ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.075.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
15 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cinta Senese (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 218/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Béa du Roussillon (DOP)]

3

 

*

Regolamento (UE) n. 219/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 220/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2011/12

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 221/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza closantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 222/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica, per quanto riguarda la sostanza triclabendazolo, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 224/2012 della Commissione, del 14 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 533/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ( GU L 193 del 24.7.2009 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 217/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cinta Senese (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Cinta Senese», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 200 dell'8.7.2011, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

ITALIA

Cinta Senese (DOP)


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 218/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Béa du Roussillon (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Béa du Roussillon», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 193 del 2.7.2011, pag. 22.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Béa du Roussillon (DOP)


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/5


REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

che corregge la versione rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua rumena del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) contiene tre errori che vanno corretti.

(2)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Riguarda solamente la versione in lingua rumena.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)   GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 220/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 quanto ai termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero riportati alla campagna successiva.

(2)

In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2012 (3) proroga, per la campagna di commercializzazione 2011/12, i termini entro i quali gli Stati membri fissano la scadenza alla quale gli operatori devono comunicare agli Stati membri la propria decisione di riportare la produzione eccedentaria di zucchero.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi da riportare ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006.

(4)

È pertanto necessario derogare, per la campagna di commercializzazione 2011/12, ai termini fissati all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2012, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna della campagna di commercializzazione 2011/12 da riportare alla campagna successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)   GU L 74 del 14.3.2012, pag. 3.


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 221/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

che modifica, per quanto riguarda la sostanza closantel, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Attualmente il closantel figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito all'estrapolazione della voce esistente per il closantel in rapporto al latte vaccino e ovino.

(5)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di istituire LMR provvisori per il closantel in rapporto al latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

(6)

Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il closantel nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR provvisorio raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». Il LMR provvisorio che figura in tale tabella per il closantel scade il 1o gennaio 2014. Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha raccomandato un periodo di due anni per consentire il completamento degli studi scientifici richiesti per rispondere all'elenco di quesiti posti all'Irlanda dallo stesso CVMP.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)   GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa al closantel nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

[conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Closantel

Closantel

Bovini

1 000  μg/kg

Muscoli

 

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

3 000  μg/kg

Grasso

1 000  μg/kg

Fegato

3 000  μg/kg

Reni

Ovini

1 500  μg/kg

Muscoli

2 000  μg/kg

Grasso

1 500  μg/kg

Fegato

5 000  μg/kg

Reni

Bovini, ovini

45  μg/kg

Latte

Il LMR provvisorio scade il 1o gennaio 2014


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 222/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

che modifica, per quanto riguarda la sostanza triclabendazolo, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Il triclabendazolo figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito all'estrapolazione della voce esistente per il triclabendazolo in rapporto al latte di tutti i ruminanti.

(5)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di istituire LMR provvisori per il triclabendazolo in rapporto al latte di tutti i ruminanti e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

(6)

Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR provvisorio raccomandato per il latte di tutti i ruminanti e di sopprimere la disposizione «da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano». Il LMR provvisorio che figura in tale tabella per il triclabendazolo scade il 1o gennaio 2014. Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha raccomandato un periodo di due anni per consentire il completamento degli studi scientifici richiesti per rispondere all'elenco di quesiti posti all'Irlanda dallo stesso CVMP.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)   GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa al triclabendazolo nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

[conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Triclabendazolo

Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo

Tutti i ruminanti

225  μg/kg

Muscoli

 

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

100  μg/kg

Grasso

250  μg/kg

Fegato

150  μg/kg

Reni

10  μg/kg

Latte

Il LMR provvisorio scade il 1o gennaio 2014


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/12


REGOLAMENTO (UE) N. 223/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (1), in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga a uno dei tipi di concimi elencati nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite in detto regolamento possa recare l'indicazione «concime CE».

(2)

Tra i tipi di concimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 alcuni possono essere venduti esclusivamente sotto forma di polveri fini, mentre altri possono essere venduti anche sotto forma di sospensioni. I concimi in sospensione comportano meno rischi per la salute degli agricoltori allorché vengono utilizzati in condizioni nelle quali l'uso di polveri fini determinerebbe l'inalazione di polveri. Allo scopo di ridurre l'esposizione degli agricoltori alle polveri è opportuno estendere l'opzione di utilizzare sospensioni anche ai tipi di concimi contenenti manganese quale microelemento e ampliare inoltre la gamma di ingredienti autorizzati nelle attuali sospensioni di concimi a base di boro e di rame.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede l'impiego di agenti complessanti quali ingredienti nei concimi contenenti microelementi. Nessuno di tali concimi reca l'indicazione «concime CE» perché finora nessun elenco di agenti complessanti autorizzati è stato redatto e inserito nell'allegato I di tale regolamento e perché non esistono denominazioni tipologiche per i concimi contenenti agenti complessanti. Poiché sono ora disponibili idonei agenti complessanti (sali di acido lignosolfonico, di seguito «LS»), è opportuno inserirli nell'elenco degli agenti complessanti autorizzati e creare corrispondenti denominazioni tipologiche. Le attuali denominazioni tipologiche per i concimi in soluzione devono anch'esse essere adattate per consentire l'utilizzo di agenti complessanti, ma, allo scopo di facilitare i controlli ufficiali, è opportuno che ciascuna di tali soluzioni non contenga più di un agente complessante.

(4)

Le nuove norme in merito alle soluzioni e alle sospensioni di microelementi richiedono la rietichettatura di questi tipi di concimi. Tuttavia per qualche tempo esisteranno ancora scorte di concimi etichettati applicando le vecchie norme. È opportuno pertanto concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a preparare le nuove etichette e a smaltire le scorte da essi detenute.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene una serie di norme in merito all'etichettatura delle miscele di concimi a base di microelementi, ma non fornisce nel suo allegato I le corrispondenti denominazioni tipologiche. Il regolamento (UE) n. 137/2011 ha inserito nella sezione E.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 la tabella E.2.4 contenente le corrispondenti denominazioni tipologiche e disposizioni più chiare per le miscele di concimi a base di microelementi. La tabella E.2.4 richiede tuttavia alcune informazioni riguardo all'etichettatura che in taluni casi non sarebbero conformi a quelle richieste all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre quindi modificare in tal senso la tabella E.2.4. È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme e di smaltire le loro scorte di miscele di concimi a base di microelementi.

