ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.078.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 78

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
17 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 232/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca ( 1 )

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 234/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 235/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

16

 

 

DECISIONI

 

 

2012/155/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 9 marzo 2012, recante nomina di un membro tedesco e di un supplente tedesco del Comitato delle regioni

18

 

 

2012/156/UE

 

*

Decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 marzo 2012, che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013

19

 

 

2012/157/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 [notificata con il numero C(2011) 7260]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/1


REGOLAMENTO (UE) N. 232/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 figura un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo.

(2)

Le sostanze giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) sono coloranti alimentari attualmente autorizzati ad essere utilizzati e figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’attuale autorizzazione tiene conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) fissate nel 1983 (2) dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF).

(3)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») il 23 settembre 2009 (3) ha emesso un parere relativo alla rivalutazione dell’innocuità del giallo di chinolina (E 104) come additivo alimentare. In tale parere l’Autorità raccomanda di abbassare le DGA di detto colorante da 10 mg/kg di peso corporeo/giorno a 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l’Autorità ritiene che le stime del grado di esposizione particolareggiate (tappa 2 e tappa 3) sono in genere ben superiori alle DGA rivedute di 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno. Occorre quindi modificare le condizioni e i livelli di utilizzo del giallo di chinolina (E 104) in modo da non superare le nuove DGA raccomandate dall’Autorità.

(4)

L’Autorità il 27 settembre 2009 (4) ha emesso un parere relativo alla rivalutazione dell’innocuità del giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) come additivo alimentare. In tale parere l’Autorità raccomanda di abbassare la DGA di detto colorante da 2,5 a 1 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l’Autorità ritiene che le stime del grado di esposizione particolareggiate (tappa 3) sono in genere ben superiori alle DGA provvisorie rivedute di 1 mg/kg di peso corporeo/giorno per i bambini maggiori consumatori. Occorre quindi modificare le condizioni e i livelli di utilizzo del giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) in modo da non superare le nuove DGA temporanee raccomandate dall’Autorità.

(5)

L’Autorità il 23 settembre 2009 (5) ha emesso un parere relativo alla rivalutazione dell’innocuità del ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) come additivo alimentare. In tale parere l’Autorità raccomanda di abbassare le DGA da 4 mg/kg di peso corporeo/giorno a 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno. Inoltre, l’Autorità ritiene che le stime del grado di esposizione particolareggiate (tappa 3) sono in genere ben superiori alle DGA rivedute di 0,7 mg/kg di peso corporeo/giorno per i bambini maggiori consumatori. Occorre quindi modificare le condizioni e i livelli di utilizzo del ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) in modo da non superare le nuove DGA raccomandate dall’Autorità.

(6)

È necessario eliminare tali sostanze dal gruppo III di cui alla parte C, punto 3, dell’allegato II. È peraltro opportuno mantenere il limite massimo combinato qualora le sostanze siano utilizzate in associazione con le altre sostanze del gruppo III.

(7)

Per ridurre l’esposizione al di sotto delle DGA raccomandate, occorre rivedere i limiti massimi, in particolare ridurli dello stesso fattore di riduzione dell’assunzione giornaliera raccomandata. A titolo eccezionale, è opportuno autorizzare limiti superiori per taluni prodotti tradizionali che non incidono in misura rilevante sull’esposizione. Alcune disposizioni sono state inoltre eliminate.

(8)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(9)

Per consentire all’industria alimentare di adeguare la sua produzione alle nuove condizioni e ai nuovi livelli di utilizzo di cui al presente regolamento, è opportuno prevedere un regime transitorio.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile dal 1o giugno 2013.

I prodotti alimentari contenenti giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) legalmente immessi sul mercato prima del 1o giugno 2013, ma non conformi alle disposizioni del presente regolamento, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, 14a serie, 1983.

(3)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e le fonti alimentari aggiunte agli alimenti (ANS) relativo alla rivalutazione dell’innocuità del giallo di chinolina (E 104) come additivo alimentare, The EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e le fonti alimentari aggiunte agli alimenti (ANS) relativo alla rivalutazione dell’innocuità del giallo tramonto FCF (E 110) come additivo alimentare, The EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e le fonti alimentari aggiunte agli alimenti (ANS) relativo alla rivalutazione dell’innocuità del ponceau 4R come additivo alimentare, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1)

nella parte C, punto 3), sono eliminate le voci seguenti:

«E 104

Giallo di chinolina»

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S»

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A»

2)

la parte E è modificata come segue:

a)

nelle categorie 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 e 14.1.4 la nota (25) è sostituita dalla seguente:

«(25):

Le quantità di ciascuno dei coloranti E 122 e E 155 non possono essere superiori a 50 mg/kg o mg/l»;

b)

nella categoria 1.7.5 la nota (33) è sostituita dalla seguente:

«(33):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e e E 161b»;

c)

nelle categorie 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 e 04.2.4.1 la nota (34) è sostituita dalla seguente:

«(34):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 122, E 129, E 131 e E 133»;

d)

nelle categorie 04.2.5.2 e 04.2.5.3la nota (31) è sostituita dalla seguente:

«(31):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 120, E 142, E 160d e E 161b»;

e)

nella categoria 9.2 le note (35), (36) e (37) sono sostituite dalle seguenti:

«(35):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b»;

«(36):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b»;

«(37):

Livello massimo per la singola sostanza o per la combinazione di E 102, E 120, E 151, E 160e»;

f)

nella parte E, le seguenti voci E 104, E 110, E 124 sono inserite in ordine numerico nelle categorie alimentari a cui si riferiscono:

Numero della categoria

Numero E

Denominazione

Livello massimo

(mg/l o mg/kg, a seconda dei casi)

Note

Restrizioni/eccezioni

«01.4

Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

01.6.3

Altri tipi di panna

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

5

(61)

Soltanto tipi di panna aromatizzati

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

01.7.3

Croste di formaggio commestibili

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

 

(62):

La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

04.2.4.1

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Soltanto mostarda di frutta

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

20

(61)

Soltanto mostarda di frutta

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

05.2

Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

20

(61)

Tranne ortofrutticoli canditi; prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

Soltanto ortofrutticoli canditi

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

Soltanto ortofrutticoli canditi

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Soltanto ortofrutticoli canditi

E 104

Giallo di chinolina

300

(61)

Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Soltanto prodotti tradizionali della confetteria a base di frutta a guscio o di cacao ricoperti di zucchero in forma di mandorla o di ostia, in genere di lunghezza superiore a 2 cm e consumati di solito in occasione di celebrazioni, ad esempio, matrimoni, comunioni, ecc.

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

05.3

Gomme da masticare (chewing-gum)

E 104

Giallo di chinolina

30

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

05.4

Decorazioni, rivestimenti e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Soltanto decorazioni, rivestimenti e salse, tranne i ripieni

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Soltanto ripieni

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto ripieni

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Soltanto ripieni

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

06.6

Pastelle

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

08.2.3

Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

35

(61)

Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

55

(61)

Soltanto decorazioni e rivestimenti, tranne rivestimento esterno commestibile di pasturmas

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

Soltanto involucro commestibile

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

(62):

La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

09.2

Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

200

(63)

Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(63)

Soltanto in succedanei del salmone a base di Theragra chalcogramma e Pollachius virens

(63):

La quantità totale di E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

09.3

Uova di pesce

E 104

Giallo di chinolina

200

(61)

Tranne uova di storione (caviale)

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

200

(61)

Tranne uova di storione (caviale)

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(61)

Tranne uova di storione (caviale)

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

12.2.2

Condimenti

E 104

Giallo di chinolina

10

(62)

Soltanto condimenti, ad esempio curry in polvere, tandoori

(62):

La quantità totale di E 104 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

12.4

Senape

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

35

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

12.6

Salse

E 104

Giallo di chinolina

20

(64)

Compresi sottaceti, sapori, chutney e picalilli, tranne le salse a base di pomodoro

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

30

(64)

Soltanto in sottaceti e picalilli

(64):

La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

12.9

Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

20

(61)

Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Soltanto surrogati di carne e pesce a base di proteine vegetali

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

13.2

Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5)

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

13.3

Alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa)

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.1.4

Bevande aromatizzate

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

20

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

Tranne latte al cioccolato e prodotti del malto

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.2.3

Sidro e sidro di pere

E 104

Giallo di chinolina

25

(64)

Tranne il cidre bouché

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(64)

Tranne il cidre bouché

(64):

La quantità totale di E 104, E 110 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.2.4

Vino di frutta e made wine

E 104

Giallo di chinolina

20

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

1

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.2.7.1

Vini aromatizzati

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.2.7.2

Bevande aromatizzate a base di vino

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Tranne bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.2.7.3

Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %

E 104

Giallo di chinolina

180

(61)

Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(61)

Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

170

(61)

Soltanto bevande alcoliche con grado alcolico inferiore al 15 %

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

16.

Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

17.1

Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare

E 104

Giallo di chinolina

35

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

35

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

17.2

Integratori alimentari in forma liquida

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.

17.3

Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

E 104

Giallo di chinolina

10

(61)

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

10

(61)

 

(61):

La quantità totale di E 104, E 110, E 124 e dei coloranti del gruppo III non deve superare il massimo previsto per il gruppo III.»

g)

la categoria 08.2.1 è modificata come segue:

i)

la voce per E 110 è sostituita dalla seguente:

 

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

15

 

Soltanto sobrasada»

ii)

la voce per E 124 è sostituita dalla seguente:

 

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

 

Soltanto chorizo/salchichon»

h)

la categoria 14.2.7.1 è così modificata:

i)

le voci e per E 104 e E 110 sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 104

Giallo di chinolina

50

(26) (27)

Soltanto americano, bitter vino

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(27)

Soltanto bitter vino»

ii)

la voce per E 124 è sostituita dalla seguente:

 

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(26) (27)

Soltanto americano, bitter vino»

i)

la categoria 14.2.7.2 è modificata come segue:

i)

le voci e per E 104 e E 110 sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 104

Giallo di chinolina

50

(28)

Soltanto bitter soda

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(28)

Soltanto bitter soda»

ii)

la voce per E 124 è sostituita dalla seguente:

 

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(28)

Soltanto bitter soda»

j)

le seguenti voci per E 104, E 110, E 124 sono eliminate nelle categorie alimentari a cui si riferiscono:

«01.7.5

Formaggio fuso

E 104

Giallo di chinolina

100

(33)

Soltanto formaggio fuso aromatizzato

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(33)

Soltanto formaggio fuso aromatizzato

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

100

(33)

Soltanto formaggio fuso aromatizzato

04.2.1

Ortofrutticoli essiccati

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(34)

Soltanto conserve di frutti rossi

04.2.2

Ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(34)

Soltanto conserve di frutti rossi

04.2.3

Ortofrutticoli in recipienti

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(34)

Soltanto conserve di frutti rossi

04.2.4.1

Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

(34)

Soltanto conserve di frutti rossi

04.2.5.2

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE

E 104

Giallo di chinolina

100

(31)

Tranne crema di marroni

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(31)

Tranne crema di marroni

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

100

(31)

Tranne crema di marroni

04.2.5.3

Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi

E 104

Giallo di chinolina

100

(31)

Tranne crème de pruneaux

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(31)

Tranne crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

100

(31)

Tranne crème de pruneaux

08.2.1

Carne trasformata non trattata termicamente

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

200

 

Soltanto sobrasada

09.2

Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei

E 104

Giallo di chinolina

100

(35)

Soltanto pasta di pesce e crostacei

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(35)

Soltanto pasta di pesce e crostacei

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

100

(35)

Soltanto pasta di pesce e crostacei

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

250

(36)

Soltanto crostacei precotti

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

250

(36)

Soltanto crostacei precotti

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(37)

Soltanto pesce affumicato

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

100

(37)

Soltanto pesce affumicato»


17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 233/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2012

recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie in Danimarca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione 1, lettera b), punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Esso approva programmi nazionali di sorveglianza sullo scrapie negli Stati membri se rispettano una serie di criteri fissati da tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza sullo scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (2), approva inter alia il programma nazionale danese di sorveglianza sullo scrapie e stabilisce garanzie addizionali relative alle aziende e limitazioni ufficiali di movimento in determinate condizioni per ovini e caprini.

(3)

In data 25 novembre 2011, la Danimarca ha sottoposto alla Commissione per approvazione un programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie conforme ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 999/2001. A partire dal 2003 tutti gli ovini e i caprini morti in età superiore ai 18 mesi in Danimarca sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio per lo scrapie senza che fossero confermati casi di scrapie classico. L’obiettivo della modifica al programma nazionale danese consiste dunque nel ridurre il numero di analisi eseguite ogni anno, passando dagli attuali controlli estensivi sull’intero stock di ovini e caprini morti in età superiore ai 18 mesi ai controlli minimi prescritti a norma del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

Data la situazione epidemiologica attualmente favorevole in Danimarca, è il caso di approvare la modifica al programma nazionale di sorveglianza sullo scrapie per tale Stato membro.

