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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.075.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 217/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cinta Senese (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Cinta Senese», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
ITALIA
Cinta Senese (DOP)
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 218/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2012
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Béa du Roussillon (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Béa du Roussillon», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FRANCIA
Béa du Roussillon (DOP)
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) contiene tre errori che vanno corretti. |
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(2) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Riguarda solamente la versione in lingua rumena.)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 220/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2011/12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero riportati alla campagna successiva. |
|
(2) |
In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2012 (3) proroga, per la campagna di commercializzazione 2011/12, i termini entro i quali gli Stati membri fissano la scadenza alla quale gli operatori devono comunicare agli Stati membri la propria decisione di riportare la produzione eccedentaria di zucchero. |
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(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi da riportare ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006. |
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(4) |
È pertanto necessario derogare, per la campagna di commercializzazione 2011/12, ai termini fissati all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2012, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna della campagna di commercializzazione 2011/12 da riportare alla campagna successiva.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
che modifica, per quanto riguarda la sostanza closantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
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(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
|
(3) |
Attualmente il closantel figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
|
(4) |
L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito all'estrapolazione della voce esistente per il closantel in rapporto al latte vaccino e ovino. |
|
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di istituire LMR provvisori per il closantel in rapporto al latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». |
|
(6) |
Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il closantel nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR provvisorio raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». Il LMR provvisorio che figura in tale tabella per il closantel scade il 1o gennaio 2014. Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha raccomandato un periodo di due anni per consentire il completamento degli studi scientifici richiesti per rispondere all'elenco di quesiti posti all'Irlanda dallo stesso CVMP. |
|
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
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(8) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
La voce relativa al closantel nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
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Sostanza farmacologicamente attiva |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Closantel |
Closantel |
Bovini |
1 000 μg/kg |
Muscoli |
|
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |
|
3 000 μg/kg |
Grasso |
|||||
|
1 000 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
3 000 μg/kg |
Reni |
|||||
|
Ovini |
1 500 μg/kg |
Muscoli |
||||
|
2 000 μg/kg |
Grasso |
|||||
|
1 500 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
5 000 μg/kg |
Reni |
|||||
|
Bovini, ovini |
45 μg/kg |
Latte |
Il LMR provvisorio scade il 1o gennaio 2014 |
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 222/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
che modifica, per quanto riguarda la sostanza triclabendazolo, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
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(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
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(3) |
Il triclabendazolo figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
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(4) |
L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito all'estrapolazione della voce esistente per il triclabendazolo in rapporto al latte di tutti i ruminanti. |
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(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di istituire LMR provvisori per il triclabendazolo in rapporto al latte di tutti i ruminanti e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». |
|
(6) |
Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR provvisorio raccomandato per il latte di tutti i ruminanti e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». Il LMR provvisorio che figura in tale tabella per il triclabendazolo scade il 1o gennaio 2014. Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha raccomandato un periodo di due anni per consentire il completamento degli studi scientifici richiesti per rispondere all'elenco di quesiti posti all'Irlanda dallo stesso CVMP. |
|
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
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(8) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
La voce relativa al triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
|
Sostanza farmacologicamente attiva |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Triclabendazolo |
Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo |
Tutti i ruminanti |
225 μg/kg |
Muscoli |
|
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti» |
|
100 μg/kg |
Grasso |
|||||
|
250 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
150 μg/kg |
Reni |
|||||
|
10 μg/kg |
Latte |
Il LMR provvisorio scade il 1o gennaio 2014 |
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga a uno dei tipi di concimi elencati nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento possa recare l'indicazione «concime CE». |