(6)

L'acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-diacetico (di seguito «HBED») è un agente chelante organico per microelementi. In particolare il ferro chelato con HBED è utilizzato per ovviare alle carenze di ferro e per curare la clorosi ferrica per una grande varietà di alberi da frutto. L'eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde, una buona crescita e lo sviluppo dei frutti. Il ferro nella forma chelata con HBED è stato autorizzato in Polonia senza alcun danno per l'ambiente. È opportuno pertanto aggiungere l'HBED nell'elenco degli agenti organici chelanti autorizzati per microelementi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Occorre tuttavia prevedere un periodo transitorio in modo tale che l'HBED sia autorizzato dopo la pubblicazione della corrispondente norma EN.

(7)

Gli inibitori diciandiammide/1,2,4-triazolo (di seguito «DCD/TZ») e 1,2,4-triazolo/3-metilpirazolo (di seguito «TZ/MP») sono inibitori della nitrificazione utilizzati in combinazione con concimi contenenti azoto sotto forma di urea e/o di sali di ammonio. Tali inibitori prolungano nel tempo la disponibilità di azoto per le colture, riducono la lisciviazione dei nitrati e limitano le emissioni di ossido di azoto nell'atmosfera.

(8)

La triammide N-(2-nitrofenil)fosforica (di seguito «2-NPT») è un inibitore dell'ureasi destinato ai concimi azotati contenenti urea per accrescere la disponibilità di azoto per le piante, riducendo nel contempo le emissioni di ammoniaca nell'atmosfera.

(9)

Gli inibitori DCD/TZ e TZ/MP sono utilizzati da molti anni nella Repubblica ceca e in Germania e l'inibitore 2-NPT è utilizzato da molti anni in Germania e hanno tutti dimostrato di essere efficienti e di non comportare rischi per l'ambiente. Al fine di renderli disponibili a un maggior numero di agricoltori nell'Unione, è pertanto opportuno inserire gli inibitori DCD/TZ, TZ/MP e 2-NPT nell'elenco degli inibitori della nitrificazione e dell'ureasi autorizzati, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(10)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che il controllo dei concimi CE sia effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi descritti nel suo allegato IV. Alcuni di tali metodi non sono però riconosciuti a livello internazionale e dovrebbero essere sostituiti da norme EN recentemente elaborate dal comitato europeo di normalizzazione.

(11)

Le norme EN sono solitamente convalidate mediante confronti interlaboratorio volti a quantificare la riproducibilità e la ripetibilità dei metodi analitici. Occorre pertanto operare una distinzione tra norme EN convalidate e metodi non convalidati allo scopo di individuare le norme EN di cui è stata dimostrata l'affidabilità statistica.

(12)

Al fine di semplificare la legislazione e di agevolare future revisioni è opportuno sostituire l'intero testo dei metodi analitici di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN pubblicate dal comitato europeo di normalizzazione.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Emendamenti

1.   L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

2.   L'allegato IV del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1, lettera a), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 1, lettera c), punti i) e ii), il punto 1, lettera d), punto i), il punto 1, lettera e), punto i), il punto 1, lettera f), punto i) e il punto 2 dell'allegato I si applicano dal 4 aprile 2013.

Il punto 3, voce 11, dell'allegato I si applica dal 4 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

la sezione E.1 è così modificata:

a)

nella sezione E.1.1, la voce 1 (f) è sostituita dalla seguente:

«1 (f)

Concime borato in sospensione

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 1 (a) e/o 1 (b) e/o 1 (c) e/o 1 (d)

2 % B totale

La denominazione deve contenere i nomi dei componenti presenti

Boro (B) totale

Boro (B) solubile in acqua, se presente»

b)

la sezione E.1.2 è così modificata:

i)

la voce 2 (c) è sostituita dalla seguente:

«2 (c)

Soluzione di concime al cobalto

Soluzione acquosa di concimi del tipo 2 (a) e/o 2 (b) o 2 (d)

2 % Co solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 2 (a) e 2 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Co solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato, se presente, che può essere identificato sulla base di una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Cobalto (Co) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Cobalto (Co) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: cobalto (Co) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

è aggiunta la seguente voce 2 (d):

«2 (d)

Complesso di cobalto

Prodotto solubile in acqua contenente cobalto combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Co solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del cobalto solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Cobalto (Co) solubile in acqua

Cobalto (Co) totale complessato»

c)

la sezione E.1.3 è così modificata:

i)

la voce 3 (f) è sostituita dalla seguente:

«3 (f)

Soluzione di concime a base di rame

Soluzione acquosa di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (d) o 3 (i)

2 % Cu solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 3 (a) e 3 (i) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Cu solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: rame (Cu) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

la voce 3 (h) è sostituita dalla seguente:

«3 (h)

Concime al rame in sospensione

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (b) e/o 3 (c) e/o 3 (d) e/o 3 (g)

17 % Cu totale

La denominazione deve contenere:

1)

il nome degli anioni eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) totale

Rame (Cu) solubile in acqua, se presente

Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea»

iii)

è aggiunta la seguente voce 3 (i):

«3 (i)

Complesso di rame

Prodotto solubile in acqua contenente rame combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Cu solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del rame solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) totale complessato»

d)

la sezione E.1.4 è così modificata:

i)

la voce 4 (c) è sostituita dalla seguente:

«4 (c)

Soluzione di concime a base di ferro

Soluzione acquosa di concimi del tipo 4 (a) e/o 4 (b) o 4 (d)

2 % Fe solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 4 (a) e 4 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Fe solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Ferro (Fe) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: ferro (Fe) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

è aggiunta la seguente voce 4 (d):

«4 (d)

Complesso di ferro

Prodotto solubile in acqua contenente ferro combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Fe solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del ferro solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) totale complessato»

e)

la sezione E.1.5 è così modificata:

i)

la voce 5 (e) è sostituita dalla seguente:

«5 (e)

Soluzione di concime a base di manganese

Soluzione acquosa di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) o 5 (g)

2 % Mn solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 5 (a) e 5 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Mn solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: manganese (Mn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

sono aggiunte le seguenti voci 5 (f) e 5 (g):

«5 (f)

Concime al manganese in sospensione

Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) e/o 5 (c)

17 % Mn totale

La denominazione deve contenere:

1)

il nome degli anioni eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) totale

Manganese (Mn) solubile in acqua, se presente

Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

5 (g)

Complesso di manganese

Prodotto solubile in acqua contenente manganese combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % Mn solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del manganese solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) totale complessato»

f)

la sezione E.1.7 è così modificata:

i)

la voce 7 (e) è sostituita dalla seguente:

«7 (e)

Soluzione di concime a base di zinco

Soluzione acquosa di concimi del tipo 7 (a) e/o 7 (b) o 7 (g)

2 % Zn solubile in acqua

Quando i concimi del tipo 7 (a) e 7 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % dello Zn solubile in acqua

La denominazione deve contenere:

1)

il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti;

2)

il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;

oppure

il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea

Zinco (Zn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Facoltativamente: zinco (Zn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati»

ii)

è aggiunta la seguente voce 7 (g):

«7 (g)

Complesso di zinco

Prodotto solubile in acqua contenente zinco combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato

5 % zinco solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % dello zinco solubile in acqua

La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) totale complessato»

2)

nella sezione E.2, la tabella E.2.4 è sostituita dalla seguente:

«N.

