ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.069.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 69

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
8 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Armagh Bramley Apples (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tolminc (DOP)]

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Susina di Dro (DOP)]

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 189/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, relativo alla non concessione di aiuti all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, che fissa i dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2012

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 192/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

13

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco ( 1 )

15

 

 

DECISIONI

 

 

2012/141/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 marzo 2012, relativa al finanziamento di misure urgenti di sorveglianza della rabbia nella Grecia settentrionale [notificata con il numero C(2012) 1354]

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 185/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Armagh Bramley Apples (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Armagh Bramley Apples», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 185 del 25.6.2011, pag. 18.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

REGNO UNITO

Armagh Bramley Apples (IGP)


8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 186/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 191 del 1.7.2011, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento:

Classe 2.7.   Paste alimentari

GERMANIA

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle (IGP)


8.3.2012   

IT

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L 69/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 187/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tolminc (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tolminc», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 185 del 25.6.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

SLOVENIA

Tolminc (DOP)


8.3.2012   

IT

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L 69/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 188/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Susina di Dro (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Susina di Dro», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 185 del 25.6.2011, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Susina di Dro (DOP)


8.3.2012   

IT

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L 69/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 189/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

87,3

JO

78,3

MA

66,2

SN

207,5

TN

79,6

TR

104,9

ZZ

104,0

0707 00 05

EG

158,2

JO

129,5

TR

173,8

ZZ

153,8

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

51,7

TR

149,8

ZZ

100,8

0805 10 20

EG

52,2

IL

67,8

MA

47,0

TN

60,9

TR

67,7

ZZ

59,1

0805 50 10

BR

43,7

EG

48,3

TR

49,0

ZZ

47,0

0808 10 80

CA

124,8

CL

96,3

CN

103,9

MK

31,8

US

152,4

ZZ

101,8

0808 30 90

AR

94,4

CL

106,2

CN

53,6

ZA

106,3

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


8.3.2012   

IT

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L 69/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 190/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

relativo alla non concessione di aiuti all'ammasso privato di olio di oliva nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva (2), prevede due sottoperiodi per la presentazione delle offerte.

(2)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (3), la Commissione, sulla base delle offerte notificate dagli Stati membri, decide di fissare un importo massimo dell'aiuto oppure di non fissare un importo massimo dell'aiuto.

(3)

In seguito alla disamina delle offerte presentate nell'ambito della seconda gara parziale, risulta opportuno non concedere aiuti all'ammasso privato dell'olio di oliva per il sottoperiodo che scade il 1o marzo 2012.

(4)

Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il sottoperiodo che scade il 1o marzo 2012 nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 111/2012, non sono concessi aiuti per nessuno dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 37 del 10.2.2012, pag. 55.

(3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


8.3.2012   

IT

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L 69/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

che fissa i dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 137,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 143 798 tonnellate per il periodo di riferimento dal 1o settembre 2011 al 29 febbraio 2012. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 903/2011 della Commissione (2).

(2)

Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo di riferimento. Occorre pertanto che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 30 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 21.


8.3.2012   

IT

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L 69/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 192/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 179/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 61 del 2.3.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 marzo 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

42,21

0,00

1701 12 90 (1)

42,21

1,94

1701 13 10 (1)

42,21

0,00

1701 13 90 (1)

42,21

2,24

1701 14 10 (1)

42,21

0,00

1701 14 90 (1)

42,21

2,24

1701 91 00 (2)

48,54

2,91

1701 99 10 (2)

48,54

0,00

1701 99 90 (2)

48,54

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

8.3.2012   

IT

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L 69/15


DIRETTIVA 2012/9/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE stabilisce che ogni confezione singola di prodotti del tabacco, esclusi i prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, e ogni altro imballaggio esterno escluso l’involucro trasparente esterno, deve recare obbligatoriamente un’avvertenza aggiuntiva tratta dall’elenco di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2)

Tali avvertenze aggiuntive sono obbligatorie su tutti i pacchetti di tabacco da fumo dal settembre 2003 e sui pacchetti di altri prodotti del tabacco dal settembre 2004.

(3)

Da una serie di rilievi effettuati risulta che l’impatto delle avvertenze aggiuntive di cui all’allegato I della direttiva 2001/37/CE è diminuito nel tempo perché si è esaurito l’effetto di novità dei messaggi.