|
(2) |
Tra i tipi di concimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 alcuni possono essere venduti esclusivamente sotto forma di polveri fini, mentre altri possono essere venduti anche sotto forma di sospensioni. I concimi in sospensione comportano meno rischi per la salute degli agricoltori allorché vengono utilizzati in condizioni nelle quali l'uso di polveri fini determinerebbe l'inalazione di polveri. Allo scopo di ridurre l'esposizione degli agricoltori alle polveri è opportuno estendere l'opzione di utilizzare sospensioni anche ai tipi di concimi contenenti manganese quale microelemento e ampliare inoltre la gamma di ingredienti autorizzati nelle attuali sospensioni di concimi a base di boro e di rame. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede l'impiego di agenti complessanti quali ingredienti nei concimi contenenti microelementi. Nessuno di tali concimi reca l'indicazione «concime CE» perché finora nessun elenco di agenti complessanti autorizzati è stato redatto e inserito nell'allegato I di tale regolamento e perché non esistono denominazioni tipologiche per i concimi contenenti agenti complessanti. Poiché sono ora disponibili idonei agenti complessanti (sali di acido lignosolfonico, di seguito «LS»), è opportuno inserirli nell'elenco degli agenti complessanti autorizzati e creare corrispondenti denominazioni tipologiche. Le attuali denominazioni tipologiche per i concimi in soluzione devono anch'esse essere adattate per consentire l'utilizzo di agenti complessanti, ma, allo scopo di facilitare i controlli ufficiali, è opportuno che ciascuna di tali soluzioni non contenga più di un agente complessante. |
|
(4) |
Le nuove norme in merito alle soluzioni e alle sospensioni di microelementi richiedono la rietichettatura di questi tipi di concimi. Tuttavia per qualche tempo esisteranno ancora scorte di concimi etichettati applicando le vecchie norme. È opportuno pertanto concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a preparare le nuove etichette e a smaltire le scorte da essi detenute. |
|
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene una serie di norme in merito all'etichettatura delle miscele di concimi a base di microelementi, ma non fornisce nel suo allegato I le corrispondenti denominazioni tipologiche. Il regolamento (UE) n. 137/2011 ha inserito nella sezione E.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 la tabella E.2.4 contenente le corrispondenti denominazioni tipologiche e disposizioni più chiare per le miscele di concimi a base di microelementi. La tabella E.2.4 richiede tuttavia alcune informazioni riguardo all'etichettatura che in taluni casi non sarebbero conformi a quelle richieste all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre quindi modificare in tal senso la tabella E.2.4. È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme e di smaltire le loro scorte di miscele di concimi a base di microelementi. |
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(6) |
L'acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-diacetico (di seguito «HBED») è un agente chelante organico per microelementi. In particolare il ferro chelato con HBED è utilizzato per ovviare alle carenze di ferro e per curare la clorosi ferrica per una grande varietà di alberi da frutto. L'eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde, una buona crescita e lo sviluppo dei frutti. Il ferro nella forma chelata con HBED è stato autorizzato in Polonia senza alcun danno per l'ambiente. È opportuno pertanto aggiungere l'HBED nell'elenco degli agenti organici chelanti autorizzati per microelementi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre tuttavia prevedere un periodo transitorio in modo tale che l'HBED sia autorizzato dopo la pubblicazione della corrispondente norma EN. |
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(7) |
Gli inibitori diciandiammide/1,2,4-triazolo (di seguito «DCD/TZ») e 1,2,4-triazolo/3-metilpirazolo (di seguito «TZ/MP») sono inibitori della nitrificazione utilizzati in combinazione con concimi contenenti azoto sotto forma di urea e/o di sali di ammonio. Tali inibitori prolungano nel tempo la disponibilità di azoto per le colture, riducono la lisciviazione dei nitrati e limitano le emissioni di ossido di azoto nell'atmosfera. |
|
(8) |
La triammide N-(2-nitrofenil)fosforica (di seguito «2-NPT») è un inibitore dell'ureasi destinato ai concimi azotati contenenti urea per accrescere la disponibilità di azoto per le piante, riducendo nel contempo le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera. |
|
(9) |
Gli inibitori DCD/TZ e TZ/MP sono utilizzati da molti anni nella Repubblica ceca e in Germania e l'inibitore 2-NPT è utilizzato da molti anni in Germania e hanno tutti dimostrato di essere efficienti e di non comportare rischi per l'ambiente. Al fine di renderli disponibili a un maggior numero di agricoltori nell'Unione, è pertanto opportuno inserire gli inibitori DCD/TZ, TZ/MP e 2-NPT nell'elenco degli inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. |
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(10) |
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi descritti nel suo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e dovrebbero essere sostituiti da norme EN recentemente elaborate dal comitato europeo di normalizzazione. |
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(11) |
Le norme EN sono solitamente convalidate mediante confronti interlaboratorio volti a quantificare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici. Occorre pertanto operare una distinzione tra norme EN convalidate e metodi non convalidati allo scopo di individuare le norme EN di cui è stata dimostrata l'affidabilità statistica. |
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(12) |
Al fine di semplificare la legislazione e di agevolare future revisioni è opportuno sostituire l'intero testo dei metodi analitici di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione. |
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(13) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Emendamenti
1. L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1, lettera a), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 1, lettera c), punti i) e ii), il punto 1, lettera d), punto i), il punto 1, lettera e), punto i), il punto 1, lettera f), punto i) e il punto 2 dell'allegato I si applicano dal 4 aprile 2013.
