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ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.030.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 84/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica, per quanto attiene alla sostanza fenossimetilpenicillina, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
|
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto attiene ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
|
(3) |
La sostanza fenossimetilpenicillina figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i suini, in rapporto a muscolo, fegato e rene, e per il pollame, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
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(4) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere le uova di pollame nella voce esistente per la sostanza fenossimetilpenicillina. |
|
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare un limite massimo di residui (in appresso «LMR») per la sostanza fenossimetilpenicillina per i suini, in rapporto a muscolo, fegato e rene, e per il pollame, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato, rene e uova. |
|
(6) |
Risulta pertanto necessario modificare, nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce per la sostanza fenossimetilpenicillina per includere il LMR per le uova di pollame. |
|
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2012.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
La voce per la sostanza fenossimetilpenicillina nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Fenossimetilpenicillina |
Fenossimetilpenicillina |
Suini |
25 μg/kg |
Muscolo |
NESSUNA |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
|
25 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
25 μg/kg |
Rene |
|||||
|
Pollame |
25 μg/kg |
Muscolo |
||||
|
25 μg/kg |
Pelle e grasso |
|||||
|
25 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
25 μg/kg |
Rene |
|||||
|
25 μg/kg |
Uova |
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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica, per quanto riguarda la sostanza altrenogest, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
|
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
|
(3) |
La sostanza altrenogest figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i suini, in rapporto a pelle, grasso e fegato e per gli equidi, in rapporto a grasso e fegato. |
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(4) |
Una domanda di modifica della voce riguardante la sostanza altrenogest è stata presentata all’Agenzia europea per i medicinali. |
|
(5) |
In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati, il comitato per i medicinali per uso veterinario raccomanda che gli attuali LMR per la sostanza altrenogest siano modificati. |
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(6) |
Occorre dunque modificare di conseguenza la voce riguardante la sostanza altrenogest nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
|
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza altrenogest è sostituita dalla seguente:
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Altrenogest |
Altrenogest |
Suini |
4 μg/kg |
Pelle e grasso |
Esclusivamente ad uso zootecnico e in conformità alle disposizioni della direttiva 96/22/CE |
Agenti attivi sull’apparato riproduttivo» |
|
2 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
Equidi |
4 μg/kg |
Grasso |
||||
|
4 μg/kg |
Fegato |
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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 86/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica, per quanto attiene alla sostanza Lasalocid, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico deve essere determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
|
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto attiene ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
|
(3) |
La sostanza Lasalocid figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per il pollame in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato, rene e uova. |
|
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di ampliare la voce esistente per includere i bovini. |
|
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato l'ampliamento della voce per includere i bovini, in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
|
(6) |
Risulta pertanto necessario modificare, nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce per la sostanza Lasalocid per includere i bovini. |
|
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2012.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
La voce per la sostanza Lasalocid nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
|
«Lasalocid |
Lasalocid A |
Pollame |
20 μg/kg |
Muscolo |
NESSUNA |
Agenti antinfettivi/Antibiotici“ |
|
100 μg/kg |
Pelle e grasso |
|||||
|
100 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
50 μg/kg |
Rene |
|||||
|
150 μg/kg |
Uova |
|||||
|
Bovini |
10 μg/kg |
Muscolo |
Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano |
|||
|
20 μg/kg |
Grasso |
|||||
|
100 μg/kg |
Fegato |
|||||
|
20 μg/kg |
Rene |
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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la direttiva 2011/21/UE della Commissione (2) il cletodim è stato iscritto quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai fini del suo utilizzo come erbicida sulle barbabietole da zucchero. Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (3). |
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(2) |
Il 14 febbraio 2011 Arysta LifeScience, su richiesta della quale il cletodim è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di iscrizione del cletodim per consentirne l'impiego come erbicida su colture diverse dalla barbabietola da zucchero. La domanda, che era corredata di informazioni complementari, è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002 (4). |
|
(3) |
I Paesi Bassi hanno valutato le informazioni complementari fornite dal richiedente e hanno redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Hanno presentato tale addendum alla Commissione il 28 marzo 2011 e lo hanno trasmesso agli altri Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») con l'invito a formulare osservazioni che essi hanno poi provveduto a inviare alla Commissione. |
|
(4) |
L'Autorità ha organizzato una consultazione di esperti sull'addendum al progetto di relazione di valutazione. Il 15 ottobre 2011 l'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche. Sulla base delle osservazioni del richiedente essa ha modificato le proprie conclusioni. Ha trasmesso le conclusioni modificate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche il 18 novembre 2011 (5). |
|
(5) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla «relazione di esame» sul cletodim conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il notificante ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. |
|
(6) |
L'addendum al progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 9 dicembre 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul cletodim. |
|
(7) |
Dai vari esami effettuati è emerso che possono essere soppresse le restrizioni che limitano alla barbabietola l'impiego dei prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti cletodim. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 49.
(3) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
(4) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clethodim (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva cletodim). EFSA Journal 2011; 9(10):2417. [99pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Disponibile online sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 329 relativa alla sostanza attiva cletodim è sostituita dalla seguente:
|
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«329 |
Cletodim N. CAS 99129-21-2 N. CIPAC 508 |
(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one |
≥ 930 g/kg Impurezze: toluene max. 4 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 dicembre 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.» |
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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 2 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, facendo riferimento al paragrafo 23, lettera b), della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, il 6 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco. |
|
(3) |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso. L'elenco deve essere aggiornato in base alle informazioni ricevute da Grecia e Ungheria. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Le persone fisiche, gli organismi e le entità seguenti sono depennati dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003:
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(1) |
Nabil Victor Karam. Data di nascita: 1954. Indirizzi: a) c/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Giordania, b) c/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Giordania. Nazionalità: Libanese. |
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(2) |
Hikmat Jarjes Bahnam (alias Hikmat Gargees). Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 035667 (Iracheno). |
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(3) |
Tarik Nasser S. Al Obaidi (alias a) Tarik al'Ubaydi, b) Tariq al'Ubaydi]. Data di nascita: 1945. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Indirizzo: Baghdad, Iraq. Passaporto n. 212331 (Iracheno). |
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
|
(1) |
Alla voce "GRECIA", l'indirizzo del sito web contenente informazioni sull'autorità competente è sostituito da: "http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html" |
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(2) |
Alla voce "UNGHERIA", l'indirizzo del sito web contenente informazioni sull'autorità competente è sostituito da: "http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf" |
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2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 89/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
IL |
138,3 |
|
MA |
56,0 |
|
|
TN |
80,7 |
|
|
TR |
103,8 |
|
|
ZZ |
94,7 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
|
JO |
200,0 |
|
|
MA |
148,6 |
|
|
TR |
185,0 |
|
|
ZZ |
187,9 |
|
|
0709 91 00 |
EG |
317,7 |
|
ZZ |
317,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
103,7 |
|
TR |
160,6 |
|
|
ZZ |
132,2 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
51,7 |
|
MA |
54,6 |
|
|
TN |
59,4 |
|
|
TR |
65,2 |
|
|
ZZ |
57,7 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
185,7 |
|
MA |
83,5 |
|
|
ZZ |
134,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
CN |
61,2 |
|
EG |
88,5 |
|
|
IL |
107,4 |
|
|
JM |
118,0 |
|
|
KR |
91,8 |
|
|
MA |
71,4 |
|
|
PK |
55,0 |
|
|
TR |
99,1 |
|
|
ZZ |
86,6 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
|
TR |
54,8 |
|
|
ZZ |
61,9 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
118,4 |
|
CL |
98,4 |
|
|
CN |
90,2 |
|
|
US |
157,1 |
|
|
ZZ |
116,0 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
52,7 |
|
TR |
95,1 |
|
|
US |
164,8 |
|
|
ZA |
93,2 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA nella Repubblica ceca
(2012/58/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
|
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
|
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
|
(4) |
La Repubblica ceca ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI ed alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione. |
|
(5) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
|
(6) |
La Repubblica ceca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA. |
|
(7) |
La Repubblica ceca ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Slovacchia. |
|
(8) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo nella Repubblica ceca e il gruppo di valutazione slovacco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
|
(9) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. GJERSKOV
|
2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2012
relativa alla nomina di tre membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica
(2012/59/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (1), in particolare l’articolo 3,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 16 marzo 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/250/CE (2) che nomina tre membri del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (il «Comitato») per un periodo di tre anni a decorrere dal 23 marzo 2009. |
|
(2) |
È pertanto necessario nominare tre nuovi membri per assumere le funzioni alla scadenza dei mandati iniziati il 23 marzo 2009. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 235/2008/CE, i membri del Comitato sono scelti fra gli esperti in possesso di competenze di eccellenza nel settore statistico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri in rappresentanza del Consiglio in seno al Comitato consultivo europeo per la governanza statistica per un periodo di tre anni a decorrere dal 23 marzo 2012:
|
|
Günter KOPSCH, |
|
|
Pilar MARTÍN-GUZMÁN, |
|
|
Edvard OUTRATA. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
|
2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2012
relativa alla nomina di sette membri della Corte dei conti
(2012/60/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
I mandati del sig. Olavi ALA-NISSILÄ, del sig. Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, del sig. Morten Louis LEVYSOHN, del sig. Eoin O’SHEA, del sig. Karel PINXTEN, del sig. Massimo VARI e del sig. H.G. WESSBERG scadono il 29 febbraio 2012. |
|
(2) |
È pertanto opportuno procedere a nuove nomine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2012 e il 28 febbraio 2018:
|
— |
il sig. Kevin CARDIFF, |
|
— |
il sig. Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA, |
|
— |
il sig. Ville ITÄLÄ, |
|
— |
il sig. Henrik OTBO, |
|
— |
il sig. Karel PINXTEN, |
|
— |
il sig. Pietro RUSSO, |
|
— |
il sig. H.G. WESSBERG. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER
(1) Parere del 13 dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
|
2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2012
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Nederlandsche Bank
(2012/61/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Nederlandsche Bank (BCE/2011/22) (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea. |
|
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Nederlandsche Bank si è concluso al termine dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2011. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2012. |
|
(3) |
La Nederlandsche Bank ha selezionato Deloitte Accountants B.V. quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari compresi tra il 2012 e il 2018. |
|
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Deloitte Accountants B.V. sia nominata revisore esterno della Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2018. |
|
(5) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 8, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:
«8. Deloitte Accountants B.V. è accettata quale revisore esterno della Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2018.»
Articolo 2
La presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
|
2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2012
relativa alla nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni
(2012/62/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015. |
|
(2) |
Un seggio di membro supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Jordi BAYONA LLOPIS, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:
|
— |
il sig. Esteban MAS PORTELL, Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
|
2.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2011
Aiuto di Stato SA. 30931 (C/11) — Romania
Regime di aiuti di Stato relativo allo sviluppo del settore aereo
[notificata con il numero C(2011) 7863]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/63/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
|
(1) |
Tramite comunicazione elettronica del 17 maggio 2010, le autorità rumene hanno notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE») un regime di aiuti di Stato a favore di alcuni aeroporti regionali. La notifica è stata protocollata con il numero N 185/2010. |
|
(2) |
Il 23 giugno 2010, il 7 ottobre 2010, il 3 dicembre 2010 e il 17 marzo 2011 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive in merito alle misure proposte. Il 22 luglio 2010, il 27 ottobre 2010, il 20 gennaio 2011 e il 5 aprile 2011, le autorità rumene hanno fornito le informazioni richieste. |
|
(3) |
Il 15 settembre 2010, le autorità rumene hanno informato la Commissione in merito ad alcune modifiche del regime notificato, riguardanti in particolare il numero dei beneficiari. |
|
(4) |
Con lettera del 24 maggio 2011, la Commissione ha comunicato alla Romania la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, relativamente agli aiuti notificati e ad altre misure adottate in favore degli aeroporti (di seguito «decisione di avvio del procedimento») (1). Successivamente, il 23 giugno 2011 la Commissione ha adottato una rettifica di tale decisione. |
|
(5) |
La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. |
|
(6) |
Con lettere del 27 giugno 2011, 5 luglio 2011 e 19 agosto 2011, la Romania ha presentato osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento. |
|
(7) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di tre parti interessate: Carpatair, una compagnia aerea che opera dall’aeroporto di Timișoara, l’aeroporto di Cluj-Napoca e l’associazione degli aeroporti rumeni (Asociația Română a Aeroporturilor). Le osservazioni delle parti interessate riguardano il regime notificato e i finanziamenti pubblici supplementari accordati agli aeroporti, a copertura delle perdite d’esercizio, a partire dalla data di adesione della Romania all’UE. |
|
(8) |
Con lettera del 16 settembre 2011, la Commissione ha trasmesso alla Romania le osservazioni delle parti interessate. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA NOTIFICATA
|
(9) |
La misura notificata prevede il finanziamento pubblico di investimenti in infrastrutture destinate a piccoli aeroporti regionali. |
|
(10) |
Gli obiettivi della misura notificata sono rafforzare l’osservanza delle norme di sicurezza aerea negli aeroporti regionali rumeni, sviluppare un’infrastruttura per il trasporto aereo sicura e funzionale e migliorare l’accessibilità e lo sviluppo regionali. |
|
(11) |
Nella fase di valutazione preliminare, le autorità rumene hanno affermato che generalmente gli aeroporti regionali rumeni registrano perdite e che le perdite d’esercizio sono coperte dallo Stato su base annua. Le autorità rumene hanno trasmesso alla Commissione un elenco dei finanziamenti pubblici a favore degli aeroporti di categoria D dalla data di adesione della Romania all’UE. |
|
(12) |
Le autorità rumene hanno comunicato che in generale le sovvenzioni concesse annualmente agli aeroporti comportano valori di aiuti esentati dall’obbligo di notifica in base alla decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE (ora articolo 106, paragrafo 2, del TFUE) agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (3) (di seguito «la decisione SIEG»). |
|
(13) |
I finanziamenti pubblici accordati all’aeroporto di Timișoara rappresenterebbero l’unica eccezione in quanto, secondo le autorità rumene, essi non rappresentano un aiuto di Stato perché la misura rispetta il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. I finanziamenti pubblici per l’aeroporto di Timisoara sono oggetto di una valutazione distinta della Commissione. |
3. RITIRO DELLA NOTIFICA
|
(14) |
Con lettera del 25 luglio 2011, le autorità rumene hanno ritirato la notifica relativa al caso di aiuti di Stato SA. 30931 riguardante un regime di finanziamento di investimenti nelle infrastrutture di piccoli aeroporti regionali in Romania. Le autorità rumene hanno comunicato l’intenzione di finanziare tali aeroporti conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (4) (di seguito «gli orientamenti relativi al settore dell’aviazione») e alla decisione SIEG. |
|
(15) |
Negli orientamenti relativi al settore dell’aviazione, si ammette che alcune attività svolte dagli aeroporti e, in casi eccezionali, la gestione di un aeroporto nel suo insieme, possano rappresentare servizi di interesse economico generale (di seguito «SIEG»). In tali casi, l’autorità pubblica impone all’operatore aeroportuale alcuni obblighi di servizio pubblico, fornendo una compensazione per i costi supplementari sostenuti per soddisfare tali obblighi. |
|
(16) |
La decisione SIEG si applica nel caso di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese il cui fatturato medio annuo totale, al lordo delle imposte, sia stato inferiore ai 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale e che beneficiano di una compensazione annua per tale tipo di servizio inferiore a 30 milioni di EUR e nel caso di compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti con un traffico annuale medio non superiore a 1 milione di passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale. Pertanto, se le condizioni previste dalla decisione SIEG risultano soddisfatte, le compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
|
(17) |
In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (ora articolo 88) del trattato CE (5), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica in tempo utile, prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all’aiuto. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d’indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso. |
|
(18) |
Considerando che la Romania ha ritirato la notifica e che essa finanzierà gli aeroporti regionali rispettando integralmente le disposizioni degli orientamenti relativi al settore dell’aviazione e della decisione SIEG, la Commissione ha deciso, in merito alla misura in oggetto, di chiudere il procedimento di indagine formale, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. |
|
(19) |
La presente decisione non pregiudica le altre misure che sono oggetto della decisione di avvio del procedimento. L’indagine formale relativa a tali misure è ancora in corso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per quanto concerne il regime notificato che prevede finanziamenti pubblici a favore di misure di miglioramento delle infrastrutture di piccoli aeroporti regionali, la Commissione ha deciso di chiudere in parte il procedimento di indagine formale previsto dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avendo la Romania ritirato la notifica relativa al progetto in questione.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) Il procedimento di indagine formale si riferisce tanto al regime notificato relativo ai finanziamenti pubblici sotto forma di aiuti allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali di piccoli aeroporti regionali quanto ai finanziamenti pubblici concessi ad alcuni aeroporti per la copertura delle perdite di esercizio.
(2) GU C 207 del 13.7.2011, pag. 3.
(3) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.