(5)

Il programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie non avrà alcuna ripercussione sul commercio poiché le garanzie addizionali e le limitazioni ufficiali di movimento stabilite nel regolamento (CE) n. 546/2006 restano invariate. È dunque opportuno dare applicazione immediata al presente regolamento.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato il programma nazionale modificato di sorveglianza sullo scrapie presentato alla Commissione dalla Danimarca il 25 novembre 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)   GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 28.


17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 234/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

51,1

JO

64,0

MA

55,9

TN

72,8

TR

104,2

ZZ

69,6

0707 00 05

JO

103,9

TR

177,4

ZZ

140,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

64,2

TR

121,2

ZZ

136,8

0805 10 20

EG

51,1

IL

74,2

MA

62,9

TN

61,0

TR

63,2

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

69,0

TR

48,6

ZZ

58,8

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,1

CA

119,9

CL

105,0

CN

115,1

MK

33,9

US

155,8

UY

78,9

ZA

119,9

ZZ

100,2

0808 30 90

AR

92,0

CL

134,9

CN

47,7

ZA

87,3

ZZ

90,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


17.3.2012   

IT

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L 78/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 235/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)   GU L 77 del 16.3.2012, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 17 marzo 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10  (1)

44,97

0,00

1701 12 90  (1)

44,97

1,12

1701 13 10  (1)

44,97

0,00

1701 13 90  (1)

44,97

1,41

1701 14 10  (1)

44,97

0,00

1701 14 90  (1)

44,97

1,41

1701 91 00  (2)

51,35

2,06

1701 99 10  (2)

51,35

0,00

1701 99 90  (2)

51,35

0,00

1702 90 95  (3)

0,51

0,21


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

17.3.2012   

IT

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L 78/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2012

recante nomina di un membro tedesco e di un supplente tedesco del Comitato delle regioni

(2012/155/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni diverrà vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Monika HELBIG il 31 marzo 2012. Un seggio di supplente diverrà vacante in seguito alla nomina della sig.ra Hella DUNGER-LÖPER a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni a partire dal 1o aprile 2012 per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

come membro:

la sig.ra Hella DUNGER-LÖPER, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Europabeauftragte,

e

b)

come supplente:

il sig. Bernd KRÖMER, Staatssekretär für Inneres bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

I. AUKEN


(1)   GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)   GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


17.3.2012   

IT

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L 78/19


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2012

che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria con effetto al 1o gennaio 2013

(2012/156/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo quanto dispone l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(2)

Secondo quanto dispone l'articolo 175 TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174 TFUE. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 TFUE e concorrono alla loro realizzazione.

(3)

L'articolo 121, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio, al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, sorvegli l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.

(4)

L'articolo 126 TFUE fa obbligo agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(5)

A norma dell'articolo 177 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del Fondo di coesione, che eroga contributi finanziari per progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

(6)

Secondo quanto convenuto dagli Stati membri nel protocollo (n. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, il Fondo di coesione eroga contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 126 TFUE.

(7)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 stabilisce le condizioni applicabili all'assistenza del Fondo di coesione, per fruire della quale gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell'articolo 126 TFUE (2). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione nei confronti di uno Stato membro beneficiario qualora: i) il Consiglio abbia deciso, conformemente all'articolo 126, paragrafo 6, TFUE (3), che esiste un disavanzo pubblico eccessivo nello Stato membro interessato; e ii) abbia determinato, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, TFUE (4), che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE (5), per correggere il disavanzo pubblico eccessivo entro il termine stabilito. Tale sospensione degli impegni dovrebbe avere luogo con effetto al 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione

(8)

Il 5 luglio 2004, con decisione 2004/918/CE (6), il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha adottato una prima raccomandazione il 5 luglio 2004, una seconda raccomandazione l'8 marzo 2005 e una terza raccomandazione il 10 ottobre 2006, rivolte all'Ungheria a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato la sua quarta raccomandazione all'Ungheria a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, («raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009») volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccesivo entro il 2011. In particolare, all'Ungheria è stato raccomandato di: i) contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel 2009 applicando in modo rigoroso le misure correttive adottate e annunciate per rispettare l'obiettivo del 3,9 % del PIL; ii) mettere in atto in modo rigoroso, a partire dal 2010, le misure di risanamento necessarie per ottenere una riduzione costante del disavanzo strutturale e una nuova diminuzione del disavanzo nominale, con un maggiore ricorso a misure strutturali che garantiscano un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche; iii) definire e adottare tempestivamente le misure di risanamento necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011; iv) garantire almeno uno sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,5 % del PIL per il periodo 2010-2011; e v) garantire che il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL sia ricondotto a una traiettoria nettamente discendente.

(9)

Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/139/UE (7) a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, nella quale stabilisce che l'Ungheria non ha preso misure efficaci in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009. In tale decisione il Consiglio afferma che l'Ungheria ha formalmente rispettato il valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2011, ma non ha ottenuto questo risultato grazie a una correzione strutturale e sostenibile. L'eccedenza di bilancio del 2011 è dovuta a consistenti entrate straordinarie di ammontare superiore al 10 % del PIL ed è stata accompagnata da un deterioramento strutturale cumulato del 2,75 % del PIL nel 2010 e nel 2011, mentre il miglioramento cumulato del saldo di bilancio raccomandato era dello 0,5 % del PIL. Inoltre, mentre le autorità intendono attuare nel 2012 misure strutturali sostanziali per ridurre il disavanzo strutturale al 2,6 % del PIL, il valore di riferimento del 3 % del PIL sarebbe nuovamente rispettato solo grazie a misure straordinarie di quasi l'1 % del PIL. Infine, si prevede che nel 2013 il disavanzo (pari al 3,25 % del PIL) supererà ancora una volta il valore di riferimento stabilito dal TFUE, anche tenendo conto delle misure aggiuntive annunciate dopo le previsioni formulate nell'autunno 2011 dai servizi della Commissione. L'aumento del disavanzo nel 2013 sarebbe dovuto principalmente al fatto che le entrate straordinarie sono state, come previsto, soppresse, mentre non tutte le riforme strutturali programmate sono state sufficientemente precisate. Nel complesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che la risposta delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE è stata insufficiente.

(10)

Pertanto, nel caso dell'Ungheria si danno le due condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può quindi sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione con effetto al 1o gennaio 2013. La decisione relativa all'importo degli impegni da sospendere dovrebbe garantire che la sospensione sia efficace e proporzionata, tenuto conto dell'attuale situazione economica generale nell'Unione europea e della relativa importanza del Fondo di coesione per l'economia dello Stato membro interessato. Di conseguenza, è opportuno, nel caso di una prima applicazione a uno Stato membro dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, fissare tale importo al 50 % della dotazione dei fondi di coesione per il 2013, senza superare il livello massimo dello 0,5 % del PIL nominale dello Stato membro interessato previsto dai servizi della Commissione.

(11)

Poiché la sospensione riguarda solo gli impegni, la realizzazione di progetti nei settori dei trasporti e dell'ambiente o gli impegni già presi al momento della sospensione non saranno compromessi se saranno rapidamente attuate le misure correttive necessarie. Poiché la sospensione degli impegni prende effetto l'anno seguente, la realizzazione dei progetti in corso potrà proseguire per un periodo prolungato e le autorità disporranno del tempo necessario per adottare misure dirette a ripristinare condizioni macroeconomiche e di bilancio che favoriscano la crescita sostenibile e l'occupazione.

(12)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1084/2006, qualora entro il 22 giugno 2012, o successivamente, constati che l'Ungheria ha adottato le necessarie misure correttive, il Consiglio deciderà senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria sono sospesi per un importo di 495 184 000 EUR (a prezzi correnti) con effetto dal 1o gennaio 2013.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

(2)  Che sostituisce l'articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(3)  Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 6, del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(4)  Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 8, del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(5)  Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

(6)   GU L 389 del 30.12.2004, pag. 27.

(7)   GU L 66 del 6.3.2012, pag. 6.


17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009

[notificata con il numero C(2011) 7260]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/157/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma del trattato (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

In base alle informazioni che la Commissione ha letto sulla stampa a proposito dei pagamenti compensativi per un importo pari a 425 milioni di EUR destinati a essere versati dall’Organismo greco di assicurazioni agricole (di seguito, ELGA) a seguito delle proteste condotte in Grecia nel gennaio 2009 da un considerevole numero di produttori agricoli per le perdite di reddito subite nel 2008 a causa delle avverse condizioni climatiche, il 4 febbraio 2009 è stata organizzata una riunione bilaterale con le autorità greche. In seguito alla riunione, la Rappresentanza permanente di Grecia presso l’Unione europea ha trasmesso informazioni in merito alla succitata misura con lettera datata 9 febbraio 2009.

(2)

Con lettera del 23 febbraio 2009, la Commissione domandava ulteriori precisazioni. Con lettera datata 20 marzo 2009, le autorità greche hanno risposto alla Commissione che ELGA aveva assunto un prestito per i pagamenti compensativi in oggetto pari a 425 milioni di EUR, nonché un ulteriore prestito per 444 milioni di EUR, gran parte dei quali destinati a risarcimenti per danni alla produzione vegetale e al bestiame nell’esercizio 2008, anch’essi provocati da cause coperte da ELGA.

(3)

I servizi della Commissione avevano chiesto ulteriori informazioni con lettera del 4 maggio 2009. Le autorità greche hanno risposto con lettera del 16 giugno 2009. Con lettera del 13 luglio 2009, i servizi della Commissione avevano informato le autorità greche che la misura riguardante i pagamenti compensativi pari a 425 milioni di EUR per il 2009 è stata registrata quale caso presunto con il n. CP 196/2009 e che la misura riguardante i pagamenti compensativi di 444 milioni di EUR versati nel 2008 è stata considerata, per la parte riguardante i risarcimenti per danni dovuti a cause coperte dall’organismo assicurativo ELGA, un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 (*1) del trattato CE (2), ed è stata registrata con il numero NN 39/09.

(4)

Facendo seguito alla lettera di risposta delle autorità greche del 18 agosto 2009 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni con lettera del 14 settembre 2009; con la stessa lettera la Commissione ha altresì informato le autorità greche del fatto che, facendo seguito alle informazioni fornite dalle stesse autorità (vale a dire che i pagamenti compensativi di 425 milioni di EUR per l’anno 2009 erano stati erogati agli agricoltori interessati), tali pagamenti erano stati anch’essi registrati quali aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999, sempre con il numero NN 39/09.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 marzo 2010 (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di terzi, che sono state inviate alle autorità greche con lettera datata 6 maggio 2010. Le autorità greche hanno comunicato i loro commenti sulle osservazioni dei terzi interessati il 21 luglio 2010.

(6)

Le autorità greche hanno fornito informazioni supplementari sui pagamenti in questione il 4 giugno 2010, il 10 settembre 2010 e il 14 settembre 2010. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 17 novembre 2010. Le autorità greche hanno risposto con lettera del 9 marzo 2011.

(7)

Su richiesta delle autorità greche, il 31 marzo 2011 ha avuto luogo una riunione bilaterale con i servizi della Commissione. In seguito a tale riunione le autorità greche hanno inviato informazioni aggiuntive l’11 maggio 2011 e il 12 luglio 2011. Su richiesta delle autorità greche, l’11 novembre 2011 ha avuto luogo una seconda riunione bilaterale con i servizi della Commissione.

II.   DESCRIZIONE

(8)

Secondo quanto stabilito dalla legge greca n. 1790/1988 (di seguito «legge n. 1790/1988»), relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’organismo greco delle assicurazioni agricole e ad altre disposizioni (4) è stato istituito un organismo di pubblica utilità denominato «Organismo greco delle assicurazioni agricole (ELGA)». Si tratta di una persona giuridica di diritto privato interamente di proprietà statale sottoposto al controllo del ministro dell’agricoltura, conformemente all’articolo 12 della legge summenzionata. ELGA gestisce le voci iscritte nel suo bilancio conformemente alle decisioni del proprio consiglio di amministrazione, i cui membri sono designati con decisione del ministro dell’agricoltura. Il compito di ELGA è in particolare quello di assicurare la produzione vegetale e zootecnica nonché il capitale vegetale e zootecnico delle aziende agricole, contro danni causati da rischi naturali.

(9)

Ai sensi dell’articolo 3 bis (5) della legge n. 1790/1988, il regime di assicurazione offerto da ELGA è obbligatorio e comprende rischi naturali, segnatamente rischi d’inondazione, tempesta, gelo, freddo eccessivo, neve, grandine, alte temperature ed eccessivo irraggiamento solare, precipitazioni eccessive o fuori stagione, siccità, malattie entomologiche e fitopatologiche delle colture vegetali, malattie epizootiche, fulmini come causa di incendio, terremoti, nonché rischi causati dal mare, danni alle produzioni vegetali causati da animali selvatici come pure una serie di malattie dei bovini, ovini e caprini.

