ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.036.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55° anno
9 febbraio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 106/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, che modifica, relativamente alla sostanza octenidina dicloridrato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ( 1 )

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 108/2012 della Commissione, dell'8 febbraio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

27

 

 

DECISIONI

 

 

2012/72/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e la peste suina classica in Lituania nel 2011 [notificata con il numero C(2012) 577]

29

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2012/73/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) [notificata con il numero C(2012) 568]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2012 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (il «regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio («CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

(2)

Nel 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo, la cui aliquota è compresa tra il 9,7 % ed il 50,7 %, sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Federazione russa. Le stesse aliquote di dazio erano state istituite mediante il regolamento (CE) n. 1279/2007del Consiglio (4), successivamente al riesame intermedio parziale e al riesame in vista della scadenza. Nell’aprile 2004, con il regolamento (CE) n. 760/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Moldova, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari dell’Ucraina spediti attraverso la Moldova. Analogamente, nell’ottobre 2004, mediante il regolamento (CE) n. 1886/2004 (6), il Consiglio ha esteso le misure iniziali riguardanti la RPC alle importazioni di CFA spediti dal Marocco.

(3)

Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (7) il Consiglio, in seguito al riesame in vista della scadenza, ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate di seguito «le misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in vista della scadenza è denominata «l’ultima inchiesta». Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Repubblica di Corea, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari della RPC spediti attraverso la Repubblica di Corea.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

Il 13 novembre 2010 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (9) l’apertura di un riesame in vista della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base.

(5)

Il riesame è stata avviato in seguito ad una richiesta motivata presentata dal comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 60 %, della produzione complessiva dell’Unione di CFA. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (IU).

(6)

In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle importazioni dall’India, il richiedente non ha domandato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (10).

3.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti e le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell’Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(8)

In considerazione dell’ampio numero di produttori esportatori nella RPC, di produttori dell’Unione e di importatori coinvolti nell’inchiesta, inizialmente nell’avviso di apertura era previsto il campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(9)

Poiché solo un produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto ad un’ulteriore collaborazione con la Commissione, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC e di inviare un questionario al suddetto produttore.

(10)

Venti produttori/gruppi di produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori/gruppi di produttori dell’Unione, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori/gruppi di produttori ritenuti rappresentativi dell’IU in termini di volume della produzione e vendite del prodotto simile nell’Unione.

(11)

Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Tuttavia, dato che solo due importatori avevano effettivamente importato il prodotto in esame, la Commissione ha deciso di non procedere al campionamento e di inviare un questionario ai suddetti importatori.

(12)

I questionari sono quindi stati inviati ai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, ai due importatori e a tutti i produttori esportatori noti nei tre paesi interessati.

(13)

Il produttore esportatore della RPC che aveva risposto al modulo di campionamento non ha fornito alcuna risposta al questionario. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore della RPC abbia collaborato all’inchiesta.

(14)

Un produttore esportatore dell’Ucraina ha fornito informazioni limitate al momento dell’avvio dell’inchiesta. Tale produttore è stato invitato a compilare un questionario, ma le risposte non sono mai pervenute. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore dell’Ucraina abbia collaborato all’inchiesta.

(15)

Un produttore esportatore del Sud Africa ha fornito risposte al questionario.

(16)

Altre risposte al questionario sono state fornite dai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, dai due importatori e da un utilizzatore.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell’Unione:

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

Bridon Group, composto da due società: Bridon International Ltd (Regno Unito) e BRIDON International GmbH (Germania),

Redaelli Tecna SpA, Italia;

b)

produttore esportatore in Sud Africa:

SCAW South Africa Ltd., Sud Africa;

c)

importatori:

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (Germania),

Sentech International (Francia);

d)

utilizzatore:

Ascensores Orona S coop. (Spagna).

(18)

L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(19)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale e dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, (nella terminologia industriale spesso definiti «CFA»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («prodotto in esame»).

2.   Prodotto simile

(20)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nell’ultima inchiesta, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che i CFA fabbricati nella RPC e in Ucraina ed esportati verso l’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del Sud Africa e quelli esportati nell’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del paese di riferimento, la Turchia, e quelli fabbricati e venduti dai produttori dell’Unione nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni finali e sono pertanto da considerare prodotti simili conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(21)

Un importatore ha presentato un’argomentazione che era stata avanzata anche durante l’ultima inchiesta dall’associazione europea degli importatori di cavi d’acciaio (EWRIA). Il suddetto importatore ha obiettato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti nell’Unione differiscono sostanzialmente e che si dovrebbe distinguere tra cavi per usi generici e per usi speciali. Tali argomentazioni sono state esaminate dettagliatamente nel regolamento iniziale e nell’ultimo regolamento che istituiscono misure provvisorie e definitive sulle importazioni del prodotto in esame. Inoltre, nella causa T-369/08 EWRIA contro Commissione europea il Tribunale ha sostenuto che la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel non differenziare tra cavi per usi generici e per usi speciali nelle inchieste sulla base delle prove disponibili (11).

(22)

Poiché l’importatore non ha fornito alcun nuovo elemento atto a dimostrare che la base sulla quale erano state tratte le conclusioni iniziale era cambiata, vengono confermate le conclusioni del regolamento iniziale e dell’ultimo regolamento.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(23)

Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore.

1.   Osservazioni preliminari

(24)

Per quanto riguarda la RPC e l’Ucraina, nessuno dei produttori esportatori ha fornito una collaborazione completa. Un produttore esportatore dell’Ucraina ed un produttore esportatore della RPC si sono manifestati ed è stato loro inviato un questionario destinato ai produttori esportatori. Le loro risposte al questionario sono state ritenute incomplete e prive di coerenza e non è stato possibile effettuare sopralluoghi presso le loro sedi. Le società in questione sono state debitamente informate, per iscritto, che in tali circostanze sarebbero stati impiegati i dati disponibili, come stabilito dall’articolo 18 del regolamento di base. In Sud Africa il solo produttore esportatore noto ha presentato i dati relativi alle sue esportazioni nell’Unione durante il PIR che, relativamente a tale periodo, hanno rappresentato tutte le esportazioni nell’Unione originarie del Sud Africa.

(25)

Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina è stato pari a 4 833 t, corrispondenti al 2,4 % della quota di mercato dell’Unione. Durante l’ultima inchiesta le importazioni totali dai paesi interessati hanno raggiunto 3 915 t, ovvero il 2,2 % della quota di mercato dell’Unione.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(26)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, ogniqualvolta le circostanze non erano cambiate o le informazioni erano disponibili, è stata usata la stessa metodologia dell’inchiesta iniziale. In mancanza di collaborazione, come da parte della RPC e dell’Ucraina, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

2.1.   RPC

(27)

Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA dalla RPC è stato pari a 4 530 t, corrispondenti al 2,2 % della quota di mercato dell’Unione.

2.1.1.   Paese di riferimento

(28)

Poiché la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale ha dovuto essere basato su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(29)

Nell’ultima inchiesta, come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale è stata utilizzata la Turchia. Per la presente inchiesta il richiedente ha proposto di utilizzare nuovamente la Turchia. Nessuno ha presentato obiezioni in merito a tale scelta.

(30)

L’inchiesta ha rivelato che la Turchia ha un mercato competitivo per i CFA, con tre produttori locali che coprono circa il 53 % del mercato e con la presenza di importazioni concorrenti provenienti da altri paesi terzi. In Turchia non esistono dazi all’importazione per il prodotto in esame e non ci sono altre restrizioni all’importazione di CFA. Infine, come indicato al considerando 20, il prodotto fabbricato in Turchia e venduto sul mercato turco è risultato simile al prodotto esportato nell’Unione dal produttore esportatore della RPC.

(31)

La Commissione ha quindi concluso che la Turchia rappresenta un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

2.1.2.   Valore normale

(32)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia da acquirenti indipendenti. Le informazioni fornite dal produttore sono state esaminate e le vendite sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e rappresentative.

(33)

Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore turco che ha collaborato all’inchiesta.

2.1.3.   Prezzo all’esportazione

(34)

In assenza della collaborazione dei produttori della RPC, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informazioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base sono state ritenute più adeguate al calcolo del margine di dumping rispetto ai dati di Eurostat, dato che le pertinenti voci NC comprendono una gamma di prodotti più ampia rispetto al prodotto in esame, definito dal precedente considerando 19.

2.1.4.   Confronto

(35)

Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i costi di trasporto e assicurazione.

2.1.5.   Margine di dumping

(36)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unione. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di un livello di dumping notevole, pari al 38 % circa.

2.2.   Sud Africa

(37)

Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA originari del Sud Africa è stato irrilevante (281 t, corrispondenti allo 0,1 % della quota di mercato dell’Unione). L’unico produttore esportatore noto ha effettuato tutte le importazioni.

2.2.1.   Valore normale

(38)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del Sud Africa da acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali e sono rappresentative.

2.2.2.   Prezzo all’esportazione

(39)

Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione, cosicché il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

2.2.3.   Confronto

(40)

Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti hanno riguardato i costi di trasporto e assicurazione e il costo del credito.

2.2.4.   Margine di dumping

(41)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unione, per tipo di prodotto. Il confronto ha evidenziato l’esistenza del dumping ad un livello del 17 %, inferiore rispetto al margine del 38,6 % individuato nell’inchiesta iniziale.

2.3.   Ucraina

(42)

Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA dall’Ucraina è stato irrilevante (22 t, corrispondenti a meno dello 0,1 % della quota di mercato dell’Unione, vale a dire ad un livello de minimis).

2.3.1.   Valore normale

(43)

Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame del richiedente, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Ucraina da acquirenti indipendenti.

2.3.2.   Prezzo all’esportazione

(44)

In assenza della collaborazione dei produttori dell’Ucraina, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base il prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informazioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base sono state ritenute più adeguate al calcolo del margine di dumping, dato che si riferiscono precisamente al prodotto in esame definito dal precedente considerando 19.

2.3.3.   Confronto

(45)

Ai fini di un confronto equo, il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tener conto dei costi del trasporto marittimo e dell’assicurazione nella domanda di riesame del richiedente, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il margine di dumping così calcolato è risultato pari, per il PIR, a oltre l’80 %.

3.   Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Osservazioni preliminari

(46)

Nessuno dei 28 produttori esportatori della RPC noti ha collaborato.

(47)

I due produttori esportatori del Sud Africa nominati della domanda di riesame hanno risposto alle domande della Commissione, ma solo quello interessato ad esportare nell’Unione ha collaborato compilando il questionario. In Sud Africa non ci sono altri produttori noti.

(48)

Per quanto riguarda l’Ucraina, il produttore esportatore noto ha cessato di collaborare come spiegato nel considerando 14. In Ucraina non vi sono altri produttori noti.

3.2.   RPC

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(49)

In seguito all’inchiesta iniziale a tutte le società della RPC veniva applicato un unico dazio antidumping, la cui aliquota ammontava al 60,4 %. I volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in misura significativa, passando dalle 11 484 t del PI relativo all’inchiesta iniziale (EU 15) alle 1 942 t del PIR dell’ultima inchiesta (EU 25), per poi aumentare a 4 530 t durante il PIR attuale. Dal 2001, le importazioni dalla RPC hanno comunque registrato una tendenza all’aumento. La quota di mercato attuale della RPC è del 2,2 % circa.

(50)

Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in considerazione parametri quali i prezzi praticati dai produttori esportatori sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nell’Unione, la capacità produttiva e le pratiche di elusione. Le informazioni relative ai prezzi all’importazione da parte degli esportatori sono state tratte dai dati di Eurostat, quelle inerenti ai volumi e ai prezzi di esportazione derivano da informazioni statistiche della RPC e le informazioni riguardanti la capacità sono state ottenute basandosi su informazioni contenute nella domanda. I dati di Eurostat sono stati ritenuti i più adatti ai fini del confronto con i dati statistici della RPC, dato che il confronto è stato possibile solo per una definizione del prodotto più ampia, come illustrato nel considerando seguente.

3.2.2.   Relazione tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nell’Unione

(51)

I dati statistici disponibili nelle basi dati della RPC si riferiscono ad una definizione del prodotto più ampia rispetto a quella del prodotto in esame. Di conseguenza, basandosi su tali dati non è stato possibile effettuare un’analisi efficace dei quantitativi esportati verso altri mercati. L’analisi dei prezzi per la quale è stato possibile utilizzare la base dati della RPC è fondata su stime ragionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti eventualmente inclusi nell’analisi.

(52)

Basandosi sulle informazioni disponibili, come illustrato nel considerando precedente, si è scoperto che i prezzi all’esportazione dalla RPC verso altri mercati di esportazione erano, in media, notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di esportazione verso l’Unione (del 30 % circa, senza tenere conto dei dazi antidumping versati). Poiché, come indicato al considerando 36, le vendite all’esportazione dalla RPC all’Unione sono state effettuate a prezzi di dumping, è probabile che le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora più elevati di quelli delle esportazioni verso l’Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il livello dei prezzi all’esportazione negli altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all’esportazione nell’Unione, in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, e considerato il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi è un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione, riduzione che comporterebbe un aumento del livello del dumping.

3.2.3.   Relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e i prezzi nell’Unione

(53)

L’inchiesta ha anche rivelato che i prezzi praticati dall’IU nell’Unione sono stati in media considerevolmente più elevati dei prezzi all’esportazione che l’esportatore della RPC ha praticato sui mercati di altri paesi terzi. Il fatto che il livello dei prezzi prevalente sul mercato dell’Unione per il prodotto in esame rende tale mercato molto attraente, vale anche per la RPC. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato dell’Unione rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso l’Unione.

3.2.4.   Margine di dumping

(54)

Come concluso nel considerando 36, le vendite all’esportazione dalla RPC verso l’Unione sono state effettuate a livelli di dumping notevoli, in base al valore normale del paese di riferimento. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza di tali misure, tali importazioni non verrebbero effettuate a prezzi di dumping analoghi e in quantità maggiori.