Denominazione del tipo

Modo di preparazione e prescrizioni essenziali

Titolo minimo di microelementi (percentuale del peso)

Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi

Altri requisiti

Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato

Forme e solubilità dei microelementi

Altri criteri

1

2

3

4

5

6

1

Miscela di microele-menti

Prodotto ottenuto per miscelazione di due o più concimi del tipo E.1, oppure per dissoluzione e/o sospensione in acqua di due o più concimi del tipo E.1

1)

5 % del titolo totale nel caso di una miscela solida;

oppure

2)

2 % del titolo totale nel caso di una miscela fluida

Singoli microelementi conformemente alla sezione E.2.1

Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denominazione del tipo, dal nome del controione o dei controioni

Titolo totale di ciascun microelemento, espresso come percentuale del concime in termini di massa, tranne il caso in cui un microelemento è totalmente solubile in acqua.

Titolo solubile in acqua di ciascun microelemento, espresso come percentuale del concime in termini di massa, allorché il titolo solubile è almeno la metà del titolo totale. Per i microelementi totalmente solubili in acqua è dichiarato unicamente il titolo solubile in acqua.

Per i microelementi chimicamente legati a una molecola organica il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua come percentuale del concime in termini di massa, seguito da una delle espressioni “chelato con” o “complessato con” e il nome di ciascun agente chelante o complessante autorizzato, quale precisato nella sezione E.3. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalle sue iniziali.

Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e facoltative è riportata la seguente dicitura: “Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.” »

3)

la sezione E.3.1. è sostituita dalla seguente:

«E.3.1.   Agenti chelanti (1)

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

N.

Denominazione

Denominazione alternativa

Formula chimica

Numero CAS dell'acido (2)

1

Acido etilendiamminotetraacetico

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

Acido dietilentriamminopentaacetico

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossifenilacetico)

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

Acido etilendiammino- N-(orto-idrossifenilacetico)- N'-(para-idrossifenilacetico)

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossi-metilfenilacetico)

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

Acido etilendiammino- N-(orto-idrossi-metilfenilacetico)- N'-(para-idrossi-metilfenilacetico)

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

Acido etilendiammino- N,N'-di(5-carbossi-2-idrossifenilacetico)

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

Acido etilendiammino- N,N'-di(2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e suoi prodotti di condensazione

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 e 642045-40-7

10

Acido iminodisuccinico

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

Acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-diacetico

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

(1)  Gli agenti chelanti devono essere identificati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili» "

4)

la sezione E.3.2 è sostituita dalla seguente:

«E.3.2.   Agenti complessati (3)

I seguenti agenti complessanti sono autorizzati esclusivamente in prodotti per fertirrigazione e/o applicazione fogliare, ad eccezione del lignosolfonato di Zn, del lignosolfonato di Fe, del lignosolfonato di Cu e del lignosolfonato di Mn che possono essere applicati direttamente sul terreno.

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

N.

Denominazione

Denominazione alternativa

Formula chimica

Numero CAS dell'acido (4)

1

Acido lignosolfonico

LS

Nessuna formula chimica disponibile

8062-15-5

(3)  Gli agenti complessanti devono essere individuati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili.» "

5)

nella sezione F.1 sono aggiunte le seguenti voci:

«2

Prodotto contenente diciandiammide (DCD) e 1,2,4-triazolo (TZ)

n. CE# EINECS 207-312-8

n. CE# EINECS 206-022-9

Minimo 2,0

Massimo 4,0

 

Rapporto di miscela 10:1

(DCD:TZ)

3

Prodotto contenente 1,2,4-triazolo (TZ) e 3-metilpirazolo (MP)

n. CE# EINECS 206-022-9

n. CE# EINECS 215-925-7

Minimo 0,2

Massimo 1,0

 

Rapporto di miscela 2:1

(TZ:MP)»

6)

nella sezione F.2 è aggiunta la seguente voce:

«2

Triammide N-(2-nitrofenil)fosforica (2-NPT)

n. CE# EINECS 477-690-9

Minimo 0,04

Massimo 0,15»

 

 


(1)  Gli agenti chelanti devono essere identificati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili»

(3)  Gli agenti complessanti devono essere individuati e quantificati in base alle norme europee ad essi applicabili.» »


(2)  Solo a titolo informativo.

(4)  Solo a titolo informativo.


ALLEGATO II

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1)

il testo relativo ai metodi da 3.1.1 a 3.1.4 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.1.1

Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali

EN 15956: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acidi minerali

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.2

Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2 %

EN 15919: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido formico al 2 %

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.3

Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2 %

EN 15920: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acido citrico al 2 %

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.4

Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro

EN 15957: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in citrato ammonico neutro

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

2)

il testo relativo ai metodi da 3.1.5.1 a 3.1.5.3 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.1.5.1

Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C

EN 15921: Concimi — Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a 65 °C

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.5.2

Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente

EN 15922: Concimi — Estrazione del fosforo solubile secondo Petermann a temperatura ambiente

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 3.1.5.3

Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie

EN 15923: Concimi — Estrazione del fosforo solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3)

il testo relativo al metodo 3.1.6 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.1.6

Estrazione del fosforo solubile in acqua

EN 15958: Concimi — Estrazione del fosforo solubile in acqua

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

4)

il testo relativo al metodo 3.2 è sostituito dal seguente:

«Metodo 3.2

Determinazione del fosforo estratto

EN 15959: Concimi — Determinazione del fosforo estratto

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

5)

il testo relativo ai metodi 7.1 e 7.2 è sostituito dal seguente:

«Metodo 7.1

Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco)

EN 15928: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco)

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 7.2

Determinazione della finezza di macinazione dei fosfati naturali teneri

EN 15924: Concimi — Determinazione della finezza di macinazione di fosfati naturali teneri

