ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.072.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2012
relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
(2012/145/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1). |
(2) |
L'Unione ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau in materia di pesca («protocollo»). |
(3) |
Al termine dei negoziati, il 15 giugno 2011 è stato siglato il protocollo. |
(4) |
Il protocollo è stato firmato conformemente alla decisione 2011/885/UE del Consiglio (2) e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 16 giugno 2011. |
(5) |
È opportuno concludere il suddetto protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau in vigore tra le due parti («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49.
(2) GU L 344 del 28.12.2011, pag. 1.
(3) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 344 del 28.12.2011, pag. 1, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
(4) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
10.3.2012 |
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L 72/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 205/2012 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2012
recante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (2), il costruttore deve garantire che ogni nuovo veicolo commerciale leggero immesso sul mercato nell’Unione sia accompagnato da un certificato di conformità valido e gli Stati membri possono immatricolare unicamente i veicoli accompagnati da tale certificato. Ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati raccolti da uno Stato membro ai fini della determinazione del rispetto, da parte di un costruttore, degli articoli 4 e 11 del regolamento stesso devono essere coerenti con il certificato di conformità ed essere basati esclusivamente su tale documento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (3) stabilisce che gli Stati membri utilizzano, come fonte di dati, il certificato di conformità, ma consente l’uso di altri documenti che offrano una precisione equivalente per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 delle autovetture. Per garantire che il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri siano precisi e convenienti in termini di costi, è opportuno che nel breve termine sia consentito agli Stati membri di impiegare per il monitoraggio e la comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 la medesima procedura e le medesime fonti di dati utilizzati per la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Pertanto, l’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 dovrebbe consentire, quando giustificato, di utilizzare altre fonti di dati che garantiscono una precisione equivalente ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2. Occorre che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia adeguatamente precisa. |
(3) |
Dall’esperienza acquisita in materia di monitoraggio delle emissioni di CO2 delle autovetture e al fine di agevolare la verifica della precisione dei dati, è opportuno includere il numero di omologazione tra i parametri specifici che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Inoltre è ormai evidente che il parametro «nome commerciale» è superfluo e dovrebbe pertanto essere eliminato dai dati dettagliati risultanti dal monitoraggio. |
(4) |
Per garantire la chiarezza e la precisione del monitoraggio e della comunicazione da parte degli Stati membri occorre inoltre assicurare che i requisiti specificati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 siano coerenti. I requisiti in materia di dati specifici sono indicati nei formati per la comunicazione dei dati di cui alla parte C dell’allegato II. Occorre pertanto modificare le parti A e B affinché riflettano con precisione tali requisiti. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
|
2) |
nella parte B, i punti 2, 3, 5 e 6 sono soppressi; |
3) |
nella parte C, la sezione 2 relativa ai dati dettagliati risultanti dal monitoraggio è sostituita dalla seguente: «Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio
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10.3.2012 |
IT |
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L 72/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 206/2012 DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2012
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e che hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi. |
(2) |
L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per che presentano un potenziale elevato di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, per prodotti quali le apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria. |
(3) |
La Commissione ha realizzato uno studio preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei condizionatori d’aria e dei ventilatori comunemente utilizzati nelle case e nei piccoli esercizi commerciali. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi, e i suoi risultati sono stati resi pubblici. |
(4) |
I principali aspetti ambientali dei prodotti contemplati, considerati significativi ai fini del presente regolamento, sono il consumo di energia nella fase di utilizzo e il livello di potenza sonora. Lo studio preparatorio ha inoltre individuato nella possibile perdita di refrigerante un’importante caratteristica ambientale sotto forma di emissioni dirette di gas serra, che rappresenta in media il 10-20 % delle emissioni combinate dirette e indirette di gas serra. |
(5) |
Come emerso dallo studio preparatorio e confermato dalla valutazione d’impatto, vi è una mancanza di informazioni sull’efficienza dei ventilatori. Tuttavia, per fornire informazioni significative alle autorità preposte alla vigilanza del mercato e per consentire un monitoraggio preciso del mercato affinché si possano fissare in futuro i requisiti minimi di efficienza energetica, le specifiche relative alle informazioni sul prodotto garantiranno che su quest’ultimo siano ben visibili l’efficienza e il metodo di misurazione utilizzato. Si stabiliscono inoltre i requisiti per i modi attesa e spento per i ventilatori. |
(6) |
È stato stimato che nell’UE i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2005 un totale di 30 TWh di energia elettrica. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elettrica raggiunga i 74 TWh. Lo studio preparatorio ha dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento. |
(7) |
Dallo studio preparatorio emerge che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica e il livello di potenza sonora dei condizionatori d’aria nella fase di utilizzo costituiscono le caratteristiche ambientali più significative. |
(8) |
Poiché i refrigeranti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (2), non occorre che il presente regolamento stabilisca alcuna specifica in materia, sebbene nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile si proponga un premio per orientare il mercato verso l’uso di refrigeranti con minore impatto sull’ambiente. Grazie al premio le specifiche minime di efficienza energetica saranno più blande per gli apparecchi che utilizzano refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). |
(9) |
I condizionatori d’aria possono costituire parte di impianti installati in edifici. La legislazione nazionale basata fra l’altro sulla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e de Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell’edilizia (3) può stabilire nuovi criteri più rigorosi nei confronti degli impianti di condizionamento d’aria, avvalendosi dei metodi di calcolo e misurazione definiti dal presente regolamento in materia di efficienza del condizionatore d’aria. |
(10) |
Una parte importante del consumo complessivo di elettricità di queste apparecchiature è imputabile alla loro funzionalità in modo «attesa» o «spento». Per i condizionatori d’aria, eccetto quelli a singolo o doppio condotto, il consumo di energia elettrica in questi modi rientra nelle specifiche minime di rendimento energetico ed è contemplato nel metodo per la misurazione del rendimento stagionale. Le specifiche per la funzionalità dei condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto nei modi «attesa» e «spento» sono fissate in base alle specifiche per la progettazione ecocompatibile contenute nel regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (4). |
(11) |
L’effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento (UE) n. 626/2011, del 4 maggio 2011, e al regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del consumo di energia dei condizionatori d’aria (5) potrebbe portare ad un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 11 TWh da qui al 2020, rispetto alla situazione che si avrebbe se non fossero adottate misure. |
(12) |
Il rendimento energetico dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere migliorato applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, convenienti in termini di costi, in grado di ridurre i costi complessivi di acquisto e funzionamento di tali prodotti. |
(13) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero rendere il prodotto meno funzionale per gli utilizzatori finali, né nuocere alla salute, alla sicurezza o all’ambiente. In particolare, i benefici derivanti da un minore consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo dovrebbero compensare ampiamente l’eventuale aumento dell’impatto ambientale nella fase di produzione. |
(14) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Il calendario dovrebbe essere fissato in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti. |
(15) |
Le misurazioni dei pertinenti parametri dei prodotti devono essere effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recante modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6). |
(16) |
Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili. |
(17) |
Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento. |
(18) |
Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali, nell’intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di condizionatori d’aria alimentati da rete elettrica con capacità frigorifera nominale oppure, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento, capacità calorifica nominale pari a ≤ 12kW e ventilatori con potenza elettrica assorbita pari a ≤125W.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) |
agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche; |
b) |
ai condizionatori d’aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. |
«condizionatore d’aria», un apparecchio capace di raffreddare e/o riscaldare l’aria di un ambiente interno utilizzando un ciclo a compressione di vapore generato da un compressore elettrico, ivi compresi i condizionatori che fungono anche da deumidificatori, depuratori, ventilatori o dotati di una resistenza elettrica ausiliare per potenziare la funzionalità di riscaldamento, nonché gli apparecchi che possono utilizzare acqua (sia l’acqua prodotta dalla condensazione a livello dell’evaporatore sia l’acqua proveniente da una fonte esterna) per l’evaporazione a livello del condensatore, a patto che l’apparecchio sia anche in grado di funzionare senza l’aggiunta d’acqua, ossia utilizzando unicamente aria; |
2. |
«condizionatore d’aria a doppio condotto», un condizionatore d’aria, interamente situato all’interno dell’ambiente da condizionare, vicino a una parete, in cui nella fase di raffreddamento o riscaldamento l’aria esterna entra nel condensatore (o nell’evaporatore) da un primo condotto ed è restituita all’ambiente esterno mediante un secondo condotto; |
3. |
«condizionatore d’aria a singolo condotto», un condizionatore d’aria in cui nella fase di raffreddamento o riscaldamento l’aria che entra nel condensatore (o nell’evaporatore) è prelevata nel locale contenente l’unità ed è restituita all’esterno di tale locale; |
4. |
«capacità nominale» (Pnominale), la capacità di raffreddamento o di riscaldamento del ciclo a compressione di vapore dell’unità alle condizioni nominali standard; |
5. |
«ventilatore», un apparecchio progettato principalmente per creare un movimento d’aria intorno alla persona o diretto su una parte di essa al fine di apportare benessere refrigerandola, ivi compresi i ventilatori dotati anche di altre funzioni come l’illuminazione; |
6. |
«potenza assorbita del ventilatore» (PF), la potenza elettrica assorbita di un ventilatore, misurata in watt, quando l’apparecchio funziona alla portata massima d’aria e con il meccanismo oscillante attivo (se del caso). |
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Articolo 3
Specifiche di progettazione e calendario
1. Le specifiche di progettazione ecocompatibile per i condizionatori d’aria e i ventilatori sono definite nell’allegato I.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
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A partire dal 1o gennaio 2013: i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui all’allegato I, punto 2, lettera a). |
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A partire dal 1o gennaio 2013:
|
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A partire dal 1o gennaio 2014:
|
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai parametri che figurano all’allegato II.