3.2.5.   Capacità inutilizzate e scorte

(55)

Secondo la domanda di riesame e la verifica basata su informazioni pubbliche (ovvero informazioni pubblicate dalle società sui loro siti web), la capacità complessiva dei produttori esportatori della RPC viene stimata a 1 355 000 t. La stima del richiedente relativa all’utilizzo della capacità dei produttori della RPC è del 63 % circa, ovvero la capacità inutilizzata ammonta ad oltre 500 000 t. Il richiedente ha anche fornito informazioni su ulteriori capacità produttive in via di costituzione e sulle dimensioni del mercato nazionale. I produttori della RPC dispongono quindi di notevoli capacità di riserva, ampiamente superiori non solo ai quantitativi esportati verso l’Unione durante il PIR, ma anche al consumo totale dell’Unione. Sussiste pertanto la capacità di aumentare notevolmente le esportazioni nell’Unione, anche perché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione di tale entità. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno della RPC, caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori, sia in grado di assorbire i notevoli volumi di tali capacità inutilizzate.

3.2.6.   Pratiche di elusione

(56)

Le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono state eluse tramite trasbordo in Marocco nel 2004 e nella Repubblica di Corea nel 2010. Tali pratiche dimostrano l’interesse dei venditori di CFA della RPC per il mercato dell’Unione e la loro indisponibilità a competere su tale mercato a prezzi non di dumping e indicano che, se le misure fossero abrogate, le esportazioni della RPC verso il suddetto mercato probabilmente aumenterebbero e verrebbero effettuate a prezzi di dumping.

3.3.   Sud Africa

3.3.1.   Osservazioni preliminari

(57)

I produttori noti del Sud Africa sono due. Come già indicato, un produttore esportatore ha collaborato alla presente inchiesta di riesame.

(58)

L’altro produttore noto non ha dimostrato interesse ad esportare nell’Unione, affermando che la sua capacità di produzione è totalmente utilizzata e venduta sul mercato interno del Sud Africa.

(59)

Dopo l’istituzione delle misure iniziali, le importazioni originarie del Sud Africa sono diminuite considerevolmente. Nel PIR la quota di mercato delle importazioni originarie del Sud Africa (0,1 %, ovvero 281 t) è risultata essere inferiore alla soglia minima. Inoltre la maggior parte di tali importazioni è stata destinata all’uso offshore, che si è notevolmente sviluppato dall’inchiesta precedente, e quindi non è stata sdoganata nell’UE. Solo piccoli quantitativi del prodotto in esame sono stati immessi in libera pratica nell’UE.

(60)

Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono state prese in considerazione le informazioni fornite dall’esportatore che ha collaborato relative ai volumi e ai prezzi delle esportazioni verso l’Unione ed altri paesi terzi, alle capacità inutilizzate e alle scorte nonché al mercato interno del Sud Africa.

3.3.2.   Relazione tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nell’Unione

(61)

L’esportatore del prodotto in esame che ha collaborato ha fornito informazioni riguardanti i volumi e i prezzi sui mercati di esportazione diversi dal mercato dell’Unione. Il produttore esportatore vende una notevole parte della propria produzione sui mercati di esportazione, anche se i volumi esportati sono diminuiti durante il periodo in esame. L’attività di esportazione della società si concentra prevalentemente su due specifici segmenti del mercato: funi per pozzi minerari e per applicazioni connesse alla trivellazione offshore.

(62)

I prezzi all’esportazione verso paesi terzi della società, confrontati con i prezzi all’esportazione verso l’Unione, compreso il dazio antidumping applicabile, erano in generale notevolmente più alti in tutti gli anni del periodo in esame (in misura dal 30 % al 70 %). Visto il vantaggio in termini di prezzo raggiunto dall’esportatore sui mercati di altri paesi terzi rispetto ai prezzi sul mercato dell’Unione, si presume che egli in futuro, qualora venissero abrogate le misure, non entrerebbe nel mercato dell’Unione con quantitativi considerevoli. Al riguardo si è tenuto anche conto del fatto che, come spiegato nel precedente considerando 61, le attività di esportazione della società riguardano specialmente prodotti non richiesti massicciamente sul mercato dell’Unione.

3.3.3.   Capacità inutilizzate e scorte

(63)

Dall’ultima inchiesta il produttore esportatore che ha collaborato ha mantenuto le proprie scorte ad un livello stabile. Anche l’utilizzo della capacità (circa 70-75 %) si trovava a livelli consueti, visti i vincoli tecnici del processo di produzione. Il livello massimo della capacità inutilizzata disponibile è compreso tra 1 500 e 3 500 t. Il produttore esportatore non intende espandere la capacità di produzione in modo significativo. La possibilità di aumentare le esportazioni verso l’Unione sembra quindi molto limitata, soprattutto in quanto i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali aumenti di produzione.

(64)

Si osserva anche che la produzione è prevalentemente indirizzata verso il mercato interno, sul quale si ottengono profitti elevati, pertanto la società non è interessata ad esportare notevoli quantitativi verso l’Unione.

3.4.   Ucraina

3.4.1.   Osservazioni preliminari

(65)

Poiché il produttore esportatore ucraino noto non ha collaborato, come illustrato nel precedente considerando 14, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Poiché le informazioni sull’industria ucraina sono scarse, le conclusioni seguenti si basano sulle informazioni contenute nella domanda di riesame del richiedente e sulle statistiche pubbliche relative agli scambi commerciali. Non esistono in Ucraina altri produttori esportatori noti e le considerazioni che seguono, relative in particolare alla capacità produttiva, si riferiscono quindi al produttore esportatore noto.

(66)

Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e verso l’Unione, la capacità inutilizzata e le pratiche di elusione.

3.4.2.   Rapporto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nell’Unione

(67)

In mancanza di informazioni più attendibili, la Commissione si è basata sui dati contenuti nella domanda relativi ad altri mercati di esportazione, derivati a loro volta da statistiche pubbliche. L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che i prezzi medi delle esportazioni verso tali paesi sono stati significativamente inferiori ai prezzi medi delle esportazioni verso l’Unione. Come già illustrato in precedenza, nei casi della RPC e del Sud Africa, la Commissione ha ritenuto che, qualora le misure venissero abrogate, il livello dei prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione. La Commissione ha quindi concluso che esiste un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione, riduzione che raggiungerebbe con ogni probabilità livelli di dumping.

3.4.3.   Capacità inutilizzata

(68)

Negli ultimi anni i due produttori esportatori precedentemente noti hanno fuso le loro attività. Di conseguenza la capacità di produzione accertata nell’ultima inchiesta è stata ridotta. Sulla base dei dati contenuti nella domanda e secondo quanto dichiarato dal produttore esportatore noto, la capacità produttiva ucraina stimata è pari a 35 000-40 000 t e solo il 70 % di tale capacità è utilizzato per la produzione. La capacità inutilizzata, pari a 10 500-12 000 t, è un’indicazione del fatto che la possibilità di aumentare considerevolmente i quantitativi esportati nell’Unione esiste. I consumi apparenti in Ucraina, calcolati sulla base delle informazioni note sulla produzione e delle informazioni statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni segnalano che il mercato interno non è più in grado di assorbire ulteriori capacità. Nel caso dell’Ucraina, la possibilità di riorientare le capacità inutilizzate verso l’Unione è la più concreta di tutti i paesi in questione, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un eventuale aumento di produzione.

3.4.4.   Pratiche di elusione

(69)

Dopo l’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di CFA originari dell’Ucraina, la Commissione ha scoperto che le misure venivano eluse attraverso l’importazione di CFA dalla Moldova. Questa scoperta è stata ritenuta un ulteriore fattore che segnala l’interesse nei confronti del mercato dell’Unione e l’incapacità di competere sul mercato dell’Unione a livelli non di dumping.

3.5.   Conclusione

(70)

Per la RPC e l’Ucraina è stata constatata la continuazione del dumping a livelli significativi e per il Sud Africa a livelli ridotti, anche se i volumi delle importazioni dal Sud Africa e dall’Ucraina raggiungevano livelli non elevati.

(71)

Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte non utilizzate e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati. Tale analisi ha rivelato che nella RPC e, in misura minore, in Ucraina, ci sono notevoli capacità inutilizzate e scorte accumulate. Per il Sud Africa non risultano capacità inutilizzate rilevanti, né scorte al di fuori del normale. Inoltre, i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi si sono rivelati in genere più bassi di quelli praticati sul mercato dell’Unione per quanto riguarda la RPC e l’Ucraina; per questa ragione l’Unione rimane un mercato interessante per i produttori esportatori di tali paesi. Le esportazioni del Sud Africa verso altri paesi sono state tuttavia effettuate a livelli notevolmente più elevati delle esportazioni verso l’Unione e sono inoltre risultate non in dumping. La Commissione ha pertanto concluso che, senza le misure antidumping a protezione del mercato dell’Unione, le esportazioni dalla RPC e dall’Ucraina verso paesi terzi verrebbero con ogni probabilità deviate verso il mercato dell’Unione. La disponibilità di capacità produttive inutilizzate indica inoltre che molto probabilmente le importazioni aumenterebbero. L’analisi delle politiche dei prezzi dell’Ucraina e della RPC ha inoltre rivelato che tali esportazioni verrebbero con ogni probabilità effettuate a prezzi di dumping. Nei casi della RPC e dell’Ucraina, tali conclusioni sono state avallate dal fatto che le misure in vigore sono state eluse mediante l’importazione attraverso altri paesi; ciò indica che tali paesi non erano in grado di competere sul mercato dell’Unione a prezzi equi. Dall’altro lato, il produttore del Sud Africa è stato ritenuto capace di competere con altri produttori, compresi quelli dell’Unione, su altri mercati di paesi terzi a prezzi equi. In considerazione di quanto precede, per la RPC e per l’Ucraina si è concluso che, nel caso in cui le misure cessino di produrre effetti, le pratiche di dumping probabilmente continuerebbero in quantità significative. Al contrario, tenendo conto della diminuzione del dumping in confronto all’inchiesta iniziale, del fatto che le esportazioni verso altri paesi siano state effettuate a prezzi molto più elevati che verso l’UE e della domanda prevedibilmente bassa per i prodotti del Sud Africa, si ritiene che la continuazione del dumping in quantitativi notevoli sulle importazioni non sia da considerarsi probabile per quanto riguarda tale paese.

(72)

In merito alle suddette conclusioni il governo ucraino ha osservato che è esagerato e irragionevole presumere che l’abrogazione delle misure determini un passaggio al mercato dell’Unione da parte del produttore ucraino. A sostegno di tale affermazione il governo ha aggiunto che le misure in vigore hanno causato una perdita di contatti con i clienti dell’UE e quindi la fine delle esportazioni verso l’Unione, precisando che attualmente le esportazioni dell’Ucraina sono concentrate vero la CSI e i mercati asiatici. Il governo dell’Ucraina si è però astenuto dal formulare osservazioni sull’attrattiva del mercato dell’Unione risultante dalla notevole differenza di prezzo su tali mercati, come indicato nel precedente considerando 67, e quindi non ha afferrato che esiste la probabilità che le esportazioni dell’Ucraina siano dirette nuovamente verso l’Unione nel caso in cui le misure cessino di produrre effetti.

(73)

Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha obiettato che la diminuzione del volume di esportazione del produttore sudafricano verso altri mercati è destinata a determinare maggiori capacità inutilizzate, che non saranno assorbite dal mercato interno e quindi faranno aumentare le importazioni verso l’Unione. Tuttavia non sono state fornite prove a sostegno di tali affermazioni. Al contrario, è stato osservato che la riduzione delle esportazioni dell’esportatore che ha collaborato durante il periodo in esame è stata mitigata dalle vendite interne, che sono diminuite in misura minore nello stesso periodo. Dunque, il volume complessivo delle vendite della società è aumentato tra il 2009 ed il PI. Non vi sono quindi elementi che giustifichino le argomentazioni del richiedente.

(74)

Il richiedente ha anche criticato la Commissione per non aver tenuto conto dell’assenza di collaborazione dell’altro produttore del Sud Africa, affermando che il fatto che tale società non abbia esportato in passato non significa che non lo farà in futuro. In merito a tale affermazione si osserva che durante il periodo in esame detta società non ha esportato verso l’Unione. Le misure antidumping non servono a vietare le importazioni legali verso l’Unione. L’affermazione è stata quindi respinta.

D.   PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DELL’UNIONE

(75)

All’interno dell’Unione, i CFA sono fabbricati da oltre 25 produttori/gruppi di produttori, che costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(76)

Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di tre produttori/gruppi di produttori fra i venti produttori dell’Unione seguenti, che hanno fornito le informazioni richieste.

Bridon Group, composto da Bridon International Ltd (Regno Unito) e Bridon International GmbH (Germania),

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH (Germania),

Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH (Germania),

Drahtseilwerk Hemer GmbH & Co. KG (Germania),

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Germania),

Teufelberger Seil GmbH (Germania),

ZBD Group A.S. (Repubblica ceca),

Cables Y Alambres Especiales SA (Spagna),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portogallo),

D. Koronakis SA (Grecia),

N. Leventeris SA (Grecia),

Drumet SA (Polonia),

Metizi JSC (Bulgaria),

Arcelor Mittal Wire France (Francia),

Brunton Shaw UK Limited (Regno Unito),

Sirme Si Cabluri SA/CORD SA (Romania),

Redaelli Tecna SpA (Italia),

Remer Srl (Italia),

Metal Press Srl (Italia),

Randers Reb International A/S (Danimarca).

(77)

Si osserva che i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 40 % della produzione complessiva dell’Unione durante il PIR, mentre i suddetti venti produttori dell’Unione costituivano il 96 % della produzione totale dell’Unione durante il PIR, quota ritenuta rappresentativa dell’intera produzione dell’Unione.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo sul mercato dell’Unione

(78)

Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell’IU sul mercato dell’Unione i dati sulle importazioni UE forniti da Eurostat.