(10)

Ai sensi dell’articolo 5 bis (6) della legge n. 1790/1988, i produttori di prodotti agricoli beneficiari del regime di assicurazione descritto al considerando 9 sono tenuti a versare un contributo assicurativo specifico a favore di ELGA. Si tratta di un onere imposto dal legislatore che colpisce le vendite e gli acquisti di prodotti agricoli nazionali, i cui proventi sono intesi a finanziare ELGA in quanto organismo preposto a prevenire e risarcire danni alle aziende agricole causati da rischi naturali.

(11)

Ai sensi dell’articolo 5 bis della legge n. 1790/1988 il contributo assicurativo specifico è fissato al 3 % per i prodotti di origine vegetale e allo 0,5 % per i prodotti di origine animale (7). Tali tassi sono stabiliti dai ministri competenti, sulla base di una proposta di ELGA al ministro dell’agricoltura. Le entrate di ELGA provenienti dal contributo assicurativo specifico, percepite dall’amministrazione delle imposte, entrano nel bilancio dello Stato come entrate dello Stato e sono iscritte in una linea specifica delle entrate. Gli introiti vengono riversati ad ELGA dal bilancio del ministero dell’Agricoltura, ribattezzato ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione, mediante la costituzione annuale di una voce di capitale d’importo equivalente, su proposta di ELGA al ministero appena citato. ELGA non può avere ulteriore voce in capitolo riguardo all’importo del contributo o dei pagamenti degli indennizzi.

(12)

Sono soggette all’assicurazione ELGA le persone fisiche o giuridiche che abbiano la proprietà e la gestione di imprese dedite all’agricoltura, all’allevamento, all’avicoltura, all’apicoltura, alla pesca, all’acquicoltura e ad attività simili. Le entrate di ELGA sono costituite in particolare dai proventi del contributo assicurativo specifico. Inoltre, conformemente alla legge n. 3147/2003, ad ELGA compete altresì di versare aiuti nell’ambito dei programmi istituiti in caso di estrema necessità riguardanti i risarcimenti dei danni al capitale vegetale e al capitale fisso a seguito di calamità naturali, eventi straordinari o avversità atmosferiche. Tali aiuti sono finanziati dal bilancio dello Stato o mediante assunzione di prestiti. I programmi riguardano aiuti di Stato che sono approvati con decisioni della Commissione.

(13)

Con decreto n. 262037, del 30 gennaio 2009, del ministro dell’economia e del ministro dello sviluppo rurale (di seguito «il decreto interministeriale») sono state previste, in via eccezionale, compensazioni per un importo di 425 milioni di EUR per danni subiti nel 2008. Secondo il decreto interministeriale, tali pagamenti dovranno essere versati da ELGA in seguito alla riduzione della produzione di talune colture vegetali, indicate nello stesso decreto, sopravvenuta durante la campagna 2008 a causa di avverse condizioni atmosferiche, come siccità, alte temperature e piogge nonché di malattie entomologiche e fitopatologiche delle colture in questione. Erano state danneggiate le coltivazioni di mandorli, ciliegi, albicocchi, pruni, peri e meli, di talune varietà di pesco, di asparagi, tabacco orientale, patate, cotone, di oliveti e di cereali.

(14)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, per stabilire la soglia di danno subito da talune colture (cereali, cotone) sono stati presi in considerazione non solo la perdita di produzione ma anche il deterioramento della sua qualità. La perdita o la minor qualità della produzione sono state causate da una combinazione di eventi meteorologici e di fitopatie dovute alle avverse condizioni atmosferiche che hanno inciso sulle colture interessate nel corso del 2008.

(15)

Per pagare i risarcimenti, ELGA ha stipulato un prestito con una banca per un importo di 425 000 000 EUR. Il prestito sarà rimborsato in dieci anni (dal 2010 al 2019). Per i primi tre anni (dal 2010 al 2012) sul prestito gravano gli interessi e il prelievo da parte dello Stato greco, che ammontano annualmente a 28 513 250 EUR, mentre per i sette anni successivi (dal 2013 al 2019) su di esso gravano gli interessi, l’ammortamento del capitale e il prelievo da parte dello Stato greco, che ammonteranno, rispettivamente a: 89 227 536 EUR nel 2013,85 087 786 EUR nel 2014, 81 025 536 EUR nel 2015, 76 963 286 EUR nel 2016, 72 901 036 EUR nel 2017, 68 838 786 EUR nel 2018 e infine a 64 776 536 EUR nel 2019. Il prestito assunto da ELGA è coperto dalla garanzia dello Stato greco.

(16)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, i risarcimenti versati da ELGA nel 2008 per danni coperti dall’assicurazione ammontavano a 386 986 648 EUR. L’importo proveniva in parte (88 353 000 EUR) dai contributi assicurativi e in parte dalle entrate ottenute grazie a un prestito di 444 milioni di EUR.

(17)

ELGA ha contratto un prestito bancario per 444 milioni di EUR sulla base dell’articolo 13 della legge greca n. 3074/2002 e dell’articolo 28, paragrafo 17, della legge greca n. 3147/2003. Il prestito sarà rimborsato in dieci anni (dal 2009 al 2018). Per i primi tre anni (dal 2009 al 2011) sul prestito gravano gli interessi e il prelievo da parte dello Stato greco, che ammontano annualmente a 23 709 600 EUR, mentre per i sette anni successivi (dal 2012 al 2018) su di esso gravano gli interessi, l’ammortamento del capitale e il prelievo da parte dello Stato greco, che ammonteranno, rispettivamente a: 87 138 171 EUR nel 2012, 83 789 143 EUR nel 2013, 80 395 714 EUR nel 2014, 77 002 286 EUR nel 2015, 73 608 857 EUR nel 2016, 70 215 429 EUR nel 2017 e infine a 66 822 000 EUR nel 2018. Il prestito assunto da ELGA è coperto dalla garanzia dello Stato greco.

(18)

L’altra parte del prestito, pari a 145 366 352 EUR, era destinata all’erogazione di aiuti di Stato approvati con decisioni della Commissione nell’ambito dei programmi di pianificazione istituiti per casi di estrema necessità a causa degli incendi verificatesi nel 2006 e 2007. Questa parte delle entrate di ELGA non è oggetto della presente decisione.

III.   DUBBI SOLLEVATI DALLA COMMISSIONE NELL’AMBITO DELL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO D’ESAME

1.   Sull’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE

(19)

Misure concesse mediante risorse statali: la Commissione ha ritenuto che tale condizione era soddisfatta nel caso in esame, posto che la normativa nazionale in causa (cfr. considerando 11) stabilisce chiaramente che le prestazioni fornite da ELGA vengono finanziate tramite risorse statali e che queste ultime sono imputabili allo Stato.

(20)

Nel quadro delle informazioni fornite prima dell’apertura dell’indagine, le autorità greche avevano indicato che prevedevano di aumentare la percentuale del contributo per l’assicurazione speciale al fine di aumentare le entrate di ELGA. Le informazioni fornite sull’aumento delle entrate di ELGA non contenevano però elementi precisi che permettessero di concludere che un simile aumento sarebbe stato sufficiente per rimborsare i prestiti assunti e pagare i risarcimenti ai produttori nel periodo considerato. Non si poteva escludere, pertanto, che le misure in questione sarebbero state finanziate anche da altre risorse statali a disposizione di ELGA.

(21)

Misure che incidono sugli scambi e falsano o minacciano di falsare la concorrenza: i risarcimenti versati nel 2008 da ELGA nell’ambito del regime di assicurazione obbligatoria riguardavano diversi prodotti agricoli greci di origine vegetale e zootecnica, mentre quelli pagati nel 2009 riguardavano diverse colture vegetali (cfr. considerando 13). La Commissione ha quindi constatato, nella fase di apertura del procedimento, che i risarcimenti in questione avvantaggiavano i produttori locali rispetto ad altri produttori dell’Unione ai quali non era destinato un simile sostegno. Il settore agricolo è aperto alla concorrenza a livello dell’Unione ed è quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione promossa a livello di Stato membro. Pertanto, i risarcimenti in questione minacciano di falsare la concorrenza sul mercato interno e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

(22)

Misure che favoriscono alcune imprese o alcune produzioni: trattandosi di stabilire se i pagamenti di ELGA nell’ambito del regime di assicurazione obbligatoria contro rischi naturali abbiano conferito un vantaggio selettivo, la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, la selettività della misura risulta dal fatto che i risarcimenti versati da ELGA si limitavano solo ad alcune produzioni agricole.

La Commissione ha ritenuto che si potrebbe sostenere che le caratteristiche del settore agricolo e la sua particolare dipendenza da determinate condizioni climatiche, nonché la sua vulnerabilità nei confronti dei rischi naturali in Grecia, rendesse necessaria l’applicazione del regime statale in modo da assicurare un livello minimo di compensazione basato sul principio di solidarietà. Nella misura in cui i risarcimenti versati da ELGA nell’ambito del regime di assicurazione obbligatorio sono finanziati con entrate provenienti da contributi speciali di assicurazione, la Commissione ha ritenuto di poter considerare che non procurassero vantaggi indebiti ai beneficiari.

Nondimeno, tale giustificazione, che si fonda sulla logica e sulla natura del regime, non può essere estesa agli ulteriori interventi finanziari dello Stato greco per il regime in questione (al di là del finanziamento mediante i contributi obbligatori). Tuttavia, la Commissione non disponeva nella fase di apertura del procedimento di elementi di prova sufficienti per arrivare a tale conclusione. In particolare, la Commissione nutriva dei dubbi sul fatto che le misure in questione fossero state finanziate senza ulteriori interventi da parte dello Stato.

(23)

Pertanto, la Commissione aveva concluso in sede di apertura del procedimento di non poter escludere che i risarcimenti versati da ELGA nel 2008 e nel 2009 nell’ambito del regime di assicurazione obbligatoria rientrassero nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che costituissero aiuti di Stato.

2.   Qualificazione delle misure come aiuti illegali

(24)

La Commissione ha ritenuto che si tratti di aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999, poiché tali aiuti sono stati concessi e versati senza essere stati preventivamente notificati.

3.   Valutazione preliminare della compatibilità degli aiuti

(25)

Dato che le autorità greche avevano sostenuto che le misure in oggetto non costituiscono degli aiuti di Stato, al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie per poter valutare la compatibilità degli aiuti con le disposizioni dei testi giuridici applicabili al momento della concessione, vale a dire nel 2008 e 2009. In particolare, si tratta degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (8) (di seguito, «gli orientamenti»), in particolare del capitolo V.B relativo agli aiuti per il risarcimento di danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola.

(26)

Sulla base delle informazioni fornite, sembra che i risarcimenti previsti per la maggior parte delle colture interessate riguardassero danni che avevano raggiunto una soglia minima del 30 %, tenendo conto delle perdite di produzione o del deterioramento della qualità per alcune produzioni, verificatesi nel corso dell’anno, a causa di una combinazione di diverse avversità atmosferiche e, per talune colture, di fitopatie. Le informazioni trasmesse dalle autorità greche non fornivano dati sul metodo di calcolo delle compensazioni.

(27)

La Commissione, pertanto, dubitava che tali aiuti potessero essere dichiarati compatibili con il capitolo V.B degli orientamenti.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(28)

Le parti interessate che hanno presentato le loro osservazioni sono: il Comitato europeo di collegamento dei commerci agroalimentari (di seguito Celcaa), il Comitato del commercio dei cereali, degli alimenti per animali, degli oleaginosi, dell’olio d’oliva, degli oli e grassi e delle agroforniture (di seguito Coceral), nonché una terza parte che ha chiesto che la sua identità non venga rivelata.

(29)

Trattandosi di commercianti indipendenti (la terza parte interessata) e di organismi quali il Coceral e il Celcaa, che hanno come obiettivo la tutela degli interessi dei commercianti indipendenti, le parti interessate ritengono che gli aiuti in questione — originariamente concessi ad agricoltori — fossero in ultima analisi percepiti da cooperative e dalle loro associazioni che, occupandosi in esclusiva della movimentazione dei prodotti agricoli, sono pertanto in concorrenza con i commercianti indipendenti.

(30)

Secondo le parti interessate, la Grecia non ha fornito prove che possano dimostrare che i risarcimenti in questione siano stati accordati per perdite causate da avversità atmosferiche. Le autorità greche non hanno presentato una descrizione analitica della natura delle condizioni climatiche in questione che ne comprovasse la conformità agli orientamenti.

(31)

Secondo il parere delle parti interessate, le autorità greche non hanno indicato né il metodo di calcolo utilizzato per quanto riguarda i risarcimenti in questione né la soglia minima della perdita subita. Inoltre, i suddetti risarcimenti si limitavano ad alcuni prodotti agricoli, nonostante che i produttori di altri prodotti esclusi dal risarcimento avessero subito delle perdite nelle rispettive produzioni.

