ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.064.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 64

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
3 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2012 della Commissione, del 2 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2012 della Commissione, del 2 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melon de Guadeloupe (IGP)]

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 182/2012 della Commissione, del 2 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico ( 1 )

7

 

*

Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole ( 1 )

9

 

 

DECISIONI

 

 

2012/136/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 febbraio 2012, che istituisce l’infrastruttura comune in materia di risorse e tecnologie linguistiche in quanto consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN) [notificata con il numero C(2012) 1018]

13

 

 

2012/137/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2012) 1148]  ( 1 )

29

 

 

2012/138/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) [notificata con il numero C(2012) 1310]

38

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 163/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina ( GU L 52 del 24.2.2012 )

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 180/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου» (Koufeta Amygdalou Geroskipou), presentata da Cipro, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 191 dell’1.7.2011, pag. 24.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4:   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

CIPRO

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (IGP)


3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 181/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melon de Guadeloupe (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Melon de Guadeloupe», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 189 del 29.6.2011, pag. 37.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

FRANCIA

Melon de Guadeloupe (IGP)


3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 182/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

70,7

JO

73,2

MA

73,1

TN

90,4

TR

120,0

ZZ

85,5

0707 00 05

EG

158,2

JO

131,5

TR

169,6

ZZ

153,1

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

56,1

TR

102,2

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

51,8

IL

66,9

MA

51,6

TN

51,1

TR

76,8

ZZ

59,6

0805 50 10

BR

43,7

TR

60,9

ZZ

52,3

0808 10 80

CA

118,1

CL

98,4

CN

108,3

MK

31,8

US

155,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

70,3

CL

145,8

CN

54,2

US

99,0

ZA

95,8

ZZ

93,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/7


DIRETTIVA 2012/7/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2012

che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/498 stabilisce valori limite per il cadmio, basati sulle raccomandazioni dell'istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM), contenute nella relazione del 2008 intitolata Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements ("Sostanze chimiche nei giocattoli: metodologia generale per la valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, con particolare attenzione per gli elementi"). Le raccomandazioni del RIVM si basano sul presupposto che l'esposizione dei bambini alle sostanze chimiche nei giocattoli non possa superare un determinato livello, denominato "dose giornaliera ammissibile". Poiché i bambini sono esposti alle sostanze chimiche provenienti anche da fonti diverse dai giocattoli, solo una percentuale della dose giornaliera ammissibile va attribuita ai giocattoli. Nella sua relazione del 2004, il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha raccomandato di attribuire non più del 10 % della dose giornaliera ammissibile ai giocattoli. Tuttavia, per il cadmio e altre sostanze chimiche particolarmente tossiche, si raccomanda di non superare il 5 % della dose giornaliera ammissibile, per garantire che siano presenti esclusivamente tracce compatibili con le buone prassi di fabbricazione.

(2)

Secondo le raccomandazioni del RIVM, tale percentuale massima della dose giornaliera ammissibile va moltiplicata per il peso di un bambino, stimato a 7,5 kg, e divisa per la quantità di materiale per giocattoli ingerita, al fine di ottenere i valori limite per le sostanze chimiche elencate nella direttiva 2009/48/CE.

(3)

Per il cadmio, il RIVM ha utilizzato la dose settimanale ammissibile di 7 μg/kg stabilita dal comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari (JEFCA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1989 e confermata dal JEFCA nel 2001. È stato applicato un coefficiente di sicurezza pari a due, ottenendo una dose settimanale ammissibile di 3,5 μg/kg e una dose giornaliera ammissibile di 0,5 μg/kg.

(4)

Per definire i diversi scenari possibili di esposizione alle sostanze chimiche, il RIVM ha stimato la quantità di materiale per giocattoli ingerita a 8 mg al giorno nel caso di materiale per giocattoli rimovibile mediante raschiatura, a 100 mg se si tratta di materiale per giocattoli fragile e a 400 mg se il materiale per giocattoli è liquido o colloso. Tali livelli massimi del materiale ingerito sono stati approvati dal comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER) nel suo parere del 18 maggio 2010 intitolato Risks from organic CMR substances in toys ("Rischi correlati alle sostanze organiche CMR nei giocattoli").

(5)

Applicando il 5 % della dose giornaliera ammissibile, moltiplicata per il peso del bambino e divisa per la quantità di materiale per giocattoli ingerita, sono stati stabiliti i seguenti valori limite per il cadmio: 23 mg/kg per il materiale rimovibile mediante raschiatura, 1,9 mg/kg per il materiale secco e 0,5 mg/kg per il materiale liquido.

(6)

Nel suo parere del 30 gennaio 2009, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che la dose settimanale ammissibile stabilita dal JEFCA nel 1989 e confermata dallo stesso nel 2001 non è più adeguata, alla luce dei nuovi sviluppi legati alla tossicologia del cadmio. L'EFSA ha stabilito una nuova dose settimanale ammissibile di 2,5 μg/kg, che corrisponde a una dose giornaliera ammissibile di 0,36 μg/kg.

(7)

Applicando il 5 % della nuova dose giornaliera ammissibile, moltiplicata per il peso del bambino e divisa per la quantità di materiale per giocattoli ingerito, si ottengono i seguenti limiti per il cadmio: 17 mg/kg per il materiale rimovibile mediante raschiatura, 1,3 mg/kg per il materiale secco e 0,3 mg/kg per il materiale liquido.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE è così modificato:

Al punto 13, la voce relativa al cadmio è sostituita da quanto segue:

Elemento

mg/ kg

di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile

mg/ kg

di materiale per giocattoli liquido o colloso

mg/ kg

di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura

«cadmio

1,3

0,3

17 »


3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/9


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/8/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2012

che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/90/CE (2) della Commissione è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame delle varie specie e le condizioni minime per l'esame delle varietà, se e in quanto tali linee direttrici siano state stabilite. Per le altre varietà la presente direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

(2)

L'UCVV ha stabilito nel frattempo ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e ha aggiornato quelle esistenti.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/90/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Per gli esami iniziati prima del 1o ottobre 2012 gli Stati membri possono applicare la direttiva 2003/90/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)   GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell'UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Loglio d'Italia

TP 4/1 del 23.6.2011

Lolium perenne L.

Loglio inglese

TP 4/1 del 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Loglio ibrido

TP 4/1 del 23.6.2011

Pisum sativum L.

Pisello da foraggio

TP 7/2 dell'11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 del 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/1 del 21.3.2007

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/1 del 6.11.2003

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/1 del 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/2rev. dell'11.3.2010

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/1 del 18.11.2004

Secale cereale L.

Segala

TP 58/1 del 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Frumento

TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Frumento (grano) duro

TP 120/2 del 6.11.2003

Zea mays L.

Granturco

TP 2/3 dell'11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/2 dell'1.12.2005

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

«ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che devono conformarsi alle linee direttrici dell'UPOV per gli esami

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell'UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell'Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TG/31/8 del 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Festuca arundinacea

TG/39/8 del 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TG/39/8 del 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TG/34/6 del 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fleolo

TG/34/6 del 7.11.1984

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TG/33/6 del 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004

Medicago sativa L.

Erba medica

TG/6/5 del 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TG/6/5 del 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TG/5/7 del 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003

Vicia faba L.

Favino

TG/8/6 del 17.4.2002

Vicia sativa L.

Veccia comune

TG/32/6 del 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TG/89/6rev. del 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TG/178/3 del 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 del 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Semi di cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990

Gossypium spp.

Cotone

TG/88/6 del 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Papavero domestico

TG/166/3 del 24.3.1999

Sinapis alba L.

Senape bianca

TG/179/3 del 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Semi di soia

TG/80/6 dell'1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito Internet dell'UPOV (www.upov.int).