(79)

Tra il 2007 ed il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, passando da 255 985 t a 203 331 t. In particolare, dopo un lieve aumento dell’1 % nel 2008, è sceso notevolmente di 22 punti percentuali nel 2009 in seguito alla crisi economica ed è rimasto ad un livello analogo durante il PIR.

 

2007

2008

2009

PIR

Consumo dell’Unione

(t)

255 986

257 652

201 975

203 331

indice

100

101

79

79

2.   Importazioni dai paesi interessati

2.1.   Cumulo

(80)

Nelle inchieste precedenti, le importazioni di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina sono state esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell’inchiesta attuale.

(81)

Il margine di dumping calcolato per le importazioni originarie di ciascun paese si è rivelato superiore alla soglia minima. Per quanto riguarda i quantitativi è stata effettuata un’analisi prospettiva dei volumi probabili delle esportazioni per ogni paese, in caso di mancato rinnovo delle misure. Dall’analisi è risultato probabile che, qualora venissero abrogate le misure, le importazioni dalla RPC e dall’Ucraina, a differenza di quelle dal Sud Africa, aumentino raggiungendo livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel PIR e sicuramente superiori alla soglia minima. Per il Sud Africa si è constatato che la capacità di aumentare le esportazioni verso l’Unione era molto limitata a causa delle ridotte capacità inutilizzate e in quanto i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali aumenti di produzione.

(82)

Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati, è risultato che le importazioni dal Sud Africa non erano in concorrenza diretta con quelle dagli altri due paesi. I prezzi dei tipi di prodotto importati dal Sud Africa erano notevolmente superiori, come descritto nei seguenti considerando 87 e 91, rispetto a quelli delle importazioni dagli altri due paesi. Tali prezzi superiori hanno infatti determinato l’assenza dell’undercutting per le importazioni dal Sud Africa, contrariamente ai risultati di notevole undercutting di prezzo da parte delle importazioni provenienti dagli altri due paesi.

(83)

In merito alle importazioni dai tre paesi interessati, l’inchiesta ha evidenziato che i CFA importati da tali paesi avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre i vari tipi di CFA importati erano intercambiabili con i tipi fabbricati nell’Unione ed erano commercializzati nell’Unione nello stesso periodo. In considerazione di quanto appena esposto si è ritenuto che i CFA importati originari dei paesi interessati siano stati in concorrenza con i CFA fabbricati nell’Unione.

(84)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti per la RPC e per l’Ucraina. Le importazioni da questi due paesi sono quindi state esaminate cumulativamente. Poiché i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in particolare le condizioni di concorrenza tra prodotti importati, non erano soddisfatti per il Sud Africa, le importazioni originarie di tale paese sono state esaminate separatamente.

2.2.   Importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina

2.2.1.   Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni

(85)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e dell’Ucraina è diminuito del 54 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato registrato un calo considerevole di 43 punti percentuali, seguito da un ulteriore calo di 13 punti percentuali durante il PIR.

(86)

La quota di mercato delle importazioni da RPC e Ucraina è scesa dal 3,8 % al 2,2 % nel periodo in esame.

(87)

I prezzi delle importazioni sono aumentati del 29 % nel corso del periodo in esame. Dopo un aumento dell’11 % nel 2008, essi sono ulteriormente saliti nel 2009, per rimanere stabili durante il PIR.

 

2007

2008

2009

PIR

Importazioni

(t)

9 844

10 081

5 830

4 553

indice

100

102

59

46

Quota di mercato (%)

3,8

3,9

2,9

2,2

indice

100

102

75

58

Prezzo delle importazioni

1 073

1 195

1 394

1 388

indice

100

111

130

129

2.2.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(88)

Vista l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina, è stato necessario calcolare l’undercutting dei prezzi basandosi sulle statistiche delle importazioni per voce NC, usando informazioni rilevate a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Nel PIR, il margine di undercutting per le importazioni di CFA originari della RPC e dell’Ucraina si situava, al netto del dazio antidumping, tra il 47,4 % ed il 58,2 %.

2.3.   Importazioni dal Sud Africa

2.3.1.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal Sud Africa

(89)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario del Sud Africa è diminuito del 77 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato registrato un calo considerevole di 94 punti percentuali, seguito da un lieve aumento di 17 punti percentuali durante il PIR.

(90)

La quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa è scesa dallo 0,5 % allo 0,1 % nel periodo in esame.

(91)

I prezzi delle importazioni sono invece continuamente aumentati del 52 % durante il periodo in esame.

 

2007

2008

2009

PIR

Importazioni

(t)

1 229

846

73

281

indice

100

69

6

23

Quota di mercato (%)

0,5

0,3

0,0

0,1

indice

100

68

7

29

Prezzo delle importazioni

1 504

1 929

2 217

2 280

indice

100

128

147

152

2.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(92)

La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata utilizzando i prezzi all’esportazione del produttore del Sud Africa che ha collaborato, al netto del dazio antidumping, ed è risultata negativa. Considerato che non vi sono altri produttori esportatori in Sud Africa, tale conclusione vale anche per l’intero paese.

3.   Importazioni da paesi ai quali sono state estese le misure

3.1.   Repubblica di Corea

(93)

Come indicato al precedente considerando 3, l’inchiesta ha rivelato che l’elusione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di Corea (Corea del Sud). Il dazio antidumping in vigore sulle importazioni originarie della RPC è stato quindi esteso alle importazioni dello stesso tipo di CFA spediti dalla Corea del Sud, ad eccezione dei cavi effettivamente fabbricati da undici produttori della Corea del Sud.

(94)

Dopo l’inchiesta antielusione e l’estensione del dazio antidumping alle importazioni spedite dalla Corea del Sud, le importazioni sono notevolmente diminuite e la quota di mercato è passata dal 18,7 % del 2007 al 12,8 % del PIR. Tale percentuale risulta corrispondente alla quota dei produttori esportatori coreani ai quali era stata concessa l’esenzione.

3.2.   Moldova

(95)

Le importazioni originarie della Moldova o spedite da tale paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi.

3.3.   Marocco

(96)

Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale paese sono scese del 51 % nel periodo in esame. La loro quota di mercato era inferiore allo 0,5 % durante il periodo in esame.

4.   Altri paesi oggetto delle misure antidumping

(97)

Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di determinati cavi di ferro o acciaio originari della Federazione russa, secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (12) è diminuito del 41 % durante il periodo in esame.

(98)

La quota di mercato delle importazioni russe è diminuita passando dall’1,5 % nel 2007 all’1,1 % nel PIR.

5.   Situazione economica dell’IU

(99)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’IU.

5.1.   Osservazioni preliminari

(100)

Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l’IU, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell’intera IU, secondo la definizione del considerando 75, che a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(101)

Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, produttività, scorte, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di intera IU, mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

(102)

Uno dei produttori del gruppo Bridon inserito nel campione, Bridon International Limited, ha tenuto la propria contabilità in GBP durante il periodo in esame. Di conseguenza taluni indicatori del pregiudizio sono stati influenzati dall’andamento del tasso di cambio tra GBP ed EUR durante il periodo in esame.

5.2.   Dati relativi all’IU

a)   Produzione

(103)

La produzione dell’IU è diminuita del 9 % tra il 2007 ed il PIR, passando da 182 681 t a 165 394 t. Il volume della produzione nel 2008 è rimasto invariato, per poi contrarsi del 13 % nel 2009, in seguito alla crisi economica mondiale. Durante il PIR si è ripreso ed è aumentato di 4 punti percentuali. Il volume della produzione è diminuito meno rispetto ai consumi sul mercato dell’Unione, in seguito alla domanda sui mercati dei paesi terzi.

IU

2007

2008

2009

PIR

Volume di produzione

(t)

182 681

182 691

159 266

165 394

indice

100

100

87

91

b)   Capacità e indici di utilizzo degli impianti

(104)

Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è diminuita del 6 %. È quindi diminuita del 10 % nel 2009 per poi aumentare di 4 punti percentuali durante il PIR. Poiché la produzione è scesa relativamente di più rispetto alla capacità, l’utilizzo degli impianti risultante è diminuito dal 69 % nel 2007 al 66 % durante il PIR.

IU

2007

2008

2009

PIR

Capacità

265 779

261 383

239 312

249 254

indice

100

98

90

94

Utilizzo degli impianti

69  %

70  %

67  %

66  %

indice

100

102

97

97

c)   Scorte

(105)

Il livello delle scorte finali dell’IU è aumentato nel 2008 e nel 2009, ma durante il PIR è diminuito nuovamente, tornando ai livelli del 2007.

IU

2007

2008

2009

PIR

Scorte finali

(t)

12 656

13 254

12 790

12 651

indice

100

105

101

100

d)   Volume delle vendite

(106)

Tra il 2007 e il PIR le vendite realizzate dall’IU sul mercato dell’Unione sono diminuite del 20 %. Dopo una diminuzione del 5 % nel 2008, il volume delle vendite è sceso ulteriormente di 24 punti percentuali nel 2009, in seguito alla crisi economica. Tale valore coincide con l’andamento del mercato dell’Unione, che tra il 2007 ed il PIR ha perso il 21 %, a causa della crisi economica.

IU

2007

2008

2009

PIR

Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione (t)

112 387

106 431

80 340

89 551

indice

100

95

71

80

e)   Quota di mercato

(107)

L’IU è riuscita a mantenere immutata la sua quota di mercato del 44 % tra il 2007 ed il PIR. Tuttavia nel 2008 e 2009 la quota di mercato si è ridotta rispettivamente al 41 % e al 40 % del consumo dell’Unione.

IU

2007

2008

2009

PIR

Quota di mercato

44  %

41  %

40  %

44  %

indice

100

94

91

100

f)   Crescita

(108)

Tra il 2007 ed il PIR, quando il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, il volume delle vendite dell’IU si è ridotto solo del 20 %. Quindi l’IU ha lievemente ampliato la sua quota di mercato, mentre le importazioni dai paesi interessati hanno perso quasi due punti percentuali durante lo stesso periodo.

g)   Occupazione

(109)

Tra il 2007 e il PIR l’occupazione nell’IU è diminuita del 12 %. La riduzione più ampia ha avuto luogo nel 2009, quando l’occupazione è scesa di otto punti percentuali. Questo dimostra che l’IU è stata in grado di adeguarsi alla nuova situazione del mercato.

IU

2007

2008

2009

PIR

Occupazione

3 052

2 978

2 752

2 694

indice

100

98

90

88

h)   Produttività

(110)

Nel periodo in esame la produttività della manodopera dell’IU, in termini di produzione annua per addetto equivalente tempo pieno (ETP), è stata variabile, aumentando di due punti percentuali nel 2008, per poi diminuire di cinque punti percentuali nel 2009, prima di aumentare di sei punti percentuali durante il PIR.

IU

2007

2008

2009

PIR

Produttività

59,9

61,3

57,9

61,4

indice

100

102

97

103

i)   Entità del margine di dumping

(111)

L’incidenza della considerevole entità del margine di dumping effettivo sull’IU non si può considerare notevole, dati il volume complessivo delle importazioni originarie dei paesi interessati e l’applicazione dei dazi antidumping.

5.3.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione

j)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

(112)

I prezzi di vendita unitari dell’IU sono aumentati dell’11 % tra il 2007 e il PIR. Sono aumentati gradualmente del 16 % fino al 2009 per poi diminuire di 5 punti percentuali durante il PIR. Quest’andamento dei prezzi è legato al fatto che l’IU è stata in grado di trasferire al 2009 ordini a prezzi elevati accettati prima della crisi economica. Un altro motivo è costituito dal progressivo passaggio dell’IU a CFA più costosi, ovvero quelli a sezione larga.

Produttori del campione

2007

2008

2009

PIR

Prezzo unitario nell’UE (EUR/t)

3 219

3 492

3 720

3 560

indice

100

108

116

111

k)   Salari

(113)

Tra il 2007 e il PIR il salario medio per ETP è diminuito del 12 % nel periodo in esame. Dalla tabella seguente non vanno però tratte conclusioni significative, dato che i salari per dipendente sono stati pesantemente influenzati dall’andamento del tasso di cambio GBP-EUR durante il periodo in esame.

Produttori del campione

2007

2008

2009

PIR

Salari per ETP (EUR)

55 062

50 570

46 638

48 329

indice

100

92

85

88

l)   Investimenti e capacità di reperire capitali

(114)

Sebbene gli investimenti in CFA siano diminuiti del 32 % nel periodo in esame, essi erano notevoli, pari ad oltre 35 milioni di EUR e destinati prevalentemente a CFA con margine elevato. I produttori del campione non hanno avuto difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame, dato che sono riusciti a ripagare gli investimenti entro pochi anni.

Produttori del campione

2007

2008

2009

PIR

Investimenti

(migliaia di EUR)

12 331

9 038

6 283

8 406

indice

100

73

51

68

m)   Redditività sul mercato dell’Unione

(115)

I produttori del campione sono riusciti a realizzare profitti durante l’intero periodo in esame. I profitti ottenuti dal 2008 al PIR sono stati superiori all’obiettivo del 5 % fissato nell’inchiesta iniziale. I risultati ottenuti dai produttori del campione sono dovuti prevalentemente all’andamento dei prezzi tra il 2007 ed il PIR e dalla domanda mondiale sostenuta, che ha consentito loro di diluire i costi fissi. Il calo della redditività durante il PIR è dovuto alla diminuzione dei prezzi e alla riduzione del volume di produzione, che ha avuto un impatto negativo sui costi di produzione.

Produttori del campione

2007

2008

2009

PIR

Redditività sul mercato dell’Unione (%)

3,6

5,7

11,1

6,5

indice

100

158

307

179

n)   Utili sul capitale investito

(116)

L’utile sul capitale investito (UCI), espresso come profitto totale generato dall’attività CFA in percentuale del valore contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente connessi alla produzione di CFA, ha seguito nel complesso il suddetto andamento della redditività in tutto il periodo in esame.