Il punto 3, voce 11, dell'allegato I si applica dal 4 luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
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1) |
la sezione E.1 è così modificata:
|
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2) |
nella sezione E.2, la tabella E.2.4 è sostituita dalla seguente:
|
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3) |
la sezione E.3.1. è sostituita dalla seguente: «E.3.1. Agenti chelanti (1) Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:
(1) Gli agenti chelanti devono essere identificati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili» " |
|
4) |
la sezione E.3.2 è sostituita dalla seguente: «E.3.2. Agenti complessati (3) I seguenti agenti complessanti sono autorizzati esclusivamente in prodotti per fertirrigazione e/o applicazione fogliare, ad eccezione del lignosolfonato di Zn, del lignosolfonato di Fe, del lignosolfonato di Cu e del lignosolfonato di Mn che possono essere applicati direttamente sul terreno. Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:
(3) Gli agenti complessanti devono essere individuati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili.» " |
|
5) |
nella sezione F.1 sono aggiunte le seguenti voci:
|
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6) |
nella sezione F.2 è aggiunta la seguente voce:
|
(1) Gli agenti chelanti devono essere identificati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili»
(3) Gli agenti complessanti devono essere individuati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili.» »
(2) Solo a titolo informativo.
(4) Solo a titolo informativo.
ALLEGATO II
L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:
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1) |
il testo relativo ai metodi da 3.1.1 a 3.1.4 è sostituito dal seguente: «Metodo 3.1.1 Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali EN 15956: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 3.1.2 Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2 % EN 15919: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2 % Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 3.1.3 Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2 % EN 15920: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2 % Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 3.1.4 Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro EN 15957: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
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2) |
il testo relativo ai metodi da 3.1.5.1 a 3.1.5.3 è sostituito dal seguente: «Metodo 3.1.5.1 Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C EN 15921: Concimi — Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 3.1.5.2 Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente EN 15922: Concimi — Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 3.1.5.3 Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie EN 15923: Concimi — Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
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3) |
il testo relativo al metodo 3.1.6 è sostituito dal seguente: «Metodo 3.1.6 Estrazione del fosforo solubile in acqua EN 15958: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acqua Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
4) |
il testo relativo al metodo 3.2 è sostituito dal seguente: «Metodo 3.2 Determinazione del fosforo estratto EN 15959: Concimi — Determinazione del fosforo estratto Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
5) |
il testo relativo ai metodi 7.1 e 7.2 è sostituito dal seguente: «Metodo 7.1 Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco) EN 15928: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco) Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 7.2 Determinazione della finezza di macinazione dei fosfati naturali teneri EN 15924: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione di fosfati naturali teneri Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
6) |
il testo relativo ai metodi da 8.1 a 8.5 è sostituito dal seguente: «Metodo 8.1 Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati EN 15960: Concimi — Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 8.2 Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme EN 15925: Concimi — Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 8.3 Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato EN 15961: Concimi - Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 8.4 Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente sotto varie forme EN 15926: Concimi — Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente in varie forme Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 8.5 Estrazione e determinazione dello zolfo elementare EN 16032: Concimi — Estrazione e determinazione dello zolfo elementare Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
|
7) |
è inserito il seguente metodo 8.11: «Metodo 8.11 Determinazione del calcio e del formiato nel formiato di calcio EN 15909: Concimi — Determinazione del calcio (Ca) e del formiato in concimi calcici fogliari Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
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8) |
il testo relativo al metodo 11.3 è sostituito dal seguente: «Metodo 11.3 Determinazione del ferro chelato con o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA e HBED EN 13368-2: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia. Parte 2: Determinazione del ferro (Fe) chelato con o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA e HBED mediante cromatografia a coppia ionica Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
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9) |
sono inseriti i seguenti metodi 11.6, 11.7 e 11.8: «Metodo 11.6 Determinazione dell'IDHA EN 15950: Concimi — Determinazione dell'acido N-(1,2-dicarbossietil)-D,L-aspartico (acido iminodisuccinico, IDHA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 11.7 Determinazione di ligninsulfonati EN 16109: Concimi — Determinazione dei micronutrienti complessati nei concimi - Identificazione dei ligninsulfonati Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 11.8 Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata EN 15962: Concimi — Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»; |
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10) |
sono inseriti i seguenti metodi 12.3, 12.4 e 12.5: «Metodo 12.3 Determinazione del 3-metilpirazolo EN 15905: Concimi — Determinazione del 3-metilpirazolo (MP) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 12.4 Determinazione del TZ EN 16024: Concimi — Determinazione di 1H-1,2,4-triazolo nell'urea e nei concimi contenenti urea — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio. Metodo 12.5 Determinazione della 2-NPT EN 16075: Concimi — Determinazione della N-(2-nitrofenil) triammide dell'acido fosforico (2-NPT) nell'urea e nei concimi contenenti urea mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.» |
|
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 224/2012 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
51,1 |
|
JO |
68,6 |
|
|
MA |
63,8 |
|
|
TN |
88,2 |
|
|
TR |
117,1 |
|
|
ZZ |
77,8 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
183,3 |
|
TR |
170,7 |
|
|
ZZ |
177,0 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
158,2 |
|
ZZ |
158,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
52,1 |
|
TR |
134,9 |
|
|
ZZ |
93,5 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,3 |
|
IL |
72,0 |
|
|
MA |
59,2 |
|
|
TN |
55,2 |
|
|
TR |
65,7 |
|
|
ZZ |
60,7 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
|
MA |
69,1 |
|
|
TR |
55,4 |
|
|
ZZ |
64,5 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
89,5 |
|
BR |
84,7 |
|
|
CA |
121,2 |
|
|
CL |
103,2 |
|
|
CN |
91,7 |
|
|
MK |
36,4 |
|
|
US |
159,7 |
|
|
ZZ |
98,1 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
95,7 |
|
CL |
108,4 |
|
|
CN |
52,9 |
|
|
ZA |
102,9 |
|
|
ZZ |
90,0 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
|
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/26 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 533/09/COL
del 16 dicembre 2009
che modifica per la settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
Ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
L’Autorità ha adottato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) il 19 gennaio 1994.