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

6)

il testo relativo ai metodi da 8.1 a 8.5 è sostituito dal seguente:

«Metodo 8.1

Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati

EN 15960: Concimi — Estrazione di calcio totale, magnesio totale, sodio totale e zolfo totale sotto forma di solfati

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.2

Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme

EN 15925: Concimi — Estrazione dello zolfo totale presente in varie forme

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.3

Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato

EN 15961: Concimi - Estrazione delle forme solubili in acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presenti sotto forma di solfato

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.4

Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente sotto varie forme

EN 15926: Concimi — Estrazione dello zolfo solubile in acqua quando lo zolfo è presente in varie forme

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 8.5

Estrazione e determinazione dello zolfo elementare

EN 16032: Concimi — Estrazione e determinazione dello zolfo elementare

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

7)

è inserito il seguente metodo 8.11:

«Metodo 8.11

Determinazione del calcio e del formiato nel formiato di calcio

EN 15909: Concimi — Determinazione del calcio (Ca) e del formiato in concimi calcici fogliari

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

8)

il testo relativo al metodo 11.3 è sostituito dal seguente:

«Metodo 11.3

Determinazione del ferro chelato con o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA e HBED

EN 13368-2: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia. Parte 2: Determinazione del ferro (Fe) chelato con o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA e HBED mediante cromatografia a coppia ionica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

9)

sono inseriti i seguenti metodi 11.6, 11.7 e 11.8:

«Metodo 11.6

Determinazione dell'IDHA

EN 15950: Concimi — Determinazione dell'acido N-(1,2-dicarbossietil)-D,L-aspartico (acido iminodisuccinico, IDHA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.7

Determinazione di ligninsulfonati

EN 16109: Concimi — Determinazione dei micronutrienti complessati nei concimi - Identificazione dei ligninsulfonati

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.8

Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata

EN 15962: Concimi — Determinazione del contenuto di micronutrienti complessati e della loro frazione complessata

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

10)

sono inseriti i seguenti metodi 12.3, 12.4 e 12.5:

«Metodo 12.3

Determinazione del 3-metilpirazolo

EN 15905: Concimi — Determinazione del 3-metilpirazolo (MP) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 12.4

Determinazione del TZ

EN 16024: Concimi — Determinazione di 1H-1,2,4-triazolo nell'urea e nei concimi contenenti urea — Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 12.5

Determinazione della 2-NPT

EN 16075: Concimi — Determinazione della N-(2-nitrofenil) triammide dell'acido fosforico (2-NPT) nell'urea e nei concimi contenenti urea mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»


15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 224/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/26


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 533/09/COL

del 16 dicembre 2009

che modifica per la settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

Ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

L’Autorità ha adottato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) il 19 gennaio 1994.

Il 16 giugno 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (5).

Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea.

Previa consultazione della Commissione europea l’8 dicembre 2009 e degli Stati EFTA con lettere del 20 novembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo relativo a una procedura semplificata per l’esame di determinati tipi di aiuti di Stato. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD

Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membro del Collegio


(1)  Di seguito, «l’Autorità».

(2)  Di seguito «l’accordo SEE».

(3)  Di seguito «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. Di seguito denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(5)   GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI RELATIVI A UNA PROCEDURA DI ESAME SEMPLIFICATA PER DETERMINATI TIPI DI AIUTI DI STATO  (1)

1.   Introduzione

1)

I presenti orientamenti illustrano una procedura semplificata in base alla quale l’Autorità, in stretta cooperazione con lo Stato EFTA interessato, intende esaminare in tempi rapidi taluni tipi di aiuti di Stato per i quali l’Autorità deve soltanto verificare che la misura sia conforme alle norme e alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali. L’esperienza acquisita dall’Autorità nell’applicazione dell’articolo 61 dell’accordo SEE, nonché dei regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni adottati a norma dell’articolo 61 dell’accordo SEE (2), ha dimostrato che talune categorie di aiuti notificati vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a dubbi circa la loro compatibilità con l’accordo SEE, salvo circostanze particolari. Tali categorie di aiuti sono descritte dettagliatamente nella sezione 2. Le altre misure di aiuto notificate all’Autorità saranno soggette alle procedure appropriate (3) e, in linea di principio, al Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato.

2)

Scopo dei presenti orientamenti è precisare le condizioni in base alle quali l’Autorità adotterà di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con l’accordo SEE secondo la procedura semplificata e fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora tutte le condizioni prescritte dai presenti orientamenti siano soddisfatte, l’Autorità si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 o 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.

3)

Tuttavia, qualora si applichino le riserve o le esclusioni di cui ai punti 6-12 dei presenti orientamenti, l’Autorità potrà ricorrere alla procedura normale relativa agli aiuti notificati descritta al capitolo II del protocollo 3 e quindi adottare una decisione in forma completa a norma dell’articolo 4 e/o dell’articolo 7 del medesimo protocollo. Tuttavia, in ogni caso, gli unici termini giuridicamente vincolanti sono quelli fissati all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 6, del protocollo. 3.

4)

Mediante la procedura delineata nei presenti orientamenti, l’Autorità si prefigge di rendere il controllo SEE degli aiuti di Stato più mirato e più efficace Nessuna disposizione dei presenti orientamenti va interpretata nel senso che ogni misura di aiuto che non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE debba essere notificata all’Autorità, anche se lo Stato EFTA mantiene la facoltà di notificare tali misure di aiuto per motivi di certezza del diritto.

2.   Categorie di aiuti di stato esaminabili secondo la procedura semplificata

Categorie di aiuti di Stato ammissibili

5)

Le seguenti categorie di aiuti sono, in linea di principio, esaminabili secondo la procedura semplificata:

a)

Categoria 1: Misure di aiuto che rientrano nelle sezioni «Valutazione standard» degli orientamenti in vigore

Le misure di aiuto che rientrano nelle sezioni «Valutazione standard» (le cosiddette sezioni «zona di sicurezza») (4) o che sono soggette a tipi equivalenti di valutazione (5) previsti da orientamenti orizzontali, che non sono contemplate nel regolamento generale di esenzione per categoria, possono, in linea di principio, essere esaminate secondo la procedura semplificata.

