ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.048.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 48

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
21 febbraio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 146/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 148/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (IGP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 149/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 150/2012 della Commissione, del 20 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

DECISIONI

 

 

2012/102/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 febbraio 2012, che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nell’Unione a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti [notificata con il numero C(2012) 869]

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.2.2012   

IT

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L 48/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio in un alloggiamento unico dalle dimensioni di circa 31 × 20 × 5 cm, comprensivo dei seguenti componenti:

un microprocessore,

un doppio sintonizzatore digitale DVB-S/DVB-T,

una memoria flash e

un lettore di «smart card» per l'accesso condizionato a un fornitore di servizi.

L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

un ingresso satellitare RF,

un ingresso terrestre RF,

un'uscita terrestre RF,

un ingresso Ethernet (RJ-45),

due porte USB,

una presa HDMI,

due prese SCART,

due uscite audio RCA,

un'interfaccia S/PDIF (uscita ottica di segnali audio digitali) e

un alloggiamento per un disco rigido.

Successivamente alla presentazione può essere inserito un disco rigido intercambiabile. I dischi rigidi possono essere inseriti per visualizzare i file registrati in una seconda fase solo su tale apparecchio.

Alla presentazione l'apparecchio è in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi digitali (sia canali gratuiti sia programmi del fornitore di servizi). È inoltre in grado di connettersi a internet attraverso l'interfaccia Ethernet.

L'apparecchio è in grado di ricevere e decodificare file audio e video provenienti da un'unità automatica per l'elaborazione dei dati attraverso una cosiddetta «gateway locale».

L'apparecchio è in grado di riprodurre file audio e video provenienti da media esterni (quali un disco rigido o una memoria USB) attraverso un'interfaccia USB.

L'apparecchio è in grado di registrare e riprodurre i segnali televisivi digitali ricevuti.

8528 71 15

La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c), e 6 per l'interpretazione dalla nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528 , 8528 71 e 8528 71 15 .

L'apparecchio è un macchinario composito in grado di eseguire le funzioni di entrambe le voci 8521 e 8528 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà obiettive, si ritiene che nessuna di tali funzioni sia la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI.

È pertanto opportuno classificare l'apparecchio all'ultima voce in ordine numerico, ossia la voce 8528 .

Nonostante la presenza di dischi rigidi intercambiabili, la capacità di riprodurre contenuti provenienti da media esterni nonché la capacità di registrare i canali gratuiti ricevuti, l'apparecchio presenta le caratteristiche essenziali di una cosiddetta «set-top box con funzione di comunicazione».

Deve pertanto essere classificato al codice NC 8528 71 15 in quanto «set-top box con funzione di comunicazione».


21.2.2012   

IT

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L 48/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio in un alloggiamento unico dalle dimensioni di circa 27 × 15 × 6 cm, comprensivo dei seguenti componenti:

un microprocessore,

due sintonizzatori digitali via cavo,

un modem via cavo,

una memoria flash e

un lettore di "smart card" per l'accesso condizionato a un fornitore di servizi.

L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

un ingresso RF e un'uscita RF,

due ingressi Ethernet (RJ-45),

due porte USB,

una presa HDMI,

una presa SCART,

sei uscite audio e video RCA,

un'interfaccia S/PDIF (uscita ottica di segnali audio digitali) e

un alloggiamento per un disco rigido.

L'alloggiamento dell'apparecchio può essere aperto ed è possibile inserire un disco rigido successivamente alla presentazione.

Alla presentazione, l'apparecchio è in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi digitali. È inoltre in grado di connettersi a internet attraverso il modem.

L'apparecchio è in grado di ricevere e decodificare file audio e video provenienti da un apparecchio ubicato in una rete locale attraverso un router.

L'apparecchio è in grado di riprodurre file audio e video provenienti da media esterni (quali un disco rigido o una memoria USB) attraverso un'interfaccia USB.

L'apparecchio è in grado di registrare e riprodurre i segnali televisivi digitali ricevuti dal fornitore di servizi.

8528 71 15

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8528 , 8528 71 e 8528 71 15 .

L'apparecchio è un macchinario composito in grado di eseguire le funzioni di entrambe le voci 8521 e 8528 .

Considerate le sue caratteristiche e principalmente la capacità di registrare solo i contenuti ricevuti dal fornitore di servizi, l'apparecchio è essenzialmente destinato a essere usato per ricevere segnali televisivi. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 8521 .