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DECISIONI

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2012

che istituisce l’infrastruttura comune in materia di risorse e tecnologie linguistiche in quanto consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN)

[notificata con il numero C(2012) 1018]

(2012/136/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6.1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 settembre 2011 l’Austria, la Danimarca, l’Estonia, la Germania, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca e l’Unione della lingua neerlandese hanno chiesto alla Commissione di istituire l’infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche come un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC-CLARIN).

(2)

Il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una dichiarazione in cui riconosce ERIC CLARIN, fin dalla sua creazione, in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3).

(3)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti stabiliti da tale regolamento.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È costituito un consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea per l’infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche denominato ERIC-CLARIN.

2.   Lo statuto di ERIC-CLARIN, concordato tra i suoi membri, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2012

Per la Commissione

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Membro della Commissione


(1)   GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DI ERIC-CLARIN

Indice

CAPO 1 –   DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

Articolo 2

Obiettivi e attività

CAPO 2 –   COMPOSIZIONE

Articolo 3

Composizione e soggetto rappresentante

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

Articolo 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

CAPO 3 –   DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 6

Membri

Articolo 7

Osservatori

CAPO 4 –   GOVERNANCE DI ERIC-CLARIN

Articolo 8

Assemblea generale

Articolo 9

Comitato consultivo scientifico

Articolo 10

Forum dei coordinatori nazionali

Articolo 11

Direttore generale

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

Articolo 13

Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN

Articolo 14

Gruppi di lavoro

CAPO 5 –   FINANZE

Articolo 15

Principi di bilancio e contabilità

Articolo 16

Responsabilità

CAPO 6 –   PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 17

Presentazione di relazioni alla Commissione

CAPO 7 –   POLITICHE

Articolo 18

Accordi con terzi

Articolo 19

Politiche di accesso per gli utenti

Articolo 20

Politica di valutazione scientifica

Articolo 21

Politica di diffusione

Articolo 22

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

Articolo 23

Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

Articolo 24

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

Articolo 25

Politica in materia di dati

CAPO 8 –   DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 26

Durata

Articolo 27

Scioglimento

Articolo 28

Diritto applicabile

Articolo 29

Controversie

Articolo 30

Disponibilità dello statuto

Articolo 31

Disposizioni concernenti la costituzione

ALLEGATO 1

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

ALLEGATO 2

QUOTA ANNUALE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1.1.

È costituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata “Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche” (Common Language Resources and Technology Infrastructure - “CLARIN”).

1.2.

CLARIN assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione “ERIC-CLARIN”.

1.3.

CLARIN è un’infrastruttura di ricerca distribuita presente in tutti i paesi membri di ERIC CLARIN, nonché in altri paesi con i quali l’ERIC-CLARIN ha concluso accordi conformemente all’articolo 18.

1.4.

La sede legale di ERIC-CLARIN è a Utrecht, nei Paesi Bassi.

1.5.

La lingua di lavoro è l’inglese.

Articolo 2

Obiettivi e attività

2.1.

L’obiettivo finale di ERIC-CLARIN è di far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali dando ai ricercatori un accesso unificato ad una piattaforma che integra risorse linguistiche e strumenti avanzati a livello europeo. Tale obiettivo sarà conseguito con la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca distribuita condivisa destinata a mettere risorse, tecnologie e competenze linguistiche a disposizione dell’insieme delle comunità di ricerca nelle scienze umane e sociali.

2.2.

A tal fine ERIC-CLARIN intraprende e coordina varie attività, che comprendono anche (ma non solo):

(a)

la creazione di una federazione di dati e centri di servizi web esistenti per agevolare l’accesso per identificazione unica ai dati e ai servizi tecnologici forniti da questi centri;

(b)

la definizione e il mantenimento di una raccolta di norme ufficiali e di norme di fatto e la definizione delle corrispondenze incrociate tra queste norme al fine di agevolare l’interoperabilità tra dati e servizi;

(c)

il coordinamento e il sostegno di attività destinate all’acquisizione e alla creazione di nuovi dati e di nuovi servizi web;

(d)

il rilevamento delle esigenze e delle buone pratiche degli utenti al fine di fornire loro un supporto efficace;

(e)

l’istituzione di centri di competenza orientati alla valorizzazione delle risorse e delle tecnologie linguistiche per far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali;

(f)

l’organizzazione di azioni di formazione, sensibilizzazione e diffusione al fine di promuovere sia l’uso che lo sviluppo futuro dell’infrastruttura di ricerca;

(g)

la creazione e il mantenimento di un quadro di riferimento in materia di licenze, accesso e autentificazione che garantisca un accesso agevole e, al contempo, assicuri una protezione ragionevole dei diritti di proprietà dei dati e degli strumenti e quella della privacy delle persone;

(h)

il mantenimento e la valorizzazione delle relazioni con organismi e infrastrutture collegati, in Europa e altrove, a fini di collaborazione;

(i)

il contributo alla definizione di politiche destinate a far progredire la ricerca nello Spazio europeo della ricerca (SER), sia nel settore delle scienze umane e sociali che a livello interdisciplinare;

(j)

qualsiasi altra azione collegata che contribuisca a rafforzare la ricerca nel SER.

2.3.

ERIC-CLARIN istituisce l’infrastruttura CLARIN e la gestisce senza scopo di lucro, per promuovere ulteriormente l’innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze; può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non rimettano in discussione le attività principali.

CAPO 2

COMPOSIZIONE

Articolo 3

Composizione e soggetto rappresentante

3.1.

I seguenti soggetti possono diventare membri di ERIC-CLARIN o osservatori senza diritto di voto:

(a)

Stati membri;

(b)

paesi associati;

(c)

paesi terzi diversi dai paesi associati;

(d)

organizzazioni intergovernative.

Le condizioni per la partecipazione di membri e osservatori sono precisate all’articolo 4.1 e 4.2 del presente statuto.

3.2.

L’ERIC-CLARIN conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri.

3.3.

Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea generale.

3.4.

I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure.

3.5.

I membri attuali, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti “membri fondatori”.

Articolo 4

Ammissione di membri e osservatori

4.1.

Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

(a)

l’ammissione di nuovi membri presuppone l’assenso dell’assemblea generale;

(b)

i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale;

(c)

nella domanda il richiedente deve spiegare in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di CLARIN, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 6.2.

4.2.

I soggetti elencati all’articolo 3.1, che intendono contribuire a ERIC-CLARIN, ma che non possiedono ancora i requisiti per partecipare in qualità di membri, possono richiedere lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

(a)

gli osservatori sono ammessi per un periodo massimo di tre anni; un osservatore può ricandidarsi una sola volta. Eccezionalmente l’assemblea generale può approvare un’ulteriore proroga del mandato di osservatore;

(b)

l’ammissione o la riammissione di osservatori presuppone l’assenso dell’assemblea generale;

(c)

i richiedenti inviano una domanda scritta alla sede legale di ERIC-CLARIN;

(d)

nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di CLARIN, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 7.2.

Articolo 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

5.1.

Nei primi cinque anni della costituzione di ERIC-CLARIN nessun membro può recedere unilateralmente, a meno che la sua adesione sia stata autorizzata per un periodo più breve.

5.2.

Dopo i primi cinque anni della costituzione di ERIC-CLARIN, un membro può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 12 mesi prima del recesso.

5.3.

Gli osservatori possono recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 6 mesi prima del recesso

5.4.

Prima che un recesso sia approvato, l’interessato deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e di altro tipo.

5.5.

L’assemblea generale è abilitata a porre termine all’adesione di un membro o allo statuto di osservatore di un osservatore qualora:

(a)

il membro o l’osservatore siano gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi sanciti dallo statuto;

(b)

il membro o l’osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi.

Il membro o l’osservatore hanno la possibilità di contestare la decisione di recesso e di presentare una memoria difensiva all’assemblea generale.

CAPO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Articolo 6

Membri

6.1.