Articolo 4
Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo tecnico comprende i risultati del calcolo di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 6
Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per i condizionatori d’aria più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell’allegato IV.
Articolo 7
Revisione
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. La revisione verte in particolare sulle specifiche inerenti all’efficienza e al livello di potenza sonora, sull’approccio per promuovere l’uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), sul campo d’applicazione del regolamento relativo ai condizionatori d’aria e alla possibile evoluzione delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchi, in particolare dei condizionatori d’aria con potenza d’uscita nominale superiore a 12 kW. La revisione valuta inoltre l’adeguatezza dei requisiti relativi ai modi spento e attesa, e del metodo di calcolo e misurazione stagionali, compreso lo sviluppo di un eventuale metodo di calcolo e misurazione stagionali in merito alle stagioni di raffreddamento e di riscaldamento.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.
(4) GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.
(5) GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1.
(6) GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
ALLEGATO I
Specifiche per la progettazione ecocompatibile
1. DEFINIZIONI APPLICABILI AI FINI DEGLI ALLEGATI
1) «condizionatore d’aria reversibile»: un condizionatore d’aria in grado di fornire sia raffreddamento, sia riscaldamento;
2) «condizioni nominali standard»: la combinazione della temperatura interna (Tin) e di temperature esterne (Tj) che definiscono le condizioni di funzionamento, fissando nel contempo il livello di potenza sonora, la capacità nominale, la portata d’aria nominale, il coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale) e/o il coefficiente di rendimento nominale (COPnominale), quali stabiliti dall’allegato II, tabella 2;
3) «temperatura interna»(Tin): la temperatura a bulbo secco dell’aria interna, misurata in [°C] (l’umidità relativa è indicata dalla temperatura corrispondente a bulbo umido);
4) «temperatura esterna»(Tj): la temperatura a bulbo secco dell’aria esterna, misurata in [°C] l’umidità relativa è indicata dalla temperatura corrispondente a bulbo umido;
5) «coefficiente di efficienza energetica nominale»(EERnominale): il rapporto tra la capacità frigorifera dichiarata [kW] e la potenza nominale assorbita per produrre raffreddamento [kW] di un’unità che produce freddo alle condizioni nominali standard;
6) «coefficiente di efficienza energetica nominale»(COPnominale): il rapporto tra la capacità calorifica dichiarata [kW] e la potenza nominale assorbita per produrre riscaldamento [kW] di un’unità che produce calore alle condizioni nominali standard;
7) «potenziale di riscaldamento globale»(GWP): stima, in kg equivalenti CO2 su un periodo di 100 anni, del contributo al riscaldamento globale di 1 kg di refrigerante utilizzato nel ciclo a compressione di vapore;
i valori GWP presi in considerazione sono quelli stabiliti dall’allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006;
per quanto riguarda i refrigeranti fluorurati, i valori GWP sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR), adottata dal gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (1) (valori GWP di IPCC del 2001 per un periodo di cent’anni);
per quanto riguarda i gas non fluorurati, i valori GWP sono quelli pubblicati nella prima valutazione IPCC (2) su un periodo di cent’anni;
i valori GWP delle miscele di refrigeranti devono essere basati sulla formula di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006;
il parametro di riferimento per quanto attiene ai refrigeranti non compresi nei parametri elencati in precedenza, è la relazione IPCC UNEP del 2010 relativa alla refrigerazione, al condizionamento d’aria e alle pompe di calore, del febbraio 2011, o più recente;
8) «modo spento»: la condizione in cui il condizionatore d’aria o il ventilatore è collegato alla fonte di alimentazione di rete senza eseguire alcuna funzione. L’apparecchio è ugualmente considerato in «modo spento» quando si limita a indicare che si trova in tale stato e quando esegue solo le funzioni destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica in conformità della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
9) «modo attesa»: la condizione in cui l’apparecchio (condizionatore d’aria o ventilatore) è collegato alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un’informazione o dello stato;
10) «funzione di riattivazione»: una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, quale un telecomando, un sensore interno, un temporizzatore, in modo da ottenere una condizione che offre altre funzioni, inclusa la funzione principale;
11) «visualizzazione di informazioni o dello stato»: una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura su uno schermo, compresi eventuali orologi;
12) «livello di potenza sonora»: il livello di potenza sonora ponderata del valore A [dB(A)], misurato all’interno e all’esterno alle condizioni nominali standard per il raffreddamento (o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento);
13) «condizioni di progettazione di riferimento»: la combinazione delle specifiche relative alla temperatura di progettazione di riferimento, la temperatura bivalente massima e la temperatura limite massima di funzionamento, di cui all’allegato II, tabella 3;
14) «temperatura di progettazione di riferimento»: la temperatura esterna [°C], di cui all’allegato II, tabella 3, relativa al raffreddamento (Tdesignc) o al riscaldamento (Tdesignh), variabile in funzione della stagione di raffreddamento o riscaldamento, alla quale il coefficiente di carico parziale è pari a 1;
15) «coefficiente di carico parziale» (pl(Tj)): valore risultante dalla divisione della temperatura esterna meno 16 °C, per la temperatura di progettazione di riferimento meno 16 °C, sia per il raffreddamento, sia per il riscaldamento;
16) «stagione»: uno dei quattro regimi di funzionamento (disponibili per quattro stagioni: una stagione di raffreddamento e tre stagioni di riscaldamento: media / più fredda / più calda) che descrive per ogni intervallo la combinazione delle temperature esterne e il numero di ore nelle quali tali temperature si producono per stagione, per la quale l’unità è dichiarata adeguata;
17) «intervallo» (con indice j): una combinazione di una temperatura esterna (Tj) e di intervalli (hj), come stabilito dall’allegato II, tabella 1;
18) «intervalli orari»: le ore per stagione (hj) durante le quali si produce la temperatura esterna per ciascun intervallo, come stabilito dall’allegato II, tabella 1;
19) «indice di efficienza energetica stagionale» (SEER): il rapporto di efficienza energetica stagionale dell’unità rappresentativo dell’intera stagione di raffreddamento, calcolato come il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento diviso per il consumo annuo di energia elettrica a fini di raffreddamento;
20) «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» (Qc): il fabbisogno di raffreddamento di riferimento [kWh/a] che funge da base per il calcolo del SEER, calcolato come il prodotto del carico teorico per il raffreddamento (Pdesignc) e dell’equivalente ore in modo acceso per il raffreddamento (HCE );
21) «equivalente ore in modo acceso per il raffreddamento» (HCE): il numero presunto di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità deve fornire il carico teorico per il raffreddamento (Pdesignc), al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento, definito dall’allegato II, tabella 4;
22) «consumo annuo di energia elettrica a fini di raffreddamento» (QCE): il consumo di energia elettrica [kWh/a] necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento diviso per l’indice di efficienza energetica stagionale in modo acceso (SEERon) e il consumo di energia elettrica dell’unità per la stagione di raffreddamento nei modi «termostato spento», «attesa», «spento» e «riscaldamento del carter»;
23) «indice di efficienza energetica stagionale in modo acceso» (SEERon): il rapporto di efficienza energetica media dell’unità in modo attivo per la funzione di raffreddamento, ottenuto dal carico parziale e dall’indice di efficienza energetica specifico dell’intervallo (EERbin(Tj)) e ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo;