Il 16 giugno 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (5).
Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.
Si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato.
Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea.
Previa consultazione della Commissione europea l’8 dicembre 2009 e degli Stati EFTA con lettere del 20 novembre 2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo relativo a una procedura semplificata per l’esame di determinati tipi di aiuti di Stato. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
(1) Di seguito, «l’Autorità».
(2) Di seguito «l’accordo SEE».
(3) Di seguito «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. Di seguito denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
ALLEGATO I
ORIENTAMENTI RELATIVI A UNA PROCEDURA DI ESAME SEMPLIFICATA PER DETERMINATI TIPI DI AIUTI DI STATO (1)
1. Introduzione
|
1) |
I presenti orientamenti illustrano una procedura semplificata in base alla quale l’Autorità, in stretta cooperazione con lo Stato EFTA interessato, intende esaminare in tempi rapidi taluni tipi di aiuti di Stato per i quali l’Autorità deve soltanto verificare che la misura sia conforme alle norme e alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali. L’esperienza acquisita dall’Autorità nell’applicazione dell’articolo 61 dell’accordo SEE, nonché dei regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni adottati a norma dell’articolo 61 dell’accordo SEE (2), ha dimostrato che talune categorie di aiuti notificati vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a dubbi circa la loro compatibilità con l’accordo SEE, salvo circostanze particolari. Tali categorie di aiuti sono descritte dettagliatamente nella sezione 2. Le altre misure di aiuto notificate all’Autorità saranno soggette alle procedure appropriate (3) e, in linea di principio, al Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato. |
|
2) |
Scopo dei presenti orientamenti è precisare le condizioni in base alle quali l’Autorità adotterà di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con l’accordo SEE secondo la procedura semplificata e fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora tutte le condizioni prescritte dai presenti orientamenti siano soddisfatte, l’Autorità si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 o 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. |
|
3) |
Tuttavia, qualora si applichino le riserve o le esclusioni di cui ai punti 6-12 dei presenti orientamenti, l’Autorità potrà ricorrere alla procedura normale relativa agli aiuti notificati descritta al capitolo II del protocollo 3 e quindi adottare una decisione in forma completa a norma dell’articolo 4 e/o dell’articolo 7 del medesimo protocollo. Tuttavia, in ogni caso, gli unici termini giuridicamente vincolanti sono quelli fissati all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 6, del protocollo. 3. |
|
4) |
Mediante la procedura delineata nei presenti orientamenti, l’Autorità si prefigge di rendere il controllo SEE degli aiuti di Stato più mirato e più efficace Nessuna disposizione dei presenti orientamenti va interpretata nel senso che ogni misura di aiuto che non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE debba essere notificata all’Autorità, anche se lo Stato EFTA mantiene la facoltà di notificare tali misure di aiuto per motivi di certezza del diritto. |
2. Categorie di aiuti di stato esaminabili secondo la procedura semplificata
Categorie di aiuti di Stato ammissibili
|
5) |
Le seguenti categorie di aiuti sono, in linea di principio, esaminabili secondo la procedura semplificata:
I presenti orientamenti non ostano alla possibilità di applicare l’articolo 4 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL. Tuttavia, l’Autorità invita lo Stato EFTA notificante a seguire la procedura esposta nei presenti orientamenti e ad effettuare una pre-notificazione della misura di aiuto in questione utilizzando il modulo di notificazione semplificato allegato alla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL.. Nell’ambito di tale procedura, l’Autorità invita tuttavia lo Stato EFTA interessato a dare il suo consenso alla pubblicazione sul sito Internet dell’Autorità della sintesi della sua notifica. |
Riserve ed esclusioni
|
6) |
Poiché la procedura semplificata si applica unicamente agli aiuti notificati in base all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, gli aiuti illegali sono esclusi. Inoltre, nella misura in cui l’accordo SEE ai applica ai seguenti settori, la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La procedura semplificata non sarà neppure applicata retroattivamente a misure pre-notificate prima del 1o gennaio 2010. |
|
7) |
Nel valutare se una misura di aiuto notificata rientri in una delle categorie ammissibili, specificate al punto 5, l’Autorità provvederà ad accertarsi che siano stabiliti con sufficiente chiarezza gli orientamenti applicabili e/o la prassi decisionale consolidata dell’Autorità sulla cui base la misura di aiuto notificata deve essere valutata nonché tutte le circostanze di fatto rilevanti. Dato che la completezza della notifica costituisce un elemento essenziale per determinare l’applicabilità della presente procedura, lo Stato EFTA notificante è esortato a fornire, all’inizio della fase di pre-notificazione (cfr. punto 14), tutte le informazioni pertinenti, incluse, se del caso, le precedenti decisioni invocate. |
