ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.076.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
15 marzo 2012


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011, del 19 dicembre 2011, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011, del 19 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2011, del 19 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2011, del 19 dicembre 2011, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

57

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi pagina 59)

59

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/761/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali approvate dall’Ungheria e dal Regno Unito contro la viremia primaverile delle carpe (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/187/UE della Commissione, del 24 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito (4).

(5)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0761: Decisione 2010/761/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010 (GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 47),

32011 D 0187: Decisione 2011/187/UE della Commissione, del 24 marzo 2011 (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 15).»;

2)

al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0749: Decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/749/UE, 2010/761/UE e 2011/187/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 72.

(2)   GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.

(3)   GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 47.

(4)   GU L 80 del 26.3.2011, pag. 15.

(5)   GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 53 [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione] della parte 7.2 del capitolo I è inserito il punto seguente:

«54.

32011 R 0016: Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7).»;

2)

dopo il punto 47 [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] del capitolo II è inserito il punto seguente:

«47a.

32011 R 0016: Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7).»

Articolo 2

Dopo il punto 54zzzzzl (decisione 2010/169/UE della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è inserito il punto seguente:

«54zzzzzm.

32011 R 0016: Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 16/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 72.

(2)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.

(3)   GU L 6 dell’11.1.2011, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

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L 76/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente l’autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 999/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 17594) come additivo per scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2008/38/CE inserendo nell’elenco degli usi previsti, come particolare fine nutrizionale, il supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite in cani e gatti (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA) (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell’autorizzazione Prosol SpA) (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 168/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina (9).

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1118: Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5).»;

2)

al punto 1zzzzh [regolamento (CE) n. 1520/2007 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 1119: Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9).»;

3)

al punto 1zzzzzz [regolamento (CE) n. 107/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0168: Regolamento (UE) n. 168/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011 (GU L 49 del 24.2.2011, pag. 4).»;

4)

al punto 14c (direttiva 2008/38/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 R 1070: Regolamento (UE) n. 1070/2010 della Commissione, del 22 novembre 2010 (GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42).»;

5)

dopo il punto 2m [regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«2n.

32010 R 0998: Regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, concernente l’autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 22).

2o.

32010 R 0999: Regolamento (UE) n. 999/2010 della Commissione, del 5 novembre 2010, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 17594) come additivo per scrofe (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 24).

2p.

32010 R 1117: Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3).

2q.

32010 R 1118: Regolamento (UE) n. 1118/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del preparato diclazuril come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Janssen Pharmaceutica N.V.) e che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5).

2r.

32010 R 1119: Regolamento (UE) n. 1119/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e cavalli e che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2007 (titolare dell’autorizzazione Prosol SpA) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9).

2s.

32010 R 1120: Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 998/2010, (UE) n. 999/2010, (UE) n. 1070/2010, (UE) n. 1117/2010, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 1119/2010, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 168/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.

(2)   GU L 290 del 6.11.2010, pag. 22.

(3)   GU L 290 del 6.11.2010, pag. 24.

(4)   GU L 306 del 23.11.2010, pag. 42.

(5)   GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.

(6)   GU L 317 del 3.12.2010, pag. 5.

(7)   GU L 317 del 3.12.2010, pag. 9.

(8)   GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12.

(9)   GU L 49 del 24.2.2011, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

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L 76/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (3).

(4)

La direttiva 2009/57/CE abroga la direttiva 77/536/CEE del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La direttiva 2009/75/CE abroga la direttiva 79/622/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 11 (direttiva 77/536/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

« 32009 L 0057: Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

all’allegato VI è aggiunto il testo seguente:

 

“IS per l’Islanda

 

FL per il Liechtenstein

 

16. per la Norvegia”.»;

2)

il testo del punto 17 (direttiva 79/622/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

« 32009 L 0075: Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

All’allegato VI è aggiunto il testo seguente:

 

“IS per l’Islanda

 

FL per il Liechtenstein

 

16. per la Norvegia”.»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/57/CE e 2009/75/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 196 del 28.7.2011, pag. 25.

(2)   GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.

(3)   GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.

(4)   GU L 220 del 29.8.1977, pag. 1.

(5)   GU L 179 del 17.7.1979, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 127/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 48/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (3).