(32)

Le parti interessate erano inoltre del parere che la concessione dei risarcimenti in questione abbia inciso sulla formazione del prezzo dei prodotti finali, a causa della diminuzione dei prezzi dei prodotti che ne hanno fruito. Pertanto, gli aiuti in questione hanno procurato un vantaggio economico ai produttori interessati, consentendo loro di commercializzare, usufruendo di particolari condizioni, anche le produzioni non colpite da condizioni atmosferiche avverse e falsando in tal modo la concorrenza. Gli agenti commerciali privati (ad esempio: commercianti, mulini per produzione di farina, mangimifici, avicoltori, allevatori di suini) sono stati d’altra parte costretti ad adottare una politica tariffaria imposta dalle cooperative agricole e dalle loro associazioni: ciò ha posto tali cooperative in una situazione di monopolio.

(33)

Inoltre, la copertura offerta da ELGA rispetto ai rischi cui è esposto il settore agricolo dovrebbe rispettare i principi di proporzionalità e di parità. Secondo il parere delle parti interessate, non è accettabile che i risarcimenti versati da ELGA nel 2008 e 2009 raggiungessero importi tre e quattro volte superiori, rispettivamente, agli importi complessivi dei contributi di assicurazione per gli stessi anni.

(34)

Sempre secondo le parti interessate, con il nuovo prestito assunto per l’anno 2009 ELGA ha «ipotecato» eccessivamente le entrate che riceverà nei prossimi 10 anni, in quanto attraverso tali entrate doveva già far fronte al rimborso del prestito contratto per il 2008 e per il quale aveva «ipotecato» preventivamente i contributi assicurativi per gli anni successivi. Le parti interessate segnalano inoltre l’esistenza di due prestiti supplementari che ELGA ha assunto nel 2009: un prestito di 350 milioni di EUR stipulato con la Banca del Pireo e un prestito di 112 milioni di EUR stipulato con la Banca agricola di Grecia e la Banca nazionale di Grecia.

(35)

Le parti interessate erano inoltre dell’avviso che i prestiti di 444 milioni di EUR e di 415 milioni di EUR, costituiscono entrate supplementari che si aggiungono ai contributi d’assicurazione il cui pagamento è previsto dalla legge in forma di prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato greco. Tali prestiti dovrebbero pertanto essere considerati come risorse statali.

V.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GRECIA

1.   Osservazioni generali sui pagamenti compensativi concessi nel 2008 e 2009

(36)

Secondo le autorità greche, i pagamenti compensativi versati da ELGA per gli anni 2008 e 2009 non costituiscono aiuti di Stato.

Il finanziamento del regime di assicurazione in questione è assicurato dai contributi speciali obbligatori pagati dagli agricoltori. Dato che tale regime assicurativo è disciplinato dal principio della solidarietà sociale, da un lato i contributi speciali obbligatori non devono essere strettamente proporzionati al rischio assicurato e, dall’altro, l’importo delle prestazioni corrisposte non è necessariamente proporzionato ai redditi dell’assicurato (9). Pertanto, secondo le autorità greche, in questo caso si tratta di veri e propri indennizzi versati a risarcimento dei danni causati da avversità atmosferiche sulla produzione agricola, conformi alla legislazione greca sulle assicurazioni agricole erogate da ELGA.

Inoltre, sempre secondo le autorità greche, ELGA è in grado di pagare a scadenza i suoi obblighi finanziari nell’ambito del sistema di assicurazione obbligatoria. Tale capacità finanziaria viene rafforzata dall’attuazione della nuova legge n. 3877/2010 riguardante il sistema di protezione e di assicurazione dell’attività agricola che prevede fonti di finanziamento supplementari a favore di ELGA. Nella maggior parte dei casi la suddetta legge aumenta il contributo assicurativo speciale (che passa dal 3 % al 4 % per i danni alle produzioni vegetali e dallo 0,50 % allo 0,75 % per i danni alla produzione zootecnica). Inoltre, la nuova legge stabilisce un’assicurazione facoltativa per perdite non coperte da assicurazione obbligatoria e un’assicurazione generale che dovrà essere versata a favore di ELGA dalle persone fisiche che non siano agricoltori a titolo principale e dalle persone giuridiche che detengano azioni che in maggioranza non appartengono ad agricoltori che svolgono attività agricola a titolo principale.

(37)

Tuttavia, nonostante il fatto che i pagamenti compensativi andrebbero considerati come aiuti di Stato, le autorità greche ritengono che siano compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato nonché con gli orientamenti. Le autorità hanno fornito ai servizi della Commissione dati dettagliati per ciascun aiuto concesso da ELGA nel 2008 e nel 2009, indicando il nome e il numero di codice fiscale dell’agricoltore interessato, il dipartimento in cui si trova la parcella, il tipo di coltura, l’unità di misura della coltura e il numero di unità utilizzate, l’importo dell’aiuto e la data di concessione, la descrizione e il livello del danno rispetto alla produzione normale.

(38)

Per ciò che riguarda i pagamenti compensativi per gli anni 2008 e 2009 per danni che hanno distrutto oltre il 30 % della produzione vegetale normale, le autorità sostengono che sono state rispettate tutte le condizioni di cui ai punti da 124 a 130 degli orientamenti e di cui all’articolo 11 del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli (10) (di seguito denominato «il regolamento di esenzione»).

(39)

Secondo il parere delle autorità greche gli aiuti in questione sono stati versati ai produttori interessati o a organizzazioni di produttori alle quali i produttori sono affiliati, in conformità degli orientamenti e del regolamento di esenzione di cui sopra. Le autorità greche hanno confermato in particolare:

a)

che l’importo degli aiuti non ha superato in nessun caso quello delle perdite effettive subite dai produttori;

b)

per ciò che riguarda le intensità degli aiuti, le autorità greche hanno confermato che le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di esenzione sono state rispettate, in quanto ELGA non ha versato alcun risarcimento superiore al 74,8 % della diminuzione delle entrate dalla vendita del prodotto a causa delle avverse condizioni climatiche;

c)

che dall’importo massimo delle perdite ammesse a beneficiare degli aiuti sono stati dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche;

d)

che il calcolo delle perdite è stato effettuato a livello delle singole aziende; e

e)

che la decisione di concessione degli aiuti in causa, nonché il loro pagamento, hanno avuto luogo entro i termini fissati all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione, e cioè, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla perdita;

f)

gli aiuti in questione non sono cumulati con altri aiuti di Stato, né con i contributi finanziari concessi dagli Stati membri o dall’Unione per i medesimi costi ammissibili. I produttori interessati non avevano ricevuto aiuti per risarcire la stessa perdita sulla base di un unico atto giuridico; in altre parole, questi aiuti sono stati concessi o ai sensi degli orientamenti, oppure del regolamento di esenzione, oppure del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (11) (di seguito denominato «il regolamento de minimis») o infine della comunicazione del 22 gennaio 2009 per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (di seguito denominata «la comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario») (12).

(40)

Per quanto riguarda il metodo di calcolo della produzione normale, le autorità greche hanno fornito informazioni pertinenti e hanno confermato che sono state rispettate le condizioni previste al paragrafo 128 degli orientamenti, secondo cui in caso di utilizzazione di un metodo alternativo quest’ultimo dovrà essere rappresentativo e non basato su rese eccessivamente elevate. In particolare, la valutazione dei danni causati da avversità atmosferiche viene effettuata in loco da agronomi, presso le singole aziende e sulla base di stime, come prevede il regolamento sulle assicurazioni prestate da ELGA. Nel corso del controllo in loco l’agronomo-valutatore misura la superficie della particella con tutti i mezzi idonei (metro a nastro, carte di identificazione delle parcelle, dispositivo GPS) e, in caso di colture arboree, conta il numero di alberi. In seguito il tecnico procede a una stima della produzione attesa della parcella, tenendo conto delle tecniche colturali impiegate (in particolare densità di impianto, sistema di potatura degli alberi, colture precoci ottenute utilizzando fogli di plastica, sistema di irrigazione), della varietà delle specie coltivate, della coltura precedente nel caso di colture annuali, dei metodi di difesa delle colture (in particolare riguardo alla fertilizzazione e alla lotta contro i parassiti), della produttività del suolo e delle eventuali peculiarità dell’anno di produzione (ad esempio siccità o problemi di allegagione). Infine, viene valutata la percentuale del danno sulla produzione attesa della particella. Affinché sia possibile determinare la percentuale del danno, vengono effettuati campionamenti in diversi punti della parcella tenendo conto della perdita quantitativa della produzione attesa, del deterioramento conseguente al danno, della lotta colturale a seguito del verificarsi del danno (ad esempio: necessità di un’ulteriore protezione vegetale o di un’ulteriore sarchiatura o dell’eliminazione dei frutti danneggiati).

2.   Osservazioni specifiche sui pagamenti compensativi concessi nel 2008

(41)

Tra gli aiuti erogati da ELGA nel corso dell’anno 2008, per un importo di 386 986 648 EUR, ai produttori sono stati versati risarcimenti per 373 257 465,71 EUR per compensare perdite alle produzioni vegetali causate da avversità atmosferiche. Per gli aiuti in questione ELGA ha applicato l’articolo 6 del regolamento di assicurazione della produzione vegetale relativo ai risarcimenti destinati ai produttori di prodotti agricoli per riparare alle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche previste dalla legge nazionale n. 1790/1988 che istituisce il sistema di assicurazione di ELGA.

(42)

Per gli aiuti in questione la Grecia ha presentato informazioni meteorologiche riguardo alle avversità atmosferiche verificatesi durante la campagna 2007-2008. Il verificarsi di tali fenomeni meteorologici è stato formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche. Si tratta, in particolare, della canicola che ha colpito tutto il paese alla fine dei mesi di giugno e luglio 2007, delle forti piogge che si sono abbattute in diverse regioni del paese nell’ottobre 2007 e dei venti catabatici caldi e secchi che hanno colpito Creta lo stesso mese, delle tempeste e della grandine dell’inizio del mese di agosto 2008 in alcuni dipartimenti del nord-ovest e del centro della Grecia continentale, nonché delle tempeste scatenatesi alla fine del mese di agosto nelle regioni di Magnesia e Beozia, nell’Attica orientale e nelle isole di Creta e dell’Eubea.

In particolare, i risarcimenti in questione sono state concessi per danni che superavano i tassi di produzione normale, riportati di seguito (13):

Percentuale minima di danno rispetto alla produzione normale

Importo totale dei risarcimenti

(EUR)

Numero di particelle agricole che hanno subito perdite

% dell’importo totale dei risarcimenti

20-29

26 063 999,19

101 162

6,98

30-100

347 193 466,52

565 244

93,02

Totale

373 257 465,71

666 406

100

Inoltre, ELGA ha concesso risarcimenti supplementari per un importo di 2 472 785,97 EUR a produttori che hanno subito, durante la medesima campagna 2007-2008, delle perdite successive sulla stessa coltura a causa delle avversità atmosferiche. Per il 6,98 % dell’importo totale dei risarcimenti i danni avevano inciso sulla produzione normale con percentuali tra il 20 % e il 30 %, mentre per il restante 93,02 % il danno aveva distrutto più del 30 % della produzione normale.

(43)

Inoltre, tra gli aiuti erogati da ELGA agli agricoltori nell’anno 2008 si trovano anche i seguenti:

a)

aiuti dell’ordine di 7 338 119,74 EUR per perdite al capitale zootecnico. Tra queste perdite, un importo pari a 1 860 279,67 EUR corrispondeva a perdite al capitale zootecnico derivanti da avverse condizioni atmosferiche; un importo pari a 3 188 825,78 EUR rappresentava perdite a causa di malattie o affezioni animali mentre 2 289 014,29 EUR si riferivano a perdite causate da altri danni (come gli attacchi di animali selvatici, orsi, lupi e cani randagi). Tali aiuti sono considerati dalle autorità greche come dei veri risarcimenti nel quadro del sistema di assicurazione obbligatoria e non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

b)

aiuti dell’ordine di 114 374,86 EUR per perdite alla produzione vegetale causate da orsi. Tali aiuti sono erogati nel quadro del programma «LIFE» per la protezione dell’orso bruno in Grecia. L’intensità dell’aiuto raggiungeva il 100 %; e

c)

aiuti per un importo di 3 803 901,72 EUR per azioni correttive in seguito ad errori amministrativi nelle relazioni di valutazione riguardanti perdite alla produzione vegetale e al capitale zootecnico. Gli errori, rilevati solo dopo l’erogazione degli aiuti agli agricoltori, rappresentavano debiti di ELGA nei confronti dei beneficiari interessati.

3.   Osservazioni specifiche sui pagamenti compensativi concessi nel 2009

(44)

Nella tabella che segue sono riportati i prodotti interessati dai danni, le condizioni climatiche all’origine dei danni e la descrizione di questi ultimi, in relazione ai risarcimenti versati nel 2009 in base al decreto interministeriale del 30 gennaio 2009, pari a 415 019 452 EUR.

Prodotti agricoli

Importo totale dei risarcimenti

(EUR)

Avverse condizioni climatiche

Descrizione del danno causato

1.