|
8) |
Se il modulo di notificazione è incompleto o contiene informazioni fuorvianti o inesatte, l’Autorità non applica la procedura semplificata. Inoltre, qualora la notifica riguardi questioni giuridiche nuove di interesse generale, di norma l’Autorità si asterrà dall’applicare la presente procedura. |
|
9) |
Se si può, di norma, presumere che le misure di aiuto rientranti nelle categorie di cui al punto 5 non susciteranno seri dubbi quanto alla loro compatibilità con l’accordo SEE, determinate circostanze particolari potrebbero richiedere un esame più approfondito. In tali casi, l’Autorità può ricorrere in qualsiasi momento alla procedura normale. |
|
10) |
Le circostanze particolari possono comprendere, in particolare, determinate forme di aiuto che non sono ancora state esaminate dall’Autorità nella sua prassi decisionale, decisioni precedenti che l’Autorità potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente o di sviluppi del SEE, nuove questioni tecniche oppure riserve riguardo alla compatibilità della misura con altre disposizioni dell’accordo SEE (ad esempio non discriminazione, le quattro libertà ecc.). |
|
11) |
L’Autorità ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). |
|
12) |
Infine, qualora terzi interessati formulino osservazioni motivate circa la misura di aiuto notificata entro il termine fissato al punto 21 dei presenti orientamenti, l’Autorità applicherà la procedura normale (27) e ne informerà lo Stato EFTA. |
3. Disposizioni procedurali
Contatti pre-notificazione
|
13) |
L’Autorità ha riscontrato l’utilità dei contatti stabiliti con lo Stato EFTA notificante nella fase di pre-notificazione anche in casi apparentemente non problematici. Tali contatti consentono all’Autorità, e soprattutto agli Stati EFTA, di determinare fin dall’inizio gli strumenti o le decisioni anteriori pertinenti dell’Autorità, il grado di complessità che la valutazione dell’Autorità verosimilmente richiederà nonché la portata e il volume delle informazioni necessarie all’Autorità per effettuare un esame completo del caso. |
|
14) |
Visti i tempi ristretti della procedura semplificata, la valutazione di una misura di aiuto di Stato secondo questa procedura dipende dai contatti pre-notificazione che lo Stato EFTA stabilisce con l’Autorità. In questo contesto, si invita lo Stato EFTA a presentare un progetto di modulo di notificazione, corredato delle schede di informazioni complementari di cui all’articolo 2 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL e delle rilevanti decisioni precedenti della Commissione, attraverso l’applicazione informatica stabilita dell’Autorità. In tale fase, lo Stato EFTA può anche chiedere all’Autorità di dispensarlo dal compilare talune parti del modulo di notificazione. Nel quadro dei contatti pre-notificazione, lo Stato EFTA e l’Autorità possono anche concordare che lo Stato EFTA non debba presentare il progetto di modulo di notifica e le relative informazioni nella fase di pre-notificazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno, ad esempio, nel caso di misure di aiuto dal carattere ripetitivo (cfr., ad esempio, la categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c), dei presenti orientamenti). In questo contesto, se l’Autorità non ritiene necessario discutere in dettaglio le misure di aiuto previste, lo Stato EFTA può essere invitato a procedere direttamente alla notifica. |
|
15) |
Entro due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notifica, l’Autorità stabilirà un primo contatto di pre-notificazione. L’Autorità incoraggerà i contatti per posta elettronica o per videoconferenza oppure, su richiesta specifica dello Stato EFTA interessato, organizzerà riunioni. Entro 5 giorni lavorativi dall’ultimo contatto pre-notificazione, l’Autorità comunicherà allo Stato EFTA interessato se ritiene, a un primo esame, che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata — informazione che deve comunque essere fornita affinché la misura possa essere ammessa a detta procedura — oppure se il caso rimane soggetto alla normale procedura. |
|
16) |
L’indicazione dell’Autorità che il caso di specie può essere trattato in base alla procedura semplificata significa che lo Stato EFTA e l’Autorità concordano, a un primo esame, sul fatto che, nel caso fossero presentate come notifica formale, le informazioni fornite nell’ambito della pre-notificazione costituirebbero una notifica completa. L’Autorità potrà pertanto, in linea di massima, approvare la misura una volta che sia formalmente notificata sulla base di un modulo di notificazione contenente il risultato dei contatti pre-notificazione, senza ulteriore richiesta di informazioni. |
Notifica
|
17) |
Lo Stato EFTA notifica le misure di aiuto in questione entro 2 mesi dal momento in cui l’Autorità lo ha informato che ritiene, a un primo esame, che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata. Se la notifica comporta modifiche rispetto alle informazioni fornite nei documenti pre-notificazione, queste devono essere evidenziate nel modulo di notificazione. |
|
18) |
La presentazione della notifica da parte dello Stato EFTA interessato fa scattare il termine di cui al punto 2. |
|
19) |
