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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.052.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2012/113/UE |
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2012/114/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2012/115/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 612] ( 1 ) |
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2012/116/UE |
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2012/117/UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2012
concernente la conclusione di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2012/113/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello dell’Unione. |
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(2) |
In conformità della decisione 2011/663/UE del Consiglio (1), l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2) («accordo») è stato firmato e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua conclusione. |
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(3) |
È opportuno l’approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (3) («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell’Unione, la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. LIDEGAARD
(1) GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 1.
(2) GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 2.
(3) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 2, assieme alla decisione relativa alla firma.
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2012
concernente la posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio relativamente alla richiesta di deroga all’OMC per ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall’Unione europea al Pakistan
(2012/114/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione è attualmente impegnata nel processo di adozione della legislazione per la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome al Pakistan. In assenza di una deroga agli obblighi dell’Unione di cui all’articolo I, paragrafo 1, e all’articolo XIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), il trattamento previsto da detto regime delle preferenze commerciali autonome andrebbe, nella misura necessaria, obbligatoriamente esteso a tutti gli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto opportuno chiedere, nella misura necessaria, una deroga all’articolo I, paragrafo 1, e all’articolo XIII del GATT 1994 ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. |
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(2) |
L’Unione ha presentato una domanda di deroga il 18 novembre 2010 e poi una versione modificata il 26 ottobre 2011 e il 19 gennaio 2012, e il Consiglio generale dell’OMC dovrà deliberare in merito. |
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(3) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione relativa a tale richiesta che l’Unione adotterà in sede di Consiglio generale dell’OMC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l’Unione adotterà in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio è favorevole a una deroga dell’OMC relativa a ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall’Unione europea al Pakistan.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
M. LIDEGAARD
REGOLAMENTI
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 160/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2012
recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro. |
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(2) |
L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1o marzo 2012. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato. |
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(4) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento. |
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(5) |
A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
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(6) |
È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento. |
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(7) |
Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l'aiuto unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Di conseguenza, è necessario prevedere una deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(8) |
A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(9) |
A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il contraente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino. |
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(10) |
A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell'ammasso del burro, i controlli di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all'articolo citato. |
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(11) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti. Esso disciplina altresì la protezione dei dati personali. |
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(12) |
In base al regolamento (CE) n. 792/2009, l'obbligo di utilizzare i sistemi di informazione previsti dal medesimo regolamento deve essere stabilito dai regolamenti che impongono un obbligo di notifica specifico. |
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(13) |
Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
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(14) |
Si ritiene che gli obblighi di notifica relativi all'ammasso privato di burro possano essere adempiuti tramite tale sistema in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare gli obblighi imposti dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008. |
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(15) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al termine del periodo di ammasso contrattuale. |
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(16) |
Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato per il burro salato e non salato di cui all'articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a decorrere dal 1o marzo 2012.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 2
L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.
2. Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
3. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo, imposto all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
4. In deroga all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all'ammasso durante l'intero periodo di svincolo dall'ammasso che va dall'agosto 2012 al febbraio 2013.
Articolo 4
1. L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:
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— |
14,88 EUR per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di magazzinaggio, |
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— |
0,26 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale. |
2. L'entrata all'ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o marzo e il 15 agosto 2012. Lo svincolo dall'ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2012. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso o al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo all'anno di entrata in magazzino.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.
Articolo 5
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
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a) |
entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008; |
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b) |
entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008. |
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso scade il 28 febbraio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 161/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2012
recante misure di emergenza per la protezione degli stock di eglefino nelle acque della Scozia occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca deve prevedere misure coerenti in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, fra cui misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non-bersaglio. |
|
(2) |
Al fine di tutelare le specie: merluzzo bianco, eglefino, merlano, il punto 6.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1288/2009 (3) e dal regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce nella zona CIEM VI a una zona in cui le attività di pesca sono vietate (di seguito denominata «le acque della Scozia occidentale»). |
|
(3) |
In deroga a tale divieto, i punti 6.5 e 6.6 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 consentono rispettivamente la pesca dello scampo e la pesca con reti da traino, ciancioli a strascico o attrezzi simili purché siano rispettate determinate condizioni, in particolare l’obbligo che non più di una certa percentuale delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano. |
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(4) |
Scopo di tale condizione era quello di ridurre la mortalità per pesca di questi tre stock nella loro area di distribuzione, impedendo la cattura di specie bersaglio. |
|
(5) |
Le prove documentali e i pareri che la Commissione ha ricevuto dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) hanno evidenziato che avvenivano rigetti in mare causati dall’imposizione di norme sulla composizione delle catture nella zona CIEM VIa. |
|
(6) |
Il CIEM ritiene che gli stock di eglefino nella zona CIEM VIa siano al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, tuttavia ritiene anche che il recente reclutamento superiore alla media contribuirà a un aumento della biomassa riproduttiva. |
|
(7) |
La costante crescita di queste classi di età significa che questi pesci stanno ora entrando nella zona di pesca. L’imposizione di norme sulla composizione delle catture avrà come risultato ulteriori aumenti dei rigetti in mare di questo stock, volti a soddisfare gli obblighi di sbarco delle catture prima che contribuiscano alla produzione futura. L’eliminazione della biomassa riproduttiva per uno stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza rappresenta una grave minaccia per la ricostituzione e la sostenibilità a lungo termine di tale stock. Continuando ad applicare le norme sulla composizione delle catture si controllano gli sbarchi, non le catture. Indipendentemente da un’eventuale modifica delle quote, l’attuale abbondanza crescente di stock di eglefino causerà un aumento continuo dei livelli dei rigetti in mare indotti dalla normativa. |
|
(8) |
A partire dal febbraio 2012 l’ampliamento delle possibilità di pesca degli stock di eglefino nella zona CIEM VIa comporterà un aumento della pressione sulle risorse ittiche. Ogni sforzo volto a utilizzare le possibilità di pesca 2012 comporterà un aumento del tasso di mortalità di qualsiasi specie catturata insieme all’eglefino, in particolare il merlano e il merluzzo bianco. |
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(9) |
Poiché la pesca principale dell’eglefino si svolge a partire da febbraio, è necessario introdurre modifiche immediate intese a impedire rigetti eccessivi. |
|
(10) |
Il proseguimento e l’incremento dei rigetti di stock di eglefino avranno un’incidenza sulla ricostituzione e la produzione futura. Massimizzare le possibilità di pesca minaccia la sostenibilità di altri stock. Esiste il pericolo di provocare ulteriori crolli di questi stock, come conseguenza dell’elevata mortalità da pesca. |
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(11) |
Lo squilibrio tra gli obblighi di sbarco e le catture accessorie inevitabili di eglefino aumenterà considerevolmente nel 2012. È pertanto necessario sospendere immediatamente le norme in materia di composizione delle catture per quanto riguarda l’eglefino al fine di impedire una grave minaccia alla ricostituzione di tale specie nelle acque della Scozia occidentale e prevenire una pressione ulteriore sulle risorse di altri stock, consentendo nel contempo un uso razionale delle possibilità di pesca del 2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel periodo di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l’eglefino non si applicano le percentuali di composizione delle catture di cui ai punti 6.5(iii) e 6.6(ii) della parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 25 agosto 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 162/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
107,2 |
|
JO |
75,8 |
|
|
MA |
79,0 |
|
|
TN |
93,9 |
|
|
TR |
95,1 |
|
|
ZZ |
90,2 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
134,1 |
|
MA |
94,2 |
|
|
TR |
156,1 |
|
|
ZZ |
128,1 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
66,1 |
|
TR |
138,4 |
|
|
ZZ |
102,3 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
50,2 |
|
IL |
74,0 |
|
|
MA |
52,2 |
|
|
TN |
48,6 |
|
|
TR |
72,2 |
|
|
ZZ |
59,4 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
128,4 |
|
MA |
88,3 |
|
|
ZZ |
108,4 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
83,5 |
|
IL |
111,6 |
|
|
MA |
102,7 |
|
|
TR |
62,7 |
|
|
ZZ |
90,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
74,4 |
|
TR |
57,7 |
|
|
ZZ |
66,1 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
136,5 |
|
CL |
98,4 |
|
|
CN |
90,6 |
|
|
MK |
29,3 |
|
|
US |
146,9 |
|
|
ZZ |
100,3 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
108,4 |
|
CL |
96,2 |
|
|
CN |
48,2 |
|
|
US |
127,1 |
|
|
ZA |
87,7 |
|
|
ZZ |
93,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
|
24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 163/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
124,1 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
140,1 |
0 |
AR |
|
133,6 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
285,6 |
4 |
AR |
|
223,3 |
23 |
BR |
||
|
322,7 |
0 |
CL |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
222,0 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
315,3 |
0 |
BR |
|
415,6 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli essiccati |
314,4 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
337,5 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
306,1 |
0 |
BR |
|
353,6 |
0 |
CL |
||
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
522,3 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
DECISIONI
|
24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2012
recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
[notificata con il numero C(2012) 612]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/115/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l'articolo 41, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE prevede che gli Stati membri, nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2020, possano elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo a determinati impianti di combustione, che contempli le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano deve contemplare solo le emissioni di ossido di azoto. |
|
(2) |
Gli impianti di combustione che rientrano nel piano nazionale transitorio possono essere esentati dall’obbligo di rispettare, per gli inquinanti soggetti al piano, i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, oppure, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’articolo 31. |
|
(3) |
Per garantire un'attuazione uniforme dell'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE, occorre adottare disposizioni di esecuzione. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Impianti di combustione da includere nei piani nazionali transitori
In conformità delle modalità che figurano nella parte 1 dell'allegato della presente decisione, il piano nazionale transitorio comprende unicamente gli impianti di combustione interi disciplinati dal capo III della direttiva 2010/75/UE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, e delle norme di aggregazione di cui all'articolo 29 della medesima direttiva.
Articolo 2
Contenuto dei piani nazionali transitori
1. Ciascun piano nazionale transitorio contiene le seguenti informazioni in conformità della parte 2 dell'allegato della presente decisione:
|
a) |
un elenco di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel piano, con tutte le informazioni utili sulle caratteristiche operative; |
|
b) |
il contributo calcolato di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione per il 2016 e il 2019; |
|
c) |
una tabella indicante i massimali di emissione per ciascuno degli inquinanti contemplati dal piano per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e per il primo semestre del 2020; |
|
d) |
il calcolo dettagliato dei suddetti massimali di emissione. |
Il piano nazionale transitorio contiene inoltre le seguenti informazioni:
|
a) |
descrizione delle modalità mediante cui l'attuazione del piano è monitorata e comunicata alla Commissione; |
|
b) |
elenco delle misure da attuare per garantire che tutti gli impianti di combustione ricompresi nel piano rispettino, entro il 1o luglio 2020, i valori limite di emissione applicabili stabiliti nell'allegato V della direttiva 2010/75/UE. |
2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano il modello che figura nell'appendice A, tabella A.1, dell'allegato della presente decisione.
Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli Stati membri utilizzano il modello che figura nell'appendice B, tabella B.3, dell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Fissazione dei massimali di emissione nei piani nazionali transitori
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, i massimali di emissione sono calcolati in base ai metodi indicati nella sezione 3 dell'allegato della presente decisione.
2. Gli Stati membri utilizzano il modello che figura nell'appendice B, tabella B.1, dell'allegato della presente decisione per presentare i valori limite di emissione e i gradi minimi di desolforazione pertinenti, il contributo calcolato di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione per il 2016 e la somma dei massimali di emissione per il 2016.
Nei seguenti casi gli Stati membri riportano, nella colonna «Osservazioni» del modello, informazioni supplementari sui valori limite di emissione applicati per il calcolo:
|
a) |
qualora siano stati applicati valori limite di emissione riportati in nota alle tabelle C.1 e C.2, nell'appendice C dell'allegato della presente decisione; |
|
b) |
qualora gli impianti siano alimentati con vari tipi di combustibili o consistano in un insieme di vari tipi di impianti. |
3. Gli Stati membri utilizzano il modello che figura nell'appendice B, tabella B.2, dell'allegato della presente decisione, per presentare i valori limite di emissione e i gradi minimi di desolforazione pertinenti, il contributo calcolato di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione per il 2019 e la somma dei massimali di emissione per il 2019.
Nei seguenti casi gli Stati membri riportano, nella colonna «Osservazioni» del modello, informazioni supplementari sui valori limite di emissione utilizzati per il calcolo:
|
a) |
qualora siano stati applicati valori limite di emissione riportati in nota alle tabelle D.1 e D.2, nell'appendice D dell'allegato della presente decisione; |
|
b) |
qualora gli impianti siano alimentati con vari tipi di combustibili o consistano in un insieme di vari tipi di impianti. |
Articolo 4
Attuazione del piano nazionale transitorio
In conformità dell'articolo 32, paragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva 2010/75/UE, uno Stato membro può attuare il proprio piano nazionale transitorio soltanto dopo che è stato approvato della Commissione.
Articolo 5
Modifiche successive al piano nazionale transitorio
1. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consenta di individuare le eventuali modifiche apportate agli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio che possono incidere sui massimali di emissione applicabili.
2. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche successive apportate al piano che incidono sui massimali di emissione applicabili, in conformità della parte 4 dell'allegato della presente decisione.
Articolo 6
Controllo della conformità, provvedimenti correttivi e comunicazione alla Commissione
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, le autorità competenti monitorano le emissioni di ossido di azoto, anidride solforosa e polveri di ciascun impianto di combustione contemplato nel piano nazionale transitorio, verificando i dati relativi al monitoraggio o i calcoli presentati dai gestori degli impianti di combustione.
2. Gli Stati membri garantiscono che le emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri prodotte dagli impianti di combustione contemplati nel piano nazionale transitorio siano limitate a un livello tale da consentire il rispetto dei massimali di emissione. Laddove sussista il rischio di inosservanza dei massimali di emissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per evitare che le emissioni superino tali massimali.
3. Gli Stati membri che attuano un piano nazionale transitorio comunicano alla Commissione ogni anno, entro un termine di dodici mesi, i dati impianto per impianto elencati all'articolo 72, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, per tutti gli impianti di combustione contemplati nel piano.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
ALLEGATO
1. Impianti di combustione da includere nel piano nazionale transitorio
Non rientrano nel piano nazionale transitorio le parti di impianti di combustione (ad esempio, una o più unità singole di combustione che hanno un camino in comune con altre unità o che sono installate secondo quanto indicato nell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE) (1).
Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2010/75/UE, tra gli impianti di combustione contemplati da detta disposizione rientrano anche gli impianti che non sono gestiti da un gestore di raffineria, ma sono situati all'interno della raffineria e sono alimentati con i combustibili di cui alla medesima disposizione.
Non rientrano nel piano nazionale transitorio gli impianti di combustione che in qualsiasi momento dell'applicazione del piano saranno disciplinati dalle disposizioni del capo IV della direttiva 2010/75/UE riguardanti gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.
2. Dati relativi agli impianti di combustione da includere nel piano nazionale transitorio
Il piano nazionale transitorio include un elenco di tutti gli impianti di combustione da esso contemplati e tutti i dati riguardanti tali impianti che sono stati utilizzati per calcolare i massimali di emissione.
I dati impianto per impianto da riportare nel piano riguardano la potenza termica nominale totale, i combustibili utilizzati e le caratteristiche operative di ciascun impianto di combustione nel periodo di attuazione del piano nazionale transitorio.
Di seguito si indicano i dati minimi da includere nel piano nazionale transitorio per ciascun impianto di combustione da esso contemplato:
|
1) |
nome e ubicazione dell'impianto di combustione (2); |
|
2) |
data di rilascio della prima autorizzazione per l'impianto di combustione; |
|
3) |
data di presentazione della domanda di prima autorizzazione dell'impianto di combustione, insieme alla data della prima messa in funzione dell'impianto di combustione.
|
|
4) |
ogni aumento di almeno 50 MW della potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione, effettuato tra il 27 novembre 2002 e il 31 dicembre 2010 (con indicazione della capacità aggiunta in MW) (3); |
|
5) |
potenza termica nominale totale (MW) di ciascun impianto di combustione al 31 dicembre 2010; |
|
6) |
numero annuo di ore operative (4) di ciascun impianto di combustione, espresso come media del periodo 2001-2010.
|
|
7) |
(eventuali) inquinanti per i quali l'impianto di combustione interessato non è contemplato nel piano nazionale transitorio) (5); |
|
8) |
quantità di combustibile utilizzato (TJ/anno), espressa come media del periodo 2001-2010, ripartita in base a 6 tipi di combustibili: carbon fossile, lignite, biomassa, altri combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi (6); |
|
9) |
portata media annua degli scarichi gassosi (Nm3/anno), espressa come media del periodo 2001-2010 (7).
|
|
10) |
quantità di zolfo utilizzata tramite combustibili solidi indigeni (9) (tonnellate S/anno), espressa come media del periodo 2001-2010.
|
Qualora gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio siano turbine a gas o motori a gas, ciò deve essere esplicitamente indicato nel piano nazionale transitorio.
3. Come determinare i massimali di emissione
3.1. Metodo di calcolo del contributo di ogni singolo impianto di combustione ai massimali di emissione per il 2016 e il 2019
3.1.1. Caso generale
Per determinare i massimali di emissione applicabili a un inquinante per gli anni 2016 e 2019, si calcola il contributo di ciascun impianto di combustione espresso in tonnellate annue (tpa), applicando la seguente equazione:
Contributo al massimale (tpa) = portata degli scarichi gassosi (Nm3pa) × VLE (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9
dove s'intende per:
|
— |
«portata degli scarichi gassosi», la portata volumetrica di scarichi gassosi espressa in metri cubi annui (Nm3pa), calcolata come media del periodo 2001-2010. È espressa in condizioni standard di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa), al pertinente tenore di ossigeno di riferimento (ossia, lo stesso utilizzato per il valore limite di emissione — VLE), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, |
|
— |
«VLE», il valore limite di emissione pertinente per l'inquinante, espresso in mg/Nm3, considerando un tenore di ossigeno per volume del 6 % dello scarico gassoso per i combustibili solidi, del 3 % per i combustibili liquidi e gassosi (per gli impianti di combustione diversi dalle turbine a gas o dai motori a gas) e del 15 % per le turbine a gas e i motori a gas. |
La spiegazione dettagliata di come determinare i valori limite di emissione per il calcolo dei massimali di emissione relativi agli anni 2016 e 2019 figura ai punti 3.2 e 3.3.
3.1.2. Caso specifico di impianti alimentati con vari tipi di combustibili e/o costituiti da vari tipi di impianti
L'equazione riportata nel punto 3.1.1 non può essere utilizzata per gli impianti di combustione alimentati con vari tipi di combustibili nel periodo 2001-2010 (contemporaneamente o meno) o costituiti da vari tipi di impianti.
Tali impianti di combustione richiedono l'applicazione di valori limite di emissione diversi e/o condizioni di riferimento diverse per il calcolo del loro contributo ai massimali di emissione. Si applica quindi il seguente metodo.
Contributo al massimale (tpa) = Σ [Portata degli scarichi gassosi (Nm3pa) × VLE (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9]
Questa equazione implica che, per ciascun tipo di combustibile utilizzato nel periodo 2001-2010, la media annua del volume di scarichi gassosi (Nm3 annui) è moltiplicata per il valore limite di emissione pertinente (che corrisponde alla potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione). Si sommano poi i prodotti di queste moltiplicazioni per tutti i tipi di combustibili utilizzati.
Occorre prestare attenzione a che, per ciascun tipo di combustibile, il volume degli scarichi gassosi e il valore limite di emissione moltiplicati tra loro siano espressi allo stesso tenore di ossigeno di riferimento.
Lo stesso metodo si applica nei casi in cui, nel periodo 2001-2010, tenuto conto dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE, un impianto di combustione unico era costituito da un insieme di vari tipi di impianti, come ad esempio:
|
— |
una o più turbine a gas combinate con uno o più altri tipi di impianti di combustione, |
|
— |
uno o più motori a gas combinati con uno o più altri tipi di impianti di combustione. |
3.1.3. Grado minimo di desolforazione (MDR)
L'equazione di cui al punto 3.1.1 non può essere utilizzata per gli impianti di combustione alimentati con combustibile solido indigeno (10), i quali, a causa delle caratteristiche di questo combustibile, non possono rispettare i valori limite di emissione pertinenti stabiliti per l'anidride solforosa nella direttiva 2010/75/UE.
Per tali impianti il calcolo del contributo al massimale di emissione relativo all'anidride solforosa può basarsi, invece che sui valori limite di emissione per l'anidride solforosa, sull'applicazione dei gradi minimi di desolforazione pertinenti (11).
In tal caso, il contributo dell'impianto di combustione ai massimali di emissione di anidride solforosa espresso in tonnellate annue (tpa) è calcolato applicando la seguente equazione:
Contributo al massimale di SO2 (tpa) = input di zolfo (tpa) × (1 – (MDR/100)) × 2
dove s'intende per:
|
— |
«input di zolfo», la quantità annuale di zolfo (S) contenuta in un combustibile solido indigeno che è stato utilizzato nell'impianto di combustione, espressa in tonnellate annue (tpa) come media nel periodo 2001-2010; |
|
— |
«MDR», il grado minimo di desolforazione pertinente, espresso in percentuale. |
La spiegazione dettagliata di come determinare il grado minimo di desolforazione pertinente per il calcolo dei massimali di emissione relativi agli anni 2016 e 2019 figurano nei punti 3.2 e 3.3.
3.2. Valori limite di emissione e gradi minimi di desolforazione pertinenti per il calcolo dei massimali di emissione relativi al 2016
L'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, dispone che il massimale di emissione per l'anno 2016 sia calcolato in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui agli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE), oppure, se del caso, in base al grado minimo di desolforazione di cui all'allegato III della stessa. Il calcolo dei massimali di emissione per il 2016 si basa pertanto sui valori limite di emissione e sugli MDR pertinenti che saranno di applicazione il 1o gennaio 2016 all'impianto di combustione interessato, a norma della direttiva 2001/80/CE, tenuto conto delle seguenti disposizioni (12).
I valori limite di emissione e gli MDR sono determinati in base alla potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione al 31 dicembre 2010, al/i tipo/i di combustibile utilizzato/i e al numero annuo di ore operative espresse come media nel periodo 2001-2010. Qualora un impianto di combustione sia ampliato di almeno 50MW nel periodo compreso tra il 27 novembre 2002 e il 31 dicembre 2010, si applicano le norme per il calcolo dei valori limite di emissione pertinenti di cui all'articolo 10 della direttiva 2001/80/CE.
Per quanto concerne tutte le turbine a gas incluse nel piano nazionale transitorio, il valore limite di emissione pertinente per gli ossidi di azoto è quello che figura nell'allegato VI, parte B, della direttiva 2001/80/CE, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera j), della medesima.
Poiché la direttiva 2001/80/CE non stabilisce alcun valore limite di emissione per i motori a gas, il valore limite di emissione pertinente per gli ossidi di azoto è quello stabilito nell'allegato V, parte 1, della direttiva 2010/75/UE.
Per gli impianti di combustione che hanno utilizzato diversi tipi di combustibili nel periodo 2001-2010, si elencano i valori limite di emissione pertinenti per ciascun combustibile. Il punto 3.1.2 illustra nel dettaglio il metodo da utilizzare per calcolare il contributo di ciascuno di questi impianti ai massimali di emissione.
La direttiva 2001/80/CE consente a taluni impianti di combustione che funzionano meno di 1 500 ore (come media mobile su un periodo di cinque anni) di rispettare valori limite di emissione meno severi. Questi ultimi possono essere utilizzati per calcolare il contributo di un singolo impianto al massimale di emissione relativo al 2016 soltanto se la media delle ore operative per l'impianto nel periodo 2001-2010 è inferiore a 1 500 ore annue.
Le tabelle C.1, C.2 e C.3, che figurano nell'appendice C del presente allegato, presentano un quadro dei valori limite di emissione pertinenti di cui agli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE e degli MDR pertinenti stabiliti nell'allegato III della medesima direttiva (13).
3.3. Valori limite di emissione e gradi minimi di desolforazione pertinenti per il calcolo dei massimali di emissione relativi al 2019
L'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE dispone che i massimali di emissione per l'anno 2019 siano calcolati in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui all'allegato V, parte 1, della medesima direttiva oppure, se del caso, ai gradi di desolforazione pertinenti di cui all'allegato V, parte 5, della stessa. Il calcolo dei massimali di emissione per il 2019 si basa pertanto sui valori limite di emissione e sugli MDR pertinenti che saranno applicabili il 1o gennaio 2019 all'impianto di combustione interessato, a norma della direttiva 2010/75/UE.
I valori limite di emissione e gli MDR sono determinati in base alla potenza termica nominale totale dell'intero impianto di combustione al 31 dicembre 2010, al/i tipo/i di combustibile utilizzato/i e al numero annuo di ore operative espresse come media nel periodo 2001-2010.
Le tabelle D.1, D.2 e D.3, che figurano nell'appendice D del presente allegato, presentano un quadro dei valori limite di emissione pertinenti di cui all'allegato V, parte 1, della direttiva 2010/75/UE e degli MDR pertinenti stabiliti nell'allegato V, parte 5, della stessa.
Per gli impianti di combustione che hanno utilizzato diversi tipi di combustibili nel periodo 2001-2010, si elencano i valori limite di emissione pertinenti per ciascun combustibile. Il punto 3.1.2 illustra nel dettaglio il metodo da utilizzare per calcolare il contributo di ciascuno di questi impianti ai massimali di emissione.
La direttiva 2010/75/UE consente a taluni impianti di combustione che funzionano meno di 1 500 ore (come media mobile su un periodo di cinque anni) di rispettare valori limite di emissione meno severi. Questi ultimi possono essere utilizzati per calcolare il contributo di un impianto al massimale di emissione relativo al 2019 soltanto se la media delle ore operative dell'impianto nel periodo 2001-2010 è inferiore a 1 500 ore annue.
3.4. Calcolo dei massimali di emissione
3.4.1. Calcolo dei massimali di emissione per il 2016 e il 2019
Per gli anni 2016 e 2019 il totale dei massimali di emissione per inquinante è determinato sommando i contributi di ciascun impianto ai rispettivi massimali di emissione.
|
|
massimale2016 (tpa) = Σ [contributo del singolo impianto al massimale 2016] |
|
|
massimale2019 (tpa) = Σ [contributo del singolo impianto al massimale 2019] |
3.4.2. Calcolo dei massimali di emissione per il 2017, 2018 e 2020
I massimali per l'anno 2017 (massimale2017) sono calcolati applicando la seguente equazione:
I massimali per l'anno 2018 (massimale2018) sono calcolati applicando la seguente equazione:
I massimali per il primo semestre del 2020 (massimale2020) corrispondono alla metà dei massimali del 2019:
4. Modifiche successive ai piani nazionali transitori
Gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
|
a) |
gli impianti di combustione che scelgono di beneficiare della deroga relativa all'arco di vita limitato, in conformità dell'articolo 33 della direttiva 2010/75/UE.
|
|
b) |
gli impianti di combustione chiusi (ossia gli impianti che hanno definitivamente cessato di funzionare) o quelli la cui potenza termica nominale totale è ridotta a un livello inferiore a 50 MW; |
|
c) |
gli impianti di combustione che iniziano il coincenerimento dei rifiuti dopo il 31 dicembre 2015 e che rientreranno pertanto nel campo d'applicazione del capo IV della direttiva 2010/75/UE.
|
Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri non hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione le seguenti informazioni, dal momento che le modifiche successive alle quali tali informazioni si riferiscono non dovrebbero incidere sui massimali di emissione applicabili:
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— |
riduzione o aumento della potenza termica nominale totale dopo il 31 dicembre 2010 (eccettuata la riduzione della potenza a un livello inferiore a 50 MW), |
|
— |
riduzione o aumento del numero di ore operative annue dopo il 2010, |
|
— |
modifica dell'uso dei combustibili (tipo, quantità) apportata dopo il 2010 (eccettuato il passaggio alla combustione di rifiuti, per cui l'impianto sarebbe considerato un impianto di coincenerimento dei rifiuti comportandone l'esclusione dal piano nazionale transitorio). |
Le modifiche che incidono sul nome dell'impianto (dovute, ad esempio, al cambiamento di gestore) sono comunicate tramite gli inventari delle emissioni che gli Stati membri devono presentare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della presente decisione e dell'articolo 72, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.
(1) Lo stesso vale per gli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2010/75/UE. Ne consegue che una parte di un impianto di combustione non può essere disciplinata dalle disposizioni di detti articoli, se un'altra parte, o altre parti, dello stesso impianto rientrano nel piano nazionale transitorio.
(2) Così come figurano negli inventari delle emissioni compilato a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).
(3) Questo dato è necessario per determinare i valori limite di emissione pertinenti al 1o gennaio 2016, come previsto dall'articolo 10 della direttiva 2001/80/CE.
(4) Con il termine «ore operative» s'intende il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio e di arresto.
(5) Ad esempio, le turbine a gas possono essere contemplate dal piano nazionale transitorio solo in termini di emissioni di NOx. Altri impianti possono essere contemplati dal piano nazionale transitorio per alcuni inquinanti ed essere soggetti ai valori limite di emissione di cui all'allegato V della direttiva 2010/75/UE per altri inquinanti.
(6) Per gli impianti di combustione che, in qualsiasi momento nel periodo 2001-2010, hanno coincenerito rifiuti [diversi dai rifiuti che costituiscono la «biomassa» secondo la definizione contenuta nell'articolo 3, paragrafo 31, lettera b), della direttiva 2010/75/UE ed erano quindi disciplinati dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incerenimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91)], la quantità di rifiuti bruciati nel suddetto periodo non è qui contemplata.
(7) Cfr. punto 3.1.1 del presente allegato riguardante le condizioni di riferimento applicabili.
(8) Cfr. punto 3.1.2 del presente allegato.
(9) Con il termine «combustibile solido indigeno» s'intende un combustibile solido presente in natura impiegato per alimentare un impianto di combustione specificamente concepito per tale combustibile ed estratto a livello locale.
(10) Ciò vale per gli impianti di combustione alimentati con combustibile solido indigeno nel periodo 2001-2010.
(11) Per «grado di desolforazione» s'intende il rapporto per un determinato periodo di tempo tra la quantità di zolfo non rilasciata nell'atmosfera da un impianto di combustione e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile solido introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata nell'impianto per lo stesso periodo di tempo.
(12) Il fatto che un impianto sia incluso in un piano nazionale di riduzione delle emissioni, a titolo dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE, non incide sui valori limite di emissione pertinenti per il calcolo dei massimali di emissione.
(13) Detto quadro non è esaustivo. In particolare, non contempla le situazioni in cui un impianto è stato ampliato di almeno 50 MW tra il 27 novembre 2002 e il 31 dicembre 2010, nel qual caso sono pertinenti anche i valori limite di emissione di cui agli allegati da III a VII, rispettive parti B, della direttiva 2001/80/CE (applicazione dell'articolo 10 della direttiva 2001/80/CE).
Appendice A
Tabella A.1.
Modello per l'elenco degli impianti di combustione da includere nel piano nazionale transitorio
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Numero |
Nome impianto |
Ubicazione impianto (indirizzo) |
Data di presentazione della domanda di prima autorizzazione per l'impianto e data della prima messa in servizio dell'impianto |
OPPURE Data di rilascio della prima autorizzazione dell'impianto |
Ogni ampliamento di almeno 50 MW della potenza termica nominale totale dell'impianto di combustione effettuato tra il 27 novembre 2002 e il 31 dicembre 2010 (ampliamento totale in MW) |
Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW) |
Quantità annua di ore operative (media 2001-2010) |
Inquinante/i (SO2, NOx, polveri) per cui l'impianto NON è contemplato nel piano nazionale transitorio |
|
A |
I |
J |
K |
L |
M |
|||||
|
Numero |
Indicare se l'impianto è una turbina a gas o un motore a gas |
Quantità annua di combustibile utilizzato (media 2001-2010) |
Portata media annua degli scarichi gassosi (media 2001-2010) |
Quantità media di S contenuta nei combustibili solidi indigeni utilizzati che è stata introdotta nell'impianto di combustione (media 2001-2010) |
Fattore/i di conversione utilizzato/i nel caso in cui la portata degli scarichi gassosi sia stata calcolata in base al consumo di combustibile (per tipo di combustibile) |
|||||
|
(TJ/anno) |
(Nm3/a) |
(tpa) |
(Nm3/GJ) |
|||||||
|
|
|
carbon fossile |
lignite |
biomassa |
altri combustibili solidi |
combustibili liquidi |
combustibili gassosi |
|
|
|
Appendice B
Tabella B.1.
Modello per il calcolo dei massimali di emissione per il 2016
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Numero |
Nome |
Tenore di ossigeno di riferimento |
VLE pertinente per SO2 |
Grado di desolforazione pertinente |
Contributo dell'impianto al massimale di SO2 per il 2016 |
VLE pertinente di NOx |
Contributo dell'impianto al massimale di NOx per il 2016 |
VLE pertinente per le polveri |
Contributo dell'impianto al massimale di polveri per il 2016 |
Osservazioni |
|
(%) |
(mg/Nm3) |
(se del caso) |
(tpa) |
(mg/Nm3) |
(tpa) |
(mg/Nm3) |
(tpa) |
|||
|
(dati per singolo impianto) |
||||||||||
|
SOMMA |
|
|
|
|
MASSIMALE TOTALE SO2 |
|
MASSIMALE TOTALE NOx |
|
MASSIMALE TOTALE polveri |
|
Tabella B.2.
Modello per il calcolo dei massimali di emissione per il 2019
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Numero |
Nome |
Tenore di ossigeno di riferimento |
VLE pertinente per SO2 |
Grado di desolforazione pertinente |
Contributo dell'impianto al massimale di SO2 per il 2019 |
VLE pertinente di NOx |
Contributo dell'impianto al massimale di NOx per il 2019 |
VLE pertinente per le polveri |
Contributo dell'impianto al massimale di polveri per il 2019 |
Osservazioni |
|
(%) |
(mg/Nm3) |
(se del caso) |
(tpa) |
(mg/Nm3) |
(tpa) |
(mg/Nm3) |
(tpa) |
|||
|
(dati per singolo impianto) |
||||||||||
|
SOMMA |
|
|
|
|
MASSIMALE TOTALE SO2 |
|
MASSIMALE TOTALE NOx |
|
MASSIMALE TOTALE polveri |
|
Tabella B.3.
Quadro dei massimali di emissione
|
(tonnellate annue) |
|||||
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (1 gen-30 giu) |
|
SO2 |
|
|
|
|
|
|
NOx |
|
|
|
|
|
|
Polveri |
|
|
|
|
|
Appendice C
Tabella C.1.
Valori limite di emissione pertinenti per il calcolo dei singoli contributi ai massimali di emissione relativi al 2016 per gli impianti di combustione diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas
|
Inquinante |
Tipo di carburante |
VLE (mg/Nm3) |
|||
|
50-100 MW |
> 100-300 MW |
> 300-500 MW |
> 500 MW |
||
|
SO2 |
Solido |
2 000 |
da 2 000 a 400 (scala lineare) (nota 1) |
400 |
|
|
Liquido |
1 700 |
1 700 a 400 (scala lineare) |
400 |
||
|
Gassoso |
35 in generale 5 per il gas liquefatto 800 per il gas da forno a coke e il gas d'altoforno |
||||
|
NOx (nota 6) |
Solido (nota 2) |
600 |
200 (nota 3) |
||
|
Liquido |
450 |
400 |
|||
|
Gassoso |
300 |
200 |
|||
|
polveri |
Solido |
100 |
50 (nota 4) |
||
|
Liquido |
50 (nota 5) |
||||
|
Gassoso |
5 in generale 10 per il gas d'altoforno 50 per i gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere utilizzati altrove |
||||
Il tenore d'ossigeno di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.
Note
|
1. |
800 mg/Nm3 per gli impianti con una potenza termica nominale superiore o pari a 400 MW, che non funzionano più di 1 500 ore all'anno |
|
2. |
1 200 mg/Nm3 per gli impianti che nei 12 mesi precedenti al 1o gennaio 2001 per il loro funzionamento hanno utilizzato, e continuano ad utilizzare, combustibili solidi contenenti meno del 10 % di composti volatili |
|
3. |
450 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore all'anno |
|
4. |
100 mg/Nm3 per gli impianti che hanno ottenuto la licenza edilizia iniziale o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale prima del 1o luglio 1987 e che sono alimentati con combustibile solido, con un contenuto di calore inferiore a 5 800 kJ/kg, un contenuto di umidità superiore al 45 % in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60 % in peso e un contenuto di ossido di calcio superiore al 10 %. |
|
5. |
100 mg/Nm3 per gli impianti con una potenza termica nominale inferiore a 500 MW alimentati con combustibile liquido, con un contenuto di ceneri superiore a 0,06 % |
|
6. |
Per gli impianti ubicati nei dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madeira o isole Canarie, valgono i seguenti VLE: combustibili solidi in generale: 650 mg/Nm3; combustibili solidi contenenti meno del 10 % di composti volatili: 1 300 mg/Nm3; combustibili liquidi: 450 mg/Nm3; combustibili gassosi: 350 mg/Nm3 |
Tabella C.2.
Valori limite di emissione pertinenti per il calcolo dei singoli contributi ai massimali di emissione di NOx relativi al 2016 per le turbine a gas e i motori a gas
|
|
VLE per NOx (mg/Nm3) |
|
Motori a gas (alimentati da combustibili gassosi) |
100 |
|
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate dai seguenti combustibili: |
|
|
Gas naturale (nota 1) |
50 (Note 2 e 3) |
|
Combustibili gassosi diversi dal gas naturale |
120 |
|
Distillati leggeri e medi |
120 |
Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15 %.
Note
|
1. |
Gas metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti ed altri costituenti. |
|
2. |
75 mg/Nm3 nei casi seguenti (in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico base):
|
|
3. |
Per le turbine a gas a ciclo semplice che non rientrano in una delle categorie di cui alla nota 2, ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35 % (determinato alle condizioni ISO di carico base), il valore limite di emissione è pari a 50 × η/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas (alle condizioni ISO di carico base) espressa in percentuale. |
Tabella C.3.
Gradi minimi di desolforazione pertinenti per il calcolo dei singoli contributi ai massimali di emissione di SO2 relativi al 2016 nel caso di impianti di combustione alimentati da combustibili solidi indigeni che non possono rispettare i valori limite di emissione di SO2 di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE a causa delle caratteristiche di tali combustibili
|
Potenza termica nominale totale |
Grado minimo di desolforazione |
|
50-100 MW |
60 % |
|
> 100-300 MW |
75 % |
|
> 300-500 MW |
90 % |
|
> 500 MW |
94 % in generale 92 % per gli impianti in cui sia stato stipulato un contratto relativo alla messa a punto di un sistema di desolforazione degli scarichi gassosi o di iniezione di calcio, e i lavori di installazione dello stesso siano iniziati prima del 1o gennaio 2001 |
Appendice D
Tabella D.1.
Valori limite di emissione pertinenti per il calcolo dei singoli contributi ai massimali di emissione relativi al 2019 per gli impianti di combustione diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas
|
Inquinante |
Tipo di carburante |
VLE (mg/Nm3) |
|||
|
50-100 MW |
> 100-300 MW |
> 300-500 MW |
> 500 MW |
||
|
SO2 |
Carbone, lignite e altri combustibili solidi (nota 1) |
400 |
250 |
200 |
|
|
Biomassa (nota 1) |
200 |
||||
|
Torba (nota 1) |
300 |
200 |
|||
|
Liquido |
350 (nota 2) |
250 (nota 2) |
200 (nota 3) |
||
|
Gassoso |
35 in generale 5 per il gas liquefatto 400 per il gas a basso potere calorifico dei forni a coke 200 per il gas a basso potere calorifico di altoforno |
||||
|
NOx |
Carbone, lignite e altri combustibili solidi |
300 (note 4 e 5) |
200 (nota 5) |
200 (nota 6) |
|
|
Biomassa e torba |
300 (nota 5) |
250 (nota 5) |
200 (nota 5) |
200 (nota 6) |
|
|
Liquido |
450 |
200 (note 5 e 7) |
150 (note 5 e 7) |
150 (nota 3) |
|
|
Gas naturale (nota 8) |
100 |
||||
|
Altri gas |
300 |
200 |
|||
|
Polveri |
Carbone, lignite e altri combustibili solidi |
30 |
25 |
20 |
|
|
Biomassa e torba |
30 |
20 |
|||
|
Liquido |
30 |
25 |
20 |
||
|
Gassoso |
5 in generale 10 per i gas di altoforno 30 per i gas prodotti dalle acciaierie che possono essere utilizzati altrove |
||||
Il tenore d'ossigeno di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.
Note
|
1. |
800 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
|
2. |
850 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
|
3. |
400 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
|
4. |
450 mg/Nm3 per la combustione di lignite polverizzata |
|
5. |
450 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
|
6. |
450 mg/Nm3 per gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione prima del 1o luglio 1987 e che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
|
7. |
450 mg/Nm3 per gli impianti in installazioni chimiche che utilizzano residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale per il loro proprio consumo |
|
8. |
Gas metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti ed altri costituenti |
Tabella D.2.
Valori limite di emissione pertinenti per il calcolo dei singoli contributi ai massimali di emissione di NOx relativi al 2019 per le turbine a gas e i motori a gas
|
|
VLE per NOx (mg/Nm3) |
|
Motori a gas (alimentati da combustibili gassosi) |
100 |
|
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate dai seguenti combustibili: |
|
|
Gas naturale (nota 1) |
50 (note 2, 3 e 4) |
|
Combustibili gassosi diversi dal gas naturale |
120 (nota 5) |
|
Distillati leggeri e medi |
90 (nota 5) |
Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15 %.
Note
|
1. |
Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di inerti ed altri costituenti. |
|
2. |
75 mg/Nm3 nei casi seguenti (in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico base):
|
|
3. |
Per le turbine a gas a ciclo semplice che non rientrano in una delle categorie di cui alla nota 2, ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35 % (determinato alle condizioni ISO di carico base), il valore limite di emissione è pari a 50 × η/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas (alle condizioni ISO di carico base) espressa in percentuale. |
|
4. |
150 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
|
5. |
200 mg/Nm3 per gli impianti che non funzionano più di 1 500 ore operative all'anno |
Tabella D.3.
