ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.074.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 74

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
14 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2012 del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, che deroga, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, recante centosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 216/2012 della Commissione, del 13 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/149/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

8

 

*

Decisione 2012/150/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2012, recante modifica della decisione 2011/872/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

9

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 213/2012 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (2), e che stabilisce l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha concluso che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(3)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono ritirate dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 10.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1.

ABOU, Rabah Naami (elenco numero 2)

2.

ABOUD, Maisi (elenco numero 3)

3.

ARIOUA, Kamel (elenco numero 7)

4.

ASLI, Mohamed (elenco numero 8)

5.

ASLI, Rabah (elenco numero 9)

6.

DARIB, Noureddine (elenco numero 11)

7.

DJABALI, Abderrahmane (elenco numero 12)

8.

MOKTARI, Fateh (elenco numero 16)

9.

NOUARA, Farid (elenco numero 17)

10.

RESSOUS, Hoari (elenco numero 18)

11.

SEDKAOUI, Noureddine (elenco numero 19)

12.

SELMANI, Abdelghani (elenco numero 20)

13.

SENOUCI, Sofiane (elenco numero 21)

14.

TINGUALI, Mohammed (elenco numero 25)


14.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 214/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2012

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le date previste per comunicare il riporto di zucchero eccedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 85, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 le imprese che decidono di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente informano gli Stati membri interessati di questa decisione. Tali informazioni devono essere trasmesse prima della data che dev'essere stabilita dagli Stati membri entro i termini fissati nel suddetto articolo.

(2)

Per facilitare l’offerta dello zucchero fuori quota sul mercato dell’UE, cosa che consentirebbe alle imprese di rispondere a cambiamenti imprevisti della domanda nei primi mesi della campagna di commercializzazione 2011/2012, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di stabilire date posteriori rispetto a quelle previste all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2011/2012 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2012.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


14.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2012

recante centosessantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 marzo 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all’elenco “Persone fisiche”:

“Fazal Rahim (alias (a) Fazel Rahim, (b) Fazil Rahim, (c) Fazil Rahman). Data di nascita: (a) 5.1.1974 (b) 1977 (c) 1975 (d) 24.1.1973. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano n. R512768. Indirizzo: (a) regione al confine tra Afghanistan e Pakistan (indirizzo precedente), (b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (indirizzo precedente), (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (indirizzo precedente). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.3.2012.”


14.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 216/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,2

TN

81,2

TR

108,1

ZZ

74,4

0707 00 05

JO

107,3

TR

176,0

ZZ

141,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

51,1

TR

137,1

ZZ

94,1

0805 10 20

EG

49,9

IL

69,2

MA

59,5

TN

60,0

TR

65,5

ZZ

60,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

69,0

MA

69,1

TR

54,0

ZZ

59,0

0808 10 80

AR

89,5

BR

86,2

CA

121,2

CL

93,4

CN

88,8

MK

36,4

US

156,9

ZZ

96,1

0808 30 90

AR

86,7

CL

111,9

CN

48,3

ZA

94,2

ZZ

85,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

14.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/8


DECISIONE 2012/149/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2012

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1).

(2)

Il 27 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/706/PESC (2), che ha prorogato le misure restrittive di cui alla decisione 2010/638/PESC fino al 27 ottobre 2012.

(3)

È necessario modificare le misure relative al materiale militare previste dalla decisione 2010/638/PESC.

(4)

La decisione 2010/638/PESC del Consiglio dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC le lettere d) e e) sono sostituite dalle seguenti ed è aggiunta una nuova lettera:

«d)

al ritorno di elicotteri da trasporto non da combattimento, privi di materiale militare, ad uso esclusivo delle autorità guineane previo impegno scritto da parte del governo della Repubblica di Guinea che il loro utilizzo rimarrà sotto il controllo civile e che non saranno attrezzati con materiale militare;

e)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a d) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

f)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a d) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 28.


14.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/9


DECISIONE 2012/150/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2012

recante modifica della decisione 2011/872/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 22 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/872/PESC, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(4)

È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono ritirate dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità figurante nell'allegato della decisione 2011/872/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

(2)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 54.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1.

ABOU, Rabah Naami (elenco numero 2)

2.

ABOUD, Maisi (elenco numero 3)

3.

ARIOUA, Kamel (elenco numero 7)

4.

ASLI, Mohamed (elenco numero 8)

5.

ASLI, Rabah (elenco numero 9)

6.

DARIB, Noureddine (elenco numero 11)

7.

DJABALI, Abderrahmane (elenco numero 12)

8.

MOKTARI, Fateh (elenco numero 16)

9.

NOUARA, Farid (elenco numero 17)

10.

RESSOUS, Hoari (elenco numero 18)

11.

SEDKAOUI, Noureddine (elenco numero 19)

12.

SELMANI, Abdelghani (elenco numero 20)

13.

SENOUCI, Sofiane (elenco numero 21)

14.

TINGUALI, Mohammed (elenco numero 25)