La procedura semplificata non prevede un modulo specifico di notificazione semplificata. Eccetto per i casi rientranti nella categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c), dei presenti orientamenti, la notificazione deve essere effettuata sulla base dei moduli standard di notificazione contenuti nella decisione dell’Autorità n. 195/04/COL. |
Pubblicazione di una sintesi della notifica
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20) |
L’Autorità pubblica una sintesi della notifica sul proprio sito Internet sulla base delle informazioni fornite dallo Stato EFTA, e utilizza a tal fine il modulo standard contenuto nell’allegato I dei presenti orientamenti. Nel modulo standard viene precisato che, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato EFTA, la misura di aiuto può essere esaminata secondo la procedura semplificata. Qualora chieda all’Autorità di trattare una misura notificata in base ai presenti orientamenti, lo Stato EFTA interessato accetta che le informazioni contenute nella sua notifica, che dovranno essere pubblicate sul sito Internet nel modulo allegato ai presenti orientamenti, non siano riservate. Inoltre, si esortano gli Stati EFTA a precisare se la notifica contenga segreti aziendali. |
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21) |
Le parti interessate dispongono di 10 giorni lavorativi per presentare osservazioni (compresa una versione non riservata), in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un’indagine più approfondita. Se le parti interessate formulano riserve motivate sotto il profilo della concorrenza sulla misura notificata, l’Autorità ricorrerà alla procedura normale e ne informerà lo Stato EFTA e le parti interessate. Anche lo Stato EFTA interessato sarà informato di eventuali riserve motivate e avrà la possibilità di presentare osservazioni in merito. |
Decisione in forma abbreviata
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22) |
Se l’Autorità ritiene che la misura notificata soddisfi i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata (cfr. in particolare il punto 5), adotterà una decisione in forma abbreviata. L’Autorità si adopererà quindi per adottare una decisione di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 entro 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione, tranne qualora emergano le riserve o esclusioni di cui ai punti 6-12 dei presenti orientamenti. |
Pubblicazione della decisione in forma abbreviata
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23) |
In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, l’Autorità pubblicherà una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE. La decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile sul sito Internet della Commissione e conterrà un riferimento alle informazioni in forma sintetica relative alla notifica pubblicate sul sito Internet dell’Autorità al momento della notificazione, una valutazione standard della misura ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e, se del caso, la precisazione che la misura di aiuto è dichiarata compatibile con l’accordo SEE perché rientra in una o più delle categorie di cui al punto 5 dei presenti orientamenti, inclusa l’individuazione esplicita della categoria applicabile e un riferimento agli strumenti orizzontali applicabili e/o a precedenti decisioni incluse. |
4. Disposizioni finali
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24) |
Su richiesta della Stato EFTA interessato, l’Autorità applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure notificate ai sensi del punto 17 a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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25) |
L’Autorità può modificare i presenti orientamenti sulla base di importanti considerazioni di politica di concorrenza oppure per tener conto delle norme in materia di aiuti di Stato e della sua prassi decisionale. L’Autorità intende effettuare una prima revisione dei presenti orientamenti al più tardi quattro anni dopo la pubblicazione. In questo contesto, l’Autorità esaminerà l’opportunità di elaborare moduli specifici di notificazione semplificata al fine di facilitare l’attuazione dei presenti orientamenti. |
(1) Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).
(2) Cfr. in particolare: gli orientamenti sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU L 305 del 19.11.2009, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 60 del 19.11.2009, pag. 1) di seguito «gli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 18), di seguito «gli orientamenti sul capitale di rischio»; la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU L 144 del 10.6.2010, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 29 del 10.6.2010, pag.1), di seguito «la disciplina degli aiuti per l’ambiente»; gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1), di seguito «gli orientamenti sugli aiuti regionali»; la decisione concernente la proroga degli orientamenti sugli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 55), di seguito «gli orientamenti sulla costruzione navale»; gli orientamenti sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e nel supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1), di seguito «gli orientamenti sul cinema»; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3, integrato nell’allegato XV dell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008, (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111 e nel supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20).