24) «carico parziale»: il carico di raffreddamento (Pc(Tj)) o il carico di riscaldamento (Ph(Tj)) [kW] a una specifica temperatura esterna Tj, calcolata come il carico teorico moltiplicato per il rapporto di carico parziale;
25) «indice di efficienza energetica specifico dell’intervallo (EERbin(Tj))»: rapporto di efficienza energetica specifico di ciascun intervallo j con la temperatura esterna Tj in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dall’ indice di efficienza energetica dichiarato (EERd(Tj)) per intervalli (j) specificati e calcolati per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto per mezzo del coefficiente di degradazione;
26) «coefficiente di efficienza stagionale» (SCOP): il coefficiente complessivo di efficienza dell’unità, rappresentativo dell’intera stagione di riscaldamento indicato (il valore di SCOP è specifico per una data stagione di riscaldamento), calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento diviso per il consumo annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento;
27) «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH): il fabbisogno di raffreddamento di riferimento [kWh/a] che funge da base per il calcolo del SCOP, calcolato come il prodotto del carico teorico per il riscaldamento (Pdesignh) e dell’equivalente ore in modo acceso per il riscaldamento della stagione (HHE );
28) «equivalente ore in modo acceso per il riscaldamento» (HHE): il numero presunto di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità deve fornire il carico teorico per il riscaldamento (Pdesignh), al fine di soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, definito dall’allegato II, tabella 4;
29) «consumo annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento» (QHE): il consumo di energia elettrica [kWh/a] necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, specifico per una data stagione di riscaldamento, calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento diviso per il coefficiente stagionale di prestazione in modo attivo (SCOPon) e il consumo di energia elettrica dell’unità per la stagione di raffreddamento nei modi «termostato spento», «attesa», «spento» e «riscaldamento del carter»;
30) «coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo» (SCOPon): il coefficiente medio di prestazione dell’unità in modo attivo per la stagione di riscaldamento, ottenuto dal carico parziale, dalla potenza termica di sicurezza elettrica (se del caso) e dai coefficienti di prestazioni specifici degli intervalli (COPbin(Tj)) e ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo;
31) «potenza termica di sicurezza elettrica» (elbu(Tj)): la potenza termica [kW] di un riscaldatore di sicurezza effettivo o presunto con COP pari a 1 che fornisce la potenza dichiarata di riscaldamento (Pdh(Tj)) per conseguire il carico parziale di riscaldamento (Ph(Tj)) nel caso in cui Pdh(Tj) sia inferiore a Ph(Tj), per la temperatura esterna (Tj);
32) «coefficiente di efficienza energetica dell’intervallo» (COPbin(Tj)): rapporto di efficienza energetica specifico di ciascun intervallo j con temperatura esterna Tj in una stagione, derivato dal carico parziale, dalla capacità dichiarata e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato (COPd(Tj)) per intervalli (j) specificati e calcolati per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto per mezzo del coefficiente di degradazione;
33) «capacità dichiarata»[kW]: capacità del ciclo a compressione di vapore dell’unità per il raffreddamento (Pdc(Tj)) o il riscaldamento (Pdh(Tj)), rispetto a una temperatura esterna Tj e interna (Tin), dichiarata dal produttore;
34) «valore di esercizio»(SV) [(m3/min)/W]: il rapporto fra la portata massima d’aria [m3/min] e la potenza assorbita [W] dei ventilatori;
35) «controllo della capacità»: la facoltà dell’unità di adattare la propria capacità modificando la portata volumetrica. Le unità devono essere considerate «fisse» se non è possibile modificarne la portata volumetrica, «progressive» se la portata volumetrica è modificata o variata in serie di non oltre due fasi oppure «variabili» se la portata è modificata o variata in serie di tre o più fasi;
36) «funzione»: l’indicazione della capacità dell’unità di effettuare il raffreddamento dell’aria ambientale e/o il riscaldamento;
37) «carico teorico»: il carico di raffreddamento dichiarato (Pdesignc) e/o di riscaldamento dichiarato [kW] alla temperatura di progettazione di riferimento, ove:
per la funzione di raffreddamento, Pdesignc è pari alla capacità dichiarata di raffreddamento a Tj uguale a Tdesignc;
per la funzione di riscaldamento, Pdesignh è pari al carico parziale a Tj uguale a Tdesignh;
38) «indice di efficienza energetica dichiarato» (EERd(Tj)): il rapporto di efficienza energetica per un numero limitato di intervalli specificati (j) a temperatura esterna (Tj), quale dichiarato dal produttore;
39) «coefficiente di efficienza dichiarato» (COPd(Tj)): il coefficiente di efficienza per un numero limitato di intervalli specificati (j) a temperatura esterna (Tj), quale dichiarato dal produttore;
40) «temperatura bivalente » (Tbiv): la temperatura esterna (Tj) [°C] dichiarata dal produttore per il riscaldamento alla quale la capacità dichiarata è pari al carico parziale e inferiore a quella ove la capacità dichiarata deve essere integrata dalla potenza termica di sicurezza elettrica per conseguire il carico parziale di riscaldamento;
41) «temperatura limite di esercizio» (Tol): la temperatura esterna [°C] dichiarata dal produttore per il riscaldamento, al di sotto della quale il condizionatore d’aria non è in grado di erogare alcuna capacità di riscaldamento. Al di sotto di tale temperatura, la capacità dichiarata è pari a zero;
42) «ciclicità degli intervalli di capacità»[kW]: la media ponderata per il tempo della capacità dichiarata dell’intervallo ciclico di prova per i raffreddamento (Pcycc) o il riscaldamento (Pcych);
43) «efficienza della ciclicità degli intervalli per il raffreddamento» (EERcyc): il coefficiente di efficienza energetica media dell’intervallo ciclico di prova (accensione e spegnimento del compressore), calcolato come la capacità di raffreddamento integrata nell’intervallo [kWh] divisa per la potenza elettrica integrata assorbita nello stesso intervallo [kWh];
44) «efficienza della ciclicità degli intervalli per il riscaldamento» (COPcyc): il coefficiente di efficienza energetica media dell’intervallo ciclico di prova (accensione/spegnimento del compressore), calcolato come la capacità di riscaldamento integrata nell’intervallo [kWh] divisa per la potenza elettrica integrata assorbita nello stesso intervallo [kWh];
45) «coefficiente di degradazione»: la misura della perdita di efficienza dovuta alla ciclicità (accensione/spegnimento del compressore in modo attivo) stabilita per il raffreddamento (Cdc), il riscaldamento (Cdh) o impostata al valore standard 0,25;
46) «modo attivo»: il modo corrispondente al tempo con un carico di raffreddamento o di riscaldamento dell’edificio e con la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell’unità attivata. Tale condizione può comportare ciclicità nell’accensione/spegnimento dell’unità al fine di conseguire o mantenere la temperatura interna dell’aria richiesta;
47) «modo termostato spento»: un modo corrispondente al tempo senza carico di raffreddamento o di riscaldamento nel quale la funzione di raffreddamento o di raffreddamento dell’unità è attivata ma l’unità non è operativa in quanto non vi è carico di raffreddamento o di riscaldamento. Tale condizione è pertanto riferibile alle temperature esterne e non ai carichi interni. La ciclicità accensione/spegnimento non è considerata termostato spento;
48) «modo esercizio di riscaldamento del carter»: una condizione nella quale l’unità ha attivato un dispositivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine di limitare la concentrazione di refrigerante nell’olio all’avvio del compressore;
49) «consumo di energia in modo a termostato spento» (PTO): il consumo energetico dell’unità [kW] quando il termostato si trova in modo spento;
50) «consumo di energia in modo attesa» (PSB): il consumo energetico dell’unità [kW] in modo attesa;