(4)

La direttiva 2009/105/CE abroga la direttiva 87/404/CEE del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La direttiva 2010/35/CE abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE (5), 84/525/CEE (6), 84/526/CEE (7), 84/527/CEE (8) e 1999/36/CE (9), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo VIII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio), 3 (direttiva 84/525/CEE del Consiglio), 4 (direttiva 84/526/CEE del Consiglio), 5 (direttiva 84/527/CEE del Consiglio) e 6b (direttiva 1999/36/CE del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1o luglio 2011;

2)

il testo del punto 6 (direttiva 87/404/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

« 32009 L 0105: Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (GU L 264 dell’8.10.2009, pag. 12).»;

3)

dopo il punto 6c (decisione 2003/525/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«6d.

32010 L 0035: Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2009/105/CE e 2010/35/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 196 del 28.7.2011, pag. 26.

(2)   GU L 264 dell’8.10.2009, pag. 12.

(3)   GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(4)   GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 48.

(5)   GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153.

(6)   GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1.

(7)   GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20.

(8)   GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48.

(9)   GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 128/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/3/UE della Commissione, del 17 gennaio 2011, recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell’allegato II dell’accordo, al punto 54zzzzh (direttiva 2008/128/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32011 L 0003: Direttiva 2011/3/UE della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 59).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/3/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.

(2)   GU L 13 del 18.1.2011, pag. 59.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 10/2011 abroga le direttive della Commissione 80/766/CEE (3), 81/432/CEE (4) e 2002/72/CE (5), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4)

Per comodità, gli atti elencati al capitolo XII dell’allegato II sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 25 (direttiva 80/766/CEE della Commissione), 28 (direttiva 81/432/CEE della Commissione) e 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) è soppresso;

2)

al punto 36 (direttiva 85/572/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0010: Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).»;

3)

al punto 54zzzzzm [regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione] è aggiunto il punto seguente:

«55.

32011 R 0010: Regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).»;

4)

sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», i punti da 55 (raccomandazione 78/358/CEE della Commissione) a 67 (raccomandazione 2010/161/UE della Commissione) sono rinumerati come punti da 1 a 13.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 10/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 78.

(2)   GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

(3)   GU L 213 del 16.8.1980, pag. 42.

(4)   GU L 167 del 24.6.1981, pag. 6.

(5)   GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 130/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XIII (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/296/UE della Commissione, del 21 maggio 2010, relativa all’istituzione di un registro per i biocidi (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0253: Regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011 (GU L 69 del 16.3.2011, pag. 7).»;

2)

dopo il punto 12zy (decisione 2010/675/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«12zz.

32010 D 0296: Decisione 2010/296/UE della Commissione, del 21 maggio 2010, relativa all’istituzione di un registro per i biocidi (GU L 126 del 22.5.2010, pag. 26).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 253/2011 e della decisione 2010/296/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 80.

(2)   GU L 69 del 16.3.2011, pag. 7.

(3)   GU L 126 del 22.5.2010, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 139/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/227/UE della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7 (direttiva 90/385/CEE del Consiglio) del capitolo XXX dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il punto seguente:

«8.

32010 D 0227: Decisione 2010/227/UE della Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/227/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 33.

(2)   GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 132/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2010 del 12 marzo 2010 (1).

(2)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/681/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/693/UE della Commissione, del 22 luglio 2010, che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 9a (decisione 2007/205/CE della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo è inserito il punto seguente:

«9aa.

32010 D 0693: Decisione 2010/693/CE della Commissione, del 22 luglio 2010, che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (GU L 301 del 18.11.2010, pag. 4).»

Articolo 2

Dopo il punto 21abd (decisione 2007/531/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

«21abe.

32010 D 0681: Decisione 2010/681/CE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti nel periodo 2011-2013 (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 65).»

Articolo 3

I testi delle decisioni 2010/681/UE e 2010/693/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 143 del 10.6.2010, pag. 20.

(2)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(3)   GU L 292 del 10.11.2010, pag. 65.

(4)   GU L 301 del 18.11.2010, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 133/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell’elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6).

(7)

Decisione S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione S5, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato VI dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 3.2 (decisione n. A2) è inserito il punto seguente:

«3.3.

32010 D 0608(01): Decisione n. A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3).»;

2)

dopo il punto 4.1 (decisione n. E1) è inserito il punto seguente:

«4.2.