Tuttavia, la procedura semplificata verrà applicata soltanto qualora l’Autorità, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. 13-16), si sia accertata del rispetto di tutti i requisiti sostanziali e procedurali enunciati nelle sezioni applicabili dei rispettivi orientamenti. Ciò significa che la fase di pre-notificazione conferma che la misura di aiuto notificata soddisfa a un primo esame le relative condizioni, quali dettagliate ulteriormente in ciascuno degli strumenti orizzontali applicabili in merito a:

tipo di beneficiari,

costi ammissibili,

intensità di aiuto e maggiorazioni,

massimale di notificazione individuale o importo massimo di aiuto,

tipo di strumento o aiuto utilizzato,

cumulo,

effetto d’incentivazione,

trasparenza,

esclusione di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente (6).

Nell’ambito di tale categoria, l’Autorità è disposta a prendere in considerazione l’applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

i)

provvedimenti in favore del capitale di rischio che assumano forma diversa dalla partecipazione in un fondo di investimento di private equity e che soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio;

ii)

aiuti all’investimento a favore dell’ambiente che soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 della disciplina degli aiuti per l’ambiente:

la cui base di costi ammissibili sia determinata secondo una metodologia di calcolo del costo totale conforme al punto 82 della disciplina degli aiuti per l’ambiente (7),

che preveda una maggiorazione percentuale per l’innovazione ecologica che risulta conforme al punto 78 della disciplina degli aiuti per l’ambiente (8);

iii)

aiuti alle nuove imprese innovatrici concessi conformemente alla sezione 5.4 degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e il cui carattere innovativo sia determinato in base al punto 5.4, lettera b) i) degli orientamenti stessi (9);

iv)

aiuti ai poli di innovazione concessi conformemente alle sezioni 5.8 e 7.1 degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

v)

aiuti per l’innovazione dei processi dell’organizzazione nei servizi, concessi conformemente alla sezione 5.5 degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

vi)

aiuti regionali ad hoc inferiori alla soglia prevista per la notifica individuale di cui al punto 53 degli orientamenti sugli aiuti regionali (10);

vii)

aiuti al salvataggio nei settori manifatturiero e dei servizi (ad eccezione del settore finanziario) che soddisfino tutte le condizioni sostanziali delle sezioni 3.1.1 e 3.1.2 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (11);

viii)

regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di piccole imprese che soddisfino tutte le condizioni della sezione 4 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (12);

ix)

aiuti ad hoc alla ristrutturazione di PMI purché soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (13);

x)

crediti all’esportazione nel settore della costruzione navale purché siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate nella sezione 3.3.4 degli orientamenti sulla costruzione navale (14);

xi)

regime di aiuti a favore del settore audiovisivo purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 2.3 degli orientamenti sul cinema per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive (15).

L’elenco di cui sopra è indicativo e può evolvere sulla base di future revisioni degli strumenti attualmente applicabili o dell’adozione di nuovi strumenti. L’Autorità può periodicamente aggiornare tale elenco per garantirne la conformità con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

b)

Categoria 2: Misure corrispondenti alla prassi decisionale consolidata dell’Autorità

Le misure di aiuto le cui caratteristiche corrispondano a quelle approvate in almeno tre decisioni precedenti dell’Autorità (nel prosieguo: «le decisioni precedenti») (16) e che di conseguenza possano essere valutate immediatamente sulla base di detta prassi decisionale consolidata dell’Autorità sono in generale esaminabili secondo la procedura semplificata. Soltanto le decisioni adottate dall’Autorità nel corso dei 10 anni che precedono la data di pre-notificazione (cfr. punto 14) possono essere qualificate come «decisioni precedenti».

Tuttavia, si applicherà la procedura semplificata soltanto qualora l’Autorità si sia accertata, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. punti 13-16), dell’osservanza dei relativi requisiti sostanziali e procedurali che si applicavano alle decisioni precedenti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e la struttura complessiva della misura, i tipi di beneficiari, i costi ammissibili, i massimali di notifica individuale, i livelli di intensità degli aiuti e le maggiorazioni (se applicabili), le disposizioni concernenti il cumulo, l’effetto di incentivazione e i requisiti di trasparenza. Inoltre, come precisato al punto 11, l’Autorità ricorre alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf).

Nell’ambito di tale categoria, l’Autorità è disposta a prendere in considerazione l’applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

i)

misure di aiuto volte alla conservazione del patrimonio culturale nazionale concernenti attività connesse a siti storici, o monumenti nazionali antichi, purché l’aiuto si limiti alla «conservazione del patrimonio» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (17);

ii)

regimi di aiuti in favore di attività teatrali, danza e musica (18);

iii)

regimi di aiuti per la promozione di lingue minoritarie (19);

iv)

misure di aiuto in favore dell’editoria (20);

v)

misure di aiuto in favore della connessione a banda larga in zone rurali (21);

vi)

regimi di garanzie per il finanziamento della costruzione navale (22);

vii)

le misure di aiuto che soddisfano tutte le altre disposizioni applicabili del regolamento generale di esenzione per categoria, ma che sono escluse dall’applicazione del medesimo semplicemente perché:

costituiscono «aiuto ad hoc»  (23),

sono accordate in forma poco trasparente (articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria), ma il loro equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo un metodo approvato dall’Autorità in tre decisioni individuali adottate dopo il 1o gennaio 2007;

viii)

misure a sostegno dello sviluppo di infrastrutture locali che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE considerato che, tenuto conto delle peculiarità del caso, la misura in questione non ha incidenza sugli scambi intra-SEE (24);

ix)

proroga e/o modifica di regimi di aiuti esistenti non rientranti nell’ambito della procedura semplificata prevista dalla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL sulle disposizioni di applicazione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (25) (cfr. categoria 3 di seguito), ad esempio per quanto concerne l’adattamento di regimi di aiuto esistenti a nuovi orientamenti orizzontali (26).

L’elenco di cui sopra è indicativo, poiché l’ambito esatto di tale categoria può evolvere in funzione della prassi decisionale dell’Autorità. L’Autorità può aggiornare periodicamente tale elenco indicativo per mantenerlo conforme all’evoluzione della sua prassi.

c)

Categoria 3: Proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti

L’articolo 4 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL istituisce una procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti. In base a tale articolo, le «[…] seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato all’allegato II della decisione:

a)

aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b)

proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

c)

inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili».

I presenti orientamenti non ostano alla possibilità di applicare l’articolo 4 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL. Tuttavia, l’Autorità invita lo Stato EFTA notificante a seguire la procedura esposta nei presenti orientamenti e ad effettuare una pre-notificazione della misura di aiuto in questione utilizzando il modulo di notificazione semplificato allegato alla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL.. Nell’ambito di tale procedura, l’Autorità invita tuttavia lo Stato EFTA interessato a dare il suo consenso alla pubblicazione sul sito Internet dell’Autorità della sintesi della sua notifica.