51) «consumo di energia in modo spento» (POFF): il consumo energetico dell’unità [kW] in modo spento;
52) «consumo di energia in modo riscaldamento del carter» (PCK): il consumo energetico dell’unità [kW] in modo riscaldamento del carter;
53) «orario di esercizio nel modo termostato spento» (HTO): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità è considerata in modo termostato spento, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicate;
54) «orario di esercizio nel modo attesa» (HSB): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità è considerata in modo attesa, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicate;
55) «orario di esercizio nel modo spento» (HOFF): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità è considerata in modo spento, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicate;
56) «orario di esercizio nel modo riscaldamento del carter» (HCK): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità è considerata in modo riscaldamento del carter, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicate;
57) «portata d’aria nominale»: la portata d’aria [m3/h] misurata all’orifizio di uscita dell’aria delle unità per uso interno ed esterno, se del caso, dei condizionatori d’aria alle condizioni nominali standard per il raffreddamento (o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento);
58) «potenza nominale assorbita per il raffreddamento» (PEER): la potenza elettrica assorbita [kW] da un’unità per il raffreddamento alle condizioni nominali standard;
59) «potenza nominale assorbita per il riscaldamento» (PCOP): la potenza elettrica assorbita [kW] da un’unità per il riscaldamento alle condizioni nominali standard;
60) «consumo di energia elettrica del condizionatore a doppio e singolo condotto» (rispettivamente QSD e QDD): il consumo di energia elettrica dei condizionatori a doppio e singolo condotto per il modo di raffreddamento e/o di riscaldamento, in funzione dei casi, [singolo condotto in kWh/h, doppio condotto in kWh/a];
61) «rapporto di capacità»: il rapporto della capacità complessiva dichiarata di raffreddamento o di riscaldamento di tutte le unità operative per uso interno rispetto alla capacità complessiva dichiarata di raffreddamento o di riscaldamento di tutte le unità operative per uso esterno alle condizioni nominali standard;
62) «portata massima d’aria» (F): la portata d’aria del ventilatore all’impostazione più elevata [m3/min], misurata all’orifizio di uscita dell’aria con il meccanismo di oscillazione (se del caso) disinserito;
63) «meccanismo di oscillazione»: la capacità del ventilatore di variare automaticamente la direzione del flusso d’aria durante l’esercizio;
64) «livello di potenza sonora del ventilatore»: il livello di potenza sonora ponderata del valore A del ventilatore durante l’esercizio della portata massima d’aria, misurata sul lato dell’orifizio di uscita;
65) «ore in modo acceso del ventilatore» (HCE): il numero di ore [h/a] durante le quali il ventilatore deve fornire la portata massima d’aria, come descritto nell’allegato II, tabella 4.
2. REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI EFFICIENZA, CONSUMO MASSIMO DI ENERGIA IN MODO SPENTO E IN MODO ATTESA E LIVELLO MASSIMO DI POTENZA SONORA
a) |
Dal 1o gennaio 2013 i condizionatori d’aria a condotto singolo e doppio devono soddisfare i requisiti indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 in appresso, calcolati conformemente all’allegato II. I condizionatori d’aria a condotto singolo e doppio e i ventilatori devono soddisfare i requisiti di cui alla tabella 2 in appresso per quanto attiene ai modi spento e attesa. I requisiti in materia di efficienza energetica minima e di potenza sonora massima devono essere correlati alle condizioni nominali standard specificate nell’allegato II, tabella 2. Tabella 1 Requisiti di efficienza energetica minima
Tabella 2 Requisiti relativi al massimo consumo di energia nei modi spento e attesa per i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto e i ventilatori
Tabella 3 Requisiti relativi al massimo livello di potenza sonora Livello di potenza sonora interno in dB(A) 65 |
b) |
Dal 1o gennaio 2013 i condizionatori d’aria, fatta eccezione per i condizionatori d’aria a condotto singolo e doppio, devono soddisfare i requisiti minimi in materia di efficienza energetica minima e massimi per quanto attiene ai livelli di potenza sonora indicati nelle tabelle 4 e 5 in appresso, calcolati conformemente all’allegato II. I requisiti in materia di efficienza energetica devono tenere in considerazione le condizioni di progettazione di riferimento specificate all’allegato II, tabella 3, ricorrendo alla stagione di riscaldamento «media» laddove disponibile. I requisiti in materia di livello di potenza sonora devono essere correlati alle condizioni nominali standard specificate nell’allegato II, tabella 2. Tabella 4 Requisiti di efficienza energetica minima
Tabella 5 Requisiti relativi al massimo livello di potenza sonora
|
c) |
Dal 1o gennaio 2014 i condizionatori d’aria devono soddisfare i requisiti indicati nella tabella in appresso, calcolati conformemente all’allegato II. I requisiti in materia di efficienza energetica per i condizionatori d’aria, esclusi i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto, devono tenere in considerazione le condizioni di progettazione di riferimento specificate all’allegato II, tabella 3, ricorrendo alla stagione di riscaldamento «media» laddove disponibile. I requisiti in materia di efficienza energetica per i condizionatori a singolo e doppio condotto devono essere correlati alle condizioni nominali standard specificate nell’allegato II, tabella 2. Tabella 6 Requisiti di efficienza energetica minima
|
d) |
Dal 1o gennaio 2014 i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto e i ventilatori devono soddisfare i requisiti indicati nella tabella 7 di seguito, calcolati conformemente all’allegato II. Tabella 7 Requisiti relativi al massimo consumo di energia nei modi spento e attesa
|
3. REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO
a) |
Dal 1o gennaio 2013, per quanto attiene ai condizionatori d’aria e ai ventilatori, le informazioni che seguono, calcolate conformemente all’allegato II, devono figurare:
|
b) |
Il produttore dei condizionatori d’aria e dei ventilatori deve fornire, su richiesta, ai laboratori che conducono le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato le informazioni necessarie in merito alle impostazioni dell’unità come richiesto per stabilire le capacità dichiarate, i valori SEER/EER, SCOP/COP e i valori di servizio, nonché comunicare il referente presso il quale ottenere dette informazioni. |
c) |
Requisiti in materia di informazione per i condizionatori d’aria, fatta eccezione per i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto. Tabella 1 Obblighi in materia di informazione (4) (il numero di decimali nel riquadro indica la precisione di misurazione) Informazioni per i identificare i modelli cui sono riferibili le informazioni:
Nella misura in cui è rilevante ai fini della funzionalità, nella documentazione tecnica del prodotto il produttore deve presentare le informazioni richieste dalla suesposta tabella 1. Per unità dotate di controllo della capacità di tipo «progressivo», si deve dichiarare in ciascuna casella «Capacità dichiarata» i valori rispettivamente più alto e più basso, indicati come «hi/lo» divisi da una barra. |
d) |
Informazioni obbligatorie per i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto. I condizionatori d’aria a singolo condotto sono denominati «condizionatori d’aria locali» sull’imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutti i materiali promozionali elettronici o cartacei. Il produttore deve fornire le informazioni dettagliate di cui alla tabella in appresso. Tabella 2 Prescrizioni relative alle informazioni
|
e) |
Informazioni obbligatorie per i ventilatori. Il produttore deve fornire le informazioni dettagliate di cui alla tabella in appresso. Tabella 3 Prescrizioni relative alle informazioni
|
(1) Terzo rapporto di valutazione dell’IPCC sui cambiamenti climatici, 2001. Relazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
(2) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.