Mandorle

Ciliege

Albicocche (varietà Bebecou)

Mele

Prugne

Pere

56 580 555

(per tutti i prodotti)

Alte temperature e canicola,

inverno caldo e secco,

siccità protratta,

variazioni improvvise di temperatura

Le temperature elevate e la canicola dell’estate del 2007 hanno inciso negativamente sulla produzione, in particolare sulla formazione delle gemme delle colture frutticole. La siccità protratta del 2007 e i cambiamenti improvvisi di temperatura hanno provocato un calo della produzione. Inoltre, l’inverno caldo e secco ha comportato un numero insufficiente di ore di dormienza per le colture arboree.

2.

Pesche

10 970 348

Stesse condizioni climatiche della voce 1.

Stessi danni riportati alla voce 1.

3.

Asparagi

6 751 747

Inverno caldo e secco,

basse temperature

L’inverno caldo e secco che ha caratterizzato il 2007-2008 ha contribuito alla maggiore attività catabolica degli asparagi e ha provocato la perdita di sostanze nutritive immagazzinate. Ne è risultato un calo improvviso della successiva produzione di asparagi. Sulla già ridotta produzione hanno inciso negativamente anche le basse temperature registrate a febbraio 2008, che hanno ritardato la crescita. Ciò ha determinato un’ulteriore riduzione del raccolto di asparagi del 2008 in Grecia.

4.

Tabacco orientale

13 817 834

Alte temperature e canicola,

siccità

Le temperature elevate e la canicola estiva del 2007, in aggiunta alla siccità, hanno ostacolato il trattamento delle infestazioni da insetti e dei virus provocati dal Thrips, e hanno portato a un calo della produzione di tabacco in tutto il paese.

5.

Patate estive

7 220 996

Temperature elevate

Le temperature elevate dell’estate 2006 e 2008 hanno ostacolato il trattamento delle infezioni entomologiche e delle fitopatie che hanno colpito le colture di patate estive in vari dipartimenti della Grecia.

6.

Cotone

109 564 462

Siccità protratta,

estate calda,

autunno freddo,

piogge

Il protrarsi della siccità ha provocato la riduzione delle scorte idriche. L’estate calda alla quale hanno fatto seguito un autunno freddo e precipitazioni eccessive verso la fine di settembre 2008, hanno inciso negativamente sulla quantità e sulla qualità della produzione di cotone in tutto il paese.

7.

Olive

72 026 112

Siccità,

gelo,

piogge

Il prolungarsi della siccità, seguito dal gelo del febbraio del 2008 dopo un inverno mite, nonché le temperature elevate e le precipitazioni eccessive durante il periodo di fioritura degli olivi hanno provocato una riduzione significativa nella produzione olivicola in tutto il paese.

8.

Cereali (granturco, frumento tenero, orzo, avena, segale, riso)

138 087 394

Piogge,

cambiamenti di temperatura

Le piogge e i cambiamenti di temperatura della primavera e dell’autunno 2008 hanno provocato un degrado della produzione di cereali e agevolato lo sviluppo di infestazioni fitopatologiche. Il deterioramento della qualità è dovuto anche all’assenza di elementi nutritivi indispensabili (proteine, glutine) a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Totale

415 019 448

 

 

(45)

Secondo le autorità greche sul totale dei risarcimenti concessi (per un importo di 415 019 452 EUR) sono da considerare aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, sia a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sia a norma degli orientamenti, gli aiuti ammontanti a 27 614 905 EUR versati a 871 produttori.

(46)

Il resto dell’importo degli aiuti in questione, vale a dire 387 404 547 EUR, è stato versato a 784 408 produttori. Secondo le autorità greche, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e a norma del regolamento di esenzione.

A parere delle autorità, gli aiuti in questione rispettavano tutte le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di esenzione. In particolare:

a)

l’intensità lorda degli aiuti non supera l’80 % della diminuzione delle entrate provenienti dalla vendita del prodotto a causa delle avverse condizioni climatiche;

b)

il calcolo delle perdite è stato effettuato a livello delle singole aziende;

c)

l’importo della perdita non include le spese non incorse a causa delle avverse condizioni climatiche e i produttori non hanno ricevuto risarcimenti da altri organismi di assicurazione;

d)

i risarcimenti in questione sono stati versati direttamente agli agricoltori;

e)

le decisioni di concessione e di erogazione degli aiuti hanno avuto luogo, rispettivamente, entro il termine di tre e di quattro anni successivi all’avvenuta perdita;

f)

il metodo di calcolo della produzione normale è quello descritto al considerando 42, relativo agli aiuti concessi nel 2008.

(47)

D’altro canto, le autorità greche sostengono che anche se tali aiuti non potessero essere considerati veri risarcimenti (cfr. considerando 36) né compatibili con il regolamento di esenzione (cfr. considerando 46), essi dovrebbero essere considerati conformi all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e alla comunicazione sul quadro di riferimento temporaneo.

Il versamento degli aiuti ha facilitato l’accesso al finanziamento degli agricoltori interessati. Pertanto, i risarcimenti di cui sopra hanno assicurato una liquidità finanziaria alla produzione primaria in Grecia, vale a dire l’unico settore sul quale lo Stato greco ha potuto far conto durante i primi mesi di crisi economica per evitare pericoli in altri settori dell’economia nazionale. Tuttavia, tali aiuti non sono stati concessi senza applicare criteri specifici. Al contrario, sono stati concessi solo in caso di problemi economici reali legati esclusivamente alla produzione di prodotti agricoli e, più concretamente, di problemi legati ad avverse condizioni atmosferiche con danni alla produzione agricola (cfr. considerando 44). Per la maggior parte degli aiuti non erano state fissate soglie riguardo al grado e all’intensità del problema di ciascun produttore, in quanto il fine era di sostenere l’economia agricola greca in generale.

(48)

Inoltre, per gli aiuti non notificati (14), la Commissione applica il disposto della comunicazione, conformemente al suo punto 7, lettera a), se gli aiuti sono stati concessi dopo il 17 dicembre 2008. Le autorità greche ritengono pertanto che il punto 7, lettera a), della suddetta comunicazione è di applicazione per gli aiuti non notificati in questione, dato che erano stati concessi ai produttori dopo il 17 dicembre 2008.

(49)

Le autorità greche sostengono che gli aiuti in questione, previsti a titolo eccezionale dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2009, rispondevano a tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 4.2.2 della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario. In particolare:

a)

gli aiuti sono stati concessi sotto forma di regime, in quanto basati sul decreto interministeriale sopracitato;

b)

gli aiuti sono stati concessi ad imprese non in difficoltà al 1o luglio 2008, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Le autorità greche hanno confermato che gli aiuti erano stati erogati esclusivamente a persone fisiche che, nella maggior parte dei casi, erano esentate dalla presentazione di una denuncia dei redditi dalla legislazione greca in quanto le loro entrate annuali erano inferiori a 12 000 EUR. Tutti i produttori che hanno beneficiato dei risarcimenti avevano operazioni in corso con banche, quindi gli aiuti sono stati depositati sui loro conti bancari. Le autorità greche confermano che i produttori in questione erano solvibili e potevano ragionevolmente contare su una possibilità di finanziamento bancario. Di conseguenza, si trattava di produttori che non si trovavano in difficoltà al momento del versamento degli aiuti in questione;

c)

non hanno beneficiato del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;

d)

gli aiuti in questione non costituiscono aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

e)

gli aiuti sono stati concessi nel corso del 2009, quindi prima del 31 dicembre 2010, come previsto al punto 4.2.2, lettera f), della comunicazione per il quadro di riferimento temporaneo comunitario e

f)

l’importo dell’aiuto per singolo agricoltore è oscillato tra 7 501 EUR e 15 000 EUR.

(50)

Conformemente al punto 4.2.2, lettera g), della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario come modificato nell’ottobre 2009, gli aiuti in questione ricevuti da ciascun agricoltore interessato non dovrebbero far aumentare oltre il massimale di 15 000 EUR l’importo totale degli aiuti percepiti dall’agricoltore nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Secondo il parere delle autorità greche, il fatto che ELGA non abbia ottenuto dall’agricoltore interessato una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, riguardante eventuali altri aiuti percepiti nell’esercizio finanziario in corso, sia in caso di aiuti «de minimis» che di aiuti a titolo della misura compresa nel quadro di riferimento temporaneo comunitario, costituirebbe solo una formalità. Tale inadempienza non dovrebbe portare quindi alla conclusione che la condizione di cui al punto 4.2.2, lettera g), della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo modificato nell’ottobre 2009 non sia stata rispettata, tanto più che, come si può dimostrare ricorrendo al sistema meccanografico di ELGA, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 la Grecia non ha concesso aiuti de minimis ai produttori del settore primario dei prodotti agricoli né aiuti sulla base della comunicazione per il quadro di riferimento temporaneo comunitario.

(51)

In ogni caso, secondo il parere delle autorità greche, dall’importo di 387 404 547 EUR possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento de minimis aiuti per 75 382 500 EUR.

(52)

Le autorità greche sostengono che gli aiuti in questione, pari a 75 382 500 EUR, rispondono a tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo agli aiuti de minimis. In particolare:

a)

a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2007, per le misure in questione gli agricoltori non hanno ricevuto risarcimenti di importo superiore a 7 500 EUR per agricoltore nell’arco degli esercizi fiscali 2008-2010;

b)

l’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi dalla Grecia alle imprese agricole nell’arco di tre esercizi fiscali non ha superato l’importo di 75 382 500 EUR, vale a dire l’importo cumulativo massimo previsto per la Grecia a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1535/2007.

4.   Commenti alle osservazioni dei terzi

(53)

La Grecia sostiene che le parti interessate non abbiano fornito prove per dimostrare che i risarcimenti in questione abbiano inciso sulla posizione dei loro soci sul mercato interno.

(54)

Per quanto riguarda l’osservazione circa l’assenza di una descrizione delle avverse condizioni climatiche, le autorità greche sottolineano che tale descrizione non è necessaria secondo il decreto interministeriale relativo ai risarcimenti, mentre era invece necessario dimostrare — da un lato — l’esistenza di avverse condizioni atmosferiche e — dall’altro — se il danno causato abbia raggiunto la percentuale minima del 30 % rispetto alla produzione normale. Nel quadro delle osservazioni fatte pervenire ai servizi della Commissione, la Grecia ha presentato dati analitici riguardo alle condizioni climatiche in questione comprovate da informazioni meteorologiche.

(55)

Per ciò che riguarda l’osservazione secondo la quale la Grecia non ha indicato né il metodo di calcolo utilizzato per i risarcimenti in discussione né il livello minimo delle perdite subite, le autorità greche sottolineano che nel quadro delle osservazioni da esse presentate alla Commissione sono state fornite informazioni dettagliate in merito ad entrambe le questioni.

(56)

Secondo le autorità greche, la concessione dei risarcimenti in questione non ha avuto alcun impatto sui consumatori finali, dato che la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli in questione non ha comportato un calo dei prezzi al dettaglio. A sostegno di questo punto di vista, le autorità hanno inviato articoli provenienti dalla stampa greca che dimostrano che i prezzi al dettaglio di molti prodotti agricoli, compresi i prodotti oggetto del presente caso, si sono mantenuti a livelli elevati, nonostante il fatto che il loro prezzo di vendita all’ingrosso fosse diminuito.

VI.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

1.   Esistenza di un aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato

(57)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione ritiene che sono soddisfatte le condizioni di cui sopra per le misure in questione.

(58)

Misure concesse mediante risorse statali

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza del 22 marzo 2003, causa C-355/00, Freskot AE/Elliniko Dimosio  (15) (di seguito «causa Freskot»), questa condizione è soddisfatta nel caso in esame, poiché la legislazione nazionale stabilisce chiaramente che le prestazioni fornite da ELGA vengono finanziate tramite risorse di Stato e che esse sono imputabili allo Stato ai sensi della giurisprudenza della Corte (16).

Come nella causa Freskot, anche in questo caso, a norma dell’articolo 5 bis della legge n. 1790/1988 (cfr. anche il considerando 11) e delle altre disposizioni della legislazione greca vigente, le entrate di ELGA provenienti dal contributo speciale sono percepite dall’amministrazione delle imposte, entrano nel bilancio dello Stato come entrate dello Stato per poi essere versate ad ELGA dal bilancio del ministero dell’Agricoltura (ora ministero dello sviluppo rurale e dell’alimentazione). Pertanto, il fatto che i contributi in questione siano contabilizzati nelle entrate dello Stato è sufficiente per far ritenere che le prestazioni fornite da ELGA siano prelevate su risorse statali.

Inoltre, a norma dell’articolo 2 della legge n. 1790/1998 (17), con decisione del ministro dell’agricoltura, ELGA può versare aiuti o risarcimenti ai beneficiari attraverso il trasferimento di risorse tramite il bilancio dello Stato o attraverso l’assunzione di prestiti a suo nome con la garanzia dello Stato greco e l’obbligo di rimborso da parte di quest’ultimo.