I membri godono dei seguenti diritti:

(a)

accordare alla loro comunità di ricerca l’accesso a CLARIN e a tutti i suoi servizi;

(b)

assistere all’assemblea generale e partecipare alle sue votazioni in modo da esercitare la loro influenza;

(c)

partecipare all’elaborazione di strategie e politiche;

(d)

cooperare strettamente con altri paesi per mettere risorse, strumenti e servizi a disposizione dei ricercatori dei rispettivi paesi;

(e)

consentire alla propria comunità di ricerca di partecipare alla selezione delle norme e delle raccomandazioni in materia di buone pratiche CLARIN pertinenti;

(f)

permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare ad eventi CLARIN come corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione, a tariffe preferenziali;

(g)

utilizzare il marchio CLARIN;

(h)

partecipare a proposte di progetto cui ERIC CLARIN partecipa in quanto consorzio proponente.

6.2.

Ciascun membro:

(a)

paga la quota annuale come specificato all’allegato 2;

(b)

designa un soggetto rappresentante ai sensi dell’articolo 3.4 e tiene l’assemblea generale costantemente informata in merito;

(c)

delega il soggetto rappresentante a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell’ambito dell’assemblea generale e iscritte all’ordine del giorno;

(d)

crea un consorzio nazionale per l’esecuzione degli obblighi nazionali derivanti dal presente statuto;

(e)

nomina un coordinatore nazionale responsabile del consorzio nazionale;

(f)

fornisce perlomeno un centro dati e servizi;

(g)

fornisce un sistema di autentificazione e di autorizzazione degli utenti;

(h)

fornisce il o i servizi concordati;

(i)

promuove l’adozione di norme pertinenti nei progetti nazionali di creazione di risorse e strumenti;

(j)

mette a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso;

(k)

promuove il ricorso ai servizi CLARIN tra i ricercatori nel proprio paese, e raccoglie il feedback e le esigenze degli utenti;

(l)

sostiene i centri CLARIN nel paese membro facilitandone l’integrazione nelle infrastrutture nazionali o in altre infrastrutture pertinenti.

6.3.

I membri che hanno aderito a ERIC-CLARIN riservandosi il diritto di recedere prima della fine dei primi cinque anni dell’istituzione di ERIC-CLARIN pagano una quota annuale più elevata, conformemente alle disposizioni dell’allegato 2.

6.4.

I contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC-CLARIN possono essere versati dai membri, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura.

6.5.

I membri autorizzano il loro soggetto rappresentante o il soggetto che rappresenta il consorzio nazionale ad espletare gli obblighi di cui all’articolo 6.2, lettera a) e lettere da d) a l). ERIC-CLARIN conclude un accordo CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali soddisfare gli obblighi o apportare i propri contributi.

Articolo 7

Osservatori

7.1.

Gli osservatori possono:

(a)

partecipare all’assemblea generale senza partecipare al voto;

(b)

in funzione delle disponibilità, permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare a tariffe preferenziali ad eventi CLARIN tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione.

(c)

permettere alla loro comunità di ricerca di beneficiare dell’assistenza di ERIC CLARIN per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi appropriati.

7.2.

Ogni osservatore:

(a)

designa un soggetto rappresentante ai sensi dell’articolo 3.4 e tiene l’assemblea generale costantemente informata in merito;

(b)

versa paga la quota annuale come specificato all’allegato 2;

(c)

descrive il contributo agli obiettivi di ERIC CLARIN di cui all’articolo 2.

7.3.

Gli osservatori possono apportare contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC-CLARIN, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura.

7.4.

Gli osservatori autorizzano il proprio soggetto rappresentante ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 7.2, lettere b) e c). ERIC CLARIN conclude un accordo di osservatore CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali l’obbligo è soddisfatto o il contributo apportato.

CAPO 4

GOVERNANCE DI ERIC-CLARIN

Articolo 8

Assemblea generale

8.1.

L’assemblea generale è l’organismo di ERIC-CLARIN con pieni poteri decisionali e rappresenta i membri di ERIC-CLARIN. Ciascun membro dispone di un voto. Ogni soggetto che rappresenta un membro designa un rappresentante ufficiale. Inoltre ogni membro può essere accompagnato da un esperto. Ciascuna delegazione può pertanto consistere di al massimo due persone, ma il rappresentante ufficiale gode del diritto di voto.

8.2.

L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno e deve quantomeno:

(a)

designare, sospendere o revocare il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto di cui all’articolo 10.3 e all’articolo 13.2;

(b)

confermare i membri di diritto del consiglio di amministrazione;

(c)

nominare il comitato consultivo scientifico;

(d)

decidere sulle strategie per la costruzione e la valorizzazione di CLARIN ed eventuali altre questioni ritenute pertinenti dal consiglio di amministrazione o da un membro o un gruppo di membri che ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 8.3;

(e)

approvare il programma di lavoro e il bilancio annuale di ERIC-CLARIN

(f)

adottare, almeno ogni cinque anni, una decisione sui criteri per il calcolo della quota annuale di ciascun membro, e fissare l’importo di tale quota. Questi criteri e gli importi corrispondenti sono stabiliti nell’allegato 2 del presente statuto;

(g)

approvare le relazioni annuali e la contabilità di ERIC-CLARIN;

(h)

approvare il contributo di ogni membro di ERIC-CLARIN;

(i)

approvare l’adesione di nuovi membri e la partecipazione di nuovi osservatori;

(j)

decidere sul recesso dei membri e degli osservatori;

(k)

decidere sullo scioglimento di ERIC-CLARIN, a norma dell’articolo 27.

8.3.

L’assemblea generale è convocata dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l’ordine del giorno viene comunicato almeno due settimane prima della riunione. I membri hanno facoltà di aggiungere punti all’ordine del giorno fino a tre settimane prima della riunione. Una riunione dell’assemblea generale può essere chiesta da almeno il 50% dei membri, e la riunione è organizzata il più rapidamente possibile, con almeno due settimane di anticipo.

8.4.

L’assemblea generale elegge un presidente a maggioranza semplice dei voti. Il presidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il presidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente.

8.5.

L’assemblea generale elegge un vicepresidente a maggioranza semplice dei voti. Il vicepresidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il vicepresidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi.

8.6.

Se un rappresentante ufficiale non può partecipare all’assemblea generale, il membro può autorizzare un altro rappresentante della stessa entità, l’esperto nazionale o un rappresentante ufficiale di un altro membro a votare a suo nome mediante un’autorizzazione scritta debitamente firmata che deve essere consegnata al presidente prima dell’inizio della riunione. Un rappresentante non può presentare più di tre autorizzazioni.

8.7.

L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell’aggiornamento dell’allegato 1, in modo che sia sempre disponibile un elenco preciso dei membri, degli osservatori e dei loro soggetti rappresentanti.

8.8.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo le decisioni riguardanti:

(a)

la modifica dello statuto di ERIC-CLARIN;

(b)

dopo i primi cinque anni, la modifica dell’allegato 2 “Quota annuale ”;

(c)

la cessazione dell’attività di ERIC-CLARIN;

(d)

la fine all’adesione di un membro o dello status di osservatore;

(e)

la sospensione o la revoca del direttore esecutivo e del consiglio di amministrazione.

8.9.

Per le decisioni elencate qui di seguito occorrono due terzi dei voti:

(a)

modifica dello statuto,

(b)

modifica dell’allegato 2,

(c)

sospensione o revoca del direttore esecutivo e del consiglio di amministrazione,

(d)

cessazione di ERIC CLARIN.

Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

8.10.

La decisione di porre fine all’adesione di un membro o allo status di osservatore richiede un voto unanime, senza tener conto del voto del membro in questione o delle astensioni.

8.11.

Il voto si svolge a scrutinio segreto in caso di richiesta in tal senso di un rappresentante. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

8.12.

Il quorum richiesto per l’assemblea generale è di due terzi dei voti. I rappresentanti possono essere presenti fisicamente o per autorizzazione, come indicato all’articolo 8.6. L’assemblea generale può decidere di avvalersi di sistemi tecnologici per le riunioni, come le videoconferenze.

