del raggruppamento |
Raggruppamento |
Distanza dall’obiettivo corretta |
Massa media |
CO2 media (100 %) |
«FORD-WERKE GmbH |
P1 |
–5,598 |
1 289,52 |
136,601 |
DAIMLER AG |
P2 |
0,400 |
1 532,62 |
160,509 |
HONDA MOTOR EUROPE LTD |
P3 |
|
|
146,866 |
MITSUBISHI MOTORS |
P4 |
|
|
158,122» |