Gradi minimi di desolforazione pertinenti per il calcolo dei singoli contributi ai massimali di emissione di SO2 relativi al 2019 nel caso di impianti di combustione alimentati da combustibili solidi indigeni che non possono rispettare i valori limite di emissione di SO2 di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE a causa delle caratteristiche di tali combustibili
|
Potenza termica nominale totale |
Grado minimo di desolforazione |
|
50-100 MW |
80 % |
|
> 100-300 MW |
90 % |
|
> 300 MW |
96 % in generale 95 % per gli impianti alimentati da scisti bituminosi |
|
24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2012
che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi della specie Triticum durum Desf., della varietà Marialva, che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.)
[notificata con il numero C(2012) 1114]
(2012/116/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In Portogallo, il quantitativo disponibile di sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) della categoria «sementi certificate», di seconda riproduzione, della varietà Marialva, adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi alle prescrizioni della direttiva 66/402/CEE relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.) è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro. |
|
(2) |
La domanda di tali sementi non può essere soddisfatta con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le prescrizioni della direttiva 66/402/CEE. |
|
(3) |
Di conseguenza, occorre consentire al Portogallo di commercializzare sementi di tale varietà soggette a prescrizioni meno rigorose di quelle applicate alle sementi certificate, di seconda riproduzione, fino al 29 febbraio 2012 e fino a un quantitativo massimo di 130 tonnellate. |
|
(4) |
Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare il Portogallo di sementi della suddetta varietà raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali sementi. |
|
(5) |
È opportuno che il Portogallo svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato a norma della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest’ultima. |
|
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È opportuno consentire la commercializzazione nell’Unione di sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) della categoria «sementi certificate», di seconda riproduzione, della varietà Marialva, che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 2, lettera A, dell’allegato II, della direttiva 66/402/CEE, relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.).
Tuttavia, il tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.) consentito nelle sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) specificate al primo comma è di 45 semi in un campione del peso riportato nella colonna 4 dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE.
Tale autorizzazione è concessa per un quantitativo massimo totale di 130 tonnellate e per un periodo che termina il 29 febbraio 2012.
2. Oltre a soddisfare le prescrizioni relative all’etichettatura della direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale deve indicare che le sementi non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 2, lettera A, dell’allegato II di tale direttiva relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.).
Articolo 2
1. Ogni fornitore di sementi che intenda commercializzare le sementi di cui all’articolo 1, chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende commercializzare.
2. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, come previsto all’articolo 1, salvo qualora:
|
a) |
esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; |
|
b) |
considerate le informazioni di cui all’articolo 3, terzo comma, fornite dallo Stato membro coordinatore, il rilascio dell’autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1. |
Per quanto riguarda la lettera b), qualora il quantitativo massimo totale consenta l’autorizzazione soltanto di parte della quantità specificata nella domanda, lo Stato membro interessato può autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantità inferiore.
Articolo 3
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
Il Portogallo funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell’articolo 2 comunica immediatamente allo Stato coordinatore il quantitativo oggetto dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente a tale Stato membro se l’autorizzazione possa determinare il superamento del quantitativo massimo.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione a norma della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
|
24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2012
che fissa un calendario di massima delle principali decisioni relative all’attuazione del programma Galileo e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi di sviluppo e di dispiegamento del programma
(2012/117/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il quadro finanziario e giuridico del programma Galileo è stabilito dal regolamento (CE) n. 683/2008. Secondo tale regolamento, l’Unione europea è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei programmi e il sistema nato dal programma Galileo comprende una costellazione di satelliti e una rete di stazioni terrestri, distribuite ovunque nel mondo. |
|
(2) |
Una gestione integrata dei rischi quando si valuta l’attuazione del programma Galileo, presuppone che il gestore del programma prenda tempestivamente le decisioni più importanti (in merito ai costi, al calendario, alle prestazioni e/o ai rischi) e prenda in modo trasparente le decisioni restanti e possa attuarle. Si tratta delle decisioni relative alla realizzazione di infrastrutture terrestri nel quadro della fase di sviluppo e convalida e della fase di dispiegamento del programma. |
|
(3) |
La rete, sull’intero pianeta, delle stazioni terrestri del sistema nato dal programma Galileo, comprende, da un lato, 6 centri e una stazione e, dall’altro, 4 serie di stazioni cosiddette «distanti». |
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(4) |
I 6 centri e la stazione terrestre sono: i 2 centri, reciprocamente ridondanti, che controllano il funzionamento generale del sistema (in prosieguo: «centri di controllo» o «GCC» — Galileo Control Centres); il centro di sicurezza Galileo di cui all’articolo 16 del regolamento n. 683/2008, che vigila sulla sicurezza del sistema e dei servizi forniti, suddiviso per motivi di continuità di servizio (in prosieguo: «centro di sicurezza Galileo» o «GSMC» — Galileo Security Monitoring Center); il centro di servizi che funge da interfaccia tra il sistema, da una parte, e, dall’altra, gli utenti dei servizi aperti, il servizio commerciale e il servizio di salvaguardia della vita (in prosieguo: «centro di servizi GNSS» — Globale Navigation Satellite System o «GSC»); il centro che controlla la generazione delle informazioni necessarie al funzionamento del servizio di ricerca e salvataggio e che è l’interfaccia tra il sistema e l’organizzazione COSPAS-SARSAT (in prosieguo: «centro di servizi SAR»); il centro che, per conto dell’amministratore del programma e in modo indipendente dall’operatore, valuta la qualità dei servizi forniti e comunica alle comunità di utenti informazioni in materia di tempo e geodesia (in prosieguo: «centro delle prestazioni Galileo»); la stazione che permette di verificare la qualità dei segnali dei satelliti in orbita subito dopo il loro lancio (in prosieguo: «stazione di prova in orbita»). |
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(5) |
La scelta dell’ubicazione dei centri e delle stazioni terrà conto dell’eventuale presenza di impianti e attrezzature preesistenti, adeguati ai compiti assegnati, del rispetto dei requisiti di sicurezza propri a ciascun centro e stazione, dei vincoli tecnici e di bilancio di funzionamento nonché delle esigenze di sicurezza nazionale di ciascun Stato membro. |
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(6) |
Le 4 serie di stazioni cosiddette «distanti» sono: le stazioni di comando a distanza e di telemetria che, grazie a collegamenti «verso l’alto» e «verso il basso», svolgono il ruolo di congiunzione tra i satelliti e i 2 centri di controllo (in prosieguo: «stazioni TTC»); le stazioni di misurazione Galileo che, per permettere la fornitura di servizi, effettuano, da un lato, misurazioni di pseudodistanza e, dall’altro, raccolgono i segnali inviati dai satelliti per controllarne la qualità (in prosieguo: «stazioni GSS»); le stazioni di telecaricamento dei satelliti, che trasmettono ai satelliti i dati necessari alla fornitura dei servizi (in prosieguo: «stazioni ULS»); le stazioni che effettuano la raccolta dei dati necessari alla fornitura del servizio di ricerca e salvataggio (in prosieguo: «stazioni SAR»). |
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(7) |
La scelta del numero e dell’ubicazione delle stazioni distanti terrà conto dei vincoli geografici e tecnici legati a una distribuzione ottimale sull’intero pianeta, dell’eventuale presenza di impianti e attrezzature preesistenti, adeguati ai compiti assegnati, del rispetto dei requisiti di sicurezza propri a ciascuna stazione nonché delle esigenze di sicurezza nazionale di ciascun Stato membro. Poiché la scelta può essere modificata a seconda dell’avanzamento dei programmi, delle loro esigenze e del contesto logistico o politico, il numero e l’ubicazione delle stazioni remote ancora da realizzare possono essere dati solo a titolo indicativo. |
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(8) |
È perciò opportuno fissare gli stadi decisionali che sono determinanti per introdurre gli elementi della rete mondiale di stazioni terrestri del sistema nato dal programma Galileo. |
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(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 683/2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della presente decisione riproduce il calendario di massima delle principali decisioni relative all’attuazione del programma Galileo e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi di sviluppo e dispiegamento del programma di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 683/2008.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Calendario di massima delle principali decisioni relative all’attuazione del programma Galileo e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi di sviluppo e dispiegamento del programma di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 683/2008.