8.13.

Il presidente può decidere di utilizzare una procedura scritta per l’adozione delle decisioni. In tal caso, il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, trasmette la proposta a tutti i rappresentanti ufficiali dell’assemblea generale, che a loro volta notificano, entro i termini previsti, le loro obiezioni, le modifiche proposte o la loro intenzione di astenersi. Il termine non può essere inferiore a 14 giorni di calendario. Nei casi urgenti, e qualora le misure da adottare debbano essere applicate immediatamente, il presidente può ridurre questo termine a cinque giorni di calendario. In assenza di obiezioni, modifiche o intenzioni di astenersi notificate entro i termini stabiliti, la proposta è tacitamente adottata. Se un rappresentante ufficiale ha obiezioni o suggerimenti di modifiche, il presidente può decidere di modificare la proposta e ripresentarla per procedura scritta, o inserire la questione nell’ordine del giorno della riunione successiva dell’assemblea generale.

Articolo 9

Comitato consultivo scientifico

9.1.

I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati dall’assemblea generale. Il comitato scientifico consultivo ad alto livello è composto da ricercatori indipendenti (1) da ERIC CLARIN. La comunità dei fornitori e quella degli utenti di ERIN-CLARIC sono rappresentate in seno al comitato consultivo scientifico.

9.2.

Il numero dei membri del comitato consultivo scientifico è stabilito dall’assemblea generale. Questo numero non dovrebbe essere inferiore a cinque né superiore a dieci.

9.3.

La durata del mandato dei membri del comitato consultivo scientifico è tre anni, con possibilità di un secondo mandato, previa decisione dell’assemblea generale.

9.4.

Il comitato consultivo scientifico fornisce contributi all’assemblea generale mediante consulenze richieste e non sollecitate su questioni strategiche, anche in materia di prospettive, nuove iniziative, piani di lavoro e assicurazione della qualità. Il comitato consultivo scientifico può fornire un contributo all’assemblea generale per la valutazione dei progressi dei lavori e dei servizi offerti da ERIC-CLARIN.

9.5.

Il presidente del comitato consultivo scientifico è nominato dall’assemblea generale. Il regolamento interno del comitato consultivo scientifico si fonda sul modello generale di regolamento interno del consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Forum dei coordinatori nazionali

10.1.

Ogni paese dotato di statuto di membro deve designare un coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale deve costituire il principale collegamento tra l’ERIC CLARIN e il consorzio nazionale.

I coordinatori nazionali devono assicurare il rispetto da parte del loro paese delle politiche e delle strategie adottate dall’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN.

10.1.1.

Ogni organizzazione intergovernativa dotata di una struttura operativa e dello statuto di membro è tenuta a designare un coordinatore. Il coordinatore funge da collegamento principale tra ERIC-CLARIN e le unità operative dell’organizzazione intergovernativa. Il coordinatore deve assicurare il rispetto da parte della propria organizzazione delle politiche e delle strategie dell’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN. Nel resto del presente statuto il termine “coordinatore nazionale” comprende anche i coordinatori nominati da organizzazioni intergovernative.

10.2.

Del Forum dei coordinatori nazionali fanno parte tutti i coordinatori nazionali. Spetta al Forum dei coordinatori nazionali coordinare l’attuazione delle strategie messe a punto dall’assemblea generale. Il Forum garantisce la coerenza e la coesione in seno a CLARIN e la collaborazione tra i membri.

10.3.

Il presidente del Forum dei coordinatori nazionali è eletto secondo il regolamento interno del Forum. Il presidente è membro di diritto del consiglio d’amministrazione.

10.4.

Il regolamento interno del Forum dei coordinatori nazionali si basa sul modello generale di regolamento interno messo a punto dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 11

Direttore esecutivo

11.1.

Il direttore esecutivo di ERIC-CLARIN è nominato dall’assemblea generale in base a una procedura da questa definita. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione esercitano congiuntamente la rappresentanza legale di ERIC-CLARIN. Il direttore esecutivo provvede alla gestione corrente di ERIC-CLARIN. Ad esso compete la responsabilità di attuare eventuali decisioni adottate dall’assemblea generale volte a modificare l’allegato 2.

11.2.

Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere oggetto di una proroga amministrativa, vale a dire in assenza di concorso, stabilita dall’assemblea generale per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del mandato quinquennale o del periodo di proroga è bandito un nuovo invito a manifestare interesse.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

12.1.

Il consiglio di amministrazione è composto da esperti di alto livello nominati dall’assemblea generale. Il numero di amministratori è deciso dall’assemblea generale. La procedura di nomina è definita dall’assemblea generale. Nelle competenze collettive del consiglio di amministrazione rientrano la gestione, l’infrastruttura tecnica, le risorse e gli strumenti linguistici e le esigenze degli utenti.

12.2.

L’assemblea generale nomina vicedirettore uno dei membri del consiglio di amministrazione. Il vicedirettore sostituisce il direttore esecutivo in sua assenza o in caso di conflitto di interessi.

12.3.

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha durata triennale, rinnovabile per un ulteriore mandato su decisione dell’assemblea generale.

12.4.

Il consiglio di amministrazione costituisce, insieme al direttore esecutivo, l’organo esecutivo di ERIC-CLARIN. Il consiglio di amministrazione è responsabile del corretto funzionamento di ERIC-CLARIN, tenuto conto delle istruzioni e decisioni dell’assemblea generale e del ritorno di informazioni di altri consigli e comitati.

12.5.

Il consiglio di amministrazione stabilisce un modello generale di regolamento interno ad uso di tutti i consigli e i comitati menzionati nel presente statuto e approva il regolamento interno di ciascun consiglio e comitato. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello generale.

12.6.

Il direttore esecutivo presiede il consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN

13.1.

È istituito un comitato permanente dei centri tecnici CLARIN. Detto comitato è composto dai direttori (o dai rappresentanti da questi designati) dei centri CLARIN che sono stati ritenuti essenziali per il funzionamento di CLARIN sulla base di criteri definiti dal consiglio di amministrazione. La decisione di riconoscere un centro tecnico come essenziale per il funzionamento di CLARIN compete all’assemblea generale.

13.2.

Il comitato permanente dei centri CLARIN ha il compito di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità dei servizi d’infrastruttura attraverso decisioni di attuazione, nonché il coordinamento tra i centri e i membri. Esso risponde al Forum dei coordinatori nazionali e al consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato permanente è eletto in conformità del regolamento interno del comitato. Il presidente è membro di diritto del consiglio d’amministrazione.

13.3.

Il comitato permanente costituisce per i centri CLARIN una sede per lo scambio di idee e di esperienze. Il ruolo del comitato permanente è fornire consulenza e formulare richieste e proposte ad ERIC-CLARIN e ai coordinatori nazionali al fine di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità di servizi.

13.4.

Il regolamento interno del comitato permanente è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 14

Gruppi di lavoro

14.1.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sciogliere gruppi di lavoro incaricati di trattare argomenti che richiedono particolare attenzione e che non possono essere trattati dal consiglio di amministrazione.

14.2.

Il regolamento interno dei gruppi di lavoro è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

CAPO 5

ASPETTI FINANZIARI

Articolo 15

Principi di bilancio e contabilità

15.1.

L’esercizio finanziario di ERIC-CLARIN inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2.

Tutte le voci di entrata e di spesa di ERIC-CLARIN sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza.

15.3.

I conti di ERIC-CLARIN sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.

15.4.

ERIC-CLARIN è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

15.5.

ERIC-CLARIN assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

15.6.

ERIC-CLARIN tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche.

Articolo 16

Responsabilità

16.1.

ERIC-CLARIN è responsabile dei propri debiti.

16.2.

I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERI-CLARIN.

16.3.

La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ERIC-CLARIN è limitata ai rispettivi contributi annuali individuali specificati nell’allegato 2.

16.4.