(3) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
(4) Per i sistemi multisplit, si forniscono i dati relativi con indice di capacità pari a 1.
(5) Per le unità a capacità progressiva, si devono dichiarare due valori separati da una barra («/») in ciascuna casella delle sezioni «capacità dichiarata dell’unità» e «EER/COP dichiarati» dell’unità.
(6) Se è scelto il valore standard Cd = 0,25, non sono richieste (i risultati del)le prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.
ALLEGATO II
Misure e calcoli
1. |
Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento, le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui valori di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritiene abbiano un ristretto margine di incertezza. Tali metodi devono soddisfare tutti i parametri tecnici indicati di seguito. |
2. |
La determinazione del consumo energetico stagionale e dell’efficienza dell’indice di efficienza energetica stagionale (SEER) e del coefficiente di efficienza stagionale (SCOP) devono prendere in considerazione:
|
3. |
Se le informazioni riguardanti un modello specifico, che costituisce una combinazione di unità interne ed esterne, sono state ottenute attraverso calcoli sulla base di un progetto e/o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni, la documentazione deve comprendere dettagli di questi calcoli ed estrapolazioni, nonché delle prove eseguite per verificare l’esattezza dei calcoli effettuati (dettagli del modello matematico per calcolare il rendimento di tali combinazioni e delle misurazioni eseguite per verificare il modello). |
4. |
L’indice di efficienza energetica nominale (EERnominale) e, se del caso, il coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale) dei condizionatori a singolo e doppio condotto, devono essere stabiliti alle condizioni nominali standard quali definite dalla tabella 2 di seguito. |
5. |
Il calcolo del consumo stagionale di energia elettrica per il raffreddamento (e/o il riscaldamento) deve prendere in considerazione il consumo di energia elettrica di tutti i modi pertinenti di cui all’allegato II, tabella 3 in appresso, avvalendosi dei tempi di funzionamento definiti alla tabella 4 di seguito. |
6. |
L’efficienza di un ventilatore deve essere determinata sulla base della portata nominale di aria dell’unità divisa per la potenza elettrica nominale assorbita dall’unità. |
Tabella 1
Intervalli delle stagioni di raffreddamento e di riscaldamento (j = indice dell’intervallo, Tj = temperatura esterna, hj = ore per anno per intervallo) in cui «db» = temperatura a bulbo secco
STAGIONE DI RAFFREDDAMENTO |
||
j # |
Tj °C db |
hj h/anno |
1 |
17 |
205 |
2 |
18 |
227 |
3 |
19 |
225 |
4 |
20 |
225 |
5 |
21 |
216 |
6 |
22 |
215 |
7 |
23 |
218 |
8 |
24 |
197 |
9 |
25 |
178 |
10 |
26 |
158 |
11 |
27 |
137 |
12 |
28 |
109 |
13 |
29 |
88 |
14 |
30 |
63 |
15 |
31 |
39 |
16 |
32 |
31 |
17 |
33 |
24 |
18 |
34 |
17 |
19 |
35 |
13 |
20 |
36 |
9 |
21 |
37 |
4 |
22 |
38 |
3 |
23 |
39 |
1 |
24 |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale h. |
2 602 |
STAGIONE DI RISCALDAMENTO |
||||
j # |
Tj °C db |
hj h/anno |
||
Medio |
Più caldo |
Più freddo |
||
Da 1 a 8 |
Da – 30 a – 23 |
0 |
0 |
0 |
9 |
–22 |
0 |
0 |
1 |
10 |
–21 |
0 |
0 |
6 |
11 |
–20 |
0 |
0 |
13 |
12 |
–19 |
0 |
0 |
17 |
13 |
–18 |
0 |
0 |
19 |
14 |
–17 |
0 |
0 |
26 |
15 |
–16 |
0 |
0 |
39 |
16 |
–15 |
0 |
0 |
41 |
17 |
–14 |
0 |
0 |
35 |
18 |
–13 |
0 |
0 |
52 |
19 |
–12 |
0 |
0 |
37 |
20 |
–11 |
0 |
0 |
41 |
21 |
–10 |
1 |
0 |
43 |
22 |
–9 |
25 |
0 |
54 |
23 |
–8 |
23 |
0 |
90 |
24 |
–7 |
24 |
0 |
125 |
25 |
–6 |
27 |
0 |
169 |
26 |
–5 |
68 |
0 |
195 |
27 |
–4 |
91 |
0 |
278 |
28 |
–3 |
89 |
0 |
306 |
29 |
–2 |
165 |
0 |
454 |
30 |
–1 |
173 |
0 |
385 |
31 |
0 |
240 |
0 |
490 |
32 |
1 |
280 |
0 |
533 |
33 |
2 |
320 |
3 |
380 |
34 |
3 |
357 |
22 |
228 |
35 |
4 |
356 |
63 |
261 |
36 |
5 |
303 |
63 |
279 |
37 |
6 |
330 |
175 |
229 |
38 |
7 |
326 |
162 |
269 |
39 |
8 |
348 |
259 |
233 |
40 |
9 |
335 |
360 |
230 |
41 |
10 |
315 |
428 |
243 |
42 |
11 |
215 |
430 |
191 |
43 |
12 |
169 |
503 |
146 |
44 |
13 |
151 |
444 |
150 |
45 |
14 |
105 |
384 |
97 |
46 |
15 |
74 |
294 |
61 |
Totale h. |
4 910 |
3 590 |
6 446 |
Tabella 2
Condizioni nominali standard, temperatura dell’aria a bulbo secco
(a bulbo umido: indicata fra parentesi)
Apparecchiatura |
Funzione |
Temperatura interna dell’aria (°C) |
Temperatura esterna dell’aria (°C) |
Condizionatori d’aria, esclusi i condizionatori d’aria a singolo condotto |
Raffreddamento |
27 (19) |
35 (24) |
Riscaldamento |
20 (max. 15) |
7(6) |
|
Condizionatori d’aria a singolo condotto |
Raffreddamento |
35 (24) |
35 (24) (1) |
Riscaldamento |
20 (12) |
20 (12) (1) |
Tabella 3
Condizioni di progettazione di riferimento, temperatura dell’aria a bulbo secco
(a bulbo umido: indicata fra parentesi)
Funzione/stagione |
Temperatura interna dell’aria (°C) |
Temperatura interna dell’aria (°C) |
Temperatura bivalente (°C) |
Temperatura limite di esercizio (°C) |
|
Tin |
Tdesignc/Tdesignh |
Tbiv |
Tol |
Raffreddamento |
27 (19) |
Tdesignc = 35 (24) |
n.p. |
n.p. |
Riscaldamento/medio |
20 (15) |
Tdesignh = – 10 (– 11) |
max. 2 |
max. – 7 |
Riscaldamento/più caldo |
Tdesignh = 2 (1) |
max. 7 |
max. 2 |
|
Riscaldamento/più freddo |
Tdesignh = – 22 (– 23) |
max. – 7 |
max. – 15 |
Tabella 4
Tempi di funzionamento per tipo di apparecchiatura per modo funzionale, da utilizzare ai fini del calcolo del consumo di energia elettrica
Tipo di apparecchiatura/funzionalità (se del caso) |
Unità |
Stagione di riscaldamento |
Modo acceso |
Modo termostato spento |
Modo attesa |
Modo spento |
Modo riscaldamento del carter |
|
|
|
|
raffreddamento: HCE riscaldamento: HHE |
HTO |
HSB |
HOFF |
HCK |
|
Condizionatori d’aria, esclusi i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto |
||||||||
Modo di raffreddamento se l’apparecchiatura offre solo il raffreddamento |
h/anno |
|
350 |
221 |
2 142 |
5 088 |
7 760 |
|
Modo di raffreddamento e di riscaldamento se l’apparecchiatura offre entrambi i modi |
Modo di raffreddamento |
h/anno |
|
350 |
221 |
2 142 |
0 |
2 672 |
Modo di riscaldamento |
h/anno |
Medio |
1 400 |
179 |
0 |
0 |
179 |
|
Più caldo |
1 400 |
755 |
0 |
0 |
755 |
|||
Più freddo |
2 100 |
131 |
0 |
0 |
131 |
|||
Modo di riscaldamento se l’apparecchiatura offre solo il riscaldamento |
h/anno |
Medio |
1 400 |
179 |
0 |
3 672 |
3 851 |
|
Più caldo |
1 400 |
755 |
0 |
4 345 |
4 476 |
|||
Più freddo |
2 100 |
131 |
0 |
2 189 |
2 944 |
|||
Condizionatori d’aria a doppio condotto |
||||||||
Modo di raffreddamento se l’apparecchiatura offre solo il raffreddamento |
h/60 min |
|
1 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
Modo di raffreddamento e di riscaldamento se l’apparecchiatura offre entrambi i modi |
Modo di raffreddamento |
h/60 min |
|
1 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
Modo di riscaldamento |
h/60min |
|
1 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
Modo di riscaldamento se l’apparecchiatura offre solo il riscaldamento |
h/60min |
|
1 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
Condizionatori d’aria a singolo condotto |
||||||||
Modo di raffreddamento |
h/60 min |
|
1 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
Modo di riscaldamento |
h/60 min |
|
1 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
(1) In caso di condizionatori a singolo condotto, il condensatore (evaporatore) non è alimentato di aria esterna bensì interna nella fase di raffreddamento (di riscaldamento).