Considerato che l'apparecchio non è progettato per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video e che i suoi principali componenti sono due sintonizzatori, un microprocessore e un modem per l'accesso a internet e che è presente la funzione di scambio di informazioni interattivo, l'apparecchio presenta le caratteristiche essenziali di una cosiddetta "set-top box con funzione di comunicazione".

Deve pertanto essere classificato al codice NC 8528 71 15 in quanto "set-top box con funzione di comunicazione".


21.2.2012   

IT

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L 48/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 146/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio in un alloggiamento unico dalle dimensioni di circa 42 × 25 × 6 cm, comprensivo dei seguenti componenti:

due microprocessori, uno dei quali è dedicato al solo lettore Blu-Ray,

un doppio sintonizzatore digitale DVB-S/DVB-T,

un disco rigido incorporato di 250 GB,

un lettore Blu-Ray 2D e 3D,

un lettore di schede SD e

un lettore di "smart card" per l'accesso condizionato a un fornitore di servizi.

L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:

due ingressi RF,

una porta Ethernet (RJ-45),

una porta USB,

una presa HDMI,

una presa SCART,

due uscite audio RCA e

un'interfaccia S/PDIF (uscita ottica di segnali audio digitali).

Alla presentazione l'apparecchio è in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi digitali (sia canali gratuiti sia programmi del fornitore di servizi). È inoltre in grado di connettersi a internet per mezzo dell'interfaccia Ethernet.

L'apparecchio è in grado di ricevere e decodificare file audio e video provenienti da:

apparecchi ubicati in una rete locale attraverso una cosiddetta "gateway locale", e

fonti esterne attraverso l'interfaccia USB (quali un disco rigido, una memoria USB, videoregistratori, videocamere digitali, videocamere) o attraverso il lettore di schede SD.

L'apparecchio è in grado di registrare e riprodurre i segnali televisivi digitali ricevuti nonché tutti i tipi di file video ricevuti attraverso il lettore di schede SD o l'interfaccia USB.

L'apparecchio è in grado di riprodurre file provenienti da media esterni, quali DVD, Blu-Ray 2D e 3D nonché CD, attraverso il lettore Blu-Ray integrato.

8521 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00 .

L'apparecchio è un macchinario composito in grado di eseguire le funzioni di entrambe le voci 8521 e 8528 .

Considerate le sue caratteristiche, ossia la presenza di un apparecchio per la videoriproduzione della voce 8521 (nella fattispecie il lettore Blu-Ray) e la possibilità di registrare videosegnali ed elementi video provenienti da diverse fonti (compresi fra l'altro videoregistratori, videocamere digitali, videocamere), indipendentemente dalla connessione al fornitore di servizi, l'apparecchio non è un apparecchio ricevente per la televisione, che incorpora un apparecchio di videoregistrazione o di videoriproduzione, poiché non presenta la caratteristica essenziale di una cosiddetta "set-top box che ha una funzione di comunicazione".

L'apparecchio ha la funzione principale di un apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporante un ricevitore di segnali video fonici, ai sensi della nota 3 della sezione XVI.

È pertanto opportuno classificare l'apparecchio al codice NC 8521 90 00 in quanto altro apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporante un ricevitore di segnali videofonici.


21.2.2012   

IT

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L 48/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 147/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (2), contiene le definizioni da applicarsi, ai sensi del testo dell’articolo in parola, alla sola parte II, titolo I, del detto regolamento. Tuttavia le espressioni «misure connesse alla superficie» e «misure connesse agli animali» compaiono nell’intero regolamento. È pertanto opportuno includere tali espressioni nell’elenco di definizioni stabilito all’articolo 2 del detto regolamento.

(2)

A fini di coerenza, all’articolo 31, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno sostituire l’espressione «sostegno connesso alla superficie» con l’espressione «misure connesse alla superficie».

(3)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3), è stato modificato al fine di migliorare e semplificare talune norme in materia di controllo riguardanti i pagamenti connessi agli animali. A fini di coerenza con i controlli relativi alle misure connesse agli animali nell’ambito del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno includere le norme corrispondenti nel detto regolamento.