Produttori del campione

2007

2008

2009

PIR

UCI (%)

24,5

45

76,4

69,6

indice

100

184

312

284

o)   Flusso di cassa

(117)

La situazione del flusso di cassa è migliorata tra il 2007 ed il PIR, seguendo l’andamento della redditività di cui sopra durante l’intero periodo in esame.

Produttori del campione

2007

2008

2009

PIR

Flusso di cassa

(migliaia di EUR)

20 255

38 579

60 276

45 841

indice

100

190

298

226

p)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(118)

Gli indicatori esaminati finora, pur dimostrando che l’IU ha sofferto a causa della crisi economica e della conseguente riduzione del volume delle vendite, della produzione, dell’occupazione e degli investimenti, segnalano anche che l’IU ha adeguato le sue strutture di produzione per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per essere in grado di cogliere le opportunità sui mercati UE e dei paesi terzi in segmenti in cui si possono ottenere margini elevati. Il miglioramento della situazione economica e finanziaria dell’IU, in seguito all’istituzione delle misure antidumping nel 1999, è una prova dell’efficacia di tali misure e del fatto che l’IU si sia ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti.

(119)

Il governo dell’Ucraina ha segnalato di non capire perché l’abolizione dei dazi antidumping nei confronti delle importazioni dall’Ucraina debba nuocere all’IU, se i suoi indicatori di pregiudizio evidenziano prevalentemente tendenze positive in un periodo di crisi economica, specialmente tra il 2009 ed il PIR. Tale analisi era tuttavia basata su un periodo limitato e non sull’intero periodo in esame. Va osservato che tale periodo non è rappresentantivo della tendenza generale, che è iniziata in una situazione in cui l’obiettivo in termini di profitto non veniva neppure raggiunto ed è stato infine ottenuto malgrado la crisi economica che ha colpito l’IU e i suoi indicatori alla fine del periodo in esame. Infatti, come precisato nei considerando 112 e 115, la situazione relativamente positiva dell’IU è dovuta in parte alla cospicua massa di ordini alla fine del 2008, che ha potuto essere distribuita nel 2009 ed in parte all’aumento dei consumi sui mercati dei paesi terzi, che hanno contribuito a rendere positiva la tendenza globale degli indicatori connessi al profitto.

5.4.   Conclusione

(120)

Sebbene il consumo sia diminuito del 21 %, l’IU è riuscita a mantenere la propria quota di mercato, i prezzi sono aumentati dell’11 %, le scorte sono rimaste ad un livello ragionevole mentre la produzione si è ridotta meno del consumo. In termini di redditività l’IU è stata remunerativa durante tutto il periodo in esame. In considerazione di quanto finora esposto si può concludere che l’IU non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo in esame.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(121)

Come si è detto ai considerando 55 e 68, i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina dispongono di capacità inutilizzate e del potenziale per ampliare notevolmente i loro volumi di esportazione verso l’Unione. Le capacità disponibili sono infatti cospicue e ammontano a oltre 500 000 t, il che rappresenta l’intero consumo dell’Unione. È perciò probabile che, qualora le misure fossero abrogate, ingenti quantità di CFA della RPC e ucraini entrino nel mercato dell’Unione per riconquistare la quota di mercato perduta ed accrescerla.

(122)

Come sottolineato nel considerando 88, i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Ucraina sono risultati bassi e inferiori ai prezzi UE (undercutting). Questi prezzi bassi probabilmente continuerebbero ad essere praticati. Inoltre per quanto riguarda l’Ucraina, come indicato nel considerando 67, essi potrebbero addirittura ridursi ulteriormente. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori di tali paesi di inviare sul mercato dell’Unione elevati quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accentuare la tendenza del mercato dell’Unione alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’IU. Come dimostrato sopra, i risultati finanziari dell’IU sono strettamente collegati al livello dei prezzi sul mercato dell’Unione. È pertanto probabile che, se l’IU fosse esposta ad un aumento delle importazioni in dumping dalla RPC e dall’Ucraina, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina determinerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’IU.

(123)

Per il Sud Africa invece, come segnalato nel considerando 63, la capacità inutilizzata risulta limitata. Inoltre, come sottolineato nel considerando 92, i prezzi delle esportazioni del Sud Africa verso l’UE sono risultati non inferiori ai prezzi dell’IU. Considerata la modesta entità delle esportazioni verso l’UE che hanno raggiunto il mercato dell’Unione, i prezzi dei CFA esportati dal Sud Africa verso i cinque principali mercati di paesi terzi sono stati confrontati ai prezzi dell’IU per tipo di prodotto. Tali prezzi sono risultati non inferiori a quelli dell’IU.

(124)

Considerato che le capacità inutilizzate sono limitate e che non vi è stato undercutting dei prezzi, si conclude che l’abrogazione delle misure sulle importazioni provenienti dal Sud Africa molto probabilmente non determinerebbe una reiterazione del pregiudizio per l’IU.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(125)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della RPC e dell’Ucraina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(126)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina non sia nell’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’IU

(127)

L’IU ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo in esame. In particolare il fatto che l’IU abbia mantenuto la propria quota di mercato nel periodo in esame contrasta fortemente con la situazione precedente all’istituzione delle misure nel 1999. Tra il 2007 e il PIR l’IU ha anche migliorato la sua situazione in termini di redditività. Si ricorda inoltre che si sono verificati casi di elusione attraverso le importazioni dal Marocco, dalla Moldova e dalla Corea del Sud. Se ciò non si fosse verificato, la situazione dell’IU avrebbe potuto essere migliore.

(128)

Si può ragionevolmente prevedere che le misure attualmente in vigore continueranno ad avere un effetto positivo sull’IU. Se le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC e dall’Ucraina non venissero mantenute, probabilmente l’IU ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dumping da tali paesi e la sua situazione finanziaria peggiorerebbe.

3.   Interesse degli importatori

(129)

Nell’inchiesta precedente, la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Come indicato nel considerando 11, due importatori hanno risposto al questionario ed hanno collaborato pienamente alla presente inchiesta. Essi hanno segnalato che in seguito alle misure i prezzi stavano aumentando. Dall’inchiesta risulta invece che esistevano altre fonti di rifornimento e che i prezzi all’importazione da altri paesi erano a livelli simili a quelli della RPC.

(130)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

4.   Interesse degli utilizzatori

(131)

I CFA sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni e quindi in vari settori industriali, compresi quelli della pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’ingegneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori. Il suddetto elenco di settori industriali è meramente indicativo.

(132)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori noti. Come indicato nel considerando 16, solo un utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta, affermando di non essere svantaggiato dalle misure, in quanto esistono altre fonti e i CFA non costituiscono una quota notevole dei suoi costi di produzione. In tale contesto si è concluso che, visto l’impatto trascurabile del costo dei CFA per le industrie utilizzatrici e l’esistenza di altre fonti di rifornimento disponibili, le misure in vigore non hanno un effetto notevole sull’industria utilizzatrice.

5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(133)

In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(134)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali è sembrato opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dall’Ucraina e la sospensione delle misure sulle importazioni provenienti dal Sud Africa. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra.

(135)

Si conclude di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di CFA originari della RPC e dell’Ucraina. Invece non risulta necessario mantenere le misure applicabili alle importazioni dal Sud Africa.

(136)

Come indicato ai precedenti considerando 2 e 3, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla RPC sono state estese e comprendono anche le importazioni di CFA spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di questi paesi. La proroga delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame di cui al considerando 2, deve riguardare anche le importazioni di CFA spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di questi paesi. Il produttore esportatore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 deve beneficiare dell’esenzione delle misure istituite con il presente regolamento. Gli undici produttori esportatori della Corea del Sud che erano stati esonerati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (CE) n. 400/2010 devono essere esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19) originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è pari al 60,4 %.

3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario dell’Ucraina, è del 51,8 %.

4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 e 7312 10 98 12), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co, Ltd., 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim - Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd., Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Shin Han Rope CO.,LTD, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 3, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Moldova (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 83 11, 7312 10 85 11, 7312 10 89 11 e 7312 10 98 11).

6.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

7.   È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi le funi e i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm originari del Sud Africa, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

(3)   GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.

(4)   GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1.

(5)   GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.

(6)   GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.

(7)   GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(8)   GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1.

(9)   GU C 309 del 13.11.2010, pag. 6.

(10)   GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16.

(11)  Causa T-369/08 Associazione europea degli importatori di cavi d’acciaio (EWRIA) e altri contro Commissione europea [2010], paragrafo 76 e seguenti.

(12)   GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un pannello modulare (denominato "parete LED") comprendente diversi moduli costituiti da piastrelle, che misurano ciascuna circa 38 × 38 × 9 cm.

Ciascuna piastrella contiene diodi a emissione luminosa rossi, verdi e blu e ha una risoluzione di 16 × 16 pixel, una dimensione del punto di 24 mm, una densità luminosa di 2 000  cd/m2 e una frequenza di aggiornamento di oltre 300 Hz. Esse contengono altresì l'elettronica di funzionamento.

Il pannello è presentato in abbinamento a un sistema di elaborazione comprensivo di:

un videoprocessore che accetta diversi segnali di ingresso (quali CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-)SDI o DVI) e che consente il ridimensionamento dell'immagine o del video alle dimensioni del pannello, nonché

un processore di segnali che consente la mappatura in pixel del segnale di ingresso verso il pannello.

Il segnale elaborato è trasmesso dal processore di segnali a un distributore di dati per mezzo di cavi di fibra ottica. Il distributore di dati a sua volta trasmette i dati alle diverse piastrelle del pannello.

Il pannello non è progettato per la visione ravvicinata ed è usato per eventi in ambito sportivo o ricreativo, nella segnaletica commerciale, ecc.

8528 59 80

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528 , 8528 59 e 8528 59 80 .

Il pannello modulare e il sistema di videoprocessore sono considerati un'unità funzionale ai sensi della nota 4 della sezione XVI poiché costituiscono componenti individuali, interconnessi mediante cavi elettrici o altri dispositivi, intesi a contribuire congiuntamente a una funzione chiaramente definita.

L'unità può riprodurre immagini video provenienti da fonti diverse, ossia una delle funzioni indicate alla voce 8528 .

Considerato che l'unità può riprodurre diversi tipi di video, non può essere considerata un apparecchio elettrico a fini di segnalazione visiva. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8531 come pannello indicatore (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531 , punto (D)).

L'unità deve essere pertanto classificata nel codice NC 8528 59 80 come altri monitor a colori.


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 104/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un cosiddetto "set bicicletta" composto dai seguenti elementi:

a)

un telaio,

b)

una forcella anteriore e

c)

due cerchioni.

I componenti sono presentati contemporaneamente allo sdoganamento, ma sono imballati separatamente.

a)

8714 91 10

b)

8714 91 30

c)

8714 92 10

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8714 , 8714 91 , 8714 91 10 , 8714 91 30 , 8714 92 e 8714 92 10 .

Poiché i componenti montati insieme non presentano il carattere essenziale di una bicicletta completa, la classificazione nella sottovoce 8712 00 come bicicletta incompleta in applicazione della regola generale di interpretazione 2 a) è esclusa (si vedano inoltre le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8712 00 ).

Poiché i componenti sono imballati separatamente, la loro classificazione come merci condizionate in assortimenti per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale di interpretazione 3 b) è esclusa. Pertanto, i componenti devono essere classificati separatamente.

Il telaio deve quindi essere classificato nel codice NC 8714 91 10 , la forcella anteriore nel codice NC 8714 91 30 e i cerchioni nel codice NC 8714 92 10 .


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 105/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio multifunzionale, dalle dimensioni approssimative di 62 × 76 × 98 cm e un peso di circa 153 kg, comprensivo di scanner e dispositivo per la stampa elettrostatica.

È dotato di un caricatore automatico della capienza di 150 pagine di originali a due facciate per la funzione di copia, due vassoi caricatori per la carta, un pannello di controllo destinato all'utente, una memoria RAM di 2,5 GB e un disco rigido interno di 80 GB. È dotato di interfacce Ethernet, WLAN e USB.

L'apparecchio è in grado di eseguire le seguenti funzioni:

scansione,

stampa e

copia digitale.

L'apparecchio può altresì inviare i documenti scansiti via internet (il cosiddetto "fax via e-mail/internet").

L'apparecchio è in grado di riprodurre fino a 51 pagine di formato A4 al minuto. Può inoltre ridurre o ingrandire le immagini scansite (con uno zoom compreso fra 25% e 400%). Ha una velocità di scansione di 70 immagini al minuto.

La risoluzione di stampa è pari a 1 200 × 1 200 dpi per il solo testo e 600 × 600 dpi per le immagini. La risoluzione di copia è pari a 600 × 600 dpi.

L'apparecchio funziona in modo autonomo come copiatrice, eseguendo la scansione degli originali e la stampa delle copie per mezzo di un dispositivo elettrostatico di stampa o, connesso in rete o a un'unità automatica di elaborazione di dati, come stampante e scanner nonché fax via internet.

8443 31 80

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché del testo dei codici NC 8443 , 8443 31 e 8443 31 80 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche, poiché nessuna delle funzioni dell'apparecchio può essere considerata preponderante, si esclude pertanto la classificazione alla sottovoce NC 8443 31 20 . La velocità di riproduzione, la velocità di scansione, l'esistenza di un caricatore automatico per le pagine, il numero di vassoi caricatori per la carta, il pannello di controllo e la funzione di zoom non sono sufficienti a determinare la funzione di copia digitale quale funzione principale.

La velocità di riproduzione è invero la stessa per le funzioni sia di copia, sia di stampa, poiché ambedue dipendono dal dispositivo di stampa impiegato in entrambi i casi. I vassoi caricatori per la carta servono altresì per la stampa e per la copia. La velocità di scansione è un elemento importante di entrambe le funzioni di scansione e di copia. Il caricatore automatico per le pagine e il pannello di controllo sono impiegati sia per le funzioni di copia, sia di scansione e di fax via internet. La presenza della funzione di zoom, peculiare della funzione di copia, non è sufficiente a determinare tale funzione quale funzione principale.