32010 D 0710(01): Decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell’elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5).»;

3)

i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 6.2 (decisione n. H2):

«6.3.

32010 D 0424(16): Decisione n. H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

In mancanza di un tasso di conversione per la corona islandese (ISK) pubblicato dalla Banca centrale europea, il tasso di conversione di cui all’articolo 1 della decisione n. H3 è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale d’Islanda durante il mese di riferimento.

6.4.

32010 D 0427(01): Decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3).

6.5.

32010 D 0608(02): Decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5).»;

4)

i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 8.3 (decisione n. S3):

«8.4.

32010 D 0424(14): Decisione n. S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52).

8.5.

32010 D 0424(15): Decisione n. S5, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54).

8.6.

32010 D 0427(02): Decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6).

8.7.

32010 D 0427(03): Decisione n. S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8).»

Articolo 2

I testi delle decisioni nn. A3, E2, H3, H4, H5, S4, S5, S6 e S7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE (*1) siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1o luglio 2011.

Article 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 33.

(2)   GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.

(3)   GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5.

(4)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

(5)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

(6)   GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.

(7)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

(8)   GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

(9)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

(10)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

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L 76/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2009 del 25 settembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato VII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0213: Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 213/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 304 del 19.11.2009, pag. 6.

(2)   GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XI dell’accordo, al punto 1 (direttiva 87/372/CEE del Consiglio), è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 L 0114: Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/114/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 39.

(2)   GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5el (decisione 2010/146/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5em.

32010 D 0625: Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/625/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 39.

(2)   GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 138/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2011 del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/61/UE della Commissione, del 31 gennaio 2011, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d’Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5em (decisione 2010/625/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo viene aggiunto il punto seguente:

«5en.

32011 D 0061: Decisione 2011/61/UE della Commissione, del 31 gennaio 2011, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d’Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (GU L 27 dell’1.2.2011, pag. 39).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/61/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 39.

(2)   GU L 27 dell’1.2.2011, pag. 39.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/26/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0026: Decisione 2011/26/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 64).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/26/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 13 del 18.1.2011, pag. 64.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/C 135/03 della Commissione, del 4 maggio 2011, che istituisce il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17k (direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene inserito il punto seguente:

«17ka.

32011 D 0505(01): Decisione 2011/C 135/03 della Commissione, del 4 maggio 2011, che istituisce il gruppo consultivo europeo sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) (GU C 135 del 5.5.2011, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/C 135/03 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 102/2011 del 30 settembre 2011 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU C 135 del 5.5.2011, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)   GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 40.


15.3.2012   

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L 76/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1o marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37d (direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 L 0018: Direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1o marzo 2011 (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/18/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 57 del 2.3.2011, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 142/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37da (decisione 2007/756/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32011 D 0107: Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/107/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

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L 76/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 143/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/155/UE della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 37dd (decisione 2010/713/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo viene inserito il punto seguente:

«37de.

32011 D 0155: Decisione 2011/155/UE della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 63 del 10.3.2011, pag. 22).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/155/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 63 del 10.3.2011, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 144/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2).

(3)

La decisione 2011/229/UE abroga la decisione 2006/66/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 37g (decisione 2006/66/CE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito dal seguente:

« 32011 D 0229: Decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema “Materiale rotabile — Rumore” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99 del 13.4.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

Al punto 7.7.2.4 dell’allegato della decisione, le parole “e Lituania” sono sostituite da “, Lituania e Norvegia”.»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/229/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 99 del 13.4.2011, pag. 1.

(3)   GU L 37 dell’8.2.2006, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42ed (decisione 2010/409/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il punto seguente:

«42ee.

32010 R 1169: Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1169/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 146/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42ee [regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo, è inserito il punto seguente:

«42ef.

32010 R 1158: Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1158/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 147/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56f (direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 L 0036: Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010 (GU L 162 del 29.6.2010, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/36/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 162 del 29.6.2010, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 148/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile in merito alla graduale introduzione di controlli su liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’Unione europea (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66 ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0720: Regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011 (GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 720/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 193 del 23.7.2011, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 149/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/3572/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66hf [decisione C (2010) 774 definitivo della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 3572: Decisione 2010/3572/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 56/2011 del 20 maggio 2011 (2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 196 del 28.7.2011, pag. 38.