(3) Le misure notificate all’Autorità nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria a norma degli orientamenti dell’Autorità intitolati «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate relativamente ad istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 3, del 20.1.2011, pag. 1) e «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 26 e nel supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 31) non saranno soggette alla procedura semplificata di cui alla presente comunicazione. Per poter trattare rapidamente tali casi sono state introdotte specifiche disposizioni ad hoc.
(4) Come la sezione 5 degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la sezione 3 degli orientamenti sugli aiuti per l’ambiente e la sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio.
(5) Orientamenti sugli aiuti regionali, sezione 3.1.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 107 del 28.4.2005, pag. 28), di seguito «gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione».
(6) L’Autorità ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). Cfr. causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Raccolta 1994, pag. I-833.
(7) L’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria prevede un metodo di calcolo dei costi semplificato.
(8) Il regolamento generale di esenzione per categoria non esenta il premio all’innovazione ecologica.
(9) Soltanto gli aiuti alle nuove imprese innovatrici che soddisfino le condizioni di cui al punto 5.4, lettera b), punto ii), degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono soggetti al regolamento generale di esenzione per categoria.
(10) In tali casi le informazioni che devono essere fornite dallo Stato EFTA devono dimostrare chiaramente che: i) l’importo dell’aiuto rimane inferiore alla soglia di notifica (senza ricorrere a calcoli complessi del valore attuale netto); ii) l’aiuto concerne un nuovo investimento (e non un investimento di sostituzione); iii) gli effetti benefici dell’aiuto sullo sviluppo regionale compensano nettamente le distorsioni di concorrenza che provocano). Cfr., tra l’altro, la decisione della Commissione nel caso N 721/2007 (Polonia, «Reuters Europe SA»).
(11) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 28/2006 (Polonia, Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG); N 802/2006 (Italia, Aiuto al salvataggio in favore di Sandretto Industrie).
(12) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 85/2008 (Austria, regime di garanzia a favore delle PMI nella Regione di Salisburgo); N 386/2007 (Francia, regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle PMI); N 832/2006 (Italia, regime di aiuto alla ricerca e sviluppo,Valle d’Aosta). Tale approccio è conforme all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.
(13) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 92/2008 (Austria, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Der Bäcker Legat); N 289/2007 (Italia, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Fiem SRL).
(14) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 76/2008 (Germania, Proroga del regime di finanziamento CIRR per l’esportazione di navi); N 26/2008 (Danimarca, Modifiche al regime di finanziamento per l’esportazione di navi); N 760/2006 (Spagna, Proroga del regime di finanziamento per l’esportazione cantieristica spagnola).
(15) Benché i criteri degli orientamenti si applichino direttamente soltanto all’attività di produzione, in pratica sono applicati per analogia anche per valutare la compatibilità delle attività di pre e post produzione di opere audiovisive nonché il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 233/2008 (regime di aiuti alla cinematografia lettone); N 72/2008 (Spagna, regime di aiuti per la promozione di film a Madrid); N 60/2008 (Italia, Sostegno alla produzione cinematografica in Sardegna); N 291/2007 (Paesi Bassi, Fondo per la cinematografia).
(16) L’Autorità può anche basarsi sulle decisioni adottate dalla Commissione per accertare se vi sia una prassi decisionale consolidata.
(17) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 393/2007 (Paesi Bassi, Sussidi a favore di NV Bergkwartier), N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa a Wroclaw) e N 123/2005 (Ungheria, regime di aiuti al turismo e alla cultura).
(18) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 340/2007 (Spagna, Aiuti ad attività a favore del teatro, della danza, della musica e ad attività audiovisive nel paese Basco), N 257/2007 (Spagna, Promozione della produzione teatrale nel paese Basco) e N 818/1999 (Francia, Prelievo parafiscale applicato a spettacoli e concerti).
(19) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 776/06 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell’uso dell’Euskera), N 49/2007 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell’uso dell’Euskera) e N 161/2008 (Spagna, Aiuto alla lingua basca).
(20) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 687/06 (Repubblica slovacca, Aiuti a favore di Kalligram s.r.o. per un periodico), N 1/2006 (Slovenia, Promozione dell’editoria) e N 268/2002 (Italia, Aiuti a favore dell’editoria in Sicilia).
(21) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 264/2006 (Italia, Banda larga per le zone rurali della Toscana), N 473/2007 (Italia, Connessione alla banda larga per l’Alto Adige) e N 115/2008 (Banda larga in zone rurali della Germania).
(22) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 325/2006 (Germania, Proroga del regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 35/2006 (Francia, regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 253/2005 (Paesi Bassi, regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale).