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i vantaggi concessi direttamente dallo Stato e quelli concessi attraverso un organismo pubblico o privato, designato o istituito dallo Stato, costituiscono risorse di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato (18). Pertanto, nel caso di specie, i due prestiti assunti da ELGA e assistiti da una garanzia dello Stato greco per i risarcimenti versati nel 2008 e 2009 (cfr. considerando 15 e 17) costituiscono risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in quanto fanno parte delle risorse di ELGA, persona giuridica di diritto privato appartenente interamente allo Stato e sottoposta al controllo del ministro dell’agricoltura (cfr. anche il considerando 8).

(59)

Misure che incidono sugli scambi e falsano o minacciano di falsare la concorrenza

La Commissione constata che i risarcimenti in oggetto conferiscono un vantaggio ai produttori locali rispetto ad altri produttori dell’Unione europea che non ricevono lo stesso sostegno. Il settore agricolo è aperto alla concorrenza a livello dell’Unione (19) ed è quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione promossa a livello di Stato membro (20). Pertanto, i risarcimenti in questione minacciano di falsare la concorrenza sul mercato interno e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

(60)

Misure che favoriscono alcune imprese o produzioni

Secondo la giurisprudenza della Corte (21), sono considerati aiuti in particolare gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.

Nella sentenza Freskot, la Corte ha concluso che la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 102 del trattato non concerne un organismo come ELGA per quanto riguarda le sue attività nell’ambito del regime di assicurazione obbligatoria contro i rischi naturali (cfr. punti 79 e 88 della sentenza).

In effetti, il regime di assicurazione obbligatoria in questione persegue un obiettivo di politica sociale che tende a garantire una copertura adeguata a tutte le aziende agricole, comprese quelle che presentano un rischio più elevato rispetto al verificarsi di incidenti naturali (cfr. punti 66 e 67 della sentenza). Il contributo assicurativo incide su tutti i prodotti agricoli con tassi unitari indipendenti dal rischio reale corso dal produttore (sulla base del principio di solidarietà). ELGA è sottoposto al controllo dello Stato, in quanto sia l’importo del contributo, per quanto riguarda le entrate, sia i livelli dei risarcimenti sono fissati dai ministri competenti.

Come constatato dalla Corte nella sentenza del 22 gennaio 2002, causa C-218/00, Cisal/INAIL  (22), in questo caso i due elementi fondamentali del regime di assicurazione di ELGA, vale a dire l’importo dei risarcimenti e quello dei contributi, sono soggetti al controllo dello Stato e la partecipazione obbligatoria che caratterizza il regime è essenziale per l’equilibrio finanziario dello stesso nonché per l’attuazione del principio di solidarietà, che implica che i risarcimenti versati all’assicurato non siano commisurati ai contributi corrisposti da quest’ultimo.

A differenza della causa Cisal/INAIL, tuttavia, i beneficiari delle prestazioni di assicurazione dell’organismo ELGA sono imprese che esercitano un’attività economica. Il fatto che ELGA non eserciti alcuna attività economica non è quindi di per sé per escludere che i beneficiari delle prestazioni assicurative versate dall’organismo siano considerati come imprese ai sensi del trattato e siano potenziali beneficiari di aiuti di Stato (cfr. sentenza Freskot, punto 80).

Riguardo al vantaggio economico, la Corte indica semplicemente al punto 84 della sentenza Freskot che «Occorre pertanto risolvere il problema, da un lato, se, ed eventualmente in quale misura, in mancanza di copertura obbligatoria le aziende agricole greche avrebbero dovuto, ed effettivamente potuto, assicurarsi presso compagnie assicurative private o adottare altri dispositivi per proteggersi in modo adeguato contro le conseguenze dei rischi naturali per tali aziende e, dall’altro, in quale misura il contributo corrisponde al costo economico reale delle prestazioni fornite da ELGA in forza dell’assicurazione obbligatoria, ove peraltro un tale costo possa essere calcolato». Al punto 87 della sentenza Freskot, la Corte fa osservare che «non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere la parte della questione sollevata relativa alla qualificazione eventuale come aiuti di Stato delle prestazioni fornite da ELGA in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali …».

(61)

È confermato dalla giurisprudenza della Corte che né il carattere sociale della misura (23) né il fatto che essa sia del tutto o in parte finanziata da contributi imposti dall’autorità pubblica e riscossi presso le imprese interessate (24) siano sufficienti a escludere la qualifica di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato in quanto quest’ultimo non distingue le misure d’intervento dello Stato a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (25).

I risarcimenti versati nel 2008 da ELGA nell’ambito del regime di assicurazione obbligatoria riguardano alcuni prodotti agricoli greci di origine vegetale e animale, mentre quelli pagati nel 2009 riguardano alcune colture vegetali. Ne consegue che i risarcimenti versati da ELGA ai produttori locali di prodotti agricoli possono rappresentare un vantaggio economico selettivo per i produttori rispetto ad altri produttori dell’Unione che non ricevono lo stesso sostegno.

Inoltre, in casi che presentano un rischio più elevato per quanto riguarda danni causati da sinistri naturali, appare dubbio che le aziende agricole possano ottenere una copertura assicurativa presso un assicuratore privato in condizioni simili. La Commissione ritiene pertanto che in tali circostanze i risarcimenti versati da ELGA mediante il regime in questione costituiscono un vantaggio finanziario selettivo per i beneficiari.

(62)

Alla luce della sentenza della Corte nella causa Freskot (cfr. punto 86), ci si può tuttavia chiedere se la misura in questione non possa trovare giustificazione nella natura o nella struttura complessiva del sistema, cosa che spetta allo Stato membro interessato di dimostrare (26). Occorre valutare se le caratteristiche del settore agricolo e la sua particolare dipendenza da determinate condizioni climatiche, nonché la sua vulnerabilità nei confronti dei rischi naturali in Grecia, rendano necessaria l’applicazione del regime statale in modo da assicurare un livello minimo di compensazione basato sul principio di solidarietà. Tuttavia, una misura in deroga all’applicazione del sistema (para)fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario. Va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che un determinato regime fiscale persegue e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (27).

Dato che ELGA non sembra essere finanziato unicamente attraverso contributi parafiscali ma anche da imposte dirette dello Stato, non si può ricorrere a una siffatta giustificazione, basata sulla solidarietà tra produttori, e quindi il regime deve essere considerato selettivo nel suo insieme.

Nel caso di specie, quindi, la maggior parte dei risarcimenti versati ai produttori nel 2008, ossia 386 986 648 EUR, non erano finanziati dai contributi obbligatori in quanto questi ultimi ammontavano solo a 88 353 000 EUR. In tal caso, le prestazioni nei confronti dei produttori assicurati non potrebbero più essere considerate come finanziate su contributo (28).

(63)

Per i risarcimenti versati nel 2009, ossia 415 019 452 EUR, la Commissione constata che non erano finanziati dai contributi speciali obbligatori, il cui importo nel 2009 è ammontato a 57 015 388 EUR. Tali risarcimenti erano previsti dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2009 quale copertura assicurativa eccezionale per perdite alla produzione vegetale e non facevano parte dei risarcimenti che ELGA ha dovuto versare ai produttori nel corso del 2009 come risarcimento dei danni nell’ambito del sistema di assicurazione obbligatoria. Pertanto, l’argomentazione addotta dalle autorità greche secondo cui anche questi pagamenti devono essere considerati come veri risarcimenti non può essere accolta dalla Commissione.

(64)

Per poter pagare risarcimenti per importi così elevati ai produttori di prodotti agricoli, ELGA ha dovuto ricorrere a due prestiti che saranno rimborsati su dieci anni (cfr. considerando 16 e 17). Sulla base dei dati forniti dalle autorità greche concernenti l’evoluzione delle rate annuali degli interessi e dell’ammortamento per questi due prestiti, è giocoforza rilevare che l’Organismo in questione non sarà in grado di rimborsare le rate annuali dei prestiti nel periodo previsto di 10 anni ricorrendo ai contributi di assicurazione speciali versati dai produttori, tanto più che tali contributi dovranno servire a pagare risarcimenti per eventuali danni che si verificassero durante gli anni in questione.

(65)

Nell’ambito delle informazioni supplementari fornite, le autorità greche hanno dichiarato che la nuova legge n. 3877/2010 riguardante il sistema di protezione e di assicurazione dell’attività agricola è stata adottata in modo da poter aumentare le entrate di ELGA.

La Commissione ritiene che tale legge possa in effetti contribuire al risanamento del funzionamento di ELGA in futuro. Un aumento futuro delle entrate di ELGA non permette comunque di ritenere che esse potranno essere sufficienti per il rimborso dei prestiti precitati e la concessione di risarcimenti ai produttori durante gli anni in questione.

Pertanto, il prestito assunto da ELGA per l’anno 2009 ha compromesso eccessivamente le entrate che riceverà nei prossimi 10 anni, in quanto l’Organismo doveva già far fronte al rimborso del prestito contratto per il 2008 e per il quale aveva «ipotecato» preventivamente i contributi assicurativi per gli anni successivi. Come segnalato dalle parti interessate (cfr. considerando 34 e 35), questo problema non può che essere aggravato dall’esistenza di due ulteriori prestiti assunti da ELGA nel 2009. Non si può escludere, pertanto, che le misure in questione siano finanziate anche da altre risorse statali a disposizione di ELGA.

(66)

In ogni caso, non sembra che i distinguo operati nell’ambito del regime di aiuti tra imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga possano essere giustificati sulla base degli obiettivi di solidarietà dello stesso regime, situato nel contesto della normativa greca sul risarcimento dei danni causati da eventi naturali. In effetti, in primo luogo, in settori diversi rispetto a quelli coperti dal presente regime le imprese stesse sopportano rischi analoghi o comparabili e, in secondo luogo, è evidente che, all’interno del settore agricolo coperto dal regime alcuni produttori saranno sempre più esposti a rischi particolari rispetto ad altri (a seconda del loro tipo di produzione o della localizzazione geografica), cosicché gli aiuti saranno sempre erogati prevalentemente a determinate categorie di produttori a danno di altre.

(67)

Per questo motivo, la Commissione ritiene che i risarcimenti versati da ELGA ai produttori agricoli nel 2008 e nel 2009 a titolo del regime di assicurazione obbligatoria rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e costituiscono aiuti di Stato.

(68)

Di conseguenza, è necessario valutare se esista la possibilità di concedere una deroga al principio generale di divieto degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2.   Qualificazione delle misure come aiuti illegali

(69)

Poiché gli aiuti sono stati concessi e versati senza essere stati preventivamente notificati, si tratta di aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

3.   Valutazione preliminare della compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE

(70)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono essere considerati compatibili con il mercato interno.

(71)

Per poter beneficiare di tale deroga, gli aiuti in oggetto devono essere conformi alle disposizioni dei testi giuridici applicabili al momento della concessione, vale a dire nel 2008 e 2009. Nella fattispecie, si tratta degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e, in particolare, del capitolo V.B relativo agli aiuti destinati a risarcire i danni causati alla produzione agricola o ai suoi mezzi di produzione, in particolare delle disposizioni del punto V.B.3 sugli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori per le perdite derivanti da avverse condizioni climatiche, nonché dell’articolo 11 del regolamento di esenzione.

Occorre rilevare che le disposizioni del capitolo V.B.4 degli orientamenti in materia di aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie si applicano a talune produzioni oggetto degli aiuti concessi ai produttori nel 2009 (tabacco orientale, patate estive). Tuttavia, dato che le autorità greche hanno dimostrato, conformemente alla nota n. 31 del capitolo V.B.4 degli orientamenti, che le malattie che hanno colpito tali produzioni erano conseguenza delle avverse condizioni climatiche (cfr. anche il considerando 44), la Commissione ha esaminato le misure di aiuto alla luce delle disposizioni del capitolo V.B.3.