Riserve ed esclusioni

6)

Poiché la procedura semplificata si applica unicamente agli aiuti notificati in base all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, gli aiuti illegali sono esclusi. Inoltre, nella misura in cui l’accordo SEE ai applica ai seguenti settori, la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La procedura semplificata non sarà neppure applicata retroattivamente a misure pre-notificate prima del 1o gennaio 2010.

7)

Nel valutare se una misura di aiuto notificata rientri in una delle categorie ammissibili, specificate al punto 5, l’Autorità provvederà ad accertarsi che siano stabiliti con sufficiente chiarezza gli orientamenti applicabili e/o la prassi decisionale consolidata dell’Autorità sulla cui base la misura di aiuto notificata deve essere valutata nonché tutte le circostanze di fatto rilevanti. Dato che la completezza della notifica costituisce un elemento essenziale per determinare l’applicabilità della presente procedura, lo Stato EFTA notificante è esortato a fornire, all’inizio della fase di pre-notificazione (cfr. punto 14), tutte le informazioni pertinenti, incluse, se del caso, le precedenti decisioni invocate.

8)

Se il modulo di notificazione è incompleto o contiene informazioni fuorvianti o inesatte, l’Autorità non applica la procedura semplificata. Inoltre, qualora la notifica riguardi questioni giuridiche nuove di interesse generale, di norma l’Autorità si asterrà dall’applicare la presente procedura.

9)

Se si può, di norma, presumere che le misure di aiuto rientranti nelle categorie di cui al punto 5 non susciteranno seri dubbi quanto alla loro compatibilità con l’accordo SEE, determinate circostanze particolari potrebbero richiedere un esame più approfondito. In tali casi, l’Autorità può ricorrere in qualsiasi momento alla procedura normale.

10)

Le circostanze particolari possono comprendere, in particolare, determinate forme di aiuto che non sono ancora state esaminate dall’Autorità nella sua prassi decisionale, decisioni precedenti che l’Autorità potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente o di sviluppi del SEE, nuove questioni tecniche oppure riserve riguardo alla compatibilità della misura con altre disposizioni dell’accordo SEE (ad esempio non discriminazione, le quattro libertà ecc.).

11)

L’Autorità ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf).

12)

Infine, qualora terzi interessati formulino osservazioni motivate circa la misura di aiuto notificata entro il termine fissato al punto 21 dei presenti orientamenti, l’Autorità applicherà la procedura normale (27) e ne informerà lo Stato EFTA.

3.   Disposizioni procedurali

Contatti pre-notificazione

13)

L’Autorità ha riscontrato l’utilità dei contatti stabiliti con lo Stato EFTA notificante nella fase di pre-notificazione anche in casi apparentemente non problematici. Tali contatti consentono all’Autorità, e soprattutto agli Stati EFTA, di determinare fin dall’inizio gli strumenti o le decisioni anteriori pertinenti dell’Autorità, il grado di complessità che la valutazione dell’Autorità verosimilmente richiederà nonché la portata e il volume delle informazioni necessarie all’Autorità per effettuare un esame completo del caso.

14)

Visti i tempi ristretti della procedura semplificata, la valutazione di una misura di aiuto di Stato secondo questa procedura dipende dai contatti pre-notificazione che lo Stato EFTA stabilisce con l’Autorità. In questo contesto, si invita lo Stato EFTA a presentare un progetto di modulo di notificazione, corredato delle schede di informazioni complementari di cui all’articolo 2 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL e delle rilevanti decisioni precedenti della Commissione, attraverso l’applicazione informatica stabilita dell’Autorità. In tale fase, lo Stato EFTA può anche chiedere all’Autorità di dispensarlo dal compilare talune parti del modulo di notificazione. Nel quadro dei contatti pre-notificazione, lo Stato EFTA e l’Autorità possono anche concordare che lo Stato EFTA non debba presentare il progetto di modulo di notifica e le relative informazioni nella fase di pre-notificazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno, ad esempio, nel caso di misure di aiuto dal carattere ripetitivo (cfr., ad esempio, la categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c), dei presenti orientamenti). In questo contesto, se l’Autorità non ritiene necessario discutere in dettaglio le misure di aiuto previste, lo Stato EFTA può essere invitato a procedere direttamente alla notifica.

15)

Entro due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notifica, l’Autorità stabilirà un primo contatto di pre-notificazione. L’Autorità incoraggerà i contatti per posta elettronica o per videoconferenza oppure, su richiesta specifica dello Stato EFTA interessato, organizzerà riunioni. Entro 5 giorni lavorativi dall’ultimo contatto pre-notificazione, l’Autorità comunicherà allo Stato EFTA interessato se ritiene, a un primo esame, che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata — informazione che deve comunque essere fornita affinché la misura possa essere ammessa a detta procedura — oppure se il caso rimane soggetto alla normale procedura.

16)

L’indicazione dell’Autorità che il caso di specie può essere trattato in base alla procedura semplificata significa che lo Stato EFTA e l’Autorità concordano, a un primo esame, sul fatto che, nel caso fossero presentate come notifica formale, le informazioni fornite nell’ambito della pre-notificazione costituirebbero una notifica completa. L’Autorità potrà pertanto, in linea di massima, approvare la misura una volta che sia formalmente notificata sulla base di un modulo di notificazione contenente il risultato dei contatti pre-notificazione, senza ulteriore richiesta di informazioni.

Notifica

17)

Lo Stato EFTA notifica le misure di aiuto in questione entro 2 mesi dal momento in cui l’Autorità lo ha informato che ritiene, a un primo esame, che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata. Se la notifica comporta modifiche rispetto alle informazioni fornite nei documenti pre-notificazione, queste devono essere evidenziate nel modulo di notificazione.

18)

La presentazione della notifica da parte dello Stato EFTA interessato fa scattare il termine di cui al punto 2.

19)

La procedura semplificata non prevede un modulo specifico di notificazione semplificata. Eccetto per i casi rientranti nella categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c), dei presenti orientamenti, la notificazione deve essere effettuata sulla base dei moduli standard di notificazione contenuti nella decisione dell’Autorità n. 195/04/COL.