Per di più, la possibilità del macchinario di essere connesso in rete o a un'unità automatica per l'elaborazione dei dati costituisce una caratteristica importante, poiché consente la copia e la scansione di documenti da e verso il computer nonché di trasmetterli via internet.

L'apparecchio deve essere pertanto classificato con il codice NC 8443 31 80 come altra macchina che presenta almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax e che non esegue come funzione principale la copia digitale.


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 106/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Dispositivo a forma di disco con un diametro di circa 8 cm e uno spessore di 2 cm (così detto "dispositivo regolatore a disco per sedile reclinabile").

Il dispositivo ha una superficie irregolare con un foro centrale per l'asse e comprende i seguenti elementi:

una piastra di guida,

una molla a spirale,

una camma cerniera,

una camma di slittamento,

due denti di slittamento,

un dente di arresto e

una piastra anulare.

Si tratta di un componente del meccanismo di inclinazione per i sedili degli autoveicoli.

Il dispositivo è usato per regolare l'angolo dello schienale del sedile in funzione delle necessità del conducente o dei passeggeri e contribuisce alla resistenza del sedile.

 (*1) Si veda l'immagine

9401 90 80

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9401 , 9401 90 e 9401 90 80 .

Date le sue caratteristiche, in particolare la sua accurata costruzione meccanica con diversi componenti, il dispositivo è progettato specificamente per diventare una parte essenziale del meccanismo di inclinazione del sedile di un autoveicolo. Di conseguenza, la classificazione alla voce 8302 , come guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, è esclusa, (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 8302 , primo paragrafo).

Pertanto, il dispositivo è considerato come un elemento del meccanismo d'inclinazione del sedile di un autoveicolo.

Il dispositivo deve quindi essere classificato nel codice NC 9401 90 80 come altre parti dei sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli.

Image 1

(*1)  L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 107/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2012

che modifica, relativamente alla sostanza octenidina dicloridrato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce le procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È prescritto che il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sia determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di determinare i limiti massimi di residui (qui di seguito «LMR») per la sostanza octenidina dicloridrato per uso cutaneo in tutti i mammiferi da produzione alimentare.

(4)

Limitatamente al solo impiego per via cutanea, in base alle raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non occorre stabilire i LMR per la sostanza octenidina dicloridrato in tutti i mammiferi da produzione alimentare per il solo uso cutaneo.

(5)

È dunque opportuno modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza octenidina dicloridrato per uso cutaneo in tutti i mammiferi da produzione alimentare.

(6)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)   GU L 15 del 20.01.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Octenidina dicloridrato

Non applicabile

Tutti i mammiferi da produzione alimentare

LMR non richiesto

Non applicabile

Esclusivamente per uso cutaneo

Agenti antinfettivi/Antisettici»


9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 108/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

156,8

MA

56,6

TN

76,7

TR

130,2

ZZ

105,1

0707 00 05

EG

229,9

JO

137,5

TR

174,7

US

57,6

ZZ

149,9

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

94,6

TR

141,0

ZZ

117,8

0805 10 20

EG

50,0

IL

78,7

MA

54,6

TN

53,8

TR

74,5

ZZ

62,3

0805 20 10

IL

138,0

MA

83,0

ZZ

110,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

60,2

IL

97,6

JM

98,5

KR

94,1

MA

111,3

TR

75,1

ZZ

89,5

0805 50 10

EG

46,1

TR

54,8

ZZ

50,5

0808 10 80

CA

130,0

CL

98,4

CN

109,0

MA

59,2

MK

31,8

US

145,7

ZZ

95,7

0808 30 90

CL

141,4

CN

51,0

US

120,5

ZA

105,1

ZZ

104,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2012

relativa ad un contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti di lotta contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e la peste suina classica in Lituania nel 2011

[notificata con il numero C(2012) 577]

(I testi in lingua italiana e lituana sono i soli facenti fede)

(2012/72/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia vescicolare dei suini è una malattia virale contagiosa dei suini che perturba gli scambi e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

La peste suina classica è una malattia virale contagiosa dei suini e dei cinghiali che perturba gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di malattia vescicolare dei suini, vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti.

(4)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina classica, vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti di suini nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi o di loro prodotti, nonché di sperma, ovuli ed embrioni.

(5)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (2), fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente in caso di focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(6)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3) fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente in caso di focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus.

(7)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi urgenti. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo volto a finanziare i costi di alcune misure finalizzate all’eradicazione delle malattie infettive di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

(8)

L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, della decisione 2009/470/CE definisce la percentuale della spesa sostenuta dagli Stati membri che può essere finanziata dal contributo dell’Unione.

(9)

Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti volti ad eradicare le malattie infettive di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (4).

(10)

Nel 2011 sono comparsi in Italia focolai della malattia vescicolare dei suini. Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.

(11)

Nel 2011 sono comparsi in Lituania focolai di peste suina classica. Le autorità lituane hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, circa le misure applicate conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia, nonché i risultati conseguiti.

(12)

Le autorità italiane e lituane hanno pertanto adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(13)

In questa fase non è ancora possibile determinare l’ammontare esatto del contributo finanziario dell’Unione poiché le informazioni fornite sul costo degli indennizzi e sulle spese operative sono una stima. Visto l’importo considerevole, è opportuno fissare una prima quota per la Lituania.

(14)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell’Unione all’Italia

1.   L’Italia può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania

1.   La Lituania può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la peste suina classica a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 3

Modalità di pagamento

È versata alla Lituania una prima quota di 700 000,00 EUR del contributo finanziario dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica italiana e la Repubblica di Lituania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)   GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(3)   GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(4)   GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


RACCOMANDAZIONI

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/31


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2012

relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS)

[notificata con il numero C(2012) 568]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/73/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), ha istituito una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità e un sistema di allarme rapido e di reazione (di seguito «EWRS») per la prevenzione e il controllo delle stesse malattie.

(2)

Con la decisione 2000/57/CE del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha adottato misure di esecuzione relative all’EWRS, il cui scopo è mettere in comunicazione tra loro in maniera strutturata e permanente, tramite tutti gli adeguati strumenti tecnici, la Commissione e le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri dello Spazio economico europeo responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per proteggere la sanità pubblica e per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili (3).

(3)

Il diritto alla protezione dei dati personali è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare dall’articolo 8.

(4)

Inoltre, lo scambio di informazioni mediante mezzi elettronici tra gli Stati membri, e tra gli Stati membri e la Commissione, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(5)

La decisione 2009/547/CE della Commissione, del 10 luglio 2009, che modifica la decisione 2000/57/CE sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ha introdotto specifiche misure di salvaguardia per lo scambio di dati personali tra gli Stati membri nel corso delle procedure di ricerca di contatti per identificare i soggetti che hanno contratto l’infezione e quelli potenzialmente in pericolo, se si verifica un caso di malattia trasmissibile con possibile dimensione europea.

(6)

Il 26 aprile 2010 il Garante europeo della protezione dei dati (di seguito «GEPD») ha formulato un parere sul controllo preventivo (7) in cui ha chiesto che venissero chiarite le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell’EWRS e che venissero affrontati in maniera adeguata i possibili rischi per i diritti fondamentali derivanti dal trattamento dei dati delle ricerche di contatti su ampia scala, qualora in futuro si verifichino gravi casi di pandemie che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute.

(7)

Tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal GEPD nel suo parere, la Commissione ha definito una serie di orientamenti in materia di protezione dei dati per l’EWRS, che dovrebbero consentire di chiarire i rispettivi ruoli, compiti e obblighi dei vari soggetti interessati dal sistema e quindi garantire che le norme relative alla protezione dei dati menzionate in precedenza siano effettivamente rispettate e che le persone interessate possano disporre di informazioni chiare e di meccanismi facilmente accessibili per far valere i propri diritti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Si raccomanda agli Stati membri di portare all’attenzione degli utenti dell’EWRS gli orientamenti contenuti nell’allegato della presente raccomandazione.

2.

Si raccomanda alle autorità nazionali competenti per l’EWRS di rivolgersi alle rispettive autorità nazionali per la garanzia della protezione dei dati per ottenere assistenza e indicazioni riguardo al modo migliore di applicare gli orientamenti in base alla legislazione nazionale.

3.

Si raccomanda agli Stati membri di comunicare alla Commissione europea le loro osservazioni riguardo all’attuazione degli orientamenti contenuti nell’allegato entro due anni dall’adozione della presente raccomandazione. Tali osservazioni saranno condivise con il GEPD e di esse la Commissione terrà conto nel valutare il livello di protezione dei dati nell’ambito dell’EWRS nonché il contenuto e la tempestività di eventuali misure future, compresa la possibile adozione di uno strumento giuridico.

4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)   GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

(3)  L’EWRS è riservato alla comunicazione, da parte delle autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri, di specifiche minacce per la salute pubblica («casi») di cui all’allegato I della decisione 2000/57/CE già menzionata.

(4)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 57.

(7)  Parere sul controllo preventivo del Garante europeo della protezione dei dati del 26 aprile 2010 sul sistema di allarme rapido e di reazione notificato dalla Commissione europea il 18 febbraio 2009 (caso C 2009-0137). Il parere è stato pubblicato sul sito Internet del GEPD al seguente indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf


ALLEGATO

ORIENTAMENTI SULLA PROTEZIONE DEI DATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO E DI REAZIONE (EWRS)

1.   INTRODUZIONE

L’EWRS è un’applicazione basata su Internet ideata dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, allo scopo di mettere in comunicazione tra loro in maniera strutturata e permanente la Commissione e le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri del SEE responsabili della determinazione delle misure necessarie per proteggere la sanità pubblica. Dal 2005 all’EWRS è legato anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito «ECDC»), che è un’agenzia dell’Unione europea (1).

La cooperazione tra le autorità sanitarie nazionali riveste fondamentale importanza per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire la possibile diffusione di malattie trasmissibili nell’Unione europea, di rispondere in maniera coordinata e tempestiva a casi di malattie trasmissibili che rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica.

I precedenti focolai di SARS, influenza pandemica A(H1N1) e altre malattie trasmissibili hanno dimostrato con chiarezza con quanta rapidità possono diffondersi malattie in precedenza sconosciute, causando un elevato tasso di mortalità e di morbilità. Mezzi di trasporto rapidi e scambi commerciali a livello mondiale favoriscono la diffusione delle malattie trasmissibili, che non conoscono confini. Un accertamento precoce e una comunicazione e un coordinamento efficaci a livello europeo e internazionale sono essenziali per controllare tali imprevisti e prevenire sviluppi estremamente gravi.

L’EWRS è stato concepito come meccanismo centralizzato per consentire agli Stati membri di inviare messaggi di allerta, condividere le informazioni e coordinare la loro risposta, in maniera tempestiva e sicura, in relazione a casi che rappresentano una minaccia potenziale per la salute nell’Unione europea.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DEGLI ORIENTAMENTI

La gestione e l’uso dell’EWRS possono comportare lo scambio di dati personali in casi specifici in cui gli strumenti giuridici pertinenti lo prevedano (cfr. sezione 4 sui fondamenti giuridici per lo scambio di informazioni personali nell’ambito dell’EWRS).

Lo scambio di informazioni personali tra le autorità sanitarie competenti degli Stati membri deve essere conforme alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali delle leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Tuttavia, poiché gli utenti dell’EWRS non sono esperti di protezione dei dati e possono non essere sempre sufficientemente a conoscenza delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, è opportuno fornire loro orientamenti che illustrino in maniera semplice e facilmente comprensibile il funzionamento dell’EWRS dal punto di vista della protezione dei dati. Gli orientamenti hanno anche uno scopo di sensibilizzazione e di promozione delle migliori prassi e di procedure uniformi e coerenti per garantire il rispetto dell’obbligo di protezione dei dati tra gli utenti dell’EWRS negli Stati membri.

Va tuttavia sottolineato che gli orientamenti non sono intesi a fornire un esame completo di tutte le questioni connesse alla protezione nell’ambito dell’EWRS. Ulteriori indicazioni e assistenza possono essere ottenuti dalle autorità garanti della protezione dei dati degli Stati membri. In particolare, gli utenti dell’EWRS sono caldamente invitati a rivolgersi alle rispettive autorità garanti della protezione dei dati per conoscere il modo migliore per applicare gli orientamenti a livello nazionale, in modo da conformarsi pienamente alle norme in materia di protezione dei dati vigenti nei rispettivi paesi. Al seguente indirizzo sono disponibili un elenco delle autorità garanti della protezione dei dati, con le relative coordinate:

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/nationalcomm/index_en.htm

Infine, è opportuno sottolineare che gli orientamenti non sono un’interpretazione autentica della normativa dell’Unione europea sulla protezione dei dati in quanto nel sistema istituzionale dell’Unione il compito di interpretarla spetta esclusivamente alla Corte di giustizia.

3.   DIRITTO APPLICABILE E CONTROLLO

Il diritto applicabile è determinato in funzione dell’utilizzatore dell’EWRS. In particolare, il trattamento di dati personali da parte della Commissione e dell’ECDC nel quadro del funzionamento e della gestione del sistema (come illustrato nelle sezioni seguenti) è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità nazionali competenti per l’EWRS, il diritto applicabile è la normativa nazionale pertinente in materia di protezione dei dati che recepisce la direttiva 95/46/CE. Va sottolineato che la direttiva menzionata lascia agli Stati membri un certo margine di manovra per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale. In particolare, la direttiva consente agli Stati membri di introdurre esenzioni o deroghe ad alcune delle sue disposizioni in casi specifici. Al contempo, la normativa nazionale in materia di protezione dei dati alla quale sono soggetti gli utenti dell’EWRS può stabilire requisiti di protezione dei dati più rigorosi o specifici per il paese interessato e non previsti dalle normative degli altri Stati membri.

Tenuto conto di tali particolarità, si raccomanda agli utenti dell’EWRS di discutere gli orientamenti con le proprie autorità garanti della protezione dei dati per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni delle normative nazionali. Per esempio, i dati da fornire agli interessati al momento della raccolta dei dati possono essere molto diversi da uno Stato membro all’altro, e lo stesso vale per le norme relative al trattamento di specifiche categorie di dati personali, per esempio i dati sanitari.

Una caratteristica importante del quadro giuridico dell’UE in materia di protezione dei dati costituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE è il controllo da parte di autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione europea è controllato dal Garante europeo della protezione dei dati (di seguito «GEPD») (2), mentre il trattamento da parte di persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche nazionali, agenzie o altri organismi degli Stati membri è controllato dalle rispettive autorità garanti della protezione dei dati. Le autorità di controllo hanno il compito in tutti gli Stati membri di esaminare le denunce presentate dai cittadini riguardo alla protezione dei loro diritti e delle loro libertà in relazione al trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni sul modo di trattare le richieste o i reclami degli interessati, gli utenti dell’EWRS sono invitati a far riferimento alla sezione 9 sull’accesso ai dati personali e altri diritti degli interessati.

4.   BASE GIURIDICA DELLO SCAMBIO DI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’EWRS

La decisione n. 2119/98/CE ha stabilito l’istituzione di una rete a livello di Unione europea (di seguito la «rete») per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, allo scopo di migliorare la prevenzione e il controllo nell’Unione europea delle malattie trasmissibili (3). In questo contesto, l’EWRS è stato istituito come uno dei pilastri della rete, consentendo lo scambio di informazioni, la consultazione e il coordinamento a livello europeo nei casi di malattie trasmissibili che rappresentano una minaccia potenziale per la sanità pubblica nell’Unione europea.

Va notato che non tutte le informazioni scambiate nell’ambito dell’EWRS sono di carattere personale. Di fatto, in generale in questo quadro non sono scambiati dati sanitari o altri dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili.

Che cosa sono i «dati personali»?

Ai fini della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, si intende per «dati personali» qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale (4).

Le autorità sanitarie competenti degli Stati membri del SEE comunicano generalmente alla rete, attraverso l’EWRS, informazioni riguardanti, tra l’altro, l’insorgenza o la ricomparsa di casi di malattie trasmissibili nonché informazioni sulle misure di controllo applicate, o su fenomeni epidemici insoliti o su nuove malattie trasmissibili di origine ignota (5), che possono richiedere un’azione tempestiva e coordinata da parte degli Stati membri per contenere il rischio di propagazione nell’UE (6). Gli Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili attraverso la rete, si consultano, in collegamento con la Commissione, per coordinare la loro azione in materia di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili, anche in relazione alle misure che hanno adottato o intendono adottare a livello nazionale (7).

In alcuni casi, tuttavia, le informazioni scambiate attraverso il sistema riguardano persone fisiche e possono essere considerate dati personali.

In primo luogo, il funzionamento e la gestione del sistema implicano il trattamento di una quantità limitata di dati personali degli utenti autorizzati dell’EWRS. Il trattamento delle coordinate (nome, organizzazione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono ecc.) di tali utenti è infatti essenziale per istituire e far funzionare il sistema. I dati personali sono raccolti dagli Stati membri e successivamente trattati sotto la responsabilità della Commissione unicamente ai fini di un’efficace cooperazione sulla gestione dell’EWRS e della rete che ne sta alla base.

Un aspetto ancora più importante è che il verificarsi di un caso di malattia trasmissibile con una possibile dimensione europea può richiedere l’attuazione di particolari misure di controllo, le cosiddette misure di ricerca di contatti, da parte degli Stati membri interessati in collaborazione tra loro, per individuare le persone contaminate e le persone potenzialmente in pericolo e per prevenire la diffusione di gravi malattie trasmissibili. Tale collaborazione può comportare lo scambio attraverso l’EWRS di dati personali, tra cui dati sanitari sensibili, di casi umani confermati o sospetti tra gli Stati membri direttamente interessati dalle misure di ricerca di contatti (8).

Che cosa si intende per «trattamento dei dati personali»?

Ai fini della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 si intende per «trattamento di dati personali qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione»  (9).

Nei casi menzionati in precedenza, il trattamento di dati personali nell’ambito dell’EWRS deve fondarsi su una base giuridica specifica. A questo proposito, l’articolo 7 della direttiva 95/46/CE e le corrispondenti disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001 stabiliscono i criteri che legittimano il trattamento dei dati.

Per quanto riguarda le coordinate degli utenti dell’EWRS, il relativo trattamento è basato su quanto segue:

articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001: il trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento (10) ». Il trattamento è necessario per il funzionamento e la gestione dell’EWRS da parte della Commissione, con il sostegno dell’ECDC,

articolo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001: «l’interessato ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile». Le coordinate degli utenti si ottengono dagli stessi interessati, dopo averli messi in condizione di accettare che i dati personali che li riguardano siano oggetto di un trattamento nell’ambito dell’EWRS (cfr. sezione 8 relativa all’informazione degli interessati).

I criteri stabiliti dall’articolo 7, lettere c), d), e e), della direttiva 95/46/CE sono i più importanti per lo scambio dei dati di ricerca di contatti (per esempio, coordinate della persona contaminata, informazioni sui mezzi di trasporto, l’itinerario di viaggio e i luoghi di soggiorno della persona, informazioni sulle persone visitate e sulle persone potenzialmente esposte a contaminazione) di persone fisiche nell’ambito dell’EWRS (11):

articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE: il trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento». L’istituzione di un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili nell’Unione europea è prevista dalla decisione n. 2119/98/CE. Tale decisione impone agli Stati membri l’obbligo di comunicare attraverso l’EWRS determinati casi di malattie trasmissibili che rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica (12). L’obbligo di comunicazione riguarda anche le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per prevenire e arrestare la diffusione di tali malattie, comprese le misure di ricerca di contatti attuate allo scopo di rintracciare persone contaminate o che rischiano di essere contaminate (13),

articolo 7, lettera d), della direttiva 95/46/CE: il trattamento «è necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata». In linea di principio, lo scambio tra gli Stati membri interessati dei dati personali delle persone contaminate e delle persone esposte a un rischio imminente di contaminazione è necessario per fornire la cura o il trattamento adeguato e per rintracciare e individuare le persone e poterle sottoporre a isolamento e quarantena, allo scopo di proteggere la salute delle persone interessate e, di conseguenza, di tutti i cittadini dell’Unione europea,

articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46/CE: il trattamento «è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati». L’EWRS è uno strumento inteso ad aiutare gli Stati membri a coordinare i loro sforzi di prevenzione e di controllo di gravi malattie trasmissibili nell’Unione europea. Il sistema è pertanto concepito per contribuire allo svolgimento di un compito di interesse pubblico assegnato agli Stati membri per proteggere la salute pubblica.

Gli stessi motivi di interesse pubblico possono giustificare il trattamento da parte degli Stati membri di dati sanitari sensibili (per esempio, informazioni sull’evento che rappresenta una minaccia per la salute, dati relativi alle condizioni sanitarie delle persone contaminate e delle persone potenzialmente esposte a contaminazione) nell’ambito dell’EWRS. Sebbene il trattamento dei dati relativi alla salute sia in linea di principio vietato dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, al trattamento di questa specifica categoria di dati nell’ambito dell’EWRS si applica la deroga prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, della stessa direttiva purché il trattamento sia «necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un’altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente».

Altre deroghe al divieto di trattamento dei dati sanitari possono essere stabilite, per motivi di interesse pubblico rilevante e purché sano previste opportune garanzie, dalle normative nazionali degli Stati membri, o da una decisione delle autorità garanti della protezione dei dati degli Stati membri (14).

5.   CHI FA COSA NELL’EWRS? LA QUESTIONE DEL CONTROLLO CONGIUNTO

L’EWRS è stato concepito come sistema multiutente che collega, attraverso adeguati mezzi tecnici comprendenti diversi canali di comunicazione strutturati, i referenti designati delle autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri del SEE (di seguito i «punti focali nazionali dell’EWRS»), la Commissione, l’ECDC e, in misura limitata, anche l’OMS.

Ognuno di tali soggetti è un utente separato dell’EWRS, sebbene l’accesso alle informazioni scambiate nell’ambito del sistema sia stato modulato creando vari profili di utenti e canali di comunicazione «selettivi», che offrono garanzie adeguate quanto al rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

In particolare, il sistema è costituito da due canali di comunicazione principali. Un primo canale, il cosiddetto canale di «messaggistica generale», consente alle autorità sanitarie competenti di un dato Stato membro di notificare a tutti i punti focali nazionali dell’EWRS, alla Commissione, all’ECDC e all’OMS informazioni riguardanti casi di malattie trasmissibili che possono avere una dimensione europea che rientrano nell’ambito degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla decisione n. 2119/98/CE (15).

In generale, attraverso il canale della messaggistica generale non vengono comunicati dati di carattere sanitario o altri dati personali di persone fisiche identificate o identificabili. Nel sistema sono stati inseriti specifici meccanismi di garanzia per prevenire il trattamento illecito di dati nell’ambito di questo canale (cfr. sezione 7).

Tuttavia, in caso di casi di malattie trasmissibili con una possibile dimensione europea, può essere necessario che gli Stati membri interessati, in collaborazione tra loro, attuino particolari misure di ricerca di contatti allo scopo di rintracciare le persone contaminate, e altre persone esposte alla contaminazione, in modo da prevenire la diffusione di malattie gravi.

Per garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, sono stati introdotti adeguati meccanismi di salvaguardia per limitare lo scambio dei dati sanitari e di ricerca di contatti di persone fisiche soltanto agli Stati membri direttamente interessati da una determinata procedura di ricerca di contatti e per escludere gli altri Stati membri della rete, la Commissione e l’ECDC dall’accesso a tali dati (16).

A tale scopo, nell’ambito dell’EWRS è stato istituito il cosiddetto canale della «messaggistica selettiva» per garantire un canale di comunicazione esclusivo tra gli Stati membri interessati da una determinata misura di ricerca di contatti.

Scambiando dati personali attraverso il canale della messaggistica selettiva, le autorità competenti assumono il ruolo di «responsabili» riguardo al trattamento di tali dati e pertanto si assumono la responsabilità della legittimità delle loro attività di trattamento e della garanzia del rispetto degli obblighi di protezione dei dati stabiliti dalle leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE.

Chi è il «responsabile del trattamento»?

Ai fini della direttiva 95/46/CE, si intende per «responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali»  (17).

In linea di principio, gli utenti della Commissione e dell’ECDC non hanno accesso ai dati personali scambiati attraverso il canale della messaggistica selettiva (18). Tuttavia, per motivi tecnici, l’archiviazione centrale dei dati nell’EWRS spetta in definitiva alla Commissione nella sua funzione di amministratore e coordinatore del sistema. In questa veste, la Commissione è anche responsabile della registrazione, dell’archiviazione e dei successivi trattamenti dei dati personali degli utenti autorizzati dell’EWRS necessari per il funzionamento del sistema.

L’EWRS costituisce pertanto un esempio tipico di corresponsabilità, dato che la responsabilità di garantire la protezione dei dati è ripartita, a vari livelli, tra la Commissione e gli Stati membri. Inoltre, dal 2005 la Commissione e gli Stati membri, nella loro qualità di corresponsabili del trattamento, hanno deciso di delegare la gestione quotidiana dell’applicazione informatica EWRS all’ECDC, che svolge questo compito per conto della Commissione. Oltre a tale delega, l’agenzia ha assunto la responsabilità di garantire, in qualità di «incaricato del trattamento», la riservatezza e la sicurezza delle operazioni di trattamento effettuate nell’ambito del sistema, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Chi è «l’incaricato del trattamento» e quali sono i suoi obblighi?

Ai fini del regolamento (CE) n. 45/2001 si intende per incaricato del trattamento «la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento»  (19).

Il regolamento prevede che, quando il trattamento sia eseguito per suo conto, il responsabile del trattamento deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per quanto riguarda le misure di sicurezza tecnica e di organizzazione necessarie ai fini della sicurezza dei dati. La responsabilità ultima del rispetto di tali misure spetta al responsabile del trattamento. Ciononostante, gli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento relativi alla riservatezza e alla sicurezza del trattamento vincolano anche l’incaricato del trattamento (20).

6.   PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’EWRS deve essere conforme a una serie di principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE.

Nella loro qualità di responsabili del trattamento, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri hanno il compito di garantire il rispetto di tali principi ogni volta che trattano dati personali attraverso l’EWRS. Alcuni di questi principi sono esposti qui di seguito. Restano impregiudicate le altre prescrizioni in materia di protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici pertinenti, riguardo alle quali vengono fornite indicazioni nelle varie sezioni dei presenti orientamenti. In particolare, gli utenti dell’EWRS sono invitati a leggere con attenzione la sezione 8 sull’informazione degli interessati e la sezione 9 sull’accesso ai dati e altri diritti degli interessati.

6.1.   Principi relativi alla liceità del trattamento e alla limitazione delle finalità

I responsabili del trattamento devono assicurarsi che i dati personali siano trattati lealmente e lecitamente. Questo principio implica, in primo luogo, che la raccolta e ogni trattamento successivo di dati personali siano basati su motivi legittimi stabiliti dalla legge (21). In secondo luogo, i dati personali possono essere raccolti soltanto per finalità specificate, esplicite e legittime e non devono essere sottoposti a successivi trattamenti in maniera incompatibile con tali finalità (22).

6.2.   Principi sulla qualità dei dati

I responsabili del trattamento devono assicurarsi che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione alle finalità per le quali sono raccolti. Inoltre, i dati devono essere precisi e aggiornati (23).