ALLEGATO III
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche di cui all’allegato I.
1. |
Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità. |
2. |
Il modello di condizionatore d’aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, è ritenuto conforme ai requisiti disposti dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se l’indice di efficienza energetica stagionale (SEER) o se il coefficiente di efficienza stagionale (SCOP), se pertinente, non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto l’8 % alla capacità dichiarata dell’unità. I valori SEER e SCOP devono essere stabiliti conformemente all’allegato II. Il modello di condizionatore d’aria a singolo e doppio condotto è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se i risultati per i modi «spento» e «attesa» non superano di oltre il 10 % i valori limite e se il coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale) o il coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale) non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto il 10 %. I valori EER e COP sono stabiliti conformemente all’allegato II. Il modello di condizionatore è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, ove pertinenti, se il livello massimo di potenza sonora non supera di oltre 2 dB(A) il valore dichiarato. |
3. |
Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, l’autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prove casuali tre unità supplementari del medesimo modello. |
4. |
Il modello di condizionatore d’aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, è ritenuto conforme ai requisiti disposti dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se nelle tre unità la media dell’indice di efficienza energetica stagionale (SEER) o del coefficiente di efficienza stagionale (SCOP), ove pertinente, non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto l’8 % alla capacità dichiarata dell’unità. I valori SEER e SCOP devono essere stabiliti conformemente all’allegato II. Il modello di condizionatore d’aria a singolo e doppio condotto è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se i risultati della media delle tre unità per i modi «spento» e «attesa» non superano i valori limite di oltre il 10 % e se la media del coefficiente di efficienza energetica nominale (EERnominale) o del coefficiente di efficienza nominale (COPnominale), ove pertinente, non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto il 10 %. I valori EER e COP devono essere stabiliti conformemente all’allegato II. Il modello di condizionatore è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, ove pertinenti, se la media del livello massimo di potenza sonora non supera di oltre 2 dB(A) il valore dichiarato. |
5. |
Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello è da ritenersi non conforme al presente regolamento. |
Ai fini della verifica della conformità con i requisiti del presente regolamento, gli Stati membri applicano le procedure di cui all’allegato II e le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o di altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti.
ALLEGATO IV
Parametri di riferimento
Al momento di entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i condizionatori d’aria in termini di indice di rendimento energetico è stata individuata come descritto di seguito.
Parametri di riferimento per i condizionatori d’aria
Condizionatori d’aria, esclusi i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto |
Condizionatori d’aria a doppio condotto |
Condizionatori d’aria a singolo condotto |
|||
SEER |
SCOP |
EER |
COP |
EER |
COP |
8,50 |
5,10 |
3,00 (1) |
3,15 |
3,15 (1) |
2,60 |
Il parametro di riferimento del livello GWP del refrigerante utilizzato nel condizionatore d’aria è GWP ≤ 20. |
(1) Basato sull’efficienza dei condizionatori d’aria a singolo condotto raffreddati per evaporazione.
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 207/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2012
relativo alle istruzioni per l’uso elettroniche dei dispositivi medici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 10,
vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Per gli utilizzatori professionali di alcuni dispositivi medici, può essere opportuno disporre di istruzioni per l’uso in formato elettronico piuttosto che su carta. Ciò può ridurre le pressioni sull’ambiente e rafforzare la competitività dei fabbricanti dei dispositivi medici riducendo i loro costi, mantenendo o migliorando al tempo stesso il livello di sicurezza. |
(2) |
È opportuno riservare ad alcuni dispositivi medici e ai loro accessori destinati ad essere utilizzati in condizioni particolari la possibilità di fornire istruzioni per l’uso elettroniche e non stampate. In ogni caso, per motivi di sicurezza e di efficacia, gli utilizzatori dovrebbero sempre poter ottenere su richiesta le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo. |
(3) |
Per ridurre al minimo i rischi, l’opportunità di fornire istruzioni per l’uso sotto forma elettronica dovrebbe essere soggetta ad una specifica valutazione del rischio da parte del fabbricante. |
(4) |
Per garantire l’accesso alle istruzioni, è opportuno informare in modo adeguato gli utilizzatori sulle modalità di consultazione delle istruzioni per l’uso elettroniche e sul loro diritto di richiedere la versione cartacea delle istruzioni. |
(5) |
Per garantire un accesso incondizionato alle istruzioni elettroniche e facilitare la diffusione degli aggiornamenti e degli allarmi relativi ai prodotti, dovrebbe anche essere possibile consultare le istruzioni per l’uso su un sito web. |
(6) |
Quali che siano gli obblighi linguistici imposti ai fabbricanti dalle normative nazionali, i fabbricanti che forniscono istruzioni per l’uso elettroniche dovrebbero indicare sul loro sito web in quali lingue esse sono disponibili. |
(7) |
Ad eccezione dei dispositivi medici della classe I, definiti nell’allegato IX della direttiva 93/42/CEE, la conformità agli obblighi stabiliti dal presente regolamento dovrebbe essere valutata da un organismo notificato nel corso di una procedura di valutazione di conformità basata su un metodo di campionamento specifico. |
(8) |
Dal momento che la protezione del diritto alla vita privata delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati a carattere personale dovrebbe essere garantita dai fabbricanti e dagli organismi notificati, è opportuno prevedere che i siti web che presentano le istruzioni dei dispositivi medici siano conformi ai requisiti posti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
(9) |
A fini di sicurezza e di coerenza, le istruzioni elettroniche fornite in aggiunta ad istruzioni per l’uso stampate complete dovrebbero essere soggette al presente regolamento per quanto riguarda i requisiti che si limitano al loro contenuto e alla loro presentazione sui siti web. |
(10) |
È opportuno prevedere un’applicazione differita del presente regolamento per agevolare la transizione verso il nuovo sistema e dare a tutti gli operatori e agli Stati membri il tempo necessario per adeguarvisi. |
(11) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le istruzioni per l’uso dei dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 15, della direttiva 90/385/CEE e all’allegato I, punto 13, della direttiva 93/42/CEE possono essere fornite sotto forma elettronica e non su supporto cartaceo.