15.3.2012   

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L 76/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 150/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/9139/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo, al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 9139: Decisione 2010/9139/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, recante modifica della decisione 2010/774/UE della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 151/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2007 per quanto riguarda le disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wba [regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene inserito quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0283: Regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011 (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 283/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 152/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all’articolo 3, paragrafo 1 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wc [regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione] dell’allegato XIII dell’accordo viene aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32010 R 0929: Regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010 (GU L 273 del 19.10.2010, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 929/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)   GU L 273 del 19.10.2010, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/205/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

1)

dopo il punto 1h [regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il punto seguente:

«1ha

32010 D 0205: Decisione 2010/205/UE della Commissione, del 31 marzo 2010, concernente il questionario per la trasmissione di informazioni in merito al regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive del Consiglio 91/689/CEE e 96/61/CE (GU L 88 dell’8.4.2010, pag. 18).»;

2)

al punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0205: Decisione 2010/205/UE della Commissione, del 31 marzo 2010 (GU L 88 dell’8.4.2010, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/205/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)   GU L 88 dell’8.4.2010, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 154/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XX dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 2d (decisione 2006/799/CE della Commissione), 2da (decisione 2007/64/CE della Commissione) e 2y (decisione 2007/506/CE della Commissione) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32009 D 0888: Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43).»;

2)

ai punti 2e (decisione 2003/200/CE della Commissione), 2o (decisione 2002/747/CE della Commissione), 2q (decisione 2005/341/CE della Commissione), 2r (decisione 2005/342/CE della Commissione), 2s (decisione 2005/343/CE della Commissione), 2t (decisione 2005/344/CE della Commissione), 2u (decisione 2005/360/CE della Commissione) e 2x (decisione 2002/741/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0888: Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43).»;

3)

dopo il punto 2zb (decisione 2010/18/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«2zc.

32007 D 0742: Decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14), modificata da:

32009 D 0888: Decisione 2009/888/CE della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/742/CE e 2009/888/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)   GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.

(3)   GU L 318 del 4.12.2009, pag. 43.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 155/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (2), rettificata dalla GU L 209 del 17.8.2011, pag. 62,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

«2zd.

32009 D 0894: Decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23), rettificata dalla GU L 209 del 17.8.2011, pag. 62

Articolo 2

I testi della decisione 2009/894/CE, rettificata dalla GU L 209 del 17.8.2011, pag. 62, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)   GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 920/2010 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere soppresso ai sensi del medesimo.

(4)

La decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (4) non è stata integrata nell’accordo. Di conseguenza, i requisiti specifici in termini di comunicazione dei dati di cui alla decisione non si applicano agli Stati EFTA.

(5)

Gli Stati EFTA sono inseriti nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL), il cui amministratore centrale svolge i suoi compiti per quanto riguarda questi Stati. L’Autorità di vigilanza EFTA è l’organo abilitato a impartire all’amministratore centrale le istruzioni necessarie per quanto riguarda le disposizioni connesse all’applicazione del regolamento (UE) n. 920/2010 per gli Stati EFTA.

(6)

A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007, l’Islanda è esentata dall’obbligo di presentare un piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento relative all’assegnazione di quote ai gestori di impianti nel periodo 2008-2012 non devono applicarsi all’Islanda.

(7)

A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007, gli impianti fissi dell’Islanda che sarebbero rientrati nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2008-2012 sono stati esentati dall’applicazione della direttiva per il periodo in questione. L’Islanda, quindi, non ha istituito un registro nazionale in relazione al sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell’UE. Occorre pertanto adeguare la scadenza fissata per l’avvio della procedura di apertura dei conti di deposito dei gestori nel registro dell’Unione. Nel caso di impianti fissi islandesi per i quali l’autorità competente abbia già rilasciato un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, la procedura inizierà il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione o, se successivo, il giorno in cui il registro dell’Unione sarà operativo per l’Islanda.

(8)

La tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione contenuta nell’EUTL deve riflettere l’estensione dell’ETS agli Stati EFTA per le attività aeree. Di conseguenza, nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione deve figurare il numero di quote del capo II da assegnare nel 2012.