(72)

Le condizioni previste, e pertinenti nel caso di specie, dalle sopraccitate disposizioni degli orientamenti, sono le seguenti:

a)

conformemente al punto 125 degli orientamenti, possono essere assimilate a calamità naturali le avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, pioggia o siccità (vale a dire fenomeni atmosferici simili a quelli che hanno provocato perdite ad alcune produzioni agricole in Grecia per gli anni 2008 e 2009) solo se il danno raggiunge una determinata soglia della produzione normale. Il risarcimento di tali eventi assimilati contribuisce allo sviluppo del settore agricolo e deve pertanto essere autorizzato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Per essere ammissibili agli aiuti, le perdite causate da avversità atmosferiche devono raggiungere il 30 % della produzione media annua dell’interessato nell’arco dei tre anni precedenti, oppure della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo gli anni con la produzione più elevata e più bassa. In base al punto 128 degli orientamenti, la Commissione può tuttavia accettare dei metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia accertato che tali metodi siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate;

b)

le notifiche delle misure di aiuto devono includere informazioni meteorologiche idonee a sostegno. Inoltre, l’evento atmosferico assimilabile a una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche;

c)

l’intensità lorda dell’aiuto non può superare l’80 % [oppure il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (29), designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento] della diminuzione delle entrate derivanti dalla vendita del prodotto, calcolata sottraendo:

i)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell’anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;

dal

ii)

risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell’importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall’agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche;

d)

dall’importo massimo delle perdite ammesse a beneficiare degli aiuti sono stati dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche;

e)

le perdite devono essere calcolate a livello delle singole aziende ma la Commissione può accettare il ricorso a medie, purché queste siano rappresentative e non diano luogo a compensazioni eccessive per particolari beneficiari;

f)

il beneficiario deve, in ogni caso, sopportare sempre una parte dei costi [punto 125, lettera d), degli orientamenti];

g)

i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni e gli aiuti versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Pagamenti compensativi concessi nel 2008

(73)

Per quanto riguarda i pagamenti compensativi dell’importo di 373 257 465,71 EUR che ELGA ha erogato ai produttori per rimborsare le perdite alla produzione di vegetali a causa delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione constata che esse rispettano, nella maggior parte dei casi, vale a dire per un importo di 347 193 466,52 EUR (cfr. considerando 42), le disposizioni degli orientamenti e del regolamento d’esenzione di cui al considerando 72. Per quanto riguarda gli aiuti per le perdite successive alla stessa produzione vegetale, per un importo di 2 472 785,97 EUR, anch’essi rispettano, nella maggior parte dei casi, vale a dire per un importo di 2 300 185,51 EUR, gli orientamenti e le disposizioni del regolamento d’esenzione di cui al considerando 72.

(74)

In particolare, come risulta dalla tabella di cui al considerando 42, per quanto riguarda gli aiuti per un importo di 347 193 466,52 EUR è soddisfatta la condizione di cui al considerando 72, lettera a), ovverosia che la soglia di danno abbia raggiunto il 30 % della produzione normale. Per quanto riguarda gli aiuti per le perdite successive, per il 93,02 % dell’importo totale di questi aiuti, ossia 2 300 185,51 EUR, il danno ha distrutto oltre il 30 % della produzione normale e pertanto la condizione di cui al considerando 72, lettera a), è del pari soddisfatta.

(75)

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità greche (cfr. considerando 39), le intensità lorde dei pagamenti compensativi in causa, rispetto alla diminuzione degli introiti provenienti dalla vendita del prodotto, supera le soglie stabilite dall’articolo 11 del regolamento di esenzione [cfr. considerando 72 lettera c)]. Tuttavia, il calcolo delle intensità non si riferisce alla quantità media prodotta nell’arco dei tre anni precedenti (o a una produzione media triennale) in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esenzione, poiché per gli aiuti di compensazione in questione è stato applicato un altro metodo di calcolo della produzione normale (cfr. considerando 40 sulla descrizione del metodo di calcolo).

(76)

Conformemente al punto 128 degli orientamenti, la Commissione può accettare altri metodi di calcolo in sostituzione di quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di esenzione, purché siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. Dopo aver analizzato la descrizione del metodo di calcolo utilizzato nella fattispecie, la Commissione ritiene che esso rispetti la citata disposizione degli orientamenti e che, tenuto conto delle intensità degli aiuti in causa, non vi siano rischi di sovracompensazione delle perdite subite.

(77)

La Commissione constata inoltre che le informazioni meteorologiche fornite dalla Grecia rispetto agli avvenimenti verificatisi nel corso della campagna di commercializzazione 2007-2008 dimostrano che si sono verificati eventi atmosferici tali da giustificare la concessione di risarcimenti.

(78)

D’altro canto, secondo le informazioni fornite sugli aiuti in questione (cfr. considerando 39), questi ultimi sono stati ridotti in funzione degli importi eventualmente erogati da una compagnia d’assicurazione e dei costi non sostenuti in ragione dell’evento responsabile delle perdite. Inoltre, il calcolo delle perdite è stato effettuato a livello delle singole aziende. Infine, sono state rispettate le scadenze, di cui al considerando 72, lettera g), per il pagamento degli aiuti a perdita avvenuta.

(79)

Alla luce di quanto precede, la Commissione è quindi in grado di concludere che gli aiuti di compensazione per un importo di 349 493 652,03 EUR concessi da ELGA ai produttori nel corso dell’anno 2008 per la riparazione delle perdite alla produzione vegetale (dei quali 2 300 185,51 EUR riguardano aiuti per perdite successive alla stessa produzione vegetale) hanno rispettato le disposizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione e possono pertanto essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(80)

Al contrario, come risulta dalla tabella riportata nel considerando 42, i pagamenti compensativi dell’ordine di 26 063 999,19 EUR erogati da ELGA ai produttori di prodotti agricoli nel corso dell’anno 2008 per risarcire le perdite alla produzione vegetale non rispettano il disposto dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di esenzione relativo alla soglia del danno rispetto alla produzione normale. La Commissione rileva che tali pagamenti compensativi non sono conformi alle condizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione e non possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(81)

Per i pagamenti compensativi di importo pari a 7 338 119,74 EUR erogati da ELGA nel 2008 per perdite al capitale zootecnico, dal considerando 43 emerge che, secondo le autorità greche, tali aiuti non costituiscono aiuti di Stato in quanto versati nel quadro del sistema di assicurazione specifica obbligatoria. Benché dette autorità giungano a tale conclusione per tutti gli aiuti di compensazione concessi da ELGA nel 2008 e 2009, proprio per questi aiuti non hanno fornito informazioni supplementari che potrebbero servire a qualificarli come compatibili con gli orientamenti. Di conseguenza la Commissione conclude che i pagamenti compensativi in questione non sono conformi alle condizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione e non possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

La Commissione desidera comunque sottolineare che lo Stato membro interessato, per adempiere al suo obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni (30) della deroga di cui chiede di poter beneficiare. Nel caso di specie, le autorità greche non hanno mai invocato l’applicazione degli orientamenti, né fornito documenti che consentissero alla Commissione di esaminare i dati alla luce di detti orientamenti, nonostante le indicazioni fornite dalla Commissione al paragrafo 21 della decisione di apertura del procedimento formale di esame.

(82)

Per quanto riguarda gli aiuti di importo pari a 114 374,86 EUR per perdite alla produzione vegetale causate da orsi, su di essi non si applicano le disposizioni del capitolo V degli orientamenti sulla gestione dei rischi e delle crisi. A norma del punto 23 degli orientamenti, per le misure non disciplinate dagli orientamenti la Commissione procede a un esame caso per caso e autorizza tali misure solo se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza..

Secondo il punto 113 degli orientamenti, ai fini dell’autorizzazione di aiuti di Stato a favore della gestione dei rischi è necessario esigere dai produttori un contributo minimo per le perdite in modo da permettere di attenuare i pericoli di distorsione della concorrenza e di offrire un incentivo per minimizzare i rischi. Orbene, nel caso presente l’intensità degli aiuti concessi era pari al 100 % e, a parere della Commissione, l’assenza totale di contributi per le perdite da parte dei produttori rischia di generare un pericolo di distorsione della concorrenza. Per tale motivo, la Commissione ritiene che sarebbe stato opportuno richiedere un contributo minimo da parte dei produttori, dell’ordine del 20 %. Di conseguenza, questi aiuti sono compatibili con il mercato interno in ragione dell’80 % della loro intensità, ossia 91 500 EUR. Per l’importo rimanente, pari al 20 % della loro intensità, tali aiuti devono essere considerati incompatibili con il mercato interno.

(83)

Per quanto riguarda gli aiuti per azioni correttive in seguito a errori materiali nelle relazioni di valutazione riguardanti gli aiuti per perdite alla produzione vegetale e al capitale zootecnico, la Grecia ha inviato solo informazioni sull’importo complessivo di tali aiuti, vale a dire 3 803 901,72 EUR. Orbene, gli importi relativi alle azioni correttive per i pagamenti compensativi per perdite alla produzione vegetale e al capitale zootecnico causate da orsi (cfr. considerando 41, 42 e 43) non sono stati precisati nel contesto delle informazioni complementari trasmesse dalle autorità greche alla Commissione. Poiché le azioni correttive riguardavano errori amministrativi e rappresentavano debiti di ELGA nei confronti dei beneficiari degli aiuti, la Commissione ritiene che le misure correttive potrebbero far parte dei pagamenti compensativi in questione. Tuttavia, visto che ritiene compatibili solo i pagamenti compensativi per perdite alla produzione vegetale, pari a 349 666 252,49 EUR (cfr. considerando 75), la Commissione giunge alla conclusione che solo le azioni correttive che riguardano detti pagamenti possono essere considerate come aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione e che quindi possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Pagamenti compensativi concessi nel 2009

(84)

Tra i pagamenti compensativi per un importo di 415 019 452 EUR versati da ELGA agli agricoltori nell’anno 2009, solo una parte (27 614 905 EUR) rispetta le disposizioni degli orientamenti e del regolamento di esenzione, descritte nel considerando 73.

(85)

Sulla base dei dati dettagliati che le autorità greche hanno fornito per ogni pagamento compensativo versato da ELGA nel 2009 (cfr. considerando 37), la Commissione ha potuto constatare che la condizione di cui al considerando 73, lettera a), secondo cui il limite del danno deve raggiungere il 30 % della produzione normale, è stata soddisfatta per la parte degli aiuti di compensazione corrispondente a 27 614 905 EUR.

(86)

Come sottolineato dai considerando da 76 a 79 riguardanti una parte degli aiuti concessi da ELGA nel 2008, le stesse conclusioni possono essere applicate anche per i risarcimenti concessi nel 2009 per un importo di 27 614 905 EUR, nel senso che anch’essi rispettano tutte le altre condizioni stabilite nelle disposizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione.

(87)

In particolare, le intensità degli aiuti in questione, il metodo di calcolo utilizzato nella fattispecie, le informazioni meteorologiche relative agli eventi verificatisi nel corso della campagna 2008-2009 (cfr. tabella al considerando 44), l’esclusione di una sovracompensazione delle perdite subite nonché il rispetto dei termini di concessione degli aiuti dopo l’avvenuta perdita, sono conformi alle disposizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione.

(88)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che i pagamenti per un importo di 27 614 905 EUR versati da ELGA agli agricoltori nell’anno 2009 possono essere considerati compatibili con le pertinenti disposizioni degli orientamenti e del regolamento di esenzione. Essi possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(89)

La Commissione ritiene, contrariamente all’opinione delle autorità greche (cfr. considerando 46), che il resto dei pagamenti, pari a 387 404 547 EUR, non possa essere considerato compatibile con le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di esenzione.

(90)

Sulla base delle informazioni dettagliate fornite dalla Grecia per ciascun aiuto concesso nel 2009, risulta che le avversità atmosferiche in questione non rientrano nella definizione di avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di esenzione, in quanto hanno distrutto meno del 30 % della normale produzione degli agricoltori interessati. Inoltre, nella fattispecie, la produzione normale non era stata definita in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di esenzione (31) e pertanto gli aiuti in questione non erano stati fissati conformemente al calcolo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento.

(91)

Le autorità greche ritengono che i pagamenti in questione soddisfino tutte le condizioni per essere considerati conformi al disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario (cfr. considerando da 47 a 50).

(92)

La Commissione ritiene che per quanto riguarda gli aiuti non notificati in questione, tutti concessi nel corso del 2009, non sia possibile applicare direttamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sulla cui base è stata adottata la comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo che si applica a partire dal 17 dicembre 2008. Al punto 4.2.2, lettera h), la comunicazione escludeva esplicitamente dal suo campo di applicazione le imprese che operano specificamente nel settore della produzione agricola primaria. Secondo una giurisprudenza costante nel settore specifico degli aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa adottate, nella misura in cui non derogano a norme del trattato (32). Tuttavia, ritenendo all’epoca [cfr. punto 4.2.2, lettera h), del quadro di riferimento temporaneo] che il regime di aiuti (che, si ricorda, è inteso a favorire l’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria) non si applichi alle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria, la Commissione ha ritenuto che, in vista delle rilevanti distorsioni della concorrenza che avrebbero potuto verificarsi in questo settore, tali aiuti non sarebbero stati né necessari né proporzionati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato fino all’entrata in vigore di norme e soglie specifiche adottate per questo settore (33). Secondo il parere della Commissione, la comunicazione in vigore all’epoca si applica pertanto agli aiuti concessi dal 17 dicembre 2008 al 27 ottobre 2009.

Gli orientamenti applicabili al momento in cui gli aiuti sono stati accordati sono gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Come emerge chiaramente dal considerando 90, le avversità atmosferiche verificatesi hanno distrutto meno del 30 % della normale produzione degli agricoltori interessati. Ne consegue che, per quanto riguarda i pagamenti compensativi in causa, non è possibile ritenere che siano state rispettate le disposizioni pertinenti degli orientamenti.