Stabilisce inoltre alcuni requisiti concernenti il contenuto e la presentazione sui siti web delle istruzioni elettroniche fornite in aggiunta ad istruzioni per l’uso complete su supporto cartaceo.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) |
«istruzioni per l’uso», le informazioni fornite dal fabbricante per indicare all’utilizzatore del dispositivo le modalità di utilizzazione sicure e appropriate, le prestazioni previste e le precauzioni da adottare, secondo quanto indicato nelle disposizioni pertinenti dell’allegato I, punto 15, della direttiva 90/385/CEE e dell’allegato I, punto 13 della direttiva 93/42/CEE; |
b) |
«istruzioni per l’uso in elettroniche», le istruzioni indicate sotto forma elettronica dal dispositivo, fornite insieme al dispositivo dal fabbricante su supporto elettronico portatile o consultabili su un sito web; |
c) |
«utilizzatori professionali», le persone che utilizzano il dispositivo medico sul lavoro o nel quadro di un’attività professionale nel settore sanitario; |
d) |
«dispositivi medici fissi che richiedono un’installazione», i dispositivi medici e i loro accessori che sono concepiti per essere installati, fissati o bloccati in altro modo in un luogo specifico all’interno di una struttura sanitaria, in modo tale che essi non possano essere smontati né spostati senza ricorrere a strumenti o apparecchiature, e che non sono specificamente previsti per un’utilizzazione in una struttura sanitaria mobile. |
Articolo 3
1. Fatte salve le condizioni stabilite al paragrafo 2, i fabbricanti possono fornire istruzioni per l’uso elettroniche e non stampate se esse riguardano uno dei seguenti dispositivi:
a) |
i dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dalla direttiva 90/385/CEE e destinati esclusivamente a impiantare o programmare un dispositivo medico impiantabile attivo determinato; |
b) |
i dispositivi medici impiantabili e i loro accessori disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE e destinati esclusivamente a impiantare un dispositivo medico impiantabile determinato; |
c) |
i dispositivi medici fissi che richiedono un’installazione disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE; |
d) |
i dispositivi medici e i loro accessori disciplinati dalle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e provvisti di un sistema integrato per l’indicazione visiva delle istruzioni; |
e) |
i software autonomi disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE. |
2. I fabbricanti possono fornire i dispositivi elencati al paragrafo 1 con istruzioni per l’uso elettroniche e non su supporto cartaceo alle seguenti condizioni:
a) |
i dispositivi e accessori sono destinati esclusivamente ad utilizzatori professionali; |
b) |
non è ragionevolmente prevedibile un’utilizzazione da parte di altre persone. |
Articolo 4
1. I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3 che forniscono istruzioni per l’uso sotto forma elettronica e non su carta effettuano una valutazione documentata dei rischi, vertente almeno sui seguenti aspetti:
a) |
le conoscenze e l’esperienza di coloro che saranno prevedibilmente gli utilizzatori per quanto riguarda in particolare l’utilizzazione del dispositivo, nonché le loro esigenze; |
b) |
le caratteristiche dell’ambiente nel quale sarà utilizzato il dispositivo; |
c) |
le conoscenze e l’esperienza di coloro che saranno prevedibilmente gli utilizzatori per quanto riguarda il materiale informatico e i software necessari alla messa a disposizione delle istruzioni sotto forma elettronica; |
d) |
l’accesso a risorse elettroniche ragionevolmente prevedibili necessarie al momento dell’utilizzazione; |
e) |
l’efficacia dei sistemi di sicurezza che garantiscono la protezione dei dati e dei contenuti elettronici contro le manipolazioni; |
f) |
i meccanismi di sicurezza e di back-up in caso di cattivo funzionamento del materiale informatico o dei software, in particolare quando le istruzioni elettroniche sono integrate nel dispositivo; |
g) |
le situazioni di emergenza medica prevedibili che richiedono la fornitura di informazioni su supporto cartaceo; |
h) |
le ripercussioni di una temporanea indisponibilità del sito web specifico o di internet in generale, o di un problema di accesso nella struttura sanitaria, nonché le misure di sicurezza previste per rimediare a tale situazione; |
i) |
una valutazione del periodo durante il quale la versione su carta delle istruzioni per l’uso può essere fornita su richiesta dell’utilizzatore. |
2. La valutazione dei rischi connessi alla messa a disposizione di istruzioni per l’uso elettroniche deve essere rivista alla luce dell’esperienza acquisita dopo la commercializzazione.
Articolo 5
I fabbricanti di dispositivi di cui all’articolo 3 possono fornire istruzioni per l’uso in formato elettronico invece che su carta alle seguenti condizioni:
1) |
la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che fornendo istruzioni per l’uso elettroniche essi mantengono o migliorano il grado di sicurezza offerto dalle istruzioni stampate; |
2) |
forniscono istruzioni per l’uso elettroniche in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è disponibile o messo in funzione, fatte salve situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4; |
3) |
dispongono di un sistema che consente loro di fornire istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza spese supplementari su richiesta dell’utilizzatore, durante un periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 e al più tardi entro sette giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, o alla consegna del dispositivo se la domanda è stata fatta al momento dell’ordinazione; |
4) |
danno informazioni, sullo stesso dispositivo o su un foglietto di accompagnamento, in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato che visualizza le istruzioni, alla messa in funzione del dispositivo; |
5) |
garantiscono la qualità della progettazione e del funzionamento delle istruzioni per l’uso elettroniche e forniscono la prova dei controlli e delle procedure di validazione realizzate a tal fine; |
6) |
per i dispositivi medici muniti di un sistema integrato che visualizza le istruzioni per l’uso, vigilano affinché la visualizzazione delle istruzioni non nuocia alla sicurezza della realizzazione del dispositivo, in particolare quando è utilizzato per sorvegliare o assistere il mantenimento in vita; |
7) |
forniscono, nel loro catalogo o su qualunque altro supporto informativo del dispositivo, informazioni sulla configurazione informatica necessaria per visualizzare le istruzioni; |
8) |
dispongono di un sistema che indica chiaramente che le istruzioni sono state aggiornate e informa tutti gli utilizzatori del dispositivo in caso di aggiornamento necessario per motivi di sicurezza; |
9) |
per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono la versione elettronica delle istruzioni per l’uso a disposizione degli utilizzatori durante almeno due anni a decorrere dalla data di produzione dell’ultimo dispositivo prodotto; |
10) |
per i dispositivi che non hanno una data di scadenza definita e per i dispositivi impiantabili, mantengono la versione elettronica delle istruzioni per l’uso a disposizione degli utilizzatori durante almeno quindici anni a decorrere dalla data di produzione dell’ultimo dispositivo. |
Articolo 6
1. I fabbricanti indicano chiaramente che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite sotto forma elettronica e non su supporto cartaceo.
Tali informazioni devono figurare sull’imballaggio di ciascuna unità o eventualmente sull’imballaggio commerciale. Nel caso dei dispositivi medici fissi che richiedono un’installazione, tale informazione deve figurare anche sul dispositivo.
2. I fabbricanti forniscono informazioni sul modo di consultazione delle istruzioni per l’uso elettroniche.
Tali informazioni sono fornite conformemente al secondo capoverso del paragrafo 1 o, se ciò non è possibile, su un documento stampato fornito con ciascun dispositivo.
3. Le informazioni sulle modalità di consultazione delle istruzioni per l’uso elettroniche comprendono:
a) |
qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni; |
b) |
un riferimento unico che dà accesso diretto alle istruzioni e qualunque altra informazione necessaria all’utilizzatore affinché possa identificarsi e consultare le istruzioni per l’uso; |
c) |
le coordinate del fabbricante; |
d) |
dove, come e sino a quando è possibile richiedere e ottenere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5. |
4. Quando una parte delle istruzioni per l’uso è destinata al paziente, questa parte non può essere fornita in formato elettronico.
5. Le istruzioni per l’uso elettroniche devono essere consultabili nella loro integralità come un testo che può comprendere simboli e grafici e che contiene almeno le stesse informazioni della versione cartacea. Possono essere aggiunti al testo file video o audio.
Articolo 7
1. Quando i fabbricanti forniscono le istruzioni per l’uso insieme al dispositivo su supporto elettronico portatile, o quando il dispositivo è munito di un sistema integrato che evidenzia le istruzioni, gli utilizzatori devono avere anche la possibilità di consultare le istruzioni elettroniche su un sito web.