Pubblicazione di una sintesi della notifica

20)

L’Autorità pubblica una sintesi della notifica sul proprio sito Internet sulla base delle informazioni fornite dallo Stato EFTA, e utilizza a tal fine il modulo standard contenuto nell’allegato I dei presenti orientamenti. Nel modulo standard viene precisato che, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato EFTA, la misura di aiuto può essere esaminata secondo la procedura semplificata. Qualora chieda all’Autorità di trattare una misura notificata in base ai presenti orientamenti, lo Stato EFTA interessato accetta che le informazioni contenute nella sua notifica, che dovranno essere pubblicate sul sito Internet nel modulo allegato ai presenti orientamenti, non siano riservate. Inoltre, si esortano gli Stati EFTA a precisare se la notifica contenga segreti aziendali.

21)

Le parti interessate dispongono di 10 giorni lavorativi per presentare osservazioni (compresa una versione non riservata), in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un’indagine più approfondita. Se le parti interessate formulano riserve motivate sotto il profilo della concorrenza sulla misura notificata, l’Autorità ricorrerà alla procedura normale e ne informerà lo Stato EFTA e le parti interessate. Anche lo Stato EFTA interessato sarà informato di eventuali riserve motivate e avrà la possibilità di presentare osservazioni in merito.

Decisione in forma abbreviata

22)

Se l’Autorità ritiene che la misura notificata soddisfi i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata (cfr. in particolare il punto 5), adotterà una decisione in forma abbreviata. L’Autorità si adopererà quindi per adottare una decisione di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 entro 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione, tranne qualora emergano le riserve o esclusioni di cui ai punti 6-12 dei presenti orientamenti.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

23)

In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, l’Autorità pubblicherà una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE. La decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile sul sito Internet della Commissione e conterrà un riferimento alle informazioni in forma sintetica relative alla notifica pubblicate sul sito Internet dell’Autorità al momento della notificazione, una valutazione standard della misura ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e, se del caso, la precisazione che la misura di aiuto è dichiarata compatibile con l’accordo SEE perché rientra in una o più delle categorie di cui al punto 5 dei presenti orientamenti, inclusa l’individuazione esplicita della categoria applicabile e un riferimento agli strumenti orizzontali applicabili e/o a precedenti decisioni incluse.

4.   Disposizioni finali

24)

Su richiesta della Stato EFTA interessato, l’Autorità applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure notificate ai sensi del punto 17 a decorrere dal 1o gennaio 2010.

25)

L’Autorità può modificare i presenti orientamenti sulla base di importanti considerazioni di politica di concorrenza oppure per tener conto delle norme in materia di aiuti di Stato e della sua prassi decisionale. L’Autorità intende effettuare una prima revisione dei presenti orientamenti al più tardi quattro anni dopo la pubblicazione. In questo contesto, l’Autorità esaminerà l’opportunità di elaborare moduli specifici di notificazione semplificata al fine di facilitare l’attuazione dei presenti orientamenti.

(1)  Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).

(2)  Cfr. in particolare: gli orientamenti sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU L 305 del 19.11.2009, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 60 del 19.11.2009, pag. 1) di seguito «gli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 18), di seguito «gli orientamenti sul capitale di rischio»; la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU L 144 del 10.6.2010, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 29 del 10.6.2010, pag.1), di seguito «la disciplina degli aiuti per l’ambiente»; gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1), di seguito «gli orientamenti sugli aiuti regionali»; la decisione concernente la proroga degli orientamenti sugli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 55), di seguito «gli orientamenti sulla costruzione navale»; gli orientamenti sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e nel supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1), di seguito «gli orientamenti sul cinema»; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3, integrato nell’allegato XV dell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008, (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111 e nel supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20).

(3)  Le misure notificate all’Autorità nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria a norma degli orientamenti dell’Autorità intitolati «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate relativamente ad istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 3, del 20.1.2011, pag. 1) e «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 26 e nel supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 31) non saranno soggette alla procedura semplificata di cui alla presente comunicazione. Per poter trattare rapidamente tali casi sono state introdotte specifiche disposizioni ad hoc.

(4)  Come la sezione 5 degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la sezione 3 degli orientamenti sugli aiuti per l’ambiente e la sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio.

(5)  Orientamenti sugli aiuti regionali, sezione 3.1.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 107 del 28.4.2005, pag. 28), di seguito «gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione».

(6)  L’Autorità ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). Cfr. causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Raccolta 1994, pag. I-833.

(7)  L’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria prevede un metodo di calcolo dei costi semplificato.

(8)  Il regolamento generale di esenzione per categoria non esenta il premio all’innovazione ecologica.

(9)  Soltanto gli aiuti alle nuove imprese innovatrici che soddisfino le condizioni di cui al punto 5.4, lettera b), punto ii), degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono soggetti al regolamento generale di esenzione per categoria.

(10)  In tali casi le informazioni che devono essere fornite dallo Stato EFTA devono dimostrare chiaramente che: i) l’importo dell’aiuto rimane inferiore alla soglia di notifica (senza ricorrere a calcoli complessi del valore attuale netto); ii) l’aiuto concerne un nuovo investimento (e non un investimento di sostituzione); iii) gli effetti benefici dell’aiuto sullo sviluppo regionale compensano nettamente le distorsioni di concorrenza che provocano). Cfr., tra l’altro, la decisione della Commissione nel caso N 721/2007 (Polonia, «Reuters Europe SA»).

(11)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 28/2006 (Polonia, Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG); N 802/2006 (Italia, Aiuto al salvataggio in favore di Sandretto Industrie).

(12)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 85/2008 (Austria, regime di garanzia a favore delle PMI nella Regione di Salisburgo); N 386/2007 (Francia, regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle PMI); N 832/2006 (Italia, regime di aiuto alla ricerca e sviluppo,Valle d’Aosta). Tale approccio è conforme all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

(13)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 92/2008 (Austria, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Der Bäcker Legat); N 289/2007 (Italia, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Fiem SRL).

(14)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 76/2008 (Germania, Proroga del regime di finanziamento CIRR per l’esportazione di navi); N 26/2008 (Danimarca, Modifiche al regime di finanziamento per l’esportazione di navi); N 760/2006 (Spagna, Proroga del regime di finanziamento per l’esportazione cantieristica spagnola).

(15)  Benché i criteri degli orientamenti si applichino direttamente soltanto all’attività di produzione, in pratica sono applicati per analogia anche per valutare la compatibilità delle attività di pre e post produzione di opere audiovisive nonché il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 233/2008 (regime di aiuti alla cinematografia lettone); N 72/2008 (Spagna, regime di aiuti per la promozione di film a Madrid); N 60/2008 (Italia, Sostegno alla produzione cinematografica in Sardegna); N 291/2007 (Paesi Bassi, Fondo per la cinematografia).