6.3.   Principi sulla conservazione dei dati

I responsabili del trattamento devono assicurarsi che i dati personali siano conservati in modo da consentire l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati (24).

6.4.   Principi sulla riservatezza e la sicurezza dei dati

I responsabili del trattamento devono assicurarsi che le persone che hanno accesso ai dati personali e che agiscono sotto la sua autorità o quella dell’incaricato del trattamento, compreso quest’ultimo, effettuino il trattamento degli stessi solo su istruzione del responsabile del trattamento (25). Inoltre, i responsabili del trattamento devono adottare adeguate misure tecniche e di organizzazione per proteggere i dati personali contro la distruzione o la perdita, l’alterazione, la comunicazione o l’accesso accidentali, non autorizzati o illeciti e contro tutte le forme di trattamento illecite (26).

Per un’applicazione efficace e corretta dei principi di cui sopra nel contesto dell’utilizzo del sistema, si raccomanda agli utenti dell’EWRS in particolare quanto segue:

per garantire che il trattamento abbia una base giuridica, i dati siano raccolti per finalità esplicite e lecite e non siano successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità, ogni volta che raccolgono o altrimenti trattano dati personali mediante l’EWRS, gli utenti dell’EWRS devono:

valutare caso per caso se l’attuazione di misure coordinate di ricerca di contatti, e la conseguente attivazione del canale selettivo dell’EWRS per lo scambio dei relativi dati di ricerca di contatti o di altri dati personali, sia giustificata in considerazione della natura della malattia e dei vantaggi scientificamente comprovati della ricerca di contatti per la prevenzione o la riduzione dell’ulteriore diffusione della malattia, tenendo conto della valutazione dei rischi fornita dalle autorità sanitarie degli Stati membri e dagli organismi scientifici (ECDC e OMS),

evitare di utilizzare il canale di messaggistica generale per lo scambio di dati di ricerca di contatti e di altri dati personali. In particolare, tali dati non devono essere inclusi nel corpo dei messaggi generali trasmessi, negli allegati o in qualsiasi altra forma. L’uso del canale di messaggistica generale ai fini della ricerca di contatti sarebbe illegittimo e sproporzionato, in quanto si comunicherebbero dati personali a destinatari (fra cui la Commissione e l’ECDC) non interessati da una determinata procedura di ricerca di contatti e che non devono avere accesso a tali dati,

in caso di utilizzazione della messaggistica selettiva, scegliere come destinatari dei messaggi selettivi che contengono dati personali soltanto le autorità competenti degli Stati membri che devono collaborare a una data procedura di ricerca di contatti;

gli utenti dell’EWRS devono essere particolarmente attenti quando scambiano, attraverso il canale di messaggistica selettiva, dati sensibili riguardanti le condizioni di salute di persone identificate o identificabili, per esempio persone contaminate o potenzialmente esposte le cui coordinate o altri dati personali sono comunicati contemporaneamente attraverso l’EWRS, in modo che la persona in questione possa essere direttamente o indirettamente identificata. In questo caso, continuano a essere valide le raccomandazioni di cui sopra; inoltre, gli utenti dell’EWRS devono tenere presente che lo scambio di dati sensibili è consentito dalla direttiva 95/46/CE soltanto in situazioni molto limitate. In particolare (27):

la persona di cui si raccolgono i dati deve avere dato il proprio consenso esplicito al loro trattamento [articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE]. Tuttavia, la necessità di intervenire in maniera tempestiva in situazioni di emergenza sanitaria può rendere impossibile fornire agli interessati tutte le informazioni richieste per poter dare un consenso informato (cfr. sezione 8 relativa all’informazione degli interessati). Inoltre, la possibilità che i dati siano successivamente divulgati mediante l’EWRS non è necessariamente nota nel momento in cui i dati sono raccolti,

in mancanza del consenso degli interessati, il trattamento dei dati sanitari può essere considerato legittimo se è necessario «alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura», a condizione che il trattamento dei dati sanitari venga effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale o da un’altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE). In altri termini, ogni volta che inviano un messaggio selettivo contenente dati sanitari sensibili a destinatari in altri Stati membri, gli utenti dell’EWRS devono valutare se la comunicazione di tali dati è strettamente necessaria per consentire alle autorità competenti degli Stati membri interessati di attuare le misure specifiche richieste per una delle finalità menzionate. Si rammenta inoltre agli utenti dell’EWRS che possono essere previsti motivi aggiuntivi di trattamento dei dati dalle rispettive leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE e da una decisione delle autorità garanti della protezione dei dati nazionali (28).

Per garantire la qualità dei dati personali che scambiano attraverso il sistema, e in particolare, prima di inviare un messaggio selettivo, gli utenti dell’EWRS devono considerare se:

i dati personali che vogliono scambiare sono strettamente necessari per garantire l’efficacia della procedura di ricerca di contatti. In altre parole, le autorità competenti che inviano il messaggio dovrebbero fornire alle autorità degli altri Stati membri interessati soltanto i dati personali necessari per identificare in maniera inequivocabile le persone infettate o esposte. L’elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini della ricerca di contatti, allegato alla decisione 2009/547/CE, non deve essere considerato come un’autorizzazione generale incondizionata a trattare tali categorie di dati. Si dovrà procedere con la massima precauzione nel trattamento dei dati personali diversi da quelli elencati nell’allegato, in quanto la loro comunicazione potrebbe essere eccessiva e irragionevole. Si dovrà valutare caso per caso se l’inclusione di taluni dati personali sia strettamente necessaria ai fini di una determinata procedura di ricerca di contatti.

Successivi trattamenti e archiviazione di dati personali al di fuori dell’EWRS:

è molto importante tenere presente che le norme nazionali in materia di protezione dei dati che recepiscono la direttiva 95/46/CE si applicano anche all’archiviazione e ai successivi trattamenti, al di fuori dell’EWRS, di dati personali ottenuti mediante il sistema. Può trattarsi, per esempio, del caso in cui dati personali archiviati a livello centrale dal sistema vengono memorizzati nei PC locali degli utenti o in banche dati istituite a livello nazionale o del caso in cui i dati vengono trasmessi dall’autorità competente responsabile del loro trattamento nell’ambito dell’EWRS ad altre autorità o a terzi. In questi casi, si rammenta agli utenti dell’EWRS quanto segue:

l’archiviazione e i successivi trattamenti al di fuori dell’EWRS non devono essere incompatibili con le finalità originarie per le quali i dati sono stati raccolti e scambiati nell’ambito dell’EWRS,

i successivi trattamenti devono avere una base giuridica nella legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, essere necessari, adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione alle finalità originarie della raccolta nell’ambito dell’EWRS,

i dati devono essere aggiornati e cancellati quando non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati successivamente trattati,

quando i dati sono estratti dall’EWRS e comunicati a terzi, il responsabile del trattamento deve informare gli interessati di tale circostanza in modo da garantire la correttezza del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati o che la comunicazione sia prescritta per legge (cfr. articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE). Considerando che la comunicazione può essere prescritta dalla legge di uno soltanto degli Stati membri coinvolti e che tale obbligo può non essere sempre conosciuto in altri paesi, dovranno essere fornite informazioni al riguardo anche nel caso in cui la comunicazione sia espressamente prevista dalla legge.

7.   UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Diverse funzioni sono già state incorporate nell’EWRS per garantire il rispetto dei principi di protezione dei dati enunciati nella sezione 6 e indurre gli utenti a considerare gli aspetti della protezione dei dati ogni volta che utilizzano il sistema. Per esempio:

sulla pagina generale dei messaggi dell’EWRS viene chiaramente visualizzata un’avvertenza che informa gli utenti che il canale di messaggistica generale non deve essere impiegato per inserire dati della ricerca di contatti o altri dati personali, in quanto ciò potrebbe comportate una comunicazione non necessaria di tali dati a destinatari diversi da quelli che devono avervi accesso,

l’accesso alle informazioni scambiate nel sistema è stato modulato creando diversi profili di utenti e canali di comunicazione selettivi, che offrono adeguate garanzie di conformità alle norme in materia di protezione dei dati,

in particolare, il canale di messaggistica selettiva dell’EWRS costituisce un canale di comunicazione esclusivo per lo scambio di informazioni personali soltanto tra gli Stati membri interessati. Nel sistema è stata inserita un’opzione predefinita che esclude automaticamente la Commissione e l’ECDC dall’elenco dei possibili destinatari dei messaggi selettivi contenenti dati personali (29),

il sistema cancella automaticamente tutti i messaggi selettivi contenenti informazioni personali dodici mesi dopo l’invio dei messaggi (per maggiori informazioni, cfr. sezione 11 sulla conservazione dei dati),

il sistema è dotato di una funzione che consente agli utenti di modificare o cancellare direttamente in qualsiasi momento i messaggi selettivi contenenti informazioni personali inesatte, non aggiornate, non più necessarie o altrimenti non conformi ai requisiti di protezione dei dati. Il sistema notifica automaticamente agli altri utenti dell’EWRS coinvolti in uno specifico scambio di informazioni selettive che il messaggio è stato cancellato, o che ne è stato modificato il contenuto, per garantire la conformità alle norme in materia di protezione dei dati,

nel canale di messaggistica selettiva è stato predisposto un meccanismo specifico per consentire alle autorità nazionali interessate da un determinato scambio di informazioni di comunicare e cooperare riguardo all’accesso, alla modifica, al congelamento o alla cancellazione di richieste degli interessati.

Inoltre, nel medio termine è previsto che il modulo di formazione disponibile nell’applicazione EWRS sia integrato per fornire agli utenti dell’EWRS ampie spiegazioni sul funzionamento del sistema dal punto di vista della protezione dei dati. L’uso dei vari elementi e delle funzioni intesi a rafforzare la conformità alle norme in materia di protezione dei dati sarà illustrato con esempi pratici.

La Commissione intende collaborare con gli Stati membri per far sì che questi e altri eventuali sviluppi futuri dell’EWRS si ispirino al principio «privacy by design» fin dall’inizio (30), e che siano tenuti in considerazione i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati quando si adottano decisioni sulle informazioni che possono essere scambiate attraverso l’EWRS, con chi e a quali condizioni.

8.   L’INFORMAZIONE DEGLI INTERESSATI

La legislazione dell’Unione europea in materia di protezione dei dati prevede l’obbligo per il responsabile del trattamento dei dati di fornire agli interessati chiare informazioni sulle operazioni di trattamento che intende effettuare sui loro dati personali.

In linea con il suo ruolo di coordinamento nell’ambito dell’EWRS e per adempiere a quest’obbligo (31), la Commissione ha messo a disposizione una dichiarazione sulla riservatezza chiara e completa sulla pagina del suo sito Internet dedicata all’EWRS, per quanto riguarda i trattamenti effettuati sotto la responsabilità della Commissione e quelli effettuati dalle autorità competenti in particolare nel contesto delle attività di ricerca di contatti.

Tuttavia, la responsabilità dell’informazione degli interessati spetta anche alle autorità competenti degli Stati membri nella loro qualità di responsabili del trattamento, per le rispettive operazioni di trattamento nell’ambito dell’EWRS.

Quali «informazioni» devono fornire agli interessati le autorità nazionali competenti per l’EWRS?

Nei casi di raccolta di dati direttamente presso gli interessati, l’articolo 10 della direttiva 95/46/CE stabilisce che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, deve fornire, al momento della raccolta, alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

a)

l’identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

b)

le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c)

ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:

i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,

se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,

se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,

qualora, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per garantire un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

L’articolo 11 della direttiva 95/46/CE elenca le informazioni minime che il responsabile del trattamento deve fornire in caso di dati non raccolti presso la persona interessata. Tali informazioni devono essere fornite al momento della registrazione dei dati personali o, qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all’atto della prima comunicazione dei medesimi (32).

Le disposizioni citate implicano che, al momento della raccolta di dati personali di persone fisiche (o, al più tardi, quando i dati vengono comunicati per la prima volta attraverso l’EWRS), ai fini dell’adozione delle misure necessarie per proteggere la sanità pubblica in relazione a casi da riferire ai sensi della decisione n. 2119/98/CE e delle misure di esecuzione, le autorità nazionali competenti debbano trasmettere direttamente agli interessati un avviso legale contenente le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. L’avviso deve includere anche un breve riferimento all’EWRS e link ai documenti pertinenti e alle dichiarazioni sulla riservatezza sui siti Internet nazionali delle autorità competenti e al sito Internet della Commissione dedicato all’EWRS.

Le informazioni che devono essere riportate nell’avviso legale possono variare notevolmente da uno Stato membro all’altro. Alcune normative nazionali prevedono per i responsabili del trattamento dei dati maggiori obblighi, comprendenti la fornitura di ulteriori informazioni, ad esempio sul diritto degli interessati di essere risarciti, sull’archiviazione e sui periodi di conservazione dei dati, sulle misure di sicurezza dei dati e così via.

È vero che la necessità di intervenire in maniera tempestiva in situazioni di emergenza sanitaria può rendere impossibile, quando i dati non sono ottenuti presso gli interessati, avvisare questi ultimi per informarli delle finalità del trattamento dei loro dati personali. A questo proposito, l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE stabilisce che il diritto di informazione degli interessati può essere limitato nel caso in cui «l’informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate».

Più in generale, va sottolineato che possono essere applicate limitazioni o restrizioni del diritto di informazione degli interessati in base alle normative nazionali in materia di protezione dei dati che recepiscono la direttiva 95/46/CE (33). Tali limitazioni o restrizioni specifiche a livello nazionale devono essere menzionate in maniera inequivocabile nelle avvertenze sulla riservatezza fornite agli interessati o nelle dichiarazioni sulla riservatezza pubblicate sui siti Internet nazionali delle autorità competenti.