(93)

Come risulta dal considerando 48, le autorità greche ritengono pertanto che il punto 7, lettera a), della suddetta comunicazione è di applicazione per gli aiuti non notificati in questione, dato che erano stati concessi ai produttori dopo il 17 dicembre 2008.

La Commissione ritiene invece che la possibilità di dichiarare compatibili degli aiuti al settore agricolo in virtù della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario può coprire unicamente gli aiuti concessi a partire del 28 ottobre 2009, data in cui è entrata in vigore tale comunicazione che prevede effettivamente la compatibilità di un aiuto di importo limitato per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria.

(94)

Nel caso di specie, secondo i dati dettagliati che le autorità greche hanno fornito per ciascun aiuto concesso da ELGA nel corso del 2009, la quasi totalità degli aiuti in questione erano stati concessi ai produttori agricoli in date anteriori alla data citata del 28 ottobre 2009. Infatti, la maggior parte degli aiuti sono stati concessi tra marzo e luglio 2009, altri nel settembre 2009.

(95)

La Commissione conclude pertanto che gli aiuti in questione non sono conformi alla comunicazione e non possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

(96)

La Commissione riconosce tuttavia che per gli aiuti concessi da ELGA ai produttori agricoli in date successive al 28 ottobre 2009 (dei quali solo una minima parte erano stati concessi nel dicembre 2009 e nel novembre 2010) si possono applicare le modifiche apportate alla comunicazione per il settore agricolo.

(97)

Gli aiuti in questione sono conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 4.2.2 della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario. Tuttavia, la condizione di cui al punto 4.2.2, lettera g), di detta comunicazione non è stata rispettata, giacché ELGA non ha ottenuto dagli agricoltori alcuna dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis e a titolo della misura di cui al quadro di riferimento temporaneo comunitario da essi ricevuti nell’esercizio finanziario in corso. La Commissione ritiene tuttavia valida l’argomentazione delle autorità greche in base alla quale, nel caso di specie, un tale requisito dovrebbe costituire solo una formalità, dato che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 la Grecia non aveva concesso aiuti de minimis o sulla base della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario ad alcuna azienda agricola. Pertanto, la Commissione conclude che gli aiuti ai quali si applica la comunicazione soddisfano le condizioni di cui al punto 4.2.2 della stessa e possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

(98)

La Commissione ritiene peraltro che non sia impossibile che una parte di tali aiuti, per un importo pari a 75 382 500 EUR, soddisfi tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 (cfr. considerando 51 e 52).

VII.   CONCLUSIONI

(99)

I risarcimenti versati da ELGA ai produttori nel 2008, ossia 386 986 648 EUR, essi erano finanziati solo in parte dai contributi speciali obbligatori versati dagli agricoltori, che nel 2008 ammontavano solo a88 353 000 EUR. I risarcimenti versati nel 2009, ossia 415 019 452 EUR, non erano finanziati attraverso contributi speciali obbligatori.

(100)

Per ciò che concerne i due prestiti che ELGA ha dovuto assumere per il pagamento dei risarcimenti ai produttori, è giocoforza rilevare che l’Organismo in questione non sarà in grado di effettuare il rimborso delle rate annuali degli interessi e dell’ammortamento dei prestiti nel periodo previsto, cioè 10 anni, ricorrendo ai contributi di assicurazione speciale versati dai produttori, tanto più che tali contributi dovranno servire a pagare risarcimenti per eventuali altri danni che si verificassero durante gli anni in questione.

(101)

Da quanto esposto consegue che i risarcimenti pagati da ELGA per gli anni 2008 e 2009 a titolo del regime di assicurazione obbligatoria non possono essere considerati come finanziati esclusivamente dai contributi versati dai produttori sotto forma di contributo speciale di assicurazione. Per questo motivo, la Commissione ritiene che i risarcimenti versati da ELGA nel 2008 e nel 2009 a titolo del regime di assicurazione obbligatoria rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e costituiscano aiuti di Stato.

(102)

La Commissione constata che la Repubblica ellenica ha dato esecuzione ai suddetti aiuti in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(103)

Per i pagamenti compensativi concessi nel 2008 nel quadro del regime di assicurazione speciale obbligatoria, la Commissione:

a)

si pronuncia favorevolmente sulla compatibilità degli aiuti di Stato che ELGA ha concesso ai produttori, per un importo di 349 493 652,03 EUR, quale risarcimento delle perdite alla produzione vegetale, di cui circa 2 300 185,51 EUR riguardano aiuti per perdite successive alla stessa produzione vegetale. La Commissione ritiene che tali aiuti rispettino le pertinenti disposizioni degli orientamenti e del regolamento di esenzione e possono pertanto essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

b)

ritiene che gli aiuti di Stato per un importo di 33 402 118,93 EUR che ELGA ha concesso ai produttori per determinate perdite alla produzione vegetale e al capitale zootecnico non rispettino le disposizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione e siano pertanto incompatibili con il mercato interno;

c)

ritiene che gli aiuti di Stato per un importo di 114 374,86 EUR che ELGA ha concesso ai produttori per perdite alla produzione vegetale causate da orsi possono presentare rischi di distorsione della concorrenza e sono pertanto incompatibili con il mercato interno;

d)

ritiene che tra gli aiuti di Stato, per un importo di 3 803 901,72 EUR, concessi per azioni correttive in seguito a errori nelle relazioni di valutazione, solo le azioni correttive che riguardavano aiuti di compensazione pari a 349 493 652,03 EUR per perdite alla produzione vegetale e le azioni correttive che riguardavano pagamenti compensativi pari a 91 500 EUR per perdite alla produzione vegetale causate da orsi sono conformi alle condizioni pertinenti degli orientamenti e del regolamento di esenzione e possano pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Gli altri aiuti di Stato concessi per azioni correttive non sono invece conformi alle condizioni degli orientamenti e del regolamento di esenzione e non possono pertanto beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(104)

Per quanto riguarda i pagamenti compensativi concessi nel 2009, ai sensi del decreto interministeriale, la Commissione:

a)

si pronuncia favorevolmente sulla compatibilità degli aiuti di Stato, per un importo di 27 614 905 EUR, che ELGA ha concesso ai produttori per risarcire le perdite alla produzione vegetale. La Commissione ritiene che tali aiuti rispettano le pertinenti disposizioni degli orientamenti e del regolamento di esenzione e possono pertanto essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

b)

conclude, per quanto riguarda gli aiuti di Stato per un importo di 387 404 547 EUR che ELGA ha concesso ai produttori per risarcire le perdite alla produzione vegetale:

che gli aiuti concessi in data anteriore al 28 ottobre 2009  (34), data in cui ha preso effetto la modifica della comunicazione intesa a includervi le imprese agricole, non sono conformi alle norme pertinenti della comunicazione in questione, né degli orientamenti, né del regolamento di esenzione e che sono pertanto incompatibili con il mercato interno. Tale conclusione non pregiudica gli aiuti che, al momento della concessione, soddisfacevano tutte le condizioni del regolamento de minimis applicabile,

che gli aiuti concessi dopo il 28 ottobre 2009 soddisfano tutte le condizioni stabilite nella comunicazione e possono pertanto essere considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I risarcimenti versati dall’Organismo greco di assicurazioni agricole («ELGA») ai produttori di prodotti agricoli negli anni 2008 e 2009 costituiscono aiuti di Stato.

2.   I pagamenti compensativi concessi nel 2008 a titolo del regime di assicurazione speciale obbligatorio sono compatibili con il mercato interno limitatamente agli aiuti per un importo di 349 493 652,03 EUR che ELGA ha concesso ai produttori a titolo di risarcimento delle perdite alla produzione vegetale, agli aiuti relativi a perdite alla produzione vegetale causate da orsi, pari a 91 500 EUR, e alle azioni correttive adottate nell’ambito delle suddette misure di aiuto. I pagamenti compensativi che corrispondono all’importo rimanente ed erogati nel 2008 nell’ambito del regime di assicurazione speciale, sono incompatibili con il mercato interno.

3.   I pagamenti compensativi per un importo di 27 614 905 EUR concessi nel 2009, ai sensi del decreto ministeriale n. 262037 dei Ministri dell’economia e dello sviluppo rurale, del 30 gennaio 2009, sono compatibili con il mercato interno.

I pagamenti compensativi per un importo di 387 404 547 EUR che sono stati concessi ai produttori in data anteriore al 28 ottobre 2009, sono incompatibili con il mercato interno. Tale conclusione non pregiudica gli aiuti che, al momento della concessione, soddisfacevano tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007.

Articolo 2

1.   La Grecia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, calcolati a decorrere dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (35).

4.   Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, è immediato ed effettivo. La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare dai beneficiari;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ingiunto il rimborso dell’aiuto.

2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3.

3.   Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 1, la Grecia presenta, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e gli interessi sul recupero già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU C 72 del 20.3.2010, pag. 12.

(*1)  Poi articoli 87 e 88 del trattato CE. Dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  FEK A' 134 del 20 giugno 1988.

(5)  Inserito dall’articolo 5 della legge n. 2945/2001 e modificato dall’articolo 9 della legge n. 3698/2008.

(6)  Inserito dalla legge 2040/1992 (FEK A’ 70).

(7)  Modifica apportata dall’articolo 53, paragrafo 1, della legge n. 2538/1997.

(8)   GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(9)  A tale proposito, cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl del 14 novembre 2002 nella causa C-355/00, Freskot AE/Elliniko Dimosio/Elliniko Dimosio, Raccolta 2003, pag. 5263, punto 68.

(10)   GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(11)   GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

(12)   GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1. La Commissione ha modificato da ultimo questa comunicazione nell’ottobre 2009 (GU C 261 del 31.10.2009).

(13)  L’articolo 6 del regolamento sull’assicurazione della produzione vegetale (decisione ministeriale comune n. 15711 del 30.9.1998) prevede una soglia minima di danno del 20 %, della produzione normale, per una sua copertura da parte di ELGA.

(14)  Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

(15)  Racc. 2003, pag. I-05263, punto 81.

(16)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 16 maggio 2002, nella causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397, punto 24.

(17)  Articolo modificato dall’articolo 13, paragrafo 1, della legge n. 3074/2002.

(18)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001 nella causa C-379/98, PreussenElektra AG/Schleswag, Racc. 2001, pag. I-2099, punto 58. Cfr. anche la sentenza della Corte del 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione/Repubblica francese, Racc. 1985, pag. I-439, punto 14.

(19)  Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un’impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79 Philip Morris/Commissione, raccolta [1980], pag. 2671, edizione greca 1980-III, pag. 13, punti 11 e 12).

(20)  Nel 2008 gli scambi intracomunitari nell’UE rappresentavano: per i prodotti vegetali 11 043 000 tonnellate sulla base delle entrate e 10 799 000 tonnellate sulla base delle uscite; per i frutti, 13 494 000 tonnellate (entrate) e 13 227 000 tonnellate (uscite), di cui per gli agrumi 4 236 000 tonnellate (entrate) e 4 322 000 tonnellate (uscite); per le patate, 6 130 000 tonnellate (entrate) e 5 760 000 tonnellate (uscite); per l’olio d’oliva, 777 000 tonnellate (entrate) e 724 000 tonnellate (uscite); per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari, 12 326 000 tonnellate (entrate) e 13 130 000 tonnellate (uscite); per carni ovine e caprine, compresi gli animali vivi (peso carcassa) 235 000 tonnellate (entrate) e 275 000 tonnellate (uscite); per il settore del pollame, compresi gli animali vivi (peso carcassa) 3 346 000 tonnellate (entrate) e 3 806 000 tonnellate (uscite).

(21)  Cfr. in particolare le sentenze del 1o dicembre 1998, Ecotrade, causa C-200/97, Racc. 1999, pag. I-A-00019, punto 37 e del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, causa C-75/97, Racc. 1999, pag. I-03671, punto 23.

(22)  Raccolta 2002, pag. I-717, punto 44.

(23)  Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-03671, punto 25.

(24)  Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte del 22 marzo 1977 nella causa C-78/76, Steinike & Weinlig/Repubblica federale di Germania, Racc. 1977, pag. 00595, edizione greca pag. 171, punto 22.

(25)  Cfr., in tal senso, la sentenza della Corte del 2 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. 1996, pag. I-273, punto 79 o la sentenza della Corte del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 20.

(26)  Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione, Racc. 2004, pag. I-04461, punto 43.

(27)  Cfr. sentenza della Corte del 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Raccolta 2006, pag. I-07115, punto 81.

(28)  Cfr. in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa Freskot, punto 77.

(29)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(30)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, causa T-171/02, Racc. 2005, pag. II-2123, punto 129.

(31)  La possibilità di impiego di un altro metodo di calcolo della produzione normale è prevista solo negli orientamenti (punto 128).

(32)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, nella causa C-288/96, Racc. 2000, pag. I-8237.

(33)  Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU C 261 del 31.10.2009, pag. 2, in vigore dal 28 ottobre 2009.

(34)  Data in cui è entrata in vigore la modifica della comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario intesa a far rientrare nel quadro temporaneo le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

(35)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.