(9)

Le parti contraenti convengono che la natura specifica dell’ETS e il relativo sistema standardizzato e sicuro di registri di cui alla direttiva 2003/87/CE, che prevede l’istituzione di un registro dell’Unione, richiedono norme speciali sull’archiviazione dei dati e sull’accesso per quanto riguarda il registro dell’Unione onde garantire che le quote di emissioni dei gas a effetto serra conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto e i trasferimenti di tali quote siano compatibili con gli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto.

(10)

Le parti contraenti riconoscono che è indispensabile concedere alle autorità incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità fiscali di una parte contraente, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea, a Europol e agli amministratori nazionali delle parti contraenti il diritto di ottenere determinati dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL, in casi chiaramente specificati, a fini di indagine, rilevamento e lotta antifrode, a fini fiscali o di applicazione della legge, di lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati gravi ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010.

(11)

Le parti contraenti ricordano che, per quanto riguarda la concessione di diritti di informazione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 920/2010, resta inteso che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l’amministrazione fiscale e l’applicazione della legge non rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che pertanto il regolamento non conferisce alle istituzioni menzionate diritti diversi da quelli esplicitamente citati al suo articolo 75,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 21an [regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo è sostituito da quanto segue:

« 32010 R 0920: Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

a)

gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL).

L’amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti;

b)

le disposizioni relative all’assegnazione di quote ai gestori di impianti per il periodo 2008-2012 non si applicano all’Islanda;

c)

all’articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

“L’Autorità di vigilanza EFTA coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato EFTA e con l’amministratore centrale.”;

d)

all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   In relazione a impianti fissi islandesi per i quali l’autorità competente abbia rilasciato un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra prima dell’entrata in vigore della presente decisione, la procedura di apertura dei conti di deposito dei gestori nel registro dell’Unione inizierà il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione o, se successivo, il giorno in cui il registro dell’Unione sarà operativo per l’Islanda.”;

e)

l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), recita:

“Il numero totale di quote del capo II da assegnare nello Spazio economico europeo nel 2012;”

f)

all’articolo 35, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Per quanto riguarda le tabelle dei piani nazionali di assegnazione degli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

g)

all’articolo 36 e all’articolo 38, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

“Per quanto riguarda le decisioni riguardanti l’assegnazione delle quote adottate dagli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

h)

all’articolo 65 è aggiunto il seguente paragrafo:

“6.   Per quanto riguarda i registri degli Stati EFTA, l’amministratore centrale riceve istruzioni dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

i)

all’allegato XII, per “Quantità di quote del capo II in tutta l’Unione nel 2012” s’intende la quantità di quote del capo II in tutto il SEE nel 2012 stabilita dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011 del 20 luglio 2011.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 920/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011 o, se posteriore, il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)   GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

(3)   GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(4)   GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XX dell’accordo, il punto 24 (direttiva 90/219/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

« 32009 L 0041: Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/41/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)   GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 158/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/731/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti (2).

(3)

La decisione 2010/731/UE abroga la decisione 2006/329/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 32fd (decisione 2006/329/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è sostituito da quanto segue:

« 32010 D 0731: Decisione 2010/731/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 38).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/731/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 341 del 22.12.2011, pag. 87.

(2)   GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 38.

(3)   GU L 121 del 6.5.2006, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 159/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 110/2011 del Comitato misto SEE del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18wa [regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione] dell’allegato XXI dell’accordo viene inserito il seguente punto:

«18wb.

32011 R 0088: Regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione (GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 88/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 50.

(2)   GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

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L 76/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 110/2011 del Comitato misto SEE del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19y [regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XXI dell’accordo viene inserito il punto seguente:

«19ya.

32011 R 0193: Regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 193/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 50.

(2)   GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

IT

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L 76/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 161/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/485/UE della Commissione, del 1o settembre 2010, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti dell’Australia e degli Stati Uniti d’America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XXII dell’accordo, dopo il punto 10fb (decisione 2010/64/UE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:

«10fc.

32010 D 0485: Decisione 2010/485/UE della Commissione, del 1o settembre 2010, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti dell’Australia e degli Stati Uniti d’America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 dell’11.9.2010, pag. 6).»

Articolo 2

I testi della decisione 2010/485/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 171 del 30.6.2011, pag. 25.