ERIC-CLARIN sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento di CLARIN.

CAPO 6

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Articolo 17

Presentazione di relazioni alla Commissione

17.1.

ERIC-CLARIN elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

17.2.

ERIC-CLARIN informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

CAPO 7

POLITICHE

Articolo 18

Accordi con terzi

18.1.

Laddove lo ritenga utile, ERIC-CLARIN può contrarre accordi con terzi, quali singole istituzioni, regioni e paesi non membri.

18.2.

ERIC-CLARIN può stipulare accordi con istituzioni di paesi non membri o altre parti di cui all’articolo 18.1 che desiderino contribuire alle sue attività fornendo consulenza, servizi, risorse linguistiche e tecnologia. Tali accordi definiscono il servizio/contributo fornito dalla parte e specificano i diritti di accesso, la quota di sottoscrizione e altre condizioni in relazione al suddetto contributo. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione.

Articolo 19

Politiche di accesso per gli utenti

19.1.

Nel caso di ricercatori di paesi membri di CLARIN, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi offerti da ERIC-CLARIN, conformemente all’autorizzazione dei fornitori di contenuti e previa autenticazione approvata da ERIC-CLARIN, tutti i dipendenti e gli studenti di istituti di ricerca quali università, centri di ricerca, musei e biblioteche di ricerca.

19.2.

Nel caso di ricercatori di paesi non membri, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi di CLARIN tutti i dipendenti e gli studenti di un istituto di ricerca che abbia versato una quota di sottoscrizione secondo i principi stabiliti nell’allegato 2. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione conforme ai requisiti di CLARIN e approvato da ERIC-CLARIN.

19.3.

Nel caso di altre istituzioni, imprese e analoghi tipi di utenti specifici, nonché di singoli ricercatori non appartenenti a un’istituzione, l’accesso può essere concesso previo pagamento di una tassa. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione conforme ai requisiti di CLARIN e approvato da ERIC-CLARIN.

19.4.

L’accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. È autorizzato l’accesso a metadati, risorse a codice sorgente aperto e risorse ad accesso aperto.

19.5.

Anche in caso di accesso autorizzato ai sensi dell’articolo da 19.1 a 19.4, determinati servizi o risorse possono essere soggetti al pagamento di una tassa su richiesta del proprietario.

Articolo 20

Politica di valutazione scientifica

20.1.

In quanto facilitatore delle attività di ricerca, ERIC-CLARIN incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, ERIC-CLARIN promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di buone pratiche mediante attività di formazione.

Se, per motivi di capacità, occorre limitare l’accesso ai dati o agli strumenti di ricerca di CLARIN e operare una selezione dei progetti, l’eccellenza scientifica dei progetti proposti è giudicata nell’ambito di valutazioni inter pares effettuate da esperti indipendenti; l’assemblea generale, sentito il parere del comitato scientifico consultivo, stabilisce i criteri e le procedure da seguire al riguardo. Tali criteri devono tener conto anche della necessità di riservare parte della capacità a idee totalmente nuove, che possono non avere ancora raggiunto una piena maturazione o la cui eccellenza scientifica non sia ampiamente riconosciuta. I valutatori sono selezionati dal consiglio di amministrazione in conformità della politica in materia di valutazione.

20.2.

La valutazione di ERIC-CLARIN e dei suoi risultati rientrano fra le competenze del comitato scientifico ai sensi dell’articolo 9.4.

Articolo 21

Politica di diffusione

21.1.

ERIC-CLARIN promuove l’infrastruttura CLARIN e incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e ad avvalersi di CLARIN nel loro percorso di istruzione superiore.

21.2.

In linea generale, ERIC-CLARIN incoraggia i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori di paesi membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso l’infrastruttura CLARIN.

21.3.

La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e CLARIN si avvale di diversi canali, come il portale web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani, per raggiungere il pubblico interessato.

Articolo 22

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

22.1.

I diritti di proprietà intellettuale dei risultati generati da ERIC-CLARIN appartengono a ERIC-CLARIN e sono gestiti dal consiglio di amministrazione.

22.2.

In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

22.3.

ERIC-CLARIN fornisce ai ricercatori (in particolare attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da ERIC-CLARIN si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.

22.4.

ERIC-CLARIN garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

22.5.

ERIC-CLARIN predispone modalità ben definite per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca.

Articolo 23

Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

23.1.

ERIC-CLARIN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

23.2.

ERIC-CLARIN seleziona il miglior candidato per ciascuna funzione, a prescindere dall’origine, dalla nazionalità, dalla religione o dal genere.

Articolo 24

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

24.1.

ERIC-CLARIN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC-CLARIN in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Essendo CLARIN un’infrastruttura distribuita, l’aggiudicazione degli appalti è effettuata in parte dai singoli membri, in conformità delle rispettive norme e procedure nazionali in materia di appalti pubblici, e in parte dalla stessa ERIC-CLARIN.

24.2.

Il consiglio di amministrazione è responsabile di tutti gli appalti di ERIC-CLARIN. Tutte le gare d’appalto sono adeguatamente pubblicizzate sul sito web di ERIC-CLARIN e nei territori dei membri e degli osservatori. Per gli appalti di importo superiore a 200 000 EUR ERIC-CLARIN rispetta i principi stabiliti dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dalla conseguente legislazione nazionale applicabile. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e comprendono una giustificazione esaustiva. L’assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.

24.3.

Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di CLARIN, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche di ERIC-CLARIN definiti dagli organismi competenti.

24.4.

Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (2) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) sono limitate all’imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC-CLARIN, il cui valore supera i 250 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC-CLARIN. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni. Non si applicano ulteriori limitazioni.

Articolo 25

Politica in materia di dati

25.1.

In linea generale ERIC-CLARIN privilegia i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto, nel rispetto tuttavia delle licenze esistenti.

25.2.

ERIC-CLARIN rende visibili al pubblico le risorse e gli strumenti linguistici mediante descrizioni di metadati di base.

CAPO 8

DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE

Articolo 26

Durata

26.1.

ERIC-CLARIN è istituita per una durata indeterminata.

Articolo 27

Scioglimento

27.1.

Lo scioglimento di ERIC-CLARIN avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 8.2 e 8.8.

27.2.

L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC-CLARIN alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione.

27.3.

Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC-CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC-CLARIN specificati nell’allegato 2. In conformità dell’articolo 16.3, le passività restanti previa inclusione delle attività di ERIC-CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi annuali ad ERIC CLARIN di cui all’allegato 2.

27.4.

ERIC-CLARIN ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

27.5.

ERIC-CLARIN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28

Diritto applicabile

28.1.

A ERIC-CLARIN si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:

(a)

il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

(b)

il diritto dei Paesi Bassi per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell’Unione;

(c)

il presente statuto.

Articolo 29

Vertenze

29.1.

La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a ERIC-CLARIN o tra questi ed ERIC-CLARIN, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.

29.2.

Alle vertenze tra ERIC-CLARIN e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell’Unione, la legge olandese determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

Articolo 30

Disponibilità dello statuto

30.1.

Una versione aggiornata dello statuto è messa in permanenza a disposizione del pubblico sul sito web e presso la sede legale di ERIC-CLARIN.

Articolo 31

Disposizioni concernenti la costituzione

31.1.

Una riunione costitutiva dell’assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire ERIC-CLARIN.

31.2.

Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC-CLARIN prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

Allegato 1

ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano.

Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2010

Membri

Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

Repubblica d’Austria

Ministero federale austriaco della scienza e della ricerca (BMWF)

Repubblica di Bulgaria

Ministero dell’istruzione, della gioventù e delle scienze

Repubblica ceca

Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS)

Regno di Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (DASTI)

Unione della lingua neerlandese

Segretario generale

Repubblica di Estonia

Ministero dell’istruzione e della ricerca

Repubblica federale di Germania

Ministero federale tedesco dell’istruzione e della ricerca (BMBF)

Regno dei Paesi Bassi

Ente olandese per la ricerca scientifica (NWO)

Repubblica di Polonia

 


Osservatori

Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

QUOTA ANNUALE

Criteri

Per il primo quinquennio i contributi di cassa annuali versati da membri, osservatori e singole istituzioni di paesi non membri che intendono aderire a ERIC-CLARIN sono calcolati in base ai criteri di seguito specificati. L’assemblea generale può inoltre concludere specifici accordi di cooperazione con parti terze. Prima della scadenza dei cinque anni l’assemblea stabilisce il metodo di calcolo per i periodi successivi.

I criteri applicabili sono i seguenti:

(a)

il bilancio iniziale indicativo è pari a 1 000 000 EUR/anno, sulla base di una partecipazione stimata di due terzi dei 26 paesi rappresentati nel consorzio della fase preparatoria di CLARIN; se il numero di membri è più elevato, l’assemblea generale può decidere di ridurre l’ammontare delle quote o di innalzare il livello di attività;

(b)

per i Paesi Bassi, paese ospitante, la quota per l’anno 1 è pari a 250 000 EUR

(c)

per gli altri membri la quota massima per l’anno 1 è pari a 200 000 EUR;

(d)

la quota minima dei membri per l’anno 1 è pari a 11 800 EUR;

(e)

la quota di ogni membro è fissata per cinque anni ed è maggiorata ogni anno del 2% per compensare l’inflazione e l’aumento dei costi. L’importo esatto per ciascun membro è specificato nella tabella riportata di seguito;

(f)

ai membri che aderiscono negli anni successivi è applicata la quota indicizzata fissata per l’anno in questione;

(g)

agli osservatori è applicata la quota di adesione minima indicizzata specificata nella tabella riportata di seguito;

(h)

alle istituzioni individuali di paesi non membri è applicata la quota minima indicizzata specificata nella tabella riportata di seguito;

(i)

il contributo a carico dell’Unione della lingua neerlandese è pari a 28 600 EUR; tale importo è calcolato in base alla quota relativa alle Fiandre del prodotto interno lordo dell’Unione (che corrisponde a 23 600 EUR), maggiorata di un ulteriore contributo specifico dell’Unione della lingua neerlandese pari a 5 000 EUR (in quanto organizzazione internazionale);

(j)

alle entità che aderiscono nel corso dell’anno è applicato un contributo proporzionale al numero di mesi rimanenti dell’anno in questione, a decorrere dal primo giorno del mese di adesione;

(k)

il calcolo delle quote è effettuato in base al PIL del paese per il 2010, in percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione nel corso di tale anno (in base ai dati di Eurostat), secondo la formula seguente:

la percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione è arrotondata all’unità più vicina (all’unità superiore, se inferiore a 5, a quella inferiore negli altri casi) e moltiplicata per il contributo minimo, come indicato nella seguente tabella:

% del PIL dell’UE

Arrotondamento

Quota in EUR

≤ 1

1

11 800

> 1 e ≤ 2

2

23 600

> 2 e ≤ 3

3

35 400

> 3 e ≤ 4

4

47 200

> 5 e ≤ 6

5

59 000

> 6 e ≤ 7

6

70 800

Ecc.

≥ 16 e < 17

16

188 800

≥ 17

n.d.

200 000

Per i membri che non si impegnano inizialmente per un periodo di cinque anni, l’importo della quota annuale è maggiorato del 25% fino a quando non abbiano contratto un impegno per il periodo restante. Se il membro contrae un impegno per la parte rimanente del quinquennio, o se mantiene la propria adesione per cinque anni, si prendono opportune disposizioni per garantire che l’importo complessivo da esso versato per tale quinquennio non superi l’importo corrispondente alla quota normale.

Nella tabella che segue figurano 33 potenziali membri europei e i relativi importi totali.

Importi calcolati per i membri che contraggono un impegno quinquennale

Membro

(potenziale)

% PIL

UE 2010

Quota di base

con incremento annuo del 2 %

Totale

a 2012

a 2013

a 2014

a 2015

a 2016

a 2012-16

Islanda

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Cipro

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estonia

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malta

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lettonia

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lituania

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgaria

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lussemburgo

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovenia

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Croazia

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovacchia

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Ungheria

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Romania

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Repubblica ceca

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irlanda

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portogallo

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finlandia

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

ULN/Fiandre

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danimarca

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Grecia

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Austria

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norvegia

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgio

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Svezia

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Polonia

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Svizzera

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turchia

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Paesi Bassi

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Spagna

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italia

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Regno Unito

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

Francia

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Germania

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

TOTALE

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  Indipendente nel senso che non esiste un conflitto di interessi.

(2)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)   GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.


3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2012) 1148]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/137/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie suina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi all’interno dell’Unione e alle importazioni provenienti da paesi terzi di sperma di animali domestici della specie suina. Secondo la direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma solo se proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato secondo la procedura da essa prevista e accompagnata da un certificato sanitario basato sul modello in essa contenuto. Il certificato sanitario deve certificare che lo sperma proviene da centri di raccolta dello sperma riconosciuti che offrono le garanzie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)

La decisione 2009/893/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, relativa all’importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri devono autorizzare l’importazione di sperma (2). Tale elenco è istituito in base alla situazione zoosanitaria di tali paesi terzi.

(3)

La direttiva 90/429/CEE, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione (3), ha modificato le prescrizioni per gli animali domestici della specie suina donatori di sperma per quanto riguarda la brucellosi e la malattia d’Aujeszky.

(4)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (4), sopprime la malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini) dall’elenco di malattie di cui all’allegato I della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (5). Di conseguenza la decisione 2008/650/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie nell'elenco delle malattie soggette all'obbligo di denuncia e di escludere da tale elenco l'encefalomielite suina da enterovirus (6) ha soppresso tale malattia dall’elenco delle malattie soggette all’obbligo di notifica all’interno dell’Unione.

(5)

Inoltre occorre allineare talune prescrizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina al codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale di sanità animale (OIE), in particolare per quanto riguarda l’indennità da malattia vescicolare dei suini dei paesi e l’indennità da tubercolosi e rabbia dei centri di raccolta dello sperma.

(6)

Di conseguenza il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell’allegato II della decisione 2009/893/CE deve essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate alla direttiva 90/429/CEE e per sopprimere ogni riferimento alla malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini), all’indennità da malattia vescicolare dei suini dei paesi e all’indennità da tubercolosi e rabbia dei centri di raccolta dello sperma.

(7)

Tra l’Unione e alcuni paesi terzi sono stati conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per le importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina. Per questo motivo, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla presente decisione.

(8)

La Svizzera è un paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che lo sperma di animali domestici della specie suina importato nell’Unione dalla Svizzera sia accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all’interno dell’Unione per gli scambi di sperma di animali domestici della specie suina, figuranti nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VIII(B), punto 3, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (7).

(9)

Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione è opportuno abrogare la decisione 2009/893/CE e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l’uso dei certificati sanitari rilasciati a norma della decisione 2009/893/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni nell’Unione di sperma di animali domestici della specie suina.

Esso stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di sperma nell’Unione.

Articolo 2

Importazioni di sperma

1.   Gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

proviene da un paese terzo, o parte di un paese terzo, elencato nell’allegato I;

b)

proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell’elenco conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE;

c)

è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2;

d)

è conforme ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui alla lettera c).

2.   Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.

Articolo 3

Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l’Unione

1.   Lo sperma di cui all’articolo 2 non deve essere trasportato nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

a)

non sono destinate a essere introdotte nell’Unione; oppure

b)

hanno uno stato sanitario inferiore.

2.   Durante il trasporto verso l’Unione, lo sperma è imballato in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2009/893/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che va fino al 30 novembre 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2012 in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1, della decisione 2009/893/CE.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 2012.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)   GU L 320 del 5.12.2009, pag. 12.

(3)   GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.

(4)   GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(5)   GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(6)   GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 42.

(7)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Codice ISO

Nome del paese terzo

Note

CA

Canada

 

CH

Svizzera (*1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

US

Stati Uniti

 


(*1)  Il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figura nell’allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VIII(B), punto 3, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom.


ALLEGATO II

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

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PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall’autorità competente del paese terzo esportatore, in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1.

Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori requisiti di certificazione, nel modulo originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali requisiti.

b)

L’originale del certificato sanitario consiste in un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è di forma tale che tutti i fogli costituiscono un insieme unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse completamente dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell’Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

e)

Se ai fini dell’identificazione delle componenti della partita (casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli supplementari, anche questi ultimi saranno considerati parte integrante del certificato sanitario originale e ogni pagina dovrà recare la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), è costituito da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, il numero di pagina e il numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

g)

L’originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l’ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all’esportazione nell’Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo stampato del certificato sanitario. Questo requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione europea.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall’autorità competente del paese terzo esportatore.

(1)   GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/38


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2012

relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

[notificata con il numero C(2012) 1310]

(2012/138/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita, in generale, dall’attuazione della decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) (2), e, in particolare, dai recenti focolai e ritrovamenti, e relative eradicazioni, segnalati da Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, ha messo in luce l’esigenza di modificare le misure definite nella suddetta decisione. Ai fini della chiarezza, e vista la portata di dette modifiche nonché di modifiche precedenti, è opportuno sostituire la decisione 2008/840/CE.

(2)

Nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE figurano sia l’Anoplophora chinensis (Thomson) che l’Anoplophora malasiaca (Forster), nonostante entrambe le denominazioni riguardino un’unica specie che ai fini della presente decisione è denominata Anoplophora chinensis (Forster), di seguito l’«organismo specificato», come nella decisione 2008/840/CE.

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita, determinate specie di piante non incluse nella decisione 2008/840/CE dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione mentre sarebbe opportuno escluderne altre che prima vi rientravano. Le piante e le marze con il fusto o il colletto della radice inferiore ad un determinato diametro non devono rientrare nel campo di applicazione. È inoltre opportuno inserire alcune definizioni per migliorare la chiarezza e la leggibilità.

(4)

Per quanto riguarda le importazioni, le disposizioni devono tenere conto della situazione fitosanitaria dell’organismo specificato nel paese di origine.

(5)

In considerazione dell’esperienza passata di spedizioni infestate originarie della Cina, è opportuno che le importazioni da tale paese siano regolate da disposizioni speciali. Poiché la maggior parte delle intercettazioni in piante specificate importate dalla Cina è stata segnalata su piante di Acer spp., è opportuno mantenere attivo il bando sulle importazioni di queste ultime fino al 30 aprile 2012, come precedentemente stabilito.

(6)

È opportuno prevedere lo spostamento di piante all’interno dell’Unione.

(7)

Gli Stati membri devono effettuare ispezioni annuali e notificarne i risultati alla Commissione e agli altri Stati membri. È opportuno definire disposizioni che regolino le notifiche nei casi in cui l’organismo specificato compaia in uno Stato membro, o in una parte di esso, in cui precedentemente non si era a conoscenza della sua presenza o si riteneva che esso fosse stato eradicato. Al fine di consentire un’azione rapida a livello dell’Unione, ove opportuno, occorre stabilire un termine di cinque giorni entro cui lo Stato membro deve notificare la presenza dell’organismo specificato.

(8)

Per eradicare l’organismo specificato e impedirne la diffusione, gli Stati membri devono delimitare le zone interessate e adottare le misure necessarie. Dette misure devono comprendere attività di sensibilizzazione realizzate dagli Stati membri per aumentare la consapevolezza pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo specificato. Gli Stati membri devono inoltre stabilire periodi di tempo specifici per l’attuazione di dette misure. Nei casi in cui l’eradicazione dell’organismo specificato non sia più possibile, gli Stati membri devono adottare misure per il suo contenimento.

(9)

In particolari circostanze, agli Stati membri deve essere consentito di non delimitare le zone interessate e di adottare misure che si limitano a distruggere il materiale infestato, effettuando attività di monitoraggio intensivo volte a rintracciare le piante associate al caso di contaminazione in questione.

(10)

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione riguardante le misure che hanno adottato o che intendono adottare, nonché i motivi per cui hanno deciso di non delimitare le zone interessate. Devono inoltre trasmettere annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione aggiornata di detta relazione contenente una descrizione esauriente della situazione.

(11)

È dunque opportuno abrogare la decisione 2008/840/CE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «piante specificate» s’intendono le piante destinate all’impianto, il cui fusto o il colletto della cui radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm, nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp.;

b)

per «luogo di produzione» s’intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») (3) n. 5;

c)

per «organismo specificato» s’intende Anoplophora chinensis (Forster).

Articolo 2

Importazione delle piante specificate originarie di paesi terzi eccetto la Cina

Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l’organismo specificato è notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1;

b)

al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 3

Importazione delle piante specificate originarie della Cina

1.   Per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1;

b)

al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;

c)

il luogo di produzione di dette piante:

i)

è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;

ii)

è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dalla Commissione agli Stati membri in conformità al paragrafo 3;

iii)

non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri relativa alla sua rimozione dal registro in conformità al paragrafo 3; e

iv)

non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri in conformità ai paragrafi 4 o 5.

2.   Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012.

A partire dal 1o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp.

3.   La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b).

Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di produzione poiché ha riscontrato che quest’ultimo non è più conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata dell’organismo specificato in piante specificate importate dal luogo di produzione in questione, e qualora la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione trasmette agli Stati membri tale versione aggiornata.

Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di produzione perché ha riscontrato che quest’ultimo è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note esplicative agli Stati membri.

La Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.

4.   Qualora, durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione registrati, come definito nell’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali comprovi la presenza dell’organismo specificato e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta.

La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.

5.   Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all’allegato I, sezione 1, lettera B, punto 1, lettera b), o che l’organismo specificato è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione.

La Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso pagine informative su Internet.

Articolo 4

Spostamenti di piante specificate all’interno dell’Unione

Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno dell’Unione in conformità all’articolo 6 possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 1.

Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 2.

Le piante specificate importate a norma degli articoli 2 e 3 da paesi terzi dove l’organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell’allegato I, sezione 2, punto 3.

Articolo 5

Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano, entro cinque giorni e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, la presenza dell’organismo specificato in una zona all’interno del loro territorio in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione è stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite.

Articolo 6

Zone delimitate

1.   Se i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, confermano la presenza dell’organismo specificato in una determinata zona, o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, gli Stati membri interessati definiscono senza indugio una zona delimitata, che comprende la zona infestata e una zona cuscinetto, conformemente all’allegato II, sezione 1.

2.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II, sezione 2, punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a stabilire zone delimitate conformemente al paragrafo 1. In questo caso, gli Stati membri adottano le misure in conformità al punto 2 di detta sezione.

3.   Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite nell’allegato II, sezione 3.

4.   Gli Stati membri stabiliscono i periodi di tempo per l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Relazioni sulle misure

1.   Entro trenta giorni dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che hanno adottato o che intendono adottare conformemente all’articolo 6.

Qualora sia stata definita una zona delimitata, detta relazione contiene anche la descrizione di detta zona, nonché informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, dettagli sull’attuale situazione degli organismi nocivi e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all’interno dell’Unione di cui all’articolo 4.

La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.

Qualora gli Stati membri decidano di non stabilire una zona delimitata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, la relazione deve specificare i dati e motivi che giustificano tale decisione.

2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell’articolo 6, nonché la loro descrizione, informazioni circa la loro posizione, mappe che ne indicano i confini e le misure che gli Stati membri hanno adottato o intendono adottare.

Articolo 8

Conformità

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano i provvedimenti da essi adottati per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato in modo da renderli conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2008/840/CE è abrogata.