(4)

Inoltre, dopo l’adozione della direttiva 2001/37/CE, sono maturate nuove conoscenze scientifiche sugli effetti del consumo di tabacco e sui principi che devono ispirare un’efficace etichettatura del tabacco. È stato in particolare provato che il fumo è tra le cause dei tumori alla bocca e alla gola, di disturbi visivi nonché di malattie delle gengive e dell’apparato dentario. È anche provato che genitori che fumano sono un importante fattore di rischio nell’iniziazione al fumo.

(5)

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/37/CE stabilisce che la Commissione provvede all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute di cui all’allegato I della stessa direttiva. Inoltre, le Linee guida per l’imballaggio e l’etichettatura del tabacco (2), adottate nel novembre 2008 dalla 3a Conferenza delle parti della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo, raccomandano di riesaminare e aggiornare periodicamente le norme di imballaggio e d’etichettatura dei prodotti del tabacco in base alle nuove conoscenze e via via che avvertenze e messaggi specifici relativi alla salute perdono di incisività.

(6)

Per mantenere e incrementare la loro efficacia e per tener conto dei nuovi sviluppi scientifici, è pertanto necessario rivedere le attuali avvertenze aggiuntive di cui all’allegato I della direttiva 2001/37/CE.

(7)

Ai fini di tale revisione occorre riesaminare le attuali conoscenze sull’etichettatura dei prodotti del tabacco e i riflessi sanitari del consumo di tabacco e valutare i risultati dei test effettuati da tutti gli Stati membri sulle avvertenze relative alla salute.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione istituito dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/37/CE, cui né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2001/37/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 28 marzo 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri possono consentire il proseguimento della commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva fino alla data del 28 marzo 2016.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products).(Linee guida per l’attuazione dell’articolo 11 della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo — Imballaggio ed etichettatura dei prodotti del tabacco).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle avvertenze aggiuntive

[di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b)]

1)

Il fumo causa il 90 % dei casi di cancro ai polmoni

2)

Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola

3)

Il fumo danneggia i tuoi polmoni

4)

Il fumo causa attacchi cardiaci

5)

Il fumo causa ictus e disabilità

6)

Il fumo ostruisce le tue arterie

7)

Il fumo aumenta il rischio di cecità

8)

Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive

9)

Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno

10)

Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici

11)

I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare

12)

Smetti di fumare — Vivi per i tuoi cari (1)

13)

Il fumo riduce la fertilità

14)

Il fumo aumenta il rischio di impotenza


(1)  Da completare con numeri telefonici/indirizzi Internet di servizi d’aiuto/di cessazione eventualmente esistenti nello Stato membro interessato.»


DECISIONI

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2012

relativa al finanziamento di misure urgenti di sorveglianza della rabbia nella Grecia settentrionale

[notificata con il numero C(2012) 1354]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2012/141/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE dispone che qualora uno Stato membro sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all’allegato I di tale decisione, possono essere decise misure appropriate per far fronte alla situazione e la concessione di un contributo finanziario dell’Unione a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo delle azioni intraprese.

(2)

La rabbia è una malattia degli animali che colpisce principalmente gli animali carnivori selvatici e domestici e ha gravi implicazioni per la salute pubblica. È una delle malattie elencate nell’allegato I della decisione 2009/470/CE.

(3)

Dal 1987 non sono stati rilevati in Grecia casi di rabbia. Tuttavia, poiché di recente sono stati rilevati casi di questa malattia nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è necessario rafforzare con urgenza la sorveglianza della rabbia nella Grecia settentrionale per accertare se si stia diffondendo nel territorio di quello Stato membro e in che misura sia necessaria un’immunizzazione per via orale dei carnivori selvatici per fermare la diffusione ed eradicare tale malattia.

(4)

Il 27 gennaio 2012 la Grecia ha presentato alla Commissione un piano urgente per il rafforzamento della sorveglianza della rabbia (di seguito «il piano»). La Commissione ha valutato il piano e lo ha ritenuto accettabile. È quindi opportuno che alcune delle misure previste dal piano fruiscano di un contributo finanziario dell’Unione.

(5)

La Grecia ha informato la Commissione che il suo laboratorio nazionale di riferimento per la rabbia non dispone del personale necessario per effettuare il numero maggiore di test che il piano richiede. In ragione dell’attuale situazione finanziaria sfavorevole e dell’urgenza di attuare il piano, è opportuno che il costo del personale di laboratorio appositamente assunto per effettuare i test previsti dal piano sia incluso tra le spese ammesse a fruire di un contributo finanziario dell’Unione.