(2)   GU L 240 dell’11.9.2010, pag. 6.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. 161/2011 che integra nell’accordo la decisione 2010/485/UE

«La decisione 2010/485/UE della Commissione, del 1o settembre 2010, relativa all’adeguatezza delle autorità competenti dell’Australia e degli Stati Uniti d’America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda le relazioni con i paesi terzi. L’integrazione di tale decisione lascia impregiudicato il campo d’applicazione dell’accordo SEE.»


15.3.2012   

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L 76/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 162/2011

del 19 dicembre 2011

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2).

(3)

La direttiva 2009/28/CE abroga la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La realizzazione da parte della Norvegia dell’obiettivo relativo alla quota di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2020 deve essere considerato nel contesto del livello già elevato della quota di energie rinnovabili rispetto agli Stati membri dell’UE e delle incertezze a livello di domanda e offerta derivanti dalla combinazione di un sistema di produzione di energia prevalentemente idroelettrico e di un clima freddo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 19 (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con decorrenza dal 1o gennaio 2012;

2)

dopo il punto 40 [regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«41.

32009 L 0028: Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

a)

la direttiva non si applica al Liechtenstein;

b)

l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, non si applica agli Stati EFTA;

c)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“Norvegia e Islanda notificano all’Autorità di vigilanza EFTA i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro sei mesi dall’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …, che integra la direttiva 2009/28/CE.”;

d)

all’articolo 22, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

“Entro il 31 dicembre 2013, e successivamente ogni due anni, Norvegia e Islanda presentano una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La quinta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l’ultima relazione richiesta.”;

e)

nell’allegato I, al punto A, è aggiunto quanto segue:

 

“Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S2005)

Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S2020)

Islanda

55,0  %

64  %

Norvegia

58,2  %

67,5  %.” »

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/28/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 262 del 6.10.2011, pag. 32.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(3)   GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


15.3.2012   

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L 76/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 163/2011

del 19 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CEE (2), è principalmente volto a introdurre e mantenere all’interno dell’Unione livelli elevati e omogenei di sicurezza in materia di aviazione civile.

(3)

Le attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea possono incidere sul livello di sicurezza aerea all’interno dello Spazio economico europeo.

(4)

È opportuno pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

(5)

Il regolamento (CE) n. 216/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e dovrebbe pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 216/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)   GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011 che integra nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

«Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda, tra l’altro, il potere di imporre multe o sanzioni nel settore della sicurezza aerea. L’integrazione del presente regolamento non pregiudica le soluzioni istituzionali che potrebbero essere prese per i futuri atti che conferiscono poteri di imporre sanzioni.»


ALLEGATO

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 66a [regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio] e 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»;

2)

al punto 68a (direttiva 91/670/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»;

3)

al punto 66n [regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] il testo è sostituito dal seguente:

« 32008 R 0216: Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

se non altrimenti stipulato in appresso e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo, va inteso che i termini “Stato/i membro/i” contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste, qualora sia necessario, l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. L’Agenzia e l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, collaborano e si scambiano informazioni, qualora sia necessario;

c)

nessun elemento del presente regolamento deve essere interpretato nel senso di trasferire all’Agenzia il potere di agire a nome degli Stati EFTA nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarli ad adempiere agli obblighi che incombono loro in conformità di tali accordi;

d)

l’articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole “la Comunità” sono inserite le parole “o uno Stato EFTA”;

ii)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“L’Unione, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per gli Stati EFTA. A loro volta gli Stati EFTA cercano di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell’Unione.”;

e)

all’articolo 14, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

“Fatto salvo il paragrafo 4, lettera d) del Protocollo I dell’accordo SEE, quando la Commissione e l’Autorità di vigilanza EFTA si scambiano informazioni su una decisione presa conformemente al presente paragrafo, la Commissione comunica l’informazione ricevuta dall’Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri UE e l’Autorità di vigilanza EFTA comunica l’informazione ricevuta dalla Commissione agli Stati EFTA.”;

f)

all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

“5.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.”;

g)

all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

“L’Agenzia assiste anche l’Autorità di vigilanza EFTA e le fornisce lo stesso sostegno, se tali misure e compiti rientrano fra le competenze dell’Autorità in virtù dell’accordo.”;

h)

all’articolo 17, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“nel settore di sua competenza, assolve, a nome delle parti contraenti, le funzioni e i compiti loro attribuite dalle convenzioni internazionali applicabili, in particolare la convenzione di Chicago. Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA eseguono tali funzioni e compiti soltanto se previsto nel presente regolamento.”;

i)

la prima frase dell’articolo 20 è sostituita dal testo seguente:

