ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.054.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 54

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
28 febbraio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 168/2012 del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 169/2012 della Commissione, del 27 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/121/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali

8

 

*

Decisione 2012/122/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

14

 

*

Decisione 2012/123/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, recante modifica della decisione 2011/523/UE che sospende parzialmente l’applicazione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

18

 

*

Decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2012, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione della Banca centrale europea, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (BCE/2011/8) (GU L 176 del 5.7.2011)

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/1


REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2).

(2)

In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/122/PESC del Consiglio (3), che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e modifiche dell’elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni.

(3)

Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 11 bis

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;

b)

acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e

c)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.

2.   Nell’allegato VIII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

I divieti di cui all’articolo 14 non si applicano:

a)

i)

al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione; o

ii)

al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico,

a condizione che l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell’allegato II o nell’allegato II bis; o

b)

al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro pertinente.»

Articolo 2

Le persone ed entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 3

La persona di cui all’allegato II del presente regolamento è cancellata dall’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Articolo 4

Il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto nel regolamento (UE) 36/2012 come allegato VIII.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono aggiunte le seguenti voci:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square

Indirizzo:

Altjreda al Maghrebeh square, Damasco,

Repubblica araba di Siria,

P.O.Box: 2254

Fornisce sostegno finanziario al regime.

27.2.2012

2.

Al –Halqi, Dr. Wael Nader

Nato nella provincia di Daraa, 1964

Ministro della sanità

Sotto la sua responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai manifestanti.

27.2.2012

3.

Azzam, Mansour Fadlallah

Nato nella provincia di Sweida, 1960

Ministro degli affari presidenziali

Consigliere del Presidente

27.2.2012

4.

Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

Nato a Damasco, 1964

Ministro delle comunicazioni e della tecnologia

Sotto la sua responsabilità è gravemente ostacolato il libero accesso ai media.

27.2.2012

5.

Allaw, Sufian

Nato a al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944

Ministro delle risorse petrolifere e minerarie

Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costituiscono un'importante fonte di sostegno finanziario per il regime.

27.2.2012

6.

Slakho, Dr Adnan

Nato a Damasco, 1955

Ministro dell'industria

Responsabile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno.

27.2.2012

7.

Al-Rashed, Dr. Saleh

Nato nella provincia di Aleppo, 1964

Ministro dell'istruzione

Sotto la sua responsabilità le scuole vengono utilizzate come prigioni improvvisate.

27.2.2012

8.

Abbas, Dr. Fayssal

Nato nella provincia di Hama, 1955

Ministro dei trasporti

Sotto la sua responsabilità viene fornito appoggio logistico per la repressione.

27.2.2012


ALLEGATO II

All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, è soppressa la seguente voce:

52.

Emad Ghraiwati


ALLEGATO III

«ALLEGATO VIII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 11 bis

Codice SA

Designazione delle merci

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.»


28.2.2012   

IT

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L 54/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 169/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

121,1

JO

78,3

MA

80,1

TN

76,7

TR

106,3

ZZ

92,5

0707 00 05

JO

221,0

MA

94,2

TR

166,3

ZZ

160,5

0709 91 00

EG

88,4

MA

82,2

ZZ

85,3

0709 93 10

MA

65,8

TR

160,0

ZZ

112,9

0805 10 20

EG

48,1

IL

74,0

MA

49,9

TN

49,3

TR

72,1

ZZ

58,7

0805 20 10

IL

128,5

MA

87,2

ZZ

107,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,1

IL

117,1

MA

110,1

TR

72,1

ZZ

93,4

0805 50 10

EG

42,9

TR

51,3

ZZ

47,1

0808 10 80

CA

122,9

CL

98,4

CN

114,0

MK

33,9

US

141,7

ZZ

102,2

0808 30 90

AR

83,5

CL

148,5

CN

52,3

US

127,1

ZA

86,8

ZZ

99,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/8


DECISIONE 2012/121/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

a sostegno delle attività intese a promuovere il dialogo e la cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle armi convenzionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In occasione della riunione del 15 e del 16 dicembre 2005, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»). La strategia individua il continente africano come una delle regioni più colpite dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW.

(2)

La strategia dell'UE sulle SALW definisce numerosi compiti che l'Unione deve svolgere, compresa la ricerca di un consenso nei paesi esportatori per fornire armi di piccolo calibro solo ai governi, conformemente a criteri restrittivi regionali e internazionali adeguati in materia di esportazione di armi.

(3)

La strategia dell'UE sulle SALW raccomanda inoltre di includere le SALW come tema da affrontare nel dialogo politico con i paesi terzi o organizzazioni internazionali, regionali o sub-regionali, prestando particolare attenzione al coordinamento delle azioni con i principali partner dell'Unione e i maggiori esportatori di SALW, compresa la Cina.

(4)

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato nel 2005, 2006, 2007 e 2010 conclusioni del Consiglio a sostegno del negoziato per un trattato sul commercio di armi, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che stabilisca norme internazionali comuni per il trasferimento di armi convenzionali. Ha sottolineato l'importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati ed organizzazioni regionali.

(5)

Fin dalla sua instaurazione nel 2005, il dialogo strategico UE-Cina comprende disposizioni per il dialogo sulla non proliferazione e sulle esportazioni di armi convenzionali. In occasione del vertice del 2006, la Cina e l'Unione hanno convenuto di creare un nuovo dialogo sulla pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile in Africa al fine di favorire la comprensione tra i partner, discutere attività e priorità e fornire un'opportunità di integrare la Cina negli sforzi internazionali intesi a migliorare e coordinare le attività di cooperazione. Il documento di strategia UE-Cina 2007-2013 definisce l'approccio fondamentale dell'Unione alla Cina come un approccio di impegno e di partenariato e indica la cooperazione intesa a prevenire il commercio illecito di SALW come una priorità.

(6)

Nel dicembre 2004, la Cina e l'Unione hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla non proliferazione e il disarmo, che riguarda anche la cooperazione nell'ambito delle armi convenzionali. Nella dichiarazione congiunta, l'Unione e la Cina hanno rilevato che occorre anche compiere sforzi positivi e attivi per rafforzare i controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. I regimi di controllo riguardanti talune armi convenzionali devono essere rafforzati. È opportuno potenziare gli sforzi intesi a prevenire il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e i flussi di tali armi che pregiudicherebbero la pace e la stabilità regionali.

(7)

Nel 2007, il partenariato strategico UE-Africa ha definito la prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW come un ambito in cui intervenire potenziando la creazione di capacità, il collegamento in rete, la cooperazione e lo scambio di informazioni. La Cina è stata invitata ed ha partecipato al vertice UE-Africa 2010 in veste di osservatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

1.   L'Unione persegue lo sviluppo della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, dell'industria e dei governi della Cina, dell'Unione e degli Stati africani, anche attraverso il dialogo tra le rispettive società civili e l'industria, al fine di sviluppare approcci comuni per affrontare le minacce poste dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW e la mancanza di regolamentazione a livello internazionale del commercio di armi convenzionali. Lo sviluppo di tale cooperazione dovrebbe altresì riflettersi in un accresciuto sostegno a un trattato sul commercio di armi incisivo e solido e nella sua attuazione.

2.   L'Unione persegue l'obiettivo di cui al paragrafo 1 mediante i seguenti progetti e misure:

l'istituzione e lo sviluppo di un gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali e un centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali. L'obiettivo del gruppo di esperti e del centro di ricerca è di accrescere nella comunità delle politiche di Cina, Africa e Unione responsabile in materia di armi convenzionali e relativi controlli alle esportazioni la consapevolezza e l'impegno riguardo ai problemi legati al commercio illecito e all'accumulazione eccessiva di SALW e alla mancanza di regolamentazione a livello internazionale del commercio lecito di armi convenzionali. L'aumento della consapevolezza e dell'impegno rispetto a tali questioni contribuirà all'esito favorevole del negoziato e all'attuazione di un trattato sul commercio di armi incisivo e solido,

la conduzione di attività di promozione e di ricerca volte a individuare opportunità di cooperazione UE-Cina per sostenere gli Stati africani nella prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW.

Una descrizione particolareggiata dei progetti e delle misure di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica dei progetti e delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è svolta a cura dell'organizzazione non governativa «Saferworld».

3.   Saferworld svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con Saferworld.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti e delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 830 000 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con Saferworld. L'accordo prevede che Saferworld assicuri la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le difficoltà riscontrate in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate da Saferworld. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti e delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

2.   La presente decisione scade decorsi ventiquattro mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa scade decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

PROGETTI E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1.   Obiettivi

La decisione si prefigge i seguenti obiettivi: perseguire lo sviluppo della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, dell'industria e dei governi della Cina, dell'Unione europea e del continente africano; sviluppare approcci comuni per affrontare la minaccia posta dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW; sostenere il processo relativo al trattato sul commercio delle armi (ATT) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) fino alla conferenza diplomatica ATT del 2012 e oltre. Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso l'istituzione e lo sviluppo di un gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali e di un centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali. L'obiettivo del gruppo di esperti e del centro di ricerca è di accrescere la consapevolezza e l'impegno nella comunità delle politiche di Cina, Africa e dell'Unione in merito ai problemi legati al commercio illecito e all'accumulazione eccessiva di SALW e alla necessità di un accordo per un trattato sul commercio delle armi.

L'obiettivo della cooperazione rafforzata tra Cina, Unione e Africa è altresì perseguito mediante attività di promozione e di ricerca volte a individuare opportunità di cooperazione UE-Cina a sostegno degli Stati africani nella prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW.

2.   Descrizione dei progetti e delle misure

2.1.   Istituzione e sviluppo di un gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali e di un centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali.

2.1.1.   Obiettivi del progetto

Istituire sedi e reti per consentire agli esperti delle comunità delle politiche di Unione, Cina e Africa di discutere diversi aspetti del commercio illecito di armi convenzionali,

accrescere la consapevolezza e l'impegno nella comunità delle politiche di Cina, Africa e Unione in merito ai problemi legati al commercio illecito e all'accumulazione eccessiva di SALW e all'inadeguata regolamentazione a livello internazionale del commercio lecito di armi convenzionali. L'aumento della consapevolezza e dell'impegno rispetto a tali questioni dovrebbe determinare un sostegno comune a un trattato sul commercio di armi incisivo e solido,

potenziare, a livello ufficiale e di comunità delle politiche, il dialogo UE-Cina-Africa al fine di migliorare la comprensione reciproca e di individuare approcci comuni in merito al processo ATT delle Nazioni Unite, fino alla conferenza diplomatica ATT del 2012 e oltre, anche attraverso il sostegno alla ricerca e all'analisi congiunte da parte di ricercatori cinesi, africani e dell'Unione sulle rispettive posizioni nazionali e regionali,

sviluppare raccomandazioni della comunità scientifica sull'ATT e sulle SALW e trasmetterle efficacemente a funzionari pubblici, politici e comunità delle politiche di Cina, Africa e Unione e Stati membri.

2.1.2.   Descrizione del progetto

a)   Istituzione e sviluppo di un gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali

Il gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sarà il fondamento «istituzionale» centrale del processo di dialogo promosso dalla decisione del Consiglio e sarà formato mediante un attento coordinamento tra Saferworld e le organizzazioni partner della società civile in Africa e in Cina. Consisterà di nove membri cinesi, africani e dell'Unione provenienti da dipartimenti universitari, think tank e centri di ricerca e individuati in base alla competenza, alla reputazione e all'interesse. Il gruppo di esperti fungerà da strumento per la condivisione tra i suoi membri di informazioni, idee, competenze e ricerche in materia di controllo delle armi convenzionali, individuando la natura delle minacce, valutando l'efficacia degli interventi in corso e formulando raccomandazioni in merito ad azioni di cooperazione per i responsabili politici.

Esso è inteso a fungere da piattaforma per gli attori della società civile interessati, al di fuori del processo di dialogo diretto, e fornire un bacino di competenze accessibile a cui potranno attingere i responsabili politici e i funzionari competenti per le armi convenzionali e i relativi controlli alle esportazioni di Cina, Unione e Africa. Funzionari africani, cinesi e dell'Unione saranno inoltre invitati come osservatori alle attività del gruppo di esperti congiunto.

b)   Istituzione e sviluppo di un centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali

L'obiettivo del centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali sarà sostenere la ricerca e l'analisi congiunte ad opera dei ricercatori dell'Unione, della Cina e dell'Africa. Avrà sede in Cina. Il centro fornirà un'ampia gamma di materiali e risorse pertinenti in inglese e in cinese riguardanti le SALW e il processo ATT. Gli stessi materiali e risorse saranno messi a disposizione elettronicamente attraverso un sito web che fungerà anche da interfaccia pubblica del gruppo di esperti.

Le attività da supportare nell'esecuzione dei compiti di cui alle lettere a) e b) comprenderanno:

l'organizzazione di riunioni preparatorie e di follow-up in Cina e in Europa tra Saferworld e le pertinenti organizzazioni partner cinesi e africane al fine di definire la struttura e la tempistica del progetto; l'individuazione di piani di lavoro dettagliati per l'istituzione e lo sviluppo del centro di ricerca e del gruppo di esperti; creare un team di coordinamento dei progetti; la definizione delle responsabilità all'interno del team e monitorare e valutare i progressi compiuti nell'esecuzione delle attività,

la fornitura e la traduzione di materiali chiave pertinenti riguardanti le SALW e l'ATT che saranno utilizzati dalle comunità delle politiche di Cina, Africa e UE e saranno messi a disposizione anche elettronicamente attraverso un sito web del centro di ricerca. Il sito web fungerà anche da interfaccia pubblica del gruppo di esperti UE-Cina-Africa (cfr. sotto),

l'organizzazione di diverse riunioni tra Saferworld, organizzazioni partner e pertinenti autorità cinesi per presentare le attività del centro di ricerca e del gruppo di esperti, nonché per esporre e discutere i risultati intermedi e finali, al fine di assicurare il sostegno delle pertinenti autorità alle attività,

l'organizzazione di riunioni di due giorni del gruppo di esperti, al massimo due volte all'anno, in Cina, Europa e Africa, per definire piani di ricerca e fornire orientamenti nell'esecuzione di attività di promozione e di ricerca, elaborazione e comunicazione di raccomandazioni riguardanti le politiche. Da ciascuna riunione scaturirà una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto,

l'organizzazione di due workshop ATT per un numero massimo di 40 partecipanti, compresi rappresentanti delle comunità delle politiche e delle autorità di Unione, Cina e Africa competenti per le armi convenzionali e i relativi controlli all'esportazione, esperti dell'industria militare e della difesa e della società civile, al fine di riesaminare i progressi compiuti nei negoziati in vista di un ATT e individuare settori di azione comune tra diversi paesi,

la pubblicazione, da parte di Saferworld e del gruppo di esperti, di un documento che esamina le posizioni dell'Unione e della Cina sull'ATT. Il documento sarà inteso a fornire informazioni per le discussioni con i funzionari cinesi, africani e dell'Unione in vista della conferenza ATT del 2012. Passerà in rassegna le differenze tra le posizioni dell'UE, della Cina e degli Stati africani in merito all'ATT,

la produzione di una relazione esauriente sui principali insegnamenti tratti, che esporrà nel dettaglio i successi e le sfide del progetto, raccomandando modelli e opzioni per il futuro dialogo UE-Cina-Africa sulle SALW e sul processo ATT,

l'organizzazione di due eventi per il lancio ufficiale e la conclusione del progetto.

2.1.3.   Risultati del progetto

Aumento della consapevolezza, della conoscenza e della comprensione, da parte di 500 attori della comunità delle politiche di Cina, Africa e Unione, compresi funzionari competenti per le armi convenzionali e i relativi controlli all'esportazione, studiosi, parlamentari, organizzazioni non governative (ONG) e giornalisti, riguardo al processo ATT delle Nazioni Unite e alle rispettive posizioni nazionali, fino alla conferenza diplomatica ATT 2012 e oltre,

miglioramento del dialogo, dell'interazione e della cooperazione riguardo alle SALW e al processo ATT delle Nazioni Unite tra 60 funzionari cinesi, africani e dell'Unione e le società civili, anche mediante l'individuazione di raccomandazioni sulle opportunità di azioni collettive,

legami sostenibili tra 50 persone che rappresentano le istituzioni della comunità delle politiche di Unione, Africa e Cina, come mezzo per condividere costantemente informazioni ed esperienze, nonché cooperazione pratica in materia di SALW e altre questioni legate al controllo delle armi convenzionali anche oltre la durata del presente progetto.

2.2.   Promozione della cooperazione UE-Cina a sostegno degli Stati africani nella prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW

2.2.1.   Obiettivi del progetto

Sostenere la ricerca e l'analisi congiunte ad opera di ricercatori cinesi, africani e dell'Unione in merito ai problemi legati alla proliferazione delle SALW in Africa e alle opportunità di azioni di cooperazione UE-Cina in tale settore,

assistere gli Stati africani nell'individuazione delle esigenze di assistenza e formulare richieste di assistenza in settori connessi alla prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW,

formulare raccomandazioni per i responsabili politici dell'Unione e della Cina in merito a opportunità di assistenza congiunta UE-Cina a favore di paesi terzi in Africa.

2.2.2.   Descrizione del progetto

Il progetto consentirà l'individuazione di opportunità di cooperazione UE-Cina per assistere paesi terzi africani nell'affrontare le minacce poste dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW. Consisterà in una serie di attività, comprese le seguenti:

l'organizzazione di un massimo di tre visite di studio in Africa effettuate da membri del gruppo di esperti al fine di approfondire la comprensione dell'impatto del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW nel continente, incontrare gli attori locali e discutere le necessità di assistenza tecnica,

l'organizzazione di un seminario internazionale di orientamento generale in Africa relativo alla prevenzione della proliferazione delle SALW nel continente. All'incontro parteciperanno un massimo di 30 persone, tra cui membri del gruppo di esperti, e altri rappresentanti della società civile e funzionari competenti in materia di armi convenzionali e relativi controlli all'esportazione provenienti dall'Africa, dalla Cina e dall'UE. Individuerà inoltre settori pratici in cui le richieste di assistenza da parte dell'Africa volte a prevenire il commercio illecito e l'accumulazione eccessiva di SALW possano essere legate all'assistenza cinese e dell'Unione,

la valutazione tecnica delle esigenze di controllo delle SALW in un paese africano, compresi stime dei costi, settori di intervento e raccomandazioni sulle agenzie esecutive. Lo studio sarà realizzato in stretta collaborazione con i funzionari pubblici coinvolti nell'amministrazione del sistema di controllo delle SALW, nonché con rappresentanti del settore della difesa, nel paese africano in questione,

la pubblicazione da parte del gruppo di esperti di una relazione approfondita incentrata sulla circolazione delle SALW in Africa, che valuti l'efficacia degli interventi in corso e formuli raccomandazioni chiare per i responsabili politici in merito alle azioni di cooperazione UE-Cina-Africa sulla base della valutazione tecnica, delle visite di studio e del seminario in Africa. La relazione sarà tradotta e trasmessa a circa 500 attori della società civile, funzionari, decisori e politici in Cina, UE e Africa per aumentare la consapevolezza generale in merito all'opportunità di una cooperazione UE-Cina-Africa sul controllo delle SALW in Africa. Sarà anche presentata nelle riunioni con i funzionari previste nell'ambito del progetto di cui al punto 2.1,

il sostegno di un paese africano nella definizione e nella comunicazione delle sue esigenze e richieste ufficiali di assistenza in materia di controllo delle SALW,

l'organizzazione di riunioni con funzionari competenti dell'Unione e della Cina al fine di promuovere lo sviluppo di un concetto di progetto congiunto,

l'organizzazione di un seminario programmatico UE-Cina-Africa in Cina per presentare i risultati e le raccomandazioni del gruppo di esperti. All'incontro parteciperanno fino a 50 persone, compresi rappresentanti della società civile e funzionari competenti per le armi convenzionali e i relativi controlli all'esportazione provenienti dall'Africa, dall'Unione e dalla Cina. Fornirà un'opportunità per riesaminare il lavoro del gruppo di esperti in materia di SALW e discuterne le raccomandazioni, e offrirà un quadro per azioni pratiche di collaborazione, come l'aiuto dell'Unione e della Cina nei settori della gestione delle scorte, della distruzione delle eccedenze e della tracciatura.

2.2.3.   Risultati del progetto

Aumento della consapevolezza di circa 500 attori della comunità delle politiche di Cina e Unione, compresi studiosi, parlamentari, ONG e giornalisti, in merito ai problemi legati alla proliferazione delle SALW in Africa e alle opportunità di azioni di cooperazione UE-Cina in tale settore,

miglioramento della capacità di uno Stato africano di individuare le esigenze di assistenza e formulare richieste di assistenza per prevenire il commercio illecito e l'accumulazione eccessiva di SALW,

individuazione di opportunità di assistenza congiunta UE-Cina a favore di paesi terzi in Africa nel settore dei controlli relativi alle SALW.

3.   Partecipanti e sedi dei seminari/workshop ed eventi di apertura e chiusura

Salvo diversamente specificato nel testo del presente allegato, Saferworld proporrà partecipanti e sedi potenziali per i seminari/workshop e gli eventi di apertura e chiusura previsti dai progetti di cui ai punti 2.1 e 2.2, che saranno quindi approvati dall'AR, in consultazione con i competenti organi del Consiglio.

4.   Beneficiari

I beneficiari diretti dei progetti saranno, secondo le stime, 500 attori della comunità delle politiche di Cina, Africa ed Unione, compresi ONG, think tank, rappresentanti dell'industria, funzionari pubblici competenti in materia di controlli all'esportazione di armi convenzionali, nonché parlamentari.

I beneficiari indiretti saranno popolazioni, gruppi e individui in Africa che subiscono effetti negativi dal commercio illecito di SALW.

5.   Valutazione dell'impatto

L'impatto della presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate le ultime attività da essa previste. La valutazione dell'impatto sarà svolta dall'AR, in collaborazione con i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, la delegazione dell'Unione europea in Cina e altri pertinenti soggetti interessati.

6.   Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 24 mesi.

7.   Ente incaricato dell'attuazione tecnica del progetto

L’attuazione tecnica della decisione sarà affidata a Saferworld, che espleterà i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR.

8.   Relazioni

Saferworld preparerà relazioni periodiche trimestrali, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'AR non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

9.   Stima del costo totale dei progetti e delle misure e del contributo finanziario dell'UE

Il costo totale dei progetti e delle misure è pari a 830 000 EUR.


28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/14


DECISIONE 2012/122/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1).

(2)

Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e in particolare per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani. In linea con la dichiarazione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, il Consiglio ha inoltre confermato che, fino a quando persisterà la repressione, l’Unione proseguirà la sua politica di imposizione di ulteriori misure nei confronti del regime.

(3)

In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria.

(4)

Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti destinati, provenienti o in favore del governo della Siria.

(5)

Inoltre, dovrebbe essere vietato l’accesso agli aeroporti degli Stati membri di aerei cargo effettuati da vettori siriani.

(6)

Altre persone dovrebbero inoltre essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

(7)

Tuttavia, non esistono più motivi per mantenere una persona nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/782/PESC è così modificata:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Sono vietati la vendita, l’acquisto, il trasporto o l’intermediazione, diretti o indiretti, di oro e metalli preziosi nonché di diamanti destinati, provenienti o a favore del governo della Siria, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici, della Banca centrale della Siria, nonché destinati, provenienti o a favore di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da essi possedute o controllate.

L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.»;

2)

è inserito il seguente capo:

«CAPO 2 bis

SETTORE DEI TRASPORTI

Articolo 17 bis

Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori siriani ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.»;

3)

all’articolo 19 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione o a un trasferimento di fondi o di risorse economiche alla Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento di un’istituzione finanziaria non designata dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito, caso per caso, che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.

9.   Il paragrafo 1 non si applica ad un trasferimento da parte della Banca centrale della Siria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche congelati se tale trasferimento ha lo scopo di fornire alle istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dallo Stato membro pertinente.»

Articolo 2

Le persone e l’entità elencate nell’allegato I della presente decisione sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 3

La persona di cui all’allegato II della presente decisione è cancellata dall’elenco che figura nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.


ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all'articolo 2

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square

Indirizzo:

Altjreda al Maghrebeh square, Damasco,

Repubblica araba di Siria,

P.O.Box: 2254

Fornisce sostegno finanziario al regime.

27.2.2012

2.

Al –Halqi, Dr. Wael Nader

Nato nella provincia di Daraa, 1964

Ministro della sanità

Sotto la sua responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai manifestanti.

27.2.2012

3.

Azzam, Mansour Fadlallah

Nato nella provincia di Sweida, 1960

Ministro degli affari presidenziali

Consigliere del Presidente

27.2.2012

4.

Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

Nato a Damasco, 1964

Ministro delle comunicazioni e della tecnologia

Sotto la sua responsabilità è gravemente ostacolato il libero accesso ai media.

27.2.2012

5.

Allaw, Sufian

Nato a al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944

Ministro delle risorse petrolifere e minerarie

Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costituiscono un'importante fonte di sostegno finanziario per il regime.

27.2.2012

6.

Slakho, Dr Adnan

Nato a Damasco, 1955

Ministro dell'industria

Responsabile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno.

27.2.2012

7.

Al-Rashed, Dr. Saleh

Nato nella provincia di Aleppo, 1964

Ministro dell'istruzione

Sotto la sua responsabilità le scuole vengono utilizzate come prigioni improvvisate.

27.2.2012

8.

Abbas, Dr. Fayssal

Nato nella provincia di Hama, 1955

Ministro dei trasporti

Sotto la sua responsabilità viene fornito appoggio logistico per la repressione.

27.2.2012


ALLEGATO II

Persona di cui all'articolo 3

52.

Emad Ghraiwati


28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/18


DECISIONE 2012/123/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

recante modifica della decisione 2011/523/UE che sospende parzialmente l’applicazione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 1977 la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana hanno concluso un accordo di cooperazione (1) («accordo di cooperazione»), al fine di promuovere una cooperazione globale e favorire il consolidamento delle loro relazioni.

(2)

Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/523/UE (2) che sospende parzialmente l’applicazione dell’accordo di cooperazione fino a che le autorità siriane non porranno termine alle violazioni sistematiche dei diritti umani e si potrà nuovamente ritenere che il loro comportamento si conforma al diritto internazionale generale e ai principi che costituiscono la base dell’accordo di cooperazione.

(3)

Successivamente, visto l’ulteriore deterioramento della situazione in Siria, l’Unione ha adottato misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano (3).

(4)

È opportuno pertanto mantenere la sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di cooperazione. In linea con la posizione stabilita nella decisione 2011/523/UE, la sospensione dovrebbe essere diretta contro le autorità siriane, non contro il popolo siriano, ed essere limitata di conseguenza. Poiché l’oro, i metalli preziosi e i diamanti sono prodotti il cui commercio risulta vantaggioso soprattutto per il regime siriano, di cui sostiene quindi le politiche repressive, la sospensione dovrebbe essere estesa per trovare applicazione anche al commercio di queste materie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte nell’allegato della decisione 2011/523/UE.

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Repubblica araba siriana.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 269 del 27.9.1978, pag. 2.

(2)  GU L 228 del 3.9.2011, pag. 19.

(3)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1), regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 6), decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 33).


ALLEGATO

Elenco delle misure di cui all’articolo 1

«6)

Vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di oro, metalli preziosi e diamanti elencati in appresso, anche non originari dell’Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati,

7)

acquisto, importazione o trasporto, diretti o indiretti, di oro, metalli preziosi e diamanti elencati in appresso, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e

8)

fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui ai punti 6 e 7 al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità od organismo da essi posseduti o controllati.

Costituiscono oro, metalli preziosi e diamanti di cui al presente allegato:

Codice SA

Designazione delle merci

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.».


28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/20


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/124/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2012

che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.

(2)

È opportuno aggiornare le informazioni relative ad una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2011/101/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

La voce relativa a Cephas George Msipa è sostituita dalla voce riportata di seguito:

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

«60.

Msipa, Cephas George

Ex Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931.

Passaporto ZD001500

ID 63-358147A67

Ex governatore della provincia associato alla fazione ZANU-PF del governo.»


Rettifiche

28.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/22


Rettifica della decisione della Banca centrale europea, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (BCE/2011/8)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 5 luglio 2011 )

A pagina 52, articolo 1, lettera b):

anziché:

«la banda metallica»,

leggi:

«l'ologramma».

A pagina 53, articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e articolo 4, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«alle serie di norme»,

leggi:

«alla norma».

A pagina 56, articolo 9, paragrafo 3, la lettera a) va letta come segue:

«a)

eseguire analisi sulle sostanze chimiche specificate nell’elenco di cui all’articolo 10, paragrafo 1, condotte dai laboratori indicati nell’elenco di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Tali analisi sono eseguite sulle banconote in euro complete, secondo procedure operative standard stabilite separatamente, almeno una volta per ciascuna singola produzione e ulteriormente ogni volta che il fabbricante accreditato ritenga opportuno monitorare la conformità con i limiti di accettabilità delle sostanze chimiche. Il fabbricante accreditato riferisce alla BCE circa gli esiti delle analisi su ogni singolo campione utilizzando il modello di relazione sull’analisi fornito dalla BCE;».

Alle pagine 56 e 57:

anziché:

«difformità»,

leggi:

«non-conformità».

A pagina 57, articolo 14, paragrafo 1:

anziché:

«rettificare»,

leggi:

«correggere».