Articolo 10

Riesame

La presente decisione verrà riesaminata entro il 31 maggio 2013.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 36.

(3)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.


ALLEGATO I

1.   Prescrizioni specifiche relative alle importazioni

A.   Importazioni originarie di paesi terzi eccetto la Cina

1.

Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi diversi dalla Cina, in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, devono essere accompagnate da un certificato, come previsto all’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d’origine»; oppure

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

registrato e controllato dal servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine; e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due minuziose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale minuziosa per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %; oppure

c)

le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:

i)

al momento dell’esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;

ii)

le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv).

2.

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell’organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

B.   Importazioni originarie della Cina

1.

Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18 e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie della Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato alla rubrica «Luogo d’origine»; oppure

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

registrato e controllato dall’organizzazione nazionale cinese per la protezione delle piante; e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km sottoposta annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale minuziosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto.

Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %; oppure

c)

le piante sono state coltivate da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:

i)

al momento dell’esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel suo punto di massimo spessore;

ii)

le piante innestate sono state sottoposte ad ispezione conformemente alla lettera b), punto iv);

d)

il numero di registrazione dello stabilimento di produzione.

2.

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente al punto d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce dell’organismo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:

Numero di piante nel lotto

Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare)

1-4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450

2.   Condizioni per lo spostamento

1.

Le piante specificate originarie (2) di zone delimitate all’interno dell’Unione possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (3) e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:

i)

registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE della Commissione (4); e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato delle radici e del fusto delle piante; le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %; e

iii)

situato in una zona delimitata in cui le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo specificato, oppure

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui il campionamento distruttivo mirato è effettuato su ciascun lotto di piante specificate prima dello spostamento al livello stabilito nella tabella di cui alla sezione 1, parte B, punto 2, e, in ogni caso, che è sottoposto annualmente ad ispezioni ufficiali per il rilevamento dell’organismo specificato in un raggio di almeno 1 km intorno al sito, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali l’organismo specificato, o tracce di esso, non è stato trovato.

I portinnesti che soddisfano i requisiti della sezione 1 possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro non superi 1 cm nel suo punto di massimo spessore.

2.

Le piante specificate non originarie (5) delle zone delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostate all’interno dell’Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, punto iii), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.

3.

Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, conformemente alla sezione 1, possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.

(1)   GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.

(3)   GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.

(4)   GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

(5)  Glossario di termini fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.


ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 6

1.   Definizione delle zone delimitate

1.

Le zone delimitate sono costituite da:

a)

una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza dell’organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati dall’organismo specificato e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione; e

b)

una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata.

2.

La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo specificato, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento dell’organismo specificato. Nei casi in cui l’organismo ufficiale responsabile conclude che è possibile eradicare l’organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un’indagine specifica o dell’applicazione immediata di misure di eradicazione, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata. Qualora l’eradicazione dell’organismo specificato non sia più possibile, il raggio non può essere ridotto al di sotto di 2 km.

3.

Se la presenza dell’organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della zona cuscinetto andranno modificati di conseguenza.

4.

Se, in base alle ispezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui all’allegato II, sezione 3, punto 1, lettera h), in una zona delimitata non è rilevata la presenza di un organismo specificato per un periodo pari ad almeno un ciclo di vita, più un altro anno, ma in ogni caso non inferiore a quattro anni consecutivi, è possibile revocare la delimitazione della zona. La durata esatta di un ciclo di vita dipende dalle prove a disposizione per la zona in questione o per un’area dal clima simile. È possibile revocare la delimitazione della zona nei casi in cui, a seguito di ulteriori ispezioni, le condizioni di cui alla sezione 2, punto 1, sono soddisfatte.

2.   Condizioni in cui non è necessaria la definizione di zone delimitate

1.

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri non sono tenuti a definire una zona delimitata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

vi sono prove che l’organismo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e vi è motivo di credere che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, immediatamente associato ad una pianta specificata o no, che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e

b)

è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo specificato non è possibile a motivo della sua biologia e in base ai risultati di un’indagine specifica e di misure di eradicazione che possono comprendere l’abbattimento e la distruzione precauzionale di piante specificate, comprese le loro radici, dopo che queste sono state esaminate.

2.

Qualora siano rispettate le condizioni di cui al punto 1, gli Stati membri non sono tenuti a definire zone delimitate, a condizione che adottino le misure seguenti:

a)

misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda;

b)

monitoraggio per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo di vita dell’organismo specificato, più un anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo specificato; per il primo anno, almeno, il monitoraggio deve essere regolare ed intensivo;

c)

distruzione di tutto il materiale vegetale infestato;

d)

individuazione dell’origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;

e)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all’organismo;

f)

qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (1) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (2).

Le misure di cui alle lettere da a) a f) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7.

3.   Misure da adottare nelle zone delimitate

1.

Nelle zone delimitate gli Stati membri sono tenuti ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l’organismo specificato:

a)

abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall’organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell’organismo specificato, l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l’applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell’organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 7;

b)

abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di contaminazione; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, si procede all’esame individuale e dettagliato di tutte le piante specificate che si trovano nel raggio in questione, ma che non devono essere abbattute, per verificare se presentano o meno segni di contaminazione, nonché all’applicazione, ove opportuno, di misure volte a impedire qualunque possibile diffusione dell’organismo specificato a partire da queste piante;

c)

rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato durante e dopo l’abbattimento;

d)

evitare qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

e)

individuazione dell’origine della contaminazione e delle piante ad essa associate, per quanto possibile, esaminando, anche tramite campionamento distruttivo mirato, ciascun segno di contaminazione;

f)

ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

g)

divieto di piantare nuove piante specificate all’aria aperta in una zona di cui all’allegato II, sezione 3, punto 1, lettera b), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all’allegato I, sezione 2;

h)

monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, facendo particolare attenzione alla zona cuscinetto, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all’articolo 7;

i)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall’organismo nonché sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all’articolo 6;

j)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

k)

qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (3) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (4).

Le misure di cui alle lettere da a) a k) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7.

2.

Qualora i risultati delle ispezioni di cui all’articolo 5, svolte in un periodo di tempo superiore a quattro anni consecutivi, confermino la presenza dell’organismo specificato in una zona e qualora vi siano prove che l’organismo specificato non può più essere eradicato, gli Stati membri possono limitarsi ad adottare misure volte al contenimento dell’organismo specificato nella zona in questione. Dette misure includono almeno le seguenti azioni:

a)

abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall’organismo specificato, nonché rimozione completa delle radici. Le attività di abbattimento devono iniziare immediatamente, tuttavia qualora le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell’organismo specificato, l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che non è opportuno procedere agli abbattimenti sopra citati, è consentita l’applicazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell’organismo specificato; le ragioni che hanno portato ad una tale decisione e la descrizione delle misure vanno notificate alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 7;

b)

rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato dopo l’abbattimento;

c)

prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

d)

ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante;

e)

divieto di piantare nuove piante specificate all’aria aperta in una zona infestata di cui all’allegato II, sezione 1, punto 1, lettera a), eccetto che per i luoghi di produzione di cui all’allegato I, sezione 2;

f)

monitoraggio intensivo della presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti, compreso, ove opportuno, un campionamento distruttivo mirato; il numero di campioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 7;

g)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce rappresentate dall’organismo specificato, nonché sulle misure adottate per impedirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata conformemente all’articolo 6;

h)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di impedire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

i)

qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo specificato.

Le misure di cui alle lettere da a) a i) devono essere presentate sotto forma di relazione a norma dell’articolo 7.


(1)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

(2)  L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

(3)  Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.

(4)  L’impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma.


Rettifiche

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/48


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 163/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 52 del 24 febbraio 2012 )

A pagina 11, nella tabella dell'allegato, codice NC 1602 32 11 :

anziché:

«1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

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leggi:

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Preparazioni non cotte di galli o di galline

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