(6)

Tenuto conto dell’urgenza di attuare il piano, è giustificato che il contributo finanziario dell’Unione sia erogato per le misure prese dal 27 gennaio 2012, data di presentazione della domanda di finanziamento alla Commissione.

(7)

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «piano urgente per la sorveglianza della rabbia» presentato dalla Grecia alla Commissione il 27 gennaio 2012 (di seguito «il piano») è ammesso a fruire di un contributo finanziario dell’Unione per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 («contributo finanziario»).

Articolo 2

1.   Il contributo finanziario non supera, in totale, l’importo di 60 000 EUR.

2.   Il contributo finanziario comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico raccolto e inviato per essere sottoposto agli esami per la diagnosi della rabbia nel quadro del piano.

3.   Il contributo finanziario è pari al 75 % delle spese sostenute nel quadro del piano per effettuare i test di laboratorio per la diagnosi dell’infezione rabbica e per l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia.

Tali spese comprendono:

a)

le spese sostenute per l’acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e del materiale di consumo utilizzati per l’esecuzione dei test di laboratorio;

b)

le spese generali per un ammontare pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alla lettera a).

Tuttavia, l’importo massimo delle spese rimborsabili per un test con anticorpi fluorescenti (FAT) non supera, in totale, 12 EUR per test.

4.   Il contributo finanziario è pari al 75 % delle spese per il personale appositamente assunto per effettuare i test di laboratorio di cui al paragrafo 3.

Tali spese comprendono:

a)

i compensi per il personale o le retribuzioni effettive più gli oneri previdenziali e altri oneri di legge inclusi nella retribuzione;

b)

le spese generali per un ammontare pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alla lettera a).

Tuttavia, l’importo massimo delle spese rimborsabili per tale personale non supera, in totale, 25 000 EUR.

Articolo 3

1.   Il contributo finanziario è concesso a condizione che la Grecia:

a)

attui il piano nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato;

b)

presenti alla Commissione relazioni tecniche intermedie, secondo quanto indicato nell’allegato I, entro il:

i)

31 maggio 2012, per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 30 aprile 2012;

ii)

30 settembre 2012, per il periodo dal 1o maggio 2012 al 31 agosto 2012;

c)

presenti una relazione tecnica finale e una relazione finanziaria, secondo quanto indicato negli allegati I e II, per il periodo dal 27 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, entro il 28 febbraio 2013;

d)

attui in modo soddisfacente le misure previste nel piano.

2.   Nel caso in cui la Grecia non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo finanziario tenendo conto della natura e della gravità dell’inadempienza e del danno finanziario subito dall’Unione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 gennaio 2012.

Articolo 5

La Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.


ALLEGATO I

Le relazioni tecniche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono almeno le seguenti informazioni:

Periodo di riferimento: dal _ al _.

Relazione tecnica intermedia 

Relazione tecnica finale 

A.   Test per la diagnosi della rabbia effettuati e risultati:

Prefettura

Specie

Tipo di test

Numero di animali sottoposti a test

Positivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Valutazione tecnica della situazione e difficoltà incontrate.


ALLEGATO II

La relazione finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) comprende almeno le seguenti informazioni:

Misure per cui è ammesso il cofinanziamento

Test di laboratorio

 

Tipo di test

Numero di animali sottoposti a test

Numero di test eseguiti

Costo dei test eseguiti, escluse le spese generali

Ricerca dell’antigene della rabbia

FAT

 

 

 

PCR

 

 

 

altro (specificare)

 

 

 

Isolamento/caratterizzazione del virus della rabbia

Sequenziamento

 

 

 

altro (specificare)

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Personale di laboratorio appositamente assunto per il piano

Nome

Status (permanente/ temporaneo)

Durata del contratto

Importo pagato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico che:

queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente contabilizzate e sono ammissibili ai sensi della decisione di esecuzione 2012/141/UE della Commissione,

non è stato richiesto nessun altro contributo dell’Unione per il presente piano e tutte le entrate derivanti da operazioni condotte nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

il piano è stato eseguito in conformità alla pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

sono applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

Data:

Nome e firma del direttore operativo: