ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.031.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 90/2012 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 736/2006 concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (2) definisce i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il regolamento (CE) n. 736/2006 è stato adottato in un momento in cui il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) era limitato all'aeronavigabilità iniziale e continua. |
(2) |
Da allora, il regolamento (CE) n. 216/2008 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1592/2002 e ne ha prorogato due volte il campo di applicazione, in primo luogo per comprendere l'equipaggio aereo e le operazioni di volo e, in secondo luogo, per comprendere la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione (ATM/ANS), nonché la sicurezza aeroportuale. La Commissione ha adottato numerose norme d'applicazione relative ai suddetti nuovi settori di competenza. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (4) già fissava regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione e contiene i requisiti tecnici e le procedure amministrative atte a garantire la soddisfacente attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (5) stabilisce regole di attuazione per il mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione e contiene i requisiti tecnici e le procedure amministrative atte a garantire la soddisfacente attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (6) stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo e contiene i requisiti tecnici nonché le procedure amministrative atte a garantire la soddisfacente attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (7) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile atti a garantire la soddisfacente attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione (8) stabilisce procedure amministrative per la sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, atte a garantire la soddisfacente attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione (9). |
(8) |
Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (10), modificato dal regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione (11), stabilisce, per garantire la soddisfacente attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri, regole tecniche e procedure amministrative comuni applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili, che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle norme di applicazione nel settore delle operazioni di volo. |
(9) |
La direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, modificata dalla direttiva 2008/49/CE della Commissione (13), ha fissato procedure per lo svolgimento delle ispezioni a terra di tali aeromobili (SAFA) da parte degli Stati membri, che continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione in materia di ispezioni a terra. |
(10) |
Per controllare l'applicazione di dette norme da parte delle autorità competenti degli Stati membri, è necessario estendere senza indugio l'applicazione dei vigenti metodi di lavoro dell'Agenzia nello svolgere le ispezioni di standardizzazione ai nuovi settori di certificazione degli equipaggi aerei, delle operazioni di volo, delle licenze dei controllori del traffico aereo e della fornitura degli ATM/ANS. |
(11) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 736/2006. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 736/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di valutare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle sue regole di attuazione nei settori dell'aeronavigabilità iniziale e continua, delle operazioni di volo, delle ispezioni a terra, dell'equipaggio aereo, dei controllori del traffico aereo, nonché della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione, l'Agenzia effettua ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e elabora un rapporto in materia.»
Articolo 2
L'Agenzia modifica le proprie procedure di lavoro per conformarsi al presente regolamento entro un mese dalla sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 129 del 17.5.2006, pag. 10.
(3) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.
(5) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(6) GU L 206 dell'11.8.2011, pag. 21.
(7) GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.
(8) GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15.
(9) GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23.
(10) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
(11) GU L 254 del 20.9.2008, pag. 1.
(12) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
(13) GU L 109 del 19.4.2008, pag. 17.
3.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 91/2012 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
concernente l’autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117162) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Krka d.d.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano coperti da un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117162). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l’autorizzazione del Bacillus subtilis (CBS 117162) come additivo per i mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici». |
(4) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 settembre 2011 (2), che nelle condizioni di impiego proposte il Bacillus subtilis (CBS 117162) non ha effetti dannosi sulla salute umana, sulla salute degli animali e sull’ambiente, e che il suo impiego può migliorare l’incremento ponderale delle specie cui è destinato. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del Bacillus subtilis (CBS 117162) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(9):2375.
ALLEGATO
Numero d’identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
||||||||||||||||
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||||||||||||
4b1824 |
Krka d.d. |
Bacillus subtilis (CBS 117162) |
|
Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso |
— |
2 × 109 |
— |
|
23 febbraio 2022 |
(1) Ulteriori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
3.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 92/2012 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
158,6 |
MA |
56,3 |
|
TN |
94,3 |
|
TR |
110,0 |
|
ZZ |
104,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
JO |
221,0 |
|
TR |
179,1 |
|
US |
57,6 |
|
ZZ |
168,9 |
|
0709 91 00 |
EG |
317,7 |
ZZ |
317,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
98,0 |
TR |
196,5 |
|
ZZ |
147,3 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,5 |
MA |
53,6 |
|
TN |
55,4 |
|
TR |
64,1 |
|
ZZ |
55,7 |
|
0805 20 10 |
IL |
178,3 |
MA |
77,4 |
|
ZZ |
127,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
61,2 |
EG |
88,5 |
|
IL |
91,2 |
|
JM |
118,0 |
|
KR |
94,1 |
|
MA |
72,5 |
|
PK |
55,0 |
|
TR |
71,3 |
|
ZZ |
81,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
TR |
59,6 |
|
ZZ |
64,3 |
|
0808 10 80 |
CA |
130,0 |
CL |
98,4 |
|
CN |
85,1 |
|
US |
164,1 |
|
ZZ |
119,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
55,2 |
US |
121,5 |
|
ZA |
109,1 |
|
ZZ |
95,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
3.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/7 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19 del 24 gennaio 2012 )
A pagina 5, allegato III, «Entità di cui all'articolo 1, paragrafo 3», voci 1 e 2, quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«23.1.2012»,
leggi:
«26.7.2010».
3.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/7 |
Rettifica della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19 del 24 gennaio 2012 )
A pagina 30, allegato III, «Entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3», voci 1 e 2, quinta colonna della tabella, «Data di inserimento nell'elenco»:
anziché:
«23.1.2012»,
leggi:
«26.7.2010».
3.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 31/8 |
Rettifica della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19 del 24 gennaio 2012 )
a pagina 23, articolo 1, punto 2, (nuovo articolo 3 quater, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC):
anziché:
«… per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o maggio 2012.»,
leggi:
«… per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o luglio 2012.»;
a pagina 23, articolo 1, punto 2, (nuovo articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC):
anziché:
«… per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o luglio 2012.»,
leggi:
«… per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 1o maggio 2012.»