2. Il sito web che presenta le istruzioni di un dispositivo che sono fornite sotto forma elettronica e non su supporto cartaceo devono essere conformi ai seguenti requisiti:
a) |
le istruzioni devono essere fornite in un formato comunemente utilizzato che può essere letto con un software di libero accesso; |
b) |
il sito è protetto contro le ingerenze di hardware e di software; |
c) |
funziona in modo da impedire per quanto possibile le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server; |
d) |
precisa in quali lingue dell’Unione i fabbricanti forniscono le istruzioni per l’uso elettroniche; |
e) |
soddisfa i requisiti della direttiva 95/46/CE; |
f) |
l’indirizzo internet comunicato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi determinati ai punti 9 e 10 dell’articolo 5; |
g) |
tutte le versioni precedenti delle istruzioni per l’uso elettroniche e la loro data di pubblicazione sono presentate sul sito web. |
Articolo 8
Ad eccezione dei dispositivi della classe I definiti all’allegato IX della direttiva 93/42/CEE, la conformità agli obblighi stabiliti agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento deve essere valutata da un organismo notificato nel corso della procedura di valutazione e di conformità di cui all’articolo 9 della direttiva 90/385/CEE o all’articolo 11 della direttiva 93/42/CEE. Tale esame si basa su un metodo di campionatura specifico adeguato alla classe e alla complessità del prodotto.
Articolo 9
Le istruzioni elettroniche fornite in aggiunta ad istruzioni per l’uso complete su supporto cartaceo sono coerenti con il contenuto di queste ultime.
Quando tali istruzioni sono fornite su un sito web, quest’ultimo è conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b), e) e g).
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
(2) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 208/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha istituito un programma che consente la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione. A tal fine possono essere messi a disposizione prodotti giacenti all'intervento oppure, in mancanza di scorte d'intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire possono essere acquistati sul mercato. Per il 2012 e il 2013, il suddetto programma è incluso nell'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), entro i limiti di un massimale annuo di 500 milioni di euro. |
(2) |
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione è tenuta ad adottare piani annuali. Il piano di distribuzione annuale per il 2012 è stato adottato il 10 giugno 2011 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione (5) unicamente sulla base dei prodotti disponibili nelle scorte d'intervento. Le risorse supplementari rese disponibili nell'esercizio di bilancio 2012 per la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione, a seguito della modifica dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad opera del regolamento (UE) n. 121/2012, devono essere assegnate agli Stati membri. |
(3) |
Al fine di applicare il massimale annuo di bilancio, i costi dei trasferimenti intraunionali, ove del caso, devono essere inclusi nella dotazione finanziaria complessiva concessa a ogni Stato membro per l'esecuzione del piano di distribuzione 2012. Inoltre, i termini fissati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione (6), per le richieste di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti da parte delle autorità competenti devono essere adeguati al fine di garantire che le risorse assegnate nell'ambito del piano di distribuzione 2012 siano ammissibili al sostegno dell'Unione solo se i pagamenti corrispondenti vengono effettuati nel corso dell'esercizio di bilancio 2012. |
(4) |
Tenuto conto del breve arco di tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare il piano di distribuzione 2012 in conseguenza della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 121/2012, è opportuno concedere un'estensione dei termini previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2010 per quanto riguarda il periodo di attuazione del piano annuale e il completamento delle operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato. |
(5) |
Poiché la revisione del piano di distribuzione 2012 coincide con l'approssimarsi della scadenza delle disposizioni amministrative nazionali per l'attuazione di tale piano, i quantitativi di prodotti disponibili nelle scorte di intervento che sono riassegnati a seguito della decisione della Finlandia di rinunciare a una parte della sua dotazione di latte scremato in polvere o alla rivalutazione dei quantitativi esatti delle scorte di intervento non devono essere presi in considerazione nel calcolo che consente di determinare se gli Stati membri hanno rispettato l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, di ritirare il 70 % dei cereali e del latte scremato in polvere entro i termini fissati dallo stesso articolo. |
(6) |
Tenuto conto del fatto che il periodo di attuazione del piano di distribuzione 2012 è già in fase avanzata e per consentire agli Stati membri più tempo possibile per procedere alle azioni richieste per l'attuazione del piano modificato, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 è modificato come segue:
1) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 1. Per il 2012 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del piano 2012 possono essere utilizzate dagli Stati membri entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a). I quantitativi di ciascun tipo di prodotto che deve essere ritirato dalle scorte di intervento sono fissati alla lettera b) dello stesso allegato. Le dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato dell'Unione sono fissate alla lettera c) dello stesso allegato. 2. È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010. Articolo 2 Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010. Le dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali, secondo quanto previsto nell'ambito del piano di distribuzione annuale di cui all'articolo 1, sono fissate alla lettera d) dell'allegato I.»; |
2) |
sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 quinquies: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano di distribuzione 2012 termina il 28 febbraio 2013. Articolo 2 ter In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione 2012, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall'operatore sono effettuate entro il 15 ottobre 2012. Articolo 2 quater Per il piano di distribuzione 2012, la prima frase del secondo comma e il terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, ove del caso, non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali di intervento:
Articolo 2 quinquies In deroga all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione 2012, le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 30 settembre 2012. Salvo in caso di forza maggiore, le domande presentate successivamente a tale data non sono accettate. Le spese effettuate entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a), sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se sono state versate dallo Stato membro al beneficiario al massimo entro il 15 ottobre 2012.»; |
3) |
il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1.
(4) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
(5) GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.
(6) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.
ALLEGATO
ALLEGATO I
PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO 2012
a) |
Risorse finanziarie totali ripartite per Stato membro:
|
b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento dell'Unione ai fini della distribuzione per Stato membro entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:
|
c) |
Dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari nel mercato dell'Unione entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:
|
d) |
Dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:
|
ALLEGATO II
a) |
Trasferimenti intraunionali di cereali autorizzati nell'ambito del piano di distribuzione per l'esercizio 2012:
|
b) |
Trasferimenti intraunionali di latte scremato in polvere autorizzati nell'ambito del piano di distribuzione per l'esercizio 2012:
|
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 209/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
103,0 |
JO |
78,3 |
|
MA |
68,2 |
|
SN |
207,5 |
|
TN |
80,7 |
|
TR |
95,1 |
|
ZZ |
105,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
183,3 |
TR |
172,1 |
|
ZZ |
177,7 |
|
0709 91 00 |
EG |
85,9 |
ZZ |
85,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
55,8 |
TR |
134,6 |
|
ZZ |
95,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,8 |
IL |
68,4 |
|
MA |
56,6 |
|
TN |
58,6 |
|
TR |
72,2 |
|
ZZ |
60,9 |
|
0805 50 10 |
BR |
43,7 |
EG |
41,7 |
|
MA |
69,1 |
|
TR |
50,4 |
|
ZZ |
51,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
83,3 |
CA |
117,2 |
|
CL |
103,0 |
|
CN |
110,7 |
|
MK |
31,8 |
|
US |
159,7 |
|
ZZ |
101,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
92,3 |
CL |
106,5 |
|
CN |
44,8 |
|
ZA |
94,2 |
|
ZZ |
84,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 210/2012 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2012
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 5 al 6 marzo 2012 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di marzo 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. |
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di marzo. |
(4) |
È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. |
(5) |
Poiché per il mese di marzo è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate il 5 e 6 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 57,099350 %.
Per il mese di marzo 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 12 marzo 2012.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.
(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(5) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.
Rettifiche
10.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 72/42 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 318 del 1o dicembre 2011 )
A pagina 4, all'articolo 1, primo comma:
anziché:
«numero di riferimento 09.4314»,
leggi:
«numero di riferimento 09.4313»;
a pagina 5, all'articolo 4, paragrafo 2:
anziché:
«titolo di esportazione»,
leggi:
«titolo di importazione».