Spetta alle autorità nazionali competenti degli Stati membri decidere la forma e il modo per comunicare tali informazioni agli interessati. Poiché la maggior parte delle autorità competenti effettueranno operazioni diverse dallo scambio di informazioni nell’ambito dell’EWRS, il modo in cui informeranno gli interessati potrà eventualmente essere identico a quello scelto per comunicare informazioni simili per altre operazioni effettuate in base alla normativa nazionale. Inoltre, si raccomanda alle autorità competenti di aggiornare o integrare le politiche o le dichiarazioni sulla riservatezza — se ve ne sono già sui loro siti Internet nazionali — con un riferimento specifico allo scambio di dati personali nell’ambito dell’EWRS.

Per tutti i motivi suesposti, è della massima importanza che le autorità competenti degli Stati membri consultino le rispettive autorità garanti della protezione dei dati quando definiscono modelli di avvertenze legali e di dichiarazioni sulla riservatezza ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.

9.   ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I requisiti di protezione dei dati in relazione all’informazione degli interessati esaminati nella precedente sezione 8 hanno in definitiva lo scopo di garantire la trasparenza delle operazioni di trattamento dei dati personali. La trasparenza è anche l’obiettivo alla base delle disposizioni sui diritti di accesso degli interessati stabilite dagli strumenti giuridici dell’UE in materia di protezione dei dati (34).

Che cos’è il «diritto di accesso ai dati» dell’interessato?

I responsabili del trattamento dei dati devono garantire a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere, senza ritardi o spese eccessivi, la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l’informazione sulle finalità dei trattamenti e sui destinatari cui possono essere comunicati i dati.

I responsabili del trattamento dei dati devono anche garantire agli interessati il diritto a ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, per esempio a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati.

Infine, i responsabili del trattamento dei dati devono notificare ai terzi ai quali sono stati comunicati i dati qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento effettuati su legittima richiesta dell’interessato, a meno che questo sia impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato.

Nella loro qualità di responsabili del trattamento, la Commissione e gli Stati membri condividono la responsabilità riguardo alla concessione di diritti di accesso, alla rettifica, alla cancellazione e al congelamento dei dati personali trattati nell’ambito dell’EWRS alle condizioni di seguito descritte.

Spetta alla Commissione il compito di concedere l’accesso ai dati personali dei punti focali nazionali dell’EWRS e di gestire le relative richieste di rettifica, di cancellazione e di congelamento. I punti focali nazionali sono invitati a far riferimento alla clausola specifica contenuta nella dichiarazione sulla riservatezza disponibile sulla pagina del sito Internet della Commissione dedicata all’EWRS (35) per avere maggiori informazioni sul modo di esercitare i loro diritti in qualità di interessati.

Si informano inoltre gli utenti dell’EWRS che nel sistema è già stata integrata una funzione che consente loro di modificare direttamente i propri dati personali. Gli utenti non possono tuttavia modificare i campi di dati sulla cui base si identifica un determinato account dell’EWRS (indirizzo di posta elettronica accreditata dell’utente, tipo di account e così via) per evitare che utenti non autorizzati possano accedere al sistema. Pertanto, qualsiasi richiesta di modifica di questi campi di dati deve essere rivolta al responsabile del trattamento dei dati presso la Commissione, come indicato nella dichiarazione sulla riservatezza disponibile sulla pagina del sito Internet della Commissione dedicata all’EWRS.

Il compito di esaminare le richieste degli interessati riguardanti i dati di ricerca di contatti, i dati sanitari e altri dati personali scambiati tra gli Stati membri attraverso l’EWRS spetta alle rispettive autorità competenti coinvolte in un determinato scambio di informazioni selettive. Detto compito è disciplinato dalle disposizioni pertinenti della normativa nazionale in materia di protezione dei dati che recepisce la direttiva 95/46/CE.

Va tuttavia sottolineato che le normative nazionali in materia di protezione dei dati che recepiscono la direttiva 95/46/CE possono prevedere restrizioni o limitazioni specifiche dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione o congelamento dei dati degli interessati (36). Tali limitazioni o restrizioni devono essere menzionate in maniera inequivocabile nelle avvertenze sulla riservatezza fornite agli interessati o nelle dichiarazioni sulla riservatezza pubblicate sui siti Internet nazionali delle autorità competenti. Si raccomanda quindi ai punti di contatto EWRS di rivolgersi alle autorità nazionali garanti della protezione dei dati per ottenere maggiori informazioni al riguardo.

La complessità dell’EWRS, con una molteplicità di utenti coinvolti in operazioni di trattamento congiunte, richiede un approccio chiaro e semplice riguardo al diritto di accesso degli interessati, in quanto questi ultimi non hanno una conoscenza adeguata del funzionamento del sistema e devono essere messi in condizione di esercitare effettivamente i loro diritti.

Se un interessato ritiene che i suoi dati personali siano trattati nell’ambito dell’EWRS e desidera avere accesso a tali dati o richiederne la cancellazione o la rettifica, l’interessato dovrebbe avere la possibilità di rivolgersi a qualsiasi autorità nazionale competente con cui ha avuto contatti e/o che ha raccolto i suoi dati in relazione a un caso specifico che rappresenti un rischio per la sanità pubblica (per esempio, l’autorità del paese di cui l’interessato è cittadino e l’autorità del paese di soggiorno della persona nel momento in cui si verifica il caso), e a qualsiasi altra autorità coinvolta nello scambio di informazioni in relazione all’attuazione di misure di ricerca di contatti.

Le autorità competenti coinvolte nello scambio di informazioni in questione non dovrebbero rifiutare l’accesso, la rettifica o la cancellazione adducendo come motivo il fatto di non aver inserito i dati nell’EWRS, o invitando l’interessato a rivolgersi a un’altra autorità competente. In particolare, se la richiesta dell’interessato viene ricevuta da un’autorità competente diversa da quella che ha comunicato le informazioni originali attraverso il canale di scambio selettivo, l’autorità ricevente deve trasmettere la richiesta, attraverso il meccanismo specifico menzionato nella sezione 7, all’autorità competente che ha trasmesso il messaggio originale, che deciderà in merito alla richiesta.

Se del caso, prima di adottare una decisione, l’autorità competente che ha inserito le informazioni nel sistema può contattare altre autorità competenti coinvolte nello scambio di informazioni o altrimenti interessate dalla richiesta dell’interessato attraverso il meccanismo specifico menzionato nella sezione 7.

Gli interessati devono anche essere informati del fatto che, se non sono soddisfatti della risposta ricevuta, possono rivolgersi a un’altra autorità competente coinvolta nello scambio di informazioni. In ogni caso, gli interessati hanno il diritto di presentare ricorso all’autorità nazionale garante della protezione dei dati del paese di una delle autorità competenti che ritiene più opportuno. Se necessario e appropriato, le autorità nazionali garanti della protezione dei dati collaborano tra loro per esaminare il ricorso (articolo 28 della direttiva 95/46/CE).

Infine, oltre a una specifica raccomandazione formulata dal GEPD nel suo parere, la Commissione ha introdotto una nuova funzione nell’EWRS per consentire la rettifica e la cancellazione online, ai fini della conformità all’obbligo di protezione dei dati, di messaggi selettivi contenenti informazioni personali inesatte, non aggiornate, non più necessarie o non conformi ai requisiti di protezione dei dati.

10.   SICUREZZA DEI DATI

L’accesso al sistema è limitato agli utenti autorizzati dalla Commissione e dall’ECDC e a punti focali nazionali dell’EWRS formalmente designati. L’accesso è protetto tramite account e password dell’utente sicuri e personalizzati.

Le procedure per il trattamento delle informazioni personali nell’EWRS sono stabilite in riferimento alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

11.   CONSERVAZIONE DEI DATI

Come prescritto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001 e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE, il sistema cancella automaticamente tutti i messaggi selettivi contenenti informazioni personali dopo dodici mesi dalla data dell’inserimento dei messaggi.

Questa garanzia, che fa parte integrante del sistema, non esime tuttavia gli utenti dell’EWRS — in quanto responsabili unici e individuali delle proprie operazioni di trattamento nell’ambito del canale di messaggistica selettiva — dall’adottare le misure necessarie per eliminare dal sistema i dati personali che diventano non più necessari prima della scadenza del periodo predefinito di un anno.

A tale scopo, la Commissione ha introdotto una nuova funzione nell’EWRS per consentire agli utenti di cancellare direttamente, in qualsiasi momento, i messaggi selettivi contenenti informazioni personali non più necessarie.

Infine, va rammentato che le autorità nazionali competenti sono tenute a rispettare le disposizioni relative alla conservazione di dati personali delle legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. La cancellazione automatica delle informazioni personali archiviate nel sistema dopo un anno non impedisce agli utenti dell’EWRS di archiviare le stesse informazioni al di fuori dell’EWRS per periodi diversi (per esempio, più lunghi), a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati e che i periodi previsti dalla normativa nazionale siano compatibili con le prescrizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE.

12.   COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI GARANTI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Le autorità competenti sono invitate a consultare le rispettive autorità nazionali garanti della protezione dei dati, in particolare in relazione a questioni attinenti alla protezione dei dati non trattate nei presenti orientamenti.

Le autorità competenti devono anche tenere presente il fatto che le leggi nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE possono imporre loro l’obbligo di notificare alle rispettive autorità nazionali garanti della protezione dei dati le proprie attività di trattamento dei dati nell’ambito dell’EWRS. La legislazione di certi Stati membri può anche prevedere un obbligo di autorizzazione preventiva da parte delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati.


(1)  L’ECDC fornisce anche sostegno e assistenza alla Commissione nella gestione dell’applicazione EWRS. Questo compito è stato assegnato all’ECDC dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in particolare l’articolo 8 (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS

(3)  Le categorie di malattie trasmissibili rientranti nell’ambito della rete sono quelle elencate nell’allegato della decisione n. 2119/98/CE.

(4)  Articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(5)  Articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

(6)  Allegato I della decisione 2000/57/CE sulla definizione di «casi» da riferire nel quadro dell’EWRS.

(7)  Articolo 6 della decisione n. 2119/98/CE.

(8)  Il chiarimento sugli scopi legittimi del trattamento di dati personali nell’ambito dell’EWRS per includere i dati di «ricerca dei contatti» è il risultato delle modifiche apportate alla decisione 2000/57/CE della Commissione dalla decisione 2009/547/CE.

(9)  Articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE e articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(10)  Per quanto riguarda la definizione di «responsabile del trattamento», cfr. sezione 5.

(11)  Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini della ricerca di contatti è allegato alla decisione 2009/547/CE.

(12)  Articolo 1 e allegato I della decisione 2000/57/CE sulla definizione di «casi» da riferire nel quadro dell’EWRS.

(13)  Articolo 2 bis della decisione 2000/57/CE introdotto dalla decisione 2009/547/CE.

(14)  Come previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

(15)  Cfr., in particolare, articoli 4, 5 e 6.

(16)  Articolo 2 bis della decisione 2000/57/CE introdotto dalla decisione 2009/547/CE.

(17)  Definizione dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

(18)  In casi eccezionali, la Commissione può essere coinvolta nello scambio di dati personali attraverso il canale selettivo dell’EWRS qualora tale coinvolgimento sia assolutamente necessario per coordinare, o consentire, l’attuazione efficace e tempestiva di misure di sanità pubblica previste dalla decisione n. 2119/98/CE e dalle relative misure di esecuzione. In tali casi, la Commissione si assicura della legittimità del trattamento e del rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001

(19)  Definizione stabilita dall’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(20)  Tali principi sono sanciti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 relativo al trattamento di dati personali per conto dei responsabili del trattamento.

(21)  Il principio di liceità del trattamento deriva dal combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 7 e dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Cfr. anche le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 45/2001.

(22)  Il principio di limitazione delle finalità è sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE e dalla disposizione corrispondente dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(23)  Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 95/46/CE e articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(24)  Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE e articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(25)  Il principio di riservatezza è stabilito dall’articolo 16 della direttiva 95/46/CE e dalla corrispondente disposizione dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(26)  Il principio di sicurezza dei dati è stabilito dall’articolo 17 della direttiva 95/46/CE e dalla corrispondente disposizione dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(27)  Per l’elenco completo delle esenzioni al divieto di trattamento di specifiche categorie di dati, compresi i dati sanitari, cfr. articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 della direttiva 95/46/CE.

(28)  Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

(29)  Ciononostante, agli utenti dell’EWRS viene anche fornita l’opzione alternativa di utilizzare questo canale per la condivisione selettiva di informazioni relative a questioni tecniche che non comporta la trasmissione di dati personali. Quando si sceglie l’opzione alternativa anziché quella predefinita, la Commissione e l’ECDC possono essere selezionati come destinatari dall’autorità che inserisce il messaggio. Questa funzione è stata attivata nel sistema per tenere conto del ruolo istituzionale della Commissione nel coordinamento delle questioni relative alla gestione dei rischi e dei casi e dell’ECDC nello svolgimento dei compiti di valutazione dei rischi.

(30)  In base al principio di «privacy by design», le tecnologie della comunicazione e dell’informazione (TIC) devono essere concepite e realizzate tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di protezione dei dati dalle fasi iniziali della tecnologia e in tutte le fasi del suo sviluppo.

(31)  L’obbligo di informazione spettante alla Commissione è basato sugli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(32)  Le informazioni da fornire sono quelle di cui al citato articolo 10, con l’aggiunta delle categorie di dati interessate. È ovvio che tali informazioni non sono necessarie in caso di raccolta diretta presso l’interessato, che viene informato delle categorie di dati interessate al momento della raccolta dei dati.

(33)  L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE sulle deroghe e le restrizioni stabilisce che: «Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia: a) della sicurezza dello Stato; b) della difesa; c) della pubblica sicurezza; d) della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria; f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e); g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui».

(34)  Articolo 12 della direttiva 95/46/CE e articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(35)  La dichiarazione sulla riservatezza è disponibile anche a tutti gli utenti dell’EWRS dalla sezione sicura dell’applicazione EWRS.

(36)  Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE già menzionato.