(23) Gli aiuti ad hoc sono spesso esclusi dall’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria. Tale esclusione si applica a tutte le grandi imprese (articolo 1, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria) nonché, in taluni casi, anche alle PMI (cfr. articoli 13 e 14 concernenti gli aiuti regionali; l’articolo 16 concernente l’imprenditoria femminile; l’articolo 29 concernente gli aiuti sotto forma di capitale di rischio; l’articolo 40 concernente gli aiuti per l’assunzione di lavoratori disabili). Per quanto riguarda gli aiuti regionali all’investimento ad hoc, cfr. nota 10. Inoltre, i presenti orientamenti non pregiudicano eventuali comunicazioni o documenti orientativi dell’Autorità che fissano criteri di valutazione economica dettagliati per l’analisi della compatibilità dei casi soggetti a notifica individuale.
(24) Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 258/2000 (Germania, Piscina ricreativa a Dorsten); N 486/2002 (Svezia, Aiuto a favore di una sala di congressi a Visby); N 610/2001 (Germania, Programma di infrastrutture per il turismo Baden-Württemberg); N 337/2007 (Paesi Bassi, Sostegno a favore di Bataviawerf — Ricostruzione di una nave del XVII secolo. Affinché la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi intra-SEE, è soprattutto necessario che, per quanto riguarda le quattro decisioni precedenti, lo Stato EFTA dimostri: 1. che l’aiuto non attiri capitali nella regione in questione; 2) che i beni/servizi prodotti dal beneficiario siano destinati al mercato locale e/o che siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; 3) che l’incidenza sui consumatori degli Stati del SEE limitrofi sia soltanto marginale; 4) che la quota di mercato detenuta dal beneficiario sia minima indipendentemente dalla definizione del mercato e che il beneficiario non appartenga ad un gruppo più ampio di imprese. Tali punti devono essere sottolineati nel progetto di modulo di notifica di cui all’articolo 14.
(25) GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1. Modificata con decisione 319/05/COL del 14.12.2005 (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 24, supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 46) e con decisione 789/08/COL del 17.12.2008 (GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1 e supplemento SEE n 72 del 22.12.2010, pag. 1). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(26) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 585/2007 (Regno Unito, Proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo Yorkshire); N 275/2007 (Germania, Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe-programms für KMU in Bremen); N 496/2007 (Italia (Lombardia), Fondo di garanzia per lo sviluppo di capitale di rischio); N 625/2007 (Lettonia, Aiuto al capitale di rischio a favore delle PMI).
(27) Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali comunitari. Cfr. causa T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, Raccolta 2006, pag. II-4739, punto 139, e causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Raccolta 2001, pag. II-867, punto 45.
ALLEGATO II
SINTESI DELLA NOTIFICA: INVITO A TERZI A PRESENTARE OSSERVAZIONI
NOTIFICAZIONE DI UNA MISURA DI AIUTO DI STATO
Il … è pervenuta all’Autorità la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Al termine dell’esame preliminare, l’Autorità ritiene che la misura notificata possa rientrare nell’ambito degli orientamenti dell’Autorità relativi a una procedura semplificata per l’esame di determinati tipi di aiuti di Stato (GU C … del …, pag. …).
L’Autorità invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.
Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:
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Numero di riferimento dell’aiuto: N … |
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Stato EFTA |
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Numero di riferimento dello Stato EFTA: |
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Regione: |
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Autorità che concede l’aiuto: |
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Titolo della misura di aiuto: |
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Base giuridica nazionale: |
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Base SEE proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata dell’Autorità come indicato nella decisione dell’Autorità (1, 2 e 3) |
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Tipo di misura: regime/aiuto ad hoc |
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Modifica di una misura di aiuto esistente: |
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Durata (regime): |
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Data di concessione: |
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Settore/i economico/i interessato/i: |
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Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese) |
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Dotazione di bilancio: |
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Strumento di aiuto (sovvenzione, contributi in conto interessi ecc.): |
Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire all’Autorità entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato EFTA interessato e/o ad altre parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate all’Autorità via fax, posta o posta elettronica, indicando il numero di riferimento N …, al seguente indirizzo:
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Autorità di vigilanza EFTA |
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Rue Belliard 35 |
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1040 Bruxelles |
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BELGIO |
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Fax + 32 22861800 |
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Email: registry@eftasurv.int |
Rettifiche
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15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/36 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 24 luglio 2009 )
A pagina 75, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a):
anziché:
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«a) |
per i vini di cui all’allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:», |
leggi:
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«a) |
per i vini di cui all’allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:». |
A pagina 75, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i):
anziché:
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«i) |
i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;», |
leggi:
|
«i) |
i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;». |
A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b):
anziché:
|
«b) |
per i vini di cui all’allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:», |
leggi:
|
«b) |
per i vini di cui all’allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:». |
A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i):
anziché:
|
«i) |
i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, oppure “sekt di (…)”, o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;», |
leggi:
|
«i) |
i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, oppure “sekt di (…)”, o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;». |
A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c):
anziché:
|
«c) |
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;», |
leggi:
|
«c) |
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;». |