“Con riferimento ai prodotti, parti e pertinenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’Agenzia, laddove ne abbia il potere e ai sensi della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve funzioni e compiti dello Stato di progettazione, produzione o registrazione, qualora connessi all’approvazione del progetto. Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati EFTA eseguono soltanto le funzioni e i compiti loro attribuiti ai sensi del presente regolamento.”;

j)

l’articolo 24 è così modificato:

i)

al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

“L’Agenzia riferisce all’Autorità di vigilanza EFTA in merito alle ispezioni in materia di standardizzazione in uno Stato EFTA.”;

ii)

al paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia è consultata dall’Autorità di vigilanza EFTA.”;

k)

all’articolo 25, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

“Il potere di imporre multe o sanzioni alle persone e alle imprese alle quali l’Agenzia ha rilasciato un certificato è conferito all’Autorità di vigilanza EFTA se tali persone o imprese sono stabilite in uno Stato EFTA.”;

l)

all’articolo 25, paragrafo 4 le parole “La Corte di giustizia delle Comunità europee” sono sostituite da “La Corte EFTA” e le parole “la Commissione” da “l’Autorità di vigilanza EFTA” per quanto riguarda gli Stati EFTA;

m)

all’articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.”;

n)

all’articolo 30 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.”;

o)

all’articolo 32, paragrafo 1, dopo la parola “Comunità” sono inserite le seguenti parole:

“in islandese e in norvegese:”;

p)

dopo l’articolo 33, paragrafo 2, lettera c) è inserito quanto segue:

“ca)

la relazione annuale generale e il programma di lavoro dell’Agenzia, di cui alle lettere b) e c) rispettivamente, sono trasmessi all’Autorità di vigilanza EFTA.”;

q)

all’articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo:

“4.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto;”

r)

all’articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:

“6.   I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso, come membri o anche come presidenti. La Commissione, nel redigere l’elenco delle persone di cui al paragrafo 3, prende in considerazione anche persone idonee aventi la cittadinanza degli Stati EFTA.”;

s)

all’articolo 54, paragrafo 1, alla fine è aggiunto il testo seguente:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste l’Autorità di vigilanza EFTA nello svolgimento dei compiti succitati.”;

t)

nella prima frase dell’articolo 58, paragrafo 3, dopo la parola “trattato” sono inserite le seguenti parole:

“o in islandese o in norvegese”;

u)

all’articolo 59 è aggiunto il seguente paragrafo:

“12.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo della Comunità di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine, le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo si applicano mutatis mutandis.”;

v)

all’articolo 65 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“8.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito ai sensi del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della UE, ad eccezione del diritto di voto.

9.   Qualora, in mancanza di accordo tra la Commissione e il comitato, il Consiglio adotti una decisione relativa alla materia di cui trattasi, gli Stati EFTA possono sollevare la questione a livello di Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo.”;

w)

ove opportuno e salvo altrimenti disposto, i suddetti adeguamenti si applicano, mutatis mutandis, agli altri atti normativi dell’Unione che conferiscono poteri all’Agenzia e che sono stati integrati nell’accordo.»


15.3.2012   

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L 76/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 164/2011

del 19 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66n [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32009 R 0690: Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009 (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 690/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011 del 19 dicembre 2011 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 199 del 31.7.2009, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.


15.3.2012   

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L 76/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 165/2011

del 19 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo, il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo sono stati integrati nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006, del 2 giugno 2006 (2), che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE (3).

(4)

La direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell’accordo, è abrogata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 ma deve continuare ad applicarsi fino a quando le misure di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009, diventeranno applicabili a norma dell’accordo ed essere abrogata ai sensi dell’accordo con effetto da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 66n [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1108: Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).»;

2)

al punto 66z (direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

La presente direttiva si applica fino alla data in cui le misure di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009, diventeranno applicabili a norma dell’accordo.»;

3)

il testo del punto 66z (direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dalla data in cui le misure di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009, diventeranno applicabili a norma dell’accordo.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1108/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 dicembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 163/2011 del 19 dicembre 2011 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(3)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

(4)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/59


NOTA PER IL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 136/2011 è stata ritirata prima dell’adozione e pertanto non esiste.