(16)  L’Autorità può anche basarsi sulle decisioni adottate dalla Commissione per accertare se vi sia una prassi decisionale consolidata.

(17)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 393/2007 (Paesi Bassi, Sussidi a favore di NV Bergkwartier), N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa a Wroclaw) e N 123/2005 (Ungheria, regime di aiuti al turismo e alla cultura).

(18)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 340/2007 (Spagna, Aiuti ad attività a favore del teatro, della danza, della musica e ad attività audiovisive nel paese Basco), N 257/2007 (Spagna, Promozione della produzione teatrale nel paese Basco) e N 818/1999 (Francia, Prelievo parafiscale applicato a spettacoli e concerti).

(19)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 776/06 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell’uso dell’Euskera), N 49/2007 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell’uso dell’Euskera) e N 161/2008 (Spagna, Aiuto alla lingua basca).

(20)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 687/06 (Repubblica slovacca, Aiuti a favore di Kalligram s.r.o. per un periodico), N 1/2006 (Slovenia, Promozione dell’editoria) e N 268/2002 (Italia, Aiuti a favore dell’editoria in Sicilia).

(21)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 264/2006 (Italia, Banda larga per le zone rurali della Toscana), N 473/2007 (Italia, Connessione alla banda larga per l’Alto Adige) e N 115/2008 (Banda larga in zone rurali della Germania).

(22)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 325/2006 (Germania, Proroga del regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 35/2006 (Francia, regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 253/2005 (Paesi Bassi, regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale).

(23)  Gli aiuti ad hoc sono spesso esclusi dall’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria. Tale esclusione si applica a tutte le grandi imprese (articolo 1, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria) nonché, in taluni casi, anche alle PMI (cfr. articoli 13 e 14 concernenti gli aiuti regionali; l’articolo 16 concernente l’imprenditoria femminile; l’articolo 29 concernente gli aiuti sotto forma di capitale di rischio; l’articolo 40 concernente gli aiuti per l’assunzione di lavoratori disabili). Per quanto riguarda gli aiuti regionali all’investimento ad hoc, cfr. nota 10. Inoltre, i presenti orientamenti non pregiudicano eventuali comunicazioni o documenti orientativi dell’Autorità che fissano criteri di valutazione economica dettagliati per l’analisi della compatibilità dei casi soggetti a notifica individuale.

(24)  Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 258/2000 (Germania, Piscina ricreativa a Dorsten); N 486/2002 (Svezia, Aiuto a favore di una sala di congressi a Visby); N 610/2001 (Germania, Programma di infrastrutture per il turismo Baden-Württemberg); N 337/2007 (Paesi Bassi, Sostegno a favore di Bataviawerf — Ricostruzione di una nave del XVII secolo. Affinché la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi intra-SEE, è soprattutto necessario che, per quanto riguarda le quattro decisioni precedenti, lo Stato EFTA dimostri: 1. che l’aiuto non attiri capitali nella regione in questione; 2) che i beni/servizi prodotti dal beneficiario siano destinati al mercato locale e/o che siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; 3) che l’incidenza sui consumatori degli Stati del SEE limitrofi sia soltanto marginale; 4) che la quota di mercato detenuta dal beneficiario sia minima indipendentemente dalla definizione del mercato e che il beneficiario non appartenga ad un gruppo più ampio di imprese. Tali punti devono essere sottolineati nel progetto di modulo di notifica di cui all’articolo 14.

(25)   GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1. Modificata con decisione 319/05/COL del 14.12.2005 (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 24, supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 46) e con decisione 789/08/COL del 17.12.2008 (GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1 e supplemento SEE n 72 del 22.12.2010, pag. 1). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(26)  Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 585/2007 (Regno Unito, Proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo Yorkshire); N 275/2007 (Germania, Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe-programms für KMU in Bremen); N 496/2007 (Italia (Lombardia), Fondo di garanzia per lo sviluppo di capitale di rischio); N 625/2007 (Lettonia, Aiuto al capitale di rischio a favore delle PMI).

(27)  Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali comunitari. Cfr. causa T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, Raccolta 2006, pag. II-4739, punto 139, e causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Raccolta 2001, pag. II-867, punto 45.


ALLEGATO II

SINTESI DELLA NOTIFICA: INVITO A TERZI A PRESENTARE OSSERVAZIONI

NOTIFICAZIONE DI UNA MISURA DI AIUTO DI STATO

Il … è pervenuta all’Autorità la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Al termine dell’esame preliminare, l’Autorità ritiene che la misura notificata possa rientrare nell’ambito degli orientamenti dell’Autorità relativi a una procedura semplificata per l’esame di determinati tipi di aiuti di Stato (GU C … del …, pag. …).

L’Autorità invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.

Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

 

Numero di riferimento dell’aiuto: N …

 

Stato EFTA

 

Numero di riferimento dello Stato EFTA:

 

Regione:

 

Autorità che concede l’aiuto:

 

Titolo della misura di aiuto:

 

Base giuridica nazionale:

 

Base SEE proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata dell’Autorità come indicato nella decisione dell’Autorità (1, 2 e 3)

 

Tipo di misura: regime/aiuto ad hoc

 

Modifica di una misura di aiuto esistente:

 

Durata (regime):

 

Data di concessione:

 

Settore/i economico/i interessato/i:

 

Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese)

 

Dotazione di bilancio:

 

Strumento di aiuto (sovvenzione, contributi in conto interessi ecc.):

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire all’Autorità entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato EFTA interessato e/o ad altre parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate all’Autorità via fax, posta o posta elettronica, indicando il numero di riferimento N …, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles

BELGIO

Fax + 32 22861800

Email: registry@eftasurv.int


Rettifiche

15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/36


Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 24 luglio 2009 )

A pagina 75, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a)

per i vini di cui all’allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:»,

leggi:

«a)

per i vini di cui all’allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:».

A pagina 75, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i):

anziché:

«i)

i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;»,

leggi:

«i)

i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;».

A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«b)

per i vini di cui all’allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:»,

leggi:

«b)

per i vini di cui all’allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:».

A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i):

anziché:

«i)

i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, oppure “sekt di (…)”, o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;»,

leggi:

«i)

i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, oppure “sekt di (…)”, o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;».

A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c):

anziché:

«c)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;»,

leggi:

«c)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini “vino di (…)” oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)”, o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;».