(4)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, è opportuno considerare accertato un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è di norma correttamente stabilito: pertanto, se un bovino ha perso entrambi i marchi auricolari e la sua identità può essere stabilita senza alcun dubbio, è opportuno che esso sia altresì incluso nel novero degli animali accertati e ammissibili al pagamento. Questo è tuttavia applicabile solo nel caso l’agricoltore abbia adottato misure idonee a porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco e, al fine di evitare i rischi di pagamenti irregolari, è necessario limitarne l’applicazione a un solo animale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (4), ha istituito un nuovo sistema migliorato per l’identificazione e la registrazione di ovini e caprini. È pertanto opportuno inserire nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 una disposizione analoga relativa agli ovini e ai caprini dichiarati ai fini del pagamento.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, ai fini della parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applica mutatis mutandis l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Mentre a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 i beneficiari di misure connesse agli animali sono tenuti a informare le autorità competenti di ogni cambiamento di luogo in cui è detenuto l’animale nel corso del periodo di detenzione, è necessario chiarire che l’inadempienza non produce sanzioni se gli animali in questione sono immediatamente localizzati nell’impresa durante il controllo in loco.

(7)

Per quanto attiene alle norme in materia di riduzioni ed esclusioni stabilite dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 65/2011 e all’ordine di applicazione delle riduzioni fissato dall’articolo 22 del medesimo regolamento, è necessario chiarire che l’esclusione a norma del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (5) costituisce sempre l’ultima istanza nell’ordine di applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 65/2011. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 17 e 22 di tale regolamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 65/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 65/2011 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti:

«d)

“misure connesse alla superficie”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

e)

“misure connesse agli animali”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.»;

2)

all’articolo 6, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono soppresse;

3)

l’articolo 17 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Inoltre, se un solo bovino dell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto degli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e purché l’allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco.

(*1)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;"

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Un ovino o un caprino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato accertato, purché l’animale possa ancora essere identificato mediante un primo mezzo di identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (*2) e purché siano soddisfatte tutte le altre prescrizioni del sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

3 ter.   Se l’agricoltore non ha informato le autorità competenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 che gli animali sono stati trasferiti verso un altro luogo nel periodo di detenzione, gli animali in questione sono considerati facenti parte degli animali accertati se sono immediatamente localizzati nell’impresa durante il controllo in loco.

(*2)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.»;"

c)

al paragrafo 5, terzo comma, la seconda frase è soppressa;

d)

al paragrafo 7, secondo comma, la seconda frase è soppressa;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«8.   L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 5, terzo comma, e al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo è detratto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.»;

4)

all’articolo 22, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

infine, a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, e dell’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento.»;

5)

all’articolo 31, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per le misure connesse alla superficie, la superficie totale ripartita per singolo regime di aiuto;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)   GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

(3)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(4)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(5)   GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


21.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 148/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «New Season Comber Potatoes/Comber Earlies», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 144 del 14.5.2011, pag. 32.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

REGNO UNITO

New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (IGP)


21.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Limone di Rocca Imperiale», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU C 157 del 27.5.2011, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli o cereali allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Limone di Rocca Imperiale (IGP)


21.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 150/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

131,4

JO

78,3

MA

66,4

TN

80,2

TR

101,5

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

134,1

MA

94,0

TR

162,4

ZZ

130,2

0709 93 10

MA

87,3

TR

148,3

ZZ

117,8

0805 10 20

EG

45,9

IL

74,5

MA

50,7

TN

50,4

TR

69,1

ZZ

58,1

0805 20 10

IL

133,3

MA

90,0

ZZ

111,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

83,5

IL

130,4

MA

68,5

TR

71,7

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

74,4

TR

50,8

ZZ

62,6

0808 10 80

CA

136,5

CL

98,4

CN

98,3

MK

29,3

US

173,9

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

96,3

CL

172,3

CN

42,1

US

113,9

ZA

109,0

ZZ

106,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2012

che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nell’Unione a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2012) 869]

(2012/102/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2) autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione ed eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a consentire l’introduzione nell’Unione di terra contaminata da tali antiparassitari destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. Il programma è tuttora in corso.

(2)

Considerate le circostanze che giustificano la deroga concessa con la decisione 2005/51/CE e ai fini della buona pratica legislativa è ora opportuno prorogare tale deroga di cinque anni.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/51/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data «29 febbraio 2012» è sostituita dalla data «28 febbraio 2017».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.