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Data |
Calendario di massima delle principali decisioni |
Tipo di intervento |
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2009-2016 |
Realizzazione di centri terrestri |
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2009-2014 |
Realizzazione di 2 centri di controllo (GCC) |
Un centro di controllo viene realizzato, in fasi successive, a Oberpfaffenhofen (Germania). I lavori, iniziati nel 2009, termineranno nel 2014. |
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Un centro di controllo viene realizzato, in fasi successive, nel Fucino (Italia). I lavori, iniziati nel 2009, termineranno nel 2014. |
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2013-2015 |
Realizzazione del centro di sicurezza Galileo (GSMC) |
Il centro di sicurezza Galileo, ripartito su 2 siti, sarà realizzato in fasi successive in Francia e nel Regno Unito. I lavori dovrebbero iniziare nel 2013 e terminare nel 2015. La sua realizzazione sarà oggetto di protocolli d’intesa che Francia e Regno Unito dovrebbero firmare nel corso del 2012. |
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2011-2016 |
Realizzazione di un centro di servizi GNSS (GSC) |
Il centro di servizi GNSS viene realizzato, in fasi successive, a Madrid (Spagna). I lavori, iniziati nel 2011, dovrebbero terminare nel 2016. La sua realizzazione è stata oggetto di un protocollo d’intesa con la Spagna, firmato il 17 marzo 2011. |
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2012-2014 |
Realizzazione di un centro di servizi SAR |
Il centro di servizi SAR sarà realizzato, in fasi successive, a Toulouse (Francia). I lavori dovrebbero iniziare nel 2012 per terminare nel 2014. La sua realizzazione sarà oggetto di un protocollo d’intesa con la Francia. |
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2013-2014 |
Realizzazione di un centro delle prestazioni Galileo |
Il centro delle prestazioni Galileo sarà realizzato, in fasi successive, in uno Stato membro e in un sito ancora da stabilire. I lavori dovrebbero iniziare nel 2013 per terminare nel 2014. La sua realizzazione sarà oggetto di un protocollo d’intesa con lo Stato membro interessato. |
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2010 |
Realizzazione di una stazione di prova in orbita |
La stazione di prova in orbita sarà realizzata nel 2010 a Redu (Belgio). La sua realizzazione fa parte integrante del contratto appaltato il 25 ottobre 2010 dalla Commissione all’impresa Spaceopal per la fornitura del lotto «Operazioni» nell’ambito dei lavori per la fase di dispiegamento del programma Galileo. |
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2009-2014 |
Realizzazione delle stazioni terrestri distanti |
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2010-2014 |
Realizzazione di stazioni TTC |
Nel 2010 e nel 2011 sono state realizzate stazioni TTC a Kiruna (Svezia) e Kourou (Francia). Tra il 2012 e il 2014 dovrebbero essere realizzate stazioni TTC a Tahiti (Polinesia francese), La Réunion (Francia) e Nouméa (Nuova Caledonia). La realizzazione di queste stazioni TTC è oggetto di contratti appaltati dall’Agenzia spaziale europea a imprese prestatrici di servizi. |
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2009-2014 |
Realizzazione di stazioni GSS |
Tra il 2009 e il 2011 sono state realizzate stazioni GSS nel Fucino (Italia), a Svalbard (Norvegia), Redu (Belgio), La Réunion (Francia), Kourou (Francia), Nouméa (Nuova Caledonia), Troll (Norvegia) e Papeete (Polinesia francese). Tra il 2012 e il 2014 dovrebbero essere realizzate stazioni GSS a Kiruna (Svezia), Jan Mayen (Norvegia), Azzorre (Portogallo), Canarie (Spagna), Madera (Portogallo), Kerguelen, Terre Adélie, Saint Pierre e Miquelon, Wallis, Ascension, Diego Garcia e Malvine. La realizzazione di queste stazioni GSS è oggetto di contratti appaltati dall’Agenzia spaziale europea a imprese prestatrici di servizi. |
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2009-2011 |
Realizzazione di stazioni ULS |
Tra il 2009 e il 2011 sono state realizzate stazioni ULS a Tahiti (Polinesia francese), Kourou (Francia), La Réunion (Francia), Nuova Caledonia e Svalbard (Norvegia). La realizzazione di queste stazioni ULS è oggetto di contratti appaltati dall’Agenzia spaziale europea a imprese prestatrici di servizi. |
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2012-2013 |
Realizzazione di stazioni SAR |
Nel 2012 e nel 2013 dovrebbero essere realizzate stazioni SAR a Svalbard (Norvegia), Toulouse (Francia), Makarios (Cipro), Maspalomas (Spagna). La realizzazione di queste stazioni SAR sarà oggetto: per le stazioni di Svalbard e di Maspalomas, di contratti tra l’Agenzia spaziale europea e dei prestatori di servizi; per la stazione di Makarios, di un protocollo d’intesa tra la Commissione e Cipro; per la stazione di Toulouse, di un contratto tra la Commissione e un prestatore di servizi. |
Rettifiche
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/32 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 282 del 28 ottobre 2011 )
A pagina 80, codice NC 0407 21 00 , colonna 2:
sopprimere il richiamo di nota 2.
A pagina 105, codice NC 1001 11 00 , colonna 3:
sopprimere il richiamo di nota 1.
A pagina 105, codice NC 1001 91 90 , colonna 3:
sopprimere i richiami di nota 1 e 2.
A pagina 883, allegato 7, numero d'ordine 75, colonna 2:
sopprimere i codici 1001 11 00 e 1001 91 90 .
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24.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/32 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315 del 3 dicembre 2007 )
A pagina 8, articolo 5, paragrafo 2, lettera b):
anziché:
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«b) |
il presente paragrafo si applica a condizione che l’operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti un’influenza anche minima esercitino le loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all’interno del territorio dell’autorità competente a livello locale, escluse eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale vicine, e […]», |
leggi:
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«b) |
il presente paragrafo si applica a condizione che l’operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale detto operatore eserciti un’influenza anche minima esercitino le loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all’interno del territorio dell’autorità competente a livello locale, pur con eventuali linee in uscita o altri elementi secondari di tali attività che entrano nel territorio di autorità competenti a livello locale vicine, e […]». |